Strumenti per la tutela e il recupero dei crediti verso la
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Strumenti per la tutela e il recupero dei crediti verso la
I saggi sul mondo del credito. Strumenti per la tutela e il recupero dei crediti verso la Pubblica Amministrazione. Collana a cura di Carlo Luca Coppini. Responsabile divisione A&L di SLACC, Studio Legale Arnaldi, Caimmi e Associati. Strumenti per la tutela e il recupero dei crediti verso la Pubblica Amministrazione A cura di Carlo Luca Coppini SOMMARIO Le fonti del credito verso la Pubblica Amministrazione L’inadempimento La riscossione dei crediti scaduti della Pubblica e la nuova legge 64/2013 Amministrazione di conversione del D.L. 35/2013 p. 4 p. 12 p. 16 Come farsi pagare dalla P.A.: azione esecutiva ordinaria o giudizio di ottemperanza? L’azione giudiziaria per il recupero del credito avanti la giustizia ordinaria ed amministrativa p. 19 p. 25 Casi pratici p. 33 Le fonti del credito verso la Pubblica Amministrazione: casi pratici L’inadempimento della Pubblica Amministrazione: casi pratici p. 34 L’azione giudiziaria per il recupero del credito avanti la giustizia ordinaria ed amministrativa: casi pratici p. 36 Come farsi pagare dalla P.A.: azione esecutiva ordinaria o giudizio di ottemperanza? Casi pratici p. 37 p. 39 3 Le fonti del credito verso la Pubblica Amministrazione I contratti che si concludono con le amministrazioni pubbliche possono suddividersi, alla luce delle indicazioni giurisprudenziali e dottrinali, nelle seguenti macro categorie. > Contratti ordinari p. 5 > Contratti speciali p. 6 > Appalto p. 7 > Lavori, Servizi e Forniture in economia p. 8 > Accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo (contratti ad oggetto pubblico) p. 9 > Contratti misti 4 p. 10 Le fonti del credito verso la Pubblica Amministrazione Contratti ordinari Questa categoria è costituita da contratti che possono dirsi di diritto privato, come la compravendita di beni o servizi, la locazione, la somministrazione, ecc. Sono contratti che potenzialmente qualunque soggetto può concludere avvalendosi dell’autonomia privata e basandosi sulle norme di diritto privato. Questi contratti non subiscono modifiche particolari dovute al fatto che una delle parti contraenti è un’amministrazione pubblica, dunque in caso di inadempimento di quest’ultima si ricorre alla giustizia ordinaria. Per l’inadempimento dei contratti di diritto privato con la P.A. si ricorre alla giustizia ordinaria. 5 Le fonti del credito verso la Pubblica Amministrazione Contratti speciali La seconda categoria è costituita da contratti che sono regolati da norme di diritto privato speciali, contenute per lo più in leggi o codici ad hoc. Ad esempio il contratto di trasporto ferroviario, di appalto ed altri. In tale categoria rientra anche la concessione di fondi per il finanziamento-sostegno di settori che rivestono una particolare finalità di pubblico interesse. Questi contratti si distinguono dai precedenti perché solo le pubbliche amministrazioni li possono porre in essere; ciò può accadere ad esempio perché esse sono ex lege monopoliste di una certa attività economica (monopolio del tabacco, monopolio del gioco d’azzardo, servizio sanitario nazionale) oppure perché si accompagnano all’emissione di titoli di credito statali/ pubblici come strumento di pagamento. 6 I contratti regolati da norme speciali sono posti in essere solo dalla P.A. Le fonti del credito verso la Pubblica Amministrazione Appalto L’appalto è la forma contrattuale sistematicamente più utilizzata dalla Pubblica Amministrazione per acquisizione di lavori, opere, forniture di beni e prestazioni di servizi. La relativa disciplina è affidata al Codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006) che ha introdotto significative modifiche rispetto al previgente sistema e ciò al fine di garantire al meglio la parità delle diverse posizioni contrattuali. Il Codice suddetto recepisce in buona parte le precedenti Direttive europee 2004/17/CE e 2004/18/CE. L’appalto è regolato dal Codice degli appalti. 7 Le fonti del credito verso la Pubblica Amministrazione Lavori, Servizi e Forniture in economia Per quanto la gara pubblica costituisca l’ordinario strumento che la P.A. utilizza per la scelta del contraente cui affidare l’appalto di servizi nonché di lavori, ovvero per la fornitura di beni, le spese o i lavori in economia rappresentano lo strumento di semplificazione, previsto all’art. 125 del Codice degli appalti, per l’acquisizione di beni e/o prestazioni cui la P.A. può ricorrere per particolari ragioni di urgenza o per l’indole stessa del lavoro, del servizio o della fornitura. Sono previsti limiti massimi di valore di spesa nonché circostanze specifiche in cui alla Pubblica Amministrazione è concessa tale facoltà. Entro limiti massimi di spesa e in casi di urgenza, la P.A. può fare acquisti o dare incarichi “in economia”. € 8 Le fonti del credito verso la Pubblica Amministrazione Accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo (contratti ad oggetto pubblico) Questi contratti hanno la caratteristica di collegarsi in modo diretto a un provvedimento amministrativo, del quale costituiscono un’integrazione necessaria o talvolta proprio un’alternativa di realizzazione concreta e reale del provvedimento. La base normativa si rinviene nell’art. 11, L. 241 del 1990. Tale disposizione sancisce che, in accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai privati interessati coinvolti nel procedimento amministrativo, la P.A., senza pregiudicare i diritti dei terzi e comunque nel perseguimento del pubblico interesse, può concludere accordi al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. L’amministrazione conserva il potere di recedere unilateralmente dall’accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo per gli eventuali pregiudizi prodotti in danno del privato. Esiste la possibilità di integrare un provvedimento amministrativo con un accordo tra P.A. e privato. 9 Le fonti del credito verso la Pubblica Amministrazione Contratti misti L’amministrazione, nell’ambito del proprio potere contrattuale, ha la possibilità di stipulare contratti “misti”, cioè regolati in parte dal diritto privato e in parte dal diritto amministrativo. In presenza di contratti misti l’applicabilità della normativa va ricercata nel negozio prevalente o, nella parte attinente ad un determinato rapporto contrattuale, nei relativi obblighi e diritti delle parti. 10 Le fonti del credito verso la Pubblica Amministrazione Al di là delle distinzioni possibili tra le diverse tipologie contrattuali, i contratti con la Pubblica Amministrazione devono essere stipulati necessariamente in forma scritta, altrimenti sono nulli (inesistenti). Non è possibile altresì la rinnovazione tacita alla scadenza naturale. Gli accordi reiterati tacitamente sono considerati altrettanto nulli. Tali caratteristiche permettono di individuare con esattezza il contenuto dell’atto, rendono possibili i controlli delle autorità (Corte dei Conti, Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici), e cercano di evitare elusioni al principio di copertura finanziaria della spesa possibile per ogni singolo ente o autorità. In generale le controversie in materia di formazione, conclusione degli accordi, procedure di affidamento, aggiudicazione e inefficacia dei contratti sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato). Per quanto attiene invece l’esecuzione dei contratti, o il rispetto delle obbligazioni nascenti, la competenza rientra nella giustizia ordinaria, salvo eccezioni previste dalle normative. Vengono regolati da norme di Diritto privato: > gli elementi essenziali del contratto (causa, forma, volontà delle parti); > i limiti e gli effetti del contratto; > la fase coattiva per l’esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto tra le parti. Vengono regolati da norme di Diritto pubblico: > processo formativo della volontà del soggetto pubblico contraente (per es. la gara); > obblighi accessori e/o particolari imposti al contraente privato dalla Pubblica Amministrazione; > la caducazione della delibera di aggiudicazione dalla quale si è sviluppato il rapporto contrattuale. 11 L’inadempimento della Pubblica Amministrazione Il fenomeno dei ritardati pagamenti da parte della P.A. sta assumendo un rilievo crescente non solo in Italia ma anche negli altri paesi dell’Unione Europea. La crisi finanziaria degli ultimi tempi ha lambito anche i debiti statali, producendo un aumento degli squilibri nei conti pubblici. Ovviamente, la conseguenza è stata un forte e generalizzato aumento del debito pubblico. 12 L’inadempimento della Pubblica Amministrazione Per monitorare il fenomeno dei ritardati pagamenti della P.A., il Governo ha adottato il D.Lgs. 9 novembre 2012 n.192 che, con decorrenza 1 gennaio 2013, sostituisce le vecchie prescrizioni del D.Lgs 231/2002 e pone in esecuzione la disciplina impartita dalla più recente direttiva comunitaria 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. I principi rivestono carattere generale e, ad eccezione delle procedure concorsuali, si applicano: “a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” effettuata “tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni”. Conseguentemente, alla scadenza dei termini previsti dalla disciplina di settore, il creditore avrà diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salva l’impossibilità del debitore di non potervi adempiere per causa a lui non imputabile. La previsione di clausole gravemente inique in danno del creditore, in materia di pagamenti ed interessi, saranno considerate nulle. In particolare la norma dispone che il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, o di una richiesta di pagamento equivalente, da parte del debitore. Si noti che il termine di 30 giorni è raddoppiato (quindi 60 giorni) per le imprese pubbliche e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria. Le imprese private possono derogare al termine legale di 60 giorni, ma se fissano termini superiori a 60 giorni, le relative clausole sono lecite solo a condizione che siano pattuite per iscritto e non siano gravemente inique per il creditore. Quando il debitore è una Pubblica Amministrazione, è possibile una proroga fino a un massimo di 60 giorni previo accordo espresso e scritto. Alla scadenza dei termini previsti dalla disciplina di settore, il creditore avrà diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salva l’impossibilità del debitore di non potervi adempiere per causa a lui non imputabile. 30 gg. 60 gg. 60 gg. € In particolare la norma dispone che il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, o di una richiesta di pagamento equivalente, da parte del debitore. 13 Le fonti del credito verso la Pubblica Amministrazione In caso di mancato pagamento gli interessi moratori decorreranno, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Salvo diverso accordo tra le parti (che in ogni caso non può essere gravemente iniquo o escludere totalmente l’applicazione degli interessi di mora), essi sono determinati nella misura legale, pari al tasso di riferimento determinato con decreto maggiorato di otto punti. In aggiunta, al creditore è riconosciuto un rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme oltre ad un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno Ciò offre ampie possibilità di tutela a quei creditori che abbiano subito ritardi nel pagamento di quanto loro dovuto dalla P.A. È noto che quando la P.A. paga, seppur con ritardo, usualmente estingue solo il capitale così violando quanto disposto dall’art. 1194 c.c. che, in termini molto pratici, impone che il pagamento debba essere gradualmente imputato prima agli interessi, poi alle spese ed infine al capitale. Conseguentemente, un pagamento come sopra effettuato dalla P.A., dovendosi preliminarmente imputare agli interessi e alle spese e solo dopo che questi siano stati soddisfatti al capitale, fa sì che residui un credito capitale pari agli interessi maturati alla data del pagamento. Il residuo credito capitale è a sua volta produttivo di interessi in conformità a quanto sancito dalla citata normativa. Quanto sopra, deve indurre il creditore ad una gestione oculata dei propri crediti, come sopra originatisi, avendo cura di non incorrere nella prescrizione quinquennale. 14 Le fonti del credito verso la Pubblica Amministrazione Risultato, questo, che può essere agevolmente perseguito non solo tramite azioni giudiziarie, ma anche tramite comunicazioni idonee a provocare l’interruzione della prescrizione medesima. Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 231/02 al creditore compete anche il recupero dei costi sostenuti per le somme non tempestivamente corrispostegli salvo la prova del maggior danno. Per quanto attiene ai primi sicuramente può farsi riferimento ai costi interni (peraltro di difficile quantificazione e prova) e a quelli sopportati per avvalersi di un legale o di un servicer esterno. In ordine alla possibilità di rivendicare un diritto al maggior danno, l’esame deve essere condotto caso per caso e configurarsi, ad esempio da eventuali sanzioni cui sia stato assoggettato il creditore, per non aver provveduto, causa il ritardo nel pagamento subito, al tempestivo pagamento di tributi od altri costi (ad esempio contributi) riferibili alla P.A. 15 La riscossione dei crediti scaduti e la nuova legge 64/2013 di conversione del D.L. 35/2013 La legge n. 64/2013 ha convertito il D.L. 35/2013, con cui è stata introdotta una nuova normativa specificatamente rivolta alla P.A. e contenente le indicazioni necessarie per ottenere, mediante la sottoscrizione di un prestito con il Ministero delle Finanze, i fondi necessari per il pagamento dei debiti scaduti al 31/12/2012. Il sistema di riconoscimento e di dilazione creato ad hoc, quindi, ha lo scopo di permettere, di anno in anno, l’individuazione dei debiti scaduti, e non pagati, maturati sino al 31/12 dell’anno precedente e di consentirne, perciò, una debita copertura. Non solo. Sono stati individuati, altresì, i requisiti di cui le P.A. devono necessariamente dotarsi per poter usufruire di tale finanziamento, avente una copertura di circa 40 miliardi di euro, e sono state previste, in caso di inadempimento, delle sanzioni applicative di natura disciplinare in capo ai vertici dirigenziali1. 16 1 Sanzioni pecuniarie e responsabilità dei dirigenti che verificano ed approvano piani di dilazione e requisiti di attendibilità per ottenere i finanziamenti. La riscossione dei crediti scaduti e la nuova legge 64/2013 di conversione del d.L. 35/2013 Più in dettaglio, la normativa stabilisce che le P.A. abbiano l’obbligo di iscriversi in un portale dedicato e creato dal Ministero delle Finanze2, in cui sono inseriti dettagliatamente tutti i debiti scaduti e non pagati sino al 31/12/2012 e in cui è indicato, altresì, un piano di dilazione, con cui si provvederà al saldo del dovuto. Tale riconoscimento, munito della relativa indicazione di pagamento, ha quindi valore di certificazione del debito stesso. Una volta riconosciuto il debito ed il relativo piano di pagamento a copertura, la P.A., con l’approvazione del dirigente competente, può accedere ai finanziamenti dedicati suindicati e può dare esecuzione a quanto stabilito. Tali somme, avendo un vincolo di destinazione (le somme non usate dalla P.A. a copertura del piano approvato devono essere restituite al Ministero delle Finanze), non possono essere pignorate mediante azioni esecutive. In parole povere, sebbene a disposizione della P.A., le tesorerie competenti devono rilasciare dichiarazione negativa. Il creditore, come si è visto, ha un ruolo secondario, anche se non passivo. Egli, infatti, deve iscriversi al medesimo portale del Ministero delle Finanze e deve verificare l’importo e gli estremi identificativi del credito vantato. Nel caso in cui quest’ultimo sia difforme da quanto emerge dalla propria contabilità, il creditore può chiedere alla P.A. di correggere e/o integrare l’importo riconosciuto mediante l’invio di osservazioni scritte. 2 http://certificazionecrediti.mef.gov.it/ CertificazioneCredito/home.xhtml Successivamente, decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di modifica od integrazione senza che l’amministrazione abbia provveduto o abbia inviato 17 La riscossione dei crediti scaduti e la nuova legge 64/2013 di conversione del d.L. 35/2013 un espresso diniego motivato, il creditore, sempre mediante la piattaforma del Ministero delle Finanze, può attivare un commissario ad acta, che avrà il compito di provvedere in merito, con accollo delle spese da parte della stessa amministrazione inadempiente. La procedura di riconoscimento e certificazione suindicata può avere a oggetto, altresì, anche debiti certi, liquidi ed esigibili, che siano stati oggetto di cessione a favore di banche o intermediari finanziari. In questo caso, tuttavia, la P.A. deve indicare nel portale telematico tutti i dati relativi alle cessioni, distinguendo fra cessioni pro soluto e pro solvendo sulla base di quanto alla stessa comunicato dall’ABI3. In aggiunta, la normativa prevede che i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle P.A. alla data del 31/12/2012 per somministrazioni, forniture ed appalti siano esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, eccezion fatta per l’imposta sul valore aggiunto. Inoltre, l’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle P.A. è effettuata a titolo gratuito dall’ufficiale rogante della stessa amministrazione debitrice, ove presente, ovvero a tariffa ridotta della metà se effettuata da un notaio. Il creditore, infine, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, deve allegare un elenco di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati alla data di chiusura del periodo d’imposta nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ciò permette, in seguito all’ottenimento della certificazione e su istanza del creditore stesso, di ottenere delle compensazioni con le somme dovute a titolo di iscrizione a ruolo, accertamento con adesione, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazioni giudiziali e mediazioni. 18 3 Associazione Bancaria Italiana: http://www.abi.it L’azione giudiziaria per il recupero del credito avanti la giustizia ordinaria ed amministrativa Se la P.A. si rende inadempiente, prima di intraprendere azioni esecutive, occorre munirsi di un titolo esecutivo – come il decreto ingiuntivo – tenendo conto delle differenti funzioni e competenze di Giudice Ordinario e Amministrativo. > Giudice ordinario e giudice amministrativo p. 20 > Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo p. 21 > Procedimento monitorio p. 22 19 L’azione giudiziaria per il recupero del credito avanti la giustizia ordinaria ed amministrativa Giudice ordinario e giudice amministrativo Nell’ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione, beneficiaria dei servizi prestati o dei beni ceduti, non adempia il pagamento pattuito, il creditore può chiedere al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione (art. 20 e art. 25, comma 2 c.p.c.; cfr. Trib. Milano, Sez. V, 28/10/2003; Cass. Civ. Sez. I, n. 17424/04; Cass. Civ. Sez. III, n. 7514/05; Cass. Civ. Sez. III, n. 11187/08) l’ingiunzione di pagamento delle somme dovute dall’Amministrazione debitrice. Delle due vie, una sola è percorribile e legittima il creditore a recuperare il proprio credito senza doversi malauguratamente imbattere in un’eccezione di incompetenza funzionale che l’amministrazione debitrice non trascurerebbe affatto. Se si vuole la tutela giudiziale, infatti, è di pacifica importanza scegliere correttamente il giudice cui poterla/doverla chiedere. Quando la debitrice è una Pubblica Amministrazione, la regola essenziale per determinare la corretta giurisdizione del giudice cui domandare l’emissione del decreto ingiuntivo è contenuta nell’art. 118 del codice di procedura amministrativa (d’ora in avanti c.p.a.), il quale stabilisce che: “Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale [un diritto di credito, dunque], si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile [ossia il procedimento di ingiunzione]”. 20 Quando la parte debitrice è una Pubblica Amministrazione, quale giudice, si dovrà adire ai fini dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento? Il giudice ordinario o il giudice amministrativo? L’azione giudiziaria per il recupero del credito avanti la giustizia ordinaria ed amministrativa Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo Le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo aventi ad oggetto diritti soggettivi, sono quelle oggi individuate dall’art. 133 del c.p.a; vale a dire, in parole semplici e senza voler riproporre in questa sede il copioso elenco di cui all’articolo 113 summenzionato: tutte quelle materie in cui la Pubblica Amministrazione agisce quale soggetto di diritto pubblico esercitante un potere autoritativo e non da mero soggetto di diritto privato (Corte Cost. n. 204/2004; Cass. Civ. Sez. Unite, n. 23667/2009). In tale contesto, si evince la regola che in tema di inadempimento contrattuale, ancorché di un contratto di diritto pubblico, l’autorità giurisdizionale da adire è quella del giudice ordinario. Ed invero, nella prassi applicativa, si è ritenuto che tra le controversie in cui può essere chiesta al giudice amministrativo la concessione del decreto ingiuntivo non rientrano quelle aventi a oggetto il mancato pagamento del corrispettivo dovuto per prestazioni effettuate dall’impresa nella qualità di aggiudicataria di un appalto di fornitura pubblica o di messa in opera di lavori o di prestazione di servizi. Viceversa, restano assoggettate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, vale a dire quelle attinenti alla fase pubblicistica di scelta del contraente, con conseguente esclusione delle liti che possano insorgere nella ulteriore fase privatistica, successiva alla stipula del contratto, sicché per questa fase deve intendersi confermato il criterio di riparto che devolve al giudice ordinario le questioni inerenti alla fase di esecuzione del contratto (Per tutte: Tar Puglia – Bari, Sez. I, 23 gennaio 2001 n. 1, Decr.; Tar Sicilia – Catania, Sez. IV, 21/07/2009 n. 1356). Le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sono tutte quelle materie in cui la Pubblica Amministrazione agisce quale soggetto di diritto pubblico esercitante un potere autoritativo e non da mero soggetto di diritto privato. 21 L’azione giudiziaria per il recupero del credito avanti la giustizia ordinaria ed amministrativa Procedimento monitorio Esaurita questa breve e necessaria premessa circa la corretta giurisdizione del giudice da adire quando è debitrice una Pubblica Amministrazione, passiamo a illustrare, seppur per grandi linee, il procedimento monitorio previsto dal codice di procedura civile (d’ora in avanti c.p.c.), tenendo in considerazione che tale rito è del tutto estendibile alla procedura monitoria avanti il giudice amministrativo (solo, come in precedenza rilevato, per i diritti soggettivi patrimoniali in ambito di giurisdizione esclusiva amministrativa). PERTANTO, IN ESTREMA SINTESI: • Le condizioni di ammissibilità del procedimento per ingiunzione sono indicate dall’articolo 633 c.p.c. Tale rito è ammesso a favore di chi sia creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o, ancora, di chi abbia diritto alla consegna di una cosa mobile determinata. • Il giudice adito pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna se del diritto fatto valere si da prova scritta di cui all’art. 634 c.p.c.. 1 2 • La domanda di ingiunzione, in base all’art. 638 c.p.c. si propone con ricorso, necessariamente a mezzo del ministero di un difensore. 3 • Il ricorso deve avere i requisiti formali previsti dall’art. 125 c.p.c., e deve comunque indicare quali prove scritte si producono. Esso è depositato in segreteria insieme con i documenti che si allegano, i quali non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine per proporre opposizione. 4 22 L’azione giudiziaria per il recupero del credito avanti la giustizia ordinaria ed amministrativa • Se la domanda riguarda la consegna di cose fungibili, il ricorrente deve, nel ricorso, altresì dichiarare la somma di danaro che sarebbe disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, in definitiva liberazione dell’altra parte. • Esaminata la domanda, il giudice, se la ritiene insufficientemente giustificata, non può rigettarla tout court, ma deve disporre che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. • Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il fascicolo, oppure se la domanda non è altrimenti accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato, che, tuttavia, non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria. •Al contrario, se esistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza monitoria, il giudice emette, entro trenta giorni, decreto motivato col quale ingiunge all’altra parte il pagamento di quanto richiesto nel termine di quaranta giorni. •Il decreto deve contenere l’espresso avvertimento che nello stesso termine il debitore ingiunto potrà proporre opposizione e che, in mancanza, potrà procedersi a esecuzione forzata. Il decreto contiene altresì la liquidazione delle spese e competenze di procedimento. • Se il credito è fondato su titolo di credito su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, l’art. 642 c.p.c. stabilisce che il giudice ingiunga al debitore, su istanza del ricorrente, il pagamento immediato di quanto richiesto, autorizzando, in mancanza, l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione. 5 6 7 8 9 10 23 L’azione giudiziaria per il recupero del credito avanti la giustizia ordinaria ed amministrativa • Vi è, invece, facoltà di attribuire al provvedimento monitorio efficacia provvisoriamente esecutiva quando vi sia pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produca documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; in tali ipotesi il giudice ha il potere di imporre al ricorrente una cauzione. 11 • Nelle ipotesi di provvisoria esecuzione, il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine dilatorio tra notificazione del precetto ed inizio dell’esecuzione forzata. 12 • L’originale del ricorso e del decreto rimangono depositati in cancelleria, venendo notificati al debitore ingiunto in copia autentica. 13 • Avverso il provvedimento monitorio può essere proposta opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c.; l’opposizione si propone entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto. 14 •Laddove non venga fatta opposizione nei termini prescritti il decreto diviene esecutivo e, una volta dichiarata l’esecutività del decreto, questo assume la stessa autorità della sentenza passata in giudicato. 15 Solo dopo aver ottenuto il suddetto titolo esecutivo, il creditore procedente acquisisce la chiave d’ingresso per accedere all’esecuzione forzata contro l’Amministrazione debitrice. Il possesso di decreto ingiuntivo non opposto, infatti, è la condizione necessaria per accedere alla fase esecutiva ai fini del recupero del credito vantato, fase che, in concreto, si riparte in due diverse azioni esperibili: l’azione esecutiva ordinaria e il giudizio di ottemperanza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1478/2013). 24 € Come farsi pagare dalla P.A.: azione esecutiva ordinaria o giudizio di ottemperanza? L’azione esecutiva ordinaria presenta alcune particolarità quando è esercitata contro la P.A.; tuttavia, non è l’unica strada percorribile per recuperare crediti verso l’amministrazione: esiste infatti il rimedio alternativo del giudizio amministrativo di ottemperanza. In entrambi i casi occorre fare attenzione a specifiche ipotesi di blocco delle esecuzioni. > Espropriazione dei crediti verso la P.A. p. 26 > Rimedi alternativi: il giudizio di ottemperanza p. 28 > Ostacoli ad azioni esecutive e giudizi di ottemperanza p. 31 25 Come farsi pagare dalla P.A.: azione esecutiva ordinaria o giudizio di ottemperanza? Espropriazione dei crediti verso la P.A. Nel momento in cui omette o ritarda un pagamento dovuto, la P.A. diviene a tutti gli effetti un debitore, al pari di qualsiasi altro soggetto. Il nostro ordinamento prevede la possibilità, a favore di qualunque creditore munito di un titolo esecutivo, di procedere nei confronti del proprio debitore con le procedure di espropriazione mobiliare, immobiliare o con un pignoramento presso terzi. Tuttavia, la procedura esecutiva nei confronti dei soggetti pubblici presenta alcune significative peculiarità. In materia di espropriazione dei crediti verso la P.A., la norma fondamentale è l’art. 14 del D.L. 669/1996 (conv. L. 30/1997, successivamente modificato). Tale norma impedisce l’azione esecutiva nei 120 giorni successivi alla notifica del titolo esecutivo, consentendo quindi al soggetto pubblico di completare l’iter burocratico interno per provvedere al pagamento. Si tratta di una vera e propria condizione di efficacia del titolo esecutivo e di procedibilità dell’esecuzione forzata, che ha superato più volte il vaglio di costituzionalità. La notifica di titolo esecutivo, precetto e pignoramento/sequestro deve avvenire: a) nel caso di Amministrazioni dello Stato, direttamente presso l’ufficio amministrativo del debitore e non presso l’Avvocatura dello Stato (art. 11 R.D. 1611/1933, applicabile solo agli atti giudiziali); b) nel caso di altri enti pubblici, presso la struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. 26 Come farsi pagare dalla P.A.: azione esecutiva ordinaria o giudizio di ottemperanza? In generale, la competenza territoriale per il pignoramento presso terzi appartiene al giudice del luogo di residenza del terzo debitore (art. 543 c.p.c.). In deroga a questa regola, nel caso di Enti ed istituti di previdenza ed assistenza obbligatorie la procedura esecutiva va instaurata presso il Giudice dell’esecuzione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio giudiziario che ha emesso il titolo esecutivo (art. 14 D.L. 669/1996). Inoltre, nel caso di enti soggetti al regime della “tesoreria unica” (Aziende municipalizzate, Comuni, Province, Regioni, etc.), l’esecuzione deve essere svolta nelle forme del pignoramento presso terzi, obbligatoriamente presso la banca incaricata del servizio di cassa o tesoreria (art. 11, co. 1-bis, D.L. 68/1993). In ogni caso, i pignoramenti perdono efficacia quando dal loro compimento è trascorso un anno, senza che sia stata disposta l’assegnazione (art. 14 co. 1-bis). Tale previsione introduce una condizione ulteriore a quella contenuta in via generale nell’art 497 c.p.c., secondo cui il pignoramento perde efficacia, se entro 90 giorni dalla sua notificazione non è chiesta l’assegnazione o la vendita. 27 Come farsi pagare dalla P.A.: azione esecutiva ordinaria o giudizio di ottemperanza? Rimedi alternativi: il giudizio di ottemperanza È difficile nascondere che la strada del recupero forzoso del credito può rivelarsi lunga e difficile, pertanto occorre valutare attentamente i vantaggi di eventuali rimedi alternativi. Tra questi ultimi, assume un importante rilievo il giudizio amministrativo di ottemperanza (artt. 112 e ss., D.Lgs. 104/2010, “Codice del Processo Amministrativo”). Si tratta di un giudizio avanti il Giudice Amministrativo (G.A.: TAR e Consiglio di Stato), e serve a dare attuazione non solo alle sentenze dei giudici amministrativi, ma anche (e soprattutto, per quanto ci interessa qui) a: 1. sentenze passate in giudicato, poiché non impugnate o non più impugnabili, emesse dal Giudice Ordinario (G.O.: Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello e Corte di Cassazione); 2. provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato, quali ad esempio i decreti ingiuntivi non opposti e divenuti definitivi (pronunciati anch’essi dal G.O.); 3. lodi arbitrali esecutivi inoppugnabili. Il rimedio dell’ottemperanza è alternativo alle forme dell’esecuzione forzata civile e può anche essere esperito unitamente ad essa, con l’unico limite dell’impossibilità per il privato di conseguire due volte la medesima prestazione. Qualora la P.A. non adempia spontaneamente a quanto stabilito in uno dei predetti provvedimenti, il creditore può quindi ricorrere avanti al G.A., il quale: 1. emana una nuova sentenza, con cui assegna un termine perentorio entro il quale la P.A. deve adempiere; 28 Tra i rimedi alternativi al recupero forzoso del credito vi è il giudizio amministrativo di ottemperanza (artt. 112 e ss., D.Lgs. 104/2010, “Codice del Processo Amministrativo”). Come farsi pagare dalla P.A.: azione esecutiva ordinaria o giudizio di ottemperanza? 2. prevede, in caso di ulteriore inadempimento, una sanzione pecuniaria; 3. a fronte di tale inadempimento, prevede inoltre l’intervento di un organo terzo (un commissario ad acta, solitamente un funzionario dell’Amministrazione), il quale si sostituisce alla P.A. e, entro un termine prefissato e dietro un compenso determinato (a carico della P.A.), deve materialmente assicurare al creditore quanto dovuto. La disciplina processuale è sinteticamente la seguente: •l’azione si prescrive in 10 anni; • vengono ridotti alcuni termini processuali ed è prevista la sentenza in forma semplificata; •per l’esecuzione dei provvedimenti del G.A., il giudice dell’ottemperanza è lo stesso da cui è scaturito il provvedimento da attuare; negli altri casi (come nel caso di decreti ingiuntivi di Tribunale e Giudice di Pace) invece, occorre rivolgersi al T.A.R. territorialmente competente; • il ricorso va notificato alla P.A. e a tutte le parti interessate prima del suo deposito; non è più indispensabile invece la previa messa in mora (l’introduzione del giudizio di ottemperanza deve comunque intervenire dopo che siano trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo in esecutivo); •il giudice dell’ottemperanza può dichiarare nulli gli atti adottati dall’amministrazione in violazione o elusione del giudicato, senza bisogno di un ulteriore giudizio; •non è necessaria la formula esecutiva per i provvedimenti che dispongono il pagamento di somme di denaro ai fini del giudizio di ottemperanza. Gli stessi provvedimenti costituiscono titolo anche per l’espropriazione forzata e l’iscrizione di ipoteca; •entro certi limiti, è consentita l’azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza 29 Come farsi pagare dalla P.A.: azione esecutiva ordinaria o giudizio di ottemperanza? inadempiuta, nonché l’azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato; • è introdotta la “penalità di mora”: il giudice dell’ottemperanza può fissare, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dalla P.A. resistente per ogni ritardo o violazione nell’ esecuzione del giudicato (la misura è stabilita in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze del caso concreto); tale provvedimento costituisce titolo esecutivo; •è previsto il pagamento di un contributo unificato di € 300,00 (cui si aggiungono le spese per l’assistenza legale). Tali somme devono essere anticipate dal creditore, ma sono rimborsate dalla P.A. all’esito del giudizio. QUANTO AL COMMISSARIO AD ACTA, IN PARTICOLARE: • si sostituisce integralmente all’amministrazione inadempiente, e trae i suoi poteri dal provvedimento di nomina da parte del giudice dell’ottemperanza, che esercita un controllo permanente sulla sua attività; • in mancanza di specifiche direttive da parte del giudice, i suoi poteri dipendono, di riflesso, dal contenuto del provvedimento originariamente inadempiuto: essi possono consistere sia in attività esecutiva (per esempio, restituzione di beni o pagamento di somme di denaro), sia in decisioni discrezionali; • la sua attività non è assoggettata a vincoli procedurali e contabili (cui deve sottostare invece l’attività ordinaria dell’amministrazione), in quanto deve assicurare piena ed effettiva tutela al ricorrente, con facoltà di utilizzare ogni strumento utile al concreto conseguimento dello scopo (per esempio, variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, ecc., anche oltre l’ordinaria capienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati). 30 Come farsi pagare dalla P.A.: azione esecutiva ordinaria o giudizio di ottemperanza? Ostacoli ad azioni esecutive e giudizi di ottemperanza Da ultimo, l’opportunità di intraprendere azioni esecutive e/o giudizi di ottemperanza (i quali hanno un evidente carattere esecutivo, e sono perciò assimilabili alle prime) per il recupero di crediti verso la P.A. va attentamente valutata anche alla luce delle seguenti circostanze. 1. Non pignorabilità dei fondi pubblici vincolati per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ed i conseguenti oneri previdenziali (per i tre mesi successivi), delle rate dei mutui (scadenti nel semestre in corso) e per l’espletamento dei servizi pubblici essenziali (art. 11 D.L. 8/1993, conv. L. 68/1993). 2. Blocco delle esecuzioni verso gli Enti Locali commissariati per dissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali). Comuni e Province con gravi squilibri strutturali di bilancio possono ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: la procedura di risanamento (a carattere sostanzialmente concorsuale) è gestita dal commissario straordinario, il quale provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso e alla rilevazione e liquidazione della massa passiva. Dall’inizio della procedura di riequilibrio finanziario, e fino alla chiusura del piano di risanamento, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive contro l’ente. 3. Blocco delle esecuzioni nei confronti delle Azien- de sanitarie locali o ospedaliere delle Regioni sottoposte ai “piani di rientro dai disavanzi sanitari” di cui al D.L. 158/2012 (che proroga il blocco originariamente disposto D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010, ripreso in seguito dall’art. 1, co. 51 della L. 220/2010 - Legge Finanziaria 2011). Per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui alla L. 311/2004, è previsto che un 31 Come farsi pagare dalla P.A.: azione esecutiva ordinaria o giudizio di ottemperanza? commissario ad acta proceda alla ricognizione dei debiti, predisponendo un piano con modalità e tempi di pagamento. Al fine di agevolare tale procedura, il D.L. 158/2012 aveva stabilito che fino al 31/12/2013 non potessero essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle Regioni interessate. Allo stesso modo, venivano resi inefficaci fino al 31/12/2013 i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite da queste Regioni alle Aziende sanitarie (anche se effettuati prima dell’entrata in vigore di queste norme, consentendo così agli enti debitori di rientrare nella piena disponibilità di somme già legittimamente pignorate). Tuttavia, con la recente sentenza n. 186 del 3/7/2013 (depositata il 12/7/2013), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme suindicate (art. 1, co. 51, L. 220/2010) e quindi ha reso nuovamente pignorabili (dopo circa tre anni) i fondi delle ASL delle Regioni commissariate. Il Giudice delle leggi ha evidenziato il contrasto della norma sull’impignorabilità con alcuni principi costituzionali. Innanzitutto, è stato leso il diritto dei creditori alla tutela giurisdizionale per la soddisfazione dei propri diritti consacrati in un titolo esecutivo. Inoltre è stata evidenziata la violazione dell’art. 111 Cost. sul giusto processo, sia per lo squilibrio creato tra le parti in gioco dal privilegio concesso alla P.A., sia per l’incidenza negativa sulla ragionevole durata del processo. La Consulta ha infine precisato che una misura come quella censurata potrebbe essere giustificata solo da particolari esigenze transitorie e per un ristretto periodo temporale, e che l’estinzione delle procedure esecutive già iniziate avrebbe dovuto essere bilanciata da strumenti per ottenere altrimenti la realizzazione dei crediti. 4. Recenti disposizioni di urgenza per il pagamento dei debiti scaduti della P.A. (D.L. 35/2013, conv. L. 64/2013): il fondo mirato di 40 miliardi di euro, stanziato a favore degli enti pubblici, è esente da azioni esecutive da parte dei creditori. 32 Casi pratici > Le fonti del credito verso la Pubblica Amministrazione p. 34 > L’inadempimento della Pubblica Amministrazione p. 36 > L’azione giudiziaria per il recupero del credito avanti la giustizia ordinaria ed amministrativa p. 37 > Come farsi pagare dalla P.A.: azione esecutiva ordinaria o giudizio di ottemperanza? p. 39 33 Casi pratici Le fonti del credito verso la Pubblica Amministrazione: casi pratici CASS. CIV., SEZIONE III, SENT. N. 5192 DEL 30/03/2012 – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE + ALTRI CREDITI VERSO LA P.A. – CONTRATTI DELLA P.A. – APPROVAZIONE – FORMA. I contratti di cui sia parte una P.A. devono essere stipulati, a pena d’inammissibilità, in forma scritta. È esclusa, pertanto, per tali contratti, l’operatività della rinnovazione tacita “per facta concludentia”, atteso che altrimenti si perviene all’effetto di eludere il requisito formale voluto dalla legge. La rinnovazione tacita è ammissibile solo ove la rinnovazione dell’originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola negoziale, per un tempo predeterminato e subordinatamente al mancato invio di una lettera di disdetta entro un certo termine. In tale caso, infatti, la previsione contrattuale, per un verso, non elude la necessità della forma scritta, per altro, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, consente agli organi dell’amministrazione, deputati alla valutazione degli impegni di spesa e dei vincoli di bilancio di considerare l’opportunità di disdire o meno, nel termine pattuito, il contratto medesimo.” 34 Casi pratici CONSIGLIO DI STATO, SENT. N. 6458 DEL 31/10/2006 – MINISTERO DELLA DIFESA + ALTRI CREDITI VERSO LA P.A. – CONTRATTI DELLA P.A. – CONTENUTO E DURATA È legittimo il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione nega il rinnovo, alla scadenza, di un contratto d’appalto, considerato che all’eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta con l’art. 23 l. n. 62/2005 (legge comunitaria 2004), deve assegnarsi una valenza generale e una portata preclusiva di opzioni ermeneutiche e applicative di altre disposizioni dell’ordinamento che si risolvono, di fatto, nell’elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici. Solo rispettando il canone interpretativo appena indicato, infatti, si assicura l’effettiva conformazione dell’ordinamento interno a quello comunitario, mentre, accedendo a letture sistematiche che riducano la portata precettava del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici scaduti e che introducano indebite eccezioni, si finisce per vanificare la palese intenzione del legislatore del 2005 di adeguare la disciplina nazionale in materia a quella europea e, quindi, per conservare profili di conflitto con quest’ultima del regime giuridico del rinnovo dei contratti di appalto delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che, in coerenza con la regola ermeneutica appena sintetizzata, non solo l’intervento normativo di cui all’art. 23 l. n. 62/2005 deve essere letto e applicato in modo da escludere e impedire, in via generale e incondizionata, la rinnovazione di contratti di appalto scaduti, ma anche che l’esegesi di altre disposizioni dell’ordinamento che consentirebbero, in deroga alle procedure ordinarie di affidamento degli appalti pubblici, l’affidamento, senza gara, degli stessi servizi per ulteriori periodi, deve essere condotta alla stregua del vincolante criterio che vieta (con valenza imperativa e inderogabile) il rinnovo dei contratti.” 35 Casi pratici L’inadempimento della pubblica amministrazione: casi pratici CONSIGLIO DI STATO- SEZ. IV, 2 FEBBRAIO 2010, N. 469, MINISTERO GIUSTIZIA C. CONFCOMMERCIO + ALTRO CREDITI VERSO LA P.A. – PAGAMENTI – DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 231/2002 – ESPOSIZIONE DEBITORIA DELLA P.A. – APPLICABILITÀ. La direttiva 2000/35/CE, recepita in Italia con il d.lgs 9 ottobre 2002 n . 231, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica anche alla P.A.; anzi, per essa vale il richiamo specifico dell’art. 2 del citato d.lgs., che definisce la nozione di P.A., ritenendo anch’essa imprenditore forte ai sensi e per i fini del medesimo. 36 Casi pratici L’azione giudiziaria per il recupero del credito avanti la giustizia ordinaria ed amministrativa: casi pratici T.A.R. SICILIA, CATANIA, SEZ. IV – 21 LUGLIO 2009, N. 1356 – SOC.COOP. A R.L. C. AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 5, MESSINA CREDITI VERSO LA P.A. – COMPETENZA E GIURISDIZIONE – DIRITTI DI CREDITO IURE PRIVATORUM – GIURISDIZIONE ESCLUSIVA GIUDICE AMMINISTRATIVO – INSUSSISTENZA. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non comprende più le controversie, riguardanti diritti di credito, nelle quali la Pubblica Amministrazione non sia coinvolta come autorità, ancorché scaturenti da rapporti afferenti ad un pubblico servizio quale è quello dell’assistenza sanitaria prestata da strutture private accreditate; pertanto, è annullabile, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, il decreto emesso per ingiungere all’amministrazione il pagamento di somme. 37 Casi pratici CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE – 9 NOVEMBRE 2009, N. 23667 RIC. AUTOLINEE CORSI & PAMPANELLI S.N.C. CREDITI VERSO LA P.A. – COMPETENZA E GIURISDIZIONE – DIRITTI DI CREDITO IURE PRIVATORUM – GIURISDIZIONE ESCLUSIVA GIUDICE AMMINISTRATIVO – INSUSSISTENZA. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo […omissis…] è da ritenersi limitata, in conformità al principio di cui all’art. 103 Cost. e delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, ai soli casi in cui sia in discussione un atto che sia espressione della funzione pubblica e che sia adottato nell’ambito di un rapporto giuridico caratterizzato non dalla posizione di parità dei soggetti, secondo lo schema diritti-doveri, ma da una relazione asimmetrica, sintetizzata nella formula potere-soggezione. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – 12 MARZO 2013, N. 1478 – CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA C. SIG.RA M.M. CREDITI VERSO LA P.A. – ESECUZIONE CONTRO LA P.A. – CUMULO DI AZIONI – ESECUZIONE ORDINARIA E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – ILLEGITTIMITÀ – ESCLUSIONE. Al fine di conseguire l’esecuzione coattiva delle sentenze del Giudice Ordinario che condannano la P.A. al pagamento di somme di denaro, è ben possibile la concorrente proposizione dell’esecuzione forzata ordinaria e del giudizio di ottemperanza, con il solo limite dell’impossibilità che il creditore, il quale pure abbia attivato entrambi i rimedi, consegua due volte quanto dovutogli. 38 Casi pratici Come farsi pagare dalla P.A.: azione esecutiva ordinaria o giudizio di ottemperanza? Casi pratici CASSAZIONE CIVILE SEZ. UNITE- 25 OTTOBRE 1999, N. 740 – COM. USSITA C. SOC. IDRALSTRADE CREDITI VERSO LA P.A. – ESECUZIONE FORZATA – OPPOSIZIONE IN GENERE. In tema di esecuzione forzata, il problema della pignorabilità dei beni, e della perseguibilità o non della procedura esecutiva, in relazione all’asserito carattere pubblicistico dei beni oggetto dell’esecuzione, configura una questione influente sulla concreta giurisdizione del giudice ordinario, la quale va riconosciuta in esclusiva dipendenza della posizione di diritto soggettivo azionata dal creditore. 39 Casi pratici T.A.R. SICILIA-CATANIA, SEZ. II, SENTENZA 13 APRILE 2013, N. 1081 CREDITI VERSO LA P.A. – AZIONI ESECUTIVE CONTRO LA P.A. – GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – TERMINE DILATORIO 120 GG – APPLICABILITÀ. Il termine dilatorio di 120 gg per l’esercizio delle azioni esecutive nei confronti della P.A. trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. Tale termine integra una condizione relativa a qualsiasi tipo di azione esecutiva intentata nei confronti della Pubblica Amministrazione e la sua introduzione si fonda sull’esigenza di concedere a quest’ultima un termine adeguato per espletare i necessari adempimenti e contabili volti a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali che comportano l’obbligo del pagamento di una somma di denaro. Il rispetto del termine dilatorio per l’esercizio delle azioni esecutive nei confronti della P.A. deve preferibilmente considerarsi quale condizione di procedibilità della domanda (e non di ammissibilità della stessa), con la precipua conseguenza che, nel caso in cui il ricorso sia stato proposto prima della scadenza. 40 Casi pratici TAR CALABRIA, SEZ. I, 27/02/2012, N. 228 CREDITI VERSO LA P.A. – GIUDICATO FORMATOSI SU SENTENZA O DECRETO INGIUNTIVO – OBBLIGO DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CONFORMARSI – GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – DIFFICOLTÀ FINANZIARIE DELLA P.A. – IRRILEVANZA. L’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo, quindi la stessa non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità dell’esatto adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato. CONSIGLIO STATO, SEZ. IV, 21/02/2011, N. 1084 CREDITI VERSO LA P.A. – GIUDICATO FORMATOSI SU SENTENZA O DECRETO INGIUNTIVO – GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA OD ORDINARIA – IRRILEVANZA OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Il ricorso per ottemperanza è diretto ad assicurare piena e concreta soddisfazione all’interesse sostanziale riconosciuto dal giudicato civile ed è esperibile, in particolare, anche per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo di esecuzione, con il solo limite dell’impossibilità di conseguire due volte le stesse somme. L’esatto adempimento del giudicato da parte dell’Amministrazione non può essere eluso invocando problematiche di copertura finanziaria. 41 Casi pratici CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 1/3/2012, N. 1194 – SOC. C.R.R. C. REG. CAMPANIA E ALTRO CREDITI VERSO LA P.A. – ESECUZIONE DEL GIUDICATO - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – COMMISSARIO AD ACTA – POTERI. Ai sensi degli art. 21 e 114 comma 4 lett. d) c.p.a. il commissario ad acta è un ausiliare del giudice e titolare di un potere che trova diretto fondamento nella pronuncia giurisdizionale da portare ad esecuzione; ne deriva che egli è legittimato, anche al di fuori delle norme che governano l’azione ordinaria degli organi amministrativi sostituiti, ad adottare ogni misura conforme al giudicato che si appalesi, in concreto, idonea a garantire alla parte ricorrente il conseguimento effettivo del bene della vita di cui sia stato riconosciuto titolare nella sentenza da portare ad attuazione. L’esigenza di svincolare l’azione del Commissario dal rispetto dei vincoli procedurali ordinari dell’azione amministrativa, anche con riguardo alla disciplina procedimentale che regola l’emissione dei mandati di pagamento, trova conferma decisiva nel principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela di cui all’art. 24, cost. oltre che nei principi, in tema di equità del processo ed effettività della tutela, di cui agli art. 6 e 13 della convenzione Cedu. 42 Casi pratici T.A.R. LATINA LAZIO, SEZ. I, 7/1/2013, N. 4 – M.G. S.R.L. C. COM. BROLO CREDITI VERSO LA P.A. – OBBLIGO DELLA P.A. DI CONFORMARSI AL GIUDICATO – CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO – GIUDICATO – GIUDIZIO D’OTTEMPERANZA – POTERI DEL COMMISSARIO AD ACTA. In sede di giudizio d’ottemperanza per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario di condanna della P.A. al pagamento di somme di denaro, il commissario ad acta ha il potere e dovere di non limitarsi ad attendere che l’amministrazione incassi delle somme e autonomamente provveda mediante i propri uffici, bensì di provvedere all’esecuzione dell’incarico mediante diretta adozione di quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant’altro necessario per l’assolvimento del proprio mandato) anche ove sia assolutamente indispensabile in deroga alla ordinaria normativa e ciò in base al principio di effettività della tutela, cui si correla il potere del giudice di imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto della statuizione contenuta nel giudicato e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa. 43 Casi pratici T.A.R. CATANIA SICILIA, SEZ. I, 12/02/2013, N. 415 - N.T.P. C. COM. MILAZZO CREDITI VERSO LA P.A. – OBBLIGO DELLA P.A. DI CONFORMARSI AL GIUDICATO – GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO OBBLIGO DEGLI ORGANI DEL COMUNE E DEL SERVIZIO DI TESORERIA GESTITO DA UN’AZIENDA DI CREDITO DI COLLABORAZIONE – RILEVANZA PENALE. Gli organi del Comune hanno l’obbligo di prestare la doverosa collaborazione al commissario ad acta, rimanendo ad essi preclusa ogni possibilità di interferire con i poteri deliberativi del commissario stesso, potendo eventuali atteggiamenti di intralcio e di opposizione assumere la rilevanza di un illecito penale; nei casi più gravi di mancato adempimento dell’Amministrazione all’obbligo di rendere possibile l’attività del commissario, il giudice amministrativo potrà disporre l’intervento della forza pubblica. In particolare, agli effetti penali il servizio di tesoreria gestito da un’azienda di credito è da considerare pubblico e i soggetti che gestiscono il servizio sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio (anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 328 c.p. «rifiuto di atti d’ufficio. Omissione»), con la conseguenza che essi sono tenuti a consentire al commissario ad acta nominato dal Tar per l’ottemperanza ad una sentenza rimasta ineseguita proprio dall’Ente per conto del quale il servizio viene svolto di svolgere tempestivamente il proprio compito, senza frapporre inerzia o ostacoli di sorta. 44 Note 45 Note 46 I SAGGI DI Titoli pubblicati: • Strumenti per la tutela e il recupero dei crediti verso la Pubblica Amministrazione. • La gestione del contenzioso giudiziale. • La gestione del pre-contenzioso giudiziale. • Il recupero IVA: condizioni, termini e monitoraggio. • Gli strumenti per il rilancio dell’impresa in crisi. • Assicurazione del credito. 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