COMUNE DI SANT`AGATA BOLOGNESE

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COMUNE DI SANT`AGATA BOLOGNESE
COPIA
DELIBERA N. 123
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO URBANISTICO AI SENSI
DELL'ART. 18 DELLA LR 20/2000 E DELL' ART. 11 DELLA LEGGE 241/1990
RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI E
AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE SITO IN VIA
MODENA N. 12
L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 12:15 nella Residenza
Municipale, in seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo del
18.08.2000 n. 267 si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Carica
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VICINELLI GIUSEPPE
GUAZZALOCA MARIA RITA
LIPPARINI JESSICA
SERRA MAURIZIO
BETTINI VINCENZO
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Presente Assente g.
X
X
X
X
X
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Iocca Filomena che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Vicinelli Giuseppe, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 23/10/2015
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART.
18 DELLA LR 20/2000 E DELL' ART. 11 DELLA LEGGE 241/1990 RELATIVO
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI E AMPLIAMENTO
DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE SITO IN VIA MODENA N. 12
LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che:
la L.R. n. 20/2000 del 24/03/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” prevede
che la pianificazione comunale si articoli in Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC), Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
il Comune di Sant’Agata Bolognese ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 30 del
07/04/2011 e n. 31 del 07/04/2011, immediatamente esecutive;
ai sensi dell’art. 32 comma 13 e art. 33 comma 3 della L.R. 20/2000, il Piano Strutturale Comunale
(PSC) ed Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) sono entrati in vigore il 27/04/2011, data di
pubblicazione dei relativi avvisi di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna;
il primo Piano Operativo Comunale (POC) – a valenza quinquennale – è stato approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 23/02/2015, rendendo possibile il completamento
del nuovo sistema di strumenti di pianificazione previsto dalla L.R. n. 20/2000;
il PSC, per quanto concerne gli ambiti a destinazione produttiva, ha recepito i contenuti
dell’”Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dell’Associazione Terre d’Acqua” sottoscritto
nel maggio 2005 fra i Comuni aderenti all’Associazione Terre d’Acqua (ora Unione) e la Provincia
di Bologna finalizzato a stabilire gli obiettivi strategici per lo sviluppo degli ambiti produttivi ai
sensi dell’art. 15 della L.R. 20/2000;
in attuazione del citato Accordo l’ambito produttivo del Comune di Sant’Agata Bolognese è stato
classificato “ambito produttivo di rilievo comunale” nel quale sono ammessi esclusivamente, in
coerenza con l’art. 9.2 del vigente PTCP di Bologna, gli ampliamenti delle attività produttive già
insediate, fermo restando che dette previsioni urbanistiche devono essere corredate da accordi,
sottoscritti ai sensi dell’art. 18 della LR 20/2000, o da atti unilaterali d’obbligo, che individuino
puntualmente i soggetti attuatori, definiscano gli impegni a carico degli stessi nonché le effettive
necessità;
Preso atto che:
Automobili Lamborghini S.p,A, azienda di grande rilievo internazionale del Gruppo Audi,
produttrice di automobili supersportive, avente sede nel territorio di Sant’Agata Bolognese, ha
manifestato a questa Amministrazione Comunale l’intenzione di porre in essere un articolato
programma di interventi finalizzati a realizzare nel proprio stabilimento sia investimenti di carattere
industriale che una serie di investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha giudicato gli interventi previsti da Automobili
Lamborghini S.p.A. coerenti con le finalità e gli obiettivi perseguiti nell’ambito delle strategia
nazionale di specializzazione intelligente in materia di ricerca e innovazione;
la Regione Emilia Romagna ha giudicato gli interventi previsti da Automobili Lamborghini S.p.A.
coerenti con le finalità e gli obiettivi perseguiti dal Programma Operativo Regionale, finanziato con
risorse del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, in merito agli investimenti per supportare i processi
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 23/10/2015
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di innovazione e consolidamento delle competenze di singole imprese o di comparti/filiere
produttive e dal Programma Operativo Regionale, finanziato con risorse del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020, in merito all’attuazione della Strategia regionale di
Specializzazione Intelligente che ha individuato nella Meccatronica e Motoristica uno degli ambiti
prioritari su cui concentrare il sostegno alla ricerca e sviluppo e agli investimenti produttivi;
a tal fine, in data 27 maggio 2015, è stato siglato un accordo interistituzionale fra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Emilia-Romagna e
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (nel prosieguo anche
“Invitalia”) che ha dato il via ad un Protocollo d’intesa con Automobili Lamborghini Spa;
detto programma di investimenti, comprendente infrastrutturazione logistica e telematica, attività di
ricerca e sviluppo, formazione e sostegno all’occupazione, tutela dell’ambiente e riduzione dei
consumi energetici, comporterà un notevole impatto positivo sul territorio in termini di indotto,
creerà nuova e qualificata occupazione e rafforzerà la competitività del sistema produttivo
nazionale, oltre che consolidare ulteriormente la forte specializzazione industriale motoristica nel
comparto top di gamma;
per l’attuazione del programma di investimenti, di cui al citato Protocollo d’intesa, si rende
necessario realizzare un ampliamento dell’insediamento produttivo esistente interessante sia le aree
di proprietà aventi già destinazione urbanistica produttiva (ambiti produttivi consolidati “AP_4”,
“AP_4*”, “AP_3”) che terreni contigui, della medesima proprietà, posti in stabile e diretto
collegamento con l’insediamento principale da ampliare, attualmente ricompresi in territorio rurale;
l’attuazione del programma di investimenti presuppone quindi la variazione degli strumenti
urbanistici comunali, quanto ai parametri urbanistico-edilizi per gli ambiti aventi già destinazione
produttiva, nonché, limitatamente all’area contigua interessata, una nuova zonizzazione da rurale a
produttiva.
Riconosciuto nel progetto di crescita di Automobili Lamborghini, attività produttiva di eccellenza,
un rilevante interesse pubblico per le complessive ricadute positive per il territorio e la comunità locale,
come peraltro affermato anche nelle circolari della Regione Emilia-Romagna PG 2015.0308657 del
13/05/2015 e PG 2015.0506148 del 16/07/2015;
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Visti:
l’art. 18 della citata L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, che prevede che gli enti
locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità
amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di
partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere negli strumenti
urbanistici previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale, condivise
dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione;
l’art. 11 della L. 241/90 “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”, che prevede che le
amministrazioni procedenti, in accoglimento di proposte, possono concludere, senza pregiudizio dei
diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati
al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di
questo;
l’art. A-13 della L.R. n. 20/2000 che stabilisce, relativamente agli ambiti del territorio per attività
produttive, che gli accordi ex art. 18 della medesima legge regionale possono prevedere interventi
di ammodernamento, ampliamento, razionalizzazione o riassetto organico dei complessi industriali
esistenti. A tal fine gli accordi possono prevedere adeguati incentivi urbanistici;
l’art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 che stabilisce misure urbanistiche straordinarie per favorire lo
sviluppo delle attività industriali o artigianali già insediate nel territorio urbanizzato attraverso la
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convocazione di una conferenza di servizi per valutare progetti di ampliamento o ristrutturazione di
insediamenti produttivi (già presenti nel territorio urbanizzato al 21 aprile 2009, data in cui è entrata
in vigore la LR 6/2009) che comportino variante agli strumenti urbanistici;
la nota della Regione Emilia-Romagna PG 2015.0254659 del 20/04/2015, ns. prot. 5222 del
21/04/2015, con la quale si formula parere positivo all’applicazione dell’art. A-14-bis della L.R. n.
20/2000 per il procedimento di ampliamento dello stabilimento produttivo di cui trattasi;
l’ipotesi progettuale di ampliamento dell’insediamento produttivo esistente della Ditta Automobili
Lamborghini S.p.a., presentata in data 31/07/2015 prot 9741 e successive integrazioni;
Considerato che:
l’intervento proposto comporta la variazione a tutti i livelli di pianificazione urbanistica comunale
(PSC, RUE, POC);
all’ipotesi progettuale è allegata la Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale
(Valsat) dell’intervento di ampliamento dell’insediamento produttivo esistente della Ditta
Automobili Lamborghini S.p.a., nella quale sono descritti i potenziali impatti delle scelte operate,
tenuto conto delle caratteristiche del territorio;
fra le misure idonee per mitigare o compensare i potenziali impatti sul territorio, ed in particolare
per risolvere le criticità viabilistiche e di efficienza idraulica, sono state individuate diverse opere
infrastrutturali, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio;
dalla Valsat inoltre, relativamente alle attrezzature per l’istruzione del territorio, emerge una
possibile situazione di sofferenza della fascia dell’obbligo delle scuole Primaria e Secondaria di I
grado. Detti plessi non possiedono sufficiente disponibilità di ulteriori spazi per accogliere anche
bambini provenienti da comuni limitrofi (es. famiglie dei nuovi lavoratori di Automobili
Lamborghini che per motivi di organizzazione della vita familiare, decidano di iscrivere i figli
vicino al posto di lavoro anziché nel comune di residenza). Si tratta di una situazione di difficile
soluzione a livello comunale, se non attraverso finanziamenti pubblici nell’ambito dei piani
nazionali e regionali di Edilizia Scolastica;
in fase di istruttoria del progetto di ampliamento dell’insediamento produttivo si sono svolti
incontri negoziali con la Ditta Automobili Lamborghini S.p.a., per giungere alla definizione del
contenuto discrezionale degli atti di pianificazione urbanistica comunale, delle eventuali cessioni di
aree e della realizzazione di opere pubbliche e dotazioni territoriali aggiuntive nonché delle misure
per la sostenibilità dell’intervento di trasformazione urbanistica oggetto del presente accordo,
coerentemente con le previsioni del PSC e del RUE vigenti;
Ravvisata l’opportunità di approvare i contenuti dello schema accordo intervenuto con la Ditta
Automobili Lamborghini S.p.a., allegato alla presente deliberazione, nel quale sono indicati gli
obblighi e gli impegni da assumere rispettivamente da parte del Soggetto attuatore e da parte del
Comune;
Visti gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto, espressi dai Funzionari
Responsabili, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i.;
Con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e dell’ art. 11 della Legge 241/1990, i
contenuti dello schema di accordo urbanistico, allegato alla presente deliberazione, intervenuto tra
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 23/10/2015
l’Amministrazione Comunale ed la Ditta Automobili Lamborghini S.p.a., avente ad oggetto la
definizione del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione urbanistica comunale per
recepire il programma di investimenti e ampliamento dell’insediamento produttivo esistente di via
Modena n. 12, in considerazione del rilevante interesse pubblico per il territorio e la comunità
locale;
2. di dare atto che con nota PG 2015.0254659 del 20/04/2015, ns. prot. 5222 del 21/04/2015, la
Regione Emilia-Romagna ha formulato parere positivo all’applicazione dell’art. A-14-bis della
L.R. n. 20/2000 per il procedimento di ampliamento dello stabilimento produttivo di cui trattasi;
3. di dare atto che l’accordo dovrà essere stipulato, a pena di nullità, per atto scritto; ad esso si
applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili;
4. di dare atto altresì che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale
potrà recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un
indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato;
5. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica, che stipulerà in nome e per conto del Comune,
di inserire in sede di stipula, fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel
presente provvedimento, tutte le integrazioni e precisazioni che si renderanno necessarie o utili a
definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso.
6. di stabilire che le spese connesse e conseguenti alla stipula dell’accordo sono a carico del Comune;
7. di pubblicare infine, ai sensi dell’art 39 comma 2 del D.Lg.vo 14/03/2013, n. 33 «Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni» la presente deliberazione sul sito web dell’Ente alla sezione
“Amministrazione Trasparente” - “Pianificazione e governo del territorio”.
Successivamente con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d’urgenza ai sensi dell’art. 134,
4° comma del Decreto Legislativo 267/2000 e s. m. e i., al fine di poter dar corso all’opera di interesse
pubblico.
***
COPIA
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vicinelli Giuseppe
F.to Dott.ssa Iocca Filomena
Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 30/10/2015 al 14/11/2015.
Dalla Residenza Municipale addì 30/10/2015
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Garuti Aldina
COMUNICAZIONI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione:
X
ai Capigruppo consiliari, mediante elenco, (ex art. 125 D. Leg.vo 267/2000)
alla Prefettura di Bologna (ex art. 135 D. Leg.vo 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Iocca Filomena
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Garuti Aldina
La presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
del Decreto Legislativo 267/2000
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi di legge in data
09/11/2015
23/10/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Iocca Filomena
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna
Pareri ai sensi ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
Proposta di deliberazione per
Consiglio Comunale
Giunta Comunale
X
Seduta del 23/10/2015
Oggetto: n. 123
OGGETTO DELLA PROPOSTA: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO URBANISTICO
AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LR 20/2000 E DELL' ART. 11 DELLA LEGGE 241/1990 RELATIVO
ALL'ATTUAZIONE
DEL
PROGRAMMA
DI
INVESTIMENTI
E
AMPLIAMENTO
DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE SITO IN VIA MODENA N. 12
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE
DATA: 22/10/2015
DATA: 22/10/2015
Servizio Proponente
SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA
PRIVATA E PATRIMONIO
X
Favorevole
Contrario
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Scacchetti Davide
X
Favorevole
Contrario
IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
F.to Bonfatti Maria Grazia
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
PROVINCIA DI BOLOGNA
Rep.n.
ACCORDO URBANISTICO AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R. 20/2000
E DELL’ ART. 11 DELLA LEGGE 241/1990 RELATIVO ALL’ATTUAZIONE
DEL
PROGRAMMA
DI
INVESTIMENTI
E
AMPLIAMENTO
DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE DELLA DITTA
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.
L'anno duemilaquindici, il giorno ................... del mese di Ottobre, nella Residenza
Municipale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge
TRA
Il COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE, rappresentato da ...............,
domiciliato per la carica in Sant'Agata Bolognese (BO), via 2 Agosto 1980 n. 118,
presso la residenza municipale del Comune di cui infra, il quale interviene ed agisce
nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile dell'Area
Tecnica del Comune di cui infra e, come tale, legale rappresentante del COMUNE DI
SANT'AGATA BOLOGNESE con residenza municipale in Sant’Agata Bolognese
(BO), via 2 Agosto 1980 n. 118, avente Codice fiscale 00865820377 e partita IVA
00525081204, nel seguito del presente atto indicato anche come "Comune", e quindi
in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di detto Comune, a quanto infra
autorizzato in forza del Decreto Sindacale n. .... del ....... e della delibera della Giunta
Comunale n….del……., esecutiva ai sensi di legge,
E
1
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A., con sede legale in Sant'Agata Bolognese
(BO), Via Modena n. 12, Codice Fiscale e numero Registro Imprese di Bologna:
03049840378, P. IVA 00591801204, rappresentata da ........... in qualità di ...............
della società "AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.", quale proprietaria dei beni
distinti nel Catasto del Comune di Sant’Agata Bolognese al Foglio 28 Mappali 174
(Sub. 14, 21, 26, 27, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43), 675, 705, 706, 707, 717, 718, 719,
128, 129 (Sub. 2, 3, 4, 5, 6), 631, 633, 653, 688 Sub.1, 689, 690, per una Superficie
Fondiaria di circa 181.992,00 mq, classificati dal vigente strumento urbanistico quale
ambito produttivo consolidato “AP_4 – aree di trasformazione per usi produttivi”,
Mappali 614 (Sub. 3, 6, 7, 8, 9), 616 (Sub. 1, 2,3), 619, 620, 622, 625, 664, 665, 621,
615, 731, per una Superficie Fondiaria di circa 63.657,00, classificati dal vigente
strumento urbanistico quale ambito produttivo “AP_3 – aree edificabili per funzioni
produttive in corso di attuazione”, Mappali 121 (Sub.2, 3, 4, 5), 608, 611, 613, 732,
720, 721, per una Superficie Fondiaria di circa 68.780,00 mq, classificati dal vigente
strumento urbanistico in parte in ambito “ARP – rurale di rilievo paesaggistico” ed in
parte in ambito “URB” per infrastrutturazione tecnologica (Scheda normativa 3 del
vigente POC) (All. 1).
PREMESSO CHE:
-
la L.R. n. 20/2000 del 24/03/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del
territorio” prevede che la pianificazione comunale si articoli in Piano Strutturale
Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo
Comunale (POC), Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
-
il Comune di Sant’Agata Bolognese ha approvato il Piano Strutturale Comunale
(PSC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), rispettivamente con
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deliberazioni consiliari n. 30 del 07/04/2011 e n. 31 del 07/04/2011,
immediatamente esecutive;
-
ai sensi dell’art. 32 comma 13 e art. 33 comma 3 della L.R. 20/2000, il Piano
Strutturale Comunale (PSC) ed Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) sono
entrati in vigore il 27/04/2011, data di pubblicazione dei relativi avvisi di
approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
-
il primo Piano Operativo Comunale (POC) – a valenza quinquennale - è stato
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 23/02/2015,
rendendo possibile il completamento del nuovo sistema di strumenti di
pianificazione previsto dalla L.R. n. 20/2000;
-
il PSC, per quanto concerne gli ambiti a destinazione produttiva, ha recepito i
contenuti dell’”Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dell’Associazione
Terre d’Acqua” sottoscritto nel maggio 2005 fra i Comuni aderenti
all’Associazione Terre d’Acqua (ora Unione) e la Provincia di Bologna finalizzato a
stabilire gli obiettivi strategici per lo sviluppo degli ambiti produttivi ai sensi
dell’art. 15 della L.R. 20/2000;
-
in attuazione del citato Accordo l’ambito produttivo del Comune di Sant’Agata
Bolognese è stato classificato “ambito produttivo di rilievo comunale” nel quale
sono ammessi esclusivamente, in coerenza con l’art. 9.2 del PTCP di Bologna, gli
ampliamenti delle attività produttive già insediate, fermo restando che dette
previsioni urbanistiche devono essere corredate da accordi, sottoscritti ai sensi
dell’art. 18 della LR 20/2000, o da atti unilaterali d’obbligo, che individuino
puntualmente i soggetti attuatori, definiscano gli impegni a carico degli stessi
nonché le effettive necessità.
PRESO ATTO CHE:
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Automobili Lamborghini S.p,A, azienda di grande rilievo internazionale del
Gruppo Audi, produttrice di automobili supersportive, avente sede nel territorio di
Sant’Agata Bolognese, ha manifestato l’intenzione di porre in essere un articolato
programma di interventi finalizzati a realizzare nel proprio stabilimento sia
investimenti di carattere industriale che una serie di investimenti in ricerca
industriale e sviluppo sperimentale;
-
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha giudicato gli interventi previsti dalla
Automobili Lamborghini S.p.A. pienamente coerenti con le finalità e gli obiettivi
perseguiti nell’ambito delle strategia nazionale di specializzazione intelligente in
materia di ricerca e innovazione;
-
la Regione Emilia Romagna ha giudicato gli interventi previsti dalla Automobili
Lamborghini S.p.A. pienamente coerenti con le finalità e gli obiettivi perseguiti dal
Programma Operativo Regionale, finanziato con risorse del Fondo Sociale
Europeo 2014-2020, in merito agli investimenti per supportare i processi di
innovazione e consolidamento delle competenze di singole imprese o di
comparti/filiere produttive e dal Programma Operativo Regionale, finanziato con
risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, in merito
all’attuazione della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente che ha
individuato nella Meccatronica e Motoristica uno degli ambiti prioritari su cui
concentrare il sostegno alla ricerca e sviluppo e agli investimenti produttivi;
-
a tal fine, in data 27 maggio 2015, è stato siglato un accordo interistituzionale fra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, la
Regione Emilia-Romagna e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa (nel prosieguo anche “Invitalia”) che ha dato il via ad un
Protocollo d’intesa con Automobili Lamborghini Spa;
4
-
detto programma di investimenti, comprendente infrastrutturazione logistica e
telematica, attività di ricerca e sviluppo, formazione e sostegno all’occupazione,
tutela dell’ambiente e riduzione dei consumi energetici, comporterà un notevole
impatto positivo sul territorio in termini di indotto, creerà nuova e qualificata
occupazione e rafforzerà la competitività del sistema produttivo nazionale, oltre
che consolidare ulteriormente la forte specializzazione industriale motoristica nel
comparto top di gamma;
-
per l’attuazione del citato programma di investimenti da parte di Automobili
Lamborghini, si rende necessario realizzare un ampliamento dell’insediamento
produttivo esistente che interessa sia le aree di proprietà di AUTOMOBILI
LAMBORGHINI S.P.A. aventi già destinazione urbanistica produttiva (ambiti
produttivi consolidati “AP_4”, “AP_4*”, “AP_3”) sia terreni contigui della
medesima proprietà, posti in stabile e diretto collegamento con l’insediamento
principale da ampliare ed attualmente ricompresi in territorio rurale;
-
quanto sopra presuppone pertanto la variazione degli strumenti urbanistici
comunali vigenti per quanto attiene ai parametri urbanistico-edilizi negli ambiti
gia’ aventi destinazione produttiva, nonché, relativamente all’area contigua
interessata, la trasformazione della zonizzazione da rurale a produttiva.
RICONOSCIUTO
Nel progetto di crescita di Automobili Lamborghini S.p.a., attività produttiva di
eccellenza, un rilevante interesse pubblico per le complessive ricadute positive per il
territorio e la comunità locale, come peraltro affermato anche nelle circolari della
Regione Emilia-Romagna PG 2015.0308657 del 13/05/2015 e PG 2015.0506148 del
16/07/2015.
VISTI:
5
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l’art. 18 della citata L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, che
prevede che gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel
rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di
trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di
tutti i soggetti interessati, per assumere negli strumenti urbanistici previsioni di
assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale, condivise dai
soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di
pianificazione;
-
l’art. 11 della L. 241/90 “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”, che
prevede che le amministrazioni procedenti, in accoglimento di proposte, possono
concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in
sostituzione di questo;
-
l’art. A-13 della L.R. n. 20/2000 che stabilisce, relativamente agli ambiti del
territorio per attività produttive, che gli accordi ex art. 18 della medesima legge
regionale possono prevedere interventi di ammodernamento, ampliamento,
razionalizzazione o riassetto organico dei complessi industriali esistenti. A tal fine
gli accordi possono prevedere adeguati incentivi urbanistici;
-
l’art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 che stabilisce misure urbanistiche straordinarie
per favorire lo sviluppo delle attività industriali o artigianali già insediate nel
territorio urbanizzato e consistenti nell’obbligo di convocare una conferenza di
servizi per valutare progetti di ampliamento o ristrutturazione di insediamenti
produttivi (già presenti nel territorio urbanizzato alla data del 21 aprile 2009, in cui
6
è entrata in vigore la LR 6/2009) che comportino variante agli strumenti
urbanistici;
-
la nota della Regione Emilia-Romagna PG 2015.0254659 del 20/04/2015, ns.
prot. 5222 del 21/04/2015, con la quale si formula parere positivo all’applicazione
dell’art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 per il procedimento di ampliamento dello
stabilimento produttivo di cui trattasi;
-
l’ipotesi progettuale di ampliamento dell’insediamento produttivo esistente della
Ditta Automobili Lamborghini S.p.a., presentata in data 31/07/2015 prot 9741 e
successive integrazioni.
CONSIDERATO CHE:
-
l’intervento proposto comporta la variazione a tutti i livelli di pianificazione
urbanistica comunale (PSC, RUE, POC);
-
all’ipotesi progettuale è allegata la Valutazione della Sostenibilità Ambientale e
Territoriale (Valsat) dell’intervento di ampliamento dell’insediamento produttivo
esistente della Ditta Automobili Lamborghini S.p.a., nella quale sono descritti i
potenziali impatti delle scelte operate tenuto conto delle caratteristiche del
territorio;
-
fra le misure idonee per mitigare o compensare i potenziali impatti sul territorio,
ed in particolare per risolvere le criticità viabilistiche e di efficienza idraulica, sono
state individuate le seguenti opere infrastrutturali:
•
la realizzazione di una rotatoria sulla SP 255 nell’intersezione con le vie 21
Aprile 1945 e Pettarella;
•
l’adeguamento dell’intersezione esistente fra le Strade Provinciali SP 255 e SP
16;
7
•
l’allargamento della SP 255 (fronte Lamborghini) per la creazione di idonee
corsie di accumulo;
•
l’allargamento e l’adeguamento normativo della sede stradale di via Montirone
e del ponte di innesto con via Pedicello, oltre alla sua connessione con via
F.Lamborghini attraverso una nuova strada di urbanizzazione;
•
la tombinatura di un tratto del canale consortile “Scolo Cerchia”, quale
recettore della fognatura bianca del comparto produttivo, ed il relativo utilizzo
della superficie sovrastante a parcheggio pubblico (circa 100 posti auto)
-
dalla Valsat inoltre, relativamente alle attrezzature per l’istruzione del territorio,
emerge una possibile situazione di sofferenza della fascia dell’obbligo delle scuole
Primaria e Secondaria di I grado. Detti plessi non possiedono sufficiente
disponibilità di ulteriori spazi per accogliere anche bambini provenienti da comuni
limitrofi (es. famiglie dei nuovi lavoratori di Automobili Lamborghini che per
motivi di organizzazione della vita familiare, decidano di iscrivere i figli vicino al
posto di lavoro anziché nel comune di residenza). Si tratta di una situazione di
difficile soluzione a livello comunale, se non attraverso finanziamenti pubblici
nell’ambito dei piani nazionali e regionali di Edilizia Scolastica.
-
in fase di istruttoria del progetto di ampliamento dell’insediamento produttivo si
sono svolti incontri con la Ditta Automobili Lamborghini S.p.a., per giungere alla
definizione del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione urbanistica
comunale, delle eventuali cessioni di aree e della realizzazione di opere pubbliche e
dotazioni territoriali aggiuntive nonché delle misure per la sostenibilità
dell’intervento di trasformazione urbanistica oggetto del presente accordo,
coerentemente con le previsioni del PSC e del RUE vigenti;
8
-
con delibera della Giunta Comunale n.........del.......... è stato approvato il presente
Accordo ed autorizzata la sua sottoscrizione.
Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente Accordo, tra le
parti sopra intervenute e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente Accordo ha ad oggetto la definizione del contenuto discrezionale degli atti
di pianificazione urbanistica comunale volti a recepire, nel rispetto della pianificazione
sovraordinata, il programma di investimenti e ampliamento dell’insediamento
produttivo della Ditta Automobili Lamborghini S.p.a. in considerazione del rilevante
interesse pubblico per il territorio e la comunità locale come in premessa descritto.
ART. 2 – IMPEGNI DEL COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
1. Il Comune di Sant’Agata Bolognese si impegna:
A) a convocare, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione, da parte di
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A., dell’istanza di Permesso di
Costruire per l’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente di Via
Modena n. 12 in Variante agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale
vigenti, la conferenza di servizi di cui all’art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 per
la valutazione del progetto da parte degli Enti che svolgono compiti di
governo del territorio;
B) a sottoporre al Consiglio Comunale ai fini dell’approvazione definitiva, alla
conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi e della conseguente fase di
pubblicità, la modifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale
necessaria per l’attuazione del programma di investimenti e ampliamento
dell’insediamento produttivo esistente di via Modena n. 12, consistente
nell’attribuzione di una destinazione urbanistica univoca, nonché di parametri
9
urbanistico-edilizi uniformi ai terreni in proprietà di AUTOMOBILI
LAMBORGHINI S.P.A. perimetrati nell’allegata planimetria (All. 2):
•
Destinazione urbanistica: area AP_4_AL – area per l’ampliamento
dell’insediamento produttivo esistente Automobili Lamborghini
•
Superficie fondiaria SF = 314.429,00 mq circa
•
Indice utilizzazione fondiaria UF = 0,5 mq/mq
•
Superficie Utile SU max = 157.214,50 mq (riconoscendo pertanto un
incremento pari a 42.317,25 mq di SU rispetto all’attuale potenzialità
edificatoria)
•
Modalità di attuazione: diretta mediante Permesso di costruire
convenzionato
•
Altezza massima H = 30 mt
•
Parcheggi di urbanizzazione PU = 5mq/100 mq di SU. È ammessa la
monetizzazione
•
Parcheggi di pertinenza Pp = 20mq/100 mq di SU di cui almeno il 5% di
uso pubblico
•
Superficie permeabile in misura idonea ad assicurare il principio di
invarianza idraulica
•
Distanze = rif. Art. 16 del RUE
•
Usi ammessi: U.9 - magazzini, depositi, U.11 - Piccoli uffici e studi
professionali, U.12 - Attività terziarie e direzionali, U.13b - Piccole
officine e laboratori artigianali, U.14 - Artigianato di servizio agli
automezzi, U.15 - Attività artigianali e industriali, U.19 - Attività di
rimessaggio veicoli, U.25 - Infrastrutture tecniche e tecnologiche, U.31 Distributori di carburante (limitatamente a servizio dell’attività produttiva)
10
C) a gestire le eventuali procedure espropriative e/o di acquisizione bonaria, a
proprie cura e spese ed entro mesi sei dalla stipula della Convenzione
Urbanistica di cui al successivo punto E), delle aree di altrui proprietà
necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria funzionali
all’intervento di trasformazione urbanistica dell’insediamento, meglio descritte
al successivo art. 3;
D) a garantire la disponibilità e l’accessibilità delle aree pubbliche interessate dalla
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di
trasformazione urbanistica dell’insediamento, nel rispetto delle indicazioni che
la Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
impartiranno al fine dell’esecuzione dei lavori, autorizzando pertanto
l’occupazione dei relativi terreni e spazi di proprietà comunale per tutto il
tempo occorrente alla realizzazione delle opere;
E) a stipulare, entro 10 giorni dalla deliberazione con la quale il Consiglio
Comunale si esprimerà sulla Variante, quale condizione per l’ampliamento
dell’insediamento produttivo esistente di Via Modena n. 12, una convenzione
urbanistica con il Soggetto attuatore, sostitutiva del precedente atto
convenzionale sottoscritto in data 20/05/2013 con atto a ministero Notaio
Federico Rossi, che definisca nel dettaglio le tempistiche, gli elementi
progettuali di massima e le modalità di realizzazione degli interventi previsti
dal progetto, i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione
primaria
funzionali
all’intervento
di
trasformazione
urbanistica
dell’insediamento, le relative idonee garanzie fideiussorie, le modalità di
controllo sulla loro esecuzione, i criteri e le modalità per il loro trasferimento
11
al Comune, le sanzioni convenzionali per l'inosservanza degli obblighi stabiliti
nella convenzione ecc....
F) a prendere in carico le opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 3 entro
60 giorni dalla presentazione del Collaudo tecnico-amministrativo delle stesse,
redatto da un tecnico abilitato nominato dal soggetto attuatore.
Le attività di collaudo dovranno essere concluse entro 30 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori.
Dalla data di presa in carico delle opere di urbanizzazione si trasferirà
all’Amministrazione Comunale ogni responsabilità ed ogni onere di
manutenzione delle opere stesse, fermo restando la responsabilità
dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile.
2. Le Parti convengono che, in sede di stipula della Convenzione sostitutiva del
precedente atto convenzionale sottoscritto in data 20/05/2013 con atto a
ministero Notaio Federico Rossi, si prenderà atto che le risorse corrisposte dalla
Società Automobili Lamborghini S.p.a. all’Amministrazione Comunale ed
introitate al capitolo 452021 “Contributo di sostenibilità da privati per diritti
edificatori” del Bilancio 2012,
accantonate in spesa quale Avanzo vincolato
dall’Ente, saranno destinate ad interventi di edilizia scolastica e non più ad
interventi infrastrutturali.
ART. 3 - IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE
1. Il Soggetto attuatore si impegna:
A) a presentare istanza di Permesso di Costruire, ai sensi della L.R. 15/2013 e
dell’art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000, per l’ampliamento dell’insediamento
produttivo esistente di Via Modena n. 12 attraverso la redazione di un
12
masterplan urbanistico esteso a tutte le aree in proprietà (Rif. All. 2), che
individui:
•
lo sviluppo complessivo della capacità edificatoria in considerazione dei
parametri urbanistico-edilizi uniformi meglio precisati al precedente art. 2;
•
la sistemazione delle aree pertinenziali private (viabilità, percorsi pedonali,
parcheggi pertinenziali ecc..), la connessione con la viabilità pubblica e la
rete dei percorsi ciclopedonali;
•
gli approfondimenti progettuali, alla scala opportuna, relativi alle opere
infrastrutturali e dotazioni territoriali necessari per mitigare o compensare
i potenziali impatti sul territorio, ed in particolare per risolvere le criticità
viabilistiche e di efficienza idraulica.
Il progetto deve risultare corredato dalla Valutazione della Sostenibilità
Ambientale e Territoriale (Valsat) dell’intervento, ai sensi dell’art. 5 della L.R.
n. 20/2000.
B) a riconoscere, al Comune di Sant’Agata Bolognese, a titolo di contributo di
sostenibilità per l’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, una
somma pari a € 51,50 al mq di SU aggiuntiva, come prevista dalla variante
urbanistica (42.317,25 mq), per un totale di € 2.179.338,38.
C) a progettare e realizzare, nei tempi e nei modi stabiliti dalla Convenzione
Urbanistica ed a scomputo parziale del contributo di sostenibilità per un
importo di € 2.060.000,00, le seguenti opere e dotazioni territoriali funzionali
all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, meglio individuate
nell’allegata planimetria (All. 3):
•
realizzazione di una rotatoria sulla SP 255 nell’intersezione con le vie 21
Aprile 1945 e Pettarella;
13
•
adeguamento dell’intersezione esistente fra le Strade Provinciali SP 255 e
SP 16;
•
allargamento della SP 255 (fronte Lamborghini) per la creazione di idonee
corsie di accumulo;
•
allargamento e adeguamento normativo della sede stradale di via
Montirone e del ponte di innesto con via Pedicello, connessione con via
F.Lamborghini attraverso una nuova strada di urbanizzazione, oltre alla
successiva cessione a titolo gratuito delle aree di sedime stradale;
•
tombinatura di un tratto del canale consortile “Scolo Cerchia”, quale
recettore della fognatura bianca del comparto produttivo, ed il relativo
utilizzo della superficie sovrastante a parcheggio pubblico (circa 100 p.a.)
per un onere finanziario complessivo stimato in complessivi € 2.060.000,00
circa, come da computo metrico estimativo di spesa agli atti al PG ...... del .......
Gli eventuali risparmi, i ribassi d’asta, le economie sui costi di esecuzione delle
opere, rispetto al valore stimato ex-ante ai fini dello scomputo del contributo
di sostenibilità, restano nella disponibilità del Soggetto Attuatore, così come
eventuali costi aggiuntivi sono a carico dello stesso secondo una logica di
rischio imprenditoriale.
I lavori di cui sopra dovranno essere definiti nel progetto esecutivo delle opere
da realizzarsi a scomputo del contributo di sostenibilita’ di cui sopra, a cura e
spese del soggetto attuatore, per il quale dovrà essere ottenuto il previsto
titolo abilitativo edilizio.
Si precisa che, trattandosi di opere funzionali all’intervento di trasformazione
urbanistica del territorio in diretta attuazione dello strumento urbanistica ed
essendo l’importo di tali lavori inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1,
14
lettera c) del d.lgs. n. 163/2006, il soggetto attuatore non e’ tenuto
all’applicazione dei limiti e delle procedure contenuti in tale decreto legislativo.
D) a presentare, a garanzia della esatta e completa osservanza delle obbligazioni
assunte alle precedenti lett. B) e C), all’atto del ritiro del titolo edilizio relativo
alle opere da realizzarsi a scomputo del contributo di sostenibilità di cui sopra,
apposite garanzie fideiussorie bancarie o assicurative, ai sensi degli artt. 1944 e
segg. del Codice Civile, di importo complessivo pari a 2.060.000,00 €.
Sulla garanzia prestata l’Amministrazione Comunale avrà diritto di valersi per
l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, per la
realizzazione dei medesimi a regola d’arte, per eventuali difformità e vizi delle
opere da denunciarsi entro due anni dalla data del collaudo tecnicoamministrativo, per eventuali danni subiti dal Comune a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere
preesistenti, verificatasi nel corso dei lavori e copertura altresì del corretto
ripristino delle opere danneggiate o distrutte.
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta, del Comune.
Le costituite garanzie potranno essere svincolate, anche parzialmente sulla
base dell’attuazione per stralci funzionali, tramite comunicazione scritta del
Comune, solo a seguito di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo
delle relative opere.
15
E) a corrispondere all’Amministrazione Comunale l’importo residuo di
contributo di sostenibilità dovuto, pari a € 120.000,00, nei tempi e nei modi da
stabilirsi in sede di stipula della Convenzione Urbanistica di cui al precedente
art. 2 lett. E), allo scopo di compensare la possibile situazione di sofferenza
della fascia dell’obbligo delle scuole Primaria e Secondaria emersa dalla Valsat.
Detto importo sarà utilizzato dall’Amministrazione Comunale per interventi di
edilizia scolastica ovvero per la redazione del progetto relativo alla
realizzazione di un nuovo Polo Scolastico.
F) a corrispondere al Comune, all’atto della definizione dei singoli titoli abilitativi
edilizi per gli interventi in progetto, i contributi di costruzione (oneri di
urbanizzazione primaria, secondaria, contributo di disinquinamento "D+S",
costo di costruzione, ove dovuti per il tipo di destinazione d’uso prevista) con
le modalità e secondo gli importi stabiliti dalle vigenti deliberazioni regionali e
comunali. La proposta di variante urbanistica prevede la monetizzazione della
dotazione di Parcheggi di Urbanizzazione (PU) in quanto non sono
concretamente reperibili, all’interno dell’area di intervento, aree idonee ai fini
dell’accessibilità e della fruizione pubblica.
G) a stipulare con il Comune, entro 10 giorni dalla deliberazione con la quale il
Consiglio Comunale si esprimerà sulla variante, quale condizione per
l’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente di Via Modena n. 12,
una convenzione urbanistica, sostitutiva del precedente atto convenzionale
stipulato in data 20/05/2013 con atto a ministero Notaio Federico Rossi, che
definisca nel dettaglio le tempistiche, gli elementi progettuali di massima e le
modalità di realizzazione degli interventi previsti dal progetto, i termini di
inizio e di ultimazione delle opere da realizzarsi a scomputo del contributo di
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sostenibilità di cui sopra e funzionali all’intervento di trasformazione
urbanistica dell’insediamento, le relative idonee garanzie fideiussorie, le
modalità di controllo sulla loro esecuzione, i criteri e le modalità per il loro
trasferimento al Comune, le sanzioni convenzionali per l'inosservanza degli
obblighi stabiliti nella convenzione ecc...
2. Il Soggetto attuatore si impegna altresì a trasferire ai propri aventi causa, in caso di
cessione degli immobili, gli obblighi di cui al presente Accordo.
ART. 4 – EFFETTI DELL’ACCORDO E DURATA
1. Il presente Accordo ed i patti ivi contenuti vincolano le parti dalla data di
sottoscrizione, pur essendo l’efficacia e la validita’ di tale accordo assoggettate alla
condizione sospensiva del recepimento delle sue previsioni, da parte del Consiglio
Comunale, in sede di approvazione della variante urbanistica a conclusione dei
lavori della conferenza di servizi di cui all’art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000.
2. L’Accordo avrà durata sino all’estinzione delle obbligazioni e degli adempimenti
previsti dall’accordo stesso, salvo diverse determinazioni pattuite nella successiva
Convenzione Urbanistica da stipularsi ai sensi del precedente art. 2.
3. Ai sensi dell’art. 11 comma 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il Comune, per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può recede unilateralmente dall'accordo,
salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli
eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4. Il Comune avvierà le procedure per far cessare gli effetti del presente accordo,
qualora non abbiano avuto attuazione gli impegni assunti dal Soggetto Attuatore,
entro i termini ivi stabiliti.
5. Il presente Accordo costituirà parte integrante del progetto di ampliamento
dell’insediamento produttivo esistente di via Modena n. 12 e sarà soggetto alle
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medesime forme di pubblicità degli strumenti di pianificazione urbanistica
comunale cui accede.
ART. 5 - RICHIAMI NORMATIVI
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, trovano
applicazione le disposizioni dell’art. 18 L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.; le disposizioni
contenute nei commi 2 e seguenti dell’art. 11 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di
obbligazioni e contratti.
ART. 6 – CONTROVERSIE
1. La risoluzione di ogni controversia, che si riferisca alla formazione, conclusione ed
esecuzione del presente accordo, è riservata alla giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo.
ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 nella
forma della scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge.
2. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del Comune.
*******
Per l’Amministrazione Comunale
Per il Soggetto Attuatore
Costituiscono allegati del presente atto:
All. 1) Planimetria con individuazione della vigente classificazione urbanistica
All. 2) Planimetria con individuazione del nuovo ambito produttivo Automobili Lamborghini
All. 3) Planimetria con individuazione delle opere di urbanizzazione funzionali all’intervento di
trasformazione urbanistica del territorio
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