Istanza di trasferimento, incompatibilità del richiedente

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Istanza di trasferimento, incompatibilità del richiedente
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Istanza di trasferimento, incompatibilità del richiedente
T.A.R.
PER LA REGIONE PIEMONTE
SEZIONE PRIMA
Sentenza del 03 agosto 2012
N. 00972/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00663/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 663 del 2012, proposto da: C. P., rappresentato e
difeso dagli avv.ti Adelaide Pitera' e Mattia Crucioli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, piazza Statuto,
9; Giuseppe Picasso, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mattia Crucioli e Adelaide Pitera', con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo in Torino, piazza Statuto, 9;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti,
45;
per l'annullamento
- del provvedimento del 30/03/2012 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale
per le Risorse Umane - Servizio Sovr.ti Ass.ti ed Agenti nr. 333-D/72763, notificato in data 10 aprile 2012, di diniego
dell'istanza di trasferimento presentata ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L. 104/92 dal Sig. C. P.;
- di ogni atto ad esso presupposto e/o preparatorio, ivi espressamente compreso, occorrendo, il parere della
Questura di Genova - Ufficio Personale - prot. nr. 3498-11/Mov./Cat. 2.3 del 2/11/2011
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
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Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con istanza del 7 agosto 2010, presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/1992, il ricorrente, agente della
Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Asti, chiedeva di essere trasferito a Genova, ai sensi
della legge n. 104 del 1992, stante l’esigenza di assistere il padre affetto da grave handicap.
Con nota del 29 settembre 2010 il Questore di Genova esprimeva parere contrario al trasferimento del dipendente,
evidenziando che lo stesso era stato coinvolto, in qualità di persona informata sui fatti, in un procedimento penale
concernente la violazione della normativa sugli stupefacenti, conclusosi con l’emissione di ordinanze di custodia
cautelare nei confronti di undici persone, fra le quali due agenti della Polizia di Stato, di cui uno cugino del
ricorrente medesimo.
Il parere del Questore riferiva anche che il ricorrente aveva manifestato un atteggiamento collaborativo nel corso
del procedimento penale e aveva dichiarato di aver assunto cocaina in alcune occasioni.
In conclusione, il Questore esprimeva parere contrario al trasferimento a causa della “presenza, nel medesimo
contessto territoriale, di parenti ed amici o ex amici (del ricorrente) sul cui conto emergevano pregiudizi penali”.
L’istanza di trasferimento veniva quindi respinta con nota del Capo della Polizia in data 31 gennaio 2011, che
recepiva il parere contrario del Questore di Genova, ribadendo le gravi ed oggettive circostanze che rendevano
incompatibile la presenza del dipendente presso la sede di Genova.
Avverso tale provvedimento il dipendente proponeva ricorso innanzi questo T.A.R., definito con sentenza n.
961/2011 con la quale veniva annullata la nota di diniego 31.01.2011, per violazione dell’art. 10 bis della legge n.
241/1990 e per carenza negli accertamenti istruttori compiuti dalla Questura di Genova.
A quest’ultimo proposito nella motivazione della sentenza si evidenziava come il provvedimento impugnato non
contenesse l’individuazione dei soggetti che, grazie ai legami di amicizia o parentela con il dipendente, avrebbero
avuto la potenziale capacità di condizionarne l’operato. Si sottolineava, inoltre, un profilo di illogicità del diniego
impugnato con riguardo alla valutazione della posizione del cugino del ricorrente, atteso che lo stesso risultava
prestare servizio come agente di polizia nello stesso Comune ove il ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa.
Si rilevava, infine, come la menzione della vicenda di rilievo penale nella quale era stato coinvolto il ricorrente non
valesse di per sé a giustificare il diniego di trasferimento, in difetto di ulteriori elementi atti a collegare tale vicenda
con la sede territoriale nella quale il dipendente aspirava ad essere trasferito.
2) In ottemperanza a tale pronuncia la Questura di Genova ha avviato una nuova istruttoria.
Con nota del 2.11.2011 il Questore di Genova ha espresso nuovamente parere non favorevole al trasferimento del
_____________, in considerazione del fatto che tutti i soggetti condannati nel procedimento penale sono ancora
residenti nel territorio provinciale e che il legame di parentela con il cugino e di amicizia con gli altri condannati
potrebbe condizionare l’operato del dipendente.
A seguito di comunicazione del preavviso di rigetto, a fronte della quale non sono state depositate osservazioni, con
provvedimento del 30.03.2012, notificato il 10.04.2012, il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di trasferimento
presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/1992.
3) Con ricorso giurisdizionale ritualmente e tempestivamente notificato, l’interessato ha impugnato il menzionato
provvedimento negativo, deducendo motivi di gravame così rubricati:
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I) erroneità dei presupposti di fatto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per
carenza di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione ed ingiustizia manifesta. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992. Sviamento di potere.
II) Violazione del principio di proporzionalità.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino,
contrastando la fondatezza del gravame e opponendosi al suo accoglimento.
4) Appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma
semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a..
Il provvedimento impugnato fa propria la valutazione negativa del Questore di Genova, fondata sull’inopportunità di
consentire il trasferimento del dipendente in un contesto territoriale nel quale sono presenti parenti e amici
pregiudicati.
Il parere indica nominativamente gli undici soggetti condannati, con condanne che vanno dai 3 anni e 11 mesi ad 8
mesi. Tra questi figura Picasso Stefano, cugino del ricorrente, ex agente di pubblica sicurezza a seguito di
dimissioni rese nel corso del 2011.
Nel parere si evidenzia come tutti i soggetti condannati nel procedimento penale siano attualmente residenti nel
territorio provinciale di Genova e tale circostanza viene valutata come indicativa di una potenziale capacità di tali
soggetti di condizionare l’operato del ricorrente, in ragione dei legami di parentela con il cugino Stefano e di
“amicizia” con gli altri pregiudicati.
Il parere dà conto del fatto che il territorio dove avvenivano gli acquisiti e il consumo di sostanze stupefacenti era quello della
Provincia di Genova e sottolinea, infine, come lo stesso Picasso Christian, nel corso delle sommarie informazioni rese nel
procedimento penale, avesse ammesso di avere assunto cocaina a Genova, unitamente ad altri colleghi e amici, e di essersi
recato a Sestri Levante (GE) per acquistare lo stupefacente.
5) Il corredo motivazionale del provvedimento impugnato non presenta più le mende di genericità e incongruenza
evidenziate nella pronuncia di annullamento n. 961/2011.
- Lo stesso, infatti, individua nominativamente i soggetti ritenuti in grado di condizionare l’operato del dipendente e
dà conto del fatto che tali soggetti sono tutti attualmente residenti nella provincia di Genova.
- Chiarisce, inoltre, la posizione di Stefano Picasso, cugino del ricorrente, dando atto del fatto che anche questi
risiede a Genova: non residuano margini di dubbio, pertanto, circa la rilevanza che tale rapporto di parentela
assume nell’economia complessiva della valutazione espressa dal Ministero.
- In relazione ai rapporti con i rimanenti soggetti pregiudicati, il ricorrente ne contesta la qualificazione in termini di
“amicizia”.
La forma virgolettata, tuttavia, chiarisce come l’espressione vada intesa in senso ampio: al fondo della stessa vi è
un dato oggettivo e incontestato, emerso dalle stesse dichiarazioni rese dal Picasso come persona informata sui
fatti, e cioè il fatto che questi assunse cocaina in Genova insieme ad alcuni colleghi e amici. È riscontrato, pertanto,
il rapporto di contiguità del ricorrente con ambienti criminali, come comprovato dalle frequentazioni con soggetti
specificamente individuati, riconosciuti autori di reati.
- Il provvedimento impugnato, infine, chiarisce la rilevanza della vicenda giudiziaria ai fini del diniego di
trasferimento, evidenziando sia il collegamento dei fatti di rilevanza penale con la sede territoriale nella quale il
dipendente aspira ad essere trasferito; sia il radicamento dei soggetti coinvolti nel procedimento penale sul
territorio genovese.
- Si tratta di evenienze obiettivamente idonee a profilare una situazione compromissoria, tale da non garantire un operato
sereno del dipendente, scevro da rischi di condizionamento.
- La consistenza degli elementi posti a base di tale valutazione conclusiva va rapportata alla particolarità delle
funzioni svolte dal dipendente, al rigore di condotta che in relazione alle stesse si esige, nonché alla gravità dei fatti
emersi nel corso del procedimento penale.
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- Il ruolo assunto dal ricorrente in tale vicenda, quale consumatore di sostanze stupefacenti, connivente in un
contesto criminale, non pare del tutto bilanciato dal ruolo collaborativo successivamente assunto nel corso del
procedimento penale e dalla appurata interruzione del consumo di sostanze stupefacenti.
La valutazione espressa dall’amministrazione circa la permanenza di un residuo pericolo di condizionamento
costituisce esplicazione di un potere discrezionale, non affetto – per le modalità nelle quali si è espressa – dai
lamentati vizi di manifesta illogicità, carenza di presupposti e mancanza di adeguata motivazione.
7) A tal proposito resta da rilevare che l’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 non configura un diritto soggettivo
del lavoratore al trasferimento, ma un semplice interesse legittimo a scegliere la propria sede di servizio ‘ove
possibile’, cioè compatibilmente con le esigenze organizzative ed operative dell’amministrazione di appartenenza
(Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 2010, n. 8527).
Appare pertanto innegabile la prerogativa dell’amministrazione di bilanciare l’istanza di trasferimento con
contrapposte circostanze che rendano gravemente inopportuna o disfunzionale la presenza del dipendente nella
nuova sede o, addirittura, siano idonee a generare situazioni di incompatibilità ambientale; e ciò a maggior ragione
in un settore ‘sensibile’ quale è quello degli operatori di pubblica sicurezza, nel quale il rigore della condotta
disciplinare imposto ai dipendenti si integra strettamente con le connesse esigenze organizzative ed operative
dell’amministrazione.
Tale principio è stato ritenuto dotato di particolare consistenza proprio con riferimento al trasferimento di un
dipendente della Polizia di Stato, configurandosi in tal caso in capo all'Amministrazione più ampi e penetranti poteri
discrezionali in funzione di tutela di particolari e preminenti interessi pubblici volti ad assicurare la convivenza
civile, interessi ai quali restano subordinate le esigenze particolari dei dipendenti, con correlativo rafforzamento
dell'esigenza di tutela del prestigio dell'Amministrazione, in relazione ai peculiari compiti ad essa propri, anche in
presenza di semplici situazioni di sospetto, o comunque di ombre atte ad offuscare l'immagine offerta all'esterno
dall'Autorità preposta alla tutela della sicurezza pubblica (cfr. Cons. St., sez. IV, 30 giugno 2003, n. 3909; Sez. IV, 27
maggio 2002 n. 2895 e 7 novembre 2001 n. 5718; T.A,R. Calabria-Reggio Calabria 15 aprile 2003 n. n. 334 e 20 giugno
2002 n. 589; T.A.R. Abbruzzo-Pescara 22 giugno 2002 n. 560).
La peculiarità delle questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Roberta Ravasio, Primo Referendario
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2012
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