RELAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE DELLA

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RELAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE DELLA
RELAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
ATTIVITÀ REQUIRENTE DISTRETTUALE
1) L’andamento della criminalità nel Distretto
L’andamento complessivo della criminalità nel distretto non presenta mutamenti tali da
destare un maggiore allarme sociale ma induce a svolgere qualche riflessione sulle
differenze riscontrate a seguito di un raffronto con i dati dell’anno precedente.
Appaiono meritevoli di segnalazione le variazioni registrate in alcune tipologie di reati.
Risultano diminuiti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; in
particolare si rileva che la corruzione in atti giudiziari risulta diminuita del 66%; mentre i
reati di abuso di ufficio sono diminuiti del 19%, così come quelli di corruzione per atto
contrario ai doveri d’ufficio hanno registrato un decremento del 57%.
In controtendenza rispetto al trend nazionale, è la diminuzione, anche se più contenuta
dell’anno precedente, dei reati che riguardano la tutela del territorio; quelli in materia
edilizia hanno fatto registrare una diminuzione del 36% e quelli in materia di attività e
gestione dei rifiuti non autorizzati, sono diminuiti del 73%. I reati di natura ambientale
sono diminuiti del 4,7%.
A causa della crisi economica, che ha colpito anche il nostro distretto, abbiamo registrato
una diminuzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare degli omicidi colposi, che può
essere stimata nell’ordine del 20%.
In diminuzione sono anche gli omicidi colposi per incidente stradale: -26%.
Per quanto attiene ai delitti che rientrano nella c.d. delinquenza comune si è registrato una
limitata diminuzione di quelli in materia di sfruttamento della prostituzione: - 8%, rispetto
allo stesso periodo precedente, che era stato caratterizzato da un eccezionale aumento dei
reati della stessa indole. Il fenomeno riguarda nella quasi totalità donne di origine
extracomunitaria ed è in controtendenza rispetto all’aumento dell’immigrazione
clandestina.
I delitti contro il patrimonio non hanno subito variazioni rilevanti in aumento o in
diminuzione; i furti commessi da persone identificate sono passati da 1.334 a 1.000, mentre
il decremento dei furti commessi da ignoti è limitato al solo -17%.
Nel nostro distretto sono diminuiti reati di violenza sessuale nella misura del 14%.
Per quanto riguarda i reati in materia di stupefacenti, l’azione di contrasto delle forze
dell’ordine ha prodotto una leggera diminuzione di quelli relativi al possesso illecito ed al
piccolo spaccio di droga nel distretto (art. 73 D.P.R. 309/90): -8%.
Resta preoccupante l’aumento, anche per quest’anno, dei reati associativi in materia,
previsti dall’art. 74 D.P.R. 309/90: +23%: l’aumento registrato denota comunque un
aumento della quantità di stupefacenti che transita illecitamente nel nostro distretto per
essere ceduta e consumata anche al di fuori del territorio regionale.
2) Risorse umane e materiali nel Distretto
Sotto il profilo delle risorse umane e materiali degli uffici delle Procure del Distretto, l’anno
in riferimento ha visto il perdurare delle condizioni di insufficienza e di criticità più volte
denunciate: esiguità delle risorse finanziarie e strumentali, di organico dei Magistrati e del
personale amministrativo.
Basti richiamare, in proposito, le pesanti scoperture nell’organico del personale
amministrativo e dei Magistrati negli uffici requirenti del distretto verificatisi nel periodo di
riferimento.
Per quanto riguarda il personale amministrativo la situazione complessiva presenta una
scopertura media del 17% (n. 26 su 153 unità di personale), con punte del 37% nella
Procura della Repubblica di Terni e 21% nella Procura Generale. Tale situazione, oltre il
dato numerico, è aggravata dal fatto che l’organico del distretto che era già
sottodimensionato, come è emerso dai dettagliati e documentati studi elaborati nel corso
degli anni dai capi e dai dirigenti amministrativi degli Uffici giudiziari del distretto, è stato
ulteriormente ridotto da 156 a 153 unità. La situazione è anche grave nella Procura della
Repubblica di Perugia (n. 14 posti di magistrati in organico e n. 2 vacanti) dove il posto del
Dirigente Amministrativo è privo dal 24/5/2007.
Per quanto riguarda il distretto si riscontra una carenza di Magistrati requirenti nel numero
di 3 su 31.
3) L’attività delle Procure della Repubblica in ambito distrettuale
Nei procedimenti penali contro noti sono stati registrati n. 33.473 pendenti iniziali, n.
24.258 sopravvenuti, n. 23.701 definiti e n. 34.030 pendenti finali.
Nei procedimenti penali contro ignoti sono stati registrati n. 26.538 pendenti iniziali, n.
30.714 sopravvenuti, n. 47.358 definiti e n. 9.894 pendenti finali.
L’esame dei dati complessivi delle Procure del Distretto tuttavia pone in evidenza che una
possibilità di recupero delle pendenze potrà aversi solo nel momento in cui si porrà serio
rimedio alla carenza di organici di questi uffici.
In ambito distrettuale, un cenno specifico va fatto in ordine all’attività svolta dalla D.D.A.,
nonché in materia di procedimenti nei confronti di Magistrati ex art. 11 c.p.p. e sulle
intercettazioni telefoniche.
Tra le materie che hanno maggiormente impegnato la Procura del capoluogo, un posto di
rilievo spetta a quelle oggetto di procedimenti penali seguiti dalla Direzione Distrettuale
Antimafia.
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La segretezza delle indagini non consente di approfondire i singoli procedimenti penali; si
rileva tuttavia che sono attualmente in corso numerose e complesse inchieste: nei confronti
di associazioni nazionali ed internazionali di carattere mafioso; nei confronti di cittadini
italiani e stranieri per un rilevante traffico internazionale di armi; nei confronti di cittadini
stranieri prevalentemente extracomunitari per traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Le indagini sul traffico illecito di sostanze stupefacenti hanno evidenziato che il territorio
del distretto tende sempre più a diventare il crocevia del traffico nazionale di stupefacenti,
ancorché esso si sviluppi in direzioni opposte: quello proveniente dalla Campania e dalle
regioni nelle quali il traffico illecito è gestito dalla delinquenza organizzata nostrana –
camorra, ndrangheta e mafia – diretto nel centro - nord dell’Italia e quello proveniente
dall’America Latina attraverso l’Europa del Nord (prevalentemente l’Olanda) e diretto nelle
regioni del centro sud.
Anche in materia di terrorismo è particolarmente impegnata la Procura del capoluogo; sono
attualmente in corso inchieste riguardanti il terrorismo di matrice islamica di gruppi algerini
e mediorientali.
Nel settore dei procedimenti a carico di Magistrati, di competenza della Procura di Perugia
ex art. 11 c.p.p., l’Ufficio ha provveduto ad esaurire un buon numero di procedimenti in
corso.
Per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, si rileva che nel periodo 1 luglio 2010 –
30 giugno 2011 esse sono aumentate complessivamente anche se in misura diversa nelle
varie Procure.
La Procura di Perugia, che, per la quantità di lavoro e per la competenza della D.D.A, è
l’ufficio che dispone il maggior numero di intercettazioni, ha registrato una lieve variazione
in diminuzione (da 1348 a 1344).
4) L’attività della Procura Generale
Nel settore delle esecuzioni penali la pendenza al 30 giugno del 2011 è rimasta quasi
invariata da n. 302 a n. 293 procedimenti di esecuzione e sono stati emessi n. 81
provvedimenti di unificazione di pene concorrenti ex art. 663 c.p.p., rispetto a 73 del
precedente periodo.
Risultano aumentati:

i pareri espressi in materia di provvedimenti “de libertate” ed altro, da n. 960 a 1.313;
Risultano diminuiti:

i visti sulle sentenze penali, da n. 8.832 a n. 8.004;

i visti sulle sentenze civili, da n. 742 a n. 673.
E’ aumentato il numero degli appelli avverso le sentenze dei Tribunali del Distretto da n. 44
a n. 66 e notevolmente il numero dei ricorsi per cassazione n. 127.
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L’ufficio della Procura Generale ha altresì garantito la presenza in:

n. 79 udienze penali della Corte di Appello (in precedenza n. 99);

n. 26 udienze della Corte di Assise di Appello (in precedenza n. 27);

n. 40 udienze del Tribunale di Sorveglianza (in precedenza n. 42);

n. 15 udienze civili della Corte di Appello (in precedenza n. 15).
Nei prospetti che seguono la presente relazione è stata precisata nel dettaglio l’attività
svolta dalla Procura Generale nel corso dell’anno di riferimento.
5) Attività di vigilanza del Procuratore Generale sulle Procure del Distretto
La funzione di “vigilanza” attribuita al Procuratore Generale presso la Corte di
appello rispetto agli uffici giudiziari requirenti del distretto caratterizza l’intervento
legislativo di riforma dell’ordinamento giudiziario nel suo complesso per le astratte
potenzialità insite in una funzione di vigilanza delineata in termini così ampi.
Sul piano generale, un nuovo livello di verifica in materia di “giusto processo” si
aggiunge a quelli ordinari di natura tipicamente processuale come le diverse ipotesi di
avocazione disciplinate dagli artt. 372 e 412 del codice di rito.
La norma ha introdotto una forma di controllo ulteriore dei dirigenti delle Procure
Generali rispetto a quella insita nella funzione svolta dal Consiglio Superiore della
Magistratura in sede di valutazioni di professionalità, di attribuzione di funzioni direttive e
di conferma dei dirigenti: nuovo controllo sensibile ai valori dell’eguaglianza,
dell’efficienza e del rispetto dei diritti fondamentali.
L’importanza conferita all’uniforme esercizio dell’azione penale fa risaltare i canoni
di legalità da un punto di vista originale perché trascende la considerazione delle scelte
processuali in rapporto all’effettivo rispetto del principio di eguaglianza.
La valorizzazione del puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei
poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici determina il ridimensionamento
della funzione direttiva imponendo un ruolo attivo di organizzazione, di impulso e di
verifica da parte del Procuratore capo rispetto a tutti i piani operativi di sua diretta
competenza, nonché una forma di responsabilità nell’attività dell’ufficio da lui diretto.
Obiettivi primari dell’assetto normativo risultano, in quest’ottica: l’acquisizione di
dati e notizie che consentano di definire con puntualità una visione della realtà del distretto
atta a propiziare la diffusione di buone prassi; l’adozione di tempestivi interventi correttivi
attraverso proposte operative e il coordinamento a livello distrettuale degli uffici requirenti.
Come si è già avuto modo di evidenziare nelle comunicazioni degli anni precedenti,
deve rilevarsi che l’art. 6 D.L.vo n. 106 del 2006 pur avendo reso più penetrante la funzione
di vigilanza del Procuratore Generale, non ha correlativamente attribuito al medesimo
strumenti più incisivi di controllo, in particolare per verificare il “corretto e uniforme
esercizio dell’azione penale” e il “rispetto delle norme del giusto processo”.
La generica legittimazione ad acquisire “dati e notizie” dalle Procure della
Repubblica, nonché gli obblighi “formali” di comunicazione previsti dagli artt. 118 bis e
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127 Disp. Att. C.p.p., non appaiono infatti strumenti adeguati a soddisfare l’esigenza di
conoscenza della complessa attività investigativa e requirente svolta dalle Procure,
presupposto indispensabile per un esercizio effettivo della funzione di vigilanza, quale
prevista dal richiamato art. 6.
Ne consegue che tale funzione, per potersi svolgere in modo concreto ed efficace,
dovrebbe necessariamente essere correlata ad un autonomo obbligo di informativa, da parte
dei Procuratori della Repubblica, dei fatti più significativi attinenti allo sviluppo delle
indagini, quali - ad esempio- le richieste di misure cautelari coercitive.
La mancata previsione di un tale obbligo comporta che le richieste di “notizie” da
parte dei Procuratori Generali vengano spesso a dipendere e scaturiscano dalla conoscenza
di fatti processuali acquisita “aliunde” - non di rado dai mass-media -, con la conseguenza
che generalmente la funzione di vigilanza si risolve in una verifica episodica ed “ex post”
delle modalità di esercizio dell’azione penale e del rispetto delle norme sul giusto processo.
Appare auspicabile, pertanto, nell’agevole previsione della mancanza di un intervento
legislativo, che il Consiglio Superiore della Magistratura si faccia carico delle
problematiche segnalate, inerenti le concrete modalità di esercizio dell’attività di vigilanza
del Procuratore Generale, e proceda ad un riesame e ad un aggiornamento, alla luce della
nuova normativa dell’art. 6, dei principi affermati nella Risoluzione 14.4.1993, sui “limiti
del compito di sorveglianza del Procuratore Generale sui Magistrati e sugli uffici delle
Procure della Repubblica”.
In linea con le esigenze di cui sopra, al fine di realizzare un più efficace controllo
dell’attività funzionale e organizzativa delle Procure, è stato richiesto ai Procuratori della
Repubblica di “normalizzare” il flusso di informative sull’inizio e sullo svolgimento dei
procedimenti penali in fase di indagini preliminari, con specifico riferimento a quelli di
particolare rilevanza, nonché sui procedimenti il cui termine sia scaduto, e sulle eventuali
disfunzioni organizzative degli uffici.
La risposta, pur con qualche perplessità sollevata dai singoli magistrati per ragioni di
tutela del segreto investigativo o in considerazione del conseguente aggravio del già pesante
carico di lavoro, è stata nell’immediato positiva, ma non costante nel tempo, per cui in
definitiva, nella carenza della previsione di un autonomo obbligo di informativa da parte dei
Procuratori della Repubblica in ordine alle iniziative investigative e agli atti processuali più
significativi, la vigilanza sull’esercizio dell’azione penale e sul giusto processo resta
affidata principalmente allo spirito di collaborazione fra i titolari degli uffici.
L’attenzione di questo Ufficio si è quindi concentrata sulla pendenza di procedimenti
per i quali il termine per lo svolgimento delle indagini preliminari risultava scaduto,
richiedendo ai Procuratori interessati, di effettuare un “monitoraggio” diretto dei
procedimenti più risalenti nel tempo, al fine di ottenerne una graduale prioritaria
definizione.
Il risultato di tale iniziativa, appare allo stato apprezzabile; tuttavia, perché essa
pervenga ad un esito soddisfacente, si ritiene necessario svolgere un controllo costante nel
tempo, a condizione, naturalmente, che non si aggravino ulteriormente le attuali carenze di
personale e di supporti materiali degli uffici.
In ordine ai procedimenti a carico di Magistrati, questo Ufficio non ha mancato di
svolgere un’intensa attività di controllo e di stimolo, volta ad accelerare la loro definizione
nella fase delle indagini preliminari, nonché con riguardo alla tempestività delle prescritte
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informative sugli stessi, in conformità delle circolari del Consiglio Superiore della
Magistratura.
A quest’ultimo riguardo, a seguito di controllo effettuato di recente da questo Ufficio,
sono emersi ritardi nell’inoltro delle informative ascrivibili all’eccessivo carico di lavoro
delle segreterie dei magistrati della Procura di Perugia - il cui organico di personale
amministrativo risulta in effetti sottodimensionato e registra ancora una scopertura
complessiva di 10 unità negli ultimi anni, oltre a quella del dirigente amministrativo, che si
protrae oramai da oltre quattro anni.
Per quanto attiene ai procedimenti di competenza della Procura distrettuale antimafia,
a seguito di segnalazione del Procuratore nazionale antimafia, questo Ufficio ha svolto la
necessaria attività di coordinamento fra gli uffici requirenti del distretto e la Polizia
giudiziaria, impartendo dettagliate disposizioni organizzative e investigative in materia di
tratta di esseri umani.
Anche quest’anno è stata proseguita l’attività di propulsione con riferimento alle
ipotesi particolari di confisca previste dall’art. 12 sexies D.L. 8.6.1992 n. 306, ritenendo che
le misure in questione sono idonee ad assumere particolare rilevanza economica per lo Stato
e rappresentano un efficace strumento di contrasto alla criminalità, non solo organizzata.
Di particolare rilievo deve ritenersi l’iniziativa adottata dall’Ufficio che ha
provveduto a stipulare una convenzione con l’A.B.I. per l’utilizzo dell’Archivio ARPA Archivio Riferimenti per Accertamenti Bancari - in grado di assicurare la necessaria
riservatezza e segretezza alle indagini penali bancarie, attraverso il contatto diretto tra i
magistrati delle Procure del distretto e/o le forze di polizia giudiziaria e il referente della
banca a livello centrale per ottenere qualsiasi informazione in materia di accertamenti
bancari su tutto il territorio nazionale.
Presso la Procura Generale è stata indetta una riunione in data 11/3/2011 con i
responsabili dell’A.B.I., con i Procuratori della Repubblica del distretto, con i Magistrati
delegati per le indagini bancarie e finanziarie per la consegna delle password personali di
accesso al programma informatico elaborato dall’A.B.I. e per l’indicazione diretta dei centri
di raccolta delle informazioni bancarie e finanziarie.
La sottoscrizione della convenzione tra la Procura Generale di Perugia e l’A.B.I. è
pertanto operativa e potrà consentire agli investigatori di avere immediatamente il
nominativo e l’istituto bancario in grado di fornire gli accertamenti richiesti.
Particolare attenzione è stata rivolta alla organizzazione e all’impiego della Polizia
giudiziaria, con riguardo specifico alle applicazioni alle Sezioni ex art. 5, co. 2, D.L.vo
28.7.1989, n. 271.
Questo Ufficio, con nota n. 3268/10 del 3 agosto 2010 ha richiesto ai Procuratori
della Repubblica del distretto di trasmettere relazioni contenenti “circostanze significative e
dati concreti” sui singoli punti specificati nella nota di richiesta della Procura Generale
della Corte di Cassazione, prot. 14157/UAI, del 22 luglio 2010.
Quanto alle relazioni trasmesse dai Procuratori della Repubblica, esse appaiono
conformi alla realtà funzionale e organizzativa dei singoli Uffici, e quindi sostanzialmente
condivisibili.
Nei limiti delle conoscenze acquisite da questo Ufficio, risulta che l’azione penale è
stata esercitata in modo corretto ed uniforme.
Parimenti, nella misura compatibile con i carichi di lavoro - molto superiori alla
media per la Procura di Perugia - e alle disponibilità di risorse - ovunque inadeguate -, sono
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stati raggiunti risultati apprezzabili per quanto attiene al rispetto delle norme sul giusto
processo, con specifico riguardo al principio costituzionale della sua “ragionevole durata”.
In particolare, per la Procura di Perugia la durata delle investigazioni funzionali
all’esercizio dell’azione penale è in media di 15 mesi.
Tutte le misure inerenti la libertà personale risultano essere state adottate con criteri
di correttezza e nel rispetto dei principi costituzionali: appare significativo, al riguardo, il
dato che nel periodo di riferimento tutte le richieste di misure cautelari coercitive formulate
dal P.M. _ che nel periodo di riferimento sono state n. 435, risultano accolte dal GIP, pur se
talora la misura richiesta è stata sostituita con altra meno afflittiva. Nello stesso senso, non
risultano procedure incidentali di impugnazioni proposte dal P.M.
Questo Ufficio ha sempre ritenuto che il corretto esercizio dei doveri previsti dall’art.
6 D.L.vo n. 106 del 2006 comprendesse anche un potere-dovere di coordinamento
dell’attività delle Procure del distretto nell’esercizio dell’azione penale avente l’obiettivo di
unificare le scelte di politica giudiziaria al fine di evitare palesi difformità o addirittura di
contrasti tra le linee di politica giudiziaria tra le Procure.
Ben consapevole dell’autonomia decisionale dei singoli Procuratori del distretto,
l’azione della Procuratore Generale è stata sempre diretta a promuovere un confronto di
idee ed a fornire solo spunti di riflessione idonei a suggerire decisioni condivise.
In quest’ottica nell’anno in corso si è posta una questione che, a causa della
mancanza di una pronta risposta del legislatore, ha creato subito problemi rilevanti nelle
scelte che avrebbe dovuto operare la Polizia Giudiziaria in relazione al fenomeno
dell’immigrazione clandestina.
Il 24 dicembre del 2010 era entrata in vigore la direttiva 2008/115/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, che aveva stabilito le procedure comuni applicabili dagli Stati
membri con riferimento al rimpatrio di extracomunitari irregolari.
La data del 24 dicembre 2010, peraltro, era il termine ultimo concesso agli Stati
membri per “mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi” alla direttiva medesima. L’Italia non lo ha fatto.
Poiché la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha sempre ritenuto che, nell’ipotesi in cui
il legislatore nazionale non provveda ad attuare in via legislativa la direttiva, essa avrebbe
avuto effetti diretti nell’ordinamento dei Paesi membri per tutte le parti che contengano
precetti non soggetti ad interpretazione, dal 25 dicembre del 2010 - ma il problema è
apparso con maggior criticità nei primi mesi del 2011 - si è posta la necessità di valutare la
compatibilità tra la normativa del decreto legislativo 286/98 e la direttiva in questione.
Il Procuratore Generale, dopo avere approfondito con tutti i colleghi dell’ufficio le
problematiche interpretative e le possibili soluzioni, ha ritenuto necessario promuovere un
confronto sui punti controversi della materia in oggetto, inclusi i profili di diritto transitorio;
ha invitato tutti i Procuratori del Distretto il giorno 8 febbraio 2011 con l’intento di
individuare una possibile linea comune da adottarsi sia nell’immediato che in prospettiva,
nell’attesa dell’auspicato intervento legislativo realizzatosi solo nel giugno del 2011 (D.L.
n° 89/2011).
I risultati della riunione e del sereno confronto di idee, sono stati eccellenti, come
appare evidente dalle comunicazione dei Procuratori al Procuratore Generale successive alla
riunione con cui erano illustrate le iniziative prese da ciascuno in perfetta sintonia con le
soluzioni concordate.
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E’ stata infine cura di quest’ufficio distribuire in occasione della riunione, dopo avere
verificato l’unanimità dei consensi sulla drastica abrogazione di alcune delle norme della
disciplina dell’emigrazione all’epoca vigente (D. Lvo. 286/1998), alcuni schemi di ricorso
per cassazione e di incidenti di esecuzione, predisposti e già in uso dai Magistrati della
Procura Generale.
Le decisioni della Corte di Giustizia prima e della Corte di Cassazione hanno dato
piena ragione alle scelte concordate nella riunione con i Procuratori del Distretto.
Per quanto attiene infine alla organizzazione degli uffici, deve rilevarsi che non
risultano significative disfunzioni.
IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
Dott. Giovanni GALATI
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