Verbale Tavolo Apprendistato qualificante 18.02.2013
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Verbale Tavolo Apprendistato qualificante 18.02.2013
Verbale Tavolo Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Riunione del 18 febbraio 2013 per la sottoscrizione dell’Accordo per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale In data 18 febbraio, presso la sede dell’Assessorato regionale del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale l’Assessore Antonio Angelo Liori ha presieduto il Tavolo per l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, finalizzato alla sottoscrizione dell’Accordo regionale ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 14 settmbre2011, n.167, denominato “Testo unico dell’Apprendistato”. Hanno partecipato alla riunione: i rappresentanti delle parti sociali e datoriali:Marinora Di Biase (Cgil), Giovanni Matta (Cisl), Elisabetta Sorgia (Uil), Roberto Lao (Snals- Confsal), Pietro Carbini (Cisal), Sandro Pilleri (Ugl), Filippo Spanu (Confartigianato), Valentina Corona (Cna), Brunella Massa (Claai), Roberto Saba e GianfilippoOnnis (Confindustria Sardegna), Carla Maria Serpi (Confapi Sardegna), Sara Pintus (Confcommercio), Gianbattista Piana (Confesercenti), Gilberto Marras (Confcooperative). Il direttore generale dell’Assessorato Massimo Temussi Il Servizio della Governance: il direttore Luca Galassi, Davide Zepponi, Giuseppe Simone, Maria Girau, Cinzia Muscas, Giovanna Pireddu. In apertura dei lavori, alle ore 10:30, l’Assessore sottolinea l’importanza dell’apprendistato in funzione della creazione di lavoro stabile e per la ripresa dell’occupazione in Sardegna. Con l’Accordo sull’apprendistato qualificante si completa il processo di regolamentazione dell’apprendistato che il Testo Unico ha affidato alle Regioni di concerto con le rappresentanze sociali. Infatti, ricorda l’Assessore,lo scorso anno sono stati stipulati anche gli accordi in materia di apprendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca. Luca Galassi, responsabile del Servizio della Governance, ha precisato che il testo dell’Accordo in discussione ha accolto in generale i suggerimenti e le osservazioni pervenute dalla parti sociali e datoriali. Come osservato da Filippo Spanu, che ha parlato a nome delle associazioni di Rete Imprese Italia, l’ accordo regionale è il risultato di un intenso lavoro di confronto tra Assessorato e Parti sociali. L’apprendistato qualificante è uno strumento ad alta criticità di applicazione, in considerazione dell’elevato impegno formativo, sia per le imprese sia per i giovani. L’Accordo, pur avendo superato alcune aspetti critici ai fini dell’applicazione dell’apprendistato qualificante, è suscettibile di alcuni ambiti di miglioramento per poter diventare un prodotto utile ed appetibileper le imprese. In tal senso, l’esperienza del Piemonte rappresenta un caso interessante, in quanto crea le condizioni di effettiva convenienza necessarie per l’applicazione dello strumento. Le parti sindacali, pur individuando alcuni aspetti migliorativi, hanno espresso il loro parere favorevole rispetto all’ Accordo, in quanto il testo ha recepito le osservazioni e le richieste precedentemente presentate al Servizio regionale della “Governance della Formazione Professionale”. In particolare, relativamente ai contenuti dell’Accordo, nel corso della riunione sono stati affrontati i seguenti punti ( in rosso gli articoli di riferimento e le relative modifiche): 1. Durata e articolazione della formazione (cfr. art. 5 dello schema di accordo) Per quanto riguarda la durata e l’articolazionedella formazione, le parti datoriali hanno evidenziato quanto segue: la necessità di attestare la durata annuale della formazione formale al numero minimo di ore previsto dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 12 marzo 2012, pari ad almeno 400 ore; l’esigenza di riconoscere pari livello di adeguatezza alla formazione formale interna ed esterna all’azienda, in quanto la formazione interna risulta essere di particolare importanza per l’acquisizione delle competenze e della qualifica da parte dell’apprendista. 1 Le parti sindacali, invece, hanno sostenuto la necessità di assicurare adeguati percorsi formativi in termini di durata e di qualità della formazione, finalizzata al conseguimento della qualifica e del diploma professionali, esprimendosi a favore di percorsi realizzati anche attraverso la modalità interna solo nel caso di una durata degli stessi pari a 500 ore. Dopo ampia discussione, su proposta della Regione e con l’accordo delle parti, sono stati definiti i seguenti parametri: 400 ore di formazione formale, interna ed esterna, e 590 ore di formazione non formale interna all’azienda; in caso di apprendisti minorenni, 500 ore di formazione formale, interna ed esterna, e 490 ore di formazione non formale interna all’azienda. 2. Figura del tutor aziendale (cfr. art. 13 dello schema di accordo) Come richiesto dalle parti datoriali, relativamente alla figura del tutor aziendale, l’Accordo stabilisce i soggetti che possono ricoprire tale ruolo e i relativi requisiti. Secondo quanto concordato, nell’ambito dell’apprendistato qualificante il ruolo del tutor può essere svolto dallo stesso datore di lavoro, da un socio, da un coadiuvante, oppure da un lavoratore qualificato designato dall’impresa. Il lavoratore qualificato designato dall’impresa per la funzione di tutor deve: essere inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica che dovrà conseguire l’apprendista al termine del periodo di apprendistato qualificante ; svolgere attività lavorative coerenti a quelle dell’apprendista; possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa. Ciascun tutor aziendale può affiancare fino a cinque apprendisti. Per le imprese che non dispongono di tutor o referenti aziendali formati, il percorso formativo del tutorprevisto dall’Accordo (percorso di base e/o percorso per il rilascio del titolo di “maestro artigiano o di mestiere”), deve essere realizzato prima dell’avvio della formazione dell’apprendista (e non più entro 45 gg dall’assunzione dell’apprendista come stabilito inizialmente). 3. Sistemi incentivanti (cfr. art. 14 dello schema di Accordo) È prevista a favore degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato qualificante l’erogazione di indennità di partecipazione. In relazione al contratto per gli apprendisti minorenni come individuati all’art. 3 dell’ Accordo e alla piena realizzazione del percorso formativo finalizzato alla loro qualificazione, la Regione, d’intesa con le parti sociali e datoriali, promuoverà apposite azioni incentivanti. Inoltre nel testo dell’Accordo sono stati recepiti i seguenti punti (in rosso le integrazioni) 4. Art.2 Formazione nell’apprendistato qualificante Per formazione non formale si intende la formazione erogata nell’ambito di attività organizzate e pianificate non specificamente concepite come apprendimento, in termini di obiettivi, tempi o sostegno all’apprendimento. Nella formazione non formale l’apprendimento è intenzionale dal punto di vista del discente e dovrà perseguire obiettivi educativi e formativi. Gli esiti della formazione non formale possono essere convalidati e certificati La definizione della “formazione non formale “ è stata integrata alla luce di quanto previsto nella legge 28 giugno 2012 , n.92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e del D.lgs. 16 gennaio 2013 , n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”. 5. Art.6 Modalità di erogazione della formazione Erogazione della formazione formale Nella formazione formale erogata con modalità interna l’impresa deve: 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - avvalersi di un tutor aziendale con i requisiti di cui all’art. 13 ed adeguatamente formato al ruolo; Erogazione della formazione non formale La formazione non formale, realizzata presso l’impresa e finalizzata all’acquisizione delle competenze professionali specifiche, è svolta “on the job”, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano Formativo individuale dell’apprendista, attraverso apprendimenti specifici previsti per l’acquisizione della qualifica professionale. Al termine della discussione l’Accordo è stato sottoscritto da tutte le parti presenti e citate in premessa. Si è convenuto che i rappresentanti delle Parti assenti potranno firmare l’Accordo nei prossimi giorni La riunione è terminata alle ore 13.00. Cagliari, 18 febbraio 2013 Letto, firmato e sottoscritto 3