Allegato verbale 2ª Comm 01-04

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Allegato verbale 2ª Comm 01-04
Trani, data del deposito
in Commissione
SPETT.LE
II COMMISSIONE
OGGETTO:
DIFFIDA
A
PROVVEDERE
-
SITUAZIONE
PATRIMONIO
IMMOBILIARE DEL COMUNE DI TRANI – MOROSITA’ E IRREGOLARITA’
La sottoscritta Maria Grazia Cinquepalmi, nata a Trani l’8/4/1970,
consigliere
comunale
del
movimento
Trani#ACapo,
in
ordine
alla
posizione degli immobili e dei fitti attivi, espone quanto segue, invitando
la
Commissione
ad
assumere
le
iniziative
di
sua
competenza
nell’interesse della collettività.
1 POSIZIONE
Il Comune di Trani è proprietario da anni (2001) di mq 730 scoperti e
mq. 245 coperti (sei vani) da utilizzarsi ad aule scolastiche in prossimità
del Liceo Classico De Santis e a confine con quelli utilizzati dalla
Provincia, avendo finanche sottoscritto con la società Verdemare s.r.l. un
atto di transazione nel 2010 ed essendo stata emessa una deliberazione
immediatamente eseguibile di giunta comunale (n. 301 del 12/12/2013)
relativamente proprio a tali beni.
Ad oggi non vi è stata ancora l’immissione in possesso da parte del
Comune o la diffida alle società Verdemare s.r.l. e Veronico s.r.l. a
consegnare immediatamente e senza indugio tali locali.
La delibera di giunta comunale non ha avuto alcun seguito benché quei
locali fossero destinati ad aule scolastiche di cui, come ben noto, vi è
grande necessità.
Il possesso degli immobili da parte del costruttore è illegittimo e
ingiustificato e il Comune non si attiva.
2 POSIZIONE
La società Giodicart s.r.l. ha ceduto al Comune di Trani la superficie
coperta e scoperta, in catasto al foglio 22 part. 515 sub 2, al fine di
costruire il proprio capannone.
Tale superficie con annesso piano interrato non è riportata nell’elenco del
beni del Comune di Trani di cui dispone il competente Ufficio ma è
intestata catastalmente al Comune.
Nonostante la proprietà delle unità immobiliari in capo al Comune di
Trani, le stesse sembrerebbero utilizzate dalla Giodicart gratuitamente e
senza titolo.
3 POSIZIONE
La Dogana utilizza “sine titulo” i locali siti in prossimità di Palazzo
Gadaleta, alla Piazza S. Regia Udienza nn. 12, 13, 14 e 15.
Tale contratto è scaduto nel 2014 senza possibilità di ulteriore proroga.
L’indennità
di
occupazione
versata
è
pari
ad
€
150,00
mensili,
comprensiva del consumo di acqua e degli oneri condominiali, della
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e delle sue parti
comuni.
La permanenza della Dogana nell’immobile non è accettabile sia per il
ridicolo importo versato (nei locali privati confinanti il canone mensile
versato è superiore di 10 volte quello suindicato) sia per le note esigenze
del Tribunale di Trani che potrebbe utilizzare questi spazi per i propri
Uffici.
Inoltre, risulta dall’Area Economica finanziaria, che nel 2015 è stato
versato l’importo di € 790,50 ma non è riportata la situazione dei
pagamenti relativa agli anni 2010, 2011 e 2013 e precedenti.
4 POSIZIONE
In Piazza Marconi vi è il sindacato CGIL che utilizza “sine titulo” da oltre
venti anni due appartamenti: uno di 130 mq l’altro di 75 mq.
La permanenza del sindacato negli immobili di proprietà comunale non è
accettabile sia perché non è regolata da un contratto di locazione sia per
la mancata corresponsione di un canone di locazione.
Tale circostanza è confermata dall’elenco aggiornato fornito in data 2
marzo 2016 dal Dirigente dell’area Economica e Finanziaria dalla quale
risulta che il Comune di Trani deve riscuotere parecchie somme dal
sindacato.
Il Panificio Antonella occupa due locali a piano terra in Piazza Marconi
nn. 29 e 30 con contratti per atti pubblici n. 3194/92 e 3195/92
Con determina dirigenziale n. 27 del 15 febbraio 2007 è stata
riconfermata, con decorrenza dal 1 luglio 2005, la titolarità del rapporto
locativo relativo a detti locali.
Il canone complessivo ultimo previsto è di € 9.000,00 all’anno.
Il nuovo contratto con le nuove condizioni contrattuali non è mai stato
sottoscritto tra le parti e il Panificio Antonella non corrisponde i canoni di
locazione.
5 POSIZIONE
Ristorante Le Lampare al Fortino.
Il contratto di locazione è del 30 dicembre 2005.
L’Amministrazione Comunale si è riservata la facoltà di rideterminare il
canone di concessione e le condizioni contrattuali al termine della
scadenza dei primi sette anni.
Unitamente al contratto di locazione le parti hanno redatto e sottoscritto
un verbale di constatazione dello stato dei luoghi in cui sono state
individuate le carenze funzionali riscontrate e la quantificazione delle
somme occorrenti per il ripristino; somme che il concessionario si è
obbligato a riconoscere al Comune di Trani senza poter accampare
eccezioni di sorta.
L’art. 10 del contratto di locazione prevede inoltre che il concessionario
rinuncia espressamene a qualsiasi richiesta nei confronti del Comune di
Trani di indennizzo di sorta per opere eseguite.
Il ristorante Le Lampare ha un debito nei confronti del Comune di Trani
per canoni di locazione non pagati pari ad € 231mila maturati dal 2010
ad oggi (mentre non si conosce la situazione dei pagamenti dal 2005,
data di sottoscrizione del contratto, al 2010).
Si è appreso dall’Ufficio Patrimonio che il Comune di Trani sta valutando
una transazione che prevede di defalcare dall’importo di € 231 mila la
somma di € 60 mila sopportata dal conduttore per il rifacimento del
solaio
dell’immobile
nonostante
le
clausole
contrattuali
(art.
10)
vietassero forme di indennizzo per opere eseguite peraltro senza alcuna
autorizzazione da parte del Comune.
Tale accordo sembra in violazione del contratto e comunque resta il
residuo a credito del Comune che va anche maggiorato degli interessi.
6 POSIZIONE
Il Vecchio e il Mare – Locale al fortino – Contratto di concessione in uso
dell’immobile è del 30/11/2005 rep. 3964 con la società D&D di Domizio
Pasquale s.a.s..
La durata era di sette anni, rinnovabile per altri sette anni, previa
richiesta al Comune di Trani alla prima scadenza (2012).
Con nota n. 21938 del 20 maggio 2009 l’Ufficio Patrimonio accoglieva la
richiesta della modifica della titolarità della concessione in uso del locale
in favore della società D&D di Francesco Mastrototaro &C. s.a.s..
Successivamente, in data 15/10/2012 con nota n. 36345 la società
subentrante chiedeva la dilazione del debito di € 19.486,92 per mancato
pagamento dei canoni e presentava l’atto notarile (rep. 1771/1436) per
cessione di quote.
L’Ufficio Patrimonio con nota n. 30260 del 26/7/2013 trasmetteva alla
società lo schema di nuovo contratto invitando la stessa ad esprimere il
proprio assenso scritto alle nuove condizioni contrattuali consistenti nella
corresponsione di un canone rideterminato di € 1.644,71 nonché invitava
alla presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento
canoni concessori dal 3/9/2013 al 2/9/2014 per un totale di € 19.736,52
con l’obbligo di rinnovo annuale.
Veniva approvato lo schema del nuovo contratto di locazione che ad oggi
non è mai stato sottoscritto tra le parti.
Il sig. Mastrodonato Francesco, rappresentante legale della società D&D
di F.sco Mastrodonato & C. s.a.s. dichiarava per iscritto di aver ricevuto
in data 5/5/2015 copia del provvedimento Determina Dirigenziale n. 51
del 30/4/2014.
A tale presa visione non è seguita né la sottoscrizione del nuovo
contratto con l’Ente, né il rilascio delle fideiussioni annuali né tantomeno
il pagamento dei canoni di locazione così come concordati.
Dal prospetto ricevuto dal Dirigente dell’Area Finanziaria si evince che nel
2013 non è stato versato alcunché a titolo di indennità di occupazione,
nel 2014 è stata versata la somma di € 8.223,55 a fronte di euro
19.736,00, nel 2015 non è stato versato alcunchè.
L’immobile
è
gestito
soprattutto
nel
commercialmente
periodo
estivo
cosicché
e
con
la
alta
morosità
frequentazione
è
del
tutto
ingiustificata e inaccettabile.
7 POSIZIONE
IMMOBILE BAR TRE PALME: Contratto di locazione del 6/12/2011 con la
società Parbleu di Mazzilli Elsa. Canone pari a € 1.256,00 al mese. Durata
10 anni dal 28/11/2011.
Il canone di locazione doveva decorrere dal giorno della ultimazione dei
lavori di ristrutturazione dell’immobile che dovevano essere eseguiti
entro il termine massimo di sei mesi, secondo quanto previsto in sede di
gara dal medesimo locatario.
Dal secondo anno il canone doveva essere aggiornato nella misura del
75% della variazione Istat, previa richiesta scritta da parte del Comune.
Il contratto sottoscritto tra le parti prevede che in caso di mancato
pagamento del canone il Comune può avvalersi del disposto dell’art.
1453 c.c. senza bisogno di diffida o costituzione in mora.
L’art. 7 prevede un deposito cauzionale pari ad un anno di mensilità di
canone ammontante ad euro 15.072,00.
La garanzia fideiussoria doveva essere rinnovata annualmente.
La società nel 2012 non ha versato somme imputabili a canone di
locazione; nel 2013 idem; nel 2014 idem; nel 2015 solo € 5.024,00.
E’ pertanto necessario attivare le polizze fideiussorie e far valere le
clausole contrattuali per la risoluzione del contratto e il recupero delle
somme.
8 POSIZIONE
LE TERRAZZE (EX FELICE)
Il Comune di Trani ha sottoscritto un verbale di conciliazione al fine di
compensare l’indennità di avviamento commerciale con le indennità di
occupazione concedendo il prolungarsi della permanenza del conduttore
nell’immobile con un rapporto di precario (comodato) oneroso.
Il contratto si può risolvere in qualsiasi momento (come ogni comodato)
anche se il termine ultimo è la vendita dell’immobile.
Il Comune deve decidere se intende vendere oppure no l’immobile.
In tale ultimo caso va risolto il precario.
9 POSIZIONE
LE ANTENNE
I contratti sono stati sottoscritti nel 2006, per la durata di anni 9, con
vari operatori di telefonia mobile.
Il canone annuo previsto era pari ad euro 14.000,00 Iva esclusa,
comprensivo di ogni e qualsiasi onere o tassa comunale.
Con aggiornamento annuale su base Istat senza necessità di richiesta.
Il canone non è stato regolarmente corrisposto anno per anno.
Nel 2015 i contratti sono scaduti e l’UTC ha rinnovato le concessioni
nonostante la persistente morosità, diminuendo finanche il canone
previsto ad euro 12.849,50 oltre Iva (deliberazione commissariale n. 104
dell’11.6.2015 – approvazione nuovo schema di contratto).
Si invita la Commissione ad assumere le iniziative di sua competenza.
Maria Grazia Cinquepalmi