Studio Bertolucci Dott.ssa Stella Commercialista – Revisore

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Studio Bertolucci Dott.ssa Stella Commercialista – Revisore
Studio
Bertolucci Dott.ssa Stella
Commercialista – Revisore contabile
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CONSULENZA FISCALE, COMMERCIALE E SOCIETARIA
A tutti i clienti
LLSS
Circolare n° 5 del 04/04/2016
Oggetto:
1) Scadenziario del mese di Aprile 2016;
2) Comunicazione black list 2015: confermata la proroga al 20/09/2016;
3) Canone RAI: istanza entro il 30 aprile per posta o il 10 maggio in via telematica per
non pagare il canone 2016;
1) Scadenziario del mese di Aprile 2015
Si riporta un elenco sintetico delle principali scadenze del mese di Aprile:
Adempimenti:
 Spesometro 2016 – scadenza trasmissione per i contribuenti IVA
mensili;
 Versamento IVA mese di Marzo per contribuenti mensili;
 Ritenute alla fonte – versamento mese di Marzo 2016;
 Invio denuncia mensile o trimestrale al CONAI da parte dei produttori
di imballaggi;
 Spesometro 2016 – scadenza trasmissione per i contribuenti IVA
Trimestrali;
 Elenchi Intrastat – presentazione dei modelli per cessioni/acquisti
Intracomunitari di beni e servizi relativi al mese o al trimestre
precedente;
 Termine di pagamento del contributo annuale 2016 SISTRI
(art. 7 D.M. 18/02/2011 N. 52);
 Autotrasportatori: termine entro cui le imprese di autotrasporto
possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio
consumato nel 1° trimestre 2016;
 Termine di presentazione del modello Mud (modello unico di
dichiarazione ambientale) da parte delle imprese obbligate;
 Canone RAI: termine di spedizione per posta dell’autocertificazione
per la relativa richiesta dall’esonero del pagamento
Scadenza
10/04/2016*
16/04/2016*
16/04/2016*
20/04/2016
20/04/2016
25/04/2016*
30/04/2016*
30/04/2016*
30/04/2016*
30/04/2016*
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2) Comunicazione black list 2015: confermata la proroga al 20/09/2016
Si comunica che è slittata al 20 settembre 2016, il termine per la comunicazione delle operazioni
2015 nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio in uno dei paesi black list.
La proroga della comunicazione black list è stata prima annunciata da un comunicato stampa, e
poi ufficializzata dal provvedimento 45144/2016 diffuso il 25/03/2016 dalle Entrate.
La proroga è stata disposta per far fronte ai cambiamenti informatici e/o contabili generati dal
cambio di periodicità della comunicazione (articolo 21 del Dlgs 175/2014), da cadenza
mensile/trimestrale ad annuale.
Il provvedimento delle Entrate non dice nulla su chi ha già provveduto a inviare i dati delle
operazioni black list con il modello polivalente insieme al resto delle operazioni (spesometro).
Secondo la stampa specializzata, poiché si tratta di un differimento, gli stessi non dovranno
effettuare un altro invio separato dei dati black list il prossimo 20 settembre.
Le operazioni black list superiori ai 10 mila euro relative all’anno 2016 dovranno invece essere
comunicate con il modello polivalente annuale e unicamente in forma aggregata.
3) Canone RAI: istanza entro il 30 aprile per posta o il 10 maggio in via telematica per non pagare
il canone 2016
Si comunica che l’Agenzia delle Entrate ha diffuso il provvedimento e le istruzioni per il pagamento
nella bolletta dell’energia elettrica del canone RAI.
Il provvedimento contempla anche le modalità per chiedere l’esenzione dal pagamento.
Poiché il canone è dovuto una sola volta da chi possiede più apparecchi, anche se in appartamenti
diversi, se una delle utenze elettriche risulta intestata, ad esempio, alla moglie o a un figlio, questi
dovranno autocertificare di non essere tenuti al pagamento mediante la compilazione e l’invio di
un modello ad hoc denominato “dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla
televisione per uso privato” messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’autocertificazione di non possesso della televisione potrà essere spedita per posta, per
raccomandata senza busta, utilizzando l’apposito modello ed allegando un valido documento di
riconoscimento, entro il 30 aprile 2016, oppure potrà essere inviata in via telematica, su una
piattaforma ad hoc dell’Agenzia delle Entrate, entro il 10 maggio 2016.
La dichiarazione spedita ha validità un anno e dovrà pertanto essere rinnovata ogni anno fintanto
che sussiste la precedente condizione per evitare il canone: non possedere l’apparecchio.
La documentazione dovrà inoltre essere conservata per 10 anni.
Vediamo di seguito chi può presentare l’autocertificazione:
- chi non ha (egli e qualunque altro componente della famiglia anagrafica), nelle abitazioni per le
quali è titolare di utenza elettrica, un apparecchio TV;
- chi (egli e qualunque altro componente della famiglia anagrafica), non ha un apparecchio TV oltre
a quello per cui ha presentato denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento;
- chi, facente parte della stessa famiglia anagrafica, è intestatario di una utenza elettrica diversa
rispetto al componente della famiglia anagrafica che già paga il canone.
In questo caso va indicato anche il codice fiscale del componente della famiglia anagrafica
intestataria dell’utenza elettrica su cui il canone è addebitato.
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L’erede può presentare la dichiarazione in relazione all’utenza elettrica intestata,
transitoriamente, a un soggetto deceduto.
Infine una volta acquistata la televisione e quindi venendo meno i presupposti del non pagamento,
sarà necessario inviare comunque questa dichiarazione.
Dichiarazioni sostitutive per il 2016.
Per il primo anno di applicazione del canone RAI in bolletta, la dichiarazione è presentata in via
preferenziale dal contribuente o dall’erede con l’applicazione del web ad hoc, utilizzando le
credenziali di Fisconline, o tramite gli intermediari abilitati (che dovranno avere la delega) entro il
10 maggio 2016.
Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il dichiarante può inviare il plico
raccomandato senza busta con allegato un valido documento di riconoscimento entro il 30 aprile
2016.
L’invio nel rispetto di questi termini copre tutto il periodo del canone 2016.
Dichiarazioni sostitutive dal 2017.
A partire dal 2017 la dichiarazione dovrà essere presentata dal 1° luglio ed entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello di riferimento.
Per avere effetto per l’intero canone dovuto per il prossimo anno, quindi, la dichiarazione
sostitutiva di non detenzione dovrà essere presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017.
Possesso del solo computer.
Le istruzioni delle Entrate riportano, senza spiegarle, le specifiche contenute in una nota del
ministero dello sviluppo economico del 2012 su cosa si debba intendere per apparecchio TV: uno
strumento atto o adattabile a ricevere radio audizioni.
La nota continuava specificando tuttavia che la normativa si riferisce al servizio di radiodiffusione
e, pertanto, non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video (per esempio, Web
Radio, Web TV, Iptv) basate su portanti fisici diversi da quello radio.
Con la conseguenza, che chi ha solo un PC e l’utenza elettrica dovrà autocertificare l’assenza della
TV per non pagare il canone.
A disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni, porgiamo cordiali saluti.
per Studio Bertolucci
(Bertolucci Dott.ssa Stella)
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