repubblica italiana bollettinoufficiale della regione calabria
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Poste Italiane - Spedizione in a.p. Tab. “D” Aut. DCO/DC - CZ/038/2003 valida dal 4 febbraio 2003 Supplemento straordinario n. 5 al n. 10 del 15 giugno 2004 Parti I e II - Anno XXXV REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA Catanzaro, martedì 15 giugno 2004 DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE ● CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 ● (0961) 856628-29 Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate: Il 1o e il 16 di ogni mese: PARTE PRIMA ● ATTI DELLA REGIONE SEZIONE I ◆ ◆ ◆ Leggi Regolamenti Statuti SEZIONE II ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale Deliberazioni del Consiglio regionale Deliberazioni della Giunta regionale Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Comunicati di altre autorità o uffici regionali PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI SEZIONE I ◆ Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione ◆ Atti di organi statali che interessano la Regione Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione SEZIONE II ◆ Ordinariamente il venerdì di ogni settimana PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI ◆ ◆ Annunzi legali Avvisi di concorso 12406 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 PARTE PRIMA SEZIONE II DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA SOMMARIO PARTE PRIMA DECRETO n. 4551 del 21 aprile 2004 Complesso Centrale d’Elaborazione IBM in dotazione al ced regionale – Contratti di fornitura manutenzione, locazione e licenza d’uso programmi con la ditta produttrice pag. 12422 SEZIONE II DECRETO n. 4554 del 21 aprile 2004 DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA Nomina Commissario Straordinario della Fondazione «Pio Ospizio Giuseppe De Benedictis e Maria Frega» con sede in Lungo (CS) pag. 12424 DECRETO n. 4557 del 21 aprile 2004 Dipartimento OBIETTIVI STRATEGICI Autorizzazione al funzionamento ed iscrizione all’Albo regionale della Casa famiglia per disabili mentali con sede in Bonifati (CS), via F. Grossi pag. 12424 DECRETO n. 4345 del 15 aprile 2004 DECRETO n. 4560 del 21 aprile 2004 Liquidazione fatture alle Società Pubblifast SRL, Pubblikompass SpA e Sole 24 Ore SpA per la pubblicazione dell’avviso del bando di gara in tre lotti per la fornitura di servizi di sviluppo applicativo e di supporto tecnologico e logistico presso il Centro Servizi di Lamezia Terme pag. 12419 L.R. n. 18/95. Iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato dell’Organizzazione «Insieme» con sede in Mileto pag. 12425 DECRETO n. 4412 del 20 aprile 2004 L.R. n. 18/95. Iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato della Organizzazione denominata: Associazione di Volontariato «Centro Città», con sede in Cosenza pag. 12420 DECRETO n. 4545 del 21 aprile 2004 PIC Interreg IIIB Medocc – Progetto «Sestante – Strumenti telematici per la Sicurezza e l’Efficienza Documentale della Catena Logistica di Porti e Interporti» – IIa liquidazione – Autorità Portuale di Gioia Tauro pag. 12420 DECRETO n. 4569 del 21 aprile 2004 Impegno di spesa della somma di C 49.920,00 per i rimborsi alle emittenti Radio Televisive per le consultazioni elettorali del 25/26 maggio 2003 e referendum del 15/16 giugno 2003. Legge 22 febbraio 2000 n. 28 pag. 12426 DECRETO n. 4574 del 21 aprile 2004 Impegno di spesa per l’importo di C 1.200.000,00 in favore della TELCAL. (Consorzio Telematica Calabria) a titolo di cofinanziamento a carico del bilancio regionale per la realizzazione della fase dimostrativa e di implementazione dei prodotti e servizi innovativi del Piano telematico Calabria. Annualità 2004. Art. 5 Collegato ordinamentale-finanziario al bilancio di previsione 2003 pag. 12428 DECRETO n. 4765 del 22 aprile 2004 DECRETO n. 4547 del 21 aprile 2004 PIC Interreg IIIB Medocc – Progetto «Reports Medocc – Actions pour le développement du transport maritime dans les régions de la Méditerranée occidentale» – IIa liquidazione per Autorità Portuale di Gioia Tauro pag. 12421 Liquidazione acconto per fornitura, nel corso del 2003, di servizi di logistica alla «server farm», rinveniente dal Piano Telematico Calabria, collocata presso il blocco «F1» del complesso Centro di Ricerca Agroalimentare – Area ex SIR di Lamezia Terme pag. 12428 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12407 DECRETO n. 5004 del 27 aprile 2004 DECRETO n. 5337 del 30 aprile 2004 Acquisto n. 2 stampanti e accessori. Nomina Commissione selezione preventivi pag. 12430 Servizio di informazione in tempo reale agli Enti Locali periodo 1 ottobre 2003/31 dicembre 2003. Liquidazione corrispettivo alla soc. ABRAMOTEL s.r.l. pag. 12438 DECRETO n. 5005 del 27 aprile 2004 Incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla signora Belvedere Giovanna presso la Segreteria del Centro Cartografico Regionale – Liquidazione compenso pag. 12431 DECRETO n. 5386 del 30 aprile 2004 Liquidazione fattura n. 39035 per l’assistenza tecnica operativa prestata al Settore «Ragioneria Generale» per la gestione della procedura di elaborazione modello 770. Ditta INAZ Srl di Milano pag. 12439 DECRETO n. 5006 del 27 aprile 2004 DECRETO n. 5389 del 30 aprile 2004 Fondo regionale per le politiche sociali di cui alla L.R. 5/12/ 2003, n. 23: Assunzione impegno spesa 2004 pag. 12431 L.R. n. 18/95. Iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato della Organizzazione «Riferimenti» – Coordinamento Nazionale Antimafia – con sede in Isola Capo Rizzuto (KR) pag. 12439 DECRETO n. 5026 del 27 aprile 2004 Secondo accreditamento fondi anno 2004 – Esercizio finanziario 2004 pag. 12432 DECRETO n. 5391 del 30 aprile 2004 Costituzione Gruppo di lavoro per il Supporto ed il monitoraggio dell’Azione 1.9.a – «Monitoraggio sistema ambientale» – Misura 1.9 POR Calabria 2000/2006 pag. 12440 DECRETO n. 5027 del 27 aprile 2004 Erogazione di servizi a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria: Assunzione impegno spesa 2004 pag. 12433 DECRETO n. 5393 del 30 aprile 2004 Istituto Papa Giovanni XXIII di Serra D’Aiello: accettazione cessione di crediti pag. 12441 DECRETO n. 5028 del 27 aprile 2004 Accordo di programma tra la Regione Calabria e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo per la realizzazione di un progetto sperimentale per l’inserimento socio-lavorativo dei lavoratori extracomunitari: impegno spesa II rata finanziamento Ministero – Liquidazione ad enti e associazioni ammessi a finanziamento pag. 12434 DECRETO n. 5039 del 27 aprile 2004 Dipartimento BILANCIO − FINANZE − PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DECRETO n. 5521 del 4 maggio 2004 Riscossione delle tasse automobilistiche da parte dell’Impresa Centro Revisione degli Autoriparatori Acresi s.r.l. pag. 12443 Programma operativo PON ATAS. Autorizzazione effettuazione missione all’estero pag. 12436 DECRETO n. 5523 del 4 maggio 2004 DECRETO n. 5167 del 28 aprile 2004 Liquidazione prima rata contributo ordinario ARSSA – esercizio 2004. Art. 13 lettera «a» – L.R. 15/93 pag. 12436 DECRETO n. 5169 del 28 aprile 2004 Liquidazione cofinanziamento di C 1.200.000,00 al Consorzio TELCAL per l’annualità 2004. Accordo di programma MIUR/Regione Calabria del 30/5/2002. Art. 5 – comma 4 L.R. n. 8/2003. Collegato ordinamentalefinanziario allegato al bilancio di previsione 2003 pag. 12437 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa sulle concessioni regionali. Rif. Interno 210/Conc. Reg. pag. 12443 DECRETO n. 5786 del 7 maggio 2004 Rimborso sanzione amministrativa sig.ra Serra Immacolata pag. 12444 DECRETO n. 5869 del 10 maggio 2004 P.O.R. Calabria, Misura 7.1. Manifestazione di interesse short-list consulenti senior e junior. Pubblicazione integrazione elenco consulenti senior inclusi e non inclusi pag. 12444 12408 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5871 del 10 maggio 2004 DECRETO n. 4403 del 20 aprile 2004 P.O.R. Calabria, Misura 7.1. Manifestazione di interesse short-list consulenti senior e junior. Pubblicazione elenco consulenti junior inclusi e non inclusi pag. 12445 Comando Dott. Alessandria Francesco – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 27 gennaio 2003-31 gennaio 2004 – Comune di Pizzo Calabro (VV) pag. 12461 DECRETO n. 5951 dell’11 maggio 2004 P.O.R. Calabria 2000-2006. Consulenza professionale a supporto del Dipartimento n. 3 per iniziative infrastrutturali e interazione tra A.P.Q. e P.O.R. pag. 12454 Dipartimento ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DECRETO n. 4386 del 16 aprile 2004 Dipendente regionale Capellupo Giovanni – Autista pag. 12457 DECRETO n. 4387 del 16 aprile 2004 Dipendente regionale Ing. Vincenzo De Franco – Affidamento responsabilità Ufficio pag. 12457 DECRETO n. 4404 del 20 aprile 2004 Comando Dipendente Bertucci Rodolfo – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi ed I.R.A.P. – Periodo 9 luglio 2001-31 luglio 2002 – Amministrazione Provinciale di Torino pag. 12461 DECRETO n. 4416 del 20 aprile 2004 Comando Dipendente Musacchio Domenico – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 1 gennaio 2001-31 dicembre 2003 – Azienda Sanitaria n. 4 – Cosenza pag. 12462 DECRETO n. 4418 del 20 aprile 2004 Comando Dipendente Dr.ssa Romeo Caterina – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 1 gennaio 2000-29 febbraio 2000 – Azienda Ospedaliera di Parma pag. 12463 DECRETO n. 4420 del 20 aprile 2004 DECRETO n. 4389 del 16 aprile 2004 Dipendente regionale Sig. Renda Francesco – Assegnazione pag. 12458 Comando Dipendente Pettè Antonino – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 18 aprile 2000-17 aprile 2002 – Comune di Locri (RC) pag. 12463 DECRETO n. 4451 del 20 aprile 2004 DECRETO n. 4390 del 16 aprile 2004 Dipendente regionale Sig.ra Strano Giuseppina – Assegnazione pag. 12458 DECRETO n. 4393 del 16 aprile 2004 D.ssa Gabriella Marcello nata il 7/7/71 matricola 489400 – Concessione aspettativa non retribuita per motivi personali pag. 12459 Avv. Lanfranco Calderazzo, nato il 23/6/1951 – Consulente c/o Assessorato alla F.P. di cui alla D.G.R. n. 364 del 20/5/ 2003 – capitolo 1002108 – Liquidazione periodo: febbraio 2004 pag. 12465 DECRETO n. 4459 del 20 aprile 2004 Avv. Alessandro Pellegrino, nato il 20/9/1972 – Consulente c/o Assessorato al Personale di cui alla D.G.R. n. 1069 del 13/11/2002 – Liquidazione rimborso spese periodo: gennaiomarzo 2004 + Rimborso spese pag. 12466 DECRETO n. 4401 del 20 aprile 2004 DECRETO n. 4460 del 20 aprile 2004 Sig.ra Modafferi Francesca nata il 7/4/47 matricola 552500 – Liquidazione indennità sostitutiva ferie non godute – art. 18 comma 16 CCNL Regioni EE.LL. pag. 12459 DECRETO n. 4402 del 20 aprile 2004 Comando Dott. Silvestro Tassone – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 1 giugno 1998-10 agosto 1998 – Comunità Montana «Limina» Mammola (RC) pag. 12460 Dipendente Melchionda Vincenzo nato il 4 marzo 1937. Collocamento a riposo per superati limiti di età. Decorrenza 1 aprile 2004 pag. 12467 DECRETO n. 4472 del 20 aprile 2004 Dipendente Lista Leonardo nato il 23/10/1939 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dal 1o novembre 2004. D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993 pag. 12467 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12409 DECRETO n. 4481 del 20 aprile 2004 DECRETO n. 5362 del 30 aprile 2004 Dipendente Falvo Giovanni Battista nato il 12/8/1939 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dal 1o settembre 2004. D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993 pag. 12468 Liquidazione Comunità Montana Versante Tirrenico Meridionale – Spese personale enti disciolti. Leggi regionali n. 4/74 e n. 7/78 pag. 12474 DECRETO n. 5364 del 30 aprile 2004 DECRETO n. 4494 del 21 aprile 2004 Dipendente Trentinella Francesco nato il 27/6/1939 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dal 1o luglio 2004. D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993 pag. 12469 Liquidazione Comunità Montana Versante Jonico Meridionale – Spese personale enti disciolti. Leggi regionali n. 4/74 e n. 7/78 pag. 12474 DECRETO n. 5366 del 30 aprile 2004 DECRETO n. 4495 del 21 aprile 2004 Liquidazione Comunità Montana Silana – Spese personale enti disciolti. Leggi regionali n. 4/74 e n. 7/78 pag. 12475 Dipendente Morabito Stefano nato il 28/9/1939 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dal 1o ottobre 2004. D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993 pag. 12469 DECRETO n. 5367 del 30 aprile 2004 DECRETO n. 4496 del 21 aprile 2004 Liquidazione Comunità Montana Versante dello Stretto – Spese personale enti disciolti. Leggi regionali n. 4/74 e n. 7/78 pag. 12475 Sig. Casuscelli Gaetano nato il 24/1/47 matricola 151975 – Distacco sindacale pag. 12470 DECRETO n. 5382 del 30 aprile 2004 DECRETO n. 4693 del 22 aprile 2004 Sig.ra Barletta Giovanna Maria nata il 6/12/54 matricola 56900 – Risoluzione rapporto di lavoro art. 2 comma 12 Legge 335/95 pag. 12476 Dipendente regionale Sig.ra Letteria Lotronto – Assegnazione pag. 12471 DECRETO n. 4710 del 22 aprile 2004 Dipendente regionale Sig. Enrico Meduri – Assegnazione pag. 12471 DECRETO n. 5383 del 30 aprile 2004 Sig. Costa Rosario nato il 29/4/57 matricola 210600 – Distacco sindacale pag. 12476 DECRETO n. 5385 del 30 aprile 2004 DECRETO n. 4711 del 22 aprile 2004 Distacco in utilizzo dipendenti regionali presso Amministrazione Provinciale di Cosenza pag. 12477 Dipendente regionale Sig. Giuseppe Gaglione – Assegnazione pag. 12472 DECRETO n. 5388 del 30 aprile 2004 DECRETO n. 4963 del 27 aprile 2004 Struttura Ausiliaria Dipartimento «Organizzazione e Personale» pag. 12472 Dipendente regionale Sig. Scalise Francesco – Assegnazione pag. 12478 DECRETO n. 5390 del 30 aprile 2004 Dipendente regionale Vero Roberto – Assegnazione pag. 12478 DECRETO n. 5356 del 30 aprile 2004 Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale per la montagna 2000-01. Liquidazione a favore della Comunità Montana Pollino pag. 12473 DECRETO n. 5392 del 30 aprile 2004 DECRETO n. 5360 del 30 aprile 2004 DECRETO n. 5395 del 30 aprile 2004 Liquidazione Comunità Montana Alto Jonio – Spese personale enti disciolti. Leggi regionali n. 4/74 e n. 7/78 pag. 12473 Sig.ra Tulelli Berenice nata il 5/9/49 matricola 999464 – Collocamento in aspettativa ai sensi della L.R. n. 7/97 pag. 12479 Sig. Barillà Sebastiano nato l’11/6/37 matricola 51125 – Mantenimento in servizio pag. 12479 12410 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5397 del 30 aprile 2004 DECRETO n. 5536 del 5 maggio 2004 Dipendente regionale Pasquale Aiello. Concessione nullaosta proroga distacco pag. 12480 Dipendente Rocca Aurelio – nato il 5/7/1939 – Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente dall’1/8/2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993 pag. 12487 DECRETO n. 5398 del 30 aprile 2004 Dipendente regionale Albanese Anna Teresa. Concessione nulla-osta proroga comando pag. 12481 DECRETO n. 5400 del 30 aprile 2004 DECRETO n. 5537 del 5 maggio 2004 Dipendente Varano Rosa – nata il 18/8/1939 – Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente dall’1/9/2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993 pag. 12487 Dipendenti regionali sigg.ri: Strati Antonio e D’Ascola Matilde − Assegnazione pag. 12481 DECRETO n. 5538 del 5 maggio 2004 DECRETO n. 5402 del 30 aprile 2004 Dipendente regionale Sig. Romolo Marchese – Affidamento responsabilità Ufficio pag. 12482 Sig. Oliverio Pietro Paolo nato il 7/1/47 matr. 597777 – Congedo ai sensi dell’art. 42 comma 5 D.lgs. 151/2001 pag. 12488 DECRETO n. 5561 del 5 maggio 2004 DECRETO n. 5403 del 30 aprile 2004 Corsi di aggiornamento per i Dirigenti della Regione Calabria – Ente attuatore Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Liquidazione II rata (saldo) pag. 12483 Iscrizione all’AIF (Associazione Italiana Formatori) personale Settore Strategie Organizzative Formazione pag. 12489 DECRETO n. 5591 del 6 maggio 2004 DECRETO n. 5407 del 3 maggio 2004 Liquidazione Corso Referenti Formativi – Anticipo 50% Corso Funzionari P.O. – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione pag. 12483 DECRETO n. 5533 del 5 maggio 2004 Dipendente Buonsanti Michele – nato il 12 gennaio 1946 – Collocamento a Riposo per dimissioni volontarie ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 – Decorrenza 1o aprile 2004 pag. 12484 Liquidazione a saldo delle fatture n. 6212/02, n. 3000144 e n. 3000145/03 per fornitura servizio mensa ai dipendenti della Giunta regionale – Società Ristomat Milano pag. 12489 DECRETO n. 5593 del 6 maggio 2004 Liquidazione fatture n. 30011692 − n. 30011693 del 28/ 11/03 per fornitura di buoni pasto anno 2003 servizio mensa dipendenti G.R. – Società Ristomat Milano pag. 12491 DECRETO n. 5634 del 6 maggio 2004 DECRETO n. 5534 del 5 maggio 2004 Dipendente dott. Giacomino Brancati – Riconoscimento trattamento economico pag. 12492 Dipendente Trapani Paolo – nato l’11 novembre 1946 – Collocamento a Riposo per dimissioni volontarie ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 – Decorrenza 1o aprile 2004 pag. 12485 DECRETO n. 5637 del 6 maggio 2004 Dipendente Giorgio Rotella – Riconoscimento trattamento economico pag. 12493 DECRETO n. 5535 del 5 maggio 2004 DECRETO n. 5639 del 6 maggio 2004 Dipendente Modafferi Francesca – nata il 7 aprile 1947 – Collocamento a Riposo per dimissioni volontarie ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 – Decorrenza 1o aprile 2004 pag. 12486 Dipendente Andricciola dr. Pietro – nato l’8/9/1939 – Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente dal 1o ottobre 2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993 pag. 12493 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5640 del 6 maggio 2004 12411 DECRETO n. 5724 del 7 maggio 2004 Dipendente Gattuso Lorenzo – nato il 19/5/1939 – Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente dal 1o giugno 2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993 pag. 12494 Sig. Cipparrone Pasquale – Assegnazione pag. 12502 DECRETO n. 5728 del 7 maggio 2004 Sig. Fago Pasquale – Assegnazione pag. 12502 DECRETO n. 5641 del 6 maggio 2004 Dipendente Gentiluomo Giovanni – nato il 12/11/1939 – Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente dal 1o dicembre 2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993 pag. 12495 DECRETO n. 5731 del 7 maggio 2004 Sig. Celia Elio – Assegnazione pag. 12503 DECRETO n. 5734 del 7 maggio 2004 DECRETO n. 5642 del 6 maggio 2004 Fondo nazionale per la montagna 2002 – Piano di riparto in favore delle Comunità Montane pag. 12495 Sig. Costa Francesco – Assegnazione pag. 12503 DECRETO n. 5735 del 7 maggio 2004 DECRETO n. 5690 del 7 maggio 2004 Sig. Gualtieri Ferdinando – Assegnazione Sig. Pandolfi Raffaele – Assegnazione pag. 12504 pag. 12497 DECRETO n. 5737 del 7 maggio 2004 DECRETO n. 5694 del 7 maggio 2004 Sig. Muraca Carmine – Assegnazione Sig. Tassone Salvatore – Assegnazione pag. 12504 pag. 12497 DECRETO n. 5739 del 7 maggio 2004 DECRETO n. 5695 del 7 maggio 2004 Sig. Stellato Aldo – Assegnazione Sig.ra Curto Rita – Assegnazione pag. 12505 pag. 12498 DECRETO n. 5742 del 7 maggio 2004 DECRETO n. 5703 del 7 maggio 2004 Sig. Mangione Salvatore – Assegnazione Sig.ra Gigliotti Gianfranca – Assegnazione pag. 12505 pag. 12498 DECRETO n. 5744 del 7 maggio 2004 DECRETO n. 5705 del 7 maggio 2004 Sig. Rizzuto Santo – Assegnazione Sig.ra Spadea Annamaria – Assegnazione pag. 12506 pag. 12499 DECRETO n. 5746 del 7 maggio 2004 DECRETO n. 5707 del 7 maggio 2004 Sig. De Filippis Giorgio – Assegnazione Sig. Lavilla Aurelio – Assegnazione pag. 12506 pag. 12499 DECRETO n. 5748 del 7 maggio 2004 DECRETO n. 5709 del 7 maggio 2004 Sig. Scarpelli Eduardo – Assegnazione Sig. Mandaglio Antonino – Assegnazione pag. 12507 pag. 12500 DECRETO n. 5749 del 7 maggio 2004 DECRETO n. 5712 del 7 maggio 2004 Sig.ra Lamirata Santa – Assegnazione Sig. Palco Giuseppe – Assegnazione pag. 12507 pag. 12500 DECRETO n. 5751 del 7 maggio 2004 DECRETO n. 5713 del 7 maggio 2004 Sig.ra Citrigno Raffaella – Assegnazione Sig. Spinella Antonio – Assegnazione pag. 12508 pag. 12501 DECRETO n. 5753 del 7 maggio 2004 DECRETO n. 5716 del 7 maggio 2004 Sig. Guzzetti Antonio – Assegnazione pag. 12501 Sig. De Benedictis Giacomo Nicola – Assegnazione pag. 12508 12412 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5755 del 7 maggio 2004 Sig. Nocera Pietro – Assegnazione DECRETO n. 5866 del 10 maggio 2004 pag. 12509 DECRETO n. 5757 del 7 maggio 2004 Dott. Oliva Giuseppe – Proroga comando pag. 12515 DECRETO n. 5867 del 12 maggio 2004 Sig. Primavera Gianfranco – Assegnazione Dott. Forte Ernesto – Proroga comando pag. 12516 pag. 12509 DECRETO n. 5868 del 12 maggio 2004 DECRETO n. 5758 del 7 maggio 2004 Sig. Scopelliti Antonino – Assegnazione pag. 12510 pag. 12517 DECRETO n. 5870 del 10 maggio 2004 DECRETO n. 5763 del 7 maggio 2004 Sig.ra Zimbalatti Giuseppina – Assegnazione pag. 12510 DECRETO n. 5774 del 7 maggio 2004 Sig. Polimeni Pietro – Assegnazione Sig. Papa Cosimo Nicola – Comando Legge n. 144/99 – D.M. 28/1/2000. Assenso regionale alla richiesta della Comunità Montana del Savuto per contrarre mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti pag. 12518 DECRETO n. 5872 del 10 maggio 2004 pag. 12511 Impegno e liquidazione indennità componenti CORECO – Mese di aprile 2004 pag. 12518 DECRETO n. 5791 del 7 maggio 2004 Sig.ra Nosdeo Anna – Assegnazione pag. 12511 DECRETO n. 5796 del 7 maggio 2004 DECRETO n. 5892 del 10 maggio 2004 Liquidazione fattura n. AD03086 del 29/9/2003 della società Il Sole 24 Ore di Milano – per partecipazione corso Lemma F. e Pellegrino A. pag. 12519 Sig.ra Quattromani Grazia Carmela – Assegnazione pag. 12512 DECRETO n. 5995 del 12 maggio 2004 DECRETO n. 5845 del 10 maggio 2004 Dipendente regionale sig.ra Russo Vincenza – Assegnazione pag. 12512 DECRETO n. 5846 del 10 maggio 2004 Dipendente regionale sig. Pasqualino Colosimo – Affidamento responsabilità Ufficio pag. 12513 DECRETO n. 5850 del 10 maggio 2004 Legge n. 97/94 – Legge regionale n. 4/99 – Fondo nazionale per la montagna – Saldo 2000 -- Quota 01 – Fondo regionale 02 – Liquidazione a favore della Comunità Montana Fossa del Lupo pag. 12513 Dipendente Ricioppo Luigina – Presa d’atto Sentenza n. 653/04 del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro pag. 12520 DECRETO n. 5996 del 12 maggio 2004 Dipendente Fava Maria Antonia – Presa d’atto – Sentenza n. 666/04 – Consiglio di Stato – Quinta Sezione pag. 12524 DECRETO n. 6073 del 12 maggio 2004 Interventi di solidarietà sociale. Liquidazione contributo ordinario e straordinario pag. 12527 DECRETO n. 6252 del 14 maggio 2004 DECRETO n. 5855 del 10 maggio 2004 Legge regionale n. 4/99, art. 50. Liquidazione a favore delle Comunità Montane delle spese funzionamento 03 pag. 12514 Rimborso spese signor Commisso Eugenio – componente sezione CO.RE.CO. Vibo Valentia pag. 12527 DECRETO n. 6265 del 14 maggio 2004 DECRETO n. 5860 del 10 maggio 2004 Rimborso spese viaggi signor Covani Demetrio – componente sezione CO.RE.CO. Vibo Valentia pag. 12515 Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale per la montagna 2000. Fondo regionale 01-02. Liquidazione a favore della Comunità Montana Limina pag. 12528 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12413 DECRETO n. 6266 del 14 maggio 2004 DECRETO n. 6306 del 14 maggio 2004 Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale per la montagna 2000. Fondo regionale 01-02. Liquidazione a favore della Comunità Montana delle Serre Calabre pag. 12528 Art. 52 D.Lgs. n. 165/01 – Assegnazione di mansioni superiori al Sig. Rocca Sergio pag. 12534 DECRETO n. 6660 del 19 maggio 2004 DECRETO n. 6268 del 14 maggio 2004 Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale per la montagna 2000. Fondo regionale 01-02. Liquidazione a favore della Comunità Montana Alto Mesima pag. 12529 D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Monitoraggio e contabilità fondi comunitari e nazionali» al Dott. Francesco Scarpelli – Matr. 751300 pag. 12534 DECRETO n. 6665 del 19 maggio 2004 DECRETO n. 6272 del 14 maggio 2004 Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale per la montagna 2000. Fondo regionale 01 – Liquidazione a favore della Comunità Montana Sila Greca pag. 12529 D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Cooperazione-Partneriato» alla D.ssa Carmela Fedele – matr. 293750 pag. 12535 DECRETO n. 6669 del 19 maggio 2004 DECRETO n. 6275 del 14 maggio 2004 Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale per la montagna 2000. Fondo regionale 01-02 – Liquidazione a favore della Comunità Montana Stilaro Allaro pag. 12530 D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio Promozione Prodotti Agroalimentari e Partecipazione a Fiere e Mercati alla D.ssa Forciniti Giuseppina, matr. 312100 pag. 12536 DECRETO n. 6672 del 19 maggio 2004 DECRETO n. 6278 del 14 maggio 2004 Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale per la montagna 2000. Fondo regionale 01. Liquidazione a favore della Comunità Montana Silana pag. 12530 D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio distrettuale Agricoltura e Fitosanitario di Corigliano al dott. Greco Pietro, matr. 379300 pag. 12536 DECRETO n. 6285 del 14 maggio 2004 DECRETO n. 6676 del 19 maggio 2004 Dipendente regionale Sig. Donato Luigi – Disposizione di Servizio pag. 12531 D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Statistica Agraria – Frantoi Oleari – Uma» – al Dott. D’Agostino Nicola – matr. 232600 pag. 12537 DECRETO n. 6287 del 14 maggio 2004 Dipendente regionale Dott.ssa Elisa Commisso – Assegnazione pag. 12531 DECRETO n. 6293 del 14 maggio 2004 Dipendente regionale Arch. Antonino Romeo – Assegnazione presso l’Unità Organizzativa Autonoma – Servizi Ispettivi – 626/94 – R.C. pag. 12532 DECRETO n. 6300 del 14 maggio 2004 Dipendente Romeo Angela – nata il 18 febbraio 1937. Collocamento a riposo per superati limiti d’età. Decorrenza 1o marzo 2004 pag. 12532 DECRETO n. 6678 del 19 maggio 2004 D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Fitosanitario Regionale» – al Dr. Astone Oderico – matr. 43120 pag. 12537 DECRETO n. 6685 del 19 maggio 2004 D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Studi ricerche − Sperimentazione Agraria» – al Dr. Cardamone Ezio – matr. 135750 pag. 12538 DECRETO n. 6688 del 19 maggio 2004 DECRETO n. 6301 del 14 maggio 2004 Dipendenti Bruno Maria Antonietta, Pagliaro Luigi, Falbo Maria Concetta, Garofalo Vincenza e Cava Patrizia – L.R. 57/90 – Regolarizzazione posizione economica pag. 12533 D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Valorizzazione Prodotti Agricoli ed Agroalimentari (DOP-IGP-ECC)» – al Dott. Marando Domenico – matr. 485850 pag. 12538 12414 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 6690 del 19 maggio 2004 DECRETO n. 5927 dell’11 maggio 2004 D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Contenzioso – Usi Civici» – al Dr. Augello GianCarlo – matr. 45000 pag. 12539 Comune di Palmi – Revoca concessione demaniale marittima n. 22 del 29 giugno 2001 – Ditta: Vincenzi Franca pag. 12551 DECRETO n. 5932 dell’11 maggio 2004 Dipartimento URBANISTICA Ditta: S.r.l. Borgo Nuovo – Comune di Pizzo (VV) – Concessione demaniale marittima (Licenza di Subingresso) pag. 12551 DECRETO n. 5910 dell’11 maggio 2004 Ditta: Previte Maria Immacolata – Comune di Gioia Tauro – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 12540 DECRETO n. 5911 dell’11 maggio 2004 DECRETO n. 5936 dell’11 maggio 2004 Ditta: Caruso Aldo – Comune di Pizzo (VV) – Concessione demaniale marittima (Licenza Suppletiva) pag. 12553 DECRETO n. 5946 dell’11 maggio 2004 Ditta: Patti Pasquale Andrea – Comune di Gioia Tauro – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 12541 Ditta: Bellantoni Rocco Antonio – Comune di Scilla – Concessione demaniale marittima pag. 12556 DECRETO n. 5913 dell’11 maggio 2004 DECRETO n. 5947 dell’11 maggio 2004 Ditta: Ozzimo Pasquale – Comune di Gioia Tauro – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 12542 Ditta: Galastro Rocco – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12558 DECRETO n. 5914 dell’11 maggio 2004 DECRETO n. 5949 dell’11 maggio 2004 Ditta: Frachea Francesco – Comune di Gioia Tauro – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 12544 Ditta: Galastro Rocco – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12560 DECRETO n. 5915 dell’11 maggio 2004 DECRETO n. 5956 dell’11 maggio 2004 Ditta: Copelli Concetta – Comune di Gioia Tauro – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 12545 Ditta: Baggetta Giuseppe – Comune di Roccella Jonica – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12562 DECRETO n. 5917 dell’11 maggio 2004 Ditta: Mattiani Girolamo – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12547 DECRETO n. 5998 del 12 maggio 2004 Società: La Lampara s.a.s. di Carmelo Fiorillo & C. – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12565 DECRETO n. 5918 dell’11 maggio 2004 Comune di Palmi – Revoca concessione demaniale marittima n. 02 del 30 aprile 2001 – Ditta: Gullo Caterina pag. 12549 DECRETO n. 6003 del 12 maggio 2004 Ditta: Vadalà Sergio – Comune di Condofuri Marina – Rilascio concessione demaniale marittima pag. 12567 DECRETO n. 5922 dell’11 maggio 2004 Comune di Palmi – Revoca concessione demaniale marittima n. 06 del 5 giugno 2000 – Ditta: Tedesco Carmine pag. 12549 DECRETO n. 5925 dell’11 maggio 2004 Comune di Palmi – Revoca concessione demaniale marittima n. 363 del 23 giugno 2003 – Ditta: D’Agostino Giuseppe pag. 12550 DECRETO n. 6010 del 12 maggio 2004 Ditta: Siciliano Marco – Comune di Paola – Concessione demaniale marittima pag. 12569 DECRETO n. 6016 del 12 maggio 2004 Ditta: Niesi Simona – Comune di Bonifati – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12572 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12415 DECRETO n. 6021 del 12 maggio 2004 DECRETO n. 6094 del 12 maggio 2004 Ditta: Palma Marco – Comune di Paola – Concessione demaniale marittima pag. 12574 Ditta: Cordı̀ Sabrina – Comune di Pizzo (VV) – Concessione demaniale marittima pag. 12594 DECRETO n. 6025 del 12 maggio 2004 DECRETO n. 6096 del 12 maggio 2004 Ditta: Archinà Domenico soc. Morgana s.a.s. – Comune di Siderno – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 12576 Ditta: Pugliese Andrea – Comune di Parghelia – Concessione demaniale marittima pag. 12596 DECRETO n. 6036 del 12 maggio 2004 Ditta: Galluzzo Maurizio s.n.c. «A Tutta Birra» – Comune di Siderno – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 12577 DECRETO n. 6449 del 17 maggio 2004 Comune di Rossano – Approvazione Variante al Piano Regolatore Generale per lavori di completamento e sistemazione «Largo Toscano», ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/01 e ss. modif. ed integr. pag. 12598 DECRETO n. 6042 del 12 maggio 2004 DECRETO n. 6451 del 17 maggio 2004 Ditta: Congiusta Girolamo – Comune di Siderno – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12579 DECRETO n. 6049 del 12 maggio 2004 Comune di Reggio Calabria – Approvazione Variante al Piano Regolatore Generale per la realizzazione di un campo di calcio e rugby in loc. Ravagnese, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/01 e ss. modif. ed integr. pag. 12599 Ditta: Zampaglione Antonio – Comune di Melito P. Salvo – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12581 DECRETO n. 6453 del 17 maggio 2004 DECRETO n. 6057 del 12 maggio 2004 Comune di San Pietro Apostolo – Approvazione Variante parziale al Programma di Fabbricazione pag. 12600 Ditta: Zampaglione Antonio – Comune di Melito P. Salvo – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12583 DECRETO n. 6061 del 12 maggio 2004 Ditta: Messineo Giuseppe – Comune di Bovalino – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 12585 DECRETO n. 6454 del 17 maggio 2004 Comune di Marano Marchesato – Approvazione Variante Parziale al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di attuazione pag. 12600 DECRETO n. 6467 del 17 maggio 2004 DECRETO n. 6064 del 12 maggio 2004 Ditta: Circolo Nautico Amici del Mare «Costa dei Gelsomini» – Comune di Siderno – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12587 Ditta: Farina Vincenzo – Comune di Roseto Capo Spulico – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 12601 DECRETO n. 6583 del 18 maggio 2004 DECRETO n. 6067 del 12 maggio 2004 Ditta: Piscioneri Barbara – Comune di Caulonia – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 12589 Ditta: Nigro Rocco – Comune di Roseto Capo Spulico – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 12602 DECRETO n. 6080 del 12 maggio 2004 DECRETO n. 6584 del 18 maggio 2004 Ditta: Le Tre Fontane s.a.s. di Maria Laganà & C. – Comune di Reggio Calabria (Catona) – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 12590 Ditta: Rende Battista – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima pag. 12603 DECRETO n. 6082 del 12 maggio 2004 DECRETO n. 6585 del 18 maggio 2004 Ditta: Saverino Rosa Maurilia – Comune di Tropea (VV) – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12592 Ditta: Forte Maria – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima pag. 12605 12416 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 6599 del 18 maggio 2004 DECRETO n. 6626 del 18 maggio 2004 Ditta: Vizza Donatella – Comune di Cassano allo Ionio – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12608 Ditta: Mammı̀ Antonio – Comune di Tortora – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12629 DECRETO n. 6602 del 18 maggio 2004 DECRETO n. 6627 del 18 maggio 2004 Ditta: Camping Raganello srl – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 12610 Ditta: Sarica Antonino – Comune di San Lucido – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12631 DECRETO n. 6606 del 18 maggio 2004 Ditta: Camping Raganello srl – Comune di Cassano allo Ionio – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12611 Dipartimento LAVORI PUBBLICI ED ACQUE DECRETO n. 6193 del 13 maggio 2004 DECRETO n. 6607 del 18 maggio 2004 Ditta: Natalino Rosalba – Comune di Amantea – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12613 Gara per pubblico incanto per la fornitura di prodotti hardware, software e apparecchiature topografiche e dei Sistemi gestione documenti e protocollo per gli Uffici dell’Autorità di Bacino Regionale – Esito gare pag. 12633 DECRETO n. 6609 del 18 maggio 2004 Ditta: Club Nautico Ontario – Comune di Belmonte Calabro – Subingresso Concessione demaniale marittima pag. 12615 Dipartimento FORESTE − FORESTAZIONE PROTEZIONE CIVILE DECRETO n. 6610 del 18 maggio 2004 DECRETO n. 3572 dell’1 aprile 2004 Ditta: Orlando Pasqualino – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12616 Legge 752/86 – Liquidazione somme reclamata dai creditori – Comunità Montana «Alto Tirreno» – Importo C 43.233,11 (pari a L. 83.710.975) pag. 12639 DECRETO n. 6613 del 18 maggio 2004 Ditta: Nocera Marianna – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12618 DECRETO n. 3575 dell’1 aprile 2004 Legge 752/86 – Liquidazione somme reclamata dai creditori – Comune di Malvito – Importo C 21.809,42 (pari a L. 42.228.932) pag. 12639 DECRETO n. 6616 del 18 maggio 2004 Ditta: Canonico Giuseppina – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12620 DECRETO n. 6619 del 18 maggio 2004 Ditta: Zappia Ferdinando – Comune di S. Nicola Arcella – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12622 DECRETO n. 6620 del 18 maggio 2004 Ditta: ELLE-EMME sas di Maceri Giuseppe – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12625 DECRETO n. 6623 del 18 maggio 2004 Ditta: Mazzù Giovanni – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 12627 DECRETO n. 3585 dell’1 aprile 2004 P.O.R. Calabria 1.5 – «Sistemi Naturali» – Ditta: Perrone Antonio – prog. n. 308/b – Erogazione saldo finale pag. 12640 DECRETO n. 3758 del 5 aprile 2004 Sistema di localizzazione INFO Flotta, per la gestione logistica dei mezzi di soccorso. Liquidazione fatture alla ditta Vodafone-Omnitel pag. 12641 DECRETO n. 3792 del 6 aprile 2004 Approvazione progetto di completamento per l’implementazione tecnologica della sala operativa regionale di Protezione Civile -- Tipologia b.1 dell’azione 1.6b della misura 1.6 del POR Calabria 2000/2006. Protezione Civile pag. 12643 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12417 DECRETO n. 4041 DECRETO n. 4506 del 21 aprile 2004 Approvazione programma di formazione professionale per l’acquisizione della qualifica di operatore idraulico forestale pag. 12644 Realizzazione progetto «Giornata mondiale della salute» finalizzato alla sicurezza stradale realizzato dall’Automobile Club di Cosenza. Manifestazione del 7 aprile 2004 pag. 12653 DECRETO n. 4139 del 13 aprile 2004 Programma triennale 2002-2005 per l’attività di Forestazione e la gestione del patrimonio forestale. Intervento n. 1 – Piano Attuativo 2004. Consorzio di Sibari-Valle del Crati – Cosenza. 2a Anticipazione pag. 12645 DECRETO n. 4509 del 21 aprile 2004 Delibera Giunta regionale n. 3789 del 29/12/1999 – Realizzazione di un piano di comunicazione per la valorizzazione delle foreste calabresi mediante libro e CD rom – Ditta aggiudicataria: Grafiche Ghiani srl – Nomina collaudatore Valente Francesco pag. 12654 DECRETO n. 4171 del 13 aprile 2004 Contributo per il ripristino dei danni subiti dagli immobili adibiti a scuole nel Comune di Strongoli (KR). Integrazione pag. 12646 DECRETO n. 4250 del 13 aprile 2004 Pagamento di parte della fornitura di mezzi ed attrezzature da fornire a sostegno delle attività delle Associazioni di Volontariato che operano nel Settore della Protezione Civile, di cui all’azione 1.6b della misura 1.6 del POR Calabria 2000-2006. Protezione Civile pag. 12647 DECRETO n. 4376 del 16 aprile 2004 Iscrizione Associazione di Volontariato «Ekoclub International Onlus» con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), nell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, istituito ai sensi dell’art. 123 della L.R. n. 34/2002 e Regolamento regionale 29/4/2003, n. 5 pag. 12648 DECRETO n. 4377 del 16 aprile 2004 Approvazione progetto per l’adeguamento sismico sede COM del Comune di Siderno (RC) e concessione del relativo finanziamento di C 850.000,00 di cui alla tipologia a.7 dell’azione 1.6a della misura 1.6 del POR Calabria 2000-2006. Protezione Civile pag. 12649 DECRETO n. 4579 del 21 aprile 2004 Approvazione progetto per l’adeguamento sismico sede COM del Comune di Rosarno (RC) e concessione del relativo finanziamento di C 364.349,18 di cui alla tipologia a.7 dell’azione 1.6a della misura 1.6 del POR Calabria 2000-2006. Protezione Civile pag. 12655 DECRETO n. 4581 del 21 aprile 2004 Approvazione progetto per l’adeguamento sismico ponti fiumi Reazio e Vergari per accesso sede COM del Comune di Mesoraca (KR) e concessione del relativo finanziamento di C 500.000,00 di cui alla tipologia a.7 dell’azione 1.6a della misura 1.6 del POR Calabria 2000-2006 pag. 12657 DECRETO n. 4705 del 22 aprile 2004 Iniziative promozionali a carattere divulgativo – culturali interessanti il comparto agro-forestale: Approvazione contributo Enti vari pag. 12659 DECRETO n. 4721 del 22 aprile 2004 Realizzazione campagna divulgativa contro gli incendi boschivi pag. 12661 DECRETO n. 4383 del 16 aprile 2004 Campagna divulgativa sul problema incendi boschivi sul mensile «Tribuna-Sud» per la campagna AIB 2003 – Liquidazione pag. 12651 DECRETO n. 4723 del 22 aprile 2004 Realizzazione campagna divulgativa contro gli incendi boschivi pag. 12661 DECRETO n. 4501 del 21 aprile 2004 Conferimento responsabilità dell’Ufficio «Ex n. 687 Affari Generali, Gestione del Personale, Inventario» pag. 12651 DECRETO n. 4729 del 22 aprile 2004 Opuscolo divulgativo sul terremoto in Calabria «Terremoto, Calabria terra ballerina» – Klipper sas Cosenza. Liquidazione fattura pag. 12662 DECRETO n. 4504 del 21 aprile 2004 Iscrizione Associazione di Volontariato «A.N.U.U.» con sede in Rende (CS) nell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, istituito ai sensi dell’art. 123 della L.R. n. 34/2002 e Regolamento regionale 29/4/2003, n. 5 pag. 12652 DECRETO n. 4735 del 22 aprile 2004 P.O.R. Calabria misura 1.5 «Sistemi Naturali» – Comune di Verzino – Prog. n. 759/c – Erogazione 1o S.A.L. – Trasferimento fondi pag. 12663 12418 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 4738 del 22 aprile 2004 DECRETO n. 4805 del 23 aprile 2004 P.O.R. Calabria misura 1.5 «Sistemi Naturali» – Comune di Lungro – Prog. n. 404/a – Erogazione 1o S.A.L. – Trasferimento fondi pag. 12664 Delibera Giunta Regionale n. 3789 del 29/12/1999 – Realizzazione di un piano di comunicazione per la valorizzazione delle foreste calabresi mediante libro e CD rom – Ditta aggiudicataria Grafiche Ghiani s.r.l. – Liquidazione del 10% per la quinta fase d’avanzamento – Saldo pag. 12672 DECRETO n. 4741 del 22 aprile 2004 P.O.R. Calabria misura 1.5 «Sistemi Naturali» – Comune di Mesoraca – Prog. n. 380/a – Erogazione 1o S.A.L. – Trasferimento fondi pag. 12665 DECRETO n. 4806 del 23 aprile 2004 Finanziamento manifestazione «Fuochi e Fiamme.... ma solo d’artificio» – Basilica Cattedrale «Parrocchia San Dionigi» di Crotone pag. 12673 DECRETO n. 4744 del 22 aprile 2004 DECRETO n. 4807 del 23 aprile 2004 P.O.R. Calabria 1.5 «Sistemi Naturali» – Consorzio di Bonifica Lipuda Fiumenicà – Progetto n. 1425/b – Erogazione 1o S.A.L. – Trasferimento fondi pag. 12666 DECRETO n. 4748 del 22 aprile 2004 Sistema di localizzazione INFO Flotta, per la gestione logistica dei mezzi di soccorso. Liquidazione fatture alla Ditta Vodafone-Omnitel pag. 12674 DECRETO n. 5149 del 28 aprile 2004 P.O.R. Calabria misura 1.5 «Sistemi Naturali» – Comunità Montana Alto Crotonese – Prog. n. 235/a – Erogazione 2o S.A.L. – Trasferimento fondi pag. 12667 P.O.R. Calabria 1.5 – «Sistemi Naturali» – Ditta: Zoccali Paolo – prog. n. 326/b – Erogazione saldo finale pag. 12675 DECRETO n. 4752 del 22 aprile 2004 DECRETO n. 5150 del 28 aprile 2004 P.O.R. Calabria misura 1.5 «Sistemi Naturali» – Comunità Montana Alto Crotonese – Prog. n. 233/a – Erogazione 2o S.A.L. – Trasferimento fondi pag. 12668 P.O.R. Calabria misura 1.5 «Sistemi Naturali» – Comune di Cropalati – Prog. n. 551/a – Erogazione 3o S.A.L. – Trasferimento fondi pag. 12676 DECRETO n. 4759 del 22 aprile 2004 P.O.R. Calabria 1.5 «Sistemi Naturali» – Comune di Cerchiara di Calabria – Progetto n. 1012/b – Anticipazione 20% pag. 12669 DECRETO n. 4761 del 22 aprile 2004 P.O.R. Calabria misura 1.5 «Sistemi Naturali» – Comune di Mendicino – Prog. n. 686/a – Erogazione 1o S.A.L. – Trasferimento fondi pag. 12670 DECRETO n. 5151 del 28 aprile 2004 P.O.R. Calabria 1.5 – «Sistemi Naturali» – Ditta: Piscioneri Luigi – prog. n. 268/a – Erogazione saldo finale pag. 12677 Dipartimento FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ECONOMATO DECRETO n. 5664 del 7 maggio 2004 DECRETO n. 4768 del 23 aprile 2004 Ente EFEI Calabria – Revoca corsi codice n. 2319 e codice n. 2330 pag. 12679 Programma triennale 2000-2002 per l’attività di Forestazione e la gestione del patrimonio forestale. Intervento n. 1. Consorzio Bonifica Poro Mesima – Vibo Valentia. Anticipazione pag. 12671 DECRETO n. 6188 del 13 maggio 2004 Aggiornamento Tecnologico ed Ampliamento Sistema Telefonico per gli uffici regionali di Corso Mazzini, Catanzaro. Approvazione preventivo di spesa pag. 12679 DECRETO n. 4771 del 23 aprile 2004 Iniziative promozionali a carattere divulgativo-culturale del comparto agro-forestale – beneficiario: Klipper sas di Mendicino (CS). Acquisto di n. 1500 copie del volume «Terremoti in Calabria» e di n. 1500 copie del volume «Storia sismica illustrata della Calabria». Liquidazione fattura pag. 12672 DECRETO n. 6191 del 13 maggio 2004 Ampliamento Centralino telefonico e rete LAN per i nuovi locali pal. Mauro Via Caserma Borrace Reggio Calabria. Approvazione preventivo di spesa pag. 12682 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 PARTE PRIMA SEZIONE II DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA Dipartimento OBIETTIVI STRATEGICI DECRETO n. 4345 del 15 aprile 2004 Liquidazione fatture alle Società Pubblifast srl, Publikompass SpA e Sole 24 Ore SpA per la pubblicazione dell’avviso del bando di gara in tre lotti per la fornitura di servizi di sviluppo applicativo e di supporto tecnologico e logistico presso il Centro Servizi di Lamezia Terme. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»; 12419 CONSIDERATO CHE: 1. al fine di dare la dovuta pubblicità al bando di gara, è stata richiesta la pubblicazione dell’avviso del bando su due quotidiani a diffusione nazionale e su un quotidiano avente maggiore diffusione locale, per come prescritto dal decreto legislativo n. 157/95; 2. per la precitata pubblicazione è stato dato incarico alla Pubblifast Srl che gestisce l’area pubblicitaria per conto del quotidiano «La Repubblica», al quotidiano «Il Sole 24 Ore» ed alla Pubblikompass SpA che gestisce l’area pubblicitaria per conto del quotidiano «La Gazzetta del Sud»; VISTE le fatture n. CO 3000771/2004 della Pubblifast Srl, n. 23071712/2004 del Sole 24 Ore e n. SO2606/2004 della Pubblikompass SpA, inerenti alla pubblicazione dell’avviso del bando in questione; ACCERTATO che il servizio è stato effettivamente reso; RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle summenzionate fatture; VISTO l’art. 30 della legge regionale 13 maggio 1996; ACCERTATO, altresı̀, che sono stati acquisiti i documenti comprovanti il diritto dei creditori e che, quindi, si sono realizzate le condizioni previste per la liquidazione della spesa (Artt. 43 e 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8); DECRETA VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5761 del 4 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 13 novembre 2002; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2661 del 21 giugno 1999; VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il decreto n. 4263 del 7 aprile 2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», di conferimento dell’incarico ai Dirigenti dei Settori del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto n. 4261 del 7 aprile 2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», di delega dell’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti il Settore: «Sistema Informatico, Statistico e New Economy»; VISTO il proprio decreto n. 1859 dell’1 marzo 2004 con il quale è stata indetta una gara in tre lotti, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per la fornitura dei servizi di sviluppo applicativo e di supporto tecnologico e logistico presso il Centro Servizi in Lamezia Terme e approvati, nel contempo, col medesimo decreto il capitolato d’appalto relativi ai tre lotti, l’avviso, il bando da pubblicare, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 157/95, e avviate le procedure di gara; 1. È liquidato alle società indicate nel sotto elencato prospetto, l’importo, IVA compresa, a fianco di ciascuna di esse riportato: Numero fattura Importo da liquidare Euro Impegno di spesa Capitolo Pubblifast Srl Via Rossini, 2 Castrolibero (CS) CO 3000771 2.983,80 200/2004 1006102 Il Sole 24 Ore SpA Via P. Lomazzo, 52 Milano 23071712 2.451,60 200/2004 1006102 Pubblikompass SpA Via Carducci, 29 Milano SO2606 2.590,20 200/2004 1006102 Società creditrice 2. Il Settore Ragioneria Generale è autorizzato ad emettere i mandati di pagamento a favore della: — «Pubblifast» Srl – mediante accreditamento a mezzo bonifico bancario su c/c n. 72199 – ABI 08892 – CAB 81060 – CIN I – presso BBC dei Due Mari, sede Terranova da Sibari (CS); — «Il Sole 24 Ore» SpA – mediante accreditamento a mezzo bonifico bancario su c/c n. 24000197 – ABI 03069 – CAB 09557 presso Intesa BCI – Rete Cariplo – Agenzia n. 45 di Milano; 12420 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 — Pubblikompass SpA – mediante accreditamento a mezzo bonifico bancario appoggiato presso (01005-01616) Banca Nazionale del Lavoro SpA, c/c n. 10342, Agenzia n. 16, filiale di Milano. Catanzaro, lı̀ 15 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Luigi Filippo Mamone DECRETO n. 4412 del 20 aprile 2004 L.R. n. 18/95. Iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato della Organizzazione denominata: Associazione di Volontariato «Centro Città», con sede in Cosenza. rizzazione del volontariato sociale in conformità al principio di sussidiarietà sancito dalla Legge Quadro per i Servizi Sociali n. 328/2000; RILEVATO CHE con istanza acquisita agli atti del Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici il Presidente dell’Associazione di volontariato «Centro Città», con sede in Cosenza, via Caloprese 68, ha avanzato richiesta di iscrizione della medesima nel Registro del Volontariato; CHE l’associazione medesima, come si può evidenziare dallo Statuto, e dalla documentazione allegata alla domanda, opera senza scopo di lucro, in conformità ai principi espressi dalla legislazione vigente in materia di volontariato, con iniziative dirette a migliorare la qualità della vita e a favorire l’autonomia e la dignità delle persone che vivono in condizione di emarginazione e disagio sociale; CHE le iniziative suddette sono aderenti alle «finalità» indicate nell’art. 1 della citata L.R. n. 18/95; IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; CHE sussistono, pertanto le condizioni previste agli articoli 2, 3 e 4 della Legge Quadro sul Volontariato, n. 266 dell’11 agosto 1991 e agli articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. n. 18 del 19 aprile 1995, per l’iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (art. 4, Legge regionale n. 18/95); VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999 n. 354»; DECRETA VISTA la D.G.R. n. 944, del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto del 7/4/2003, n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; VISTA la Legge Quadro sul Volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991, artt. 2, 3, 4 e 6; VISTA la legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 recante «Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato», artt. 1, 2, 3 e 4 e la Legge regionale n. 10 del 17 maggio 1996 che modifica la suddetta L.R. n. 18/95; Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: — di iscrivere l’Organizzazione Associazione di Volontariato «Centro Città», con sede in Cosenza, citata in premessa, al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della Legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 e della Legge 11 agosto 1991 n. 266; — di provvedere all’invio del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta regionale per gli adempimenti di propria competenza; — di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; — di dare mandato al Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici per l’esecuzione del presente provvedimento. Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dr. Antonino Bonura VISTA la deliberazione n. 204 del 9 febbraio 1998, che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi della predetta legge regionale n. 18/95; VISTE le «indicazioni interpretative» contenute nel Documento elaborato dall’Osservatorio Nazionale del Volontariato trasmesso a tutte le Regioni con nota n. 200/2576/110237 del 23 giugno 1992 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo scopo di agevolare il lavoro degli uffici regionali preposti all’istruttoria delle domande di iscrizione al Registro del Volontariato; VISTA la Legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2003 che prevede, all’art. 1, commi 1, 2, 3, 6 e 7, il riconoscimento e la valo- DECRETO n. 4545 del 21 aprile 2004 PIC Interreg IIIB Medocc – Progetto «Sestante – Strumenti telematici per la Sicurezza e l’Efficienza Documentale della Catena Logistica di Porti e Interporti» – IIa liquidazione – Autorità Portuale di Gioia Tauro. IL DIRIGENTE VISTA la Legge regionale n. 8 del 4/2/2002 art. 45; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12421 VISTO il Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, in particolare gli articoli 20 e seguenti; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002 con la quale è stata adeguata la Struttura Regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la delibera CIPE n. 67 del 22/6/2000 che ha stabilito, per i programmi della Sezione transnazionale (sezione B) di cui alla predetta Comunicazione della Commissione, che la quota di cofinanziamento pubblico nazionale è a totale carico del Fondo di Rotazione ex legge n. 183/87; VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale il Dott. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la decisione della Commissione della Comunità Europea C(2001) 4069 del 27/12/2001 di approvazione del Programma d’Iniziativa Comunitaria Interreg IIIB Mediterraneo Occidentale presentato dagli Stati: Italia, Spagna, Francia che stabilisce gli obiettivi e le finalità della Cooperazione fra le Regioni dello Spazio interessato ed indica tra le Regioni italiane partecipanti la Calabria; VISTA la delibera G.R. n. 212 dell’11 marzo 2003, che ha assegnato il programma comunitario INTERREG (PIC) all’Unità Organizzativa Autonoma del Dipartimento Obiettivi Strategici; VISTO il D.D.G. n. 8073 del 16/6/2003, con il quale il dott. Francesco Simonetti è stato nominato responsabile dell’Unità Organizzativa Autonoma sopraccitata; DECRETA VISTA la Delibera G.R. n. 472 del 10/6/2002 che ha approvato la partecipazione della Regione Calabria, in qualità di capofila e di partner, a progetti comunitari presentati ai bandi di selezioni di maggio e novembre 2002 a valere sul PIC Interreg IIIB – Medocc tra cui il Progetto denominato «Sestante – Strumenti telematici per la Sicurezza e l’Efficienza Documentale della Catena Logistica di Porti e Interporti» – Asse 3, Misura 3.4 del P.O. al quale la Calabria partecipa come partner; VISTO il Decreto Dirigenziale n. 11633 dell’11/8/2003 con il quale, a seguito dell’approvazione del progetto su menzionato da parte del Comitato di Programmazione, è stata impegnata la somma di C 301.455,00, assegnata alla Regione Calabria, istituito il relativo capitolo di bilancio, esercizio finanziario anno 2003, e approvata la convenzione stipulata, in pari data, tra la Regione Calabria e l’Autorità Portuale di Gioia Tauro, numero di repertorio n. 789 dell’11/8/2003; VISTO il Decreto Dirigenziale n. 14260 del 3/10/2003 con il quale si è proceduto, successivamente alla stipula della Convenzione, ex art. 5, II comma, punto 1, a trasferire all’Autorità Portuale di Gioia Tauro C 9.000,00, pari al 30% del totale del compenso stabilito; CONSIDERATO che l’Ente attuatore di cui sopra ha presentato, conformemente a quanto previsto in convenzione, il primo report in progress delle attività e prodotti realizzati, nonché la rendicontazione della somma sopraindicata che è stata regolarmente certificata dall’Autorità di Gestione del Programma; VISTO l’art. 5, II comma, punto 2) della convenzione stipulata l’11 agosto 2003, numero di repertorio n. 789 dell’11/8/ 2003; Per quanto detto in premessa, che qui si intende integralmente riportato: — di autorizzare la Ragioneria Generale della Regione Calabria a liquidare e trasferire all’Autorità Portuale di Gioia Tauro, con sede legale in Gioia Tauro – CAP 89013 – C/da Lamia, la somma di C 15.000,00 pari al 50% del totale dei finanziamenti ad essa assegnati dalla Regione Calabria per la realizzazione delle attività progettuali, sul conto di Tesoreria unica, cod. n. 158586, sottoconto infruttifero, aperto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Reggio Calabria; — di fare gravare le somme sopra indicate sul capitolo n. 26040102, impegno di spesa n. 2757 del 6/8/2003, del bilancio regionale, esercizio finanziario anno 2003, in conto residui, istituito per il progetto «Sestante», che presenta la necessaria disponibilità. Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004 Il Dirigente Dott. Francesco Simonetti DECRETO n. 4547 del 21 aprile 2004 PIC Interreg IIIB Medocc – Progetto «Reports Medocc – Actions pour le développement du transport maritime dans les régions de la Méditerranée occidentale» – IIa liquidazione per Autorità Portuale di Gioia Tauro. IL DIRIGENTE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale e successive modificazioni»; VISTA la Deliberazione G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»; VISTA la Legge regionale n. 8 del 4/2/2002 art. 45; VISTO il Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, in particolare gli articoli 20 e seguenti; VISTA la delibera CIPE n. 67 del 22/6/2000 che ha stabilito, per i programmi della Sezione transnazionale (sezione B) di cui alla predetta Comunicazione della Commissione, che la quota di cofinanziamento pubblico nazionale è a totale carico del Fondo di Rotazione ex legge n. 183/87; VISTA la decisione della Commissione della Comunità Europea C(2001) 4069 del 27/12/2001 di approvazione del Programma d’Iniziativa Comunitaria Interreg IIIB Mediterraneo Occidentale presentato dagli Stati: Italia, Spagna, Francia che 12422 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 stabilisce gli obiettivi e le finalità della Cooperazione fra le Regioni dello Spazio interessato ed indica tra le Regioni italiane partecipanti la Calabria; VISTO il D.D.G. n. 8073 del 16/6/2003, con il quale il dott. Francesco Simonetti è stato nominato responsabile dell’Unità Organizzativa Autonoma sopraccitata; VISTA la Delibera G.R. n. 472 del 10/6/2002 che ha approvato la partecipazione della Regione Calabria, in qualità di capofila e di partner, a progetti comunitari presentati ai bandi di selezioni di maggio e novembre 2002 a valere sul PIC Interreg IIIB – Medocc tra cui il Progetto denominato «Reports Medocc – Actions pour le développement du transport maritime dans les régions de la Méditerranée occidentale» – Asse 3, Misura 3.3 del P.O. al quale la Calabria partecipa come partner; DECRETA VISTO il Decreto Dirigenziale n. 11635 dell’11/8/2003 con il quale, a seguito dell’approvazione del progetto su menzionato da parte del Comitato di Programmazione, è stata impegnata la somma di C 269.700,00, assegnata alla Regione Calabria, istituito il relativo capitolo di bilancio, esercizio finanziario anno 2003, e approvata la convenzione stipulata, in pari data, tra la Regione Calabria e l’Autorità Portuale di Gioia Tauro, numero di repertorio n. 786 dell’11/8/2003, per la realizzazione di specifiche attività del progetto; VISTO il Decreto Dirigenziale n. 14258 del 3/10/2003 con il quale si è proceduto, successivamente alla stipula della Convenzione, ex art. 5, II comma, punto 1, a trasferire all’Autorità Portuale di Gioia Tauro C 15.000,00, pari al 30% del totale del compenso stabilito; CONSIDERATO che l’Ente attuatore di cui sopra ha presentato, conformemente a quanto previsto in convenzione, il primo report in progress delle attività e prodotti realizzati, nonché la rendicontazione della somma sopraindicata che è stata regolarmente certificata dall’Autorità di Gestione del Programma; VISTO l’art. 5, II comma, punto 2) della convenzione stipulata l’11 agosto 2003, numero di repertorio n. 786 dell’11/8/ 2003; Per quanto detto in premessa, che qui si intende integralmente riportato: — di autorizzare la Ragioneria Generale della Regione Calabria a liquidare e trasferire all’Autorità Portuale di Gioia Tauro, con sede legale in Gioia Tauro – CAP 89013 – C/da Lamia, la somma di C 25.000,00 pari al 50% del totale dei finanziamenti ad essa assegnati dalla Regione Calabria per la realizzazione delle attività progettuali, sul conto di Tesoreria unica, cod. n. 158586, sottoconto infruttifero, aperto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Reggio Calabria; — di fare gravare la somma sopra indicata sul capitolo n. 26040104, impegno di spesa n. 2760 del 6/8/2003, del bilancio regionale, esercizio finanziario anno 2003, in conto residui, istituito per il progetto «Reports Medocc», che presenta la necessaria disponibilità. Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004 Il Dirigente Dott. Francesco Simonetti DECRETO n. 4551 del 21 aprile 2004 Complesso Centrale d’Elaborazione IBM in dotazione al ced regionale – Contratti di fornitura manutenzione, locazione e licenza d’uso programmi con la ditta produttrice. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale e successive modificazioni»; VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7; VISTA la Deliberazione G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002 con la quale è stata adeguata la Struttura Regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale il Dott. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la delibera G.R. n. 212 dell’11 marzo 2003, che ha assegnato il programma comunitario INTERREG (PIC) all’Unità Organizzativa Autonoma del Dipartimento Obiettivi Strategici; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5761 del 4 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3390 del 26 ottobre 1999; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la deliberazione della G.R. 1058 del 13/11/2002; VISTO il decreto dirigenziale n. 15895 del 28/11/2002; VISTO il decreto dirigenziale n. 4261 del 7 aprile 2003; VISTA la deliberazione della G.R. n. 7397 del 4 novembre 1996; VISTA la deliberazione della G.R. n. 6488 del 15 dicembre 1997; VISTA la deliberazione n. 7243 del 14 dicembre 1998; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12423 VISTO il decreto del 3o Dipartimento n. 80 del 18 ottobre 1999; — un canone di locazione trimestrale pari ad C 152.305,64, per i primi due trimestri; VISTO il decreto del 3° Dipartimento n. 76 del 13 marzo 2000; — un canone trimestrale pari ad C 66.879,66 dopo i primi due trimestri; VISTO il decreto del 3o Dipartimento n. 187 dell’11 ottobre 2000; VISTI i decreti n. 695 del 20 febbraio 2001, n. 813 del 23 febbraio 2001, n. 3223 del 5 aprile 2001, n. 15036 del 31 dicembre 2001, n. 3059 del 26 marzo 2002 e nn. 1125 e 1126 del 13/2/2003; PRESO ATTO CHE il complesso centrale di elaborazione IBM in dotazione al ced regionale continua ad essere indispensabile per i seguenti motivi: 1. costituisce ancora l’unica piattaforma unica affidabile del repository delle banche dati relazionali contenenti tutte le informazioni di natura contabile-amministrativa dell’Ente; 2. non esistono soluzioni adeguate, aggiornate ed alternative basate sui prodotti tecnologici rinvenienti dal Piano Telematico Calabria per soddisfare le esigenze di cui al precedente punto; 3. il piano di migrazione graduale delle «legacy applications» a piattaforme software alternative a quella IBM OS/390, sebbene in avanzata fase di realizzazione, non è prevedibile si concluda prima della fine del 2004 in quanto alcune procedure informatiche di carattere vitale per il supporto ai procedimenti amministrativi sono ancora da convertire a piattaforme meno costose e di più recente implementazione ovvero da sostituire, tramite gara, con prodotti alternativi che consentano la continuità del servizio ed il mantenimento del patrimonio informativo; VISTO l’articolo 7, comma secondo lettera b), del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 65; RICONOSCIUTA, a termini delle vigenti norme che regolano l’uso di brevetti ed i diritti d’autore, la necessità di provvedere alla stipula dei contratti di fornitura dei prodotti e dei relativi servizi di manutenzione occorrenti al funzionamento del complesso centrale di elaborazione IBM con stessa ditta produttrice; VISTE le proposte pervenute in data 23/10/03 con protocollo n. 1565 avente per oggetto «rinnovo licenza SW n. 9400052333/ 0011360227», in data 29/10/03 con protocollo n. 1596 avente per oggetto «proposta manutenzione macchine IBM n. 343600/ AM3M0252» ed in data 5/12/2003 con protocollo n. 1824 avente per oggetto «Adeguamento tecnologico» tutte allegate per far parte integrante e sostanziale del presente atto; VISTA la conferma della summenzionata proposta acquisita al protocollo n. 1824/2004, pervenuta con nota protocollo n. 135 in data 6/2/2004; TENUTO CONTO CHE: 1. la proposta di manutenzione tiene conto nell’elenco macchine da mantenere di n. 18 unità del tipo IBM 9910, di n. 1 unità del tipo IBM 3745 e di n. 1 unità del tipo IBM 4039 non più in uso e che pertanto il totale dei canoni da corrispondere per tale servizio è pari ad C 67.040,21 (5586,68x12); 2. la proposta di licenza d’uso comprende tutti e soli i prodotti indispensabili al funzionamento su piattaforma IBM OS/390 del complesso centrale di elaborazione è pari ad C 487.034,93 (40.586,24x12); 3. la proposta di adeguamento tecnologico prevede: — l’acquisto «una tantum» delle licenze d’uso di una piattaforma software e relativa a prodotti già utilizzati su piattaforma OS/390 da utilizzare su piattaforma Linux pari ad C 80.607,89; producendo complessivamente un risparmio nell’anno in corso pari ad C 100.908,32, qualora applicata entro il secondo trimestre, ma a regime, cioè nei successivi due anni, una economia di C 336.795,04 per ciascun anno; 4. la proposta di adeguamento tecnologico consente inoltre di ricondurre tutte le applicazioni attualmente utilizzate su piattaforma proprietaria IBM OS/390 alla piattaforma Linux Open Source, soddisfacendo alla esigenza di poter adire a regime alla più ampia gamma di soluzioni e fornitori; 5. l’adeguamento tecnologico proposto è l’unico che allo stato consenta anche di garantire la continuità dei servizi e delle funzioni erogate attraverso il complesso centrale d’elaborazione; 6. l’applicazione della proposta di adeguamento tecnologico è tuttavia condizionata dai tempi occorrenti a rendere agibile per tale soluzione la server farm di Lamezia o, in alternativa, il CED di Catanzaro, dove non è più disponibile un adeguato gruppo di continuità; PRESO ATTO CHE fintanto che l’adeguamento tecnologico non sarà efficace comunque occorre mantenere e garantire la soluzione in essere, più costosa, per cui prudenzialmente si deve prevedere un impegno di spesa pari a quello occorrente qualora tale adeguamento non avesse luogo, con successiva determinazione dell’economia reale in ragione del mese di effettiva fruibilità delle nuove soluzioni; VISTI gli articoli 43 e 45 della Legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8; VISTO l’art. 30 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7; DECRETA Per quanto in premessa: 1. sono approvati gli schemi contrattuali e la proposta di adeguamento tecnologico che sono allegati per far parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. l’onere per il funzionamento del complesso centrale di elaborazione IBM in dotazione al ced regionale, comprendente tutti i costi di locazione e manutenzione di prodotti forniti dalla IBM, determinato in C 554.075,14 grava sul capitolo 1006101 del bilancio regionale, Unità Previsionale di Base 1.2.03.01.01, del Bilancio regionale per l’esercizio provvisorio 2004, che offre sufficiente disponibilità; 3. di liquidare a fronte delle forniture erogate la somma de quo con successivi atti ed a presentazione di regolare fattura sulla base dei relativi contratti regolarmente stipulati. Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Luigi F. Mamone 12424 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 4554 del 21 aprile 2004 Nomina Commissario Straordinario della Fondazione «Pio Ospizio Giuseppe De Benedictis e Maria Frega» con sede in Lungo (CS). IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999 n. 354»; DI CONFERIRE allo stesso i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; DI STABILIRE la durata dell’incarico commissariale in giorni novanta (90) dalla data di insediamento, termine entro il quale dovrà provvedere, previa ricognizione e verifica dei presupposti che consentano la prosecuzione dell’attività del Pio Ospizio de Benedictis e Maria Frega, ad avviare le procedure per la trasformazione dell’Istituto in Fondazione di diritto privato; DI DARE MANDATO al Dipartimento Obiettivi Strategici – Settore Politiche Sociali – per l’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004 VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/02, con la quale è stata adeguata la Struttura Regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; Il Dirigente Generale Morelli VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale il Dott. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; DECRETO n. 4557 del 21 aprile 2004 CONSIDERATO che nel Comune di Lungo (CS) insiste la Fondazione «Pio Ospizio Giuseppe de Benedictis e Maria Frega» eretto in Ente Morale con D.P.R. del 30 agosto 1956; Autorizzazione al funzionamento ed iscrizione all’Albo regionale della Casa famiglia per disabili mentali con sede in Bonifati (CS), via F. Grossi. CONSIDERATO che esistono nel patrimonio della Fondazione beni immobili produttivi di reddito certo; IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONSIDERATO che il Sindaco pro-tempore del Comune di Lungo ha rappresentato la necessità di attivare i servizi che il Pio Ospizio può offrire al fine di soddisfare i bisogni di categorie di persone disagiate; CONSIDERATO che il Sindaco pro-tempore ha inoltre provveduto ad inoltrare le richieste agli Enti, che secondo quanto previsto nell’articolo 20 dello Statuto, sono tenuti alle designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione; CONSIDERATO che gli Enti richiesti hanno provveduto ad effettuare le designazioni ad eccezione della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, in quanto, la stessa, con nota del 17/11/ 2003 e del 20/11/2003 n. 254 ha comunicato al Comune di Lungro di non poter provvedere alla nomina del proprio rappresentante in seno al costituendo C.d.A. in quanto le vicende societarie degli ultimi anni hanno mutato le originarie finalità dell’Istituto; CONSIDERATO che, per le osservazioni sopra esposte, appare opportuno provvedere alla nomina di un Commissario Straordinario che, entro novanta (90) giorni, previa ricognizione e verifica dei presupposti che consentano la prosecuzione dell’attività del Pio Ospizio provveda all’insediamento del C.d.A. ed avvii le procedure per la trasformazione dell’Istituto in Fondazione di Diritto Privato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; VISTA la L.R. 23/2003; VISTO il D.L.vo 207/2001; DECRETA DI NOMINARE Commissario Straordinario del Pio Ospizio De Benedictis e Maria Frega con sede in Lungo (CS) l’Avvocato Angelo Paravati nato a Reggio Calabria il 9/7/1958 e residente a Scalea (CS) in Via Laterra n. 4; VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999 n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto del 7/4/2003 n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; VISTE le deliberazioni di G.R. n. 1057, del 28/2/1991, n. 5759, del 14/10/1991 e n. 8303, del 9/12/1996, esecutive ai sensi di legge, mediante le quali è stata costituita la Commissione tecnico-amministrativa per l’accertamento dei requisiti richiesti per l’autorizzazione al funzionamento e la relativa iscrizione all’albo regionale delle strutture socio-assistenziali operanti nella Regione; VISTO il D.D.G. n. 1643 del 26/2/2003 con il quale è stata concessa alla Casa famiglia per disabili mentali, con sede in Bonifati (CS), via F. Grossi, di cui è legale rappresentante il Sindaco pro tempore del Comune di Bonifati, l’autorizzazione al funzionamento e la relativa iscrizione all’Albo regionale in via provvisoria, per l’ospitalità di n. 12 (dodici) utenti; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 CHE la concessione dell’autorizzazione definitiva al funzionamento è stata subordinata al completamento dei lavori per l’eliminazione dei rilievi riscontrati dalla Commissione di cui sopra durante il sopralluogo; VISTA la nota del Comune di Bonifati acquisita al protocollo il 17/11/2003, n. 13968, con la quale il sindaco ha comunicato il completamento di tutti i lavori secondo le indicazioni della Commissione ed in conformità agli elaborati progettuali già acquisiti in atti; CHE pertanto si può procedere alla concessione dell’autorizzazione definitiva al funzionamento nonché all’iscrizione all’Albo regionale della struttura di che trattasi; VISTA la L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003, recante «Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000); VISTA la D.G.R. n. 78 del 17/2/2004; SU conforme proposta del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: — di concedere alla Casa famiglia per disabili mentali, con sede in Bonifati (CS), via F. Grossi, di cui è legale rappresentante il Sindaco pro tempore del Comune di Bonifati, l’autorizzazione al funzionamento e la relativa iscrizione all’Albo regionale in via definitiva, per l’ospitalità di n. 12 (dodici) utenti; — di provvedere all’invio del presente decreto in originale ed in duplice copia al Dipartimento della Segreteria della Giunta regionale; — di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.; — di autorizzare il Settore Politiche Sociali ad eseguire il presente decreto. Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Antonino Bonura DECRETO n. 4560 del 21 aprile 2004 L.R. n. 18/95. Iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato dell’Organizzazione «Insieme» con sede in Mileto. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999 n. 354»; 12425 VISTA la D.G.R. n. 944, del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto del 7/4/2003, n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; VISTA la Legge Quadro sul Volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991, artt. 2, 3, 4 e 6; VISTA la legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 recante «Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato», artt. 1, 2, 3 e 4 e la Legge regionale n. 10 del 17 maggio 1996 che modifica la suddetta L.R. n. 18/95; VISTA la deliberazione n. 204 del 9 febbraio 1998, che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi della predetta legge regionale n. 18/95; VISTE le «indicazioni interpretative» contenute nel Documento elaborato dall’Osservatorio Nazionale del Volontariato trasmesso a tutte le Regioni con nota n. 200/2576/110237 del 23 giugno 1992 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo scopo di agevolare il lavoro degli uffici regionali preposti all’istruttoria delle domande di iscrizione al Registro del Volontariato; VISTA la Legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2003 che prevede, all’art. 1, commi 1, 2, 3, 6 e 7, il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato sociale in conformità al principio di sussidarietà sancito dalla Legge Quadro per i Servizi Sociali n. 328/2000; RILEVATO CHE con istanza acquisita agli atti del Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici il Presidente della Organizzazione «Insieme», con sede in Mileto, presso Caritas Diocesana, via Episcopio, ha avanzato richiesta di iscrizione della medesima nel Registro del Volontariato; CHE l’associazione medesima, come si può evidenziare dallo Statuto, e dalla documentazione allegata alla domanda, opera senza scopo di lucro, in conformità ai principi espressi dalla legislazione vigente in materia di volontariato, con iniziative specificamente orientate al mondo carcerario, in particolare, con attività di assistenza morale e materiale ai detenuti e alle rispettive famiglie, nonché con iniziative dirette a favorire l’inserimento degli ex detenuti nella società civile; CHE le iniziative suddette sono aderenti alle «finalità» indicate nell’art. 1 della citata L.R. n. 18/95; CHE sussistono, pertanto le condizioni previste agli articoli 2, 3 e 4 della Legge Quadro sul Volontariato, n. 266 dell’11 agosto 1991 e agli articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. n. 18 del 19 aprile 1995, per l’iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (art. 4, Legge regionale n. 18/95); SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; 12426 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8/2002; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: — di iscrivere l’Organizzazione «Insieme» con sede in Mileto, citata in premessa, al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della Legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 e della Legge 11 agosto 1991 n. 266; — di provvedere all’invio del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta regionale per gli adempimenti di propria competenza; — di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; — di dare mandato al Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici per l’esecuzione del presente provvedimento. Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dr. Antonino Bonura DECRETO n. 4569 del 21 aprile 2004 Impegno di spesa della somma di C 49.920,00 per i rimborsi alle emittenti Radio Televisive per le consultazioni elettorali del 25/26 maggio 2003 e referendum del 15/16 giugno 2003. Legge 22 febbraio 2000 n. 28. IL DIRIGENTE CONSIDERATO: — che la legge 22/2/2000 n. 28 ed il D.M. 6 maggio 2003 prevedono la concessione di rimborsi a favore delle emittenti radiotelevisive che hanno trasmesso messaggi elettorali autogestiti in occasione della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 25/26 maggio 2003, nonché, per il referendum del 15/16 giugno 2003; — che il CORECOM Calabria ha trasmesso alla Giunta regionale con note n. 2771 e 2772 del 19/11/2003 l’elenco delle emittenti ed il calcolo dei rimborsi ad esse dovuti per le tornate elettorali sopra citate; ACCERTATO: — che il Ministero delle Comunicazioni ha accreditato in favore della Regione Calabria le somme necessarie per il pagamento dei rimborsi alle emittenti aventi diritto per le consultazioni elettorali dell’anno 2003; — che il bilancio regionale 2004, esercizio 2004, sul capitolo 1008109 reca uno stanziamento finalizzato al pagamento dei rimborsi di che trattasi; — che le emittenti radiofoniche e televisive hanno presentato formale richiesta per ricevere il rimborso ad ognuno spettante; RITENUTO: Di doversi procedere all’impegno della somma di C 49.920,00, in favore delle emittenti radio televisive che hanno trasmesso i messaggi autogestiti in occasione delle campagne elettorali sopra citate, come da comunicazione del CO.RE.COM., per la successiva liquidazione alle singole emittenti, come da elenco allegato; VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28; VISTA la L.R. 7/96 e successive modificazioni; VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni»; VISTO il D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999»; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con delibera della G.R. n. 9/2003, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale è stato indicato il Dr. Francesco Morelli quale Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/2002, con il quale il Dr. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 884 del 17/11/2003 avente per oggetto «Struttura organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici. Parziale rettifica della delibera della G.R. n. 219 dell’11/3/ 2003», con la quale è stata modificata la struttura organizzativa del Dipartimento «Obiettivi Strategici», istituendo, in particolare, il Settore «Comunicazione Istituzionale» articolato in tre servizi; VISTO il Decreto n. 16848 del 19/11/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici con il quale il Dott. Luigi Bulotta è stato nominato Dirigente del Settore «Comunicazione Istituzionale»; VISTO il Decreto n. 18358 del 9/12/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici con il quale al Dott. Luigi Bulotta, viene attribuita la delega alla adozione sotto forma di decreto, dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del sopra richiamato Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8/2002; SU PROPOSTA del Dirigente del competente servizio, eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente medesimo DECRETA Per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente riportati: — di impegnare la somma complessiva di C 49.920,00 in favore delle emittenti Radiotelevisive elencate nell’allegato «A» al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, sul capitolo 1008109 del bilancio regionale – esercizio 2004; — di riservarsi con successivo atto alla liquidazione dei rimborsi alle singole emittenti radio televisive; — di attestare che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 43 della L.R. n. 8/2002. Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Luigi Bulotta 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12427 12428 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 4574 del 21 aprile 2004 Impegno di spesa per l’importo di C 1.200.000,00 in favore della TELCAL. (Consorzio Telematica Calabria) a titolo di cofinanziamento a carico del bilancio regionale per la realizzazione della fase dimostrativa e di implementazione dei prodotti e servizi innovativi del Piano telematico Calabria. Annualità 2004. Art. 5 Collegato ordinamentale-finanziario al bilancio di previsione 2003. IL DIRIGENTE DI SETTORE VISTO il Decreto n. 16848 del 19/11/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici con il quale il Dott. Luigi Bulotta è stato nominato Dirigente del Settore «Comunicazione Istituzionale»; VISTO il Decreto n. 18358 del 9/12/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici con il quale al Dott. Luigi Bulotta, viene attribuita la delega alla adozione sotto forma di decreto, dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del sopra richiamato Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8/2002; PREMESSO: VISTO l’art. 43 della L.R. 8/2002; — che, con l’art. 5 – comma 3 del «Collegato ordinamentalefinanziario allegato al bilancio di previsione 2003, è stata autorizzata la spesa di C 2.400.000,00 divisa in due annualità nel biennio 2003/2004, a titolo di quota cofinanziamento a carico del bilancio regionale per far fronte agli impegni assunti dalla Regione Calabria con l’Accordo di Programma sottoscritto in data 30 maggio 2002 con il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, relativi alla realizzazione della fase dimostrativa e di implementazione dei prodotti e servizi innovativi rinvenienti dal Piano Telematico Calabria (TELCAL); — che con DDR n. 12436 del 9/9/2003 è stata liquidata in favore del Consorzio TELCAL la prima annualità 2003 pari ad C 1.200.000,00; — che sul capitolo 12030106 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2004 è stata allocata la somma di C 1.200.000,00 pari al 50% della spesa autorizzata per la seconda annualità 2004; VISTA la L.R. 7/96 e successive modificazioni; VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni»; SU PROPOSTA del Dirigente del competente servizio, eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente medesimo; DECRETA La narrativa che precede si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta; — di impegnare la somma di C 1.200.000,00 sul capitolo 12030106 del bilancio regionale 2004 – UPB 1.2.03.01 in favore della TELCAL (Consorzio Telematica Calabria), a titolo di quota cofinanziamento a carico del bilancio regionale per l’annualità 2004, per far fronte agli impegni assunti dalla Regione Calabria con l’Accordo di Programma sottoscritto in data 30 maggio 2002 con il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, relativi alla realizzazione della fase dimostrativa e di implementazione dei prodotti e servizi innovativi rinvenienti dal Piano Telematico Calabria (TELCAL); — di attestare che si sono verificate le condizioni stabilite dall’art. 43 della L.R. n. 8/2002. Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004 Il Dirigente di Settore Dr. Giuseppe Bianco VISTO il D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999»; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con delibera della G.R. n. 9/2003, con la quale è stata adeguata la struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale è stato indicato il Dr. Francesco Morelli quale Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/02, con il quale il Dr. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 884 del 17/11/2003 avente per oggetto «Struttura organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici. Parziale rettifica della delibera della G.R. n. 219 dell’11/3/ 2003», con la quale è stata modificata la struttura organizzativa del Dipartimento «Obiettivi Strategici», istituendo, in particolare, il Settore «Comunicazione Istituzionale» articolato in tre servizi; DECRETO n. 4765 del 22 aprile 2004 Liquidazione acconto per fornitura, nel corso del 2003, di servizi di logistica alla «server farm», rinveniente dal Piano Telematico Calabria, collocata presso il blocco «F1» del complesso Centro di Ricerca Agroalimentare – Area ex SIR di Lamezia Terme. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5761 del 4 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la deliberazione n. 1058 del 13 novembre 2002; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il decreto n. 4263 del 7 aprile 2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici» di conferimento dell’incarico ai Dirigenti dei Settori facenti parte del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto n. 4261 del 7 aprile 2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», di delega dell’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi inerenti al Settore «Informatico, Statistico e New Economy»; PREMESSO CHE: — Ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale 8 luglio 1991, n. 10 alla Regione sono rinvenuti i beni e le infrastrutture realizzate dal Piano Telematico Calabria, affidato per l’esecuzione dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica al Consorzio Telcal; — Il Consorzio Telcal ha realizzato il Centro Consortile nel blocco «F1» del Centro Agroalimentare di Lamezia – Area ex SIR; — Per consentire l’utilizzazione degli apparati informatici del suddetto centro il Consorzio Telcal si è avvalso dei servizi di logistica forniti dal Centro di Ricerca Formazione e Sviluppo Agroalimentare della Calabria S.p.A., a capitale interamente pubblico detenuto da AFOR, ARSSA, Fincalabra, stipulando all’uopo opportuna convenzione; — I servizi di cui sopra sono specificatamente quelli inerenti vigilanza, locazione di mobilio, pulizie, riscaldamento/condizionamento per i locali adibiti ad uso antropico, manutenzione ordinaria dei locali occupati, fornitura di energia per alimentazione di apparati di illuminazione e ad altri apparati, ad esclusione di quelli specifici previsti per il funzionamento dei sistemi per l’elaborazione dei dati della «server farm»; — Con deliberazione della G.R. n. 661 del 26/8/2003 sono stati presi formalmente in carico i beni rinvenienti dall’esecuzione del predetto Piano; — In data 4/9/2003 è stata indetta riunione presso il Settore Sistema Informativo Informatico e Statistico al quale sono stati invitati tutti i centri di responsabilità dell’Ente coinvolti ed i rappresentanti del Centro di Ricerca Formazione e Sviluppo Agroalimentare della Calabria S.p.A. allo scopo di pervenire alla identificazione della più opportuna soluzione, anche di tipo contrattuale, per proseguire nella fruizione dei servizi de quo, garantendo in tal modo il funzionamento degli impianti senza soluzione di continuità con la pregressa gestione effettuata dal citato Consorzio Telcal; — Alla suddetta riunione non è stato presente il Settore Provveditorato – Economato, sebbene invitato, cui tuttavia è stato inviato regolare verbale della riunione e delle proposte avanzate dal menzionato Centro di Ricerca Formazione e Sviluppo Agroalimentare della Calabria SpA, protocollo n. 1353/10.9.03; — Nella suddetta riunione si evidenziava che: 1. non esisteva soluzione alternativa alla fornitura dei suddetti servizi da parte del Centro di Ricerca Formazione e Sviluppo Agroalimentare della Calabria S.p.A., dovendosi garantire il prosieguo delle attività del Centro Regionale di Cartografia e delle attività supportate dalle infrastrutture rinvenienti dal Piano Telematico Calabria svolte dal settore Sistema Informativo e dall’Autorità di Bacino Regionale; 12429 2. andava opportunamente effettuata una ripartizione dei costi tra i diversi utilizzatori dei servizi erogati dal Centro, non essendo gli stessi riconducibili ad un unico centro di responsabilità e di costo; 3. la suddivisione dei costi andava rapportata alla tipologia d’uso dei locali occupati per le attività in essi svolte utilizzando il criterio che i locali adibiti ad esclusivo uso antropico godevano dei servizi erogati dal Centro in misura maggiore rispetto ai locali destinati ad altri scopi («server farm» e magazzini per materiali di consumo, pezzi di ricambio, ecc.); VISTO CHE la deliberazione della G.R. n. 972 del 2/12/2003, nelle more del perfezionamento di un apposito contratto da stipularsi sulla base di una ricongruitazione dei costi già sopportati per le stesse finalità dal Consorzio Telcal, che corrispondeva per gli stessi servizi un canone di C 28.000,00 mensili, pur avendo nel frattempo il Centro di Ricerca Formazione e Sviluppo Agroalimentare della Calabria SpA continuato a fornire i servizi de quo consentendo l’uso produttivo dei locali e delle infrastrutture ed apparati per la elaborazione elettronica dei dati in essi allocati, ha disposto il pagamento di C 50.000 a titolo di acconto, a carico del capitolo 1006102 del bilancio regionale esercizio 2003, assegnato alle «Spese per garantire la continuità della gestione provvisoria delle sole attività ordinarie inerenti ai prodotti, di esclusivo interesse della Regione, rinvenienti a seguito del completamento, al 31/12/2001, del Piano Telematico Calabria, da parte del Consorzio Telematica Calabria (TELCAL) (art. 2 bis Legge regionale 10/12/2001, n. 36); PRESO ATTO CHE nota prot. n. 353 del 4/3/2004 il Settore Sistema Informativo, Informatico e Statistico ha inviato al competente dipartimento «Formazione Professionale, Provveditorato Economato ed Affari Tecnici» un elenco dei servizi necessari per la fruizione dei locali adibiti a Centro Cartografico e «server farm», rinvenienti dal Piano Telematico Calabria, onde agevolarne la congruitazione dei costi per la stipula di un appropriato contratto; TENUTO CONTO CHE il Centro di Ricerca Formazione e Sviluppo Agroalimentare della Calabria SpA in assenza della contrattualizzazione del rapporto e dell’introito dei relativi canoni, senza la corresponsione dell’acconto stabilito con la predetta deliberazione non è più in grado di garantire i servizi di logistica in argomento, senza i quali si determina l’inagibilità dei locali utilizzati per il funzionamento della «server farm»; ATTESO CHE l’impossibilità di utilizzare la «server farm» produrrebbe il fermo della gestione di applicazioni vitali per la vita amministrativa dell’Ente, potendo tra l’altro determinare gravi condizioni anche per l’ordine pubblico; RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione del summenzionato acconto; VISTO l’articolo 30 della Legge regionale 13 maggio 1996; VISTI l’articolo 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8; DECRETA 1. di liquidare alla società Centro di Ricerca Formazione e Sviluppo Agroalimentare della Calabria SpA con sede legale in Lamezia Terme (CZ), Zona industriale area ex SIR – P.I. 00984550798 – la somma di C 50.000,00, IVA inclusa, per quanto specificato in premessa; 2. la predetta spesa è a valere sull’impegno n. 3801/2003, gestione residui, all’uopo assunto con deliberazione della G.R. n. 972 del 2 dicembre 2003; 12430 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 3. il Settore Ragioneria Generale è autorizzato all’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore della società di Ricerca Formazione e Sviluppo Agroalimentare della Calabria SpA, mediante accreditamento a mezzo bonifico bancario su Banco di Napoli – Filiale 1 via Adige Lamezia Terme (CZ) – su c/c 274900 – ABI 1010 – CAB 42840 – CIN N. VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/02, con la quale è stato indicato il Dr. Francesco Morelli quale Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/2002, con il quale il Dr. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; Catanzaro, lı̀ 22 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Luigi Filippo Mamone REGIONE CALABRIA Dipartimento Obiettivi Strategici Settore Informativo, Informatico e Statistico SCHEDA CONTABILE relativa alla Liquidazione numero 4413 del 15/4/2004 Capitolo: 1006102 Impegno: 2003-3801 Fondi perenti: No Importo: C 50.000,00 Beneficiario: Centro Servizi Regionali di Ricerca FORM Oggetto: Utilizzazione dei servizi erogati dal Centro di ricerca formazione e sviluppo agroalimentare della Calabria SpA per garantire il prosieguo dell’utilizzo delle infrastrutture e dei prodotti rinvenienti dal PTC da parte della Regione – Liquidazione quota parte. DECRETO n. 5004 del 27 aprile 2004 Acquisto n. 2 stampanti e accessori. Nomina Commissione selezione preventivi. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la L.R. 7/96 recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.»; VISTA la D.G.R. n. 884 del 17/11/2003 avente ad oggetto «Struttura organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici. Parziale rettifica della delibera della G.R. n. 219 dell’11/3/03», con la quale è stata modificata la struttura organizzativa del Dipartimento «Obiettivi Strategici», istituendo, in particolare, il Settore «Comunicazione Istituzionale» articolato in tre servizi; VISTO il Decreto n. 16848 del 19/11/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», con il quale il Dr. Luigi Bulotta è stato nominato Dirigente del Settore «Comunicazione Istituzionale»; VISTO il Decreto n. 18358 del 9/12/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici con il quale al Dr. Luigi Bulotta, viene attribuita la delega all’adozione, sotto forma di decreto, dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del sopra nominato Settore; VISTO il Decreto Dirigenziale n. 15752 del 4/11/2003 con il quale è stata impegnata la somma di C 370.000,00 sul capitolo 12040211 del bilancio 2003 (impegno n. 4190 del 3/11/2003) anche al fine di dotare il Settore Comunicazione Istituzione delle strumentazioni informatiche necessarie per l’espletamento delle funzioni inerenti alla Legge n. 150/2000; CONSIDERATO necessario dotare il Settore di alcune stampanti a colori, indispensabili per l’attività di comunicazione e di produzione di documentazione per il pubblico; RITENUTO attivare una procedura ristretta per l’acquisto di n. 2 stampanti e relative cartucce di inchiostro, in relazione alle caratteristiche tecniche rispondenti alle necessità del Settore; CONSIDERATO che è stata inviata a n. 11 ditte, individuate attraverso le Pagine Gialle, la richiesta di voler far pervenire la loro migliore offerta con indicazione delle caratteristiche tecniche relative al modello richiesto; RITENUTO, pertanto, di dover nominare una Commissione interna composta dal Dott. G. Bianco, Dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale, dal Sig. Mario Felicetta, funzionario e dalla Dott.ssa Sabrina Scappatura, responsabile del procedimento amministrativo, per l’esame dei preventivi e l’individuazione della ditta che ha presentato l’offerta più vantaggiosa; SU PROPOSTA del Dirigente del competente Servizio, eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente medesimo, DECRETA VISTO il D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano per intero di: VISTO il D.P.G.R. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. 354/99»; — acquistare con procedura ristretta n. 2 stampanti e relative cartucce di inchiostro; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con D.G.R. n. 9/2003 con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; — nominare una commissione interna composta dal Dott. G. Bianco, Dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale, dal Sig. Mario Felicetta, funzionario e dalla Dott.ssa Sabrina Scap- 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12431 patura, responsabile del procedimento amministrativo, per l’esame dei preventivi e l’individuazione della ditta che ha presentato l’offerta più vantaggiosa; mato, la redazione e diffusione di reports in materia ai diversi livelli via e-mail e attraverso il web agli interlocutori interessati»; — rinviare l’approvazione del verbale di gara e la relativa aggiudicazione, nonché la definitiva determinazione della spesa, con successivo decreto, tenendo presente che graverà sul capitolo 12040211 del bilancio 2003 (impegno n. 4190 del 3/11/ 2003, approvato con Decreto Dirigenziale n. 15752 del 4/11/ 2003). VISTO il decreto n. 77 del 15/10/1999 di costituzione della segreteria tecnica di progetto che prevede, tra l’altro, l’utilizzazione di due consulenti esterni; Catanzaro, lı̀ 27 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dr. Luigi Bulotta DECRETO n. 5005 del 27 aprile 2004 Incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla signora Belvedere Giovanna presso la Segreteria del Centro Cartografico Regionale – Liquidazione compenso. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1008 del 4 dicembre 2000 con la quale è stata costituita una unità di gestione per il coordinamento degli apporti dei progetti «P.S.M. Villa Margherita» – «Inventario Forestale» – «Piano Telematico Calabria, Sistema Informativo territoriale» affidandone la direzione al Dirigente del Settore Informatico Informativo e Statistico. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 145 del 26 febbraio 2002; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5761 del 4 novembre 1998; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1745 del 3 giugno 1999; CONSIDERATO che, in seguito all’istituzione del Centro Cartografico Regionale è necessario dotare tale centro di una opportuna segreteria amministrativa per far fronte alle innumerevoli richieste provenienti dagli interlocutori interessati alle attività svolte; VISTO il decreto dirigenziale n. 10333 del 24 luglio 2003 con il quale è stato approvato lo schema di contratto stipulato con la sig.ra Belvedere Giovanna, incaricata di svolgere compiti di segreteria presso il Centro Cartografico Regionale ubicato presso il Centro Servizi di Lamezia Terme; CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti alla medesima relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2003; VISTO l’articolo 45 della Legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8; DECRETA 1. liquidare a favore della signora Belvedere Giovanna il compenso alla medesima spettante e relativo ai mesi di novembre e dicembre 2003 ammontanti ad C 2.083,90; 2. il complessivo importo di C 2.400,00, comprensivo di oneri riflessi, è imputato sul capitolo 12030105 giusta impegno di spesa n. 2278 del 22/7/2003; 3. di inviare il presente atto alla competente struttura del Dipartimento «Organizzazione e Personale» per l’istruttoria di competenza; 4. di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione dei relativi mandati di pagamento sulla base dell’istruttoria effettuata dalla competente struttura del Dipartimento «Organizzazione e Personale»; 4. il presente atto sarà pubblicato sul B.U.R. Calabria. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2661 del 21 giugno 1999; ATTESO che il P.O.P. 1994/99 della Regione Calabria, approvato con decisione CE n. C(94)3767 del 16/12/94 e con deliberazione del Consiglio regionale n. 520 del 6/3/95 prevede, all’interno della misura 4.5 – Servizi avanzati multiassiali –, il Progetto Speciale Multiassiale «Villa Margherita» per la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Regionale; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 6608 del 23 novembre 1998, n. 6608, esecutiva, con la quale è stato approvato il «Progetto Speciale Multiassiale – Villa Margherita» – POP 94/99 – Misura 4.5; ATTESO che il punto 2.3.1. del citato P.S.M. Villa Margherita prevede l’attivazione di una segreteria di progetto che «dovrà supportare, con l’impiego di personale con consolidata esperienza in materia di gestione per progetto e di gestione e rendicontazione di progetti europei, la gestione delle attività, il monitoraggio dello stato di avanzamento rispetto a quello program- Catanzaro, lı̀ 27 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Luigi Filippo Mamone DECRETO n. 5006 del 27 aprile 2004 Fondo regionale per le politiche sociali di cui alla L.R. 5/12/ 2003, n. 23: Assunzione impegno spesa 2004. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; 12432 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»; VISTO l’art. 36 della L.R. n. 23/2003; SU conforme proposta del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETA VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: VISTO il decreto del 7/4/2003, n. 4260 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali» l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; — di impegnare la somma di C 17.425.000,00 disponibile sul capitolo 4331103 del bilancio 2004, ai fini del pagamento per il mantenimento dei minori nei servizi aperti residenziali e semiresidenziali, a favore di minori in affido etero familiare, ospiti di case famiglie, istituti educativo assistenziali, di donne e adulti in difficoltà in centri di accoglienza temporanea, di anziani in case di riposo, comunità alloggio, case protette, handicappati e disabili mentali, per il periodo 1/1/2004-31/12/2004, nonché eventuali saldi; VISTA la L.R. n. 23, del 5 dicembre 2003, recante «Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)»; — di provvedere con successivi atti, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8, del 4/2/2002, a liquidare ai soggetti pubblici e privati, gestori dei servizi sopra detti i contributi retta per il periodo 1/1/ 2004-31/12/2004; VISTO in particolare l’art. 36 della citata Legge; PREMESSO che la L.R. 31/3/1994, n. 13, prevede che, nel rispetto dell’art. 118 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni e dei servizi già in atto e per snellire le procedure di erogazione, possono essere effettuati pagamenti dovuti per servizi aperti, residenziali e semiresidenziali, direttamente ai soggetti pubblici e privati di cui all’art. 34, primo comma; CONSIDERATO che per l’anno 2004 risultano assunti in carico oneri di spesa per garantire soprattutto la continuità per la gestione dei servizi aperti residenziali e semiresidenziali a favore di minori in affido etero familiare, ospiti di case famiglie, istituti educativo assistenziali, di donne e adulti in difficoltà in centri di accoglienza temporanea, di anziani in case di riposo, comunità alloggio, case protette, handicappati e disabili mentali; — di provvedere all’invio del presente decreto in originale ed in duplice copia al Dipartimento della Segreteria della Giunta regionale; — di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.; — di autorizzare il Settore Politiche Sociali ad eseguire il presente decreto. Catanzaro, lı̀ 27 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Antonino Bonura DECRETO n. 5026 del 27 aprile 2004 CHE occorre, pertanto, impegnare le risorse finanziarie necessarie per poter corrispondere i pagamenti dei servizi aperti residenziali e semiresidenziali per l’anno in corso; Secondo accreditamento fondi anno 2004 – Esercizio finanziario 2004. CHE la somma di cui si chiede l’impegno è di C 17.425.000,00 e graverà sul capitolo 4331103 del bilancio 2004; VISTO la D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTA la Legge di bilancio n. 9 del 16/3/2004; CHE al relativo pagamento si provvederà con successivi atti ai sensi dell’art. 45 della L.R. 4/2/2002, n. 8; VISTO l’art. 43 della L.R. 4/2/2002, n. 8; CHE i destinatari delle somme impegnate sono i soggetti pubblici e privati gestori dei servizi aperti residenziali e semiresidenziali a favore di minori in affido etero familiare, ospiti di case famiglie, istituti educativo assistenziali, di donne e adulti in difficoltà in centri di accoglienza temporanea, di anziani in case di riposo, comunità alloggio, case protette, handicappati e disabili mentali; VISTO l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTI gli artt. 28, 30 e 31 della L. n. 7/96; IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO VISTO il D.P.G.R. del 24 giugno, n. 354, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. del 15/12/2000, n. 206 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto n. 13564 del 23/10/2002, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che a norma dell’art. 1, punto 2, del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dirigente Dott. Antonino Bonura le funzioni di Dirigente Generale Vicario, nonché l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTO il Decreto n. 2600 del 19/3/2002, con il quale, il Dr. Antonino Bonura è stato nominato Funzionario Delegato e il Sig. Raffaele Ascrizzi è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Contabile, del Dipartimento Obiettivi Strategici Settore «Delegazione di Roma – Relazioni Istituzionali»; CONSIDERATO che il Dipartimento «Obiettivi Strategici» con il Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali» con sede a Roma, deve curare i rapporti con i corrispondenti Uffici delle altre Regioni, Conferenza dei Presidenti, Conferenza Stato-Regioni ed Unificata, Ministeri ed altri organismi centrali, oltre che, dare assistenza tecnica al Presidente, Vice Presidente e agli Assessori, in occasione della loro permanenza a Roma per esigenze operative; CONSIDERATO che deve provvedere, anche, alle spese per l’organizzazione di alcuni Settori del Dipartimento, ed in particolare al funzionamento e gestione dei servizi della sede di Via Sardegna n. 50 – Roma. Tra gli altri in generale: fornitura energia elettrica, gas, acqua, telefono, spese postali e telegrafiche, acquisto pubblicazioni, riviste e atti parlamentari, spese condominiali, spese di pulizia locali, spese per acquisto e manutenzione di macchine elettroniche, spese di acquisto mobili ed arredi dell’Ufficio, acquisto di cancelleria e varie spese di rappresentanza (acquisto di bevande ed altro, in occasione di manifestazioni, riunioni, assemblee, ecc.), spese per manifestazioni, spese di manutenzione ordinaria e spese relative alla gestione dell’autovettura assegnata (garage, autolavaggio, parcheggi, riparazioni meccaniche); esclusi il carburante, pedaggio autostradale forniti dall’autoparco cosı̀ come previsto dal regolamento regionale; VISTO il Decreto n. 1118 del 10 febbraio 2004 con il quale sono stati impegnati sul capitolo 1002105 del bilancio regionale 2004, ed accreditati C 18.750,00; RITENUTO necessario accreditare al Dipartimento la somma di C 25.000,00 (venticinquemila/00) per le attività prima descritte; VISTO gli art. 43, 45 e 50 della L.R. 4/2/2002, n. 8; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 1. di autorizzare l’accredito della somma di C 25.000,00 (venticinquemila/00) sul c/c intestato al Dipartimento Obiettivi Strategici – Settore «Delegazione di Roma e Relazioni Istituzionali»; 12433 DECRETO n. 5027 del 27 aprile 2004 Erogazione di servizi a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria: Assunzione impegno spesa 2004. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto del 7/4/2003, n. 4260 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali» l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; VISTA la L.R. n. 21, dell’8 agosto 1996, recante norme in materia di minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria; VISTA la L.R. n. 23, del 5 dicembre 2003, recante «Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)»; PREMESSO che la L.R. 31/3/1994, n. 13, prevede che, nel rispetto dell’art. 118 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni e dei servizi già in atto e per snellire le procedure di erogazione, possono essere effettuati pagamenti dovuti per servizi aperti, residenziali e semiresidenziali, direttamente ai soggetti pubblici e privati di cui all’art. 34, primo comma; 2. di impegnare il predetto importo di C 25.000,00 (venticinquemila/00) sul capitolo 1002105 del bilancio regionale 2004, che presenta la necessaria copertura; CONSIDERATO che per l’anno 2004 risultano assunti in carico oneri di spesa per garantire soprattutto la continuità per la gestione dei servizi residenziali a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria (Gruppi appartamenti); 3. di autorizzare il FF.DD. Dr. Antonino Bonura, che opererà compiutamente al Responsabile dell’Ufficio contabile Sig. Raffaele Ascrizzi, ad effettuare pagamenti, mediante buoni di prelievo, intestati allo stesso, fino alla concorrenza di C 2.000,00; CHE occorre, pertanto, impegnare le risorse finanziarie necessarie per poter corrispondere i pagamenti dei servizi residenziali per il periodo 1/1-31/12/2004 o per eventuali saldi sugli stessi servizi; 4. di trasmettere il presente decreto al Servizio Bilancio e Ragioneria per il controllo formale di competenza, per la registrazione dell’impegno e per l’emissione del relativo mandato di accredito; CHE la somma di cui si chiede l’impegno è di C 3.375.000,00 e graverà sul capitolo 62010/203 del bilancio 2004; 5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURC. Catanzaro, lı̀ 27 aprile 2004 Il Dirigente Generale Vicario Dr. Antonino Bonura VISTA la Legge di bilancio n. 9 del 16/3/2004; CHE al relativo pagamento si provvederà con successivi atti ai sensi dell’art. 45 della L.R. 4/2/2002, n. 8; VISTO l’art. 43 della L.R. 4/2/2002, n. 8; CHE i destinatari delle somme impegnate sono i soggetti pubblici e privati gestori dei servizi residenziali a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 12434 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTO l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTI gli artt. 28, 30 e 31 della L. n. 7/96; SU conforme proposta del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: — di impegnare la somma di C 3.375.000,00 disponibile sul capitolo 62010/203 del bilancio 2004, ai fini del pagamento per il mantenimento dei minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria (Gruppi appartamenti) nei servizi residenziali, per il periodo 1/1/2004-31/12/2004, nonché eventuali saldi; — di provvedere con successivi atti, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8, del 4/2/2002, a liquidare ai soggetti pubblici e privati, gestori dei servizi sopra detti i contributi retta per il periodo 1/1/ 2004-31/12/2004; — di provvedere all’invio del presente decreto in originale ed in duplice copia al Dipartimento della Segreteria della Giunta regionale; — di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.; — di autorizzare il Settore Politiche Sociali ad eseguire il presente decreto. Catanzaro, lı̀ 27 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Antonino Bonura DECRETO n. 5028 del 27 aprile 2004 Accordo di programma tra la Regione Calabria e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo per la realizzazione di un progetto sperimentale per l’inserimento socio-lavorativo dei lavoratori extracomunitari: impegno spesa II rata finanziamento Ministero – Liquidazione ad enti e associazioni ammessi a finanziamento. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la L.R. 17/90 recante «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione»; VISTO il D.Lgs. del 25/7/1998 n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; VISTO il D.P.R. 31/8/1999 n. 394 «Regolamento di attuazione»; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il Decreto del 7/4/2003, n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali» l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; VISTA la D.G.R. del 27/12/2001, n. 1110, con la quale è stato approvato un Accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Calabria, rappresentata dal Dott. Antonino Bonura, per favorire in ambito regionale l’integrazione degli stranieri extracomunitari con un finanziamento, previsto in tre tranche di liquidazione, per un totale di C 338.178,04; CONSIDERATO che nell’ambito dell’UPB di entrata 2.1.09 è stato istituito il capitolo 21090012 con la denominazione «Assegnazione di fondi dallo Stato per l’attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla realizzazione di un progetto sperimentale per l’inserimento socio-lavorativo dei lavoratori extracomunitari (legge 6 marzo 1998, n. 40 – Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Deliberazione della G.R. n. 1110 del 27/12/2001) e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa di C 101.453,41», pari all’accredito della prima tranche del finanziamento; CHE nell’ambito dell’UPB di spesa 6.2.01.06 è stato istituito il capitolo 62010604 con la denominazione «Spese per l’attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla realizzazione di un progetto sperimentale per l’inserimento socio-lavorativo dei lavoratori extracomunitari (Legge 6 marzo 1998, n. 40 − Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 − Deliberazione della G.R. n. 1110 del 27/12/2001) e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa di Euro 101.453,41»; VISTO il D.D.G. n. 18799 del 27/12/2002 con il quale è stata impegnata la spesa di C 101.453,41 sul capitolo 62010604 del bilancio 2002, pari alla prima tranche del finanziamento erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’attuazione delle azioni previste dall’Accordo di Programma; VISTA la D.G.R. n. 528 del 21/7/2003 con la quale sono stati approvati i criteri per l’attuazione dei progetti del suddetto Accordo di programma ed è stato demandato al Dipartimento Obiettivi Strategici la realizzazione degli atti conseguenti compresa la nomina di una Commissione tecnica per l’esame dei progetti; VISTO il D.D.G. n. 15670 del 3/11/2003, con il quale è stato preso atto dei lavori della Commissione tecnico-amministrativa ed è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; VISTO il D.D.G. n. 18259 del 5/12/2003 con il quale è stata liquidata agli enti e associazioni ammesse a finanziamento la prima tranche del 30% dell’importo loro assegnato con imputazione della spesa di C 101.453,41, pari alla disponibilità finanziaria accreditata dal Ministero, sul capitolo 62010604 del bilancio 2002; VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 13395 del 4/11/2003, con la quale è stata comunicata l’erogazione della seconda rata del finanziamento di C 135.271,22 in ottemperanza all’Accordo di Programma in oggetto; VISTA la D.G.R. n. 1092 del 29/12/2003, ad oggetto «Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2003 – Assegnazione da parte dello Stato di fondi con vincolo di destinazione da iscriversi su capitoli già esistenti», con la quale è stata iscritta all’UPB di entrata 2.1.09, capitolo 21090012, la somma di C 135.271,22 corrispondente alla seconda rata del finanziamento ministeriale; VISTA la Legge regionale n. 8 del 16/3/2004, ad oggetto «Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006 pubblicata sul BURC Supplemento straordinario n. 2 al n. 5 del 16/3/2004; CHE quindi si può impegnare la somma di C 135.271,22 disponibile sul capitolo 62010604, istituito nell’ambito dell’UPB di spesa 6.2.01.06, esercizio finanziario 2004, per dare corso all’Accordo di programma di cui trattasi; RILEVATO che occorre, altresı̀, completare la liquidazione della prima tranche di finanziamento stabilita nella misura del 50% dell’importo assegnato agli Enti e Associazioni ammessi a finanziamento, accreditando loro il restante 20% dell’importo totale in aggiunta al 30% già liquidato con D.D.G. n. 18259 del 5/12/2003; CHE la somma totale da liquidare ai nove enti e associazioni a completamento della prima tranche del finanziamento già erogata, ammonta ad C 67.620,00; CHE la suddetta somma trova la necessaria disponibilità sul capitolo 62010604, esercizio finanziario 2004; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»; VISTO l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTI gli artt. 28, 30 e 31 della L. n. 7/96; SU conforme proposta del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: — di impegnare la somma di C 135.271,22, disponibile sul capitolo 62010604, esercizio finanziario 2004 ai fini dell’attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla realizzazione di un progetto sperimentale per l’inserimento socio-lavorativo dei lavoratori extracomunitari»; — di liquidare ai soggetti pubblici e privati ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Accordo di cui sopra, parte del suddetto importo nella misura totale di C 67.620,00 a completamento della prima tranche del finanziamento concesso, secondo il prospetto allegato al presente atto; — di imputare la spesa di C 67.620,00 sul capitolo 62010604, esercizio finanziario 2004; — di provvedere all’invio del presente decreto in originale ed in duplice copia al Dipartimento della Segreteria della Giunta regionale; — di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.; — di autorizzare il Settore Politiche Sociali ad eseguire il presente Decreto. Catanzaro, lı̀ 27 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Antonino Bonura 12435 12436 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5039 del 27 aprile 2004 DECRETA Programma operativo PON ATAS. Autorizzazione effettuazione missione all’estero. Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati; IL DIRIGENTE GENERALE — di autorizzare il Dott. Francesco Simonetti, Dirigente dell’Unità Operativa Autonoma – Dipartimento Obiettivi Strategici, a recarsi a Toronto (Canada) con partenza giorno 22 aprile e rientro in Calabria giorno 28; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; — di dare atto che le spese di missione, determinate come per legge, graveranno nei competenti capitoli di bilancio regionale anno 2004; VISTA la D.G.R. n. 795 del 3 settembre 2002 e successiva deliberazione n. 921 dell’11 ottobre 2002; — di dare preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.P.R. 31/3/94; PREMESSO che la Regione Calabria è partner, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema (PON ATAS) QCS Ob. 1, 2000-2006, dei programmi operativi per l’internazionalizzazione economica e culturale del Mezzogiorno, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero delle Attività Produttive; CHE nell’ambito dell’Azione D «Iniziative specifiche di animazione e promozione di legami stabili tra l’economia del Mezzogiorno e gli Italiani all’Estero», della Misura II.1 del PON ATAS, si è svolto a Rende (CS), dal 21 al 24 di gennaio c.a., un Workshop Internazionale che ha registrato la conclusione di quarantasei accordi di partenariato tra le Istituzioni calabresi ed estere, di cui 12 con l’Health Canada National Microbiology Laboratory di Winnipeg, il Centre Richardsomn Hospitale di Montreal, le Camere di Commercio di Toronto e Montreal, e Agenzie di sviluppo canadesi; CHE l’Associazione Culturale Sant’Onofrio Tradizioni Onlus, con nota del 4/2/04, ha richiesto il patrocinio ed un contributo per organizzare, dal 21 al 28 aprile c.a., la rappresentazione dell’Affruntata con la comunità calabrese di Toronto; CHE con nota di pari data, indirizzata al Dipartimento Obiettivi Strategici, l’Associazione sopramenzionata propone l’incontro con i partners canadesi che hanno sottoscritto gli accordi progettuali con la Calabria in occasione della manifestazione prevista; CHE con nota acquisita agli atti d’ufficio in data 15/3/04 con prot. n. 191, è pervenuta richiesta da parte del consultore Basilio Policaro di attuare un gemellaggio tra la Regione Calabria e la provincia dell’Ontario, che rappresenta un grande potenziale di riferimento per i programmi culturali, economici e turistici in Calabria; CHE il Presidente della Regione Calabria con nota prot. n. 489 del 14/4/04 ha proposto al Premier dell’Ontario Hon. Dalton McGuinty il gemellaggio tra la Calabria e la provincia dell’Ontario; RILEVATO che l’iniziativa è di grande importanza per avviare dei rapporti stabili attraverso la comunità calabrese con le Istituzioni canadesi; VISTA la delibera G.R. n. 944 del 15/10/2002 con la quale è stata adeguata la Struttura Regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il Decreto n. 8073 del 16/6/03 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici; — di trasmettere il presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione in conformità al D.P.G.R. n. 354/99. Catanzaro, lı̀ 27 aprile 2004 Il Dirigente Generale Francesco Morelli DECRETO n. 5167 del 28 aprile 2004 Liquidazione prima rata contributo ordinario ARSSA – esercizio 2004. Art. 13 lettera «a» – L.R. 15/93. IL DIRIGENTE VISTA la L.R. 7/96 e successive modificazioni; VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e s.m.i.»; VISTO il D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. 354/99»; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con D.G.R. n. 9/2003 con la quale è stata adeguata la struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale è stato indicato il Dr. Francesco Morelli quale Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/02, con il quale il Dr. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 884 del 17/11/2003 avente per oggetto «Struttura organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici. Parziale rettifica della delibera della G.R. n. 219/2003» con la quale è stata modificata la struttura organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici, istituendo, in particolare, il Settore «Enti Strumentali e Politiche Sociali» articolato in cinque Servizi, comprendenti i servizi «Enti di Bonifica ed Infrastrutture Rurali» e «Enti Strumentali e Partecipati»; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTO il Decreto n. 18360 del 9/12/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici con il quale al Dott. Bianco Giuseppe Antonio è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio «Enti Strumentali e Partecipati», nonché viene attribuita la delega all’adozione sotto forma di decreto, dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del sopra richiamato Servizio, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8/2002; CONSIDERATO che il servizio competente per l’istruttoria ha accertato: — che con D.D.R. n. 3734 del 2/4/2004 è stata impegnata la somma di C 7.617.499,66 con impegno n. 675/2004 sul capitolo n. 5122206/2004 quale Io acconto sul contributo ordinario per l’anno 2004; — che l’ARSSA con note n. 928 del 27/2/2004 e n. 1207 del 15/3/2004, agli atti con prot. n. 262 del 3/3/2004 e n. 338 del 22/3/2004, ha richiesto e sollecitato l’erogazione della prima rata del contributo ordinario per l’esercizio 2004, come previsto dall’art. 13, 2o comma della L.R. 15/93; RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione in favore dell’A.R.S.S.A. della somma di C 7.617.499,66 quale Io acconto del contributo ordinario – esercizio 2004; VISTO l’art. 45 della L.R. 8/2002; SU PROPOSTA eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal dirigente del competente servizio; DECRETA La narrativa che precede si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta; — di liquidare in favore dell’ARSSA la somma di C 7.617.499,66 quale prima rata del contributo ordinario esercizio 2004 di cui alla L.R. 15/93; — di attestare che si sono verificate le condizioni stabilite dall’art. 45 della L.R. n. 8/2002; — di autorizzare la Ragioneria regionale ad emettere il relativo mandato. Catanzaro, lı̀ 28 aprile 2004 Il Dirigente Dr. Giuseppe Bianco DECRETO n. 5169 del 28 aprile 2004 Liquidazione cofinanziamento di C 1.200.000,00 al Consorzio TELCAL per l’annualità 2004. Accordo di programma MIUR/Regione Calabria del 30/5/2002. Art. 5 – comma 4 L.R. n. 8/2003. Collegato ordinamentalefinanziario allegato al bilancio di previsione 2003. IL DIRIGENTE VISTA la L.R. 7/96 e successive modificazioni; VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e s.m.i.»; 12437 VISTO il D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. 354/99»; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con D.G.R. n. 9/2003 con la quale è stata adeguata la struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale è stato indicato il Dr. Francesco Morelli quale Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/02, con il quale il Dr. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 884 del 17/11/2003 avente per oggetto «Struttura organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici. Parziale rettifica della delibera di G.R. n. 219/2003» con la quale è stata modificata la struttura organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici, istituendo, in particolare, il Settore «Enti Strumentali e Politiche Sociali» articolato in cinque Servizi, comprendenti i servizi «Enti di Bonifica ed Infrastrutture Rurali» e «Enti Strumentali e Partecipati»; VISTO il Decreto n. 18360 del 9/12/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici con il quale al Dott. Bianco Giuseppe Antonio è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio «Enti Strumentali e Partecipati», nonché viene attribuita la delega all’adozione sotto forma di decreto, dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del sopra richiamato Servizio, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8/2002; PREMESSO: — che con L.R. n. 9 del 16/3/2004 è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2004; — che, con l’art. 5 – comma 3 del «Collegato ordinamentalefinanziario allegato al bilancio di previsione 2003, è stata autorizzata la spesa di C 2.400.000,00 per il biennio 2003/2004, a titolo di quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale per far fronte agli impegni assunti dalla Regione Calabria con l’Accordo di Programma sottoscritto in data 30 maggio 2002 con il Ministero della Istruzione Università e Ricerca, MIUR, relativi alla realizzazione della fase dimostrativa e di implementazione dei prodotti e servizi innovativi rinvenienti dal Piano Telematico Calabria (TELCAL); — che sul capitolo 12030106 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2004, è stata allocata la somma di C 1.200.000,00 pari al 50% della spesa autorizzata per la seconda annualità 2004; VISTO il D.D.R. n. 4574 del 21/4/2004 con il quale è stata impegnata la somma di C 1.200.000,00 sul capitolo 12030106 del bilancio 2004, impegno n. 1104 del 20/4/2004, per la corrente annualità 2004; VISTA la nota prot. n. 1317 del 3/9/2003, acquisita agli atti con prot. n. 1009 del 4/9/2003, con la quale il Dirigene del Settore «Sistema Informatico e Statistico New Economy» ha trasmesso la fattura del Consorzio TELCAL n. 6/03 del 12/3/2003 dell’importo di C 2.398.371,82 per le attività svolte dallo stesso Consorzio per il summenzionato accordo di programma MIUR/ Regione Calabria del 30/5/2002; 12438 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTA altresı̀ la nota n. 8739 del 12/3/2003, con la quale l’Amministratore Unico del Consorzio TELCAL attesta il completamento di tutti gli adempimenti di competenza in attuazione del succitato Accordo di Programma, precisando che la rendicontazione dei costi sostenuti è stata effettuata secondo le modalità stabilite con il MIUR, tenuto conto di quanto stabilito con i decreti MIUR n. 1071 del 28/3/2002 e n. 1111 del 24/10/2002; VISTA la L.R. n. 9/2004; VISTO l’art. 45 della L.R. 8/2002; SU PROPOSTA eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal dirigente del competente Servizio; DECRETA La narrativa che precede si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta; — di liquidare al Consorzio TELCAL la somma di C 1.199.185,91, pari al 50% dei costi fatturati, quale quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale per l’annualità 2004, per far fronte agli impegni assunti dalla Regione Calabria con l’Accordo di Programma sottoscritto con il MIUR in data 30/5/ 2002; — di far gravare la spesa sul capitolo 12030106 del bilancio regionale 2004 – UPB 1.2.03.01, impegno n. 1104 del 20/4/2004, giusto DDR n. 4574 del 21/4/2004; — di attestare che si sono verificate le condizioni stabilite dall’art. 45 della L.R. n. 8/2002; — di autorizzare la Ragioneria regionale ad emettere il relativo mandato. Catanzaro, lı̀ 28 aprile 2004 Il Dirigente Dr. Giuseppe Bianco DECRETO n. 5337 del 30 aprile 2004 Servizio di informazione in tempo reale agli Enti Locali periodo 1 ottobre 2003/31 dicembre 2003. Liquidazione corrispettivo alla soc. ABRAMOTEL s.r.l.. IL DIRIGENTE — che con D.D.R. n. 20585 del 30/12/2003, è stata impegnata la somma di C 193.642,98 in favore della ditta ABRAMOTEL s.r.l., sul capitolo 1008104 del bilancio 2003, impegno n. 6245 del 23/12/2003, per le attività di informazione in tempo reale agli Enti locali, per il periodo 1 ottobre 2003-31 dicembre 2003, dando atto che il rapporto con la stessa ditta ABRAMOTEL s.r.l. resta disciplinato agli stessi patti e condizioni convenuti nelle convenzioni già intercorse; — che con nota prot. A.T.092/2003 del 30/12/2003, la ABRAMOTEL s.r.l. ha trasmesso la fattura n. 18 del 30/12/2003 per il servizio di informazione in tempo reale reso agli EE.LL. nel periodo ottobre-novembre e dicembre 2003, per l’importo di C 193.671,34 compreso IVA; RITENUTO dover liquidare il corrispettivo dovuto per il servizio reso; VISTA la L.R. 7/96 e successive modificazioni; VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni»; VISTO il D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999»; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con delibera della G.R. n. 9/2003, con la quale è stata adeguata la struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale è stato indicato il Dr. Francesco Morelli quale Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/02, con il quale il Dr. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la D.G.R. n. 884 del 17/11/2003 avente per oggetto «Struttura organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici. Parziale rettifica della delibera della G.R. n. 219 dell’11/3/ 2003», con la quale è stata modificata la struttura organizzativa del Dipartimento «Obiettivi Strategici», istituendo, in particolare, il Settore «Comunicazione Istituzionale» articolato in tre servizi; VISTO il Decreto n. 16848 del 19/11/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici con il quale il Dott. Luigi Bulotta è stato nominato Dirigente del Settore «Comunicazione Istituzionale»; PREMESSO: — che nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2003, fra le spese correnti allocate all’UPB 1.2.04.02 – capitolo 1008104, si prevedeva uno stanziamento di C 775.000,00 con la specifica destinazione «spese per la realizzazione del progetto di informazioni in tempo reale per gli Enti Locali attraverso anche l’utilizzazione del servizio “Videotel-SIP”»; — che il servizio di cui sopra, con la convenzione stipulata in data 13 ottobre 1998 – rep. 2395 registrata a Catanzaro il 16/10/ 1998 al n. 4981/1 serie 3a, è stato affidato, a suo tempo, alla ABRAMOTEL s.r.l. con sede in Roma, che ne ha l’esclusiva in Calabria, per un corrispettivo di L. 1.500.000 annue IVA compresa, oggi pari ad C 774.685,34; VISTO il Decreto n. 18358 del 9/12/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici con il quale al Dott. Luigi Bulotta, viene attribuita la delega alla adozione sotto forma di decreto, dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del sopra richiamato Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8/2002; VISTO l’art. 45 della L.R. 8/2002; SU PROPOSTA del Dirigente del competente servizio, eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente medesimo; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETA Per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente riportati; — di liquidare in favore della società ABRAMOTEL s.r.l., con sede legale in Roma, il corrispettivo pari ad C 193.642,98 compreso IVA, per le attività di informazione in tempo reale agli Enti locali nel periodo 1 ottobre 2003-31 dicembre 2003; — di gravare la spesa complessiva di C 193.642,98 sul capitolo 1008104/2003 – impegno n. 6245 del 23/12/2003, giusto DDR n. 20585 del 30/12/2003; — di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere il relativo mandato di pagamento; — di attestare che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8/2002. 12439 VISTO il decreto n. 4373/2001 di acquisizione della licenza d’uso della procedura paghe e della procedura di elaborazione del modello 770 dalla società INAZ Srl via G. Sartori, n. 5 – 20129 Milano; CONSIDERATO che a corredo dell’offerta di rinnovo della licenza d’uso la medesima società ha offerto anche l’assistenza operativa per 18 ore al canone orario di C 70,00, oltre IVA; CONSIDERATA la validità dell’assistenza tecnica operativa e la congruità del canone offerto; VISTA la nota presentata dal Settore «Ragioneria Generale» con la quale richiede di autorizzare la società INAZ Srl a prestare l’assistenza operativa per il numero di ore offerte; VISTA la fattura n. 39035 dell’11 dicembre 2003 della società INAZ Srl di C 1.512,00, IVA compresa; ACCERTATO che tale servizio è stato effettivamente prestato, per come dichiarato dal competente Settore «Ragioneria Generale»; Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Luigi Bulotta RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della summenzionata fattura; VISTO l’art. 30 della legge regionale 13 maggio 1996; DECRETO n. 5386 del 30 aprile 2004 Liquidazione fattura n. 39035 per l’assistenza tecnica operativa prestata al Settore «Ragioneria Generale» per la gestione della procedura di elaborazione modello 770. Ditta INAZ Srl di Milano. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5761 del 4 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 13 novembre 2002; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2661 del 21 giugno 1999; VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il decreto n. 4263 del 7 aprile 2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», di conferimento dell’incarico ai Dirigenti dei Settori del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto n. 4261 del 7 aprile 2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», di delega dell’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti il Settore: «Sistema Informatico, Statistico e New Economy»; VISTI gli artt. 43 e 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8; DECRETA — di liquidare alla società INAZ Srl, con sede legale in via G. Sirtori, 5 – 20129 Milano – C.F. 00903920155, la somma di C 1.512,00, IVA compresa, per l’assistenza tecnica operativa prestata al Settore «Ragioneria Generale», per la gestione della procedura del modello 770; — l’onere di C 1.512,00, IVA compresa, è posto a carico del capitolo 1006101, dell’Unità Previsionale di Base 1.2.03.01, del bilancio regionale, esercizio 2004; — Il Settore «Ragioneria Generale» è autorizzato all’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore della società INAZ Srl di Milano, mediante accreditamento a mezzo bonifico bancario su Banca Popolare di Milano, agenzia n. 23 – c/c 4425 -ABI 05584 – CAB 01623 – CIN Z. Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Luigi Filippo Mamone DECRETO n. 5389 del 30 aprile 2004 L.R. n. 18/95. Iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato della Organizzazione «Riferimenti» – Coordinamento Nazionale Antimafia – con sede in Isola Capo Rizzuto (KR). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; 12440 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999 n. 354»; VISTA la D.G.R. n. 944, del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il decreto del 7/4/2003, n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; VISTA la Legge Quadro sul Volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991, artt. 2, 3, 4 e 6; VISTA la legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 recante «Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato», artt. 1, 2, 3 e 4 e la Legge regionale n. 10 del 17 maggio 1996 che modifica la suddetta L.R. n. 18/95; VISTA la deliberazione n. 204 del 9 febbraio 1998, che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi della predetta legge regionale n. 18/95; VISTE le «indicazioni interpretative» contenute nel Documento elaborato dall’Osservatorio Nazionale del Volontariato trasmesso a tutte le Regioni con nota n. 200/2576/110237 del 23 giugno 1992 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo scopo di agevolare il lavoro degli uffici regionali preposti all’istruttoria delle domande di iscrizione al Registro del Volontariato; VISTA la Legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2003 che prevede, all’art. 1, commi 1, 2, 3, 6 e 7, il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato sociale in conformità al principio di sussidarietà sancito dalla Legge Quadro per i Servizi Sociali n. 328/2000; RILEVATO CHE con istanza acquisita agli atti del Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici il Presidente della Organizzazione «Riferimenti» – Coordinamento Nazionale Antimafia – con sede in Isola Capo Rizzuto (KR) Via G. Marconi, ha avanzato richiesta di iscrizione della medesima nel Registro del Volontariato; CHE l’associazione medesima, come si può evidenziare dallo Statuto, e dalla documentazione allegata alla domanda, opera senza scopo di lucro e gratuitamente, in conformità ai principi espressi dalla legislazione vigente in materia di volontariato, con l’obiettivo di promuovere i principi democratici e la cultura della legalità e della dignità umana, mediante l’attivazione di varie iniziative di tipo educativo e formativo, svolte nell’ambito delle istituzioni scolastiche, e con varie altre attività in favore di minori a rischio di devianza (animazione teatrale, musicale, ambientale, ecc.), nonché con la realizzazione di progetti sulla mediazione penale, ecc.; CHE le predette attività sono realizzate con la partecipazione di propri volontari particolarmente qualificati ed esperti (docenti universitari, magistrati, sociologi, psicologi, giornalisti, ecc.); CHE le iniziative suddette sono aderenti alle «finalità» indicate nell’art. 1 della citata L.R. n. 18/95; CHE sussistono, pertanto le condizioni previste agli articoli 2, 3 e 4 della Legge Quadro sul Volontariato, n. 266 dell’11 agosto 1991 e agli articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. n. 18 del 19 aprile 1995, per l’iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (art. 4, Legge regionale n. 18/95); SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: — di iscrivere l’Organizzazione «Riferimenti» – Coordinamento Nazionale Antimafia – con sede in Isola Capo Rizzuto (KR), citata in premessa, al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della Legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 e della Legge 11 agosto 1991 n. 266; — di provvedere all’invio del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta regionale per gli adempimenti di propria competenza; — di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; — di dare mandato al Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici per l’esecuzione del presente provvedimento. Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dr. Antonino Bonura DECRETO n. 5391 del 30 aprile 2004 Costituzione Gruppo di lavoro per il Supporto ed il monitoraggio dell’Azione 1.9.a – «Monitoraggio sistema ambientale» – Misura 1.9 POR Calabria 2000/2006. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la L.R. 7/96 recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.»; VISTO il D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. 354/99»; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con D.G.R. n. 9/2003 con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; 12441 − D.ssa Mariateresa Santopolo – Program Manager Settoriale «Ambiente ed Energia» della SOG; − Dott. Pietro Ligato – Dirigente Settore Sanità. VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/2002, con il quale il Dr. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTA la Legge 21 gennaio 1994, n. 61 di conversione del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 avente ad oggetto: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell’Agenzia Nazionale per la protezione dell’Ambiente», ed in particolare l’art. 3, in esecuzione del quale le Regioni istituiscono Agenzie Regionali, poste sotto la diretta vigilanza dell’Amministrazione Regionale, dotate di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile; VISTA la Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 di recepimento della normativa nazionale, avente ad oggetto: «Istituzione dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria» denominata A.R.P.A.CAL.; VISTO il D.P.G.R. n. 25 del 20 marzo 2000, con il quale è stata istituita l’A.R.P.A.CAL.; Gli esperti previsti dall’art. 12 della convenzione richiamata, saranno individuati e comunicati dal Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici all’A.R.P.A.CAL., Ente attuatore della Misura 1.9 del POR Calabria 2000/2006, che procederà alla formalizzazione degli incarichi, ed all’impegno della spesa relativa al funzionamento del gruppo di lavoro sul bilancio di competenza, a valere sulla Misura 1.9 del POR Calabria 2000/ 2006. Il competente Servizio del Dipartimento Obiettivi Strategici, provvederà ai successivi adempimenti ed a trasmettere il presente decreto all’A.R.P.A.CAL. per tutti gli atti conseguenti, compresa la designazione di un segretario verbalizzante per le sedute del «gruppo di lavoro». Il presente decreto sarà pubblicato sul BUR della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Il Dirigente Generale Dott. Franco Morelli VISTO il D.D.G. n. 3787 del 5/4/2004 con il quale è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Calabria e l’ARPACAL per l’attuazione della misura 1.9 – «monitoraggio ambientale – azione 1.9.a. – monitoraggio sistema ambientale – asse I – risorse naturali – POR Calabria 2000/2006; VISTO l’art. 12 della convenzione sottoscritta dalla Regione Calabria e dall’ARPACAL, con il quale si conviene e si stipula la nomina di un gruppo di lavoro, a supporto delle attività inerenti all’azione 1.9.a, da costituirsi con apposito decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici; RITENUTO di dover provvedere in merito adottando il necessario decreto; SU PROPOSTA del Dirigente del competente Servizio del Dipartimento, eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente medesimo; DECRETA La narrativa che precede si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta: — di costituire il Gruppo di Lavoro per il supporto ed il monitoraggio dell’Azione 1.9.a – Monitoraggio del sistema ambientale che, oltre alla partecipazione del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici nella qualità di coordinatore o suo delegato e dal rappresentante legale dell’A.R.P.A.CAL. o suo delegato ed esperti da esso individuati, in questa prima fase di immediato avvio dell’Azione 1.9.a, viene cosı̀ composto: − Dott. Bianco Giuseppe – Dirigente di Servizio del Dipartimento Obiettivi Strategici; − Dott. Bulotta Luigi – Dirigente del Settore del Dipartimento Obiettivi Strategici; − Dott. Mauro Pantaleo – Dirigente di Settore del Dipartimento Bilancio, Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico; − Geom. Mario Felicetta – Responsabile della Misura 1.9 – Monitoraggio ambientale del POR Calabria 2000/2006; DECRETO n. 5393 del 30 aprile 2004 Istituto Papa Giovanni XXIII di Serra D’Aiello: accettazione cessione di crediti. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTO il D.P.G.R. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»; VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»; VISTO il Decreto del 7/4/2003, n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali» l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore; CONSIDERATO che sul territorio della Regione Calabria esistono alcune strutture pubbliche e private che provvedono alla ospitalità di anziani e disabili non autosufficienti; 12442 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 CHE per la struttura protetta «Istituto Papa Giovanni XXIII» di Serra D’Aiello è stata liquidata tramite l’Asl n. 1 di Paola, con D.D.S. n. 12176 dell’1/9/2003, la somma complessiva di C 1.569.495,84, salvo conguaglio attivo o passivo, quale quota sociale maturata e verificata dalla stessa Asl per il periodo 1/1/ 2003-31/5/2003; CHE con varie note acquisite in atti l’Asl n. 1 di Paola ha trasmesso per il suddetto Istituto la relativa contabilità, quota sociale, fino al 31/12/2003 per un ammontare complessivo di C 2.158.624,07, salvo conguaglio attivo o passivo; CHE con atto notarile n. 16085 di repertorio e n. 5589 di Raccolta il legale rappresentante dell’«Istituto Papa Giovanni XXIII» di Serra D’Aiello ha ceduto i crediti vantati nei confronti della Regione Calabria alla Società Butan Gas per complessivi C 230.917,24; CHE con altro atto notarile n. 16086, di repertorio e n. 5590 di Raccolta del 17/10/2003 il legale rappresentante dell’«Istituto Papa Giovanni XXIII» di Serra D’Aiello, ha ceduto i crediti vantati nei confronti della Regione Calabria alle imprese fornitrici secondo la seguente ripartizione: Frigo Carni di Viscomi Armando e figli e Domenico Pietro & C. sas per C 80.000,00; Fratelli Magnone snc per C 28.175,15; Impresa Longo Vincenzo per C 10.000,00; Società Fiorelli & C. sas di Fiorino Macchione per C 20.000,00; Azienda agricola Magnone snc per C 39.000,00; Società Elios Carni Mileto srl per C 80.000,00; Impresa Star Tek di Orrico Emilia per C 20.000,00; Società Pellegrini Antonio & C. sas per C 80.000,00; Panificio Gagliardi snc per C 25.000,00; CHE con atto notarile n. 86705 di repertorio del 12/12/2003, il legale rappresentante dell’«Istituto Papa Giovanni XXIII» di Serra D’Aiello ha ceduto i crediti vantati nei confronti della Regione Calabria all’impresa G. Marafioti Antonio per C 933.733,14; CHE i crediti complessivi ceduti dal legale rappresentante dell’«Istituto Papa Giovanni XXIII» di Serra D’Aiello ammontano ad C 1.545.150,71, a fronte della somma complessiva maturata nei confronti della Regione Calabria di C 2.158.624,07, come da conteggi dell’Asl n. 1 di Paola riferita alle rette quota sociale per il periodo 1/6/2003-31/12/2003; CHE i creditori di cui sopra hanno chiesto a questo Dipartimento il pagamento delle cessioni loro spettanti avvertendo di adire le vie legali in caso di inadempienza; CHE conseguentemente a quanto sopra esposto è necessario da parte di questo Settore ed in virtù di quanto previsto dalla L.R. 4 febbraio 2002, n. 80, prendere atto dell’avvenuta cessione di crediti per un ammontare complessivo di C 1.545.150,71 in favore dei creditori meglio specificati in premessa; CHE la rimanente somma di C 613.473,36 maturata come retta quota sociale da parte dell’«Istituto Papa Giovanni XXIII» di Serra D’Aiello, sarà liquidata all’Asl n. 1 di Paola a saldo del periodo 1/6/2003-31/12/2003, salvo conguaglio attivo o passivo; SU conforme proposta del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: DI prendere atto dell’avvenuta cessione dei crediti, tramite gli atti notarili regolarmente in atti, effettuata dal legale rappresentante a favore di vari soggetti meglio descritti nella premessa per un ammontare complessivo di C 1.545.150,71; DI provvedere, con successivi atti amministrativi, al pagamento delle somme vantate dai creditori di cui sopra e richiesti a questo settore; DI provvedere all’invio in duplice copia di cui una in originale del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale; DI autorizzare la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento; DI autorizzare il Settore Politiche Sociali ad eseguire il presente decreto. Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dr. Antonino Bonura 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Dipartimento BILANCIO − FINANZE − PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DECRETO n. 5521 del 4 maggio 2004 Riscossione delle tasse automobilistiche da parte dell’Impresa Centro Revisione degli Autoriparatori Acresi s.r.l. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTO l’art. 17, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, a decorrere dall’1 gennaio 1999, demanda alle Regioni a statuto ordinario la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, prevedendo, altresì, che le Regioni possano affidare a terzi l’attività di controllo e riscossione delle stesse tasse automobilistiche. VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 25 novembre 1998 n. 418, concernente: «regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relativi alle tasse automobilistiche non erariali». VISTO l’art. 31, comma 42, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale riconosce ai soggetti autorizzati, ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264, la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all’apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 del citato art. 17. VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 13 settembre 1999, che approva la convenzione tipo tra i soggetti autorizzati, ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264, e le amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche. VISTE l’istanza, presentata dalla sopraccitata società tramite l’UNASCA. CONSIDERATO che il polo telematico utilizzato risulta rispettare i requisiti di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 27 settembre 1999 come da comunicazione del Ministero stesso in data dicembre 1999, prot. n. 1999/201042. DATO ATTO che l’agenzia, a garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio, ha sottoscritto, a favore della Regione Calabria, con la Società Italiana Cauzioni la garanzia fidejussoria prevista dall’art. 3 del decreto 13 settembre 1999. CONSTATATO altresì che le modalità di riversamento delle somme riscosse sono quelle previste dell’art. 4 del D.P.C.M. n. 11 del 25/1/1999, procedura bancaria di addebito automatico. RITENUTO opportuno, pertanto, autorizzare l’impresa − Centro Revisione degli Autoriparatori Acresi s.r.l., con sede a Acri, alla Via Alcide de Gasperi − a riscuotere le tasse automobilistiche regionali. 12443 DECRETA L’impresa Centro Revisione degli Autoriparatori Acresi s.r.l., con sede a Acri, alla Via Alcide de Gasperi n. 26 P. IVA 02266990783, − Cod. ACS 1220, è autorizzata a riscuotere, per conto della Regione, le tasse automobilistiche regionali. L’Impresa è tenuta alla puntuale osservanza dei decreti del 13 e del 27 settembre 1999 del Ministero delle Finanze e, in particolare, i riversamenti alla Regione delle somme riscosse saranno effettuate tramite procedura bancaria d’addebito automatico (RID). L’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche sarà revocata qualora le somme riscosse non saranno riversate nei termini di cui all’art. 6 del decreto del 13 settembre 1999. L’Impresa autorizzata con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche è nominata responsabile del trattamento dei dati ai sensi della Legge n. 675/96. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 4 maggio 2004 Francesco Nucaro DECRETO n. 5523 del 4 maggio 2004 Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa sulle concessioni regionali. Rif. Interno 210/Conc. Reg. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 30 della Legge regionale del 13 maggio 1996, n. 7. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTA la Legge regionale n. 11 del 10/4/1995 e successive modificazioni. CONSIDERATO che i soggetti, di cui all’allegato elenco, hanno prodotto istanza per il rimborso di pagamenti non dovuti per tassa di concessione regionale. RITENUTO che, dall’esame delle istanze e dall’istruttoria espletata dal Servizio Contenzioso Tributario, sussiste il diritto dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di essi indicata. PRESO ATTO che il rimborso si riferisce a somme erroneamente versate alla Regione Calabria e di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. DECRETA È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002, per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco ciascuno di essi segnata per tassa di concessione regionale erroneamente versata, comprensiva di interessi. 12444 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 La spesa complessiva di Euro 624,35 graverà sul capitolo 1011108 del Bilancio, esercizio finanziario 2004. La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere a favore dei creditori titoli di pagamento per l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. DECRETO n. 5786 del 7 maggio 2004 Rimborso sanzione amministrativa sig.ra Serra Immacolata. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 30 della L.R. 13 maggio 1966, n. 7. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999. Catanzaro, lì 4 maggio 2004 Il Dirigente Francesco Nucaro 1) Euro 61,97 (sessantuno/97) di cui Euro 61,97 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Isabella Patrizia (SBLPRZ77E50Z700R) nata a Sydney il 10/5/1977 − Resid. Lamezia Terme − Indir. Contrada Pane s.n.c.; 2) Euro 61,97 (sessantuno/97) di cui Euro 61,97 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Ottobre Enzo (TTNZE82D05C710E) nato a Cinquefrondi il 5/4/1982 − Resid. Delianuova − Indir. Via A. Gramsci, 73; 3) Euro 61,97 (sessantuno/97) di cui Euro 61,97 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Strano Arcangelo (STRRNG80T23C710P) nato a Cinquefrondi il 23/12/1980 − Resid. Delianuova − Indir. Via Algeri, 14; 4) Euro 61,97 (sessantuno/97) di cui Euro 61,97 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Pagano Giuseppina (PGNGPP83A60C710A) nata a Cinquefrondi il 20/1/1983 − Resid. Soriano Calabro − Indir. Via Giardinieri, n. 47; 5) Euro 61,97 (sessantuno/97) di cui Euro 61,97 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Cimellaro Deborah (CMLDRH78R70M208M) nata a Lamezia Terme il 30/10/1978 − Resid. Lamezia Terme − Indir. Via Aldo Moro, n. 18; 6) Euro 61,97 (sessantuno/97) di cui Euro 61,97 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Mari Nicola (MRANCL81H29C352O) nato a Catanzaro il 29/6/1981 − Resid. Catanzaro − Indir. Via V. Ciaccio, n. 43; 7) Euro 61,97 (sessantuno/97) di cui Euro 61,97 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Colosimo Roberta (CLSRRT77A70C352U) nata a Catanzaro il 30/1/1977 − Resid. Catanzaro − Indir. Via F. Crispi, n. 151; 8) Euro 66,62 (sessantasei/62) di cui Euro 66,62 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Papaleo Vincenzo (PPLVCN66A20A542E) nato a Badolato il 20/1/1966 − Resid. Badolato − Indir. Via Spasari, 109; 9) Euro 61,97 (sessantuno/97) di cui Euro 61,97 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Levato Emanuela (LVTMNL80E52C352J) nata a Catanzaro il 12/5/1980 − Resid. Catanzaro − Indir. Via Mons. Armando Fares, 64/B; 10) Euro 61,97 (sessantuno/97) di cui Euro 61,97 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Nicastro Francesco (NCSFNC72L07D086) nato a Cosenza il 7/7/1972 − Resid. San Giovanni in Fiore − Indir. Via Bovio, 8. Il Dirigente del Settore Francesco Nucaro VISTI gli art. 44 e 45 della L.R. n. 8 del 28/2/2002. VISTO il Decreto Dirigente Generale Bilancio n. 1752 del 27 febbraio 2004 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Ragioneria Generale al Rag. Beniamino Tenuta. PREMESSO che in data 1/4/2004 prot. n. 7433 il Dirigente del Servizio «Prevenzione e Epidemiologia» del Dipartimento della Sanità, inviava nota per provvedere a rimborsare Euro 519,46 alla sig.ra Serra Immacolata nata a Cosenza il 7/12/1954 e residente a San Lucido (CS) in Via Lungomare Sud − Trav. C, la quale avendo pagato una 1a volta in data 26/1/2000 la somma di Lire 508.000 e una 2a volta l’importo di Euro 519,46 per la stessa sanzione amministrativa n. 236/2 del 7/6/1995, la stessa chiede il rimborso del 2° pagamento non dovuto. ACCERTATO che dalla documentazione, agli atti di questo Settore, il rimborso è dovuto. CONSIDERATO che occorre provvedere al rimborso di Euro 519,46 a favore della sig.ra Serra Immacolata da imputare sul capitolo 1011108 del Bilancio corrente esercizio Finanziario. DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa che si intendano integralmente riportate, di impegnare la somma di Euro 519,46 sul capitolo 1011108/2004 e di liquidare detta somma a favore della sig.ra Serra Immacolata nata il 7/12/1954. Catanzaro, lì 7 maggio 2004 Il Dirigente di Settore Rag. Beniamino Tenuta DECRETO n. 5869 del 10 maggio 2004 P.O.R. Calabria, Misura 7.1. Manifestazione di interesse short-list consulenti senior e junior. Pubblicazione integrazione elenco consulenti senior inclusi e non inclusi. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 795 del 3 settembre 2002 e successiva deliberazione n. 921 dell’11 ottobre 2002. 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTO il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 20002006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000. VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001. PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 407 del 27 maggio 2003, è stata indetta la manifestazione di interesse per la formazione di una short-list di consulenti senior e junior a supporto delle strutture dell’Amministrazione regionale impegnate nell’attuazione del P.O.R. Calabria 2000-2006, per come previsto dal Programma Operativo medesimo e dal relativo Complemento di Programmazione. CHE con la deliberazione della Giunta regionale n. 407/2003 succitata è stata costituita, altresì, la Commissione permanente per l’esame delle candidature ai fini della formazione della shortlist in parola e per l’individuazione dei candidati idonei a ricoprire gli incarichi di consulenza di cui trattasi. CHE, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione succitata e per come disposto dal precedente decreto n. 720 del 28 gennaio 2004, è stato pubblicato sul B.U.R.C. − Supplemento straordinario n. 7 del 27 febbraio 2004 − l’elenco dei consulenti senior inclusi e non inclusi nella relativa short-list. PRESO ATTO del verbale della nominata Commissione n. 5 della seduta del 17 marzo 2004. TENUTO CONTO, in particolare, di quanto riportato nel richiamato verbale n. 5 del 17 marzo 2004, circa l’integrazione della short-list senior, di cui al richiamato decreto n. 720 del 28 gennaio 2004, con tre domande di partecipazione alla relativa manifestazione di interesse che risultavano comprese tra le candidature junior pervenute. SULLA BASE dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente, 12445 Allegato «A» P.O.R. Calabria 2000-2006 − Integrazione elenco delle candidature per la formazione di una short-list di consulenti «Senior» (Decreto n. 720 del 28 gennaio 2004) Cognome nome Inclusione nella short-list Note Bisonti Angelita No No esperienza Di Francesco Monica No No esperienza Macrì Antonio Si Maio Fabrizio No No esperienza DECRETO n. 5871 del 10 maggio 2004 P.O.R. Calabria, Misura 7.1. Manifestazione di interesse short-list consulenti senior e junior. Pubblicazione elenco consulenti junior inclusi e non inclusi. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 795 del 3 settembre 2002 e successiva deliberazione n. 921 dell’11 ottobre 2002. VISTO il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 20002006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000. VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001. DECRETA Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono tutte espressamente confermate: 1. È approvato l’elenco dei candidati che hanno partecipato alla manifestazione di interesse per la formazione della short-list di consulenti senior, come da precedente decreto n. 720 del 28 gennaio 2004, pubblicato sul B.U.R.C. − Supplemento straordinario n. 7 del 27 febbraio 2004 − con le integrazioni riportate nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, di cui è disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 10 maggio 2004 Dott. Renzo Turatto PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 407 del 27 maggio 2003, è stata indetta la manifestazione di interesse per la formazione di una short-list di consulenti senior e junior a supporto delle strutture dell’Amministrazione regionale impegnate nell’attuazione del P.O.R. Calabria 2000-2006, per come previsto dal Programma Operativo medesimo e dal relativo Complemento di Programmazione. CHE con la deliberazione della Giunta regionale n. 407/2003 succitata è stata costituita, altresì, la Commissione permanente per l’esame delle candidature ai fini della formazione della shortlist in parola e per l’individuazione dei candidati idonei a ricoprire gli incarichi di consulenza di cui trattasi. PRESO ATTO dei verbali della suddetta Commissione permanente nn. 5 e 6, rispettivamente delle sedute del 17 marzo 2004 e dell’8 aprile 2004. PRESO ATTO, in particolare, dell’elenco dei consulenti junior inclusi e non inclusi nella relativa short-list, per come risultante dal verbale n. 6 dell’8 aprile 2004 succitato. 12446 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 RITENUTO, pertanto, di procedere, alla luce delle determinazioni assunte dalla Commissione in parola, alla pubblicazione dell’elenco dei consulenti junior inclusi e non inclusi nella relativa short-list. Voto Manifestazione Aquino Simona 110 lode Junior Si Arcidiaco Lorenzo 110 lode Junior Si Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono tutte espressamente confermate, Ardiri Luana 108 Junior Si Arena Domenico 108 Junior Si 1. È approvato l’elenco dei candidati che hanno partecipato alla manifestazione di interesse per la formazione della short-list di consulenti junior, con l’indicazione degli inclusi e non inclusi nella short-list medesima, per come risultante dall’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, di cui è disposta la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Arena Giuseppe Junior No Junior Si Junior No SULLA BASE dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente, DECRETA Catanzaro, lì 10 maggio 2004 Cognome nome Arnone Tiziana 110 lode Arnone Aurelio Inclusione nella shortlist Aspro Domenico Giovanni 107 Junior Si Assunto Pierpaolo 105 Junior Si Junior No Note Votazione inf. 105 No laurea Dr. Renzo Turatto Astorino Ciriaco Votazione inf. 105 Bacciarelli Elena 110 Junior Si Allegato «A» Barbalace Carmela 110 lode Junior Si 2000-2006 − Elenco delle candidature per la formazione di una short-list di consulenti «Junior» − (Delibera G.R. n. 407 del 27/5/2003) Barbieri Giuseppe 110 lode Junior Si Barletta Anna Junior No Votazione inf. 105 Battelli Barbara Giulia Junior No Votazione inf. 105 Battigagli Loredana Junior No Votazione inf. 105 Cognome nome Voto Manifestazione Inclusione nella shortlist Abbate Pierpaolo 110 Junior Si Aceti Pasquale 105 Junior Si Adamo Massimiliano 107 Junior Si Agostino Rocco 108 Junior Si Aiello Carla 105 Junior Si Aiello Francesco 110 e lode Junior Albano Domenico 106 Junior No Albino Luca 110 Junior Si Alessandria Francesco 110 Junior Si Alessi Piergiorgio 107 Junior Si Aloi Virginia 107 Junior Si Alvaro Teresa 109 Junior Si Amato Salvatore Fernando 110 e lode Junior No Amendola Domenico 110 Junior Si Anili Maria Francesca 110 Junior Si Ansani Mariano 108 Junior Si Antonaci Cosimo 105 Junior Si Note Bavasso Elisabetta 110 lode Junior Si Belcastro Caterina 107 Junior Si Junior No Benedetti Francesca No esperienza Benincasa Teresa 110 Junior Si Benintende Valeria 108 Junior No Conoscenza lingua straniera non approfondita Junior No Votazione inf. 105 Junior No Votazione inf. 105 Bernardini Maddalena Biamonte Rosa Conoscenza lingua straniera non approfondita Votazione inf. 105 108 Bianco Francesco Saverio Junior Biasi Maurizio 108 Junior Si Biondi Daniela 110 lode Junior Si Bisignano Stefano 110 Junior No No esperienza Junior No Votazione inf. 105 Boemi Matteo 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Cognome nome Bombace Letizia Bonofiglio Mariateresa Voto Manifestazione 107 Junior 107 Junior Inclusione nella shortlist Note No Conoscenza lingua straniera non approfondita 110 Junior Si Brancaccio Valeria 110 lode Junior Si Broccone Maria 110 Brugnano Lucia Junior No Votazione inf. 105 Junior No No esperienza Junior No Votazione inf. 105 Bruno Michelangelo 110 Junior Si Buffa Teresa 110 lode Junior Si Junior No Calabrese Luigi Valentino Votazione inf. 105 Calabrò Tommaso 107 Junior Si Calendino Rosanna 110 Junior No No esperienza Callisti Lorena 108 Junior No No esperienza Calvano Andrea 110 lode Junior Si Junior No Campisano Giuseppe Canale Pietro Voto Manifestazione Caruso Francesco 110 lode Junior Si Caruso Domenico 106 Junior No Conoscenza lingua straniera non approfondita Caruso Emanuela 110 Junior No No esperienza Casciano Tiziana 107 Junior Si Castellotti Tatiana 106 Junior Si Cataldi Salvatore 107 Junior No Catanese Antonietta 110 lode Junior Si Catrambone Graziella 105 Junior Si Cavaliere Attilio 110 Junior Si Cefalà Franca 110 lode Junior Si Cefalà Lucia 110 lode Junior No Centurelli Giorgio 108 Junior Si Junior No Junior Si Chiappetta Giuseppe Junior No Votazione inf. 105 Chiaravalloti Maurizio Junior No Votazione inf. 105 Cesareo Valeria Maria Isabella Chiappetta Gianfranco Votazione inf. 105 110 lode Junior Cannata Rosina 110 e lode Junior Si Cannataro Sergio 108 Junior Si Junior No Votazione inf. 105 Chiriaco Irene No esperienza Cannataro Mariagabriella Junior No Capone Felice 110 e lode Junior Si 110 lode Junior Si Junior No Votazione inf. 105 Note No esperienza No esperienza Votazione inf. 105 Chiarello Giuseppina 108 Junior Si Chiellino Francesco 107 Junior Si Junior No 110 lode Junior Si Chirillo Mariagiovanna 110 lode Junior Si Ciaccio Adriana 105 Junior Si Ciacco Antonio 108 Junior No Non specifica livello conoscenza lingua straniera Junior No Votazione inf. 105 Chillà Francesco 108 Carbone Marco 108 Si Cannavò Giuseppina Caracciolo Gregorio Inclusione nella shortlist Si Borello Domenico Bretti Lucia Cognome nome 12447 Votazione inf. 105 Carbone Alessandro 110 Junior Si Cicciù Giuseppe Consolato Cardamone Anna Maria 110 lode Junior Si Ciciaro Rita 105 Junior No Caridi Giovanna 110 lode Junior Si Conoscenza lingua straniera non approfondita Carioti Salvatore 105 Junior Si Cicione Rosa 107 Junior No No esperienza Carioti Gianluigi 105 Junior Si Citrigno Pasquale 105 Junior Si Carpino Melissa 110 lode Junior Si Citriniti Francesco 106 Junior Si Clausi Giuseppe 110 Junior Si 110 lode Junior Cogliandro Antonia Giovanna 110 Junior Si Carroppolo Salvatore Si 12448 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Cognome nome Voto Manifestazione Colao Rosanna 110 Junior Si Colella Luigi 108 Junior Si Colloca Mariagrazia 106 Junior Si Comi Antonio 110 lode Junior Si 110 lode Junior 110 lode Junior Si Junior No Junior Si Compostella Giuseppe Condello Giovanna Conforti Federica Conforti Patrizia 110 Inclusione nella shortlist Note Cognome nome Voto Manifestazione Dardano Rosa Maria 110 lode Junior Si Davoli Monia 110 Junior Si De Filippis Francesco 110 Junior Si De Filpo Maria 110 lode Junior Si De Luca Claudio 108 Junior Si Junior No Si De Marco Francesca Votazione inf. 105 Inclusione nella shortlist Note Votazione inf. 105 De Nardo Isabella 110 Junior Si De Paoli Rosa Grazia 110 lode Junior Si De Rose Francesco 110 e lode Junior Si De Santis Domenico 110 Junior Si 110 lode Junior No No esperienza Junior No Votazione inf. 105 Corrado Maria Pia 110 Junior Si Corrado Giovanna 110 e lode Junior Si Cosentini Sonia 110 lode Junior Si De Simone Marilena Cosentino Maria Teresa 105 Junior Si Cosimo Eloisa Denia 110 lode Junior Si De Simone Ernesto Franco De Sossi Alessandra 108 Junior Si Costanzo Luigi 110 lode Junior Si De Tullio Gianfranco 110 lode Junior No No esperienza Cotroneo Vincenzo 110 lode Junior Si Del Grande Anna 110 lode Junior No No esperienza Cozza Francesca 110 lode Junior No No esperienza Del Grande Daniela 110 lode Junior No No esperienza Junior No Votazione inf. 105 Demasi Maria 105 Junior Si Junior No Conoscenza lingua straniera non approfondita Junior No Cozza Ida Cozza D’Onofrio Massimiliano 110 lode Cozzupoli Fortunato 108 Junior No Crea Anna 110 lode Junior Si Creazzo Antonietta 110 lode Junior Si Crocè Cinzia Domenica 110 lode Junior Si Crucitti Giulia 109 Junior No No esperienza Junior No Votazione inf. 105 Cuiuli Maria Teresa Currà Maria Francesca 110 lode Junior Si Cuzzocrea Leandro 110 lode Junior Si 110 lode Junior 105 Junior D’Alessio Enrico D’Amico Raffaele No esperienza Demasi Antonino D’Ettoris Salvatore 106 Junior Si Di Leone Vincenzo 105 Junior Si Junior No Di Marco Massimo 108 Junior Si Di Renzo Rosario 106 Junior Si Esposito Concetta 107 Junior Si Esposito Sabrina 110 Junior Si Falbo Maria Teresa 110 lode Junior No Falcomatà Vincenzo 106 Junior Si Junior No Votazione inf. 105 No esperienza Falcone Antonio Non dichiara livello conoscenza lingua straniera No laurea Di Renzo Anna Maria Falcone Rosamaria 110 Junior No Falcone Domenico 110 lode Junior Si Falsetta Daniela 110 Junior Si Falvo Miriana 110 Junior Si Farace Giuseppe 105 Junior Si Ferraiuolo Felice 110 Junior Si Si No Votazione inf. 105 No esperienza 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Cognome nome Voto Manifestazione Ferrari Emilio 105 Junior Si Ferraro Maria Gabriella 107 Junior No No esperienza Ferrazzo Pierluca 108 Junior No No esperienza Figliuzzi Massimiliano 108 Junior Si Junior No Filardi Giuseppe Inclusione nella shortlist Filardo Marcella 107 Junior Si Fimmanò Felice 110 lode Junior Si Fiocca Matarese Giampiero 105 Junior Si Junior No Fotia Roberto Note Votazione inf. 105 Cognome nome Voto Manifestazione Giordano Santino Alessandro 110 Giordano Pasquale Inclusione nella shortlist Note Junior No No esperienza 107 Junior Si Giordano Annalisa 110 Junior No Giordano Angela Vania 110 lode Junior Si Giovine Laura 110 lode Junior Si Giuliani Paola 108 Junior Si Graceffa Ileana Rosaria 108 Junior Si Junior No Greco Giuseppe Votazione inf. 105 Votazione inf. 105 107 Junior Si Greco Maria 110 Junior Si Junior No Votazione inf. 105 Non dichiara livello conoscenza lingua straniera 108 Junior Si Froio Rosario 105 Junior Si Fulciniti Vincenza 105 Junior Si Funaro Maurizio 110 lode Junior Si Fusto Francesco 108 Junior No Galletta Paolo 110 lode Junior Si Galli Ivana 110 lode Junior Si Gallo Angela 110 lode Junior Si Gallo Concetta 110 Junior Si Gallo Alessandra 110 lode Junior Si Gangemi Salvatore 108 Junior Si Gareri Stefania 107 Junior Si Guglielmello Immacolata Garofalo Carmela 106 Junior Si Junior No Grillo Nicola Grillo Maurizio Francesco Irish 108 Junior No Guagliardi Giovanni 110 lode Junior Si Gualtieri Miriam 110 lode Junior Si Guaragna Girolamo 110 e lode Junior No Guerci Giada Annamaria 110 e lode Junior Si Junior No 110 lode Junior Si Iannello Marisa 110 lode Junior Si Iaquinta Rosa Maria 110 lode Junior No No esperienza Guerci Goffredo Votazione equipollente inf. a 105 No esperienza Greco Nicola Frangella Alessandra Garofalo Stefania 12449 No esperienza Votazione inf. 105 No esperienza Gazzotti Maria Elena 108 Junior Si Idone Alessandro 106 Junior Si Genise Ferdinando Francesco 110 e lode Junior Si Iencarelli Marcello 110 Junior Si Iiritano Vincenza Si 105 Junior Si 110 lode Junior Genovese Vincenzo Gensini Mario 108 Junior Si Iiritano Vittorio 106 Junior Si Junior No Iiritano Vincenzo 105 Junior Si Ingemi Paolo 108 Junior Si Isabella Carla 105 Junior No No esperienza Isabella Sonia 110 Junior No No esperienza Italiano Leo 107 Junior Si La Deda Massimo 110 Junior Si Laganà Mariangela 108 Junior Si Lanza Giuseppe 105 Junior Si Gentile Andrea Gervasi Roberta 110 lode Junior Si Gianni Attilio 110 lode Junior Si Giannotta Fiorentina 106 Junior Si Giordano Antonietta 110 lode Junior Si Votazione inf. 105 12450 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Cognome nome Voto Manifestazione Lapenna Giovanna 105 Junior Si Laratta Nicola 107 Junior Si Larosa Antonio 110 lode Junior Si Laurendi Filippo Lazzaro Francesco Junior 105 Le Piane Annarita Le Preti Giampiero Lento Virgilio No Junior Si Junior No 110 lode Junior 105 Junior Leo Caterina Inclusione nella shortlist No Junior No 110 Junior Si Lettieri Elisa 110 e lode Junior Si Leuzzi Giovanni 110 Junior Si Licandro Maria 105 Junior Si Liguori Caterina 110 Junior Si Liotti Francesco 105 Junior No Lizzi Michele 110 lode Junior Si Loberto Flavia 105 Junior No 105 Junior No Longo Aida Maria Francesca 108 Junior Si Lopardo Cataldo 110 Junior Si Junior No Lopez Teresa Lucchetta Menotti 110 lode Junior Si Ludovico Giuseppina 110 Junior Si Lupacchini Raffaele 106 Junior Si Macchini Patrizia 106 Junior Si Macrì Antonio 106 Junior Si Maida Rosalba 105 Junior Si Junior No Junior Si Junior No Maida Domenico Antonio Malara Angela Gabriella Managò Angela 105 Cognome nome Voto Mancuso Giuseppe Vincenzo Votazione inf. 105 Votazione inf. 105 Non dichiara livello conoscenza lingua straniera Votazione inf. 105 Manifestazione Inclusione nella shortlist Note Junior No Votazione inf. 105 Mandanici Maria 110 Junior Si Manes Maria Teresa 110 e lode Junior Si Manfredi Francesco 105 Junior Si Mangiola Pantaleone Maurizio 105 Junior Si Mangone Lidia 110 lode Junior Si Manna Pietro 110 Junior Si Junior No Votazione inf. 105 Junior No No esperienza Junior No Votazione inf. 105 Junior Si Junior No Si Leonforte Filippina Longo Vincenzo Note Mantella Francesco Marascio Francesco 110 lode Marcello Mariarosa Marchese Mariano 107 Marchio Camillo Votazione inf. 105 Margiotta Emmanuele 110 Junior Si Marino Concettina 110 Junior Si Marino Pietro Junior No Votazione inf. 105 Marsico Gaetanino Junior No Votazione inf. 105 Conoscenza lingua straniera non approfondita Marsico Claudio Junior No Votazione inf. 105 Martino Mario 108 Junior Si Conoscenza lingua straniera non approfondita Martino Fabio 110 lode Junior Si Mazza Saverio 110 lode Junior Si Junior No Votazione inf. 105 No esperienza No esperienza Mazza Enrico Votazione inf. 105 Votazione inf. 105 Votazione inf. 105 Mazza Carmela 110 Junior No Mazza Francesca Marcella 110 lode Junior Si Mazzei Teresa 105 Junior Si Mazzitello Raffaella 110 lode Junior Si Mazzotta Giuseppe 107 Junior Si Mazzuca Luigi 108 Junior Si Meduri Saveria 110 lode Junior No Megali Giuseppe Natale 110 Junior Si Mendicino Vittoria 110 Junior Si Merante Nicola 110 Junior Si Mercuri Francesco 107 Junior No No esperienza No esperienza 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Cognome nome Voto Manifestazione Inclusione nella shortlist Messina Rosa Maria 105 Junior Si Middonno Nicola 106 Junior Si Migliorato Alessandra 110 lode Junior Si Miliano Falcone Francesca 110 lode Junior Si Miliè Katiuscia 110 Junior Si Minervino Ivana 110 lode Junior Si Mirabelli Ricciolini Anna 110 lode Junior No Mirarchi Mario 106 Junior Si Mirarchi Giovanni 108 Junior Si Mirarchi Vincenzo 110 lode Junior Si Misasi Maurizio 110 Junior Si Misitano Caterina 108 Junior Si Misuraca Anna 110 Junior Si Mobilio Antonio 105 Junior No Modafferi Francesco 105 Junior Si Modesti Genesio 106 Junior Si Molfese Silvano 110 Junior Si Molinaro Palma 106 Junior Si Mollo Aurora 105 Junior Si Morabito Stefano 110 lode Junior Si Morabito Francesco Maria Junior No Morimanno Antonio Junior No Moscato Antonio Junior Moscia Monica Note No esperienza Cognome nome Voto Manifestazione Nava Stefania 110 lode Junior Si Nava Cinzia 110 lode Junior Si Nesci Cosimo 106 Junior Si Niaty Kitsj 110 Junior No Nicolaci Antonino 110 lode Junior Si Nicosia Antonino 108 Junior No Nucera Gaetana 110 lode Junior Si Junior No Nudi Pier Paolo Occhiuto Gianfranco 110 lode Junior Si Oceano Leo Giuseppe 110 lode Junior Si Oliverio Serafina 107 Junior Si Junior No Orlando Salvatore No esperienza − non dichiara livello conoscenza lingua straniera Inclusione nella shortlist Paciola Giuliana 110 lode Junior Si Pallaria Antonio 106 Junior Si Junior No Pallini Dario 12451 Note No esperienza No esperienza Votazione inf. 105 Votazione inf. 105 Votazione inf. 105 Palmieri Amedeo 108 Junior Si Panagia Rosa 110 Junior Si Pandullo Giovanni 110 Junior Si Pandullo Nicola 110 lode Junior Si Pascuzzo Maria Teresa 106 Junior Si Pata Angela Junior No Votazione inf. 105 Votazione inf. 105 Pecoraro Giorgio Junior No No Votazione inf. 105 Votazione inf. 105 Pecoraro Luisa 105 Junior Si Junior No Votazione inf. 105 Pedullà Valentina 105 Junior Si Junior Si Pedullà Francesca 110 Junior No Mungo Ivan Antonio Junior No Votazione inf. 105 Munizza Aldo Junior No Votazione inf. 105 Pellegrino Tiziana 110 lode Junior Si Mottola Pierpaolo 107 Votazione inf. 105 Muzzì Gregorio 106 Junior Si Pellegrino Annamaria 107 Junior Si Naimo Ernesto 110 Junior Si Pellicanò Francesca Si 105 Junior Si 110 lode Junior Napoli Ivana Nardi Giuseppe 105 Junior No Perri Simona 100 Junior No Nardo Sabina, Giorgina 110 lode Junior Si Perri Massimiliano 105 Junior Si Perrone Anna 106 Junior Si Non si evince esperienza Non dichiara livello conoscenza lingua straniera Votazione inf. 105 12452 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Cognome nome Voto Manifestazione Piccione Paola 108 Pietrantonio Rinaldo 107 Pilegi Francesco Pino Italia Maria Donatella 110 lode Inclusione nella shortlist Note Junior No No esperienza Reale Pietro Junior Si Junior No Votazione inf. 105 Renda Emanuela Junior No No esperienza Junior Si Pisano Anna Maria Junior No Junior Si Junior No 110 Politelli Nicoletta Inclusione nella shortlist Note Junior No Votazione inf. 105 Junior No No esperienza Votazione inf. 105 Votazione inf. 105 Voto Junior No Votazione inf. 105 Junior Si Rende Raffaella Junior No Votazione inf. 105 Rescia Alessandro Junior No Votazione inf. 105 108 Rende Sante Francesco Rende Alfonso Piraro Emanuele Salvatore Policaro Caterina Cognome nome 109 Manifestazione Ritorto Nicola 110 Junior Si Rizzo Salvatore 108 Junior Si Rizzo Giovanna 110 Junior Si Rizzuto Paola 110 lode Junior Si Robortaccio Egidio Domenico Junior Si Rocca Letizia Junior No Pompò Roberto 105 Junior Si Porcino Daniela Dominica 110 lode Junior Si Porco Francesco 110 Junior Si Postorino Antonia 110 Junior Si Presta Francesco 110 Junior Si Previti Andrea 105 Junior Si Rocca Francesco 105 Junior Si Priolo Elisabetta Luisa Maria 106 Junior Si Rocca Sabrina 110 lode Junior Si Procopio Giuseppe 105 Junior Si Rocchi Marta 105 Junior Si Procopio Marco 110 Junior Si Rocchino Saverio Junior No Provenzano Annalisa 105 Junior Si Prunestì Cristina 108 Junior Si Rocchino Nadia 105 Junior Si Puccio Claudia Valeria 110 lode Junior Si Romano Michele 110 Junior Si Romanò Stefania 105 Junior No Puccio Marcella Elena 110 e lode Junior Si Romeo Mariarita 106 Junior Si Romeo Roberto 110 lode Junior Si Rotondaro Simona 107 Junior Si Rubino Franco Ernesto 110 lode Junior Si Rubino Franco Ernesto 110 lode Junior Si Ruga Alessandra 106 Junior No No esperienza Russo Alessandro 110 lode Junior No No esperienza Rutella Stefania 108 Junior Si Salerno Domenico Antonio 105 Junior Si Salerno Mariangela 107 Junior No Salerno Rosa 110 lode Junior Si Sansalone Giuseppe 105 Junior Si Santacaterina Rosamaria 108 Junior Si Pultrone Francesco Giovanni Puntillo Stefania Junior 110 lode Junior No Conoscenza lingua straniera non approfondita Puntillo Sabrina 108 Junior Si Pupo Valeria 110 lode Junior Si Puteri Giovambattista 105 Junior Si Quattrone Silvana Donatella 110 lode Junior No Non dichiara esperienza Quattrone Saveria Daniela 110 lode Junior No Non dichiara esperienza Raffaele Francesco 110 Junior Si Rania Simona 105 Junior No Ranieri Antonella 108 Junior Si Ranieri Annamaria 110 Junior Si Raso Giorgina 110 Junior Si No esperienza Votazione inf. 105 Non dichiara voto di laurea No esperienza No esperienza 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Cognome nome Voto Manifestazione Santagati Sabrina Maria Rita 110 lode Junior Si Santini Alfredo 108 Junior Si Saraceno Antonino 110 Junior Si Junior No Sarlo Giuseppe Inclusione nella shortlist Note Votazione inf. 105 Savaro Carmela 110 lode Junior Si Scalera Sabrina 110 lode Junior Si Scannapieco Fatima 105 Junior No No esperienza Scarfone Antonino 110 lode Junior No No esperienza Scarola Luigi 110 Junior Si Scarola Luigi 110 Junior Si Schiava Elisabetta 110 Junior Si Scicchitano Antonella 105 Junior No Scicchitano Carolina 107 Junior Si Sconza Testa Giuseppe 105 Junior Si Scordino Valentino 110 lode Junior No Scorza Emanuele 105 Junior Sergi Domenico 110 lode Junior 110 e lode Junior Serra Simona Cognome nome Voto Manifestazione Talarico Antonio 110 Talarico Marco Inclusione nella shortlist Note Junior No No esperienza 107 Junior No No esperienza Tallarico Mirella 110 Junior Si Tallarico Maria Felicia 110 Junior Si Tarsia Francesco 110 lode Junior Si Tarsia Francesco 110 lode Junior Si Junior No Tesoriere Antonio Votazione inf. 105 Tevernese Alessandra 109 Junior Si Timpano Mariateresa 110 lode Junior Si Junior No Votazione inf. 105 Junior No No esperienza Junior No Votazione inf. 105 No esperienza Tortello Cannata Maria Luisa Tradii Costantino No esperienza 12453 110 Trapasso Emanuele Trapasso Raffaele 105 Junior No Non dichiara livello conoscenza lingua straniera Traversari Stefania 110 Junior Si Tripodi Mariaconcetta 110 lode Junior Si No No esperienza Tripodi Stefania Junior Si No Conoscenza lingua straniera non approfondita 110 lode Tropea Valeria 110 lode Junior Si Tucci Nicola 105 Junior No No esperienza Tucci Nicola 105 Junior No No esperienza Junior No Votazione inf. 105 No Non dichiara livello conoscenza lingua straniera Vaccaro Rosina Servidio Giovanni 110 Junior Si Vadalà Paolo 105 Junior Si Sicari Sabrina 110 lode Junior Si Vasapollo Antonio 110 lode Junior Si Sicoli Alessandra 108 Junior Si Vatrano Angela 110 Junior No Sità Corrado 110 lode Junior Si Veronese Simone Antonio 110 lode Junior Si Smorto Fabrizio 110 lode Junior Si Viceconte Rosa 105 Junior Si Sottile Alessandro Vincenzo 110 lode Junior No Vinci Vincenza 105 Junior Si Junior No Votazione inf. 105 Junior No No esperienza Spagnolo Francesca No esperienza Virardi Daniele Junior No Votazione inf. 105 Visani Luca Ernesto 108 No esperienza Spagnolo Marcello 110 lode Junior Si Viscomi Domenico Junior No Votazione inf. 105 Squillace Vincenzo 110 Junior Si Viscomi Antonio Junior No Statti Giuseppina 110 lode Junior Si Votazione inf. 105 Vizza Carmine Junior No Straface Maria 105 Junior Si Votazione inf. 105 Surgonà Maria 110 Junior Si Junior Si Volpe Giuseppe 105 12454 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Cognome nome Voto Volpe Maria Teresa Manifestazione Inclusione nella shortlist Note Junior No Votazione inf. 105 Vuono Maria 110 lode Junior Si Zagari Maria Elena 105 Junior Si Zangara Isabella 106 Junior Si Zappalà Rosa Maria 108 Junior Si Zito Bruno 107 Junior Si Zizzi Caterina 110 lode Junior Si Zuccaro Paola 107 Junior Si Zumbo Loredana 108 Junior Si DECRETO n. 5951 dell’11 maggio 2004 P.O.R. Calabria 2000-2006. Consulenza professionale a supporto del Dipartimento n. 3 per iniziative infrastrutturali e interazione tra A.P.Q. e P.O.R. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/ 11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 in data 28/2/2003, nonché la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 949 del 2/12/2003. VISTO il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 20002006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345. VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001. VISTA, in particolare, la Misura 7.1 del P.O.R. Calabria 2000/ 2006 succitato che prevede, tra l’altro, la possibilità di assicurare assistenza tecnica alle strutture dell’Amministrazione regionale impegnate nell’attuazione del Programma medesimo. VISTO l’art. 7 del richiamato decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione. PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 407 del 27 maggio 2003, è stata indetta la manifestazione di interesse per la formazione di un short-list di consulenti senior e junior per il conferimento di incarichi professionali a supporto delle strutture dell’Amministrazione regionale impegnate nell’attuazione del P.O.R. Calabria 2000-2006. CHE con la deliberazione della Giunta regionale n. 407/2003 succitata è stata, altresì, costituita la Commissione permanente per la verifica della corrispondenza tra le esigenze manifestate dall’Amministrazione ed i profili professionali dei candidati. CHE nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria in data 27 febbraio 2004 − Supplemento straordinario n. 7 al n. 3 del 16 febbraio 2004 − è stato pubblicato l’elenco dei consulenti senior inclusi e non inclusi nella relativa short-list. CHE con nota n. 691 dell’1 aprile 2004 la competente struttura ha trasmesso ai Dipartimenti regionali impegnati nell’attuazione del P.O.R. Calabria, il documento relativo alle procedure per il conferimento degli incarichi di consulenti senior, elaborato sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 677 del 10 settembre 2003. CHE con nota n. 704 del 6 aprile 2004, il Dipartimento «Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico» ha richiesto alla suddetta Commissione permanente di voler individuare tra i consulenti senior utilmente inseriti nella relativa shortlist un esperto per le problematiche inerenti alle iniziative infrastrutturali, con particolare riferimento all’intereazione tra A.P.Q. e P.O.R., e per curare, nell’ambito delle attività affidate, i rapporti con le Amministrazioni centrali coinvolte nei processi di cui sopra. PRESO ATTO delle determinazioni assunte a riguardo dalla più volte citata Commissione permanente, riportate nel verbale n. 6 dell’8 aprile 2004. RITENUTO, pertanto, di conferire il suddetto incarico di consulenza professionale al Dott. Pasqualino Biafora, secondo termini e modalità di cui alla nota n. 704 del 6 aprile 2004 e al verbale n. 6 dell’8 aprile 2004 succitati. ATTESO che l’incarico da affidare al summenzionato professionista rientra nella fattispecie di cui al citato decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni. STABILITO, per quanto sopra, di definire la durata dell’incarico di consulenza in mesi 6 (sei), con un impegno mensile di 20 gg/uomo, e di quantizzare il compenso lordo complessivo giornaliero in 180,00 Euro, da corrispondere mensilmente nel rispetto delle vigenti disposizioni previste in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa. STABILITO, altresì, di definire i rapporti giuridico-economici con il professionista incaricato con apposito contratto di consulenza professionale, il cui schema si allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale. CONSIDERATO che all’onere scaturente dal presente decreto, ammontante complessivamente a Euro 21.600,00 si farà fronte mediante impegno della anzidetta somma sull’apposito capitolo 6421101 del bilancio regionale, esercizio 2004, che presenta la necessaria disponibilità. VISTI gli articoli 25, 43, 44 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2004. ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 37/bis, comma 3 della Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, e dall’art. 44 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dall’Unità Organizzativa competente, DECRETA Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono tutti confermati, 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 1. È conferito al Dott. Pasqualino Biafora l’incarico di consulenza professionale a supporto del Dipartimento 3 per le problematiche inerenti alle iniziative infrastrutturali, con particolare riferimento all’interazione tra A.P.Q. e P.O.R., e, per curare, nell’ambito delle attività affidate, i rapporti con le Amministrazioni centrali coinvolte nei relativi processi; 2. La durata dell’incarico di consulenza professionale di cui trattasi è stabilita in mesi 6 (sei), con un impegno mensile di 20 gg/uomo; 3. È determinato il compenso lordo complessivo giornaliero in 180,00 Euro, da corrispondere mensilmente nel rispetto delle vigenti disposizioni previste in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa al nominato professionista, a fronte dell’attività di consulenza professionale affidata; 4. La somma complessiva occorrente, ammontante a Euro 21.600,00 è impegnata sull’apposito capitolo 6421101 del bilancio regionale, esercizio provvisorio anno 2004, relativo alla Misura 7.1 del P.O.R. Calabria 2000-2006, sufficientemente dotato; 5. È approvato lo schema di contratto di consulenza professionale che disciplina i rapporti giuridico-economici tra la Regione Calabria e il nominato professionista, che si allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale; 6. Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 11 maggio 2004 Dott. Renzo Turatto REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 − Bilancio, Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la proposta di decreto avente ad oggetto: «P.O.R. Calabria 2000-2006. Consulenza professionale a supporto del Dipartimento n. 3 per iniziative infrastrutturali e interazione tra A.P.Q. e P.O.R.». VISTA la delibera G.R. n. 795 del 3/9/2002 e n. 921 dell’11/ 10/2002. VISTO il D.P.G.R. n. 218 del 9/12/2002. VISTO il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 20002006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345. VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto 2001. VISTA la Misura 7.1. VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999. VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000. VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7. VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002. VISTO l’art. 43, 44 e 45 L.R. n. 8/2002. VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’approvazione del Bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2004. 12455 Esprime il seguente parere sull’atto in esame: Favorevole circa la regolarità amministrativa. Favorevole circa la coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e delle decisioni comunitari. Dr. Renzo Turatto SCHEMA REGIONE CALABRIA Dipartimento 3 − Bilancio, Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico Repertorio n. del Contratto di consulenza professionale a supporto del Dipartimento 3 per attività inerenti alle iniziative infrastrutturali, con riferimento all’interazione tra A.P.Q. e P.O.R. L’anno duemilaquattro il giorno del mese di presso la sede della Giunta regionale, Via Massara, 2 − Catanzaro, si sono costituiti: DA UNA PARTE La Regione Calabria C.F. 02205340793, in persona del , Dott. nato a il , C.F. , in qualità di Dirigente , domiciliato per la carica in Catanzaro presso la sede della Giunta regionale, Via Massara, 2 − Catanzaro. DALL’ALTRA , Il professionista nato a C.F. il , residente a in Via . PREMESSO CHE il Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni prevede la possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza. CHE a seguito di manifestazione d’interesse, indetta dalla Giunta regionale con deliberazione n. 407 del 27/5/2003, l’apposita Commissione permanente ha redatto una Short-List di consulenti Senior, alla quale l’Amministrazione possa attingere per l’individuazione del professionista cui conferire l’incarico di consulenza professionale specifica, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria in data 27/2/2004 − SS n. 7 al n. 3 del 16/2/2004. CHE con nota n. 704 del 6/4/2004, il Dipartimento Bilancio e Finanze Programmazione e Sviluppo Economico ha richiesto alla Commissione permanente di selezionare tra i consulenti utilmente inseriti nella relativa Short-List un esperto per le problematiche inerenti alle iniziative infrastrutturali, con particolare riferimento all’interazione tra A.P.Q. e P.O.R. cui affidare l’incarico concernente lo svolgimento delle attività connesse. CHE con Verbale n. 6 dell’8/4/2004 la Commissione permanente ha espresso le proprie determinazioni al riguardo. CHE con decreto del Dirigente del Dipartimento Bilancio Finanze Programmazione e Sviluppo Economico n. del , è stato individuato il professionista Dr. Pasqualino Biafora per il conferimento dell’incarico di consulenza professionale a supporto della struttura Dipartimentale per attività inerenti alle iniziative infrastrutturali, con riferimento al- 12456 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 l’interazione tra A.P.Q. e P.O.R., e per curare, nell’ambito delle attività affidate, i rapporti con le Amministrazioni centrali coinvolte nei relativi processi. TUTTO CIÒ PREMESSO, tra le parti come sopra costituite, con il presente contratto, redatto in quattro originali di cui una per ciascuna delle parti contraenti, una per l’Ufficio Contratti della Regione Calabria, una per l’eventuale registrazione, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Individuazione dell’incarico La Regione Calabria si avvale delle prestazioni professionali del Dr. Pasqualino Biafora, in qualità di consulente esperto per le problematiche inerenti alle iniziative infrastrutturali, con particolare riguardo all’interazione tra A.P.Q. e P.O.R., e per curare, nell’ambito delle attività affidate, i rapporti con le Amministrazioni Centrali coinvolte nei relativi processi. Art. 2 Oggetto dell’incarico L’attività affidata al professionista incaricato riguarda la consulenza professionale al Dipartimento Bilancio Finanze Programmazione e Sviluppo Economico, per le problematiche inerenti alle iniziative infrastrutturali con particolare riguardo all’interazione tra A.P.Q. e P.O.R., nonché il mantenimento dei rapporti con le Amministrazioni centrali coinvolte nei relativi processi. Le attività di cui sopra saranno definite nel dettaglio nel piano di lavoro che sarà predisposto dal Settore competente e sottoscritto dalle parti. Art. 3 Natura del rapporto L’incarico affidato dalla Regione Calabria al nominato professionista assume la forma di consulenza professionale, non instaura con lo stesso alcun rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. È personale e non potrà essere affidato ad altri professionisti. Le prestazioni assumono carattere di fiduciarietà e di durata limitata. La Regione provvederà a fornire al professionista quanto necessario per lo svolgimento delle sue attività. Art. 4 Durata dell’incarico L’incarico ha durata di mesi 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto, ritenendosi risoluto, senza ulteriore avviso, alla scadenza prevista. Art. 5 Riserva di recesso La Regione si riserva, con motivazione, il diritto di rescindere il rapporto di consulenza scaturente dal presente contratto. In tal caso sarà dovuto al professionista incaricato il compenso maturato fino alla rescissione del rapporto medesimo. Art. 6 Compenso e rimborsi Il compenso per l’attività viene quantificato in Euro 180,00 gg/uomo, con un massimo di 20 gg/uomo al mese al lordo e comprensivo di ogni onere scaturente, da corrispondere mensilmente in via posticipata − nel rispetto delle vigenti disposizioni previste in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa −, sulla base di report mensile, redatto dal professionista incaricato, sull’attività svolta e da allegare alla richiesta di pagamento. La verifica sull’attività svolta è affidata al Dipartimento competente sulla base dei report mensili previsti. Art. 7 Legittimazione finanziaria Gli oneri derivanti dai compensi da corrispondere al professionista incaricato, sono a carico delle risorse del P.O.R. 2000/ 2006 della Calabria, Misura 7.1. Art. 8 Verifica adempimenti La Regione Calabria si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza della consulenza prestata dal nominato professionista. Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza della prestazione offerta sarà intimato al professionista, a mezzo di raccomandata A.R., di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 30 giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. Nel caso che il professionista non dovesse provvedere, sarà avviata la procedura di rescissione del contratto. Il professionista incaricato ha, inoltre, l’obbligo del segreto professionale e di ufficio per quanto venuto a conoscenza in ragione dell’espletamento del presente incarico. Qualora il professionista stesso assuma comportamenti contrari agli obblighi assunti, o comunque sussistano circostanze obiettive idonee a far venire meno il rapporto fiduciario instaurato, la Regione si riserva il diritto di revoca dell’incarico. La rescissione del contratto non esimerà il professionista inadempiente dalle responsabilità civili e penali nelle quali lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto. Art. 9 Malleva Il professionista incaricato solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa all’attività di consulenza ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Art. 10 Foro competente − Registrazione − Rinvio normativo Per le controversie in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, è competente il Foro di Catanzaro. Se non espressamente previsto per legge, le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto, in caso d’uso, nell’intesa che le relative spese saranno, in tal caso, a carico della parte che ne chieda la produzione in giudizio. Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti intendono fare riferimento alle norme del codice civile ed a quelle in vigore che disciplinano la materia. Letto, approvato e sottoscritto da entrambe le parti senza riserva alcuna. Il Professionista Il Dirigente Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e seguenti del codice civile si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, del presente Contratto. Il Professionista 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Dipartimento ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DECRETO n. 4386 del 16 aprile 2004 Dipendente regionale Capellupo Giovanni – Autista. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: — con nota n. 1169 del 23/3/2004, pervenuta al protocollo in pari data, acquisita al n. 8953, il Dirigente del Servizio Autoparco, ha comunicato che il sig. Capellupo Giovanni, matricola 128360, è stato sostituito per il periodo dal 16 maggio al 3 giugno 2003, per le mansioni di Responsabile Capo Officina, dal dipendente Ardimentoso Francesco, matricola 38070, trasferito al Dipartimento Formazione Professionale. In tale periodo, il sig. Capellupo Giovanni (dal 20 al 28/5/2003) ha sostituito l’autista Cerullo Antonio, alla conduzione dell’autovettura assegnata all’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione. Tale situazione si è protratta fino al 3 giugno 2003, quando su espressa richiesta del sig. Ardimentoso, il Dirigente Generale della Formazione Professionale, con nota n. 3924 ha comunicato l’annullamento del dispositivo dirigenziale n. 2914/03, restituendo, in pari data, il ruolo di Responsabile Capo Officina del Servizio Autoparco, al dipendente Capellupo Giovanni; — RITENUTO prendere atto di quanto sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio Autoparco, dott. Conte Romano e riconoscere al sig. Capellupo Giovanni, l’attività svolta in qualità di Autista, per il periodo 20 maggio 2003-3 giugno 2003; — VISTA la L.R. n. 7/96; — VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145; — VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 4/11/2002; — VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003; — VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 15/1/2002; 12457 — il Settore Economico del Personale provvederà ad indicare il costo per ora, del lavoro straordinario, nonché l’indennità di Struttura, tenendo conto del livello retributivo dell’interessato, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 47 del 15/1/ 2002 e n. 837 del 24/9/2002; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Personale, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — notificare il presente decreto all’interessato e a tutte le Strutture competenti; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 4387 del 16 aprile 2004 Dipendente regionale Ing. Vincenzo De Franco – Affidamento responsabilità Ufficio. IL DIRIGENTE DEL SETTORE RITENUTO di dover provvedere ad una più razionale ed organica ristrutturazione interna dei Settori, con l’attribuzione delle relative responsabilità a funzionari di comprovata capacità professionale ed organizzativa; VISTO il Dispositivo n. 1 del 20/2/2004, con il quale il Dirigente del Settore «Protezione Civile» propone alla responsabilità dell’Ufficio n. 60 «Volontariato – Formazione – Addestramento Pianificazione», con sede a Catanzaro, il dipendente regionale Ing. Vincenzo De Franco, nato a Botricello il 21/8/1965 ed ivi residente in via G. Cesare n. 3, matricola 244350, Categoria D; CONSTATATO che l’Ing. Vincenzo De Franco, è in possesso dei prescritti requisiti; RITENUTO di dover provvedere in merito; VISTA la L.R. n. 7/96 art. 30; — VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 837 del 24/9/2002; — VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; — SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti; VISTO il D.Lgs. 165/2001; VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003; VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; DECRETA Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati: — prendere atto della nota n. 1169 del 23/3/2004, del Dirigente del Servizio Autoparco; SU CONFORME proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate; DECRETA Per quanto espresso in premessa: — riconoscere al dipendente regionale, Capellupo Giovanni, nato a Petronà il 24/6/1953 ed ivi residente in Via Cona 100, matricola 128360, Cat. B, l’attività svolta in qualità di Autista, per la guida dell’autovettura in dotazione all’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, per il periodo 20 maggio 2003-3 giugno 2003; — prendere atto del Dispositivo del Dirigente del Settore «Protezione Civile» n. 1 del 20/2/2004; — conferire, all’Ing. Vincenzo De Franco, nato a Botricello il 21/8/1965 ed ivi residente in via G. Cesare n. 3, matricola 12458 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 244350, Categoria D, la responsabilità dell’Ufficio n. 60 «Volontariato – Formazione – Addestramento Pianificazione», con sede a Catanzaro; — statuire che il presente atto con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — revocare qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il presente; — autorizzare il citato dipendente, per l’espletamento delle funzioni affidate; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — notificare il presente provvedimento all’Ing. Vincenzo De Franco, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. DECRETA Per quanto espresso in premessa: — assegnare il dipendente regionale Sig. Francesco Renda, nato a Cosenza il 20/2/1942 ed ivi residente in via N. Serra n. 123/I, matricola n. 690750, Categoria D, al Dipartimento «Attività Produttive», Settore «Sistemi Turistici Locali» – Servizio «A.P.T. di Cosenza»; — statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — stabilire, che ai sensi della Legge regionale n. 7/96, provvederà il suddetto Servizio, all’assegnazione dello stesso in uno degli uffici della Struttura, dandone assicurazione a questo Settore; — notificare il presente decreto al Sig. Francesco Renda, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate; — il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti; Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2004 DECRETO n. 4389 del 16 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano Dipendente regionale Sig. Renda Francesco – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE DECRETO n. 4390 del 16 aprile 2004 PREMESSO CHE: — con istanza dell’11/3/2004, pervenuta al protocollo il 23/ 3/2004 ed acquisita al n. 8723, con la quale il dipendente regionale Sig. Francesco Renda, nato a Cosenza il 20/2/1942 ed ivi residente in via N. Serra n. 123/I, matricola n. 690750, Categoria D, in servizio presso il Dipartimento «Obiettivi Strategici» – Settore «Politiche Sociali ed Enti sub regionali», ha chiesto di essere trasferito al Dipartimento «Attività Produttive», Settore «Sistemi Turistici Locali» – Servizio «A.P.T. di Cosenza»; — nella succitata istanza il Dirigente Generale del Dipartimento «Attività Produttive» ha concesso il nulla-osta al trasferimento del dipendente di che trattasi; — con nota prot. n. 3430/3723/DG del 23/3/2003, il Dirigente Generale Vicario del Dipartimento «Obiettivi Strategici», ha espresso parere favorevole al trasferimento in argomento; Dipendente regionale Sig.ra Strano Giuseppina – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA l’istanza del 16/6/2003, con la quale la dipendente regionale Sig.ra Giuseppina Strano, nata a Delianuova il 2/9/1956 e residente a Reggio Calabria in via Palamollla n. 20, matricola n. 792750, Categoria D, in servizio presso il Dipartimento «Formazione Professionale, Economato ed Autoparco» – Ufficio Ispettivo di Reggio Calabria, ha chiesto di essere trasferita al Dipartimento «Attività Produttive», Settore «Sistemi Turistici Locali» – Servizio «A.P.T. di Reggio Calabria»; VISTA la nota n. 292 del 16/1/2004, pervenuta al protocollo in data 22/1/2004 ed acquisita al n. 1673, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento «Attività Produttive» ha concesso il nulla-osta al trasferimento della dipendente di che trattasi; RITENUTO dover provvedere al riguardo; VISTO il D.Lgs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate; VISTA la nota n. 5317/Dip. del 7/4/2004, pervenuta al protocollo in pari data ed acquisita al n. 10366, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione Professionale, Economato ed Autoparco», ha espresso parere favorevole al trasferimento in argomento; RITENUTO dover provvedere al riguardo; VISTO il D.Lgs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate; DECRETA Per quanto espresso in premessa: — assegnare la dipendente regionale Sig.ra Giuseppina Strano, nata a Delianuova il 2/9/1956 e residente a Reggio Calabria in via Palamolla n. 20, matricola n. 792750, Categoria D, al Dipartimento «Attività Produttive», Settore «Sistemi Turistici Locali» – Servizio «A.P.T. di Reggio Calabria»; — statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — stabilire, che ai sensi della Legge regionale n. 7/96, provvederà il suddetto Servizio, all’assegnazione dello stesso in uno degli uffici della Struttura, dandone assicurazione a questo Settore; — notificare il presente decreto alla Sig.ra Giuseppina Strano, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate; — il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 4393 del 16 aprile 2004 D.ssa Gabriella Marcello nata il 7/7/71 matricola 489400 – Concessione aspettativa non retribuita per motivi personali. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che la dipendente Marcello Gabriella nata a Catanzaro il 7/7/71, con istanza del 5/4/04, acquisita in pari data al protocollo del Settore Giuridico con il n. 10827, ha chiesto la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali, con decorrenza 28/3/2004 per mesi 8 e gg. 15; CONSIDERATO che la stessa dipendente nell’anno 2002, ha già fruito di tre mesi e gg. 15 di aspettativa non retribuita; 12459 RILEVATO che il periodo di aspettativa non retribuita comporta la riduzione proporzionale delle ferie maturate o maturande e non è utile ai fini giuridici ed economici; DATO ATTO CHE il dipendente collocato in aspettativa può, in qualsiasi momento, riassumere servizio attivo, previo adeguato preavviso da rendersi alla Regione; RITENUTO dover provvedere a riguardo; SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente confermate: — accogliere l’istanza della dipendente d.ssa Marcello Gabriella, nata a Catanzaro il 7/7/71 matricola 489400, e di collocarla in aspettativa non retribuita, con decorrenza 28/3/2004 per un periodo di mesi 8 e gg. 15; — dare mandato al Settore Gestione Economica del Personale, di provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza; — dare atto che l’aspettativa di che trattasi, comporta la riduzione proporzionale delle ferie maturate o maturande, nonché la non utilità ai fini giuridici ed economici; — dare atto altresı̀ che, il dipendente collocato in aspettativa può in qualsiasi momento riassumere servizio attivo, previo adeguato preavviso da rendersi all’Ente; — notificare il presente decreto, al Servizio 52 e Servizio 53 del Settore Gestione Economica del Personale, all’interessata d.ssa Gabriella Marcello residente in Via M. Greco n. 40 – Catanzaro -- e al Dirigente/responsabile dell’Assessorato al Turismo Via S. Nicola n. 8 Catanzaro, ove la medesima risulta funzionalmente assegnata; — provvedere alla pubblicazione in formato integrale sul BUR Calabria. Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 4401 del 20 aprile 2004 Sig.ra Modafferi Francesca nata il 7/4/47 matricola 552500 – Liquidazione indennità sostitutiva ferie non godute – art. 18 comma 16 CCNL Regioni EE.LL.. VISTO l’art. 27 della L.R. n. 9 del 28/3/1975; IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 11 del CCNL del 14/9/2000; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, avente per oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione»; VISTO l’art. 24 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla G.R. con provvedimento n. 1513 del 14/5/99; PREMESSO CHE, la sig.ra Modafferi Francesca, nata il 7/4/47, ex dipendente regionale, matricola 291500 veniva collocata a riposo con decorrenza 1/4/2004 ai sensi della L.R. 7/02; VISTA l’istanza con la quale la sig.ra Modafferi Francesca, chiede la liquidazione delle ferie non godute nell’anno 2003 per indifferibili esigenze di servizio e del rateo maturato nell’anno 2004; 12460 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 ACCERTATO CHE, la stessa dipendente all’1/4/2004, data di collocamento a riposo, non ha goduto per indifferibili esigenze di servizio, giorni 19 di ferie relative all’anno 2003, e di gg. 7 relativi all’anno 2004, cosı̀ come si evince dall’attestazione prot. 1564 del 29/3/04, rilasciata dal Dirigente del Settore Economato – Provveditorato di Catanzaro; ficio 159 «Segreteria C.R.T.A.» del Servizio n. 50, del Dott. Silvestro Tassone nato l’1 gennaio 1951 a Camini già dipendente di ruolo della Comunità Montana della Limina Mammola (RC), con la qualifica «Funzionario» ex livello VIII Cat. D, residente a Monasterace in Via Lambrosi – per un periodo di un anno, a decorrere dall’1 giugno 1998; VISTO l’art. 18 comma 16 del vigente CCNL Regioni Enti Locali – che prevede il pagamento sostitutivo delle ferie, qualora le stesse, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, non siano state fruite per esigenze di servizio; VISTA la D.G.R. n. 3138 del 12 giugno 1998 che revoca il comando del dipendente in epigrafe nominato; VISTA la Delibera di G.R. n. 1013 del 22/11/2002; RITENUTO dover provvedere a riguardo; SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; VISTO il Decreto Dirigenziale n. 268 dell’11 ottobre 1999 che trasferisce il Dott. Silvestro Tassone nel ruolo organico della Regione Calabria a decorrere dalla esecutività del suddetto decreto; VISTA la nota n. 1619 del 12 settembre 2003 con cui la Comunità Montana della Limina Mammola (RC) sollecita il rimborso della somma complessiva di C 5.369,24 per stipendi e oneri riflessi anticipati al dipendente Sig. Silvestro Tassone per il periodo di comando dall’1/6/1998 al 10/8/1998; DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: — liquidare alla sig.ra Modafferi Francesca, già dipendente regionale matricola 552500 Categoria D, collocata a riposo l’1/ 4/2004 ai sensi della L.R. 7/02, una somma pari alla retribuzione complessiva per gg. 19 di congedo ordinario non goduto nell’anno 2003 e gg. 7 nell’anno 2004, per indifferibili esigenze di servizio, cosı̀ come previsto dall’art. 18 comma 16 del vigente CCNL Regioni Enti Locali; — dare mandato al Settore Economico di provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza; — notificare il presente Decreto al Servizio 52 e Servizio 53 del Settore Gestione Economica del Personale, e all’interessata sig.ra Modafferi Francesca, residente in Via Sbarre Centrali Vico Vitetta n. 5 – 89133 Reggio Calabria; — pubblicare il presente decreto in formato integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione Calabria cosı̀ come previsto dal D.P.R. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni; RITENUTO, altresı̀, di dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di C 5.369,24 cosı̀ come richiesto con la nota – sollecito n. 1619 del 12/9/2003; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, avente per oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 17114 del 21 novembre 2003, avente per oggetto il conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore «Gestione Economica e Previdenziale del Personale» del Dipartimento Personale; CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore n. 15 «Gestione Economica e Previdenziale del Personale»; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002); DECRETA Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: DECRETO n. 4402 del 20 aprile 2004 Comando Dott. Silvestro Tassone – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 1 giugno 1998-10 agosto 1998 – Comunità Montana «Limina» Mammola (RC). IL DIRIGENTE DEL SETTORE — di prendere atto della nota-sollecito della Comunità Montana della Limina – Mammola; — di rimborsare la somma complessiva di C 5.369,24, relativa alle retribuzioni anticipate a favore del Dott. Silvestro Tassone – Categoria D – nonché agli oneri riflessi e I.R.A.P. sostenuti per il periodo 1 giugno 1998-10 agosto 1998; VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; VISTA la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale; VISTI gli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002; — di imputare la somma complessiva di C 5.369,24 sul capitolo 1003125 del bilancio anno in corso giusto impegno n. 6 del 14 gennaio 2004; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento; PREMESSO: — che con D.G.R. n. 2061 del 24 aprile 1998, è stato disposto il comando presso la Regione Calabria, per le esigenze dell’Uf- — di accreditare la somma in parola sulla contabilità speciale di pertinenza della Comunità Montana della Limina Mammola (RC) – C.F. 81004530804; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 — di notificare il presente atto alla Comunità Montana della «Limina» – Mammola – Via Stazione – CAP 89045 (Reggio Calabria), nonché all’interessato. Il presente decreto sarà pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dr. Giuseppe Longo DECRETO n. 4403 del 20 aprile 2004 Comando Dott. Alessandria Francesco – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 27 gennaio 2003-31 gennaio 2004 – Comune di Pizzo Calabro (VV). IL DIRIGENTE DEL SETTORE 12461 DECRETA Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: — di prendere atto della nota in epigrafe citata con cui il Comune di Pizzo chiede il rimborso delle somme anticipate a favore dell’Arch. Alessandria Francesco; — di rimborsare la somma complessiva di C 32.293,02, relativa alle retribuzioni anticipate a favore del dipendente in parola nonché agli oneri riflessi e I.R.A.P. per il periodo intercorso dal 27/1/2003 al 31/1/2004; — di imputare, pertanto, la somma complessiva di C 32.293,02 sul capitolo 1003125 del bilancio anno in corso giusto impegno n. 6 del 14 gennaio 2004; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento; — di accreditare la somma in parola sulla contabilità speciale di pertinenza del Comune di Pizzo – P.I. 00327770798; VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; VISTA la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale; VISTI gli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002; PREMESSO: — che con D.P.G.R. n. 13 del 31 gennaio 2003 l’Architetto Alessandria Francesco, nato il 25 agosto 1965 a Vibo Valentia, ivi residente alla Via D.A. Basile 3a trav. n. 28, dipendente dell’Amministrazione Comunale di Pizzo Calabro (VV) è stato assegnato, in qualità di componente, alla struttura speciale dell’Assessore ai Trasporti, Dott. Francescantonio Stillitani, con decorrenza 27 gennaio 2003; VISTA la documentazione agli atti del fascicolo, in particolare la nota n. 3537 del 16 febbraio 2004 con cui il Comune di Pizzo chiede il rimborso delle somme anticipate dal 27 gennaio 2003 al 31 gennaio 2004, per stipendi, arretrati, a seguito dell’applicazione del nuovo C.C.N.L.-Enti Locali –, nonché ad oneri riflessi ed I.R.A.P., ammontanti complessivamente ad C 32.293,02; — di notificare il presente atto all’Amministrazione Comunale di Pizzo Provincia di Vibo Valentia – Ufficio Finanziario. Il presente decreto sarà pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 4404 del 20 aprile 2004 Comando Dipendente Bertucci Rodolfo – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi ed I.R.A.P. – Periodo 9 luglio 2001-31 luglio 2002 – Amministrazione Provinciale di Torino. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione Calabria cosı̀ come previsto dal D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, avente per oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 17114 del 21 novembre 2003, avente per oggetto il conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore «Gestione Economica e Previdenziale del Personale» del Dipartimento Personale; CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore n. 15 «Gestione Economica e Previdenziale del Personale»; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002); VISTA la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale; VISTI gli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002; PREMESSO: — che con Decreto dirigenziale n. 6618 del 6 luglio 2001 l’Ing. Bertucci Rodolfo nato a Torino il 24 maggio 1969 e residente a Montepaone Lido in Viale delle Regioni n. 57, già dipendente della Provincia di Torino, con profilo professionale di Funzionario Tecnico di Ruolo – Cat. D, posizione economica D3, è stato comandato presso il Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque con sede a Catanzaro a decorrere dal 9 luglio 2001; — che è stata disposta la proroga del comando dell’Ing. Bertucci Rodolfo per il periodo 9/7/2002-31/7/2002 nonché il trasferimento dello stesso nel ruolo organico della Regione Calabria con la medesima qualifica, a decorrere dall’1 agosto 2002 giusto decreto n. 9632 del 30 luglio 2002 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 4 «Organizzazione e Personale»; 12462 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTA la documentazione agli atti del fascicolo in particolare la nota n. 236568/2002 del 14 ottobre 2002 e la n. 286839 del 5 novembre 2003 con le quali l’Amministrazione Provinciale di Torino richiede il rimborso delle somme anticipate, per stipendi ed oneri riflessi, dal 9/7/2001 al 31/12/2001 e dall’1/1/2002 al 9/7/2002 ammontanti complessivamente ad C 33.125,07; RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione Calabria cosı̀ come previsto dal D.P.R. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, avente per oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; DECRETO n. 4416 del 20 aprile 2004 Comando Dipendente Musacchio Domenico – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 1 gennaio 2001-31 dicembre 2003 – Azienda Sanitaria n. 4 – Cosenza. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; VISTA la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale; VISTI gli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 17114 del 21 novembre 2003, avente per oggetto il conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore «Gestione Economica e Previdenziale del Personale» del Dipartimento Personale; RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 62 con il quale il Sig. Domenico Musacchio, dipendente dell’A.S.L. n. 4 di Cosenza è stato assegnato alla Segreteria Particolare dell’On.le Giuseppe Gentile, Assessorato al Bilancio e Finanze a decorrere dal 26/9/97; CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore «Gestione Economica e Previdenziale del Personale»; VISTO il D.P.G.R. 473 del 7/9/98 con cui il dipendente è stato riconfermato responsabile della Segreteria Particolare del suddetto Assessore dal 26/9/97 al 22/1/99; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002); VISTI i D.P.G.R. nn. 62, 138 e 125 rispettivamente del 6 giugno 2000, del 4 ottobre 2001 e del 3 settembre 2002, dai quali si rileva che il Sig. Musacchio Domenico viene riconfermato componente della Segreteria Particolare dell’Assessorato regionale alle Attività Produttive fino a revoca o cessazione del mandato coperto dall’On.le Giuseppe Gentile; DECRETA Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: — di prendere atto della nota n. 236568/2002 del 14 ottobre 2002 e di quella del 5 novembre 2003 prot. n. 286839 con le quali la Provincia di Torino chiede il rimborso delle somme anticipate a favore dell’Ing. Bertucci Rodolfo ad esclusione dell’I.R.A.P. che sarà versata direttamente da questa Regione, a seguito del comando dello stesso presso questa Regione e per i periodi in premessa indicati; — di imputare, pertanto, la somma complessiva di C 35.324,30 sul capitolo 1003125 del bilancio anno in corso, giusto impegno n. 6 del 14 gennaio 2004; — di rimborsare di conseguenza all’Amministrazione Provinciale di Torino – relativamente al periodo 9 luglio 2001-31 luglio 2002 l’importo complessivo di C 33.125,07, accreditandolo sulla contabilità speciale di pertinenza della suddetta Amministrazione; — di versare l’importo di C 2.199,23 per l’I.R.A.P. a seguito del rimborso nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Torino; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi ordinativi di pagamento; — di notificare il presente atto all’Amministrazione Provinciale di Torino – Servizio Bilancio, Trattamento Economico e Servizi Sociali ai dipendenti – Via Maria Vittoria n. 12 Torino. Il presente decreto sarà pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dr. Giuseppe Longo VISTA la documentazione agli atti del fascicolo con cui l’A.S.L. n. 4 di Cosenza con nota n. 29821 del 19 novembre 2003 e con nota n. 7279 del 10/3/2004 chiede la rifusione della somma di C 43.117,38 e di C 27.956,25 per un totale complessivo di C 71.073,63 per stipendi, oneri riflessi ed IRAP anticipati a favore del dipendente in epigrafe nominato e relativi al periodo di comando dall’1/1/2001 al 31/12/2003; RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione Calabria cosı̀ come previsto dal D.P.R. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, avente per oggetto «Separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 17114 del 21 novembre 2003, avente per oggetto il conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore «Gestione Economica e Previdenziale del Personale» del Dipartimento Personale; CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore n. 15 «Gestione Economica e Previdenziale del Personale»; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002); DECRETA Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: — di prendere atto delle note n. 29821 del 19/11/2003 e n. 7279 del 10/3/2004 dell’ASL n. 4 di Cosenza; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12463 — di rimborsare la somma complessiva di C 71.073,63, relativa a competenze stipendiali nonché agli oneri riflessi ed I.R.A.P. anticipati a favore del dipendente citato in epigrafe durante il periodo 1/1/2001-31/12/2003; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 17114 del 21 novembre 2003, avente per oggetto il conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore «Gestione Economica e Previdenziale del Personale» del Dipartimento Personale; — di imputare, pertanto, la relativa spesa di C 71.073,63 sul capitolo 1003125 del bilancio anno in corso, giusto impegno n. 6 del 14 gennaio 2004; CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore «Gestione Economica e Previdenziale del Personale»; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002); — di accreditare la somma in parola sulla contabilità speciale dell’ASL n. 4 di Cosenza – C.F. 01987710785; — di notificare il presente atto all’ASL n. 4 di Cosenza nonché, all’interessato. Il presente decreto sarà pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dr. Giuseppe Longo DECRETO n. 4418 del 20 aprile 2004 Comando Dipendente Dr.ssa Romeo Caterina – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 1 gennaio 2000-29 febbraio 2000 – Azienda Ospedaliera di Parma. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; VISTA la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale; VISTI gli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002; PREMESSO: — Che con decreto del Dirigente Generale n. 158 del 27 settembre 1999 la Sig.ra Romeo Caterina, già dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Parma è stata comandata presso gli Uffici della Giunta regionale, per un periodo di mesi sei a decorrere dall’8 settembre 1999; — che con decreto n. 172 dell’8 febbraio 2000 del Dirigente del Settore Organizzazione e Personale la dipendente Sig.ra Romeo Caterina nata il 27 giugno 1968 a Reggio Calabria ed ivi residente in via Paolo Pellicano n. 39/A è stata trasferita nel ruolo organico della Regione Calabria a decorrere dall’1 marzo 2000; VISTA la documentazione agli atti del fascicolo in particolare la nota del 2 aprile 2004 con cui l’Azienda Ospedaliera di Parma chiede, in dettaglio, il rimborso delle somme anticipate dall’1 gennaio 2000 al 29 febbraio 2000 per stipendi, oneri riflessi ed IRAP, ammontanti complessivamente ad C 4.985,05; DECRETA Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: — di prendere atto della nota in epigrafe citata con cui l’Azienda Ospedaliera di Parma chiede il rimborso delle somme anticipate a favore della Dr.ssa Romeo Caterina; — di rimborsare, pertanto, la somma complessiva di C 4.985,05 relativa alle retribuzioni anticipate a favore della dipendente in parola nonché agli oneri riflessi ed all’I.R.A.P. per il periodo intercorso dall’1/1/2000 al 29/2/2000; — di imputare la somma complessiva di C 4.985,05 sul capitolo 1003125 del bilancio anno in corso, giusto impegno n. 6 del 14 gennaio 2004; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento; — di accreditare la somma in parola sulla contabilità speciale di pertinenza dell’Azienda Ospedaliera di Parma – P.I. 01874240342; — di notificare il presente atto all’Azienda Ospedaliera di Parma -- Ambito Risorse Umane – Via Gramsci, 14 – Parma. Il presente decreto sarà pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dr. Giuseppe Longo DECRETO n. 4420 del 20 aprile 2004 Comando Dipendente Pettè Antonino – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 18 aprile 2000-17 aprile 2002 – Comune di Locri (RC). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione Calabria cosı̀ come previsto dal D.P.R. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, avente per oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTA la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale; VISTI gli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002; VISTO il Decreto Dirigenziale n. 7058/14 del 20 luglio 2001, con cui è stato disposto la proroga del comando presso la Re- 12464 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 gione Calabria, del Dott. Pettè Antonino, nato l’1 gennaio 1959 a Laureana di Borrello, residente a Locri in via Napoli n. 40, dipendente del Comune di Locri, Cat. C – posizione economica C2, per le esigenze dell’Assessorato alla Sanità – per ulteriori dodici mesi, fino al 17/4/2002; ACCERTATO che sono state rimborsate le anticipazioni relative al periodo 18/4/2000-31/12/2000 e che si deve procedere ad un ulteriore rimborso sia per differenze stipendiali derivanti dall’applicazione della P.E.O. per il suddetto periodo e per quello successivo compreso fra l’anno 2001 e 2002; VISTA la documentazione agli atti del fascicolo con cui il Comune di Locri chiede la rifusione della somma complessiva di C 1.682,59 per stipendi ed oneri riflessi anticipati a favore del dipendente in epigrafe nominato e relativi al periodo di comando dal 18/4/2000 al 17/4/2002; RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione Calabria cosı̀ come previsto dal D.P.R. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni; DECRETA Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: — di prendere atto della nota n. 613 del 15/1/2004 della Città di Locri; — di rimborsare la somma complessiva di C 1.682,59 relativa alle differenze stipendiali derivanti dall’applicazione 2o P.O.E. nonché agli oneri riflessi ed I.R.A.P. per il periodo 18/4/ 2000-17/4/2002 anticipati a favore del Sig. Pettè Antonino; — di imputare la relativa spesa di C 1.682,59 sul capitolo 1003125 del bilancio anno in corso, giusto impegno n. 6 del 14 gennaio 2004; — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, avente per oggetto «Separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; — di accreditare la somma in parola sulla contabilità speciale del Comune di Locri – C.F. 81000410803; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 17114 del 21 novembre 2003, avente per oggetto il conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore «Gestione Economica e Previdenziale del Personale» del Dipartimento Personale; — di notificare il presente atto al Comune di Locri, nonché all’interessato. CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore n. 15 «Gestione Economica e Previdenziale del Personale»; TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art. 45 L.R. 8/2002); Il presente decreto sarà pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dr. Giuseppe Longo 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 4451 del 20 aprile 2004 Avv. Lanfranco Calderazzo, nato il 23/6/1951 – Consulente c/o Assessorato alla F.P. di cui alla D.G.R. n. 364 del 20/5/ 2003 – capitolo 1002108 – Liquidazione periodo: febbraio 2004. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; VISTA la Legge regionale n. 7 del 13/5/1996 e successive modificazioni; VISTO il decreto P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato ed integrato con D.P.R. n. 206 del 15 dicembre 2002; CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente responsabile del Settore Economico e previdenziale del Dipartimento del Personale, cosı̀ come previsto dalla L.R. n. 7/96; 12465 VISTE le fatture emesse dall’Avv. Lanfranco Calderazzo per la liquidazione riguardante il periodo: febbraio 2004, in cui lo stesso ha svolto le prestazioni previste dal contratto; RITENUTO, pertanto, di dover liquidare all’Avv. Lanfranco Calderazzo, nato a Lamezia Terme il 23/6/1951, la somma lorda di C 3.855,60 comprensiva di IVA e C.P.A. relativa al compenso spettante allo stesso per il periodo: febbraio 2004, per come risultante dall’allegato prospetto contabile, redatto dal competente ufficio del Settore Economico dell’Assessorato al Personale e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; RILEVATO che l’impegno della citata spesa va assunto sul capitolo 1002108, n. 91 del 4/2/2004 – D.G.R. n. 1094 del 9/2/ 2004; VISTO l’art. 130 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e Servizi; ATTESTATO che si sono verificate le condizioni dettate dall’art. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002 e che sono stati acquisiti i documenti che comprovano il diritto del creditore; VISTA la L.R. n. 13/96; DECRETA VISTA la D.G.R. n. 364 del 20/5/2003, con la quale l’Avv. Lanfranco Calderazzo, nato a Lamezia Terme il 23/6/1951, è stato nominato consulente esterno dell’Assessore Pietro Aiello; CONSIDERATO che nella stessa D.G.R. è stato stabilito che le prestazioni professionali degli esperti restano regolate nei termini ed alle condizioni di cui ai relativi contratti; 1. di liquidare all’Avv. Lanfranco Calderazzo, nato a Lamezia Terme il 23/6/1951, la somma lorda di C 3.855,60 comprensiva di IVA e C.P.A. relativa al compenso spettante allo stesso per il periodo: febbraio 2004, per come risultante dall’allegato prospetto contabile, redatto dal competente ufficio del Settore Economico dell’Assessorato al Personale e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; VISTO il contratto di che trattasi sottoscritto in data 24/6/2003 dove è stato stabilito che l’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà la durata di mesi dodici e, in ogni caso, termine con la cessazione dalla carica dell’Assessore Pietro Aiello e di corrispondere all’Avv. Lanfranco Calderazzo, nato a Lamezia Terme il 23/6/1951, per l’attività dello stesso svolta, un compenso lordo annuo di C 37.800,00 omnicomprensivi oltre IVA e CPA (a presentazione della fattura) e dei contributi previsti per legge a carico dell’Ente Regione se dovuti; 2. di gravare la spesa complessiva di C 3.855,60 sull’apposito capitolo 1002108 del bilancio regionale, giusto impegno n. 91 del 4/2/2004 – D.G.R. n. 1094 del 9/2/2004. VISTA le note del Dirigente Generale del Dipartimento F.P. con le quali si attesta che il consulente ha svolto l’attività di consulenza come previsto nella convenzione, nel periodo: febbraio 2004; Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Longo Il presente provvedimento sarà pubblicato interamente sul BUR. Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004 SCHEDA CONTABILE Consulenti di cui alla L.R. 13/96 D.G.R. n. 364 del 20/5/2003 Capitolo: 1002108 Periodo: Febbraio 2004 N. 1 Cognome nome Calderazzo Lanfranco Data di nascita C.F. Compenso lordo IVA C.P.A. Rimborsi vari Totale lordo Somma da impegnare 23/6/1951 CLDLFR51H23M208K 3.150,00 705,60 — 3.855,60 3.855,60 Totali generali 3.150,00 705,60 — 3.855,60 3.855,60 Il Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Longo 12466 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 4459 del 20 aprile 2004 Avv. Alessandro Pellegrino, nato il 20/9/1972 – Consulente e/o Assessorato al Personale di cui alla D.G.R. n. 1069 del 13/11/2002 – Liquidazione rimborso spese periodo: gennaiomarzo 2004 + Rimborso spese. IL DIRIGENTE DEL SETTORE RITENUTO, pertanto, di dover liquidare all’Avv. Alessandro Pellegrino, nato a Messina il 20/9/1972, la somma lorda di C 12.211,20 comprensiva di IVA e C.P.A. relativa al compenso spettante allo stesso per il periodo: gennaio-marzo 2004, debitamente documentate, per come risultante dall’allegato prospetto contabile, redatto dal competente ufficio del Settore Economico dell’Assessorato al Personale e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; RILEVATO che l’impegno della citata spesa va assunto sul capitolo 1002108, n. 977 del 7/4/2004 – D.G.R. n. 2213 del 10/ 3/2004; VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; VISTA la Legge regionale n. 7 del 13/5/1996; VISTO il decreto P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato ed integrato con D.P.R. n. 206 del 15 dicembre 2002; CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente responsabile del Settore Economico e previdenziale del Dipartimento del Personale, cosı̀ come previsto dalla L.R. n. 7/96; VISTO l’art. 130 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e Servizi; ATTESTATO che si sono verificate le condizioni dettate dall’art. 45 della L.R. n. 8/2002 e che sono stati acquisiti i documenti che comprovano il diritto del creditore; DECRETA VISTA la L.R. n. 13/96; VISTA la D.G.R. n. 1069 del 13/11/2002, con la quale l’Avv. Alessandro Pellegrino, nato a Messina il 20/9/1972, è stato nominato consulente esterno dell’Assessore al Personale Umberto Pirilli; VISTO il contratto di che trattasi sottoscritto in data 4/11/2002 dove è stato stabilito che l’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà termine con la cessazione dalla carica dell’Assessore Umberto Pirilli e di corrispondere all’Avv. Alessandro Pellegrino, nato a Messina il 20/9/1972 per l’attività dello stesso svolta, un compenso lordo annuo di C 37.800,00 omnicomprensivi oltre IVA e CPA, da liquidare in rate mensili di C 3.150,00 oltre IVA e C.P.A. oltre il rimborso delle spese perché residente fuori Regione; 1. di liquidare all’Avv. Alessandro Pellegrino, nato a Messina il 20/9/1972, la somma lorda di C 12.211,20 comprensiva di IVA e C.P.A. relativa al compenso spettante allo stesso per il periodo: gennaio-marzo 2004, debitamente documentate, per come risultante dall’allegato prospetto contabile, redatto dal competente ufficio del Settore Economico dell’Assessorato al Personale e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di gravare la spesa complessiva di C 12.211,20 sull’apposito capitolo 1002108 del bilancio regionale, giusto impegno n. 977 del 7/4/2004 – D.G.R. n. 2213 del 10/3/2004. Il presente provvedimento sarà pubblicato interamente sul BUR. Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004 VISTO il D.D.S. n. 5704 del 30/4/2003; Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Longo VISTA la nota dell’Assessorato al Personale, con la quale si trasmettono le fatture emesse dall’Avv. Alessandro Pellegrino per la liquidazione riguardante il periodo: gennaio-marzo 2004, in cui lo stesso ha svolto le prestazioni previste dal contratto; SCHEDA CONTABILE Consulenti di cui alla L.R. 13/96 D.G.R. n. 64 del 10/2/2004 Capitolo: 1002108 Periodo: Gennaio/Marzo + rimborso spese N. 1 Cognome nome Pellegrino Alessandro Data di nascita 20/9/1972 C.F. PLLLSN72P20F158E Totali generali Compenso lordo IVA C.P.A. Rimborsi vari Totale lordo Somma da impegnare 6.300,00 1.411,20 4.500,00 12.211,20 12.211,20 6.300,00 1.411,20 4.500,00 12.211,20 12.211,20 Il Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Longo 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 4460 del 20 aprile 2004 Dipendente Melchionda Vincenzo nato il 4 marzo 1937. Collocamento a riposo per superati limiti di età. Decorrenza 1 aprile 2004. 12467 2. dare atto che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale del dipendente in trattazione sono i seguenti: Descrizione AA MM GG Regione Calabria – Ruolo – dall’1/2/1981 al 31/3/ 2004 23 2 00 VISTI: Edis Calabria – Ente per il diritto allo studio 1 3 00 — le LL.RR. n. 7/96 e 19/2001; Ricongiunzione periodi assicurativi L. 29/79 – art. 2 1 4 25 Ricongiunzione periodi assicurativi L. 29/79 – art. 6 3 5 00 Servizio militare dal 13/3/ 57 al 30/4/59 2 1 18 TOTALE 31 4 13 IL DIRIGENTE DEL SETTORE — i Decreti del Presidente della G.R. n. 354 del 24/6/99 e n. 206 del 15/12/2000, relativi alla separazione della Attività Amministrativa di indirizzo e Controllo, da quella della Gestione; — la delibera di G.R. n. 11891 del 17 aprile 1985 con la quale è stato disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza 1/2/1981, nella fascia funzionale di «Applicato Operaio Specializzato» Livello IV, del dipendente Sig. Melchionda Vincenzo, nato il 4/3/1937; CONSIDERATO che il predetto dipendente, con decreto del Dirigente n. 1334 del 12/2/02, su propria richiesta e ai sensi di legge, è stato mantenuto in servizio per un ulteriore biennio oltre il limite di 65 anni previsto per il collocamento a riposo e che, trascorso il periodo in discussione, lo stesso deve essere collocato a riposo per superati limiti di età; VISTI, inoltre: — il D.Lgs. 30/12/92 n. 503; — il D.L. 28/3/1997 n. 79, convertito in legge 28/5/1997 n. 140; — i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»; 1. provvedere, con successivo provvedimento, a corrispondere le somme eventualmente dovute ai sensi della L.R. n. 19/ 1986 e successive modificazioni; 2. dare atto che la partita di pensione è stata posta a carico dell’INPDAP – Reparto Pensioni – territorialmente competente, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o gennaio 2004; 3. dare mandato all’ufficio Pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale-Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa. Il presente decreto, verrà trasmesso alle Strutture competenti con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale ex 4o Dipartimento – n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C., in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 19/01. Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004 — l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 n. 9 che prevede benefici al personale combattente e assimilati; Il Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Longo — l’art. 1 della L.R. n. 19 del 2/5/1986, cosı̀ come modificata dalla L.R. n. 2/1992; PRESO ATTO del Decreto del Dirigente del Dipartimento «Organizzazione e Personale» – n. 17114 del 21/11/2003 – di conferimento dell’incarico della Dirigenza di questo Settore al Dott. Giuseppe Longo che ha competenza per la firma del presente provvedimento; DECRETO n. 4472 del 20 aprile 2004 Dipendente Lista Leonardo nato il 23/10/1939 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dal 1o novembre 2004. D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993. DECRETA IL DIRIGENTE DEL SETTORE Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. collocare a riposo con decorrenza 1o aprile 2004, per superati limiti d’età, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., il dipendente sig. Melchionda Vincenzo, nato il 4 marzo 1937; PREMESSO: — che il dipendente Lista Leonardo nato il 23/10/39 –, in servizio di ruolo nella fascia funzionale D, ai sensi dell’art. 61, comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocato a riposo – per raggiunti limiti di età – con decorrenza 1/11/2004; 12468 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 — che lo stesso dipendente, con nota del 15/3/2004, acquisita agli atti il 22/4/04 con prot. n. 8701, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92; CONSIDERATO che l’interessato era in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/92 n. 421, requisito, questo, necessario per esercitare la facoltà di che trattasi; DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonomamente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti (sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n 162/97 e sent. n. 113/99); PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata dall’Assessore al Personale con nota dell’8 marzo 2003, in forza della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore biennio rispetto alla data di pensionamento, i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta e che non abbiano ancora raggiunto i 40 anni contributivi, al fine di non recare pregiudizio sia sul trattamento di quiescenza sia sulla liquidazione del trattamento di fine rapporto; RILEVATO, quindi, che il Sig. Lista Leonardo non ha raggiunto il suddetto tetto contributivo utile ai fini pensionistici; RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dal 1o novembre 2004 il Sig. Lista Leonardo nato il 23/10/39, in servizio di ruolo nella fascia funzionale D, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 503/92; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/99 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione; ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico-Previdenziale; DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 1) di prendere atto della facoltà espressa con nota del 15/ 3/04, acquisita agli atti con prot. n. 8701 del 22/3/2004, con la quale il dipendente Lista Leonardo, nato il 23/10/39 – in servizio di ruolo nella fascia funzionale D –, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.lgs. n. 503 del 30/12/92; 2) di prendere atto della direttiva citata in premessa, emanata con nota assessorile dell’8 marzo 2003, di cui al prot. n. 5743 del 18/3/03; DECRETO n. 4481 del 20 aprile 2004 Dipendente Falvo Giovanni Battista nato il 12/8/1939 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dal 1o settembre 2004. D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO: — che il dipendente Falvo Giovanni Battista nato il 12 agosto 1939 –, in servizio di ruolo nella fascia funzionale D, ai sensi dell’art. 61, comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocato a riposo – per raggiunti limiti di età – con decorrenza 1/9/ 2004; — che lo stesso dipendente, con nota del 9/3/2004, acquisita agli atti il 19/3/04 con prot. n. 9312, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92; CONSIDERATO che l’interessato era in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/92 n. 421, requisito, questo, necessario per esercitare la facoltà di che trattasi; DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonomamente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti (sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n 162/97 e sent. n. 113/99); PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata dall’Assessore al Personale con nota dell’8 marzo 2003, in forza della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore biennio rispetto alla data di pensionamento, i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta e che non abbiano ancora raggiunto i 40 anni contributivi, al fine di non recare pregiudizio sia sul trattamento di quiescenza sia sulla liquidazione del trattamento di fine rapporto; RILEVATO, quindi, che il Sig. Falvo Giovanni Battista non ha raggiunto il suddetto tetto contributivo utile ai fini pensionistici; RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dal 1o settembre 2004 il Sig. Falvo Giovanni Battista nato il 12/8/39, in servizio di ruolo nella fascia funzionale D, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 503/92; 3) di mantenere in servizio il Sig. Lista Leonardo, nato il 23/10/39, fino al 31/10/2006; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/99 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione; 4) di dare mandato all’Ufficio Pensioni del Servizio Trattamento Previdenziale-Assistenziale di questo Dipartimento, per l’esecuzione del presente atto. ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico-Previdenziale; Il presente atto verrà trasmesso alle strutture competenti con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C., in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 19/01. Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Longo DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 1) di prendere atto della facoltà espressa con nota del 9/3/04, acquisita agli atti con prot. n. 9312 del 19/3/2004, con la quale il dipendente Falvo Giovanni Battista, nato il 12/8/39 – in servizio di ruolo nella fascia funzionale D –, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.lgs. n. 503 del 30/12/92; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 2) di prendere atto della direttiva citata in premessa, emanata con nota assessorile dell’8 marzo 2003, di cui al prot. n. 5743 del 18/3/03; 3) di mantenere in servizio il Sig. Falvo Giovanni Battista, nato il 12/8/39, fino al 31/8/2006; 4) di dare mandato all’Ufficio Pensioni del Servizio Trattamento Previdenziale-Assistenziale di questo Dipartimento, per l’esecuzione del presente atto. Il presente atto verrà trasmesso alle strutture competenti con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C., in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 19/01. 12469 RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dal 1o luglio 2004 il Sig. Trentinella Francesco nato il 27/6/1939, in servizio di ruolo nella fascia funzionale D, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 503/92; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/99 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione; ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico-Previdenziale; DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato: Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Longo DECRETO n. 4494 del 21 aprile 2004 Dipendente Trentinella Francesco nato il 27/6/1939 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dal 1o luglio 2004. D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO: — che il dipendente Trentinella Francesco nato il 27/6/1939, in servizio di ruolo nella fascia funzionale D, ai sensi dell’art. 61, comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocato a riposo – per raggiunti limiti di età – con decorrenza 1/7/2004; — che lo stesso dipendente, con nota del 9/3/2004, acquisita agli atti il 25/3/04 con prot. n. 9271, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92; 1) di prendere atto della facoltà espressa con nota del 9/3/04, acquisita agli atti con prot. n. 9271 del 25/3/2004, con la quale il dipendente Trentinella Francesco nato il 27/6/1939 – in servizio di ruolo nella fascia funzionale D –, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.lgs. n. 503 del 30/12/92; 2) di prendere atto della direttiva citata in premessa, emanata con nota assessorile dell’8 marzo 2003, di cui al prot. n. 5743 del 18/3/03; 3) di mantenere in servizio il Sig. Trentinella Francesco, nato il 27/6/1939, fino al 30/6/2006; 4) di dare mandato all’Ufficio Pensioni del Servizio Trattamento Previdenziale-Assistenziale di questo Dipartimento, per l’esecuzione del presente atto. Il presente atto verrà trasmesso alle strutture competenti con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C., in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 19/01. Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Longo CONSIDERATO che l’interessato era in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/92 n. 421, requisito, questo, necessario per esercitare la facoltà di che trattasi; DECRETO n. 4495 del 21 aprile 2004 DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonomamente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti (sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n 162/97 e sent. n. 113/99); Dipendente Morabito Stefano nato il 28/9/1939 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dal 1o ottobre 2004. D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata dall’Assessore al Personale con nota dell’8 marzo 2003, in forza della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore biennio rispetto alla data di pensionamento, i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta e che non abbiano ancora raggiunto i 40 anni contributivi, al fine di non recare pregiudizio sia sul trattamento di quiescenza sia sulla liquidazione del trattamento di fine rapporto; RILEVATO, quindi, che il Sig. Trentinella Francesco non ha raggiunto il suddetto tetto contributivo utile ai fini pensionistici; PREMESSO: — che il dipendente Morabito Stefano nato il 28/9/1939, in servizio di ruolo nella fascia funzionale D, ai sensi dell’art. 61, comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocato a riposo – per raggiunti limiti di età – con decorrenza 1/10/2004; — che lo stesso dipendente, con nota del 10/3/2004, acquisita agli atti il 19/3/04 con prot. n. 9346, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92; 12470 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 CONSIDERATO che l’interessato era in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/92 n. 421, requisito, questo, necessario per esercitare la facoltà di che trattasi; DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonomamente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti (sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n 162/97 e sent. n. 113/99); PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata dall’Assessore al Personale con nota dell’8 marzo 2003, in forza della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore biennio rispetto alla data di pensionamento, i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta e che non abbiano ancora raggiunto i 40 anni contributivi, al fine di non recare pregiudizio sia sul trattamento di quiescenza sia sulla liquidazione del trattamento di fine rapporto; RILEVATO, quindi, che il Sig. Morabito Stefano non ha raggiunto il suddetto tetto contributivo massimo utile ai fini pensionistici; RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dal 1o ottobre 2004 il Sig. Morabito Stefano nato il 28/9/1939, in servizio di ruolo nella fascia funzionale C, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 503/92; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/99 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione; ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico-Previdenziale; DECRETO n. 4496 del 21 aprile 2004 Sig. Casuscelli Gaetano nato il 24/1/47 matricola 151975 – Distacco sindacale. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la nota del 25/3/04, della Segreteria CGIL F.P., con sede in Vibo Valentia alla Via Kennedy, con la quale si chiede il collocamento in distacco sindacale retribuito al 50% con decorrenza 1/4/2004 del dipendente Casuscelli Gaetano nato a Zambrone il 24/1/47 e residente in C/da Cocari – Vibo Valentia matricola 151975 Cat. C, in servizio presso il Dipartimento Obiettivi Strategici – Servizi Sociali di Vibo Valentia, in quanto Dirigente sindacale della CGIL F.P.; CONSIDERATO che la richiesta trova fondamento normativo nel CCNQ sottoscritto il 7/8/98; CONSIDERATO che, fermo restando il loro numero complessivo, i distacchi sindacali sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all’art. 5, comma 1 del CCNQ anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno per come previsto dall’art. 7 comma 1 dello stesso CCNQ; RILEVATO che, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del CCNQ variazioni ai distacchi e alle aspettative vanno comunicate all’Ente Regione entro il 31 gennaio di ogni anno; RILEVATO altresı̀ che, ai fini del trattamento economico previsto si fa riferimento all’art. 17 comma 3 del succitato contratto, il quale esplica che in caso di distacco ai sensi dell’art. 7 comma 2, al Dirigente sindacale è garantito: — il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e ricorrenti; DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 1) di prendere atto: — della facoltà espressa con nota del 10/3/04, acquisita agli atti il 19/3/04 con prot. n. 9346, con la quale il dipendente Morabito Stefano nato il 28/9/1939 – in servizio di ruolo nella fascia funzionale C –, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.lgs. n. 503 del 30/12/92; — della direttiva citata in premessa, emanata con nota assessorile dell’8 marzo 2003 – di cui al prot. n. 5743 del 18/3/03; 2) di mantenere in servizio il Sig. Morabito Stefano nato il 28/9/1939, fino al 30/9/2006; 3) di dare mandato all’Ufficio Pensioni del Servizio Trattamento Previdenziale-Assistenziale di questo Dipartimento, per l’esecuzione del presente atto. Il presente atto verrà trasmesso alle strutture competenti con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C., in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 19/01. Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Giuseppe Longo — il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati; — i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell’Amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico e per il diritto alle ferie previsto dagli artt. 17 comma 2 e 5 del CCNQ – 7/8/98, si applicano le norme previste nel CCNL vigente per il rapporto di lavoro part/time orizzontale o verticale; RITENUTO dover procedere di conseguenza avendo accertato i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 5 comma 1 e 11 comma 1; SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate; DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: — prendere atto della richiesta della Segreteria Comprensoriale CGIL-F.P. di Vibo Valentia pervenuta in data 1/4/04 con prot. n. 10429 prodotta ai sensi del CCNQ del 7/8/98 sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali; — collocare in distacco sindacale part/time e precisamente con articolazione della prestazione di servizio al 50%, con decorrenza 1/4/2004, il dipendente Casuscelli Gaetano matricola 151975 Categoria C, nato a Zambrone il 24/1/47, e residente in C/da Cocari – 89900 Vibo Valentia, in servizio presso il Dipartimento Obiettivi Strategici – Servizi Sociali di Vibo Valentia; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12471 — notificare il presente decreto alla Sig.ra Letteria Lotronto, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate; — notificare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri «Dipartimento della Funzione Pubblica», alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, Ufficio Relazioni Sindacali, alla Segreteria Nazionale CGIL F.P. con sede in Roma in Via L. Serra 31, al Dirigente del Dipartimento Obiettivi Strategici Via Orsi Catanzaro, al dipendente medesimo, nonché al Settore Economico del Personale; — il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente sul BUR Calabria. — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 22 aprile 2004 Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 4693 del 22 aprile 2004 Dipendente regionale Sig.ra Letteria Lotronto – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA l’istanza del 5/3/2004, pervenuta al protocolo in data 30/3/2004 ed acquisita al n. 9975, con la quale la dipendente regionale Sig.ra Letteria Lotronto, nata a Reggio Calabria il 30/ 6/1953 ed ivi residente in via S. Caterina Trav. Privata n. 21, matricola n. 454125, Categoria D, in servizio presso il Dipartimento «Bilancio – Finanze – Programmazione e Sviluppo Economico» – Ufficio Patrimonio di Reggio Calabria, ha chiesto di essere trasferita al Dipartimento «Formazione Professionale, Economato ed Autoparco», Ufficio «Innovazioni Tecnologiche» di Reggio Calabria, sito in via Caserma Borrace n. 67; CHE con nota n. 10199 del 31/3/2004, sono stati chiesti i pareri ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti succitati; RITENUTO dover provvedere al riguardo; VISTO il D.Lgs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; DECRETO n. 4710 del 22 aprile 2004 Dipendente regionale Sig. Enrico Meduri – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: Con istanza del 17/2/2004, il dipendente regionale Sig. Enrico Meduri, nato a Reggio Calabria il 2/1/1949 ed ivi residente in via Santa Lucia al Parco n. 8, matricola n. 528500, Categoria C, in servizio presso il Dipartimento «Formazione Professionale, Economato ed Autoparco», Coordinamento Attività Delegata e Rendiconti – C.R.F.P. ex INAPLI, con sede a Reggio Calabria, ha chiesto di essere trasferito al Dipartimento «Bilancio – Finanze – Programmazione e Sviluppo Economico», Servizio Patrimonio, Ufficio Patrimonio, con sede a Reggio Calabria; VISTA la nota n. 94 del 24/2/2004, pervenuta al protocollo in data 8/3/2004 ed acquisita al n. 7650, con la quale il Dirigente del Servizio Patrimonio ha espresso parere favorevole al trasferimento del dipendente in argomento; VISTA la nota n. 3744/Dip. del 10/3/2004, pervenuta al protocollo in data 30/3/2004 ed acquisita al n. 9971, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione Professionale, Economato ed Autoparco», ha concesso il nulla-osta al trasferimento di che trattasi; RITENUTO dover provvedere al riguardo; VISTO il D.Lgs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003; SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate; DECRETA Per quanto espresso in premessa: — assegnare la dipendente regionale Sig.ra Letteria Lotronto, nata a Reggio Calabria il 30/6/1953 ed ivi residente in via S. Caterina Trav. Privata n. 21, matricola n. 454125, Categoria D, al Dipartimento «Formazione Professionale, Economato ed Autoparco», Ufficio «Innovazioni Tecnologiche» di Reggio Calabria, sito in via Caserma Borrace n. 67; — statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate; DECRETA Per quanto espresso in premessa: — assegnare il dipendente regionale Sig. Enrico Meduri, nato a Reggio Calabria il 2/1/1949 ed ivi residente in via Santa Lucia al Parco n. 8, matricola n. 528500, Categoria C, al Dipartimento «Bilancio – Finanze Programmazione e Sviluppo Economico», Servizio Patrimonio, Ufficio Patrimonio, con sede a Reggio Calabria; 12472 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 — statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — notificare il presente decreto al Sig. Enrico Meduri, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate; — il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti; presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, al Dipartimento Obiettivi Strategici, nonché a tutte le Strutture interessate; — il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 22 aprile 2004 — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano Catanzaro, lı̀ 22 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 4963 del 27 aprile 2004 Struttura Ausiliaria Dipartimento «Organizzazione e Personale». DECRETO n. 4711 del 22 aprile 2004 Dipendente regionale Sig. Giuseppe Gaglione – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: Con istanza del 6/4/2004, pervenuta al protocollo il 14/4/2004 ed acquisita al n. 11101, il dipendente regionale Sig. Giuseppe Gaglione, nato a Palermo il 4/2/1948 e residente a Vibo Valentia in via S. Domenico Savio n. 7, matricola n. 334875, Categoria C, in servizio presso i Servizi Sociali U.O. di Vibo Valentia, ha dato la propria disponibilità ad essere trasferito all’Unità Organizzativa Autonoma dei Servizi Ispettivi Ufficio di Vibo Valentia; RITENUTO, per una migliore organizzazione ed efficienza dell’Unità Operativa di che trattasi, dover provvedere al riguardo; VISTO il D.Lgs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate; DECRETA Per quanto espresso in premessa: — assegnare, in via provvisoria e per un periodo di sei mesi, il dipendente regionale Sig. Giuseppe Gaglione, nato a Palermo il 4/2/1948 e residente a Vibo Valentia in via S. Domenico Savio n. 7, matricola n. 334875, Categoria C, all’Unità Organizzativa Autonoma dei Servizi Ispettivi – Ufficio di Vibo Valentia; — statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — notificare il presente decreto al Sig. Giuseppe Gaglione, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO PREMESSO CHE: — con deliberazione n. 3186 del 21 settembre 1999 la G.R. ha deliberato ex art. 5 della L.R. 7/96 di autorizzare i Direttori Generali ad istituire la segreteria prevista alla lettera a) del citato articolo, componendola di quattro membri dei quali uno esterno; — con nota n. 183 del 23/4/2004, il Dirigente Generale Vicario del Dipartimento «Organizzazione e Personale», a seguito del collocamento a riposo dall’1 aprile 2004, del Capo Struttura del predetto Dipartimento, sig. Bonapace Paolo, matricola 326030, Categoria D, ha designato dalla medesima decorrenza e con le stesse funzioni il sig. Mosciaro Saverio, matricola 568070, Categoria C, già componente della stessa; RITENUTO dover provvedere al riguardo; VISTA la L.R. n.7/96; VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 4/11/2002; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 47 del 15/1/ 2002; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 837 del 24/ 9/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2002; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti; DECRETA Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: — prendere atto della nota n. 183/04 con la quale il Dirigente Generale Vicario del Dipartimento «Organizzazione e Personale», ha designato quale Capo Struttura del proprio Diparti- 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 mento, a decorrere dall’1 aprile 2004, il sig. Mosciaro Saverio, già componente della stessa, in sostituzione del sig. Bonapace Paolo, collocato a riposo in tale data; — statuire che la Struttura Ausiliaria del Dipartimento «Organizzazione e Personale», è cosı̀ rideterminata: − Mosciaro Saverio, nato a Cosenza il 17/10/1965 e residente a Catanzaro in Via Conti di Loritello n. 19, dipendente regionale, matricola n. 568070, Categoria C – Capo Struttura; − Mungo Mirella, nata a Vallefiorita il 10/6/1955 ed ivi residente in Corso Europa n. 17, dipendente regionale, matricola n. 569685, Categoria B – Componente; − Serra Maria Rosa, nata a San Giovanni in Fiore il 7/10/ 1948 e residente a Cosenza in Via delle Medaglie d’Oro n. 93, dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Cosenza, Collaboratore Amministrativo (Cat. D ex VII livello) – Componente (in qualità di comandata); − Lupia Salvatore, nato a Cerva il 17/6/1960 ed ivi residente in Via Ia Traversa A. Gramsci, dipendente regionale, matricola n. 457100, Categoria A – Autista (giusta decreto dirigenziale n. 7310 del 29/5/2003); — statuire che il presente provvedimento, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni del Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» e, comunque fino alla cessazione dell’incarico conferito al suddetto Dirigente; — il Settore Economico del Personale provvederà ad indicare l’ammontare dell’indennità di Struttura, tenendo conto del livello retributivo degli interessati, nonché delle deliberazioni della Giunta regionale n. 47 del 15/1/2002 e n. 837 del 24/9/ 2002; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Personale, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — notificare il presente decreto agli interessati e a tutte le Strutture competenti; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 27 aprile 2004 12473 VISTI i decreti dirigenziali n. 16343 e n. 16344 del 4/12/02 con i quali si è ripartito il fondo regionale per la montagna relativo agli anni 2001 e 2002, attribuendo alla Comunità Montana del Pollino la somma di C 163.158,00, già liquidata; VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 819 dell’8/10/ 2001, con la quale si sono disciplinate le modalità di erogazione, di rendiconto e revoca delle somme riferite ai citati fondi; ACCERTATO che la Comunità Montana del Pollino ha presentato, cosı̀ come prevede il comma 4 dell’articolo 53 e la deliberazione n. 819 dell’8/10/2001, il piano di sviluppo socio economico, il programma operativo annuale e il programma d’intervento per cui si può procedere alla liquidazione della somma di C 468.214,00 pari all’80% della somma complessiva assegnata di C 585.268,00; CHE già si è provveduto a liquidare la somma di C 283.322,00, per cui per raggiungere la quota dell’80%, occorre liquidare la somma di C 184.892,00; VISTA la legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2004; DATO ATTO che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 8/2002; VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione; DECRETA DI LIQUIDARE a favore della Comunità Montana del Pollino la somma di C 184.892,00 autorizzando la ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento; DI IMPUTARE la somma di C 127.490,00 sul capitolo 2232203, residui 2003, impegno n. 3562 del 24/9/2003 e la somma di C 57.402,00 sul capitolo 2232203, impegno n. 6708 del 27/12/02; DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento per intero nel BUR. Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Il Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Del Grande Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 5360 del 30 aprile 2004 DECRETO n. 5356 del 30 aprile 2004 Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale per la montagna 2000-01. Liquidazione a favore della Comunità Montana Pollino. IL DIRIGENTE VISTI i decreti dirigenziali (n. 9237 del 22/7/2002, n. 15.572 e n. 13.571 del 24/9/03) con i quali si è ripartito il fondo nazionale per la montagna relativo all’anno 2000 e una quota del 2001, legge n. 97/94, attribuendo alla Comunità Montana del Pollino la somma di C 422.110,00; Liquidazione Comunità Montana Alto Jonio – Spese personale enti disciolti. Leggi regionali n. 4/74 e n. 7/78. IL DIRIGENTE CONSIDERATO che il servizio competente per l’istruttoria ha verificato: CHE nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2003, al capitolo 2232102, risulta uno stanziamento di C 513.000,00 cosı̀ specificato «Contributo a favore delle Comunità Montane per il finanziamento delle spese generali di funzionamento, nonché di quelle relative al personale proveniente dagli enti disciolti di cui all’art. 26 della legge regionale 29/1/1974, n. 4 ed alla legge regionale 31/5/1978, n. 7; 12474 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 CHE la Comunità Montana Alto Jonio ha presentato il rendiconto delle spese sostenute per l’anno 2003, pari ad C 55.034,05, per il pagamento delle spettanze al personale proveniente dagli enti disciolti di cui alle leggi sopra richiamate; CHE con decreto n. 15721 del 3 novembre 2003 è stata impegnata sul capitolo 2232102 la somma di C 513.000,00, impegno n. 4127 del 30 ottobre 2003; RITENUTO, pertanto, liquidare a favore della Comunità Montana Alto Jonio la somma di C 55.034,05; VISTA la legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 04; DATO ATTO che per la liquidazione della suddetta spesa si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 8/02; VISTE le leggi regionali n. 4 del 29/1/1974 e n. 7 del 31/5/ 1978; CHE con decreto n. 15721 del 3 novembre 2003 è stata impegnata sul capitolo 2232102 la somma di C 513.000,00, impegno n. 4127 del 30 ottobre 2003; RITENUTO, pertanto, liquidare a favore della Comunità Montana Versante Tirrenico Meridionale la somma di C 135.663,11; VISTA la legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 04; DATO ATTO che per la liquidazione della suddetta spesa si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 8/02; VISTE le leggi regionali n. 4 del 29/1/1974 e n. 7 del 31/5/ 1978; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 e successive modifiche ed integrazioni; DECRETA VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 e successive modifiche ed integrazioni; DI assegnare e liquidare alla Comunità Montana Versante Tirrenico Meridionale la somma di C 135.663,11; DECRETA DI assegnare e liquidare alla Comunità Montana Alto Jonio la somma di C 55.034,05; DI imputare la spesa di C 55.034,05 sul capitolo 2232102, giusto impegno n. 4127 del 30/10/2003; DI imputare la spesa di C 135.663,11 sul capitolo 2232102, giusto impegno n. 4127 del 30/10/2003; DI disporre la pubblicazione per intero del presente decreto sul BUR. Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 DI disporre la pubblicazione per intero del presente decreto sul BUR. Il Dirigente Dott. Giuseppe Del Grande Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Il Dirigente Dott. Giuseppe Del Grande DECRETO n. 5364 del 30 aprile 2004 DECRETO n. 5362 del 30 aprile 2004 Liquidazione Comunità Montana Versante Tirrenico Meridionale – Spese personale enti disciolti. Leggi regionali n. 4/74 e n. 7/78. Liquidazione Comunità Montana Versante Jonico Meridionale – Spese personale enti disciolti. Leggi regionali n. 4/74 e n. 7/78. IL DIRIGENTE CONSIDERATO che il servizio competente per l’istruttoria ha verificato: IL DIRIGENTE CONSIDERATO che il servizio competente per l’istruttoria ha verificato: CHE nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2003, al capitolo 2232102, risulta uno stanziamento di C 513.000,00 cosı̀ specificato «Contributo a favore delle Comunità Montane per il finanziamento delle spese generali di funzionamento, nonché di quelle relative al personale proveniente dagli enti disciolti di cui all’art. 26 della legge regionale 29/1/1974, n. 4 ed alla legge regionale 31/5/1978, n. 7; CHE la Comunità Montana Versante Tirrenico Meridionale ha presentato il rendiconto delle spese sostenute per l’anno 2003, pari ad C 135.663,11, per il pagamento delle spettanze al personale proveniente dagli enti disciolti di cui alle leggi sopra richiamate; CHE nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2003, al capitolo 2232102, risulta uno stanziamento di C 513.000,00 cosı̀ specificato «Contributo a favore delle Comunità Montane per il finanziamento delle spese generali di funzionamento, nonché di quelle relative al personale proveniente dagli enti disciolti di cui all’art. 26 della legge regionale 29/1/1974, n. 4 ed alla legge regionale 31/5/1978, n. 7; CHE la Comunità Montana Versante Jonico Meridionale ha presentato il rendiconto delle spese sostenute per l’anno 2003, pari ad C 74.142,39, per il pagamento delle spettanze al personale proveniente dagli enti disciolti di cui alle leggi sopra richiamate; CHE con decreto n. 15721 del 3 novembre 2003 è stata impegnata sul capitolo 2232102 la somma di C 513.000,00, impegno n. 4127 del 30 ottobre 2003; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 RITENUTO, pertanto, liquidare a favore della Comunità Montana Versante Jonico Meridionale la somma di C 74.142,39; VISTA la legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 04; DATO ATTO che per la liquidazione della suddetta spesa si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 8/02; VISTE le leggi regionali n. 4 del 29/1/1974 e n. 7 del 31/5/ 1978; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 e successive modifiche ed integrazioni; 12475 DATO ATTO che per la liquidazione della suddetta spesa si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 8/02; VISTE le leggi regionali n. 4 del 29/1/1974 e n. 7 del 31/5/ 1978; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 e successive modifiche ed integrazioni; DECRETA DI assegnare e liquidare alla Comunità Montana Silana la somma di C 37.212,67; DI imputare la spesa di C 37.212,67 sul capitolo 2232102, giusto impegno n. 4127 del 30/10/2003; DECRETA DI assegnare e liquidare alla Comunità Montana Versante Jonico Meridionale la somma di C 74.142,39; DI imputare la spesa di C 74.142,39 sul capitolo 2232102, giusto impegno n. 4127 del 30/10/2003; DI disporre la pubblicazione per intero del presente decreto sul BUR. Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Il Dirigente Dott. Giuseppe Del Grande DI disporre la pubblicazione per intero del presente decreto sul BUR. Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 DECRETO n. 5367 del 30 aprile 2004 Il Dirigente Dott. Giuseppe Del Grande Liquidazione Comunità Montana Versante dello Stretto – Spese personale enti disciolti. Leggi regionali n. 4/74 e n. 7/78. IL DIRIGENTE DECRETO n. 5366 del 30 aprile 2004 Liquidazione Comunità Montana Silana – Spese personale enti disciolti. Leggi regionali n. 4/74 e n. 7/78. IL DIRIGENTE CONSIDERATO che il servizio competente per l’istruttoria ha verificato: CHE nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2003, al capitolo 2232102, risulta uno stanziamento di C 513.000,00 cosı̀ specificato «Contributo a favore delle Comunità Montane per il finanziamento delle spese generali di funzionamento, nonché di quelle relative al personale proveniente dagli enti disciolti di cui all’art. 26 della legge regionale 29/1/1974, n. 4 ed alla legge regionale 31/5/1978, n. 7; CHE la Comunità Montana Silana ha presentato il rendiconto delle spese sostenute per l’anno 2003, pari ad C 37.212,67, per il pagamento delle spettanze al personale proveniente dagli enti disciolti di cui alle leggi sopra richiamate; CONSIDERATO che il servizio competente per l’istruttoria ha verificato: CHE nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2003, al capitolo 2232102, risulta uno stanziamento di C 513.000,00 cosı̀ specificato «Contributo a favore delle Comunità Montane per il finanziamento delle spese generali di funzionamento, nonché di quelle relative al personale proveniente dagli enti disciolti di cui all’art. 26 della legge regionale 29/1/1974, n. 4 ed alla legge regionale 31/5/1978, n. 7; CHE la Comunità Montana Versante dello Stretto ha presentato il rendiconto delle spese sostenute per l’anno 2003, pari ad C 133.594,03, per il pagamento delle spettanze al personale proveniente dagli enti disciolti di cui alle leggi sopra richiamate; CHE con decreto n. 15721 del 3 novembre 2003 è stata impegnata sul capitolo 2232102 la somma di C 513.000,00, impegno n. 4127 del 30 ottobre 2003; RITENUTO, pertanto, liquidare a favore della Comunità Montana Versante dello Stretto la somma di C 133.594,03; VISTA la legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 04; CHE con decreto n. 15721 del 3 novembre 2003 è stata impegnata sul capitolo 2232102 la somma di C 513.000,00, impegno n. 4127 del 30 ottobre 2003; DATO ATTO che per la liquidazione della suddetta spesa si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 8/02; RITENUTO, pertanto, liquidare a favore della Comunità Montana Silana la somma di C 37.212,67; VISTE le leggi regionali n. 4 del 29/1/1974 e n. 7 del 31/5/ 1978; VISTA la legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 04; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 e successive modifiche ed integrazioni; 12476 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETA DI assegnare e liquidare alla Comunità Montana Versante dello Stretto la somma di C 133.594,03; DI imputare la spesa di C 133.594,03 sul capitolo 2232102, giusto impegno n. 4127 del 30/10/2003; DI disporre la pubblicazione per intero del presente decreto sul BUR. Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 RITENUTO di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro; VISTO l’art. 7 dell’accordo integrativo del 15/2/96 del C.C.N.L. inerente i termini di preavviso; VISTA la delibera di G.R. n. 1013 del 22/11/2002; SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETA Il Dirigente Dott. Giuseppe Del Grande DECRETO n. 5382 del 30 aprile 2004 Sig.ra Barletta Giovanna Maria nata il 6/12/54 matricola 56900 – Risoluzione rapporto di lavoro art. 2 comma 12 Legge 335/95. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE la Sig.ra Barletta Giovanna Maria nata a Reggio Calabria il 6/12/54 Categoria D matricola 56900 in servizio presso il Centro Formazione Professionale ex INIASA di Reggio Calabria, è stata riconosciuta permanentemente non idonea al servizio con verbale n. 38 del 10/2/2004 dalla Commissione medico-legale dell’ASL n. 11 di Reggio Calabria; CHE la medesima, in data 24/10/03 aveva chiesto di essere sottoposta a visita medico-collegiale, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della Legge 335/95; VISTO il verbale della Commissione medico Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Messina, pervenuto in data 23/4/04, dal quale si evince che alla sopranominata dipendente sono state riscontrate infermità che costituiscono impedimento permanente alla prestazione lavorativa e che, pertanto, sussiste l’assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; CONSIDERATO che l’inabilità è determinata da infermità non dipendenti da causa di servizio; CONSIDERATO inoltre che allo scadere dei cinque anni è fatto obbligo riproporre visita di revisione secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.M. 187/97 e dall’art. 9 del D.P.R. 222/84; DATO ATTO che la sig.ra Barletta Giovanna ha facoltà di far rivalere il riconoscimento di cui al verbale ASL 11 di Reggio Calabria prot. 38 del 102/04, qualora lo ritenesse opportuno; Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente confermato: — di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con la sig.ra Barletta Giovanna Maria, nata a Reggio Calabria il 6/12/54, matricola 56900, dipendente regionale Categoria D, in servizio presso il Centro F.P. ex INIASA di Reggio Calabria a seguito del giudizio emesso dalla competente Commissione Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Messina, a far data dal 14/4/2004 secondo le disposizioni di cui all’art. 2 comma 12 della Legge 335/95; — di dare disposizione al Settore 15 – Gestione Economica e Previdenziale del Personale – perché corrisponda l’indennità sostitutiva del preavviso e perché provveda ad ogni altro adempimento di competenza; — di dare atto che allo scadere dei cinque anni, è fatto obbligo riproporre visita di revisione secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.M. 187/97 e dall’art. 9 del D.P.R. 222/84; — di notificare il presente Decreto al Settore 15 dell’Assessorato al Personale, Servizi 52 e 53, all’interessata sig.ra Barletta Giovanna Maria residente in Filippini 1/B Reggio Calabria, e al Dirigente Responsabile del Centro Formazione Prof.le, Via Pio XI Dir. I – 89133 Reggio Calabria, ove risulta funzionalmente assegnata; — provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento in formato integrale sul BUR Calabria. Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 5383 del 30 aprile 2004 Sig. Costa Rosario nato il 29/4/57 matricola 210600 – Distacco sindacale. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 21, comma 4 del C.C.N.L. per il Personale del Comparto Regioni Enti Locali; VISTA la Legge 335 dell’8/8/95 art. 2, comma 12; VISTO il Decreto del Ministero del Tesoro n. 187 dell’8/5/97 concernente le modalità applicative delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 12 della già citata legge 335 dell’8/8/95; VISTA la circolare n. 57 del 24 ottobre 1997 dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, recante disposizioni in materia; VISTA la nota del 14/4/04, della Segreteria CISAL, con sede in Roma alla Via Giulio Cesare, con la quale si chiede il collocamento in distacco sindacale retribuito al 50% con decorrenza 3/5/2004 del dipendente Costa Rosario nato a Catanzaro il 29/ 4/57 e residente in Via Carso n. 2 – S. Maria di Catanzaro – matricola 210600 Cat. C, in servizio presso l’Assessorato alla Formazione Professionale di Catanzaro, in quanto Dirigente sindacale della CISAL; CONSIDERATO che la richiesta trova fondamento normativo nel CCNQ sottoscritto il 7/8/98; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12477 CONSIDERATO che, fermo restando il loro numero complessivo, i distacchi sindacali sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all’art. 5, comma 1 del CCNQ anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno per come previsto dall’art. 7 comma 1 dello stesso CCNQ; DECRETO n. 5385 del 30 aprile 2004 RILEVATO che, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del CCNQ variazioni ai distacchi e alle aspettative vanno comunicate all’Ente Regione entro il 31 gennaio di ogni anno; VISTA la Legge regionale 12 agosto 2002 n. 34 «Riordino delle Funzioni Amministrative Regionali e Locali»; RILEVATO altresı̀ che, ai fini del trattamento economico previsto si fa riferimento all’art. 17 comma 3 del succitato contratto, il quale esplica che in caso di distacco ai sensi dell’art. 7 comma 2, al Dirigente sindacale è garantito: — il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e ricorrenti; — il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati; — i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell’Amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico e per il diritto alle ferie previsto dagli artt. 17 comma 2 e 5 del CCNQ – 7/8/98, si applicano le norme previste nel CCNL vigente per il rapporto di lavoro part/time orizzontale o verticale; RITENUTO dover procedere di conseguenza avendo accertato i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 5 comma 1 e 11 comma 1; SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate; DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: — prendere atto della richiesta della Segreteria Confederale CISAL pervenuta in data 14/4/04 con prot. n. 10924 prodotta ai sensi del CCNQ del 7/8/98 sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali; — collocare in distacco sindacale part/time e precisamente con articolazione della prestazione di servizio al 50%, con decorrenza 3/5/2004, il dipendente Costa Rosario matricola 210600 Categoria C, nato a Catanzaro il 29/4/57, e residente in Via Carso n. 2 – 88060 S. Maria di Catanzaro, in servizio presso l’Assessorato alla F.P. Coordinamento Provinciale, Via degli Angioini n. 143/B – Catanzaro; — notificare il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri «Dipartimento della Funzione Pubblica», Ufficio Relazioni Sindacali, alla Segreteria Nazionale CISAL, con sede in Via Giulio Cesare n. 21 – 00192 Roma, al Dirigente del Coordinamento Provinciale Formazione Professionale, Via degli Angioini n. 143/B – Catanzaro, al dipendente medesimo, nonché al Settore Economico del Personale; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente sul BUR Calabria. Distacco in utilizzo dipendenti regionali presso Amministrazione Provinciale di Cosenza. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO in particolare il Capo III della predetta legge: «Trasferimento delle Risorse Finanziarie, Umane, Strumentali ed Organizzative»; VISTA la nota n. 24001/1130 del 6/11/2003, dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza – Assessorato Formazione Professionale, con la quale chiede il distacco presso i propri uffici dei sottoelencati dipendenti regionali, in servizio presso il Coordinamento Provinciale di Formazione Professionale di Cosenza: — Scagliola Domenico S., nato a Melito Porto Salvo l’1/1/ 1962 e residente a Paola in via Nazionale Strada T. n. 37/B, matricola n. 744700, Categoria C, per 3 giorni alla settimana; — Caruso Antonio, nato a Cosenza il 28/10/1954 ed ivi residente in via Degli Stadi n. 113, matricola n. 146800, Categoria C, per tutta la settimana; — Burza Camillo, nato a S. Mango D’Aquino l’11/9/1944 e residente a Cosenza in via F.lli Cervi n. 17/C, matricola n. 99000, Categoria C, per tutta la settimana; — D’Ambrosio Maria Franca, nata a Trenta l’8/2/1946 e residente a Marano Principato in via Pantusella n. 18/D, matricola n. 233500, Categoria C, per 3 giorni alla settimana; CHE per la richiesta di cui sopra, il Dirigente del Servizio Coordinamento Provinciale di Formazione Professionale, ha espresso parere favorevole al distacco in argomento; ACCERTATA la fattibilità per poter procedere al distacco, anche provvisorio, del personale di che trattasi, in considerazione di voler rilanciare e consolidare il rapporto tra la Provincia di Cosenza ed il Servizio di Coordinamento Provinciale di Formazione Professionale; CHE i dipendenti interessati al distacco in argomento, sono disponibili in tal senso; VISTI i Decreti Legislativi n. 112/98, n. 267/2000, n. 165/ 2001; VISTA la Legge Regionale n. 31/2002; VISTA la Legge regionale n. 39/2002; VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003; SU conforme proposta dell’ufficio interessato formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti, DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano — prendere atto della nota della Provincia di Cosenza n. 24001/1130 del 6/11/2003, con relativi nominativi, che allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 12478 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 — distaccare, in utilizzo ed in via provvisoria, presso l’Amministrazione Provinciale di Cosenza, per le esigenze delle Strutture richiedenti e per le finalità di cui alla Legge regionale n. 34 del 12 agosto 2002 «Riordino delle Funzioni Amministrative Regionali e Locali», da concordare con la predetta Amministrazione Provinciale, i seguenti dipendenti della Regione Calabria: VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate; 1. Scagliola Domenico S., nato a Melito Porto Salvo l’1/1/ 1962 e residente a Paola in via Nazionale Strada T. n. 37/B, matricola n. 744700, Categoria C, per 3 giorni alla settimana; DECRETA Per quanto espresso in premessa: 2. Caruso Antonio, nato a Cosenza il 28/10/1954 ed ivi residente in via Degli Stadi n. 113, matricola n. 146800, Categoria C, per tutta la settimana; 3. Burza Camillo, nato a S. Mango D’Aquino l’11/9/1944 e residente a Cosenza in via F.lli Cervi n. 17/C, matricola n. 99000, Categoria C, per tutta la settimana; 4. D’Ambrosio Maria Franca, nata a Trenta l’8/2/1946 e residente a Marano Principato in via Pantusella n. 18/D, matricola n. 233500, Categoria C, per 3 giorni alla settimana; — stabilire che il presente provvedimento, ha decorrenza immediata, fino a nuove e/o diverse disposizioni; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — notificare il presente decreto ai dipendenti interessati, alla Provincia di Cosenza sita in via Galliano n. 6, a tutte le Strutture regionali interessate, nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. — assegnare il dipendente regionale Sig. Francesco Scalise, nato a Sorbo San Basile il 18/8/1945 e residente a Catanzaro in via Schipani n. 48, matricola n. 746500, Categoria D, al Dipartimento «Presidenza», Settore «Legislativo»; — statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — stabilire, che ai sensi della Legge regionale n. 7/96, provvederà il suddetto Settore, all’assegnazione dello stesso in uno degli uffici della Struttura, dandone assicurazione a questo Settore; — notificare il presente decreto al Sig. Francesco Scalise, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate; — il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 5390 del 30 aprile 2004 DECRETO n. 5388 del 30 aprile 2004 Dipendente regionale Sig. Scalise Francesco – Assegnazione. Dipendente regionale Vero Roberto – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA l’istanza del 16/4/2004, con la quale il dipendente regionale Sig. Francesco Scalise, nato a Sorbo San Basile il 18/8/ 1945 e residente a Catanzaro in via Schipani n. 48, matricola n. 746500, Categoria D, in servizio presso il Comitato Regionale di Controllo sede Centrale, ha chiesto di essere trasferita al Dipartimento «Presidenza», Settore Legislativo; CHE nella succitata nota i Dirigenti preposti hanno concesso i nulla-osta al trasferimento del dipendente in argomento; RITENUTO dover provvedere al riguardo; VISTO il D.Lgs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002; — con nota n. 637 del 12/3/2004, il Dirigente del Settore «Programmazione, Sviluppo Economico, Interventi Comunitari», ha fatto richiesta di un autista e di un’autovettura da utilizzare presso la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria 2000-2006, istituita con delibera della Giunta regionale n. 15 del 14/1/2003; — con nota n. 1007 dell’11/3/2004, pervenuta al protocollo il 22/3/2004, acquisita al n. 8647, il Dirigente del Servizio Autoparco, ha comunicato che il sig. Vero Roberto Giovanni, matricola 849100, presta servizio dal 23 febbraio 2004 presso la Struttura «Coordinamento e Attuazione dei Fondi Comunitari»; — con nota n. 480/04, il Dirigente del Settore «Programmazione, Sviluppo Economico, Interventi Comunitari», ha comunicato che il sig. Vero Roberto Giovanni, ha preso regolarmente servizio in tale data al suddetto Settore, in qualità di Autista; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 RITENUTO dover provvedere al riguardo; VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 4/11/2002; 12479 VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni; ALLA LUCE di un attento esame dei riferimenti legislativi e giurisprudenziali senza trascurare l’emergente indirizzo nazionale che tende ad aumentare l’età per l’entrata in quiescenza; VISTA la Delibera di G.R. n. 1013 del 4/11/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2002; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti; RITENUTO, pertanto, di dover accogliere l’istanza del dipendente Barillà Sebastiano, trattenendolo in servizio, sino al raggiungimento del limite massimo previsto e comunque non oltre il 70o anno di età; SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETA DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: — prendere atto delle note n. 1007/04 del Dirigente del Servizio Autoparco e n. 480/04 del Dirigente del Settore Programmazione Sviluppo Economico Interventi Comunitari; — assegnare, con decorrenza 23 febbraio 2004, in qualità di Autista, il sig. Vero Roberto, nato a Pontebba il 24/6/1951 e residente a Taverna in Viale I Maggio n. 7, matricola 849100, Categoria A, presso la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria 2000-2006, istituita con delibera della Giunta regionale n. 15 del 14/1/2003; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Personale, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — notificare il presente decreto all’interessato e a tutte le Strutture competenti; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati: DISPORRE il mantenimento in servizio presso la Regione Calabria sino al raggiungimento del limite massimo previsto e comunque non oltre il settantesimo (70) anno di età, del dipendente sig. Barillà Sebastiano nato a Sambatello di Reggio Calabria il 4/7/1937 – matricola 51125 in atto in servizio presso il Dipartimento F.P. Servizio Coordinamento Attività Delegata di Reggio Calabria; STATUIRE che il presente ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; NOTIFICARE il presente provvedimento al sig. Barillà Sebastiano, residente in Via Esperia n. 58 – 89100 Reggio Calabria e al Settore Economico Servizio Previdenziale e Assistenziale per l’esecuzione dei successivi adempimenti; PROVVEDERE alla pubblicazione in formato integrale del presente provvedimento sul BUR Calabria. Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 5395 del 30 aprile 2004 DECRETO n. 5392 del 30 aprile 2004 Sig. Barillà Sebastiano nato l’11/6/37 matricola 51125 – Mantenimento in servizio. Sig.ra Tulelli Berenice nata il 5/9/49 matricola 999464 – Collocamento in aspettativa ai sensi della L.R. n. 7/97. IL DIRIGENTE DEL SETTORE IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che con istanza dell’8/4/04 acquisita col prot. 11094, il sig. Barillà Sebastiano, nato a Sambatello di Reggio Calabria l’11/6/1937, dipendente regionale matricola n. 51125 in servizio presso il Dipartimento Formazione Professionale – Servizio Coordinamento Attività Delegata di Reggio Calabria, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore triennio sino al raggiungimento del limite massimo previsto e comunque non oltre il sessantesimo (70) anno di età; VISTO l’art. 61 comma 2 della L.R. n. 9 del 28 marzo 1975, che prevede per il dipendente che abbia compiuto il 65o anno di età senza aver maturato il diritto al trattamento minimo di pensione, il mantenimento in servizio fino al 70o anno di età; PREMESSO che la sig.ra Tulelli Berenice nata il 5/9/49, con delibera di G.R. n. 6886 del 14/12/98, è stata assegnata con decorrenza 1/1/99 al BIC Calabria presso la sede di Bruxelles nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge 52/96; VISTA l’istanza del 28/1/04 acquisita al protocollo del Settore Giuridico con il n. 4044 dell’11/2/2004, con la quale la sig.ra Tulelli Berenice chiede il collocamento in aspettativa ai sensi della L.R. 7/97 con decorrenza 1 maggio 2004; VISTO l’art. unico della L.R. n. 7 del 12 aprile 1997 avente per oggetto: «Estensione dei benefici previsti dalle Leggi statali n. 26 dell’11 febbraio 1980 e n. 333 del 25 giugno 1985 ai dipendenti regionali»; 12480 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTA la certificazione (certificato di servizio all’estero del coniuge) prodotta a corredo dell’istanza; VISTO l’art. 13, commi 2 e 3 del CCNL del 14/9/2000; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, avente per oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione»; RILEVATO CHE il periodo trascorso in aspettativa non è utile ai fini giuridici ed economici e che peraltro lo stesso può essere riscattato a domanda ai fini pensionistici, ai sensi del D.Lgs. 184/97; DATO ATTO che l’aspettativa può, in qualsiasi momento essere revocata per sopravvenute esigenze di servizio o per difetto di effettiva permanenza all’estero; RITENUTO dover provvedere a riguardo sussistendo le condizioni per il collocamento in aspettativa di cui alla citata legge regionale n. 7/97; VISTA la delibera di G.R. n. 1013 del 22/11/02; DECRETO n. 5397 del 30 aprile 2004 Dipendente regionale Pasquale Aiello. Concessione nullaosta proroga distacco. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: — con decreto dirigenziale n. 4002 del 12/4/2002, è stato concesso il nulla osta al comando del sig. Pasquale Aiello, nato a Rende il 19/9/1942 ed ivi residente in Via Kennedy n. 56/D, dipendente regionale, matricola n. 10250, Categoria D ex VIII q.f. Funzionario, presso la Commissione Regionale per l’Emersione del lavoro non regolare, con sede a Lamezia Terme, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presa servizio; — il suddetto ha regolarmente preso servizio il 18 aprile 2002; — con decreto dirigenziale n. 6862 del 26/5/2003, è stata disposta la proroga del distacco in argomento fino al 17 aprile 2004; DECRETA — con nota prot. 79 del 22/3/2004, la Commissione per l’Emersione del Lavoro non Regolare, con sede a Lamezia Terme, ha chiesto di poter continuare ad avvalersi della predetta collaborazione, per un ulteriore periodo di un anno, ai sensi dell’art. 78, comma 5 della legge n. 448 del 23/12/1998; Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente confermate: — il sig. Aiello Pasquale, con nota in atti, ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga del distacco di cui trattasi; — accogliere l’istanza della dipendente Tulelli Berenice, nata il 5/9/49 matricola 999464, e di collocarla in aspettativa ai sensi della L.R. n. 7/97, con decorrenza 1/5/2004; RITENUTO dover provvedere alla proroga del distacco del sig. Aiello Pasquale presso la Commissione Regionale per l’Emersione del lavoro non regolare, con sede a Lamezia Terme, fino al 17 aprile 2005; SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate — dare atto che l’aspettativa di cui trattasi, ai sensi dell’art. 2 della Legge statale 26/80, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata e che può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di servizio o per difetto di effettiva permanenza all’estero; VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 4/11/2002; — dare atto che alla dipendente medesima, ai sensi del citato art. 2 della Legge statale n. 26/80 non spetta alcun assegno e che ai sensi dell’art. 3 della stessa legge, il periodo trascorso in aspettativa, non è utile ai fini giuridici ed economici e può essere riscattato a domanda ai fini pensionistici; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 47 del 15/1/ 2002; — dare mandato al Settore Gestione Economica del Personale, di provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza; SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; DECRETA — notificare il presente decreto, al Servizio 52 e Servizio 53 del Settore Gestione Economica del Personale e all’interessata Sig.ra Tulelli Berenice residente in Avenue du Père Damien, 88 boite 8 − B-1150 Bruxelles; — provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento in formato integrale sul BUR Calabria. Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano Per quanto espresso in premessa e qui si intende ripetuto e confermato: — concedere il nulla-osta alla proroga del distacco del sig. Pasquale Aiello, nato a Rende il 19/9/1942 ed ivi residente in Via Kennedy n. 56/D, dipendente regionale, matricola n. 10250, Categoria D, presso la Commissione Regionale per l’Emersione del lavoro non regolare, con sede a Lamezia Terme, per ulteriori dodici mesi e fino al 17 aprile 2005, salvo proroga e/o risoluzione anticipata; — dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, resta a carico della Regione Calabria, in ossequio al disposto di cui all’art. 78 – comma 5 – legge n. 448/98; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 — autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per gli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento; 12481 SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti; DECRETA — notificare il presente decreto al sig. Pasquale Aiello e a tutte le Strutture competenti; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 5398 del 30 aprile 2004 Dipendente regionale Albanese Anna Teresa. Concessione nulla-osta proroga comando. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati: — concedere il nulla-osta alla proroga del comando presso la Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 5 di Reggio Calabria, della dott.ssa Albanese Anna Teresa, nata a Reggio Calabria il 23/1/1958 ed ivi residente in Pandiloro Prol. Spirito Santo, matricola 12875, Categoria D, per ulteriori dodici mesi a decorrere dall’1 giugno 2004 e fino al 31 maggio 2005; — dare atto che la spesa conseguente al comando in argomento sarà a totale carico della Provincia di Reggio Calabria, che dovrà rimborsare, ai sensi di legge, le competenze ed oneri connessi anticipati da questa Amministrazione alla suddetta dipendente, fatti salvi i rapporti finanziari con la stessa Provincia e l’ATO 5; — stabilire che alla conclusione del comando, la predetta dipendente dovrà rientrare presso l’Amministrazione di appartenenza; PREMESSO CHE: — con decreto dirigenziale n. 1605 del 22/2/2002, è stato disposto il comando presso la Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 5 di Reggio Calabria della dott.ssa Albanese Anna Teresa, nata a Reggio Calabria il 23/1/1958 ed ivi residente in Pandiloro Prol. Spirito Santo, matricola 12875, Categoria D, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presa servizio; — con nota prot. 16160 del 12/6/2002, la Provincia di Reggio Calabria – Settore e Sviluppo delle Risorse Umane, ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 2034 del 5/6/2002, relativa al suddetto comando disposto per il periodo di un anno a decorrere dall’1/6/2002; — autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per gli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento; — notificare il presente decreto alla dott.ssa Albanese Anna Teresa e a tutte le Strutture competenti; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano — con decreto dirigenziale n. 6865 del 26/5/2003, è stata disposta la predetta proroga fino al 31 maggio 2004; — con nota n. 304/04, pervenuta al protocollo il 21/4/2004, acquisita al n. 11582, il Dirigente Generale dell’ATO 5 – di Reggio Calabria, permanendo le condizioni che hanno motivato il suddetto comando, ha comunicato che intende continuare ad avvalersi della predetta collaborazione; — con nota in atti la dott.ssa Albanese Anna Teresa, ha dichiarato la propria disponibilità in tal senso; RITENUTO dover prendere atto di quanto sopra rappresentato e concedere il nulla-osta alla proroga del comando presso la Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 5 di Reggio Calabria, della dott.ssa Albanese Anna Teresa, per ulteriori dodici mesi a decorrere dall’1 giugno 2004 e con scadenza il 31 maggio 2005; VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 4/11/2002; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 47 del 15/1/ 2002; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; DECRETO n. 5400 del 30 aprile 2004 Dipendenti regionali sigg.ri: Strati Antonio e D’Ascola Matilde − Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che con deliberazione n. 30 del 24 febbraio 2004, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Forestale della Regione Calabria, ha sollevato di qualsiasi incarico, nell’ambito degli Uffici A.F.O.R., i dipendenti regionali: — Strati Antonio, nato ad Africo Nuovo il 6/10/1958 e residente a Reggio Calabria in via Nazionale n. 234 – Riace di Lazzaro, matricola n. 792850, Categoria C; — D’Ascola Matilde, nata ad Ardore il 31/7/1949 ed ivi residente in via Manzoni n. 22 matricola n. 237280, Categoria C e ne autorizza il rientro presso la Regione Calabria; VISTE le istanze con le quali i dipendenti succitati chiedono di essere assegnati presso il Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca», Ufficio Agricolo di Zona di Caulonia; RITENUTO dover provvedere al riguardo; 12482 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001; VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate; DECRETA Per quanto espresso in premessa: — prendere atto della deliberazione n. 30 del 24 febbraio 2004, del Consiglio di Amministrazione dell’A.F.O.R.; — disporre, il rientro presso la Regione Calabria, dei dipendenti regionali: 1. Strati Antonio, nato ad Africo Nuovo il 6/10/1958 e residente a Reggio Calabria in via Nazionale n. 234 – Riace di Lazzaro, matricola n. 792850, Categoria C; 2. D’Ascola Matilde, nata ad Ardore il 31/7/1949 ed ivi residente in via Manzoni n. 22 matricola n. 237280, Categoria C e ne autorizza il rientro presso la Regione Calabria; — assegnare, con decorrenza immediata, i dipendenti succitati al Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca», Ufficio Agricolo di Zona di Caulonia; sponsabilità dello stesso ufficio, al dipendente regionale Sig. Romolo Marchese, nato a Rende l’8/9/1941 ed ivi residente in via A. Magno n. 103, matricola n. 490250, Categoria D; CONSTATATO che il suddetto dipendente è in possesso dei requisiti richiesti; RITENUTO di dover provvedere al riguardo; VISTA la L.R. n. 7/96, art. 30; VISTO il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 4/11/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003; VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU CONFORME proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate; DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: — prendere atto della nota n. 3432 del 26/2/2004, del Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca»; — notificare il presente decreto ai dipendenti regionali Strati Antonio e D’Ascola Matilde, al Responsabile del Servizio Provinciale A.F.O.R. di Reggio Calabria, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate; — attribuire al dipendente regionale Sig. Romolo Marchese, nato a Rende l’8/9/1941 ed ivi residente in via A. Magno n. 103, matricola n. 490250, Categoria D, la responsabilità dell’Ufficio n. 463 «Pubbliche Relazioni», con sede a Cosenza; — il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti; — autorizzare il citato dipendente, per l’espletamento delle funzioni affidate; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. — statuire che il presente atto, con decorrenza 1/1/2004, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 — revocare qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il presente; Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 5402 del 30 aprile 2004 Dipendente regionale Sig. Romolo Marchese – Affidamento responsabilità Ufficio. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la nota n. 3432 del 26/2/2004, pervenuta al protocollo in data 8/3/2004 ed acquisita al n. 7660, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca», al fine di organizzare la propria Struttura e, in occasione del collocamento a riposo a far data dall’1/1/2004 del titolare dell’ufficio 463 «Pubbliche Relazioni», con sede a Cosenza, propone la re- — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — notificare il presente decreto al Sig. Romolo Marchese, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5403 del 30 aprile 2004 Corsi di aggiornamento per i Dirigenti della Regione Calabria – Ente attuatore Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Liquidazione II rata (saldo). IL DIRIGENTE DI SETTORE VISTO il D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 – Testo Unico Pubblico Impiego; VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24/ 6/1999; — di trasmettere l’originale della quietanza alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Servizio Ragioneria – Centro residenziale e studi – Corso Trieste, 2a – 81100 Caserta; — di prendere atto: — che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002; — di pubblicare il presente decreto sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Giustino Ranieri VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002 «Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria»; VISTO il decreto del Dirigente Generale vicario del Dipartimento Organizzazione e Personale n. 15955 del 7 novembre 2003 avente ad oggetto Corso di aggiornamento per Dirigenti della Regione Calabria; VISTA la convenzione tra la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e il Dipartimento Organizzazione e Personale della Regione Calabria, stipulata in data 29 ottobre 2003, che è parte integrante del su richiamato decreto; VISTO in particolare l’art. 5 che regola le modalità di erogazione delle somme da liquidare alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; CONSIDERATO che sono state soddisfatte le condizioni di cui all’art. 2 della predetta convenzione; CHE pertanto si rende necessario liquidare alla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione la somma di C 119.780,00 quale saldo per l’attività formativa svolta; CHE esiste la disponibilità economica sul capitolo 1003108 anno 2003 giusto impegno n. 4335 del 6/11/2003; CHE si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45, L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002; DECRETA Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato: 12483 DECRETO n. 5407 del 3 maggio 2004 Liquidazione Corso Referenti Formativi – Anticipo 50% Corso Funzionari P.O. – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. IL DIRIGENTE DI SETTORE VISTO il D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 − Testo Unico Pubblico Impiego; VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24/ 6/1999; VISTO la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002 «Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria»; VISTA la convenzione tra la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e il Dipartimento Organizzazione e Personale della Regione Calabria, stipulata in data 9 gennaio 2004; VISTO il decreto n. 20209 del 23 dicembre 2003 avente ad oggetto: impegno di spesa sul bilancio regionale per l’anno 2003. Formazione aggiornamento del personale regionale; CONSIDERATO che è stato espletato il corso per i Referenti Formativi di Dipartimento per il quale la S.S.P.A. ha presentato la relazione di valutazione conclusiva per come previsto dall’art. 2 della predetta convenzione; — di liquidare alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione la somma di C 119.780,00 quale saldo per l’espletamento dell’attività formativa rivolta ai dirigenti della Regione Calabria; CHE sono state avviate le procedure per l’attivazione dei corsi per i funzionari titolari di Posizioni Organizzative (punto 1 art. 1 della convenzione); — di imputare detta somma sul capitolo 1003108 anno 2003, giusto impegno n. 4335 del 6/11/2003; CHE l’art. 5 della convenzione, regola le modalità di erogazione delle somme da liquidare alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per l’espletamento delle attività formative concordate; — di invitare il Dirigente del Settore ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento di C 119.780,00 alla Tesoreria Provinciale dello Stato sul capitolo 3695-04 Capo X «Somme e contributi dovuti da Regioni, Provincie, Comuni, Enti pubblici a carattere nazionale ed Enti privati alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per l’organizzazione di corsi di formazione, reclutamento ed aggiornamento del proprio personale, nonché per convegni, congressi ed altre manifestazioni, da iscrivere nel bilancio a reintegro delle spese sostenute dalla predetta Scuola per conto delle stesse amministrazioni ed Enti»; CHE pertanto si rende necessario liquidare alla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione la somma complessiva di C 53.235,94 di cui: — C 10.484,37 a saldo del corso per Referenti Formativi; — C 42.751,57 quale anticipo del 50% dell’importo complessivo per la formazione dei funzionari titolari di Posizioni Organizzative; 12484 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 CHE esiste la disponibilità economica sul capitolo 1003108 anno 2003 giusto impegno n. 6095 del 18/12/2003; CHE si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002; DECRETA Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato: — di liquidare alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione la somma di C 53.235,94 di cui: − C 10.484,37 a saldo del corso per Referenti Formativi; − C 42.751,57 quale anticipo del 50% dell’importo complessivo per la formazione dei funzionari titolari di Posizioni Organizzative; — di imputare detta somma sul capitolo 1003108 anno 2003, giusto impegno n. 6095 del 18/12/2003; — di invitare il Dirigente del Settore ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento di C 53.235,94 alla Tesoreria Provinciale dello Stato sul capitolo 3695-04 Capo X «Somme e contributi dovuti da Regioni, Provincie, Comuni, Enti pubblici a carattere nazionale ed Enti privati alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per l’organizzazione di corsi di formazione, reclutamento ed aggiornamento del proprio personale, nonché per convegni, congressi ed altre manifestazioni, da iscrivere nel bilancio a reintegro delle spese sostenute dalla predetta Scuola per conto delle stesse amministrazioni ed Enti»; — di trasmettere l’originale della quietanza alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Servizio Ragioneria – Centro residenziale e studi – Corso Trieste, 2a – 81100 Caserta; — di prendere atto: — che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002; — di pubblicare il presente decreto sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 3 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Giustino Ranieri DECRETO n. 5533 del 5 maggio 2004 Dipendente Buonsanti Michele – nato il 12 gennaio 1946 – Collocamento a Riposo per dimissioni volontarie ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 – Decorrenza 1o aprile 2004. IL DIRIGENTE DEL SETTORE — la delibera di G.R. n. 368 del 7/2/94 con la quale è stato disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza 1/3/94, nella qualifica funzionale di Istruttore VI livello – del dipendente sig. Buonsanti Michele, nato a Reggio Calabria il 12/1/1946, in applicazione della L.R. n. 15 del 16/3/90; CONSIDERATO che il predetto dipendente, con istanza datata 13/3/2002, acquisita al protocollo del Dipartimento del Personale il 19/3/02 al n. 7010, manifesta la propria volontà di essere collocato a riposo, ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002 – n. 7, modificata e integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002 – n. 12; VISTI, inoltre: — la L.R. 11 gennaio 2002 – n. 7 e 26 febbraio 2002 – n. 12; — il D.lgs. 30/12/92 n. 503; — il D.L. 28/3/1997 – n. 79, convertito in legge 28/5/1997 – n. 140; — i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»; — la legge 27/12/1997 – n. 449, in particolare l’art. 59, commi 6-7-8 e ss., relativi ai requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata; — l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 – n. 9 che prevede benefici al personale combattente e assimilati; — l’art. 1 della L.R. n. 19 del 2/5/1986, cosı̀ come modificata dalla L.R. n. 2/1992; CONSTATATO il possesso dei requisiti anagrafici e di servizio del dipendente in questione, ai fini dell’attribuzione del trattamento di pensione; PRESO ATTO del Decreto del Dirigente del Dipartimento «Organizzazione e Personale» – n. 17114 del 21/11/2003 di conferimento dell’incarico della Dirigenza di questo Settore al dott. Giuseppe Longo che ha competenza per la firma del presente provvedimento; DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. accogliere l’istanza datata 6/3/2002, acquisita al n. 7010 del 13/3/02 e, per l’effetto, collocare a riposo con decorrenza 1o aprile 2004, per dimissioni volontarie, ai sensi della L.R. n. 7 dell’11/1/2002, modificata e integrata dalla L.R. n. 12 del 26/2/ 2002, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., il dipendente sig. Buonsanti Michele, nato il 12/1/1946; 2. dare atto che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale del dipendente in trattazione sono i seguenti: Regione Calabria – Ruolo – dal 1/3/94 al 31/3/04: anni 10, mesi 1, giorni 0; VISTI: — le LL.RR. n. 7/96 e 19/2001; — i decreti del Presidente della G.R, n. 354 del 24/6/99 e n. 206 del 15/12/2000, relativi alla separazione della Attività Amministrativa di indirizzo e controllo, da quella della gestione; Servizio militare – art. 1 L. 274/91 (dal 15/2/72 al 15/3/73): anni 1, mesi 1, giorni 1; Ricongiunzione – art. 2 L. 29/79: anni 24, mesi 3, giorni 24; Totale: anni 35, mesi 5, giorni 25; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12485 — il D.L. 28/3/1997 – n. 79, convertito in legge 28/5/1997 – n. 140; 3. provvedere, con successivi atti: — ad erogare l’indennità straordinaria prevista dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 7/2002 con le modalità indicate al comma 3 dell’art. 3 della medesima L.R.; — a corrispondere le somme eventualmente dovute ai sensi della L.R. n. 19/1986 e successive modificazioni; 4. dare atto che la partita di pensione è stata posta a carico dell’INPDAP – Reparto Pensioni – territorialmente competente, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o aprile 2004, essendo l’interessata in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità ai sensi della legge n. 449/1997 – art. 59, c. 8; 5. dare mandato all’Ufficio pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale – Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa. Il presente decreto, verrà trasmesso alle strutture competenti con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale ex 4o Dipartimento n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C. in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 19/2001. — i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»; — la legge 27/12/1997 – n. 449, in particolare l’art. 59, commi 6-7-8 e ss., relativi ai requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata; — l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 – n. 9 che prevede benefici al personale combattente e assimilati; — l’art. 1 della L.R. n. 19 del 2/5/1986, cosı̀ come modificata dalla L.R. n. 2/1992; CONSTATATO il possesso dei requisiti anagrafici e di servizio del dipendente in questione, ai fini dell’attribuzione del trattamento di pensione; PRESO ATTO del Decreto del Dirigente del Dipartimento «Organizzazione e Personale» – n. 17114 del 21/11/2003 di conferimento dell’incarico della Dirigenza di questo Settore al dott. Giuseppe Longo che ha competenza per la firma del presente provvedimento; DECRETA Catanzaro, lı̀ 5 maggio 2004 Dott. Giuseppe Longo DECRETO n. 5534 del 5 maggio 2004 Dipendente Trapani Paolo – nato l’11 novembre 1946 – Collocamento a Riposo per dimissioni volontarie ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 – Decorrenza 1o aprile 2004. Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. accogliere l’istanza datata 6/3/2002, acquisita al n. 7010 del 13/3/02 e, per l’effetto, collocare a riposo con decorrenza 1o aprile 2004, per dimissioni volontarie, ai sensi della L.R. n. 7 dell’11/1/2002, modificata e integrata dalla L.R. n. 12 del 26/2/ 2002, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., il dipendente sig. Trapani Paolo, nato l’11/11/1946; 2. dare atto che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale del dipendente in trattazione sono i seguenti: IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI: — le LL.RR. n. 7/96 e 19/2001; — i decreti del Presidente della G.R, n. 354 del 24/6/99 e n. 206 del 15/12/2000, relativi alla separazione della Attività Amministrativa di indirizzo e controllo, da quella della gestione; Regione Calabria – Ruolo – dal 19/4/85 al 31/3/2004: anni 18, mesi 11, giorni 12; Servizio militare – art. 1 L. 274/91: anni 1, mesi 2, giorni 15; Ente Provinciale per il Turismo – R.C. dal 22/5/75 al 18/4/85: anni 9, mesi 10, giorni 27; Ricongiunzione – art. 2 L. 29/79: anni 5, mesi 11, giorni 4; — la delibera di G.R. n. 2092 del 6/6/88 con la quale è stato disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza 19/ 4/85, nella qualifica funzionale di Applicato Operatore Specializzato IV livello – del dipendente sig. Trapani Paolo, nato a Reggio Calabria l’11/11/1946, in applicazione della L.R. n. 13 del 28/3/1985; CONSIDERATO che il predetto dipendente, con istanza datata 6/3/2002, acquisita al protocollo del Dipartimento del Personale il 13/3/02 al n. 7010, manifesta la propria volontà di essere collocato a riposo, ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002 – n. 7, modificata e integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002 – n. 12; VISTI, inoltre: — la L.R. 11 gennaio 2002 – n. 7 e 26 febbraio 2002 – n. 12; — il D.lgs. 30/12/92 n. 503; Totale: anni 35, mesi 9, giorni 28; 3. provvedere, con successivi atti: — ad erogare l’indennità straordinaria prevista dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 7/2002 con le modalità indicate al comma 3 dell’art. 3 della medesima L.R.; — a corrispondere le somme dovute ai sensi della L.R. n. 19/1986 e successive modificazioni; 4. dare atto che la partita di pensione è stata posta a carico dell’INPDAP – Reparto Pensioni – territorialmente competente, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o aprile 2004, essendo l’interessata in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità ai sensi della legge n. 449/1997 – art. 59, c. 8; 12486 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 5. dare mandato all’Ufficio pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale – Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa. Il presente decreto, verrà trasmesso alle strutture competenti con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale ex 4o Dipartimento n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C. in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 19/2001. Catanzaro, lı̀ 5 maggio 2004 Dott. Giuseppe Longo DECRETO n. 5535 del 5 maggio 2004 Dipendente Modafferi Francesca – nata il 7 aprile 1947 – Collocamento a Riposo per dimissioni volontarie ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 – Decorrenza 1o aprile 2004. IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONSTATATO il possesso dei requisiti anagrafici e di servizio del dipendente in questione, ai fini dell’attribuzione del trattamento di pensione; PRESO ATTO del Decreto del Dirigente del Dipartimento «Organizzazione e Personale» – n. 17114 del 21/11/2003 di conferimento dell’incarico della Dirigenza di questo Settore al dott. Giuseppe Longo che ha competenza per la firma del presente provvedimento; DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. accogliere l’istanza datata 13/3/2002, acquisita al n. 7962 del 19/3/02 e, per l’effetto, collocare a riposo con decorrenza 1o aprile 2004, per dimissioni volontarie, ai sensi della L.R. n. 7 dell’11/1/2002, modificata e integrata dalla L.R. n. 12 del 26/2/ 2002, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., la dipendente sig.ra Modafferi Francesca, nata il 7/4/1947; 2. dare atto che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale del dipendente in trattazione sono i seguenti: Regione Calabria – Ruolo – dal 17/1/76 al 31/3/2004: anni 28, mesi 2, giorni 14; VISTI: — le LL.RR. n. 7/96 e 19/2001; — i decreti del Presidente della G.R, n. 354 del 24/6/99 e n. 206 del 15/12/2000, relativi alla separazione della Attività Amministrativa di indirizzo e controllo, da quella della gestione; — la delibera di G.R. n. 4016 del 18/10/79 con la quale è stato disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza 17/ 1/1976, nella qualifica funzionale di Collaboratore – della dipendente sig.ra Modafferi Francesca, nata a Motta San Giovanni (RC) il 7/4/1947, in applicazione della L.R. n. 9 del 28/3/1975; CONSIDERATO che la predetta dipendente, con istanza datata 13/3/2002, acquisita al protocollo del Dipartimento del Personale il 19/3/02 al n. 7962, manifesta la propria volontà di essere collocata a riposo, ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002 – n. 7, modificata e integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002 – n. 12; VISTI, inoltre: — la L.R. 11 gennaio 2002 – n. 7 e 26 febbraio 2002 – n. 12; — il D.lgs. 30/12/92 n. 503; — il D.L. 28/3/1997 – n. 79, convertito in legge 28/5/1997 – n. 140; — i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»; — la legge 27/12/1997 – n. 449, in particolare l’art. 59, commi 6-7-8 e ss., relativi ai requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata; — l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 – n. 9 che prevede benefici al personale combattente e assimilati; Ricongiunzione – L. 29/79 art. 6 dall’1/10/68 al 14/2/69: anni 0, mesi 7, giorni 14; Ricongiunzione – L. 29/79 art. 6 dall’1/10/68 al 14/2/69: anni 6, mesi 2, giorni 0; Ricongiunzione – L. 29/79 art. 2: anni 0, mesi 7, giorni 17; Totale: anni 35, mesi 7, giorni 15; 3. provvedere, con successivi atti: — ad erogare l’indennità straordinaria prevista dal comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 7/2002 con le modalità indicate al comma 3 dell’art. 3 della medesima L.R.; — a corrispondere le somme eventualmente dovute ai sensi della L.R. n. 19/1986 e successive modificazioni; 4. dare atto che la partita di pensione è stata posta a carico dell’INPDAP – Reparto Pensioni – territorialmente competente, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o aprile 2004, essendo l’interessata in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità ai sensi della legge n. 449/1997 – art. 59, c. 8; 5. dare mandato all’Ufficio pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale – Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa. Il presente decreto, verrà trasmesso alle strutture competenti con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale ex 4o Dipartimento n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C. in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 19/2001. Catanzaro, lı̀ 5 maggio 2004 Dott. Giuseppe Longo — l’art. 1 della L.R. n. 19 del 2/5/1986, cosı̀ come modificata dalla L.R. n. 2/1992; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5536 del 5 maggio 2004 Dipendente Rocca Aurelio – nato il 5/7/1939 – Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente dall’1/8/2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO: — che il dipendente Rocca Aurelio – nato il 5/7/39, in servizio di ruolo nella fascia funzionale C, ai sensi dell’art. 61, comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocato a riposo per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/8/2004; 12487 2) di mantenere in servizio il sig. Rocca Aurelio, nato il 5/7/39, fino al 31/7/2006; 3) di dare mandato all’Ufficio pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale – Assistenziale» di questo Dipartimento, per l’esecuzione del presente atto. Il presente atto, verrà trasmesso alle strutture competenti con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C. in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 19/01. Catanzaro, lı̀ 5 maggio 2004 Dott. Giuseppe Longo — che lo stesso dipendente, con nota del 4/4/2004, acquisita agli atti il 7/4/04 con prot. n. 10422, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.Lgs n. 503 del 30/12/92; DECRETO n. 5537 del 5 maggio 2004 DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonomamente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti (sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n. 162/97 e sen. n. 113/99); Dipendente Varano Rosa – nata il 18/8/1939 – Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente dall’1/9/2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata dall’assessore al Personale con nota dell’8 marzo 2003, in forza della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore biennio rispetto alla data di pensionamento, i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta e che non abbiano ancora raggiunto i 40 anni contributivi, al fine di non recare pregiudizio sia sul trattamento di quiescenza sia sulla liquidazione del trattamento di fine rapporto; RILEVATO, quindi, che il sig. Rocca Aurelio non ha raggiunto il suddetto tetto contributivo massimo utile ai fini pensionistici; RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dal 1o agosto 2004 il sig. Rocca Aurelio nato il 5/7/39, in servizio di ruolo nella fascia funzionale C, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs 503/92. VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale: n. 354 del 24/6/99 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione; ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico/Previdenziale; DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 1) di prendere atto: — della facoltà espressa con nota del 4/4/04, acquisita agli atti il 7/4/04 con prot. n. 10422, con la quale il dipendente Rocca Aurelio, nato il 5/7/39 – in servizio di ruolo nella fascia funzionale C – ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.lgs n. 503 del 30/12/92; — della direttiva citata in premessa, emanata con nota assessorile dell’8 marzo 2003 – di cui al prot. n. 5743 del 18/3/03; PREMESSO: — che la dipendente Varano Rosa – nata il 18/8/1939, in servizio di ruolo nella fascia funzionale C, ai sensi dell’art. 61, comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocato a riposo per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/9/2004; — che la stessa dipendente, con nota del 1/4/2004, acquisita agli atti l’8/4/04 con prot. n. 10446, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.Lgs n. 503 del 30/12/92; CONSIDERATO che l’interessata era in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 23/10/92 n. 421, requisito, questo, necessario per esercitare la facoltà di che trattasi; DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonomamente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti (sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n. 162/97 e sen. n. 113/99); PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata dall’assessore al Personale con nota dell’8 marzo 2003, in forza della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore biennio rispetto alla data di pensionamento, i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta e che non abbiano ancora raggiunto i 40 anni contributivi, al fine di non recare pregiudizio sia sul trattamento di quiescenza sia sulla liquidazione del trattamento di fine rapporto; RILEVATO, quindi, che la sig.ra Varano Rosa non ha raggiunto il suddetto tetto contributivo utile ai fini pensionistici; RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dal 1o settembre 2004 la sig.ra Varano Rosa nato il 18/8/1939, in servizio di ruolo nella fascia funzionale C, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs 503/92. 12488 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTI: — il decreto del Presidente della Giunta regionale: n. 354 del 24/6/99 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione; — il decreto del Dirigente del Dipartimento «Organizzazione e Personale» n. 17114 del 21/11/2003 di conferimento dell’incarico della Dirigenza di questo Settore; ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico/Previdenziale; DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 1) di prendere atto: — della facoltà espressa con nota del 1/4/04, acquisita agli atti con prot. n. 10446 dell’8/4/04, con la quale la dipendente Varano Rosa, nata il 18/8/1939 – in servizio di ruolo nella fascia funzionale C – ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.lgs n. 503 del 30/12/92; — della direttiva citata in premessa, emanata con nota assessorile dell’8 marzo 2003 – di cui al prot. n. 5743 del 18/3/03; CONSIDERATO che, ai sensi della succitata normativa, i dipendenti pubblici possono richiedere un periodo di congedo non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa, a condizione che il soggetto con handicap sia in situazione di gravità di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/92 ed accertata da almeno 5 anni; VISTO il verbale redatto dalla Commissione Sanitaria istituita presso l’ASL 5 di S. Giovanni in Fiore prot. 113 del 7/1/1998, attestante che per Oliverio Salvatore figlio del dipendente di cui trattasi, sussistono le condizioni di cui all’art. 3 comma 1 e 3 della L. 104/92; RITENUTO dover provvedere al riguardo, ricorrendo nel caso di specie, le condizioni di cui all’art. 42 comma 5 del D.lgs. 151/ 2001; ATTESO che il dipendente Oliverio Pietro Paolo, ha diritto a percepire per il periodo di congedo una indennità corrispondente all’ultima retribuzione e che lo stesso è coperto da contribuzione figurativa; PRECISATO altresı̀ che lo stesso dipendente, non ha ancora fruito del congedo, in applicazione al D.lgs. 151 art. 42, comma 5; VISTA la delibera di G.R. n. 1013 del 22/11/02; 2) di mantenere in servizio la sig.ra Varano Rosa, nata il 18/ 8/1939, fino al 31/8/2006; SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’Istruttoria compiuta dalle strutture interessate; 3) di dare mandato all’Ufficio pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale – Assistenziale» di questo Dipartimento, per l’esecuzione del presente atto. DECRETA Il presente atto, verrà trasmesso alle strutture competenti con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C. in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 19/01. Catanzaro, lı̀ 5 maggio 2004 Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato: — accogliere l’istanza del dipendente Oliverio Pietro Paolo, matr. 597777, nato a S. Giovanni in Fiore il 7/1/1947, in servizio presso il Centro di Formazione Professionale di S. Giovanni in Fiore e di collocarlo in congedo ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.lgs. 151/2001 con decorrenza 1/5/2004 e per mesi 4 (quattro); Dott. Giuseppe Longo — corrispondere per tutto il periodo di congedo, una indennità pari all’ultima retribuzione, precisando che lo stesso è coperto da contribuzione figurativa; DECRETO n. 5538 del 5 maggio 2004 Sig. Oliverio Pietro Paolo nato il 7/1/47 matr. 597777 – Congedo ai sensi dell’art. 42 comma 5 D.lgs. 151/2001. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che con istanza datata 25/2/2004 acquisita in data 24/3/2004 al protocollo del settore giuridico, il dipendente Oliverio Pietro Paolo matr. 597777, in servizio presso il Centro Formazione Professionale di S. Giovanni in Fiore, ha chiesto di poter usufruire, con decorrenza 1/5/2004 di mesi 4 di congedo per assistere il proprio figlio Salvatore con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/92; VISTO l’art. 42 comma 5 del D.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità» ai sensi dell’art. 15 della L. 53/2000; — Notificare il presente decreto al Servizio 52 e 53 del Settore Economico per gli adempimenti di competenza, all’interessato sig. Oliverio Pietro Paolo residente a S. Giovanni in Fiore in via Monte Amiata, 100 e al Dirigente/Responsabile del Centro Formazione Professionale ed Economato Coordinamento Attività Delegata – Rendiconti – via P. Colletta, 4 di Cosenza, ove il medesimo risulta funzionalmente assegnato. Provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento in formato integrale sul BUR Calabria. Catanzaro, lı̀ 5 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5561 del 5 maggio 2004 Iscrizione all’AIF (Associazione Italiana Formatori) personale Settore Strategie Organizzative Formazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 – Testo Unico Pubblico Impiego; VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24/ 6/1999; 12489 — gravare la quota complessiva di iscrizione C 510,00 sul capitolo 1003108 anno 2004 che presenta la necessaria disponibilità; — Liquidare il predetto importo al momento dell’iscrizione, tramite versamento sul C/C postale n. 18981209 intestato ad AIF, Corso Magenta, 46 – 20123 Milano; — di pubblicare il presente decreto sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 5 maggio 2004 Dott. Giustino Ranieri VISTA la L.R. n. 7/96 art. 30 lettera B che dà ai dirigenti di settore potere di spesa e di amministrazione delle risorse; VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8/2002; CONSIDERATO che il Settore Strategie Organizzative Formazione, è competente in materia di formazione del personale regionale; CHE la formazione è una dimensione costante e fondamentale del lavoro ed uno strumento essenziale nella gestione delle risorse umane per come indicato dalle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica dai contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle normative in materia di pubblico impiego; CHE per far fronte alle esigenze di aggiornamento in materia di formazione, considerata l’alta specializzazione richiesta per progettare processi formativi complessi, si rende utile stabilire una serie di relazioni e interscambi permanenti in ordine alla materia di che trattasi, necessari al personale impegnato nell’ufficio (Analisi dei bisogni formativi e programmazione), al fine di creare una base omogenea di competenza; PRESO atto che l’AIF (Associazione Italiana Formatori) è tra le più qualificate associazioni italiane di riferimento e aggiornamento per quanti si occupano di formazione nelle organizzazioni; CHE offre per gli associati numerosi servizi a titolo gratuito; CHE la quota associativa individuale per l’anno 2004, ammonta ad C 170,00 che si ritiene opportuno che il dirigente del Settore Strategie Organizzative Formazione ed i dipendenti Tiani Franca e Certomà Vincenzo, che operano nell’ufficio «analisi dei bisogni formativi e programmazione», siano associati all’AIF, per una quota associativa complessiva di C 510,00 da liquidarsi all’atto dell’iscrizione; CHE esiste la disponibilità economica sul capitolo n. 1003108 anno 2004; DECRETA DECRETO n. 5591 del 6 maggio 2004 Liquidazione a saldo delle fatture n. 6212/02, n. 3000144 e n. 3000145/03 per fornitura servizio mensa ai dipendenti della Giunta regionale – Società Ristomat Milano. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.lgs n. 165/2001; VISTO il D.P.G. n. 354 del 24/6/99; VISTO il D.D.G. n. 17114 del 21/11/2003, relativo alla nomina di Dirigente di Settore del dott. Giuseppe Longo a far data dall’1/1/2004; CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente responsabile del Settore Economico e Previdenziale del Dipartimento del Personale, cosı̀ come previsto dalla L.R. n. 7/96, art. 30, lettera «C»; VISTE le delibere di G.R. n. 4146 del 14/9/88 e n. 40 del 27/1/92, esecutive, che istituiscono e regolamentano il servizio mensa per i dipendenti della G.R.; VISTO il decreto n. 2963 del 12/12/2000 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 4, con il quale viene disposto la stipula del contratto di affidamento all’Associazione Temporanea di Imprese – Ristomat s.r.l. & Pellegrini Nord S.p.A. del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Giunta Regionale; VISTO il contratto, recante numero di repertorio 973/2000 del 12/12/2000 registrato al n. 32076 serie 2A in data 29/12/2000 presso l’Ufficio del Registro di Milano, stipulato tra la Regione Calabria e l’associazione Temporanea di Imprese (ATI), costituita dalle società (Ristomat S.r.l. e Pellegrini Nord S.p.A.) con sede legale in via Stromboli, 1 – Milano – per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Giunta Regionale; Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato di: VISTO l’art. 2, del contratto sopra citato, in cui viene stabilito che la validità del contratto decorre dal primo giorno del mese successivo alla registrazione (1 gennaio 2001) ed ha validità sino al 31/12/2005; — effettuare l’iscrizione all’AIF (Associazione Italiana Formatori) del Dirigente del Settore Strategie Organizzative Formazione e dei dipendenti Tiani Franca e Certomà Vincenzo, per l’anno 2004; VISTO l’atto costitutivo dell’ATI, con cui la società Pellegrini Nord S.p.A. conferisce mandato speciale con rappresentanza alla Società Ristomat s.r.l. che assume le vesti di impresa capogruppo; — dare atto che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 43 della L.R. n. 8/2002; VISTE le fatture n. 6212 del 28/6/2002 di C 479.344,32 n. 30003144 e n. 3000145 del 21/3/2003 di C 479.344,32 cadauno 12490 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 per un totale di C 958.688,64, trasmesse dalla Società Ristomat di Milano per la fornitura di buoni pasto relativi al servizio mensa erogato ai dipendenti della Giunta Regionale; CONSIDERATO che con i decreti n. 16518 del 5/12/2002 e n. 9936 del 17/7/2003, si è provveduto a liquidare rispettivamente la somma di C 479.232,00 ed C 958.464,00 quale acconto sulle fatture sopra citate; CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione della restante somma di C 336,96 quale totale a saldo degli importi relativi alle fatture sopra richiamate; ACCERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per l’impegno e la liquidazione della spesa artt. 43 e 45 L.R. 8/02; VISTA la L.R. n. 51 del 27/12/2002 art. 1; DECRETA La premessa si intende qui trascritta quale parte integrante e sostanziale: — di liquidare la somma di C 336,96, quale totale saldo delle fatture n. 6212 del 28/6/2002, n. 3000144 e n. 3000145 del 21/3/ 2003, trasmesse dalla Società Ristomat s.r.l. con sede in via Stromboli, 1 Milano, P.I. 09315100157; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della società Ristomat S.r.l., quale società mandataria e capogruppo dell’ATI (Associazione Temporanea di Impresa tra la società Ristomat s.r.l. e Pellegrini Nord S.p.A.) per come stabilito nell’atto costitutivo dell’ATI, recante n. 197.375 di repertorio, redatto dal dr. Landoaldo de Mojana notaio in Milano, per il servizio sostitutivo di mensa fornito ai dipendenti della Giunta regionale; — di accreditare la somma di C 336,96, sul C/C n. 19700-1 Banca Cariplo di Milano – ABI 06070 – CAB 01603 – codice cliente 19842; — di imputare la somma di C 336,96 sul capitolo 1003116 del bilancio regionale anno 2004 in conto residui, giusto impegno di spesa n. 6308 del 31/12/03; VISTE le delibere di G.R. n. 4146 del 14/9/88 e n. 40 del 27/1/92, esecutive; VISTO il decreto n. 2963 del 12/12/2000 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 4, con il quale viene disposto la stipula del contratto di affidamento all’Associazione Temporanea di Imprese – Ristomat s.r.l. & Pellegrini Nord S.p.A. del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Giunta Regionale; VISTO il contratto, recante numero di repertorio 973/2000 del 12/12/2000 registrato al n. 32076 serie 2A in data 29/12/2000 presso l’Ufficio del Registro di Milano, stipulato tra la Regione Calabria e l’Associazione Temporanea di Imprese (ATI), costituita dalle società (Ristomat S.r.l. e Pellegrini Nord S.p.A.) con sede legale in via Stromboli, 1 – Milano – per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Giunta Regionale; VISTO l’art. 2, dello stesso contratto, in cui viene stabilito che la validità del contratto decorre dal primo giorno del mese successivo alla registrazione (1 gennaio 2001) ed ha validità sino al 31 dicembre 2005; VISTO l’atto costitutivo dell’ATI, con cui la società Pellegrini Nord S.p.A. conferisce mandato speciale con rappresentanza alla Società Ristomat s.r.l. che assume le veste e le funzioni di Impresa Capo gruppo; VISTA la fattura n. 6212 del 28/6/2002 di C 479.344,32 trasmessa dalla Ristomat s.r.l., quale società mandataria e capogruppo dell’ATI, per la fornitura di buoni pasto; CONSIDERATO che, per il pagamento in oggetto, si sono realizzate le condizioni stabilite per l’impegno e la liquidazione, per come indicato negli artt. 44 e 45, comma 2, lett. B, della L.R. 8/02; DECRETA La premessa si intende qui trascritta quale parte integrante e sostanziale: — di liquidare la somma di C 479.344,32 (quattrocentosettantanovemilatrecentoquarantaquattro/32), relativa alla fattura sotto elencata trasmessa dalla Società Ristomat s.r.l. con sede in via Stromboli, 1 Milano, P.I. 09315100157; — fattura n. 6212 del 28/6/2002 di C 479.344,32; Il presente decreto sarà pubblicato sul BUR della Calabria. DECRETO n. 16518 del 5 dicembre 2002 — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della società Ristomat S.r.l., quale società mandataria e capogruppo dell’ATI (Associazione Temporanea di Impresa) tra la società Ristomat s.r.l. e Pellegrini Nord S.p.A. per come stabilito nell’atto costitutivo dell’ATI, recante n. 197.375 di repertorio, redatto dal dr. Landoaldo de Mojana notaio in Milano, per il servizio sostitutivo di mensa fornito ai dipendenti della Giunta regionale; Liquidazione fattura servizio mensa Società Ristomat – Milano. — di accreditare la somma di C 479.344,32 sul C/C n. 19700-1 Banca Cariplo di Milano – ABI 06070 – CAB 01603; IL DIRIGENTE DEL SETTORE — di imputare la spesa sul capitolo 1003116 del bilancio regionale anno 2002 in conto competenze, giusto impegno di spesa n. 1750 del 10/6/02; Catanzaro, lı̀ 6 maggio 2004 Dott. Giuseppe Longo VISTO il D.lgs n. 165/2001; VISTO il D.P.G. n. 354 del 24/6/99; CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente responsabile del Settore Economico e Previdenziale del Dipartimento del Personale, cosı̀ come previsto dalla L.R. n. 7/96, art. 30, lettera «C»; Il presente decreto sarà pubblicato sul BUR della Calabria. Catanzaro, lı̀ 5 dicembre 2002 Aldo Curto 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 9936 del 17 luglio 2003 Liquidazione in acconto fatture servizio Mensa Società Ristomat S.r.l. – Milano. 12491 — di liquidare la somma di C 958.464,00, quale acconto sulle fatture sotto elencate trasmesse dalla società Ristomat S.r.l. con sede in via Stromboli, 1 – Milano; P.I. 09315100157; — fattura n. 30003144 del 21/3/2003 di C 479,344,32; IL DIRIGENTE DEL SETTORE — fattura n. 30003145 del 21/3/2003 di C 479.344,32; VISTO il D.lgs n. 165/2001; VISTO il D.P.G. n. 354 del 24/6/99; CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente responsabile del Settore Economico e Previdenziale del Dipartimento del Personale, cosı̀ come previsto dalla L.R. n. 7/96, art. 30, lettera «C»; VISTE le delibere di G.R. n. 4146 del 14/9/88 e n. 40 del 27/1/92, esecutive; VISTO il decreto n. 2963 del 12/12/2000 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 4, con il quale viene disposto la stipula del contratto di affidamento all’Associazione Temporanea di Imprese – Ristomat S.rl. & Pellegrini Nord S.p.A., del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Giunta regionale; VISTO il contratto recante numero di repertorio 973/2000 del 12/12/2000 registrato al n. 32076 serie 2A in data 29/12/2000 presso l’Ufficio del Registro di Milano, stipulato tra la Regione Calabria e l’Associazione Temporanea di Imprese (ATI), costituita dalle società (Ristomat S.r.l. e Pellegrini Nord S.p.A.) con sede legale in via Stromboli, 1 – Milano – per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Giunta Regionale; VISTO l’art. 2, del contratto sopra citato, in cui viene stabilito che la validità del contratto decorre dal primo giorno del mese successivo alla registrazione (1 gennaio 2001) ed ha validità sino al 31 dicembre 2005; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della società Ristomat S.r.l., quale società mandataria e capogruppo dell’ATI (Associazione Temporanea di Impresa) tra la società Ristomat S.r.l. e Pellegrini Nord S.p.A. per come stabilito nell’atto costitutivo dell’ATI, recante n. 197.375 di repertorio, redatto dal dr. Landoaldo de Mojana notaio in Milano, per il servizio sostitutivo di mensa fornito ai dipendenti della Giunta regionale; — di accreditare la somma di C 958,464,00, sul C/C n. 19700-1 Banca Cariplo di Milano – ABI 06070 – CAB 01603; — di imputare la somma di C 958.464,00 sul capitolo 1003116 del bilancio regionale anno 2003, in conto competenza; — il presente decreto sarà pubblicato sul BUR della Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 luglio 2003 Il Dirigente del Settore 15 Dott. Antonino Surace DECRETO n. 5593 del 6 maggio 2004 Liquidazione fatture n. 30011692-30011693 del 28/11/03 per fornitura di buoni pasto anno 2003 servizio mensa dipendenti G.R. – Società Ristomat Milano. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTE le fatture n. 30003144 e n. 30003145 del 21/3/2003, per un totale di C 958.688,64 trasmesse dalla Ristomat S.r.l., quale società mandataria e capogruppo dell’ATI, per la fornitura di buoni pasto; RITENUTO che per motivi tecnico contabili, consistenti nell’utilizzo da parte della Società Ristomat di 4 cifre decimali nel prezzo singolo del buono pasto e dell’uso di 2 cifre decimali nella nostra procedura CED, si procederà a liquidare la somma di C 958.464,00, quale acconto sulle fatture sopra riportate e che al saldo delle stesse, si provvederà con successivo atto; VISTO l’atto costitutivo dell’ATI, con cui la società Pellegrini Nord S.p.A. conferisce mandato speciale con rappresentanza alla società Ristomat S.r.l. che assume la veste di Impresa Capogruppo; ACCERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa art. 45 L.R. 8/02; VISTA la L.R. n. 51 del 27/12/2002 art. 1; DECRETA la premessa si intende qui trascritta quale parte integrante e sostanziale; VISTO il D.lgs n. 165/2001; VISTO il D.P.G. n. 354 del 24/6/99; VISTO il D.D.G. n. 17114 del 21/11/2003, relativo alla nomina di Dirigente di Settore del dott. Giuseppe Longo a far data dall’1/1/2004; CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente responsabile del Settore Economico e Previdenziale del Dipartimento del Personale, cosı̀ come previsto dalla L.R. n. 7/96, art. 30, lettera «C»; VISTE le delibere di G.R. n. 4146 del 14/9/88 e n. 40 del 27/1/92, esecutive, che istituiscono e regolamentano il servizio mensa per i dipendenti della G.R.; VISTO il decreto n. 2963 del 12/12/2000 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 4, con il quale viene disposto la stipula del contratto di affidamento all’Associazione Temporanea di Imprese – Ristomat s.r.l. & Pellegrini Nord S.p.A. del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Giunta Regionale; VISTO il contratto, recante numero di repertorio 973/2000 del 12/12/2000 registrato al n. 32076 serie 2A in data 29/12/2000 presso l’Ufficio del Registro di Milano, stipulato tra la Regione Calabria e l’Associazione Temporanea di Imprese (ATI), costituita dalle società (Ristomat S.r.l. e Pellegrini Nord S.p.A.) con 12492 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 sede legale in via Stromboli, 1 – Milano – per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Giunta Regionale; VISTO l’art. 2, del contratto sopra citato, in cui viene stabilito che la validità del contratto decorre dal primo giorno del mese successivo alla registrazione (1 gennaio 2001) ed ha validità sino al 31/12/2005; VISTO l’atto costitutivo dell’ATI, con cui la società Pellegrini Nord S.p.A. conferisce mandato speciale con rappresentanza alla Società Ristomat s.r.l. che assume le vesti di impresa capogruppo; DECRETO n. 5634 del 6 maggio 2004 Dipendente dott. Giacomino Brancati – Riconoscimento trattamento economico. IL DIRIGENTE VISTO il decreto n. 10995 del 6 settembre 2002 a firma del Dirigente Generale pro-tempore, del Dipartimento «Sanità» avente ad oggetto «Adeguamento Strutture Organizzative del Dipartimento n. 11 «Sanità» e Conferimento dei relativi incarichi dirigenziali», con il quale, fra l’altro, è stata conferita, al Dirigente regionale, dott. Giacomino Brancati, la responsabilità del Settore «Prevenzione Sanitaria»; VISTE le fatture n. 30011692 e n. 30011693 del 28/11/2003 relative alla fornitura di n. 48.000 buoni pasto emissione anno 2003, per un totale complessivo di C 383.385,60, trasmesse dalla Ristomat s.r.l. quale società mandataria e capogruppo dell’ATI; VISTA la delibera della G.R. n. 1157 del 17/12/2002, avente per oggetto: «Proroga delle funzioni degli attuali dirigenti fino al 15/8/2003»; ACCERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per l’impegno e la liquidazione della spesa artt. 43 e 45 L.R. 8/02; VISTA la deliberazione di G.R. n. 42 avente per oggetto: L.R. 7 agosto 2002, n. 31 – Provvedimento di assegnazione dei dirigenti al Dipartimento «Sanità», con la quale il Dirigente di cui sopra è stato assegnato al medesimo Dipartimento di precedente appartenenza; VISTA la L.R. n. 51 del 27/12/2002 art. 1; La premessa si intende qui trascritta quale parte integrante e sostanziale: VISTO il decreto n. 4374 dell’8 aprile 2003, del Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento «Sanità», avente ad oggetto: «Dipartimento Sanità: Conferimento incarichi dirigenziali», con il quale, fra l’altro, è stato conferita, al dott. Giacomino Brancati, la responsabilità del Settore «Prevenzione Sanitaria ed Epidemiologia»; — di liquidare la somma di C 383.385,60 relativa alle fatture sotto elencate, per la fornitura di n. 48.000 buoni pasto emissione anno 2003, trasmesse dalla società Ristomat s.r.l. con sede in via Stromboli, 1 Milano, P.I. 09315100157; VISTO il decreto n. 11406 del 5 agosto 2003, del Dirigente Generale, pro-tempore, del Dipartimento «Sanità», avente ad oggetto: «Decreti n. 4374 dell’8/4/2003 e n. 8831 del 26/6/2003 – Conferma», con il quale si è provveduto a confermare l’incarico di cui sopra fino al 30/9/2003; DECRETA — fattura n. 30011692 del 28/11/2003 di C 191.692,80; — fattura n. 30011693 del 28/11/2003 di C 191.692,80; — Totale C 383.385,60; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della società Ristomat S.r.l., quale società mandataria e capogruppo dell’ATI (Associazione Temporanea di Impresa tra la società Ristomat s.r.l. e Pellegrini Nord S.p.A.) per come stabilito nell’atto costitutivo dell’ATI, recante n. 197.375 di repertorio, redatto dal dr. Landoaldo de Mojana notaio in Milano, per il servizio sostitutivo di mensa fornito ai dipendenti della Giunta regionale; — di accreditare la somma di C 383.385,60, sul C/C n. 19700-1 Banca Cariplo di Milano – ABI 06070 – CAB 01603 – codice cliente 19842; — di imputare la somma di C 383.385,60 sul capitolo 1003116 del bilancio regionale anno 2004 in conto residui, giusto impegno di spesa n. 6308 del 31/12/03; Il presente decreto sarà pubblicato sul BUR della Calabria. Catanzaro, lı̀ 6 maggio 2004 Dott. Giuseppe Longo VISTO il Decreto n. 14578 del 13 ottobre 2003, del Dipartimento «Sanità», avente ad oggetto: «Proroga incarichi e funzioni dirigenziali», con il quale si è ulteriormente provveduto alla proroga dell’incarico dirigenziale; VISTO, da ultimo, il decreto n. 17997 del 3 dicembre 2003, del Dipartimento alla «Sanità», avente ad oggetto: «Conferimento incarichi dirigenziali Dipartimento Sanità», con il quale è stato conferito l’incarico di responsabilità del Settore «Prevenzione sanitaria ed Epidemiologia», sempre, al Dirigente regionale di cui sopra; ACCERTATO, che nonostante detti incarichi, al dott. Giacomino Brancati, viene corrisposta, in mancanza di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, la retribuzione di Dirigente di Servizio; RITENUTO, pertanto, dover riconoscere, in relazione agli incarichi di cui sopra, al dott. Giacomino Brancati, la retribuzione di Dirigente di Settore, demandando al Settore Gestione Economica l’adozione degli atti necessari, per la corresponsione delle differenze stipendiali, fra l’attuale trattamento economico e quello spettante di Dirigente di Settore, con decorrenza dell’incarico del 6 settembre 2002, decreto n. 10995; DI demandare, altresı̀, alla competente Struttura del Settore Giuridico la stipula del contratto individuale di lavoro del Dirigente di cui sopra; VISTA la L.R. 7/96; VISTO il DPGR n. 354/99; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12493 DECRETA DECRETA — di riconoscere, per i motivi di cui sopra, al Dirigente regionale, dott. Giacomino Brancati, il trattamento economico di Dirigente di Settore, con decorrenza sin dall’incarico, conferito con decreto n. 10995 del 6 settembre 2002, del Dipartimento «Sanità»; — di riconoscere, al Dirigente regionale, avv. Giorgio Rotella il trattamento economico di Dirigente di Settore, con decorrenza dal conferimento dell’incarico della responsabilità del Settore «Segreteria di Giunta», giusto decreto n. 11027 del 4/8/2003 cosı̀ come confermato con decreto n. 20640 del 30/12/2003; — di demandare per l’effetto, al Settore Gestione Economica, l’adozione degli atti necessari, per la corresponsione delle differenze stipendiali, al Dirigente di cui sopra, tra l’attuale trattamento e quello spettante di Dirigente di Settore, con la decorrenza di cui sopra, oltre accessori come per legge; — di incaricare la competente Struttura, del Settore Giuridico, per la redazione e la stipula del contratto individuale di lavoro con il Dirigente di cui sopra; — di notificare il presente atto, all’interessato, e al Settore Gestione Economica del Personale; di pubblicare, in forma integrale, il presente atto sul BUR Calabria. — di incaricare, per l’effetto il Settore Gestione Economica per l’adozione degli atti necessari alla liquidazione delle differenze stipendiali, in favore del Dipendente di cui sopra, tra il trattamento economico attuale e quello spettante di Dirigente di Settore, con la decorrenza sopra indicata, oltre accessori come per legge; — di incaricare la competente Struttura, del Settore Giuridico, per la stipula con il Dirigente regionale di che trattasi del contratto individuale di lavoro; — di notificare il presente atto, al Dipendente interessato, nonché al Settore Gestione Economica del personale; di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul BUR Calabria. Catanzaro, lı̀ 6 maggio 2004 Il Dirigente di Settore Avv. Cesare Carlo Romano Catanzaro, lı̀ 6 maggio 2004 Il Dirigente di Settore Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 5637 del 6 maggio 2004 Dipendente Giorgio Rotella – Riconoscimento trattamento economico. DECRETO n. 5639 del 6 maggio 2004 IL DIRIGENTE VISTO il decreto n. 11027 del 4 agosto 2003, del Dirigente Generale pro-tempore, del Dipartimento della Presidenza, avente ad oggetto: «avv. Giorgio Rotella. Conferimento incarico di Dirigente di Settore – Segreteria di Giunta»; VISTO il decreto n. 20640 del 30 dicembre 2003, del Dipartimento «Presidenza» con il quale si è provveduto a confermare, il Dirigente Regionale, avv. Giorgio Rotella nella responsabilità del Settore «Segreteria di Giunta»; ACCERTATO, che nonostante l’incarico di cui sopra, in mancanza del Contratto Individuale di Lavoro, il Dipendente in questione, gode del trattamento economico di Dirigente di Servizio; RITENUTO, pertanto, in relazione all’incarico di cui sopra, riconoscere all’avv. Giorgio Rotella, il trattamento economico di Dirigente di Settore; RITENUTO, quindi, demandare al Settore di Gestione Economica del Personale, l’adozione degli atti necessari per la corresponsione delle differenze stipendiali, all’avv. Rotella, tra il trattamento economico attuale e quello spettante di Dirigente di Settore con decorrenza dall’incarico del 4/8/2003, decreto 11027, demandando altresı̀ alla competente struttura del Settore Giuridico, la stipula, con il Dipendente in questione, del relativo contratto individuale di lavoro; VISTA la L.R. 7/96; VISTO il DPGR n. 954/99; Dipendente Andricciola dr. Pietro – nato l’8/9/1939 – Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente dal 1o ottobre 2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO: — che il dott. Pietro Andricciola – nato l’8/9/1939, in servizio di ruolo con la qualifica di Dirigente dovrebbe essere collocato a riposto per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/10/ 2004, ai sensi dell’art. 61, comma 1, della L.R. n. 9/75; — che lo stesso dipendente, con nota del 26/4/2004, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12061, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.Lgs n. 503 del 30/12/92; CONSIDERATO che l’interessato era in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 23/10/92 n. 421, requisito, questo, necessario per esercitare la facoltà di che trattasi; DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonomamente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti (sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n. 162/97 e sen. n. 113/99); 12494 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata dall’assessore al Personale con nota dell’8 marzo 2003, in forza della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore biennio rispetto alla data di pensionamento, i Dirigenti che ne abbiano fatto richiesta, attesa la carenza di personale con tale qualifica; DECRETO n. 5640 del 6 maggio 2004 Dipendente Gattuso Lorenzo – nato il 19/5/1939 – Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente dal 1o giugno 2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993. IL DIRIGENTE DEL SETTORE RITENUTO, quindi, di mantenere in servizio per un ulteriore biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dall’1/10/2004, il dott. Pietro Andricciola nato l’8/9/39 in servizio di ruolo con la qualifica di Dirigente ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 503/92; VISTI: — il decreto del Presidente della Giunta regionale: n. 354 del 24/6/99 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione; — il decreto del Dirigente del Dipartimento «Organizzazione e Personale» n. 17114 del 21/11/2003 di conferimento dell’incarico della Dirigenza di questo Settore; ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico/Previdenziale; DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 1) di prendere atto: — dell’istanza acquisita agli atti con prot. n. 12061 del 26/4/ 2004, con la quale il dott. Pietro Andricciola, nato l’8/9/39 – in servizio di ruolo con la qualifica di Dirigente – ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.lgs n. 503 del 30/12/92, a far data dal 1o ottobre 2004; — della direttiva assessorile citata in premessa, emanata con nota dell’8 marzo 2003, di cui al prot. n. 5743 del 18/3/03; 2) di mantenere in servizio il dott. Pietro Andricciola fino al 30/9/2006; PREMESSO: — che il dipendente Gattuso Lorenzo – nato il 19/5/39, in servizio di ruolo nella fascia funzionale C, ai sensi dell’art. 61, comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocato a riposo per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/6/2004; — che lo stesso dipendente, con nota del 1/4/2004, acquisita agli atti il 13/4/04 con prot. n. 10997, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.Lgs n. 503 del 30/12/92; DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonomamente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti (sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n. 162/97 e sen. n. 113/99); PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata dall’assessore al Personale con nota dell’8 marzo 2003, in forza della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore biennio rispetto alla data di pensionamento, i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta e che non abbiano ancora raggiunto i 40 anni contributivi, al fine di non recare pregiudizio sia sul trattamento di quiescenza sia sulla liquidazione del trattamento di fine rapporto; RILEVATO, quindi, che il sig. Gattuso Lorenzo non ha raggiunto il suddetto tetto contributivo massimo utile ai fini pensionistici; RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dal 1o giugno 2004 il sig. Gattuso Lorenzo nato il 19/5/39, in servizio di ruolo nella fascia funzionale C, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs 503/92. VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale: n. 354 del 24/6/99 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione; ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico/Previdenziale; 3) di dare mandato all’Ufficio pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale – Assistenziale» di questo Dipartimento, per l’esecuzione del presente atto. Il presente atto, verrà trasmesso alle strutture competenti con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C. in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 19/01. Catanzaro, lı̀ 6 maggio 2004 Dott. Giuseppe Longo DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 1) di prendere atto: — della facoltà espressa con nota dell’1/4/04, acquisita agli atti il 13/4/04 con prot. n. 10997, con la quale il dipendente Gattuso Lorenzo, nato il 19/5/39 – in servizio di ruolo nella fascia funzionale C – ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.lgs n. 503 del 30/12/92; — della direttiva citata in premessa, emanata con nota assessorile dell’8 marzo 2003 – di cui al prot. n. 5743 del 18/3/03; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 2) di mantenere in servizio il sig. Gattuso Lorenzo, nato il 19/5/39, fino al 31/5/2006; 3) di dare mandato all’Ufficio pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale -- Assistenziale» di questo Dipartimento, per l’esecuzione del presente atto. Il presente atto, verrà trasmesso alle strutture competenti con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C. in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 19/01. 12495 VISTI: — il decreto del Presidente della Giunta regionale: n. 354 del 24/6/99 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione; — il decreto del Dirigente del Dipartimento «Organizzazione e Personale» n. 17114 del 21/11/2003 di conferimento dell’incarico della Dirigenza di questo Settore; ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico/Previdenziale; Catanzaro, lı̀ 6 maggio 2004 DECRETA Dott. Giuseppe Longo Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 1) di prendere atto: DECRETO n. 5641 del 6 maggio 2004 Dipendente Gentiluomo Giovanni – nato il 12/11/1939 – Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente dal 1o dicembre 2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO: — che il dipendente Gentiluomo Giovanni – nato il 12/11/39, in servizio di ruolo nella fascia funzionale B, ai sensi dell’art. 61, comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocato a riposo per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/12/2004; — che lo stesso dipendente, con nota del 30/3/2003, acquisita agli atti il 15/4/04 con prot. n. 11137, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.Lgs n. 503 del 30/12/92; CONSIDERATO che l’interessato era in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 23/10/92 n. 421, requisito, questo, necessario per esercitare la facoltà di che trattasi; DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonomamente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti (sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n. 162/97 e sen. n. 113/99); PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata dall’assessore al Personale con nota dell’8 marzo 2003, in forza della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore biennio rispetto alla data di pensionamento, i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta e che non abbiano ancora raggiunto i 40 anni contributivi, al fine di non recare pregiudizio sia sul trattamento di quiescenza sia sulla liquidazione del trattamento di fine rapporto; — della facoltà espressa con nota del 30/3/04, acquisita agli atti con prot. n. 11137 del 15/4/03, con la quale il dipendente Gentiluomo Giovanni, nato il 12/11/39 – in servizio di ruolo nella fascia funzionale B – ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.lgs n. 503 del 30/12/92; — della direttiva citata in premessa, emanata con nota assessorile dell’8 marzo 2003 – di cui al prot. n. 5743 del 18/3/03; 2) di mantenere in servizio il sig. Gentiluomo Giovanni, nato il 12/11/39, fino al 30/11/2006; 3) di dare mandato all’Ufficio pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale – Assistenziale» di questo Dipartimento, per l’esecuzione del presente atto. Il presente atto, verrà trasmesso alle strutture competenti con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C. in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 19/01. Catanzaro, lı̀ 6 maggio 2004 Dott. Giuseppe Longo DECRETO n. 5642 del 6 maggio 2004 Fondo nazionale per la montagna 2002 − Piano di riparto in favore delle Comunità Montane. IL DIRIGENTE RILEVATO, quindi, che il sig. Gentiluomo Giovanni non ha raggiunto il suddetto tetto contributivo utile ai fini pensionistici; PREMESSO che la legge regionale n. 4 del 19/3/99 detta norme in materia di ordinamento delle Comunità Montane, determinando modalità di attribuzione sia del fondo nazionale per la montagna che del fondo regionale per la montagna; RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dal 1o dicembre 2004 il sig. Gentiluomo Giovanni nato il 12/11/39, in servizio di ruolo nella fascia funzionale B, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs 503/92. CHE l’art. 52 della legge regionale n. 4/99, individua una quota pari all’80% del fondo complessivo della montagna per interventi speciali ed una quota per il 20% del finanziamento del fondo per la concessione di contributi per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico; 12496 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 CONSIDERATO che il fondo nazionale per la montagna assegnato alla Regione Calabria per l’annualità 2002 ammonta ad C complessivi 4.540.362,00; di rimandare ad un successivo provvedimento l’impegno e le ripartizione della somma di C 908.072,00, destinata a contributi per piccole opere ed interventi per il riassetto idrogeologico; CHE ai sensi dell’articolo 52 della legge 4/99 l’ottanta% di tale importo è destinato ad interventi speciali per la montagna ed ammonta ad C 3.632.289,00 e che il 20% destinato a contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico ammonta ad C 908.072,00; di disporre la pubblicazione del presente decreto per intero nel BUR. Catanzaro, lı̀ 6 maggio 2004 Il Dirigente di Settore Dr. Giuseppe Del Grande RITENUTO necessario procedere all’assegnazione dei fondi destinati alle Comunità Montane per quanto riguarda gli interventi speciali per la montagna, secondo quanto previsto dell’art. 53 della legge regionale n. 4/99 e da quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione 819 dell’8/10/01; RITENUTO altresı̀ precisare quanto segue: Allegato «A» Fondo nazionale per la montagna 2002 − interventi speciali Comunità Montane — l’erogazione dei fondi riportate nelle norme citate viene effettuato nella misura del 50% a favore delle Comunità Montane che hanno presentato il piano di sviluppo socio-economico ed il programma annuale operativo; del rimanente 50% una quota pari al 30% viene erogata previa presentazione da parte delle singole Comunità Montane dei provvedimenti amministrativi di utilizzo del fondo assegnato; il rimanente 20% viene erogato a saldo, previa trasmissione del rendiconto dell’intero 80% accreditato; PRESO ATTO che con decreto dirigenziale n. 15928 del 6/11/03 si è proceduto ad impegnare la somma di C 2.794.592,63 sul capitolo 2232203 del bilancio di previsione 2003; PRESO ATTO che con deliberazione di giunta regionale n. 806 del 28/10/03 è stata effettuata variazione del bilancio; TENUTO presente che il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione 2004; VISTO il DPGR n. 354/99 e successive modifiche ed integrazioni; SULLA base dell’istruttoria compiuta dalla struttura responsabile; Contributo Assegnato 1. Pollino C 214.251,45 2. Dorsale Alto Tirreno C 155.849,48 3. Sila Greca C 234.128,18 4. Medio Tirreno Pollino C 192.132,91 5. Serre cosentine C 94.921,58 6. Destra Crati C 218.252,02 7. Media Valle Crati C 91.216,96 8. Silana C 258.820,74 9. Savuto C 145.298,03 10. Alto Ionio C 207.615,73 11. Unione delle Valli C 110.605,60 12. Alto Mesima C 106.924,56 13. Serre calabre C 129.785,78 14. Monti Tiriolo C 149.238,04 15. Presila catanzarese C 166.190,33 16. Versante ionico C 108.595,69 17. Fossa del Lupo C 82.653,80 18. Alto crotonese C 223.143,88 19. Versante tirrenico meridionale C 96.069,42 20. Versante tirrenico settentrionale C 95.163,43 21. Aspromonte orientale C 153.196,64 22. Limina C 81.848,22 23. Stilaro Allaro C 87.242,05 24. Versante Ionico meridionale C 129.892,82 25. Versante dello Stretto C 99.251,66 Totale C 3.632.289,00 DECRETA Per quanto indicato in narrativa che si richiama per intero: — di ripartire ed assegnare a favore delle Comunità Montane la somma di C 3.632.289,00 per come indicato nell’allegato «A» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; — di far fronte alla spesa complessiva ammontante ad euro 3.632.289,00 nel modo seguente: a) per C 2.794.592,63, con imputazione sul capitolo 2232203, giusto impegno n. 4.272 del 5/11/03, assunto con decreto dirigenziale n. 15.928 del 6/11/03; b) per C 837.696,37 con imputazione della spesa sul capitolo 2232203 del bilancio di previsione 04 (deliberazione di giunta regionale n. 806 del 28/10/03); 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5690 del 7 maggio 2004 Sig. Gualtieri Ferdinando – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: 12497 DECRETO n. 5694 del 7 maggio 2004 Sig. Muraca Carmine – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Gualtieri Ferdinando, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2836 del 30/4/2004; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Muraca Carmine, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2835 del 30/4/2004; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/03, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; DECRETA DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: — assegnare, il sig. Gualtieri Ferdinando, nato a Bianchi il 18/10/1950 e residente a Bianchi in via Salita Margherita 49 – C.F. GLTFDM50R18A842E – al Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — assegnare, il sig. Muraca Carmine, nato a Bianchi il 15/4/ 1955 e ivi residente in via Palinudo 229 – C.F. MRCCMN55D15A842K – al Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Avv. Cesare Carlo Romano 12498 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5695 del 7 maggio 2004 Sig. Stellato Aldo – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: DECRETO n. 5703 del 7 maggio 2004 Sig. Mangione Salvatore – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Stellato Aldo, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2844 del 30/4/2004; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Mangione Salvatore, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2840 del 30/4/2004; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/03, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/03, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; DECRETA DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: — assegnare, il sig. Stellato Aldo, nato a Montalto Uffugo il 6/12/1954 e residente a Montalto Uffugo in via Iegliarella 8 – C.F. STLLGS54T06F416Z – al Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — assegnare, il sig. Mangione Salvatore, nato a Lecce il 12/ 11/1960 e residente a Rende in via Menotti 6 – C.F. MNGSVT60S12E506C – al Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Avv. Cesare Carlo Romano 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5705 del 7 maggio 2004 Sig. Rizzuto Santo – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: 12499 DECRETO n. 5707 del 7 maggio 2004 Sig. De Filippis Giorgio – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Rizzuto Santo F., con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2834 del 30/4/2004; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. De Filippis Giorgio, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2843 del 30/4/2004; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/03, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca» con prot. n. 11587 del 30/6/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; DECRETA DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: — assegnare, il sig. Rizzuto Santo F., nato a Cosenza il 22/2/ 1964 e residente a Marzi in via Pedolata, 3 – C.F. RZZSTF64B22D086Q – al Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — assegnare, il sig. De Filippis Giorgio, nato a Cosenza il 24/12/1962 e residente a Castrolibero in via Fontanesi, 58 – C.F. DFLGRG62T24D086B – al Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Avv. Cesare Carlo Romano 12500 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5709 del 7 maggio 2004 Sig. Scarpelli Eduardo – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: DECRETO n. 5712 del 7 maggio 2004 Sig.ra Lamirata Santa – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Scarpelli Eduardo, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2756 del 21/4/04; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche la sig.ra Lamirata Santa, con la quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2842 del 30/4/04; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca» con prot. n. 11587 del 30/6/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca» con prot. n. 11587 del 30/6/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; DECRETA DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: — assegnare, il sig. Scarpelli Eduardo, nato a Cosenza il 25/ 2/1946 e residente a Cosenza in via Antonio «Ninni» Cassarà 49 – C.F. SCRDRD46B25D086P – al Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — assegnare, la sig.ra Lamirata Santa, nata a Acri il 24/7/ 1954 e residente a Acri in via S. Giovanni Bosco, 63 – C.F. LMRSNT54L64A053A – al Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Avv. Cesare Carlo Romano 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5713 del 7 maggio 2004 Sig.ra Citrigno Raffaella – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: 12501 DECRETO n. 5716 del 7 maggio 2004 Sig. Guzzetti Antonio – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche la sig.ra Citrigno Raffaella, con la quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2839 del 30/4/04; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Guzzetti Antonio, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2757 del 21/4/04; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca» con prot. n. 11587 del 30/6/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; DECRETA DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: — assegnare, la sig.ra Citrigno Raffaella, nata a Cosenza il 24/6/1963 e residente a Cosenza in via Accattatis, 4 – C.F. CTRRFL63H64D086U – al Dipartimento «Agricoltura Caccia e Pesca» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — assegnare, il sig. Guzzetti Antonio, nato a Sersale l’1/9/ 1948 e residente a Cosenza in via F.lli Cervi 4/A – C.F. GZZNTN48P01I671X – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/ 2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Avv. Cesare Carlo Romano 12502 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5724 del 7 maggio 2004 Sig. Cipparrone Pasquale – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: DECRETO n. 5728 del 7 maggio 2004 Sig. Fago Pasquale – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Cipparrone Pasquale, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2841 del 30/4/04; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Fago Pasquale, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2755 del 21/4/04; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; DECRETA DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: — assegnare, il sig. Cipparrone Pasquale, nato a Cosenza il 7/11/1952 e residente a Rende in via Ungaretti, 57 – C.F. CPPPQL52S07D086W – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/ 2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — assegnare, il sig. Fago Pasquale, nato a S. Marco Argentano il 5/12/1953 e residente a S. Marco Argentano in via c.da Bonavita 6 – C.F. FGAPQL53T05A981B – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Avv. Cesare Carlo Romano 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5731 del 7 maggio 2004 12503 DECRETO n. 5734 del 7 maggio 2004 Sig. Costa Francesco – Assegnazione. Sig. Celia Elio – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: PREMESSO CHE: — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Celia Elio, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2536 del 7/4/04; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Costa Francesco, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2537 del 7/4/2004; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: — assegnare, il sig. Celia Elio, nato a Catanzaro il 9/1/1946 ed ivi residente in via Formia 55 – C.F. CLELEI46A09C352F – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato», sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso lavoratore stipulato; — assegnare, il sig. Costa Francesco, nato a Catanzaro il 10/ 3/1958 ed ivi residente in via M. Jannelli, 47 – C.F. CSTFNC58C10C352H – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso lavoratore stipulato; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Avv. Cesare Carlo Romano 12504 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5735 del 7 maggio 2004 Sig. Pandolfi Raffaele – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: DECRETO n. 5737 del 7 maggio 2004 Sig. Tassone Salvatore – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Pandolfi Raffaele, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2754 del 21/4/2004; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Tassone Salvatore, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2753 del 21/4/04; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; DECRETA DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: — assegnare, il sig. Pandolfi Raffaele, nato a Papasidero il 24/4/1945 e residente a Catanzaro in via N. da Recco, 21 – C.F. PNDRFL45D24G320I – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso lavoratore stipulato; — assegnare, il sig. Tassone Salvatore, nato a Stalettı̀ il 15/5/ 1953 e residente a Vallefiorita in via Galluppi, 9 – C.F. TSSSVT53E15I937X – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso lavoratore stipulato; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Avv. Cesare Carlo Romano 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5739 del 7 maggio 2004 Sig.ra Curto Rita – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: 12505 DECRETO n. 5742 del 7 maggio 2004 Sig.ra Gigliotti Gianfranca – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche la sig.ra Curto Rita, con la quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2538 del 7/4/2004; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche la sig.ra Gigliotti Gianfranca, con la quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2539 del 7/4/2004; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; DECRETA DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: — assegnare, la sig.ra Curto Rita nata a Catanzaro il 27/1/ 1956 ed ivi residente in viale De Filippis, 320 – C.F. CTRRTI56A67C352H – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con la stessa stipulato; — assegnare, la sig.ra Gigliotti Gianfranca, nata a Catanzaro il 22/11/1953 ed ivi residente in via Chiriaco, 215 – C.F. GGLGFR53S61C352K – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con la stessa stipulato; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Avv. Cesare Carlo Romano 12506 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5744 del 7 maggio 2004 Sig.ra Spadea Annamaria – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: DECRETO n. 5746 del 7 maggio 2004 Sig. Lavilla Aurelio – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche la sig.ra Spadea Anna Maria , con la quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2542 del 7/4/2004; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Lavilla Aurelio, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2361 del 31/3/2004; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; DECRETA DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: — assegnare, la sig.ra Spadea Anna Maria, nata a Catanzaro il 3/8/1954 ed ivi residente in via Orti, 34 – C.F. SPDNMR54M43C352R – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con la stessa stipulato; — assegnare, il sig. Lavilla Aurelio, nato a Reggio Calabria il 20/9/1956 ed ivi residente in via Mortara trav. Giuffrè – C.F. LVLRLA56P20H224U – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – c/o Servizio economato di Reggio Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Avv. Cesare Carlo Romano 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5748 del 7 maggio 2004 Sig. Mandaglio Antonino – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: 12507 DECRETO n. 5749 del 7 maggio 2004 Sig. Palco Giuseppe – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Mandaglio Antonino, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2360 del 31/3/2004; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Palco Giuseppe, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2358 del 31/3/2004; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; DECRETA DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: — assegnare, il sig. Mandaglio Antonino, nato a Reggio Calabria il 6/8/1951 ed ivi residente in via Livari Sup. 42, Scala F. – C.F. MNDNND51M06H224Y – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – c/o Servizio economato di Reggio Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — assegnare, il sig. Palco Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 31/5/1952 ed ivi residente in via Calveri 111 – C.F. PLCGPP52E31H224P – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – c/o Servizio economato di Reggio Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Avv. Cesare Carlo Romano 12508 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5751 del 7 maggio 2004 Sig. Spinella Antonio – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: DECRETO n. 5753 del 7 maggio 2004 Sig. De Benedictis Giacomo Nicola – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Spinella Antonio, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2354 del 31/3/2004; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. De Benedictis Giacomo Nicola, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2362 del 31/3/2004; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; DECRETA DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: — assegnare, il sig. Spinella Antonio, nato a Melito Porto S. il 19/3/1964 ed ivi residente in Via Magna Grecia 17 – C.F. SPNNTN64C19F112O – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – c/o Servizio economato di Reggio Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — assegnare, il sig. De Benedictis Giacomo Nicola, nato a Reggio Calabria il 18/11/1956 ed ivi residente in via Siracusa 6 – C.F. DBNGMN56S18H224J – al Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» – c/o Servizio Protezione Civile di Reggio Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Avv. Cesare Carlo Romano 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5755 del 7 maggio 2004 Sig. Nocera Pietro – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: 12509 DECRETO n. 5757 del 7 maggio 2004 Sig. Primavera Gianfranco – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Nocera Pietro, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2359 del 31/3/2004; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Primavera Gianfranco, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2356 del 31/3/2004; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; DECRETA DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: — assegnare, il sig. Nocera Pietro, nato a Reggio Calabria il 30/10/1959 ed ivi residente in via Vico Scardella 18/a – C.F. NCRPTR59R30H224D – al Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» – c/o Servizio Protezione Civile di Reggio Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — assegnare, il sig. Primavera Gianfranco, nato a Palermo il 5/2/1964 e residente a Reggio Calabria in via Stadio a Monte trav. I, 24 – C.F. PRMGFR64B05G273B – al Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» – c/o Servizio Protezione Civile di Reggio Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Avv. Cesare Carlo Romano 12510 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5758 del 7 maggio 2004 Sig. Scopelliti Antonino – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: DECRETO n. 5763 del 7 maggio 2004 Sig.ra Zimbalatti Giuseppina – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Scopelliti Antonino, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2355 del 31/3/2004; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche la sig.ra Zimbalatti Giuseppina, con la quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2353 del 31/3/2004; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; DECRETA DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: — assegnare, il sig. Scopelliti Antonino, nato a Reggio Calabria il 30/3/1963 e residente a Saline Joniche in Contrada Riace VI trav., 6 – C.F. SCPNNN63C30H224J – al Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» – c/o Servizio Protezione Civile di Reggio Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — assegnare, la sig.ra Zimbalatti Giuseppina, nata a Reggio Calabria l’8/1/1958 e ivi residente in via Stadio a Monte trav. I, 24 – C.F. ZMBGPP58A48H224X – al Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» – c/o Servizio Protezione Civile di Reggio Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con la stessa stipulato; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Avv. Cesare Carlo Romano 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5774 del 7 maggio 2004 Sig. Polimeni Pietro – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: 12511 DECRETO n. 5791 del 7 maggio 2004 Sig.ra Nosdeo Anna – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Polimeni Pietro, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2357 del 31/3/2004; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche la sig.ra Nosdeo Anna, con la quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2540 del 7/4/2004; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca» con prot. n. 11587 del 30/6/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: — assegnare, il sig. Polimeni Pietro, nato a Reggio Calabria il 14/12/1960 e ivi residente in via Pio XI Pal. INA Casa 71 – C.F. PLMPTR60T14H224K – al Dipartimento «Formazione Patrimonio ed Economato» – c/o Servizio Economato di Reggio Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato; — assegnare, la sig.ra Nosdeo Anna, nata a Catanzaro il 12/ 3/1958 e residente a Catanzaro in via Trav. degli Svevi, 13 – C.F. NSDNNA58C52C352D – al Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca» – sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con la stessa stipulato; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Avv. Cesare Carlo Romano 12512 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5796 del 7 maggio 2004 Sig.ra Quattromani Grazia Carmela – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: DECRETO n. 5845 del 10 maggio 2004 Dipendente regionale sig.ra Russo Vincenza – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE: — con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; — tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche la sig.ra Quattromani Grazia Carmela, con la quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2541 del 7/4/2004; ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca» con prot. n. 11587 del 30/6/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo; VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti; DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e confermato: — assegnare, la sig.ra Quattromani Grazia Carmela, nata a Catanzaro il 15/5/1957 e residente a Catanzaro in via Massara, 53 – C.F. QTTGRZ57E55C352O – al Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca» – sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con la stessa stipulato; — statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004 — con istanza del 30/1/2004, la dipendente regionale sig.ra Vincenza Russo, nata a Catanzaro il 3/3/1961 ed ivi residente in viale Isonzo n. 222 Coop. Gatto, matr. 628100, categ. B, in servizio presso l’Assessorato al Personale, Settore «Gestione Economica e Previdenziale», ha chiesto di essere trasferita al Dipartimento «Presidenza», Settore «Segreteria di Giunta»; VISTI i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti preposti; RITENUTO dover provvedere al riguardo; VISTO il D.lgs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETA Per quanto espresso in premessa: — assegnare, la dipendente regionale sig.ra Vincenza Russo, nata a Catanzaro il 3/3/1961 ed ivi residente in viale Isonzo n. 222 Coop. Gatto, matr. 628100, Categ. B, al Dipartimento «Presidenza», Settore «Segreteria di Giunta»; — statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — stabilire, che ai sensi della Legge regionale n. 7/96, provvederà il suddetto Settore all’assegnazione della stessa in uno degli uffici della Struttura, dandone assicurazione a questo Settore; — notificare il presente decreto alla sig.ra Vincenza Russo, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate; — il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti; –- provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 10 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Avv. Cesare Carlo Romano 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5846 del 10 maggio 2004 Dipendente regionale sig. Pasqualino Colosimo – Affidamento responsabilità Ufficio. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la nota n. 6136/Dip. del 20/4/2004, pervenuta al protocollo in data 21/4/2004 ed acquisita al n. 11681, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione Professionale Economato ed Autoparco», in relazione alla nota n. 541 del 15/ 4/2004, del Dirigente del Servizio «Coordinamento Attività Delegata Turistico Alberghiera», relativa alla proposta di affidamento di responsabilità dell’Ufficio n. 658 al funzionario regionale sig. Pasqualino Colosimo nato a Cerseto il 12/8/1941 e residente a Bagnara Calabra in Rione Lena n. 8, matr. n. 190450, Categ. D, esprime parere favorevole alla formalizzazione dell’incarico di che trattasi; CONSIDERATO che il suddetto dipendente è in possesso dei requisiti richiesti; RITENUTO dover provvedere al riguardo; VISTA la L.R. n. 7/96, art. 30; VISTO il D.lgs. 165/2001; VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/ 2002; VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SU conforme proposta dell’ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate; DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: — prendere atto delle note n. 541 del 15/4/2004 del Dirigente del Servizio «Coordinamento attività Delegata Turistico Alberghiera» e n. 6136/Dip. del 20/4/2004 del Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione Professionale, economato ed Autoparco»; — conferire al funzionario regionale sig. Pasqualino Colosimo, nato a Cerseto il 12/8/1941 e residente a Bagnara Calabra in Rione Lena n. 8, matr. n. 190450, Categ. D, la responsabilità dell’Ufficio n. 658 «Programmazione – affari generali e gestione del personale – patrimonio – coordinamento attività e rendicontazione C.R.F.P. del Servizio ex 173 – sede Operativa ex A. Moro, Reggio Calabria; — autorizzare il citato dipendente, per l’espletamento delle funzioni affidate; — statuire che il presente atto, con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — revocare qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il presente; — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; 12513 — Notificare il presente decreto al sig. Pasqualino Colosimo, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 10 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 5850 del 10 maggio 2004 Legge n. 97/94 – Legge regionale n. 4/99 – Fondo nazionale per la montagna – Saldo 2000 – Quota 01 – Fondo regionale 02 – Liquidazione a favore della Comunità Montana Fossa del Lupo. IL DIRIGENTE VISTI i decreti dirigenziali (n. 9.237 del 22/7/2002 e n. 15.572 e n. 13.571 del 24/9/03) con i quali si è ripartito il fondo nazionale per la montagna relativo all’anno 2000 e una quota del 2001, legge n. 97/94, attribuendo alla Comunità Montana Fossa del Lupo la somma di C 248.910,00; VISTI i decreti dirigenziali n. 16.343 e n. 16.344 del 4/12/02, con i quali si è ripartito il fondo regionale per la montagna relativo agli anni 2001 e 2002, attribuendo alla Comunità Montana Fossa del Lupo la somma di C 73.502,00; VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 819 dell’8/10/ 2001, con la quale si sono disciplinate le modalità di erogazione, di rendiconto e revoca delle somme riferite ai citati fondi; ACCERTATO che la Comunità Montana Fossa del Lupo ha presentato, cosı̀ come prevede il comma 4 dell’articolo 53 della legge regionale n. 4/99 e la deliberazione n. 819 dell’8/10/2001, il piano di sviluppo socio economico, il programma operativo annuale ed il programma d’intervento, per cui si può procedere alla liquidazione della somma di C 257.929,00 pari all’80% della somma complessiva assegnata di C 322.412,00; CHE già si è provveduto a liquidare la somma di C 108.250,00 per cui per raggiungere la quota dell’80% occorre liquidare la somma di C 149.679,00; VISTA la legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 04; DATO ATTO che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 8/02; VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione; DECRETA — di liquidare a favore della Comunità Montana Fossa del Lupo la somma di C 149.679,00 autorizzando la ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento; — di imputare la somma di C 36.111,00 sul capitolo 2232204, residui 2002, impegno n. 5.515 del 3/12/2002, la 12514 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 somma di C 75.178,00 sul capitolo 2232203, impegno n. 3.562 del 24/9/2003 e la somma di C 38.390 sul capitolo 2232203, impegno n. 6.708 del 27/12/02; Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per intero nel BUR. Catanzaro, lı̀ 10 maggio 2004 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per intero nel BUR. Il Dirigente di Settore Dr. Giuseppe Del Grande Catanzaro, lı̀ 10 maggio 2004 Il Dirigente di Settore Dr. Giuseppe Del Grande Allegato «A» SPESE FUNZIONAMENTO 2003 Comunità montane Contributo assegnato C DECRETO n. 5855 del 10 maggio 2004 1. Pollino 4.747,26 Legge regionale n. 4/99, art. 50. Liquidazione a favore delle Comunità Montane delle spese funzionamento 03. 2. Alto Tirreno 3.306,25 3. Sila Greca 5.260,64 4. Medio Tirreno Pollino 4.367,09 Visto il decreto dirigenziale n. 15.721 del 3/11/03, con il quale è stata impegnata la somma di C 513.000,00 sul capitolo 2232102, per il pagamento a favore delle Comunità Montane delle spese per il personale delle ex aziende disciolte (Legge regionale n. 7/78 articolo 1 – Legge regionale n. 4/74, articoli 15 e 26) e delle spese di funzionamento. 5. Serre Cosentine 1.904,38 6. Destra Crati 4.917,87 7. Media Valle Crati 1.772,56 8. Silana 5.744,86 Considerato che le Comunità Montane Versante dello Stretto, Versante Jonico Meridionale, Alto Jonio, Versante Tirrenico Meridionale e Silana di cui alle leggi citate hanno presentato i rendiconti per le spese del personale per una somma complessiva pari ad C 435.646,25. 9. Savuto 3.068,67 IL DIRIGENTE 10. Alto Jonio 4.520,42 11. Unione Delle Valli 2.201,98 12. Alto Mesima 2.151,34 13. Serre Calabre 2.714,06 Che con decreto dirigenziale n. 4.113 del 13/4/04, si è provveduto ad assegnare a favore delle Comunità Montane la somma di C 77.353,70 secondo quanto disposto dall’articolo 50 della Legge regionale n. 4/99. 14. Monti Tiriolo Reventino 3.202,67 15. Presila catanzarese 3.535,90 16. Versante Jonico 2.184,30 Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 04. 17. Fossa del Lupo 1.542,75 18. Alto Crotonese 3.169,16 19. Alto Marchesato Crotonese 2.363,77 20. Ver. Tirrenico Meridionale 1.865,24 21. Versante Tirrenico Settentrionale 1.844,06 22. Aspromonte Orientale 3.231,15 23. Limina 1.507,04 24. Stilaro E Allaro 1.624,05 25. Versante Jonico Meridionale 2.644,13 26. Versante dello Stretto 1.962,10 Che, pertanto, il fondo per le spese di funzionamento che si può liquidare per l’anno 2003, ammonta ad C 77.353,70. Dato atto che per la liquidazione si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della Legge regionale n. 8/2002. Visto il D.P.G.R. n. 354/99 e successive modifiche ed integrazioni; DECRETA Di liquidare alle Comunità Montane per le spese generali di funzionamento, anno 2003, a norma dell’articolo 50 della Legge regionale n. 4/99 la somma di C 77.353,70, cosı̀ come evidenziato nell’allegato prospetto «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando la ragioneria generale ad emanare i relativi mandati di pagamento. 77.353,70 Di imputare la complessiva spesa di C 77.353,70 sul capitolo 2232102, residui 2003, giusto impegno n. 4.127 del 30/10/03. 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5860 del 10 maggio 2004 12515 DECRETO n. 5866 del 10 maggio 2004 Dott. Oliva Giuseppe – Proroga comando Rimborso spese viaggi signor Covani Demetrio – componente sezione CO.RE.CO. Vibo Valentia. IL DIRIGENTE Visto il decreto dirigenziale n. 8.621 del 23 giugno 2003, con il quale, tra l’altro, sono stati corrisposti al signor Covani Demetrio i compensi spettanti quale componente del comitato regionale di controllo, sezione decentrata di Vibo Valentia. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che: — con Decreto Dirigenziale n. 869/14 del 17/3/2000, è stato disposto il comando, presso la Regione Calabria, del dott. Oliva Giuseppe, nato a Mormanno il 10/1/1966 ed ivi residente in C.da Pantano n. 59, dipendente della Regione Siciliana, ex VIII Q.F., per il periodo di un anno, a decorrere dal 18/4/2000; — il suddetto ha preso servizio in data 27/3/2000; Considerato che a norma dell’articolo 43 della legge n. 12/92, ai componenti non residenti nel luogo in cui è ubicata la sede del comitato, spetta anche un rimborso spese nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro di distanza dalla sede di residenza. Vista la nota del 19/4/04 con la quale il signor Covani chiede il rimborso spese viaggi effettuati per raggiungere la sede di Vibo Valentia per partecipare alle sedute dell’Organo di Controllo durante il periodo 1/12/2001-31/8/2002. Considerato che il signor Covani, come risulta dagli atti d’ufficio, ha effettuato da Reggio Calabria a Vibo Valentia n. 27 viaggi, percorrendo 5.670 Km. Ritenuto, pertanto, di dover liquidare a favore del signor Covani un rimborso spese (1/5 benzina 0,22 ) di C 1.247,00. Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/2004, con la quale è stato approvato il bilancio regionale di previsione 2004. Dato atto che per la liquidazione si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della Legge regionale n. 8/02. Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354/99 e successive modifiche ed integrazioni; DECRETA Di liquidare al signor Covani Demetrio la somma di C 1.247,00 autorizzando la ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento. Di imputare la spesa di C 1.247,00 sul capitolo 1012101, residui 2002, impegno n. 6.568 del 18/12/2002. — la Regione Siciliana, con nota prot. 14163/01, acquisita al Settore Giuridico il 19/3/2002 al n. 7920, ha comunicato che con Decreto Presidenziale n. 10 del 22/6/2001, pubblicato sulla G.U. della suddetta Regione n. 33 del 2/7/2001, è stato approvato il Contratto Collettivo Regionale dell’Area della Dirigenza, per cui a far data dall’1/10/2002, al dott. Oliva Giuseppe è stata attribuita la qualifica di Dirigente di III; — con decreti dirigenziali n. 2383 del 22/3/2001 e n. 9038 del 17/7/2002, è stata disposta la proroga del comando in argomento fino al 27/3/2002; — con nota prot. 1816 del 5/3/2004, il Dirigente Generale del Dipartimento «Foreste, Forestazione, Protezione Civile» e l’Assessore preposto, in relazione alla «Figura Professionale» rivestita dal dott. Oliva Giuseppe, non fungibile con altre figure, hanno chiesto la possibilità della prosecuzione dell’attività svolta dal medesimo. Hanno altresı̀ fatto presente che le competenze tecnico-professionali e soprattutto il titolo di studio posseduto dallo stesso, è condizione indispensabile per lo svolgimento dei compiti affidatigli; — atteso, che l’individuazione e l’importanza di quanto sopra, è condizione necessaria alla continuità del servizio; — il Dott. Giuseppe Oliva, con nota in atti, ha dichiarato la propria disponibilità in tal senso; — con nota n. 7369 del 9/3/2004, è stato chiesto alla Regione Siciliana il prescritto nulla-osta alla proroga di che trattasi; — con nota n. 4685 del 30/3/2004, pervenuta al protocollo il 13/4/2004, acquisita al n. 10652, la Regione Siciliana, ha autorizzato la proroga al comando in argomento; — il Dott. Giuseppe Oliva, con nota in atti, ha dichiarato la propria disponibilità in tal senso. RITENUTO pertanto, dover provvedere al riguardo. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145. VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002. Di disporre la pubblicazione del presente decreto per intero nel BUR. VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003. VISTA la Legge Regionale n. 29 del 29/12/1993 «Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’esercizio 2004». Catanzaro, lı̀ 10 maggio 2004 Il Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Del Grande VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. SU conforme proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti; 12516 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETA Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: — prendere atto della nota prot. 1816 del 5/3/2004, del Dirigente Generale del Dipartimento «Foreste, Forestazione, Protezione Civile» e dell’Assessore preposto, nonché dell’autorizzazione alla proroga in questione rilasciata dalla Regione Siciliana; — disporre la proroga del comando presso la Regione Calabria, per le esigenze del Dipartimento «Foreste, Forestazione, Protezione Civile», fino al 26/3/2005, salvo proroga e/o anticipata risoluzione, del dott. Oliva Giuseppe, nato a Mormanno il 10/1/1966 ed ivi residente in C.da Pantano n. 59, dipendente della Regione Siciliana – Dirigente di III; — dare atto che la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato, per l’intero periodo di collocamento di comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali sono a carico della Regione Calabria, che successivamente provvederà a rimborsare quanto anticipato dall’Ente di provenienza; — imputare la spesa complessiva al Cap. 1003125 «Spese per il rimborso agli Enti di Provenienza degli stipendi dovuti al personale comandato presso la Regione» per l’esercizio finanziario 2004, nelle disponibilità del bilancio pluriennale ed ai sensi dell’art. 43, commi 7 e 8 della L.R. n. 8/2002. Con la procedura degli stipendi si provvederà all’impegno e alla liquidazione mensile, onde evitare duplicazioni di impegni; — autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per l’esecuzione del presente decreto, notificando copia dello stesso al dott. Oliva Giuseppe, a tutte le Strutture interessate, nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2 – Catanzaro; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Contratto Collettivo Regionale dell’Area della Dirigenza, per cui a far data dall’1/10/2002, al dott. Oliva Giuseppe è stata attribuita la qualifica di Dirigente di III; — con decreti dirigenziali n. 2384 del 22/3/2001 e n. 8593 dell’8/7/2002, è stata disposta la proroga del comando in argomento fino al 27/3/2002; — con nota prot. 1816 del 5/3/2004, il Dirigente Generale del Dipartimento «Foreste, Forestazione, Protezione Civile» e l’Assessore preposto, in relazione alla «Figura Professionale» rivestita dal dott. Forte Ernesto, non fungibile con altre figure, hanno chiesto la possibilità della prosecuzione dell’attività svolta dal medesimo. Hanno altresı̀ fatto presente che le competenze tecnico-professionali e soprattutto il titolo di studio posseduto dallo stesso, è condizione indispensabile per lo svolgimento dei compiti affidatigli; — atteso, che l’individuazione e l’importanza di quanto sopra, è condizione necessaria alla continuità del servizio; — il dott. Forte Ernesto, con nota in atti, ha dichiarato la propria disponibilità in tal senso; — con nota n. 7367 del 9/3/2004, è stato chiesto alla Regione Siciliana il prescritto nulla-osta alla proroga di che trattasi; — con nota n. 4685 del 30/3/2004, pervenuta al protocollo il 13/4/2004, acquisita al n. 10652, la Regione Siciliana, ha autorizzato la proroga al comando in argomento; — il dott. Forte Ernesto, con nota in atti, ha dichiarato la propria disponibilità in tal senso. RITENUTO pertanto, dover provvedere al riguardo. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145. VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002. VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003. Catanzaro, lı̀ 10 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano VISTA la Legge Regionale n. 29 del 29/12/1993 «Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’esercizio 2004». VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. DECRETO n. 5867 del 12 maggio 2004 Dott. Forte Ernesto – Proroga comando. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che: — con Decreto Dirigenziale n. 870/14 del 17/3/2000, è stato disposto il comando, presso la Regione Calabria, del dott. Forte Ernesto, nato a Morano Calabro il 14/4/1965 e residente a Lagonegro (PZ) in via delle Orchidee n. 15, dipendente della Regione Siciliana, ex VIII Q.F., per il periodo di un anno, a decorrere dal 18/4/2000; — il suddetto ha preso servizio in data 27/3/2000; — la Regione Siciliana, con nota prot. 14163/01, acquisita al Settore Giuridico il 19/3/2002 al n. 7920, ha comunicato che con Decreto Presidenziale n. 10 del 22/6/2001, pubblicato sulla G.U. della suddetta Regione n. 33 del 2/7/2001, è stato approvato il SU conforme proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti; DECRETA Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: — prendere atto della nota prot. 1816 del 5/3/2004, del Dirigente Generale del Dipartimento «Foreste, Forestazione, Protezione Civile» e dell’Assessore preposto, nonché dell’autorizzazione alla proroga in questione rilasciata dalla Regione Siciliana; — disporre la proroga del comando presso la Regione Calabria, per le esigenze del Dipartimento «Foreste, Forestazione, Protezione Civile», fino al 26/3/2005, salvo proroga e/o anticipata risoluzione, del dott. Forte Ernesto, nato a Morano Calabro il 14/4/1965 e residente a Lagonegro (PZ) in via delle Orchidee n. 15, dipendente della Regione Siciliana – Dirigente di III; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 — dare atto che la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato, per l’intero periodo di collocamento di comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, sono a carico della Regione Calabria, che successivamente provvederà a rimborsare quanto anticipato dall’Ente di provenienza; — imputare la spesa complessiva al Cap. 1003125 «Spese per il rimborso agli Enti di Provenienza degli stipendi dovuti al personale comandato presso la Regione» per l’esercizio finanziario 2004, nelle disponibilità del bilancio pluriennale ed ai sensi dell’art. 43, commi 7 e 8 della L.R. n. 8/2002. Con la procedura degli stipendi si provvederà all’impegno e alla liquidazione mensile, onde evitare duplicazioni di impegni; 12517 — con nota n. 3351 del 10/2/2004, è stato chiesto il nulla-osta al comando del suddetto all’Azienda Sanitaria Locale di Vibo Valentia; — con nota n. 975 del 21/4/2004, pervenuta al protocollo il 28/4/2004, acquisita al n. 12206, l’Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia, ha trasmesso la disposizione n. 17 del 10/3/2004, con la quale ha concesso il nulla-osta al comando presso la Regione Calabria, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presa servizio del sig. Papa Cosimo Nicola; — il sig. Papa Cosimo Nicola, ha dichiarato la propria disponibilità in tal senso. RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al riguardo. — autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per l’esecuzione del presente decreto, notificando copia dello stesso al dott. Forte Ernesto, a tutte le Strutture interessate, nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2 – Catanzaro; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come modificato ed integrato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145. VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002. VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003. VISTO l’art. 43, commi 7 e 8 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002. VISTA la Legge Regionale n. 29 del 29/12/1993 «Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’esercizio 2004». VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. DECRETO n. 5868 del 12 maggio 2004 Sig. Papa Cosimo Nicola – Comando. IL DIRIGENTE DEL SETTORE SU conforme proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti; DECRETA Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: PREMESSO che: — con decreto dirigenziale n. 367 del 15/1/2002, è stato disposto il comando, presso la Regione Calabria, «per le esigenze del Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque del sig. Papa Cosimo Nicola, nato a Brognaturo (VV) il 28/8/1960 ed ivi residente in via Firenze n. 45, dipendente dell’ASL n. 8 di Vibo Valentia, profilo professionale Cat. A «Ausiliario specializzato» – fascia II per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presa servizio; — con nota n. 703 del 31/1/2002, il Direttore Generale del Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque, ha comunicato che il sig. Papa Cosimo Nicola, ha preso servizio al proprio Dipartimento il 31 gennaio 2002 ed è stato assegnato al Settore 19 «Opere Idropotabili Regionali»; — con successiva nota n. 755 del 4/2/2002, il Dirigente dell’ex Settore n. 19, ha comunicato l’assegnazione del suddetto all’Ufficio di Coordinamento Regionale del Corace, in data 4/2/ 2002; — con nota n. 51/P del 4/2/2004, il Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque, congiuntamente al Dirigente del Settore e del Responsabile di Zona, preposti, hanno comunicato che la predetta collaborazione è indispensabile al normale funzionamento del servizio, per la sorveglianza, nonché per le necessità di interventi tempestivi nei casi di emergenza presso l’impianto di potabilizzazione dell’Alaco versante ionico e della Sorgente del Cicerone; — disporre il comando presso la Regione Calabria, per le esigenze del Dipartimento «Lavori Pubblici ed Acque», Settore «Idropotabile, Gestione Integrata, Risorse Idriche», Servizio «Programmazione e Controllo Opere Ciclo Integrato delle Acque, Attuazione Misure POR», del sig. Papa Cosimo Nicola, nato a Brognaturo (VV) il 28/8/1960 ed ivi residente in via Firenze n. 45, dipendente dell’ASL n. 8 di Vibo Valentia, profilo professionale Cat. A «Ausiliario specializzato» – fascia II, per il periodo di un anno a decorrere dal 15 maggio 2004, salvo proroga e/o anticipata risoluzione; — stabilire che allo scadere del comando in argomento fissato per il 14/5/2005, il sig. Papa Cosimo Nicola, dovrà rientrare presso l’Azienda di appartenenza, senza necessità di ulteriore comunicazione e provvedimento; — dare atto che la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato, per l’intero periodo di collocamento di comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, sono a carico della Regione Calabria, che successivamente provvederà a rimborsare quanto anticipato dall’Azienda di appartenenza; — imputare la spesa complessiva al Cap. 1003125 «Spese per il rimborso agli Enti di Provenienza degli stipendi dovuti al personale comandato presso la Regione» per l’esercizio finanziario 2004, nelle disponibilità del bilancio pluriennale ed ai sensi dell’art. 43, commi 7 e 8 della L.R. n. 8/2002. 12518 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Con la procedura degli stipendi si provvederà all’impegno e alla liquidazione mensile, onde evitare duplicazioni di impegni; — autorizzare il Settore Giuridico del Personale di adottare gli atti conseguenti e di competenza, notificando copia del presente decreto al sig. Papa Cosimo Nicola, a tutte le Strutture interessate, nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2 – Catanzaro; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Di disporre la pubblicazione per intero del presente provvedimento nel BUR. Catanzaro, lı̀ 10 maggio 2004 Il Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Del Grande DECRETO n. 5872 del 10 maggio 2004 Impegno e liquidazione indennità componenti CORECO – Mese di aprile 2004 Avv. Cesare Carlo Romano IL DIRIGENTE DECRETO n. 5870 del 10 maggio 2004 Legge n. 144/99 – D.M. 28/1/2000. Assenso regionale alla richiesta della Comunità Montana del Savuto per contrarre mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti. IL DIRIGENTE PREMESSO che per dare attuazione alle finalità di cui all’articolo 34 della Legge n. 144/99 e al decreto del Ministro del Tesoro 28/1/2000 che determina criteri e modalità per la contrazione dei mutui da parte delle Comunità Montane è stato costituito un apposito nucleo di valutazione, nominato dalla giunta regionale con deliberazione n. 165 del 6/3/01. CHE tale nucleo, ha valutato positivamente approvandolo il progetto presentato dalla Comunità Montana del Savuto, per l’importo di C 154.937,07, relativo al «Potenziamento delle risorse idriche». VISTA la nota della Comunità Montana del Savuto, pervenuta in data 29/3/04 prot. n. 167, con la quale veniva precisata la non avvenuta contrazione del mutuo e che per poter riproporre la richiesta di finanziamento occorreva una nuova formulazione di assenso da parte della Regione. Vista la L.R. n. 27/94 con la quale viene stabilito di corrispondere ai componenti del CO.RE.CO. una indennità mensile lorda omnicomprensiva, per dodici mensilità annuali, nella misura di 1.807,60 C al presidente, di 1.549,37 C al vice Presidente, di 1.291,14 C ai componenti effettivi ed C 1.032,91 ai componenti supplenti. Considerato che a norma dell’art. 43 della legge n. 12/92, ai componenti non residenti nel luogo in cui è ubicata la sede del comitato, spetta anche un rimborso spese nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro di distanza dalla sede di residenza. Vista la nota prot. n. 219 del 22/4/04, con la quale è stato trasmesso il prospetto delle presenze relative al mese di aprile 04. Visto il prospetto di liquidazione predisposto dall’ufficio CO.RE.CO., sede centrale di Catanzaro. Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 04. Visto l’articolo 43 della Legge regionale n. 8/2002. Dato atto che per la liquidazione si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della L.R. n. 8/2002. CONSIDERATO che il nucleo di valutazione a suo tempo costituito per la valutazione dei progetti aveva già approvato nel merito la progettazione presentata dalla Comunità Montana del Savuto. Visto il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni; RISCONTRATA la rilevanza dell’interesse pubblico conseguente alla realizzazione dell’intervento richiesto dalla Comunità Montana, per cui è opportuno confermare l’attualità dell’intervento a suo tempo proposto. Di impegnare la spesa di C 14.314,61 sul capitolo 1012101 del bilancio di previsione 2004. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 e successive modifiche ed integrazioni; DECRETA Per quanto richiamato in premessa che si intende integralmente riportato: Di confermare l’assenso regionale alla richiesta della Comunità Montana del Savuto per contrarre apposito mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti per l’importo di C 154.937,07, relativo al progetto: «Potenziamento delle risorse idriche». DECRETA Di liquidare ai componenti del CO.RE.CO. per il mese di aprile 04 i compensi loro spettanti, come da allegato tabulato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per un importo complessivo di C 14.314,61; — di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per intero nel BUR. Catanzaro, lı̀ 10 maggio 2004 Il Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Del Grande 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12519 DECRETO n. 5892 del 10 maggio 2004 Liquidazione fattura n. AD03086 del 29/9/2003 della società Il Sole 24 Ore di Milano – per partecipazione corso Lemma F. e Pellegrino A.. IL DIRIGENTE DI SETTORE Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 – Testo Unico Pubblico Impiego. Visto il decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24/6/ 1999. Vista la L.R. n. 7/96 art. 30 lettera B che dà potere di spesa e di amministrazione delle risorse al Dirigente di Settore. Vista la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria». Visto il proprio decreto n. 13281 del 19 settembre 2003, con il quale si autorizzava la partecipazione dei dipendenti Lemma Francesco e Pellegrino Alessandro al convegno «Il nuovo Testo Unico sulla protezione dei dati personali», organizzato dal II Sole 24 Ore di Milano e svoltosi a Roma il 19 settembre 2003. Vista la fattura n. AD03086 del 29/9/2003, per l’importo di C 1.380,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10 comma 20 L. 537/93 emessa da Il Sole 24 Ore di Milano e relativa alla frequenza al corso di che trattasi. Considerato che i dipendenti hanno partecipato al convegno su richiamato presentando regolare attestato di frequenza. Che esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo 1003108 anno 2003 giusto impegno n. 3497 del 18/9/2003. Che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45, comma a, L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002. Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura emessa da Il Sole 24 Ore di Milano; DECRETA Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato: — di liquidare a Il Sole 24 Ore di Milano, la somma di C 1.380,00; — di imputare detta somma, sul capitolo 1003108 anno 2003, giusto impegno n. 3497 del 18/9/2003; — di invitare il Dirigente del settore ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento di C 1.380,00 tramite bonifico bancario C/o Banca Popolare di Lodi Sede di Milano – P.za Mercanti, 5 20123 Milano – CIN Q – ABI 05164 – CAB 01611 – C/C 000000359792; — di prendere atto: — che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002; 12520 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 — di pubblicare il presente decreto nella sua forma integrale sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Vista la Legge regionale 7/96. Visto il D.P.G.R. 354/99; Catanzaro, lı̀ 10 maggio 2004 DECRETA Dott. Giustino Ranieri DECRETO n. 5995 del 12 maggio 2004 Dipendente Ricioppo Luigina – Presa d’atto Sentenza n. 653/04 del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro. IL DIRIGENTE Vista la Sentenza n. 653/04, che costituisce parte integrante del presente atto, emessa dal Tribunale di Cosenza – Seconda Sezione Civile – Controversia di Lavoro, sul ricorso n. 5592/02 presentato dalla dipendente Ricioppo Luigina, spedita in forma esecutiva il 12/3/04. Rilevato che con detto provvedimento il Giudice di prime cure ha: 1) dichiarato l’illegittimità del decreto n. 1472 del 2001 e del decreto n. 14885 del 2001, quest’ultimo nella parte in cui esclude la ricorrente dalla graduatoria del concorso per 63 posti di dirigente della Regione Calabria di cui al decreto n. 4813 del 25/5/2001, entrambi adottati dal Dirigente generale di questo 4o Dipartimento «Organizzazione e Personale». 2) Condannato la Regione Calabria ad inquadrare la ricorrente quale dirigente dell’Ente a decorrere dalla data d’inquadramento degli altri vincitori del concorso di cui sopra. 3) Condannato la Regione Calabria al pagamento delle spese di lite, liquidate in C 1500,00 compensate al 30%. — di prendere atto della Sentenza n. 653/04, che costituisce parte integrante del presente decreto, emessa dal Tribunale di Cosenza – Seconda Sezione Civile – Controversia di Lavoro, sul ricorso presentato dalla dipendente Ricioppo Luigina, spedita in forma esecutiva il 12/3/04; — di provvedere, per l’effetto di detta decisione, facendo salvi sin d’ora, gli effetti del giudizio di 2o grado, ad inquadrare la Dipendente Ricioppo Luigina, nella qualifica di dirigente del ruolo della Giunta Regionale, con decorrenza dalla data d’inquadramento degli altri vincitori del concorso in narrativa specificato: ossia dall’1/2/2002; — di incaricare il Settore Gestione Economica del Personale, per l’adozione degli atti necessari al pagamento delle differenze stipendiali arretrate, tra la qualifica rivestita e quella dirigenziale con la decorrenza di cui in sopra facendo salvo, in esito al giudizio d’appello, la ripetizione di detti emolumenti nonché all’aggiornamento dello stipendio, a seguito dell’assegnazione, con atto separato, della responsabilità di una Struttura regionale e alla firma del contratto individuale; — di incaricare, altresı̀, il Settore Economico per la liquidazione delle spese di giudizio per come specificate in Sentenza; — di incaricare il Competente Ufficio del Settore Giuridico per la notifica del presente atto, all’interessata Ricioppo Luigina, al Settore Gestione Economica, nonché all’Avvocatura Regionale; — di disporre la pubblicazione integrale sul BUR Calabria. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 4) Rigettato il resto della domanda. Rilevato che la dipendente ha provveduto a notificare, tramite l’organo competente, la Sentenza di cui sopra, munita di formula esecutiva e che, pertanto, la stessa ha titolo, in difetto di ottemperanza, a procedere esecutivamente nei confronti dell’Ente con aggravio di spese. Considerato, che avverso detta decisione sarà interposto appello giusta nota n. prot. 11684/04, trasmessa all’Avvocatura regionale. Ritenuto, tuttavia, prendere atto di detta decisione, facendo salvi gli effetti del giudizio di secondo grado, e, per l’effetto, inquadrare la ricorrente nella qualifica dirigenziale con decorrenza della «data d’inquadramento degli altri vincitori» (1/2/ 2002) del concorso di cui al decreto n. 4813 del 25/5/2001. Di demandare al Settore Gestione Economica del Personale, l’adozione degli atti necessari per il pagamento delle differenze stipendiali arretrate, tra la qualifica rivestita e quella dirigenziale con la decorrenza di cui in Sentenza, facendo salvo, in esito al giudizio d’appello, la ripetizione di detti emolumenti nonché all’aggiornamento dello stipendio, a seguito dell’assegnazione, con atto separato, della responsabilità di una Struttura regionale e alla firma del contratto individuale. II Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano Tribunale di Cosenza Seconda Sezione Civile Controversie di Lavoro Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano N. 653/04 N. 5592/02 R.G.A.L. N. 1391 Cronol Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvana D. Ferrentino, quale giudice del lavoro, all’udienza del 20/2/2004 ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 5592/02 RGAC TRA Ricioppo Luigina, rappresentato e difeso dall’avv. V. Ferrari 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 E Regione Calabria, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Talarico. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, Ricioppo Luigina, dipendente regionale esponeva: — di aver partecipato al concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio, riservato al personale dipendente della Regione Calabria per complessivi posti 63 di dirigente bandito con i decreti n. 4813/01 e 5058/01 del Dirigente Generale Dipartimento 4; — di aver superato il concorso riportando il punteggio di 51,15 e di essersi collocata utilmente in graduatoria al 12 posto; — di essere stata esclusa dalla graduatoria con decreto n. 14885 del 2001 perché reinquadrata in forza di altro decreto dall’8o livello alla VI qualifica funzionale. Rilevando l’illegittimità di tale determinazione chiedeva che fosse accertato il suo diritto a essere proclamata vincitrice del concorso per 63 posti di dirigente della Regione Calabria, previo annullamento, dichiarazione di nullità o comunque disapplicazione del Decreto del D.G. n. 14885 del 31/12/2001 e per gli effetti chiedeva che fosse condannata l’amministrazione resistente a riconoscerle l’inquadramento quale dirigente della Regione Calabria a decorrere dalla data di inquadramento degli altri vincitori con condanna altresı̀ al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. Si costituiva la Regione Calabria eccependo in via preliminare la violazione del principio del contraddittorio nei confronti dei soggetti che potrebbero subire conseguenze dalla presente decisione, nel merito l’infondatezza della domanda. Eccepiva il difetto di giurisdizione ove la domanda fosse finalizzata all’accertamento di un diritto a ottenere l’inquadramento nell’VIII livello atteso che detto accertamento avrebbe ad oggetto fatti afferenti a un periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30/6/98. Sulla base degli atti, vertendo la controversia su questioni di diritto, all’odierna udienza la causa veniva decisa, all’esito della discussione, con lettura pubblica del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Al fine di esaminare la fondatezza o meno della domanda attorea appaiono necessarie alcune precisazioni in punto di fatto. Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente è stata inserita nel ruolo unico del personale regionale con delibera di G.R. 3601 del 1988 con la qualifica di collaboratore corrispondente al V livello, successivamente veniva inquadrata prima nella VI qualifica funzionale nel 1991 con delibera di G.R. n. 563 e poi nella qualifica di esperto e contestualmente in quella di funzionario corrispondente all’VIII livello retributivo con decorrenza giuridica dal 1985 e economica dal 1999 con Delibera di Giunta Regionale n. 1314 del 99. Sulla base di tale ultimo inquadramento partecipava al concorso interno del quale oggi si discute. 12521 Risulta altresı̀ che la ricorrente è stata ammessa a partecipare a detto concorso senza riserva e che solo successivamente alla approvazione della graduatoria ne è stata esclusa. Fatta questa premessa occorre preliminarmente rilevare che la Regione Calabria costituendosi ha eccepito il difetto di giurisdizione sul presupposto che essendo la domanda diretta all’accertamento di un diritto a ottenere l’inquadramento nell’VIII livello, detto accertamento avrebbe ad oggetto fatti afferenti a un periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30/6/98 e per i quali non sussisterebbe ai sensi dell’art. 69 D.Lgs. n. 165/2001 la giurisdizione del giudice adito. In sede di discussione il procuratore della Regione ha poi sollevato detta eccezione anche con riferimento all’art. 63 comma 4 del suddetto decreto vertendosi in materia di procedura concorsuale sia pure interna. L’eccezione sollevata va rigettata sotto entrambi gli aspetti. In ordine al primo aspetto va preliminarmente rilevato con riferimento all’art. 63 comma 4 va rilevato che detta norma riserva alla giurisdizione amministrativa la conoscenza delle controversie concernenti le «...procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni». All’indomani della riforma sul pubblico impiego, con riferimento alle procedure concorsuali è sorto un contrasto giurisprudenziale in materia di concorsi interni fra la giurisprudenza della Corte costituzionale e quella della Cassazione, composto solo con la pronuncia delle Sezioni Unite del 15/10/2003, n. 15403. Oggetto del contrasto era la previsione dell’art. 63, 4o co., D.Lgs. 165/01, che riserva alla giurisdizione amministrativa la conoscenza delle controversie concernenti le «...procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni». L’espressione utilizzata dalla norma ha indotto la Cassazione, in diverse pronunce, ad affermare che tale riserva di giurisdizione operasse solo per i concorsi finalizzati alla prima assunzione in servizio del pubblico dipendente, rimanendone esclusa tutta la materia dei concorsi interni, relativa alla progressione in carriere dei dipendenti della P.A.. L’orientamento contrario della Corte Costituzionale si è espresso in diverse sentenze che hanno cancellato disposizioni di legge che prevedevano la copertura di posti nelle dotazioni organiche della P.A., attraverso procedure di riqualificazione riservate al personale dipendente appartenente a qualifiche funzionali inferiori a quelle vacanti. Ciò per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, la Corte ritenendo che in tali casi si avesse sempre l’accesso ad un nuovo posto di lavoro, con la conseguente necessaria soggezione alla regola costituzionale del pubblico concorso, l’unica idonea a garantire la selezione dei più capaci e, conseguentemente, il rispetto del principio di «buon andamento» della pubblica amministrazione. Al contrario la Cassazione ha per diverso tempo affermato che, nel caso di concorsi interni, si fosse di fronte ad atti di gestione del rapporto di lavoro da parte della P.A., che, nell’ambito di un rapporto ormai privatizzato, necessariamente fossero soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario. Detto contrasto è stato, come detto sopra sanato con l’intervento delle SSUU con la sentenza su citata. Le Sezioni Unite, dopo avere ribadito il principio secondo cui «...nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche ammi- 12522 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 nistrazioni, l’accesso del personale dipendente ad un’area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata, costituente, in definitiva, un pubblico concorso, al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di esterni», concludeva affermando: «... il citato comma dell’art. 63, D.Lgs. 165/01 (il quarto, n.d.r.), quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore: il termine “assunzione”, d’altra parte, dev’essere correlato alla qualifica che il dipendente tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di persone interne od esterne implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica». Tuttavia nel caso in esame è indiscutibile la estraneità della fattispecie in oggetto rispetto a quelle prese in esame da detta sentenza; non siamo di fronte a una procedura concorsuale ma a una fase successiva all’espletamento del concorso, che termina appunto nel momento in cui viene approvata la graduatoria, fase che inizia con l’utilizzazione della graduatoria e termina con la nomina in ruolo da parte dei competenti organismi. Ne deriva che va riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo tutte le volte in cui la controversia investa le singole procedure concorsuali o tenda ad inficiare la graduatoria disconoscendone la legittimità e chiedendone la modifica, mentre va riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario allorquando si agisca sul presupposto della definitività della graduatoria e allorquando, senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso e il relativo atto finale, si faccia valere il diritto alla nomina alla qualifica superiore cui si aspira specificatamente contestando l’utilizzazione che viene fatta della graduatoria alla stregua di circostanze successive all’esaurimento del concorso (e ad essa estranee) denunziate come ostative alla nomina. In tale senso si è posta la giurisprudenza della Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 1989/04 nonché con l’ordinanza n. 9332 del 2002. Secondo tale orientamento in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (oggi art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato art. 68 (ora art. 63), concerne esclusivamente le procedure concorsuali, che si sviluppano fino all’approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, ma non riguardano il successivo atto di nomina. Ne deriva che vi è la giurisdizione del giudice ordinario allorquando la «res litigiosa» riguardi atti successivi alla graduatoria definitiva, con cui si concludono le operazioni selettive, quando cioè la controversia investe il solo atto di nomina. La S.C., nell’enunciare detto principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia concernente il conferimento – con provvedimento negoziale di nomina ad opera del direttore generale della ASL sulla base di un giudizio di idoneità formulato, all’esito della fase concorsuale, da un’apposita commissione – dell’incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario». Ciò perché secondo la Suprema Corte (SSUU 1989/04) la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda, il quale va individuato mediante il criterio non già della prospettazione bensı̀ del petitum sostanziale risultante – in base all’allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa – dalla effettiva natura della controversia in relazione alle particolari caratteristiche del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Pertanto se la domanda stessa si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo volta all’assunzione in servizio o alla nomina – come nel caso di specie – a un posto di ruolo di qualifica superiore, deve essere affermata la giurisdizione del G.O. Nel caso di specie la Ricioppo rivendica, come si è in precedenza ripetuto una posizione di diritto soggettivo alla nomina nel ruolo di dirigente, non chiedendo l’annullamento del concorso o della graduatoria ma basando la sua domanda su circostanze fattuali successive. Sussiste la giurisdizione del giudice adito anche sotto l’altro profilo pure dedotto. Parte ricorrente non rivendica il diritto all’inquadramento superiore sull’assunto dello svolgimento di mansioni superiori, nel qual caso questo giudice non avrebbe giurisdizione implicando necessariamente un accertamento su fatti afferenti a un periodo del rapporto di lavoro precedente al 30/6/98 ai sensi dell’art. 69 comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001. Ciò che rivendica la ricorrente è il diritto ad essere proclamata vincitrice del concorso a dirigente, concorso cui aveva la stessa partecipato perché in possesso dei titoli richiesti (qualifica di funzionario) e all’esito del quale era stata utilmente collocata in graduatoria. Passando ora al merito della vicenda, rileva questo giudice che punto cardine della controversia è se la Regione Calabria legittimamente poteva reinquadrare la ricorrente e collocarla dal livello 8o alla VI qualifica funzionale per poi escluderla dalla graduatoria approvata all’esito della procedura concorsuale riservata solo ai dipendenti inquadrati alla settima e ottava qualifica funzionale, se dunque sono legittimi gli atti attraverso i quali si è operato ciò. Cosı̀ delineata la domanda non vi è dubbio che non si verte nel caso di specie in una ipotesi di litisconsorzio necessario non lamentando la ricorrente la illegittimità della graduatoria sicché nessun problema di integrazione del contraddittorio si pone. Deve preliminarmente osservarsi che a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la pubblica amministrazione pone in essere, quale datore di lavoro, atti di gestione in tutto e per tutto assimilabili a quelli di un qualsiasi datore di lavoro privato. Per espressa previsione normativa (art. 2 e 3 e art. 55 D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.Lgs. n. 80/98) al rapporto di lavoro tra PA e dipendente si applicano le disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel citato decreto, questo perché la PA anche nel nuovo sistema privatizzato resta obbligata al perseguimento di fini pubblici a cura degli interessi pubblici. 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 In tal senso l’art. 2 del Decreto 29/93 precisava che l’assoggettamento del rapporto alle norme del codice civile «fa salvi i limiti fissati per il perseguimento degli interessi generali cui l’azione amministrativa è indirizzata», l’art. 2 del decreto 80/98 ha eliminato la parola «limiti» ma ha conservato l’inciso «salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto «e analoga è la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 165/01. (Si pensi ad esempio alla disciplina delle mansioni superiori e all’inapplicabilità nel pubblico impiego dell’art. 2103 cc). L’ art. 5 del D.Lgs. n. 165/01 poi ha sancito che le PA agiscono con i poteri del datore di lavoro privato ma per assicurare l’economicità, la speditezza e la corrispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa. La qualificazione dunque dell’atto datoriale come atto di gestione comporta la piena applicabilità degli strumenti di tutela tipici del lavoro privato e sotto tale profilo va esaminata la questione della quale si discute. La Ricioppo è stata inquadrata nella categoria dei funzionario (VIII livello ) con atti deliberativi della Regione Calabria, suo datore di lavoro e lamenta di essere stata reinquadrata nella VI qualifica funzionale e poi, per come detto esclusa dalla graduatoria. Detto provvedimento di reinquadramento, alla luce di quanto detto in ordine alla privatizzazione e contrattualizzazione del pubblico impiego, non può che qualificarsi sostanzialmente come demansionamento che trova la sua disciplina nell’art. 2103 cc., norma applicabile alla PA in quanto l’esclusione di applicabilità dell’art. 2103 cc disposta dall’art. 56 D.Lgs. 80/98 riguarda solo le norme sulle mansioni superiori. Detta norma, che recita testualmente «il Prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte....ogni patto contrario è nullo», sancisce dunque l’espresso divieto di dequalificare il dipendente, e ciò a tutela e valorizzazione della professionalità acquisita dallo stesso. Né alcun rilievo ha la circostanza che il datore di lavoro, in quanto ente pubblico, abbia agito in via di autotutela. Ritiene questo giudice di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale in base al quale la privatizzazione del rapporto non consente più al datore di lavoro pubblica amministrazione il modulo autoritativo del quale è espressione il potere di autotutela, perché l’amministrazione agisce nella gestione dei rapporti con i poteri e la capacità del privato datore di lavoro (Tribunale Genova 19/9/99 e 26/5/2000). Né può ritenersi che si tratta nel caso di specie di un potere di riponderazione-autocorrezione di una pregressa e erronea scelta gestionale, da parte del datore di lavoro pubblico, come del privato, che porta a autoannullare, modificare o sospendere una propria decisione in un sistema privatizzato e caratterizzato da atti negoziali equiordinati, per mancanza dei presupposti. Ed invero la riponderazione potrebbe esser ricondotta in un’ottica civilistica all’istituto della rettifica, della risoluzione per impossibilità sopravvenuta o della presupposizione ma nel caso di specie nessuna di questi istituti si può configurare sicché l’intervento unilaterale modificativo è da ritenere espressione di un inadempimento contrattuale e quindi illegittimo. 12523 Ad abundantiam va rilevato che non può venire in rilievo neppure il fine pubblico come necessità per l’azione amministrativa. L’ autotutela è infatti una prerogativa di pubblici poteri diretta a tutela di un interesse pubblico ma nel caso di specie nessun interesse pubblico è addotto perché l’atto datoriale – il reinquadramento – è motivato da una asserita errata interpretazione delle normativa regionale in base alla quale la Ricioppo aveva ottenuto l’inquadramento nell’VIII livello, non è cioè avvenuto per necessità legate alla mera organizzazione degli uffici ma per porre rimedio a un asserito errore a fronte del quale non pare sussistere alcuna reale esigenza di interesse pubblico. Non va poi sottaciuto che l’autotutela deve fare comunque salvi i diritti di chi abbia fatto affidamento sugli effetti dell’atto sicché qualora la situazione creata dall’atto presuntivamente illegittimo si sia consolidata per il decorso di un certo lasso di tempo, l’eventuale interesse pubblico, che nel caso di specie comunque manca, deve compararsi con quello da sacrificarsi del destinatario interessato che negli effetti dell’atto aveva fatto affidamento. Deve dunque ritenersi che nel caso di specie si sia realizzata una violazione dell’art. 2103 cc con l’adozione da parte della Regione della delibera n. con la quale la ricorrente è stata reinquadrata nella VI qualifica funzionale. L’atto de quo, e cioè il decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n. 14742 del 27/12/2001 con il quale si annulla in via di autotutela la delibera di Giunta Regionale n. 1314 del 1999 è dunque illegittimo; ne deriva la illegittimità del decreto del Direttore Generale della Regione Calabria n. 14885 del 2001 nella parte in cui esclude la ricorrente dalla graduatoria del concorso per 63 posti di Dirigente della Regione Calabria di cui al Decreto n. 4813 del 25/5/ 2001. L’illegittimità di tali atti porta come conseguenza il diritto della ricorrente a essere dichiarata vincitrice del concorso essendosi collocata utilmente in graduatoria. La Regione Calabria va dunque condannata a inquadrare la ricorrente quale dirigente della Regione Calabria a decorrere dalla data di inquadramento degli altri vincitori. Quanto detto sin qui esime questo giudice dall’esaminare la questione, pure dedotta da parte ricorrente in ordine all’incompetenza dell’organo, Direttore generale, che ha annullato un atto deliberativo della Giunta Regionale. Va invece rigettata la domanda di risarcimento danni. Premesso che la domanda in esame deve ritenersi fondata su una responsabilità extracontrattuale della P.A., atteso che «l’oggetto di simili controversie non è una situazione giuridica nascente da un rapporto di impiego già in atto, ma si fonda sull’assenza della sua tempestiva costituzione» (ex multis Cass. S.U., n. 799/1999) è ormai pacifico in giurisprudenza l’orientamento secondo cui «Qualora sia stata dedotta davanti al giudice ordinario una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblica, il detto giudice, onde stabilire se la fattispecie concreta sia o meno riconducibile nello schema normativo delineato dall’art. 2043 c.c., dovrà procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini: a) in primo luogo, dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) procederà quindi a stabilire se l’accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l’ordinamento, che può essere indifferentemente un interesse tutelato nelle forme del diritto sogget- 12524 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 tivo (assoluto o relativo), ovvero nelle forme dell’interesse legittimo (quando, cioè, questo risulti funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, poiché è la lesione dell’interesse al bene che rileva ai fini in esame), o altro interesse (non elevato ad oggetto di immediata tutela) ma giuridicamente rilevante (in quanto preso in considerazione dall’ordinamento a fini diversi da quelli risarcitori, e quindi non riconducibile a mero interesse di fatto); c) dovrà inoltre accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l’evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva o omissiva) della P.A.; d) provvederà, infine, a stabilire se il detto evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.A.; la colpa (unitamente al dolo) costituisce infatti componente essenziale della fattispecie della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 500/ 1999, richiamata in Cass. S.L., n. 14432/2000 e in Cass. S.L., n. 11955/2001 nelle quali ultime due si sottolinea anche la non necessità di qualificare quale diritto soggettivo o interesse legittimo la situazione soggettiva asseritamene lesa, considerata la estensione dell’area della risarcibilità ex art. 2043 c.c. operata con la ripetuta pronuncia n. 500/1999 delle S.U.). Applicando i criteri sopra indicati, non è revocabile in dubbio che nel caso di specie l’accoglimento della domanda di condanna della Regione Calabria a inquadrare la ricorrente quale dirigente con decorrenza dalla data di inquadramento degli altri vincitori, esclude la sussistenza di un danno. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. PQM Dichiara l’illegittimità del decreto del Direttore Generale della Regione Calabria n. 1472 del 2001 e del decreto del Direttore Generale della Regione Calabria n. 14885 del 2001, quest’ultimo nella parte in cui esclude la ricorrente dalla graduatoria del concorso per 63 posti di Dirigente della Regione Calabria di cui al Decreto n. 4813 del 25/5/2001 e per l’effetto dichiara il diritto della ricorrente ad essere proclamata vincitrice del suddetto concorso. Condanna la Regione Calabria a inquadrare la ricorrente quale dirigente della Regione Calabria a decorrere dalla data di inquadramento degli altri vincitori. titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia esecutiva è conforme all’originale esistente presso questo Ufficio e viene rilasciata a richiesta dell’Avv. V. Ferrari. Cosenza, 12 marzo 2004 Il Cancelliere – C1 Domenico Lanzillotta È copia conforme all’originale per uso notifica Cosenza, 2 marzo 2004 Il Cancelliere C1 Domenico Lanzillotta Cass. 76 Relazione di notifica Ad istanza come in atti io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto all’U.U.N.E.P., presso il Tribunale di Cosenza ho notificato copia conforme all’originale, con formula esecutiva, della sentenza Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, n. 653/2004 (n. 5592/2002 RGAL; n. 1391 Cronol.) dell’8/3/ 2004 a: — Avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura Regionale Calabria, quale procuratrice della Regione Calabria, in p.l.r.p.t., nel domicilio eletto in Rende (CS), via Adige n. 1, presso lo studio dell’Avv. Maria Trifilio, e ciò ho eseguito mediante proprie dell’Avv. M. Trifilio. Rende, 31/3/2004 L’ufficiale Giudiziario B3 Rotundo Roberto Tribunale di Cosenza Rigetta nel resto la domanda. Condanna la Regione Calabria al pagamento delle spese di lite che liquida in C 1.500,00 compensate al 30%. DECRETO n. 5996 del 12 maggio 2004 Dipendente Fava Maria Antonia – Presa d’atto – Sentenza n. 666/04 – Consiglio di Stato – Quinta Sezione. Cosenza, 20/2/2004 Il Giudice Dott.ssa Simona D. Ferrentino Depositato in Cancelleria IL DIRIGENTE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Vista la Sentenza n. 666/04, che costituisce parte integrante del presente atto, emessa dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sui ricorsi in appello proposti dal Comune di Reggio Calabria contro la dipendente Maria Antonia Fava e nei confronti della Regione Calabria contro il Comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria per l’annullamento della Sentenza TAR Calabria 11 ottobre 1996 n. 878, con la quale il Tribunale Amministrativo ha dichiarato la sussistenza di un rapporto d’impiego a tempo indeterminato tra il Comune di Reggio Calabria e la Sig.ra Fava, e ha condannato il Comune al pagamento delle retribuzioni maturate e non pagate dall’aprile 1992 in poi. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente Considerato, che il Supremo Collegio, con la decisione di cui sopra, previa riunione degli appelli, ha accolto quello del Co- Lı̀ 8 marzo 2004 Il Cancelliere C1 Domenico Lanzillotta 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 mune, ed in riforma della Sentenza di primo grado, ha dichiarato la sussistenza del rapporto di pubblico impiego con la Regione Calabria e l’obbligo di quest’ultima, al pagamento degli eventuali arretrati, dichiarato inammissibile l’appello della Sig.ra Fava e compensato integralmente le spese di giudizio. Ritenuto, pertanto, anche al fine di evitare un aggravio di spesa, dover prendere atto decisione di cui sopra e, per l’effetto, demandare al Settore Gestione Economica del Personale, l’adozione degli atti necessari alla liquidazione degli eventuali emolumenti arretrati, dovuti e non corrisposti dall’aprile 1992 in poi. Di dare atto che dette competenze stipendiali vanno rapportate al 6o livello contributivo di cui alla deliberazione di G.R. n. 3459/98, allegato «A». 12525 contro la signora Maria Antonia Fava, nata a Taurianova il 27 maggio 1956 ed ivi residente, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Domenico De Santis e domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini 10, presso lo studio dell’avvocato Saverio Menniti; e nei confronti della Regione Calabria, non costituita in Giudizio: 2) (procedimento 10798/1997) dalla predetta signora Fava, difesa dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Vincenzo Arnò e domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni 44, presso lo studio dell’avvocato Saverio Menniti: Vista la L.R. 57/90. contro Vista la L.R. 7/96. il comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria, non costituiti in giudizio; Visto il D.G.R. 354/99; DECRETA — di prendere atto della Sentenza n. 666/04, che costituisce parte integrante del presente atto, emessa dal Consiglio di Stato – Sezione Quinta; — di demandare, per effetto di detta decisione, al Settore Gestione Economica del Personale, l’adozione agli atti necessari, per la liquidazione delle competenze arretrate non corrisposte alla Sig.ra Maria Antonia Fava, dipendente appartenente al contingente della L.R. 57/90, con decorrenza dall’aprile 1992 in poi, in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non di ruolo, correlato al 6o livello retributivo, giusta D.G.R. 3459/98; — di incaricare il competente ufficio del Settore Giuridico per la notifica del presente atto, all’interessata Sig.ra Fava Maria Antonia, al Settore Gestione Economica per gli atti di propria competenza, nonché al Comune di Reggio Calabria per l’opportuna conoscenza; — di disporre la pubblicazione integrale sul BUR Calabria. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Il Dirigente di Settore Avv. Cesare Carlo Romano Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano N. 666/04 Reg. Dec. N. 721 e 10798 Reg. Ric. – Anno 1997 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente DECISIONE sui ricorsi in appello proposti: 1) (procedimento 721/1997) dal comune di Reggio Calabria, in persona del sindaco Italo Falcomatà, difeso dall’avvocato Mario De Tommasi e domiciliato presso lo studio dell’avv. Giuseppe Consolo in Roma, via Claudio Monteverdi, 16; per l’annullamento della sentenza 11 ottobre 1996 n. 878, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha dichiarato la sussistenza di un rapporto d’impiego a tempo indeterminato tra il comune di Reggio Calabria e la signora Fava, e ha condannato il comune al pagamento delle retribuzioni maturate e non pagate dall’aprile 1992 in poi. Visto il ricorso in appello del comune, notificato il 30 dicembre 1996 e il 7 gennaio 1997 e depositato il 30 gennaio 1997; visto il controricorso della signora Fava, depositato il 23 gennaio 2001; visto il ricorso in appello della signora Fava, notificato l’11 e il 14 novembre 1998 e depositato il 5 dicembre 1998; vista la propria ordinanza 21 febbraio 1997 n. 344 resa nel procedimento 721/1997, con la quale è stata sospesa l’esecutività della sentenza impugnata; viste le memorie difensive presentate nel procedimento 721/ 1997, i1 28 dicembre 2001 dal comune appellante e il 12 gennaio 2002 dalla resistente signora Fava; viste la propria decisione 11 luglio 2002 n. 3891, con la quale è stata disposta la rimessione in ruolo d’udienza del giudizio n. 721 del 1997 per la riunione con il giudizio n. 10798 del 1997, e l’analoga decisione 29 novembre 2002 n. 6595 resa nel giudizio 10798 del 1997; visti gli atti tutti della causa; relatore, all’udienza del 16 dicembre 2003, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresı̀ l’avvocato Gianfranco Ruggieri, in sostituzione dell’avvocato De Tommasi e l’avv. Giuseppe Pitaro; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO La signora Fava, appartenente a uno dei gruppi di lavoro psico-socio-pedagogici istituiti dalla Regione Calabria e operante presso il comune di Reggio Calabria dal 1991, con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Calabria notificato il 7 e l’8 giugno 1993 rispettivamente alla regione e al comune, ha chiesto di essere inquadrata in ruolo presso l’ente di apparte- 12526 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 nenza (senza specificare se il comune o la regione) in forza della legge regionale della Calabria 5 maggio 1990 n. 57. Premesso poi che dall’aprile 1992 non aveva ricevuto le retribuzioni, ha chiesto la condanna degli enti al pagamento di L. 24.243.800 per retribuzioni arretrate, 36.418.513 per rivalutazione e 4.068.875 per interessi. Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto la domanda d’inquadramento in ruolo, ha accolto la domanda di accertamento di un rapporto d’impiego a tempo indeterminato, cosı̀ come stabilito dalla predetta Legge regionale che aveva appunto trasformato i rapporti convenzionali in rapporti di lavoro a tempo indeterminato; è pervenuto alla conclusione che, nell’oscurità della Legge regionale circa l’ente datore di lavoro, il rapporto si doveva intendere con il comune e non con la regione; infine, avendo la ricorrente in corso di causa dato atto di avere ricevuto pagamenti parziali delle retribuzioni arretrate, ha emesso condanna generica al pagamento delle retribuzioni maturate alla data del ricorso che non fossero state ancora pagate, con rivalutazione e interessi. Appella il comune il quale sostiene, citando precedenti decisioni di questo Consiglio, che il rapporto d’impiego a tempo indeterminato dei componenti dei gruppi di lavoro previsti dalla citata legge regionale intercorre con la Regione Calabria, e non già con il comune o altro ente presso cui essi prestano la loro opera. Appella anche la signora Fava, sostenendo la stessa tesi del comune e censurando il capo della sentenza che ha dichiarato il rapporto d’impiego con il comune anziché con la Regione. L’appellante ripropone poi la domanda di immissione in ruolo e chiede che la Regione sia condannata a corrisponderle le retribuzioni ancora arretrate, con rivalutazione e interessi. DIRITTO I due appelli, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’articolo 335 del codice di procedura civile. L’appello del comune va accolto, conformemente a quanto già stabilito da questo Consiglio con numerose decisioni (quarta Sezione, 2 dicembre 1999 n. 1788, 28 ottobre 2001 n. 5617, 20 gennaio 1998 n. 29; di questa Sezione, decisioni del 2002 n. 6548, da 6550 a 6554, 6556, 6571, 6578, 6590, 6591, 6593 e 6594), secondo cui la Legge regionale della Calabria n. 57 del 1990 va interpretata nel senso che il rapporto pubblico impiego si costituisce tra gli operatori dei gruppi di lavoro socio-psicopedagogici e la Regione Calabria. Venendo all’esame dell’altro appello, la signora Fava in primo grado ha proposto le domande, alternative, di riconoscimento del rapporto d’impiego o con la regione o con il comune. Riconosciutole il rapporto d’impiego con il comune, ella non è soccombente e non può impugnare la sentenza che ha accolto la sua stessa domanda. Quanto alla domanda di pagamento degli arretrati, l’appellante, che in primo grado aveva quantificato il suo credito e che in corso di causa ha ricevuto pagamenti parziali, chiede ora la condanna generica al pagamento delle somme (che siano) ancora dovute; condanna che è già stata pronunciata dal giudice di primo grado. Anche per quest’ultimo capo l’appello è privo di contenuto impugnatorio e va dichiarato inammissibile. Se poi l’appello sul punto è da intendere nel senso che la condanna generica al pagamento degli arretrati va riferita alla Regione anziché al Comune, l’inamissibilità dell’appello su questo capo della sentenza discende da quella dell’appello sul capo precedente. In conclusione l’appello della signora Fava deve essere dichiarato inammissibile, fermo restando il riconoscimento, per effetto dell’accoglimento dell’appello del comune, del suo rapporto d’impiego a tempo indeterminato con la regione (la quale ovviamente dovrà corrispondere gli eventuali arretrati). Le spese di giudizio vanno compensate, sia tra il comune e la regione per i due gradi sia tra la signora Fava e la regione per il grado d’appello, stante l’obiettiva incertezza interpretativa già riconosciuta dalla precedenti decisioni. Per questi motivi Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, cosı̀ provvede: 1) riunisce gli appelli indicati in epigrafe; 2) accoglie l’appello del Comune di Reggio Calabria e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il rapporto d’impiego della signora Fava intercorre con la Regione Calabria e non già con il comune appellante; 3) dichiara inammissibile l’appello della signora Fava; 4) compensa integralmente le spese di giudizio. Ordina all’amministrazione regionale della Calabria di dare esecuzione alla presente decisione. Cosı̀ deciso in Roma il 16 dicembre 2003 dal collegio costituito dai signori: Agostino Elefante – Presidente Raffaele Carboni – Componente, estensore; Corrado Allegretta – Componente Francesco D’Ottavi – Componente Claudio Marchitiello – Componente L’Estensore F.to: Illegibile Il Presidente F.to: Illeggibile Il Segretario F.to: Illeggibile Depositata in Segreteria il ........................................ (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186). Il Dirigente F.to: Illeggibile Relata di notifica L’anno 2004, il giorno ......................................... del mese di marzo, su istanza dell’Avv. Giuseppe Pitaro, nella sua qualità di cui in atti, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. Addetto all’Ufficio Notificazioni della Corte d’Appello di Catanzaro ho notificato copia conforme dell’atto che precede a: — Regione Calabria in persona del Presidente in carica p.t. – viale De Filippis – 88100 Catanzaro, ivi recandomi e consegnandola a mani di ivi a mani di (F.to: illeggibile) impiegato addetto alla ricezione degli atti. Lì, 16 marzo 2004 Pecoraro Ufficiale Giudiziario B3 Corte di Appello Catanzaro 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 6073 del 12 maggio 2004 Interventi di solidarietà sociale. Liquidazione contributo ordinario e straordinario. 12527 DECRETO n. 6252 del 14 maggio 2004 Rimborso spese signor Commisso Eugenio – componente sezione CO.RE.CO. Vibo Valentia. IL DIRIGENTE DEL SETTORE IL DIRIGENTE Viste le LL.RR. n. 23 del 31/7/87 e n. 15 del 7/7/88, che prevedono interventi assistenziali e provvidenze varie a favore del personale di ruolo della Giunta regionale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie. Vista la delibera n. 1913 del 3/6/1999 con la quale la G.R. ha approvato i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi stanziati nonché il periodo di riferimento fissato: 1o ottobre-30 settembre dell’anno successivo periodo, quindi, entro cui ricadono le fatture e/o le pezze giustificative presentate dai dipendenti o loro aventi causa, prese in considerazione. Visto il proprio decreto n. 15471 del 30/10/03, adottato dal Dirigente del Settore del Dipartimento Organizzazione e Personale, con il quale è stata impegnata, al n. 4098 del 29/10/03 la somma di C 1.100.000,00 sul capitolo 1003106 del bilancio 2003 per l’attuazione degli interventi assistenziali a favore dei dipendenti della Giunta regionale in conformità ai criteri di cui alla delibera n. 1913 del 3/6/1999. Visto l’elenco predisposto dall’Ufficio «Interventi di solidarietà sociale» del Servizio n. 49, Settore Giuridico del Personale nel quale sono riportati i nominativi dei beneficiari, per un importo complessivo da erogare ammontante, ad C 663.237,68 per spese sostenute nel periodo 1 ottobre 2002-30 settembre 2003. Visto il decreto dirigenziale n. 8.621 del 23 giugno 2003, con il quale, tra l’altro, sono stati corrisposti al signor Commisso Eugenio i compensi spettanti quale componente del comitato regionale di controllo, sezione decentrata di Vibo Valentia. Considerato che a norma dell’articolo 43 della legge n. 12/92, ai componenti non residenti nel luogo in cui è ubicata la sede del comitato, spetta anche un rimborso spese nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro di distanza dalla sede di residenza. Vista la nota del 31/3/04 con la quale il signor Commisso chiede il rimborso spese viaggi effettuati per raggiungere la sede di Vibo Valentia per partecipare alle sedute dell’Organo di Controllo durante il periodo 1/12/2001-31/8/2002. Considerato che il signor Commisso, come risulta dagli atti d’ufficio, ha effettuato da Melito Di Porto Salvo a Vibo Valentia n. 27 viaggi, percorrendo 7.722 Km. Ritenuto, pertanto, di dover liquidare a favore del signor Commisso un rimborso spese (1/5 benzina 0,22 ) di C 1.698,00. Visto l’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/02; DECRETA — sono approvati gli elenchi dei beneficiari per interventi di contributo ordinario e straordinario di cui alla delibera G.R. n. 1913 del 3/6/1999, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale distinti come appresso: Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/2004 con la quale è stato approvato il bilancio regionale di previsione 2004. Dato atto che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della Legge regionale n. 8/02. Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354/99 e successive modifiche ed integrazioni; a) Interventi per Solidarietà Sociale pari ad C 12.613,06; b) Contributo per Spese Mediche pari ad C 650.624,62; — il settore Ragioneria Generale è autorizzato ad emettere i relativi mandati di pagamento, per l’importo complessivo di C 663.237,68 facendo gravare la spesa sull’impegno residuo n. 4098 del 29/10/03 capitolo 1003106 per l’esercizio 2004 a favore dei beneficiari ricompresi negli allegati elenchi per l’importo a fianco di ciascuno di essi indicato ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/02; — di pubblicare il presente decreto sul B.U.R.C.. DECRETA Di liquidare al signor Commisso Eugenio la somma di C 1.698,00 autorizzando la ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento. Di imputare la spesa di C 1.698,00 sul capitolo 1012101, residui 2002, impegno n. 6.568 del 18/12/2002. Di disporre la pubblicazione del presente decreto per intero nel BUR. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004 Il Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Del Grande 12528 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 6265 del 14 maggio 2004 DECRETO n. 6266 del 14 maggio 2004 Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale per la montagna 2000. Fondo regionale 01-02. Liquidazione a favore della Comunità Montana Limina. Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale per la montagna 2000. Fondo regionale 01-02. Liquidazione a favore della Comunità Montana delle Serre Calabre. IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE Visti i decreti dirigenziali (n. 9.237 del 22/7/2002, n. 15.572 e n. 13.571 del 24/9/03 ) con i quali si è ripartito il fondo nazionale per la montagna relativo all’anno 2000 e una quota del 2001, legge n. 97/94, attribuendo alla Comunità Montana Limina la somma di C 162.291,00. Visti i decreti dirigenziali (n. 9.237 del 22/7/2002, n. 15.572 e n. 13.571 del 24/9/03) con i quali si è ripartito il fondo nazionale per la montagna relativo all’anno 2000 e una quota del 2001, legge n. 97/94, attribuendo alla Comunità Montana delle Serre Calabre la somma di C 256.531,00. Visti i decreti dirigenziali n. 16.343 e n. 16.344 del 4/12/02, con i quali si è ripartito il fondo regionale per la montagna relativo agli anni 2001 e 2002, attribuendo alla Comunità Montana Limina la somma di C 34.936,00. Visti i decreti dirigenziali n. 16.343 e n. 16.344 del 4/12/02, con i quali si è ripartito il fondo regionale per la montagna relativo agli anni 2001 e 2002, attribuendo alla Comunità Montana delle Serre Calabre la somma di C 84.653,00. Vista la deliberazione di giunta regionale n. 819 dell’8/10/ 2001, con la quale si sono disciplinate le modalità di erogazione, di rendiconto e revoca delle somme riferite ai citati fondi. Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 819 dell’8/10/ 2001, con la quale si sono disciplinate le modalità di erogazione, di rendiconto e revoca delle somme riferite ai citati fondi. Accertato che la Comunità Montana Limina ha presentato, cosı̀ come prevede il comma 4 dell’articolo 53 della Legge regionale n. 4/99 e la deliberazione n. 819 dell’8/10/2001, il piano di sviluppo socio economico ed il programma operativo annuale, per cui si può procedere alla liquidazione della somma di C 98.613,00 pari al 50% della somma complessiva assegnata di C 197.227,00. Accertato che la Comunità Montana delle Serre Calabre ha presentato, cosı̀ come prevede il comma 4 dell’articolo 53 della Legge regionale n. 4/99 e la deliberazione n. 819 dell’8/10/2001, il piano di sviluppo socio economico ed il programma operativo annuale, per cui si può procedere alla liquidazione della somma di C 170.592,00 pari al 50% della somma complessiva assegnata di C 341.184,00. Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 04. Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 04. Dato atto che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della Legge regionale n. 8/02. Dato atto che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della Legge regionale n. 8/02. Visto il decreto del Presidente della giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione; Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione; DECRETA DECRETA Di liquidare a favore della Comunità Montana Limina la somma di C 98.613,00, autorizzando la ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento. Di liquidare a favore della Comunità Montana delle Serre Calabre la somma di C 170.592,00, autorizzando la ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento. Di imputare la somma di C 46.200,00 sul capitolo 2232203, residui 2002, impegno n. 2.669 del 19/7/02, la somma di C 17.772,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 12.272/01, la somma di C 17.164,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 5.515 del 3/12/02 e la somma di C 17.477,00 sul capitolo 2232203, impegno n. 3.562 del 24/9/03. Di imputare la somma di C 73.028,00 sul capitolo 2232203, residui 2002, impegno n. 2.669 del 19/7/02, la somma di C 43.064,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 12.272/01, la somma di C 41.589,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 5.515 del 3/12/02 e la somma di C 12.911,00 sul capitolo 2232203, impegno n. 3.562 del 24/9/03. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per intero nel BUR. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per intero nel BUR.. Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004 Il Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Del Grande Il Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Del Grande 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 6268 del 14 maggio 2004 Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale per la montagna 2000. Fondo regionale 01-02. Liquidazione a favore della Comunità Montana Alto Mesima. IL DIRIGENTE 12529 DECRETO n. 6272 del 14 maggio 2004 Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale per la montagna 2000. Fondo regionale 01 – Liquidazione a favore della Comunità Montana Sila Greca. IL DIRIGENTE Visti i decreti dirigenziali (n. 9.237 del 22/7/2002, n. 15.572 e n. 13.571 del 24/9/03) con i quali si è ripartito il fondo nazionale per la montagna relativo all’anno 2000 e una quota del 2001, legge n. 97/94, attribuendo alla Comunità Montana Alto Mesima la somma di C 213.465,00. Visto il decreto dirigenziale n. 9.237 del 22/7/2002, con il quale si è ripartito il fondo nazionale per la montagna relativo all’anno 2000 (quota), legge n. 97/94, attribuendo alla Comunità Montana Sila Greca la somma di C 131.482,00. Visti i decreti dirigenziali n. 16.343 e n. 16.344 del 4/12/02, con i quali si è ripartito il fondo regionale per la montagna relativo agli anni 2001 e 2002, attribuendo alla Comunità Montana Alto Mesima la somma di C 63.421,00. Visti i decreti dirigenziali n. 16.343 e n. 16.344 del 4/12/02, con i quali si è ripartito il fondo regionale per la montagna relativo agli anni 2001 e 2002, attribuendo alla Comunità Montana Sila Greca la somma di C 185.447,00. Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 819 dell’8/10/ 2001, con la quale si sono disciplinate le modalità di erogazione, di rendiconto e revoca delle somme riferite ai citati fondi. Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 819 del 8/10/ 2001, con la quale si sono disciplinate le modalità di erogazione, di rendiconto e revoca delle somme riferite ai citati fondi. Accertato che la Comunità Montana Alto Mesima ha presentato, cosı̀ come prevede il comma 4 dell’articolo 53 della Legge regionale n. 4/99 e la deliberazione n. 819 dell’8/10/2001, il piano di sviluppo socio economico ed il programma operativo annuale, per cui si può procedere alla liquidazione della somma di C 138.443,00 pari al 50% della somma complessiva assegnata di C 276.886,00. Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 04. Dato atto che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della Legge regionale n. 8/02. Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione; Accertato che la Comunità Montana Sila Greca ha presentato, cosı̀ come prevede il comma 4 dell’articolo 53 della Legge regionale n. 4/99 e la deliberazione n. 819 dell’8/10/2001, il piano di sviluppo socio economico ed il programma operativo annuale, per cui si può procedere alla liquidazione della somma di C 158.464,00 pari al 50% della somma complessiva assegnata di C 316.929,00. Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 04. Dato atto che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della Legge regionale n. 8/02. Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione; DECRETA Di liquidare a favore della Comunità Montana Alto Mesima la somma di C 138.443,00, autorizzando la ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento. Di imputare la somma di C 60.765,00 sul capitolo 2232203, residui 2002, impegno n. 2.669 del 19/7/02, la somma di C 32.263,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 12.272/01, la somma di C 31.158,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 5.515 del 3/12/02 e la somma di C 14.257,00 sul capitolo 2232203, impegno n. 3.562 del 24/9/03. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per intero nel BUR. DECRETA Di liquidare a favore della Comunità Montana Sila Greca la somma di C 158.464,00, autorizzando la ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento. Di imputare la somma di C 131.482,00 sul capitolo 2232203, residui 2002, impegno n. 2.669 del 19/7/02 e la somma di C 26.982,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 12.272/01. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per intero nel BUR. Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004 Il Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Del Grande Il Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Del Grande 12530 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 6275 del 14 maggio 2004 Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale per la montagna 2000. Fondo regionale 01-02 – Liquidazione a favore della Comunità Montana Stilaro Allaro. IL DIRIGENTE DECRETO n. 6278 del 14 maggio 2004 Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale per la montagna 2000. Fondo regionale 01. Liquidazione a favore della Comunità Montana Silana. IL DIRIGENTE Visti i decreti dirigenziali (n. 9.237 del 22/7/2002, n. 15.572 e n. 13.571 del 24/9/03) con i quali si è ripartito il fondo nazionale per la montagna relativo all’anno 2000 e una quota del 2001, legge n. 97/94, attribuendo alla Comunità Montana Stilaro Allaro la somma di C 173.331,00. Visto il decreto dirigenziale n. 9.237 del 22/7/2002 con il quale si è ripartito il fondo nazionale per la montagna relativo all’anno 2000 (quota), legge n. 97/94, attribuendo alla Comunità Montana Silana la somma di C 144.456,00. Visti i decreti dirigenziali n. 16.343 e n. 16.344 del 4/12/02, con i quali si è ripartito il fondo regionale per la montagna relativo agli anni 2001 e 2002, attribuendo alla Comunità Montana Stilaro Allaro la somma di C 39.063,00. Visti i decreti dirigenziali n. 16.343 e n. 16.344 del 4/12/02, con i quali si è ripartito il fondo regionale per la montagna relativo agli anni 2001 e 2002, attribuendo alla Comunità Montana Silana la somma di C 196.138,00. Vista la deliberazione di giunta regionale n. 819 dell’8/10/ 2001, con la quale si sono disciplinate le modalità di erogazione, di rendiconto e revoca delle somme riferite ai citati fondi. Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 819 dell’8/10/ 2001, con la quale si sono disciplinate le modalità di erogazione, di rendiconto e revoca delle somme riferite ai citati fondi. Accertato che la Comunità Montana Stilaro Allaro ha presentato, cosı̀ come prevede il comma 4 dell’articolo 53 della Legge regionale n. 4/99 e la deliberazione n. 819 dell’8/10/2001, il piano di sviluppo socio economico ed il programma operativo annuale, per cui si può procedere alla liquidazione della somma di C 106.197,00 pari al 50% della somma complessiva assegnata di C 212.394,00. Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 04. Dato atto che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della Legge regionale n. 8/02. Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione; Accertato che la Comunità Montana Silana ha presentato, cosı̀ come prevede il comma 4 dell’articolo 53 della Legge regionale n. 4/99 e la deliberazione n. 819 dell’8/10/2001, il piano di sviluppo socio economico ed il programma operativo annuale, per cui si può procedere alla liquidazione della somma di C 170.297,00 pari al 50% della somma complessiva assegnata di C 340.594,00. Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 04. Dato atto che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della Legge regionale n. 8/02. Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione; DECRETA Di liquidare a favore della Comunità Montana Stilaro Allaro la somma di C 106.197,00, autorizzando la ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento. Di imputare la somma di C 49.343,00 sul capitolo 2232203, residui 2002, impegno n. 2.669 del 19/7/02, la somma di C 19.872,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 12.272/01, la somma di C 19.191,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 5.515 del 3/12/02 e la somma di C 17.791 sul capitolo 2232203, impegno n. 3562 del 24/9/03. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per intero nel BUR.. DECRETA Di liquidare a favore della Comunità Montana Silana la somma di C 170.297,00, autorizzando la ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento. Di imputare la somma di C 144.456,00 sul capitolo 2232203, residui 2002, impegno n. 2.669 del 19/7/02 e la somma di C 25.841,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 12.272/01. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per intero nel BUR. Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004 Il Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Del Grande Il Dirigente di Settore Dott. Giuseppe Del Grande 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 6285 del 14 maggio 2004 Dipendente regionale Sig. Donato Luigi – Disposizione di Servizio. IL DIRIGENTE DEL SETTORE 12531 — il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004 PREMESSO che: Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4564 del 22/9/ 1998, al dipendente regionale Sig. Donato Luigi, nato a Caraffa il 18/3/1957 ed ivi residente in via Trieste, matricola n. 276570, Cat. B, è stato attribuito il profilo professionale di «conduttore di macchine complesse e automezzi speciali» ed assegnato per l’espletamento di tali mansioni al Settore della «Protezione Civile». Con reiterati ordini di servizio, in ultimo in data 2 maggio 2002 prot. n. 1883, i Dirigenti del Settore alla Protezione Civile, hanno comunicato la necessità della variazione del profilo professionale del dipendente di che trattasi, in considerazione anche della precaria condizione di salute dello stesso, debitamente certificata. Con istanza in data 21/4/2004, acquisita al protocollo il 22/4/ 2004, lo stesso dipendente, in considerazione di quanto sopra, ha richiesto il parere al Dirigente Generale del Dipartimento alla Forestazione e Protezione Civile. Il Dirigente Generale del Dipartimento alla Forestazione e Protezione Civile con nota prot. n. 3122 del 22/4/2004, ha espresso il proprio nulla osta al riguardo. Tutto ciò premesso. Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 6287 del 14 maggio 2004 Dipendente regionale Dott.ssa Elisa Commisso – Assegnazione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che: Con istanza del 19/4/2004, pervenuta al protocollo il 30/4/ 2004 ed acquisita al n. 12639, la dipendente regionale Dott.ssa Elisa Commisso, nata a Bianco l’11/2/1951 e residente a Reggio Calabria in via Sbarre Inf. Vico Cieco n. 39 matr. n. 192100, Categ. D, utilizzata presso l’Assessorato al Personale, Servizio Giuridico-Economico, sito in via Tripepi n. 72, Reggio Calabria, ha chiesto di essere trasferita al Dipartimento «Cultura – Istruzione – Beni Culturali» – Ufficio Diritto allo Studio, sito in via D. Tripepi n. 72 Reggio Calabria. VISTI i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti preposti. VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, cosı̀ come modificato ed integrato dalla legge 15/7/2002, n. 145. VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002. VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003. VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate; DECRETA Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati; RITENUTO dover provvedere al riguardo. VISTO il D.Legs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002. VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003. VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate; DECRETA Per quanto espresso in premessa — accogliere la richiesta del dipendente regionale Sig. Donato Luigi nato a Caraffa il 18/3/1957 ed ivi residente alla via Trieste, matricola n. 276570, Cat. B; — assegnare lo stesso, in via straordinaria e provvisoria, all’espletamento di mansioni riconducibili a «Collaboratore Amministrativo – Categ. B»; — assegnare la dipendente regionale Dott.ssa Elisa Commisso, nata a Bianco l’11/2/1951 e residente a Reggio Calabria in via Sbarre Inferiori Vico Cieco n. 39, matr. n. 192100, Categ. D, al Dipartimento «Cultura – Istruzione – Beni Culturali» – Ufficio Diritto allo Studio, sito in via D. Tripepi n. 72 Reggio Calabria; — stabilire che il dipendente di che trattasi resta assegnato al Settore della Protezione Civile; — statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata. con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — notificare il presente decreto al Sig. Donato Luigi, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate; — notificare il presente decreto alla Dott.ssa Elisa Commisso, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate; 12532 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 — il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti; — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. — notificare il presente decreto al Sig. Antonino Romeo, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate; — il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti; Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano — provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 6293 del 14 maggio 2004 Dipendente regionale Arch. Antonino Romeo – Assegnazione presso l’Unità Organizzativa Autonoma – Servizi Ispettivi – 626/94 – R.C.. DECRETO n. 6300 del 14 maggio 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Premesso che si rende necessario ed urgente, per motivi funzionali, assegnare all’Unità Organizzativa Autonoma-Servizio Ispettivo – Ufficio 626/94 di Reggio Calabria, un dipendente in possesso del profilo professionale – Categ. D. Che per sopperire a quanto sopra detto, è stato individuato il dipendente Arch. Antonino Romeo, nato a Reggio Calabria il 25/6/1949 ed ivi residente alla via Vecchia Prov.le Armacà Archi, 32 – matricola n. 706900 – Categ. D, funzionalmente assegnato al Servizio Tributi e Contenzioso Tributario – Area Meridionale di Reggio Calabria, anche in considerazione delle reiterate richieste del Dirigente del Servizio di che trattasi, sulla necessità di utilizzare il predetto dipendente presso altra struttura regionale. Ritenuto quindi procedere in tal senso ed assegnare il dipendente Arch. Antonino Romeo all’Unità Organizzativa Autonoma – Servizio Ispettivo – Ufficio 626/94 – di Reggio Calabria. VISTO il D.Legs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002. Dipendente Romeo Angela – nata il 18 febbraio 1937. Collocamento a riposo per superati limiti d’età. Decorrenza 1o marzo 2004. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI: — le LL.RR.: n. 7/96 e 19/2001; — i Decreti del Presidente della G.R.: n. 354 del 24/6/99 e n. 206 del 15/12/2000, relativi alla separazione della Attività Amministrativa di indirizzo e Controllo, da quella della Gestione; — la Delibera di G.R. n. 1761 dell’11 giugno 1982 con la quale è stato disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza 1/7/1973, nella fascia funzionale di «Collaboratore», della dipendente Sig.ra Romeo Angela, nata il 18/2/1937. CONSIDERATO che il predetto dipendente, con decreto del Dirigente n. 14634 del 21/12/01, su propria richiesta e ai sensi di legge, è stato mantenuto in servizio per un ulteriore biennio oltre il limite di 65 anni previsto per il collocamento a riposo e che, trascorso il periodo in discussione, lo stesso deve essere collocato a riposo per superati limiti d’età. VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003. VISTI, inoltre: VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché il regolamento per la costituzione del Servizio Ispettivo approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 512/03. SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate; — il D.Lgs. 30/12/92 n. 503; — il D.L. 28/3/1997 – n. 79, convertito in legge 28/5/1997 – n. 140; — i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»; DECRETA Per quanto espresso in premessa — assegnare, in via provvisoria, il dipendente regionale Antonino Romeo, nato a Reggio Calabria il 25/6/1949 ed ivi residente alla via Vecchia Prov.le Armacà Archi, 32 – matricola n. 706900 – Categ. D, all’Unità Organizzativa Autonoma – Servizio Ispettivo – Ufficio 626/94 – di Reggio Calabria; — statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 – n. 9 che prevede benefici al personale combattente e assimilati; — l’art. 1 della L.R. n. 19 del 2/5/1986, cosı̀ come modificata dalla L.R. n. 2/1992. PRESO ATTO del Decreto del Dirigente del Dipartimento «Organizzazione e Personale» – n. 17114 del 21/11/2003 – di conferimento dell’incarico della Dirigenza di questo Settore al Dott. Giuseppe Longo che ha competenza per la firma del presente provvedimento; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. COLLOCARE a RIPOSO con decorrenza 1o marzo 2004, per superati limiti d’età, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., la dipendente Sig.ra Romeo Angela, nata il 18 febbraio 1937. 2. DARE ATTO che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale del dipendente in trattazione sono i seguenti: Descrizione AA MM GG Regione Calabria – Ruolo – dall’1/7/1973 al 29/2/2004 30 07 28 Ricongiunzione periodi assicurativi L. 29/79 – art. 2 — — — Ricongiunzione periodi assicurativi L. 29/79 – art. 6 — — — Totale 30 07 28 3. PROVVEDERE, con successivo provvedimento, a corrispondere 4. le somme eventualmente dovute ai sensi della L.R. n. 19/ 1986 e successive modificazioni. 5. DARE ATTO che la partita di pensione è stata posta a carico dell’INPDAP – Reparto Pensioni territorialmente competente, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o gennaio 2004. 6. DARE MANDATO all’ufficio Pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale-Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa. Il presente decreto, verrà trasmesso alle Strutture competenti con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale ex 4o Dipartimento – n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C., in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 19/01. Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004 Dott. Giuseppe Longo DECRETO n. 6301 del 14 maggio 2004 Dipendenti Bruno Maria Antonietta, Pagliaro Luigi, Falbo Maria Concetta, Garofalo Vincenza e Cava Patrizia – L.R. 57/90 – Regolarizzazione posizione economica. IL DIRIGENTE Premesso che i Dipendenti, Sigg. Bruno Maria Antonietta, Pagliaro Luigi, Falbo Maria Concetta, Garofolo Vincenza e Cava Patrizia, tutti appartenenti al contingente della L.R. 57/90 preposti al Comune di Rogliano (CS), hanno promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, 12533 per l’ottemperanza della Sentenza n. 195/96 del medesimo Tribunale, confermata dalla Sentenza n. 65/98 del Consiglio di Stato, Sezione IV. Vista la Sentenza n. 605/04 emessa dal TAR Calabria – Catanzaro, sul ricorso della Sig.ra Falbo Maria Concetta, di condanna dell’Ente, all’ottemperanza della citata Sentenza n. 195/96. Considerato che detta Sentenza, in parziale accoglimento della domanda dei ricorrenti, ha condannato l’Ente al Pagamento di somme retributive per l’attività svolta, non corrisposte e dichiarato l’esistenza, con i ricorrenti, di un rapporto di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato. Vista La Deliberazione n. 3459 del 6 luglio 1998, con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di procedere alla regolarizzazione della posizione retributiva, previdenziale ed assistenziale del personale appartenente al contingente della L.R. 57/90 e segnatamente dei ricorrenti di cui sopra in relazione al 7o livello retributivo. Ritenuto, pertanto, dover dare esecuzione alla Sentenza n. 195/96, anche al fine di evitare un ulteriore aggravio di spesa derivante dai giudizi di ottemperanza e dall’intervento dei Commissari ad acta. Ritenuto, pertanto, demandare al Settore Gestione Economica del Personale, in relazione ai ricorrenti per l’ottemperanza sopra indicati, l’adozione degli atti necessari per la corresponsione delle somme retributive di cui alla Sentenza n. 195/96 e per la regolarizzazione delle corrispondenti posizioni previdenziali ed assistenziali. Vista la L.R. 57/90. Visto il D.P.G.R. n. 354/99; DECRETA — di demandare, per le motivazioni di cui in premessa, al Settore Gestione Economica del Personale, l’adozione degli atti necessari per la liquidazione, in favore dei dipendenti Bruno Maria Antonietta, Pagliaro Luigi, Falbo Maria Concetta, Garofolo Vincenza e Cava Patrizia delle somme retributive, oltre accessori, nascenti dalla Sentenza TAR n. 195/96, cosı̀ come confermata dal C.d.S. con Sentenza n. 65/98 e per la regolarizzazione delle corrispondenti posizioni assistenziali e previdenziali, in relazione al 7o livello retributivo di cui alla D.G.R. n. 3459/98, detraendo quanto già eventualmente corrisposto a pari titolo; — di notificare il presente atto, ai dipendenti interessati, ai Comune di Rogliano (CS), al Settore Gestione Economica del Personale per l’adozione degli atti di competenza, nonché all’Avvocatura Regionale per quanto di competenza in relazione ai giudizi per l’ottemperanza pendenti; — di pubblicare in forma integrale sul BUR Calabria. Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Avv. Cesare Carlo Romano 12534 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 6306 del 14 maggio 2004 Art. 52 D.Lgs. n. 165/01 – Assegnazione di mansioni superiori al Sig. Rocca Sergio. IL DIRIGENTE DEL SETTORE GIURIDICO Premesso che, il Sig. Rocca Sergio, nato a Catanzaro, il 17/10/ 1945, e residente a Catanzaro in via Della Quercia, 45, – Dipendente Regionale, matricola 702500, inquadrato nella categoria C, posizione economica C4 – risulta in atto assegnato funzionalmente al Dipartimento Agricoltura. Vista la nota n. 5591 del 24/3/04, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, nel rappresentare la carenza di personale di cat. D nell’ambito del Settore Politica dello Sviluppo Rurale che non consente il normale svolgimento delle funzioni cui risulta preposta la predetta Struttura Organizzativa, ha chiesto espressamente a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 165/01 di attribuire le mansioni ascrivibili all’ex settima q.f., in atto Cat. D al Sig. Rocca Sergio nato a Catanzaro il 17/10/1945, in quanto lo stesso è in possesso della necessaria competenza ed esperienza per svolgere alle mansioni proprie presso l’Ufficio «Valutazione Tutela Patrimonio Ittico e Faunistico». Vista la disposizione Assessorile prot. n 35 del 5/1/1983 dalla quale è possibile rilevare che il succitato dipendente è stato assegnato all’Ufficio Caccia e Pesca dell’Assessorato all’Agricoltura sin dalla data di emanazione della predetta disposizione, acquisendo cosı̀ la necessaria competenza. Considerato che ai sensi dell’art. 56 comma 5, D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dell’art. 52 del D.Lgs. 165/01, l’assegnazione del Dipendente allo svolgimento di mansioni superiori è possibile per le esigenze di servizio rassegnate nella nota precitata e comunque per non più di sei mesi e sempre relativamente al posto vacante sopra specificato, fatta salva l’eventuale anticipata revoca nell’ipotesi di sopravvenuta copertura del posto vacante con personale di corrispondente categoria. Ritenuto, pertanto, in base all’esame degli atti di dover procedere a formalizzare l’assegnazione di mansioni corrispondenti alla Cat. D per un periodo di mesi sei al Sig. Rocca Sergio al fine di soddisfare le esigenze d’Ufficio richiamate nella succitata richiesta 5591/04, dalla quale si rileva, altresı̀, la necessità di assicurare il normale svolgimento dei compiti d’Istituto dell’Ufficio di cui trattasi. correnza dalla data di notifica del presente decreto e per un periodo massimo di mesi sei, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 29/93, come modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 165/01; — di riservarsi, comunque, la revoca del presente atto anche prima della scadenza dell’incarico di cui trattasi nell’ipotesi di sopravvenuta copertura del posto vacante con personale di corrispondente categoria; — di dare atto che per la posizione d’inquadramento giuridico ed economico del dipendente interessato (Categoria C – posizione economica C4) all’assegnazione di mansioni superiori appartenenti alla categoria D posizione economica D1, non comporta in atto nessuna differenza del trattamento economico tabellare; — di incaricare la competente struttura del Settore Giuridico per la notifica del presente atto al Settore Economico, al Dipartimento della Agricoltura e al Dipendente interessato Sig. Rocca Sergio; — di dichiarare la decadenza automatica del presente decreto e del pedissequo incarico alla scadenza dello stesso senza necessità di alcuna preventiva o formale comunicazione; — di stabilire che alla scadenza il Dipendente Sig. Rocca Sergio è, pertanto automaticamente reintegrato nella posizione economica giuridica di pregressa appartenenza; di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul BUR Calabria. Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004 Il Dirigente di Settore Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 6660 del 19 maggio 2004 D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Monitoraggio e contabilità fondi comunitari e nazionali» al Dott. Francesco Scarpelli – Matr. 751300. IL DIRIGENTE GENERALE Dato atto che per la posizione d’inquadramento giuridico ed economico del dipendente interessato, l’assegnazione per mansioni superiori appartenenti alla categoria D posizione economica D1, non comporta in atto nessuna differenza del trattamento economico tabellare. VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze ed i poteri dei Dirigenti Generali. Vista la L.R. 7/96. Visto il D.P.G.R. 354/99; DECRETA Per le motivazioni enunciate in premessa e che si intendono riportate e trascritte, — di attribuire al Sig. Rocca Sergio, nato a Catanzaro il 17/ 10/45 – dipendente regionale inquadrato nella categoria C posizione economica C4, – le mansioni superiori riconducibili alla categoria D, posizione economica D1, in conseguenza della vacanza del posto presso la struttura indicata in premessa, con de- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTO il D.D.G. n. 17533 del 27/11/2003, conferimento delle funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» all’Avv. Cesare Carlo Romano. 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTA la deliberazione di G.R. n. 9 del 14/1/2003 recante ad oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale». VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, n. 5040 del 27/4/2004, con il quale revoca, con decorrenza 3/5/2004 il precedente decreto n. 1576 del 20/2/2004, con il quale si affidava l’incarico di Dirigente del Servizio Statistica Agraria – Frantoi Oleari – UMA», al Dr. Francesco Scarpelli. VISTA la nota prot. n. 146/D.G. del 19/4/2004 con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, propone di conferire la dirigenza temporanea del Servizio «Monitoraggio e contabilità fondi comunitari e nazionali» al Dott. Francesco Scarpelli, inquadrato nella Cat. D. VISTA, altresı̀, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la necessità di assicurare la continuità amministrativa. CONSIDERATO che il Dott. Francesco Scarpelli, visto il Curriculum formativo-professionale, ha la giusta professionalità ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico. VISTO l’art. 52, 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/ 2001; DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: Attribuire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di sei mesi, l’incarico di Dirigente del Servizio «Monitoraggio e contabilità fondi comunitari e nazionali» al Dott. Francesco Scarpelli, inquadrato nella Cat. D – matr. 751300, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 52, 2o comma, lett. a). Rinviare al contratto individuale, la regolamentazione del rapporto. Notificare il presente provvedimento al Dott. Francesco Scarpelli, residente a S. Nicola Dell’Alto (KR), in Corso Skanderberg, 160 ed a tutte le strutture interessate. Provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato integrale sul BUR Calabria. Catanzaro, lı̀ 19 maggio 2004 12535 VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze ed i poteri dei Dirigenti Generali. VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000». VISTO il D.D.G. n. 17533 del 27/11/2003, conferimento delle funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» all’Avv. Cesare Carlo Romano. VISTA la deliberazione di G.R. n. 9 del 14/1/2003 recante ad oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale». VISTA la nota prot. n. 610/dip del 4/3/2004 con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Cooperazione, Emersione Lavoro non regolare, propone di conferire la dirigenza temporanea del Servizio «Cooperazione – Partneriato» alla D.ssa Carmela Fedele, inquadrata nella Cat. D. VISTA, altresı̀, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la necessità di assicurare la continuità amministrativa. CONSIDERATO che la D.ssa Carmela Fedele, visto il Curriculum formativo-professionale, ha la giusta professionalità ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico. VISTO l’art. 52, 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/ 2001; DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: Attribuire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di sei mesi, l’incarico di Dirigente del Servizio «Cooperazione – Partneriato» alla D.ssa Carmela Fedele, inquadrata nella cat. D – matr. 293750, ai sensi del D.Lgs. 165/ 2001 art. 52, 2o comma, lett. a). Avv. Cesare Carlo Romano Rinviare al contratto individuale, la regolamentazione del rapporto. DECRETO n. 6665 del 19 maggio 2004 D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Cooperazione-Partneriato» alla D.ssa Carmela Fedele – matr. 293750. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni. Notificare il presente provvedimento alla D.ssa Carmela Fedele residente a Vibo Valentia, in via Tiro a Segno – Coop. Minerva ed a tutte le strutture interessate. Provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato integrale sul BUR Calabria. Catanzaro, lı̀ 19 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano 12536 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 6669 del 19 maggio 2004 D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio Promozione Prodotti Agroalimentari e Partecipazione a Fiere e Mercati alla D.ssa Forciniti Giuseppina, matr. 312100. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze ed i poteri dei Dirigenti Generali. VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000». VISTO il D.D.G. n. 17533 del 27/11/2003, conferimento delle funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» all’Avv. Cesare Carlo Romano. VISTA la deliberazione di G.R. n. 9 del 14/1/2003 recante ad oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale». VISTA la nota prot. n. 146/D.G. del 19/4/2004 con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, propone di conferire la dirigenza temporanea del Servizio Promozione Prodotti Agroalimentari e Partecipazione a Fiere e Mercati alla D.ssa Forciniti Giuseppina, matr. 312100 inquadrata nella Cat. D. Notificare il presente provvedimento alla D.ssa Forciniti Giuseppina, residente a Corigliano Calabro (CS), in via Polino ed a tutte le strutture interessate. Provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato integrale sul BUR Calabria. Catanzaro, lı̀ 19 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 6672 del 19 maggio 2004 D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio distrettuale Agricoltura e Fitosanitario di Corigliano al dott. Greco Pietro, matr. 379300. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze ed i poteri dei Dirigenti Generali. VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTA, altresı̀, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la necessità di assicurare la continuità amministrativa. VISTO il D.D.G. n. 17533 del 27/11/2003, conferimento delle funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» all’Avv. Cesare Carlo Romano. CONSIDERATO che la D.ssa Forciniti Giuseppina, visto il Curriculum formativo-professionale, ha la giusta professionalità ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico. VISTA la deliberazione di G.R. n. 9 del 14/1/2003 recante ad oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale». VISTO l’art. 52 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/ 2001; VISTA la nota prot. n. 146/D.G. del 19/4/2004 con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, propone di conferire la dirigenza temporanea del Servizio Distrettuale Agricoltura e Fitosanitario di Corigliano al Dott. Greco Pietro, matr. 379300 inquadrato nella Cat. D. DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: Attribuire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di sei mesi, l’incarico di Dirigente del Servizio Promozione Prodotti Agroalimentari e Partecipazione a Fiere e Mercati, alla D.ssa Forciniti Giuseppina, matr. 312100 inquadrata nella Cat. D, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 52, 2o comma, lett. a). Rinviare al contratto individuale, la regolamentazione del rapporto. VISTA, altresı̀, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la necessità di assicurare la continuità amministrativa. CONSIDERATO che il Dott. Greco Pietro, visto il Curriculum formativo-professionale, ha la giusta professionalità ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico. VISTO l’art. 52, 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/ 2001; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: Attribuire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di sei mesi, l’incarico di Dirigente del Servizio Distrettuale Agricoltura e Fitosanitario di Corigliano al Dott. Greco Pietro, matr. 379300 inquadrato nella Cat. D, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 52, 2o comma, lett. a). Rinviare al contratto individuale, la regolamentazione del rapporto. 12537 CONSIDERATO che il Dott. D’Agostino Nicola, visto il Curriculum formativo-professionale, ha la giusta professionalità ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico. VISTO l’art. 52, 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/ 2001; DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: Notificare il presente provvedimento al Dott. Greco Pietro, residente a Rossano, in C.da Ciminata ed a tutte le strutture interessate. Attribuire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di sei mesi, l’incarico di Dirigente del Servizio «Statistica Agraria – Frantoi Oleari – Uma» al Dott. D’Agostino Nicola, inquadrato nella Cat. D – matr. 232600, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 52, 2o comma, lett. a). Provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato integrale sul BUR Calabria. Rinviare al contratto individuale, la regolamentazione del rapporto. Catanzaro, lı̀ 19 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano Notificare il presente provvedimento al Dott. D’Agostino Nicola, residente a Acri, in via dei Salici, 218 ed a tutte le strutture interessate. Provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato integrale sul BUR Calabria. DECRETO n. 6676 del 19 maggio 2004 D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Statistica Agraria – Frantoi Oleari – Uma» – al Dott. D’Agostino Nicola – matr. 232600. Catanzaro, lı̀ 19 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 6678 del 19 maggio 2004 VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze ed i poteri dei Dirigenti Generali. VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTO il D.D.G. n. 17533 del 27/11/2003, conferimento delle funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» all’Avv. Cesare Carlo Romano. VISTA la deliberazione di G.R. n. 9 del 14/1/2003 recante ad oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale». VISTA la nota prot. n. 146/D.G. del 19/4/2004 con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, propone di conferire la dirigenza temporanea del Servizio «Statistica Agrario – Frantoi Oleari – Uma» al Dott. D’Agostino Nicola, inquadrato nella Cat. D. VISTA, altresı̀, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la necessità di assicurare la continuità amministrativa. D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Fitosanitario Regionale» – al Dr. Astone Oderico – matr. 43120. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze ed i poteri dei Dirigenti Generali. VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000». VISTO il D.D.G. n. 17533 del 27/11/2003, conferimento delle funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» all’Avv. Cesare Carlo Romano. VISTA la deliberazione di G.R. n. 9 del 14/1/2003 recante ad oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale». VISTA la nota prot. n. 146/D.G. del 19/4/2004 con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, 12538 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 propone di conferire la dirigenza temporanea del Servizio «Fitosanitario Regionale» al Dott. Astone Oderico, inquadrato nella Cat. D. VISTO il D.D.G. n. 17533 del 27/11/2003, conferimento delle funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» all’Avv. Cesare Carlo Romano. VISTA, altresı̀, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la necessità di assicurare la continuità amministrativa. VISTA la deliberazione di G.R. n. 9 del 14/1/2003 recante ad oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale». CONSIDERATO che il Dott. Astone Oderico, visto il Curriculum formativo-professionale, ha la giusta professionalità ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico. VISTA la nota prot. n. 146/D.G. del 19/4/2004 con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, propone di conferire la dirigenza temporanea del Servizio «Studi ricerche – Sperimentazione Agraria» al Dott. Cardamone Ezio, inquadrato nella Cat. D. VISTO l’art. 52, 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/ 2001; DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: VISTA, altresı̀, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la necessità di assicurare la continuità amministrativa. CONSIDERATO che il Dott. Cardamone Ezio, visto il Curriculum formativo-professionale, ha la giusta professionalità ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico. Attribuire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di sei mesi, l’incarico di Dirigente del Servizio «Fitosanitario Regionale» al Dott. Astone Oderico, inquadrato nella Cat. D – matr. 43120, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 52, 2o comma, lett. a). VISTO l’art. 52, 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/ 2001; Rinviare al contratto individuale, la regolamentazione del rapporto. Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: Notificare il presente provvedimento al Dott. Astone Oderico, residente a Calopezzati (CS), in via A. De Gasperi, 1 ed a tutte le strutture interessate. Attribuire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di sei mesi, l’incarico di Dirigente del Servizio «Studi ricerche – Sperimentazione Agraria» al Dott. Cardamone Ezio, inquadrato nella cat. D – matr. 135750, ai sensi del D.Lgs. 165/2001. art. 52, 2o comma, lett. a). Provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato integrale sul BUR Calabria. DECRETA Rinviare al contratto individuale, la regolamentazione del rapporto. Catanzaro, lı̀ 19 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano DECRETO n. 6685 del 19 maggio 2004 D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Studi ricerche − Sperimentazione Agraria» – al Dr. Cardamone Ezio – matr. 135750. Notificare il presente provvedimento al Dott. Cardamone Ezio, residente a Settingiano, in via Assunta, 35 ed a tutte le strutture interessate. Provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato integrale sul BUR Calabria. Catanzaro, lı̀ 19 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze ed i poteri dei Dirigenti Generali. VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. DECRETO n. 6688 del 19 maggio 2004 D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Valorizzazione Prodotti Agricoli ed Agroalimentari (DOP-IGP-ECC)» – al Dott. Marando Domenico – matr. 485850. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze ed i poteri dei Dirigenti Generali. 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12539 VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145. VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze ed i poteri dei Dirigenti Generali. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145. VISTO il D.D.G. n. 17533 del 27/11/2003, conferimento delle funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» all’Avv. Cesare Carlo Romano. VISTA la deliberazione di G.R. n. 9 del 14/1/2003 recante ad oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale». VISTA la nota prot. n. 146/D.G. del 19/4/2004 con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, propone di conferire la dirigenza temporanea del Servizio «Valorizzazione Prodotti Agricoli ed Agroalimentari (DOP-IGPECC)» al Dott. Marando Domenico, inquadrato nella Cat. D. VISTA, altresı̀, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la necessità di assicurare la continuità amministrativa. CONSIDERATO che il Dott. Marando Domenico, visto il Curriculum formativo-professionale, ha la giusta professionalità ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico. VISTO l’art. 52, 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/ 2001; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTO il D.D.G. n. 17533 del 27/11/2003, conferimento delle funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» all’Avv. Cesare Carlo Romano. VISTA la deliberazione di G.R. n. 9 del 14/1/2003 recante ad oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale». VISTA la nota prot. n. 146/D.G. del 19/4/2004 con la quale il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca, propone di conferire la dirigenza temporanea del Servizio «Contenzioso – Usi Civici» al Dott. Augello Giancarlo, inquadrato nella Cat. D. VISTA, altresı̀, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la necessità di assicurare la continuità amministrativa. DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: Attribuire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di sei mesi, l’incarico di Dirigente del Servizio «Valorizzazione Prodotti Agricoli ed Agroalimentari (DOP-IGP-ECC)» al Dott. Marando Domenico, inquadrato nella Cat. D – matr. 485850, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 52, 2o comma, lett. a). Rinviare al contratto individuale, la regolamentazione del rapporto. Notificare il presente provvedimento al Dott. Marando Domenico, residente a Marina di Gioiosa Jonica (RC), in via Dei Giardini, 120B ed a tutte le strutture interessate. Provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato integrale sul BUR Calabria. Catanzaro, lı̀ 19 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano CONSIDERATO che il Dott. Augello GianCarlo, visto il Curriculum formativo-professionale, ha la giusta professionalità ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico. VISTO l’art. 52, 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/ 2001; DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: Attribuire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di sei mesi, l’incarico di Dirigente del Servizio «Contenzioso – Usi Civici» al Dott. Augello GianCarlo, inquadrato nella Cat. D – matr. 45000, ai sensi del D.Lgs. 165/ 2001 art. 52, 2o comma, lett. a). Rinviare al contratto individuale, la regolamentazione del rapporto. DECRETO n. 6690 del 19 maggio 2004 Notificare il presente provvedimento al Dott. Augello GianCarlo, residente a Catanzaro, in via Mons. Fiorentini, 2 ed a tutte le strutture interessate. D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Contenzioso – Usi Civici» – al Dr. Augello GianCarlo – matr. 45000. Provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato integrale sul BUR Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni. Catanzaro, lı̀ 19 maggio 2004 Avv. Cesare Carlo Romano 12540 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Dipartimento URBANISTICA DECRETO n. 5910 dell’11 maggio 2004 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Ditta: Previte Maria Immacolata – Comune di Gioia Tauro – Concessione demaniale marittima (subingresso). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; Licenza n. 39/04 REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 10890 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 Tel. 0965-890139 – 26378 fax 323598 VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; n. 152/02 del Rep. LICENZA DI SUBINGRESSO Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di Reggio Calabria; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; PREMESSO: VISTA la D.G.R. n. 614/2001; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza del Comune di Gioia T. (Rappr. Leg. D’Agostino Raffaele), in data 25/2/04, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 192/02 del lotto n. 1 alla signora Previte Maria Immacolata; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla signora Previte Maria Immacolata, in data 25/2/04, che chiede il subingresso nella concessione n. 192/02, relativa all’occupazione del lotto n. 1 dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 37,13, situata nel comune di Gioia Tauro; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima del lotto n. 1 della superficie di mq. 37,13 situata nel Comune di Gioia Tauro; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È concesso il subingresso n. 39 del 15/4/04, alla ditta Previte Maria Immacolata, nella concessione n. 192/02 del 12/6/02, già rilasciata al Comune di Gioia T. (rappresentante legale D’Agostino Raffaele), relativa ad un’area demaniale marittima del lotto n. 1 di mq. 37,13 situata nel Comune di Gioia Tauro, foglio di mappa n. 30, particella n. 21, da adibire ad uso turistico ricreativo. — che il Comune di Gioia Tauro rappresentante legale il sig. D’Agostino Raffaele, nato a Vibo Valentia il 7/7/1965 e residente a Gioia Tauro (R.C.) in via Vallamena, n. 74 è titolare di concessione demaniale marittima n. 192/02 del registro delle concessioni e n. 118 del Repertorio degli Atti, rilasciata dalla Regione Calabria in data 12/6/2002 e registrata all’Ufficio del Registro di R.C. in data 29 luglio 2002 al n. 669, con cui è stata assentita l’occupazione di porzione di arenile pari mq. 8.334,74, per il periodo 1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d’uso del suolo riferita al periodo estivo dal 15/6/2002 al 30/9/2002 per ciascuna delle predette annualità, allo scopo di realizzare una serie di strutture precarie ad uso turistico ricreativo a carattere stagionale, e precisamente n. 7 lotti, in località lungomare del Comune di Gioia Tauro foglio di mappa n. 30 – particella n. 21, previo il pagamento del canone iniziale di C 1.996,79; — che con quietanza in data 2/4/2004 di C 173,38, la ditta in parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 15/6/04 al 30/9/04; — che frattanto con istanza pervenuta in data 25 febbraio 2004 la ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale, comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione, chiedendo nel contempo che relativamente al lotto n. 1 di mq. 37,13 il titolo venisse intestato a nome della signora Previte Maria Immacolata; — che parimenti, la predetta Previte Maria Immacolata, nata a Taurianova (R.C.) il 12/10/1966 e residente a Gioia Tauro in via Matera, n. 9, C.F. PRVMMM66R52L063G ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione; CONSIDERATO — che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza; — che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti; VISTA 12541 DECRETO n. 5911 dell’11 maggio 2004 Ditta: Patti Pasquale Andrea – Comune di Gioia Tauro – Concessione demaniale marittima (subingresso). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; — la quietanza in data 2/4/04, comprovante il versamento della 3a rata canone, relativa al periodo 15/6/04 al 30/9/04 per C 173,38; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; — l’attestazione di versamento comprovante la Polizza di assicurazione per cauzioni Allianz Subalpina n. 105557289 della ditta richiedente; Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza del Comune di Gioia T. (Rappr. Leg. D’Agostino Raffaele), in data 11/3/04, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 192/02 del lotto n. 2 al sig. Patti Pasquale Andrea; AUTORIZZA VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dal sig. Patti Pasquale Andrea, in data 11/3/04, che chiede il subingresso nella concessione n. 192/02, relativa all’occupazione del lotto n. 2 dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.253,17, situata nel comune di Gioia Tauro; il subingresso nella concessione predetta la signora Previte Maria Immacolata, la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa. CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione cui viene assentito il subingresso. VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima del lotto n. 2 della superficie di mq. 1.253,17 situata nel Comune di Gioia Tauro; Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA La sottoscritta Previte Maria Immacolata dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nella presente licenza e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 192/02 in data 12/6/02, come se fosse stato a lei stessa rilasciato e dichiara di eleggere il domicilio in Gioia Tauro via Matera n. 9. Reggio Calabria, lı̀ 15 aprile 2004 Il Subentrante Previte Maria Immacolata Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio autorizzazione È concesso il subingresso n. 162 del 19/4/04, alla ditta Patti Pasquale Andrea, nella concessione n. 192/02 del 12/6/02, già rilasciata al Comune di Gioia T. (rappresentante legale D’Agostino Raffaele), relativa ad un’area demaniale marittima del lotto n. 2 di mq. 1.253,17 situata nel Comune di Gioia Tauro, foglio di mappa n. 30, particella n. 21, da adibire ad uso turistico ricreativo. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004 Il Funzionario Responsabile F.to Illeggibile Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo 12542 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Licenza n. 162/04 n. 40/04 del Rep. REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 10890 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 Tel. 0965-890139 – 26378 fax 323598 LICENZA DI SUBINGRESSO Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di Reggio Calabria; PREMESSO: — che il Comune di Gioia Tauro rappresentante legale il sig. D’Agostino Raffaele, nato a Vibo Valentia il 7/7/1965 e residente a Gioia Tauro (R.C.) in via Vallamena, n. 74 è titolare di concessione demaniale marittima n. 192/02 del registro delle concessioni e n. 118 del Repertorio degli Atti, rilasciata dalla Regione Calabria in data 12/6/2002 e registrata all’Ufficio del Registro di R.C. in data 29 luglio 2002 al n. 669, con cui è stata assentita l’occupazione di porzione di arenile pari mq. 8.334,74, per il periodo 1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d’uso del suolo riferita al periodo estivo dal 15/6/2002 al 30/9/2002 per ciascuna delle predette annualità, allo scopo di realizzare una serie di strutture precarie ad uso turistico ricreativo a carattere stagionale, e precisamente n. 7 lotti, in località lungomare del Comune di Gioia Tauro foglio di mappa n. 30 – particella n. 21, previo il pagamento del canone iniziale di C 1.996,79; — che con quietanza in data 3/4/2004 di C 305,56, la ditta in parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 15/6/04 al 30/9/04; — che frattanto con istanza pervenuta in data 11 marzo 2004 la ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale, comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione, chiedendo nel contempo che relativamente al lotto n. 2 di mq. 1.253,17 il titolo venisse intestato a nome del sig. Patti Pasquale Andrea; — che parimenti, il predetto Patti Pasquale Andrea, nato a Gioia Tauro (R.C.) il 25/5/1976 e residente a Catania in via Piazza G. Mirletta, n. 7 Piano 1, C.F. PTTPQL76E25E041U ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione; — l’attestazione di versamento comprovante la Polizza di assicurazione per cauzioni Allianz Subalpina n. 105557297 della ditta richiedente; Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. AUTORIZZA il subingresso nella concessione predetta il sig. Patti Pasquale Andrea, il quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa. Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione cui viene assentito il subingresso. Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il sottoscritto Patti Pasquale Andrea, dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nella presente licenza e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 192/02 in data 12/6/02, come se fosse stato a lei stessa rilasciato e dichiara di eleggere il domicilio in Gioia Tauro via De Rosa n. 161. Reggio Calabria, lı̀ 19 aprile 2004 Il Subentrante Pasquale Andrea Patti Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio autorizzazione Il Funzionario Responsabile F.to Illeggibile CONSIDERATO — che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza; — che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti; VISTA — la quietanza in data 3/4/04, comprovante il versamento della 3a rata canone, relativa al periodo 15/6/04 al 30/9/04 per C 305,56; DECRETO n. 5913 dell’11 maggio 2004 Ditta: Ozzimo Pasquale – Comune di Gioia Tauro – Concessione demaniale marittima (subingresso). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza del Comune di Gioia T. (Rappr. Leg. D’Agostino Raffaele), in data 28/11/03, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 192/02 del lotto n. 3 al sig. Ozzimo Pasquale; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dal sig. Ozzimo Pasquale, in data 28/11/03, che chiede il subingresso nella concessione n. 192/02, relativa all’occupazione del lotto n. 3 dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.174,89, situata nel comune di Gioia Tauro; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima del lotto n. 3 della superficie di mq. 1.174,89 situata nel Comune di Gioia Tauro; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È concesso il subingresso n. 33 del 13/4/04, alla ditta Ozzimo Pasquale, nella concessione n. 192/02 del 12/6/02, già rilasciata al Comune di Gioia T. (rappresentante legale D’Agostino Raffaele), relativa ad un’area demaniale marittima del lotto n. 3 di mq. 1.174,89 situata nel Comune di Gioia Tauro, foglio di mappa n. 30, particella n. 21, da adibire ad uso turistico ricreativo. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Licenza n. 33/04 n. 143/04 del Rep. REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 10890 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 Tel. 0965-890139 – 26378 fax 323598 LICENZA DI SUBINGRESSO Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di Reggio Calabria; PREMESSO: — che il Comune di Gioia Tauro rappresentante legale il sig. D’Agostino Raffaele, nato a Vibo Valentia il 7/7/1965 e residente 12543 a Gioia Tauro (R.C.) in via Vallamena, n. 74 è titolare di concessione demaniale marittima n. 192/02 del registro delle concessioni e n. 118 del Repertorio degli Atti, rilasciata dalla Regione Calabria in data 12/6/2002 e registrata all’Ufficio del Registro di R.C. in data 29 luglio 2002 al n. 669, con cui è stata assentita l’occupazione di porzione di arenile pari mq. 8.334,74, per il periodo 1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d’uso del suolo riferita al periodo estivo dal 15/6/2002 al 30/9/2002 per ciascuna delle predette annualità, allo scopo di realizzare una serie di strutture precarie ad uso turistico ricreativo a carattere stagionale, e precisamente n. 7 lotti, in località lungomare del Comune di Gioia Tauro foglio di mappa n. 30 – particella n. 21, previo il pagamento del canone iniziale di C 1.996,79; — che con quietanza in data 30/3/2004 di C 282,75, la ditta in parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 15/6/04 al 30/9/04; — che frattanto con istanza pervenuta in data 28 novembre 2003 la ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale, comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione, chiedendo nel contempo che relativamente al lotto n. 3 di mq. 1.174,89 il titolo venisse intestato a nome del sig. Ozzimo Pasquale; — che parimenti, il predetto Ozzimo Pasquale, nato a Gioia Tauro (R.C.) l’1/2/1951 e residente in via Nuova Castigli, n. 2, C.F. ZZMPQL51B01E041R ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione; CONSIDERATO — che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza; — che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti; VISTA — la quietanza in data 30/3/04, comprovante il versamento della 3a rata canone, relativa al periodo 15/6/04 al 30/9/04 per C 282,75; — l’attestazione di versamento comprovante la Polizza di assicurazione per cauzioni Allianz Subalpina n. 105557251 della ditta richiedente; Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. 12544 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 AUTORIZZA il subingresso nella concessione predetta il sig. Ozzimo Pasquale, il quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa. Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione cui viene assentito il subingresso. Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il sottoscritto Ozzimo Pasquale, dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nella presente licenza e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 192/02 in data 12/ 6/02, come se fosse stato a lei stessa rilasciato e dichiara di eleggere il domicilio in Gioia Tauro via Nuova Castigli n. 24. Reggio Calabria, lı̀ 13 aprile 2004 Il Subentrante Ozzimo Pasquale Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio autorizzazione Il Funzionario Responsabile F.to Illeggibile 192/02, relativa all’occupazione del lotto n. 4 dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.408,82, situata nel comune di Gioia Tauro; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima del lotto n. 4 della superficie di mq. 1.408,82 situata nel Comune di Gioia Tauro; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È concesso il subingresso n. 34 del 13/4/04, alla ditta Frachea Francesco, nella concessione n. 192/02 del 12/6/02, già rilasciata al Comune di Gioia T. (rappresentante legale D’Agostino Raffaele), relativa ad un’area demaniale marittima del lotto n. 4 di mq. 1.408,82 situata nel Comune di Gioia Tauro, foglio di mappa n. 30, particella n. 21, da adibire ad uso turistico ricreativo. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo DECRETO n. 5914 dell’11 maggio 2004 Ditta: Frachea Francesco – Comune di Gioia Tauro – Concessione demaniale marittima (subingresso). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; Licenza n. 34/04 n. 144/04 del Rep. REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 10890 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 Tel. 0965-890139 – 26378 fax 323598 VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; LICENZA DI SUBINGRESSO VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza del Comune di Gioia T. (Rappr. Leg. D’Agostino Raffaele), in data 28/11/03, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 192/02 del lotto n. 4 al sig. Frachea Francesco; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dal sig. Frachea Francesco, in data 28/11/03, che chiede il subingresso nella concessione n. Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di Reggio Calabria; PREMESSO: — che il Comune di Gioia Tauro rappresentante legale il sig. D’Agostino Raffaele, nato a Vibo Valentia il 7/7/1965 e residente a Gioia Tauro (R.C.) in via Vallamena, n. 74 è titolare di concessione demaniale marittima n. 192/02 del registro delle concessioni e n. 118 del Repertorio degli Atti, rilasciata dalla Regione Calabria in data 12/6/2002 e registrata all’Ufficio del Registro di R.C. in data 29 luglio 2002 al n. 669, con cui è stata assentita l’occupazione di porzione di arenile pari mq. 8.334,74, per il periodo 1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d’uso del suolo riferita al periodo estivo dal 15/6/2002 al 30/9/2002 per ciascuna delle predette annualità, allo scopo di realizzare una serie di strutture precarie ad uso turistico ricreativo a carattere stagionale, e precisamente n. 7 lotti, in località lungomare del Comune di Gioia Tauro foglio di mappa n. 30 – particella n. 21, previo il pagamento del canone iniziale di C 1.996,79; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 — che con quietanza in data 29/3/2004 di C 342,46, la ditta in parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 15/6/04 al 30/9/04; — che frattanto con istanza pervenuta in data 28 novembre 2003 la ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale, comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione, chiedendo nel contempo che relativamente al lotto n. 4 di mq. 1.408,82 il titolo venisse intestato a nome del sig. Frachea Francesco; — che parimenti, il predetto Frachea Francesco, nato a Gioia Tauro (R.C.) il 5/1/1951 e residente in via Carrera Fonda II Trav., n. 2, C.F. FRCFNC51A05E041V ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione; 12545 Il sottoscritto Frachea Francesco, dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nella presente licenza e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 192/02 in data 12/ 6/02, come se fosse stato a lei stessa rilasciato e dichiara di eleggere il domicilio in Gioia Tauro via Carrera Fonda II Trav., n. 2. Reggio Calabria, lı̀ 13 aprile 2004 Il Subentrante F.to Illeggibile Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio autorizzazione Il Funzionario Responsabile F.to Illeggibile CONSIDERATO — che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza; DECRETO n. 5915 dell’11 maggio 2004 Ditta: Copelli Concetta – Comune di Gioia Tauro – Concessione demaniale marittima (subingresso). IL DIRIGENTE DEL SETTORE — che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti; VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTA — la quietanza in data 29/3/04, comprovante il versamento della 3a rata canone, relativa al periodo 15/6/04 al 30/9/04 per C 342,46; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; — l’attestazione di versamento comprovante la Polizza di assicurazione per cauzioni Allianz Subalpina n. 105557239 della ditta richiedente; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. VISTA la D.G.R. n. 614/2001; AUTORIZZA il subingresso nella concessione predetta il sig. Frachea Francesco, il quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa. Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione cui viene assentito il subingresso. Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza del Comune di Gioia T. (Rappr. Leg. D’Agostino Raffaele), in data 28/11/03, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 192/02 del lotto n. 5 alla signora Copelli Concetta; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla signora Copelli Concetta, in data 28/11/03, che chiede il subingresso nella concessione n. 192/02, relativa all’occupazione del lotto n. 5 dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.633,23, situata nel comune di Gioia Tauro; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima del lotto n. 5 della superficie di mq. 1.633,23 situata nel Comune di Gioia Tauro; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; 12546 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 CONSIDERATO DECRETA È concesso il subingresso n. 35 del 13/4/04, alla ditta Copelli Concetta, nella concessione n. 192/02 del 12/6/02, già rilasciata al Comune di Gioia T. (rappresentante legale D’Agostino Raffaele), relativa ad un’area demaniale marittima del lotto n. 5 di mq. 1.633,23 situata nel Comune di Gioia Tauro, foglio di mappa n. 30, particella n. 21, da adibire ad uso turistico ricreativo. — che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. — che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti; VISTA Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Licenza n. 35/04 n. 145/04 del Rep. REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 10890 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 Tel. 0965-890139 – 26378 fax 323598 LICENZA DI SUBINGRESSO Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di Reggio Calabria; PREMESSO: — che il Comune di Gioia Tauro rappresentante legale il sig. D’Agostino Raffaele, nato a Vibo Valentia il 7/7/1965 e residente a Gioia Tauro (R.C.) in via Vallamena, n. 74 è titolare di concessione demaniale marittima n. 192/02 del registro delle concessioni e n. 118 del Repertorio degli Atti, rilasciata dalla Regione Calabria in data 12/6/2002 e registrata all’Ufficio del Registro di R.C. in data 29 luglio 2002 al n. 669, con cui è stata assentita l’occupazione di porzione di arenile pari mq. 8.334,74, per il periodo 1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d’uso del suolo riferita al periodo estivo dal 15/6/2002 al 30/9/2002 per ciascuna delle predette annualità, allo scopo di realizzare una serie di strutture precarie ad uso turistico ricreativo a carattere stagionale, e precisamente n. 7 lotti, in località lungomare del Comune di Gioia Tauro foglio di mappa n. 30 – particella n. 21, previo il pagamento del canone iniziale di C 1.996,79; — che con quietanza in data 22/3/2004 di C 391,40, la ditta in parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 15/6/04 al 30/9/04; — che frattanto con istanza pervenuta in data 28 novembre 2003 la ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale, comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione, chiedendo nel contempo che relativamente al lotto n. 5 di mq. 1.633,23 il titolo venisse intestato a nome della signora Copelli Concetta; — che parimenti, la predetta Copelli Concetta, nata a Gioia Tauro (R.C.) il 30/12/1956 e residente in via Tommaso Campanella, n. 32, C.F. CPLCCT56I70E041W ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione; — la quietanza in data 22/3/04, comprovante il versamento della 3a rata canone, relativa al periodo 15/6/04 al 30/9/04 per C 391,40; — l’attestazione di versamento comprovante la Polizza di assicurazione per cauzioni Fondiaria SAI n. 0922.0489671.77 della ditta richiedente; Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. AUTORIZZA il subingresso nella concessione predetta la signora Copelli Concetta, il quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa. Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione cui viene assentito il subingresso. Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri La sottoscritta Copelli Concetta, dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nella presente licenza e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 192/02 in data 12/ 6/02, come se fosse stato a lei stessa rilasciato e dichiara di eleggere il domicilio in Gioia Tauro via Tommaso Campanella, n. 32. Reggio Calabria, lı̀ 13 aprile 2004 Il Subentrante Copelli Concetta Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio autorizzazione Il Funzionario Responsabile F.to Illeggibile 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5917 dell’11 maggio 2004 N. 164 del registro Ditta: Mattiani Girolamo – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Mattiani Girolamo (C.F. MTTGLM65B28G288W) ha presentato istanza di rinnovo alla concessione n. 18/2000, in data 2/3/04, presso l’Ufficio Demanio di Reggio Calabria, per il rinnovo della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 648,00, situata nel Comune di Palmi; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 648,00 situata nel Comune di Palmi; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; 12547 N. 44 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 tel. 0965-26378-890139 Fax 323598 VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 2 marzo 2004 dal sig. Mattiani Girolamo, nato a Palmi il 28/2/1965 e residente a Palmi, in via Nazionale Rilievo, n. 17; VISTA la nota n. ........................ Dem datata ........................ con la quale il Servizio Demanio di ............................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ............................................................... (area Tecnica) con nota n. ............................ del ............................ ed il concorde avviso manifestato dall’Agenzia del Demanio – filiale di ..................... ................................................................ (Area Amministrativa) con nota n. .................... del ..............................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTO il parere espresso dal Comune .................................... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/95 con nota n. .......... del .........., dall’Amministrazione provinciale di............................................ e relativa ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............, VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 18/2000; DECRETA È approvata la concessione n. 164/04 del 19 aprile 2004, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Mattiani Girolamo per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 648,00, situata nel Comune di Palmi, foglio di mappa n. 6, particella n. 1, allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004 VISTA la quietanza in data 29/3/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di C 2.185,52 per il periodo 1/7/2004-30/6/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; VISTA l’attestazione postale n. VCY 0361 del 29/3/2004 di C 218,52 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al Sindacato Italiano Balneari FIPE. CONCEDE Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Al sig. Mattiani Girolamo – codice fiscale (MTTGLM65B28G288W); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 648,00; si- 12548 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 tuata nel comune di Palmi (R.C.), foglio di mappa n. 6 – p.lla n. 1 e precisamente in località Scinà, allo scopo di: mantenere uno stabilimento balneare. allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall’1/7/2004 al 30/6/2010. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/7/2004-30/6/2005, significando che le restanti (5) rate riferite al periodo 1/7/2005 al 30/6/2010, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il di- 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12549 vieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. VISTO l’art. 42 del codice della Navigazione approvato con R.D. 30/3/1942, n. 327 e l’art. 26 del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 15/2/1952, n. 328; Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; Per accettazione delle condizioni speciali Mattiani Girolamo La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Nazionale Rilievo n. 17 – Palmi (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio Adelaide Bellia Reggio Calabria, lı̀ 19 aprile 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Mattiani Girolamo VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004; VISTO il Codice della Navigazione; DECRETA La licenza di concessione demaniale marittima n. 02 del aprile 2001 a favore della ditta Gullo Caterina, sopra meglio generalizzata, è revocata. Ai sensi dell’art. 42, 3o comma, del Codice della Navigazione, la revoca non dà diritto a indennizzo alcuno. La ditta è obbligata a lasciare libera l’area demaniale marittima indicata in premessa da qualunque opera e di riconsegnarla nel pristino stato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che non ottemperandosi, sarà provveduto d’Ufficio a spese della ditta medesima, con recupero delle somme anticipate a tal fine secondo la procedura prevista dall’art. 84 del Codice della Navigazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni generali previste dagli artt. 1161 e 1164 dello stesso Codice. Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta Gullo Caterina, in via amministrative. DECRETO n. 5918 dell’11 maggio 2004 Comune di Palmi – Revoca concessione demaniale marittima n. 02 del 30 aprile 2001 – Ditta: Gullo Caterina. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la licenza di concessione n. 02 del 30 aprile 2001, rilasciata dalla Capitaneria di porto di Gioia Tauro, per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 64 ricadente nel comune di Palmi, in catasto al foglio di mappa n. 11 particella, n. 345 (parte), per il mantenimento di un chiosco bar ed area asservita per la posa di sedie a tavoli, a favore della ditta Gullo Caterina nata a Palmi (RC) il 21 febbraio 1975, ivi residente alla via Elice n. 26 C.F. GLL CRN 75B61 G288P; VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Comune di Palmi, in data 5 novembre 2003 con la quale si è addivenuti alla conclusione di procedere alla revoca della concessione di cui sopra, al fine di consentire la realizzazione del porto di Taureana; RITENUTO che sussistono i presupposti: l’opportunità e la necessità di procedere alla revoca della concessione di cui alla licenza n. 22 del 29 giugno 2001; Avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica dell’atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120 (centoventi) dalla stessa data di notifica. Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004 Dott. Ing. Claudio Bertullo DECRETO n. 5922 dell’11 maggio 2004 Comune di Palmi – Revoca concessione demaniale marittima n. 06 del 5 giugno 2000 – Ditta: Tedesco Carmine. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la licenza di concessione n. 06 del 16 giugno 2000, rilasciata dalla Capitaneria di porto di Gioia Tauro, per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 96,07 ricadente nel comune di Palmi, in catasto al foglio di mappa n. 11 particella, n. 345 (parte), allo scopo di installare una struttura in legno per 12550 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 ristoro e posizionamento pedalò, a favore della ditta Tedesco Carmine nato a Palmi (RC) il 18/5/1976, ivi residente alla via Piave n. 79 C.F. TDSCMN76E18G288W; VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Comune di Palmi, in data 5 novembre 2003 con la quale si è addivenuti alla conclusione di procedere alla revoca della concessione di cui sopra, al fine di consentire la realizzazione del porto di Taureana; RITENUTO che sussistono l’opportunità e la necessità di procedere alla revoca della concessione di cui alla licenza n. 06 del 5 giugno 2000; VISTO l’art. 42 del codice della Navigazione approvato con R.D. 30/3/1942, n. 327 e l’art. 26 del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 15/2/1952, n. 328; VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; DECRETO n. 5925 dell’11 maggio 2004 Comune di Palmi – Revoca concessione demaniale marittima n. 363 del 23 giugno 2003 – Ditta: D’Agostino Giuseppe. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la licenza di subingresso n. 363 del 23 giugno 2003, rilasciata dal Servizio Demanio di Reggio Calabria, alla ditta D’Agostino Giuseppe nato a Torino il 15 gennaio 1971 – C.F. DGS GPP 78A 15L219X, relativa alla concessione demaniale marittima n. 19/2001 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro in data 29 giugno 2001, intestata alla ditta Grasso Rosa, per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 562, ricadente nel comune di Palmi, in catasto al foglio di mappa n. 11 particella n. 1230 (parte), per il mantenimento di un chiosco con annessa veranda coperta, area per video giochi, servizi igienici, cabine spogliatoio ed area adibita alla posa di ombrelloni e sdraio a favore della ditta Rasso Rosa nata a Taurianova il 25 maggio 1945, residente a Palmi alla via V. Veneto Trav. 2a n. 4; VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Comune di Palmi, in data 5 novembre 2003 con la quale si è addivenuti alla conclusione di procedere alla revoca della concessione di cui sopra, al fine di consentire la realizzazione del porto di Taureana; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; RITENUTO che sussistono i presupposti: l’opportunità e la necessità di procedere alla revoca della concessione di cui alla licenza n. 22 del 29 giugno 2001; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004; VISTO l’art. 42 del codice della Navigazione approvato con R.D. 30/3/1942, n. 327 e l’art. 26 del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 15/2/1952, n. 328; VISTO il Codice della Navigazione; DECRETA La licenza di concessione demaniale marittima n. 06 del 5 giugno 2000 a favore della ditta Tedesco Carmine, sopra meglio generalizzata, è revocata. Ai sensi dell’art. 42, 3o comma, del Codice della Navigazione, la revoca non dà diritto a indennizzo alcuno. La ditta è obbligata a lasciare libera l’area demaniale marittima indicata in premessa da qualunque opera e di riconsegnarla nel pristino stato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che non ottemperandosi, sarà provveduto d’Ufficio a spese della ditta medesima, con recupero delle somme anticipate a tal fine secondo la procedura prevista dall’art. 84 del Codice della Navigazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni generali previste dagli artt. 1161 e 1164 dello stesso Codice. Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta Tedesco Carmine, in via amministrativa. Avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica dell’atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120 (centoventi) dalla stessa data di notifica. Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004 Dott. Ing. Claudio Bertullo VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004; VISTO il Codice della Navigazione; DECRETA La licenza di concessione demaniale marittima n. 363 del 23 giugno 2003 a favore della ditta D’Agostino Giuseppe, sopra meglio generalizzato, è revocata. Ai sensi dell’art. 42, 3o comma, del Codice della Navigazione, la revoca non dà diritto a indennizzo alcuno. La ditta è obbligata a lasciare libera l’area demaniale marittima indicata in premessa da qualunque opera e di riconsegnarla nel pristino stato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che non ottemperandosi, sarà provveduto d’Ufficio a spese della ditta medesima, con recupero delle somme anticipate a tal fine secondo 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 la procedura prevista dall’art. 84 del Codice della Navigazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni generali previste dagli artt. 1161 e 1164 dello stesso Codice. Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta D’Agostino Giuseppe, in via amministrative. Avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica dell’atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120 (centoventi) dalla stessa data di notifica. Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004 Dott. Ing. Claudio Bertullo DECRETO n. 5927 dell’11 maggio 2004 Comune di Palmi – Revoca concessione demaniale marittima n. 22 del 29 giugno 2001 – Ditta: Vincenzi Franca. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la licenza di concessione n. 22 del 29 giugno 2001, rilasciata dalla Capitaneria di porto di Gioia Tauro, per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 2.271 ricadente nel comune di Palmi, in catasto al foglio di mappa n. 11 particella, n. 345 (parte), per il mantenimento di un chiosco bar ed area asservita per la posa di sedie a tavoli, a favore della ditta Vincenzi Franca nata a Palmi (RC) l’8/5/1969, ivi residente alla via Mancuso n. 33 C.F. VCN FNC 69E48G288T; VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Comune di Palmi, in data 5 novembre 2003 con la quale si è addivenuti alla conclusione di procedere alla revoca della concessione di cui sopra, al fine di consentire la realizzazione del porto di Taureana; RITENUTO che sussistono l’opportunità e la necessità di procedere alla revoca della concessione di cui alla licenza n. 22 del 29 giugno 2001; VISTO l’art. 42 del codice della Navigazione approvato con R.D. 30/3/1942, n. 327 e l’art. 26 del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 15/2/1952, n. 328; 12551 DECRETA La licenza di concessione demaniale marittima n. 22 del 29 giugno 2001 a favore della ditta Vincenzi Franca, sopra meglio generalizzata, è revocata. Ai sensi dell’art. 42, 3o comma, del Codice della Navigazione, la revoca non dà diritto a indennizzo alcuno. La ditta è obbligata a lasciare libera l’area demaniale marittima indicata in premessa da qualunque opera e di riconsegnarla nel pristino stato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che non ottemperandosi, sarà provveduto d’Ufficio a spese della ditta medesima, con recupero delle somme anticipate a tal fine secondo la procedura prevista dall’art. 84 del Codice della Navigazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni generali previste dagli artt. 1161 e 1164 dello stesso Codice. Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta Vincenzi Franca, in via amministrativa. Avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica dell’atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120 (centoventi) dalla stessa data di notifica. Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004 Dott. Ing. Claudio Bertullo DECRETO n. 5932 dell’11 maggio 2004 Ditta: S.r.l. Borgo Nuovo – Comune di Pizzo (VV) – Concessione demaniale marittima (Licenza di Subingresso). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004; VISTO il Codice della Navigazione; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta S.r.l. Borgo Nuovo ha presentato istanza in data 15/7/2003, presso l’Ufficio Demanio di Vibo Valentia, per il subingresso nella concessione n. 144/00, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 16.400,00, situata nel comune di Pizzo; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha avviato il procedimento 12552 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 500/03 emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla D.G.R. n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. 144/2000 del 4/5/2000; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la licenza di subingresso n. 500 del 29/9/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta S.r.l. Borgo Nuovo per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 16.400,00 situata nel Comune di Pizzo, foglio di mappa n. 9, particella n. 353, allo scopo di adibirla a stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Dr. Ing. Claudio Bertullo Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione SIB giusta quietanza n. 0068 del 24/7/03 di C 95,56. CONCEDE Alla ditta S.r.l. Borgo Nuovo codice fiscale (02007600790); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 16.400,00 (sedicimilaquattrocento), situata nel comune di Pizzo (VV), foglio di mappa n. 9 – p.lle 290 e 353 (parte) ex 1 e precisamente in località «Marinella», allo scopo di: adibirla (uso) stabilimento balneare. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall’1/1/2003 al 31/12/2008, con periodo di occupazione stagionale dall’1/6 al 30/9 di ogni anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: N. 500 del registro Concessioni – Anno 2003 VISTA l’attestazione Banca Monte dei Paschi di Siena del 23/ 7/2003 comprovante il versamento del canone di C 2.819,00 (duemilaottocentodiciannove/00) per il periodo 1/1-31/12/2003 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. N. 152 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Servizio Demanio Area Meridionale Uffici di Reggio Calabria e Vibo Valentia VISTA l’istanza presentata l’1/4/2003 dalla ditta Pasceri Gesualdo nato a Pizzo (VV) e ivi residente alla via S. Sebastiano; VISTA l’istanza di Subingresso del 15/7/2003 a favore della ditta S.r.l. Borgo Nuovo, con sede a Vibo Valentia (VV) alla via Corso Vittorio Emanuele III n. 8 – Amm. Fusca Michele nato a Vibo Valentia (VV) il 17/6/1942 ed ivi residente alla via Cavour; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. .................... del ..................................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Vibo Valentia con nota n. .................... del .......................................................; VISTO la nota n. .................... del .......................................... del Comune di ............................................................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs. n. .............. dell’............................... rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ................................................................................. con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 rilasciata in sede di conferenza di servizi in data 31/1/2000, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Cosenza; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca- 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12553 denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Vibo Valentia (VV) alla via Corso Vittorio Emanuele III n. 8. Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Geom. Angelo Colaci Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi annuali dall’1 gennaio-31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione di corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta lì, 29 settembre 2003 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario F.to Illeggibile Regione Calabria – visto per l’autenticità della firma apposta in mia presenza – Geom. Angelo Colaci DECRETO n. 5936 dell’11 maggio 2004 Ditta: Caruso Aldo – Comune di Pizzo (VV) – Concessione demaniale marittima (Licenza Suppletiva). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; 12554 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Vibo Valentia con nota n. 173 del 17/3/2003; VISTO il parere espresso dal comune di Pizzo con nota del 10/6/2002; PREMESSO che la ditta Caruso Aldo ha presentato istanza in data 27/9/2001, presso l’Ufficio Demanio di Vibo Valentia, per il rilascio della licenza suppletiva alla concessione n. 131/01, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 9.755, situata nel comune di Pizzo; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. ............... del ................................ rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ................................................................................. con nota n. .................... del ........................................................; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 6205/P del 4/2/ 2003, dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali; VISTA la concessione n. 382/03 emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia; VISTO il P.A.B. (Piano delle Aree Balneari) del Comune di Pizzo; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla D.G.R. n. 8 dell’8/1/2002; DECRETA È approvata la licenza suppletiva n. 382 del 4/7/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Caruso Aldo per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 9.755,00 situata nel Comune di Pizzo, foglio di mappa n. 6, particella n. 29, allo scopo di adibirla a stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. VISTA l’attestazione del Credito Emiliano del 13/6/2003 comprovante il versamento del canone di C 3.355,00 (tremilatrecentocinquantacinque/00) per il periodo 1/6/2003-31/12/2003 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione FIBA giusta quietanza n. 048 del 13/6/2003 di C 80,00. CONCEDE Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Dr. Ing. Claudio Bertullo N. 382 del registro Concessioni – Anno 2003 VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; Alla ditta Caruso Aldo codice fiscale (CRSLDA55A01D762Y); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 9.755,00 (novemilasettecentocinquantacinque) di cui mq. 4.662,00 per stabilimento balneare a carattere annuale e mq. 5.093,00 posa attrezzature balneari mobili ed a carattere stagionale, situata nel comune di Pizzo (VV) località Colamaio e precisamente al N.C.T. foglio di mappa n. 6 – p.lle n. 29 (parte). N. 137 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del Mare Navigazione e Porti lacuali LICENZA SUPPLETIVA alla licenza n. 131/2001 del 28/6/2001 VISTA l’istanza presentata in data 27/9/2001 ed integrata in data 14/11/2001 dalla ditta Caruso Aldo, nato a Francavilla Angitola (VV) l’1/1/1955 e residente a Filadelfia alla c/da Zagaria n. 9; VISTA l’istanza del 16/5/2003 con la quale la ditta ha chiesto la riduzione del canone cosı̀ come previsto dalla D.M. 342/98; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n. ........................... del ...........................; Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 24 dall’1/6/2003 al 30/5/2005, con periodo d’occupazione annuale per mq. 4.662,00 e stagionale (dall’1/6-30/9) per mq. 5.093,00. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. 12555 decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/6/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali dall’1/1 al 31/12, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione di corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in loc. Zagaria, 9 – 89814 Filadelfia (VV). Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Geom. Angelo Colaci Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato lì, 4 luglio 2003 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario F.to Illeggibile Regione Calabria – visto per l’autenticità della firma apposta in mia presenza − Geom. Angelo Colaci 12556 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 5946 dell’11 maggio 2004 N. 133 del registro Ditta: Bellantoni Rocco Antonio – Comune di Scilla – Concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; N. 29 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 tel. 0965-26378 − Fax 323598 VISTA l’istanza presentata in data 31/7/2003 dal sig. Bellantoni Rocco Antonio, nato a Scilla il 7/6/1965 e residente a Scilla prov. di Reggio Calabria, via Rinnovamento, n. 12; VISTA la nota prot. n. 74/Dem datata 21/1/2004 con la quale il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Reggio Calabria con nota n. 1218 del 3/2/2004; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Bellantoni Rocco Antonio (C.F. BLLRCN65H07I537P) ha presentato istanza in data 31/7/2003, presso l’Ufficio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 300,00, situata nel Comune di Scilla; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 300,00 situata nel Comune di Scilla in località «Trunca»; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la concessione n. 133 del 31/3/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Bellantoni Rocco Antonio per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 300,00, situata nel Comune di Scilla località «Trunca», foglio di mappa n. 11, particella n. 67, allo scopo di adibirla alla posa ombrelloni sedie-sdraio e posizionamento chiosco omologato del tipo «Motta». Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo VISTO il parere espresso dal Comune di Scilla con nota n. 642 del 20/2/2004; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........, dall’Amministrazione provinciale di .........................................; e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............, VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. ..............................................; VISTA la quietanza in data 27/3/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di C 173,38 per il periodo 1/6/2004-30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; VISTA l’attestazione postale n. 53/110 del 27/3/2004 di C 17,34 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con Polizza di assicurazione SAI n. 05872412 del 25/3/2004. CONCEDE Al sig. Bellantoni Rocco Antonio – codice fiscale (BLLRCN65H07I537P); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 300,00; situata nel Comune di Scilla, foglio di mappa n. 11 – p.lla n. 67 e precisamente in località «Trunca», allo scopo di: adibirla alla posa di ombrelloni sedie-sdraio e posizionamento chiosco omologato del tipo «Motta». 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2004 al 31/12/2009 con limitazione d’uso del suolo dall’1/6/2004 al 30/9/2004 delle predette annualità. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 12557 Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/2004-30/9/2004, significando che le restanti (5) rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo 12558 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. di Reggio Calabria, per il rinnovo della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.152,36, situata nel Comune di Palmi; Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; Per accettazione delle condizioni speciali Rocco A. Bellantoni VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.152,36 situata nel Comune di Palmi; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Rinnovamento n. 12 – 89058 Scilla (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio Adelaide Bellia È approvata la concessione n. 108/04 del 22 marzo 2004, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Galastro Rocco per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 1.152,36, situata nel Comune di Palmi, foglio di mappa n. 11, particella n. 369, allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Reggio Calabria, lı̀ 31 marzo 2004 Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Rocco A. Bellantoni DECRETO n. 5947 dell’11 maggio 2004 Ditta: Galastro Rocco – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo N. 108 del registro Concessioni – Anno 2004 N. 21 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 tel. 0965-26378-890139 Fax 323598 VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 24/2/2004 dal sig. Galastro Rocco, nato a Taurianova il 18/11/1966 e residente a Palmi, in Contrada Pietrenere, n. 7; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la nota n. ........................ Dem datata ........................ con la quale il Servizio Demanio di ............................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Galastro Rocco (C.F. GLSRCC66S18L063K) ha presentato istanza di rinnovo alla concessione n. 5/2000, in data 24/2/04, presso l’Ufficio Demanio VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ............................................................... (area Tecnica) con nota n. ............................ del ............................ ed il concorde avviso manifestato dall’Agenzia del Demanio – filiale di ..................... ................................................................ (Area Amministrativa) con nota n. .................... del ..............................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... ........................ con nota n. ........................ del ........................; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ ......................... con nota n. ......................... del .........................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........, dall’Amministrazione provinciale di ..........................................; e relativa ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 5/2000; VISTA la quietanza in data 8/3/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di C 1.809,08 per il periodo 1/6/2004-31/5/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; VISTA l’attestazione postale n. VCY 0789 dell’8/3/2004 di C 180,91 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al Sindacato Italiano Balneari FIPE. CONCEDE Al sig. Galastro Rocco – codice fiscale (GLSRCC66S18L063K); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.152,36; situata nel Comune di Palmi, foglio di mappa n. 11 – p.lla n. 369 e precisamente in località Pietrenere, allo scopo di: mantenere uno stabilimento balneare. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/6/2004 al 31/5/2010. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso 12559 dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/6/2004-31/5/2005, significando che le restanti (5) rate riferite al periodo 1/6/2005 al 31/5/2010, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. 12560 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio Adelaide Bellia Reggio Calabria, lı̀ 22 marzo 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Galastro Rocco DECRETO n. 5949 dell’11 maggio 2004 L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Ditta: Galastro Rocco – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. Per accettazione delle condizioni speciali Galastro Rocco VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Galastro Rocco (C.F. GLSRCC66S18L063K) ha presentato istanza di rinnovo alla concessione n. 4/2000, in data 27/10/03, presso l’Ufficio Demanio di Reggio Calabria, per il rinnovo della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 999,00, situata nel Comune di Palmi; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 999,00 situata nel Comune di Palmi; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Contrada Pietrenere n. 7 Palmi (RC). È approvata la concessione n. 109/04 del 22 marzo 2004, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Galastro Rocco per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 999,00, 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12561 situata nel Comune di Palmi, foglio di mappa n. 11, particella n. 1246 (ex 369), allo scopo di adibirla a posa ombrelloni e sedie sdraio. C 267,50 per il periodo 1/6/2004-30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. VISTA l’attestazione postale n. VCY 0790 dell’8/3/2004 di C 26,75 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al Sindacato Italiano Balneari FIPE. Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo N. 109 del registro Concessioni – Anno 2004 N. 22 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 tel. 0965-26378-890139 Fax 323598 VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 27/10/2003 dal sig. Galastro Rocco, nato a Taurianova il 18/11/1966 e residente a Palmi, in Contrada Pietrenere, n. 7; VISTA la nota n. ........................ Dem datata ........................ con la quale il Servizio Demanio di ............................................. ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ........................................................... (area Tecnica) con nota n. .................. del .................. ed il concorde avviso manifestato dall’Agenzia del Demanio – filiale di ......................................... (Area Amministrativa) con nota n. ................... del ...................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... con nota n........................................del.......................................; VISTO il parere espresso dal Comune .................................... con nota n. ..................................... del .....................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .... con nota n........................................del.......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........, dall’Amministrazione provinciale di ..........................................; e relativa ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............; CONCEDE Al sig. Galastro Rocco – codice fiscale (GLSRCC66S18L063K); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 999,00; situata nel Comune di Palmi, foglio di mappa n. 11 – p.lla n. 1246 (ex 369) e precisamente in località Pietrenere, allo scopo di: adibirla a posa ombrelloni e sedie sdraio. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2004 al 31/12/2009. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. VISTA la precedente licenza n. 4/2000; VISTA la quietanza in data 8/3/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. 12562 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/6/2004-31/9/2004, significando che le restanti (5) rate riferite al periodo 1/6/2005 al 30/9/2009, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. Per accettazione delle condizioni speciali Galastro Rocco La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Contrada Pietrenere n. 7 Palmi (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio Adelaide Bellia Reggio Calabria, lı̀ 22 marzo 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Galastro Rocco DECRETO n. 5956 dell’11 maggio 2004 Ditta: Baggetta Giuseppe – Comune di Roccella Jonica – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; 12563 VISTA la nota n. ........................ Dem datata ........................ con la quale il Servizio Demanio di ............................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ............................................................... (area Tecnica) con nota n. ............................ del ............................ ed il concorde avviso manifestato dall’Agenzia del Demanio – filiale di ..................... ................................................................ (Area Amministrativa) con nota n. ..................................... del .....................................; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Baggetta Giuseppe (C.F. BGGGPP66D17F112Y) ha presentato istanza in data 14/1/04, per il rinnovo della concessione n. 41/00 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 225,50, situata nel Comune di Roccella Jonica; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 130/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........, dall’Amministrazione provinciale di .........................................; e relativa ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............. del ............., VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; È approvato l’atto concessorio n. 130/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 41/00 per l’utilizzo da parte della Ditta Baggetta Giuseppe dell’area demaniale marittima di mq. 225,50, situata nel Comune di Roccella Jonica, foglio di mappa n. 42, particella n. 139, da adibire al mantenimento di un chiosco per la vendita di bibite ed area asservita scoperta. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 41/2000; VISTA la quietanza in data 24/3/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di C 287,10 per il periodo 1/1/2004-31/12/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; VISTA l’attestazione postale n. 0148 del 24/3/2004 di C 28,71 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con polizza Fidejussoria FIBA di C 2.500. CONCEDE N. 130 del registro Concessioni – Anno 2004 N. 23 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 tel. 0965-26378-890139 Fax 323598 Al sig. Baggetta Giuseppe – codice fiscale (BGGGPP66D17F112Y); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 225,50; situata nel Comune di Roccella Jonica, foglio di mappa n. 42 – p.lla n. 139 e precisamente in località Lungomare; allo scopo di adibirla al mantenimento di un chiosco per la vendita di bibite ed area asservita scoperta. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2004 al 31/12/2009. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 14/1/04 dal sig. Baggetta Giuseppe, nato a Melito P. Salvo il 17/4/1966 e residente a Roccella Jonica, in via C/da Paradisiello, n. ....; Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi 12564 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2004-31/12/2004, significando che le restanti (5) rate riferite al periodo 1/1/2005 al 31/12/2009, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. Per accettazione delle condizioni speciali CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 3.000,00 situata nel Comune di Palmi; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA Baggetta Giuseppe La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via C.da Paradisiella n. ............... Roccella Jonica (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio Adelaide Bellia È approvata la concessione n. 96/04 del 4 marzo 2004, che è parte integrante del presente decreto, alla Società La Lampara s.a.s. di Carmelo Fiorillo & C. per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 3.000,00, situata nel Comune di Palmi, foglio di mappa n. 11, particella n. 345, allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Reggio Calabria, lı̀ 25 marzo 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri 12565 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Il Concessionario Baggetta Giuseppe DECRETO n. 5998 del 12 maggio 2004 Società: La Lampara s.a.s. di Carmelo Fiorillo & C. – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la Società La Lampara s.a.s. di Carmelo Fiorillo & C. (Partita I.V.A. 02143920805) ha presentato istanza di rinnovo alla concessione n. 11/01, in data 3/2/04, presso l’Ufficio Demanio di Reggio Calabria, per il rinnovo della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 3.000,00, situata nel Comune di Palmi; N. 96 del registro Concessioni – Anno 2004 N. 15 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 tel. 0965-26378-890139 Fax 323598 VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 3 febbraio 2004 dal sig. Fiorillo Carmelo, nato a Reggio Calabria il 7/8/1961 e residente a Palmi, in via Tonnara, n. 7; VISTA la nota n. ........................ Dem datata ........................ con la quale il Servizio Demanio di ............................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ............................................................... (area Tecnica) con nota n. ............................ del ............................ ed il concorde avviso manifestato dall’Agenzia del Demanio – filiale di ..................... ................................................................ (Area Amministrativa) con nota n. ..................................... del .....................................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTO il parere espresso dal Comune .................................... ........................ con nota n. ........................ del ........................; 12566 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ... ........................ con nota n. ........................ del ........................; dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........, dall’Amministrazione provinciale di .........................................; e relativa ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............; Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 11/2001; VISTO il subingresso n. 18/02 del repertorio rilasciato in data 6/3/02 alla Società La Lampara s.a.s. di Carmelo Fiorillo & C. VISTA la quietanza in data 1 marzo 2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di C 4.118,00 per il periodo 22/4/2004-21/4/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; VISTA l’attestazione postale n. VCY 0279 dell’1/3/2004 di C 411,80 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al Sindacato Italiano Balneari FIPE. CONCEDE Alla Società La Lampara s.a.s. di Carmelo Fiorillo con sede in Palmi via Tonnara, 7 – Partita I.V.A. 02143920805; di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 3.000,00; situata nel Comune di Palmi, foglio di mappa n. 11 – p.lla n. 345 e precisamente in località Tonnara, allo scopo di: mantenere uno stabilimento balneare. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dal 22/4/2004 al 21/4/2010, per un periodo di sei anni cosı̀ come stabilito dall’art. 10 della legge n. 88 del 16/3/2001. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 22/4/2004-21/4/2005, significando che le restanti (5) rate riferite al periodo 22/5/2005 al 21/4/2010, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. 12567 Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio Adelaide Bellia Reggio Calabria, lı̀ 4 marzo 2004 La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Fiorillo Carmelo DECRETO n. 6003 del 12 maggio 2004 L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Ditta: Vadalà Sergio – Comune di Condofuri Marina – Rilascio concessione demaniale marittima. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. Per accettazione delle condizioni speciali Fiorillo Carmelo IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Vadalà Sergio (C.F. VDLSRG70L24L013X) ha presentato istanza in data 8/3/2002 presso l’Ufficio Demanio di Reggio Calabria, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 500, situata nel Comune di Condofuri Marina; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 500 situata nel Comune di Condofuri Marina; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA La presente licenza viene firmata dal legale rappresentante della Società La Lampara s.a.s. di Carmelo Fiorillo & C. in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Tonnara n. 7 – Palmi (RC). È approvata la concessione n. 182 del 20/5/2002, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Vadalà Sergio per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 500, situata nel Comune di Condofuri Marina, foglio di mappa n. 68, particella 12568 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 n. 76, allo scopo di realizzare una struttura per posa ombrelloni e sedie sdraio ed il posizionamento di un chiosco prefabbricato del tipo omologato. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con polizza assicurativa SAI n. m09 073985 11 del 17/5/2002 di C 1.000,00. CONCEDE Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d’uso del suolo dall’1/6/2002 al 31/8/2002. N. 182 del registro Concessioni – Anno 2002 Al sig. Vadalà Sergio – codice fiscale (VDLSRG70L24L013X); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 500,00; situata nel Comune di Condofuri, foglio di mappa n. 68 – p.lla n. 76 e precisamente in località Condofuri Marina, allo scopo di: realizzare una struttura per posa ombrelloni e sdraio ed il posizionamento di un chiosco prefabbricato del tipo omologato (Algida – Motta). N. 71 del repertorio REGIONE CALABRIA Servizio 34 Ufficio Demanio di Reggio Calabria VISTA l’istanza presentata in data 8/3/2002 dal sig. Vadalà Sergio, nato a Susa prov. di Torino il 24/7/1970 e residente a Condofuri prov. di Reggio Calabria, via Casaria, n. ....; VISTA la nota n. 1041/Dem datata 17/4/2002 con la quale il Servizio Demanio di Reggio Calabria ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Reggio Calabria (area Tecnica) con nota n. 1041 del 17/4/2002; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTO il parere espresso dal Comune di Condofuri con nota n. 0202416 del 29/4/2002; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........, dall’Amministrazione provinciale di ..........................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. ..............................................; VISTA la quietanza in data 13/5/2002 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di C 166,82 per il periodo 1/6/2002-31/8/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; VISTA l’attestazione postale n. 0055 del 13/5/2002 di C 16,68 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. vieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. Per accettazione delle condizioni speciali Vadalà Sergio Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/2002-31/8/2002, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. 12569 La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Casaria n. .... Condofuri Marina (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. F.to Illeggibile Reggio Calabria, lı̀ 20 maggio 2002 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Vadalà Sergio I Testimoni La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Firme Illeggibili DECRETO n. 6010 del 12 maggio 2004 L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Ditta: Siciliano Marco – Comune di Paola – Concessione demaniale marittima. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il di- VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; 12570 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Siciliano Marco (C.F. SCLMRC72C03G317Y) ha presentato istanza in data 12/11/01, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.600, situata nel Comune di Paola; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.600 situata nel Comune di Paola; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 85/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Siciliano Marco per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.600, situata nel Comune di Paola, foglio di mappa n. 13, particella n. 1 (parte), da adibire a stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza; VISTA la nota n. ................. del ................. della Capitaneria di Porto di ...................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................; VISTA l’attestazione n. 80850 del 15/10/03 comprovante il versamento del canone di C 574,16 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 2239928 del 15/10/03 di C 80,00. CONCEDE A Siciliano Marco – codice fiscale (SCLMRC72C03G317Y); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.600; situata nel Comune di Paola, foglio di mappa n. 13 – p.lla n. 1 (parte) e precisamente in località Lotto n. 8, allo scopo di: adibirla a stabilimento balneare di cui al canone di C 574,16 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: N. 85 del registro Concessioni – Anno 2004 N. 539 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza, protocollata in data 12/11/01 di Siciliano Marco, nato/a il 3/3/72 a Paola e residente in Paola (CS) – via Fosse del Rango, 55; VISTA la nota n. 3150 datata 10/6/03 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. .............................. del ..............................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. ......................................... del .........................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Paola con nota n. 7955 del 9/5/03; Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti im- 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 piantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti 12571 normative in materia di edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI ...................................................................................................... La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in .................... via .................... n. .................... Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario F.to Illeggibile 12572 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 6016 del 12 maggio 2004 N. 137 del registro Ditta: Niesi Simona – Comune di Bonifati – Rinnovo concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; N. 541 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza di rinnovo protocollata in data 20/2/2004 della Ditta Niesi Simona, nato/a il 7/1/1974 ad Cetraro (CS) e residente in Bonifati (CS) – via T. Turati, 6; VISTA la nota n. 411 datata 20/2/2004 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTO il parere espresso dal Comune di ................................ ........................ con nota n. ........................ del ........................; PREMESSO che la ditta Niesi Simona (C.F. NSISMN74A47C558J) ha presentato istanza in data 20/2/2004, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 54, situata nel Comune di Bonifati; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 54 situata nel Comune di Bonifati; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato, l’atto concessorio n. 137/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Niesi Simona per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 54, situata nel Comune di Bonifati, foglio di mappa n. 42, particella n. 226, da adibire a: posizionare un chiosco bar paninoteca su ruote (mq. 24,00) e posa tavolini e sedie (mq. 30). Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza; VISTA la nota n. ................. del ................. della Capitaneria di Porto di ...................................................................................; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................; VISTA l’attestazione n. .......................... del .......................... comprovante il versamento del canone di C 288,00 per il periodo dall’1/5/04 al 31/10/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (c/c postale FIPE) giusta quietanza n. 0126 del 5/4/04 di C 52,00. CONCEDE Alla ditta Niesi Simona – codice fiscale (NSISMN74A47C558J); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 54; situata nel Comune di Bonifati, foglio di mappa n. 42 – p.lla n. 226 e precisamente in località Spiaggia di Bonifati, allo scopo di adibirla a posizionare un chiosco bar paninoteca su ruote (mq.24,00) e posa tavolini e sedie (mq. 30) di cui al canone di C 288,00 per il periodo dall’1/5/04 al 31/10/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 dall’1/1/04 al 31/12/2010 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 5/04 al 31/10/04 per il primo anno e dall’1/5 al 31/10 per il secondo anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 12573 Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. 12574 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI ...................................................................................................... La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Bonifati via T. Turati n. 6. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace pazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.600, situata nel Comune di Paola, foglio di mappa n. 26, particella n. 47, Lotto 25, da adibire a stabilimento balneare di cui: mq. 1.200 per posa sdraio e ombrelloni e mq. 400 per chiosco bar, cabine spogliatoio, docce, deposito, WC, bagni, infermeria e giochi bambini Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Il Concessionario F.to Illeggibile DECRETO n. 6021 del 12 maggio 2004 N. 100 del registro Ditta: Palma Marco – Comune di Paola – Concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; N. 540 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico Settore 9 Tributi – Contenzioso Tributario − Patrimonio Demanio regionale – Servizio 33 Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza, protocollata in data 26/6/02 da Palma Marco, nato/a il 4/3/74 a Paola e residente in Paola (CS) – c.da Pantani; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Palma Marco (C.F. PLMMRC74C04G317Q) ha presentato istanza in data 7/11/ 2001, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.600, situata nel Comune di Paola; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.600 situata nel Comune di Paola; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 100/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Palma Marco per l’occu- VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... ......................... con nota n. ......................... del.........................; VISTO il parere espresso dal Comune di Paola con nota n. .................... del ..............................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........, dall’Amministrazione Provinciale di .........................................; VISTA la nota n. ................. del ................. della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................; VISTA l’attestazione n. .......................... del .......................... comprovante il versamento del canone di C 624,56 per il periodo 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 dall’1/6/02 al 30/9/02 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (Banco di Napoli) giusta quietanza n. 270 del 22/7/02 di C 80,00. CONCEDE A Palma Marco – codice fiscale (PLMMRC74C04G317Q); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.600; situata nel Comune di Paola, foglio di mappa n. 26 – p.lla n. 47 − L. 25 e precisamente in località Lungomare zona Pennelli, allo scopo di adibirla a stabilimento balneare di cui: mq. 1200 per posa sdraio e ombrelloni e mq. 400 per chiosco bar, cabine spogliatoio, docce, deposito, WC, bagni, infermeria e giochi bambini di cui al canone di C 624,56 per il periodo dall’1/6/02 al 30/9/02. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 – dall’1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. 12575 Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. 12576 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI ...................................................................................................... La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ..................... via ..................... n. ..................... Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Dirigente del Servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Palma Marco REGIONE CALABRIA Assessorato al Bilancio Ufficio Patrimonio − Demanio − Tributi Piazza Europa, 9 − Cosenza Visto: per l’autenticità della firma del sig. Palma Marco nato il 4/3/1974 a Paola Cosenza, lì 15 marzo 2004 Il Dirigente F.to: Illeggibile VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza della ditta Belcastro Marcello in data 21/10/ 2003, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 136/2001 al Sig. Archinà Domenico soc. Morgana s.a.s; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dal sig. Archinà Domenico soc. Morgana s.a.s., in data 21/10/2003, che chiede il subingresso nella concessione n. 136/2001, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 400 più mq. 1.500 di specchio acqueo situata nel Comune di Siderno; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 400 più mq. 1.500 di specchio acqueo situata nel Comune di Siderno; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È concesso il subingresso n. 141/2004 del 7/4/2004, alla ditta Archinà Domenico soc. Morgana s.a.s., nella concessione n. 136/ 2001, già rilasciata alla ditta Belcastro Marcello, relativa ad un’area demaniale marittima di mq. 400 più mq. 1.500 di specchio acqueo situata nel Comune di Siderno, foglio di mappa n. 33, p.lla 512, da adibire ad area per posa imbarcazioni e specchio acqueo per corridoio di lancio ed attività parafly. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Claudio Bertullo DECRETO n. 6025 del 12 maggio 2004 Ditta: Archinà Domenico soc. Morgana s.a.s. – Comune di Siderno – Concessione demaniale marittima (subingresso). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; Licenza n. 141/04 n. 30/04 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 10890 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 Tel. 0965-890139 – 26378 fax 323598 VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; LICENZA DI SUBINGRESSO VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di Reggio Calabria e Vibo Valentia; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; PREMESSO: VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; — che il sig. Belcastro Marcello nato a Grotteria il 15/2/1960 e residente a Grotteria in via c/da Marmora, n. 41 è titolare di concessione demaniale marittima n. 136/2001 del registro delle concessioni e n. 227 del Repertorio degli Atti, rilasciata dalla 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Capitaneria di Porto in data giugno 2001 e registrata all’Ufficio del Registro di R.C. in data 10/8/2001 al n. 784, con cui è stata assentita l’occupazione di porzione di arenile pari mq. 400 più 1.500 di specchio acqueo, per il periodo 1/1/2001 al 31/12/2006 con limitazione d’uso del suolo riferita al periodo estivo dal 25/6 al 5/9 per ciascuna delle predette annualità, allo scopo di adibirla ad area per posa imbarcazioni e specchio acqueo per corridoio di lancio attività parafly, in località lungomare del Comune di Siderno foglio di mappa n. 33 – particella n. 512, previo il pagamento del canone iniziale di C 343,08 (trecentoquarantatre/otto); — che con quietanza in data 14/10/2003 di C 329,89, la ditta in parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 25/6/ 2003-5/9/2003; — che frattanto con istanza pervenuta in data 21/10/2003 la ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale, comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione, chiedendo nel contempo che il titolo venisse intestato a nome del sig. Archinà Domenico soc. Morgana s.a.s.; — che parimenti, il predetto Archinà Domenico, nato a Siderno il 27/11/1971 e residente in via S. Marini, n. 16, ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione; 12577 Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione cui viene assentito il subingresso. Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il sottoscritto Archinà Domenico, alla presenza degli infrascritti testimoni, dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nella presente licenza e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 136/2001 rilasciato in data giugno 2001, come se fosse stato a lei stessa rilasciato e dichiara di eleggere il domicilio in Siderno via S. Marini n. 16. Reggio Calabria, lı̀ 6 aprile 2004 Il Subentrante F.to Illeggibile Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio autorizzazione Il Funzionario Responsabile F.to Illeggibile CONSIDERATO — che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza; — che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti; DECRETO n. 6036 del 12 maggio 2004 Ditta: Galluzzo Maurizio s.n.c. «A Tutta Birra» – Comune di Siderno – Concessione demaniale marittima (subingresso). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; — la quietanza in data 14/10/2003, comprovante il versamento della 3a rata canone, relativa al periodo 25/6/2003 al 5/9/ 2003 per C 329,89; — l’attestazione di versamento comprovante l’iscrizione alla Federazione Italiana Balneari FIBA della ditta richiedente; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. AUTORIZZA il subingresso nella concessione predetta il sig. Archinà Domenico soc. Morgana s.a.s., il quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa. VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza della ditta Paradise s.a.s. di Albanese Giuseppe in data 16/12/2003, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 91/2001 e 152/2003 al sig. Galluzzo Maurizio s.n.c. «A Tutta Birra»; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dal sig. Galluzzo Maurizio s.n.c. «A Tutta Birra», in data 16/12/2003, che chiede il subingresso nella concessione n. 91/2001 e 152/2003, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 104 (conc. 91/2001) e di mq. 20 (conc. 152/2003), situata nel Comune di Siderno; 12578 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; — che frattanto con istanza pervenuta in data 16/12/2003 la ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale, comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione, chiedendo nel contempo che il titolo venisse intestato a nome della s.n.c. «A tutta birra» di Galluzzo Maurizio; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 104 (con. 91/2001) e di mq. 20 (conc. 152/2003), situata nel Comune di Siderno; — che parimenti, il predetto Galluzzo Maurizio, nato a Siderno il 6/8/1974 e residente a Siderno in via Mirto 4/B, ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È concesso il subingresso n. 104/2004 del 15/3/2004, alla ditta Galluzzo Maurizio s.n.c. «A Tutta Birra», nella concessione n. 91/01 e 152/03 già rilasciata alla ditta Paradise s.a.s. di Albanese Giuseppe, relativa ad un’area demaniale marittima di mq. 104 e mq. 20 situata nel Comune di Siderno, foglio di mappa n. 34, p.lla 302 (mq. 104), foglio di mappa n. 34 particella n. 263 (mq. 20) da adibire alla installazione di una tenda parasole per la posa di tavolini e sedie e chiosco per la vendita bibite. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Licenza n. 104/04 n. 19/04 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Servizio Demanio – Area Meridionale Via Tenente A. Panella, 20 Tel. 0965-890139/26378 fax 323598 LICENZA DI SUBINGRESSO Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio Area Meridionale di Reggio Calabria; PREMESSO: — che la soc. «Paradise s.a.s.» di Albanese Giuseppe nato a Siderno il 30/5/1953 ed ivi residente in via Nazionale 2, è titolare di due concessioni demaniali marittime cosı̀ distinte: — n. 91/01 del registro delle concessioni e n. 158 del Repertorio degli Atti, con cui è stata assentita l’occupazione di porzione di arenile in località Lungomare del Comune di Siderno foglio di mappa n. 34 particella n. 302 di mq. 104,00, da adibire alla installazione di una tenda parasole per la posa di tavolini e sedie; — n. 152/03 del registro delle concessioni e n. 25 del repertorio degli atti con cui è stata assentita l’occupazione di porzione di arenile in località Lungomare del Comune di Siderno foglio di mappa n. 34 particella n. 263 di mq. 20,00 da adibire al mantenimento di un chiosco per la vendita bibite; CONSIDERATO — che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza; — che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante l’inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti; VISTE — le quietanze in data 9/3/2004, comprovanti il versamento della rata canone della lic. 91/01 di C 173,38 e in data 8/3/2004 della rata canone della lic. 152/03 di C 287,64; — le attestazioni di versamento comprovante l’iscrizione alla Federazione Italiana Balneari FIBA della ditta richiedente; Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. AUTORIZZA il subingresso nella concessione predetta la s.n.c. «A Tutta Birra» di Galluzzo Maurizio, il quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa. Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione cui viene assentito il subingresso. Reggio Calabria, lì 15 marzo 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il sottoscritto Galluzzo Maurizio, dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nella presente licenza e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 91/01 e n. 152/03, come se fossero stati a lui stesso rilasciati e dichiara di eleggere il domicilio in Siderno via Mirto 4/B. Reggio Calabria, lı̀ 15 marzo 2004 Il Subentrante F.to Illeggibile 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 6042 del 12 maggio 2004 N. 139 del registro Ditta: Congiusta Girolamo – Comune di Siderno – Rinnovo concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2004 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; 12579 N. 27 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 tel. 0965-26378-890139 Fax 323598 VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTA l’istanza presentata in data 12/11/2003 dal sig. Congiusta Girolamo, nato a Siderno il 14/5/58 e residente a Siderno, via Mediterraneo n. 19; VISTA la nota n. ....................... / Dem datata ....................... con la quale il Servizio Demanio di ............................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTO il parere espresso dal Comune .................................... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Congiusta Girolamo (C.F. CNGGLM58E14I725F) ha presentato istanza in data 12/11/ 2003, per il rinnovo della concessione n. 95/99 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.200, situata nel Comune di Siderno; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........, dall’Amministrazione provinciale di ..........................................; e relativa ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTA la concessione n. 139/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 139/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 95/99 per l’utilizzo da parte della Ditta Congiusta Girolamo dell’area demaniale marittima di mq. 1.200, situata nel Comune di Siderno, foglio di mappa n. 37, particella n. 143, da adibire al mantenimento di un chiosco per la rivendita di bibite e gelati e per la posa di attrezzature ricreative. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 95/1999; VISTA la quietanza in data 6/2/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di C 323,34 per il periodo 1/6/2004-30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; VISTA l’attestazione postale n. VCY 0334 del 5/2/2004 di C 32,34 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con polizza assicurativa ass.ne Italiana n. 13 F74.00006397. CONCEDE Al sig. Congiusta Girolamo – codice fiscale (CNGGLM58E14I725F); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.200; situata nel comune di Siderno, foglio di mappa n. 37 – p.lla n. 143 e precisamente in località Lungomare, allo scopo di adibirla al mantenimento di un chiosco per la rivendita di bibite e gelati (16,00) e per la posa di attrezzature ricreative. 12580 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 − dall’1/1/2004 al 31/12/2009 con limitazione d’uso del suolo dall’1/6 al 30/09 delle predette annualità. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/2004-30/9/2004, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12581 da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. 2003, per il rinnovo della concessione n. 38/00, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.000,00, situata nel Comune di Melito P. Salvo; Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; Per accettazione delle condizioni speciali Congiusta Girolamo La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Mediterraneo n. 19 89048 – Siderno (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio Adelaide Bellia VISTA la concessione n. 89/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 89/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 30/ 2000 per l’utilizzo da parte della ditta Zampaglione Antonio dell’area demaniale marittima di mq. 2.000,00, situata nel Comune di Melito P. Salvo, foglio di mappa n. 42, particella n. 388, da adibire alla posa di ombrelloni e sedie a sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Reggio Calabria, lı̀ 30 marzo 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Il Concessionario Congiusta Girolamo N. 89 del registro DECRETO n. 6049 del 12 maggio 2004 Ditta: Zampaglione Antonio – Comune di Melito P. Salvo – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; Concessioni – Anno 2004 N. 12 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 tel. 0965-26378-890139 Fax 323598 VISTA l’istanza presentata in data 20/10/2003 dal sig. Zampaglione Antonio, nato a Melito P. Salvo il 15/3/1974 e residente a Melito P. Salvo (RC), via A. Costa, n. 26; VISTA la nota n. ....................... / Dem datata ....................... con la quale il Servizio Demanio di ............................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTO il parere espresso dal Comune .................................... con nota n. ..................................... del .....................................; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Zampaglione Antonio (C.F. ZMPNTN74C15F112Z) ha presentato istanza in data 20/10/ VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ... ........................ con nota n. ........................ del ........................; 12582 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........, dall’Amministrazione provinciale di ..........................................; e relativa ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 38/2000; VISTA la quietanza in data 18/2/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di C 535,54 per il periodo 1/6/2004-30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; VISTA l’attestazione postale n. VCY 0197 del 18/2/2004 di C 53,55 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al Sindacato Italiano Balneare (SIB). CONCEDE Al sig. Zampaglione Antonio – codice fiscale (ZMPNTN74C15F112Z); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.000,00; situata nel comune di Melito P. Salvo, foglio di mappa n. 42 – p.lla n. 388 e precisamente in località Cacalupo, allo scopo di adibirla alla posa di ombrelloni e sedie a sdraio, cosı̀ come indicato nell’allegata documentazione. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2004 al 31/12/2009 con limitazione d’uso del suolo dall’1/6/2004 al 30/9/2004 delle predette annualità. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/2004-30/9/2004, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. 12583 Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio Adelaide Bellia Reggio Calabria, lı̀ 23 febbraio 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Antonio Zampaglione DECRETO n. 6057 del 12 maggio 2004 L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Ditta: Zampaglione Antonio – Comune di Melito P. Salvo – Rinnovo concessione demaniale marittima. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Zampaglione Antonio (C.F. ZMPNTN74C15F112Z) ha presentato istanza in data 20/10/ 2003, per il rinnovo della concessione n. 113/01, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 700,00, situata nel Comune di Melito P. Salvo; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 88/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA Per accettazione delle condizioni speciali Antonio Zampaglione La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via A. Costa n. 26 – Melito P. Salvo (RC). È approvato l’atto concessorio n. 88/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 113/ 2001 per l’utilizzo da parte della ditta Zampaglione Antonio dell’area demaniale marittima di mq. 700,00, situata nel Comune di Melito P. Salvo, foglio di mappa n. 63, particella n. 206, da adibire ad area asservita alla struttura denominata «Rosa dei Venti» utilizzata per la posa di tavolini e sedie. 12584 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo N. 88 del registro Concessioni – Anno 2004 N. 11 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 tel. 0965-26378-890139 Fax 323598 VISTA l’istanza presentata in data 20/10/2003 dal sig. Zampaglione Antonio, nato a Melito P. Salvo il 15/3/1974 e residente a Melito P. Salvo (RC), via A. Costa, n. 26; VISTA la nota n. ....................... / Dem datata ....................... con la quale il Servizio Demanio di ............................................ ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .................... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTO il parere espresso dal Comune .................................... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ... ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........, dall’Amministrazione provinciale di .........................................; e relativa ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al Sindacato Italiano Balneare (SIB). CONCEDE Al sig. Zampaglione Antonio – codice fiscale (ZMPNTN74C15F112Z); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 700,00; situata nel comune di Melito P. Salvo, foglio di mappa n. 63 – p.lla n. 206 e precisamente in località Torrente Cacalupo, allo scopo di adibirla ad area asservita alla retrostante struttura denominata «Rosa dei venti» ed utilizzata per la posa di tavolini e sedie, il mantenimento di un forno a legna e quindi zona verde asservita, nonché, infine, uno spazio scoperto antistante delimitato con paletti e fioriere, cosı̀ come indicato nella documentazione tecnicografica allegata. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2004 al 31/12/2009. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 113/2001; VISTA la quietanza in data 18/2/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di C 1.206,28 per il periodo 1/1/2004-31/12/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; VISTA l’attestazione postale n. VCY 0196 del 18/2/2004 di C 120,63 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12585 potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2004-31/12/2004, significando che le restanti (5) rate riferite al periodo 1/1/2005 al 31/12/2009, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. Per accettazione delle condizioni speciali Antonio Zampaglione La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via A. Costa n. 26 – Melito P. Salvo (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio Adelaide Bellia Reggio Calabria, lı̀ 23 febbraio 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Antonio Zampaglione DECRETO n. 6061 del 12 maggio 2004 Ditta: Messineo Giuseppe – Comune di Bovalino – Concessione demaniale marittima (subingresso). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; 12586 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza della ditta Fondacaro Giuseppe, in data 21/ 11/2003, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 106/2001 al sig. Messineo Giuseppe; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dal sig. Messineo Giuseppe, in data 21/11/2003, che chiede il subingresso nella concessione n. 106/2001, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000,00, situata nel Comune di Bovalino; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 1.000,00, situata nel Comune di Bovalino; PREMESSO: — che il sig. Fondacaro Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 31/8/1955 e residente a Bovalino in via Paolo Orsi, n. 1 è titolare di concessione demaniale marittima n. 106/2001 del registro delle concessioni e n. 185 del Repertorio degli Atti, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria in data 8/6/2001, con cui è stata assentita l’occupazione di porzione di arenile pari a mq. 1.000,00 con limitazione d’uso del suolo riferita al periodo estivo dall’1 giugno al 30 settembre per ciascuna delle predette annualità, allo scopo di adibirla stabilimento balneare, in località Lungomare del Comune di Bovalino (RC) foglio di mappa n. 16 particella n. 97, previo il pagamento del canone iniziale di C 242,30; — che con quietanza in data 10/3/2004 di C 246,54, la ditta in parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 1/6/200415/9/2004; — che frattanto con istanza pervenuta in data 21/11/2003 la ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale, comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione, chiedendo nel contempo che il titolo venisse intestato a nome del sig. Messineo Giuseppe; — che parimenti, il predetto Messineo Giuseppe, nato a Locri (RC) il 2/11/1984 e residente in San Luca (RC) via Ugo Foscolo, n. 3, ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione; CONSIDERATO VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È concesso il subingresso n. 131/04 del 29/3/04, alla ditta Messineo Giuseppe, nella concessione n. 106/01 dell’8/6/2001, già rilasciata alla ditta Fondacaro Giuseppe, relativa ad un’area demaniale marittima di mq. 1.000,00 situata nel Comune di Bovalino, foglio di mappa n. 16, particella n. 97, da adibire a stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Claudio Bertullo Licenza n. 13/04 n. 24/04 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 10890 – Reggio Calabria Via T. Panella, 20 Tel. 0965-890139/26378 fax 323598 LICENZA DI SUBINGRESSO Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di Reggio Calabria; — che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza; — che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti; VISTA — la quietanza in data 10/3/2004, comprovante il versamento della 1a rata canone relativa al periodo 1/6/2004 al 15/9/2004 per C 246,54; — l’attestazione di versamento comprovante l’iscrizione alla Federazione FIBA di Reggio Calabria della ditta richiedente; Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. AUTORIZZA il subingresso nella concessione predetta il sig. Messineo Giuseppe, il quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa. 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12587 Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione cui viene assentito il subingresso. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; Il sottoscritto Messineo Giuseppe, dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nella presente licenza e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 106/01 in data 8/6/ 2001, come se fosse stato a lui stesso rilasciato e dichiara di eleggere il domicilio in San Luca, via Ugo Foscolo n. 3. È approvato l’atto concessorio n. 105/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 23/ 2000 per l’utilizzo da parte della ditta Circolo Nautico Amici del Mare «Costa dei Gelsomini» dell’area demaniale marittima di mq. 2.000, situata nel Comune di Siderno, foglio di mappa n. 32, particella n. 138, da adibire al mantenimento di un’area per la posa di ombrelloni e sedie sdraio. Reggio Calabria, lı̀ 29 marzo 2004 Il Subentrante Messineo Giuseppe Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio autorizzazione Il Funzionario Responsabile F.to Illeggibile DECRETA Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo DECRETO n. 6064 del 12 maggio 2004 Ditta: Circolo Nautico Amici del Mare «Costa dei Gelsomini» – Comune di Siderno – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Circolo Nautico Amici del Mare «Costa dei Gelsomini» (C.F. 90009510802) ha presentato istanza in data 18/12/2003, per il rinnovo della concessione n. 23/2000, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.000, situata nel Comune di Siderno; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 105/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria; N. 105 del registro Concessioni – Anno 2004 N. 20 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20 tel. 0965-26378-890139 Fax 323598 VISTA l’istanza presentata in data 18/12/2003 dal Circolo Nautico Amici del Mare «Costa dei Gelsomini» rapp. legale sig.ra Carbonaro Anna Valeria, nata a Siderno il 26/3/1944 e residente a Siderno, via Letticugna, n. 38; VISTA la nota n. ........................./Dem datata ......................... con la quale il Servizio Demanio di ............................................. ha avviato l’iter istruttorio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di ........................ con nota n. ........................del ........................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ...... con nota n. ..............................................del ..............................................; VISTO il parere espresso dal Comune..................................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ........................ con nota n. ........................del ........................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del.................., dall’Amministrazione provinciale di..................; e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza dei Beni e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............. del ............., 12588 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; ministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001; VISTA la precedente licenza n. 23/2000; VISTA la quietanza in data 16/2/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di C 408,24 per il periodo 15/6/2004-15/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; VISTA l’attestazione postale n. VCY 0798 del 16/2/2004 di C 40,82 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione alla Federazione Italiana balneari FIBA. CONCEDE Al Circolo Nautico Amici del Mare «Costa dei Gelsomini» – codice fiscale (90009510802); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.000; situata nel comune di Siderno, foglio di mappa n. 32 – p.lla n. 138 e precisamente in località Lungomare, allo scopo di adibirla a posa di ombrelloni e sedie sdraio. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2004 al 31/12/2009 con limitazione d’uso del suolo dal 15/6 al 15/09 delle predette annualità. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via am- Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 15/6/2004-15/9/2004, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N. Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone dovuto. 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. 12589 DECRETO n. 6067 del 12 maggio 2004 Ditta: Piscioneri Barbara – Comune di Caulonia – Concessione demaniale marittima (subingresso). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. VISTO il Codice della Navigazione; Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. Per accettazione delle condizioni speciali Carbonaro Anna Valeria La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Letticugna n. 38 – Siderno (RC). Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio Adelaide Bellia VISTA la D.G.R. n. 614/2001; VISTA l’istanza della ditta Fragomeni Laura, in data 28/8/ 2003, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 160/2001 alla sig.ra Piscioneri Barbara; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla sig.ra Piscioneri Barbara, in data 28/8/2003, che chiede il subingresso nella concessione n. 160/2001, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.080,00, situata nel Comune di Caulonia; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 1.080,00, situata nel Comune di Caulonia; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È concesso il subingresso n. 134/04 del 31/3/2004, alla ditta Piscioneri Barbara, nella concessione n. 160/01 del 5/7/2001, già rilasciata alla ditta Fragomeni Laura, relativa ad un’area demaniale marittima di mq. 1.080,00 situata nel Comune di Caulonia, foglio di mappa n. 116, particella n. 51, da adibire a stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Reggio Calabria, lı̀ 15 marzo 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; Il Concessionario Carbonaro Anna Valeria Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo 12590 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Licenza n. 134/04 n. 28/04 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia 10890 – Reggio Calabria Via T. Panella, 20 Tel. 0965-890139/26378 fax 323598 LICENZA DI SUBINGRESSO Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di Reggio Calabria e Vibo Valentia; PREMESSO: — che la sig.ra Fragomeni Laura, nata a Monza (MI) l’11/6/ 1982 e residente a Lonate Bozzolo (VA) in v/le Ticino, n. 78 è titolare di concessione demaniale marittima n. 160/01 del registro delle concessioni e n. 259 del Repertorio degli Atti, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria in data 5/7/2001, con cui è stata assentita l’occupazione di porzione di arenile pari a mq. 1.080,00 per il periodo 1/1/2001-31/12/2006 con limitazione d’uso del suolo riferita al periodo estivo dall’1 luglio al 30 settembre per ciascuna delle predette annualità, allo scopo di adibirla stabilimento balneare, in località c/da Allaro del Comune di Caulonia foglio di mappa n. 116 particella n. 51, previo il pagamento del canone iniziale di lire (432.000); — che con quietanza in data 21/6/2003 di C 304,74, la ditta in parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 1 giugno-30 settembre 2003; — che frattanto con istanza pervenuta in data 28/8/2003 la ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale, comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione, chiedendo nel contempo che il titolo venisse intestato a nome della sig.ra Piscioneri Barbara; produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. AUTORIZZA il subingresso nella concessione predetta la sig.ra Piscioneri Barbara, la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa. Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione cui viene assentito il subingresso. La sottoscritta Piscioneri Barbara, alla presenza degli infrascritti testimoni, dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nella presente licenza e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 160/01 in data 5/7/2001, come se fosse stato a lei stessa rilasciato e dichiara di eleggere il domicilio in Marina di Caulonia in via Ente Sila n. 11. Reggio Calabria, lı̀ 31 marzo 2004 Il Subentrante Piscioneri Barbara Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio autorizzazione Il Funzionario Responsabile F.to Illeggibile — che parimenti, la predetta Piscioneri Barbara, nata a Siderno il 21/9/1980 e residente in via S/da XXVII, n. 11, ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione; CONSIDERATO DECRETO n. 6080 del 12 maggio 2004 — che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza; — che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti; VISTA — la quietanza in data 21/6/2003, comprovante il versamento della 3a rata canone relativa al periodo 1 giugno al 30 settembre per C 304,74; Ditta: Le Tre Fontane s.a.s. di Maria Laganà & C. – Comune di Reggio Calabria (Catona) – Concessione demaniale marittima (subingresso). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; — l’attestazione di versamento comprovante l’atto di Fideiussione (FIN. Roma S.p.A.) n. 222 3930/Ep della ditta richiedente; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a VISTO il Codice della Navigazione; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTA l’istanza della ditta Le tre Fontane s.a.s. di Alvaro Cama & C., in data 22/3/2004, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 19/2002 alla ditta Le Tre Fontane s.a.s. di Maria Laganà & C.; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla ditta Le Tre Fontane s.a.s. di Maria Laganà & C., in data 22/3/2004, che chiede il subingresso nella concessione n. 19/2002, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 590,00, situata nel Comune di Reggio Calabria (Catona); CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 590,00, situata nel Comune di Reggio Calabria; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; 12591 assentita l’occupazione di porzione di arenile pari a mq. 590,00 per il periodo 1/1/2002-31/12/2007 con limitazione d’uso del suolo riferita al periodo estivo dall’1 giugno al 30 settembre per ciascuna delle predette annualità, allo scopo di adibirla alla posa di ombrelloni e sedie sdraio, in località Marina di Catona del Comune di Reggio Calabria foglio di mappa n. 9 particella n. 1, previo il pagamento del canone iniziale di C 166,82 (centosessantasei/82); — che con quietanza in data 28/2/2003 di C 169,44, la ditta in parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 1/6/03-30/ 6/03; — che frattanto con istanza pervenuta in data 22/3/2004 la ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale, comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione, chiedendo nel contempo che il titolo venisse intestato a nome della ditta «Le Tre Fontane s.a.s. di Maria Laganà & C.»; — che parimenti, la predetta ditta «Le Tre Fontane s.a.s. di Maria Laganà & C.», nata a Reggio Calabria il 14/7/1963 e residente a Reggio Calabria in via Santa Caterina D’Alessandria, n. 69, ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione; DECRETA È concesso il subingresso n. 135/04 del 30/3/04, alla ditta Le Tre Fontane s.a.s. di Maria Laganà & C., nella concessione n. 19/02 del 7/3/2002, già rilasciata alla ditta Le Tre Fontane s.a.s. di Alvaro Cama & C., relativa ad un’area demaniale marittima di mq. 590,00 situata nel Comune di Reggio Calabria, foglio di mappa n. 9, particella n. 1, da adibire a posa ombrelloni e sedie sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. CONSIDERATO — che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza; — che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti; Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Ing. Claudio Bertullo Licenza n. 135/04 n. 26/04 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica – Demanio Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia Via T. Panella, 20 Tel. 0965-890139/26378 fax 323598 LICENZA DI SUBINGRESSO Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di Reggio Calabria e Vibo Valentia; PREMESSO: — che il sig. Alvaro Cama rappresentante legale della ditta «Le Tre Fontane s.a.s. di Alvaro Cama & C.», nato a Reggio Calabria il 15/4/1972 e residente a Reggio Calabria (Catona) in via Valle del Canale, n. 6/b subentrato alla concessione demaniale marittima n. 19/2002 del Repertorio degli Atti, rilasciata dalla Regione Calabria in data 7/3/2002 e registrata all’ufficio del Registro di R.C. in data 14/3/2002 al n. 251, con cui è stata VISTA — la quietanza in data 28/2/03, comprovante il versamento della 2a rata canone relativa al periodo 1/6/03 al 30/9/03 per C 169,44; — l’attestazione di versamento comprovante l’iscrizione al Sindacato Italiano Balneari della ditta richiedente; Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. AUTORIZZA il subingresso nella concessione predetta alla ditta «Le Tre Fontane s.a.s. di Maria Laganà & C.», il quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa. 12592 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione cui viene assentito il subingresso. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri È approvato l’atto concessorio n. 91/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell’atto n. 150/01 per l’utilizzo da parte della Ditta Saverino Rosa Maurilia dell’area demaniale marittima di mq. 396, situata nel Comune di Tropea, foglio di mappa n. 3, particella n. 3, da adibire a stabilimento balneare. La sottoscritta ditta «Le Tre Fontane s.a.s. di Maria Laganà & C.», dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nella presente licenza e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 19/2002 in data 7/3/2002, come se fosse stato a lei stessa rilasciato e dichiara di eleggere il domicilio in Reggio Calabria via Santa Caterina d’Alessandria n. 69. Reggio Calabria, lı̀ 30 marzo 2004 Il Subentrante Laganà Maria Antonia DECRETA Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Ing. Claudio Bertullo Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio autorizzazione Il Funzionario Responsabile F.to Illeggibile N. 91 del registro Concessioni – Anno 2004 DECRETO n. 6082 del 12 maggio 2004 Ditta: Saverino Rosa Maurilia – Comune di Tropea (VV) – Rinnovo concessione demaniale marittima. N. 10 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia IL DIRIGENTE DEL SETTORE LICENZA SUPPLETIVA ALLA LICENZA N. 150/2001 VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Saverino Rosa Maurilia (C.F. SVRRMR67P53H271T) ha presentato istanza in data 31/1/03 ed integrata il 6/2/04, per il rinnovo alla concessione n. 150/01 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 396, situata nel Comune di Tropea; VISTA l’istanza presentata in data 31/1/2003 ed integrata il 6/2/2004 dal sig. Saverino Rosa Maurilia, nata a Ricadi (VV), 13/9/1967 e residente a Tropea (VV) alla via Largo Municipio; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n............................. del............................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di................................. con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. ................ dell’............................... rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di................... con nota n.................... del...................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 5320 dell’11/4/ 2001, dall’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla D.G.R. n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la concessione n. 91/2004 emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia; VISTA la precedente licenza n. 150/2001 del 31/7/2001 che la presente sostituisce ed abroga; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTA l’attestazione Banca Antonveneta del 20/2/2004 comprovante il versamento del canone di C 377,00 (trecentosettantasette/00) per il periodo 1/3-31/12/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione S.I.B. giusta quietanza n. 0094 del 20/2/2004 di C 52,00. CONCEDE Alla ditta Saverino Rosa Maurilia – codice fiscale (SVRRMR67P53H271T); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 396,00 (trecentonovantasei), situata nel comune di Tropea (VV), foglio di mappa n. 3 – p.lla n. 3 (parte) e precisamente in località Marina del Convento, allo scopo di adibirla (uso) stabilimento balneare (chiosco-bar di mq. 216,00 con mantenimento annuale e mq. 180,00 per la posa di sedie a sdraio ed ombrelloni con mantenimento stagionale). Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 15 – dall’1 marzo 2003 al 31 maggio 2005. Per il rimanente periodo dall’1/1 al 31/5/2005 verserà il corrispettivo canone di C 189,00 previo aggiornamento del previsto indice ISTAT. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. 12593 Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/3/2004 al 31/12/2004, significando che le restanti rate, riferite ai periodi annuali dall’1/1 al 31/5/2005, dovrà essere corrisposta anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere co- 12594 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 struite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Largo Municipio del Comune di Tropea (VV). Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Pietro Telesa PREMESSO che la ditta Cordı̀ Sabrina (C.F. CRDSRN73R67F537B) ha presentato istanza in data 10/12/ 2002, presso l’Ufficio Demanio di Vibo Valentia, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 4.028, situata nel Comune di Pizzo; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la concessione n. 226 dell’8/5/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Cordı̀ Sabrina per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 4.028, situata nel Comune di Pizzo, foglio di mappa n. 9, particella n. 290, allo scopo di adibirla a stabilimento balneare. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 lı̀ 27 febbraio 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Dirigente del Settore Dott. Ing. Claudio Bertullo Il Concessionario Saverino Rosa Maurilia Regione Calabria − Visto per l’autenticità della firma apposta in mia presenza. Geom. Angelo Colaci DECRETO n. 6094 del 12 maggio 2004 Ditta: Cordı̀ Sabrina – Comune di Pizzo (VV) – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; N. 226 del registro Concessioni – Anno 2003 N. 114 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio – Politiche del mare Navigazione e Porti lacuali Ufficio prov.le di Vibo Valentia VISTA l’istanza presentata il 10/12/2002 dalla ditta Cordı̀ Sabrina, nata a Vibo Valentia (VV), il 27/10/1973 e residente a Pizzo (VV) alla via Marinella; VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n............................. del............................; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Vibo Valentia con nota n. 136 del 17/3/2003; VISTO l’autorizzazione comunale n. 46 del 9/9/2002 del Comune di Pizzo; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. ................ dell’............................... rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di................... con nota n.................... del...................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 4113/P del 25/ 10/2002, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Cosenza; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla D.G.R. n. 8 dell’8/1/2002; VISTO il P.A.B. (piano delle Aree Balneari) del Comune di Pizzo; VISTA l’attestazione E.T.R. di Vibo Valentia del 15/3/2003 comprovante il versamento del canone di C 4.863,00 (quatromilaottocentosessantatre/00) per il periodo 1/1-31/12/2003 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione FIBA giusta quietanza n. 111 del 24/4/2003 di C 100,00. CONCEDE Alla ditta Cordı̀ Sabrina – codice fiscale (CRDSRN73R67F537B); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 4.028,00 (quattromilaventotto), situata nel comune di Pizzo (VV), foglio di mappa n. 9 – p.lla n. 290 ex 1 (parte) e precisamente in località Marinella, allo scopo di adibirla (uso) stabilimento balneare (locale-bar mq. 60,00, portico mq. 50,00, parcheggi coperti 325,00, cabina spogliatoio e docce 60,00, WC mq. 36,00, gruppo servizi e WC anche per disabili mq. 8,00, locale deposito e cabine spogliatoi mq. 30,00, pronto soccorso mq. 6,00, fossa biologica 6,00, pista pavimentata 468,00, area giochi 388,50, area comune mq. 462,00, area libera asservita 2.128,50). Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/2003 al 31/12/2008, con periodo di occupazione annuale dall’1/1 al 31/12 di ogni anno. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via am- 12595 ministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2003 al 31/12/2003, significando che le restanti rate, riferite ai periodi annuali dall’1 gennaio al 31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. 12596 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Nazionale, pal. B – 89812 Pizzo (VV). Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il Funzionario Pietro Telesa lı̀ 8 maggio 2003 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri Il Concessionario Sabrina Cordı̀ Regione Calabria – Visto per l’autenticità della firma apposta in mia presenza. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Pugliese Andrea (C.F. PGLNRR65P17F537A) ha presentato istanza in data 19/3/2001, presso la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, integrata in data 7/7/2003, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.791,00 situata nel Comune di Parghelia; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.791,00 situata nel Comune di Parghelia; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la concessione n. 98 dell’8/3/04, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Pugliese Andrea per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 1.791,00 situata nel Comune di Parghelia, foglio di mappa n. 2, particella n. 68, allo scopo di adibirla a posa sedie a sdraio – ombrelloni e piccoli natanti da diporto. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004 Il Dirigente del Settore Dott. Ing. Claudio Bertullo Il Funzionario Pietro Telesa DECRETO n. 6096 del 12 maggio 2004 Ditta: Pugliese Andrea – Comune di Parghelia – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; N. 98 del registro Concessioni – Anno 2004 N. 11 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Servizio Demanio – Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia Uff. prov.le di Vibo Valentia VISTA l’istanza presentata alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina in data 19/3/2001 ed integrata in data 7/7/2003 dalla Ditta Pugliese Andrea, nato a Vibo Valentia (VV), 17/9/ 1965 e residente a Praia a Mare (CS) alla via Isola Dino, 5; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale di Catanzaro con nota n............................. del............................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di................................. con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. ................ dell’............................... rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di................... con nota n.................... del...................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del.......... dall’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla D.G.R. n. 8 dell’8/1/2002; VISTO l’art. 542 del Regolamento d’esecuzione al Codice della Navigazione (parte prima); VISTA l’attestazione Banca C.C. di San Calogero (VV) del 14/10/2003 comprovante il versamento del canone di C 472,00 (quattrocentosettantadue/00) per il periodo 1/6-30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione Milano Ass. giusta polizza n. 6166100561266 del 26/2/2004 di C 180,76. CONCEDE Alla ditta Pugliese Andrea – codice fiscale (PGLNRR65P17F537A); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 1.791,00 (millesettecentonovantuno/00), situata nel comune di Parghelia (VV), e precisamente in località Marinella, foglio di mappa n. 2 – p.lla n. 68 (parte), allo scopo di adibirla (uso) posa sedie a sdraio − ombrelloni e natanti da diporto. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall’1 giugno 2004 al 31 dic. 2009 con periodo di occupazione stagionale dall’1/6 al 30/9 di ogni anno. Per il rimanente quinquennio verserà il corrispettivo canone annuo di C 472,00 previo aggiornamento del previsto indice ISTAT. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. 12597 L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; 12598 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1 giu. 2004 al 30 sett. 2004, significando che le restanti rate, riferite ai periodi stagionali dall’1 giu. al 30 sett. dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Isola Dino – 87028 Praia a Mare (CS). Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Comune di Rossano – Approvazione Variante al Piano Regolatore Generale per lavori di completamento e sistemazione «Largo Toscano», ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/01 e ss. modif. ed integr. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 522 del 21/7/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. Giancarlo Perani; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; PREMESSO che il comune di Rossano con nota n. 756 del 23/3/04, acquisita al protocollo dell’Assessorato all’Urbanistica in data 25/3/04, n. 899, ha trasmesso la documentazione integrativa necessaria a valutare la richiesta di approvazione del progetto di completamento Largo Toscano in variante al Piano Regolatore generale, già avanzata con nota 122 del 20/1/04 acquisita al protocollo in data 27/1/04 n. 268; CHE lo stesso Comune è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 5 del 12/11/2001; CHE il predetto Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 25/9/03 ha approvato il progetto preliminare dei lavori di completamento di sistemazione Largo Toscano, redatto dai tecnici Arch. Godino, ing. Madeo ed arch. Scalzo, in variante allo strumento urbanistico vigente; CHE tali lavori consistono nella realizzazione di un’area attrezzata con arredo urbano e parcheggio, previo «demolizioni di muri di recinzione», «realizzazione di muri di contenimento in muratura ordinaria», «ripristino di antiche gradinate», «pavimentazione» e «trasformazione di corti e di aree degradate e fatiscenti» in piazzette e slarghi pubblici, in variante alle norme tecniche della zona A» del vigente Piano Regolatore Generale che subordinano tali interventi a Piano di Recupero (art. 19 N.T.A.); Il Funzionario Pietro Telesa CHE in atti è presente attestato del Responsabile del Procedimento del 15/11/03 circa l’esistenza di N.O. ai sensi dell’art. 13 legge 64/74; Il Concessionario F.to Illeggibile CHE i relativi atti sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che nei termini di legge non sono state prodotte osservazioni per come attestato dal Segretario Generale del Comune in data 23/3/04 prot. 7533; lı̀ 8 marzo 2004 Il Dirigente del Servizio Dr. Santo Miduri DECRETO n. 6449 del 17 maggio 2004 Regione Calabria – Visto per l’autenticità della firma apposta in mia presenta. Il Funzionario Pietro Telesa CHE il competente Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha espresso parere favorevole in merito al progetto di cui trattasi; CHE con deliberazione n. 266 del 26/4/2004 la Giunta regionale ha approvato la Variante al Piano Regolatore Generale di 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Rossano ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 8/6/01 n. 327 e ss. modif. ed integr., per la realizzazione dei lavori di cui in premessa, in conformità a quanto deliberato da quel Comune con atto consiliare n. 62 del 25/9/03, rimettendo l’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; VISTO l’art. 19 del D.P.R. 8/6/01 n. 327 e ss. modif. ed integr.; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 concernente «Separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; 12599 CHE lo stesso Comune è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 914/85; CHE il predetto Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/4/00 ha approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione di un campo di calcio e rugby in loc. «Ravagnese», già inserita nel Programma delle OO.PP. per il triennio 1999/2001 con delibera di C.C. n. 20 del 26/4/99; CHE con nota n. 7687 del 9/12/03 il Settore Geologico Regionale (ex Ufficio del Genio Civile di Reggio Calabria) ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 13 della legge 64/74; DECRETA È approvata la Variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Rossano ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 8/6/01 n. 327 e ss. modif. ed integr. per la realizzazione dei lavori di cui in premessa in conformità a quanto deliberato da quel Comune con atto consiliare n. 62 del 25/9/03; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2004 Il Dirigente Generale Dott. Giancarlo Perani DECRETO n. 6451 del 17 maggio 2004 Comune di Reggio Calabria – Approvazione Variante al Piano Regolatore Generale per la realizzazione di un campo di calcio e rugby in loc. Ravagnese, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/01 e ss. modif. ed integr. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; CHE con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 13/2/04 è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori; CHE con nota n. 202 del 19/1/04 il comune di Reggio Calabria ha comunicato che le aree oggetto d’intervento sono state acquisite al patrimonio comunale con regolare procedura espropriativa, perfezionata e completata senza osservazioni ed opposizioni, con l’emissione dei relativi decreti definitivi d’esproprio; CHE alla realizzazione dell’opera provvederà la stessa l’Amministrazione Comunale; CHE i relativi atti sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che nei termini di legge non sono state prodotte osservazioni, per come attestato dal Segretario Generale del Comune in data 10/1/01; CHE il competente Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha espresso parere favorevole in merito al progetto di cui trattasi; CHE con deliberazione n. 265 del 26/4/2004 la Giunta regionale ha approvato la Variante al Piano Regolatore Generale di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 8/6/01 n. 327 e ss. modif. ed integr., per la realizzazione dei lavori di cui in premessa, in conformità a quanto deliberato da quel Comune con atto consiliare n. 10 del 19/4/00 e atto della Giunta comunale n. 43 del 13/2/04, rimettendo l’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; VISTO l’art. 19 del D.P.R. 8/6/01 n. 327 e ss. modif. ed integr.; VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 522 del 21/7/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. Giancarlo Perani; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 concernente «Separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione»; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; DECRETA VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; PREMESSO che il comune di Reggio Calabria con nota n. 1209 del 3/3/04, acquisita al protocollo dell’Assessorato all’Urbanistica in data 4/3/04, n. 661, ha trasmesso la documentazione integrativa necessaria a valutare la richiesta di approvazione del progetto preliminare relativo alla realizzazione di un campo di calcio e rugby in loc. Ravagnese in variante al Piano Regolatore generale, già avanzata con nota 202 del 19/1/04 acquisita al protocollo in data 27/1/04 n. 272; È approvata la Variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 8/6/01 n. 327 e ss. modif. ed integr. per la realizzazione dei lavori di cui in premessa in conformità a quanto deliberato da quel Comune con atto consiliare n. 10 del 19/4/00 e atto della Giunta comunale n. 43 del 13/2/04; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2004 Il Dirigente Generale Dott. Giancarlo Perani 12600 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 6453 del 17 maggio 2004 VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72; Comune di San Pietro Apostolo – Approvazione Variante parziale al Programma di Fabbricazione. VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02; IL DIRIGENTE GENERALE DECRETA VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; È approvata la Variante parziale al Programma di Fabbricazione di San Pietro Apostolo, adottata da quel Consiglio Comunale con atto n. 32 del 12/11/03, a condizione che l’area interessata dalla Variante sia destinata esclusivamente a casa di riposo; VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 522 del 21/7/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. Giancarlo Perani; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; PREMESSO che il comune di San Pietro Apostolo è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R. n. 1053 del 3/11/94; CHE con deliberazione n. 32 del 12/11/03 il Consiglio Comunale del predetto comune ha adottato una Variante parziale al Programma di Fabbricazione concernente la modifica della destinazione d’uso di alcune aree per consentire la realizzazione di una casa di riposo in località «Colla Monte Tiglio»; CHE con nota n. 658 del 18/9/03 il Settore Geologico Regionale (ex Ufficio del Genio Civile di Catanzaro) ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 13 della legge 64/74; CHE il Comune di San Pietro Apostolo con nota n. 3852 del 12/12/03, acquisita al protocollo in data 17/12/03, ha trasmesso la Variante di cui trattasi all’Assessorato regionale all’Urbanistica; CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 20/1/04; CHE la Commissione Urbanistica regionale, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del 17/2/04 parere favorevole alla Variante in questione a condizione che l’area interessata dalla Variante sia destinata esclusivamente a casa di riposo; CHE detto parere con nota racc. a.r. n. 3847 dell’1/3/04, ricevuta in data 5/3/04 è stato notificato al Comune ai sensi della Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.; CHE con nota n. 846 dell’8/3/04 il Comune ha chiesto il prosieguo della pratica ritenendo di non dover presentare controdeduzioni e, in ogni caso, sono decorsi i termini assegnati al Comune dalla soprarichiamata legge, per cui la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte; CHE con deliberazione n. 268 del 26/4/2004 la Giunta regionale ha approvato la Variante Parziale al Programma di Fabbricazione di San Pietro Apostolo, secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2004 Il Dirigente Generale Dott. Giancarlo Perani DECRETO n. 6454 del 17 maggio 2004 Comune di Marano Marchesato – Approvazione Variante Parziale al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di attuazione. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 522 del 21/7/2003 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al dott. Giancarlo Perani; VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00; PREMESSO che il comune di Marano Marchesato è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvato con D.D.G. n. 18080 del 17/12/02; CHE con deliberazione n. 45 del 29/11/03 il Consiglio Comunale del predetto Comune ha adottato una Variante parziale di integrazione alle Norme Tecniche di attuazione ed al Regolamento Edilizio riguardate gli articoli 9, 16, 17, 20 e 21 delle N.T.A. e 3, 28, 58, 61, 63, 83, 85 del R.E.; CHE il Comune di Marano Marchesato con nota n. 7664 dell’11/12/03, acquisita al protocollo in data 16/12/03, ha trasmesso la Variante di cui trattasi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica; CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 19/1/04; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif. ha espresso nella seduta del 17/2/04 parere favorevole con le seguenti prescrizioni: 12601 DECRETO n. 6467 del 17 maggio 2004 Ditta: Farina Vincenzo – Comune di Roseto Capo Spulico – Concessione demaniale marittima (subingresso). Articoli relativi alle N.T.A.: IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1) Art. 15 venga esclusa porzione della parte riportata in aggiunta alla vigente normativa, con colore verde, relativa al titolo «Norme comuni alle Zone C», in quanto la stessa sostituisce o/e duplica il tipo d’attuazione nelle zone di espansione, vanificando i piani esecutivi; Articoli relativi al regolamento Edilizio: 2) Art. 61 segnalato dal progettista come oggetto di modifica, non risultando alcuna correzione s’intende trascritto per come riportato nella proposta allegata; VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; CHE detto parere con nota racc. a.r. n. 3834 dell’1/3/04 ricevuta in data 8/3/04, è stato notificato al Comune ai sensi della legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; CHE essendo decorsi i termini assegnati al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente accolta in ogni sua parte; CHE con deliberazione n. 267 del 26/4/2004 la Giunta regionale ha approvato la Variante Parziale al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione di Marano Marchesato, secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente; VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza della ditta Moby Dick snc, in data 15/1/04, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere parte della concessione n. 16/02 alla Ditta Farina Vincenzo; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla Ditta Farina Vincenzo, in data 15/1/04, che chiede il subingresso nella concessione n. 16/02, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.074, situata nel Comune di Roseto Capo Spulico; DECRETA CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; È approvata la Variante Parziale al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di attuazione di Marano Marchesato, adottata da quel Consiglio Comunale con atto n. 45 del 29/11/03 con le seguenti prescrizioni: VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 2.074 situata nel Comune di Roseto Capo Spulico; VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n. 19/02; Articoli relativi alle N.T.A.: 1) Art. 15 venga esclusa porzione della parte riportata in aggiunta alla vigente normativa, con colore verde, relativa al titolo «Norme comuni alle Zone C», in quanto la stessa sostituisce o/e duplica il tipo d’attuazione nelle zone di espansione, vanificando i piani esecutivi; Articoli relativi al regolamento Edilizio: 2) Art. 61 segnalato dal progettista come oggetto di modifica, non risultando alcuna correzione s’intende trascritto per come riportato nella proposta allegata; Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la licenza di subingresso n. 20/2004 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Farina Vincenzo, di un’area demaniale marittima di mq. 2.074 situata nel Comune di Roseto Capo Spulico, foglio di mappa n. 34, particella n. 146 da adibire a stabilimento balneare, locale bar, servizi igienici, posa tavoli e sedie, recinzione, posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2004 Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2004 Il Dirigente Generale Dott. Giancarlo Perani Ing. Claudio Bertullo 12602 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA LICENZA DI SUBINGRESSO Rep. 599 n. 20 del 2004 OGGETTO: Ditta Farina Vincenzo – Legale rappresentante:...................................................................... – Concessione per l’occupazione di un’area demaniale marittima nel Comune di Roseto Capo Spulico – Foglio di mappa n. 34 particella n. 146. VISTA la concessione demaniale marittima n. 16 rilasciata in data 5/6/02, approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9 Demanio registrata all’Ufficio delle Entrate di Cosenza il 23/ 9/02 al n. 4928, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla ditta Moby Dick snc, legale rappresentante Farina Vincenzo per la durata dall’1/ 1/02 al 31/12/07, l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.074 situata nel Comune di Roseto Capo Spulico da adibire a Stabilimento balneare, locale bar, servizi igienici, posa tavoli e sedie, recinzione, posa ombrelloni e sdraio previo pagamento del canone annuo di C 2.130,25 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio; VISTA la domanda datata 15/1/04 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla Ditta Farina Vincenzo, legale rappresentante ............., nato a Roseto Capo Spulico il 20/7/66, con sede in Roseto Capo Spulico, via Nazionale II trav. n. 2; VISTA l’istanza in data 15/1/04 con la quale la ditta Farina Vincenzo legale rappresentante.................................................... chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopracitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto; VISTA la relazione istruttoria dell’ufficio Demanio, con la quale si è espresso parere favorevole all’accoglimento delle istanze sopradette; VISTO l’art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327; Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di approvazione. Il Dirigente Dott. Emilio Surace Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 16 del 5/6/02 sopra indicato, riflettente la concessione a favore della ditta Moby Dick snc, gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato. Dichiara altresı̀ di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in.................................. alla via.................................. F.to Illeggibile DECRETO n. 6583 del 18 maggio 2004 Ditta: Nigro Rocco – Comune di Roseto Capo Spulico – Concessione demaniale marittima (subingresso). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza della ditta Moby Dick snc, in data 15/1/04, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere parte della concessione n. 16/02 alla Ditta Nigro Rocco; AUTORIZZA Il subingresso nella concessione predetta della Ditta Farina Vincenzo legale rappresentante.................................................... la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 16 del 5/6/02 valevole per il periodo 1/1/02 al 31/12/07 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L’atto per la cessione da parte della ditta Moby Dick snc (concessionario) legale rappresentante Farina Vincenzo a favore della ditta Farina Vincenzo (subentrante) legale rappresentante.................................................................... dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione. lı̀ 3 marzo 2004 VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla Ditta Nigro Rocco, in data 15/1/04, che chiede il subingresso nella concessione n. 16/02, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.124, situata nel Comune di Roseto Capo Spulico; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 2.124 situata nel Comune di Roseto Capo Spulico; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 12603 DECRETA AUTORIZZA È approvata la licenza di subingresso n. 21/2004 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Nigro Rocco, di un’area demaniale marittima di mq. 2.124 situata nel Comune di Roseto Capo Spulico, foglio di mappa n. 34, particella n. 146 da adibire a stabilimento balneare, locale discoteca, servizi igienici, posa tavoli e sedie, recinzione, posa ombrelloni e sdraio. Il subingresso nella concessione predetta della Ditta Nigro Rocco legale rappresentante......................................................... la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 16 del 5/6/02 valevole per il periodo 1/1/02 al 31/12/07 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L’atto per la cessione da parte della ditta Moby Dick snc (concessionario) legale rappresentante Farina Vincenzo a favore della ditta Nigro Rocco (subentrante) legale rappresentante....................................................................... dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 18 maggio 2004 Ing. Claudio Bertullo lı̀ 3 marzo 2004 REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA LICENZA DI SUBINGRESSO Rep. 593 n. 21 del 2004 OGGETTO: Ditta Nigro Rocco – Legale rappresentante: ................... – Concessione per l’occupazione di un’area demaniale marittima nel Comune di Roseto Capo Spulico – Foglio di mappa n. 34 particella n. 146. VISTO la concessione demaniale marittima n. 16 rilasciata in data 5/6/02, approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9 Demanio registrata all’Ufficio delle Entrate di Cosenza il 23/ 9/02 al n. 4928, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla ditta Moby Dick snc, legale rappresentante Farina Vincenzo per la durata dall’1/ 1/02 al 31/12/07, l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.124 situata nel Comune di Roseto Capo Spulico da adibire a Stabilimento balneare, locale discoteca, servizi igienici, posa tavoli e sedie, recinzione, posa ombrelloni e sdraio previo pagamento del canone annuo di C 2.518,43 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio; VISTA la domanda datata 15/1/04 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla Ditta Nigro Rocco, legale rappresentante ..................., nato a Roseto Capo Spulico il 3/7/53, con sede in Roseto Capo Spulico, via Sicilia, 9; VISTA l’istanza in data 15/1/04 con la quale la ditta Nigro Rocco legale rappresentante......................................................... chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopracitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto; Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di approvazione. Il Dirigente Dott. Emilio Surace Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 16 del 5/6/02 sopra indicato, riflettente la concessione a favore della ditta Moby Dick snc, gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato. Dichiara altresı̀ di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in.................................. alla via.................................. Nigro Rocco DECRETO n. 6584 del 18 maggio 2004 Ditta: Rende Battista – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la relazione istruttoria dell’ufficio Demanio, con la quale si è espresso parere favorevole all’accoglimento delle istanze sopradette; VISTO l’art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; 12604 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 PREMESSO che la ditta Rende Battista (C.F. RNDBTS78L16C002K) ha presentato istanza in data 29/1/02, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2000, situata nel Comune di Cassano allo Ionio; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio di Calabria con nota n. 11467 del 29/7/03; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 1205 del 12/4/02 dall’Amministrazione provinciale di Cosenza; VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.000 situata nel comune di Cassano allo Ionio; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 17/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Rende Battista per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 2000, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 68 particella n. 12, da adibire a stabilimento balneare, chiosco bar, cabine spogliatoio, servizi igienici, posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 18 maggio 2004 Ing. Claudio Bertullo n. 17 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 608 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 29/1/02 di Rende Battista nato/a il 16/7/78 a Cassano allo Ionio e residente in Cassano allo Ionio (CS) – contrada Murate, 2; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; VISTA l’attestazione n. 80660 del 29/1/04 comprovante il versamento del canone di C 696,16, per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 29 del 29/1/04 di C 1.400,00. CONCEDE A Rende Battista – codice fiscale (RNDBTS78L16C002K); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 2000; situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 68 – p.lla n. 12; e precisamente in località Laghi di Sibari, allo scopo di: adibirla a stabilimento balneare, chiosco bar, cabine spogliatoio, servizi igienici, posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 696,16 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. 8508 del 3/11/03; Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 15359 del 22/10/03; Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgombe- VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 5736 del 18/12/03; 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 rare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 12605 L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI ...................................................................................................... Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n. ..................... Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Ufficio Demanio Umberto Barbagallo Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. lı̀ 10 marzo 2004 Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che restanti rate riferite al periodo stagionale 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Rende Battista DECRETO n. 6585 del 18 maggio 2004 Ditta: Forte Maria -- Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; 12606 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 5078 del 10/4/03; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Forte Maria (C.F. FRTMRA74L60C349A) ha presentato istanza in data 27/9/02, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.600, situata nel Comune di Cassano allo Ionio; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 19130 del 17/12/03; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del .................. dall’Amministrazione provinciale di ..................; VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.600 situata nel comune di Cassano allo Ionio; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 18/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Forte Maria per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.600, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 44 particella n. 2, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 18 maggio 2004 Ing. Claudio Bertullo VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................; VISTA l’attestazione n. 80660 del 15/1/2004 comprovante il versamento del canone di C 556,93, per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 114 del 15/1/04 di C 1.113,80. CONCEDE A Forte Maria – codice fiscale (FRTMRA74L60C349A); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.600; situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 44 – p.lla n. 2; e precisamente in località................................................................................................, allo scopo di: adibirla a posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 556,93 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: n. 18 del registro Concessioni – Anno 2004 n. 607 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. VISTA l’istanza protocollata in data 27/9/02 di Forte Maria nato/a il 20/7/74 a Castrovillari e residente in Cassano allo Ionio (CS) – via Magna Grecia, 85 – Sibari; L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. VISTA la nota n. 1545 datata 7/4/03 con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; 12607 d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. ...................................................................................................... Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n. ..................... Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che restanti rate riferite al periodo stagionale 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo Ufficio Demanio Umberto Barbagallo lı̀ 10 marzo 2004 Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Forte Maria 12608 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 DECRETO n. 6599 del 18 maggio 2004 n. 530 del registro Ditta: Vizza Donatella – Comune di Cassano allo Ionio – Rinnovo concessione demaniale marittima. Concessioni – Anno 2003 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; n. 549 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTA l’istanza protocollata in data 30/9/02 di Vizza Donatella nato/a il 10/2/72 a Varese e residente in Castiglione Olona (VA) – via Fratelli Bandiera, 5; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ....................... con nota n. ....................... del .......................; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Vizza Donatella (C.F. VZZDTL73B50L682U) ha presentato istanza in data 30/9/02, per il rinnovo della concessione n. 47/99 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.750, situata nel Comune di Cassano allo Ionio; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione n. 530/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza; VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 530/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell’atto n. 47/99 per l’utilizzo da parte della Ditta Vizza Donatella dell’area demaniale marittima di mq. 1.750, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27 particella n. 45, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 18 maggio 2004 Ing. Claudio Bertullo VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del .................. dall’Amministrazione provinciale di ..................; VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; VISTA la precedente licenza n. 47/99 del...............................; VISTA l’attestazione n. 55 del 17/10/2003 comprovante il versamento del canone di C 597,54, per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 68 del 20/10/03 di C 1.195,08. CONCEDE A Vizza Donatella – codice fiscale (VZZDTL72B50L682U); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.750; situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27 – p.lla n. 45; e precisamente in località................................................................................................. allo scopo di: adibirla a posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 597,54 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. 12609 Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03 significando che restanti rate riferite al periodo stagionale 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI ...................................................................................................... La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n. ..................... 12610 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima. Ufficio Demanio Umberto Barbagallo Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 18 maggio 2004 lı̀ 22 marzo 2004 Ing. Claudio Bertullo Il Dirigente del servizio Dott. Emilio Surace Il Concessionario Vizza Donatella DECRETO n. 6602 del 18 maggio 2004 Ditta: Camping Raganello srl – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima (subingresso). REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 COSENZA LICENZA DI SUBINGRESSO n. 31 del 2004 rep. 550 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001; OGGETTO: Ditta Camping Raganello srl − Legale rappresentante: Vizza Angelo – Concessione per l’occupazione di un’area demaniale marittima nel Comune di Cassano allo Ionio – Foglio di mappa n. 27 particella n. 5. VISTA la concessione demaniale marittima n. 84 rilasciata in data 17/4/03, approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9 Demanio registrata all’Ufficio delle Entrate di Cosenza l’8/5/03 al n. 2886, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla ditta Vizza Angelo, legale rappresentante ................................................................... per la durata dall’1/1/02 al 31/12/07, l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 36.217 situata nel Comune di Cassano allo Ionio da adibire a campeggio, sosta roulotte e camper, previo pagamento del canone annuo di C 12.126,24 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio; VISTO il Codice della Navigazione; VISTA l’istanza della ditta Vizza Angelo, in data 18/3/03, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 84/03 alla Ditta Camping Raganello srl; VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla Ditta Camping Raganello srl, in data 18/3/03, che chiede il subingresso nella concessione n. 84/03, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 36.217, situata nel Comune di Cassano allo Ionio; CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 36.217 situata nel Comune di Cassano allo Ionio; VISTA la domanda datata 18/3/03 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla Ditta Camping Raganello srl, legale rappresentante Vizza Angelo nato a Marzi il 6/12/34, con sede in S.S. 106 Km. 371 – Sibari – Cassano allo Ionio; VISTA l’istanza in data 18/3/03 con la quale la ditta Camping Raganello srl legale rappresentante Vizza Angelo chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopracitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto; VISTA la relazione istruttoria dell’ufficio Demanio, con la quale si è espresso parere favorevole all’accoglimento delle istanze sopradette; VISTO l’art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327; AUTORIZZA VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvata la licenza di subingresso n. 31/2004 che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Camping Raganello srl, di un’area demaniale marittima di mq. 36.217 situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27, particella n. 5 da adibire a campeggio, sosta roulotte e camper. Il subingresso nella concessione predetta della Ditta Camping Raganello srl legale rappresentante Vizza Angelo la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 84 del 17/4/03 valevole per il periodo dall’1/1/02 al 31/12/07 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L’atto per la cessione da parte della ditta Vizza Angelo (concessionario) legale rappresentante.................. a favore della ditta Camping Raganello srl (subentrante) legale 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 rappresentante Vizza Angelo dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità nella stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione. lı̀ 22 marzo 2004 Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di approvazione. Il Dirigente Dott. Emilio Surace Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 84 del 17/4/03 sopra indicato, riflettente la concessione a favore della ditta Vizza Angelo, gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato. 12611 VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione; DECRETA È approvato l’atto concessorio n. 531/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell’atto n. 43/99 per l’utilizzo da parte della Ditta Camping Raganello srl dell’area demaniale marittima di mq. 2.800, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27 particella n. 5, da adibire a posa ombrelloni e sdraio. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lı̀ 18 maggio 2004 Ing. Claudio Bertullo Dichiara altresı̀ di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in.................................. alla via.................................. Vizza Angelo n. 531 del registro Concessioni – Anno 2003 DECRETO n. 6606 del 18 maggio 2004 Ditta: Camping Raganello srl – Comune di Cassano allo Ionio – Rinnovo concessione demaniale marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96; VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; n. 551 del repertorio REGIONE CALABRIA Dipartimento Urbanistica Settore Demanio Servizio di Cosenza Piazza Europa, 9 Cosenza VISTA l’istanza protocollata in data 30/9/02 di Vizza Angelo nato/a il 6/12/34 a Marzi (CS) e residente in Cassano allo Ionio (CS) – S.S. 106 Km. 371 – Sibari, legale rappresentante della Camping Raganello srl con sede in.............................................; VISTA la nota n. ............................. datata ............................. con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio; VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di ........................ con nota n. ........................ del ........................; VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98; VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3; VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002; VISTO il Codice della Navigazione; PREMESSO che la ditta Camping Raganello srl (C.F. 00780770129) ha presentato istanza in data 30/9/02, per il rinnovo della concessione n. 43/99 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.800, situata nel Comune di Cassano allo Ionio; CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate; VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ..................... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di .... con nota n. ...................................... del ......................................; VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........................... del .................. dall’Amministrazione provinciale di ..................; VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......; VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione; VISTA la concessione n. 531/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza; VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002; 12612 15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004 VISTA la precedente licenza n. 43/99 del...............................; VISTA l’attestazione n. 80660 del 10/10/2003 comprovante il versamento del canone di C 956,07, per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 67 del 20/10/03 di C 2.800,00. CONCEDE A Camping Raganello srl – codice fiscale (00780770129); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 2.800; situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27 – p.lla n. 5; e precisamente in località................................................................................................. allo scopo di: adibirla a posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 956,07 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03. Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/ 6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato; Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03 significando che restanti rate riferite al periodo stagionale 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizi