AGI Presidenza-Interpello lavoro sportivo

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AGI Presidenza-Interpello lavoro sportivo
Il Presidente Avv. Aldo Bottini
Spett.le Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Direzione generale per l'Attività Ispettiva
e-mail:
[email protected]
Milano, 19 luglio 2016
Oggetto: interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – applicazione agli sportivi professionisti
dell'art. 26, comma, D.Lgs. n. 151/2015
Quesito
Con la presente istanza di interpello AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani (Associazione Forense
Specialistica maggiormente rappresentativa, come da delibera CNF All n.1 ) chiede un chiarimento
interpretativo in merito all'ambito di applicazione della nuova procedura telematica per l'efficacia
delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, introdotta dall'art. 26 del D.lgs. n. 151/2015.
Tale norma, come noto, condiziona l'efficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali
effettuate dai lavoratori subordinati all'applicazione di un'apposita procedura telematica, attivabile sul
sito del Ministero del Lavoro, previa acquisizione da parte del dipendente di un apposito codice PIN
rilasciato dall'INPS (in mancanza di PIN, si può chiedere l'assistenza di una DTL o di un operatore
abilitato).
La scrivente, considerato che nel settore dello sport professionistico le dimissioni e le risoluzioni
consensuali si verificano con frequenza, intende ricevere chiarimenti in merito all'applicabilità della
predetta procedura nei confronti degli sportivi professionisti, intesi come quei lavoratori subordinati il
cui rapporto è disciplinato dalla legge n. 91/1981.
Il dubbio nasce in quanto la legge, le circolari esplicative del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e le FAQ pubblicate sul sito Internet del medesimo Ministero non contemplano alcuna
esenzione per tali lavoratori, lasciando intendere in questo modo che la procedura debba applicarsi
anche al lavoro sportivo; tuttavia, secondo alcuni esperti del settore, la specialità del rapporto di
lavoro degli sportivi professionisti potrebbe giustificare l'esenzione dalla procedura, al pari di quanto
già statuito per altri settori speciali (es. il lavoro marittimo).
In relazione a quanto precede, AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani, non intende sostenere l'una o
l'altra interpretazione; tuttavia, considerata l'estrema rilevanza della questione, ha necessità di dare
indicazioni uniformi alle aziende e ai lavoratori del settore circa la sussistenza o meno dell'obbligo di
applicare la procedura sopra descritta.
Con osservanza,
AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani
Il Presidente
Avv. Aldo Bottini
All n. 1
AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani
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Via Lentasio, 7 – 20122 Milano
Tel. +39 02 58305930 – Fax +39 02 58326379
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www.giuslavoristi.it
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DELIBERA ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1.
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
nella seduta amministrativa del 21 giugno 2013
- vista la domanda di riconoscimento presentata dall’associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani ai
sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1 recante “Norme per
l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche
maggiormente rappresentative”;
- vista la documentazione presentata ai sensi della lett. b) dell’art. 4 del Regolamento 11 aprile
2013, n. 1;
- ritenuta la regolarità di presentazione della domanda;
- considerato che l’associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani (breviter AGI):
a) è stata fondata a Milano nell’anno 2002 e attualmente ad essa, tenuto conto del settore di
interesse, sono iscritti un numero di avvocati pari, se non superiore, a 1500;
b) ha sede legale in Milano alla via Lentasio n. 7 e sede di rappresentanza in Roma alla via del
Banco di Santo Spirito n. 42.
Inoltre, l’AGI è presente sul territorio nazionale con proprie sezioni regionali strutturate in 14
regioni italiane (Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto
Adige, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Valle di Aosta, Puglia e Basilicata,
Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto), all’interno di ogni regione sono istituite sedi operative in ogni
sede di Corte di appello;
c) ha un ordinamento a base democratica. In particolare, l’AGI a livello nazionale è retta da un
Consigli esecutivo nazionale composto:
1. da dodici membri eletti a suffragio universale e diretto tra tutti gli associati,
2. da alcuni membri di diritto (i presidenti regionali, il presidente del collegio dei probiviri, il
presidente del comitato scientifico, il direttore della Scuola di Alta Formazione, gli associati che
hanno ricoperto la carica di presidente del Consiglio esecutivo nazionale),
3. dai delegati regionali eletti da ciascun Consiglio esecutivo regionale in misura proporzionale
ad un delegato ogni cinquanta associati a ciascuna sezione fino ad un massimo di cinque delegati
per sezione;
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Consiglio esecutivo nazionale, che dura in carica per tre anni, nomina al proprio interno e a
maggioranza semplice il presidente, il vice-presidente, il segretario, il tesoriere, il direttore
generale, i quattro membri dell’ufficio di direzione e amministrazione.
Inoltre, ogni sezione regionale elegge ogni tre anni, a suffragio universale e diretto tra tutti gli
associati, il Consiglio esecutivo regionale composto da un numero di membri variabile da cinque
a dodici. L’attività dell’AGI è coordinata, a livello centrale, dal predetto Consiglio esecutivo
nazionale e, con diverse competenze (artt. 6 ed 8 dello Statuto), dall’ufficio di presidenza e da
quello di direzione e amministrazione, che fanno capo rispettivamente, al presidente e al
direttore generale;
- considerato altresì che;
d) lo Statuto prevede all’art. 2 tra gli scopi quello di “favorire l’esercizio della professione forense
nel campo del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza social con gli elevati
standard professionali propri della specializzazione mediante l’approfondimento e la diffusione
degli studi di diritto del lavoro e della sicurezza sociale sia sul piano nazionale che su quello
internazionale e di promuovere lo scambio di idee e di informazioni per agevolare la più stretta
collaborazione tra gli avvocati che si dedicano in Italia allo studio e alla pratica di tale
disciplina quale garanzia della possibilità per tutti di aire e difendersi a tutela dei propri diritti
ed interessi legittimi, in ogni sede anche giurisdizionale”. Promuove, altresì, lo studio e la
pratica del diritto del lavoro e della previdenza sociale nonché di materie correlate ed accessorie;
e) tra le altre attività, l’AGI si occupa di formazione e aggiornamento professionale. La formazione
continua è organizzata a livello regionale (nel 2012 sono stati organizzati 84 eventi formativi su
tutto il territorio nazionale).
Organizza conferenze, tavole rotonde, convegni, seminari, concorsi e conferenze che prevedono
in generale la formazione e l’aggiornamento del professionista nell’ambito del diritto del lavoro
e della previdenza sociale.
L’AGI ha istituito la Scuola di Alta Formazione nei cui corsi, oltre al diritto del lavoro, vengono
trattati anche il diritto sindacale, il diritto della previdenza sociale, il diritto processale del lavoro.
Nell’ambito delle attività organizzate dalla Scuola rientra un corso di durata e cadenza biennale,
organizzato anche nel biennio 2011-2012, per un numero complessivo di 320 ore tra lezioni ed
esercitazioni con obbligo di frequentazione di almeno il 90% del corso che prevede un esame
finale. Il corso in parola si articola in moduli ed è organizzato affinché possa essere tenuto in
varie sedi decentrate (Milano, Roma, Torino, Reggio Emilia, Bologna, Padova, Firenze, Napoli)
anche attraverso il sistema della videotrasmissione. Nelle sedi collegate in via telematica con la
sede ove si tiene la lezione frontale è sempre presente un avvocato dell’AGI con il compito di
coordinare le attività degli allievi e di integrare all’occorrenza la lezione telematica;
j) l’AGI non ha scopo di lucro in quanto l’attività formativa è gratuita e il contributo richiesto ai
partecipanti è finalizzato unicamente al rimborso delle spese sostenute o al fine di far fronte ai
maggiori costi sostenuti per l’organizzazione;
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- ritenuta, quindi, allo stato la sussistenza dei requisiti per la iscrizione nell’elenco delle
associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative;
DELIBERA
ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1, l’iscrizione
dell’associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche
maggiormente rappresentative e ne dispone l’inserimento nell’elenco istituito sull’apposita pagina
dedicata
del
sito
web
istituzionale
del
Consiglio
Nazionale
Forense,
www.consiglionazionaleforense.it
DELEGA
l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera all’associazione Avvocati
Giuslavoristi Italiani.
Roma, 21 giugno 2013
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