CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SpA

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CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SpA
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – febbraio 2014
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
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Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – febbraio 2014
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
DOCUMENTO DI SINTESI n. 0 del 02/12/2013
CONTO CORRENTE
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL CONTO CORRENTE
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)
PROFILO
SPORTELLO
ONLINE
Giovani (164)
Non previsto
0,00 Euro
Famiglie con operatività bassa (201)
Non previsto
0,00 Euro
Famiglie con operatività media (228)
Non previsto
0,00 Euro
Famiglie con operatività elevata (253)
Non previsto
0,00 Euro
Pensionati con operatività bassa (124)
Non previsto
0,00 Euro
Pensionati con operatività media (189)
Non previsto
0,00 Euro
Tra parentesi è riportato il numero di operazioni annue teoriche stabilite da Banca d’Italia nella definizione del profilo di operatività.
Oltre a questi costi vanno considerati l’imposta di bollo obbligatoria per legge, gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese per l’apertura
del conto.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 6 profili di operatività, meramente indicativi – stabiliti dalla Banca d’Italia – su conti
correnti privi di fido. Per saperne di più: www.bancaditalia.it.
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
Il contratto non prevede la concessione di affidamenti.
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un
consumatore medio titolare di un conto corrente.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo
conto sia all’operatività del singolo cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche”.
VOCI DI COSTO
IMPORTO
SPESE PER L’APERTURA DEL CONTO
0,00 Euro
CANONE ANNUO
Numero di operazioni incluse nel canone annuo
0,00 Euro
Tutte le operazioni effettuate da
canale telematico
SPESE FISSE
Gestione liquidità
Servizi di pagamento
Home banking
Spese per conteggio interessi e competenze
(Spese di liquidazione conto trimestrali)
0,00 Euro
Canone annuo carta di debito nazionale
0,00 Euro
Canone annuo carta di debito internazionale
0,00 Euro
Canone annuo carta di credito
Carta di credito non inclusa
Canone annuo per internet banking e phone banking
0,00 Euro
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (Costo Unitario
Operazione) - si aggiunge al costo dell’operazione
0,00 Euro
SPESE VARIABILI
Gestione liquidità
Invio estratto conto:
Servizi di pagamento

Spesa produzione on line Spesa produzione su supporto cartaceo
(solo su richiesta del cliente)
0,00 Euro

Spesa produzione su supporto cartaceo (solo su richiesta del cliente)
5,00 Euro

Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia
(modalità bancomat)
Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia
(modalità bancomat)
Bonifico verso Italia e UE fino a 50.000 euro con addebito in c/c
Domiciliazione Utenze Domestiche (gas, elettricità, telefono, acqua)
Altre disposizioni di pagamento periodiche




0,00 Euro
0,00 Euro
0,00 Euro
0,00 Euro
1,00 Euro
INTERESSI SULLE SOMME DEPOSITATE
Interessi creditori
Tasso di benvenuto - tasso creditore annuo nominale per i primi 3 mesi
1,00 %
Tasso creditore annuo nominale a partire dal 4° mese
0,00 %
Tasso creditore annuo nominale a partire dal 4° mese in caso di accredito
stipendio/pensione
1,00 %
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 1 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
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FIDI E SCONFINAMENTI
Fidi
Tasso utilizzo Sbf (delta fido)
Fidi non previsti
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
Fidi non previsti
Commissioni:

Aliquota commissione massimo scoperto su fido concesso

Aliquota commissione massimo scoperto utilizzo Sbf (Delta fido)
Fidi non previsti
Fidi non previsti
Sconfinamenti
extra – fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
Importo commissione per istruttoria veloce di sconfino
Fidi non previsti
Sconfinamenti
in assenza di fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
Importo commissione per istruttoria veloce di scoperto
19,00%
10,50 €
Periodicità
Dare e avere trimestrale
CAPITALIZZAZIONE
DISPONIBILITA’ SOMME VERSATE
Contanti/assegni circolari stessa banca
Assegni bancari stessa filiale
Assegni bancari altra filiale
Assegni circolari altri istituti
Assegni bancari altri istituti
Vaglia e assegni postali
Non previsto
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in
conto corrente, può essere consultato presso le filali e sul sito internet della Cassa di Risparmio di San Miniato (www.carismi.it).
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DI LIQUIDITA’
SPESE TENUTA CONTO
IMPORTO
Spese produzione documento di sintesi elettronico
0,00 Euro
Spese produzione documento di sintesi cartaceo (solo su richiesta del cliente)
5,00 Euro
Importo annuo bolli contrattuali
A carico della Banca
Nella misura pro tempore vigente.
Rateizzazione recupero bolli
Trimestrale a carico Banca
Aliquota ritenuta fiscale
Ritenuta di legge nella misura pro
tempore vigente
Recupero spese bolli postali (su richiesta da parte del cliente di invio documenti cartacei):

per ogni busta entro i 20 gr di peso

per ogni busta con peso superiore a 20 gr
5,00 Euro
10,00 Euro
Modalità recupero spese postali
Mensile
SERVIZI DI PAGAMENTO
BONIFICI ITALIA
IMPORTO
Commissione su Bonifici periodici disposti
0,00 Euro
Bonifici disposti mediante internet banking e phone banking
0,00 Euro
Penale per coordinate bancarie errate o non fornite
Massimo: 10,33 €
BONIFICI ESTERI
IMPORTO
Bonifici transfontalieri in Euro, Paesi UE o EFTA, disposti - Si intendono i trasferimenti fondi impartiti dall’ordinante tramite banca insediata in un Paese UE o EFTA, al fine
di mettere a disposizione del beneficiario una somma di denaro presso un’altra banca insediata in un altro Paese UE o EFTA, nel rispetto delle regole di compilazione e dei
canoni impartiti dal canale SEPA.
La somma deve essere espressa in Euro o in Corone svedesi.
Ai bonifici transfrontalieri sopra descritti, secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea (Regolamento CE 924/2009), si applicano commissioni identiche a
quelle dei bonifici Italia.
Bonifici disposti verso filiali della Banca
0,00 Euro
Bonifici disposti verso altre banche
1,25 Euro
Penale per coordinate bancarie errate o non fornite (IBAN/BIC)
10,30 Euro
Commissioni di cambio (per bonifici in divisa equiparata – corona svedese)
0,15%
minimo 7,00 € massimo 250,00 €
Valuta di addebito Ordinante Coincidente con data di ricezione, massimo un giorno lavorativo precedente la data di esecuzione dell’ordine (data regolamento). La data di
ricezione ordine è pari alla data del giorno se l’ordine è impartito entro l'orario limite(*).
Gli ordini presentati oltre l’orario indicato saranno considerati ricevuti dalla banca il giorno lavorativo successivo.
Bonifici transfontalieri in Euro, Paesi UE o EFTA, ricevuti
Commissione Bonifico
0,00 Euro
Commissioni cambio divise equiparate (corone svedesi)
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 2 di 52
0,15%
minimo 7,00 € massimo 250,00 €
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Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
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Valuta di accredito Pari alla data in cui la somma è resa disponibile alla banca (data regolamento).
Altri Bonifici Estero, disposti
Si intendono le seguenti tipologie di bonifico:

Bonifici disposti verso Paesi UE o EFTA in divisa diversa da euro o corona svedese

Bonifici disposti verso Paesi UE o EFTA per un controvalore superiore a 50.000 euro a prescindere dalla divisa di regolamento

Bonifici disposti verso Paesi extra UE ed EFTA.
Commissione di intervento/negoziazione
0,15%
minimo 7,00 € massimo 250,00 €
Recupero spese pratica per bonifico disposto (oltre ad eventuali altre spese reclamate)
20,00 Euro
Recupero spese reclamate dalla banca del beneficiario per opzione tariffaria “OUR”: Le singole operazioni verranno regolate al cambio pattuito di volta in volta dalle parti.
In caso di mancanza di preventivo accordo verrà applicato il cambio “durante” del giorno di esecuzione dell’operazione pari al cambio indicativo di riferimento, rilevato dalla
Banca Centrale Europea nel giorno dell’operazione, con uno scarto in più o in meno fino ad un massimo del 2% (due percento)
Bollo su trasferimento di denaro fuori UE: Imposta dovuta nella misura prevista dalla legge, n. 148 del 14 settembre 2011
Valuta di addebito Ordinante: Coincidente con data di ricezione, massimo un giorno lavorativo precedente la data di esecuzione dell’ordine (data regolamento).La data di
ricezione ordine è pari limite(*). Gli ordini alla data del giorno se l’ordine è impartito entro l'orario presentati oltre l’orario indicato saranno considerati ricevuti dalla banca il
giorno lavorativo successivo.
Altri Bonifici Estero, ricevuti
Commissione di intervento/negoziazione
0,15%
minimo 7,00 € massimo 250,00 €
Recupero Spese Pratica (oltre ad eventuali altre spese reclamate)
10,00 Euro
Commissione trasferimento dell’importo totale o parziale verso altra banca
25,00 Euro
Cambio applicato Le singole operazioni verranno regolate al cambio pattuito di volta in volta dalle parti.
In caso di mancanza di preventivo accordo verrà applicato il cambio “durante” del giorno di esecuzione dell’operazione pari al cambio indicativo di riferimento, rilevato dalla
Banca Centrale Europea nel giorno dell’operazione, con uno scarto in più o in meno fino ad un massimo del 2% (due percento)
Recupero imposte e tasse
Nella misura pro tempore vigente
Valuta di accredito:

Se in euro da area SEPA:

Se in euro da Paese extra SEPA:

Se in valuta estera:

Se trasferito successivamente verso altra banca:
 Pari alla data in cui la somma è resa
disponibile alla banca (data
regolamento)
 Pari alla data in cui la somma è resa
disponibile alla banca (data
regolamento) + 1 giorno lavorativo
 Pari alla data in cui la somma è resa
disponibile alla banca (data
regolamento) + 2 giorni lavorativi
 + 2 giorni lavorativi.
PAGAMENTI VARI
IMPORTO
Pagamento bollettini postali tramite Internet Banking e Phone Banking
0,00 euro tramite bonifico se indicanti
IBAN del creditore
2,00 Euro
(di cui bollo richiesto da Poste Italiane
1,00 Euro )
Pagamento F24
0,00 Euro
Pagamento MAV
0,00 Euro
Pagamento RAV nostri e RAV altre banche tramite Internet Banking e Phone Banking
0,00 Euro
Pagamento Bollettini Bancari nostri e Bollettini Bancari altre banche tramite Internet Banking e Phone Banking
0,00 Euro
CONDIZIONI SU PRENOTAZIONE/PAGAMENTO DISPOSIZIONI
IMPORTO
Recupero spese per prenotazione disposizioni tramite internet banking e phone banking
0,00 Euro
Recupero spese per pagamento tardivo RID per mancanza fondi
7,50 Euro
Ulteriori condizioni specifiche per SEPA Direct Debit (SDD):
Commissione per storno creditore (Reversal)
0,00 Euro
Commissione per richiesta rimborso debitore (Refund)
5,50 Euro
Spesa per richiesta copia Mandato
5,00 Euro
VALUTE
IMPORTO
Valute economiche sui pagamenti


Valuta per pagamento su circuito Pagobancomat
Valuta per pagamento su circuito V-Pay Visa
Stesso giorno dell’operazione
10 giorni successivi all’operazione
Valute economiche su Bonifici disposti
Data ricezione ordine
Valute economiche su Bonifici ricevuti
0 giorni
Valute economiche su addebito Utenze
0 giorni
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 3 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
CONTO DEPOSITO VINCOLATO
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
INTERESSI SULLE SOMME DEPOSITATE
Tasso creditore lordo
Minimo 0,01%
(variabile in funzione della durata,
determinato all'accensione e fisso per
tutta la durata del vincolo).
Tipologia tasso
Fisso
Criteri capitalizzazione interessi
Anno civile
(base 365 - 366 anno bisestile).
Periodicità liquidazione interessi
Alla scadenza del vincolo.
Periodo maturazione interessi
Dalla data di costituzione del vincolo
compresa sino alla data di scadenza
del vincolo esclusa (ovvero alla data
di svincolo anticipato).
Ritenuta fiscale
Ritenuta di legge nella misura pro
tempore vigente.
PENALE SU ESTINZIONE VINCOLO ANTICIPATA
In caso di estinzione anticipata sugli interessi maturati viene applicata una penale come di seguito.
Per la scadenza di vincoli di durata fino a 12 mesi la penale coincide con il totale degli interessi maturati fino alla data di estinzione anticipata del vincolo. Pertanto verrà
riconosciuto integralmente il capitale investito senza alcun interesse.
Per le scadenze superiori ai 12 mesi, gli interessi maturati vengono decurtati da una penale calcolata applicando il tasso creditore lordo, previsto per il vincolo in essere, al
capitale investito per i giorni che intercorrono tra la data di estinzione anticipata e la data di scadenza vincolo originaria. La penale è applicata per un importo massimo pari
a quello degli interessi maturati alla data di estinzione anticipata, garantendo sempre la restituzione del capitale investito.
SPESE E COMMISSIONI
Apertura
0,00 Euro
Chiusura
0,00 Euro
Rendicontazione
0,00 Euro
Canone annuo
0,00 Euro
Imposta di bollo
Nella misura pro tempore vigente.
ALTRE CONDIZIONI
Importo minimo partita di vincolo
1.000,00 Euro
Importo massimo giacenze in Conto Deposito
500.000,00 Euro
La Banca si riserva la possibilità di applicare importi minimi e massimi diversi in abbinamento a promozioni particolari che saranno tempo per tempo pubblicizzate sul sito
www.bancadinamica.it
CONTO DEPOSITO “VIVI LIBERO”
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
INTERESSI SULLE SOMME DEPOSITATE
Tasso creditore lordo
Minimo 0,01%
(variabile in funzione della durata,
determinato all'accensione e fisso per
tutta la durata del vincolo).
Tipologia tasso
Fisso
Criteri capitalizzazione interessi
Anno civile
(base 365 - 366 anno bisestile).
Periodicità liquidazione interessi
Alla scadenza del vincolo.
Periodo maturazione interessi
Dalla data di costituzione del vincolo
compresa sino alla data di scadenza
del vincolo esclusa (ovvero alla data
di svincolo anticipato).
Ritenuta fiscale
Ritenuta di legge nella misura pro
tempore vigente.
PENALE SU ESTINZIONE VINCOLO ANTICIPATA
In caso di estinzione anticipata non è prevista alcuna penale sugli interessi maturati.
SPESE E COMMISSIONI
Apertura
0,00 Euro
Chiusura
0,00 Euro
Rendicontazione
0,00 Euro
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Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
Canone annuo
0,00 Euro
Imposta di bollo
Nella misura pro tempore vigente.
ALTRE CONDIZIONI
Importo minimo partita di vincolo
5.000,00 Euro
Importo massimo giacenze in Conto Deposito
500.000,00 Euro
La Banca si riserva la possibilità di applicare importi minimi e massimi diversi in abbinamento a promozioni particolari che saranno tempo per tempo pubblicizzate sul sito
www.bancadinamica.it
INTERNET E PHONE BANKING
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
VOCI DI COSTO
IMPORTO
Canone Mensile

Profilo Base
0,00 Euro

Profilo Trading
0,00 Euro - per i primi 2 mesi
5,00 Euro – dal terzo mese
(gratis in presenza di almeno 2
operazioni di trading al mese)
Periodicità di fatturazione
Mensile
Generazione fattura
Non stampa la fattura
Periodo per calcolo costi e sconti
Mensile
Stampa contabile
Non stampa la contabile
Trattamento costo per operazione
Unitario
Costo per operazione
0,00 Euro
Costo per email prodotte
0,00 Euro
Costo per SMS Alert su disposizione bonifico
0,00 Euro
Costo per SMS: di tipo bancario - circuito nazionale - circuito internazionale - di tipo finanziario
0,15 Euro
Costo per rilascio nuove buste P.I.N.
0,00 Euro
Limite giornaliero bonifici "Internet Banking"
15.000,00 Euro
Limite mensile bonifici "Internet Banking"
200.000,00 Euro
Rifacimento TOKEN - Recupero Spese
20,00 Euro
Penale mancata restituzione TOKEN
20,00 Euro
BANCOMAT BANCADINAMICA
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
VOCI DI COSTO
IMPORTO
Emissione Tessera
0,00 Euro
Canone Primo Anno
0,00 Euro
Canone Annuale
0,00 Euro
Rifacimento Carta
15,00 Euro
Prelievi banconote su circuito Bancomat (per operazione):

commissioni su bancomat di Banche del Gruppo

commissioni su bancomat altri istituti
0,00 Euro
0,00 Euro
Prelievi banconote su circuito Vpay VISA (per operazione)

commissioni su ATM Unione Europea

commissioni su ATM extra Unione Europea
0,00 Euro
3,00% importo prelevato - min 3,50 €
Utilizzi su circuito Vpay VISA in Paesi Extra – UE (per operazione) - commissioni
0,84% del controvalore
dell'operazione
Spese blocco carta smarrita o rubata tramite Centrale di Allarme Nazionale
7,75 Euro
CONDIZIONI OPERATIVE
IMPORTO
Valuta pagamenti su Circuito Visa V-Pay
10 giorni successivi all’operazione
Massimale prelievo Bancomat giornaliero
500,00 Euro
Massimale prelievo Bancomat mensile
3.000,00 Euro
Massimale pagamento PagoBANCOMAT giornaliero
1.000,00 Euro
Massimale pagamento PagoBANCOMAT mensile
2.000,00 Euro
Massimale prelievo V-Pay giornaliero
500,00 Euro
Massimale prelievo V-Pay mensile
2.000,00 Euro
Massimale pagamento V-Pay giornaliero
1.000,00 Euro
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CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
Massimale pagamento V-Pay mensile
2.000,00 Euro
Massimale rischio carta giornaliero
3.000,00 Euro
Massimale rischio carta mensile
9.000,00 Euro
Abilitazione Fastpay
abilitata
Circolarità Bancomat
Utilizzo su tutto il territorio
nazionale
CONTO TITOLI
DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA O CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
SERVIZIO DI CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E DI STRUMENTI FINANZIARI
VOCI DI COSTO
IMPORTO
Invio estratto conto:

spesa produzione on line

spesa produzione su supporto cartaceo (solo su richiesta del cliente)
0,00 Euro
5,00 Euro
Numero giorni valuta per spese
0
Imposta di bollo
Nella misura pro tempore vigente
Spese ordini "non eseguiti" su canale tradizionale
0,00 Euro
Spese ordini "revocati" su canale tradizionale
0,00 Euro
Diritti di custodia
0,00 Euro
Giorni valuta rimborsi:

Titoli di Stato italiani

altri titoli emittenti italiani

titoli emittenti esteri

obbligazioni CARISMI
0 lavorativi
1 lavorativi
1 lavorativi
0 lavorativi
Giorni valuta incasso:

cedole obbligazioni CARISMI e Titoli di Stato italiani

cedole/dividendi altri titoli
0 lavorativi
3 lavorativi
Immissione in deposito di strumenti finanziari
(sono comunque dovute alla Banca le spese eventualmente reclamate da terzi a fronte del trasferimento)
Nessuna spesa
Trasferimenti di titoli in deposito ad altro deposito titoli a custodia e amministrazione acceso presso la Banca
Nessuna Spesa
Trasferimenti contabili di titoli in deposito ad altra Banca
Sono comunque dovute alla Banca le spese vive reclamate dai Depositari esterni a fronte del trasferimento (le spese variano in
funzione del mercato e dello strumento finanziario, a titolo di esempio per trasferimenti titoli nell'Area euro le spese variano da un
minimo di 2,20 € a un massimo di 50 €)
Nessuna spesa
SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE, SOTTOSCRIZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI
OPERAZIONI DI RACCOLTA ORDINI A MEZZO INTERNET BANKING
VOCI DI COSTO




IMPORTO
Azioni, diritti di opzione, warrant, covered warrant, quote di fondi, quotati in Italia
Titoli di stato italiani ed obbligazioni italiane
Altri strumenti finanziari italiani
Titoli di stato esteri ed obbligazioni estere:

spese

commissioni percentuale sul controvalore

minimo commissioni
Prenotazione in asta di titoli di stato - BOT (maggiorazione sui prezzi medi ponderati):

BOT con durata residua < 81 giorni

BOT con durata residua compresa tra 81 e 170 giorni

BOT con durata residua compresa tra 171 e 330 giorni

BOT con durata residua > 330 giorni
3,00 Euro
0,19 %
5,00 Euro
0,05 %
0,10 %
0,20 %
0,30 %
OPERAZIONI DI RACCOLTA ORDINI A MEZZO PHONE BANKING
VOCI DI COSTO
IMPORTO
Azioni, diritti di opzione, warrant, covered warrant, quote di fondi, quotati in Italia
Titoli di Stato italiani ed obbligazioni italiane
Altri strumenti finanziari italiani
Titoli di stato esteri ed obbligazioni estere quotati sui mercati italiani

spese

commissioni percentuale sul controvalore

minimo commissioni
6,00 Euro
0,19 %
10,00 Euro
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 6 di 52
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COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO
La Banca è tenuta a fornire ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente
comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza,
possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni si riferiscono:
(a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi
(b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali
(c)
strumenti o a determinate strategie di investimento;
alle sedi di esecuzione, e ai costi ed oneri connessi.
Il presente allegato ha l'obiettivo di fornire ai clienti al dettaglio e ai potenziali clienti al dettaglio, informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla
prestazione dei servizi.
Prenotazione in asta di Titoli di Stato altri titoli (maggiorazione sui prezzi)-CCT, BTP,
CTZ, ecc.
0,00 %
Partecipazione a offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio
Oneri previsti a carico dell'aderente nel programma di emissione
Attività su strumenti finanziari emessi da organismi d'investimento
Oneri fissati dal regolamento del Fondo o dalla informativa al pubblico
RECESSO, CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI
RECESSO DAL CONTRATTO
Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l’applicazione di penalità o di spese di chiusura,
inviando alla Banca una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto
cointestato.
Il recesso dal Contratto provoca la chiusura definiva del conto corrente, la revoca del consenso del Cliente all’esecuzione di ordini di pagamento
disposti, lo smobilizzo anticipato delle somme eventualmente vincolate e la chiusura di tutti rapporti regolati dal Contratto.
La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente mediante lettera
raccomandata A/R, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi.
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Se il Cliente richiede la chiusura del rapporto, la Banca vi provvede entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricezione
della richiesta stessa, fatto salvo l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo.
RECLAMI
Il Cliente può contestare l’operato della Banca, rivolgendosi all’Ufficio Reclami della Banca, Via IV Novembre 45, 56028 San Miniato (PI), posta
elettronica: [email protected].
Qualora l’Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 90 (novanta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non
sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi:


se il reclamo ha ad oggetto i servizi di conto corrente, conto deposito, internet banking e phone banking o le carte di pagamento, all'Arbitro Bancario
Finanziario (ABF). In tal caso, il termine di cui sopra è ridotto a 30 giorni. Per sapere come rivolgersi all’ABF e l’ambito della sua competenza si può consultare il
sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Per maggiori indicazioni, il Cliente può
consultare la Guida Pratica “Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”, disponibile sul sito internet della Banca;
se il reclamo ha ad oggetto i servizi di investimento e accessori, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita presso la Consob a norma del D.Lgs. 8 ottobre
2007, n. 179.
La decisione dell’ABF o della Camera di Conciliazione e Arbitrato non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia o
alla Consob, o di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
In alternativa, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente può ricorrere:


all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie
e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento);
oppure
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 7 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
LEGENDA
Arbitro Bancario Finanziario
Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche ed altri intermediari finanziari
ATM
Gli sportelli aderenti al circuito Bancomat presso i quali è possibile effettuare operazioni di prelevamento di denaro
contante e le altre operazioni previste dal Contratto, per le quali tale sportello risulta abilitato
Banca
La Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.
Canone annuo
Spese fisse per la gestione del conto.
Capitalizzazione degli interessi
Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Codici di Accesso
Username e password consegnate al Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto ai fini dell’accesso al
servizio di Internet Banking e Phone Banking
Disponibilità somme versate
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le somme versate.
Dispositivo “Token”
Dispositivo consegnato al Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto che consente di generare
password usa e getta (c.d. OTP – “One Time Password”) per impartire, attraverso il Servizio, operazioni dispositive.
Fido o affidamento
Somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile.
Guida Pratica “Conoscere l’Arbitro Bancario
Finanziario e capire come tutelare i propri
diritti”
La Guida recante le modalità, i costi e la procedura da rispettare per la presentazione del ricorso all’Arbitro
Bancario e Finanziario
PIN
Personal Identification Number - codice personale segreto
POS
Apparecchiatura automatica collocata presso gli esercizi commerciali, mediante la quale i soggetti abilitati possono
effettuare, con l'utilizzo di una carta e la digitazione di un PIN, il pagamento dei beni acquistati o dei servizi ricevuti.
L'apparecchiatura è collegata con il centro elaborativo della Banca o del gruppo di banche offerenti il servizio,
affinché venga autorizzata ed effettuata, in tempo reale o differito, la relativa registrazione sui conti di deposito del
soggetto abilitato e dell'esercente
Recesso
La facoltà del Cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il Contratto
Reclamo
Ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa
omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, fax, e-mail)
Saldo disponibile
Somma disponibile sul conto, che il Cliente può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido e
sconfinamento extrafido
Somma che la Banca ha accettato di pagare quando il Cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno,
domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma
pagata eccede il fido utilizzabile.
Spesa singola operazione non compresa nel
canone
Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e
competenze
Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Spese per invio estratto conto
Commissioni che la Banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di
comunicazione stabiliti nel contratto.
Tasso creditore annuo nominale
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che
sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in
relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge
sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto aggiungendo ulteriori quattro punti
percentuali e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Valute sui prelievi
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli
interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli
interessi.
BIC SWIFT
Bank Identifier Code = Codice identificativo della Banca
Bonifici SEPA Credit Trasfer
Per bonifico SEPA Credit Transfer si intende una operazione che consente di effettuare il trasferimento di fondi in
Euro fra conti correnti detenuti all'interno dell'area SEPA o Spazio Economico Europeo comprendente (i 27 stati
membri dell’Unione europea più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera).
L’operazione è eseguita per conto di un ordinante titolare di conto presso la banca dell’ordinante a favore di un
beneficiario titolare di un conto corrente presso la banca del beneficiario.
I bonifici SEPA cosiddetti domestici sono previsti fino ad un importo massimo di Euro 500.000,00, mentre quelli da e
per l’estero possono rientrare nel campo di applicazione del regolamento CE 924/2009 (bonifici in euro,
transfrontalieri, da e verso paesi dello spazio economico europeo di importo fino a 50.000,00 euro) o esserne fuori,
con condizioni economiche di esecuzione differenziate.
E’ possibile per il cliente indicare la data nella quale desidera sia eseguita l’operazione di bonifico Credit Transfer
SEPA.
Cambio durante
E’ il cambio praticato sul “mercato dei cambi” al momento dell’esecuzione dell’operazione e riferito all’entità
dell’operazione stessa.
Giorno lavorativo bancario
Giorno non festivo né nel paese dell’ordinante né in quello del beneficiario
IBAN
L’IBAN è la coordinata bancaria internazionale composta dal codice ISO della nazione (es. IT per l’Italia, FR per la
Francia, ecc.), da due caratteri di controllo e dalla coordinata bancaria nazionale (per l’Italia: carattere di controllo +
ABI + CAB+ numero del conto).
Opzioni tariffarie SHA, BEN e OUR
Per i bonifici esteri l’ordinante può decidere la ripartizione delle spese bancarie istruendo la propria Banca
sull’applicazione dei tipi spese SHA, BEN o OUR di seguito descritte:
SHA, spese ripartite tra ordinante e beneficiario - è l’opzione più utilizzata, le spese della banca ordinante sono a
carico dall’ordinante del bonifico mentre le spese della banca del beneficiario e di eventuali banche intermediarie
vengono pagate dal beneficiario; tale opzione deve essere utilizzata per i bonifici soggetti al Regolamento europeo
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 8 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
sui bonifici transfrontalieri.
BEN, tutte le spese a carico del beneficiario, incluse quelle della banca ordinante – in tale ipotesi l’ordinante verrà
addebitato solo per l’importo del bonifico mentre il beneficiario riceverà i fondi al netto delle spese della sua banca e
di quelle della banca ordinante e/o di eventuali banche intermediarie
OUR. Tutte le spese a carico dell’ordinante, incluso quelle della banca estera – in tale ipotesi il beneficiario riceve
l’esatto importo del bonifico senza deduzione di spese – la banca del beneficiario richiederà successivamente le
spese alla banca ordinante che si rivarrà sul proprio cliente;
L’opzione tariffaria “OUR” non è disponibile per i pagamenti SEPA e per quelli sottoposti al Regolamento CE
924/2009
Paesi EFTA
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
Paesi UE
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Inghilterra, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia,
Spagna, Svezia, Ungheria, Romania, Bulgaria
Pagamento Transfrontaliero
Si definisce "pagamento transfrontaliero", un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal
pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati in stati membri diversi
Regolamento (CE) n. 924/2009
Il regolamento CE 924/2009 si applica oltre ai 27 Paesi UE – (AUSTRIA, BELGIO, CYPRO, DANIMARCA, ESTONIA,
FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA,
OLANDA, POLONIA, PORTOGALLO, INGHILTERRA, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, SLOVENIA,
SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA, ROMANIA, BULGARIA) anche ai territori d’oltremare (Guadeloupe, Martinique,
Guyana Francese, Reunion), le isole Azzorre, Madera, le Isole Canarie, Ceuta, Melilla e Gibilterra; dal 1° gennaio
2005 si applica anche alla Norvegia, all’Islanda e al Liechtenstein.
Il regolamento non si applica invece per la Citta del vaticano, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino ed
Andorra.
SWIFT
Society Worldwide Interbank Financial Telecomunication.
Valuta di addebito
Indica indipendentemente dalla data di negoziazione, l’effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da
imputare al calcolo degli interessi, espressa in giorni lavorativi se non espressamente indicata in giorni fissi.
Valuta di accredito
Indica, con riferimento alla data di operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi
normalmente, espressa in giorni lavorativi se non espressamente indicata in giorni fissi.
Valuta/divisa estera
Moneta diversa da Euro
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 9 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
MODULO DI ADESIONE
Con la presente, il/i sottoscritto/i, i cui dati identificativi sono di seguito riportati (il “Cliente”)
DATI PERSONALI
CLIENTE 1
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Stato Civile
Nato a
Comune
Provincia
Nazione
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Comune
Provincia
Nazione
Il
Residente in
Via/Piazza e numero civico
CAP
Recapiti
Telefono Abitazione
Telefono Ufficio
Cellulare
e-mail
Tipo documento
Numero
Rilasciato a
Data rilascio
Doc. identità
DATI PERSONALI
CLIENTE 2
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Data scadenza
Stato Civile
Nato a
Comune
Provincia
Nazione
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Comune
Provincia
Nazione
Il
Residente in
Via/Piazza e numero civico
CAP
Recapiti
Telefono Abitazione
Telefono Ufficio
Cellulare
e-mail
Tipo documento
Numero
Rilasciato a
Data rilascio
Doc. identità
Data scadenza
chiede l’attivazione del Conto Bancadinamica e, a tal fine:

conferma le informazioni fornite in merito all’attività svolta (“professione”) e prende atto che, in base alle informazioni fornite, è stato classificato come
“consumatore” (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta);

si dichiara consapevole e prende atto che – ai fini della prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui alla Sezione VII del Contratto, tenuto conto delle
informazioni fornite a tal fine – la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. (la “Banca”) lo ha classificato come “cliente al dettaglio” ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera
e), della delibera Consob 29 ottobre 2007 n. 16190. Resta ferma in ogni caso la possibilità per il Cliente – al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 26, comma 1, lettera
d) della predetta delibera, di richiedere alla Banca di essere classificato quale “cliente professionale”;

dichiara che la Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione del presente modulo di adesione (il “Modulo di Adesione”), gli ha:
(a) messo a disposizione nell’apposita sezione del proprio sito internet www.bancadinamica.it il documento generale denominato “Principali diritti del cliente”, ,le
Guide Pratiche “Il Conto Corrente in parole semplici” e “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti” e il Foglio Informativo,
contenente informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi dei servizi dalla medesima offerti, nonché sulle relative
condizioni economiche;
(b) consegnato gratuitamente una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, il presente Modulo di Adesione, comprensivo del Documento di
Sintesi, riportato quale frontespizio per farne parte integrante, nonché l’Informativa dovuta ai sensi della legge in materia di protezione dei dati personali;

attesta altresì che la Banca, al fine di consentirgli una ragionevole comprensione della natura dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari interessati, nonché
dei rischi ai medesimi connessi, gli ha fornito adeguate informazioni circa i termini e i contenuti del Contratto e gli ha preventivamente consegnato:

il “Fascicolo Informativo per la clientela su servizi e attività di investimento – Bancadinamica”, contenente informazioni in merito alla Banca e ai servizi di
investimento e accessori dalla medesima prestati, nonché agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte e ai rischi associati agli investimenti
relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;

il “Documento informativo relativo alle strategie e alle sedi di esecuzione ("execution policy") e alle strategie di trasmissione ("transmission policy")”, riportato
in calce al presente Modulo di Adesione, in relazione al quale presta il proprio consenso;
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 10 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087

le informazioni in merito ai “Costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento di negoziazione, esecuzione di ordini per conto dei clienti,
ricezione e trasmissione di ordini e del servizio accessorio di deposito titoli a custodia ed amministrazione”, riportate quale frontespizio del presente Modulo di
Adesione;

le informazioni in merito ai “Costi e oneri connessi alla prestazione del servizio di collocamento” riportate quale frontespizio del presente Modulo di Adesione;

Il “Documento informativo relativo agli incentivi percepiti o corrisposti dalla Banca nella prestazione del servizio di collocamento”, riportato in calce al
presente Modulo di Adesione;
che attesta di aver ricevuto e esaminato con attenzione e dei quali dichiara, pertanto, di aver preso completa conoscenza;

conferma di aver fornito – mediante la compilazione di apposito modulo all’uopo sottoscritto – le informazioni che gli sono state richieste da parte della Banca in
merito alla propria conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di servizi di investimento e di strumenti finanziari di cui al Contratto;

dichiara di essere stato chiaramente informato e prende atto che nel prestare i servizi di investimento e accessori di cui alla Sezione VII del Contratto, la Banca non
svolge alcun servizio di consulenza;

prende atto che:

i servizi di cui al Contratto non comportano alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti;

le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione possono
comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore
corrente;

il valore di mercato degli strumenti finanziari derivati è soggetto a notevoli variazioni, per cui l'investimento effettuato in tali strumenti comporta l'assunzione
di un elevato rischio di perdite, di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e talvolta non preventivamente quantificabili;

la ricopertura delle operazioni che comportano la vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata può risultare difficoltosa e dare luogo ad
oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione è eseguita in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili;

non è ammesso il ritiro di titoli dematerializzati in gestione accentrata e quindi gli strumenti finanziari dematerializzati, in base alla normativa vigente, possono
unicamente essere ceduti o trasferiti in altro conto indicato dal Cliente stesso;

dichiara che la propria sottoscrizione autografa, apposta quale firma in calce al presente Modulo di Adesione, rappresenta lo specimen della firma depositata per
l’esecuzione di ogni operazione a valere sul “conto Bancadinamica”;

dichiara, ai sensi dell’art. 8 delle Condizioni Generali:

di essere domiciliato all’indirizzo di residenza riportato nel riquadro anagrafico;

di eleggere domicilio al seguente indirizzo: C.A.P. Comune Provincia Nazione

si dichiara consapevole che le comunicazioni periodiche relative al Contratto gli saranno messe a disposizione in formato telematico nell’area protetta riservata del
servizio Banca Multicanale e della possibilità di richiedere in ogni momento alla Banca l’invio delle medesime comunicazioni in formato cartaceo;

si dichiara consapevole che il presente Modulo di Adesione sottoscritto e l’intero impianto contrattuale saranno messi a disposizione, per l’intera durata del rapporto
contrattuale, nell’area riservata dedicata alle comunicazioni Banca/Cliente;

richiede il rilascio delle carte multifunzione intestate ai seguenti soggetti:
TITOLARE
CLIENTE 1
CLIENTE 2

allega al presente Modulo di Adesione copia del proprio Documento di Identità, in corso di validità, e del tesserino del Codice Fiscale;

si dichiara consapevole che, ai fini della propria identificazione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio, dovrà disporre un bonifico su Bancadinamica da un conto
corrente bancario di cui egli sia titolare o contitolare, aperto presso una banca autorizzata a svolgere l’attività bancaria in Italia ed in relazione al quale egli sia stato
identificato di persona ai sensi della Normativa Antiriciclaggio e che se il conto Bancadinamica è cointestato, tale conto corrente dovrà essere intestato almeno ai
medesimi soggetti cointestatari del conto Bancadinamica. Ai medesimi fini si dichiara altresì consapevole che in mancanza di tali requisiti, dovrà essere identificato
di persona;

prende atto che fino a diversa indicazione il rapporto sarà regolato dalle condizioni economiche riportate in epigrafe, che dichiara di conoscere e di accettare
integralmente;

dichiara di essere, ai fini fiscali, residente in Italia e di esercitare l’opzione per:

il regime fiscale del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, che consente al Cliente di fruire della Banca quale sostituto
d’imposta e quindi di evitare complicazioni fiscali in sede di compilazione della propria dichiarazione dei redditi

regime fiscale della dichiarazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, che impone al Cliente di dover ottemperare individualmente a tutti gli
obblighi impositivi sulle plusvalenze, differenziali e proventi. In tale ipotesi, il Cliente dichiara altresì di essere a conoscenza degli obblighi personali di natura
dichiarativa in materia fiscale, sollevando la Banca da qualsiasi responsabilità al riguardo. In particolare il Cliente – optando per il regime fiscale della
dichiarazione – rinuncia espressamente all’applicazione del regime fiscale del risparmio amministrato sui fondi; l’intermediario non applicherà nessuna
ritenuta sul capital gain; il Cliente sarà tenuto al regime ordinario di tassazione e quindi a dover ottemperare individualmente a tutti gli obblighi impositivi.
A tale riguardo, il Cliente si impegna a comunicare con immediatezza alla Banca la decadenza o la modifica del regime fiscale prescelto e si dichiara consapevole che
eventuali revoche o modifiche dell’opzione di cui sopra avranno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della comunicazione
di revoca o di modifica;

dichiara che le azioni italiane od estere che saranno immesse nel deposito a custodia ed amministrazione non rappresentano una partecipazione qualificata ai sensi
dell'art. 67, comma 1, lettera c del D.P.R. 22.12.1986 n. 917;

dichiara che le partecipazioni che saranno immesse nel deposito a custodia ed amministrazione non fanno parte dell'attività d'impresa.
Ai sensi dell’art. 11 delle Condizioni Generali, inoltre, il Cliente e la Banca espressamente convengono che, in deroga a quanto previsto dal Codice del Consumo:

quando tra le stesse parti esistono più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, quest’ultima ha il diritto di valersi della compensazione in tutti i
seguenti casi:
(a) il Cliente diventa insolvente (art. 1186 cod.civ.);
(b) il Cliente diminuisce, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non dà le garanzie promesse (art. 1186 cod. civ.);
(c) al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 11 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca;

la Banca ha il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza
obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che è obbligo della Banca dare pronta comunicazione al Cliente dell’intervenuta compensazione;

una volta ricevuta la comunicazione che precede, il Cliente non potrà in alcun caso eccepire, avverso la compensazione, alcun incarico o disposizione dallo stesso
impartiti.
Per accettazione CLIENTE 1
(specimen di firma)
Data
Firma
Per accettazione CLIENTE 2
(specimen di firma)
Data
Firma
Il Cliente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod .civ., dichiara di approvare le seguenti clausole del Contratto:
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI
art. 4 (modalità di esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente, facoltà di farsi sostituire, limitazione della responsabilità della Banca); art. 5 (azione principale sui beni
personali di ciascuno dei coniugi cointestatari); art. 6 (solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni); art. 10 (decadenza dal diritto di contestare i rendiconti); art. 12
(garanzie e cessione del credito – compensazione); art. 14 (recesso); art. 15 (modifica unilaterale delle norme e delle condizioni contrattuali).
SEZIONE II – NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE
art. 3 (conto non movimentato).
SEZIONE III – NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO
art. 3 (codici identificativi inesatti); art. 6 (irrevocabilità degli ordini di pagamento); art. 8 (decadenza dal diritto di contestare le operazioni non autorizzate o effettuate in
modo inesatto); art. 9 (limitazione di responsabilità della Banca); art. 17 (limiti alla revocabilità degli addebiti); art. 18 (decadenza dal diritto di chiedere il rimborso delle
somme addebitate); art. 19 (limitazione di responsabilità della Banca).
SEZIONE IV – NORME CHE REGOLANO IL CONTO DEPOSITO VINCOLATO
art. 4 (applicazione di una penale in caso di svincolo anticipato).
SEZIONE V – NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA MULTICANALE
art. 3 (limitazione di responsabilità della Banca e possibilità, per la Banca, di delegare a soggetti terzi le attività oggetto del servizio); art. 4 (utilizzo del servizio); art. 9
(efficacia della segnalazione di smarrimento, sottrazione o uso non autorizzato dei codici di accesso e/o del dispositivo “Token” e/o del telefonino associato al servizio); art.
10 (limitazione di responsabilità della Banca); art. 11 (blocco e sospensione del servizio); art. 12 (modifica delle condizioni tecniche); art. 13 (registrazione dei dati ed
efficacia probatoria delle registrazioni);
SEZIONE VI – NORME CHE REGOLANO L’UTILIZZO DELLE CARTE DI PAGAMENTO
art. 2 (modifica dei limiti e delle modalità di utilizzo); art. 4 (obblighi del Cliente); art. 7 (custodia della carta e del PIN); art. 10 (addebito in conto, prova delle operazioni
compiute);
SEZIONE VII – NORME CHE REGOLANO I SERVIZI E LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
art. 5 (cessazione del servizi), art. 7 (cointestazione del rapporto con facoltà disgiunte); art. 10 (inadempimento del Cliente), art. 15 (conferimento e revoca degli ordini), art.
16 (best execution), art. 17 (esecuzione e trasmissione degli ordini), art. 19 (garanzie relative alle operazioni richieste); art. 23 (irrevocabilità delle operazioni); art. 27
(svolgimento del servizio); art. 30 (custodia dei titoli); art. 31 (subdeposito degli strumenti finanziari).
CLIENTE 1
Data
Firma
CLIENTE 2
Data
Firma
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 12 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
INFORMAZIONI RICHIESTE PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Il Cliente si dichiara consapevole e prende atto che i dati personali riportati nel presente questionario sono raccolti in adempimento alla vigente normativa in materia di
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è,
pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di procedere all’attivazione del rapporto. Il trattamento dei dati sarà
svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato, in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non
saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.
I diritti di accesso (per la verifica circa l’esattezza dei dati conferiti, eventuali modifiche o integrazioni) sono esercitabili, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs.196/2003
rivolgendosi a: Infoprivacy Gruppo Carismi c/o Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. Via IV Novembre 45,56028 San Miniato (PI).
Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dalla Normativa Antiriciclaggio, il Cliente può
prendere visione delle informazioni rese in calce alla presente sezione.
Preso atto di quanto precede, ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa Antiriciclaggio, il Cliente dichiara quanto segue:
CLIENTE 1
QUADRO 1 – DATI INTESTATARIO
 nuovo cliente
 cliente titolare di rapporto presso la banca
Il Cliente dichiara di non occupare o di non aver occupato, nell’ultimo anno, importanti cariche pubbliche o che lo abbiano fatto suoi familiari diretti o altre persone con cui
intrattiene legami:
 SI
 NO
Informazioni sul titolare del rapporto – Persona fisica
Attività
LAVORATORE DIPENDENTE
Professione
IMPIEGATI – PUBBLICO
Provincia/Stato dell’attività economica prevalente
FI
QUADRO 2 – DATI TITOLARI EFFETTIVI
Non esiste un titolare effettivo diverso da quello del rapporto: non è presente alcun titolare effettivo.
QUADRO 3 – DATI DEI RAPPORTI CONTINUATIVI
CONTO CORRENTE - Scopo prevalente del rapporto: esigenze familiari/personali
SERVIZI VARI
CONTO DEPOSITO - Scopo prevalente del rapporto: esigenze familiari/personali
INVESTIMENTO
CONTO TITOLI - Scopo prevalente del rapporto: esigenze familiari/personali
INVESTIMENTO
A tal fine, dichiara che il conto Bancadinamica è richiesto nel suo interesse e che non sussiste alcun titolare effettivo in relazione a tale rapporto
 SI
 NO
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermazioni, dichiara di aver fornito tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui è a
conoscenza, garantisce che le stesse sono esatte e veritiere e si impegna a comunicarne ogni futura ed eventuale modifica.
CLIENTE 1
Data
Firma
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 13 di 52
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Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
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CLIENTE 2
QUADRO 1 – DATI INTESTATARIO
 nuovo cliente
 cliente titolare di rapporto presso la banca
Il Cliente dichiara di non occupare o di non aver occupato, nell’ultimo anno, importanti cariche pubbliche o che lo abbiano fatto suoi familiari diretti o altre persone con cui
intrattiene legami:
 SI
 NO
Informazioni sul titolare del rapporto – Persona fisica
Attività
LAVORATORE DIPENDENTE
Professione
IMPIEGATI – PUBBLICO
Provincia/Stato dell’attività economica prevalente
FI
QUADRO 2 – DATI TITOLARI EFFETTIVI
Non esiste un titolare effettivo diverso da quello del rapporto: non è presente alcun titolare effettivo.
QUADRO 3 – DATI DEI RAPPORTI CONTINUATIVI
CONTO CORRENTE - Scopo prevalente del rapporto: esigenze familiari/personali
SERVIZI VARI FAMIGLIA
CONTO DEPOSITO - Scopo prevalente del rapporto: esigenze familiari/personali
INVESTIMENTO FAMIGLIA
CONTO TITOLI - Scopo prevalente del rapporto: esigenze familiari/personali
INVESTIMENTO FAMIGLIA
A tal fine, dichiara che il conto Bancadinamica è richiesto nel suo interesse e che non sussiste alcun titolare effettivo in relazione a tale rapporto
 SI
 NO
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermazioni, dichiara di aver fornito tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui è a
conoscenza, garantisce che le stesse sono esatte e veritiere e si impegna a comunicarne ogni futura ed eventuale modifica.
CLIENTE 2
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INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Sanzioni penali (art. 55, commi 2 e 3 del D.Lgs. 231/2007)
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue
l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o
dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
Titolare effettivo (art. 2 Allegato Tecnico al D Lgs. 231/07)
1.
Per titolare effettivo s'intende:
(a) in caso di società:
1.
la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o
indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al
portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione
conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25
per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2.
la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
(b)
in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
1.
se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità
giuridica;
2.
se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o
agisce l'entità giuridica;
3.
la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità.
Persone politicamente esposte (art. 1 Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007)
1.
Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
(a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
(b) i parlamentari;
(c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore
appello, salvo in circostanze eccezionali;
(d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
(e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
(f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove
applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
2.
Per familiari diretti s'intendono:
(a) il coniuge;
(b) i figli e i loro coniugi;
(c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
(d) i genitori.
3.
Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
(a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui
al comma 1;
(b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al
comma 1.
4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare
importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno, i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come
politicamente esposta.
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 15 di 52
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INFORMATIVA ALLA CLIENTELA
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso della Banca sono:
1.
2.
forniti dal Cliente;
forniti da terzi come, ad esempio in occasione di operazioni disposte a credito o a debito dei Clienti da altri soggetti oppure nell’ipotesi in cui la Banca acquisisca dati
da società esterne a fini di:
(a) informazioni commerciali;
(b) ricerche di mercato;
(c) offerte dirette di prodotti o servizi;
Per quest’ultima tipologia di dati sarà fornita un’informativa all’atto della loro registrazione e comunque non oltre la prima eventuale comunicazione.\
Le categorie di dati personali acquisiti sono automaticamente determinate dalle schede di acquisizione dei medesimi, predisposte all’uopo in relazione ai vari servizi
erogati dalla scrivente.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Banca e secondo le seguenti finalità:
(a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la Clientela nell’ambito delle attività svolte per Statuto e per legge dalla Banca (per
esempio: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto
concluso con la Clientela, ecc.);
(b) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo (per esempio: centrale rischi della Banca d’Italia, legge sull’usura, normativa antiriciclaggio, ecc.);
(c) finalità funzionali all’attività della Banca. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:

rilevazione del grado di soddisfazione della Clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dalla Banca, eseguita direttamente ovvero
attraverso l’opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari ecc.;

promozione o vendita di prodotti e servizi della Banca o di società terze effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario,
sistemi automatizzati di comunicazione, eccetera;

indagini di mercato.
Nei casi appena indicati sub (a) e (b) il consenso è obbligatorio e connaturato all’esistenza del rapporto, per cui la conseguenza della mancata espressione del consenso da
parte dell’interessato impedirà la costituzione del rapporto richiesto; nel caso indicato sub (c) il consenso è facoltativo e la sua mancanza non avrà conseguenza alcuna nei
rapporti tra le parti. Tuttavia, al fine di migliorare il servizio reso alla Clientela, si evidenzia che la prestazione del consenso anche in questo caso potrebbe migliorare
notevolmente la qualità dei servizi resi dalla Banca alla Clientela.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità indicate in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati
Per lo svolgimento della sua attività la Banca può comunicare i suoi dati a:
(a)
(b)
soggetti per la prevenzione e controllo dei rischi d’insolvenza;
soggetti che svolgano attività di: controllo delle frodi, recupero dei crediti.
La Banca tratta i Suoi dati sensibili limitatamente a quanto necessario o strumentale per l’esecuzione di specifiche operazioni e servizi da Lei richiesti, solo con il Suo
consenso scritto e in conformità alle autorizzazioni del Garante.
Sono considerati sensibili i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti o
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
La Banca si avvale di vari soggetti quali propri outsourcer per alcuni trattamenti dei dati.
Inoltre, la Banca svolge attività di intermediazione per la vendita di prodotti e/o servizi per conto di terzi ai quali devono essere trasferiti i dati degli interessati.
Per altro verso, la Banca ha la necessità di controllare se stessa e la qualità-dei propri servizi nonché di espandere la propria offerta di prodotti. A tal fine, comunica dati
relativi ai propri Clienti a società che offrono questo tipo di prestazioni, affinché verifichino presso i Clienti medesimi se la Banca abbia soddisfatto le loro esigenze e le loro
aspettative o se esista una potenziale domanda per altri prodotti o servizi. Ciascun Cliente ha la facoltà di rifiutare il consenso alla Banca per questi tipi di comunicazione e
per i trattamenti correlati, barrando le apposite caselle nel modulo riportato in calce, contenente la formula del consenso previsto dalla legge.
Analoga facoltà può essere esercitata per quanto riguarda la comunicazione di dati a primarie società esterne, al fine di consentire a queste di offrire loro prodotti.
I soggetti appartenenti alle categorie a cui possono essere comunicati i dati tratteranno tali informazioni in qualità di "responsabili" ai sensi di legge, nell'ambito del
rapporto contrattuale esistente. Un elenco dettagliato di queste società è disponibile anche sul sito www.carismi.it e www.bancadinamica.it.
Diritti dell’interessato, di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 196/2003
Informiamo, infine, che l'art. 10 del decreto legislativo in questione conferisce ad ogni soggetto, interessato al trattamento di dati personali che lo riguardano, specifici
diritti. Titolare del trattamento è:
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., con sede in via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato (PI).
Responsabile per il riscontro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 196/2003, è il Responsabile dell'Area di Direzione Generale della Banca.
Le comunicazioni potranno essere effettuate, per iscritto, inviando una richiesta a: InfoPrivacy Gruppo Carismi c/o Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. via IV
Novembre, 45 - 56028 San Miniato (PI):
(a) per posta ordinaria all'indirizzo sopra riportato;
(b) per fax al n. 0571/404310
(c) per e-mail all’indirizzo: [email protected].
Un elenco aggiornato e completo dei responsabili ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.carismi.it.
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CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Presa visione dell’informativa sopra riportata e consapevole di poter in qualunque momento modificare la propria decisione, il Cliente esprime di
seguito le proprie indicazioni di consenso.
CLIENTE 1
FINALITÀ CONTRATTUALI
 dà il consenso
 nega il consenso
al trattamento dei propri dati sensibili già acquisiti o che saranno acquisiti dalla Banca a seguito delle operazioni e dei contratti indicati nel primo riquadro dell’informativa
(ad es.: iscrizioni a sindacati, partiti politici o altre associazioni, dati relativi alla salute ecc.), e che risulti strumentale alla specifica finalità perseguita dell’operazione o dai
servizi richiesti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, la Banca non può eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti.
FINALITÀ COMMERCIALI
 dà il consenso
 nega il consenso
alla comunicazione dei propri dati a società che rilevano, per conto della Banca, la qualità dei servizi o i bisogni della clientela;
 dà il consenso
 nega il consenso
al trattamento dei propri dati da parte della Banca in relazione ad iniziative promozionali curate dalla stessa anche attraverso sistemi automatizzati (sms, mms, fax, posta
elettronica);
 dà il consenso
 nega il consenso
al trattamento dei propri dati da parte della Banca in relazione ad iniziative promozionali curate da altre società anche attraverso sistemi automatizzati (sms, mms, fax,
posta elettronica);
 dà il consenso
 nega il consenso
alla comunicazione dei propri dati a società terze, a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi.
CLIENTE 1
Data
Firma
CLIENTE 2
FINALITÀ CONTRATTUALI
 dà il consenso
 nega il consenso
al trattamento dei propri dati sensibili già acquisiti o che saranno acquisiti dalla Banca a seguito delle operazioni e dei contratti indicati nel primo riquadro dell’informativa
(ad es.: iscrizioni a sindacati, partiti politici o altre associazioni, dati relativi alla salute ecc.), e che risulti strumentale alla specifica finalità perseguita dell’operazione o dai
servizi richiesti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, la Banca non può eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti.
FINALITÀ COMMERCIALI
 dà il consenso
 nega il consenso
alla comunicazione dei propri dati a società che rilevano, per conto della Banca, la qualità dei servizi o i bisogni della clientela;
 dà il consenso
 nega il consenso
al trattamento dei propri dati da parte della Banca in relazione ad iniziative promozionali curate dalla stessa anche attraverso sistemi automatizzati (sms, mms, fax, posta
elettronica);
 dà il consenso
 nega il consenso
al trattamento dei propri dati da parte della Banca in relazione ad iniziative promozionali curate da altre società anche attraverso sistemi automatizzati (sms, mms, fax,
posta elettronica);
 dà il consenso
 nega il consenso
alla comunicazione dei propri dati a società terze, a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi.
CLIENTE 2
Data
Firma
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 17 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 117 del TUB e delle disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia, il Cliente dichiara di aver ricevuto copia del Contratto e del
presente Modulo di Adesione, comprensivo delle Condizioni Economiche.
CLIENTE 1
Data
Firma
CLIENTE 2
Data
Firma
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A.
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 18 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA ORDINI DI
CLIENTE 1
COGNOME NOME
LIVELLO DI ISTRUZIONE
Qual è il suo livello di istruzione ?




Scuola dell'obbligo
Scuola superiore
Università
Università/Specializzazioni in materie economiche-finanziarie






Single
Single con figli minorenni
Single con figli maggiorenni
Coppia
Coppia con figli minorenni
Coppia con figli maggiorenni



No
Si, per meno di un anno
Si, per oltre un anno





minore
da18 a 35 anni
da 36 a 65 anni
da 66 a 75 anni
oltre 75 anni



Coniugato
Non coniugato
Separato/divorziato

Ho una conoscenza di base delle caratteristiche e dei rischi dei principali
strumenti finanziari semplici (PCT, Obbligazioni, Titoli di Stato, Azioni)
Oltre agli strumenti di cui sopra, ho una conoscenza discreta dei principali
strumenti di risparmio gestito (Fondi, ETF, Sicav).
Oltre agli strumenti di cui sopra, ho una buona conoscenza di strumenti legati
a indici finanziari (Obbl.Strutturate,Index e Unit Linked,ecc)
Oltre a quanto sopra, ho una buona conoscenza di altri strumenti complessi
quali Covered Warr., Certificates, Hedge Fund, Derivati.
NUCLEO FAMILIARE
Qual è la composizione del Suo nucleo familiare?
(solo conviventi o persone a carico)
PROFESSIONE NEL SETTORE FINANZIARIO
Svolge o ha svolto in passato una professione in ambito bancario/finanziario/
assicurativo o comunque nel contesto dei servizi finanziari?
ETÀ
Qual è la sua età?
STATO CIVILE
Qual è il Suo stato civile?
GRADO DI CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Quali strumenti finanziari conosce?



AGGIORNAMENTO SULL’ANDAMENTO DEI MERCATI FINANZIARI
Si aggiorna sull'andamento dei mercati finanziari e in generale sui temi di economia e
finanza, e con quale frequenza?


No, o saltuariamente
Si, con continuità


Si
No


Si
No


Si
No


Si
No


Si
No


Si
No



Si, più di 5 operazioni negli ultimi 5 anni
Si, meno di 5 operazioni negli ultimi 5 anni
No
CONOSCENZA STRUMENTI ILLIQUIDI
E' a conoscenza che alcuni strumenti finanziari possono avere una scarsa liquidità e
quindi riscontrare difficoltà nello smobilizzo anticipato e che il valore di realizzo
potrebbe così essere inferiore a quello originariamente investito o alle Sue
aspettative?
VARIAZIONE TASSI DI INTERESSE OBBLIGAZIONI
E' a conoscenza del fatto che il valore di mercato di un'obbligazione può essere
influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse offerti sul mercato in futuro?
ESPERIENZA SU NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSONE ORDINI
Ha già utilizzato in passato il servizio di ricezione e trasmissione ordini,
negoziazione?
ESPERIENZA SU COLLOCAMENTO
Ha già utilizzato in passato il servizio di collocamento (sottoscrizione di quote di
fondi comuni di investimento, sicav, obbligazioni bancarie, ecc.)?
ESPERIENZA SU GESTIONE PORTAFOGLIO INDIVIDUALE
Ha già utilizzato in passato il servizio di gestione di portafoglio individuale?
ESPERIENZA DI CONSULENZA
Ha già utilizzato in passato il servizio di consulenza in materia di investimenti?
ESPERIENZA SU STRUMENTI SEMPLICI
Ha già investito in passato in strumenti finanziari semplici (Titoli di Stato, azioni,
PCT, obbligazioni non strutturate) e con quale frequenza?
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 19 di 52
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Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
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ESPERIENZA SU STRUMENTI DI RISPARMIO GESTITO
Ha già investito in passato nei principali strumenti finanziari di risparmio gestito
(fondi, sicav, ETF) e con quale frequenza?



Si, più di 5 operazioni negli ultimi 5 anni
Si, meno di 5 operazioni negli ultimi 5 anni
No



Si, più di 5 operazioni negli ultimi 5 anni
Si, meno di 5 operazioni negli ultimi 5 anni
No



Si, più di 5 operazioni negli ultimi 5 anni
Si, meno di 5 operazioni negli ultimi 5 anni
No
ESPERIENZA SU STRUMENTI COMPLESSI
Ha già investito in passato in strumenti legati a indici finanziari quali obbligazioni
strutturate, polizze assicurative a carattere finanziario (Unit e Index Linked)?
ESPERIENZA SU STRUMENTI DERIVATI
Ha già investito in passato in strumenti finanziari complessi quali warrant, covered
warrant, certificates, hedge funds, futures, options, swap, quotati e non quotati e
con quale frequenza?
CLIENTE 1
Data
Firma
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QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA ORDINI DI
CLIENTE 2
COGNOME NOME
LIVELLO DI ISTRUZIONE
Qual è il suo livello di istruzione ?




Scuola dell'obbligo
Scuola superiore
Università
Università/Specializzazioni in materie economiche-finanziarie






Single
Single con figli minorenni
Single con figli maggiorenni
Coppia
Coppia con figli minorenni
Coppia con figli maggiorenni



No
Si, per meno di un anno
Si, per oltre un anno





minore
da18 a 35 anni
da 36 a 65 anni
da 66 a 75 anni
oltre 75 anni



Coniugato
Non coniugato
Separato/divorziato

Ho una conoscenza di base delle caratteristiche e dei rischi dei principali
strumenti finanziari semplici (PCT, Obbligazioni, Titoli di Stato, Azioni)
Oltre agli strumenti di cui sopra, ho una conoscenza discreta dei principali
strumenti di risparmio gestito (Fondi, ETF, Sicav).
Oltre agli strumenti di cui sopra, ho una buona conoscenza di strumenti legati
a indici finanziari (Obbl.Strutturate,Index e Unit Linked,ecc)
Oltre a quanto sopra, ho una buona conoscenza di altri strumenti complessi
quali Covered Warrant, Certificates, Hedge Fund, Derivati.
NUCLEO FAMILIARE
Qual è la composizione del Suo nucleo familiare?
(solo conviventi o persone a carico)
PROFESSIONE NEL SETTORE FINANZIARIO
Svolge o ha svolto in passato una professione in ambito bancario/finanziario/
assicurativo o comunque nel contesto dei servizi finanziari?
ETÀ
Qual è la sua età?
STATO CIVILE
Qual è il Suo stato civile?
GRADO DI CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Quali strumenti finanziari conosce?



AGGIORNAMENTO SULL’ANDAMENTO DEI MERCATI FINANZIARI
Si aggiorna sull'andamento dei mercati finanziari e in generale sui temi di economia e
finanza, e con quale frequenza?


No, o saltuariamente
Si, con continuità


Si
No


Si
No


Si
No


Si
No


Si
No


Si
No



Si, più di 5 operazioni negli ultimi 5 anni
Si, meno di 5 operazioni negli ultimi 5 anni
No
CONOSCENZA STRUMENTI ILLIQUIDI
E' a conoscenza che alcuni strumenti finanziari possono avere una scarsa liquidità e
quindi riscontrare difficoltà nello smobilizzo anticipato e che il valore di realizzo
potrebbe così essere inferiore a quello originariamente investito o alle Sue
aspettative?
VARIAZIONE TASSI DI INTERESSE OBBLIGAZIONI
E' a conoscenza del fatto che il valore di mercato di un'obbligazione può essere
influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse offerti sul mercato in futuro?
ESPERIENZA SU NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSONE ORDINI
Ha già utilizzato in passato il servizio di ricezione e trasmissione ordini,
negoziazione?
ESPERIENZA SU COLLOCAMENTO
Ha già utilizzato in passato il servizio di collocamento (sottoscrizione di quote di
fondi comuni di investimento, sicav, obbligazioni bancarie, ecc.)?
ESPERIENZA SU GESTIONE PORTAFOGLIO INDIVIDUALE
Ha già utilizzato in passato il servizio di gestione di portafoglio individuale?
ESPERIENZA DI CONSULENZA
Ha già utilizzato in passato il servizio di consulenza in materia di investimenti?
ESPERIENZA SU STRUMENTI SEMPLICI
Ha già investito in passato in strumenti finanziari semplici (Titoli di Stato, azioni,
PCT, obbligazioni non strutturate) e con quale frequenza?
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 21 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
ESPERIENZA SU STRUMENTI DI RISPARMIO GESTITO
Ha già investito in passato nei principali strumenti finanziari di risparmio gestito
(fondi, sicav, ETF) e con quale frequenza?



Si, più di 5 operazioni negli ultimi 5 anni
Si, meno di 5 operazioni negli ultimi 5 anni
No



Si, più di 5 operazioni negli ultimi 5 anni
Si, meno di 5 operazioni negli ultimi 5 anni
No



Si, più di 5 operazioni negli ultimi 5 anni
Si, meno di 5 operazioni negli ultimi 5 anni
No
ESPERIENZA SU STRUMENTI COMPLESSI
Ha già investito in passato in strumenti legati a indici finanziari quali obbligazioni
strutturate, polizze assicurative a carattere finanziario (Unit e Index Linked)?
ESPERIENZA SU STRUMENTI DERIVATI
Ha già investito in passato in strumenti finanziari complessi quali warrant, covered
warrant, certificates, hedge funds, futures, options, swap, quotati e non quotati e
con quale frequenza?
CLIENTE 2
Data
Firma
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 22 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
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DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALLE STRATEGIE E ALLE SEDI DI ESECUZIONE ("EXECUTION
POLICY") E ALLE STRATEGIE DI TRASMISSIONE ("TRANSMISSION POLICY")
La Banca è tenuta a fornire ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la
natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in
materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni si riferiscono:

all'impresa di investimento e ai relativi servizi;

agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali
strumenti o a determinate strategie di investimento;

alle sedi di esecuzione, e ai costi ed oneri connessi.
Il presente allegato ha l'obiettivo di illustrare al cliente, anche alla luce della sua classificazione come cliente al dettaglio o cliente professionale, la strategia di esecuzione
degli ordini adottata dalla Banca al fine di:

individuare, per ciascuna tipologia di strumenti finanziari, le sedi che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli
ordini del cliente;

orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a).
1.
Premessa
Nell'ambito del Piano Comunitario di Azione per i Servizi Finanziari (Financial Services Action Plan, FSAP) volto a creare un mercato integrato a livello europeo, si inserisce
la Direttiva 2004/39/CE conosciuta con l'acronimo inglese MiFID (Market in Financial lnstrument Directive).
La Direttiva MiFID interviene sulla regolamentazione dei mercati finanziari europei ponendosi l'obiettivo di rafforzare la tutela degli investitori, l'efficienza e l'integrità dei
mercati finanziari stessi.
Nell'ambito della normativa comunitaria MiFID assume particolare rilievo la disciplina della Best Execution che pone in capo alle imprese di investimento l'obbligo di
intraprendere, nell'esecuzione degli ordini della clientela, tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile.
2.
La Best execution secondo la normativa MiFID
Gli obblighi posti dalla normativa MIFID in tema di Best execution, o migliore esecuzione, comportano l'onere per l'impresa di investimento di adottare tutte le misure
ragionevoli e di mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti nella prestazione dei servizi di investimento di ricezione e
trasmissione di ordini, di negoziazione per conto proprio, di esecuzione per conto terzi e di gestione di portafogli.
L'ottenimento delle migliori condizioni possibili per il cliente è valutato avendo riguardo a variabili (c.d. "Fattori di Best execution') quali prezzo, costi, rapidità e probabilità
di esecuzione e di regolamento, dimensioni, natura dell'ordine nonché qualsiasi altro fattore rilevante ai fini dell'esecuzione.
Sulla base dell'attribuzione ai fattori sopra indicati di uno specifico ordine di importanza, l'impresa di investimento seleziona le sedi di esecuzione e gli intermediari
negoziatori che, rispetto alla gerarchia definita, siano in grado di garantire in modo duraturo l'ottenimento del miglior risultato possibile nell'esecuzione dell'ordine. La
gerarchia di importanza dei fattori di Best execution, le sedi di esecuzione e gli intermediari negoziatori selezionati sono formalizzati in una "strategia di esecuzione e
trasmissione'.
L'impresa di investimento è tenuta infine a consegnare al cliente, prima di dar luogo alla prestazione dei servizi di investimento sopra indicati, il presente DOCUMENTO DI
SINTESI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ed a richiedere il consenso sullo stesso da parte del cliente.
Quanto disposto dalla disciplina di Best execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano o meno ammessi a negoziazione su un Mercato
Regolamentato e a prescindere dalle sedi di negoziazione che possono essere i Mercati Regolamentati, i Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) ed i mercati non
ufficiali (ossia i mercati informali, come Bloomberg o la contropartita diretta con l'intermediario).
Gli obblighi di Best execution si estendono a tutti i servizi di investimento prestati con riferimento ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali. Relativamente alle
controparti qualificate, la normativa dispone che non si applichi quanto stabilito in tema di Best Execution ad eccezione dei casi in cui:

siano prestati i servizi di consulenza e di gestione di portafogli;

sia richiesto da tali clienti un maggiore livello di protezione, in via generale o per singola operazione.
3.
Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini.
In accordo con quanto stabilito dalla normativa, Cassa di Risparmio di San Miniato (la "Banca") ha adottato tutte le misure atte a garantire il miglior risultato possibile (c.d.
"Best execution") ai propri clienti, al dettaglio e professionali, nella prestazione dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione per conto terzi,
ricezione e trasmissione degli ordini e gestione di portafogli.
3.1. Fattori di Best execution
La Banca, al fine di garantire in modo duraturo il miglior risultato possibile ai propri clienti, considera rilevanti per la propria strategia di esecuzione e di trasmissione i
seguenti fattori:
prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione (c.d. corrispettivo totale); oltre al prezzo dello strumento finanziario rientrano nella definizione del corrispettivo
totale tutti i costi sopportati dal cliente direttamente collegati all'esecuzione dell'ordine;

rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento;

dimensioni dell'ordine;

natura dell'ordine;

altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.
Quando la Banca esegue un ordine di un proprio cliente al dettaglio o professionale, il miglior risultato possibile è ottenuto considerando quale fattore di esecuzione
principale il corrispettivo totale: sono tuttavia previste delle eccezioni, laddove le specificità degli strumenti finanziari (quali ad esempio la liquidità) o le caratteristiche
degli ordini (ad esempio, la rilevanza dell'importo dell'ordine) non determinino un diverso ordine di importanza dei fattori sopra indicati.
3.2. Consenso ad eseguire fuori mercato l'ordine su uno strumento ammesso alla negoziazione in un Mercato Regolamentato o MTF
Qualora un strumento finanziario sia ammesso alla negoziazione in un Mercato Regolamentato o su un MTF, la Banca è tenuta, ai sensi della normativa MIFID, ad ottenere
l'espresso assenso dal cliente al dettaglio o professionale prima di poter eseguire un ordine su tale strumento al di fuori di un Mercato Regolamentato o MTF.
3.3. Disposizioni specifiche
Nell'esecuzione degli ordini impartiti dall'Investitore, la Banca si attiene alle istruzioni da questi impartite, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della
tipologia degli investimenti. AI riguardo, si richiama l'attenzione dell'Investitore sulla circostanza che la Banca è tenuta ad attenersi alle istruzioni da questi impartite
anche qualora le medesime possono pregiudicare, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, le misure previste nella strategia di esecuzione.
3.4. Monitoraggio e revisione della strategia di esecuzione e trasmissione
La Banca effettuerà in via continuativa un monitoraggio dell'efficacia della propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini con l'obiettivo di correggere ogni
eventuale carenza riscontrata.
Verrà inoltre effettuata una revisione periodica della propria strategia di esecuzione e trasmissione quantomeno con cadenza annuale nonché ogni qualvolta si verifichino
modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di ottenere la Best execution.
La revisione della strategia di esecuzione e trasmissione ha l'obiettivo di valutare la possibilità di ottenere migliori risultati:

includendo ulteriori o differenti sedi di esecuzione/negoziatori;

modificando la gerarchia dei fattori di Best execution definita;

modificando altri aspetti della Policy o dei dispositivi di Best execution.
Ogni modifica essenziale apportata alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini sarà tempestivamente notificata al cliente da parte della Banca.
3.5. Esecuzione e trasmissione degli ordini
Nell'esecuzione e trasmissione degli ordini, la Banca si impegna ad adoperare ogni ragionevole misura che le permetta di ottenere il miglior risultato possibile, tenendo
conto dei fattori elencati nella sezione 3.1, salvo specifiche disposizioni cosi come definito nella sezione 3.3.
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 23 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
Si riportano di seguito le modalità operative di gestione degli ordini ricevuti dalla Banca con riferimento a ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato.
3.5.1.
Titoli azionari ed obbligazionari ammessi alla negoziazione sui Mercati Regolamentati italiani ed esteri e su altri mercati esteri; Covered warrant,
Certificates, ETF e Fondi comuni di investimento chiusi ammessi alla negoziazione sui Mercati Regolamentati italiani ed esteri.
Relativamente agli ordini aventi ad oggetto tali strumenti, la Banca presta il servizio di ricezione e trasmissione ordini inviando gli stessi ad intermediari negoziatori di
primario standing selezionati sulla base di una valutazione di qualità in termini di costi e probabilità di regolamento e che garantiscono il rispetto delle misure di Best
execution definite in questo documento.
Gli ordini su obbligazioni, Titoli di Stato ed ETF ammessi alla negoziazione su Mercato Regolamentato possono inoltre essere negoziati per conto proprio nel caso di ordini
di importo rilevante o qualora la Banca sia in grado di ottenere condizioni di esecuzione più vantaggiose in linea con quelle offerte fuori mercato da controparti istituzionali
attraverso circuiti all'ingrosso.
3.5.2.
Azioni proprie della Banca, Obbligazioni emesse dalla Banca non ammesse alla negoziazione su Mercati Regolamentati, Pronti Contro Termine, Contratti a
termine in Cambi.
Con riferimento agli ordini aventi ad oggetto tali tipologie di strumenti, la Banca presterà il servizio di negoziazione per conto proprio degli ordini ricevuti, trattandosi di
prodotti non offerti sui Mercati Regolamentati.
3.5.3. Obbligazioni emesse da emittenti terzi non ammesse alla negoziazione su Mercati Regolamentati.
Relativamente agli ordini aventi ad oggetto tali strumenti, la Banca presta il servizio di ricezione e trasmissione ordini, inviando gli stessi ad intermediari negoziatori di
primario standing selezionati sulla base di una valutazione di qualità in termini di costi e probabilità di regolamento, che ne garantiscono l'esecuzione nel rispetto delle
misure di Best execution definite in questo documento.
Quando questo non fosse possibile o qualora la Banca sia in grado di offrire una migliore esecuzione, la Banca presta il servizio di negoziazione per conto proprio.
Preso atto delle informazioni comunicategli dalla Banca in relazione alla strategia e alle sedi di esecuzione ("execution policy"), il Cliente esprime il
proprio consenso.
CLIENTE 1
Data
Firma
In relazione alla possibilità che gli ordini impartiti nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio e/o esecuzione di ordini per conto di
clienti, siano eseguiti dalla Banca al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, il Cliente esprime in via
generale preliminare ed esplicito consenso all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di
negoziazione.
CLIENTE 1
Data
Firma
CLIENTE 2
Data
Firma
In relazione alla possibilità che gli ordini impartiti nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio e/o esecuzione di ordini per conto di
clienti, siano eseguiti dalla Banca al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, il Cliente esprime in via
generale preliminare ed esplicito consenso all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di
negoziazione.
CLIENTE 2
Data
Firma
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 24 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
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DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AGLI INCENTIVI PERCEPITI O CORRISPOSTI DALLA BANCA
NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO
Ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Intermediari:
«Gli intermediari non possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ad un cliente, versare o percepire compensi, commissioni oppure fornire o
ricevere prestazioni non monetarie ad eccezione di:
(a)
(b)
(c)
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi;
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
a.1. l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale
importo sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o
accessorio;
a.2. il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non
deve ostacolare l’adempimento da parte dell'intermediario dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;
compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di
regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo
onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti”.
Fermo restando, dunque, che gli incentivi percepiti o corrisposti dalla Banca (come sopra definiti) sono volti ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non
ostacolano l'adempimento da parte della Banca medesima dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente, il presente allegato illustra, ai sensi della disposizione
sopra menzionata e dell'art. 8 della Sezione VII del Contratto, in modo completo, accurato e comprensibile l'esistenza, la natura e il metodo di calcolo dell'importo di
compensi, commissioni o prestazioni.
L'ammontare dei costi e degli oneri connessi alla prestazione dei servizi di cui al presente contratto varia in dipendenza del prodotto finanziario oggetto dell'operazione di
investimento.
La documentazione d'offerta predisposta dal soggetto emittente e consegnata all'Investitore in occasione di ciascuna operazione di investimento, fornisce una dettagliata
indicazione degli oneri connessi alla sottoscrizione dello specifico strumento finanziario.
Quota parte delle commissioni percepite dall'emittente può essere riconosciuta alla Banca quale remunerazione dei servizi di assistenza post vendita e di consulenza
prestati all'investitore. La percentuale di tale remunerazione può pure variare in funzione degli accordi di collocamento sottoscritti.
Nella tabella che segue si fornisce una sintesi per famiglia di prodotto delle percentuali di retrocessioni riconosciute alla Banca, mentre si rimanda alla documentazione
consegnata al cliente al momento della sottoscrizione del singolo prodotto finanziario per le informazioni di dettaglio.
STRUMENTO FINANZIARIO
TIPOLOGIA COMMISSIONE
RETROCESSIONE %
Fondi Comuni
Commissione di sottoscrizione
Commissione di gestione
100%
dal 45% al 90%
Sicav
Commissione di ingresso
Commissione di gestione
100%
dal 10% al 60%
Fondi hedge
Commissione di sottoscrizione
Commissione di gestione
100%
dal 50% al 60%
Obbligazioni
Commissioni di collocamento
dal 50% al 100%
Covered Warrant (CAP)
Commissioni di collocamento
dal 50% al 100%
Certificates
Commissioni di collocamento
dal 50% al 100%
Polizze Index e Unit Iinked (ramo III)
Spese fisse
Costi di caricamenti
Commissioni di gestione
100%
dal 50% al 65%
dal 50% al 60%
Contratti di capitalizzazione (ramo IV)
Caricamento Commissioni di
gestione
dal 50% al 65%
dal 15% al 25%
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 25 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ACCORDO ITALIA-USA
FIRMATO IL 10 GENNAIO 2014, FINALIZZATO A MIGLIORARE LA TAX COMPLIANCE
INTERNAZIONALE E AD APPLICARE LA NORMATIVA FATCA
(FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) PERSONE FISICHE
Ai sensi del sopracitato accordo Intergovernativo sottoscritto tra Italia e Stati Uniti (USA), gli intermediari italiani sono tenuti ad
identificare e segnalare all’Agenzia delle Entrate, i cittadini americani ed i soggetti fiscalmente residenti negli USA che detengono
investimenti finanziari in Italia. Si richiede quindi al cliente, di compilare i seguenti campi allo scopo di attestare il proprio status
FATCA.
SEZIONE 1 : DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE
Cittadinanza
Denominazione
SEZIONE 2 : DICHIARAZIONE PER LA RESIDENZA FISCALE NEGLI STATI UNITI,
RILEVANTI AI FINI FATCA
Il cliente dichiara di essere residente
SI (*)
NO
fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA
(*) Nel caso in cui il cliente dichiari di avere residenza fiscale negli Stati Uniti, fornisce il modello W9.
SEZIONE 3 : DICHIARAZIONE DI RESIDENZA FISCALE
Residenza/e Fiscale/i dichiarata
SEZIONE 4 : DICHIARAZIONE DI CITTADINANZA
Cittadinanza statunitense
SI
NO
Il cliente si impegna a :
a) comunicare tempestivamente all'Intermediario Finanziario l'eventuale mutamento della propria residenza fiscale e delle
altre informazioni fornite nel presente modulo (incluso il TIN/SSN)
b) fornire tempestivamente eventuali informazioni e/o documenti aggiuntivi che questo dovesse richiedere;
c) garantire che le dichiarazioni ed informazioni riportate nella presente Autocertificazione corrispondano al vero;
d) tenere indenne l'Intermediario Finanziario da sanzioni, interessi e da ogni ulteriore onere o costo eventualmente applicato
dalle Autorità' Fiscali italiane e statunitensi a causa della non veridicità' o incompletezza delle dichiarazioni rese o delle
informazioni o dei documenti forniti, ovvero del mancato rispetto degli impegni sopra previsti.
Nel caso in cui il Cliente dichiari di non essere fiscalmente residente negli USA, ma dalle informazioni o dai documenti in possesso
dell'Intermediario Finanziario emergano indizi in senso contrario, il Cliente è tenuto a fornire ulteriori informazioni e/o documenti che
l'Intermediario dovesse richiedere per verificare la dichiarazione resa dal Cliente. Ove il Cliente rifiutasse di rendere la dichiarazione
di cui sopra e/o di fornire le informazioni e/o documenti richiesti, l'Intermediario Finanziario è tenuto a segnalare il Cliente come
soggetto fiscalmente residente negli USA, in presenza di indizi in tal senso.
Luogo e data
Firma
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 26 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA
1) Nel caso in cui il Cliente dichiari di non essere fiscalmente residente negli USA, nonostante risulti la residenza anagrafica negli USA,
dal documento di identità deve risultare la non residenza in USA
2) Nel caso in cui il Cliente dichiari di non essere fiscalmente residente negli USA, nonostante risulti essere nato negli USA, occorre
raccogliere il "Certificate of loss of Nationality" oppure altra motivazione scritta di rinuncia alla cittadinanza americana.
ALLEGATO - DEFINIZIONI
RESIDENZA FISCALE NEGLI STATI UNITI AI FINI FATCA
Ai fini della normativa in argomento, si considera "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA" il soggetto che possiede almeno uno
dei seguenti requisiti:
a) sia “Cittadino Statunitense”, intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati Uniti d’America e non è più ivi
residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);
b) sia residente stabilmente negli USA;
c) sia in possesso della “Green Card”, rilasciata dall’ “Immigration and Naturalization Service”;
d) abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo:
31 giorni nell’anno di riferimento e,
183 giorni nell’arco temporale di un triennio, calcolati computando:
 interamente i giorni di presenza nell’anno di riferimento;
 un terzo dei giorni di presenza dell’anno precedente;
 un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.
Non si considera tuttavia "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA":
a) l'insegnante che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti, se in possesso di una visa del tipo "j" o "Q";
b) lo studente che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti, se in possesso di una visa del tipo "j", "Q", "F" o "M";
c) il soggetto che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti a seguito di incarichi di Governi esteri presso ad esempio
ambasciate, consolati ed organizzazioni internazionali;
d) il coniuge o il figlio non sposato di età inferiore ai 21 anni di una delle persone descritte nei punti precedenti
TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (TIN) / SOCIAL SECURITY NUMBER (SSN)
Il Taxpayer Identification Number (TIN) è un codice identificativo del contribuente finalizzato all’assolvimento degli adempimenti
tributari a questo riconducibili. Esso può essere assegnato dalla Social Security Administration (come il SSN sotto definito) o dall’IRS.
Il Social Security Number (SSN) è un codice di nove cifre atto ad identificare, in modo univoco, una persona fisica per scopi
previdenziali e fiscali.
RESIDENZA FISCALE
Ai fini della presente autocertificazione, l'espressione “residente fiscale” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di un
determinato Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio
di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che siano assoggettate ad imposta in tale Stato soltanto per il
reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 27 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
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Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 28 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
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CONTO CORRENTE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Premessa - Conclusione ed efficacia del Contratto
Le presenti condizioni generali di contratto (le “Condizioni Generali”) costituiscono, unitamente alla proposta contrattuale (il “Modulo di Adesione”) e al documento di
sintesi contenente le condizioni economiche dei servizi (il “Documento di Sintesi”), il contratto (il “Contratto”) tra il cliente (il “Cliente”) e la Cassa di Risparmio di San
Miniato S.p.A. (la “Banca”).
La Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, ha messo a disposizione del Cliente, nell’apposita sezione del proprio sito internet
www.bancadinamica.it dedicata alla trasparenza ed accessibile dalla home page:
(a) il documento generale denominato “Principali diritti del cliente” e le Guide Pratiche “Il Conto Corrente in parole semplici” e “Conoscere l’Arbitro Bancario
Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”;
(b) il Foglio Informativo contente informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi dei servizi dalla medesima offerti nonché
sulle relative condizioni economiche.
Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, la Banca ha altresì consegnato gratuitamente al Cliente, su supporto durevole, una copia completa del testo
contrattuale idonea per la stipula e il Documento di Sintesi, riportato quale frontespizio del Modulo di Adesione per farne parte integrante, nonché l’Informativa dovuta ai
sensi della legge in materia di protezione dei dati personali.
Al momento della stipula del Contratto, il Cliente riceve una copia del Contratto da conservare.
Il Contratto si considera perfezionato al momento della ricezione, da parte della Banca, del Documento di Sintesi e del Modulo di Adesione debitamente compilato e
sottoscritto dal Cliente.
Il Cliente prende atto che l’efficacia del Contratto è in ogni caso condizionata al positivo svolgimento – da parte della Banca – delle attività di adeguata verifica di cui al
successivo Art. 3, nonché degli ulteriori controlli previsti dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al termine dei quali la Banca darà conferma al
Cliente dell’attivazione del rapporto con le modalità di cui al successivo Art. 8. Il Cliente si dichiara pertanto consapevole e prende atto che prima di tale comunicazione la
possibilità di utilizzare i servizi di cui alle successive Sezioni è sospesa.
In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può richiedere alla Banca copia delle Condizioni Generali e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche
in vigore.
Art. 2.
Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente
Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla natura dell’attività svolta, secondo quanto
previsto dall’art. 1176 cod.civ. La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal D.Lgs. 385/1993 (il “TUB”), dal D.Lgs. 11/2010 e dalle relative disposizioni di attuazione ed è
assoggettata alla vigilanza della Banca d’Italia.
Art. 3.
Identificazione del Cliente
All’atto della conclusione del Contratto e, ove richiesto, in occasione dello svolgimento delle singole operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati e tutte
le informazioni necessarie e aggiornate richieste dal D.Lgs. 231/2007 (la “Normativa Antiriciclaggio”), nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla
Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni.
Art. 4.
Esecuzione incarichi conferiti dal Cliente
La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi assunti nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può
rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi assunti, tenendo conto della natura degli incarichi stessi, degli
interessi del Cliente e delle procedure più idonee nell’ambito della propria organizzazione.
La Banca risponde secondo le regole del mandato dell’esecuzione degli incarichi assunti.
Se l’incarico deve essere eseguito su una piazza dove la Banca non ha proprie filiali, la Banca può incaricare un’altra banca o un suo corrispondente anche non bancario
nell’esecuzione dell’operazione.
Il Cliente può revocare l’incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione
medesima.
La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla mancata esecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque
non imputabile alla Banca.
Art. 5.
Cointestazione del rapporto
Il rapporto con la Banca può essere intestato fino a un massimo di due persone.
In tal caso, ciascun cointestatario può compiere separatamente operazioni e dare disposizioni alla Banca con piena liberazione della stessa anche nei confronti dell’altro
cointestatario. Allo stesso modo, l’estinzione del rapporto può essere disposta anche da uno solo dei soggetti cointestatari, il quale dovrà avvertirne tempestivamente
l’altro soggetto cointestatario.
I soggetti cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto
di uno solo di essi, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da eventuali sconfinamenti.
Nel caso di rapporto cointestato a due coniugi, la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale e per l'intero credito vantato sui beni personali di ciascuno
dei coniugi cointestatari, in deroga a quanto disposto dall’art. 190 cod.civ.
In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari, l’altro cointestatario conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. In aggiunta, hanno
diritto di disporre del rapporto: gli eredi, congiuntamente tra loro, in caso di decesso del cointestatario; il legale rappresentante, in caso di interdizione o inabilitazione di
uno dei cointestatari. Tuttavia, se uno dei cointestatari, gli eventuali eredi o il legale rappresentante dell’incapace notificano alla Banca la loro opposizione, la Banca non
potrà più dare esecuzione alle disposizioni impartite, se non con il consenso scritto di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace.
Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata e sono opponibili alla Banca decorsi 5 giorni lavorativi dalla relativa
ricezione.
Art. 6.
Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni del cliente ed imputazione dei pagamenti
Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte – anche in caso di cointestazione – in via solidale ed indivisibile anche per gli aventi causa a qualunque
titolo – anche successorio – dal Cliente stesso.
Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, salva diversa imputazione del Cliente ai sensi dell’art. 1193, comma 1, cod. civ. al momento del pagamento, la
Banca può imputare i pagamenti del Cliente o le somme comunque incassate da terzi, in deroga all’art. 1193, comma 2, cod. civ., ad estinzione o decurtazione di una o più
delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo, dandone comunicazione allo stesso.
Art. 7.
Deposito firme autorizzate – Divieto di rappresentanza
Cliente è tenuto a depositare presso la Banca l’originale della propria firma. Per firma depositata si intende quella apposta dal Cliente nello spazio del Modulo di Adesione
dedicato alle firme del Titolare 1 e, in caso di rapporto cointestato, del Titolare 2 (specimen di firma).
Il Cliente è tenuto ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo
accordo tra le parti nelle forme consentite dalle leggi vigenti (es. firma elettronica).
Non è consentito al Cliente conferire a terzi il potere di rappresentarlo nei rapporti con la Banca.
Art. 8.
Elezione di domicilio e comunicazioni al Cliente
Ai fini del presente Contratto il Cliente elegge domicilio presso l’indirizzo indicato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 29 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
Il Cliente si impegna a comunicare prontamente alla Banca eventuali variazioni del domicilio eletto, con le modalità di cui al successivo Art. 9.
La Banca mette a disposizione del Cliente qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto in formato telematico, nell'area riservata all’interno del servizio di Banca
Multicanale. Le comunicazioni di cui al comma precedente resteranno disponibili per un periodo che varia da un minimo di 2 (due) a un massimo di 6 (sei) mesi dalla data di
pubblicazione e potranno essere stampate e salvate su supporto durevole. Il Cliente si impegna a prenderne visione periodicamente.
Tali comunicazioni sono equiparate alle comunicazioni inviate in formato cartaceo e si considerano inviate per iscritto e ricevute nel giorno in cui sono disponibili nell’area
riservata all’interno del servizio di Banca Multicanale.
In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, in caso di comprovata necessità, ovvero qualora ricorrano particolari esigenze di carattere tecnico, la Banca potrà
utilizzare una diversa tecnica di comunicazione (es. lettera raccomandata, e-mail, fax), utilizzando i recapiti forniti dal Cliente al momento della sottoscrizione del Modulo
di Adesione.
Il Cliente può comunque richiedere in ogni momento alla Banca, con le modalità di cui al successivo Art. 9, di ricevere le comunicazioni in formato cartaceo all’indirizzo
indicato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, ovvero comunicato successivamente.
La Banca può addebitare al Cliente le spese per informazioni o comunicazioni supplementari o richieste dal Cliente con frequenza superiore a quella prevista dalla legge o
per le informazioni richieste in formato cartaceo. Se il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, in mancanza di speciali
accordi scritti, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti dell’altro.
Art. 9.
Comunicazioni alla Banca
Salvo che il presente Contratto o la legge prevedano diversamente, tutte le comunicazioni e le notifiche indirizzate alla Banca devono essere fatte pervenire a mezzo posta
presso la sede legale della Banca, via IV Novembre 45 – 56028 San Miniato (PI) ovvero a mezzo fax al n. 0571404310 o e-mail all’indirizzo [email protected].
Il Cliente curerà che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.
Ogni comunicazione è opponibile alla Banca dal momento della sua ricezione. La Banca non assume alcuna responsabilità, in caso di eventuali errori, imprecisioni,
omissioni o ritardi nella trasmissione delle comunicazioni da parte del Cliente.
Art. 10.
Comunicazioni periodiche
La Banca mette a disposizione del Cliente gli estratti conto con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura
del periodo di riferimento, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod.civ. (“Obbligo di rendiconto”). L’estratto conto indica tutte le movimentazioni, le
somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell’andamento del rapporto.
L’estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto
corrente; con separata evidenza sono riportati i costi sostenuti in relazione a eventuali sconfinamenti.
La Banca mette a disposizione del Cliente il Documento di Sintesi entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura del periodo di riferimento. Il Documento di
Sintesi aggiorna quello riportato nel frontespizio del Modulo di Adesione e indica le condizioni economiche in vigore, anche se non variate rispetto alla comunicazione
precedente.
Il Cliente ha diritto di contestare le comunicazioni periodiche nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui le stesse gli sono state messe a disposizione, mediante
l’invio di un reclamo scritto alla Banca; in mancanza, le comunicazioni si intendono approvate.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può impugnare l’estratto conto entro il termine di prescrizione ordinaria di 10
(dieci) anni dalla data in cui lo stesso è stato messo a disposizione del Cliente; entro il medesimo termine di 10 (dieci) anni dalla data in cui l’estratto conto è stato messo a
disposizione, la Banca può richiedere al Cliente la restituzione di quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e
comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. La Banca indica
al Cliente al momento della richiesta il presumibile importo delle relative spese.
Art. 11.
Comunicazioni delle singole operazioni
La Banca provvede, per ogni operazione disposta dal Cliente in esecuzione del presente Contratto, a consegnare tempestivamente al Cliente, con le modalità di cui al
precedente Art. 8, una ricevuta contenente tutte le informazioni necessarie ad identificare l’operazione e le caratteristiche essenziali della medesima (quali l’importo, le
spese, l’eventuale tasso di cambio, la data valuta dell’addebito/accredito).
Le medesime informazioni sono incluse nell’estratto conto periodico messo a disposizione del Cliente ai sensi del precedente Art. 10.
Art. 12.
Garanzie e cessione del credito – Compensazione
La Banca, a garanzia di ogni suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, ha diritto di pegno e di ritenzione su tutti
i titoli e i valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
La Banca può esercitare tali diritti per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca stessa verso il Cliente e, comunque, non superiori ad una volta e mezzo
i menzionati crediti.
In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo eseguite o costituite a favore della Banca garantiscono anche ogni suo credito verso il
Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile.
La Banca, a proprio insindacabile giudizio, potrà cedere pro soluto ad altre banche o intermediari finanziari i crediti vantati nei confronti del Cliente, ove questi si renda
inadempiente alle obbligazioni nascenti dal presente Contratto e la sua posizione sia stata classificata “a sofferenza”.
Quando tra la Banca e il Cliente esistono più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La
Banca ha, altresì, il diritto di valersi della compensazione in tutti i seguenti casi:
(a) il Cliente diventa insolvente (art. 1186 cod.civ.);
(b) il Cliente diminuisce, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non dà le garanzie promesse (art. 1186 cod.civ.);
(c) al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in
pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca.
La Banca ha il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza
obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che è obbligo della Banca dare pronta comunicazione al Cliente dell’intervenuta compensazione.
Una volta ricevuta la comunicazione che precede, ovvero successivamente all’intervento della compensazione di legge, il Cliente non potrà in alcun caso eccepire, avverso
la compensazione, alcun incarico o disposizione dallo stesso impartiti.
In caso di rapporto cointestato, la Banca ha la facoltà di esercitare i diritti di garanzia e compensazione previsti dal presente articolo sino alla concorrenza dell'intero
credito, anche in relazione ai rapporti intestati ad uno soltanto dei cointestatari.
Salvo diverso e specifico accordo con il Cliente, la facoltà di compensazione prevista dal presente articolo è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di
consumatore ai sensi della vigente normativa.
Art. 13.
Commissioni e spese
Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri applicati al rapporto sono indicati nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del Modulo di Adesione.
La Banca è in ogni caso autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente per ogni spesa o onere fiscale inerente e conseguente all’accensione ed all’esecuzione dei singoli
rapporti. La Banca è autorizzata ad addebitare in conto tutte le somme ad essa dovute dal Cliente a qualsiasi titolo.
Art. 14.
Durata e Recesso
Il Contratto ha durata indeterminata.
Il Cliente ha il diritto di recedere in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l’applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla Banca una
comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato.
Il recesso dal Contratto provoca la chiusura definiva del conto corrente, la revoca del consenso del Cliente all’esecuzione di ordini di pagamento disposti ai sensi della
successiva Sezione III, lo smobilizzo anticipato delle somme eventualmente vincolate ai sensi della successiva Sezione IV e la chiusura di tutti rapporti regolati dal
Contratto.
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 30 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
Se il Cliente richiede la chiusura del rapporto, la Banca vi provvede entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta stessa,
fatto salvo l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo.
La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente mediante lettera raccomandata A/R, con un
preavviso minimo di 2 (due) mesi.
Se sussiste un giustificato motivo, anche solo nei confronti di uno dei cointestatari, la Banca può recedere dal Contratto senza preavviso e con effetto immediato, dandone
pronta comunicazione al Cliente.
In ogni caso, il Cliente ha il diritto di recedere, senza penali, senza spese e senza dover indicare il motivo, inviando alla Banca una lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione.
In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca è in ogni caso tenuta ad eseguire gli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso,
e a rimborsare al Cliente le spese – eventualmente fatturate periodicamente e da questi corrisposte in via anticipata – in misura proporzionale al periodo di tempo
successivo al recesso.
Art. 15.
Modifica unilaterale delle norme e delle condizioni contrattuali
La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le norme che disciplinano i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto. Tali modifiche sono in ogni caso
subordinate alla presenza di un giustificato motivo se hanno ad oggetto le condizioni che regolano i servizi di cui alle successive Sezioni II e IV.
La Banca comunica espressamente al Cliente le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali con un preavviso di almeno 2 (due) mesi.
La comunicazione è resa disponibile al Cliente con le modalità di cui al precedente Art. 8, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di
modifica unilaterale del contratto” e specifica che, in assenza di espresso rifiuto da parte del Cliente, la proposta si intenderà accettata.
La modifica si intende approvata se il Cliente non comunica alla Banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. Prima di tale
data, il Cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio applicabili alla prestazione dei servizi di pagamento in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con
effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o
di cambio in senso sfavorevole al Cliente quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel
Contratto, informando tempestivamente il Cliente per iscritto.
Art. 16.
Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie
Il Cliente può contestare l’operato della Banca, rivolgendosi all’Ufficio Reclami della Banca, Via IV Novembre 45, 56028 San Miniato (PI), posta elettronica: [email protected].
Qualora l’Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data
attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF e l’ambito della sua competenza
si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’ABF non pregiudica la
possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia o di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
In alternativa, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente può ricorrere:
(a) all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie
e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
(b) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la “Guida Pratica – Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”, disponibile sul sito
internet della Banca.
Art. 17.
Legge applicabile – Foro competente – Lingua utilizzata
Il Contratto è redatto in italiano ed è regolato dalla legge italiana.
Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, Foro competente è quello della residenza del Cliente o del suo domicilio eletto. La lingua utilizzata
nelle comunicazioni tra la Banca e il Cliente è la lingua italiana.
La violazione delle disposizioni in materia di servizi di pagamento dettate dalla normativa tempo per tempo vigente comporta l’applicazione di sanzioni amministrative a
carico degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori della Banca.
SEZIONE II – NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE
Art. 1.
Cosa è il Conto Bancadinamica
Conto Bancadinamica è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente, custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di
servizi (quali prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Salvo diverso e specifico accordo con la Banca, su Conto Bancadinamica non è consentito il versamento di
contanti o assegni, né disposizioni tramite assegni.
Tutti i rapporti di dare e avere fra la Banca e il Cliente – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposte da terzi a favore del medesimo – sono regolati con annotazioni sul conto,
salva espressa istruzione contraria o salvo che dalla natura dell’operazione emerga una diversa esigenza.
A meno che il Cliente non disponga diversamente, tutti i bonifici e le rimesse disposti da terzi in suo favore saranno accreditati sul conto corrente.
Art. 2.
Sconfinamenti
Il Cliente è tenuto ad utilizzare il conto corrente nei limiti del saldo disponibile.
La Banca non è, pertanto, tenuta ad onorare disposizioni del Cliente per un ammontare eccedente la provvista disponibile. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la Banca, a propria
insindacabile discrezione, decidesse di dare esecuzione a disposizioni di pagamento e/o di prelevamento in assenza di provvista, tale circostanza non dovrà creare nel
Cliente alcun affidamento circa analoghe concessioni per il futuro. La Banca informa per iscritto il Cliente della presenza di uno sconfinamento rilevante ai sensi della
vigente normativa.
L’eventuale esecuzione di disposizioni in assenza di provvista determina uno sconfinamento e comporta il pagamento, da parte del Cliente, di interessi e l’addebito di spese
di gestione dello sconfinamento (c.d. “commissione di istruttoria veloce”), nella misura indicata nel Documento di Sintesi, entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di
legge.
La mancata applicazione delle spese di gestione dello sconfinamento per uno o più periodi di liquidazione periodica non comporta rinuncia alle stesse da parte della Banca.
Nel caso in cui le commissioni, le spese o il tasso di interesse, aumentato degli interessi di mora eventualmente dovuti, fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso
massimo consentito ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di usura, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, ad un tasso pari
al massimo consentito.
Art. 3.
Conto non movimentato
Se il Cliente non esegue operazioni sul conto da oltre un anno e il conto presenta un saldo creditore non superiore ad Euro 258,00, la Banca può cessare di corrispondere
gli interessi e di addebitare le spese di gestione del conto. Qualora, inoltre, il saldo creditore del conto non sia superiore ad Euro 2.500 la Banca può cessare di inviare
l’estratto conto al Cliente. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da
terzi, né le operazioni che la Banca effettua di propria iniziativa – quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero delle spese – ovvero in forza di prescrizioni di
legge o amministrative.
Art. 4
Utilizzo del conto in Euro per operazioni in valuta estera
La Banca si riserva la facoltà di consentire l’utilizzo del conto per operazioni da effettuarsi nelle valute estere liberamente trasferibili a sensi delle normative pro tempore
vigenti.
I bonifici e le rimesse disposti da terzi in valuta estera a favore del Cliente sono accreditati in conto previa conversione nella valuta di denominazione del conto, al cambio
corrente reso disponibile dalla Banca all'atto della negoziazione.
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 31 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
Qualora il Cliente non indichi il conto nel quale l’accredito deve essere eseguito, detto accredito sarà effettuato nel conto corrispondente alla divisa in cui è espressa la
disposizione a favore del Cliente medesimo, se disponibile. Il Cliente prende atto che la richiesta di esecuzione di un’operazione in una valuta diversa da quella nella quale è
espresso il conto comporta, per la Banca, la preventiva conversione valutaria, secondo le modalità ed i tempi necessari. Con analoghe modalità sono altresì regolate tutte le
disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualunque mezzo.
Il Cliente si impegna a non apporre la clausola “effettivo” di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo,
qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la Banca non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti
modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
Art. 5.
Chiusura periodica del conto – Regolamento degli interessi, commissioni e spese
Gli interessi sono accreditati al Cliente o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi, che espone tutte le condizioni
economiche e tutte le spese applicabili al rapporto.
I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, indicata nel Documento di Sintesi, portando in conto –
con valuta pari a quella di chiusura del periodo di riferimento – gli interessi, le commissioni e le spese nella misura pattuita ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il
saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
Il saldo risultante a seguito dell’estinzione del conto produce interessi nella misura pattuita e indicata nel Documento di Sintesi; su questi interessi non è consentita la
capitalizzazione periodica.
Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto dovuto.
SEZIONE III - NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO
Parte I – Norme generali
Art. 1.
Cosa sono i servizi di pagamento
Nell’ambito del rapporto di conto corrente, il Cliente può richiedere alla Banca di eseguire per suo conto operazioni di pagamento, quali bonifici, domiciliazioni, pagamenti
di bollettini postali, bollettini bancari, imposte e contributi.
Tali servizi consentono al Cliente di effettuare incassi e pagamenti di varia natura connessi a rapporti con soggetti privati e istituzioni. Ai fini del Contratto, la Banca opera
in qualità di prestatore di servizi di pagamento:
(a) del pagatore, qualora il Cliente autorizzi un ordine di pagamento a valere sul conto a lui intestato;
(b) del beneficiario, qualora il Cliente sia destinatario dei fondi oggetto di una delle operazioni di pagamento di cui al Contratto.
Art. 2.
Ambito di applicazione
Salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano ai servizi di pagamento prestati in Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato
membro dell’Unione Europea non appartenente all’Area dell’Euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, a condizione che entrambi i prestatori di
servizi di pagamento coinvolti nell’operazione di pagamento siano insediati nella Comunità Europea.
Art. 3.
Esecuzione degli ordini di pagamento
Prima di dare esecuzione all’operazione di pagamento o ad una serie di operazioni di pagamento, la Banca acquisisce il consenso del Cliente con le modalità descritte alla
successiva Sezione V, ovvero mediante l’autorizzazione rilasciata direttamente dal Cliente al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario stesso.
In mancanza di tale consenso, l’operazione di pagamento dovrà considerarsi come non autorizzata.
Ai fini della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento il Cliente, all’atto della compilazione del modulo di conferimento dell’ordine, specifica:
(a) il proprio nominativo e l’IBAN del conto corrente di regolamento dell’operazione;
(b) il nominativo del soggetto beneficiario e il codice identificativo (es. IBAN) del conto corrente da accreditare;
(c) ogni altra informazione necessaria o richiesta ai fini dell’esecuzione dell’operazione di pagamento.
L’ordine di pagamento eseguito in coerenza con i codici identificativi indicati nel modulo di conferimento dell’ordine si ritiene eseguito correttamente per quel che
concerne il beneficiario e/o il conto indicato dal codice stesso. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con i codici
identificativi forniti dal Cliente, anche se quest’ultimo ha fornito informazioni ulteriori rispetto agli identificativi stessi.
Il Cliente si dichiara informato della circostanza che gli ordini di pagamento sono trattati in un sistema interbancario per il trasferimento elettronico dei fondi e che
pertanto egli è tenuto a non includere nel modulo di conferimento dell’ordine informazioni per la banca destinataria che possono impedire il trattamento automatico
dell’ordine stesso.
Art. 4.
Divisa degli ordini di pagamento
La Banca esegue le operazioni di pagamento esclusivamente in Euro.
Art. 5.
Ricezione di un ordine di pagamento
L’ordine di pagamento, trasmesso direttamente dal Cliente ordinante alla Banca o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite, si considera ricevuto quando
perviene alla Banca.
Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per la Banca, l’ordine di pagamento è considerato ricevuto nella giornata operativa successiva.
In ogni caso, il Cliente prende atto che gli ordini di pagamento si considerano ricevuti dalla Banca nella giornata operativa successiva, se pervengono alla stessa oltre gli
orari limite specificati nell’Allegato A.
Se il Cliente dispone che l’operazione di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o nel giorno in cui il Cliente ha messo i fondi a
disposizione della Banca, l’ordine di pagamento si considera ricevuto nel giorno convenuto. Se il giorno convenuto non cade in una giornata operativa per la Banca, l’ordine
di pagamento è considerato ricevuto nella giornata operativa successiva.
Art. 6.
Irrevocabilità di un ordine di pagamento
Il consenso del Cliente all’esecuzione di un’operazione di pagamento impartita ai sensi del precedente Art. 3 può essere revocato – con le stesse modalità attraverso cui
era stato conferito – finché l’ordine di pagamento non sia divenuto irrevocabile. Dal momento in cui la Banca riceve la revoca del consenso ad eseguire più operazioni di
pagamento, le operazioni di pagamento eseguite non possono essere considerate autorizzate dal Cliente.
L’ordine di pagamento si considera irrevocabile una volta che questo è stato ricevuto dalla Banca ai sensi del precedente Art.5.
Se il Cliente dispone che l’operazione di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o nel giorno in cui il Cliente ha messo i fondi a
disposizione della Banca, l’ordine di pagamento può essere revocato entro la giornata operativa precedente il giorno concordato.
Se l’operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il Cliente non può revocare l’ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al
beneficiario o avergli dato il consenso all’esecuzione dell’operazione di pagamento.
Decorsi i termini entro cui il Cliente può revocare l’operazione di pagamento, l’ordine può essere revocato solo con il consenso della Banca e, nel caso di cui al comma
precedente, anche del beneficiario. In tali casi, la Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca.
In ogni caso, l’irrevocabilità dell’ordine di pagamento non pregiudica il diritto al rimborso del Cliente dell’importo dell’operazione di pagamento effettuata, in caso di
controversia tra il Cliente stesso ed il beneficiario del pagamento.
Art. 7.
Rifiuto all’esecuzione di un ordine di pagamento
Quando tutte le condizioni previste dal Contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, salvo che l’esecuzione
dell’ordine sia contraria a norme imperative o sia impossibile procedere all’esecuzione dell’operazione per errore materiale del Cliente nel conferimento dell’ordine.
In tal caso, la Banca, entro i termini per l’esecuzione dell’operazione, informa il Cliente che l’ordine di pagamento non è stato eseguito e, ove possibile, indica le ragioni a
sostegno del rifiuto all’esecuzione.
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Nel caso in cui il rifiuto sia stato determinato da errori materiali del Cliente, la Banca, nella comunicazione di cui al comma precedente, indica al Cliente l’errore e le
modalità per porvi rimedio.
Resta inteso che, ove il rifiuto all’esecuzione di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la
comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo ove la stessa sia effettuata in formato cartaceo.
In ogni caso, un ordine di pagamento di cui sia stata legittimamente rifiutata l’esecuzione si considera come non ricevuto.
Art. 8.
Operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto
Se il Cliente viene a conoscenza dell’esecuzione di un’operazione non autorizzata o non conforme all’ordine o alle istruzioni impartite, deve comunicarlo alla Banca per
iscritto, richiedendo la rettifica dell’operazione.
La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata senza indugio e comunque entro 13 (tredici) mesi dal giorno in cui il Cliente riceve la conferma
dell’esecuzione dell’operazione di pagamento. Tale termine non opera se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione del Cliente la comunicazione di
conferma dell’esecuzione dell’operazione di pagamento.
In ogni caso, spetta alla Banca provare che l’operazione di pagamento contestata è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non è stata
influenzata dal malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o da altri inconvenienti.
Art. 9.
Responsabilità della Banca nella prestazione del servizio
Fermo restando l’obbligo di comunicazione di cui al precedente Art. 8. la Banca è responsabile della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto.
Quando la Banca agisce quale prestatore di servizi di pagamento del pagatore, rimborsa senza indugio al Cliente l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata,
non eseguita o eseguita non correttamente, ripristinando la situazione del conto come se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In alternativa, il Cliente può
scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’operazione di pagamento.
Quando agisce quale prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, la Banca mette senza indugio a disposizione del Cliente l’importo relativo all’operazione di
pagamento non eseguita o eseguita non correttamente, accreditando le relative somme sul conto del Cliente medesimo.
Nei casi di cui ai commi precedenti la Banca, per andare esente da responsabilità deve dimostrare di avere eseguito l’operazione in conformità alle norme che regolano i
singoli servizi e che, dunque, le somme sono state messe a disposizione del beneficiario nel rispetto dei termini di esecuzione previsti.
In caso di sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui ai commi precedenti, dandone immediata comunicazione al Cliente.
Resta salvo il diritto della Banca di dimostrare, anche in un momento successivo al rimborso, che l’operazione di pagamento era stata debitamente autorizzata. In tale caso
la Banca ha il diritto di richiedere al Cliente la restituzione dell’importo rimborsato.
In ogni caso, quando un’operazione dispositiva non è eseguita o è eseguita non correttamente, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare
l’operazione di pagamento ed informa il Cliente medesimo del risultato.
Resta ferma la responsabilità della Banca per tutte le spese ed interessi imputati al Cliente a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento.
La Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’ordine se il Cliente, all’atto del conferimento dell’ordine di pagamento, ha erroneamente fornito le
indicazioni necessarie all’esecuzione dell’operazione di pagamento. La Banca, in ogni caso, compirà ogni ragionevole sforzo per recuperare i fondi oggetto dell’operazione
di pagamento, riservandosi di addebitare al Cliente le spese relative.
La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da caso fortuito o da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a puro titolo di esempio, quelle dipendenti da
scioperi anche del proprio personale o da disservizi in genere), da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza,
nonché qualora abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 10.
Spese applicabili
Le spese e gli interessi applicati dalla Banca nell’esecuzione dei servizi di pagamento sono riportati nel Documento di Sintesi.
La Banca, nell’esecuzione delle operazioni di pagamento di cui al Contratto, trasferisce l’importo integrale dell’operazione di pagamento e non trattiene spese sull’importo
trasferito.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, se la Banca agisce quale prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trattiene le proprie spese sull’importo
trasferito prima di accreditarlo al Cliente. In tal caso, la comunicazione di cui all’Art. 11 della precedente Sezione I, indica separatamente la totalità dell’importo trasferito e
le spese trattenute.
Qualora dall’importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle trattenute dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ai sensi del comma precedente:
(a) se la Banca opera quale prestatore di servizi di pagamento del pagatore, garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell’importo dell’operazione di
pagamento disposta dal Cliente;
(b) se la Banca opera quale prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, garantisce che il Cliente riceva la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento.
In ogni caso, la Banca non addebita al Cliente spese in relazione agli obblighi di informativa previsti dal Contratto o dalla normativa vigente.
Tuttavia, se il Cliente richiede informazioni aggiuntive o più frequenti oppure la trasmissione di informazioni in formato cartaceo, la Banca si riserva il diritto di addebitare
le relative spese, in misura adeguata e proporzionata ai costi effettivamente sostenuti dalla stessa.
Le commissioni, le spese, i bolli e ogni altro onere saranno addebitati sul conto di regolamento dell’operazione indicato dal Cliente, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 13
della precedente Sezione I.
Parte II – Bonifici
Art. 11.
Che cosa si intende per bonifico
Il bonifico è l’operazione con cui la Banca, a seguito di ordine scritto, telematico o su altro supporto durevole e pre costituzione degli occorrenti fondi liquidi da parte di un
“ordinante”, cliente della Banca, provvede – direttamente o tramite un’altra Banca – ad accreditare una certa somma di denaro sul conto corrente di un determinato
soggetto “beneficiario”.
Art. 12.
Esecuzione del bonifico
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, a condizione che entrambi i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nel bonifico siano insediati nella Comunità
Europea:
(a) ai bonifici in Euro;
(b) ai bonifici transfrontalieri che comportano un’unica conversione valutaria tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area
dell’Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all’area dell’Euro.
La Banca assicura che dal momento della ricezione dell’ordine, l’importo dell’operazione viene accreditato sul conto della banca del beneficiario entro la fine della giornata
operativa successiva.
Se la Banca agisce quale prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, l’importo del bonifico viene accreditato sul conto del Cliente non appena i fondi sono
accreditati sul conto della Banca.
Le date di valuta dell’addebito sul conto del Cliente dei bonifici disposti e dell’accredito dei bonifici ricevuti sono indicate nel Documento di Sintesi che costituisce il
frontespizio del Modulo di Adesione.
In ogni caso, la data di valuta dell’addebito sul conto del Cliente dei bonifici disposti non può precedere la giornata operativa in cui l’importo del bonifico è addebitato sul
conto del Cliente.
In relazione all’esecuzione del bonifico, la Banca è autorizzata, ai sensi dell’art. 1717 cod.civ., ad avvalersi di altri intermediari anche non bancari.
Art. 13.
Esecuzione di bonifici esteri
I fondi relativi ai bonifici esteri non rientranti nell’ambito di applicazione di cui al precedente Art. 12:
(a) sono accreditati sul conto della banca del beneficiario entro il termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione dell’ordine (se i dati
comunicati dall’ordine risultano corretti e completi);
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(b)
se i dati comunicati risultano corretti e completi, sono accreditati sul conto del Cliente entro il termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di
valuta riconosciuta alla Banca.
Le date di valuta dell’addebito sul conto del Cliente dei bonifici disposti e dell’accredito dei bonifici ricevuti sono indicate nel Documento di Sintesi che costituisce il
frontespizio del Modulo di Adesione.
Parte III – Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite (Addebiti diretti)
Art. 14.
Oggetto del servizio di addebito diretto – Autorizzazione all’addebito
L’addebito diretto è un servizio di pagamento associato al conto corrente, che consente l’esecuzione di operazioni di pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in Italia o
all’interno dell’Unione europea, sulla base di un’autorizzazione permanente all’addebito del conto corrente rilasciata dal Cliente alla Banca direttamente o per il tramite
del beneficiario del pagamento (c.d. “Mandato”). Il Cliente, sottoscrivendo il Mandato presso le Filiali della Banca o con autorizzazione rilasciata direttamente al
beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento di cui quest’ultimo si avvale, autorizza la Banca a provvedere al pagamento degli addebiti periodici richiesti dal
beneficiario stesso.
A fronte di tale autorizzazione, il beneficiario impartisce l’ordine di pagamento al proprio prestatore di servizi di pagamento, il quale lo trasmette alla Banca per l’addebito
sul conto corrente del Cliente. Pertanto non è necessaria l’autorizzazione del Cliente per ogni singolo addebito.
Art. 15.
Disattivazione e limitazione del servizio
Il Cliente che sia classificato come “Consumatore” può sempre chiedere alla Banca:
(a) di limitare l’incasso di addebiti diretti a un determinato importo, a una determinata periodicità, o a entrambi;
(b) di bloccare ogni addebito diretto sul proprio conto corrente;
(c) di bloccare ogni addebito diretto richiesto da uno o più beneficiari determinati;
(d) di autorizzare unicamente gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari determinati.
Art. 16.
Gestione del mandato
Il Cliente può chiedere, per il tramite della Banca, informazioni relative al Mandato (quali il riferimento unico del Mandato, l’identificativo del beneficiario e il relativo
nominativo, l’importo degli incassi) e copia dello stesso.
Il Cliente non è obbligato a comunicare alla Banca il rilascio di ogni Mandato, né le modifiche o la revoca del Mandato stesso.
Ove uno specifico Mandato non preveda il diritto al rimborso di cui al successivo art. 18 e fermo restando quanto previsto dal precedente art. 15, il Cliente che sia
classificato come “Consumatore” può chiedere alla Banca di verificare ciascuna operazione di addebito diretto e di accertare – sulla base delle informazioni contenute nel
Mandato e prima di effettuare l’addebito – che l’importo e la periodicità dell’addebito disposto dal beneficiario corrispondano a quelli concordati nel Mandato.
Il Mandato si considera estinto qualora siano decorsi 36 (trentasei) mesi dall’ultima richiesta di addebito da parte del beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di
successivo rimborso. La Banca non darà pertanto seguito a richieste di addebito successive a tale termine. In ogni caso, la Banca provvederà ad informare il Cliente di
eventuali modifiche al Rulebook sul tema.
Art. 17.
Esecuzione degli addebiti
La Banca addebita l’importo delle operazioni di pagamento di cui alla presente Parte III sul conto del Cliente, senza necessità di inviare a quest’ultimo la relativa contabile
di addebito. La Banca non è inoltre tenuta ad inviare al Cliente le eventuali fatture relative al rapporto in essere tra quest’ultimo e il beneficiario, la cui responsabilità
rimane a carico del beneficiario stesso.
La Banca procede all’addebito del conto alla data di scadenza indicata nell’ordine di pagamento e con pari valuta, sulla base delle disposizioni impartite dal prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario, a condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere e presenti disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che
ne impediscano l’utilizzo.
Se il saldo disponibile non è sufficiente per fare fronte al pagamento, l’incarico di pagamento si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e la Banca
resterà esonerata da ogni responsabilità per il mancato pagamento. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a cura del Cliente.
La revoca dell’ordine di pagamento dovrà pervenire alla Banca entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi. Decorso tale
termine, l’ordine può essere revocato solo con il consenso della Banca e del beneficiario e la Banca ha diritto ad addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca.
Resta fermo il diritto del Cliente di ottenere il rimborso delle somme addebitate, ai sensi del successivo Art. 18.
Art. 18.
Rimborsabilità delle somme addebitate
Il Cliente può chiedere il rimborso da parte della Banca dell’importo trasferito entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. A tal fine, il Cliente deve
dimostrare, mediante documenti o altri elementi utili che:
(a) al momento del rilascio, l’autorizzazione all’addebito non specificava l’importo dell’operazione di pagamento;
(b) l’importo dell’operazione supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi alla luce del suo precedente modello di spesa, delle condizioni
del Contratto e delle circostanze del caso.
Le condizioni di cui al comma precedente non sono richieste in caso di operazioni di pagamento effettuate nell’ambito del servizio Sepa Direct Debit.
La Banca rimborsa l’intero importo dell’operazione di pagamento eseguita ovvero fornisce una giustificazione del rifiuto, entro dieci giornate operative dalla ricezione
della richiesta di rimborso. Resta fermo il diritto del Cliente di presentare reclamo ai sensi dell’Art. 16 della precedente Sezione I.
In ogni caso, il Cliente non ha il diritto al rimborso di cui al comma precedente se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
(a) il Cliente ha dato l’autorizzazione direttamente alla Banca;
(b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del Cliente da parte della Banca o del beneficiario
almeno quattro settimane prima della sua esecuzione.
Parte IV – Altri servizi
Art. 19.
Esecuzione di altri pagamenti
La Banca provvede alle ulteriori operazioni di pagamento (ad esempio relative a bollettini postali o bollettini bancari, imposte e contributi, MAV e Ri.Ba.) richieste dal
Cliente mediante i canali e secondo le modalità di cui alla successiva Sezione V.
La Banca dà esecuzione alle operazioni di pagamento sulla base delle disposizioni impartite dal Cliente e delle indicazioni riportate dal medesimo nel modulo di
conferimento dell’ordine, a condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere e presenti disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne
impediscono l’utilizzo.
L’ordine di pagamento eseguito in coerenza con le indicazioni fornite dal Cliente nel modulo di conferimento dell’ordine si ritiene eseguito correttamente per quel
concerne il beneficiario e/o il conto indicato. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con le indicazioni fornite dal Cliente,
anche se quest’ultimo ha fornito informazioni ulteriori.
I termini entro cui il Cliente è tenuto ad impartire gli ordini di pagamento di disposizioni Ri.Ba. passive sono riportati nell’Allegato A. Le Ri.Ba. non pagate alla scadenza
verranno rese insolute.
Se il saldo disponibile non è sufficiente per fare fronte al pagamento, l’incarico di pagamento si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e la Banca
resterà esonerata da ogni responsabilità per il mancato pagamento. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a cura del Cliente.
SEZIONE IV - NORME CHE REGOLANO IL CONTO DEPOSITO VINCOLATO
Art. 1.
Che cos’è il Conto Deposito
Il Conto Deposito è un servizio accessorio al conto corrente ordinario, in virtù del quale la Banca si impegna a custodire le somme depositate dal Cliente, corrispondendo
gli interessi pattuiti e maturati.
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Il Cliente è tenuto ad assoggettare a “vincolo” l’intero ammontare delle somme depositate sul Conto Deposito, impegnandosi cioè a non prelevarle fino ad una determinata
scadenza. Le somme assoggettate a vincolo sono indisponibili fino alla scadenza del vincolo stesso, ovvero fin quando il Cliente non ne chieda la restituzione anticipata.
Alla scadenza del vincolo, le somme verranno automaticamente accreditate sul conto corrente ordinario.
Art. 2.
Versamenti sul Conto Deposito
Il Cliente versa il denaro sul Conto Deposito esclusivamente mediante giroconto a valere sul proprio conto corrente ordinario. Non sono consentiti versamenti in contanti
e/o assegni. Ciascun versamento rappresenta una distinta partita.
La valuta applicata all’accreditamento determina la decorrenza degli interessi.
Art. 3.
Vincolo delle somme depositate
Il Cliente è tenuto ad assoggettare le somme depositate a vincolo, per i periodi di tempo e ai tassi di remunerazione indicati nei Fogli Informativi tempo per tempo vigenti.
Ciascuna partita è interamente assoggettata al medesimo vincolo.
Eventuali versamenti successivi saranno imputati ad un nuovo vincolo, della durata prescelta dal Cliente tra i periodi di tempo indicati nel Foglio Informativo.
Le somme depositate rimarranno vincolate per il periodo prescelto, a meno che il Cliente non intenda smobilizzarle anticipatamente, nel rispetto delle modalità previste
dal successivo Art. 4.
Le condizioni economiche riguardanti gli interessi sulle somme vincolate resteranno immutate per tutta la durata del vincolo e saranno quelle riportate nel Foglio
Informativo.
Art. 4.
Svincolo delle somme depositate
Il Cliente può disporre, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, lo smobilizzo anticipato delle somme vincolate. Lo smobilizzo anticipato può essere disposto in
relazione ad una o a tutte le partite vincolate. Nell’ambito della medesima partita non è consentito lo svincolo parziale.
Il Cliente prende atto che, in caso di smobilizzo delle somme depositate, la Banca potrà applicare una penale di importo massimo pari agli interessi maturati sulla somma
vincolata, calcolati alla data di estinzione del vincolo, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
In caso di smobilizzo anticipato, ovvero alla scadenza dei periodi di vincolo pattuiti, le somme originariamente vincolate saranno automaticamente trasferite sul conto
corrente ordinario.
Art. 5.
Calcolo degli interessi e loro accredito
Gli interessi sulle somme depositate vengono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita e riportata nel Documento di Sintesi allegato al Modulo di Adesione; il
Documento di Sintesi indica altresì la periodicità e le modalità secondo cui gli interessi vengono liquidati.
Alla scadenza del vincolo o al momento dello smobilizzo anticipato, gli interessi vengono accreditati, insieme al capitale, sul conto corrente ordinario.
SEZIONE V - NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA MULTICANALE
Art. 1.
Che cosa è il Servizio di Banca Multicanale
Il Servizio di Banca Multicanale consente al Cliente di eseguire per via telematica o telefonica – attraverso l’indirizzo internet e i recapiti telefonici a tal fine dedicati –
operazioni di interrogazione e di disposizione relative a rapporti a lui intestati, nei giorni, negli orari e secondo le modalità tecniche ed operative indicate nei successivi
articoli e nella “Guida al Servizio” resa disponibile dalla Banca.
La Banca potrà – a suo insindacabile giudizio – consentire al Cliente ulteriori operazioni, di tipo informativo e/o dispositivo, rispetto a quelle attualmente disponibili. Di tali
operazioni la Banca darà tempestiva informazione al Cliente, mediante avviso disponibile nell'area riservata all’interno del Servizio.
Art. 2.
Cointestazione del servizio - Rapporti collegabili al Servizio
Fermo restando quanto previsto dall’Art. 5 della precedente Sezione I, se il rapporto è intestato a più persone, la Banca consegna a ciascun cointestatario i Codici di
Accesso personali necessari per accedere al Servizio. Ciascun cointestatario può compiere separatamente operazioni di interrogazione e/o di disposizione con piena
liberazione della Banca anche nei confronti dell’altro cointestatario. Tale facoltà di disposizione separata non è revocabile o modificabile.
Il Cliente può richiedere in qualunque momento, mediante comunicazione scritta alla Banca, di modificare i rapporti collegati al Servizio, collegandone di nuovi o
escludendo dal relativo ambito uno o più rapporti. La Banca provvede alle modifiche richieste entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della
richiesta stessa.
Art. 3.
Requisiti per l’accesso al Servizio e l’utilizzo – Codici di Accesso e password dispositive
Per accedere al Servizio, il Cliente deve possedere l'attrezzatura tecnica idonea ad accedere alla rete internet o alla rete telefonica e quella che si renda tempo per tempo
eventualmente necessaria.
Ai fini della prestazione del Servizio, la Banca è responsabile esclusivamente della predisposizione e della messa in opera degli strumenti tecnici necessari per consentire
l’accesso alle varie reti informatiche e telefoniche, restando ad esclusivo carico del Cliente la responsabilità in ordine alla gestione dei dati ed all’utilizzo del Servizio.
La Banca resta del tutto estranea agli accordi conclusi tra il Cliente e i gestori del servizio telefonico o di trasmissione dati.
Il Cliente si impegna ad utilizzare apparati telefonici e informatici pienamente conformi alle prescrizioni di legge, rimanendo responsabile di tutti i danni che fossero
arrecati al sistema informativo centrale e periferico della Banca in caso di violazione delle previsioni di cui al presente articolo.
Il Cliente è tenuto ad accedere al Servizio e ad utilizzarlo con le modalità di identificazione e verifica indicate nella “Guida al Servizio”.
Al fine di consentirgli l’utilizzo del Servizio, la Banca fornisce al Cliente i seguenti Codici di Accesso, costituiti da una sequenza di numeri e/o lettere attraverso i quali il
Cliente può accedere al Servizio e la Banca identifica il Cliente stesso, attribuendogli l’operazione richiesta o disposta:
(a) un “codice utente” (username);
(b) una password di accesso.
La Banca consegna al Cliente la password da utilizzare per il primo accesso al Servizio in busta sigillata. Il Cliente dovrà obbligatoriamente modificare tale password in
occasione del primo collegamento al Servizio, indicando una nuova password di accesso scelta liberamente dal Cliente stesso. La password di accesso potrà essere
modificata dal Cliente in qualsiasi momento.
Per l’esecuzione di operazioni di carattere dispositivo il Cliente deve inserire la password usa e getta (c.d. OTP - “One time Password”) generata dall’apposito dispositivo
elettronico (“Token”) consegnatogli dalla Banca al momento della sottoscrizione del Contratto.
La Banca si riserva la facoltà di delegare a soggetti terzi tutte o parte delle attività necessarie per il corretto utilizzo e il funzionamento del Servizio, ferme restando le
obbligazioni assunte dalla Banca ai sensi del presente Contratto.
Art. 4.
Utilizzo del Servizio
Il Servizio abilita il Cliente all’utilizzo di funzionalità informative (es. consultazione di saldi e movimenti dei propri conti correnti e ricezione delle comunicazioni online) e
dispositive (quali, bonifici e giroconti). L’elenco completo delle funzionalità associate al Servizio è riportato nella “Guida al Servizio” resa disponibile dalla Banca.
Le informazioni e le disposizioni in merito ai rapporti collegati al Servizio sono aggiornate e processate secondo i migliori standard consentiti dalle procedure informatiche
della Banca, compatibilmente con le regole e gli orari dei mercati su cui la Banca opera e fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 10.
Il Cliente esegue le operazioni di interrogazione e disposizione entro i limiti operativi e secondo le modalità proprie del profilo prescelto.
Gli ordini possono essere impartiti negli orari di erogazione del servizio indicati sul sito internet della Banca, che il Cliente si impegna a consultare prima dell’inserimento
delle disposizioni. Gli ordini disposti oltre tali limiti si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente si dichiara informato del fatto che
la Banca registra le relative conversazioni telefoniche e che tali registrazioni formano piena prova degli ordini impartiti.
Le operazioni di carattere dispositivo si intendono ricevute dalla Banca nel momento in cui il Cliente riceve conferma dei relativi dati attraverso apposito messaggio
telematico o telefonico.
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Le operazioni sono eseguite, di regola, in tempo reale, salva diversa disposizione del Cliente. Tuttavia, se al momento della disposizione il sistema risulta indisponibile per
cause tecniche, l’operazione sarà registrata come “prenotazione” e sarà eseguita al ripristino della normale operatività.
Il Cliente è tenuto a verificare la corretta esecuzione delle disposizioni impartite tramite il Servizio.
Il Servizio può comportare la necessità di integrare la disposizione telematica/telefonica e/o la sua esecuzione, in applicazione delle vigenti norme di legge e/o di
regolamento, con preventiva o successiva documentazione scritta da produrre a cura di una o di entrambe le parti contrattuali.
In relazione alle operazioni di carattere dispositivo, il Cliente è tenuto a rispettare i limiti operativi fissati dalla Banca e, in ogni caso, ad operare entro il limite del saldo
disponibile sul proprio conto. Se sui rapporti collegati al Servizio non sono disponibili i fondi necessari, la Banca può rifiutarsi di eseguire l’operazione, informando il Cliente
di tale circostanza attraverso apposito messaggio telematico o telefonico.
Art. 5.
Messaggi di sicurezza via SMS
La Banca conferma al Cliente le operazioni di bonifico dal medesimo effettuate a valere sul conto corrente mediante invio di un breve messaggio di testo (“SMS”). Il Cliente
ha la facoltà di richiedere alla Banca l’attivazione del servizio per ulteriori operazioni, sostenendo gli oneri indicati nel Documento di Sintesi.
Il servizio è attivo 24 ore su 24.
Il messaggio SMS sarà inviato al numero di utenza mobile fornito dal Cliente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, o al diverso numero fatto conoscere
successivamente. Le comunicazioni trasmesse tramite messaggio SMS si considerano inviate per iscritto e, ad ogni effetto di legge, sono equiparate alle comunicazioni
inviate in formato cartaceo.
Il Cliente si impegna a segnalare alla Banca eventuali successive variazioni del numero fornito.
Art. 6.
Tutela dei dati
La Banca garantisce, attraverso idonei meccanismi di crittografia, la riservatezza dei Codici di Accesso assegnati al Cliente.
La Banca garantisce inoltre la riservatezza delle informazioni del Servizio e la protezione da accessi non autorizzati, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali).
In caso di delega a soggetti terzi delle attività connesse al funzionamento del Servizio, la Banca si impegna ad assicurare che i terzi delegati rispettino e garantiscano la
stessa riservatezza delle informazioni.
Art. 7.
Obblighi della Banca
La Banca, in relazione alla prestazione del Servizio ha l’obbligo di:
(a) assicurare che i Codici di Accesso al Servizio non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente;
(b) astenersi dall’inviare altri Codici di Accesso o dispositivi “Token” non specificamente richiesti, a meno che quelli assegnati al Cliente non debbano essere
sostituiti;
(c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dei
Codici di Accesso o del dispositivo “Token” possa prontamente comunicare tale circostanza alla Banca in conformità a quanto previsto dal successivo Art. 10;
(d) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, venute meno le ragioni dell’eventuale blocco del Servizio, possa richiedere ed
ottenere la riattivazione del Servizio;
(e) impedire qualsiasi utilizzo del Servizio successivamente alla comunicazione di cui alla precedente lettera c).
Art. 8.
Obblighi del Cliente – Custodia dei Codici di Accesso e del dispositivo “Token”
Il Cliente, dal momento in cui riceve i Codici di Accesso e il dispositivo “Token” è tenuto:
(a) a custodirli con la massima cura e ad utilizzarli in conformità con i termini, indicati nel presente Contratto e nella “Guida al Servizio”, che ne regolano l’emissione
e l’uso;
(b) a mantenere i Codici di Accesso segreti e a non conservarli insieme al dispositivo “Token”;
(c) ad usare i Codici di Accesso al Servizio e il dispositivo “Token” con la dovuta diligenza e a non darli in uso o cederli a terzi in nessun caso;
(d) a comunicare senza indugio alla Banca, secondo le modalità di cui al successivo Art. 9, lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato
dei Codici di Accesso e del dispositivo “Token” ;
(e) a restituire prontamente alla Banca il dispositivo “Token” perfettamente funzionante in caso di scadenza del medesimo o nel caso di cessazione del Servizio per
qualsiasi ragione, fermo restando che in caso di negligenza nella custodia del dispositivo, il Cliente è tenuto al pagamento della penale indicata nel Documento
di Sintesi che costituisce il frontespizio del Modulo di Adesione.
Qualunque uso improprio dei Codici di Accesso, del dispositivo “Token”, da chiunque e in qualsiasi modo effettuato, rimane ad esclusivo rischio del Cliente, il quale
riconosce fin d’ora valide tutte le operazioni effettuate dalla Banca in relazione ai servizi prestati, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo Art. 10.
Art. 9.
Smarrimento, sottrazione e uso non autorizzato dei codici di accesso e/o del dispositivo e/o “Token”
In caso di smarrimento, sottrazione, involontaria diffusione o uso non autorizzato dei Codici di Accesso e/o del dispositivo “Token”, il Cliente deve:
(a) chiedere immediatamente il blocco del Servizio, informando tempestivamente la Banca di tale circostanza secondo le modalità indicate nella “Guida al
Servizio”;
(b) denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
Appena ricevuta la segnalazione di cui al precedente comma, la Banca provvede al blocco del Servizio.
La segnalazione di smarrimento, sottrazione o uso non autorizzato è efficace nei confronti della Banca dalle ore 24,00 del giorno di ricezione della segnalazione effettuata
alla Banca, salvi i casi di forza maggiore, come ad esempio in caso di sciopero della Banca e dei suoi corrispondenti anche non bancari.
Art. 10.
Responsabilità del Cliente e della Banca
Dopo la comunicazione di cui al precedente Art. 9, il Cliente, salvo che abbia agito in modo fraudolento, non sopporta alcuna perdita derivante dall’eventuale utilizzo dei
Codici di Accesso e/o del dispositivo “Token”.
Prima della comunicazione eseguita ai sensi del precedente Art. 9, il Cliente è responsabile fino all’importo di 150 Euro della perdita derivante dall’utilizzo indebito dei
Codici di Accesso e/o del dispositivo “Token” a seguito del furto o dello smarrimento.
Il limite di importo di cui al comma precedente non si applica se il Cliente ha agito con dolo o colpa grave o non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei
Codici di Accesso e/o del dispositivo “Token”.
La Banca non è responsabile della perdita, dell'alterazione o della diffusione non intenzionale di dati e/o informazioni dipendenti dal cattivo funzionamento del sistema
telematico o telefonico di trasmissione o da eventi al di fuori del suo controllo.
La Banca non è responsabile per:
(a) eventuali ritardi e/o inadempimenti (totali o parziali), disservizi o danni derivanti al Cliente per ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, quali atti dell'autorità,
interventi governativi, limitazioni legali, incendi, scioperi, ovunque verificati, del proprio personale o del personale di terzi, sospensione o interruzione del
servizio telefonico, del servizio postale ed elettrico, blocco del sistema informatico, azioni di pirateria informatica;
(b) il malfunzionamento del Servizio o per i pregiudizi derivanti al Cliente da fatti imputabili ai gestori del servizio telefonico o di trasmissione dati o comunque
collegabili alla fornitura del servizio di accesso alla rete internet o telefonica.
Art. 11.
Blocco e sospensione del Servizio
La Banca ha il diritto di bloccare o sospendere l’utilizzo del Servizio o le disposizioni impartite dal Cliente al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei
seguenti elementi:
(a) la sicurezza del Servizio;
(b) il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato;
(c) indisponibilità di fondi sul conto corrente di riferimento.
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Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
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Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
In caso di blocco o di sospensione del Servizio, la Banca è tenuta ad informarne prontamente il Cliente, comunicando le ragioni che hanno determinato il blocco o la
sospensione. Tale comunicazione dovrà essere fornita, ove possibile, prima del blocco o della sospensione, al più tardi entro il giorno successivo, salvo che tale
informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.
In ogni caso, al venir meno delle ragioni che hanno giustificato il blocco o la sospensione, la Banca dovrà riattivare il Servizio.
Art. 12.
Modifica delle condizioni tecniche
Al fine di migliorare la qualità e la sicurezza del Servizio, senza comprometterne, per quanto possibile, la continuità, la Banca può:
(a) apportare, in qualsiasi momento, variazioni alla tipologia dei dati, alle modalità operative e alle specifiche tecniche del Servizio;
(b) richiedere modifiche alle apparecchiature tecniche del Cliente.
La Banca comunica queste modifiche mediante avviso disponibile nell’area riservata all’interno del Servizio, indicando espressamente la data di decorrenza delle
variazioni. Eventuali variazioni o modifiche dovute a motivi di sicurezza e/o all'entrata in vigore di nuove normative possono essere adottate dalla Banca anche senza
preavviso.
Art. 13.
Registrazione dei dati ed efficacia probatoria delle registrazioni
La Banca conserva la registrazione di tutti i dati ricevuti mediante il Servizio senza apportarvi alcuna modifica.
Le operazioni dispositive e le conversazioni telefoniche eventualmente intercorse in relazione al Servizio sono registrate in forma automatica e sono immagazzinate su
supporti elettronici od ottici. In tal caso, i dati possono essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti.
Il Cliente può conservare, su supporto cartaceo o elettronico, senza apportarvi alcuna modifica, copia di tutti i dati relativi alle disposizioni trasmesse. Se il Cliente non si
avvale di questa facoltà, riconosce fin d'ora l'efficacia probatoria delle registrazioni effettuate dalla Banca.
In caso di controversia, la registrazione dei messaggi conservati dalla Banca fa piena prova.
SEZIONE VI - NORME CHE REGOLANO L’UTILIZZO DELLE CARTE DI PAGAMENTO
Art. 1.
Premesse
Il servizio di prelievo su ATM consente al Cliente di prelevare denaro contante dal proprio conto corrente – entro il saldo disponibile sul medesimo e nei limiti d’importo
indicati nel Documento di Sintesi – presso qualunque sportello automatico contraddistinto dai marchi “Bancomat” (in Italia) e “V PAY” (sia in Italia che all’estero).
Il servizio di pagamento tramite POS consente al Cliente di disporre pagamenti, a valere sul proprio conto corrente – entro il saldo disponibile sul medesimo e nei limiti
d’importo indicati nel Documento di Sintesi – in favore degli esercizi commerciali e dei soggetti convenzionati, presso qualunque terminale POS contrassegnato o
comunque individuato dai marchi “PagoBancomat” (in Italia) e “V PAY”(sia in Italia che all’estero).
Il servizio “Fastpay”è il sistema di pagamento automatico posticipato dei pedaggi autostradali, che consente di disporre pagamenti attraverso l’utilizzo di una carta di
debito a banda magnetica opportunamente abilitata.
Il servizio “Self-service”, infine, consente al Cliente di effettuare operazioni automatizzate su apposite apparecchiature abilitate, utilizzando una carta di debito a banda
magnetica opportunamente abilitata.
Art. 2.
Oggetto dei servizi
L’uso della carta, in relazione al servizio “Fastpay”, ovvero l'uso congiunto della stessa e del “codice personale segreto” (il “PIN”), per tutti gli altri servizi, identifica e
legittima il Cliente a disporre del conto corrente con modalità elettroniche, valendo quale espresso consenso del Cliente all’esecuzione del prelievo di contante (nel caso di
servizio di prelievo tramite ATM) o del pagamento (nel caso di pagamento tramite POS).
L'utilizzo dei servizi di prelievo tramite ATM e pagamento tramite POS deve avvenire entro i rispettivi limiti d'importo specificati nel Documento di Sintesi e, in ogni caso,
entro il limite costituito dal saldo disponibile sul conto corrente.
Ove ricorrano esigenze tecniche o di sicurezza, la Banca può modificare in qualunque momento e senza preavviso i limiti di importo e le modalità di utilizzo della carta,
dandone comunicazione scritta al Cliente.
Art. 3.
Cointestazione del Servizio
Fermo restando quanto previsto dall’Art. 5 della precedente Sezione I, se il rapporto è intestato a più persone, la Banca consegna a ciascun cointestatario la carta e il
relativo PIN necessari per accedere al Servizio. Ciascun cointestatario può compiere prelevamenti e disporre pagamenti separatamente, con piena liberazione della Banca
anche nei confronti dell’altro cointestatario. Tale facoltà di disposizione separata non è revocabile o modificabile.
Art. 4.
Obblighi del Cliente
Il Cliente, dal momento della consegna della carta e del PIN è tenuto a:
(a) utilizzare la Carta in conformità con i termini, esplicitati nel presente Contratto, che ne regolano l’emissione e l’uso;
(b) comunicare senza indugio alla Banca, secondo le modalità di cui al successivo Art. 8, il furto, lo smarrimento, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato
dello strumento non appena ne viene a conoscenza;
(c) adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza della carta e la riservatezza del PIN, sin dal momento della loro ricezione;
(d) astenersi dall’utilizzare gli ATM, i POS e le altre apparecchiature abilitate in caso di manifesto malfunzionamento delle stesse.
Art. 5.
Obblighi della Banca
La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi, ha l’obbligo di:
(a) assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dal Cliente;
(b) astenersi dall’inviare altre carte non specificamente richieste, a meno che quella già consegnata al Cliente debba essere sostituita;
(c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della
carta possa prontamente comunicare tale circostanza alla Banca, in conformità a quanto previsto dal successivo Art. 8;
(d) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, venute meno le ragioni dell’eventuale blocco della carta, possa richiederne e
ottenerne la riattivazione o l’emissione di una nuova carta;
(e) impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento successivamente alla comunicazione di cui alla precedente lettera c). La Banca è responsabile dei
rischi derivanti dalla spedizione al Cliente della carta e del PIN.
Art. 6.
Rilascio della carta
La carta assegnata al Cliente resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. Ad ogni carta è associato un PIN, consegnato al
Cliente in un plico sigillato.
La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione dei PIN ed è tenuta a non rivelarlo a terzi. La Banca, all'atto della sottoscrizione del presente Contratto,
consegna al Cliente la carta e il relativo PIN.
Art. 7.
Custodia della carta e del PIN
Il Cliente, dal momento in cui riceve la carta e il PIN, è tenuto a custodirli con la massima cura.
Il PIN, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla carta, né conservato insieme ad essa.
In caso di danneggiamento o deterioramento della carta, il Cliente dovrà astenersi dall’effettuare operazioni e dovrà consegnare la carta alla Banca nello stato in cui si
trova.
Art. 8.
Furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta e/o del PIN
In caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta, da sola ovvero unitamente al PIN, il Cliente deve:
(a) chiedere immediatamente il blocco della carta, telefonando, in qualunque momento del giorno o della notte, al Numero Verde indicato nell’Allegato A. Nel
corso della telefonata, l’operatore del servizio telefonico dedicato comunicherà al Cliente il numero di blocco;
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(b) denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
Entro 2 (due) giorni lavorativi successivi da quello della telefonata al Numero Verde, il Cliente dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla Banca mediante
lettera raccomandata, e-mail, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco.
La comunicazione di cui al presente articolo si considera ricevuta dalla Banca e, quindi, opponibile alla stessa, se effettuata:
(a)
(b)
(c)
telefonicamente, dal momento in cui il Cliente riceve il codice di blocco da parte dell'operatore;
per mezzo di strumenti telematici, dal momento in cui il Cliente riceve il codice di blocco da parte del sistema;
mediante e-mail, lettera raccomandata, telegramma e fax, dalle ore 24.00 della giornata operativa in cui la Banca ha ricevuto la comunicazione da parte del
Cliente.
Dopo che la comunicazione di cui ai precedenti commi è divenuta opponibile alla Banca, il Cliente, salvo che abbia agito in modo fraudolento, non sopporta alcuna perdita
derivante dall'utilizzo della carta o del PIN smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente.
Analogamente, il Cliente non sopporta alcuna perdita ove non sia stato in grado di effettuare efficacemente la comunicazione prevista dal presente articolo perché la
Banca non ha rispettato gli obblighi previsti dal precedente Art. 5, comma 1, lett. c).
Prima che la comunicazione sia divenuta opponibile alla Banca ai sensi del precedente comma 4, il Cliente è responsabile fino all’importo di 150 Euro della perdita
derivante dall’utilizzo indebito della carta o del PIN a seguito del furto o dello smarrimento.
Il limite di importo di cui al comma precedente non si applica se il Cliente ha agito con dolo o colpa grave o non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza della
carta o del PIN.
Art. 9.
Erogazione dei servizi
Ciascuna delle apparecchiature ATM è attiva negli orari e nei giorni indicati dagli appositi avvisi solitamente esposti nei locali della banca ospitante.
Il Cliente prende atto che la disponibilità delle apparecchiature ATM situate all’interno dei locali delle banche, nonché dei terminali POS installati presso gli esercizi
commerciali dei soggetti convenzionati, sono normalmente limitate agli orari di apertura al pubblico, rispettivamente, dei locali della banca e degli esercizi commerciali.
Le apparecchiature abilitate ai servizi “Fastpay”, “Self-service” e Bancomat (quest’ultima fatto salvo l'intervallo di tempo strettamente necessario per l'aggiornamento
degli archivi e fatta eccezione per le apparecchiature situate all'interno di sportelli bancari) sono, di norma, attive tutti i giorni, 24 ore su 24.
Art. 10.
Annotazioni in conto - Prova delle operazioni compiute
Tanto l’accredito quanto l'addebito sul conto corrente delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente
dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.
Delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta (scontrino) rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell'operazione di pagamento. Le condizioni economiche
applicate al Servizio sono indicate nel Documento di Sintesi, riportato quale frontespizio del Modulo di Adesione.
SEZIONE VII - NORME CHE REGOLANO I SERVIZI E LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Parte I – Disposizioni generali
Art. 1.
Premessa – Oggetto e limiti dei Servizi
La presente Sezione disciplina la prestazione dei servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lett. a), b), c) e c-bis) ed e) del TUF – e precisamente dei servizi di
negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento con o senza assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei
confronti dell’emittente – nonché del servizio accessorio di deposito titoli a custodia e amministrazione di cui all’art. 1, comma 6, lett. a) del TUF (complessivamente, i
“Servizi”).
I Servizi hanno ad oggetto esclusivamente i prodotti e gli strumenti finanziari descritti nel Fascicolo Informativo per la clientela su servizi e attività di investimento – Conto
Bancadinamica (il “Fascicolo Informativo”), consegnato al Cliente prima della conclusione del Contratto.
Il Cliente si dichiara consapevole e prende atto che la Banca non svolge, in relazione ai Servizi oggetto della presente Sezione, il servizio di consulenza in materia di
investimenti.
Ai fini di una ragionevole comprensione della natura dei Servizi e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati, nonché dei rischi ai medesimi connessi, la Banca
mette a disposizione del Cliente le informazioni relative:
(a) alla Banca e ai servizi dalla medesima prestati;
(b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, nonché ai rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di
investimento;
(c) alla strategia e alle sedi di esecuzione;
(d) ai costi e agli oneri connessi alla prestazione dei Servizi.
Di tali informazioni il Cliente dichiara di aver preso piena e completa conoscenza.
Art. 2.
Rischi delle operazioni
Il Cliente, consapevole che ogni operazione – anche se dovesse essere posta in essere in contropartita diretta con la Banca – è compiuta nel suo interesse, a sue spese e a
suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto esposto nel Fascicolo Informativo (Informazioni sui prodotti e sugli strumenti finanziari trattati), dei
rischi derivanti dalle operazioni che la Banca effettuerà sulla base degli ordini da questi di volta in volta impartiti.
Art. 3.
Classificazione del Cliente
Ai fini della prestazione dei Servizi, la Banca provvede alla classificazione del Cliente come “cliente al dettaglio” ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Intermediari. Al
verificarsi dei presupposti previsti dalla citata normativa e riportati nel Fascicolo informativo, tuttavia, il Cliente può richiedere di essere classificato come “cliente
professionale”.
Il Cliente prende atto del fatto che gli obblighi che la Banca è tenuta a osservare in tema, fra l’altro, di valutazione dell’appropriatezza, di trasparenza generale e di corretta
gestione degli ordini, sono diversamente graduati in relazione alle fasce di clientela interessate.
Art. 4.
Decorrenza dei servizi
L’efficacia della presente Sezione è sospesa per un periodo di 7 (sette) giorni successivi dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte del Cliente., Durante
tale periodo, il Cliente può liberamente recedere dal Contratto senza penalità e senza doverne giustificare il motivo, inviando alla Banca una lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno. Dal giorno successivo alla conclusione del periodo di 7 (sette) giorni di cui al comma precedente, il Cliente potrà iniziare ad utilizzare i singoli Servizi,
fatta eccezione per il servizio di collocamento, che verrà attivato solo a seguito della ricezione di un’apposita comunicazione della Banca.
Art. 5.
Cessazione dei Servizi
In deroga a quanto previsto dal comma 8, dell’Art. 14, della precedente Sezione I, in caso di recesso dal Contratto, da chiunque esercitato, la Banca si riserva la facoltà di
sospendere l’esecuzione degli ordini già impartiti, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e comunque di adottare ogni iniziativa ritenuta più idonea
per la tutela dei propri crediti.
In caso di cessazione degli effetti di cui al Contratto, le somme o i titoli/strumenti che dovessero residuare verranno messi a disposizione del Cliente entro 45 giorni dalla
data di cessazione degli effetti del Contratto e comunque dopo che saranno stati soddisfatti – anche mediante compensazione – gli eventuali crediti della Banca.
Art. 6.
Utilizzo dei Servizi
Il Cliente utilizza i Servizi di cui alla presente Sezione nei termini e secondo le modalità di cui alla precedente Sezione V.
Fermo quanto precede, ogni ordine di trading impartito deve indicare il rapporto cui il Cliente intende riferire l'operazione, il tipo di operazione, la quantità e la specie degli
strumenti finanziari oggetto della medesima; l’ordine, inoltre, deve avere ad oggetto solo titoli trattati sui mercati resi disponibili attraverso il servizio di Banca
Multicanale.
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Il Cliente prende atto che – per le operazioni di compravendita di strumenti finanziari – il saldo disponibile è rettificato a seguito delle disposizioni di acquisto già impartite
e di vendita già eseguite.
Il Cliente dichiara di essere consapevole dei rischi connessi all'utilizzo del trading online, che potrebbe indurlo, per le sue specifiche caratteristiche tecniche, a moltiplicare
le transazioni operando in una prospettiva intraday.
Art. 7.
Cointestazione del rapporto
Fermo restando quanto previsto dall’Art. 5 della precedente Sezione I, in caso di rapporto cointestato i cointestatari si autorizzano reciprocamente fra loro a impartire
singolarmente disposizioni a valere sugli strumenti finanziari presenti e/o immessi nel dossier comune e risultanti di volta in volta nominativamente intestati ad ognuno di
essi, conferendosi l’uno l’altro espressa procura con tutti i poteri, nessuno escluso, affinché la Banca possa validamente dar corso alla disposizione impartita, e sollevando
la Banca stessa da ogni responsabilità al riguardo e con piena liberazione di quest’ultima anche nei confronti dell’altro cointestatario.
La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione con lettera raccomandata A/R., non darà corso agli ordini che non le siano stati impartiti
congiuntamente da entrambi i cointestatari e, dalla data di efficacia di detta comunicazione, dovrà pretendere il concorso di tutti. L’opposizione non ha effetto nei
confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non siano decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento.
Art. 8.
Condizioni economiche, commissioni e spese
Le commissioni e le spese applicate ai Servizi, delle quali la Banca ha pieno diritto alla corresponsione, sono indicate nelle Sezioni “Costi e oneri connessi alla prestazione
dei servizi di investimento di negoziazione, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini e del servizio accessorio di deposito titoli a custodia
e amministrazione” e “Costi e agli oneri connessi alla prestazione del servizio di collocamento”, riportate quale frontespizio del Modulo di Adesione per farne parte
integrante, nonché in ogni altra informativa pubblicata dalla Banca a norma di legge. Le commissioni relative al servizio di mediazione saranno percepite
indipendentemente dall’effettiva conclusione delle operazioni.
La Banca può, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, versare o percepire compensi o commissioni ovvero fornire o ricevere prestazioni non monetarie (“incentivi”) da
terzi o da chi agisca per conto dei medesimi, descritti in apposito prospetto allegato al Modulo di Adesione. In occasione della singola operazione, la Banca integrerà
l’informativa resa nel citato prospetto, indicando in modo completo, accurato e comprensibile:
(a) l’esistenza, la natura e l’importo di tali compensi, commissioni o prestazioni o – qualora tale importo non possa essere accertato – circa il metodo di calcolo di
tale importo;
(b) i termini essenziali degli accordi dalla medesima conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, ferma, in tal caso restando la
possibilità per il Cliente di richiedere ulteriori dettagli.
Art. 9.
Modifica delle condizioni contrattuali – Adeguamento automatico
In deroga a quanto previsto dall’Art. 15 della precedente Sezione I, la Banca ha il diritto di modificare in qualsiasi momento unilateralmente le norme che disciplinano i
tassi, i prezzi e le altre condizioni che regolano i Servizi di cui alla presente Sezione, dandone comunicazione al Cliente su supporto durevole, nell'area riservata all’interno
del servizio di Banca Multicanale, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Le modifiche si intendono accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per
iscritto, entro il termine di preavviso, il diritto di recedere dal Contratto..
Le parti convengono che le modificazioni della normativa di carattere primario e di quella di carattere regolamentare verranno automaticamente recepite nella presente
Sezione. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di
regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e della Banca.
Art. 10.
Inadempimento del Cliente
Fermo restando quanto previsto dall’Art. 12 della precedente Sezione I, se il Cliente non adempie puntualmente ed integralmente alle obbligazioni di cui alla presente
Sezione, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata A/R. a pagare quanto dovuto entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della lettera.
Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o
a mezzo altro intermediario finanziario un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente a qualunque titolo depositati presso la Banca.
La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca non ha fatto vendere che parte degli strumenti finanziari, tiene in
deposito gli altri alle stesse condizioni.
Il Cliente conferisce mandato irrevocabile a favore e nell’interesse della stessa Banca ad effettuare la vendita degli strumenti e dei valori e ad utilizzare il relativo ricavo
per l’estinzione o la decurtazione dei propri debiti nei confronti della Banca.
Art. 11.
Appropriatezza delle operazioni
Nella prestazione dei servizi di investimento, la Banca valuta l’appropriatezza delle operazioni disposte rispetto al profilo del Cliente, come ricostruito sulla base delle
risposte dal medesimo fornite, prima della conclusione del Contratto, al questionario sulla sua conoscenza ed esperienza . In caso di rapporti cointestati, la Banca condurrà
la valutazione di appropriatezza assumendo a riferimento il profilo del cointestatario dotato del minore livello di conoscenza ed esperienza nel settore di investimento
rilevante per il tipo di servizio di investimento e di strumento o strumenti finanziari.
Il Cliente si impegna a fornire alla Banca informazioni circa il proprio profilo veritiere e aggiornate, informandola tempestivamente in caso di variazioni. Di conseguenza, il
Cliente si assume la responsabilità delle proprie dichiarazioni.
Il Cliente prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per la Banca di determinare se il
servizio o lo strumento sia appropriato per il Cliente medesimo. Rimane salvo il diritto di recesso della Banca.
Nel caso in cui l’ordine o la disposizione impartita dal Cliente risulti non appropriata con riferimento alla conoscenza ed esperienza del Cliente nel settore d’investimento
rilevante per il tipo di strumento o di servizio richiesto, la Banca dà comunicazione immediata della non appropriatezza, esponendone le ragioni rispetto alle caratteristiche
del Cliente. Se il Cliente richiede comunque l’esecuzione delle operazioni, la Banca le eseguirà sulla base di una sua esplicita dichiarazione in tal senso.
Art. 12.
Conflitti d’interesse
La Banca si è dotata di apposite procedure in materia di conflitti di interesse. Tali procedure, sinteticamente descritte nel Fascicolo Informativo (Informazioni sulla Banca e
sui servizi di investimento e accessori prestati):
(a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento prestati dalla Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa
ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
(b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla Banca al fine di gestire tali conflitti. Il Cliente ha in ogni momento il diritto di chiedere alla Banca
maggiori dettagli in merito a tali procedure.
Qualora le misure adottate dalla Banca e descritte nel Fascicolo Informativo (Informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento e accessori prestati) non fossero
sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa chiaramente il Cliente, prima di agire per
suo conto, della natura e/o delle fonti del conflitto, affinché il medesimo possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le
situazioni di conflitto si manifestano.
Art. 13.
Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie
In deroga a quanto previsto dall’Art. 16 della precedente Sezione I, il Cliente può contestare l’operato della Banca, rivolgendosi all’Ufficio Reclami della Banca, Via IV
Novembre 45, 56028 San Miniato (PI), posta elettronica: [email protected].
Qualora l’Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 90 (novanta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data
attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi alla “Camera di Conciliazione e Arbitrato” istituita presso la Consob a norma del D.Lgs. 8 ottobre 2007, n.
179. La decisione della Camera non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Consob o di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
In alternativa, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente può ricorrere:
(a) all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie
e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
(b) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
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CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
Parte II – Norme che regolano i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti,
ricezione e trasmissione di ordini
Art. 14.
Caratteristiche dei servizi
La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini su strumenti
finanziari ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione. Nello svolgimento dei predetti servizi, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in
nome proprio.
Le caratteristiche dei servizi sono le seguenti:
(a) negoziazione per conto proprio: compravendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta, in relazione a ordini del Cliente;
(b) esecuzione di ordini per conto dei clienti: esecuzione di ordini del Cliente, su mercati regolamentati e non, aventi ad oggetto la sottoscrizione, l’acquisto o la
vendita di strumenti finanziari, tramite la ricerca di una controparte;
(c) ricezione e trasmissione di ordini: raccolta delle disposizioni del Cliente e loro trasmissione ai soggetti autorizzati alla negoziazione per la relativa esecuzione.
Tale servizio include anche l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro
(mediazione).
Art. 15.
Conferimento e revoca degli ordini
Gli ordini – aventi ad oggetto le tipologie di strumenti finanziari e di operazioni specificate nel Fascicolo Informativo (Informazioni sui prodotti e sugli strumenti finanziari)
– possono essere impartiti alla Banca in conformità alle disposizioni di cui alla precedente Sezione V.
Ricevuto l’ordine, la Banca mette a disposizione del Cliente, nell'area riservata all’interno del servizio di Banca Multicanale, su supporto duraturo, un’attestazione
contenente il nome del Cliente, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
In ogni caso, il Cliente si impegna ad impartire gli ordini in modo chiaro ed inequivoco.
Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate, con le medesime modalità, solo se non ancora eseguite. La Banca non è responsabile della mancata
esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal Contratto. Gli obblighi di cui ai commi precedenti si applicano
anche alle revoche degli ordini disposte dal Cliente.
Art. 16.
Best execution
Nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti, la Banca cura che gli ordini siano eseguiti alle migliori
condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura delle operazioni disposte dal
Cliente e a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della relativa esecuzione ed in conformità alla strategia di esecuzione comunicata al Cliente e allegata al Modulo
di Adesione.
Nell’esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente, la Banca si attiene alle istruzioni da questi impartite, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell’oggetto e della tipologia
degli investimenti. Al riguardo, il Cliente dichiara di essere a conoscenza e prendere atto che la Banca è tenuta ad attenersi alle istruzioni impartite dal Cliente anche
qualora le medesime possano pregiudicare, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, le misure previste nella strategia di esecuzione di cui sopra.
Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini la Banca – nell’identificazione e nella scelta dei soggetti ai quali gli ordini vengono trasmessi – adotta
tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, tenuto conto dei criteri di cui al primo comma.
È facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, non trasmettere o non eseguire l’ordine conferito, dandone immediata comunicazione al Cliente.
La Banca non è responsabile per la mancata ricezione e per la mancata trasmissione degli ordini, o per la loro mancata esecuzione, dovuta a impossibilità ad operare
derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause
al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti,
malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente
dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia nel frattempo revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività o
comunque non appena possibile tenuto conto delle caratteristiche dell’ordine.
Nell’esecuzione dell'incarico, la Banca è espressamente autorizzata:

ad agire, oltre che in nome e per conto del Cliente, anche in nome proprio e per conto del Cliente;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723, comma 2, cod. civ., ad apporre sui titoli nominativi la girata in nome e per conto del Cliente;

in via generale, ai sensi dell'art. 1717, comma 2, cod. civ. e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a sé i propri corrispondenti nazionali o – per l'esecuzione di
ordini sui mercati esteri – esteri, dandone comunicazione scritta al Cliente nell'ambito della rendicontazione periodica.
Art. 17.
Esecuzione e trasmissione degli ordini
Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti.
La Banca cura l’esecuzione degli ordini ricevuti rispettando le priorità temporali di ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di
funzionamento del mercato di esecuzione.
Nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla Banca in conto proprio, e cioè in contropartita diretta con il Cliente, la Banca comunica allo stesso, all’atto della ricezione
dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente.
Qualora l’ordine di negoziazione sia eseguito dalla Banca per conto terzi, ferma restando l’applicazione delle commissioni e delle spese riportate nel frontespizio del
Modulo di Adesione, il prezzo praticato al Cliente è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca.
Ricezione e trasmissione di ordini.
La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal Cliente. Nel caso di ordini relativi ad
operazioni di collocamento, la Banca trasmette detti ordini agli intermediari collocatori a condizione che:
(a) sia assicurata la consegna al Cliente della documentazione informativa prescritta;
(b) siano adottate procedure che assicurino il rispetto da parte dell’intermediario collocatore dei criteri di riparto previsti per l’offerta.
Ove richiesto dal Cliente, la Banca mette in contatto il Cliente stesso con uno o più controparti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative dettate in tema di conflitto di interessi, nell’esecuzione dell’incarico la Banca comunica al Cliente le circostanze ad
essa note relative alle caratteristiche dell’operazione.
In caso di mediazione, la Banca è espressamente autorizzata a percepire commissioni da ciascuna delle parti, indipendentemente dall’effettiva conclusione dell’operazione.
La Banca rende preventivamente note al Cliente le commissioni dovute dal medesimo in relazione al servizio di mediazione.
Art. 18.
Gestione degli ordini
La Banca applicherà le misure necessarie al fine di assicurare una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini ai sensi della Normativa di Riferimento in materia di
servizi di investimento e in particolare:
(i)
assicurerà che gli ordini eseguiti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati al Cliente;
(ii)
tratterà gli ordini del Cliente, che risultino equivalenti agli ordini degli altri Clienti, in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le
condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
(iii) informerà il Cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena ne venga a
conoscenza.
Qualora sussistano le condizioni previste dalla Normativa di Riferimento in materia di servizi di investimento, la Banca potrà aggregare l’ordine del Cliente con gli ordini di
altri Clienti della Banca o con gli ordini della Banca stessa. Laddove tale aggregazione dovesse comportare un pregiudizio per il Cliente, la Banca provvederà a fornire
opportuna informativa al Cliente in tal senso. Ove la Banca abbia aggregato le operazioni del Cliente con una o più operazioni in proprio o di altri Clienti la successiva
assegnazione avverrà secondo quanto stabilito dalla Normativa di Riferimento in materia di servizi di investimento. In caso di esecuzione parziale di ordini del Cliente
aggregati con ordini di altri Clienti, la Banca ripartirà le relative operazioni conformemente alla propria strategia di assegnazione. In caso di esecuzione parziale di ordini
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del Cliente aggregati con operazioni in conto proprio, la Banca assegnerà le operazioni eseguite con priorità al Cliente. Tuttavia, in quest’ultimo caso, le operazioni eseguite
potranno essere assegnate proporzionalmente alla Banca ove senza l’aggregazione sarebbe risultato impossibile, secondo la ragionevole determinazione della Banca,
eseguire l’ordine del Cliente a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno
opposto.
Art. 19.
Garanzie relative alle operazioni richieste
L’esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla contestuale costituzione, da parte dello stesso, dei fondi e/o delle
garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori ai limiti previsti dalla Normativa di Riferimento in materia di servizi di investimento e dalle regole della Cassa di
Compensazione e Garanzia o delle clearing house competenti. Poiché la natura delle operazioni può richiedere, anche in tempi successivi, ulteriori versamenti al fine di
adeguare i margini di garanzia ai valori richiesti, il Cliente è obbligato a farvi tempestivamente fronte.
Qualora il Cliente non dia corso, nei termini di cui al precedente comma, al pagamento e al successivo adeguamento dei margini di garanzia, la Banca non darà corso
all’operazione ovvero procederà alla chiusura totale o parziale dell’operazione stessa.
Il Cliente è tenuto a mettere a disposizione della Banca nel deposito a custodia o nel conto corrente accesi presso la Banca e disciplinati dal presente Contratto, gli
strumenti finanziari e/o le somme necessari all’esecuzione degli ordini conferiti ed alla corresponsione delle spese e delle commissioni previste. In difetto, la Banca non
darà corso all’esecuzione degli ordini ovvero procederà alla chiusura delle operazioni eventualmente avviate, utilizzando a copertura le somme e/o gli strumenti finanziari
depositati dal Cliente.
Art. 20.
Deposito di strumenti finanziari
Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui alla presente Sezione saranno immessi e/o registrati nel Conto Titoli di cui alla successiva Parte III. Tali strumenti
potranno essere, nei limiti previsti dalla vigente normativa, trasferiti o ritirati dal Cliente, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.
Art. 21.
Documentazione delle operazioni eseguite
Per ogni operazione eseguita, la Banca mette prontamente a disposizione del Cliente, con le modalità di cui all’Art. 8 della precedente Sezione I, una nota contenente le
informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al comma che precede la Banca mette a disposizione del Cliente prontamente, e comunque al più tardi entro il giorno lavorativo
successivo a quello di esecuzione, nell'area riservata all’interno del servizio di Banca Multicanale, un avviso su supporto duraturo che conferma l’avvenuta esecuzione
dell’ordine e contenente almeno le seguenti informazioni:
(a) l’identificativo dell’intermediario che effettua la comunicazione;
(b) il nominativo o altro elemento di designazione del Cliente;
(c) il giorno di esecuzione;
(d) l’orario di esecuzione;
(e) la tipologia dell’ordine (ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine);
(f) l’identificativo della sede di esecuzione;
(g) l’identificativo dello strumento finanziario oggetto dell’ordine;
(h) l’indicatore acquisto/vendita;
(i)
la natura dell’ordine, ove non si tratti di acquisto/vendita;
(j)
il quantitativo;
(k) il prezzo unitario o, se l’ordine è eseguito in tranche, il prezzo di ciascuna tranche;
(l)
il corrispettivo totale;
(m) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, su richiesta del Cliente, la scomposizione delle medesime in singole voci;
(n) le responsabilità del Cliente in relazione al regolamento dell’operazione, ivi inclusi, ove non già comunicati al Cliente medesimo, il termine per il pagamento o la
consegna nonché i dettagli del conto a tal fine rilevanti;
(o) se la controparte del Cliente è la stessa Banca o altra impresa del medesimo Gruppo, salvo che l’ordine non sia stato eseguito tramite un sistema che realizza
una negoziazione anonima.
Qualora la Banca riceva la conferma dell’esecuzione da altro soggetto, l’avviso è messo a disposizione del Cliente al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui la
Banca abbia ricevuto tale conferma dal terzo. In ogni caso, le disposizioni del presente comma non si applicano quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di
un’altra conferma che dev’essere prontamente inviata al “Cliente al dettaglio” da un soggetto diverso.
In caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la Banca fornisce al Cliente le informazioni di cui al comma precedente su base
semestrale. Resta comunque impregiudicata la facoltà per il Cliente di richiedere alla Banca informazioni circa lo stato degli ordini impartiti.
Parte III – Norme che regolano il servizio di collocamento
Art. 22.
Attivazione del servizio
Il servizio di collocamento verrà attivato e sarà disponibile per il Cliente dal momento della ricezione di una comunicazione della Banca, in cui si specifichi espressamente
l’attivazione del servizio.
Art. 23.
Caratteristiche del servizio
Nella prestazione, da parte della Banca, del Servizio di collocamento con o senza assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, la Banca
raccoglie le disposizioni del Cliente aventi ad oggetto la sottoscrizione o l’acquisto di strumenti finanziari dalla medesima collocati, secondo le disposizioni dettate
dall’emittente o dall’offerente e nel rispetto della Normativa di Riferimento in materia di servizi di investimento.
La Banca mette preventivamente a disposizione sul proprio sito internet la documentazione d’offerta prescritta dalla Normativa di Riferimento in materia di servizi di
investimento. Tale documentazione sarà, di volta in volta, quella che la Banca avrà ricevuto dagli emittenti/offerenti, ovvero che sarà stata concordata con gli stessi.
Prima della sottoscrizione del prodotto o strumento finanziario da parte del Cliente, la Banca provvede a mettere a disposizione del medesimo, sull’area riservata del
proprio sito internet, il documento di acquisto o di sottoscrizione.
La Banca provvede tempestivamente all’invio alle società prodotto delle disposizioni del Cliente e dei mezzi di pagamento consegnati dal Cliente.
Fatte salve le comunicazioni poste a carico della società prodotto, la Banca provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla
società prodotto riferita al Cliente medesimo o a questi destinata e avente ad oggetto i prodotti o gli strumenti finanziari sottoscritti o acquistati.
Nel caso in cui il Cliente abbia acquistato o sottoscritto prodotti o strumenti finanziari la cui natura o funzione richiedano l’assistenza della Banca nella fase successiva
all’acquisto o alla sottoscrizione, la Banca svolgerà in favore del Cliente attività di assistenza successiva alla sottoscrizione/acquisto da parte di quest’ultimo degli
strumenti finanziari e/o dei prodotti. in particolare, la Banca riceverà dal Cliente le istruzioni relative ai prodotti collocati, come ad esempio le richieste di rimborso o di
switch.
Considerato che la Banca, ai sensi della presente Sezione, non svolge alcuna attività di consulenza in materia di investimenti, il Cliente è consapevole che le operazioni
relative ai prodotti e strumenti finanziari collocati vengono concluse sulla base di una sua autonoma valutazione e non in forza di una raccomandazione personalizzata
della Banca o presentata come adatta al Cliente o basata sulle caratteristiche del Cliente medesimo. Nell’esecuzione delle operazioni, la Banca si attiene alle istruzioni
impartite dal Cliente, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell’oggetto e della tipologia degli investimenti.
Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate solo se non ancora eseguite dalla società prodotto.
Art. 24.
Documentazione delle operazioni eseguite e rendicontazione
Per ogni operazione eseguita, la Banca invierà prontamente al Cliente, con le modalità di cui all’Art. 8, una nota contenente le informazioni essenziali riguardanti
l’esecuzione dell’ordine.
Qualora non debba essere inviata dalle società prodotto, la Banca invia al Cliente prontamente, e comunque al più tardi entro il giorno lavorativo successivo a quello di
esecuzione, un avviso su supporto duraturo che conferma l’avvenuta esecuzione dell’ordine e contenente almeno le seguenti informazioni, ove pertinenti:
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
l’identificativo dell’intermediario che effettua la comunicazione;
il nominativo o altro elemento di designazione del Cliente;
il giorno di esecuzione;
l’orario di esecuzione;
la tipologia dell’ordine;
l’identificativo della sede di esecuzione;
l’identificativo dello strumento finanziario oggetto dell’ordine;
l’indicatore acquisto/vendita;
la natura dell’ordine, ove non si tratti di acquisto/vendita;
il quantitativo;
il prezzo unitario;
il corrispettivo totale;
la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, su richiesta del Cliente, la scomposizione delle medesime in singole voci;
le responsabilità del Cliente in relazione al regolamento dell’operazione, ivi inclusi, ove non già comunicati al Cliente medesimo, il termine per il pagamento o la
consegna nonché i dettagli del conto a tal fine rilevanti;
(o) se la controparte del Cliente è la stessa Banca o altra impresa del medesimo Gruppo, salvo che l’ordine non sia stato eseguito tramite un sistema che realizza
una negoziazione anonima.
Qualora la Banca riceva la conferma dell’esecuzione da altro soggetto, l’avviso è inviato al Cliente al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca abbia
ricevuto tale conferma dal terzo.
In caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la Banca fornisce al Cliente le informazioni di cui al comma precedente su base
semestrale. Resta comunque impregiudicata la facoltà per il Cliente di richiedere alla Banca informazioni circa lo stato degli ordini impartiti.
Art. 25.
Commissioni, spese, oneri fiscali e incentivi
Salvo diverso ed esplicito accordo tra le Parti o quanto eventualmente indicato nella documentazione d’offerta relativa al prodotto o strumento finanziario collocato, in
relazione al servizio non è prevista alcuna commissione o spesa a carico del Cliente e a favore della Banca.
La remunerazione della Banca, nonché l’eventuale rimborso delle spese, è convenuta con le società prodotto sulla base delle convenzioni di collocamento con queste
concluse, così come specificato nel prospetto degli incentivi di cui al precedente Art. 8 della presente Sezione.
Parte IV – Norme che regolano il servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione
Art. 26.
Oggetto del servizio
La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione e custodia di titoli e strumenti finanziari alle condizioni di seguito riportate. Ove il servizio attenga a strumenti
finanziari dematerializzati o comunque immessi nel sistema di gestione accentrata, esso si espleta attraverso appositi conti, di seguito denominati indifferentemente
depositi.
Oggetto del deposito possono essere sia titoli e strumenti finanziari cartacei che dematerializzati ai sensi dell’art. 83-bis del TUF e relativa normativa di attuazione.
Nel caso di deposito di titoli o strumenti finanziari cartacei, il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente tutti gli estremi necessari per la
loro identificazione.
Quando oggetto del deposito siano strumenti finanziari in gestione accentrata, la loro registrazione contabile a nome del Cliente presso la Banca depositaria tiene luogo
della consegna dei medesimi ed il trasferimento, il ritiro o la costituzione di vincoli relativi agli strumenti finanziari in questione potranno trovare attuazione attraverso
iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla Normativa di Riferimento in materia di servizi di investimento, restando esclusa ogni possibilità di rilascio
di certificati in forma cartacea o di ritiro dei medesimi.
Art. 27.
Svolgimento del servizio
La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari in gestione accentrata, amministra e riscuote gli interessi e i dividendi,
verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede
alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi.
La Banca non può in nessun caso utilizzare le somme o gli strumenti del Cliente in assenza di apposito consenso scritto e ferma la possibilità di concedere finanziamento
tramite titoli ove ciò sia necessario per il compimento dell'operazione.
Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a
seguito di un ordine espresso e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita dei diritti di opzione per conto del
Cliente.
Per gli strumenti non quotati nei mercati regolamentati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le
opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna operazione.
Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole degli strumenti finanziari entro il quinto giorno
lavorativo antecedente alla data di negoziazione “ex cedola” o “ex dividendo”. Per gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione trovano applicazione le vigenti
disposizioni della Normativa di Riferimento in materia di servizi di investimento. È fatta salva in ogni caso la facoltà della Banca di riaddebitare al Cliente gli importi delle
cedole, interessi e dividendi eventualmente non corrisposti dall’emittente.
Art. 28.
Diritti di voto
Il diritto di voto inerente i titoli e gli strumenti finanziari in custodia non viene esercitato dalla Banca, salvo che il Cliente abbia rilasciato alla medesima, in conformità alla
normativa vigente, una delega per la partecipazione all’assemblea e la Banca abbia accettato l’incarico.
La rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente può essere conferita soltanto per assemblee già
regolarmente convocate, utilizzando il modulo predisposto dalla Banca. Tale modulo, datato e sottoscritto, dovrà pervenire alla Banca almeno 15 (quindici) giorni prima di
quello previsto per l’assemblea in prima convocazione. Entro tale termine il Cliente deve fare altresì pervenire alla Banca le istruzioni per il deposito nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge degli strumenti finanziari o, laddove previsto, delle certificazioni attestanti la partecipazione ad un sistema di gestione accentrata di strumenti
finanziari. La delega per l’esercizio del diritto di voto è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per
l’assemblea.
La Banca esercita il diritto di voto secondo le istruzioni previste nel modulo di cui al precedente comma. In ogni caso, salvo diversa indicazione del Cliente, la Banca potrà
esprimere, dandone immediata e motivata comunicazione al Cliente, un voto difforme da quello indicato nel predetto modulo ove siano sopravvenuti fatti di particolare
rilievo inerenti agli argomenti all’ordine del giorno, non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il Cliente,
avendoli conosciuti, avrebbe votato in modo differente.
Art. 29.
Ritiro degli strumenti finanziari
Fatte salve le vigenti previsioni in tema di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione, il Cliente può richiedere alla Banca, in qualunque momento, il parziale o
totale ritiro degli strumenti finanziari immessi in deposito, ovvero il trasferimento dei medesimi su altro conto.
A tal fine, il Cliente deve far pervenire apposita richiesta scritta alla Banca con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di mancato ritiro al giorno prefissato,
l’avviso deve essere rinnovato.
Non sono consentiti ritiri di titoli nei 20 (venti) giorni di calendario antecedenti al pagamento di cedole o di rimborso del capitale.
La Banca provvede alla restituzione, nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dagli eventuali subdepositari e
comunque entro 15 (quindici) giorni dallo spirare del termine di preavviso di cui al precedente comma.
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Il trasferimento o il ritiro degli strumenti finanziari non comporta l’addebito di alcuna penalità. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, la richiesta del Cliente deve
essere rinnovata.
All’atto del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di ricevuta.
Art. 30.
Custodia dei titoli
La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo, dandone comunicazione al Cliente.
Fermo quanto precede, la Banca istituisce e conserva, separatamente per ogni Cliente, apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di
rispettiva pertinenza, suddivise per tipologia di servizio e attività prestata al medesimo, indicando inoltre l’eventuale subdepositario.
La Banca provvede, su base regolare e tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni giornaliere, alla riconciliazione delle proprie evidenze contabili con gli
strumenti finanziari e le disponibilità liquide di pertinenza del Cliente, nonché con le risultanze degli estratti conto emessi dagli eventuali subdepositari.
La Banca non opera in nessun caso compensazioni tra le posizioni, sia in denaro che in titoli, del Cliente e quelle di altri clienti, né tra le posizioni, in denaro o in titoli, del
Cliente e quelle proprie nei confronti di terze parti.
Il Cliente è tenuto a fornire volta per volta alla Banca istruzioni per il deposito di titoli azionari per l’intervento alle assemblee. In mancanza di comunicazioni la Banca non
effettuerà il deposito assembleare.
Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere assoggettato a particolari vincoli a richiesta del Cliente.
Art. 31.
Subdeposito degli strumenti finanziari
Il Cliente autorizza espressamente la Banca a subdepositare gli strumenti finanziari di sua pertinenza presso organismi di deposito centralizzato o altri depositari abilitati,
italiani o esteri. La Banca indica al Cliente i depositari abilitati presso i quali sono subdepositati gli strumenti finanziari, nonché l’eventuale appartenenza degli stessi al
gruppo della Banca e la loro nazionalità.
Ai fini di cui al comma precedente, la Banca può subdepositare gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in Paesi stranieri alle seguenti condizioni:

ove l’ordinamento di tale Paese disciplini la detenzione e custodia di strumenti finanziari e preveda forme di vigilanza dei soggetti che prestano tale attività, la
Banca è tenuta a subdepositare gli strumenti finanziari presso soggetti regolamentati e vigilati;

il subdeposito degli strumenti finanziari presso soggetti insediati in un Paese il cui ordinamento non preveda forme di vigilanza per i soggetti che svolgono
attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari è ammesso solo qualora la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di
investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.
Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati, gli strumenti finanziari del Cliente depositati presso terzi sono rubricati presso i
subdepositari in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà di quest’ultima, con espressa indicazione che trattasi di beni di
terzi.
Qualora gli strumenti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità in ordine alla regolarità dei titoli –
la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte degli organismi subdepositari. Il Cliente accetta sin
d’ora di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità.
Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi del presente articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del
Contratto.
Art. 32.
Separatezza patrimoniale
Gli strumenti finanziari a qualunque titolo detenuti dalla Banca, ivi compresi gli strumenti finanziari dematerializzati, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da
quello della Banca medesima e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell’interesse degli stessi, né quelle dei
creditori dell’eventuale subdepositario o nell’interesse degli stessi.
Su tali strumenti finanziari non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
subdepositario nei confronti della Banca.
Art. 33.
Comunicazioni periodiche
La Banca mette a disposizione del Cliente su supporto durevole, nell'area riservata all’interno del servizio di Banca Multicanale, , entro 20 (venti) giorni dal termine di
ciascun semestre, il rendiconto relativo agli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente detenuti dalla medesima. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:
(a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari detenuti dall’impresa per il Cliente alla fine del periodo di riferimento;
(b) in che misura eventuali strumenti finanziari del Cliente sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
(c) l’entità di eventuali benefici maturati dal Cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono
maturati.
Le informazioni di cui al comma che precede relative alle disponibilità liquide di pertinenza del Cliente detenute dalla Banca sono fornite al Cliente nell’ambito e con la
periodicità prevista per la rendicontazione periodica relativa al conto corrente di cui alla precedente Sezione II.
Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) del precedente comma possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di
regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 43 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
ALLEGATO A
Orari limite per l’imputazione di ordini di pagamento*
DISPOSIZIONE
ORARIO
REVOCA
FACOLTÀ
TEMPI DI REVOCA
Bonifici Italia/SEPA
Entro le ore 16:00
SI
Entro la data di valuta dell’ordinante.
Se inserito con data di valuta ordinante nello stesso giorno in cui si esegue il
bonifico:

bonifico inserito in mattinata, revoca possibile entro le ore 13:00;

se inserito nel pomeriggio, revoca possibile entro le 16:00
Se inserito con largo anticipo rispetto alla valuta, entro 30 (trenta) giorni dalla
data di inserimento del bonifico
Deleghe F24
Entro le ore 23:30
SI
Entro il giorno di scadenza (conferimento) della disposizione
Mav, Rav, bollettini bancari
Entro le ore 23:30
NO
Bollettini postali bianchi
Entro le ore 21:30
SI
Entro le 22:00 della giornata di inserimento del bollettino
Bollettini postali
premarcati/ICI/Auto
Entro 2 (due) giorni
lavoratori precedenti al
giorno di scadenza
SI
Entro le 22:00 della giornata di inserimento del bollettino
RI.BA.
Entro il giorno
lavorativo precedente
quello di scadenza
NO
Ricariche Telefoniche
Entro le ore 23:30
NO
* Orario limite di ricezione di un ordine di pagamento nell’arco di una giornata operativa, entro il quale l’ordine si intende ricevuto la giornata operativa stessa; gli ordini
ricevuti dopo l’orario indicato si intendono ricevuti la giornata operativa successiva.
Contatti telefonici per richiedere il blocco della Carta Bancomat
Numero verde 800-822056
Dall'estero +39.02.60843768
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CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
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GLOSSARIO
Ai fini del presente Contratto si intendono per:
“Accredito”, il denaro versato dal Cliente sul proprio conto corrente;
“Addebito”, il denaro prelevato o utilizzato per pagamenti, sia dal Cliente sia dalla Banca per suo conto;
“Arbitro Bancario Finanziario”, il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche ed altri intermediari finanziari;
“Area dell'Euro”, l'insieme degli Stati membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, che hanno adottato come propria moneta l'Euro, nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in
tempo adottare l’Euro come propria moneta;
“ATM” (“Automated Teller Machine”), gli sportelli aderenti al circuito Bancomat presso i quali è possibile effettuare operazioni di prelevamento di denaro contante e le altre operazioni
previste dal Contratto, per le quali tale sportello risulta abilitato;
“Banca”, la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. - Via IV Novembre, 45 - 56028 - San Miniato (PISA) - sito internet: www.bancadinamica.it – e-mail: [email protected] - Telefono
800 535353 - Fax 0571-404310 Iscritta all'albo delle Banche con il n. 5181. – N. Iscrizione Registro delle Imprese di Pisa n. 108087
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capitale Sociale euro 159.824.088,00 interamente versato - Riserve al 04.12.2012 euro
46.265.787,60
“Beneficiario”, il Cliente quando è destinatario dei fondi oggetto di un'operazione di pagamento;
“Bonifico”, l’operazione con la quale si trasferiscono le somme da un conto corrente ad un altro, anche di banche diverse;
“Capitalizzazione degli interessi”, il processo di produzione di interessi sugli interessi già accreditati e addebitati sul conto corrente;
“Clearing house”, struttura centralizzata dove confluiscono i contratti di compravendita per titoli o derivati e dove viene assicurata la corretta esecuzione dei contratti stessi;
“Cliente”, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un contratto di conto corrente con la Banca;
“Cliente al dettaglio”, i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e
realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;
“Codici di Accesso”, il codice utente e la password composti da caratteri alfanumerici e che consentono al Cliente di accedere al Servizio;
“Compensazione”, il modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento. Quando tra due soggetti intercorrono rapporti obbligatori reciproci – nel senso che il soggetto
creditore in un rapporto è al tempo stesso debitore in un altro rapporto – i due rapporti possono, ricorrendo certe condizioni, estinguersi, in modo totale o parziale, senza bisogno di
provvedere ai rispettivi adempimenti, mediante compensazione tra i rispettivi crediti;
“Consumatore”, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
“Conto Titoli”, il deposito titoli a custodia e amministrazione aperto a nome del Cliente ai sensi della Sezione VI, Parte III del Contratto, su cui verranno regolate le operazioni in
strumenti finanziari effettuate ai sensi del Contratto;
“Credito liquido”, il credito determinato nel suo ammontare;
“Credito esigibile”, il credito scaduto del quale si può pretendere l'adempimento;
“Data Valuta”, la data di riferimento utilizzata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
“Documento di Sintesi”, il frontespizio del Modulo di Adesione, recante le condizioni economiche e le più significative condizioni contrattuali applicate al rapporto;
“Effetti”, i documenti (solitamente cambiali) che consacrano i crediti che in generale un soggetto vanta nei confronti di terzi e con i quali il debitore si impegna ad onorare il suo debito
ad una data prestabilita;
“Estratto conto”, il documento contabile nel quale sono riportate in ordine cronologico tutte le operazioni effettuate nel periodo considerato, a debito e a credito, così da consentire al
titolare del rapporto di verificare l’esattezza delle scritture registrate dalla Banca;
“Foglio Informativo”, il documento contenente informazioni sulla Banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del Servizio di Cassa Continua e sulle condizioni economiche offerte;
“Foro Competente”, il luogo in cui risiede il Tribunale competente a regolare le controversie che possono insorgere in dipendenza del presente Contratto tra la Banca e il Cliente;
“Giornata Operativa”, il giorno in cui gli sportelli della Banca o, se del caso, della Filiale interessata, sono regolarmente aperti al pubblico e forniscono servizi alla clientela e in cui la
Banca può regolare l’operazione di pagamento interessata sul sistema interbancario;
“Guida Pratica «Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti»”, la Guida recante le modalità, i costi e la procedura da rispettare per la presentazione
del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario;
“Guida Pratica «Il conto corrente in parole semplici»” la Guida finalizzata ad orientare la clientela nella scelta del conto corrente più adatto alle proprie esigenze;
“Normativa di Riferimento in materia di servizi di investimento”, la normativa italiana di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di
investimento, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il TUF, il Regolamento Intermediari, il Regolamento Mercati;
“OICR”, i fondi comuni di investimento e le SICAV;
“Operazione di Pagamento”, il complesso di attività disposte dal Pagatore o dal Beneficiario per versare, trasferire o prelevare fondi per il tramite di uno o più prestatori di servizi di
pagamento;
“Ordine di Pagamento”, l'istruzione di un Pagatore o di un Beneficiario a un Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento;
“Pagatore”, il Cliente quando è il pagatore di un'Operazione di Pagamento e i relativi fondi sono addebitati sul conto, sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento proviene dal medesimo
soggetto sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento proviene dal Beneficiario dello stesso o per il suo tramite (ad es. nel caso di addebiti diretti);
“Parti”, la Banca e il Cliente;
“Pegno”, la garanzia reale che viene concessa al creditore, avente ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato costituito in pegno oppure un
documento rappresentativo e, in caso di inadempienza, con il realizzo del pegno ha diritto di farsi pagare dal debitore con preferenza sugli altri creditori;
"POS" (“Point of Sale”), le apparecchiature automatiche collocate di norma presso gli esercizi commerciali, mediante le quali i soggetti abilitati possono effettuare il pagamento dei beni
acquistati o dei servizi ricevuti. L'apparecchiatura è collegata con il centro elaborativo della Banca o del gruppo di banche offerenti il servizio, affinché venga autorizzata ed effettuata,
in tempo reale o differito, la relativa registrazione sui conti di deposito del soggetto abilitato e dell'esercente;
“Prestatore di Servizi di Pagamento”, un soggetto autorizzato a prestare servizi di pagamento ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi inclusa la Banca;
“Recesso”, la facoltà del Cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il Contratto;
“Reclamo”, ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, fax, email);
“Regolamento Intermediari”, il regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29/10/2007 (e successive
modificazioni e integrazioni);
“Regolamento Mercati”, il regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati, adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29/10/2007 (e successive
modifiche e integrazioni);
“Ritenzione”, la facoltà della Banca di trattenere titoli e valori del Cliente finché questo non adempie le sue obbligazioni. I diritti di ritenzione e di pegno garantiscono non solo i debiti
presenti del Cliente verso la Banca, ma anche quelli che potrebbero sorgere successivamente (anche se non scaduti o diversamente garantiti);
“Saldo”, la differenza tra l’importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa data;
“Saldo disponibile”, la somma di denaro disponibile sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata dal Cliente;
“SEPA”, l’insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro, ossia i 27 Paesi membri della UE, oltre l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la
Svizzera e i paesi che successivamente entreranno a fare parte dell’area unica di pagamenti in euro;
“Supporto durevole”, qualsiasi strumento che: i) permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate
durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, ii) consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
“Tasso di interesse”, la misura della remunerazione del capitale espressa in percentuale;
“Tecniche di comunicazione a distanza”, tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente, della
Banca o di un suo incaricato;
“Token”, dispositivo consegnato al Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto, che consente di generare password dispositive usa e getta (c.d. OTP – “One Time Password”);
“TUB”, il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
“TUF”, il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 45 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
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FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA SU SERVIZI E ATTIVITÀ DI
INVESTIMENTO - CONTO BANCADINAMICA
Il presente documento (il “Fascicolo Informativo”), rivolto ai clienti o potenziali clienti della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. (di seguito anche la “Banca”), è redatto
ai sensi della Delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (il “Regolamento Intermediari”).
Il Fascicolo Informativo contiene informazioni sulla classificazione della clientela, sulla Banca e i servizi di investimento da questa offerti, nonché sulla natura e dei rischi
dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati.
Al fine di pervenire ad una ragionevole comprensione della natura del servizio di investimento e del tipo specifico di prodotti e strumenti finanziari cui è interessato,
nonché dei rischi ai medesimi connessi, ed ottenere adeguate informazioni circa i termini e i contenuti dei relativi contratti, il Cliente è tenuto a prendere attenta
visione del presente fascicolo e delle informazioni in esso contenute.
INDICE
POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA.
47
INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI PRESTATI.
46
INFORMAZIONI SU PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI.
47
POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
1.
OBIETTIVO DEL DOCUMENTO
Il Testo Unico della Finanza (di seguito “TUF”), in conformità alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di mercati di strumenti finanziari (di seguito “Direttiva MiFID”),
prevede la classificazione dei clienti nelle tre seguenti categorie:
(a) controparti qualificate;
(b) clienti professionali;
(c) clienti al dettaglio.
Il presente documento definisce:
(a) i criteri per la classificazione della clientela adottati dalla Banca”;
(b) le modalità di comunicazione ai clienti della classificazione attribuita;
(c) le modalità di gestione delle richieste di variazione della classificazione assegnata.
2.
CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
2.1. Controparti qualificate
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. classifica come controparti qualificate, ai sensi dell’art. 6, comma 2-quater del TUF:

le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari
iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all’articolo 18del testo unico bancario, gli istituti di moneta
elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le
banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;

le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a
pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all’organismo di compensazione di tali mercati quando la responsabilità del buon fine dei
contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all’organismo di compensazione di tali mercati;

le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob sentita Banca d’Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle
relative misure di esecuzione;

le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Sono altresì controparti qualificate le imprese di cui all’Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) del Regolamento Intermediari, nonché le imprese che siano qualificate come tali,
ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, della Direttiva n.2004/39/CE, dall’ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche
condizioni e requisiti nello Stato extracomunitario in cui hanno sede. La Banca deve richiedere a tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle
singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.
L’attribuzione della qualifica di “controparte qualificata” rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori direttamente connessi
alle operazioni di:

negoziazione per conto proprio,

esecuzione di ordini per conto dei clienti,

ricezione/trasmissione di ordini.
Per gli altri servizi di investimento, i clienti di cui al presente paragrafo saranno considerati come Professionali, come specificato nel paragrafo 2.2.
2.2. Clientela professionale
Ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento adottato con Delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (il “Regolamento Intermediari”),«un cliente professionale è un cliente
che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare
correttamente i rischi che assume».
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. classifica quindi come Clienti professionali:

i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 banche;
 imprese di investimento;
 altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 imprese di assicurazione;
 organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono
indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
 altri investitori istituzionali;
 agenti di cambio.
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 46 di 52
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Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087



le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 totale di bilancio: 20.000.000 Euro;
 fatturato netto: 40.000.000 Euro;
 fondi propri: 2.000.000 Euro.
gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresigli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni
finanziarie.
i clienti professionali pubblici come definiti ai sensi dell’articolo 6 comma 2-sexies del TUF, dal Ministero dell’economia e delle Finanze.
Per la clientela riportata nell’elenco delle Controparti qualificate, di cui al punto 2.1, l’eventuale classificazione nella categoria dei clienti professionali rileva
esclusivamente in relazione ai servizi di gestione di portafogli e consulenza.
2.3. Clientela al dettaglio
La categoria dei clienti al dettaglio comprende tutti i soggetti diversi dalle controparti qualificate e dai clienti professionali.
3.
DIFFERENZE DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA CLASSIFICAZIONE
Le Banche, ai sensi della Direttiva MiFID, nella prestazione dei servizi di investimento devono rispettare una serie di obblighi, tra cui, obblighi di trasparenza in generale, di
esecuzione alle migliori condizioni possibili (c.d. Best Execution), di corretta gestione degli ordini e di valutazione dell’appropriatezza e, se del caso, dell’adeguatezza delle
operazioni/servizi di investimento.
Come dettagliato nei paragrafi sotto riportati, tali regole di comportamento, in funzione della classificazione sopra illustrata, risultano:

applicate integralmente nei rapporti con clienti al dettaglio;

parzialmente applicate nei rapporti con clienti professionali;

completamente disapplicate nei rapporti con controparti qualificate.
3.1. Tutele non applicabili ai Clienti professionali
Nei confronti dei clienti professionali la Banca non è tenuta all’osservanza dei seguenti obblighi:

osservare specifiche condizioni di correttezza e trasparenza nelle informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie o promozionali, fornite al cliente;

fornire specifiche informazioni puntualmente identificate dalla normativa (quali ad esempio informazioni sull’intermediario, sui costi e oneri, etc.);

concludere per iscritto i contratti con il cliente per la prestazione di servizi di investimento;

fornire ai clienti, entro i termini definiti dalla normativa, informazioni sugli ordini eseguiti per loro conto;

rendicontare, entro i termini definiti dalla normativa, i risultati della gestione di portafogli e fornire informazioni su operazioni con passività potenziali.
3.2. Tutele non applicabili alle controparti qualificate
Nei confronti delle controparti qualificate, la Banca non è tenuta ad osservare le tutele previste a beneficio dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali; in particolare
non è tenuta ad osservare gli obblighi di Best Execution, le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, tra cui le norme relative
all’appropriatezza e le regole sulla gestione degli ordini.
4.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ATTRIBUITA
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. comunica per iscritto al cliente la classificazione attribuitagli sulla base delle informazioni fornite dallo stesso. Cassa di Risparmio
di San Miniato SpA invia la comunicazione di nuova classificazione a tutta la clientela esistente, indipendentemente dall’eventuale continuità, dal punto di vista delle
procedure di classificazione, tra il regime normativo “pre MiFID” e la Direttiva MiFID.
5.
GESTIONE DELLE RICHIESTE DI VARIAZIONE DI CLASSIFICAZIONE
È facoltà del Cliente richiedere, per la generalità dei servizi prestati in suo favore, la variazione della classificazione attribuitagli dalla Banca.
La variazione della classificazione, può riguardare, in linea potenziale, un singolo prodotto/strumento finanziario, la prestazione di un singolo servizio di investimento o di
una operazione, o ancora interessare la classificazione in toto.
L’accettazione delle richieste di modifica della classificazione/protezione, con riferimento sia alle richieste di minore protezione (c.d. upgrading) sia a quelle di maggiore
protezione (c.d. downgrading) è rimessa alla valutazione discrezionale della Banca.
La modifica della classificazione/protezione, pertanto, è subordinata:

al rispetto delle procedure descritte nei paragrafi che seguono;

al consenso della Banca.
5.1. Variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale (upgrading)
Il Cliente al dettaglio può richiedere di essere trattato come Cliente professionale e prende atto che l’upgrading comporterà la perdita di alcune delle protezioni previste
dalla normativa, come elencate al paragrafo 3.1..
L’accoglimento della richiesta di modifica della classificazione è subordinato alla valutazione da parte della Banca della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del
cliente, in modo tale da poter ragionevolmente ritenere che il cliente stesso sia in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi
che assume.
La procedura è la seguente:

il Cliente al dettaglio consegna alla Banca la richiesta scritta di essere trattato come cliente professionale;

la Banca comunica per iscritto al cliente che la nuova classificazione come cliente professionale, qualora valutata positivamente, implica la perdita di alcune
protezioni;

il Cliente dichiara per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere stato informato dalla Banca delle conseguenze derivanti dalla modifica della
classificazione;

la Banca valuta l’esperienza e la conoscenza del cliente stesso facendo ricorso, se del caso, al test di competenza applicato ai dirigenti e agli amministratori dei
soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario; per persone giuridiche di piccole dimensioni, la persona fisica oggetto di valutazione è la
persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto. Nel processo di valutazione viene accertata la sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:
 il Cliente ha svolto operazioni di dimensioni significative nel/nei mercati di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni a
trimestre nei quattro trimestri precedenti,
 il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera € 500.000,
 il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza
delle operazioni o dei servizi previsti.

nel caso di valutazione positiva, la Banca tratta come cliente professionale il cliente inizialmente classificato come cliente al dettaglio, dandone adeguata
informazione al cliente stesso;

se la Banca ritiene invece che il cliente non sia in possesso dei requisiti richiesti, rifiuta di concedere l’upgrading.
5.2. Variazione da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio (downgrading)
Un cliente classificato come controparte qualificata può chiedere, anche per i servizi di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, di essere trattato come
un cliente i cui rapporti con l’impresa sono soggetti alla maggior tutela prevista dalla normativa.
La controparte qualificata, nel compilare la richiesta di variazione, può specificare la classificazione richiesta; in particolare può indicare di voler essere trattata come:

Cliente al dettaglio

Cliente professionale
Nel caso in cui la controparte qualificata non specifichi la classificazione richiesta, la Banca tratta tale richiesta come variazione da controparte qualificata a cliente
professionale.
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 47 di 52
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La procedura è la seguente:

il cliente consegna alla Banca la richiesta scritta di essere trattato come cliente professionale o come cliente al dettaglio o di voler maggior tutela, senza
specificare la classificazione;

nel caso di accettazione della richiesta, la Banca sottopone al cliente il contratto di negoziazione, esecuzione, ricezione ordini, per la relativa sottoscrizione;

in caso di non accettazione della richiesta, la banca non concede il downgrading.
5.3. Variazione da cliente professionale a cliente al dettaglio (downgrading)
Il cliente professionale può richiedere un livello più elevato di protezione.
La procedura è la seguente:

il cliente consegna alla Banca la richiesta scritta di essere trattato come cliente al dettaglio;

nel caso accettazione della richiesta, la Banca tratta come cliente al dettaglio il cliente inizialmente classificato come cli ente professionale, dandone adeguata
informazione al cliente stesso;

nel caso di non accettazione della richiesta, la Banca non concede il downgrading.
6.
ADEMPIMENTI DELLA CLIENTELA PROFESSIONALE
Il cliente è tenuto ad informare la Banca di tutte le circostanze che possono comportare una significativa modifica della classificazione assegnatagli.
INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI PRESTATI
1.
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELLA BANCA E RELATIVI RECAPITI
Denominazione Sociale: Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.
Forma giuridica: Società per Azioni
Sede Legale e Direzione Generale: Via IV Novembre, 45, 56028, San Miniato, Pisa
Tel. 0571 4041 (23 linee) - Telex 500142 CARISMI I
Fax 0571 404310 - Swift Address CRSM IT 3S
Email: [email protected] - Numero verde 800 535353 - Indirizzo Telematico: www.bancadinamica.it – www.carismi.it
Iscrizione al registro delle imprese di Pisa: n. 108087
Partita IVA e Cod. Fiscale: n. 01217600509
La Banca è iscritta all’albo delle Aziende di credito tenuto dalla Banca d’Italia (www.bancaditalia.it) al n. 5181 e, in qualità di società capogruppo, è iscritta all'Albo dei
Gruppi Bancari con il numero 6300.8.
Il Capitale sociale, regolarmente sottoscritto e versato ammonta a Euro 159.824.088,00
2.
LINGUE E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA LA BANCA E IL CLIENTE
La lingua nella quale il cliente può comunicare, verbalmente o per iscritto, con la Banca e ricevere da essa documenti e altre informazioni è l’italiano.
Le modalità di comunicazione tra la Banca e il cliente, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono disciplinate nei relativi contratti.
3.
AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA BANCA D’ITALIA
La Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. è stata autorizzata da Banca d’Italia - sede legale in Roma, Via Nazionale 91, alla prestazione dei servizi e delle attività
d’investimento, nonché dei servizi accessori di seguito elencati.
Servizi di investimento

negoziazione per conto proprio;

esecuzione di ordini per conto dei clienti;

sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;

collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;

gestione di portafogli;

ricezione e trasmissione di ordini;

consulenza in materia di investimenti.
Servizi accessori

la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;

la locazione di cassette di sicurezza;

la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto


4.
che concede il finanziamento;
la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.
AGENTI COLLEGATI
La Banca non opera tramite agenti collegati, di cui all’art. 23 della direttiva n. 2004/39/CE.
5.
DOCUMENTAZIONE A RENDICONTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA E RELATIVI TERMINI DI CONSEGNA AL CLIENTE
La Banca mette a disposizione del cliente su supporto duraturo sull’area riservata del proprio sito la rendicontazione dell’attività svolta contenente l’indicazione dei costi
delle operazioni e dei servizi prestati.
Ricevuti gli ordini, la Banca mette a disposizione del cliente su supporto duraturo sull’area riservata del proprio sito un’attestazione contenente il nome del cliente, l’ora e
la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
La Banca mette a disposizione del cliente su supporto duraturo sull’area riservata del proprio sito le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine, al più tardi
il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il
primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma da parte del terzo medesimo.
In caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR impartiti da cliente al dettaglio, che vengono eseguiti periodicamente, l’avviso di conferma dell’esecuzione dell’ordine può
alternativamente al suddetto termine essere messo a disposizione del cliente su supporto duraturo ogni sei mesi.
A richiesta del cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato dell’ordine.
La Banca, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, ne
informa prontamente l’Investitore medesimo.
6.
MISURE DI TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
Informazioni sul subdeposito e sulla responsabilità della Banca
Al fine di salvaguardarne l’integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza del cliente sono custoditi dalla Banca in idonei locali. Nel
rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, la Banca è espressamente autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari di sua pertinenza presso
organismi di deposito centralizzato o altri depositari abilitati, italiani o esteri.
La Banca indica al cliente i depositari abilitati presso i quali sono subdepositati gli istrumenti finanziari, nonché l’eventuale appartenenza degli stessi al gruppo della Banca
e la loro nazionalità.
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 48 di 52
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
La Banca può subdepositare gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in un Paese il cui ordinamento non preveda forme di vigilanza per i soggetti che svolgono
attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari solo qualora la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli
stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.
Fatto salvo quanto previsto per i titoli soggetti a regime di dematerializzazione, gli strumenti finanziari del cliente depositati presso terzi sono rubricati presso i
subdepositari in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà di quest’ultima, con espressa indicazione che trattasi di beni di
terzi.
Qualora gli strumenti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità in ordine alla regolarità dei titoli –
la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne ili raggruppamento da parte degli organismi subdepositari. Il cliente accetta sin
d’ora di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità.
Relativamente ai titoli subdepositati, la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del cliente.
Informazioni su privilegi, garanzie e diritti di compensazione
Il contratto relativo ai servizi di negoziazione, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini prevede che:

Se il cliente non adempie puntualmente ed integralmente alle sue obbligazioni, previa diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R., la Banca può valersi dei
diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario finanziario
un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari di pertinenza dell’Investitore a qualunque titolo depositati presso la Banca.

La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente. Se la Banca non ha fatto vendere che parte degli strumenti
finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari e sui valori di pertinenza del cliente comunque detenuti o pervenuti
alla Banca stessa, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altre garanzie reali o personali – già in essere o
che dovesse sorgere nei confronti del Cliente. Il cliente conferisce mandato irrevocabile a favore e nell’interesse della stessa Banca ad effettuare la vendita
degli strumenti e dei valori e ad utilizzare il relativo ricavo per l’estinzione o la decurtazione dei propri debiti nei confronti della Banca.

Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualunque titolo effettuate o costituite a favore della Banca, garantiscono ogni ulteriore credito, anche non
liquido ed esigibile ed in qualunque momento sorto, vantato dalla Banca verso il cliente.

Quando esistono tra la Banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, presso qualunque filiale siano intrattenuti, ha
luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o
economica del cliente in maniera tale da porre in pericolo il recupero dei crediti della Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione
ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell’avvenuta
compensazione – contro la quale non potrà eccepirsi in nessun caso la convenzione di assegno – la Banca darà comunicazione scritta al cliente.
7.
SISTEMA DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI O DI GARANZIA
La Banca aderisce al Fondo Nazionale di garanzia di cui all’art. 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importi e
alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento,
nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal Predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento.
La Banca aderisce al Fondo interbancario di tutela dei depositi di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659. Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato,
riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate.
Queste ultime si impegnano a fornire le risorse necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo.
8.
CONFLITTI DI INTERESSE
La Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di
qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.
In particolare, le principali casistiche di conflitto d’interessi sono le seguenti:

la Banca potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con i clienti nel porre in essere operazioni riguardanti obbligazioni della Banca stessa, in
quanto riveste il ruolo di emittente, collocatore, negoziatore e agente di calcolo;

la Banca potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con i clienti nel collocamento di Fondi e SICAV o di strumenti finanziari emessi da società
terze, in quanto riceve normalmente un incentivo dalla società emittente per la sua attività di distribuzione e di gestione della relazione con il cliente nel post –
vendita.
Allo scopo di gestire al meglio tali conflitti, evitando che incidano negativamente sugli interessi dei clienti, la Banca adotta le seguenti misure:

definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase o di un intero processo potenzialmente
idoneo alla generazione di conflitti, siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili ) distinte.

definizione di procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi d’investimento, nel rispetto dell’interesse del cliente.
Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi d’investimento e la gestione del rapporto con il cliente.

definizione di procedure per l’esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite
dallo stesso;

un’apposita normativa interna che regolamenta le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al
rispetto dei principi di correttezza;

una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l’analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo
all’operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;

un sistema di remunerazione tale per cui il Gruppo garantisce l’assenza di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano
prevalentemente un’attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui
possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività.
Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla Banca per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza,
che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali
conflitti di interesse. Tali informazioni sono fornite su supporto duraturo.
La Banca inoltre istituisce e aggiorna in modo regolare un registro nel quale riporta, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori, le situazioni nelle quali sia sorto,
o, nel caso di attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse lesivo degli interessi di uno o più clienti.
Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
INFORMAZIONI SU PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI
La Banca è tenuta a fornire ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la
natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in
materia di investimenti in modo consapevole.
La Banca presta servizi di investimento aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prodotti e strumenti finanziari (l’elencazione allegata è suscettibile di modifiche anche in
rapporto alle scelte commerciali che la Banca si riserva di fare):

quote o azioni di organismo di investimento collettivo del risparmio quali fondi comuni di investimento autorizzati e SICAV;

azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio o comunque convertibili in capitale di rischio (obbligazioni convertibili);

obbligazioni e Titoli di Stato;

certificates e covered warrants.
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 49 di 52
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Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
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L’obiettivo perseguito dalla Banca, nel fornire le seguenti informazioni, è quello di fornire al cliente o potenziale cliente, anche alla luce della sua classificazione come
cliente al dettaglio o cliente professionale, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, nonché di illustrare le caratteristiche del tipo
specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di
investimento informate.
AVVERTENZA: Le parti “A” e “B”” che seguono sono tratte dal “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” di cui all’allegato 3 al
Regolamento Intermediari Consob in vigore anteriormente all’1/11/2007 (adottato con delibera Consob n. 11522/98 del 1 luglio 1998); esse non descrivono tutti i
rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari, ma hanno la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali
investimenti. Ulteriori dettagliate informazioni – circa la natura e i rischi connessi ad operazioni su specifici strumenti finanziari – necessarie per consentire al Cliente
di adottare decisioni di investimento informate, sono fornite all’investitore al momento della richiesta di conferire l’ordine di operare in strumenti e prodotti finanziari.
PARTE A - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
1.
1.
LA VARIABILITÀ DEL PREZZO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO;
2.
LA SUA LIQUIDITÀ;
3.
LA DIVISA IN CUI È DENOMINATO;
4.
GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI.
LA VARIABILITÀ DEL PREZZO
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1. Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale ( i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le
obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
(a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha
diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci
può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
(b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti
dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata
all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società
emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si
realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale
possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
Tra i titoli di debito rientrano, tuttavia, strumenti finanziari caratterizzati da un rischio maggiore. In particolare, i titoli subordinati sono caratterizzati da una posizione
deteriore del prenditore del titolo rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell’emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio
emittente normalmente presente nei titoli di debito. L’investitore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di credito verso l’emittente solo dopo che siano stati soddisfatti
tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il prenditore dei titoli di
tal genere sia il primo a risentire dell’eventuale dissesto finanziario della società emittente. Gli investimenti composti o collegati hanno ad oggetto la combinazione di più
prodotti o servizi, ciascuno con caratteristiche e rischi propri, acquisiti nell’ambito di un’unica decisione di investimento. In tal caso il collegamento delle varie componenti
dell’investimento può comportare una modificazione dei rischi insiti in ciascuna componente e quindi l’assunzione di rischi caratteristici del particolare tipo di
investimento che per le loro peculiarità dovranno essere compiutamente illustrate all’investitore dall’intermediario. I titoli strutturati sono costituiti da una componente
obbligazionaria ed una o più componenti “derivative”, che realizzano, da parte del prenditore del titolo, l’acquisto o la vendita di uno strumento derivato il cui valore è
determinato dall’andamento di strumenti finanziari o indici (tassi di interesse, cambi, indici di mercato, azioni, commodity). I detentori di titoli di tal genere saranno quindi
soggetti non semplicemente ai rischi normalmente propri dei titoli di debito, ma anche ai rischi propri della componente derivativa presente nell’obbligazione strutturata.
Durante la vita del titolo strutturato, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di
smobilizzo prima della scadenza. Il Cliente può decidere di investire in titoli che si pongono in una posizione intermedia tra i titoli di capitale e i titoli di debito. Le
obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la possibilità di rimanere creditore della società emittente o di convertire in tutto o in parte, in un determinato arco
temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta)
diventando socio delle stesse ed assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Inoltre il cliente, fin quando mantiene lo status di creditore, subisce il
rischio della riduzione del valore del diritto di conversione nel caso di un eventuale andamento negativo della società di cui può diventare azionista. I titoli di debito
possono essere accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant) che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di altri titoli (di capitale o di debito)
dell’emittente o di una società collegata o non collegata, a una data scadenza ed in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant,
diversamente dal diritto di conversione, può essere diviso dall’obbligazione e negoziato separatamente da essa. Per questo tipo di titolo si possono formare, quindi, tre
prezzi: quello dell’obbligazione comprensiva del warrant, quello dell’obbligazione priva del warrant e quello del warrant. Il sottoscrittore di tale tipo di titoli corre il rischio
di vedere diminuire il valore del warrant in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante esercizio dell’opzione concessagli.
1.2. Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il
rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del
proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo
di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale
trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato. Il
rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui
rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo
che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3. Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto
conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative
che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari
emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore.
Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la congruità
del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il
rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4. Il rischio d’interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l’investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso
variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il
titolo stesso venisse detenuto dall’investitore fino alla scadenza. Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il
rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di
interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del
titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli
Mod. 11308 Numero pratica 994330XXX – Ottobre 2014 - pagina 50 di 52
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Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
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interessi in un’unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all’anno; l’aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato
determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E’ dunque importante per l’investitore, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in
questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l’investimento.
1.5. L’effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l’investimento tra più
strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. l’investitore può raggiungere un
elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d’investimento e
Società d’investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai
regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a Fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall’investimento
acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il
valore dell’intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste
tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio,
fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una
insufficiente diversificazione degli investimenti. Il loro capitale può variare quindi sia in relazione agli acquisti e alle vendite realizzate sul mercato dai gestori del fondo sia
in relazione al saldo tra ingressi e riscatti richiesti dai partecipanti. Con riferimento ai Fondi chiusi, invece, il capitale da sottoscrivere e il numero delle quote sono stabiliti
al momento della costituzione e il diritto al rimborso viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Il Cliente che sottoscrive, invece, quote di Fondi
comuni di investimento immobiliari chiusi affida il proprio risparmio ad una Società di Gestione del Risparmio che, con il patrimonio raccolto, svolge l’attività di acquisto,
vendita, gestione e locazione con facoltà di acquisto di beni immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi oppure l’assunzione di partecipazioni in Spa o Sapa, non
quotate, che hanno come oggetto esclusivo le precedenti attività. Le SICAV sono società per azioni a capitale variabile aventi per oggetto esclusivo l’investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni. L’ ETF è l’acronimo di Exchange Traded Fund e corrisponde ad una particolare tipologia di
fondo d’investimento che ha l’obiettivo di replicare la performance dell’indice benchmark di riferimento grazie ad una “gestione passiva” e ad un particolare meccanismo di
funzionamento denominato “creation/redemption in kind” (“sottoscrizione/rimborso in natura”), che consente una puntuale replica dell’indice e un maggior contenimento
dei costi rispetto ad un fondo tradizionale. Questa particolare tipologia di fondo si caratterizza anche dalla possibilità di essere negoziato in Borsa come un comune titolo
azionario, in contrattazione continua ed a fronte di costi di negoziazione che sono indicativamente gli stessi previsti per le azioni. Le commissioni di gestione sono inglobate
nel prezzo dell’ETF giornalmente. L’indice benchmark di un ETF può essere un indice azionario (globale, regionale, settoriale ecc..), un indice obbligazionario (costituito da
titoli di stato oppure da titoli corporate), un basket di materie prime o un contratto derivato degli strumenti finanziari citati. Se l’ETF ha come indice di riferimento un
indice denominato in valuta diversa dall’euro, ad esempio un indice statunitense, l’ETF è comunque negoziato in euro, ma il suo rendimento (come differenza tra prezzo di
acquisto e prezzo di vendita) sarà determinato dalla somma di 2 componenti: la prima l’apprezzamento o il deprezzamento dell’indice “statunitense”, la seconda
l’apprezzamento o il deprezzamento del tasso di cambio EUR/USD.
2.
LA LIQUIDITÀ
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle
caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su
detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori
dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché
aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi
aggiuntivi.
3.
LA DIVISA
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipicamente l'euro per l’investitore italiano, al fine di
valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è
denominato l’investimento. L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente
volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
4.
GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI
4.1. Denaro e valori depositati
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di
insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni
normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti
patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2. Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute
all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d’intermediazione. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno
sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
4.3. Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre
l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi
operazione su tali mercati, l’investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà
impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L’investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme
vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
4.4. Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing),
per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o
essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l’investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti
potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L’investitore dovrebbe informarsi presso il proprio
intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
4.5. Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati“. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si
avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’investitore o risultare ineseguiti nel caso i
sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.6. Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del
cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o
apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per
questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni
rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
PARTE B - LA RISCHIOSITÀ’ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. E’
quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che
essa comporta. L’investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la
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CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
Sede Sociale: Via IV Novembre, 45 - 56028 San Miniato - Pisa
Capitale sociale € 159.824.088,00 i. v. Riserve € 61.445.855,75 al 23.04.2013
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5181 - R.E.A. - Pisa n. 108087
negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari
derivati.
1.
OPZIONI
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L’investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle
tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
1.1. L’acquisto di un’opzione
L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l’investitore
avrà perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell’acquisto di un’opzione, l’investitore può mantenere la posizione fino a
scadenza o effettuare un’operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo “ americano “, esercitarla prima della scadenza. L’esercizio dell’opzione può comportare
o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante. Se l’opzione ha per oggetto contratti futures, l’esercizio della
medesima determinerà l’assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si
accingesse ad acquistare un’opzione relativa ad un’attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l’opzione (deep
out of the money), deve considerare che la possibilità che l’esercizio dell’opzione diventi profittevole è remota.
1.2. La vendita di un’opzione
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l’opzione
venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell’attività sottostante
si muove in modo sfavorevole, il venditore dell’opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l’opzione venduta è di
tipo “americano “, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante. Nel caso
l’opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di
garanzia. L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento
alla quale l’opzione è stata venduta.
1.3. Covered Warrants
I covered warrants sono titoli rappresentativi di opzioni call (acquistare) o put (vendere) di una determinata attività finanziaria sottostante (titoli azionari, indici azionari,
futures, valute etc.). Il premio rappresenta la perdita massima a cui è soggetto l’investitore. Il covered warrant a differenza dell’opzione sono regolati a contanti, ossia
riconoscono il diritto all’incasso del differenziale tra la quotazione di mercato dell’attività sottostante e il prezzo di esercizio del covered warrant, e a differenza delle
opzioni non attribuiscono all’investitore la facoltà di ritiro o consegna sull’attività sottostante. I covered warrants hanno durata superiore a quella tipica delle opzioni e
hanno un’elevata sensibilità alla volatilità dell’attività sottostante e del mercato, per cui comportano un elevato livello di rischio.
1.4. Certificates
I certificates sono strumenti derivati cartolarizzati, la cui performance dipende dal movimento dell’attività sottostante a cui sono collegati (azioni, indici, opzioni, future).
Sul mercato si possono trovare diverse tipologie di certificates: - investment certificates, che replicano la performance del sottostante; - leverage certificates, che
sfruttano l’effetto leva dell’andamento rialzista o ribassista dell’attività sottostante con un meccanismo di stop loss, che limita la massima perdita al capitale iniziale
investito; - Strutturati con opzioni esotiche, ossia certificates dalla complessità elevata che quindi richiedono una attenta valutazione della natura e del grado di
esposizione al rischio.
2.
GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHIO DEGLI INVESTIMENTI IN CERTIFICATES E COVERED WARRANTS
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte “ A” , l’investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
2.1. Termini e condizioni contrattuali
L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve
essere prestata alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione
dell’organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
2.2. Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l’applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo
anomali c.d. circuit breakers). possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di
posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. L’assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso
il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
2.3. Rischio di cambio
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle
variazioni dei tassi di cambio.
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