OGGETTO MOBILITÀ E TUTELA DELLA MATERNITÀ QUESITO

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OGGETTO MOBILITÀ E TUTELA DELLA MATERNITÀ QUESITO
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
MOBILITÀ E TUTELA DELLA MATERNITÀ
QUESITO
(posto in data 30 marzo 2015)
Un dirigente medico a tempo determinato, madre di un bimbo di 3 anni
e mezzo, può essere mandata in trasferta per un periodo di 2 settimane
minimo?
Vorrei capire se l'età del bambino che oltretutto sta facendo dei controlli
medici periodici per un incidente, può essere un motivo per sottrarsi
a questa imposizione.
Nelle disposizioni in materia di tutela della maternità può rientrare una
simile situazione?
RISPOSTA
(inviata in data 30 marzo)
Il decreto legge 24 giugno 1990 ha modificato l’articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la mobilità esterna
ed interna, ampliando in maniera molto significativa la discrezionalità
delle singole amministrazioni nel trasferire i propri dipendenti
all’interno della stessa amministrazione, o in amministrazioni diverse,
con il solo vincolo che il trasferimento sia nel raggio di 50 km rispetto
alla sede di servizio. Il comma 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo
165, nel testo vigente come modificato dal decreto legge 24 giugno
2014, dispone infatti che i dipendenti pubblici possono essere trasferiti
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel
territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore
a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Purtroppo lo stesso
comma 2 precisa che non sono obbligati a tale trasferimento soltanto
i lavoratori che hanno figli di età inferiore ai 3 anni, o che hanno
a carico un congiunto in condizioni di grave disabilità. Non appare
pertanto possibile opporsi, invocando le norme oggi vigenti in materia
di mobilità, ad un provvedimento di trasferimento temporaneo che
appare assumere le connotazioni di una mobilità d’urgenza.
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Non sono state peraltro modificate le norme che disciplinano le tutele
per la maternità e la paternità, che sono richiamate nella sezione
riferimenti normativi. Tra queste nella situazione descritta, stante
l’esigenza di una particolare cura richiesta dal figlio, potrebbe trovare
applicazione l’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
che in particolare prevede il diritto per la madre ad un congedo
facoltativo di sei mesi fino all’età di otto anni del bambino, diritto che
non è soggetto a discrezionalità dell’amministrazione di appartenenza,
ma che deve essere comunque concesso. Per i dipendenti pubblici, ed
in quanto tali anche per i dirigenti medici, i primi 30 giorni di congedo
sono a retribuzione intera. Il congedo deve essere richiesto quindici
giorni prima rispetto alla data della sua fruizione. Può essere richiesto
eccezionalmente 48 ore prima al fronte di una oggettiva impossibilità
a rispettare il predetto termine.
Entro gli otto anni di vita del bambino è inoltre possibile fruire di 5
giorni l’anno di permesso per malattia del bambino (articolo 47,
comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
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INDICAZIONI OPERATIVE
L’applicazione delle norme che tutelano specifici istituti deve essere
effettuata nel rispetto di principi di carattere generale che devono
sempre permeare il rapporto di lavoro quali il principio della diligenza,
della correttezza, della buona fede, sanciti dagli articoli 2104, 1175 e
1375 del codice civile.
In ossequio a tali principi una situazione come quella descritta nel
quesito deve essere gestita con la massima trasparenza, esplicitando
con chiarezza quali sono i problemi e le difficoltà che una trasferta
quale quella ipotizzata comporterebbe, parlandone prima di tutto al
direttore della struttura complessa di appartenenza, che direttamente
è comunque chiamato in causa in quanto responsabile dell’efficiente
gestione delle risorse e del buon andamento della struttura, e al
direttore del servizio personale, che è anch’esso chiamato in causa
come garante della correttezza degli atti e dei procedimenti.
Solo in questo modo appare possibile utilizzare al meglio gli istituti
normativi e contrattuali disponibili per rendere compatibili le esigenze
organizzative della struttura di appartenenza con le proprie personali
esigenze, in una logica di sostanziale equità.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente dal 25 giugno 2014
(come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90)
2. fruibilità della prestazione lavorativa tra sedi diverse
Nell'ambito dei rapporti di lavoro i dipendenti pubblici possono
essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo
accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero
a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui
sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo
periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali
rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata stato, regioni, comunità locali, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma,
anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza
preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze
di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto
al congedo parentale, e ai soggetti che hanno a carico un congiunto
in condizioni di disabilità grave, con il consenso degli stessi
alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CODICE CIVILE
Articolo 2013
Prestazione del lavoro
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo
per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque
non superiore a tre mesi.
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se
non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 2.
Definizioni
1. principali istituti a tutela della maternità e della paternità
Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria
dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del
lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa
della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione
facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti
specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati
datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 32.
Congedo parentale
1. termini di fruibilità del congedo parentale
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore
ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal
presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non
possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fermo
restando che qualora il padre lavoratore eserciti il diritto
di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non
inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali
dei genitori è elevato a undici mesi. Nell'ambito del predetto limite,
il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. rinvio alla contrattazione collettiva di settore
La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità
di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché
i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un
determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 32.
Congedo parentale
2. innalzamento a 11 mesi della durata complessiva del congedo
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi,
il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato
a undici mesi.
3. obbligo di preavvisare il datore di lavoro
Ai fini dell'esercizio del diritto di fruire del congedo parentale,
il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità,
a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri
definiti dai contratti collettivi, e comunque con un termine
di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione
dell'inizio e della fine del periodo di congedo.
4. imprescindibilità del diritto al congedo parentale
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora
l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. accordo con il datore di lavoro per la ripresa dell’attività
Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro
concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività
lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto
dalla contrattazione collettiva.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 34
Trattamento economico e normativo
1. misura dell’indennità dovuta durante il congedo parentale
Per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è
dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari
al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo
complessivo tra i genitori di sei mesi.
Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità per
retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del
periodo di paga quadri settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio
il congedo. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi
che vengono considerati agli effetti della determinazione
delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità
economiche di malattia. Per retribuzione media globale giornaliera
si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo
totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del
quale ha avuto inizio il congedo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 47
congedo per la malattia del figlio
1. congedo per malattia dei figli di età inferiore a tre anni
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi
dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio
di età non superiore a tre anni.
2. congedo per malattia dei figli di età compresa tra tre e otto anni
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi
dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per
le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. modalità di trasmissione all’INPS della certificazione di malattia
La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei
congedi previsti per la malattia del figlio di età inferiore ad otto
anni è inviata per via telematica direttamente dal medico curante
del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che ha
in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia
di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime
modalità , al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta
elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano
richiesta.
4. sospensione del decorso delle ferie in caso di ricovero ospedaliero
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe a richiesta del genitore il decorso delle ferie per fruire
del congedo.
5. esonero dai controlli previsti in caso di malattia
Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni
vigenti in materia di controlli delle assenze per malattia.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA
CCNL 10 febbraio 2004
integrativo del CCNL 1998_2001
articolo 15
Congedi dei genitori
1. riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela
della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151.
2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001
Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, 151,
le parti concordano quanto segue:
a) congedo obbligatorio per maternità
nel periodo di astensione obbligatoria per maternità al dirigente
spettano l’intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità, ove in godimento;
b) parto prematuro
in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque
i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della
data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare
in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato
medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo
ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo
rientro a casa del bambino;
c) congedo parentale
nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per
un periodo complessivo di sei mesi entro gli otto anni di vita
del bambino, fruibile anche frazionatamente, i primi 30 giorni
di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori
e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono
valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta
l’intera retribuzione
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA
CCNL 10 febbraio 2004
integrativo del CCNL 1998_2001
articolo 15
Congedi dei genitori
2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001
d) astensione dal lavoro per malattia del figlio
successivamente al periodo di astensione obbligatoria per
maternità e sino al compimento del terzo anno di vita del
bambino, nei casi di astensione dal lavoro per malattia del figlio
previsti dall’articolo 47, comma 4 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 165, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun
anno di età del bambino computati complessivamente per
entrambi i genitori;
e) computo dei giorni di assenza
i periodi di assenza per congedo parentale malattia del figlio nel
caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione
frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati
dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice;
f) termini per la presentazione della domanda di congedo parentale
ai fini della fruizione, anche frazionata, del congedo parentale,
la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa
domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza
del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni.
Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell’originario periodo di astensione;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA
CCNL 10 febbraio 2004
integrativo del CCNL 1998_2001
articolo 15
Congedi dei genitori
2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001
g) possibilità di richiedere il congedo parentale 48 ore prima
in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
rendano impossibile il rispetto dei termini di 15 giorni previsti
alla lettera f) la domanda può essere presentata entro le 48 ore
precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro ;
h) parto plurimo
in caso di parto plurimo, i periodi di riposo giornaliero sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono
essere utilizzate anche dal padre.
3. obbligo di adibire la lavoratrice madre ad attività compatibili
Ferma restando l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità,
qualora durante il periodo della gravidanza e per l’intera durata del
periodo di allattamento si accerti che l’espletamento dell’attività
lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per
la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’azienda provvede
al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso
in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino
minor aggravio psicofisico.
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