Missione del Senato francese: «Patto di Stabilità Interno

Transcript

Missione del Senato francese: «Patto di Stabilità Interno
Missione del Senato francese: «Patto di Stabilità Interno in Italia dagli anni novanta»
Roma, 11 giugno 2015
Segreteria della
Conferenza delle Regioni e delle province autonome
La costruzione del Patto di Stabilità Interno
Gli Obiettivi:
a) Quale era al momento della sua introduzione e qual è oggi l’obiettivo del PSI in termini di finanza pubblica: guidare le collettività territoriale all’equilibrio di bilancio, ridurre le loro spese, alleggerire la pressione fiscale locale, evitare il default di alcune di loro?
b) Come è stabilito annualmente il risultato che le collettività territoriali italiane devono raggiungere nel loro insieme?
c) Come è declinato l’obiettivo complessivo tra le diverse produttività territoriali? Si tiene conto della loro situazione in termini di ricchezza o condizioni finanziarie?
Gli indicatori utilizzati:
a) Come spiegate il passaggio da obiettivi legati al saldo di bilancio a obiettivi legati all’evoluzione della spesa? Quali suggerimenti dareste per il passaggio dall’uno all’altro sistema e per la differenziazione tra spese d’investimento e spese di funzionamento?
b) Nel momento il cui possono essere modificati ogni anno, potremmo dire che gli obiettivi del PSI si collocano in un quadro pluriennale che darebbe maggiore prevedibilità alle collettività territoriali?
c) Quali sono gli altri vincoli che gravano sulle finanze delle collettività territoriali esterni al PSI: regole sull’indebitamento, evoluzione delle metodologie, etc.
Il patto di stabilità interno italiano
È il meccanismo di coordinamento della finanza pubblica sub‐ nazionale, attraverso il quale la politica economica stabilisce il contributo delle amministrazioni locali (Comuni, Province e Città Metropolitane, Regioni) al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali.
Introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 488/1998 (art. 28) e operativo dall'esercizio 1999.
Nel 1999 gli “obiettivi di finanza pubblica nazionale” erano due, ed erano dettati dal cosiddetto Patto di Stabilità e Crescita sottoscritto dagli stati membri dell’Unione Europea due anni prima:
a) un target di stock: debito/PIL tendente al 60%
b) un target di flusso: deficit/PIL al di sotto del 3%
Per “deficit” si intende l’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, così come calcolato da Eurostat secondo le regole del SEC2010.
Nel 2012 il sistema dei vincoli di finanza pubblica si è leggermente modificato
Il Patto di Stabilità “interno”, quindi, nasce con l’obiettivo di chiamare le amministrazioni territoriali a concorrere al rispetto del Patto di Stabilità “esterno”.
Le modalità di definizione delle modalità attraverso cui questo concorso si realizzava sono state piuttosto variegate nel corso degli anni.
Il controllo da parte dello Stato delle spese regionali
SPESA REGIONALE (ESCLUSA SANITÀ dal 2002)
Patto di stabilità interno
Al contrario degli enti locali, il patto di stabilità per le Regioni si configura come un limite di spesa annuo (solo alcune RSS hanno un patto per saldi come EELL)
Taglio lineare delle spese per tutte le Regioni
SPESA SANITARIA
Patto Salute
Patto Salute 2014 – 2016.
Innumerevoli sono gli adempimenti
riguardanti oltre il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, il rispetto degli equilibri finanziari, economici e patrimoniali Evoluzione del patto per le Regioni a Statuto ordinario
Dopo una parentesi iniziale (1999 – 2001) durante i quali il riferimento del concorso alla manovra era calcolato sulla
base dei saldi, come del resto avveniva per gli Enti Locali, a partire dal Patto 2002 fino al 2014 il contributo alla
finanza pubblica è calcolato come «tetto» sulle spese.
calcolo di concorso alla manovra
1999
Saldo finanziario 1998 (gestione regione + ASL+ AO).
Riduzione del disavanzo tendenziale calcolato sulla base del saldo 1998 aggiustato a parametridi crescita del PIL
2000
Saldo finanziario 1999 (gestione regione + ASL+ AO).
Riduzione del disavanzo 1999 del 3%
2001
Saldo finanziario 1999 (gestione regione + ASL+ AO).
Riduzione del disavanzo tendenziale calcolato sulla base del saldo 1999 aggiustato a parametridi crescita del PIL
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Spese correnti 2000 +4,5%
spese correnti 2000+1,4%
spese correnti 2000 +1,7%
spese corrente 2003 +4,5%
spese correnti 2004 + 3,8%
spese capitale 2004 + 4,8%
spese finali 2005 ‐1,8%
[(speese finali 2005 ‐1,8%) ‐ finanziamenti c/capitale UE 2007]+2,5%
Il complesso delle Spese finali non può essere superiore dell’obiettivo programmatico 2008 ricalcolato diminuito dello 0,6%
{[(spese finali 2005 ‐ 1,8%) ‐ finanziamenti in corrente e capitale 2007 UE] +2,5%} ‐06%
pieno rispetto obiettivo anno precedente +1%
cassa: media spese finali (2007 ‐ 2009) ‐13,6%;
competenza: media spese finali (2007 ‐ 2009) ‐12,3%
cassa: media spese finali (2007 ‐ 2009) ‐16,3%;
competenza: media spese finali (2007 ‐ 2009) ‐14,6%
‐745 milioni
‐700 milioni (provvedimenti di revisione spesa)
introduzione patto eurocompatibile: tetto di spesa RSO 20,090 milioni tetto di spesa per RSO 19,390 milioni
pareggio di bilancio
Il range delle spese deducibili dal PSI è andato via via modificandosi negli anni (in particolare questione dei cofinanziamenti europei e spese per calamità naturali)
Patto di stabilità e pareggio di bilancio
Il patto di stabilità interno per le Regioni si esplicava con un tetto di spesa che incide direttamente sulla riduzione dell’indebitamento netto dello Stato
RSO ‐ obiettivi patto competenza cassa
eurocompatibile 2010
35.736
27.783
2011
2012
2013
29.828
22.550
27.601
20.399
20.090
20.090
2014
19.390
2015 (*) 19.099
‐43,78 variazione 2013/2010
‐26,58 variazione 2012/2010
‐4,93 variazione 2015/2013
(*) Previsione prima entrata vigore pareggio bilancio
2015
Pareggio di bilancio
Il controllo da parte dello Stato delle spese regionali
Patto Salute
PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2009 .
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010‐2012.
«Si conviene che eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse.» – (art.1, c.6 Intesa)
Autonomia Procedura automatica di aumento delle aliquote fiscali per disavanzi non coperti
VS Responsabilità
È applicata la regola: «Chi rompe, paga!»
Mancata erogazione dei LEA e squilibri economici finanziari
Cessione di Autonomia
Il controllo da parte dello Stato delle spese regionali
Costi e fabbisogni standard in sanità
d.lgs. 68/2011 – art.27
Individuazione da parte del Ministero Salute delle migliori
5 Regioni
in equilibrio economico e adempienti al tavolo di monitoraggio, che abbiano garantito
l’erogazione dei LEA in condizioni di appropriatezza ed efficienza con risorse ordinarie
comprese le entrate proprie effettive. (Se non ci fossero 5 Regioni in linea con i criteri si
individuano le prime 5 che si avvicinano all’equilibrio economico).
Regioni benchmark
TRE Regioni
(tra cui obbligatoriamente la prima delle 5 migliori) scelte dalla
Conferenza Stato‐Regioni
Il controllo da parte dello Stato delle spesa regionale
d.lgs. 118/2011: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il controllo sulle scritture contabili si esplicita con:
TITOLO II Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario CRITICITÀ
disallineamenti tra le regole del titolo I, applicate dalle regioni in sperimentazione già dal 2013 e del titolo II del D.Lgs. 118/2011.
 GSA
 Contabilizzazione manovre
Patto di stabilità
VS principio dell’equilibrio di bilancio
Legge 243/2012 Patto di stabilità
1999
2014
1. Nel quadro del federalismo fiscale, ……….., le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. Il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno, nonché quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalità. ……….. Legge 448/98 ‐ Art. 28
448. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 449 a 472, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. (L.228/2012)
Evoluzione regole del patto per gli Enti locali
anno
1999
2000
2001
2002‐ 2003
Target
Disavanzo tra entrate finali e spese correnti, al netto interessi
Disavanzo tra entrate finali e spese di parte corrente, più uno 0,1%
Disavanzo tra entrate finali e spese di parte corrente, più un 3%
a) Disavanzo tra entrate finali e spese di parte corrente, più un 2,5%
b) Incremento massimo del 6% per impegni e pagamenti di spese correnti
2004
Saldo di competenza e di cassa tra entrate finali e spese correnti non superiore al 2003
2005
Incremento massimo dell’11,4% delle spese correnti e spese conto capitale rispetto alla media del triennio 2001‐2003
2006‐ 2008
a) Spese correnti diminuite del 6,5% rispetto al 2004
b) Spese in conto capitale aumentate dell’8,1% rispetto al 2004
2007
Limite alla somma della media triennale dei saldi di cassa (entrate finali meno spese finali) e di competenza (sola parte corrente)
2008 in poi
Saldo di competenza mista
Per Comuni e Province dal 2008 è piuttosto stabile il concetto di saldo di competenza mista, il cui target ente‐per‐ente è definito ogni anno applicando una certa percentuale – fissata dalla Legge di Stabilità ‐ alla media della spesa corrente dell’ente dell’ultimo triennio.
Essenzialmente per dimensionare gli enti: enti più grandi devono avere un obiettivo maggiore.
Motivazione ed effetti
L’approdo al saldo di competenza mista si motiva essenzialmente col tentativo (non perfettamente riuscito) di approssimare il più possibile il “vero” obiettivo di flusso, vale a dire l’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.
Che viene misurato col principio della competenza economica: le transazioni vengono registrate nel momento in cui il valore economico è creato, trasformato, scambiato, trasferito o estinto. Si tratta del principio attraverso cui le aziende redigono i loro bilanci civilistici.
In contabilità pubblica invece esistevano (fino al 2015) due criteri di imputazione a bilancio:
a)
competenza giuridica: le transazioni vengono registrate nel momento in cui sorge l’obbligazione giuridicamente perfezionata ad incassare o spendere
b)
competenzamista: le transazioni vengono
relativi flussi finanziari
registrate nel momento in cui avvengono i Si ritenne che la competenza economica veniva meglio globalmente approssimata da:
a) la competenza giuridica per quanto riguarda le transazioni di parte corrente
b) la cassa per quanto riguarda le transazioni di conto capitale
Da qui nasce la cosiddetta competenza mista.
Le poste escluse dal saldo (partite finanziarie, avanzo, accensione prestiti) rispondono ad un duplice obiettivo:
a) Replicare il più possibile la definizione del target di flusso rilevante in sede UE (=indebitamento netto)
b) Controllare l’evoluzione dello stock di debito, disincentivando l’accensione di nuovi prestiti. Funzionamento del Patto di Stabilità Interno
 Come rispetta in concreto il Patto di Stabilità Interno la Ragioneria dello Stato? Quali sono i mezzi messi in campo per condurre il PSI?
 Come funziona la regionalizzazione del patto, vale a dire la possibilità di ripartire parte dello sforzo verticalmente o orizzontalmente? Che incentivo ha una collettività ad accrescere il suo sforzo a beneficio di un’altra?  Il meccanismo sanzionatorio previsto è mai stato utilizzato? È risultato efficace?
MONITORAGGIO PATTO: il monitoraggio è trimestrale, i dati sono inseriti in una procedura web predisposta dal Ministero dell’Economia.
La certificazione definitiva dei dati avviene entro il 31 marzo dell’anno successivo.
I “patti” territoriali
Per attenuare le criticità sopra esposte, dal 2008 sono stati gradualmente introdotti meccanismi di compensazione a livello regionale:
a) patto “orizzontale”: Comuni che prevedono di realizzare un saldo superiore al proprio obiettivo, cedono “quote‐obiettivo” a Comuni in situazione opposta, col vincolo di restituzione l’anno successivo.
b) patto “verticale”: è la Regione a cedere proprie quote di Patto ai Comuni.
In entrambi i casi rimane fermo l’obiettivo complessivo su base regionale.
L’esperienza di questi anni ci insegna, abbastanza intuitivamente, che tali meccanismi di coordinamento funzionano nelle Regioni in cui è alta la capacità di coordinamento tra le programmazioni economico‐finanziarie dei livelli di governo.
Nel 2012 analoghi meccanismi sono stati previsti a livello nazionale: “Patto nazionale orizzontale”, e “Patto verticale
incentivato”
Sanzioni e Premialità per le Regioni che non rispettano il Patto
Le sanzioni per mancato rispetto del Patto comportano, nell’anno successivo, per la Regione:
 l’impossibilità ad impegnare spese correnti, al netto delle spese sanitarie, in misura superiore all’importo minimo del
triennio precedente;
 l’impossibilità a contrarre debiti per gli investimenti. Infatti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni
creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposite attestazioni da cui risulti
il conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per l’anno precedente;
 impossibilità a procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale;
 mancata erogazione della quota del 3% del finanziamento per il Servizio Sanitario Regionale condizionata alla verifica degli
adempimenti regionali;
 obbligo di versare all’entrate del bilancio statale l’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e
l’obiettivo programmatico predeterminato (L. 122/2010);
 Rideterminazione delle indennità di funzione e gettoni presenza del Presidente e componenti della Giunta, con riduzione
del 30% rispetto all’ammontare risultante a giugno dell’anno precedente (D Lgs 1
49/11).
 Le regioni inadempienti al patto peggiorano gli obiettivi programmatici di un importo pari allo splafonamento.
Negli ultimi anni le RSO hanno sempre rispettato il patto di stabilità Gli effetti del Patto di Stabilità Interno
a) Complessivamente il PSI è rispettato dalle collettività territoriali?
b) Come spiegate che gli obiettivi in termini di saldi siano stati spesso superati al livello complessivo? c) Sono stati constatati comportamenti innovativi per aggirare il patto: servizi finanziari per espandere il debito partenariato pubblico‐privato, delega di servizi pubblici, etc.
d) Quali sono stati gli effetti macroeconomici del PSI in termini di evoluzione dell’indebitamento e delle spese delle collettività territoriali?
e) Quali sono stati gli effetti del PSI sugli investimenti delle collettività territoriali?
Quanto hanno inciso le ultime manovre finanziarie sulle
finanze regionali
Spesa primaria PA (consolidata per i sottosettori; milioni di euro)
Spesa primaria PA per sottosettore
2009
2010
2011
2012
Manovre cumulate 2008‐2013
2009
2010
2011
2012
Milioni di euro
Spesa primaria AC
Spesa primaria Stato
Spesa primaria EP
Spesa primaria AC + EP
Spesa primaria AL
Spesa primaria Regioni
Spesa primaria Province
Spesa primaria Comuni
Spesa primaria ESL
191.739
175.990
291.622
483.361
244.212
38.244
11.976
63.700
110.349
180.353
164.720
299.638
479.991
241.740
35.390
11.604
62.455
112.478
175.920
159.253
305.638
481.558
236.398
33.807
10.905
61.214
111.270
Milioni di euro
172.279
157.112
312.369
484.648
230.434
32.097
10.333
58.752
110.357
Composizione %
Spesa primaria PA
100
100
100
100
Spesa primaria AC
26,4
25,0
24,5
24,1
Spesa primaria Stato
24,2
22,8
22,2
22,0
Spesa primaria EP
40,1
41,5
42,6
43,7
Spesa primaria AC + EP
66,4
66,5
67,1
67,8
Spesa primaria AL
33,6
33,5
32,9
32,2
Spesa primaria Regioni
5,3
4,9
4,7
4,5
Spesa primaria Province
1,6
1,6
1,5
1,4
Spesa primaria Comuni
8,8
8,7
8,5
8,2
Spesa primaria ESL
15,2
15,6
15,5
15,4
Fonte: Istat 2013; prospetti riepilogativi effetti finanziari vari provvedimenti legislativi
‐6.128
‐6.128
863
‐5.265
1.213
‐1.516
238
962
1.423
‐6.233
‐6.233
460
‐5.773
‐4.955
‐2.315
‐552
‐1.738
‐332
‐16.471
‐16.471
‐421
‐16.893
‐16.801
‐8.168
‐1.279
‐4.672
‐2.502
‐20.981
‐20.981
‐5.048
‐26.029
‐27.695
‐12.342
‐2.876
‐8.406
‐4.126
Incidenza % su spesa primaria
‐3,2
‐3,5
0,3
‐1,1
0,5
‐4,0
2,0
1,5
1,3
‐3,5
‐3,8
0,2
‐1,2
‐2,0
‐6,5
‐4,8
‐2,8
‐0,3
‐9,4
‐10,3
‐0,1
‐3,5
‐7,1
‐24,2
‐11,7
‐7,6
‐2,2
‐12,2
‐13,4
‐1,6
‐5,4
‐12,0
‐38,5
‐27,8
‐14,3
‐3,7
dati resi noti nel rapporto della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale inviata alla Conferenza permanente per la finanza pubblica il 23 gennaio 2014
17
Effetti delle manovre di finanza pubblica sui sottosettori
delle Amministrazioni pubbliche
Spesa primaria consolidata della PA per enti dei sottosettori (n. indice 2009=100)
105,0
ESL
100,0
95,0
Comuni
90,0
Stato
Province
85,0
Spesa primaria consolidata della PA per sottosettore (n. indice 2009=100)
Regioni
110,0
80,0
EP
2009
2010
2011
2012
105,0
Spesa primaria Stato
Spesa primaria Regioni
Spesa primaria Province
Spesa primaria Comuni
Spesa primaria ESL
100,0
95,0
AL
90,0
AC
85,0
2009
2010
Spesa primaria AC
2011
Spesa primaria EP
Spesa primaria AL
2012
Tagli previsti dalle manovre statali e Intesa Stato – Regioni
del 26 febbraio 2015.




Sono a carico delle RSO per l’anno in corso tagli alla spesa per 5.252 milioni:
legge di stabilità 2015 3.452 milioni
DL 95/2012
1.050 milioni
DL 66/2014
750 milioni
 l’Intesa fra Stato ‐ Regioni del 26 febbraio scorso ha definito il riparto dei tagli fra le Regioni.
19
Focus su investimenti 2016
Dal 1° gennaio 2016 entrerà in vigore il vincolo del pareggio del bilancio e del conseguente
divieto del ricorso all’indebitamento, ai sensi dell’art. 81 della Costituzione appositamente
modificato in tal senso dalla Legge Costituzionale 20.04.2012 n° 1 e dalla Legge attuativa
24.12.2012 n° 243.
Con l’introduzione di questo vincolo pertanto non sarà più possibile finanziare gli
investimenti pubblici tramite l’indebitamento rimanendo possibile finanziare investimenti
solo attraverso il risparmio pubblico ovvero risorse di natura corrente, come già previsto per gli
investimenti a privati.
Inoltre, la Legge di Stabilità per il 2015 (art. 1, comma 463 e seguenti) stabilisce il superamento
delle disposizioni in materia di Patto di Stabilità Interno applicato alle Regioni, prevedendo che
le stesse (a decorrere dall’esercizio 2015 in sede di rendiconto e dal 2016 anche in sede di
previsione) realizzino:
un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese
finali;
un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le
spese correnti.
Nb: la Conferenza delle Regioni ha chiesto uno specifico emendamento alla Legge Stabilità 2015 per consentire, nel 2015, la realizzazione di investimenti. Nell’attesa, a titolo cautelativo, si è reso necessario bloccare la possibilità di utilizzo delle relative risorse stanziate
20
Effetti applicazione patto di stabilità sugli enti territoriali
a) Riduzione degli investimenti;
b) La variazione delle regole anche in corso d’anno determinano incontrollabilità dei bilanci
c) inefficiente meccanismo di riparto intra‐comparto
d) scarsissima corrispondenza col contributo degli enti territoriali alla formazione del target di flusso della Repubblica (indebitamento netto PA).
Effetti delle manovre di finanza pubblica sulle amministrazioni
pubbliche
Banca d’Italia ‐ Supplemento Bollettino statistico n. 20 – Finanza pubblica, fabbisogno e debito – 14/04/2015 22
Effetti delle manovre di finanza pubblica sulle amministrazioni
pubbliche
Debito delle amministrazioni pubbliche analisi per sottosettori
milioni di €
amministrazioni centrali
enti di previdenza
debito delle amministrazioni pubbliche 1.971.360 1.959.979 137.761 108.585 158 158 2.068.722
2.047.145 2.035.581 139.555 99.125 213 213 2.134.920
debito non consolidato
2013
2014
amministrazioni locali
% su PIL 2014
PIL 2014 (DEF 2015) debito consolidato
125,9
debito non debito debito non consolidato consolidato consolidato
6,1
debito consolidato
0,0
132,1
1.616.500
Dati tav.6 ‐ Banca d’Italia ‐ Supplemento Bollettino statistico n. 20 – Finanza pubblica, fabbisogno e debito – 14/04/2015 23
Effetti delle manovre di finanza pubblica sulle amministrazioni
pubbliche
Debito delle amministrazioni locali
Analisi per comparti: Italia
Tav. 3
(milioni di euro)
TALE0340
Regioni
Province
Comuni
Altri enti
Debito consolidato
S934238Y
S130005Y
S187979Y
S057288Y
S118869Y
Elementi di
consolidamento
Debito non
consolidato
2009 ...........................
41.522
9.083
48.716
16.006
115.327
18.978
134.305
2010 ...........................
40.822
9.091
49.505
16.650
116.068
17.893
133.960
2011............................
40.805
9.146
50.332
17.239
117.523
17.481
135.004
2012 ...........................
40.624
8.888
48.948
16.616
115.075
16.456
131.531
2013 ...........................
37.308
8.439
47.466
15.390
108.603
29.177
137.779
2014 ...........................
(33.994)
(8.052)
(45.289)
(11.847)
(99.183)
(40.429)
(139.613)
Regioni ‐ 2014/2010 = ‐16,72%
Banca d’Italia ‐ Supplemento Bollettino statistico n. 12 – Debito delle amministrazioni locali – 27/02/2015 24
Effetti delle manovre di finanza pubblica sulle amministrazioni
pubbliche
Il meccanismo di attuazione del Patto è stato accusato di aver drasticamente ridotto gli investimenti da parte delle amministrazioni locali
ENTE
USCITE IN CONTO CAPITALE
2007
USCITE IN CONTO CAPITALE
2012
DIFFERENZA %
REGIONI
11,80
8,31
‐29,57%
PROVINCE
3,11
1,89
‐39,22%
COMUNI
17,91
12,66
‐29,31%
AMM.LOCALI
38
27,77
‐26,92%
E’ vero?
 no (basti notare che il calo è simile per le Regioni, che non hanno un vincolo sul saldo di competenza mista bensì sull’aggregato di spesa)
 si (la competenza mista produce un naturale incentivo ad allargare il gap tra impegni e pagamenti in conto capitale, creando così una massa di residui passivi).
Il contributo al risanamento della finanza pubblica del comparto
Regioni e Province autonome
CRITICITÀ GIURIDICHE
CRITICITÀ DEL COMPARTO A SOSTENERE ULTERIORI CONTRIBUTI ALLA FINANZA PUBBLICA
 Incapienza dei limiti del patto di stabilità (L’attuale obiettivo programmatico del Patto di stabilità non consente nemmeno di spendere tutte le risorse per la programmazione UE e le cosiddette «spese obbligatorie»)
 Percentuali rigide di risparmio su particolari spese correnti (auto; consulenze; affitti… DL 78/2010 ‐ DL 95/2012 – DL 66/2014)  Impossibilità di far fronte alla richiesta di contributi sul saldo netto da finanziare in caso di assenza di trasferimenti statali pena stravolgimento degli equilibri di bilancio
OPPORTUNITÀ
 Sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014, depositata in data 8 aprile 2014, in ordine al DL 95/2012 rispetto alla quale il riversamento allo Stato di risorse regionali non risulta legittimo se non nel caso in cui alimenti un fondo perequativo (invece di essere finalizzato a misure di copertura di altre spese).
 Utilizzo di un parametro quale quello dei “consumi intermedi” che non approssima neppure lontanamente i costi standard ovvero le capacità fiscali per definire il contributo regionale al risanamento dei conti pubblici.
DDL Costituzionale all’esame del Parlamento Legge 243/2012 Il contributo al risanamento della finanza pubblica del comparto
Regioni e Province autonome
DDL Costituzionale all’esame del Parlamento Gli emendamenti presentati dalla Conferenza delle regioni e province autonome al DDL Costituzionale
RSO
 eliminare la previsione di una maggioranza qualificata necessaria per l’approvazione della legge di attribuzione di potestà legislativa;
 sostituire la previsione della “delega” con quella dell’”attribuzione”, che comporta il pieno trasferimento in capo alla regione della titolarità della funzione legislativa, eliminando la possibilità di un trasferimento temporaneo;
 limitare l’attribuzione delle ulteriori competenze legislative a favore delle sole regioni in condizioni di equilibrio finanziario;
 consentire l’attribuzione delle ulteriori competenze legislative anche mediante l’adozione di provvedimenti d’urgenza;
 obbligare il Governo a motivare l’eventuale contrarietà alla stipula dell’intesa con la regione o le regioni interessate, prevedendo comunque la facoltà per la Camera di approvare la legge anche in mancanza dell’intesa.
Patto di stabilità
VS principio dell’equilibrio di bilancio
PATTO DI STABILITA’
«ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo»
Finalità distorta dalla normativa
In realtà è stato applicato sostanzialmente sempre sulla base della spesa storica ridotta di percentuali uguali fra tutti gli enti del medesimo comparto indipendentemente da un livello omogeneo di partenza. PRINCIPIO EQUILIBRIO DI BILANCIO
I bilanci «si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti»
28
Patto di stabilità
VS principio dell’equilibrio di bilancio
Il principio dell’“equilibrio di bilancio” – legge 243/2012 – artt.9 e 10  Si introducono dei criteri molto più stringenti nella definizione dei conti di Regioni, Province e Comuni che non potranno più indebitarsi nemmeno per le spese di investimento. Il ricorso al debito continua a rimanere destinato ad investimenti, ma dovrà essere coperto da un corrispondente avanzo di risorse di parte corrente nell’anno. Inoltre, come in precedenza, il piano di ammortamento non deve essere superiore alla vita utile dell’investimento (si introduce il principio della sostenibilità intergenerazionale del debito solo se remunerativo per le generazioni future ma, nello stesso tempo, si consente di finanziare il rinnovo del debito in scadenza e le spese finalizzate all’acquisizione di partecipazioni azionarie).
 In ogni caso il ricorso al debito viene negoziato, nel rispetto della Legge, nell’ambito, presumibilmente, del CAL.  Logica di “patto integrato dell’indebitamento” e, in assenza di condivisione nel territorio regionale ciascun ente rimane responsabile per la parte relativa ai propri vincoli di bilancio. 29
Patto di stabilità
VS principio dell’equilibrio di bilancio
Sono già in vigore norme stringenti sull’indebitamento solo per investimenti per Regioni ed enti locali
art.119 della Costituzione, novellato nel 2001, al comma 6 ultimi periodi, prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni “Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.”. La disposizione era già presente nell’ordinamento previsto per le Regioni a Statuto ordinario nella legge del 1970, n.281 ove si stabiliva che “le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento‐
Le spese di investimento regionali sono finanziate da avanzo corrente, entrate in capitale ed eventualmente debito.  L’avanzo corrente o risparmio pubblico sconta le rate di ammortamento e la quota di interessi passivi sull’indebitamento contratto, a differenza della tecnica che assume a valore di riferimento l’Avanzo primario ossia al netto degli interessi passivi.
 Per le Regioni l’avanzo corrente è la quota di entrate correnti e continuative a cui non corrisponde spesa corrente continuativa (compreso il servizio del debito) e che è utilizzabile per l’autofinanziamento degli investimenti.
30
Le Regioni a statuto ordinario e il pareggio di bilancio
Le Regioni a statuto ordinario sperimentano già nel 2015 il nuovo sistema di vincoli (che entrerà in vigore nel 2016) previsto dalla Legge 243/2012 e attuativa della riforma costituzionale del luglio 2012 sull’equilibrio di bilancio.
I nuovi vincoli per gli enti (art.9) – legge 243/2012
a) saldo non‐negativo tra entrate finali e spese finali
b) saldo non‐negativo tra entrate correnti e spese correnti (incluso
il rimborso prestiti).
a) e b) devono essere raggiunti:
 di competenza e di cassa
 a preventivo e a consuntivo
SI TRATTA QUINDI DI COMPLESSIVI 8 VINCOLI.
Ipotesi di semplificazione del sistema
Se l'obiettivo del sistema di vincoli è misurare il contributo degli enti territoriali al soddisfacimento degli obiettivi di finanza pubblica in sede Ue sarebbe auspicabile applicare gli stessi due vincoli previsti dalla UE (con l'esclusione di quello strutturale).
a) vincolo di stock (debito in rapporto a popolazione)
b) vincolo di flusso (saldo euro‐compatibile)
Abolendo nel frattempo ogni vincolo intermedio.