RELAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE DELLA
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RELAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE DELLA
RELAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA ATTIVITÀ REQUIRENTE DISTRETTUALE 1) L’andamento della criminalità nel Distretto L’andamento complessivo della criminalità nel distretto non presenta mutamenti tali da destare un maggiore allarme sociale ma induce a svolgere qualche riflessione sulle differenze riscontrate a seguito di un raffronto con i dati dell’anno precedente. Appaiono meritevoli di segnalazione le variazioni registrate in alcune tipologie di reati. Risultano diminuiti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; in particolare si rileva che la corruzione in atti giudiziari risulta diminuita del 66%; mentre i reati di abuso di ufficio sono diminuiti del 19%, così come quelli di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio hanno registrato un decremento del 57%. In controtendenza rispetto al trend nazionale, è la diminuzione, anche se più contenuta dell’anno precedente, dei reati che riguardano la tutela del territorio; quelli in materia edilizia hanno fatto registrare una diminuzione del 36% e quelli in materia di attività e gestione dei rifiuti non autorizzati, sono diminuiti del 73%. I reati di natura ambientale sono diminuiti del 4,7%. A causa della crisi economica, che ha colpito anche il nostro distretto, abbiamo registrato una diminuzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare degli omicidi colposi, che può essere stimata nell’ordine del 20%. In diminuzione sono anche gli omicidi colposi per incidente stradale: -26%. Per quanto attiene ai delitti che rientrano nella c.d. delinquenza comune si è registrato una limitata diminuzione di quelli in materia di sfruttamento della prostituzione: - 8%, rispetto allo stesso periodo precedente, che era stato caratterizzato da un eccezionale aumento dei reati della stessa indole. Il fenomeno riguarda nella quasi totalità donne di origine extracomunitaria ed è in controtendenza rispetto all’aumento dell’immigrazione clandestina. I delitti contro il patrimonio non hanno subito variazioni rilevanti in aumento o in diminuzione; i furti commessi da persone identificate sono passati da 1.334 a 1.000, mentre il decremento dei furti commessi da ignoti è limitato al solo -17%. Nel nostro distretto sono diminuiti reati di violenza sessuale nella misura del 14%. Per quanto riguarda i reati in materia di stupefacenti, l’azione di contrasto delle forze dell’ordine ha prodotto una leggera diminuzione di quelli relativi al possesso illecito ed al piccolo spaccio di droga nel distretto (art. 73 D.P.R. 309/90): -8%. Resta preoccupante l’aumento, anche per quest’anno, dei reati associativi in materia, previsti dall’art. 74 D.P.R. 309/90: +23%: l’aumento registrato denota comunque un aumento della quantità di stupefacenti che transita illecitamente nel nostro distretto per essere ceduta e consumata anche al di fuori del territorio regionale. 2) Risorse umane e materiali nel Distretto Sotto il profilo delle risorse umane e materiali degli uffici delle Procure del Distretto, l’anno in riferimento ha visto il perdurare delle condizioni di insufficienza e di criticità più volte denunciate: esiguità delle risorse finanziarie e strumentali, di organico dei Magistrati e del personale amministrativo. Basti richiamare, in proposito, le pesanti scoperture nell’organico del personale amministrativo e dei Magistrati negli uffici requirenti del distretto verificatisi nel periodo di riferimento. Per quanto riguarda il personale amministrativo la situazione complessiva presenta una scopertura media del 17% (n. 26 su 153 unità di personale), con punte del 37% nella Procura della Repubblica di Terni e 21% nella Procura Generale. Tale situazione, oltre il dato numerico, è aggravata dal fatto che l’organico del distretto che era già sottodimensionato, come è emerso dai dettagliati e documentati studi elaborati nel corso degli anni dai capi e dai dirigenti amministrativi degli Uffici giudiziari del distretto, è stato ulteriormente ridotto da 156 a 153 unità. La situazione è anche grave nella Procura della Repubblica di Perugia (n. 14 posti di magistrati in organico e n. 2 vacanti) dove il posto del Dirigente Amministrativo è privo dal 24/5/2007. Per quanto riguarda il distretto si riscontra una carenza di Magistrati requirenti nel numero di 3 su 31. 3) L’attività delle Procure della Repubblica in ambito distrettuale Nei procedimenti penali contro noti sono stati registrati n. 33.473 pendenti iniziali, n. 24.258 sopravvenuti, n. 23.701 definiti e n. 34.030 pendenti finali. Nei procedimenti penali contro ignoti sono stati registrati n. 26.538 pendenti iniziali, n. 30.714 sopravvenuti, n. 47.358 definiti e n. 9.894 pendenti finali. L’esame dei dati complessivi delle Procure del Distretto tuttavia pone in evidenza che una possibilità di recupero delle pendenze potrà aversi solo nel momento in cui si porrà serio rimedio alla carenza di organici di questi uffici. In ambito distrettuale, un cenno specifico va fatto in ordine all’attività svolta dalla D.D.A., nonché in materia di procedimenti nei confronti di Magistrati ex art. 11 c.p.p. e sulle intercettazioni telefoniche. Tra le materie che hanno maggiormente impegnato la Procura del capoluogo, un posto di rilievo spetta a quelle oggetto di procedimenti penali seguiti dalla Direzione Distrettuale Antimafia. 2 La segretezza delle indagini non consente di approfondire i singoli procedimenti penali; si rileva tuttavia che sono attualmente in corso numerose e complesse inchieste: nei confronti di associazioni nazionali ed internazionali di carattere mafioso; nei confronti di cittadini italiani e stranieri per un rilevante traffico internazionale di armi; nei confronti di cittadini stranieri prevalentemente extracomunitari per traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le indagini sul traffico illecito di sostanze stupefacenti hanno evidenziato che il territorio del distretto tende sempre più a diventare il crocevia del traffico nazionale di stupefacenti, ancorché esso si sviluppi in direzioni opposte: quello proveniente dalla Campania e dalle regioni nelle quali il traffico illecito è gestito dalla delinquenza organizzata nostrana – camorra, ndrangheta e mafia – diretto nel centro - nord dell’Italia e quello proveniente dall’America Latina attraverso l’Europa del Nord (prevalentemente l’Olanda) e diretto nelle regioni del centro sud. Anche in materia di terrorismo è particolarmente impegnata la Procura del capoluogo; sono attualmente in corso inchieste riguardanti il terrorismo di matrice islamica di gruppi algerini e mediorientali. Nel settore dei procedimenti a carico di Magistrati, di competenza della Procura di Perugia ex art. 11 c.p.p., l’Ufficio ha provveduto ad esaurire un buon numero di procedimenti in corso. Per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, si rileva che nel periodo 1 luglio 2010 – 30 giugno 2011 esse sono aumentate complessivamente anche se in misura diversa nelle varie Procure. La Procura di Perugia, che, per la quantità di lavoro e per la competenza della D.D.A, è l’ufficio che dispone il maggior numero di intercettazioni, ha registrato una lieve variazione in diminuzione (da 1348 a 1344). 4) L’attività della Procura Generale Nel settore delle esecuzioni penali la pendenza al 30 giugno del 2011 è rimasta quasi invariata da n. 302 a n. 293 procedimenti di esecuzione e sono stati emessi n. 81 provvedimenti di unificazione di pene concorrenti ex art. 663 c.p.p., rispetto a 73 del precedente periodo. Risultano aumentati: i pareri espressi in materia di provvedimenti “de libertate” ed altro, da n. 960 a 1.313; Risultano diminuiti: i visti sulle sentenze penali, da n. 8.832 a n. 8.004; i visti sulle sentenze civili, da n. 742 a n. 673. E’ aumentato il numero degli appelli avverso le sentenze dei Tribunali del Distretto da n. 44 a n. 66 e notevolmente il numero dei ricorsi per cassazione n. 127. 3 L’ufficio della Procura Generale ha altresì garantito la presenza in: n. 79 udienze penali della Corte di Appello (in precedenza n. 99); n. 26 udienze della Corte di Assise di Appello (in precedenza n. 27); n. 40 udienze del Tribunale di Sorveglianza (in precedenza n. 42); n. 15 udienze civili della Corte di Appello (in precedenza n. 15). Nei prospetti che seguono la presente relazione è stata precisata nel dettaglio l’attività svolta dalla Procura Generale nel corso dell’anno di riferimento. 5) Attività di vigilanza del Procuratore Generale sulle Procure del Distretto La funzione di “vigilanza” attribuita al Procuratore Generale presso la Corte di appello rispetto agli uffici giudiziari requirenti del distretto caratterizza l’intervento legislativo di riforma dell’ordinamento giudiziario nel suo complesso per le astratte potenzialità insite in una funzione di vigilanza delineata in termini così ampi. Sul piano generale, un nuovo livello di verifica in materia di “giusto processo” si aggiunge a quelli ordinari di natura tipicamente processuale come le diverse ipotesi di avocazione disciplinate dagli artt. 372 e 412 del codice di rito. La norma ha introdotto una forma di controllo ulteriore dei dirigenti delle Procure Generali rispetto a quella insita nella funzione svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura in sede di valutazioni di professionalità, di attribuzione di funzioni direttive e di conferma dei dirigenti: nuovo controllo sensibile ai valori dell’eguaglianza, dell’efficienza e del rispetto dei diritti fondamentali. L’importanza conferita all’uniforme esercizio dell’azione penale fa risaltare i canoni di legalità da un punto di vista originale perché trascende la considerazione delle scelte processuali in rapporto all’effettivo rispetto del principio di eguaglianza. La valorizzazione del puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici determina il ridimensionamento della funzione direttiva imponendo un ruolo attivo di organizzazione, di impulso e di verifica da parte del Procuratore capo rispetto a tutti i piani operativi di sua diretta competenza, nonché una forma di responsabilità nell’attività dell’ufficio da lui diretto. Obiettivi primari dell’assetto normativo risultano, in quest’ottica: l’acquisizione di dati e notizie che consentano di definire con puntualità una visione della realtà del distretto atta a propiziare la diffusione di buone prassi; l’adozione di tempestivi interventi correttivi attraverso proposte operative e il coordinamento a livello distrettuale degli uffici requirenti. Come si è già avuto modo di evidenziare nelle comunicazioni degli anni precedenti, deve rilevarsi che l’art. 6 D.L.vo n. 106 del 2006 pur avendo reso più penetrante la funzione di vigilanza del Procuratore Generale, non ha correlativamente attribuito al medesimo strumenti più incisivi di controllo, in particolare per verificare il “corretto e uniforme esercizio dell’azione penale” e il “rispetto delle norme del giusto processo”. La generica legittimazione ad acquisire “dati e notizie” dalle Procure della Repubblica, nonché gli obblighi “formali” di comunicazione previsti dagli artt. 118 bis e 4 127 Disp. Att. C.p.p., non appaiono infatti strumenti adeguati a soddisfare l’esigenza di conoscenza della complessa attività investigativa e requirente svolta dalle Procure, presupposto indispensabile per un esercizio effettivo della funzione di vigilanza, quale prevista dal richiamato art. 6. Ne consegue che tale funzione, per potersi svolgere in modo concreto ed efficace, dovrebbe necessariamente essere correlata ad un autonomo obbligo di informativa, da parte dei Procuratori della Repubblica, dei fatti più significativi attinenti allo sviluppo delle indagini, quali - ad esempio- le richieste di misure cautelari coercitive. La mancata previsione di un tale obbligo comporta che le richieste di “notizie” da parte dei Procuratori Generali vengano spesso a dipendere e scaturiscano dalla conoscenza di fatti processuali acquisita “aliunde” - non di rado dai mass-media -, con la conseguenza che generalmente la funzione di vigilanza si risolve in una verifica episodica ed “ex post” delle modalità di esercizio dell’azione penale e del rispetto delle norme sul giusto processo. Appare auspicabile, pertanto, nell’agevole previsione della mancanza di un intervento legislativo, che il Consiglio Superiore della Magistratura si faccia carico delle problematiche segnalate, inerenti le concrete modalità di esercizio dell’attività di vigilanza del Procuratore Generale, e proceda ad un riesame e ad un aggiornamento, alla luce della nuova normativa dell’art. 6, dei principi affermati nella Risoluzione 14.4.1993, sui “limiti del compito di sorveglianza del Procuratore Generale sui Magistrati e sugli uffici delle Procure della Repubblica”. In linea con le esigenze di cui sopra, al fine di realizzare un più efficace controllo dell’attività funzionale e organizzativa delle Procure, è stato richiesto ai Procuratori della Repubblica di “normalizzare” il flusso di informative sull’inizio e sullo svolgimento dei procedimenti penali in fase di indagini preliminari, con specifico riferimento a quelli di particolare rilevanza, nonché sui procedimenti il cui termine sia scaduto, e sulle eventuali disfunzioni organizzative degli uffici. La risposta, pur con qualche perplessità sollevata dai singoli magistrati per ragioni di tutela del segreto investigativo o in considerazione del conseguente aggravio del già pesante carico di lavoro, è stata nell’immediato positiva, ma non costante nel tempo, per cui in definitiva, nella carenza della previsione di un autonomo obbligo di informativa da parte dei Procuratori della Repubblica in ordine alle iniziative investigative e agli atti processuali più significativi, la vigilanza sull’esercizio dell’azione penale e sul giusto processo resta affidata principalmente allo spirito di collaborazione fra i titolari degli uffici. L’attenzione di questo Ufficio si è quindi concentrata sulla pendenza di procedimenti per i quali il termine per lo svolgimento delle indagini preliminari risultava scaduto, richiedendo ai Procuratori interessati, di effettuare un “monitoraggio” diretto dei procedimenti più risalenti nel tempo, al fine di ottenerne una graduale prioritaria definizione. Il risultato di tale iniziativa, appare allo stato apprezzabile; tuttavia, perché essa pervenga ad un esito soddisfacente, si ritiene necessario svolgere un controllo costante nel tempo, a condizione, naturalmente, che non si aggravino ulteriormente le attuali carenze di personale e di supporti materiali degli uffici. In ordine ai procedimenti a carico di Magistrati, questo Ufficio non ha mancato di svolgere un’intensa attività di controllo e di stimolo, volta ad accelerare la loro definizione nella fase delle indagini preliminari, nonché con riguardo alla tempestività delle prescritte 5 informative sugli stessi, in conformità delle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura. A quest’ultimo riguardo, a seguito di controllo effettuato di recente da questo Ufficio, sono emersi ritardi nell’inoltro delle informative ascrivibili all’eccessivo carico di lavoro delle segreterie dei magistrati della Procura di Perugia - il cui organico di personale amministrativo risulta in effetti sottodimensionato e registra ancora una scopertura complessiva di 10 unità negli ultimi anni, oltre a quella del dirigente amministrativo, che si protrae oramai da oltre quattro anni. Per quanto attiene ai procedimenti di competenza della Procura distrettuale antimafia, a seguito di segnalazione del Procuratore nazionale antimafia, questo Ufficio ha svolto la necessaria attività di coordinamento fra gli uffici requirenti del distretto e la Polizia giudiziaria, impartendo dettagliate disposizioni organizzative e investigative in materia di tratta di esseri umani. Anche quest’anno è stata proseguita l’attività di propulsione con riferimento alle ipotesi particolari di confisca previste dall’art. 12 sexies D.L. 8.6.1992 n. 306, ritenendo che le misure in questione sono idonee ad assumere particolare rilevanza economica per lo Stato e rappresentano un efficace strumento di contrasto alla criminalità, non solo organizzata. Di particolare rilievo deve ritenersi l’iniziativa adottata dall’Ufficio che ha provveduto a stipulare una convenzione con l’A.B.I. per l’utilizzo dell’Archivio ARPA Archivio Riferimenti per Accertamenti Bancari - in grado di assicurare la necessaria riservatezza e segretezza alle indagini penali bancarie, attraverso il contatto diretto tra i magistrati delle Procure del distretto e/o le forze di polizia giudiziaria e il referente della banca a livello centrale per ottenere qualsiasi informazione in materia di accertamenti bancari su tutto il territorio nazionale. Presso la Procura Generale è stata indetta una riunione in data 11/3/2011 con i responsabili dell’A.B.I., con i Procuratori della Repubblica del distretto, con i Magistrati delegati per le indagini bancarie e finanziarie per la consegna delle password personali di accesso al programma informatico elaborato dall’A.B.I. e per l’indicazione diretta dei centri di raccolta delle informazioni bancarie e finanziarie. La sottoscrizione della convenzione tra la Procura Generale di Perugia e l’A.B.I. è pertanto operativa e potrà consentire agli investigatori di avere immediatamente il nominativo e l’istituto bancario in grado di fornire gli accertamenti richiesti. Particolare attenzione è stata rivolta alla organizzazione e all’impiego della Polizia giudiziaria, con riguardo specifico alle applicazioni alle Sezioni ex art. 5, co. 2, D.L.vo 28.7.1989, n. 271. Questo Ufficio, con nota n. 3268/10 del 3 agosto 2010 ha richiesto ai Procuratori della Repubblica del distretto di trasmettere relazioni contenenti “circostanze significative e dati concreti” sui singoli punti specificati nella nota di richiesta della Procura Generale della Corte di Cassazione, prot. 14157/UAI, del 22 luglio 2010. Quanto alle relazioni trasmesse dai Procuratori della Repubblica, esse appaiono conformi alla realtà funzionale e organizzativa dei singoli Uffici, e quindi sostanzialmente condivisibili. Nei limiti delle conoscenze acquisite da questo Ufficio, risulta che l’azione penale è stata esercitata in modo corretto ed uniforme. Parimenti, nella misura compatibile con i carichi di lavoro - molto superiori alla media per la Procura di Perugia - e alle disponibilità di risorse - ovunque inadeguate -, sono 6 stati raggiunti risultati apprezzabili per quanto attiene al rispetto delle norme sul giusto processo, con specifico riguardo al principio costituzionale della sua “ragionevole durata”. In particolare, per la Procura di Perugia la durata delle investigazioni funzionali all’esercizio dell’azione penale è in media di 15 mesi. Tutte le misure inerenti la libertà personale risultano essere state adottate con criteri di correttezza e nel rispetto dei principi costituzionali: appare significativo, al riguardo, il dato che nel periodo di riferimento tutte le richieste di misure cautelari coercitive formulate dal P.M. _ che nel periodo di riferimento sono state n. 435, risultano accolte dal GIP, pur se talora la misura richiesta è stata sostituita con altra meno afflittiva. Nello stesso senso, non risultano procedure incidentali di impugnazioni proposte dal P.M. Questo Ufficio ha sempre ritenuto che il corretto esercizio dei doveri previsti dall’art. 6 D.L.vo n. 106 del 2006 comprendesse anche un potere-dovere di coordinamento dell’attività delle Procure del distretto nell’esercizio dell’azione penale avente l’obiettivo di unificare le scelte di politica giudiziaria al fine di evitare palesi difformità o addirittura di contrasti tra le linee di politica giudiziaria tra le Procure. Ben consapevole dell’autonomia decisionale dei singoli Procuratori del distretto, l’azione della Procuratore Generale è stata sempre diretta a promuovere un confronto di idee ed a fornire solo spunti di riflessione idonei a suggerire decisioni condivise. In quest’ottica nell’anno in corso si è posta una questione che, a causa della mancanza di una pronta risposta del legislatore, ha creato subito problemi rilevanti nelle scelte che avrebbe dovuto operare la Polizia Giudiziaria in relazione al fenomeno dell’immigrazione clandestina. Il 24 dicembre del 2010 era entrata in vigore la direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che aveva stabilito le procedure comuni applicabili dagli Stati membri con riferimento al rimpatrio di extracomunitari irregolari. La data del 24 dicembre 2010, peraltro, era il termine ultimo concesso agli Stati membri per “mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi” alla direttiva medesima. L’Italia non lo ha fatto. Poiché la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha sempre ritenuto che, nell’ipotesi in cui il legislatore nazionale non provveda ad attuare in via legislativa la direttiva, essa avrebbe avuto effetti diretti nell’ordinamento dei Paesi membri per tutte le parti che contengano precetti non soggetti ad interpretazione, dal 25 dicembre del 2010 - ma il problema è apparso con maggior criticità nei primi mesi del 2011 - si è posta la necessità di valutare la compatibilità tra la normativa del decreto legislativo 286/98 e la direttiva in questione. Il Procuratore Generale, dopo avere approfondito con tutti i colleghi dell’ufficio le problematiche interpretative e le possibili soluzioni, ha ritenuto necessario promuovere un confronto sui punti controversi della materia in oggetto, inclusi i profili di diritto transitorio; ha invitato tutti i Procuratori del Distretto il giorno 8 febbraio 2011 con l’intento di individuare una possibile linea comune da adottarsi sia nell’immediato che in prospettiva, nell’attesa dell’auspicato intervento legislativo realizzatosi solo nel giugno del 2011 (D.L. n° 89/2011). I risultati della riunione e del sereno confronto di idee, sono stati eccellenti, come appare evidente dalle comunicazione dei Procuratori al Procuratore Generale successive alla riunione con cui erano illustrate le iniziative prese da ciascuno in perfetta sintonia con le soluzioni concordate. 7 E’ stata infine cura di quest’ufficio distribuire in occasione della riunione, dopo avere verificato l’unanimità dei consensi sulla drastica abrogazione di alcune delle norme della disciplina dell’emigrazione all’epoca vigente (D. Lvo. 286/1998), alcuni schemi di ricorso per cassazione e di incidenti di esecuzione, predisposti e già in uso dai Magistrati della Procura Generale. Le decisioni della Corte di Giustizia prima e della Corte di Cassazione hanno dato piena ragione alle scelte concordate nella riunione con i Procuratori del Distretto. Per quanto attiene infine alla organizzazione degli uffici, deve rilevarsi che non risultano significative disfunzioni. IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA Dott. Giovanni GALATI 8