Tessera di assicurazione sanitaria

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Tessera di assicurazione sanitaria
Nr.41/15.10.2012
La tessera di assicurazione sanitaria nazionale:
NORME METODOLOGICHE del 1° settembre 2012, per l+implementazione dei provvedimenti di
cui al titolo IX, rubricato “la tessera di assicurazione sanitaria europea e la tessera di
assicurazione sanitaria nazionale”, della legge n.95/2006, riguardante la riforma del settore dei
servizi sanitari
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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 643 del 10 settembre 2012
L’atto è entrato in vigore il 10 settembre 2012
Disposizioni principali:
La tessera di assicurazione sanitaria nazionale certifica lo status di assicurato del suo titolare, ai fini
della fruizione delle prestazioni mediche erogate dal Servizio Sanitario Pubblico e rivolte agli assicurati
di età superiore ai 18 anni.
Le spese relative all’emissione del documento e al suo controvalore sono sostenute dal Ministero della
Salute.
Gli istituti di assicurazione sanitaria sono incaricati della distribuzione delle tessere ai medici di
famiglia. Nel caso in cui i medici di famiglia osservino che alcune tessere sanitarie ricevute presentano
difetti tecnici, riportano dati identificativi del titolare erronei o appartengono a soggetti assicurati non
registrati nella lista dei loro pazienti, incaricano un rappresentante legale/altra persona autorizzata alla
restituzione di tali strumenti agli enti che li hanno distribuiti.
In caso di errore nella distribuzione, l’ente assicuratore dovrà provvedere alla consegna della tessera
sanitaria direttamente al medico di famiglia sulle cui liste il titolare della tessera sia iscritto, ma solo nel
caso in cui quest’ultimo abbia stipulato un contratto con l’istituto di assicurazione che si trova in
possesso della tessera sanitaria. In caso contrario, laddove il medico sia legato ad un altro ente
assicuratore, l’istituto dovrà occuparsi di far pervenire, in condizioni di sicurezza, le tessere sanitarie
presso cui siano registrati gli assicurati titolari delle tessere in questione all’ente assicuratore,
accompagnate da un prospetto di sintesi recante il numero d'identificazione della tessera.
La tessera sanitaria resterà in possesso del medico di famiglia finchè il titolare non provvederà a
ritirarla (di persona o tramite rappresentante legale/persona incaricata) e per non più di 3 mesi, dopo i
quali verrà riconsegnata all’Istituto assicuratore che l’ha distribuita.
La tessera sanitaria nazionale ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio. Per le tessere emesse
entro il 31 dicembre 2012 il periodo di validità decorre a partire dal 1° gennaio 2013.
Ogni mese, l’Istituto Nazionale di Assicurazione per la Salute trasmette alla Società Nazionale di
Stampa i dati riguardanti le persone iscritte sulle liste dei medici di famiglia che compiranno 18 anni il
mese successivo, in vista dell’emissione delle nuove tessere sanitarie nazionali.
I costi relativi alla produzione di una copia della tessera sanitaria nazionale, in caso di perdita, furto,
deterioramento o variazione dei dati di identificazione del soggetto titolare, gravano sullo stesso
titolare.
Qualora si verifichi uno di questi casi, il titolare (o il suo rappresentante legale/persona autorizzata) ha
l’obbligo di richiedere la produzione di una copia della tessera sanitaria presso l’Istituto di
assicurazione sanitaria, entro 15 giorni dall’accadimento dell’evento, attraverso l’apposito modulo e
presentando la ricevuta di pagamento alla Società Nazionale di Stampa – S.A. del costo di emissione.
Entro 30 giorni dalla richiesta all’istituto di assicurazione sanitaria viene emessa la nuova tessera. Fino
al nuovo rilascio le prestazioni sanitarie e farmaceutiche vengono fornite dietro presentazione di un
certificato provvisorio, rilasciato dall’ente assicuratore al momento in cui è stata presentata la richiesta
per l’ottenimento della copia della tessera sanitaria. Tale certificato ha una validità massima di 30
giorni.
I soggetti che possono disporre dei dati sensibili cui la tessera sanitaria nazionale da accesso sono:
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l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni per la Salute e gli altri istituti di assicurazione sanitaria;
il medico di famiglia nelle liste del quale l’assicurato è iscritto. Costui può legge e modificare i
dati medici scritti sul chip della tessera sanitaria nazionale;
i medici specialisti possono solo leggere i dati scritti sulla tessera nazionale o sul suo chip;
i fornitori di apparecchiature mediche e di farmaci, che tramite la tessera sanitaria nazionale
possono esclusivamente verificare l’identità del titolare, per il rilascio di prescrizioni o
apparecchiature mediche.
Ai sensi della Legge n. 677/2001 relativa al trattamento dei dati personali, gli assicurati devono
autorizzare i soggetti di cui sopra alla trasmissione e al trattamento dei propri dati, in conformità alla
legge.
Le informazioni minime che saranno visualizzate sulla tessera nazionale sono le seguenti:
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nome e cognome dell’assicurato;
codice unico d’identificazione nel sistema delle assicurazioni sociali per la salute;
numero d’identificazione della tessera nazionale;
data di scadenza della tessera nazionale.
Fino al 31 dicembre 2012, in Romania lo status di assicurato è provato dall’apposito certificato di
assicurazione. La sostituzione di tale certificato attraverso la tessera sanitaria nazionale farà seguito
all’implementazione dei provvedimenti contenuti nella Decisione del Governo n. 900/2012.
Per eventuali chiarimenti, restiamo a vostra disposizione per offrirvi le informazioni necessarie.
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