Consulenza fiscale - e

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Consulenza fiscale - e
Consulenza fiscale
G IUSEPPE FRA SC A N I
Iscritto all’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze
al n. 1.348 sez. “A”
D O T T O R E C O M M E R C I AL I S T A
R E V I S O R E L E G AL E D E I C O N T I
Firenze
3 settembre 2014
Titolo
Per la riqualificazione energetica comodato senza registrazione
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La norma prevede che gli interventi siano effettuati su immobili detenuti dal
contribuente
* * *
Per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 36% (ora 50%) delle spese sostenute per lavori
di recupero edilizio è necessario che il soggetto che sostiene le spese sia, in qualche modo,
legato all'abitazione (proprietari, usufruttuari, inquilini, comodatari).
Con particolare riferimento ai comodatari, l'Agenzia delle Entrate chiede di esibire il contratto
di comodato che, tuttavia, spesso non c'è, dato che la forma scritta non è obbligatoria. Può essere
il caso di un appartamento di proprietà dei genitori dato in uso al figlio senza formalità di sorta,
rispetto al quale il figlio intende effettuare un intervento agevolato, sostenendo direttamente le
spese. Ai fini della verifica si può argomentare all’Agenzia delle Entrate di avere riguardo ad
altri elementi che indichino un comportamento concludente di chi chiesto l'agevolazione, quali
la residenza, le utenze intestate, la pratica edilizia o la relazione parentale con il proprietario.
L’art. 3 comma 1 del DPR 131/86, in materia di registrazione dei contratti verbali non menziona
il comodato, il quale, anche con riferimento a beni immobili non deve essere sottoposto a
registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti (risoluzione n. 71/2006
dell’Agenzia delle Entrate). Diversamente, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve
essere assoggettato a registrazione nei 20 giorni dalla sua formazione con il pagamento
dell’imposta fissa di registro di 200 euro. Ciò nonostante l’Agenzia tende a revocare la detrazione, con applicazione di sanzioni e interessi
perché il DM 41/1998 prevede che il contribuente debba indicare in dichiarazione dei redditi gli
estremi di registrazione dell’atto che costituisce titolo di detenzione. Per quanto riguarda, invece, la detrazione per gli interventi di risparmio energetico 65%, è vero
che la norma rinvia alle modalità previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma,
presenta una serie di peculiarità. La stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 36/2007,
precisa che alcuni adempimenti previsti per la detrazione delle spese di ristrutturazione edilizia
“non sono stati richiamati in quanto non ritenuti necessari per la attuazione della specifica
finalità cui l’agevolazione è diretta”. Inoltre il medesimo documento precisa che possono
usufruire dell’agevolazione coloro che detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo, anche
un contratto di comodato, senza individuare ulteriori oneri in capo al soggetto passivo.
Coerentemente, il modello UNICO 2014 non prevede la compilazione di una sezione analoga a
quella per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, con l’indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato, mentre risulta sostanziale
la comunicazione all’ENEA dell’intervento fatto e della spesa sostenuta.
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DE DONNO – FAZZINI - LA GRECA – FRASCANI, DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
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Tel: 055 5000286 – Fax: 055 573006 – E-Mail: [email protected]
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Resta il problema di capire se, in sede di controllo, l’Agenzia delle Entrate possa, ai fini della fruizione della detrazione, comunque richiedere ed eventualmente sanzionare la mancata
registrazione del contratto di comodato. Interessante è la sentenza della Commissione tributaria
provinciale di Como n. 43/5/13. Nel caso l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato la detrazione
in quanto la scrittura privata con la quale la proprietà si obbligava a dare in locazione l’immobile oggetto d’intervento non aveva data certa. Secondo i giudici, la ratio della norma è quella di
agevolare gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, attribuendo la detrazione al
soggetto che sostiene le spese. Ai fini dell’incentivo, sono irrilevanti il titolo giuridico (proprietà
o altro diritto reale, contratto ad effetti obbligatori) e la forma del contratto (scritta o verbale) in
base al quale il contribuente detiene l’immobile;; a maggiore ragione, secondo i giudici, è
irrilevante la circostanza che tale titolo abbia data certa opponibile al Fisco.
Giuseppe Frascani
De Donno, Fazzini, La Greca, Frascani
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