Domande e Risposte frequenti
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Domande e Risposte frequenti
Domande e Risposte frequenti E' vero che l'obbligo del pagamento dell'Ici è stato esteso ad altri titolari di diritto reale ? Sì. Dal 1° gennaio 1998, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 58, comma 1 del D.Lgs. n.446/97, la soggettività passiva Ici è stata estesa al superficiario, all'enfiteuta ed al locatario finaziario. Pertanto, obbligato al pagamento dell'imposta relativa al suolo su cui è costituito il diritto di superficie o al fondo concesso in enfiteusi, non è il proprietario dell'immobile ma, rispettivamente, il titolare del diritto di superficie o di enfiteusi. Per l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria, tenuto al pagamento dell'Ici è il locatario che assume una connotazione giuridica caratteristica e ben diversa dal titolare di un contratto di locazione semplice, che resta completamente estraneo agli obblighi Ici. Quand'è che sorge l'obbligo Ici per il superficiario, l'enfiteuta e il locatario finanziario ? Qualora tali diritti siano stati acquisiti successivamente al 31 dicembre 1997, l'obbligo Ici sorge in capo al superficiario dalla data della concessione del diritto reale di superficie sull'area; in capo all'enfiteuta dalla data della concessione del diritto reale di enfiteusi sul fondo; in capo all'utilizzatore dalla data della stipula del contratto di locazione finanziaria. L'obbligo Ici è invece sorto a decorrere dal 1° gennaio 1998, qualora detti diritti siano stati acquisiti anteriormente a quest'ultima data. Per quanto concerne il diritto di superficie, occorre precisare che a partire dall'anno 1998, soggetto passivo Ici per il suolo concesso in superficie è il superficiario, anche se non ha ancora realizzato alcuna costruzione. Pertanto, nel caso in cui l'ente locale abbia concesso il diritto di superficie su aree di proprietà comunale ad una cooperativa edilizia, è quest'ultima a rimanere obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo. Riguardo alla locazione finanziaria, nell'ipotesi in cui il contratto di locazione finanziaria si riferisca a un fabbricato classificabile nel gruppo catastale D privo di rendita, ovvero a un fabbricato il cui valore debba essere calcolato sulla base delle scritture contabili, l'utilizzatore è tenuto al pagamento dell'imposta solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula del contratto. Quindi, se la stipula del contratto è avvenuta nel 1999, soltanto a docorrere dal 2000 il locatario finanziario subentra nella soggettività passiva Ici. In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile, come va effettuato il pagamento dell'Ici ? In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile (ad esempio, comproprietà piena; cousufrutto; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare deve effettuare distintamente il versamento dell'Ici limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità. Sul punto, il comune può adottare, a norma dell'art. 59, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 446/97, una disposizione regolamentare in base alla quale si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Domande e Risposte frequenti Come si determina l'Ici da pagare ? L'imposta da pagare sull'immobile posseduto viene determinata applicando alla base imponibile, cioè al valore del fabbricato, dell'area edificabile o del terreno agricolo, l'aliquota vigente nell'anno di imposizione nel comune dove è situato l'immobile. Nel caso in cui l'immobile sia ubicato sul territorio di più comuni, questo si considera situato interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie. E come si calcola la "base imponibile" ? Per quanto concerne i fabbricati, la "base imponibile" è costituita dalla loro rendita catastale moltiplicata: • per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali: A (abitazioni); C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1; • per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati); • per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe). In tutti i casi, il risultato di queste moltiplicazioni deve essere maggiorato del 5% per effetto della legge collegata alla Finanziaria per il 1977, che ha rivalutato le rendite catastali urbane ai fini Ici con decorrenza 1° gennaio 1997. Qual è il valore dei fabbricati non iscritti in catasto o che hanno subito variazioni permanenti ? Se il fabbricato non ha rendita catastale fin dall'origine oppure lo diventa perché la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata, essendo intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente deve far riferimento alla categoria ed alla rendita catastale attribuite a fabbricati similari iscritti in catasto. Domande e Risposte frequenti Per i fabbricati posseduti da imprese come viene determinata la base imponibile ai fini Ici ? Per i fabbricati interamente posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale "D" e sforniti di rendita fin dall'origine (anche di quella "proposta" con la procedura Docfa), il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati e aggiornati mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione stabiliti annualmente tramite decreto ministeriale. I coefficienti in vigore per l'anno 2000 sono stati fissati con Dm 21 marzo 2000, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 21 aprile 2000, n. 94. I costi incrementativi sostenuti nell'anno corrente sono irrilevanti in quanto si deve far riferimento alla situazione alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione. Questa procedura si applica anche nel caso in cui il fabbricato sia di interesse storico e artistico e viene meno se nel corso dell'anno precedente a quello di imposizione sia pervenuta la rendita definitiva. Qualora invece la rendita sia stata attribuita in corso d'anno, essa avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Così ad esempio, se la rendita viene attribuita nel 2000, per l'esercizio 2000 il contribuente versa l'imposta con il metodo dell'attualizzazione dei costi mentre per l'anno 2001 dovrà applicare il valore della rendita moltiplicato per 50 e poi per 1,05. A giugno ho versato l'acconto Ici in misura superiore a quanto dovuto. Posso ora detrarre dall'importo a saldo per il mese di dicembre la somma versata in eccesso con la prima rata ? Certamente. Nel caso di specie la circolare ministeriale n. 118 del 7 giugno 2000 chiarisce che "il contribuente, per la quantificazione dell'importo della prima rata, deve verificare la propria situazione imponibile in relazione ai primi 6 mesi dell'anno 2000. Per la seconda rata, invece, deve verificare la situazione imponibile in relazione all'intero anno 2000 e versare l'imposta dovuta, previa deduzione di quanto eventualmente già pagato a titolo di acconto." Quali sono gli immobili esclusi o esenti dall'Ici ? Sono esclusi dal campo di applicazione dell'Ici tutti quegli immobili che non rientrano nelle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/92, quali, per esempio, i terreni, diversi dalle aree edificabili, nei quali non vengono esercitate le attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, inutilizzati od adibiti ad attività non agricole o i piccoli appezzamenti di terreno coltivati occasionalmente senza strutture organizzative. Sono invece esenti dall'imposta gli immobili indicati all'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92. Si rammenta che il comune può adottare disposizioni regolamentari con le quali disciplinare più compiutamente alcune ipotesi di esenzione, come quelle previste all'art. 59, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 446/97. Domande e Risposte frequenti Per le vacanze io e mia moglie abbiamo acquistato un appartamento al mare con la formula della multiproprietà. Vorremmo sapere se dobbiamo pagare l'Ici, dato che l'utilizzo è di breve periodo. Lei non ha precisato se il contratto di acquisto ha ad oggetto una multiproprietà azionaria o se si tratta di contitolarità. Nel caso di multiproprietà, infatti, se l'acquisto riguarda quote azionarie, la soggettività passiva fa capo alla società proprietaria dell'immobile, mentre se si riferisce ad una pluralità di beni frazionati in periodi temporali di godimento, l'onere di corrispondere l'imposta spetta a ciascun multiproprietario in relazione alla propria quota di titolarità, a prescindere dal periodo di utilizzo dell'immobile. Possiedo un fabbricato non più rurale che è inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato. Che devo fare per avere la riduzione del 50 per cento dell'Ici ? Per avere la riduzione del 50 per cento dell'imposta, prevista dall'art. 8,comma 1 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve ottenere il riconoscimento dello stato di inagibilità o inabitabilità del fabbricato. L'inagibilità o inabitabilità sono accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario cui spetta allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa lei ha facoltà di presentare un'autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. E' necessario che l'inagibilità o l'inabitabilità sussistano congiuntamente all'assenza di utilizzo. Il comune si riserva comunque di verificare la veridicità di quanto da lei dichiarato. Anche in questa materia il regolamento comunale, in base al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 446/97, può disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, in forza della quale verrà riconosciuta la riduzione dell'imposta. Ho ereditato un fabbricato di interesse storico e vorrei sapere quale valore devo assumere per il calcolo dell'Ici ? Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il valore è determinato in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Si deve pertanto assumere la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste nel gruppo catastale A della zona censuaria ove è situato l'immobile. Tale rendita deve essere rivalutata del 5 per cento e moltiplicata poi per il coefficiente 100, anche se il fabbricato è catastalmente classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure D. Ciò in quanto con tale sistema il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione. Domande e Risposte frequenti Come viene determinata la base imponibile delle aree edificabili ? Per le aree edificabili la base imponibile soggetta a Ici corrisponde al loro valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione. Per la determinazione di tale valore vanno considerati: la zona territoriale di ubicazione dell'area, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita, gli oneri per eventuali adattamenti del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Si ricorda che i Comuni possono aver fissato con apposito regolamento i valori di riferimento delle aree edificabili. Per i terreni agricoli qual è il valore da assoggettare all'Ici ? Il valore da assoggettare all'Ici corrisponde al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per il coefficiente 75. Quali sono le agevolazioni per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ? L'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 stabilisce che i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente i 50 milioni di lire e con le seguenti riduzioni: • del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 50 e 120 milioni; • del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 120 e 200 milioni; • del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 200 e 250 milioni; • nessuna riduzione oltre i 250 milioni. Si ricorda che l'esenzione va divisa per il numero dei possessori che ne hanno diritto. Pertanto, nel caso di due proprietari dei quali uno solo abbia diritto all'esenzione, questi si avvarrà delle riduzioni per intero. Agli effetti poi dell'applicazione del predetto articolo 9, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto ai fini Ici a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo (art. 58, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). Domande e Risposte frequenti Possiedo un'area non edificabile né utilizzata ai fini agricoli. Sono obbligato al pagamento dell'Ici ? La normativa Ici vigente non prende in considerazione le aree che, pur se non edificabili, non rientrino nel concetto di area agricola di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. I terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti") e i piccoli appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa non rientrano nell'ambito applicativo dell'Ici e non sono quindi soggetti ad imposta. Sul terreno pertinenza della mia abitazione devo pagare l'Ici ? Il caso da lei proposto rientra nella normativa sopra indicata. I terreni pertinenze di edifici civili non sono soggetti all'Ici, perché parte integrante dei fabbricati. Si versa l'Ici solo sui terreni effettivamente adibiti all'attività agricola esercitata in senso imprenditoriale (coltivazione, silvicoltura, allevamento, trasformazione e vendita dei prodotti). Giardini, orti e piccoli appezzamenti coltivati ad uso personale sono esenti. Gli immobili "merci" delle imprese edilizie rimasti invenduti hanno diritto ad un'aliquota Ici agevolata ? Sì. Il Comune può stabilire un'aliquota agevolata, nella misura del 4 per mille, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e rimasti invenduti. Questa agevolazione, della durata massima di tre anni, si rivolge alle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili e riguardanti qualsiasi tipologia di edifici (non solo quindi abitazioni, ma anche uffici, negozi e box rimasti invenduti). Per interventi di recupero di un mio fabbricato divenuto inagibile quali agevolazioni ai fini Ici sono previste ? L'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 27 dicembre 1997, n. 449 ha concesso ai comuni la facoltà di fissare un'aliquota Ici agevolata anche inferiore al 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, inabitabili o interventi finalizzati: • al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; • ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto (anche pertinenziali) oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente agli immobili oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Domande e Risposte frequenti Finora ho pagato l'Ici in base alla rendita "presunta", ma giorni fa mi è stata notificata dall'Ufficio del Territorio la rendita catastale definitiva che è inferiore a quella presunta. Ho diritto al rimborso dell'Ici pagata in eccesso ? Sì, certamente, poiché l'attribuzione della rendita catastale definitiva è intervenuta a seguito di rendita "presunta" e non a rettifica di precedente rendita catastale, che non gli avrebbe dato diritto al rimborso. Nel suo caso invece, ai sensi di quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, il Comune dovrà confrontare la rendita presunta (adottata negli anni precedenti) con quella definitiva e quindi provvedere al rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella misura indicata nel comma 6 dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 504/92, così come modificato dal D.Lgs. n. 473/97. La riduzione della rendita catastale mi dà diritto al rimborso della maggiore Ici pagata negli anni precedenti ? La risoluzione ministeriale del 27 novembre 1997, n. 226/E, ha chiarito che l'aver ottenuto la riduzione della rendita catastale non dà al contribuente il diritto al rimborso della maggiore Ici pagata negli anni precedenti. Questo perché, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, "dovendosi assumere per ciascun anno di imposizione le rendite quali risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione medesimo, le modifiche di rendita hanno effetto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali". Il regolamento Ici del mio Comune di residenza prevede all'art. 5 che "rientra tra le abitazioni principali quella concessa in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta fino al primo grado". Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono inoltre previste (sempre nel regolamento) una aliquota ridotta e una detrazione d'imposta. Ho ceduto un appartamento a mio figlio sposato che l'utilizza come abitazione principale. Vorrei sapare se posso usufruire sia per la mia abitazione principale che per quella di mio figlio di entrambe le agevolazioni. La risposta è senz'altro affermativa. I comuni infatti, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono "considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela". Poiché il caso da lei prospettato è pienamente contemplato dal regolamento comunale, può benissimo godere di entrambi i benefici (aliquota ridotta e detrazione d'imposta) per la sua abitazione principale e per quella di suo figlio. Domande e Risposte frequenti Desidero sapere dove vanno indicati sul bollettino di versamento dell'Ici il numero e l'importo relativi alle pertinenze. L'importo dovuto per le pertinenze va indicato nella casella dedicata agli "Altri fabbricati", mentre nello spazio riservato al "Numero dei fabbricati" va inserito il numero delle unità immobiliari per le quali si effettua il versamento, intendendosi per tali quelle che sono iscritte o devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale. Così ha ribadito la circolare ministeriale n. 118/E del 7 giugno 2000. Ho una casa ancora in costruzione e vorrei sapere se devo pagare ugualmente l'Ici. Fino al giorno del completamento dei lavori, l'Ici si paga in base al valore venale dell'area fabbricabile. A fine lavori (o dall'effettiva utilizzazione del fabbricato, se precedente) l'imposta va calcolata sul valore catastale dell'immobile (anche presunto, trattandosi di nuova costruzione). Trattandosi di piccola somma, posso versare l'Ici in un'unica soluzione ? Sì. La circolare ministeriale n. 118/E del 7 giugno 2000 prevede il versamento dell'Ici dovuta per l'intero anno, anziché in due rate, in unica soluzione nel periodo dal 1° al 30 giugno. In proposito va ricordato che il Comune potrebbe aver stabilito, con propria disposizione regolamentare, un diverso termine entro il quale il contribuente può effettuare il versamento in unica soluzione. Nel caso di versamento in unica soluzione sul bollettino vanno barrate entrambe le caselle, quella per l'acconto e quella per il saldo. In caso di successione, come devono comportarsi gli eredi con il pagamento dell'Ici e con la presentazione della dichiarazione ? Dal giorno di apertura della successione (cioè della morte del proprietario), gli eredi diventano proprietari dell'immobile o degli immobili posseduti dal de cuius. Se la successione si è aperta dopo il 17 giugno gli eredi devono effettuare un doppio versamento: • il primo, ciascuno a proprio nome e pro quota, per il periodo in cui acquisiscono la proprietà; • il secondo per i mesi nei quali il precedente titolare era in vita. Se invece il familiare è deceduto prima del 17 giugno, gli eredi hanno già fatto il doppio versamento per la prima rata e dovranno pagare la seconda interamente a loro nome, ciascuno con un versamento separato. Per quanto riguarda poi la dichiarazione Ici, questa va presentata da ciascun erede (o almeno da uno di essi a nome di tutti) l'anno successivo a quello del decesso ed entro il termine di Domande e Risposte frequenti presentazione della dichiarazione dei redditi, salvo che il Comune non abbia stabilito un diverso termine o una diversa modalità nel proprio regolamento. Uno degli eredi, inoltre, dovrà presentare una dichiarazione a nome del defunto, compilando il quadro riservato al "denunciante" con i propri dati. Quali adempimenti ai fini Ici spettano al coniuge superstite ? In caso di successione, il coniuge superstite vanta il diritto di abitazione sulla casa di famiglia ai sensi dell'art. 540 del codice civile. Deve quindi pagare interamente l'Ici a partire dalla morte del coniuge, anche se ci sono altri eredi che continuano a vivere con lui (i figli, ad esempio). A lui spetta la detrazione prima casa se l'alloggio familiare è abitazione principale. La costituzione del diritto di abitazione è poi oggetto di dichiarazione ai fini Ici, che va presentata entro i termini di scadenza per la comunicazione della variazione avvenuta. Sul bollettino di versamento Ici, l'importo dell'abitazione principale va indicato al lordo o al netto della detrazione spettante ? Nella casella "abitazione principale" va indicato l'importo dell'Ici dovuta per l'abitazione principale al netto della detrazione spettante; l'importo della detrazione d'imposta deve essere invece riportato nelle caselle dedicate alla "detrazione per l'abitazione principale". Per gli immobili compresi nel fallimento quali sono gli adempimenti ai fini Ici ? L'art; 10, punto 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 stabilisce che "per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato. Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita dichiarazione". Sono un cittadino italiano residente all'estero e vorrei sapere se per la casa che possiedo in Italia ho diritto alla detrazione d'imposta per abitazione principale. La legge dispone che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata. Se nel suo caso ricorre tale condizione può benissimo beneficiare della detrazione d'imposta per abitazione principale. Domande e Risposte frequenti Nel mese scorso mio zio ottantenne è stato ricoverato in maniera stabile in un istituto per anziani. Desidero sapere come calcolare l'Ici dovuta per la sua casa. Il comune, con propria deliberazione, può assimilare all'abitazione principale, con i conseguenti benefici ai fini Ici, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono in modo permanente la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità stessa non sia locata. Non le resta quindi che informarsi presso l'ufficio tributi del Comune competente. Ho acquistato da poco un appartamento in un condominio e vorrei sapere quali compiti ha l'amministratore ai fini Ici per le parti comuni condominiali. In caso di variazioni riguardanti le parti comuni condominiali indicate dall'art. 1117 numero 2 del codice civile, dotate di autonoma rendita catastale (ad esempio, portineria, alloggio custode, garage), la dichiarazione Ici spetta all'amministratore che indicherà quali dati del contribuente quelli del condominio e come denunciante lo stesso amministratore. Il versamento dell'imposta di regola (ma non è un obbligo) viene fatto dallo stesso amministratore, per essere poi iscritto nel bilancio condominiale. E' bene però che lei, quale neo-condomino, si informi sull'osservanza di questo adempimento, altrimenti dovrà calcolare la sua quota e pagare l'Ici, indicando l'importo nella casella "altri fabbricati" sul bollettino di versamento. L'anno scorso ho versato un'imposta maggiore di quella dovuta. Posso compensare la somma versata in più con l'Ici da pagare per l'anno 2000 ? No. La circolare ministeriale n. 118/E del 7 giugno 2000 ha ribadito che in caso di maggiori versamenti effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l'anno 2000. L'Ici o la maggiore imposta indebitamente versata può essere recuperata solo mediante un'apposita domanda di rimborso da presentare al competente comune. Ho versato erroneamente l'acconto Ici sul conto corrente postale del concessionario della riscossione e non sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune. Può considerarsi valido il mio versamento ? Il ministero delle Finanze, già con circolare n. 96/E del 29 aprile 1999 e recentemente con circolare n. 118/E del 7 giugno 2000, ha precisato che " i versamenti effettuati dai contribuenti sul conto corrente postale del concessionario della riscossione o presso i suoi sportelli, anziché direttamente al comune, devono essere assunti come validamente eseguiti, a norma dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. A tal fine deve prendersi, come riferimento, la Domande e Risposte frequenti data apposta sul bollettino dall'ufficio postale ovvero dall'ufficio del concessionario". Nessun dubbio quindi sulla validità del suo versamento. Ho omesso di pagare l'acconto Ici 2000. Come posso rimediare ? I contribuenti che non hanno versato la prima rata Ici entro il 30 giugno 2000, se si ravvedono entro 30 giorni, cioè entro il 30 luglio 2000, che slitta a lunedì 31, devono versare le somme dovute, più la sanzione del 3,75%, più gli interessi del 2,5% annuo, calcolati per i giorni dal 1° luglio 2000 fino al giorno di pagamento compreso (in pratica lo 0,00685% per ogni giorno di ritardo). Se la regolarizzazione viene effettuata dopo i 30 giorni, ma entro il termine per la successiva dichiarazione Ici (se dovuta) ovvero entro un anno dalla data dell'infrazione, la sanzione sale al 6% più gli interessi del 2,5% annuo con maturazione giornaliera. Le somme relative all'imposta, alla sanzione ed agli interessi vanno versate cumulativamente, usando l'ordinario bollettino con caratteri in rosso, tranne che il comune abbia stabilito diverse modalità di pagamento. L'imposta dovuta va indicata esattamente nelle caselle descrittive, mentre l'intero importo (imposta + sanzione ridotta + interessi) va riportato nel totale del bollettino. Ho acquistato un appartamento in cui vivo stabilmente, ma ho la residenza anagrafica in un Comune diverso. Ho diritto alle agevolazioni concesse per l'abitazione principale ? Il concetto di abitazione principale non è legato alla residenza anagrafica, ma alla nozione di dimora abituale. Pertanto è possibile usufruire della detrazione e di un'eventuale aliquota ridotta per abitazione principale anche se non si ha la residenza nello stesso comune in cui si abita. Così si è espresso più volte il ministero delle Finanze. I proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale hanno diritto a particolari agevolazioni ai fini Ici ? L'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, che disciplina la locazione degli immobili ad uso abitativo, prevede che i comuni possono deliberare aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione unità immobiliari a titolo di abitazione principale. E' necessario pertanto rivolgersi al Comune competente per verificare l'esistenza di apposita delibera. Domande e Risposte frequenti Per la casa concessa in uso gratuito a mia figlia che l'utilizza come abitazione principale, il Comune applica l'aliquota ordinaria e non quella ridotta riconosciuta per la prima casa. Vorrei sapere se è un comportamento giusto quello del Comune. L'art. 59, lettera e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, riconosce ai comuni la facoltà di "considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela". Se il suo Comune non ha previsto nell'apposito regolamento Ici tale agevolazione, l'aliquota applicata all'abitazione di sua figlia è senz'altro corretta. A chi deve essere presentata la dichiarazione Ici ? Al Comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili dichiarati. Se gli immobili sono situati in più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni quanti sono i comuni. L'immobile situato nel territorio di più comuni, si considera ubicato interamente nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie. Qualora più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile, la dichiarazione Ici da presentare al Comune deve essere separata o unica ? Ciascun contitolare deve dichiarare la propria quota di possesso, ma la normativa vigente permette ad uno qualsiasi dei contitolari di presentare la dichiarazione congiunta per l'intero immobile, con l'indicazione di tutti gli altri possessori.