Allegato verbale 2ª Comm 01-04
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Allegato verbale 2ª Comm 01-04
Trani, data del deposito in Commissione SPETT.LE II COMMISSIONE OGGETTO: DIFFIDA A PROVVEDERE - SITUAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI TRANI – MOROSITA’ E IRREGOLARITA’ La sottoscritta Maria Grazia Cinquepalmi, nata a Trani l’8/4/1970, consigliere comunale del movimento Trani#ACapo, in ordine alla posizione degli immobili e dei fitti attivi, espone quanto segue, invitando la Commissione ad assumere le iniziative di sua competenza nell’interesse della collettività. 1 POSIZIONE Il Comune di Trani è proprietario da anni (2001) di mq 730 scoperti e mq. 245 coperti (sei vani) da utilizzarsi ad aule scolastiche in prossimità del Liceo Classico De Santis e a confine con quelli utilizzati dalla Provincia, avendo finanche sottoscritto con la società Verdemare s.r.l. un atto di transazione nel 2010 ed essendo stata emessa una deliberazione immediatamente eseguibile di giunta comunale (n. 301 del 12/12/2013) relativamente proprio a tali beni. Ad oggi non vi è stata ancora l’immissione in possesso da parte del Comune o la diffida alle società Verdemare s.r.l. e Veronico s.r.l. a consegnare immediatamente e senza indugio tali locali. La delibera di giunta comunale non ha avuto alcun seguito benché quei locali fossero destinati ad aule scolastiche di cui, come ben noto, vi è grande necessità. Il possesso degli immobili da parte del costruttore è illegittimo e ingiustificato e il Comune non si attiva. 2 POSIZIONE La società Giodicart s.r.l. ha ceduto al Comune di Trani la superficie coperta e scoperta, in catasto al foglio 22 part. 515 sub 2, al fine di costruire il proprio capannone. Tale superficie con annesso piano interrato non è riportata nell’elenco del beni del Comune di Trani di cui dispone il competente Ufficio ma è intestata catastalmente al Comune. Nonostante la proprietà delle unità immobiliari in capo al Comune di Trani, le stesse sembrerebbero utilizzate dalla Giodicart gratuitamente e senza titolo. 3 POSIZIONE La Dogana utilizza “sine titulo” i locali siti in prossimità di Palazzo Gadaleta, alla Piazza S. Regia Udienza nn. 12, 13, 14 e 15. Tale contratto è scaduto nel 2014 senza possibilità di ulteriore proroga. L’indennità di occupazione versata è pari ad € 150,00 mensili, comprensiva del consumo di acqua e degli oneri condominiali, della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e delle sue parti comuni. La permanenza della Dogana nell’immobile non è accettabile sia per il ridicolo importo versato (nei locali privati confinanti il canone mensile versato è superiore di 10 volte quello suindicato) sia per le note esigenze del Tribunale di Trani che potrebbe utilizzare questi spazi per i propri Uffici. Inoltre, risulta dall’Area Economica finanziaria, che nel 2015 è stato versato l’importo di € 790,50 ma non è riportata la situazione dei pagamenti relativa agli anni 2010, 2011 e 2013 e precedenti. 4 POSIZIONE In Piazza Marconi vi è il sindacato CGIL che utilizza “sine titulo” da oltre venti anni due appartamenti: uno di 130 mq l’altro di 75 mq. La permanenza del sindacato negli immobili di proprietà comunale non è accettabile sia perché non è regolata da un contratto di locazione sia per la mancata corresponsione di un canone di locazione. Tale circostanza è confermata dall’elenco aggiornato fornito in data 2 marzo 2016 dal Dirigente dell’area Economica e Finanziaria dalla quale risulta che il Comune di Trani deve riscuotere parecchie somme dal sindacato. Il Panificio Antonella occupa due locali a piano terra in Piazza Marconi nn. 29 e 30 con contratti per atti pubblici n. 3194/92 e 3195/92 Con determina dirigenziale n. 27 del 15 febbraio 2007 è stata riconfermata, con decorrenza dal 1 luglio 2005, la titolarità del rapporto locativo relativo a detti locali. Il canone complessivo ultimo previsto è di € 9.000,00 all’anno. Il nuovo contratto con le nuove condizioni contrattuali non è mai stato sottoscritto tra le parti e il Panificio Antonella non corrisponde i canoni di locazione. 5 POSIZIONE Ristorante Le Lampare al Fortino. Il contratto di locazione è del 30 dicembre 2005. L’Amministrazione Comunale si è riservata la facoltà di rideterminare il canone di concessione e le condizioni contrattuali al termine della scadenza dei primi sette anni. Unitamente al contratto di locazione le parti hanno redatto e sottoscritto un verbale di constatazione dello stato dei luoghi in cui sono state individuate le carenze funzionali riscontrate e la quantificazione delle somme occorrenti per il ripristino; somme che il concessionario si è obbligato a riconoscere al Comune di Trani senza poter accampare eccezioni di sorta. L’art. 10 del contratto di locazione prevede inoltre che il concessionario rinuncia espressamene a qualsiasi richiesta nei confronti del Comune di Trani di indennizzo di sorta per opere eseguite. Il ristorante Le Lampare ha un debito nei confronti del Comune di Trani per canoni di locazione non pagati pari ad € 231mila maturati dal 2010 ad oggi (mentre non si conosce la situazione dei pagamenti dal 2005, data di sottoscrizione del contratto, al 2010). Si è appreso dall’Ufficio Patrimonio che il Comune di Trani sta valutando una transazione che prevede di defalcare dall’importo di € 231 mila la somma di € 60 mila sopportata dal conduttore per il rifacimento del solaio dell’immobile nonostante le clausole contrattuali (art. 10) vietassero forme di indennizzo per opere eseguite peraltro senza alcuna autorizzazione da parte del Comune. Tale accordo sembra in violazione del contratto e comunque resta il residuo a credito del Comune che va anche maggiorato degli interessi. 6 POSIZIONE Il Vecchio e il Mare – Locale al fortino – Contratto di concessione in uso dell’immobile è del 30/11/2005 rep. 3964 con la società D&D di Domizio Pasquale s.a.s.. La durata era di sette anni, rinnovabile per altri sette anni, previa richiesta al Comune di Trani alla prima scadenza (2012). Con nota n. 21938 del 20 maggio 2009 l’Ufficio Patrimonio accoglieva la richiesta della modifica della titolarità della concessione in uso del locale in favore della società D&D di Francesco Mastrototaro &C. s.a.s.. Successivamente, in data 15/10/2012 con nota n. 36345 la società subentrante chiedeva la dilazione del debito di € 19.486,92 per mancato pagamento dei canoni e presentava l’atto notarile (rep. 1771/1436) per cessione di quote. L’Ufficio Patrimonio con nota n. 30260 del 26/7/2013 trasmetteva alla società lo schema di nuovo contratto invitando la stessa ad esprimere il proprio assenso scritto alle nuove condizioni contrattuali consistenti nella corresponsione di un canone rideterminato di € 1.644,71 nonché invitava alla presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento canoni concessori dal 3/9/2013 al 2/9/2014 per un totale di € 19.736,52 con l’obbligo di rinnovo annuale. Veniva approvato lo schema del nuovo contratto di locazione che ad oggi non è mai stato sottoscritto tra le parti. Il sig. Mastrodonato Francesco, rappresentante legale della società D&D di F.sco Mastrodonato & C. s.a.s. dichiarava per iscritto di aver ricevuto in data 5/5/2015 copia del provvedimento Determina Dirigenziale n. 51 del 30/4/2014. A tale presa visione non è seguita né la sottoscrizione del nuovo contratto con l’Ente, né il rilascio delle fideiussioni annuali né tantomeno il pagamento dei canoni di locazione così come concordati. Dal prospetto ricevuto dal Dirigente dell’Area Finanziaria si evince che nel 2013 non è stato versato alcunché a titolo di indennità di occupazione, nel 2014 è stata versata la somma di € 8.223,55 a fronte di euro 19.736,00, nel 2015 non è stato versato alcunchè. L’immobile è gestito soprattutto nel commercialmente periodo estivo cosicché e con la alta morosità frequentazione è del tutto ingiustificata e inaccettabile. 7 POSIZIONE IMMOBILE BAR TRE PALME: Contratto di locazione del 6/12/2011 con la società Parbleu di Mazzilli Elsa. Canone pari a € 1.256,00 al mese. Durata 10 anni dal 28/11/2011. Il canone di locazione doveva decorrere dal giorno della ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile che dovevano essere eseguiti entro il termine massimo di sei mesi, secondo quanto previsto in sede di gara dal medesimo locatario. Dal secondo anno il canone doveva essere aggiornato nella misura del 75% della variazione Istat, previa richiesta scritta da parte del Comune. Il contratto sottoscritto tra le parti prevede che in caso di mancato pagamento del canone il Comune può avvalersi del disposto dell’art. 1453 c.c. senza bisogno di diffida o costituzione in mora. L’art. 7 prevede un deposito cauzionale pari ad un anno di mensilità di canone ammontante ad euro 15.072,00. La garanzia fideiussoria doveva essere rinnovata annualmente. La società nel 2012 non ha versato somme imputabili a canone di locazione; nel 2013 idem; nel 2014 idem; nel 2015 solo € 5.024,00. E’ pertanto necessario attivare le polizze fideiussorie e far valere le clausole contrattuali per la risoluzione del contratto e il recupero delle somme. 8 POSIZIONE LE TERRAZZE (EX FELICE) Il Comune di Trani ha sottoscritto un verbale di conciliazione al fine di compensare l’indennità di avviamento commerciale con le indennità di occupazione concedendo il prolungarsi della permanenza del conduttore nell’immobile con un rapporto di precario (comodato) oneroso. Il contratto si può risolvere in qualsiasi momento (come ogni comodato) anche se il termine ultimo è la vendita dell’immobile. Il Comune deve decidere se intende vendere oppure no l’immobile. In tale ultimo caso va risolto il precario. 9 POSIZIONE LE ANTENNE I contratti sono stati sottoscritti nel 2006, per la durata di anni 9, con vari operatori di telefonia mobile. Il canone annuo previsto era pari ad euro 14.000,00 Iva esclusa, comprensivo di ogni e qualsiasi onere o tassa comunale. Con aggiornamento annuale su base Istat senza necessità di richiesta. Il canone non è stato regolarmente corrisposto anno per anno. Nel 2015 i contratti sono scaduti e l’UTC ha rinnovato le concessioni nonostante la persistente morosità, diminuendo finanche il canone previsto ad euro 12.849,50 oltre Iva (deliberazione commissariale n. 104 dell’11.6.2015 – approvazione nuovo schema di contratto). Si invita la Commissione ad assumere le iniziative di sua competenza. Maria Grazia Cinquepalmi