Regolamento per l`uso della palestra scolastica

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Regolamento per l`uso della palestra scolastica
Regolamento d’uso della palestra scolastica comunale
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 1) Disciplina d’uso
Il presente regolamento disciplina l’uso della palestra annessa all’istituto scolastico sito in località
“Ronco” e in uso all’Istituto Comprensivo Valle Stura.
A norma delle disposizioni contenute nel 2° comma dell’art. 12 della legge 4/8/1977 n. 517 che
stabilisce che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate in orario extrascolastico, il Comune di Masone mette a disposizione delle società sportive, delle federazioni, degli
Enti di promozione sportiva, la palestra annessa all’Istituto Scolastico posto in località “Ronco”,
per lo svolgimento di attività sportive e per manifestazioni coerenti con la naturale destinazione di
detti locali e delle attrezzature presenti.
Gli interessati all’uso dei locali considerati saranno in seguito denominati “utilizzatore”.
Le attività sportive e motorie potranno essere svolte da parte degli utilizzatori solo negli orari in cui
la palestra non è occupata per attività scolastiche.
Art. 2) Sospensione o rinvio attività sportiva
L’Amministrazione comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere
sportivo o extra-sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata nella palestra scolastica
comunale di proprietà del Comune di Masone.
CAPO II - NORME D’USO DELLA PALESTRA
Art. 4) Utilizzo e accesso
1) L’impianto deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati.
2) I fruitori della palestra sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell’utilizzo dei locali,
degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o all’impianto.
3) Per i minori e i gruppi scolastici l’accesso alla palestra è subordinato alla presenza di almeno un
dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società, associazione o
ente titolare della autorizzazione d’uso sottoscritta con il Comune.
4) Chiunque entri in palestra deve calzare apposite scarpe da ginnastica da utilizzarsi esclusivamente all’interno dell’impianto sportivo.
5) Indipendentemente dall’assolvimento delle formalità indicate nei precedenti commi, anche in
presenza della prescritta autorizzazione, l’ingresso e la permanenza nell’impianto non è consentita
agli atleti, soci, ecc., se non in presenza di un dirigente o allenatore responsabile. Il dirigente,
l’allenatore o l’insegnante, alla cui presenza è subordinato l’accesso e la permanenza degli utenti
nell’impianto, è direttamente e personalmente responsabile della disciplina e del corretto comportamento degli utenti stessi, dello scrupoloso rispetto degli orari di utilizzo autorizzati, dell’integrità
di attrezzature, arredi e servizi.
Possono accedere alla palestra e ai servizi annessi, solo gli utenti che ne abbiano l’autorizzazione.
L’ingresso agli spogliatoi e alla palestra durante lo svolgimento delle attività di preparazione e durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate dalle società sportive, associazioni, enti, ecc… Gli iscritti ai corsi, gli atleti, gli
allenatori ed i dirigenti dovranno essere in condizione di dimostrare, in qualsiasi momento, agli incaricati del Comune o a chiunque ne abbia titolo di appartenere al sodalizio autorizzato.
Art. 5 – Criteri per l’autorizzazione
Le istanze per l’assegnazione degli impianti possono essere presentate al Comune solo da sodalizi,
gruppi o associazioni (di seguito indicati come soggetti, richiedenti o istanti), che contino almeno
n.10 iscritti. Il Comune potrà accedere alle richieste presentate da tali soggetti solo nel caso che
l’impianto richiesto risulti effettivamente utilizzato, e in via continuativa, da almeno n. 10 atleti/amatori. In caso contrario l’autorizzazione comunale non potrà essere rilasciata, ovvero dovrà essere revocata nel caso che la constatazione della mancanza del requisito numerico qui previsto sia
posteriore al rilascio dell’autorizzazione richiesta.
Le richieste saranno soddisfatte assegnando gli orari in base ai seguenti criteri in ordine di priorità:
a) Associazioni sportive residenti ed operanti nel territorio comunale con diversi anni di attività
continuativa;
b) Tipo di utenza a cui l’attività sportiva o motoria praticata è rivolta: sono favorite le attività destinate a ragazzi di età inferiore ai 14 anni, disabili;
c) Società sportive iscritte nel registro del CONI come “associazione sportiva dilettantistica” e che
svolgano campionati regolari
d) Attività sportiva svolta in maniera continuativa (es. per tutta la stagione sportiva), anziché attività sporadica (es. 3 mesi);
e) Comportamento tenuto dalle società nel corso delle precedenti autorizzazioni
f) Possibilità di utilizzare altre strutture (anche private) per l’esercizio delle proprie attività;
Art.6 – Modalità e termini per la presentazione delle richieste di fruizione
Le Associazioni Sportive, Enti, Federazioni interessate all’uso della palestra scolastica comunale
dovranno inoltrare apposita richiesta al Comune.
Le domande devono contenere: la denominazione del gruppo associativo, il nominativo, generalità
ed indirizzo della persona delegata quale responsabile, il programma dettagliato delle attività e delle amministrazioni, la data o scadenza periodica di utilizzo, l’orario di inizio e di durata, la dichiarazione di conoscenza e di accettazione incondizionata delle norme del Regolamento.
La domanda va presentata, per tutte le attività programmate in modo continuativo per l’intera stagione sportiva, entro il 30 giugno di ogni anno e in occasione della prima presentazione dovrà essere corredata da atto costitutivo e/o statuto se trattasi di società di nuova costituzione oppure se sono
state portate modificazioni agli atti già depositati presso l’Amministrazione Comunale.
Per l’utilizzo occasionale della palestra saranno prese in considerazione le richieste pervenute almeno tre giorni prima della data prevista per l’attività. Dette potranno essere soddisfatte esclusiva-
mente se compatibili con la disponibilità della struttura e con le attività già oggetto di autorizzazione.
Art. 7 – Rilascio dell’autorizzazione
L’autorizzazione all’uso della palestra sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio Patrimonio,
nell’atto si individua il singolo soggetto autorizzato, il relativo calendario d’uso, il periodo di autorizzazione, la disciplina sportiva praticata e quant’altro necessario alla gestione.
L’autorizzazione può essere rilasciata solo quando sia possibile l’identificazione personale del responsabile dello svolgimento dell’attività per la quale è stata formulata la richiesta, in riferimento
specifico all’impianto ed alle ore in uso.
L’atto di autorizzazione viene sottoscritto dal titolare in segno di piena accettazione degli spazi, degli orari e del periodo autorizzato; della piena accettazione delle norme dettate dal presente regolamento; di assunzione delle responsabilità conseguenti alla autorizzazione stessa.
La sottoscrizione dell’atto di autorizzazione da parte del titolare è condizione preliminare indispensabile per l’avvio delle attività sportive presso la struttura sportiva.
L’autorizzazione avrà validità per il periodo indicato nell’atto stesso e non potrà eccedere il 30 giugno di ogni anno.
Eventuali variazioni che dovessero verificarsi durante la stagione sportiva, dovranno essere comunicate da parte del titolare all’Amministrazione Comunale che valuterà le opportune conseguenze.
Art. 8. – Obblighi del titolare dell’autorizzazione all’uso
L’utilizzo della palestra è inoltre subordinata da parte dei titolari dell’autorizzazione all’uso
all’osservanza dei seguenti obblighi:
a) assunzione della diretta responsabilità circa lo svolgimento delle attività sportive segnalando
all’Amministrazione Comunale i nominativi dei dirigenti responsabili;
b) le società, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata qualora non già presenti
nell’impianto. Resta fermo, però, il divieto di installare attrezzi e impianti fissi che possano ridurre
la disponibilità della palestra. Comunque, ogni alterazione dello stato iniziale dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale
c) restituzione dell’impianto e dei locali annessi in perfetto ordine e puliti, nonché nello stato funzionale originale, una volta terminato l’uso;
d) assunzione da parte del titolare della responsabilità a svolgere attività sportive e motorie adatte
alle capacità dei partecipanti dei quali è obbligo del titolare verificare l’idoneità fisica.
e) Obbligo di entrare in palestra con scarpe da ginnastica adeguate all’attività svolta e pulite. Non è
consentito accedere alla palestra calzando le stesse scarpe usate all’esterno, anche se le scarpe sono
di tipo idoneo allo svolgimento della pratica sportiva.
f) comunicazione tempestiva all’amministrazione comunale per eventuali danni alle attrezzature o
alle strutture, riscontrati al momento dell’inizio attività o causati direttamente durante gli allenamenti, nei locali utilizzati.
g) risarcimento individuale ed in solido con le altre società per eventuali danni provocati
all’immobile e alle attrezzature durante l’attività sportiva
h) divieto di accedere ai locali della scuola o di utilizzarne gli attrezzi senza una regolare autorizzazione.
i) divieto di accedere alla palestra in orari diversi da quelli autorizzati.
j) obbligo di comunicare eventuali variazioni di orario di utilizzo.
k) divieto di duplicare le chiavi della palestra ed obbligo di restituire le medesime al termine della
autorizzazione.
I titolari dell’autorizzazione all’uso non possono in alcun modo invocare l’ignoranza delle norme
dettate con il presente regolamento e, in particolare, di quelle disposte ai sensi del presente articolo.
Art. 9. – Orari
Il titolare è tenuto a osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto
prolungamento di una partita di campionato.
L’accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell’attività sportiva, e di norma non oltre le
23,30, fatti salvi casi eccezionali.
I titolari dell’autorizzazione sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell’uso della struttura,
delle attrezzature e dei servizi; ad indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ciascuna
disciplina sportiva, purché compatibile con la destinazione d’uso dell’impianto; a non espletare attività diverse da quella per cui è stata accordata l’autorizzazione.
Art. 10) – Divieti
1) E’ vietato sub-autorizzare chiunque e a qualsiasi titolo all’uso dell’impianto; la subautorizzazione comporta la revoca dell’assegnazione.
2) In palestra è vietato giocare a calcetto, se non usando un pallone di spugna del tutto comprimibile.
3) E’ vietato fumare in tutto l’impianto.
4) Ai frequentatori della palestra è vietato accedere ai locali della scuola adiacente.
5) E’ vietata la consumazione di cibi e bevande all’interno dell’impianto.
6) E’ fatto assoluto divieto di introdurre animali di qualsiasi specie in palestra e nei locali annessi
(spogliatoi, corridoi, ecc..)
7) E’ altresì vietato introdurre in palestra e eventualmente usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d’uso dell’impianto, o possano causare danni alle
sue infrastrutture.
8) E’ vietata ogni forma di commercio o fornitura retribuita di servizi come la vendita o il noleggio
agli utenti attrezzature, indumenti o quant’ altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività
sportive dietro corresponsione di un compenso.
9) E’ vietato apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni e interni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri della palestra, degli spogliatoi, dei corridoi e di qualsiasi locale annesso alla palestra.
10) La autorizzazione d’uso sarà revocata in caso di mancato risarcimento per i danni causati. Nei
casi di recidiva o di particolare gravità, l’Amministrazione Comunale non potrà dar corso a nuove
autorizzazioni in capo alle associazioni, gruppi o sodalizi interessati per almeno un anno solare successivo a quello in cui si sono verificati i fatti loro imputati.
Art. 11) – Tariffe
Per l’uso della palestra scolastica comunale è dovuto, da parte degli instanti, il pagamento delle
quote d’uso stabilite (canone). Detto pagamento deve avvenire almeno 48 ore prima della data (non
dell’ora) di inizio dell’utilizzo dell’impianto nel caso di attività estemporanee e non programmate.
Per le utenze stagionali, la autorizzazione ha comunque validità subordinata al pagamento canone
per il monte ore richiesto, secondo le modalità indicate dall’Amministrazione Comunale.
Vengono pertanto stabilite le seguenti tariffe:
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA
€. 50,00
si intende l’uso per un periodo da 1 a 5giorni
AUTORIZZAZIONE ANNUALE:
- per attività sportive agonistiche e non
€. 3,00 orarie
Le predette tariffe potranno essere periodicamente aggiornate con apposita deliberazione della
Giunta Comunale.
I titolari dell’autorizzazione all’uso devono comunque provvedere al pagamento delle quote dovute
non oltre il 10 di ogni mese, sia per le autorizzazioni della durata dell’intera stagione, sia per periodi di utilizzo non continuativi.
Il mancato pagamento del canone entro i termini indicati comporta per i richiedenti la sospensione
o la revoca dell’autorizzazione.
Il mancato utilizzo dell’impianto da parte dei soggetti richiedenti per cause non dipendenti della volontà dell’Amministrazione Comunale, non può dare luogo ad alcun rimborso, sconto o diritto al
trasferimento di quote per periodi successivi o per altra prenotazione in altra data. Qualora, al contrario, sia l’Amministrazione Comunale a sospendere o interdire l’uso dell’impianto, il titolare potrà chiedere il rimborso o, sempre che sia possibile, il trasferimento della quota per altro impianto o
per altra prenotazione in altra data.
Per l’utilizzo della palestra da parte di soggetti disabili, invalidi civili o del lavoro e categorie equiparate, ovvero da parte degli enti o associazioni che li rappresentano e tutelano, la Giunta Municipale valuterà la possibilità di concedere particolari agevolazioni fino all’uso gratuito tramite la previsione della casistica nell’atto di determinazione delle tariffe.
Art. 12) – Oneri e facoltà del Comune
Sono a carico del Comune tutte le spese relative al riscaldamento, all’illuminazione, al consumo di
acqua.
La pulizia dei locali utilizzati sarà a carico dei richiedenti.
L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare le autorizzazioni, sospenderle o modificarne gli orari ed i termini di assegnazione, nei casi in cui ciò si rendesse necessario
per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecniche o
manutentive dell’impianto.
L’autorizzazione può essere altresì temporaneamente sospesa per sopravvenute esigenze della scuola formalmente segnalate dal Dirigente Scolastico.
L’Amministrazione Comunale e il personale scolastico di servizio non rispondono di eventuali
ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti.
Art.13) – Responsabilità civile e penale
L’utilizzatore risponde dei danni provocati a terzi dall’esercizio di attività sportive e nonché da
quelli provocati ad eventuali persone presenti durante lo svolgimento delle attività.
Allo stesso modo risponde dei danni provocati alle attrezzature/strutture sia in conseguenza di un
utilizzo non adeguato sia per le azioni di eventuali persone presenti durante lo svolgimento delle attività.
Il titolare è responsabile anche in caso di omessa segnalazione di danneggiamenti o danni.
I titolari dell’autorizzazione all’uso sono espressamente vincolati a tenere sollevato il Comune di
Masone, la competente autorità scolastica, se del caso, o gli eventuali coobbligati, da tutti i danni
diretti ed indiretti che potessero comunque ed a chiunque derivare dall’uso della palestra scolastica
comunale e degli spazi accessori. I titolari dell’autorizzazione all’uso devono, altresì, tenere sollevato il Comune di Masone e gli eventuali coobbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta
giudiziale o stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto
oggetto della autorizzazione, all’uso dell’impianto e degli spazi accessori.
ART. 14 – Potere ispettivo
Il Comune potrà in qualsiasi momento vigilare – controllare l’esatto adempimento delle condizioni
e clausole di autorizzazione. Il Comune per i medesimi motivi e a mezzo del proprio personale, potrà avere libero accesso prima, durante e dopo lo svolgersi delle attività sportive.
Art. 15 – Disposizioni finali
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ma ritenuto utile al miglior funzionamento o
utilizzo della palestra, l’ Amministrazione Comunale potrà emanare norme supplementari o disposizioni transitorie. Inoltre, riguardo a tutte le casistiche eventualmente non disciplinate dal presente
atto normativo, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia e che potranno essere emesse dalle competenti autorità sovraordinate in quanto applicabili e compatibili con la natura comunale dell’impianto.