Sezione I penale - Sentenza 8 novembre 2014 n. 2796
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Sezione I penale - Sentenza 8 novembre 2014 n. 2796
Tribunale di Bari - Sezione I penale - Sentenza 8 novembre 2014 n. 2796 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giorno 13 del mese di novembre dell'anno duemilaquattordici TRIBUNALE DI BARI PRIMA SEZIONE PENALE composta dai Sigg. Magistrati: 1. Dr.ssa Chiara Civitano - Presidente 2. Dr. Giovanni Zaccaro - Giudice est. 3. Dr. Alberto Mastropasqua - Giudice on. con la presenza del Procuratore della Repubblica Dr. Ch.Gi., con l'assistenza della Sig.ra An.Pe. ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la SENTENZA nella causa penale di primo grado contro Ra.Ge. libero assente difeso fiducia avv. Fr.Al. presente Imputato in ordine ai seguenti reati: a) per il reato p. e p. dagli artt. 56, 609 ter co. 1 n. 1) e co. 2, 609 quater c.p., perché, a bordo della sua autovettura (...) di colore nero tg. (...), mentre la minore An.Al. si recava a piedi presso la Scuola che frequenta, il prevenuto le si affiancava chiedendole un'informazione e sottoponendole all'attenzione delle fotografie pornografiche; in particolare poiché la minore colta di sorpresa appoggiava la mano sul finestrino abbassato dell'auto, lo stesso le afferrava la mano per cercare di tirarla a sé, non riuscendo nell'intento per la pronta reazione della bambina, che visto il pericolo si allontanava dal luogo velocemente; Con recidiva reiterata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ra.Ge., all'esito dell'udienza preliminare, era rinviato a giudizio per rispondere del reato a lui sopra ascritto. Nel corso dell'odierna udienza, essendo mutata la composizione del collegio giudicante, si procedeva alla rinnovazione degli atti. Dopo avere confermato le originarie richieste di prova (di cui all'udienza del 3.10.13), nuovamente ammesse dal Tribunale, il pm ed il difensore prestavano il loro consenso all'utilizzabilità delle prove assunte innanzi al precedente collegio: esame del teste Mi.Ge. (udienza del 12.12.13), tabulati telefonici (acquisiti con il consenso delle parti allegati al verbale dell'udienza del 12.12.13), esame dei testi Al.An. e Ma.An. (udienza del 17.4.14), verbale di denuncia sporta resa da Lu.An. e verbale di interrogatorio reso da Al.An. in data 6.5.08 (acquisiti con il consenso delle parti allegati al verbale dell'udienza del 17.4.14). Si procedeva, poi, all'ascolto del consulente tecnico del pm Fi.Ti. (della quale era anche acquisita la relazione scritta) e del teste della difesa Gi.Al. Infine, le parti concludevano come sopra riportato. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Am. deve essere assolto. Invero, il principale elemento a suo carico proviene dalla deposizione resa dalla persona offesa Al.An., dapprima in fase investigativa (ed acquisita agli atti con il consenso delle parti e dunque pienamente utilizzabile) poi in fase dibattimentale (quando ha confermato quello che aveva detto in fase di indagini). La bambina (che aveva nove anni al momento del fatto e dieci quando venne interrogata) ha riferito che era sul tragitto fra casa e scuola, quando venne fermata da un uomo, a bordo di un auto. Costui le chiese se conoscesse una tale An., lei rispose di non e continuò a camminare. Quindi l'uomo (di circa 55 - 56 anni, basso anche se lo vide solo da seduto, con i capelli neri e sporchi), raggiuntala, le mostrò due foto che ritraevano lui stesso ed una donna nuda (di circa 25 - 26 anni, alta, con i capelli biondi, gli occhi neri e piccoli, ritratta in una specie di teatro); spense l'auto (una Croma, vecchia e di colore grigio scuro, del quale vide il numero di targa senza ricordarlo in sede di interrogatorio); le chiese se riconosceva An. in quelle foto e le propose di andare con lui per cercare An. Lei rifiutò ed arrivò a scuola, dove si confidò con un'amica, con la maestra An.Gi. e con la maestra Gi.Ma. Alla fine dell'interrogatorio, la An. ha ricordato un altro particolare: l'uomo le prese la mano con forza ma lei la tirò via e si liberò subito. Nessun dubbio vi è sulla capacità a testimoniare di An.An., Infatti, Fi.Ti., consulente tecnico del pm, ha giudicato positivamente l'attitudine a testimoniare della ragazza con una valutazione, scevra di contestazioni da parte della difesa. Ovviamente, la consulente tecnica del pm non può esprimersi sulla credibilità della An., giudizio proprio dal giudice procedente ma non vi sono dubbi nemmeno sulla attendibilità della teste. Invero, ella ha reso una deposizione chiara, coerente nel suo sviluppo logico temporale, senza particolari iperbolici, senza palesi intenti calunniatori (che se ci fossero stati, l'avrebbero indotta ad ingigantire la gravità dei fatti). Inoltre, la scena, sia pura a distanza, venne vista anche dalla teste An., la cui deposizione rappresenta un significativo riscontro al racconto della persona offesa. Appare anche certa l'identificazione dell'uomo che fermò la An. La teste ha precisato di avere notato il numero di targa dell'auto (...), a bordo della quale vi era l'uomo che la fermò ma di non ricordarlo più. Questa lacuna è colmata dal verbale di denuncia sporta dal padre, utilizzabile per espresso consenso delle parti, ove l'uomo precisa il numero di targa che le rivelò la figlia, subito dopo l'accaduto: (...). Orbene, gli investigatori, ricevuta la denuncia, verificarono che l'auto con quella targa era proprio intestata all'odierno imputato. Inoltre, la teste An., che vide la An. allontanarsi in modo assai agitato da un auto (...), ha riconosciuto il conducente di quell'auto proprio nelle foto che riproduce l'odierno imputato. Tuttavia, i fatti accertati, pure se sicuramente veri, non sono tali da integrare il reato contestato. Invero, secondo la tesi del pm, la condotta ascritta all'imputato integrerebbe un atto idoneo e diretto in modo non equivoco a consumare una violenza sessuale o comunque un'illecita intromissione nella sfera della libertà sessuale della An., ovviamente ancora di più protetta essendo la vittima minorenne. La questione, dunque, è se l'esibizione di foto "di persone nude" (si badi che la teste non ha descritto foto pornografiche, ossia che riproducono attività di rilievo sessuale, come invece è stato contestato dal pm) sia di per sé un'intromissione nella sfera sessuale altrui. In linea generale, la giurisprudenza ha sempre risposto negativamente a tale domanda: Non integra il reato di tentata violenza sessuale, non coinvolgendo la corporeità della persona offesa, la condotta di colui che, mostrando ad una minore delle fotografie ritraenti bambine svestite, la solleciti a mostrare le sue parti intime, rientrando la stessa, invece, nel reato di molestia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7365 del 18/01/2012 dep. 24/02/2012). Ovviamente, caso diverso è se l'esibizione delle foto si accompagni ad offerte o richieste di prestazioni sessuali. Nel caso di specie, il Ge. ha chiesto alla An. se conoscesse la donna ritratta nella foto e se lo volesse aiutare a cercarlo. Una condotta assai meno invasiva di quella di chiedere di spogliarsi, che pure la Suprema Corte ha ritenuto non integrare una violenza sessuale. Invero, a prescindere dai dubbi sulle preoccupanti reali intenzioni del Ge., la sua richiesta, non reiterata ed avvenuta in modo non minaccioso, non appare connotata dai requisiti di idoneità ed univocità, che devono sussistere per la punizione del tentativo. A ragionare diversamente, la soglia di punibilità sarebbe troppo anticipata e si finirebbe con il sanzionare la mera intenzione, senza invece verificare la necessaria materialità ed offensività del fatto contestato. Non appare nemmeno opportuna una riqualificazione nel reato ex art. 660 c.p., i cui termini di prescrizione sarebbero comunque già maturati. Nemmeno, la condotta, descritta invero in modo assai fugace dalla teste nella fase finale della sua deposizione, integra gli estremi del tentativo punibile. Infatti, risulta "solo" che l'uomo abbia bloccato la mano della An. fintanto ella è riuscita a liberarsi tirandola a sé con forza. Si tratta di un atto troppo ambiguo per poterne valutarne valutare l'univoca direzione verso l'appagamento di un desiderio sessuale (e nemmeno accompagnato da parole che ne indicassero tale scopo, del genere "vieni con me" o "fatti toccare" o "toccami") e troppo fugace per poterne decidere l'idoneità a violare la sfera di riservatezza sessuale della vittima. Neppure appare possibile, in assenza della prova dell'obiettivo del reo, qualificare il gesto come una tentata violenza privata. Invero, non è chiaro per costringerla a fare od a non fare cosa, l'uomo prese la mano della bambina. P.Q.M. Visto l'art. 530 cpv. c.p.p. assolve Ra.Ge. dall'imputazione a lui ascritta perché il fatto non sussiste. Giorni 60 per il deposito dei motivi. Così deciso in Bari il 13 novembre 2014. Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2014.