Il Diritto d`Autore e la fotografia
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Il Diritto d`Autore e la fotografia
Il Diritto d’Autore e la fotografia Modena, 15 giugno 2016 Cos’è il diritto d’autore La legge sul Diritto d’autore 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. Quando nasce il diritto d’autore? Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera Quando l’opera è protetta? L'opera dell'ingegno è protetta sin dal momento della sua creazione, l’autore non deve compiere nessuna formalità (registrazione, pubblicazione, deposito/iscrizione) affinché la sua opera sia tutelata. Quando le opere sono tutelate? Per essere tutelate dalla Legge sul Diritto d’autore, le opere devono avere tre requisiti contemporaneamente: 1) Carattere creativo «un’opera è creativa quando esprime l’individualità di chi l’ha creata» 2) Concretezza di espressione «la forma espressiva utilizzata per rappresentare un contenuto di idee e di sensazioni/emozioni deve essere concreta, cioè riproducibile» 3) Appartenere ad uno dei settori compresi nella tutela autoriale Opere tutelate dal Diritto d’autore 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, sia in forma scritta che orale 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti opera originale 3) le opere coreografiche, pantomimiche, le scenografie 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell’incisione 5) i disegni e le opere dell'architettura 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore (esclusi dalla tutela i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma) 9) le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto 10) le opere del disegno industriale che presentano carattere creativo e valore artistico 11) le elaborazioni di carattere creativo di un'opera già esistente (traduzioni in altra lingua, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi) Il diritto d’autore è costituito da tre macro-tipologie di diritti MORALI CONNESSI PATRIMONIALI Diritti morali spettano esclusivamente all’autore e sono inalienabili, cioè non possono essere ceduti nemmeno con contratto scritto, si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. I principali diritti morali sono: il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell’opera); il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica reputazione dell’autore). dell’opera che possa danneggiare la Diritti patrimoniali: sono i diritti esclusivi di utilizzazione economica, possono essere ceduti e permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera dietro compenso economico. Questi diritti si possono sintetizzare in: - diritto di pubblicazione; - diritto di riproduzione; - diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera; - diritto di diffusione (cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a distanza mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.); - diritto di distribuzione (cioè il diritto di porre in commercio l’opera); - diritto di noleggio e prestito; - diritto di elaborazione. Diritti connessi: sono i diritti che la legge riconosce non direttamente all’ autore di un ‘opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini (art. 72 e sgg. L. 633/1941), e possono essere ceduti. I diritti connessi più importanti sono: - quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori; - quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi; - quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive; - quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive. Diritti connessi Altri diritti connessi, con forme di tutela più debole rispetto al diritto d’autore, sono riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a creazioni che, pur essendo “opere dell’ingegno” godono di una tutela «minore» è il caso dei diritti su alcuni tipi di fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sulle traduzioni, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d’ autore ecc. Il Diritto d’Autore e la fotografia Modena, 15 giugno 2016 La tutela autoriale delle fotografie Le fotografie rientrano a pieno titolo nell’ambito delle immagini tutelate ai sensi dell’art.2, L. 633/1941: «devono considerarsi oggetto di tutela le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia» La legge sul Diritto d’autore prevede tre tipi di foto 1) le riproduzioni fotografiche 2) le semplici fotografie 3) le opere fotografiche Le riproduzioni fotografiche sono le mere riproduzioni di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili (articolo 87, L. 633/1941) Riproduzioni fotografiche che non riprendono persone, ma solo oggetti della vita quotidiana senza alcun valore né artistico né paesaggistico NON sono protette dal diritto d’autore Le semplici fotografie Immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Protette dal diritto d’autore purché sulle fotografie siano riportate: - il nome del fotografo, o il nome dell’impresa o del committente (per riproduzioni di opera d’arte, il nome dell’autore dell’opera d’arte, se è un paesaggio il nome del luogo) - la data di produzione della fotografia Diritti d’autore per 20 anni dalla produzione della fotografia Le opere fotografiche Sono quelle foto che contengono un apprezzabile apporto creativo Sono solitamente ricollegabili al loro autore già a prima vista Per questo motivo godono della tutela «piena» del diritto d’autore anche se non riportano nessuna indicazione, come le altre opere dell'ingegno diritti d’autore riconosciuti fino a 70 anni dopo la morte dell'autore A chi spettano i diritti sulle fotografie? Al fotografo o al cliente? (art. 86 e sgg. L. 633/1941) Foto scattate dal fotografo di propria iniziativa Foto su commissione spettano al fotografo i diritti di riproduzione, diffusione, pubblicazione spettano al committente i diritti di riproduzione, diffusione, pubblicazione Foto su commissione La cessione del file o di analogo mezzo di riproduzione, salvo diversi accordi contrattuali, comporta la cessione dei diritti di riproduzione, diffusione, pubblicazione. A chi spettano i diritti sulle fotografie? Al fotografo o al cliente? Sentenza del Tribunale di Milano n. 5417 del 28/04/2008 Il fotografo incaricato di eseguire delle fotografie, e ritenendosi l’autore a tutti gli effetti, le ha poi pubblicate di sua iniziativa 1) Prima di tutto il Tribunale ha dovuto accertare la natura di opera tutelata dal Diritto d’autore 2) Poi il Tribunale ha accertato che le foto erano state commissionate, in tal caso la Legge sul Diritto d’Autore riconosce il diritto esclusivo di riproduzione in capo al committente Le fotografie si possono pubblicare sui siti web? Liberatorie firmate Si possono pubblicare liberamente le foto a condizione che (soggetto famoso fotografato in luogo privato) Liberatorie firmate (soggetto NON famoso fotografato in luogo pubblico) Non servono liberatorie perché i soggetti famosi si trovano in luogo pubblico (attore ritratto in una serata di beneficenza) Foto e Videoriprese pubblicate sul web Se l’uso delle foto è divulgativo o commerciale, occorre fare attenzione a diversi fattori: - se si riprendono solo paesaggi naturali, servono liberatorie solo se si tratta di luoghi posti sotto sequestro giudiziario o vincoli di tutela ambientale; - se le riprese sono fatte in luoghi pubblici civilizzati/urbanizzati, occorre verificare che gli edifici ripresi non siano tutelati dal divieto di riprodurne l’immagine; - se si riprendono edifici privati, occorre la liberatoria dei proprietari La situazione si complica se nelle riprese compaiono delle persone poiché si rientra nell’ambito del diritto all’immagine. Foto e Videoriprese pubblicate sul web: diritto all’immagine Il diritto all’immagine, è regolamentato dall’articolo 10 del codice civile e dagli articoli 96, 97 e 98 della Legge sul diritto d’autore (L.633/1941). Il codice civile ha previsto che: non si può far uso dell'immagine altrui se il soggetto ripreso non ha acconsentito, e ogni abuso può essere represso per ordine dell'autorità giudiziaria che può condannare al risarcimento del danno l'autore dell'abuso stesso. La legge sul Diritto d’autore prevede: Art. 96 L’immagine di una persona non può essere esposta, riprodotta o commercializzata senza il consenso della persona ripresa. Art 97 Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta. Art. 98 Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato. A chi spettano i diritti sulle fotografie? Al fotografo o al soggetto fotografato? Soggetto fotografato ha firmato una liberatoria in cui autorizza il fotografo Soggetto fotografato NON ha firmato una liberatoria in cui autorizza il fotografo spettano al fotografo i diritti di riproduzione, diffusione, pubblicazione Il fotografo non può usare tali foto senza l’autorizzazione del soggetto ritratto Il Diritto d’Autore e la fotografia Modena, 15 giugno 2016 Le Sanzioni Articoli 156 e seguenti, Legge 633/1941 LA TUTELA CIVILE ha finalità risarcitoria e colpisce il patrimonio LA TUTELA PENALE ha finalità repressiva e punitiva e colpisce la libertà personale LE SANZIONI AMMINISTRATIVE sono un rinforzo pecuniario agli illeciti penali LA TUTELA CIVILE Ha natura prettamente risarcitoria perché tende ad intaccare il patrimonio del responsabile dell’illecito, per risarcire con il ricavato il titolare dei diritti lesi. Tale tutela può avere una fase preliminare rispetto all’accertamento della violazione: il titolare dei diritti può chiedere e ottenere dal giudice, in caso ci sia il fondato timore di ripetizione della violazione, l’emissione di interventi cautelari che anticipano gli effetti della sentenza La tutela civile del Diritto d’autore tende a garantire il risarcimento del danno e la rimozione degli elementi che hanno causato tale danno LA TUTELA CIVILE Legge sul Diritto d’autore, articolo 156 “Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento” LA TUTELA CIVILE L’azione Civile, nel Diritto D’autore è costituita da due tempi Prima la fase di accertamento della titolarità del Diritto Poi la fase di repressione della violazione I presupposti per l’azione civile sono l’avvenuta violazione, o il solo pericolo di violazione. Quando il titolare dei diritti ha il sospetto che stia avvenendo una violazione, può chiedere al giudice di compiere provvedimenti, detti “cautelari”, che in via “cautelativa” accertano il fatto. Sanzioni e responsabilità In caso di diffusione non autorizzata dell’immagine di persona, si raffigura una responsabilità di natura civilistica, di tipo extracontrattuale (articolo 2043 del codice civile) per mancanza di consenso, oppure per uso delle immagini diverso da quello consentito in liberatoria. Inoltre si potrebbe configurare una responsabilità penale qualora l’utilizzo dell’immagine altrui, comporti per il soggetto interessato, una lesione della propria reputazione, penalmente rilevante. LA TUTELA PENALE La tutela penale nel Diritto d’autore è regolata dagli art. 171 e seguenti della Legge sul Diritto d’autore Le sanzioni penali comprendono solitamente una multa, (da 51 a 15.000 €) e la reclusione da 1 a 3 anni Rientrano in questi illeciti la riproduzione, trascrizione, recitazione, diffusione, vendita di un'opera senza averne diritto LA TUTELA PENALE L'Art. 171 punisce con una sanzione penale chiunque riproduca un’opera dell'ingegno, anche senza scopo di lucro. La sanzione può arrivare fino a 1 anno di reclusione se l'opera non era destinata alla pubblicità, la paternità dell'opera è usurpata, o l'opera è modificata. E' punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. LA TUTELA PENALE Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore. LA TUTELA PENALE L'Art. 171bis punisce invece le riproduzioni abusive a scopo di profitto, con multe e reclusione fino a 3 anni. Per verificare che una riproduzione sia o meno abusiva, il riferimento è al contratto con cui il detentore dei diritti li ha ceduti a colui che ha effettuato la riproduzione. Lo scopo di profitto non è lo scopo di lucro (guadagno): profitto può anche essere usare/ascoltare un'opera senza aver pagato il dovuto, può anche significare trarre risparmio. Su questa definizione tuttavia, la giurisprudenza non è uniforme. GRAZIE PER AVER PARTECIPATO Presentazione realizzata da Dr.ssa Maria Pia Miani Consulente della Divisione Interpreta di Sixtema spa Via Malavolti 5, Modena www.sixtema-ict.it/ www.sixtema-ict.it/interpreta-servizi-interpretativi/