Il Diritto d`Autore e la fotografia

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Il Diritto d`Autore e la fotografia
Il Diritto d’Autore e la
fotografia
Modena, 15 giugno 2016
Cos’è il diritto d’autore
La legge sul Diritto d’autore 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la
tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all’architettura, al teatro, al cinema.
Quando nasce il diritto d’autore?
Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera
Quando l’opera è protetta?
L'opera dell'ingegno è protetta sin dal momento della sua creazione,
l’autore non deve compiere nessuna formalità (registrazione,
pubblicazione, deposito/iscrizione) affinché la sua opera sia tutelata.
Quando le opere sono tutelate?
Per essere tutelate dalla Legge sul Diritto d’autore, le opere devono
avere tre requisiti contemporaneamente:
1) Carattere creativo «un’opera è creativa quando esprime l’individualità
di chi l’ha creata»
2) Concretezza di espressione «la forma espressiva utilizzata per
rappresentare un contenuto di idee e di sensazioni/emozioni deve essere
concreta, cioè riproducibile»
3) Appartenere ad uno dei settori compresi nella tutela autoriale
Opere tutelate dal Diritto d’autore
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, sia in
forma scritta che orale
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti opera originale
3) le opere coreografiche, pantomimiche, le scenografie
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell’incisione
5) i disegni e le opere dell'architettura
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti
di semplice documentazione
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a
quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali
quale risultato di creazione intellettuale dell'autore (esclusi dalla tutela i
principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma)
9) le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di
dati non si estende al loro contenuto
10) le opere del disegno industriale che presentano carattere creativo e
valore artistico
11) le elaborazioni di carattere creativo di un'opera già esistente (traduzioni
in altra lingua, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi)
Il diritto d’autore è costituito da tre macro-tipologie di diritti
MORALI
CONNESSI
PATRIMONIALI
Diritti morali
spettano esclusivamente all’autore e sono inalienabili, cioè non possono
essere ceduti nemmeno con contratto scritto, si conservano anche dopo la
cessione dei diritti di utilizzazione economica.
I principali diritti morali sono:
 il diritto alla paternità dell’opera (cioè il diritto di rivendicare la propria
qualità di autore dell’opera);
 il diritto all’integrità dell’opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi
deformazione
o
modifica
reputazione dell’autore).
dell’opera
che
possa
danneggiare
la
Diritti patrimoniali: sono i diritti esclusivi di utilizzazione economica,
possono essere ceduti e permettono all’autore di autorizzare o meno
l’utilizzo della sua opera dietro compenso economico.
Questi diritti si possono sintetizzare in:
- diritto di pubblicazione;
- diritto di riproduzione;
- diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica
dell'opera;
- diritto di diffusione (cioè il diritto di effettuare la diffusione dell’opera a
distanza mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti
telematiche, ecc.);
- diritto di distribuzione (cioè il diritto di porre in commercio l’opera);
- diritto di noleggio e prestito;
- diritto di elaborazione.
Diritti connessi: sono i diritti che la legge riconosce non direttamente all’
autore di un ‘opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini (art. 72 e
sgg. L. 633/1941), e possono essere ceduti.
I diritti connessi più importanti sono:
- quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori;
- quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi;
- quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive;
- quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive.
Diritti connessi
Altri diritti connessi, con forme di tutela più debole rispetto al diritto
d’autore, sono riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a
creazioni che, pur essendo “opere dell’ingegno” godono di una tutela
«minore»
è il caso dei diritti su alcuni tipi di fotografie, sui bozzetti di scene
teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sulle
traduzioni, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela
del diritto d’ autore ecc.
Il Diritto d’Autore e la fotografia
Modena, 15 giugno 2016
La tutela autoriale delle fotografie
Le fotografie rientrano a pieno titolo nell’ambito delle immagini tutelate ai sensi
dell’art.2, L. 633/1941: «devono considerarsi oggetto di tutela le opere
fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della
fotografia»
La legge sul Diritto d’autore prevede tre tipi di foto
1) le riproduzioni fotografiche
2) le semplici fotografie
3) le opere fotografiche
Le riproduzioni fotografiche
sono le mere riproduzioni di scritti, documenti, carte di affari, oggetti
materiali, disegni tecnici e prodotti simili (articolo 87, L. 633/1941)
Riproduzioni fotografiche che non riprendono persone, ma solo oggetti
della vita quotidiana senza alcun valore né artistico né paesaggistico
NON sono protette dal diritto d’autore
Le semplici fotografie
Immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e
sociale, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i
fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Protette dal diritto d’autore purché sulle fotografie siano riportate:
- il nome del fotografo, o il nome dell’impresa o del committente (per
riproduzioni di opera d’arte, il nome dell’autore dell’opera d’arte, se è un
paesaggio il nome del luogo)
-
la data di produzione della fotografia
Diritti d’autore per 20 anni dalla produzione della fotografia
Le opere fotografiche
Sono quelle foto che contengono un apprezzabile apporto creativo
Sono solitamente ricollegabili al loro autore già a prima vista
Per questo motivo godono della tutela «piena» del diritto d’autore
anche se non riportano nessuna indicazione, come le altre opere
dell'ingegno
diritti d’autore riconosciuti fino a 70 anni dopo la morte
dell'autore
A chi spettano i diritti sulle fotografie?
Al fotografo o al cliente?
(art. 86 e sgg. L. 633/1941)
Foto scattate dal fotografo di
propria iniziativa
Foto su commissione
spettano al fotografo i diritti di
riproduzione, diffusione,
pubblicazione
spettano al committente i diritti
di riproduzione, diffusione,
pubblicazione
Foto su commissione
La cessione del file o di analogo mezzo di riproduzione, salvo diversi
accordi contrattuali, comporta la cessione dei diritti di riproduzione,
diffusione, pubblicazione.
A chi spettano i diritti sulle fotografie?
Al fotografo o al cliente?
Sentenza del Tribunale di Milano n. 5417 del 28/04/2008
Il fotografo incaricato di eseguire delle fotografie, e ritenendosi l’autore a tutti
gli effetti, le ha poi pubblicate di sua iniziativa
1) Prima di tutto il Tribunale ha dovuto accertare la natura di opera tutelata
dal Diritto d’autore
2) Poi il Tribunale ha accertato che le foto erano state commissionate, in tal
caso la Legge sul Diritto d’Autore riconosce il diritto esclusivo di
riproduzione in capo al committente
Le fotografie si possono pubblicare sui siti web?
Liberatorie
firmate
Si possono pubblicare liberamente
le foto a condizione che
(soggetto famoso
fotografato in
luogo privato)
Liberatorie
firmate
(soggetto NON
famoso
fotografato in
luogo pubblico)
Non servono liberatorie perché i
soggetti famosi si trovano in luogo
pubblico
(attore ritratto in una serata di
beneficenza)
Foto e Videoriprese pubblicate sul web
Se l’uso delle foto è divulgativo o commerciale, occorre fare attenzione a diversi
fattori:
- se si riprendono solo paesaggi naturali, servono liberatorie solo se si tratta di
luoghi posti sotto sequestro giudiziario o vincoli di tutela ambientale;
- se le riprese sono fatte in luoghi pubblici civilizzati/urbanizzati, occorre
verificare che gli edifici ripresi non siano tutelati dal divieto di riprodurne
l’immagine;
- se si riprendono edifici privati, occorre la liberatoria dei proprietari
La situazione si complica se nelle riprese compaiono delle
persone poiché si rientra nell’ambito del diritto
all’immagine.
Foto e Videoriprese pubblicate sul web: diritto all’immagine
Il diritto all’immagine, è regolamentato dall’articolo 10 del codice
civile e dagli articoli 96, 97 e 98 della Legge sul diritto d’autore
(L.633/1941).
Il codice civile ha previsto che: non si può far uso dell'immagine altrui
se il soggetto ripreso non ha acconsentito, e ogni abuso può
essere represso per ordine dell'autorità giudiziaria che può
condannare al risarcimento del danno l'autore dell'abuso stesso.
La legge sul Diritto d’autore prevede:
Art. 96
L’immagine di una persona non può essere esposta, riprodotta o
commercializzata senza il consenso della persona ripresa.
Art 97
Non occorre il consenso
della persona ritrattata quando la
riproduzione dell'immagine è
giustificata dalla notorietà o da
necessità di giustizia o di polizia,
da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è
collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o
svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio,
quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio
all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta.
Art. 98
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione
può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa,
essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del
fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi
utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve
essere indicato.
A chi spettano i diritti sulle fotografie?
Al fotografo o al soggetto fotografato?
Soggetto fotografato ha firmato
una liberatoria in cui autorizza il
fotografo
Soggetto fotografato NON ha
firmato una liberatoria in cui
autorizza il fotografo
spettano al fotografo i diritti di
riproduzione, diffusione,
pubblicazione
Il fotografo non può usare tali foto
senza l’autorizzazione del
soggetto ritratto
Il Diritto d’Autore e la
fotografia
Modena, 15 giugno 2016
Le Sanzioni
Articoli 156 e seguenti, Legge 633/1941
LA TUTELA CIVILE
ha finalità risarcitoria e colpisce il patrimonio
LA TUTELA PENALE
ha finalità repressiva e punitiva e colpisce la libertà personale
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
sono un rinforzo pecuniario agli illeciti penali
LA TUTELA CIVILE
Ha natura prettamente risarcitoria perché tende ad intaccare il
patrimonio del responsabile dell’illecito, per risarcire con il ricavato il
titolare dei diritti lesi.
Tale tutela può avere una fase preliminare rispetto all’accertamento
della violazione: il titolare dei diritti può chiedere e ottenere dal giudice,
in caso ci sia il fondato timore di ripetizione della violazione,
l’emissione di interventi cautelari che anticipano gli effetti della
sentenza
La tutela civile del Diritto d’autore tende a garantire il risarcimento del
danno e la rimozione degli elementi che hanno causato tale danno
LA TUTELA CIVILE
Legge sul Diritto d’autore, articolo 156
“Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione
economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende
impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già
avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un
intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione, può agire
in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia
vietato il proseguimento della violazione.
Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per
ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni
ritardo nell'esecuzione del provvedimento”
LA TUTELA CIVILE
L’azione Civile, nel Diritto D’autore è costituita da due tempi
Prima la fase di accertamento della titolarità del Diritto
Poi la fase di repressione della violazione
I presupposti per l’azione civile sono l’avvenuta violazione, o il solo
pericolo di violazione.
Quando il titolare dei diritti ha il sospetto che stia avvenendo una
violazione, può chiedere al giudice di compiere provvedimenti, detti
“cautelari”, che in via “cautelativa” accertano il fatto.
Sanzioni e responsabilità
In caso di diffusione non autorizzata
dell’immagine di persona, si raffigura una responsabilità di natura
civilistica, di tipo extracontrattuale (articolo 2043 del codice civile) per
mancanza di consenso, oppure per uso delle immagini diverso da
quello consentito in liberatoria.
Inoltre si potrebbe configurare una
responsabilità
penale qualora
l’utilizzo dell’immagine altrui, comporti per il soggetto interessato, una
lesione della propria reputazione, penalmente rilevante.
LA TUTELA PENALE
La tutela penale nel Diritto d’autore è regolata dagli art. 171 e
seguenti della Legge sul Diritto d’autore
Le sanzioni penali comprendono solitamente una multa, (da 51
a 15.000 €) e la reclusione da 1 a 3 anni
Rientrano in questi illeciti la riproduzione, trascrizione,
recitazione, diffusione, vendita di un'opera senza averne
diritto
LA TUTELA PENALE
L'Art. 171 punisce con una sanzione penale chiunque riproduca un’opera
dell'ingegno, anche senza scopo di lucro. La sanzione può arrivare fino a
1 anno di reclusione se l'opera non era destinata alla pubblicità, la paternità
dell'opera è usurpata, o l'opera è modificata.
E' punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita
o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima
che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione esemplari prodotti
all'estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera
dell'ingegno protetta, o parte di essa.
LA TUTELA PENALE
Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è
ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima
dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente
alla metà del massimo della pena stabilita per il reato commesso, oltre le
spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a €
516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non
destinata alla pubblicità,
ovvero con usurpazione della paternità dell'opera,
ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera
medesima,
qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore.
LA TUTELA PENALE
L'Art. 171bis punisce invece le riproduzioni abusive a scopo di
profitto, con multe e reclusione fino a 3 anni. Per verificare che
una riproduzione sia o meno abusiva, il riferimento è al contratto
con cui il detentore dei diritti li ha ceduti a colui che ha effettuato la
riproduzione. Lo scopo di profitto non è lo scopo di lucro
(guadagno): profitto può anche essere usare/ascoltare un'opera
senza aver pagato il dovuto, può anche
significare trarre risparmio.
Su questa definizione tuttavia,
la giurisprudenza non è uniforme.
GRAZIE PER AVER PARTECIPATO
Presentazione realizzata da
Dr.ssa Maria Pia Miani
Consulente della Divisione Interpreta di Sixtema spa
Via Malavolti 5, Modena
www.sixtema-ict.it/
www.sixtema-ict.it/interpreta-servizi-interpretativi/