L`AEO nel nuovo Codice Doganale. Gli Accordi di Mutuo

Transcript

L`AEO nel nuovo Codice Doganale. Gli Accordi di Mutuo
Seminario
«
«SPORTELLO UNICO DOGANALE:
dialogo telematico con le amministrazioni coinvolte nel processo di
sdoganamento e certificazione AEO»
 L’AEO nel nuovo Codice Doganale
 Gli Accordi di Mutuo Riconoscimento
Mercoledì 18 Novembre 2015 - ore 8,45 – Sala Colucci
Relatore:
 ANDREA FESTA
Vice-Client Coordinator, Ufficio delle Dogane di Milano 2 – Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli – Direzione Regionale per la Lombardia
L’AEO nel nuovo Codice Doganale
Gli Accordi di Mutuo Riconoscimento
Dr. Andrea Festa
Servizio AEO – Ufficio delle Dogane di Milano 2
Riferimenti normativi
Regolamento (UE) n. 952/13 (istituisce il Codice Doganale dell’Unione)
- Rifonde il Reg. (CE) n. 450/2008
- Abroga e sostituisce il Reg. (CEE) n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario).
- Integrato dal Reg. delegato (UE) n. 5195/2015
Formalmente in vigore dal 30 ottobre 2013
Applicabile dal 1 giugno 2016*
Servizio AEO U.D. Milano 2
Principali novità
- Informatizzazione delle procedure (art. 6 CDU)
- Riorganizzazione dei regimi doganali (Titolo VI e VII del CDU)
- Benefici aggiuntivi riservati agli operatori AEO
- Maggiore mobilità dei rappresentanti doganali
Servizio AEO U.D. Milano 2
Lo status di AEO nel nuovo Codice Doganale dell’Unione
L‘AEO beneficia di un trattamento più favorevole rispetto ad altri
operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali a
seconda del tipo di autorizzazione concessa, tra cui un numero minore
di controlli fisici e basati sui documenti (art. 38, p. 6)
- AEO per le semplificazioni doganali (AEOC)
- AEO per le agevolazioni attinenti la sicurezza (AEOS)
- AEO per le semplificazioni doganali e le agevolazioni attinenti la
sicurezza (AEOC+S)
Servizio AEO U.D. Milano 2
Estensione dello status di AEO alle filiali europee
Per ottenere la certificazione AEO un operatore economico presenta
un’unica domanda valida per tutte le proprie stabili organizzazioni
nel territorio doganale - art. 26, p. 2, Reg. (UE) n. 5195/2015
Servizio AEO U.D. Milano 2
Articolo 39: criteri per la concessione dello status
- assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e
fiscale;
- controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci;
- solvibilità finanziaria;
- AEO per le semplificazioni doganali: rispetto di standard pratici
di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse
all'attività svolta;
- AEO per le agevolazioni attinenti la sicurezza: adozione di
misure idonee a garantire la sicurezza della catena logistica, della
struttura, dei partner commerciali e del personale.
Servizio AEO U.D. Milano 2
Benefici aggiuntivi per gli AEO nel nuovo Codice Doganale
Sdoganamento centralizzato
Un AEOC-F può essere autorizzato a presentare le dichiarazioni
doganali presso l’ufficio competente nel luogo in cui è stabilito e le
merci in un altro ufficio - art. 179
Verifica della dichiarazione in dogana (art. 188) gestita tra:
- Ufficio competente per il controllo documentale e la riscossione
- Ufficio competente per la verifica fisica e il campionamento
Servizio AEO U.D. Milano 2
Benefici aggiuntivi per gli AEO nel nuovo Codice Doganale
Svincolo «contabile»
L’autorità doganale può, su richiesta, esonerare un AEOC-F dall’obbligo di
presentazione delle merci che si considerano svincolate con l’iscrizione nelle
scritture del dichiarante - art. 182 c.3
Requisiti:
- Merci non soggette a restrizione il cui flusso sia significativo e noto alla
dogana
- Possibilità di effettuare ispezioni
Possibili casi di esclusione:
- Obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza
- UD di esportazione e di uscita non coincidenti
- Esportazione di prodotti soggetti ad accisa
Servizio AEO U.D. Milano 2
Benefici aggiuntivi per gli AEO nel nuovo Codice Doganale
Autovalutazione
L’autorità doganale può, su richiesta, autorizzare un AEOC-F a
espletare determinate formalità doganale, a determinare l’importo dei
dazi e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale - art. 185
Servizio AEO U.D. Milano 2
Benefici aggiuntivi per gli AEO nel nuovo Codice Doganale
Riduzione o esenzione dalla garanzia globale
Quando deve essere costituita una garanzia globale per le
obbligazioni doganali e gli altri oneri insorti, un AEOC-F è
autorizzato, su richiesta, a usare una garanzia globale con un importo
ridotto - art. 95 p.3.
Può, inoltre, beneficiare di un esonero dalla garanzia - art. 95 p.2.
Servizio AEO U.D. Milano 2
Maggiore concorrenza nel nuovo Codice Doganale
Rappresentante doganale europeo
Gli Stati membri possono fissare le condizioni alle quali un
rappresentante doganale può prestare servizi nel proprio territorio
(normativa nazionale).
Tuttavia, fatta salva l'applicazione di criteri meno severi da parte
dello Stato interessato, il rappresentante doganale con status di
AEOC-F è abilitato a prestare i suoi servizi in uno stato membro
diverso da quello in cui è stabilito. Art. 18, p.3 (normativa UE).
Servizio AEO U.D. Milano 2
Semplificazioni per gli AEO nel nuovo Codice Doganale
Requisiti equivalenti a quelli AEO per talune autorizzazioni
Autorizzazione
per la gestione delle strutture di deposito per la
custodia temporanea Art. 148 p.4
Autorizzazione
per i regimi speciali (perfezionamento, ammissione
temporanea o uso finale, deposito doganale) Art. 211 p. 3 lett. b; Artt.
214, p.2 e 223, p. 2
Servizio AEO U.D. Milano 2
Mutuo riconoscimento internazionale dello status di AEOS-F
Accordo mediante il quale l’UE riconosce la compatibilità di un
Programma di certificazione della sicurezza in ambito doganale
gestito da un Paese straniero con la certificazione AEO.
L’UE e il Paese terzo garantiscono – nella misura del possibile – agli
operatori certificati dalla controparte i medesimi benefici accordati
agli operatori domestici certificati.
Servizio AEO U.D. Milano 2
Mutuo riconoscimento internazionale dello status di AEOS-F
UE-Giappone: mutuo riconoscimento AEO.
L’AEO europeo comunica ai partner nipponici il codice MRA da indicare nella
dichiarazione doganale presentata in Giappone.
L’AEO giapponese comunica ai partner europei il codice MRA da indicare
nella dichiarazione doganale presentata in UE.
UE-Stati Uniti: mutuo riconoscimento AEO
– C-TPAT.
L’AEO deve associare al proprio codice EORI il codice MID fornito dalla
dogana U.S.A.
UE-Svizzera: 1 luglio 2009
UE-Norvegia: 1 luglio 2009
UE-Andorra: 27 gennaio 2011
Servizio AEO U.D. Milano 2
Novità ad alto impatto
UE-Cina: mutuo riconoscimento AEO–ACE (Advanced Certified
Enterprise) in vigore dal 3 novembre 2015.
Il codice EORI n. IT123456789012345 va indicato nella
dichiarazione alla dogana cinese nella seguente forma:
AEO<IT123456789012345>
Servizio AEO U.D. Milano 2
Operatori dei Paesi Partner riconosciuti AEO
Giappone (622) - Cina (3273) - Stati Uniti (166)
Servizio AEO U.D. Milano 2
Negoziati in corso
EU-Russia:
il 15-16 settembre si è svolta a Mosca la 4° riunione
congiunta del gruppo di lavoro UE-Russia: ipotesi Green Corridor
riservato agli AEO e ai LRO (Low Risk Operators)
EU-Canada:
gruppo di lavoro bilaterale
riconoscimento AEO-PIP (Partners in Protection)
Turchia, Colombia, Perù: Fase iniziale.
Servizio AEO U.D. Milano 2
per
il
mutuo
Principali accordi di mutuo riconoscimento nel mondo
Stati Uniti: Canada Giappone Nuova Zelanda Giordania Israele
Canada: Giappone Sud Corea Singapore
Cina: Singapore Sud Corea Hong Kong
Giappone: Sud Corea Singapore
Sud Corea: Stati Uniti Singapore Nuova Zelanda Messico
India - Sud Corea
Consultazioni in corso
Cina - Giappone
Servizio AEO U.D. Milano 2
Messico
Grazie per l’attenzione
Dr. Andrea Festa
Servizio AEO - Ufficio delle Dogane di Milano 2