L`AEO nel nuovo Codice Doganale. Gli Accordi di Mutuo
Transcript
L`AEO nel nuovo Codice Doganale. Gli Accordi di Mutuo
Seminario « «SPORTELLO UNICO DOGANALE: dialogo telematico con le amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento e certificazione AEO» L’AEO nel nuovo Codice Doganale Gli Accordi di Mutuo Riconoscimento Mercoledì 18 Novembre 2015 - ore 8,45 – Sala Colucci Relatore: ANDREA FESTA Vice-Client Coordinator, Ufficio delle Dogane di Milano 2 – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per la Lombardia L’AEO nel nuovo Codice Doganale Gli Accordi di Mutuo Riconoscimento Dr. Andrea Festa Servizio AEO – Ufficio delle Dogane di Milano 2 Riferimenti normativi Regolamento (UE) n. 952/13 (istituisce il Codice Doganale dell’Unione) - Rifonde il Reg. (CE) n. 450/2008 - Abroga e sostituisce il Reg. (CEE) n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario). - Integrato dal Reg. delegato (UE) n. 5195/2015 Formalmente in vigore dal 30 ottobre 2013 Applicabile dal 1 giugno 2016* Servizio AEO U.D. Milano 2 Principali novità - Informatizzazione delle procedure (art. 6 CDU) - Riorganizzazione dei regimi doganali (Titolo VI e VII del CDU) - Benefici aggiuntivi riservati agli operatori AEO - Maggiore mobilità dei rappresentanti doganali Servizio AEO U.D. Milano 2 Lo status di AEO nel nuovo Codice Doganale dell’Unione L‘AEO beneficia di un trattamento più favorevole rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali a seconda del tipo di autorizzazione concessa, tra cui un numero minore di controlli fisici e basati sui documenti (art. 38, p. 6) - AEO per le semplificazioni doganali (AEOC) - AEO per le agevolazioni attinenti la sicurezza (AEOS) - AEO per le semplificazioni doganali e le agevolazioni attinenti la sicurezza (AEOC+S) Servizio AEO U.D. Milano 2 Estensione dello status di AEO alle filiali europee Per ottenere la certificazione AEO un operatore economico presenta un’unica domanda valida per tutte le proprie stabili organizzazioni nel territorio doganale - art. 26, p. 2, Reg. (UE) n. 5195/2015 Servizio AEO U.D. Milano 2 Articolo 39: criteri per la concessione dello status - assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale; - controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci; - solvibilità finanziaria; - AEO per le semplificazioni doganali: rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta; - AEO per le agevolazioni attinenti la sicurezza: adozione di misure idonee a garantire la sicurezza della catena logistica, della struttura, dei partner commerciali e del personale. Servizio AEO U.D. Milano 2 Benefici aggiuntivi per gli AEO nel nuovo Codice Doganale Sdoganamento centralizzato Un AEOC-F può essere autorizzato a presentare le dichiarazioni doganali presso l’ufficio competente nel luogo in cui è stabilito e le merci in un altro ufficio - art. 179 Verifica della dichiarazione in dogana (art. 188) gestita tra: - Ufficio competente per il controllo documentale e la riscossione - Ufficio competente per la verifica fisica e il campionamento Servizio AEO U.D. Milano 2 Benefici aggiuntivi per gli AEO nel nuovo Codice Doganale Svincolo «contabile» L’autorità doganale può, su richiesta, esonerare un AEOC-F dall’obbligo di presentazione delle merci che si considerano svincolate con l’iscrizione nelle scritture del dichiarante - art. 182 c.3 Requisiti: - Merci non soggette a restrizione il cui flusso sia significativo e noto alla dogana - Possibilità di effettuare ispezioni Possibili casi di esclusione: - Obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza - UD di esportazione e di uscita non coincidenti - Esportazione di prodotti soggetti ad accisa Servizio AEO U.D. Milano 2 Benefici aggiuntivi per gli AEO nel nuovo Codice Doganale Autovalutazione L’autorità doganale può, su richiesta, autorizzare un AEOC-F a espletare determinate formalità doganale, a determinare l’importo dei dazi e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale - art. 185 Servizio AEO U.D. Milano 2 Benefici aggiuntivi per gli AEO nel nuovo Codice Doganale Riduzione o esenzione dalla garanzia globale Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri insorti, un AEOC-F è autorizzato, su richiesta, a usare una garanzia globale con un importo ridotto - art. 95 p.3. Può, inoltre, beneficiare di un esonero dalla garanzia - art. 95 p.2. Servizio AEO U.D. Milano 2 Maggiore concorrenza nel nuovo Codice Doganale Rappresentante doganale europeo Gli Stati membri possono fissare le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nel proprio territorio (normativa nazionale). Tuttavia, fatta salva l'applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato interessato, il rappresentante doganale con status di AEOC-F è abilitato a prestare i suoi servizi in uno stato membro diverso da quello in cui è stabilito. Art. 18, p.3 (normativa UE). Servizio AEO U.D. Milano 2 Semplificazioni per gli AEO nel nuovo Codice Doganale Requisiti equivalenti a quelli AEO per talune autorizzazioni Autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea Art. 148 p.4 Autorizzazione per i regimi speciali (perfezionamento, ammissione temporanea o uso finale, deposito doganale) Art. 211 p. 3 lett. b; Artt. 214, p.2 e 223, p. 2 Servizio AEO U.D. Milano 2 Mutuo riconoscimento internazionale dello status di AEOS-F Accordo mediante il quale l’UE riconosce la compatibilità di un Programma di certificazione della sicurezza in ambito doganale gestito da un Paese straniero con la certificazione AEO. L’UE e il Paese terzo garantiscono – nella misura del possibile – agli operatori certificati dalla controparte i medesimi benefici accordati agli operatori domestici certificati. Servizio AEO U.D. Milano 2 Mutuo riconoscimento internazionale dello status di AEOS-F UE-Giappone: mutuo riconoscimento AEO. L’AEO europeo comunica ai partner nipponici il codice MRA da indicare nella dichiarazione doganale presentata in Giappone. L’AEO giapponese comunica ai partner europei il codice MRA da indicare nella dichiarazione doganale presentata in UE. UE-Stati Uniti: mutuo riconoscimento AEO – C-TPAT. L’AEO deve associare al proprio codice EORI il codice MID fornito dalla dogana U.S.A. UE-Svizzera: 1 luglio 2009 UE-Norvegia: 1 luglio 2009 UE-Andorra: 27 gennaio 2011 Servizio AEO U.D. Milano 2 Novità ad alto impatto UE-Cina: mutuo riconoscimento AEO–ACE (Advanced Certified Enterprise) in vigore dal 3 novembre 2015. Il codice EORI n. IT123456789012345 va indicato nella dichiarazione alla dogana cinese nella seguente forma: AEO<IT123456789012345> Servizio AEO U.D. Milano 2 Operatori dei Paesi Partner riconosciuti AEO Giappone (622) - Cina (3273) - Stati Uniti (166) Servizio AEO U.D. Milano 2 Negoziati in corso EU-Russia: il 15-16 settembre si è svolta a Mosca la 4° riunione congiunta del gruppo di lavoro UE-Russia: ipotesi Green Corridor riservato agli AEO e ai LRO (Low Risk Operators) EU-Canada: gruppo di lavoro bilaterale riconoscimento AEO-PIP (Partners in Protection) Turchia, Colombia, Perù: Fase iniziale. Servizio AEO U.D. Milano 2 per il mutuo Principali accordi di mutuo riconoscimento nel mondo Stati Uniti: Canada Giappone Nuova Zelanda Giordania Israele Canada: Giappone Sud Corea Singapore Cina: Singapore Sud Corea Hong Kong Giappone: Sud Corea Singapore Sud Corea: Stati Uniti Singapore Nuova Zelanda Messico India - Sud Corea Consultazioni in corso Cina - Giappone Servizio AEO U.D. Milano 2 Messico Grazie per l’attenzione Dr. Andrea Festa Servizio AEO - Ufficio delle Dogane di Milano 2