Domande e Risposte frequenti

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Domande e Risposte frequenti
E' vero che l'obbligo del pagamento dell'Ici è stato esteso ad altri titolari di diritto reale ?
Sì. Dal 1° gennaio 1998, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 58, comma 1 del D.Lgs.
n.446/97, la soggettività passiva Ici è stata estesa al superficiario, all'enfiteuta ed al locatario
finaziario. Pertanto, obbligato al pagamento dell'imposta relativa al suolo su cui è costituito il
diritto di superficie o al fondo concesso in enfiteusi, non è il proprietario dell'immobile ma,
rispettivamente,
il
titolare
del
diritto
di
superficie
o
di
enfiteusi.
Per l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria, tenuto al pagamento dell'Ici è il
locatario che assume una connotazione giuridica caratteristica e ben diversa dal titolare di un
contratto di locazione semplice, che resta completamente estraneo agli obblighi Ici.
Quand'è che sorge l'obbligo Ici per il superficiario, l'enfiteuta e il locatario finanziario ?
Qualora tali diritti siano stati acquisiti successivamente al 31 dicembre 1997, l'obbligo Ici sorge
in capo al superficiario dalla data della concessione del diritto reale di superficie sull'area; in
capo all'enfiteuta dalla data della concessione del diritto reale di enfiteusi sul fondo; in capo
all'utilizzatore dalla data della stipula del contratto di locazione finanziaria.
L'obbligo Ici è invece sorto a decorrere dal 1° gennaio 1998, qualora detti diritti siano stati
acquisiti
anteriormente
a
quest'ultima
data.
Per quanto concerne il diritto di superficie, occorre precisare che a partire dall'anno 1998,
soggetto passivo Ici per il suolo concesso in superficie è il superficiario, anche se non ha ancora
realizzato alcuna costruzione. Pertanto, nel caso in cui l'ente locale abbia concesso il diritto di
superficie su aree di proprietà comunale ad una cooperativa edilizia, è quest'ultima a rimanere
obbligata
al
pagamento
dell'imposta
gravante
sul
suolo.
Riguardo alla locazione finanziaria, nell'ipotesi in cui il contratto di locazione finanziaria si
riferisca a un fabbricato classificabile nel gruppo catastale D privo di rendita, ovvero a un
fabbricato il cui valore debba essere calcolato sulla base delle scritture contabili, l'utilizzatore è
tenuto al pagamento dell'imposta solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
stipula del contratto. Quindi, se la stipula del contratto è avvenuta nel 1999, soltanto a docorrere
dal 2000 il locatario finanziario subentra nella soggettività passiva Ici.
In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile, come va effettuato il
pagamento dell'Ici ?
In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile (ad esempio, comproprietà
piena; cousufrutto; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun
contitolare deve effettuare distintamente il versamento dell'Ici limitatamente alla parte
corrispondente
alla
propria
quota
di
titolarità.
Sul punto, il comune può adottare, a norma dell'art. 59, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n.
446/97, una disposizione regolamentare in base alla quale si considerano regolarmente eseguiti i
versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
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Come si determina l'Ici da pagare ?
L'imposta da pagare sull'immobile posseduto viene determinata applicando alla base
imponibile, cioè al valore del fabbricato, dell'area edificabile o del terreno agricolo, l'aliquota
vigente nell'anno di imposizione nel comune dove è situato l'immobile.
Nel caso in cui l'immobile sia ubicato sul territorio di più comuni, questo si considera situato
interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie.
E come si calcola la "base imponibile" ?
Per quanto concerne i fabbricati, la "base imponibile" è costituita dalla loro rendita catastale
moltiplicata:
•
per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali: A (abitazioni); C
(magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
•
per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi,
teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
•
per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
In tutti i casi, il risultato di queste moltiplicazioni deve essere maggiorato del 5% per effetto
della legge collegata alla Finanziaria per il 1977, che ha rivalutato le rendite catastali urbane ai
fini Ici con decorrenza 1° gennaio 1997.
Qual è il valore dei fabbricati non iscritti in catasto o che hanno subito variazioni
permanenti ?
Se il fabbricato non ha rendita catastale fin dall'origine oppure lo diventa perché la rendita a suo
tempo attribuita non è più adeguata, essendo intervenute variazioni strutturali o di destinazione
permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente deve far
riferimento alla categoria ed alla rendita catastale attribuite a fabbricati similari iscritti in
catasto.
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Per i fabbricati posseduti da imprese come viene determinata la base imponibile ai fini
Ici ?
Per i fabbricati interamente posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati, classificabili
nel gruppo catastale "D" e sforniti di rendita fin dall'origine (anche di quella "proposta" con la
procedura Docfa), il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi
contabilizzati e aggiornati mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione stabiliti
annualmente tramite decreto ministeriale. I coefficienti in vigore per l'anno 2000 sono stati
fissati con Dm 21 marzo 2000, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 21 aprile 2000, n. 94. I
costi incrementativi sostenuti nell'anno corrente sono irrilevanti in quanto si deve far
riferimento alla situazione alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Questa procedura si applica anche nel caso in cui il fabbricato sia di interesse storico e artistico
e viene meno se nel corso dell'anno precedente a quello di imposizione sia pervenuta la rendita
definitiva. Qualora invece la rendita sia stata attribuita in corso d'anno, essa avrà effetto dal 1°
gennaio dell'anno successivo. Così ad esempio, se la rendita viene attribuita nel 2000, per
l'esercizio 2000 il contribuente versa l'imposta con il metodo dell'attualizzazione dei costi
mentre per l'anno 2001 dovrà applicare il valore della rendita moltiplicato per 50 e poi per 1,05.
A giugno ho versato l'acconto Ici in misura superiore a quanto dovuto. Posso ora
detrarre dall'importo a saldo per il mese di dicembre la somma versata in eccesso con la
prima rata ?
Certamente. Nel caso di specie la circolare ministeriale n. 118 del 7 giugno 2000 chiarisce che
"il contribuente, per la quantificazione dell'importo della prima rata, deve verificare la propria
situazione imponibile in relazione ai primi 6 mesi dell'anno 2000. Per la seconda rata, invece,
deve verificare la situazione imponibile in relazione all'intero anno 2000 e versare l'imposta
dovuta, previa deduzione di quanto eventualmente già pagato a titolo di acconto."
Quali sono gli immobili esclusi o esenti dall'Ici ?
Sono esclusi dal campo di applicazione dell'Ici tutti quegli immobili che non rientrano nelle
definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/92, quali, per esempio, i terreni, diversi dalle aree
edificabili, nei quali non vengono esercitate le attività agricole di cui all'art. 2135 del codice
civile, inutilizzati od adibiti ad attività non agricole o i piccoli appezzamenti di terreno coltivati
occasionalmente
senza
strutture
organizzative.
Sono invece esenti dall'imposta gli immobili indicati all'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92. Si
rammenta che il comune può adottare disposizioni regolamentari con le quali disciplinare più
compiutamente alcune ipotesi di esenzione, come quelle previste all'art. 59, comma 1, lettere b)
e c) del D.Lgs n. 446/97.
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Per le vacanze io e mia moglie abbiamo acquistato un appartamento al mare con la
formula della multiproprietà. Vorremmo sapere se dobbiamo pagare l'Ici, dato che
l'utilizzo è di breve periodo.
Lei non ha precisato se il contratto di acquisto ha ad oggetto una multiproprietà azionaria o se si
tratta di contitolarità. Nel caso di multiproprietà, infatti, se l'acquisto riguarda quote azionarie,
la soggettività passiva fa capo alla società proprietaria dell'immobile, mentre se si riferisce ad
una pluralità di beni frazionati in periodi temporali di godimento, l'onere di corrispondere
l'imposta spetta a ciascun multiproprietario in relazione alla propria quota di titolarità, a
prescindere dal periodo di utilizzo dell'immobile.
Possiedo un fabbricato non più rurale che è inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato.
Che devo fare per avere la riduzione del 50 per cento dell'Ici ?
Per avere la riduzione del 50 per cento dell'imposta, prevista dall'art. 8,comma 1 del D.Lgs.
504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve
ottenere il riconoscimento dello stato di inagibilità o inabitabilità del fabbricato. L'inagibilità o
inabitabilità sono accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario
cui spetta allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa lei ha facoltà di
presentare un'autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15. E' necessario che l'inagibilità o l'inabitabilità sussistano
congiuntamente all'assenza di utilizzo. Il comune si riserva comunque di verificare la veridicità
di
quanto
da
lei
dichiarato.
Anche in questa materia il regolamento comunale, in base al disposto dell'art. 59, comma 1,
lettera h) del D.Lgs. 446/97, può disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del
fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, in forza della quale verrà
riconosciuta la riduzione dell'imposta.
Ho ereditato un fabbricato di interesse storico e vorrei sapere quale valore devo
assumere per il calcolo dell'Ici ?
Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre
1999, n. 490, il valore è determinato in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 5, del d.l. 23
gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Si deve pertanto assumere la
rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra
quelle previste nel gruppo catastale A della zona censuaria ove è situato l'immobile.
Tale rendita deve essere rivalutata del 5 per cento e moltiplicata poi per il coefficiente 100,
anche se il fabbricato è catastalmente classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure D. Ciò in
quanto con tale sistema il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.
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Come viene determinata la base imponibile delle aree edificabili ?
Per le aree edificabili la base imponibile soggetta a Ici corrisponde al loro valore venale in
comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione. Per la determinazione di
tale valore vanno considerati: la zona territoriale di ubicazione dell'area, l'indice di edificabilità,
la destinazione d'uso consentita, gli oneri per eventuali adattamenti del terreno necessari per la
costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche. Si ricorda che i Comuni possono aver fissato con apposito regolamento i valori
di riferimento delle aree edificabili.
Per i terreni agricoli qual è il valore da assoggettare all'Ici ?
Il valore da assoggettare all'Ici corrisponde al reddito dominicale risultante in catasto al 1°
gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per il coefficiente
75.
Quali sono le agevolazioni per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ?
L'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 stabilisce che i terreni agricoli posseduti
e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo
principale sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente i 50 milioni di
lire e con le seguenti riduzioni:
•
del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 50 e 120 milioni;
•
del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 120 e 200 milioni;
•
del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 200 e 250 milioni;
•
nessuna riduzione oltre i 250 milioni.
Si ricorda che l'esenzione va divisa per il numero dei possessori che ne hanno diritto. Pertanto,
nel caso di due proprietari dei quali uno solo abbia diritto all'esenzione, questi si avvarrà delle
riduzioni
per
intero.
Agli effetti poi dell'applicazione del predetto articolo 9, si considerano coltivatori diretti od
imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi
comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente
obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto ai fini Ici a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo (art. 58, comma 2,
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).
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Possiedo un'area non edificabile né utilizzata ai fini agricoli. Sono obbligato al
pagamento dell'Ici ?
La normativa Ici vigente non prende in considerazione le aree che, pur se non edificabili, non
rientrino nel concetto di area agricola di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504. I terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti") e i piccoli
appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa non
rientrano nell'ambito applicativo dell'Ici e non sono quindi soggetti ad imposta.
Sul terreno pertinenza della mia abitazione devo pagare l'Ici ?
Il caso da lei proposto rientra nella normativa sopra indicata. I terreni pertinenze di edifici civili
non sono soggetti all'Ici, perché parte integrante dei fabbricati. Si versa l'Ici solo sui terreni
effettivamente adibiti all'attività agricola esercitata in senso imprenditoriale (coltivazione,
silvicoltura, allevamento, trasformazione e vendita dei prodotti). Giardini, orti e piccoli
appezzamenti coltivati ad uso personale sono esenti.
Gli immobili "merci" delle imprese edilizie rimasti invenduti hanno diritto ad un'aliquota
Ici agevolata ?
Sì. Il Comune può stabilire un'aliquota agevolata, nella misura del 4 per mille, relativamente ai
fabbricati realizzati per la vendita e rimasti invenduti. Questa agevolazione, della durata
massima di tre anni, si rivolge alle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la
costruzione e l'alienazione di immobili e riguardanti qualsiasi tipologia di edifici (non solo
quindi abitazioni, ma anche uffici, negozi e box rimasti invenduti).
Per interventi di recupero di un mio fabbricato divenuto inagibile quali agevolazioni ai
fini Ici sono previste ?
L'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 27 dicembre 1997, n. 449 ha concesso ai comuni la facoltà di
fissare un'aliquota Ici agevolata anche inferiore al 4 per mille, a favore dei proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, inabitabili o interventi
finalizzati:
•
al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
•
ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto (anche pertinenziali) oppure
all'utilizzo di sottotetti.
L'aliquota agevolata è applicata limitatamente agli immobili oggetto di detti interventi e per la
durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
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Finora ho pagato l'Ici in base alla rendita "presunta", ma giorni fa mi è stata notificata
dall'Ufficio del Territorio la rendita catastale definitiva che è inferiore a quella presunta.
Ho diritto al rimborso dell'Ici pagata in eccesso ?
Sì, certamente, poiché l'attribuzione della rendita catastale definitiva è intervenuta a seguito di
rendita "presunta" e non a rettifica di precedente rendita catastale, che non gli avrebbe dato
diritto al rimborso. Nel suo caso invece, ai sensi di quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art.
11, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, il Comune dovrà confrontare la rendita
presunta (adottata negli anni precedenti) con quella definitiva e quindi provvedere al rimborso
delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella misura indicata
nel comma 6 dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 504/92, così come modificato dal D.Lgs. n. 473/97.
La riduzione della rendita catastale mi dà diritto al rimborso della maggiore Ici pagata
negli anni precedenti ?
La risoluzione ministeriale del 27 novembre 1997, n. 226/E, ha chiarito che l'aver ottenuto la
riduzione della rendita catastale non dà al contribuente il diritto al rimborso della maggiore Ici
pagata negli anni precedenti. Questo perché, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, "dovendosi assumere per ciascun anno di imposizione le rendite quali
risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione medesimo, le modifiche di rendita
hanno effetto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le
modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali".
Il regolamento Ici del mio Comune di residenza prevede all'art. 5 che "rientra tra le
abitazioni principali quella concessa in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta
fino al primo grado". Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono
inoltre previste (sempre nel regolamento) una aliquota ridotta e una detrazione
d'imposta. Ho ceduto un appartamento a mio figlio sposato che l'utilizza come abitazione
principale. Vorrei sapare se posso usufruire sia per la mia abitazione principale che per
quella di mio figlio di entrambe le agevolazioni.
La risposta è senz'altro affermativa. I comuni infatti, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e) del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono "considerare abitazioni principali, con conseguente
applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse
in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela".
Poiché il caso da lei prospettato è pienamente contemplato dal regolamento comunale, può
benissimo godere di entrambi i benefici (aliquota ridotta e detrazione d'imposta) per la sua
abitazione principale e per quella di suo figlio.
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Desidero sapere dove vanno indicati sul bollettino di versamento dell'Ici il numero e
l'importo relativi alle pertinenze.
L'importo dovuto per le pertinenze va indicato nella casella dedicata agli "Altri fabbricati",
mentre nello spazio riservato al "Numero dei fabbricati" va inserito il numero delle unità
immobiliari per le quali si effettua il versamento, intendendosi per tali quelle che sono iscritte o
devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita
catastale. Così ha ribadito la circolare ministeriale n. 118/E del 7 giugno 2000.
Ho una casa ancora in costruzione e vorrei sapere se devo pagare ugualmente l'Ici.
Fino al giorno del completamento dei lavori, l'Ici si paga in base al valore venale dell'area
fabbricabile. A fine lavori (o dall'effettiva utilizzazione del fabbricato, se precedente) l'imposta
va calcolata sul valore catastale dell'immobile (anche presunto, trattandosi di nuova
costruzione).
Trattandosi di piccola somma, posso versare l'Ici in un'unica soluzione ?
Sì. La circolare ministeriale n. 118/E del 7 giugno 2000 prevede il versamento dell'Ici dovuta
per l'intero anno, anziché in due rate, in unica soluzione nel periodo dal 1° al 30 giugno. In
proposito va ricordato che il Comune potrebbe aver stabilito, con propria disposizione
regolamentare, un diverso termine entro il quale il contribuente può effettuare il versamento in
unica soluzione. Nel caso di versamento in unica soluzione sul bollettino vanno barrate
entrambe le caselle, quella per l'acconto e quella per il saldo.
In caso di successione, come devono comportarsi gli eredi con il pagamento dell'Ici e con
la presentazione della dichiarazione ?
Dal giorno di apertura della successione (cioè della morte del proprietario), gli eredi diventano
proprietari dell'immobile o degli immobili posseduti dal de cuius. Se la successione si è aperta
dopo il 17 giugno gli eredi devono effettuare un doppio versamento:
•
il primo, ciascuno a proprio nome e pro quota, per il periodo in cui acquisiscono la
proprietà;
•
il secondo per i mesi nei quali il precedente titolare era in vita.
Se invece il familiare è deceduto prima del 17 giugno, gli eredi hanno già fatto il doppio
versamento per la prima rata e dovranno pagare la seconda interamente a loro nome, ciascuno
con
un
versamento
separato.
Per quanto riguarda poi la dichiarazione Ici, questa va presentata da ciascun erede (o almeno da
uno di essi a nome di tutti) l'anno successivo a quello del decesso ed entro il termine di
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presentazione della dichiarazione dei redditi, salvo che il Comune non abbia stabilito un diverso
termine o una diversa modalità nel proprio regolamento. Uno degli eredi, inoltre, dovrà
presentare una dichiarazione a nome del defunto, compilando il quadro riservato al
"denunciante" con i propri dati.
Quali adempimenti ai fini Ici spettano al coniuge superstite ?
In caso di successione, il coniuge superstite vanta il diritto di abitazione sulla casa di famiglia ai
sensi dell'art. 540 del codice civile. Deve quindi pagare interamente l'Ici a partire dalla morte
del coniuge, anche se ci sono altri eredi che continuano a vivere con lui (i figli, ad esempio). A
lui spetta la detrazione prima casa se l'alloggio familiare è abitazione principale. La costituzione
del diritto di abitazione è poi oggetto di dichiarazione ai fini Ici, che va presentata entro i
termini di scadenza per la comunicazione della variazione avvenuta.
Sul bollettino di versamento Ici, l'importo dell'abitazione principale va indicato al lordo
o al netto della detrazione spettante ?
Nella casella "abitazione principale" va indicato l'importo dell'Ici dovuta per l'abitazione
principale al netto della detrazione spettante; l'importo della detrazione d'imposta deve essere
invece riportato nelle caselle dedicate alla "detrazione per l'abitazione principale".
Per gli immobili compresi nel fallimento quali sono gli adempimenti ai fini Ici ?
L'art; 10, punto 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 stabilisce che "per gli immobili compresi
nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di
possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo
ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato
entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato. Entro lo stesso termine
deve essere presentata apposita dichiarazione".
Sono un cittadino italiano residente all'estero e vorrei sapere se per la casa che possiedo
in Italia ho diritto alla detrazione d'imposta per abitazione principale.
La legge dispone che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti
locata. Se nel suo caso ricorre tale condizione può benissimo beneficiare della detrazione
d'imposta per abitazione principale.
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Nel mese scorso mio zio ottantenne è stato ricoverato in maniera stabile in un istituto per
anziani. Desidero sapere come calcolare l'Ici dovuta per la sua casa.
Il comune, con propria deliberazione, può assimilare all'abitazione principale, con i conseguenti
benefici ai fini Ici, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani
o disabili che acquisiscono in modo permanente la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unità stessa non sia locata. Non le resta quindi che informarsi presso l'ufficio
tributi del Comune competente.
Ho acquistato da poco un appartamento in un condominio e vorrei sapere quali compiti
ha l'amministratore ai fini Ici per le parti comuni condominiali.
In caso di variazioni riguardanti le parti comuni condominiali indicate dall'art. 1117 numero 2
del codice civile, dotate di autonoma rendita catastale (ad esempio, portineria, alloggio custode,
garage), la dichiarazione Ici spetta all'amministratore che indicherà quali dati del contribuente
quelli
del
condominio
e
come
denunciante
lo
stesso
amministratore.
Il versamento dell'imposta di regola (ma non è un obbligo) viene fatto dallo stesso
amministratore, per essere poi iscritto nel bilancio condominiale. E' bene però che lei, quale
neo-condomino, si informi sull'osservanza di questo adempimento, altrimenti dovrà calcolare la
sua quota e pagare l'Ici, indicando l'importo nella casella "altri fabbricati" sul bollettino di
versamento.
L'anno scorso ho versato un'imposta maggiore di quella dovuta. Posso compensare la
somma versata in più con l'Ici da pagare per l'anno 2000 ?
No. La circolare ministeriale n. 118/E del 7 giugno 2000 ha ribadito che in caso di maggiori
versamenti effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente alla
compensazione con le somme da versare per l'anno 2000. L'Ici o la maggiore imposta
indebitamente versata può essere recuperata solo mediante un'apposita domanda di rimborso da
presentare al competente comune.
Ho versato erroneamente l'acconto Ici sul conto corrente postale del concessionario della
riscossione e non sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune. Può
considerarsi valido il mio versamento ?
Il ministero delle Finanze, già con circolare n. 96/E del 29 aprile 1999 e recentemente con
circolare n. 118/E del 7 giugno 2000, ha precisato che " i versamenti effettuati dai contribuenti
sul conto corrente postale del concessionario della riscossione o presso i suoi sportelli, anziché
direttamente al comune, devono essere assunti come validamente eseguiti, a norma dell'art. 13,
comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. A tal fine deve prendersi, come riferimento, la
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data apposta sul bollettino dall'ufficio postale ovvero dall'ufficio del concessionario".
Nessun dubbio quindi sulla validità del suo versamento.
Ho omesso di pagare l'acconto Ici 2000. Come posso rimediare ?
I contribuenti che non hanno versato la prima rata Ici entro il 30 giugno 2000, se si ravvedono
entro 30 giorni, cioè entro il 30 luglio 2000, che slitta a lunedì 31, devono versare le somme
dovute, più la sanzione del 3,75%, più gli interessi del 2,5% annuo, calcolati per i giorni dal 1°
luglio 2000 fino al giorno di pagamento compreso (in pratica lo 0,00685% per ogni giorno di
ritardo).
Se la regolarizzazione viene effettuata dopo i 30 giorni, ma entro il termine per la successiva
dichiarazione Ici (se dovuta) ovvero entro un anno dalla data dell'infrazione, la sanzione sale al
6%
più
gli
interessi
del
2,5%
annuo
con
maturazione
giornaliera.
Le somme relative all'imposta, alla sanzione ed agli interessi vanno versate cumulativamente,
usando l'ordinario bollettino con caratteri in rosso, tranne che il comune abbia stabilito diverse
modalità
di
pagamento.
L'imposta dovuta va indicata esattamente nelle caselle descrittive, mentre l'intero importo
(imposta + sanzione ridotta + interessi) va riportato nel totale del bollettino.
Ho acquistato un appartamento in cui vivo stabilmente, ma ho la residenza anagrafica in
un Comune diverso. Ho diritto alle agevolazioni concesse per l'abitazione principale ?
Il concetto di abitazione principale non è legato alla residenza anagrafica, ma alla nozione di
dimora abituale. Pertanto è possibile usufruire della detrazione e di un'eventuale aliquota ridotta
per abitazione principale anche se non si ha la residenza nello stesso comune in cui si abita.
Così si è espresso più volte il ministero delle Finanze.
I proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale hanno
diritto a particolari agevolazioni ai fini Ici ?
L'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, che disciplina la locazione degli immobili ad uso
abitativo, prevede che i comuni possono deliberare aliquote più favorevoli per i proprietari che
concedono in locazione unità immobiliari a titolo di abitazione principale. E' necessario
pertanto rivolgersi al Comune competente per verificare l'esistenza di apposita delibera.
Domande e Risposte frequenti
Per la casa concessa in uso gratuito a mia figlia che l'utilizza come abitazione principale,
il Comune applica l'aliquota ordinaria e non quella ridotta riconosciuta per la prima
casa. Vorrei sapere se è un comportamento giusto quello del Comune.
L'art. 59, lettera e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, riconosce ai comuni la facoltà di
"considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche
della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale,
stabilendo
il
grado
di
parentela".
Se il suo Comune non ha previsto nell'apposito regolamento Ici tale agevolazione, l'aliquota
applicata all'abitazione di sua figlia è senz'altro corretta.
A chi deve essere presentata la dichiarazione Ici ?
Al Comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili dichiarati. Se gli immobili sono situati in
più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni quanti sono i comuni. L'immobile
situato nel territorio di più comuni, si considera ubicato interamente nel Comune nel quale si
trova la maggior parte della sua superficie.
Qualora più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile, la dichiarazione Ici da
presentare al Comune deve essere separata o unica ?
Ciascun contitolare deve dichiarare la propria quota di possesso, ma la normativa vigente
permette ad uno qualsiasi dei contitolari di presentare la dichiarazione congiunta per l'intero
immobile, con l'indicazione di tutti gli altri possessori.