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Numero 7 aprile 2015 dal 1981 Il primo quindicinale italiano indipendente di informazione, attualità, economia, cultura dedicato al condominio e al patrimonio immobiliare Direzione e redazione: 10125 Torino, Via E. Thesauro, 2 - Tel. 011.6523611 r.a. - Fax 011.6523690 - Anno XVIII - t 3,50 • Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004 n. 46) art. 1, comma 1, NO/TORINO anno 2013 - Stampa: Agagrafica - Cuneo FISCO DOTTRINA CONDOMINIO AMMINISTRARE FORMAZIONE Disciplina e tipologie dei contratti di locazione Amministratore e responsabilità sull’appalto condominiale I lavori straordinari fanno disertare le assemblee Il sito internet condominiale per gestire la contabilità All’Università di Torino si insegna Diritto notarile Impianti elettrici Nuovo Libretto per installatori e residenti Pag. 2 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 12 Pag. 14 ENERGIA Spaziani Testa nuovo presidente. Sforza Fogliani, ultimo intervento sul catasto Confedilizia, cambio al vertice È Giorgio Spaziani Testa il nuovo presidente di Confedilizia. Ad eleggerlo, giovedì 19 marzo, è stato all’unanimità il Consiglio direttivo della Confederazione della proprietà immobiliare, che ha anche nominato come vicepresidenti: Pier Luigi Amerio, Achille Colombo Clerici, Paolo Pietrolucci, Prospero Pizzolla, Paolo Scalettaris, Nino Scripelliti, Michele Vigne. Alla carica di Tesoriere è stato eletto Dario Dal Verme. Una nomina nel segno della continuità, quella di Spaziani Testa, da sempre vicino a Corrado Sforza Fogliani; il quale, dopo 25 anni di presidenza, aveva invitato il Consiglio confederale a non rinnovarlo nella carica: assumerà la presidenza del Centro studi. Come ultimo intervento ufficiale in qualità di presidente, Sforza Fogliani era tornato nei giorni scorsi sulla questione che forse più delle altre gli è stata a cuore in questi ultimi mesi: la riforma del catasto: “Il nuovo catasto non sarà un salasso se gli italiani vorranno che non lo sia. Invitiamo chiunque possegga una casa a prendere contatto con il coordinamento provinciale del territorio di riferimento per collaborare all’erezione di un catasto davvero equo e trasparente, fornendo documentazione, dati e notizie che servano ad un leale confronto fra parte pubblica e parte privata nelle Commissioni censuarie. Come interassociativo, e grazie alla collaborazione delle Commissioni Finanze di Senato e Camera, siamo riusciti ad incidere positivamente sulla versione definitiva del decreto legislativo sulla composizione delle Commissioni censuarie, ottenendo il rispetto dei principi elementari di uno Stato di diritto nonché di un corretto rapporto fra le diverse parti, come Fisco e contribuenti, interessate all’impianto del nuovo catasto, principi assenti nella versione confezionata dall’Agenzia delle Entrate. Ora esamineremo il nuovo decreto legislativo che è previ- sto possa andare in uno dei prossimi Consigli dei Ministri, ma nutriamo fiducia che, per l’intervento del Ministero dell’Economia, esso confermi anzitutto il principio fondamentale dell’invarianza del gettito a livello comunale, e quindi controllabile, da noi richiesta e poi inserita anche nella delega fiscale”. E sempre al nuovo catasto è dedicato anche il convegno organizzato sabato 28 marzo al Politecnico di Torino da Italia Casa e Quotidianodelcondominio.it, con la partecipazione, tra gli altri, del senatore Mauro Maria Marino. Obiettivo: approfondire le possibili implicazioni della revisione degli estimi anche e soprattutto nell’ottica dell’imposizione fiscale a carico della proprietà immobiliare. Un tema, questo, di grande attualità. Se è vero, infatti, che la riforma non si concretizzerà prima di alcuni anni, è tuttavia in queste settimane che la sua impalcatura prenderà forma, con il varo del decreto sui sistemi di calcolo. NUOVO MODELLO INAIL PER COLF E DOMESTICI È stata pubblicata dall’Inail la nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio. Il nuovo modello tiene conto dei contratti a tempo parziale per quanto attiene la sezione lavoratori, aggiunge la modalità di vaglia postale per il rimborso delle indennità di inabilità temporanea assoluta al datore di lavoro, e nella sezione “dati retributivi” prevede un aggiornamento dei campi relativi ai collaboratori domestici e familiari, oltre a comprendere, anche in quest’area, una sottosezione dedicata ai contratti di lavoro a tempo parziale. Modello è istruzioni di compilazione si possono scaricare dal sito internet dell’Inail. Primo ok al prestito Bollette di luce e gas ipotecario vitalizio Fioccano i reclami D opo l’approvazione in Commissione Finanze del Senato, prende sempre più forma il prestito ipotecario vitalizio: una modalità di finanziamento garantito da una proprietà immobiliare residenziale e alternativo alla “nuda proprietà”, la quale, nel contempo, si sta facendo progressivamente strada tra le fasce sociali più anziane della popolazione (vedi articolo a pag. 27). Positivo, in merito, il commento dell’Associazione bancaria italiana, che spiega la formula: “Il prestito ipotecario vitalizio (Piv), in sostanza, consente al proprietario, al di sopra dei 60 anni, di convertire parte del valore dell’immobile in liquidità per far fronte ad esigenze di consumo. E questo senza lasciare l’abitazione e senza la necessità di ripagare il capitale e gli interessi sul prestito fino alla scadenza del contratto. Una nuova via, dunque, al credito per i cittadini più anziani, soprattutto per quelle fasce che possono aver bisogno di particolare sostegno”. Come puntualizza ancora Abi, “Il provvedimento rappresenta un giusto equilibrio tra esigenze dei consumatori e necessità di creare un prodotto che sia economicamente e finanziariamente sostenibile dal mondo bancario”. I n pole position la telefonia; a seguire, gas ed energia elettrica in ambito domestico. Sono i settori che - secondo un’indagine dell’Unione Consumatori - si possono fregiare del poco lusinghiero titolo di leader dei reclami da parte dell’utenza. Come spiega il presidente di Unc, Massimiliano Dona, “tra gli oltre 20 mila reclami raccolti nell’ultimo anno dallo sportello nazionale (senza tener conto delle segnalazioni ricevute dalle sedi locali), il 25% riguarda la telefonia, il 18% energia e gas e il 15% le garanzie post-vendita”. Nel dettaglio, per l’energia si tratta nella maggior parte di casi di bollette gonfiate, conguagli esorbitanti, e sospensione della fornitura senza alcun preavviso. Per quanto riguarda la telefonia si riscontra, invece, un vero e proprio boom di segnalazioni relative ai cosiddetti servizi non richiesti. Altri reclami sono invece inerenti al rekcesso anticipato e a problemi di portabilità. In merito alle garanzie, infine, al primo posto tra i reclami c’è il mancato riconoscimento dell’assistenza da parte dei venditori; seguono l’addebito dei costi per interventi che la legge dichiara gratuiti e le lunghe attese per la riparazione dei prodotti. 2 IMMOBILI & FISCO N.7 LA FISCALITÀ IN CONDOMINIO A cura di: Andrea Cartosio, tributarista in Ovada - Ist. Naz.Tributaristi DISCIPLINA FISCALE E TIPOLOGIE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE Q uesta quarta ed ultima guida fiscale di Italia Casa e Quotidianodelcondominio.it è mirata a presentare il panorama dei contratti di locazione, al fine di istruire il futuro locatore e guidarlo nella scelta contrattuale. Il contratto di locazione è la scrittura nella quale il proprietario dell’immobile (di seguito denominato locatore) si impegna a concedere in godimento lo stesso ad un altro soggetto che intende usufruire dell’unità abitativa (di seguito denominato conduttore), il quale dovrà attenersi ad obblighi stabiliti dal contratto di affitto e, qualora l’immobile faccia parte di un complesso condominiale, conformarsi alle regole imposte dal regolamento di condominio. Il Codice Civile regola la locazione degli immobili ma concede forma libera nella sua stipula, cioè non richiede una forma contrattuale specifica e tipica. I contratti di locazione Come detto in precedenza, il contratto di locazione è la scrittura che sancisce l’accordo tra le parti, pertanto ogni contratto d’affitto può essere differente in considerazione della durata o della somma spettante a titolo di locazione corrisposta dal conduttore. I contratti di seguito elencati, maggiormente utilizzati in materia locativa, verranno analizzati nelle parti fondamentali che li caratterizzano: ❖ canone libero, ossia il 4+4 nell’abitativo, 6+6 nel commerciale e 9+9 nell’alberghiero; ❖ canone concordato, con durata di 3+2 anni; ❖ locazione ad uso transitorio concessa per un periodo breve da 1 a 18 mesi; ❖contratti di tipo promiscuo. Premesso ciò, benché i contratti appena elencati differiscano tra loro nella durata e applicabilità, in tutti devono necessariamente essere iscritti determinati dati: ◆ indicazioni anagrafiche dei locatore/i o conduttore/i allegando al suddetto, in fase di registrazione, copia cartacea dei documenti inseriti; ◆identificativi catastali dell’unità abitativa oggetto del contratto; ◆ l’importo del canone richiesto dal locatore, sul quale verranno versate le imposte, sia in cifre che in lettere: inoltre, qualora venga inserito in contratto il rimborso delle spese di amministrazione, le due somme percepite dal locatore dovranno essere specificate onde evitare finiscano in conto canoni e dunque soggette ad imposta; ◆l’ammontare del deposito cauzionale che verrà versato dal conduttore al momento della stipula del contratto a fronte di eventuali danni che potrà subire il locatore nel periodo di locazione, da restituirsi qualora non sorgano problematiche al momento della rescissione della locazione maggiorata degli interessi legali. Ancora, dovranno essere stabiliti i termini di rescissione anticipata da parte del conduttore ed i termini di legge perché possa fare lo stesso il locatore; ◆iscrizione in contratto dell’Ape (attestato di prestazione energetica), deve essere obbligatoriamente redatto da un professionista abilitato prima della stipula dell’accordo tra le parti. Qualora tale documentazione non fosse presente al momento della firma dello stesso, il locatore e il conduttore sono soggetti entrambe ad una sanzione amministrativa, fermo restando l’obbligo di ottemperare alla stesura dell’Ape entro 45 giorni. Il canone libero Questa tipologia di contratto è quella maggiormente utilizzata. La durata varia a seconda dell’immobile locato: qualora fosse a destinazione abitativa, la locazione sarà concessa per quattro anni rinnovabili per gli stessi successivi. Il contratto di locazione deve avere forma scritta a pena di nullità, contenere tutte le clausole sopra riportate e dovrà essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula. Tale tipologia di contratto non può essere applicata nei suddetti casi: ❖ immobili accatastati come A/1, A/8, A/9, per i quali farà fede la disciplina prevista per legge dal codice civile; ❖ gli alloggi di edilizia popolare pubblica; ❖unità non abitative quali garage, cantine, magazzini ecc.; Nella fattispecie contrattuale, la prima scadenza viene indicata al termine dei primi quattro anni; ciò non manleva le parti, qualora il contratto non fosse in regime di cedolare secca, ad adempiere al pagamento delle imposte annuali (a patto che non venga scelto al momento della stipula di corrisponderle per l’intera durata) presentando il modello RLI con la specifica dell’annualità successiva. Successivamente, al termine dei primi quattro anni, il contratto si rinnova automaticamente per i successivi quattro; in tal caso il locatore dovrà presentare una proroga all’Agenzia delle Entrate attraverso il modello RLI entro il trentesimo giorno dalla scadenza. Viene concesso dalla legislazione il diritto a recedere dal contratto di locazione sia al locatore, che dovrà rispettare i termini stabiliti dalla giurisprudenza, che al conduttore il quale potrà svincolarsi dal vincolo contrattuale con le metodologie presenti nel suddetto accordo. Il canone concordato I contratti di locazione a canone concordato vengono applicati nei Comuni annoverati tra quelli ad alta densità abitativa. La particolarità di questa forma, oltre che nella durata, (3 anni + 2), è nella pattuizione del canone di affitto, poiché esso dovrà rientrare negli accordi territoriali locali stipulati tra il Comune e le associazioni di categoria. Questa tipologia di contratto gode di sconti impositivi per il locatore a fronte del “mancato realizzo” inteso come affitto percepito dovendo sottostare a cifre imposte. APRILE 2015 Il presente compendio è parte di un dossier sulla fiscalità del condominio realizzato dal tributarista Andrea Cartosio per ItaliaCasa e www.quotidianodelcondominio.it. Scopo dello speciale, che affronta tutte le tematiche più delicate in materia fiscale relative al settore del condominio e del comparto immobiliare in genere, è quello di fornire ai professionisti un aiuto concreto, per ovviare a possibili errori e relative sanzioni. L’uso transitorio La presente tipologia viene utilizzata quando l’elemento cardine del presente accordo tra le parti è la brevità della locazione. Difatti viene concessa una durata da 1 mese a massimo 18 mesi non rinnovabile; tale transitorietà dell’accordo tra le parti dovrà essere specificata all’interno del contratto. Qualora l’esigenza di locare l’immobile eccedesse i 18 mesi, si dovrà riformulare un nuovo contratto o a canone libero o concordato. Viene espressamente negata dalla legge la possibilità di rinnovo oltre i 18 mesi, pertanto non vi è la necessita delle parti di dare disdetta al termine della locazione poiché il contratto decade automaticamente. Studenti universitari Il suddetto contratto viene annoverato tra le particolarità dei contratti di locazione ad uso transitorio, poiché l’immobile locato viene concesso in uso a studenti universitari fuori sede, per un periodo limitato di tempo identificato tra i tre e i trentasei mesi. L’uso promiscuo Il contratto di affitto può avere natura promiscua quando l’unità immobiliare locata abbia destinazione diversa in parte dall’abitativo, venga concessa anche per uso ufficio, laboratorio. Tale forma ne detterà anche la durata, poiché l’attività prevalente farà ricadere il contratto in una formula in prevalenza abitativa o commerciale. La cedolare secca La cedolare secca è un regime di tassazione opzionale che consente al locatore di applicare al reddito percepito da locazione un’imposta sostitutiva alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF, concedendo un ulteriore annullamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo. Pertanto il reddito percepito da locazione non verrà inglobato nel reddito complessivo del locatore. Tengo a precisare che su tale somma non possono essere applicati oneri deducibili o detrazioni ma il reddito percepito farà comunque cumulo per quanto riguarda benefici fiscali, deduzioni o detrazioni in riferimento ai requisiti reddituali come la detrazione per figli a carico o nella formazione dell’ISEE. La cedolare può essere applicata a contratti già in essere oppure di nuova stesura; una volta aderito all’opzione, essa verrà assimilata alla durata contrattuale con possibilità di rescissione, da comunicarsi all’inquilino a mezzo raccomandata A/R, alla scadenza di ogni singolo anno di contratto. L’aliquota della cedolare secca è: ◆ 21%, nel caso di contratto libero; ◆ 10%, nel caso di contratto concordato. L’applicazione di tale regime consiste in uno sgravio di imposte per il locatore, ma allo stesso tempo anche il conduttore beneficia di tale scelta poiché il proprietario dell’unità abitativa non potrà aggiornare il canone finché tale opzione risulta in essere ed effettuare gli adeguamenti ISTAT; esso dovrà essere informato di tale adesione al suddetto regime fiscale da parte del locatore a mezzo raccomandata o con iscrizione di apposita clausola nel contratto di locazione, pena la validità dell’opzione cedolare secca. Tutti i locatori privati possono applicare tale regime. Sono escluse dalla possibilità di opzione: le società di persone (incluse le società semplici), le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali. L’opzione cedolare secca dovrà essere comunicata in fase di registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate attraverso il modello RLI L’uso commerciale Per concludere, ritengo opportuno analizzare la forma di contratto d’affitto di natura commerciale, poiché presenta caratteristiche differenti dalle tipologie fino ad ora analizzate. Tale tipologia di locazione fa riferimento alla Legge n. 392 del 1978 a correlazione degli articoli dedicati nel Codice Civile art. 1572 e 2643. La locazione di natura commerciale ha durata minima di sei anni rinnovabile per i successivi sei, mentre presenta una durata di nove anni qualora abbia come oggetto una struttura teatrale o alberghiera. Analogamente ai contratti ad uso abitativo, al termine della prima scadenza, qualora il locatore e il conduttore non comunichino espresso diniego nel proseguire la locazione, si intende rinnovata automaticamente per i successivi anni previsti dalla legislazione. Al contratto potrà essere applicato un aggiornamento ISTAT massimo nella misura del 75%, mentre risulta inapplicabile l’opzione cedolare secca. Talvolta può accadere che il conduttore decida di recedere dal contratto d’affitto; ciò è possibile in caso di gravi motivi. La giurisprudenza risulta lacunosa nella loro determinazione, pertanto una sentenza della Corte di Cassazione nel 2012 ha cercato di chiarire la dicitura appena riportata, indicando quali gravi motivazioni la riduzione del fatturato che non permette di adempiere all’obbligazione, oppure il caso in cui il locale non risulti più idoneo per lo svolgimento dell’attività. Il locatore anch’esso analogamente al conduttore, potrà recedere dal contratto di affitto alla prima scadenza (6 anni attività commerciale, 9 anni attività teatrale/alberghiera) nel caso che abbia necessità per sé o per la propria famiglia dell’immobile oggetto di locazione, oppure qualora debba adibirlo come locale a servizio della propria attività. La comunicazione necessaria per la risoluzione del contratto dovrà essere inviata al conduttore con raccomandata A/R con 12 mesi di preavviso nel commerciale 18 mesi in caso di locazione alberghiera/teatrale. APRILE 2015 IMMOBILI & FISCO 3 N.7 FISCO & IMMOBILI, RISPONDE L’AGENZIA DELLE ENTRATE Ritiro dei mobili usati Spetta il bonus arredi? zione spetta in relazione ai canoni effettivamente pagati. D. Anche le spese per ritiro e avvio allo smaltiRistrutturazioni: come mento di vecchi mobili, sostituiti con altri per i spartire le detrazioni quali si ha diritto al “bonus arredi”, fruiscono Ho ristrutturato la casa di cui sono comproD. della detrazione d’imposta del 50%? prietario con mia moglie (fatture intestate solo a R. Il “bonus arredi” spetta per l’acquisto di me). Quest’anno non ho reddito e sono a carimobili e di grandi elettrodomestici finaliz- co di mia moglie. Può detrarre tutto lei solo per zati all’arredo di immobili oggetto di inter- quest’anno? venti di ristrutturazione agevolati con la detrazione d’imposta del 50%, fino a un li- R. La detrazione spetta in relazione alle mite massimo di 10mila euro per unità im- spese sostenute ed effettivamente rimaste a mobiliare. Nell’importo delle spese soste- carico dei contribuenti che possiedono o nute per l’acquisto di mobili e grandi elet- detengono, sulla base di un titolo idoneo, trodomestici possono essere considera- l’immobile sul quale sono effettuati gli te anche le spese di trasporto e di montag- interventi di ristrutturazione (articolo 16gio dei beni acquistati (circolare 29/E del bis del Dpr 917/1986). Sulla base di tale 2013). Non rientrano, invece, le spese per il presupposto, può usufruire della detrazione anche il soggetto non indicato nella docuritiro e lo smaltimento dei vecchi mobili. mentazione, a condizione che nella fattusia annotata la percentuale di spesa soCo.co.co.: bonus fiscale ra stenuta da quest’ultimo (circolare 20/E del per trasferire residenza? 2011). L’annotazione sui documenti della D. Mi sono trasferito da Potenza a Milano per percentuale di spesa sostenuta deve essere lavoro. Ho un contratto di collaborazione con- effettuata fin dal primo anno di fruizione del tinuata e continuativa. Mi spetta la detrazione beneficio e il comportamento dei contriper i lavoratori che trasferiscono la residenza? buenti deve essere coerente con tale annotazione. Non è, pertanto, possibile modifiR. La detrazione spetta esclusivamente ai care, nei periodi d’imposta successivi, la lavoratori dipendenti che hanno trasferito ripartizione della spesa sostenuta (paragrafo o trasferiscono la propria residenza nel 4.1 della circolare 11/E del 2014). comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei tre anni antecedenti a quello di Coniugi separati e affitto richiesta della detrazione (articolo 16, comcasa in comunione beni ma 1-bis, del Tuir). Per usufruire della de- D. In attesa dell’omologa della separazione, trazione, il contribuente deve essere titola- mio marito non ha intenzione di dividere il re di un contratto di lavoro dipendente, canone incassato per la locazione di un immobianche appena stipulato. Non spetta inve- le in comunione dei beni. Devo comunque ce alcuna detrazione per i lavoratori con un dichiarare la mia metà? diverso contratto di lavoro, come i titolari di redditi di collaborazione continuata R. La prima conseguenza della separazione, e continuativa e gli altri percettori di reddi- sia di tipo giudiziale che di tipo consensuale, ti assimilati a quelli di lavoro dipendente è lo scioglimento del regime di comunio(paragrafo 6.2 della circolare 50/E del ne legale dei beni. In caso di separazio2002). ne consensuale, i coniugi stipulano autonomamente un accordo (che potrà avere a Detrazione dei canoni oggetto, in particolare, anche la divisione dei beni comuni) da sottoporre successivaper i figli universitari D. Mio marito e io abbiamo due figlie universi- mente al vaglio dell’autorità giudiziaria tratarie, a carico al 50%, ognuna delle quali inte- mite l’omologazione. L’accordo dei coniugi stataria di un contratto di affitto. In che misura deve essere omologato affinché sia efficace. Infatti, fino al momento dell’omologa, le possiamo detrarre i relativi canoni? parti sono libere di ritirare il consenso già R. La detrazione Irpef del 19% spetta per i prestato. In mancanza della stessa, nel caso canoni di locazione pagati dagli studenti di un immobile in comproprietà, il contratuniversitari fuori sede, anche se la spesa è to di locazione continua pertanto a esplicastata sostenuta nell’interesse delle persone re i suoi effetti nei confronti di entrambi i a carico (articolo 15, comma 1, lettera i- proprietari che, pertanto, sono tenuti a sexies, del Tuir). L’importo massimo detrai- dichiarare il relativo reddito fondiario per la bile, pari a 2.633 euro, costituisce il limite quota a ciascuno imputabile. complessivo di spesa di cui può fruire ciaDetrazione per costituzione scun contribuente, anche in caso di più contratti intestati a più di un figlio (circoladi vincolo pertinenziale re 34/E del 2008). Nell’ipotesi di due figli, D. Ho recuperato, ai fini abitativi, il sottotetto di ciascuno dei quali titolare di un distinto casa mia, dopo alcuni lavori di ristrutturazione. contratto di locazione, a carico di entram- Posso detrarre la spesa sostenuta dal notaio per bi i genitori, ognuno di questi ultimi può costituire un vincolo pertinenziale? beneficiare della detrazione del 19% sull’importo massimo di 2.633 euro. La detra- R. La spesa sostenuta per il contributo dovuto per il rilascio del titolo edilizio abilitativo è compresa tra quelle per interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione di imposta, attualmente al 50% (circolari 57/1998 e 121/1998). L’atto notarile di costituzione del vincolo unilaterale ha lo scopo di rendere il sottotetto esistente pertinenza dell’unità immobiliare principale ed è funzionale alla riduzione del contributo per il rilascio della concessione edilizia. Il relativo costo gode pertanto dello stesso sconto d’imposta previsto per la ristrutturazione edilizia (risoluzione 118/E del 2014). Le imposte sull’alloggio assegnato da ex marito D. Sono separata da mio marito e ho avuto in assegnazione una sua casa, dove vivo con le nostre figlie. Quali tasse e imposte sono tenuta a versare (con particolare riferimento a Irpef, Imu e Tasi)? ze di pagamento degli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo dal quale risulti la sua finalità e che lo stesso è assistito da ipoteca, le eventuali abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia e copia dei documenti di spesa (fatture o ricevute fiscali). Vendita entro cinque anni di prima casa: che accade? D. Devo rivendere prima di cinque anni un immobile acquistato come prima casa. Non penso di riacquistare. A cosa vado incontro? Si genera plusvalenza? R. In caso di trasferimento a titolo gratuito o oneroso di un immobile acquistato con i benefici prima casa prima che siano passati cinque anni, si decade dall’agevolazione, a meno che non si acquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. La perdita del beneficio comporta il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria e della sanzione del 30% e degli interessi di mora sulla differenza tra l’imposta versata alla registrazione dell’atto e quella effettivamente dovuta. Peraltro, la cessione a titolo oneroso di fabbricati entro cinque anni dalla costruzione o dall’acquisto genera una plusvalenza tassabile, pari alla differenza positiva tra il prezzo di vendita e il costo d’acquisto. Tuttavia, sono escluse dalla tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di unità immobiliari urbane adibite ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e cessione (articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir). R. Il diritto del coniuge separato sulla casa già adibita a residenza familiare non configura un diritto reale di abitazione, assimilabile a quello del coniuge superstite (articolo 540 cc), bensì un mero diritto personale di godimento. Il reddito fondiario è pertanto conseguito dal coniuge proprietario, per quanto non assegnatario della casa. Al contrario, non deve dichiarare alcun reddito l’ex coniuge assegnatario, ma non proprietario. Ai fini Imu, invece, l’assegnatario ha la soggettività passiva, a prescindere dalla sua eventuale proprietà sull’immobile; comunque, la casa assegnata al coniuge a seguito di provvedimento del giudice di separazione legale è assimilata all’abitazione principale e beneficia dell’esenzione dal pagamento dell’imposta. Ai fini della Tasi, Quali spese sono collegate infine, è il coniuge assegnatario il soggetto tenuto a pagare il tributo, con l’aliquota e la ai lavori di ristrutturazione detrazione eventualmente prevista per l’a- D. Terminata la ristrutturazione di casa, per bitazione principale. ottenere l’agibilità, ho sostenuto spese per l’accatastamento, il collaudo statico dell’abiRistrutturare e detrarre tazione e la redazione dell’Ape. Sono detraiGli interessi sul mutuo bili? D. Dovendo eseguire interventi di ristrutturazione sulla mia abitazione principale, vorrei sti- R. Oltre alle spese relative all’esecuzione pulare un mutuo. Potrò detrarre gli interessi? dei lavori danno diritto alla detrazione Che documenti produrre? quelle sostenute per la progettazione degli stessi, l’acquisto dei materiali, le altre prestaR. Sono detraibili dall’Irpef gli interessi pas- zioni professionali richieste dal tipo di intersivi e gli oneri accessori pagati in dipenden- vento, le relazioni di conformità degli interza di mutui ipotecari contratti per la co- venti alle leggi vigenti, le perizie e i sopralstruzione dell’unità immobiliare da adibi- luoghi, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti re ad abitazione principale (quella cioè pagati per le concessioni, le autorizzazioni e dove il contribuente o i suoi familiari dimo- le denunce di inizio lavori, gli oneri di urbarano abitualmente), compresi gli interven- nizzazione, la redazione della documentati di ristrutturazione edilizia di cui all’artico- zione obbligatoria atta a comprovare la lo 31, comma 1, lettera d, della legge 457- sicurezza statica del patrimonio edilizio, gli 1978 (articolo 15, comma 1-ter del Tuir). altri eventuali costi strettamente inerenti La detrazione spetta nella misura del 19% alla realizzazione degli interventi e agli su un ammontare complessivo non supe- adempimenti previsti dal Dm 41/1998 (cirriore a 2.582,28 euro (il beneficio massimo colare 121/E del 1998). Tale elenco non ha che si può ottenere, quindi, è pari a 490,63 peraltro valore tassativo, ma può ricomeuro). Per fruire della detrazione occorre prendere anche tutti gli oneri strettamente conservare ed esibire (o trasmettere), a ri- collegati alla realizzazione dell’intervento chiesta dell’ufficio delle Entrate, le quietan- edilizio (risoluzione 229/E del 2009). 4 AMMINISTRARE avv. E. Mario Appiano segretario Alac Torino Q uando un condominio deve appaltare l’esecuzione di un lavoro di notevole entità è opportuno affidarsi ad un direttore dei lavori che rediga prima un capitolato, sulla cui base uniforme le ditte interessate presenteranno le loro offerte (così rendendo facile la loro comparazione) e poi segua l’esecuzione dei lavori svolti dall’impresa incaricata. Per evitare ovvi conflitti di interesse, è parimenti vitale che il direttore dei lavori sia un soggetto terzo rispetto all’impresa che si aggiudica l’appalto. Purtroppo la cecità è regina in molte assemblee condominiali. Evitare la spesa per un direttore dei lavori indipendente è scelta decisamente infelice: il risparmio viene quasi sempre eroso dai maggiori costi dei lavori appaltati (si sceglie un preventivo redatto su una base non armonizzata, per cui poi insorgono le “sorprese”) ovvero dalle conseguenze negative discendenti dal fatto di non far eseguire il lavoro più appropriato ovvero da quelle derivanti da un’esecuzione d’opera non adeguatamente sorvegliata. Tuttavia, se la presenza del direttore dei lavori indipendente è solitamente una saggia decisione, ciò non vale sempre ad evitare ogni problema. Può infatti accadere che, pur in sua presenza, i lavori non vengano eseguiti a regola d’arte dall’appaltatore e, conseguentemente, insorga un danno a carico del condominio committente. In tali N.7 APRILE 2015 Appalto condominiale: il direttore dei lavori e le responsabilità in capo all’amministratore spiacevoli circostanze, chi è responsabile? Il quadro della situazione è offerto da una recente quanto interessante sentenza della Cassazione (7 luglio - 30 settembre 2014, n. 20557), i cui passi fondamentali sono i seguenti. COSÌ LA CASSAZIONE “Costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui in tema di appalto, è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato. Il controllo e la sorveglianza del committente, invece, si limitano all’accertamento e alla verifica della corrispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto. In tale contesto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l’appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell’autono- mia che normalmente gli compete (sentenze 23 marzo 1999, n. 2745, 20 aprile 2004, n. 7499, 2 marzo 2005, n. 4361, e 29 marzo 2007, n. 7755). È stata poi riconosciuta una responsabilità del committente anche quando sia configurabile in capo al medesimo una culpa in eligendo, per aver affidato il lavoro ad un’impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche, ovvero in base al generale principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. (sentenze 6 agosto 2004, n. 15185, e 27 maggio 2011, n. 11757, e 15 novembre 2013, n. 25758). (omissis) L’AMMINISTRATORE L’amministratore, però, non costituisce un’entità diversa dal condominio del quale è rappresentante, perché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica diversa da quella dei singoli condòmini (ordinanza 11 gennaio 2012, n. 177). Ciò significa che il condomino che ritenga di essere stato danneggiato, come nella specie, da un’omessa vigilanza da parte del condominio nell’esecuzione di lavori sulle parti comuni non può considerare l’amministratore come un soggetto terzo ed estraneo; dovrà comunque rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti del condominio il quale, a sua volta, valuterà se esistono gli estremi di una rivalsa nei confronti dell’am- ministratore. Del resto, anche la sentenza 16 ottobre 2008, n. 25251, di questa Terza Sezione, che pure ha riconosciuto una sorta di responsabilità allargata in capo all’amministratore di condominio, ha tuttavia escluso che il potere di controllo sui beni comuni permanga quando l’appaltatore sia posto in condizioni di “esclusivo custode delle cose sulle quali si effettuano i lavori”. Né può pervenirsi a differenti conclusioni in considerazione del ruolo di direttore dei lavori, (quando affidato all’amministratore stesso: n.d.r.). Il direttore dei lavori per conto del committente, infatti, presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi (v. sentenze 20 luglio 2005, n. 15255, e 24 aprile 2008, n. 10728). Il direttore dei lavori, in sostanza, assume la specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto. Da questo, tuttavia, non deriva a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell’appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione a profili - tutto sommato marginali come quello della copertura con teloni di plastica durante i lavori di scopertura e successiva ricostruzione del tetto. (omissis) CONCLUSIONI In altre parole, in assenza di un qualche indice che faccia supporre che l’appaltatore sia stato sottoposto dal committente a direttive così stringenti da sottrargli qualsiasi possibilità di autodeterminazione, in conformità alla giurisprudenza in tema di appalto sopra ricordata deve ribadirsi che l’appaltatore rimane esclusivo responsabile dell’esecuzione dei lavori, nonché dei relativi danni conseguenti a negligenza nell’esecuzione”. In un convegno organizzato da Anaci Padova la relazione tra il nuovo quadro normativo e i compiti dell’amministratore Anti-incendio in condominio: come agire a macro area Nord-Est di Anaci ha organiz- meglio delineati ruoli e responsabilità dei sog- to al ruolo di autorità di controllo che viene L zato lo scorso 6 marzo un seminario dal tito- getti che partecipano ai fini antincendio, in lasciato in totoal Corpo Nazionale dei Vigili del lo “Responsabilità degli amministratori di con- una attività condominiale. L’amministratore Fuoco, con azioni proporzionali alla pericolodominio in materia di antincendio”, alla presenza di relatori quali l’ingegner Fabio Dattilo, direttore interregionale Vigili del Fuoco (Padova); l’ingegner Antonio Del Gallo, del Comando Vigili del Fuoco di Padova; l’architetto Mauro Luongo, del Comando di Padova; l’ingegner Paolo Borsetti, del Comando di Trento; l’ingegner Tolomeo Litterio, direttore interregionale Vigili del Fuoco (Bologna); il dottor Francesco Tonon, Sostituto Procuratore della Repubblica; l’avvocato Paolo Alvigini, direttore centro studi Veneto di Anaci. di condominio riveste, con diverse sfumature, il ruolo di “legale rappresentante” dell’attività - tema ampiamente sviluppato dal dottor Tonon - e laddove abbia posto all’ordine del giorno dell’assemblea l’argomento relativo alla messa a norma dell’impianto antincendio del fabbricato, ha adempiuto a quanto era nelle sue attribuzioni e non può quindi essere ritenuto responsabile penalmente di eventuali fatti che, in assenza dell’esecuzione delle opere necessarie, si fossero verificati. L’AMMINISTRAZIONE LE RESPONSABILITÀ Particolare interesse ha suscitato il tema delle responsabilità in un nuovo quadro normativo di semplificazione degli oneri amministrativi e regolatori in materia di prevenzioni incendi. Il Corpo dei Vigili del Fuoco ha in questi ultimi anni, infatti, aggiornato i procedimenti di prevenzione incendi o la proporzionalità dell’azione amministrativa attraverso la graduazione delle attività assoggettate ai controlli e la segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Più di recente, è forte l’azione di semplificazione degli oneri amministrativi attraverso l’adozione di regole tecniche più semplici, flessibili, proporzionate al tipo di rischio ed in linea con gli standard europei. Alla luce di queste semplificazioni appaiono L’avvocato Paolo Alvigini ha precisato che il ruolo dell’amministratore - posto a mezzo tra la necessità di far rispettare i precetti normativi e garantire quindi la sicurezza delle persone e delle cose, e i condòmini che sono i detentori del potere decisionale di spesa - si palesa come particolarmente delicato, non disponendo egli di poteri autonomi. Ciò vale ancor più ove si consideri che non appare semplice adottare una delibera di ripartizione delle spese di messa a norma dell’impianto antincendio (e si tratta sempre di somme importanti) che soddisfi tutti i condòmini e sia in conformità ai criteri di legge in argomento (in tal senso si deve rilevare che la giurisprudenza è oscillante). Il professionista consulente assume il ruolo di certificatore tecnico in forma sussidiaria rispet- sità delle attività soggette. Ovviamente le attività di maggior interesse per gli amministratori condominiali risultano essere gli edifici di civile abitazione, quelli destinati ad uffici ed attività produttive quali negozi, centri commerciali ed autorimesse ed annessi impianti di riscaldamento. NORME TECNICHE Dai relatori è emerso l’auspicio della revisione delle norme tecniche, al fine di garantire chiarezza per coloro che devono effettuare le certificazioni necessarie alla compilazione della Scia. Infine non è trascurabile il ruolo che assumono i condòmini nel condurre secondo le regole condominiali una attività improntata a non alterare le condizioni di sicurezza strutturali, a concorrere alle azioni di mantenimento dei presidi di sicurezza antincendio e a segnalare eventuali anomalie. I relatori hanno proceduto inoltre a rispondere a precisi quesiti formulati dagli amministratori di condominio in tema di edifici di grande altezza, di edifici ad uso promiscuo, toccando anche gli aspetti relativi al tanto vagheggiato “libretto” della sicurezza del condominio. Sono stati inoltre illustrati dall’ingegner Del Gallo una serie di dati statistici circa la regolarità ai fini antincendio delle attività soggette che mostrano larghi margini di miglioramento. L’ingegner Bosetti ha effettuato un excursus sugli impianti di produzione del calore soffermandosi anche sulle nuove discipline di derivazione europea. Le argomentazioni sul tema specifico della sicurezza antincendio nei condomini si sono articolate su due opposte tesi: 1) responsabilità penale dell’amministratore cui non sono stati forniti i mezzi economici per adeguare l’autorimessa alle norme antincendio; 2) responsabilità penale di tutti i condòmini, proprietari dei singoli posti auto, che in assemblea non hanno approvato e autorizzato i lavori di adeguamento dell’autorimessa. Gli addetti ai lavori, pur capendo che è più facile colpire un solo soggetto, che una moltitudine, auspicano che anche per tale problematica il Ministero faccia chiarezza evitando di fomentare inutili diatribe legali che comportano solo dispendio di energie economiche e umane. APRILE 2015 AMMINISTRARE 5 N.7 ’uomo d’ingegno sa di possedere sempre “Lmolto, non si rammarica di dover dividere con altri”. È un aforisma di A. Einstein ad aprire la seconda puntata del corso di coaching business per amministratori di condominio tenuto per Italia Casa e Quotidiano del Condominio dalla dottoressa Concetta Cinque. Tema del giorno: come delegare efficacemente. Nella scorsa rubrica (vedi Italia Casa numero 5/2015 - pagina 7, ndr.) abbiamo appreso 7 regole che fanno aumentare la produttività dell’azienda. In questa rubrica, come promesso, vi parlerò invece del processo di delega: un processo importante per ottenere più successo nel lavoro. Lavorando come coach in varie aziende, ho potuto vedere che la maggior parte degli imprenditori e professionisti non delegano facilmente, e i motivi più ricorrenti sono i seguenti: 1) chi fa da se fa per tre; 2) tanto poi sbagliano e i problemi sono i miei; 3) dopo che gli ho insegnato a fare il lavoro se ne vanno, o peggio ancora quando vanno via mi fanno concorrenza. Tutte queste buone ragioni, o meglio “paure”, sono assolutamente fondate, ma solo se non si fa un lavoro preliminare al processo della delega, per poter eliminare tutte le inter- ferenze che possono inficiarlo. Un po’ di tempo fa sono stata chiamata in una azienda; il titolare mi aveva detto che il team non portava a termine il lavoro. Trascorrendo qualche giorno con loro potei notare che in realtà il team era lasciato allo sbando: il capo non se ne occupava mai, né per coordinare il lavoro, né per dare direttive, né tantomeno per controllare. Quando parlai con il capo e gli dissi come stavano le cose, mi rispose che aveva delegato ogni cosa al responsabile del personale, ma parlando con quest’ultimo scoprii che non poteva fare molto perché il capo si adirava molto ricordandogli che il capo era lui e nessuno si poteva permettere di pianificare il lavoro al posto suo perché i dipendenti non lo avrebbero più considerato tale. Nella fattispecie ho dovuto lavorare su ognuno ristabilendo ruoli e mansioni, facendo comprendere al capo che in ogni struttura c’è un responsabile che si occupa della crescita del suo reparto ma che è tenuto a seguire la linea guida dell’azienda. Inoltre, i dipendenti non avrebbero mai scambiato il responsabile con il capo; l’importante era sicuramente mantenere la linearità degli obiettivi e delle procedure per non far sentire il team allo sbando. Vediamo insieme come delegare diventa semplice e produttivo applicando 3 regole essenziali: Regola 1 - Preparazione Quando scegli i collaboratori a cui vuoi delegare una mansione, assicurati che siano persone preparate. Con questo non voglio dire che devono essere più preparate di te ma che almeno siano dotate delle abilità che servono per il compito che vuoi assegnare loro. Delegare a persone impreparate vuol dire mettere a repentaglio i risultati della tua azienda. Regola 2 - Definizione Nel definire al tuo collaboratore il compito, cerca di essere preciso in quello che gli vuoi assegnare, fissa i termini di consegna e di controllo e il risultato che ti aspetti. Nulla deve essere lasciato al caso. Assicurati che i suoi valori siano in linea con quelli dell’azienda e che tu gli abbia mostrato molto chiaramente la “Vision” e la “Mission” aziendali. Se vuoi puoi mettere per iscritto il compito, il risultato che vuoi ottenere, i termini di consegna e di controllo, in modo che entrambi possiate controllare come procede l’attività. Regola 3 - Motivazione Cerca di motivare i tuoi collaboratori e gratificali, la leva è il segreto più importante per far lavorare bene le persone e farle sentire felici. Dale Carnegie diceva: “Quando trattiamo con le persone, ricordiamoci che non stiamo trattando con creature fatte di logica. Stiamo trattando con creature fatte di emozioni”. Dalla mia esperienza di coach devo dire che pochi riescono a capire questi concetti: equiparano collaboratori e dipendenti a macchine senza sentimenti, non riescono a comprendere che nel lavoro oltre all’abilità ci vuole motivazione. Ma la motivazione va alimentata dalla gratifica che si riceve, da nuovi obiettivi da raggiungere, da nuove promozioni. A volte mi trovo a lavorare in ambienti dove il capo è un despota che incute solo terrore; in quegli ambienti si respira aria pesante. Negli occhi dei dipendenti si legge terrore e quando qualcuno di loro ha la soluzione a un problema, per paura non parla. Sembra assurdo che esistano atteggiamenti così deleteri, ma purtroppo alle volte noi esseri umani ci creiamo convinzioni limitanti che ci distruggono, e la cosa più affascinante è che non ce ne rendiamo conto. In questi casi è assolutamente utile l’intervento di un coach per evitare il peggio sia per l’azienda che per chi lavora. Tra i condòmini, anche di palazzi bene, si sta facendo strada questo escamotage per non deliberare i lavori straordinari Quelli che disertano l’assemblea A ssemblee condominiali disertate per non deliberare su riparazioni e sostituzioni impreviste. Tra i tanti figli della crisi economica c’è anche un fenomeno tutto interno ai condomini italiani, ivi compresi quelli delle grandi città e dei quartieri bene. A sottolinearlo è l’Anammi, secondo cui un numero crescente di condòmini evita, appunto, di partecipare alle assemblee, con l’intento di far mancare il numero legale e bloccare i lavori di manutenzione straordinaria, quindi non preventivata. “La tendenza all’assenteismo in assemblea condominiale afferma il presidente Anammi Giuseppe Bica - è un escamotagesempre più utilizzato per sfuggire alla possibilità di spese di un certo importo”. Per manutenzione straordinaria, si intendono infatti i lavori che non rientrano in quelli già previsti annualmente e ricompresi nella quota condominiale: in pratica, le riparazioni e le sostituzioni legate a guasti e logorio del tempo, che possono coinvolgere tutte le parti comuni, dall’a- scensore alla facciata dell’immobile. “Proprio perché impossibili da prevedere - precisa il leader di Anammi - questi interventi possono rappresentare spese importanti e, in tempi di crisi, sempre più spesso la soluzione è quella di sottrarsi alla spesa non partecipando all’assemblea”. Il fenomeno ha assunto dimensioni significative nella grandi città, dove il costo della vita è maggiore, e nei quartieri più eleganti dei centri urbani. “La gente non vuole far sapere che ha problemi di liquidità - spiega ancora Bica -. Il più delle volte si tratta di condòmini con un buon tenore di vita, ma che non ce la fanno a sostenere le spese di edifici storici, molto costosi da mantenere. Quando si vedono arrivare l’avviso di un’assemblea in cui si propone di deliberare sulla sostituzione di un’autoclave o dell’ascensore, la reazione è di non farsi vedere, guardandosi bene dall’avvisare l’amministratore”. La maggioranza richiesta per l’approvazione, infatti, è dal 1981 Quindicinale di informazione, attualità, economia, cultura della casa IL CONDOMINIO EDITRICE s.a.s. Direttore responsabile: Gianluca Palladino in attesa di registrazione Collaboratori: Daniele Apolloni, Gabriele Bruyère, Francesco Burrelli, Emanuele Caldarone, Giorgio Cambruzzi, Nunzio Costa, Rodolfo Cusano, Maurizio De Tilla, Rossella Ferrari, Andrea Garbo, Leandro Gatto, Paolo Gatto, Walter Guazzo, Gabriele Lenzi, Enrico Morello, Matteo Rezzonico, Silvio Rezzonico, Paolo Ribero, Gian Vincenzo Tortorici, Centro Studi Condominiali. Segretaria di redazione: Marisa Izzillo Ufficio grafico: Daniela Stea Redazione: Via E. Thesauro, 2 - 10125 Torino Tel. 011.6523611 - Fax 011.6523690 Impaginazione e informatica: Ufficio grafico Il Condominio editrice s.a.s. Stampa: Agagrafica - Cuneo Pubblicità: Il Condominio editrice, Via E. Thesauro, 2 - 10125 Torino - Tel. 011.6523611 r.a. Autorizzazione Tribunale di Torino n° 4754 del 27/01/1995 - Copie arretrate 8 4,00 qualificata: la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo dei millesimi: bastano pochi assenti ed il requisito dei millesimi salta. La conseguenza è un super-lavoro per il professionista condominiale, che raccoglie preventivi, presentazioni tecniche e documentazione, per poi ritrovarsi in assemblea senza il quorum necessario. “Amministrare in tempi di crisi è già difficile - denuncia Bica -. Così diventa impossibile”. L’espediente anti-spese, tra l’altro, non è solo sbagliato, ma controproducente. “Non si può dilazionare tutto - stigmatizza il presidente Anammi -. Si può rimandare un lavoro come la tinteggiatura di parti comuni, ma non la sostituzione o riparazione di un impianto fondamentale. Non dimentichiamoci, poi, le ricadute sulla sicurezza dell’edificio ed i possibili danni a cose e persone che ne possono derivare. Insomma, dalla manutenzione straordinaria si rischia di passare all’urgenza improrogabile. Il consiglio, quindi, è quello di affrontare il problema insieme all’amministratore. In assemblea ci si confronta sui preventivi ed è più agevole trovare una soluzione il più possibile indolore”. dal 1981 AL SERVIZIO DEL CONDOMINIO + e-mail Contattare i propri clienti è facile! 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Tale norma prevede testualmente: “ Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condòmini”. L’articolato è sufficientemente chiaro e risponde all’interesse del condomino a conoscere in maniera facile e diretta delle delibere che regolano la vita in condominio. Non solo delle delibere. Infatti, la disposizione in esame prevede che vengano messe a disposizione dei condòmini anche tutti i documenti “previsti dalla delibera assembleare”. Quali sono questi documenti? Non si può farne un’elencazione a priori, ma occorrerà entrare nel merito della singola delibera. Ad esempio, se l’amministratore convoca la riunione ponendo all’ordine del giorno la discussione del rendiconto, sarà necessario pubblicare lo stesso in tutte le sue componenti: il giornale delle entrate e delle uscite, il bilancio, lo stato patrimoniale, la relazione illustrativa (art. 1130 bis c.c.). Come quando ad esempio si convoca l’assemblea per l’approvazione dei lavori straordinari occorrerà pubblicare il capitolato di appalto, le offerte dei preventivi, insomma tutto quanto è necessario al fine di consentire ai condomini di essere informati sulle delibere da approvare. Con riguardo alle spese da sostenere non vi alcun dubbio che le stesse vanno ripartite sulla tabella generale ex art. 1123, I comma. Controllo di gestione In realtà, se i condòmini deliberano l’istituzione del sito, non aspirano solamente alla pubblicazione dei documenti afferenti alle assemblee. Uno dei principali problemi in condominio è il controllo tempestivo della gestione contabile. Infatti, il controllo annuale in sede di approvazione del rendiconto si rivela spesso tardivo ed inefficace. Con effetti perversi anche sulla responsabilità dello stesso amministratore. Partendo dai principi che regolano il rapporto di mandato, l’amministratore è tenuto a rendere il conto dei propri atti e, con l’approvazione fatta dall’assemblea del rendiconto, L’utilizzo del sito internet condominiale per il controllo della gestione contabile anche gli atti emessi senza preventiva autorizzazione si ritengono ratificati. Ma andiamo con ordine. Il bilancio preventivo è lo strumento autorizzativo della gestione annuale e costituisce il limite per l’operato dell’amministratore. Solo eventi cui occorre provvedere con urgenza giustificherebbero un anticipo di spesa che non è coperto dalla preventiva autorizzazione di cui al bilancio preventivo. In genere trattasi di spese per provvedere alla messa in sicurezza del fabbricato, vuoi per la caduta di cornicioni, ovvero per il verificarsi di infiltrazioni da lastrico solare, oppure per la rottura di un gradino, ecc. Spese che per la loro intrinseca natura necessitano di un intervento urgente, al fine di eliminare il pericolo per le persone o al fine di evitare l’aggravarsi del danno per le cose. Anche con riguardo a questi interventi, specialmente quando essi comportano una spesa gravosa, è sempre meglio per l’amministratore riferirne all’assemblea per riceverne la preventiva approvazione. Solo quando i tempi e la gravità dell’accadimento o il pericolo non lo consentono egli potrà provvedere direttamente portando poi a ratifica la spesa. Accade invece che, usualmente o senza accorgersene, l’amministratore non solo effettui una spesa che non è affatto connotata dal requisito dell’urgenza, ma - cosa ancora più grave perché va ad inficiare l’intera contabilità dal punto di vista della chiarezza e correttezza egli sposti somme riscosse per esempio dalla tabella generale (riferita alle spese di amministrazione, assicurazione, ecc.) al pagamento dell’acqua o del riscaldamento. Così facendo, egli distoglie le entrate dalla spesa per cui erano state autorizzate e le utilizza per soddisfare un’esigenza ritenuta da lui urgente. Pena ad esempio il distacco del servizio che, immediatamente avvertito dai condòmini, comporterebbe non solo le gravi responsabilità di cui si dirà in seguito ma anche l’immediato venir meno della loro fiducia. Ciò che si è potuto constatare negli innumerevoli casi sottoposti alla mia attenzione è che in sede di rendiconto lo storno dei fondi non viene ratificato dall’assemblea. Con quale conseguenza? Da un lato avremo che i condòmini che hanno contribuito al versamento delle quote in base alla tabella generale hanno maturato un rimborso (per la parte utilizzata a coprire le spese dell’acqua); dall’altra l’amministratore con la sua erogazione è andato a coprire le morosità di quei condòmini e solo di quelli che non erano in regola con i pagamenti dell’acqua. Ecco anche perché gli altri condòmini non ratificheranno. Vi sono insomma condòmini che si sono avvantaggiati ed altri che hanno subito un depauperamento. Ora, visto che la ratifica non interviene, il rendiconto andrà modificato nel senso che i condòmini in tabella A o generale andranno a rimborso mentre a quelli morosi dell’acqua verrà imputata pro quota spettante la spesa sostenuta. Sembra tutto chiaro. Solo che se i morosi non pagano, l’anticipazione rimane a carico dell’amministratore che ha effettuato un pagamento non autorizzato. Per cui lui, pur subentrando nelle ragioni creditorie dell’ente erogatore del servizio, ne risponde in proprio. Insomma, le anticipazioni vanno imputate alla sua tasca ed è lui che dovrà provvedere a sue spese a recuperarle nei confronti dei condòmini morosi, e non più il condominio. Senza parlare dei tempi che non sono gli stessi. Cioè i rimborsi vanno effettuati subito ed i morosi non è detto che siano altrettanto solerti. Anzi, in genere non lo sono. Come far fronte a tutta questa situazione. Con il controllo di gestione continuo e costante. I programmi informatici lo fanno. Essi predispongono anche un sistema che allarma l’amministratore quando la spesa registrata sfora il limite di cui al bilancio preventivo. Ecco cosa vogliono i condòmini. Controllare le entrate e le uscite dell’amministratore per verificare costantemente se le spese sono state autorizzate e rientrano nei limiti di bilancio. Ciò pone fuori dalle regole quei pessimi amministratori che per ingraziarsi il condominio espongono a preventivo importi niente affatto veritieri per poi giunger dal salasso del rendiconto. È uno stratagemma che non paga. Il bilancio preventivo deve assolutamente essere dimensionato alle effettive esigenze. In mancanza nessuna acrobazia contabile reggerà di fronte al rifiuto dei condòmini di approvare il rendiconto. Ed allora si suggerisce la pubblicazione anche del giornale delle entrate e delle uscite. Chiaramente aggiornato nei 30 giorni per legge previsti. In maniera da evidenziare la cd. cassa del condominio. Il raffronto costante dei detti registri delle entrate e delle uscite con il conto corrente condominiale (dove pure per legge debbono transitare tutte le entrate e le uscite). Garantirà la trasparenza e l’informazione ai condomini e sarà motivo di verifica anche per l’amministratore perché dal loro raffronto risulterà facile evidenziare eventuali discrasie. In conclusione, il sito permetterà: ❖La pubblicazioneon linedei documenti condominiali; ❖ La drastica riduzione dell’utilizzo della carta, con benefici pratici (per l’amministratore), economici (per i condòmini) ed ecologici (per tutti); ❖ il controllo immediato delle entrate e delle uscite effettuate, perché ai sensi dell’art. 1129 c.c. l’amministratore è obbligato a far transita- re le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condòmini e dai terzi, nonché quelle erogate a qualsiasi titolo per conto del condominio su uno specifico conto corrente postale o bancario intestato al condominio. Inoltre, qualora i condòmini siano diffidenti anche dei dati pubblicati, potranno pur sempre chiedere all’amministratore copia dell’estratto conto come ha chiarito anche recentemente il Garante della privacy. Non costituendo tale richiesta che un diritto dei singoli condòmini in quanto il conto corrente è si aperto dall’amministratore ma solo quale mandatario dei singoli condòmini. Il Garante della privacy ha, infatti, riconosciuto il diritto dei condòmini di chiedere ed ottenere “copia degli atti e documenti bancari” senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un parziale oscuramento, anche se contengono dati personali dei terzi. Convocazione assemblea L’art. 66 Disp. Att. c.c. ha stabilito che l’avviso di convocazione può essere inviato oltre che a mezzo di raccomandata anche con avviso di ricevimento ovvero anche a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo fax o consegna a mano. Questa disposizione, innovativa della precedente disciplina che non prevedeva alcunché, ha limitato la possibilità di inviare detto avviso solo alle forme espressamente previste. Ciò in virtù dell’art. 72, sempre delle Disposizioni di attuazione del codice civile, che considera l’art. 66 quale norma inderogabile. Per cui saremo in presenza di una regolare convocazione solo con l’utilizzo della cd. pec, cioè la posta elettronica certificata. Essa presuppone che essa sia in possesso sia del mittente che del destinatario. Purtroppo molti condòmini non ne sono ancora dotati per cui l’amministratore per costoro dovrà ancora ricorrere a forme tradizionali di spedizioni, con aggravio di lavoro e di spese. Forse un’opera di convincimento, visto che di spese non lievi si tratta, potrà indurre gli stessi a munirsi di una pec. Già all’attenzione dei giudici sono state portate cause aventi ad oggetto la contestazione di un avviso di convocazione mandato a mezzo una semplice mail. Tale forma di comunicazione non è valida per legge. Vi sono alcuni che tentano però di forzare la situazione facendosi rilasciare una dichiarazione (ritenuta effettuata nell’ambito dell’autonomia contrattuale) che manda esente l’amministratore da ogni responsabilità. La questione è da non porsi. I problemi quotidiani cui è sottoposta l’attività dell’amministratore non permettono di operare delle scelte foriere di conseguenze non certo positive. Per cui è meglio per ora attenersi al dettato legislativo. 8 CASA NEWS N.7 APRILE 2015 L’indagine del Censis fotografa un incremento record dei colpi in appartamento, spesso anche con gli inquilini presenti Furti e rapine: la casa è sempre meno al sicuro C omplice la crisi, è un fenomeno di sempre maggiore attualità, tanto che, oltre alle iniziative avviate da aziende private (vedi il progetto Sicuri e Assicurati promosso da Officine Locati e Reale Mutua, di cui abbiamo parlato nello scorso numero di Italia Casa, ndr.) l’incremento esponenziale dei furti in alloggio è entrato anche nell’agenda del Censis, che vi ha dedicato l’11° numero del “Diario della transizione”, pubblicato nelle scorse settimane. I NUMERI Secondo l’indagine del Censis, i furti in appartamento in Italia nel 2014 sono stati ben 689 al giorno, cioè 29 ogni ora: uno ogni due minuti. Peraltro, questa tipologia di reato ha registrato un aumento record. Negli ultimi dieci anni, infatti, i colpi messi a segno dai topi d’alloggio i sono più che raddoppiati, passando dai 110.887 denunciati nel 2004 ai 251.422 del 2013, con una crescita del 126,7%. E solo nell’ultimo anno l’incremento è stato del 5,9%. Interessante osservare che si tratta di un aumento molto più accentuato rispetto all’andamento del numero totale dei reati (+19,6% nel periodo 2004-2013) e dei furti nel complesso (+6%), e in controtendenza rispetto all’andamento dei furti di autoveicoli (-32,2%) e degli omicidi (-29,7%). LE AREE La zona d’Italia più colpita è il Nord-Ovest, dove nell’ultimo anno i furti in abitazione sono stati 92.100, aumentati del 151% nel decennio. Oltre il 20% dei furti denunciati è avvenuto in tre province: Milano (19.214 ➣ Getta armi da finestra, fermato dai carabinieri Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cosenza e posto ai domiciliari, con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. Nel corso di una perquisizione a casa del giovane, i militari lo hanno placcato mentre tentava di disfarsi di due pistole gettandole dalla finestra. I carabinieri hanno poi recuperato una pistola calibro 6,35, una calibro 9 con matricola abrasa e munizioni varie. ➣ Uccisa a martellate per lite condominiale Una lite condominiale sfociata in tragedia. È accaduto in provincia di Caserta. La vittima è una donna di 59 anni, una professoressa delle scuole superiori. L’uomo, di 51 anni, la ha presa a martellate togliendole così la vita. L’aggressore è stato poi fermato dalla polizia con l’accusa di omicidio. ➣ Furti in alloggi: manette anche per donna incinta Una piccola banda, apparentemente insospettabile, si aggirava in una cittadina della provincia di Napoli per compiere una serie di furti in appartamenti. Due donne, di cui una in stato interessante, sono state arrestate dalla polizia. Gli agenti hanno recuperato anche reati), Torino (16.207) e Roma (15.779). Considerando il numero di reati rispetto alla popolazione residente, in cima alla graduatoria delle province italiane più bersagliate si trovano Asti (9,2 furti in abitazione ogni mille abitanti), Pavia (7,1 ogni mille), Torino (7,1 ogni mille) e Ravenna (7,0 ogni mille). E le province in cui i furti in casa sono aumentati di più nell’ultimo decennio sono Forlì-Cesena (al primo posto, +312,9%), Mantova (+251,3%), Udine (+250,0%), Terni (+243,7%) e Bergamo (+234,3%). Tra le grandi città, gli aumenti maggiori si registrano invece a Milano (+229,2% nel periodo 2004-2013), Firenze (+177,3%), Torino (+172,6%), Padova (+143,3%), Palermo (+128,4%), Venezia (+120,9%), Roma (+120,6%), Bologna (+104,5%) e Verona (+103,4%). FOTOGRAFIA Cresce anche l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti di questo reato. Nel 2013 sono state denunciate a piede libero per furti in abitazione 15.263 persone (+139,6% rispetto al 2004), di cui 1.366 minori (il 9% del totale). E sono state arrestate 6.628 persone, di cui 486 minori (il 7,3% del totale). I detenuti per furto in abitazione e furto con strappo sono 3.530 nel 2014, con una crescita del 131,9% rispetto al 2007. I ladri scelgono sempre di più le abitazioni private, perché oggi negozi, banche, uffici postali e strade commerciali sono maggiormente dotati di sistemi di sicurezza, come le telecamere, in grado di scoraggiare chi vuole commettere il reato o di individuarne il responsabile. E anche perché si è certi di trovare nelle case un bottino da portare via, soprattutto in una stagione di crisi e di forte incertezza riguardo al futuro, in cui gli italiani hanno ridotto i consumi e hanno preferito tenere i propri risparmi “sotto il materasso”. I dati testimoniano una presenza consistente di stranieri sulla scena del crimine. Nell’ultimo anno tra i denunciati a piede libero gli stranieri sono il 54,2% (8.627 persone), tra gli arrestati il 62% (4.112: +31,4% solo nell’ultimo anno), tra i detenuti il 42,3% (1.493). domestica porta a un aumento delle preoccupazioni della gente comune. Le famiglie che percepiscono il rischio di criminalità nella zona in cui vivono sono passate dal 27,1% del totale nel 2010 al 30% nel 2014. In effetti, siamo al 6° posto in Europa per numero di furti e rapine in abitazione: 4 ogni mille abitanti rispetto alla media europea di 2,9 (i dati di comparazione internazionale sono riferiti all’anno 2012). Più insicuri dell’Italia sono solo Grecia (7,9 reati ogni mille abitanti), Danimarca (7,8), Belgio (7,2), Paesi Bassi (6,7) e Irlanda (6,1). Ultimi in classifica (cioè i Paesi più sicuri) sono Romania (0,8) e Slovacchia (0,3). VIOLENZA STUDI SOCIALI Si svaligia sempre e comunque: di notte e di giorno, da soli o organizzati in bande, spesso sfidando gli ignari inquilini mentre si trovano in casa. Parallelamente all’aumento dei furti, infatti, a disturbare i sonni tranquilli degli italiani è la crescita di un altro reato ancora più allarmante: le rapine in abitazione, con violenza o minaccia ai proprietari. Nel 2013 sono state 3.619, con una crescita vertiginosa nel decennio (+195,4%) e un incremento del 3,7% solo nell’ultimo anno. A differenza dei furti in abitazione, le rapine sono commesse principalmente al Sud (1.380 nel 2013, pari al 38,1% del totale). Nella graduatoria provinciale in base all’incidenza di questo reato rispetto alla popolazione residente, al primo posto si trova Trapani (14,4 rapine in abitazione ogni 100.000 abitanti), seguito da Asti (14,1 ogni 100.000) e Palermo (13,8 ogni 100.000). Il “Diario della transizione” del Censis, ha l’obiettivo di cogliere e descrivere i principali temi sociali attraverso una serie di note di approfondimento diffuse nel 2014 e nel 2015. I numeri precedenti a quello sui furti in casa hanno riguardato: “L’austerity ha stancato gli italiani: sobri sì, asceti no” (28 aprile 2014); “Crescono le disuguaglianze sociali: vero male che corrode l’Italia” (3 maggio 2014); “I disabili, i più diseguali nella crescita delle disuguaglianze sociali” (17 maggio 2014); “Acqua: tariffe più basse d’Europa e record di acqua minerale, acquedotti colabrodo e depuratori carenti” (24 maggio 2014); “Scuola: intonaci che crollano, rubinetti che perdono e vetri rotti” (31 maggio 2014); “Cattiva reputazione per l’Italia” (7 giugno 2014); “Lo spread digitale costa all’Italia 10 milioni di euro al giorno” (5 luglio 2014); «Decollo della scuola digitale?” (13 settembre 2014); “L’azienda più liquida d’Italia? Gli italiani” (20 PREOCCUPAZIONI settembre 2014); “Il ritorno del ceto medio” E l’aumento dei reati che turbano la quiete (7 febbraio 2015). alcuni monili in oro e argento, il cui valore è in corso di quantificazione. I poliziotti stanno indagando anche su altri furti commessi in zona. natori ha ferito alla testa, forse col calcio della pistola, sia il proprietario che il figlio. Entrambi sono stati soccorsi e medicati. La polizia sta indagando sulle dinamiche della vicenda. ➣ Anziani morti in casa Killer è il monossido ➣ Lava vetri in alloggio Cade nel vuoto e muore Potrebbero essere state le esalazioni di monossido di carbonio a causare il decesso di due anziani fratelli, un uomo di 71 anni e una donna di 76, trovati morti in tarda serata, nella loro abitazione di Cesenatico. A scoprire i corpi dei due pensionati i carabinieri, che hanno trovato i cadaveri su due letti in un ambiente in totale stato di abbandono e degrado, con cumuli di spazzatura bruciati a terra. Dalle prime rilevazioni risulterebbe che i due fratelli sarebbero deceduti almeno tre giorni prima del rinvenimento. Si dice che gli incidenti domestici siano una delle prime cause di morte. È purtroppo questo il caso di una donna di 54 anni, deceduta dopo essere precipitata dal quarto piano di un condominio mentre puliva le finestre di casa. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e le volanti della polizia. Inutili i tentativi di rianimarla. La donna si trovava sola in casa, stava preparando da mangiare in attesa del rientro a casa dei figli. ➣ Rapina in casa: banditi feriscono padre e figlio Violenta rapina in un appartamento alla periferia nord di Roma. Nottetempo 4 uomini armati di pistola, forse dell’Est Europa, hanno fatto irruzione in un’abitazione forzando una finestra. In casa c’erano il proprietario un uomo di 76anni - con la moglie e il figlio, accompagnato a sua volta dalla moglie. I malviventi sono scappati con un bottino di 20mila euro. Durante lo scontro, uno dei rapi- ➣ Rapina con sequestro in una villa del Torinese Choc e tanta paura per una coppia di pensionati nel Torinese. Una banda di quattro rapinatori a volto coperto, muniti di coltello, ha fatto irruzione nella loro villa: dopo averli immobilizzati su una poltrona, i banditi hanno svaligiato la casa, trafugando gioielli, telefoni cellulari e una carabina. I malviventi sono poi scappati rubando la Fiat Panda della coppia e facendo perdere le proprie tracce. I due anziani stanno bene, ma sono provati emotivamente dall’accaduto. ➣ Sradica cassaforte in casa del padre: denunciato In provincia di Catania, un uomo di 44 anni è stato denunciato dai carabinieri per un furto commesso ai danni del padre, un uomo di 70 anni. L’uomo, grazie all’uso di un martelletto pneumatico, ha sradicato la cassaforte dal muro della casa del genitore, contenente circa 3.000 euro in contati e oggetti preziosi per un valore di 5.000 euro. Il 44enne ha confessato e fatto recuperare la refurtiva, che aveva nascosto in un casa di campagna. È stato denunciato in stato di libertà. Si è giustificato dicendo di avere serie difficoltà economica e problemi familiari. ➣ Incendia l’appartamento Poi si barrica in auto Ore di tensione in provincia di Firenze, dove un uomo di 74 anni ha dato fuoco alla sua abitazione con della benzina; successivamente, si è chiuso nella sua auto con una pistola e ha provato a suicidarsi, senza successo. Dopo una trattativa durata oltre 4 ore, l’anziano è uscito dall’auto e ha consegnato ai carabinieri la pistola, con la quale aveva minacciato i servizi sanitari e i vigili del fuoco giunti sul posto per spegnere l’incendio. Il settantaquattrenne è stato ricoverato in una struttura sanitaria. L’arma - una pistola calibro 7,65 regolarmente detenuta - è stata sequestrata. Le cause del suo gesto sono in corso di accertamento. APRILE 2015 ABITARE 9 N.7 L’illegittimità dei benefici sui canoni a seguito dell’autodenuncia dei contratti non registrati e le “deroghe” concesse dalla legge 80/2014 Affitti in nero: quali effetti dopo l’incostituzionalità? avv. Giovanni Carini (Uppi) C on gli articoli 8-9 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23/2011, il legislatore aveva introdotto, nell’ambito della normativa della c.d. “cedolare secca”, una particolare sanzione fiscale stabilendo che: “ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti”. d) Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui: 1) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; 2) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. INCOSTITUZIONALITÀ Tale norma, dunque, prevedeva, anche con riferimento ai contratti in corso ed in assenza della sanatoria prevista dall’ultima parte della norma, la possibilità di ottenere la imposizione di un contratto su delazione della parte conduttrice a diverse (ed in genere peggiorative) condizioni, rispetto a quelle pattuite, e precisamente la costituzione di ufficio (o “volontaria” ipotesi invero piuttosto remota) di un contratto ex novo della durata di 4 + 4 anni e ad un corrispettivo annuo pari a tre volte la rendita catastale. Con sentenza del 14.03.2014, gli art. 8-9 del d.lgs 23/2011 sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale, per cui detta norma ha perso “ab origine” qualsivoglia efficacia. Senonché il legislatore, con successivo decreto legge 28.3.2014 n. 47, convertito con legge 23.5.2014 n. 80, pubblicato in G.U. n. 121 del 27.5.2014 ed entrato in vigore il giorno dopo, ossia il 28.5.2014, ha inteso adottare una specie di “gestione” dei normali effetti conseguenti ad una norma dichiarata incostituzionale, introducendo all’art. 5 comma 1 ter una sorta di protrazione degli effetti della norma dichiarata incostituzionale, stabilendo che restano salvi “sia gli effetti che i rapporti giuridici”, sorti sulla base dei “contratti di locazione” registrati secondo le procedure di cui alle richiamate norme (incostituzionali): “sono fatti salvi fino alla data del 31.12.2015 gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai bianco in una situazione sensibilmente gravosensi dell’art. 3 comma 8 e 9 del decreto legi- sa sia sotto il profilo abitativo, tenuto conto che la riduzione del canone, come è noto, slativo 14.03.2011 n. 23”. comporta la risoluzione automatica del rapporto locativo per inadempimento, sia sotto EFFETTI GIURIDICI l’aspetto economico, tenuto conto che effetto Ciò posto, in primo luogo, pur risultando automatico della illecita autoriduzione del piuttosto oscuro quali siano gli effetti ed i rap- corrispettivo, è l’obbligo di pagamento immeporti “prodottisi” sulla base del contratto di diato delle differenze già maturate. Ne conselocazione ricostruito, dobbiamo immaginare gue che, il legislatore, con la norma che egli che il legislatore abbia voluto procrastinare la stesso definisce di salvaguardia, ha inteso evipossibilità, per i conduttori che avessero atti- tare che il conduttore incolpevole, potesse vato la procedura “sanzionatoria”, di non subire tutto di un colpo gli effetti della errata subire immediatamente gli effetti della pro- scelta legislativa, dichiarando la possibilità di nuncia di incostituzionalità, per cui occorre porvi rimedio entro un termine che ha indiesaminare quali siano la portata e le conse- cato per la fine dell’anno 2015. guenze della “proroga” introdotta a seguito Del resto, se avesse voluto prorogare l’efficadella denunzia formulata con la procedura di cia del contratto per il futuro, egli avrebbe cui all’art. 3 d.lgs 23/2011. Premesso, infatti, fatto espresso riferimento ad esso e non di che la sanzione di incostituzionalità, ha certo agli effetti ed ai rapporti già maturati (in indubbiamente travolto la validità ed effica- base a detto contratto) e ciò senza tener conto cia del contratto secondo lo schema ipotizza- della circostanza, altrettanto rilevante, che il to dal legislatore nella norma abrogata dalla contratto o è valido o non lo è, per cui mai la Corte Costituzionale (4+4 anni di durata ad durata di esso potrebbe essere temporalmente un corrispettivo pari a tre volte la rendita ca- ridotta e procrastinata al 31.12.2015. tastale diviso 12), va correttamente interpretata la successiva norma definita di “salvaguardia” (art. 5 comma 1 ter D.L. 28.3.2014 RELAZIONE IN SENATO n. 47), analizzandone la portata. Tale lettura della norma in esame, è avallata E, al riguardo vi è una prima considerazio- anche dalla relazione introduttiva ad essa e, in ne. “Gli effetti ed i rapporti giuridici” relativi particolare, da quanto riferito in Senato dal ai contratti di locazione registrati ricorrendo relatore in occasione della seduta pubblica di al procedimento del d.lgs. 23/2011, sono “fatti giovedì 8 maggio 2014 (la 243 a): “La comsalvi” per un tempo limitato, e cioè fino al missione ha introdotto infine una norma che 31.12.2015, essendo questo un dato estrema- salvaguarda fino al 31 dicembre 2015 gli effetmente chiaro perché letterale. ti della legge contro gli affitti in nero che la La norma è, invece, piuttosto ambigua lad- Corte Costituzionale ha cancellato. Si è trodove fa riferimento all’oggetto del “salvatag- vata una soluzione che non mette in discusgio”, ossia gli effetti ed i rapporti giuridici, sorti sione la sentenza, ma riconosce che coloro sulla base dei contratti di locazione, forzosa- che ne hanno beneficiato oggi non possono mente imposti. In particolare, bisogna subire le conseguenze di aver applicato la domandarsi se il legislatore abbia voluto pro- legge, e garantisce loro un tempo congruo per rogare il contratto in quanto tale, lasciando- non dover sopportare un aggravio ingiusto lo in vigore fino al 31.12.2015, oppure ab- delle proprie condizioni”. bia inteso, più semplicemente, preservare il Dunque dal semplice esame di tale relazioconduttore dal pagamento immediato degli ne risulta confermato che: oneri già maturati, per avere illegittimamen- - la norma produce i suoi effetti fino al te violato la pattuizione contrattuale origina- 31.12.2015; ria ma in maniera incolpevole, avendo fatto - essa ha lo scopo di “salvaguardare gli effetti affidamento e (corretta) applicazione di una della legge contro gli “affitti in nero” che la norma, poi dichiarata incostituzionale. Corte Costituzionale avrebbe cancellato ma Delle due interpretazioni la seconda appa- è comunque “una soluzione che non mette in re - a parere dello scrivente - indubbiamen- discussione la sentenza”. te più conforme ed in linea con il contenuto letterale e con la ratio della legge e, senz’altro PRE E POST SENTENZA ne fornisce una lettura costituzionalmente Questo passaggio merita una ulteriore orientata (la norma in questione è già stata considerazione. In primo luogo, in esso si fa rimessa dal Tribunale di Napoli con ordinanespresso riferimento alla salvaguardia degli za del Dr. Rosario Caiazzo del 18.06.2014, al effetti pregressi ossia già maturati, ma nulla vaglio della Corte Costituzionale). Difatti, la disposizione prevede chiaramen- dispone per le vicende successive al prosieguo te e letteralmente, la salvezza degli effetti e del rapporto, tant’è che conferma la piena rapporti già “prodotti e sorti”, al momento validità della sentenza che non “mette in della sua entrata in vigore e non regolamenta discussione”, volendo soltanto evitare che chi affatto quelli che dovranno maturare succes- ha applicato la norma dichiarata illegittima, sivamente, a seguito del venir meno della possa subire “un aggravio ingiusto delle proprie condizioni di vita”. In secondo luogo, la legge per la dichiarata incostituzionalità. salvaguardia di cui trattasi non è definitiva ma è limitata, allo spirare del termine fissato per il LA “RATIO LEGIS” 31.12.2015. Del resto, sempre nella relazione, Ciò trova conforto anche nella ratio legis. È si legge che si è voluto evitare un “aggravio infatti evidente che chi aveva fatto ricorso al ingiusto”. Nel caso in esame l’ingiustizia delprocedimento fidando sulla validità della ori- l’aggravio non può di certo essere riferita alginaria disposizione, poi cancellata in virtù l’applicazione della sentenza del Giudice delle del noto effetto retroattivo della statuizione leggi, che in quanto tale non può che possecostituzionale, si sarebbe trovato di punto in dere il crisma della legittimità, ma tuttalpiù, alle difficoltà in cui si viene a trovare il conduttore se deve in un’unica soluzione, provvedere a reintegrare la decurtazione di canone, accumulato in applicazione della norma incostituzionale. Pertanto tale ingiustizia sarebbe debellata, con la concessione di un congruo termine per sanare il debito pregresso maturato. Al riguardo si ricorda che la Suprema Corte, nell’analizzare gli effetti delle pronunce della Corte Costituzionale, ha avuto modo di precisare che: “la retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale riguarda l’antigiuridicità delle norme investite, non più applicabili neanche ai rapporti pregressi non ancora “esauriti” ma non consente di configurare retroattivamente, quanto fittiziamente, la colpa del soggetto, che prima della declaratoria di incostituzionalità abbia conformato il proprio comportamento alle norme solo successivamente investite da quella declaratoria (così Cass. n. 355/2013; conf. Cass. n. 6744/1996: “l’efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una norma, se comporta che tali pronunzie abbiano effetto anche in ordine ai rapporto svoltisi precedentemente (eccettuati quelli definiti con sentenza passata in giudicato e le situazioni comunque definitivamente esaurite) non vale a far ritenere illecito il comportamento realizzato, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma successivamente dichiarata illegittima, non potendo detto comportamento ritenersi caratterizzato da dolo o colpa” (Cass. n. 15879/2002; Cass. n. 941/1999; Cass. n. 194/1996).” LE CONCLUSIONI Quindi, tirando le fila del discorso, a partire dalla data di decisione della Corte Costituzionale, essendo venuta indubbiamente meno l’esigenza di tutela della “incolpevolezza” del conduttore, quest’ultimo è tenuto all’immediato pagamento del corrispettivo pieno mentre, per le differenze pregresse maturate dalla data della riduzione fino alla sentenza della Corte Costituzionale le stesse, pur essendo regolarmente dovute, potranno essere corrisposte entro la data del 31.12.2015. Il locatore, pertanto, potrà agire per la risoluzione del contratto, qualora il conduttore anche dopo la pronunzia della Corte Costituzionale - avesse continuato a corrispondere il canone ridotto per il periodo che va dalla pronuncia della Corte Costituzionale in poi, mentre per la differenze pregresse il giudizio di morosità potrà essere incardinato solo dopo lo spirare del termine dilatorio del 31.12.2015. Tale chiave di lettura, a parere dello scrivente, fugherebbe anche il sospetto di illegittimità costituzionale sollevato dal Giudice con l’ordinanza di rimessione del 18-062014. Tuttavia è opportuno, comunque, precisare che la pendenza di tale questione non impedisce al locatore di potere agire per la risoluzione definitiva del contratto in ragione del mancato pagamento delle differenze di canone a partire dalla data di riduzione del corrispettivo fino all’attualità, posta in essere in attuazione del procedimento ex d.lgs. 23/2011. In tal caso dovrà formulare una specifica domanda, rinviandone la definizione alla pronuncia della Corte Costituzionale. ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ prezzo bloccato e contenuto non più copie non pervenute o pervenute in ritardo comodità di consultazione tutti i contenuti di Italia Casa, Condominio Giuridico, Archivio del Condominio in un unico click tutti gli articoli segmentati per argomenti (attualità, giurisprudenza, condominio, quesiti dei lettori, edilizia, riscaldamento, immobiliare, immobili e fisco, leggi e sentenze, Istat) dopo il passaggio sulla prima pagina ❖ nessun articolo perduto o copie cartacee da consultare che non si trovano più in studio ABBONAMENTO 2015 NOVITÀ ASSOLUTA! Tutte le notizie di Italia casa ogni giorno su IL QUOTIDIANO DEL CONDOMINIO Accedi a www.quotidianodelcondominio.it e leggi le notizie "fresche di giornata ". 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Abbiamo intervistato il notaio Giulio Biino, presidente del Consiglio Nazionale dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, e la professoressa Laura Scomparin, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, parlando con loro, del nuovo corso universitario, anche nell’ottica del recente Ddl Concorrenza, che, in estrema sintesi, prevede che alcune transazioni immobiliari e societarie siano effettuate senza controllo notarile. Presidente Biino, come e da chi è nata l’idea di attivare l’insegnamento del Diritto Notarile all’università? È stata un’iniziativa congiunta del Consiglio Notarile di Torino e del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. Ci siamo resi conto che il corso di Diritto Notarile era presente sperimentalmente solo a Napoli e Bologna, ma nel resto d’Italia, e soprattutto al Nord, non ve ne era traccia. Ci siamo convinti che fosse un’esigenza da soddisfare, in quanto il Diritto Notarile ingloba diverse materie che richiedono una preparazione specifica. Si tratta, quindi, di un vero e proprio indirizzo tematico, e come tale non può essere mutuato, così come è sempre stato fatto, dalle altre materie. L’Università ha condiviso questa necessità, e si è attivata la sinergia per la creazione del progetto. In che cosa consiste il corso e quali saranno, nello specifico, le attività che svolgerà il Centro Studi di Diritto Notarile? L’organizzazione didattica è ovviamente lasciata all’Università. Il corso è di 40 ore, con un docente che è stato individuato di concerto dal Consiglio Notarile e dal Dipartimento di Giurisprudenza, che nella fattispecie è il notaio Piero Boero, autore di numerose pubblicazioni illustri. Alle lezioni, che comprenderanno materie specifiche di Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto successorio e Legge notarile, si affiancherà un’attività seminariale, che verrà svolta congiuntamente dal docente, coadiuvato da altri collaboratori e dallo stesso Centro di Studi Notarile, che si occuperà di coordinare l’attività nel suo insieme. Sarà un’opportunità importante per gli studenti, i quali, fin dalla giornata di orientamento che si è svolta a febbraio, si sono dimostrati molto interessati al fatto che fosse stato attivato un indirizzo specifico. Ciò dimostra che c’era una certa “domanda di mercato”, cui bisognava dare una risposta. È un progetto che, in futuro, potrà essere condiviso anche dalle altre università italiane attraverso il Consiglio Nazionale del Notariato? Io credo di sì; formalmente non conosco le dinamiche organizzative e amministrative, per cui non so se l’Università degli Studi di Torino, sotto questo punto di vista, abbia rapporti con le altre facoltà. È probabile, però, che ci sarà una sinergia con l’Università del Piemonte Orientale, ma al momento non si è attivato ancora nulla in questo senso. Lei ritiene che la figura del notaio possa uscirne ridimensionata? E in questo nuovo scenario, come si inquadra questo nuovo corso universitario? Il problema di fondo del Ddl Concorrenza è che non dà alcun beneficio al cittadino, creando invece gravissime difficoltà al sistema. Il fatto di traslare parte delle competenze dal notaio all’avvocato porterà soltanto danni, a fronte di un sistema di costi che rimarrà pressoché invariato, ma con sicura diminuzione delle garanzie per la popolazione, visto che il notaio, in quanto pubblico ufficiale, è tenuto ad una serie di adempimenti che invece l’avvocato, così come prospettato dal DDL, non è tenuto a dover seguire. Quello che cerchiamo di far capire all’opinione pubblica e alla categoria degli avvocati è che questa non è una battaglia tra Notariato e Avvocatura, anch’essa, peraltro, dubbiosa sul vantaggio nella traslazione di competenze. Si tratta, piuttosto, di un conflitto in favore delle istituzioni: il notaio svolge, in quanto pubblico ufficiale, attività per lo Stato, e non si vede il motivo per cui le nostre mansioni possano essere svolte da altri che non abbiano sostenuto il nostro concorso. Per quanto riguarda il corso appena attivato, la nostra preoccupazione è volta ad una possibile disaffezione verso la professione; è chiaro che una campagna mediatica che porti a equiparare la funzione notarile a quella degli altri professionisti può generare la convinzione nei giovani che quella dei notaio sia assimilabile a quella dell’avvocato o ad altre. Di recente è stato approvato il Ddl Concorrenza, contro il quale c’è stata la forte presa di posizione del Consiglio Nazionale del Notariato. Vi siete chiesti, allora, il motivo per il quale è stato approvato il Ddl Concorrenza? Dietro questo Ddl Concorrenza ci sono i Il notaio Giulio Biino poteri forti, ossia le banche e le assicurazioni. Il disegno tende a conglobare, nell’ambito della banca, una serie di attività utili per proporre un pacchetto completo costituito da un parco immobili da vendere, la stipulazione dell’atto con i suoi legali interni, l’accensione di un mutuo e infine l’assicurazione. Il cittadino, così facendo, avrebbe il necessario grazie all’istituto bancario: tutto ciò comporterebbe l’assoluta mancanza della terzietà delle parti garantita dalla figura del notaio. Si consideri che in Italia, con l’attuale sistema notarile, il contenzioso post-stipule del comparto delle compravendite immobiliari è pari allo 0,03%; invece, nei paesi anglossassoni, in cui non è presente la figura del notaio, il contenzioso post-rogito si aggira intorno al 20-30%. In ultimo, noi facciamo fatica a capire come questo DDL sia stato portato avanti dal Ministero dello Sviluppo Economico, quando invece il ministero da cui dipende il notariato è quella della Giustizia. Rebecca Genesio La professoressa Laura Scomparin illustra termini, contenuti e modalità di un approccio didattico fortemente innovativo Un nuovo approccio, con lo studio di casi concreti Professoressa Scomparin, il Diritto Notarile all’Università è la nuova offerta didattica del Dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione con il Consiglio Notarile di Torino: perché è stato attivato il corso? Si tratta di un tema che in parte viene affrontato da diversi nostri colleghi, in quanto il Diritto notarile è una materia trasversale che interessa settori di Diritto civile, Diritto commerciale e anche profili di Diritto penale; quindi avere uno sguardo unitario, dal punto di vista teorico, ci sembrava importante. Non solo: l’idea della collaborazione con l’Ordine dei Notai è nata da un’esigenza che sempre più avvertiamo: offrire ai nostri studenti riscontri concreti rispetto ai contenuti formativi. Ascoltare la voce di un professionista può infatti trasmettere la testimonianza pratica del mestiere, con esempi e problematiche tangibili. Ma in che cosa consiste e come è strutturato il piano didattico? Il corso è costituito da una parte più teorica e una affidata ad un docente iscritto all’Ordine dei Notai. Le materie proposte spaziano in tutto lo scibile del contesto nota- rile, ossia riguardano sia aspetti prettamente civilistici, sia spunti di diritto commerciale, oltre che tutto quanto concerne i rapporti tra il notariato e la gestione delle società. Ciò che caratterizza il contenuto didattico è il fatto che il docente lavorerà molto sui casi: è una prassi che io, come direttrice, ho cercato di portare all’interno dell’Università, suggerendo uno sguardo all’applicazione concreta del diritto. Tutto ciò risponde anche alle caratteristiche degli studenti di oggi, i quali apprendono molto di più se hanno di fronte il caso specifico e se partecipano attivamente alla comprensione di ciò che si sta insegnando, quindi, appunto, lavorando concretamente sui casi. È una tipologia di apprendimento più dinamica, anche perché questa generazione di ragazzi è abituata ad agire, ad imparare applicandosi direttamente, senza “leggere il libretto delle istruzioni”. Questa è un po’ una sfida che su vari settori stiamo cercando di portare avanti, e in questo contesto, ovviamente, passava attraverso la collaborazione con l’Ordine dei Notai, i quali si sono dimostrati molto aperti e molto attenti; i notai sono professionisti che, un po’ come gli avvocati, hanno un’immagine molto tradizionale. Invece il Consiglio Notarile di Torino è risultato estremamente dinamico nel condividere pienamente questo tipo di approccio. Nel Nord Italia siete i primi ad aver attivato questo corso di studi: l’obiettivo è diventare modello per le altre Facoltà e punto di riferimento per i giovani notai di domani? Nell’ambito della Convenzione che abbiamo siglato il mese scorso, l’insegnamento del diritto notarile era uno degli elementi caratterizzanti; oltre a questo, c’è l’istituzione di un Centro studi di diritto notarile presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Torino, co-gestito dal Consiglio dell’Ordine dei notai e dai colleghi che si occupano maggiormente di questi temi. Quando si propongono esperienze innovative bisogna necessariamente avere la voglia di porsi come spinta verso il cambiamento. nizio del corso: non crede che possa scoraggiare coloro che avevano deciso di affrontare questo lungo cammino? Personalmente ho visto, in questi mesi in cui abbiamo attivato il corso, un interesse che non mi aspettavo, perché il notariato è una professione tradizionale e di difficillissimo accesso, ed è sempre stata un’attività di nicchia. Il corso è per noi un modo per rispondere all’esigenza di dare una formazione specifica rispetto ad un percorso che porterà ad un inserimento lavorativo. È chiaro che l’estrema selettività comporti anche un’alta qualità, quindi gli studenti che effettivamente affrontano questo corso, che sono quelli che hanno dei progetti importanti rispetto alla carriera, sono spesso gli studenti più validi e bravi dal punto di vista del risultato finale. Non penso che il Ddl Concorrenza possa scoraggiare chi ha sogni precisi, al di là delle gabbie legislative che lo Stato impone; direi quindi di non aver visto alcun tipo di calo di interesse o demoralizzazione da parte degli studenti. La prof.ssa Laura Scomparin Secondo me, oggi bisogna studiare con un tipo di approccio nuovo, e quindi sì leggere i testi, ma anche mettersi in gioco confrontandosi con la realtà. Portare dei professionisti sui banchi dell’università e farli lavorare insieme ai professori tradizionali, ha proprio questo significato, ossia aiutare gli studenti a unire didattica e realtà. Direi quindi ai ragazzi: “Siate curiosi e provate ad A proposito di cambiamenti: il Ddl imparare con un approccio diverso Concorrenza, con i suoi contenuti le cose più consuete per la nostra contestati proprio dai notai, è stato Cosa consiglia a chi inizierà il cultura giuridica”. approvato in concomitanza con l’i- corso? R. Gen. APRILE 2015 NOTAI 13 N.7 Dove consultare gli atti di rogito Disciplina rent to buy Precisazioni dei notai G C A seconda che il notaio abbia cambiato o meno il proprio distretto di attività li atti che il notaio riceve vengono conservati nel suo studio fino a quando questi svolge la propria attività nel distretto notarile al quale è assegnato. Il distretto notarile è l’ambito territoriale entro il quale il notaio può esercitare le proprie funzioni: attualmente i distretti sono 94 ed ognuno comprende un determinato numero di sedi cui vengono assegnati i notai. Se il notaio è ancora in esercizio nello stesso distretto, pertanto, l’atto si trova ancora conservato presso il suo studio, e sarà quindi al medesimo notaio rogante che occorrerà indirizzare la richiesta di lettura dell’atto o di rilascio di una sua copia. La richiesta in questione può essere effettuata da chiunque (quindi anche da terzi estranei all’atto) purché si diano indicazioni specifiche per la ricerca (es.: il nominativo di almeno una della parti) e trova il suo fondamento nell’art. 743 c.p.c. e nell’art. 67 della legge notarile (l. n. 89 del 1913). La prima di queste due norme prevede che “qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese”. La seconda stabilisce, invece, che “il notaro, finché risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell’esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di per- mettere l’ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati” (il chiarimento è stato fornito dal Notariato che, in relazione a quest’ultima norma, ha anche precisato che l’espressione “diritto di permettere l’ispezione e la lettura” non è da intendersi come semplice facoltà del notaio, ma come vero e proprio obbligo. Lo stesso ha però anche tenuto a precisare che, ove la richiesta non sia accompagnata da indicazioni specifiche - ad esempio, come detto, il nominativo di almeno una delle parti -, ma sia generica, cioè, sia indirizzata, in ipotesi, a leggere tutti i rogiti stipulati nell’ultimo anno o a ricevere copia degli stessi con riguardo a tale periodo, allora il notaio non ha l’obbligo di accoglierla). Quanto ai costi per il rilascio di una copia (autentica), questi variano a seconda del valore dichiarato in atto e della lunghezza dello stesso. In media, per un atto di lunghezza standard e del valore di 250mila euro, si paga attorno ai 30/40 euro. Per la semplice visione di un atto di compravendita la somma dovuta - secondo il tariffario di cui al d.m. 27.11.2001 - è, invece, di 7 euro (4 euro per la ricerca e 3 euro per la lettura). Venendo al caso, invece, del notaio che cessi definitivamente dall’esercizio, ovvero si trasferisca in una sede di altro distretto notarile, si osserva che gli atti, i repertori ed i registri conservati nello studio del notaio in questione debbono essere depositati nell’archivio notarile del distretto ove lo stesso esercitava. In tale ipotesi, quindi, gli interessati a visionare un atto di compravendita o a richiederne copia devono rivolgersi a detto archivio. Si precisa che l’amministrazione degli archivi notarili costituisce un’unità organica incardinata nel Ministero della Giustizia, con ordinamento e gestione finanziaria separati. Negli archivi notarili sono conservate anche le copie degli atti pubblici e delle scritture private autenticate e gli atti privati originali, trasmessi dagli uffici del registro decorsi 10 anni dalla registrazione. La copia di un atto depositato presso un archivio notarile può essere richiesta, oltreché recandosi presso la sede dell’archivio, anche per posta ordinaria, a mezzo fax e in via telematica. La richiesta tanto di visione di un rogito quanto di rilascio di una copia dello stesso può essere effettuata da chiunque (parti coinvolte nell’atto così come terzi estranei). I costi per il rilascio di una copia sono gli stessi di quelli che si hanno, di norma, rivolgendosi ad un notaio. Per la semplice lettura di un atto di compravendita, il costo è, invece, di 10 euro. Fonte: Confedilizia on la circolare numero 4 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali (vedi articolo a pag. 25, ndr.) sul trattamento fiscale da applicare - agli effetti delle imposte dirette e indirette - al rent to buy, cioè ai contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili di cui all’art. 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con la legge 11 novembre 2014, n. 164. Sulla questione è intervenuto anche il Consiglio Nazionale del Notariato, secondo il quale “la scelta di fondo operata dall’Agenzia è stata di diversificare il trattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal conduttore in considerazione della funzione (godimento dell’immobile e acconto prezzo) per la quale dette somme sono corrisposte, cioè da un lato assimilando alla locazione, ai fini fiscali, l’immediata concessione del godimento dell’immobile a fronte del pagamento dei canoni, per cui alla quota di canone “imputata” al godimento dell’immobile trovano applicazione le disposizioni previste, ai fini delle imposte dirette e indirette, per i contratti di locazione; da un altro lato, assimilando ai fini fiscali e fin da subito la quota di canone destinata ad essere imputata al corrispettivo del trasferimento - la quale ad avviso dell’Agenzia ha natura di anticipazione del suddetto corrispettivo - agli acconti sul prezzo della successiva vendita dell’immobile”. Come precisa il Notariato, in caso di esercizio del diritto di acquisto dell’immobile trova applicazione la normativa prevista, ai fini sia delle imposte dirette che indirette, per i trasferimenti immobiliari. Pertanto i chiarimenti contenuti nella circolare si riferiscono in particolare al trattamento fiscale applicabile: ❖alla quota di canone corrisposta per il godimento dell’immobile; ❖alla quota di canone corrisposta a titolo di anticipazione del corrispettivo; ❖ al successivo trasferimento dell’immobile; ❖ alle somme restituite in caso di mancata conclusione del contratto di compravendita. Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato 14 IMPIANTI N.7 APRILE 2015 È associato all’abitazione e contiene informazioni su apparecchiature, manutenzione, scadenze delle verifiche e modalità di conduzione Prosiel lancia il Libretto di Impianto Elettrico D opo quello termico, arriva anche il Libretto di impianto elettrico: una specie di carta d’identità da associare all’abitazione e al conduttore dell’appartamento. A realizzarlo, è stato Prosiel (Associazione per la promozione della sicurezza elettrica), che annovera tra i suoi soci tutti i principali protagonisti del settore elettrico (tra gli altri, Anie, Assistal, Cti) e i consigli degli ordini professionali coinvolti (ingegneri, periti industriali). pianto indica anche la frequenza prevista dall’impresa installatrice per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria perché l’impianto mantenga le caratteristiche di sicurezza e prestazione di progetto. In quest’ottica, sia il libretto sia i suoi allegati devono essere conservati con diligenza per essere trasmessi al futuro utente dell’impianto. I COMMENTI Nell’ambito della presentazione ufficiale del Libretto d’impianto elettrico, avvenuta NORME DI SETTORE nelle scorse settimane, i soci Prosiel che rapIl libretto d’impianto elettrico si propone di presentano le società di categoria degli instalfornire al proprietario dell’impianto le istru- latori hanno rilasciato la loro testimonianza zioni d’uso e manutenzione che gli consenta- sulla valenza del progetto. Riportiamo le loro no di aderire agli obblighi che il D.M. 22 gen- dichiarazioni, tratte dal sito Prosiel.it, dal naio 2008 n. 37 (riordino delle disposizioni in quale è possibile anche scaricare il Libretto. materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici) all’art 8 Claudio Pecorari (Coordinatore Commissione comma 2, qui sotto riportato, gli attribuisce. Innovazione Prosiel): In qualità di responsabile Comma 2. “Il proprietario dell’impianto della Commissione Innovazione di Prosiel, adotta le misure necessarie per conservarne le annuncio la nascita del Libretto d’Impianto. caratteristiche di sicurezza previste dalla nor- Ci sono voluti, anche in questo caso, 9 mesi mativa vigente in materia, tenendo conto di gestazione. Ne è nato uno strumento opedelle istruzioni per l’uso e la manutenzione rativo ed utile, per tutti gli operatori di instalpredisposte dall’impresa installatrice dell’im- lazione elettrica residenziale e per gli utenti pianto e dai fabbricanti delle apparecchiature finali. Dobbiamo utilizzarlo e farlo utilizzare installate. Resta ferma la responsabilità delle per far crescere l’innovazione nel comparto aziende fornitrici o distributrici, per le parti installato elettrico italiano. dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite”. Carmine Battipaglia (Presidente Nazionale Cna Installazione e Impianti): Le associazioni di COS’È IL LIBRETTO categoria all’interno di Prosiel hanno voluto Il libretto d’impianto predisposto da Prosiel la nascita del Libretto d’Impianto. Uno strucontiene dunque tutte le istruzioni d’uso e mento indispensabile affinché sicurezza e manutenzione delle apparecchiature che for- professionalità degli impianti elettrici siano mano l’impianto, le relative garanzie, e ogni inseriti all’interno di un documento che risulinformazione fornita dall’impresa installatri- ta utile al consumatore e all’installatore. Solo ce per la sua migliore gestione affinché l’uten- nel Libretto d’Impianto ci sono le verifiche te abbia la possibilità di adempiere i suoi degli impianti nelle quali l’installatore è tenuobblighi e possa ottenere le migliori prestazio- to ad inserire una data, le proprie verifiche, e ni previste in tutta sicurezza. Il libretto d’im- presentarle al consumatore. È l’unico docu- quegli obiettivi di sicurezza che ben si sposano con quelli di Prosiel. La realizzazione di impianti elettrici che rispettino le prescrizioni mento mediante il quale questi riceve una legislative e normative a garanzia della quagaranzia dell’impianto stesso. Mi auguro che lità e affidabilità degli impianti, sia della sicunel tempo questo strumento diventi indi- rezza per l’utente finale. spensabile per la garanzia e la sicurezza degli impianti, sia dal punto di vista dell’installato- Maurizio Esitini (Direttore Generale Assistal): re, sia dal punto di vista del consumatore. Assistal rappresenta, all’interno del mercato elettrico, le imprese che progettano e installaEmilio Bigarella (Vice Presidente Albiqual): no impianti tecnologici ed in particolare eletAlbiqual è una associazione nata per pro- trici. Da sempre la nostra associazione è stata muovere, agevolare e sostenere la diffusione attenta ad avviare iniziative finalizzate a della cultura elettrica con particolare riguar- migliorare la qualità delle imprese, del lavoro, do agli aspetti concernenti la sicurezza. Dal del mercato e soprattutto dei cittadini. L’ini1990 ad oggi molti tasselli hanno trovato il ziativa avviata all’interno di Prosiel, che in giusto posizionamento nel puzzle dell’univer- realtà è avvenuta già da diversi anni, è stata so elettrico. Moltissimi ancora vagano, qua e sempre improntata a migliorare la qualità la, senza pace. A questi ultimi appartengono degli impianti, ma soprattutto la fiducia dei sicuramente quelli riguardanti la manuten- cittadini nei confronti di questo nostro granzione, le verifiche, la conduzione dell’impian- de mercato. Il Libretto d’Impianto è il risultato dopo la consegna, in particolare in ambito to di questo nostro grande sforzo per essere residenziale. Per questo non possiamo che una concreta soluzione per garantire ai cittaaugurarci una strepitosa diffusione del Libret- dini questa tutela. to d’Impianto Elettrico, quale strumento di sicurezza e prevenzione. Inoltre, se usato cor- Francesco Rotta (Presidente Confartigianato rettamente dagli attori principali della filiera, Elettricisti): Rappresento una categoria di cioè i costruttori di impianti elettrici e i nostri installatori che fa parte del sistema di Prosiel, associati, deve nel tempo diventare utile stru- la filiera che si occupa della sicurezza impianmento di promozione verso l’utente finale; tistica dal punto di vista elettrico. Il Libretto soprattutto se avrà anche il sostegno delle isti- d’Impianto, per noi, è una cosa fondamentale tuzioni. ed è importante per raggiungere gli obiettivi che sempre ci siamo prefissati; o meglio la salAlessandro Ciusani (Presidente Unae): Non vaguardia dell’utente e la professionalità degli poteva non esserci anche UNAE nel proget- installatori. Questi sono due temi irrinunciato “Libretto d’impianto elettrico” avviato da bili. Col Libretto, chi andrà poi ad analizzarlo Prosiel. UNAE rappresenta infatti una del- e sviscerarlo, troverà tutti i punti di riferimenle più importanti realtà italiane impegnate to in cui dichiara la propria professionalità, l’inel processo di qualificazione delle imprese scrizione agli albi di appartenenza piuttoinstallatrici nel settore elettrico. Un’attività sto che camera di commercio e quant’altro. che da anni prosegue con due direttrici in par- Quindi viene eluso tutto quello che si può ticolare: la qualificazione dell’installatore; la definire “lavoro nero”. Viene rimarcata la formazione e l’aggiornamento continuativo. professionalità a garanzia dell’utente. Il UNAE è presente su tutto il territorio italia- Libretto va a beneficio di tutti: dell’installatono attraverso Albi regionali che operano re, e dell’utente finale che ha tutte le garanzie secondo le due direttrici sopra indicate e con del caso. Immobili vecchi e spreconi: integrare edificio e impianto I n Italia il 38,6% della produzione di energia elettrica proviene da fonti rinnovabili e il risparmio energetico certificato con i Titoli di Efficienza Energetica (TEE) è pari a 290,3 tep/1000 abitanti; il numero di documentazioni relative alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici corrisponde a 24,1 ogni 1.000 abitanti. Per quanto riguarda, inoltre, il patrimonio immobiliare, come confermano i dati di Nomisma una buona quota risulta energivoro e obsoleto: solo il 15% circa degli immobili, infatti, rientra nelle classi energetiche più efficienti (A, B e C) e l’83,6% ha più di vent’anni. Ben il 55,4% delle unità abitative è stato costruito prima del 1971 e richiede una seria strategia di intervento, mentre oltre un quarto (28,2%), risalente al ventennio tra il 1972 e il 1991, necessita di investimenti in efficientamento. È questa, in estrema sintesi, la fotografia del nostro Paese che emerge dall’indice “Green Economy 2014” elaborato da Fondazione Impresa. E su questa stessa base è anche facile comprendere quanto ampie siano le opportunità per il comparto della riqualificazione, posta ovviamente l’integrazione, già in fase di progettazione, tra l’edificio e l’impianto. Sarà proprio questo il tema principale affrontato dal 14 al 17 ottobre 2015 a BolognaFiere nell’ambito del SIE, Salone dell’Innovazione Impiantistica per gli Edifici, organizzato da Senaf in contemporanea con Saie Smart House. Intanto, nelle tabelle a fianco, una sintesi a livello regionale dei principali dati raccolti e aggregati dall’indagine. Regione Risparmio energetico certificato con i certificati bianchi (tep/1.000 abitanti) Toscana 467,7 Regione Trentino Alto Adige Detrazioni fiscali 55% per riqualificazione energetica edifici (n° di documentazioni inviate ogni 1.000 abitanti) 51,5 Puglia 465,8 Friuli Venezia Giulia 49,9 Piemonte 332,1 Piemonte 43,1 Lombardia 314,7 Valle d'Aosta 41,6 Emilia Romagna 311,7 Veneto 38,7 Trentino Alto Adige 311,0 Emilia Romagna 37,7 Abruzzo 309,6 Liguria 37,1 Basilicata 290,1 Lombardia 31,6 Friuli Venezia Giulia 242,3 Marche 27,9 Marche 235,2 Toscana 24,4 Veneto 220,6 Umbria 20,8 Liguria 220,2 Sardegna 16,3 Molise 214,6 Basilicata 15,9 Lazio 203,9 Abruzzo 15,3 Calabria 203,3 Lazio 14,7 Umbria 197,9 Molise 13,3 Sardegna 180,2 Puglia 10,1 Campania 170,4 Sicilia 5,9 Valle d'Aosta 165,6 Calabria 5,8 Sicilia 138,7 Campania 5,4 ITALIA 290,3 ITALIA 24,1 Fonte: elaborazione Fondazione Impresa Fonte: elaborazione Fondazione Impresa APRILE 2015 PROFESSIONI TECNICHE 15 N.7 Gas, operatori post-contatore Conto termico e lavori tecnici Certificazione non obbligatoria Chiarimenti normativi di Anit L C a certificazione degli operatori post contatore del gas regolamentata dalla norma Uni 11554 - è volontaria, e dichiara il falso chi sostiene il contrario. È quanto sottolineano Accredia e Cig (Comitato italiano gas) con un comunicato che è stato ripreso anche da Cna, la quale denuncia, sul proprio sito ufficiale, che “alcuni operatori poco seri, che si erano peraltro già distinti in occasione dell’entrata in vigore del cosiddetto Patentino del Frigorista (DPR 43/2012) nel mettere in giro notizie false circa le procedure di certificazione, non hanno perso occasione, neanche stavolta, nel paventare agli operatori una presunta obbligatorietà della certificazione, con conseguente offerta econo- Pos: contrari gli architetti “Ingiusta, anacronistica, punitiva e inutile”: il Consiglio Nazionale degli Architetti definisce in questo modo la possibilità, secondo il ddl 1747, che i liberi professionisti che non si siano dotati di POS vengano sospesi dalla loro attività e sanzionati con una ammenda fino a 1.500 euro. Come spiega il Consiglio Nazionale, “la misura è ingiusta perché si basa sul presupposto e sul pregiudizio che tutti i liberi professionisti siano evasori fiscali; è anacronistica perché impone un’attrezzatura informatica già superata dalla fatturazione elettronica e dai pagamenti effettuabili via smartphone; è punitiva perché, per quanto riguarda gli architetti, costi e sanzioni, andranno a colpire giovani che, come dimostra una ricerca Cresme, hanno redditi mensili che oscillano tra 500 e 1000 euro frutto della emissione, nella migliore delle ipotesi, di non più di 10 fatture annue; e infine è inutile perché non costituisce un deterrente nei confronti dei pagamenti in nero”. Ma per gli architetti di più: “L’imposizione della macchinetta POS sembra avere tutte le caratteristiche di un favore ai suoi produttori e gestori, a scapito di milioni di professionisti”. mica circa il corso da sostenere e l’esame di certificazione da effettuare”. Nello smentire tale indicazione, Accredia e Cig specificano: “In riferimento alle molteplici richieste di chiarimenti, informiamo che i percorsi di qualificazione/certificazione degli operatori del postcontatore gas, così come definiti nella norma UNI 11554 “Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” e associata UNI PdR n. 11, sono assolutamente volontari. Non esiste pertanto alcun obbligo di certificazione, né sono previsti obblighi per dotarsi di “patentini” e/o altri tipi di riconoscimenti. Illazioni in questo senso sono prive di valore”. A tale proposito, secondo Cna “Sarà necessario, proprio per la tutela degli interessi degli installatori, vigilare affinché alla categoria non giungano informazioni non corrette e smentire la presunta possibilità che la certificazione sulla norma UNI 11554 divenga obbligatoria”. onto termico, normativa tecnica sulla sostenibilità ambientale delle costruzioni. Sono alcune delle materie sulle quali nelle scorse settimane l’Anit (associazione nazionale per l’isolamento termico e acustico) ha fornito i chiarimenti che riportiamo di seguito. Conto Termico Si è chiusa il 28 febbraio la consultazione pubblica su semplificazione e potenziamento del Conto Termico, che incentiva la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica con uno stanziamento di 900 milioni di euro annui: 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche. Il documento esplicativo illustra le nuove misure che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, intende attuare al fine di favorire il massimo accesso agli incentivi. Prassi Uni Itaca Pubblicata la nuova Prassi di Riferimento “Sostenibilità ambientale nelle costruzioni Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità”, basata sul Protocollo Itaca nazionale. La UNI/PdR 13:2015, strutturata in 2 sezioni, è stata elaborata coerentemente con le norme europee sulla valutazione della sostenibilità nelle costruzioni, in particolare con le norme predisposte dal Comitato Tecnico CEN/TC 350, e permette di formulare un giudizio sintetico sulla performance globale di un edificio, assegnando un punteggio al livello di sostenibilità ambientale, determinato seguendo una procedura di valutazione dei criteri individuati che afferiscono alle 5 aree seguenti: qualità del sito; consumo di risorse; carichi ambientali; qualità ambientale indoor; qualità del servizio. Itaca Regione Lazio È stato presentato dalla Regione Lazio il sistema di valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici, con il quale la Regione dà piena attuazione alla legge regionale n. 6 del 2012. Il nuovo sistema ha l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente, il territorio e la salute degli abitanti promuovendo ed incentivando la sostenibilità energetico-ambientale nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche e private. Lo strumento messo a disposizione dalla Regione è basato sul Protocollo Itaca, e consentirà a progettisti e costruttori di riqualificare o realizzare edifici ad elevata sostenibilità attestando la qualità raggiunta attraverso una valutazione, svolta da soggetti indipendenti e accreditati, potendo così usufruire degli incentivi economici e fiscali derivanti dalla certificazione. Tecnico di acustica È stato pubblicato nel Bur della Regione Puglia n. 27 del 20 febbraio 2015 il Regolamento regionale n. 4 “Tecnico competente in acustica ambientale” l.r. n. 3/2014. Il testo contiene indicazioni sulle caratteristiche delle prestazioni professionali attribuite allo specifico profilo professionale, definendo requisiti e modalità per presentare istanza di iscrizione nell’elenco di competenza provinciale. Nel regolamento sono indicati i criteri di svolgimento dei percorsi formativi e le modalità dell’istruttoria per il riconoscimento del profilo professionale. APRILE 2015 LEGGI & SENTENZE 17 N.7 Il presupposto impositivo della Tarsu-Tares è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale Sez. VI-T civ., sent. 7.1.2015, n. 33 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Comune di Catania propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. stacc. di Catania, n. 258/18/12, pubblicata il 22 novembre 2012, con la quale essa rigettava l’appello del medesimo contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di F.S. relativa a quattro avvisi di accertamento, inerenti alla Tarsu/Tia per gli anni 2001-04, veniva accolta. In particolare la CTR osservava che l’appello dell’ente impositore non era fondato, e che la sentenza gravata era ben motivata. Inoltre si trattava solo di garage in cui la presenza dell’uomo era sporadica e l’uso ne era marginale, sicché gravava sul Comune l’onere di fornire la prova che rifiuti urbani venissero prodotti in quella struttura. S. non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Con il primo e secondo motivo, che vengono esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62 e 63 D. lgs. n. 507/93, oltre che vari vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che la mera occupazione del garage comportava il pagamento della tassa, a prescindere dalla effettiva produzione di rifiuti, che comunque erano presunti, atteso che il detentore inevitabilmente li determina per il solo fatto che usa o possa usare la struttura. Ciò si verifica a maggior ragione quando egli non abbia denunziato il possesso del garage, o comunque la variazione, come nel caso in esame. Né B. aveva promosso il procedimento amministrativo necessario per escludere in La tassa sui rifiuti si applica anche al garage non utilizzato ipotesi l’idoneità in concreto del garage alla produzione di rifiuti, la cui eventuale mancanza semmai doveva essere provata in ogni caso solamente dalla contribuente, che tuttavia non ne aveva assolto l’onere. Preliminarmente va rilevato che la formulazione della censura mediante l’indicazione di più doglianze nella specie non la rende inammissibile, alla luce del principio, secondo cui l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del ricorso stesso, se dall’articolazione del medesimo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato, come nel caso in esame (cfr. anche Cass. Ordinanza n. 4036 del 20/02/2013, Sent. n. 24553 del 2013). Ciò premesso, il motivo è fondato. Infatti in virtù degli artt. 62 e 64 del D. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria, che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (V. pure Cass. Ordinanza n. 18022 del 24/07/2013, Sent. n. 17634 del 2004). Com’è noto, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi dell’art. 62 del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti, come nella specie (cfr. anche Cass. Sentenza n. 7654 del 16/05/2012). Del resto in tale materia, gravava sulla contribuente B. l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, e addirittura l’esenzione, costituendo questa, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale, come nel caso in esame (cfr. anche Cass. Sentenze n. 775 del 14/01/2011, n. 4766 del 2004). Peraltro era emerso che mai B. aveva provveduto a presentare la denunzia della detenzione del garage al Comune ai fini della Tarsu, né un’eventuale variazione ex art. 76 comma 1 D. Lgs. n. 507/93. Perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto od adeguato su tale punto. 3. Col terzo motivo il ricorrente denunzia omesso esame di una questione decisiva per il giudizio attinente alla sottoposizione del garage all’imposizione Tarsu per il solo fatto della sua detenzione, sicché veniva violato l’art. 62, comma 1 D. lgs. n. 507/93, e pertanto scattava la soggezione automatica alla tassazione a tal fine. La censura, che ha pregio, tuttavia rimane assorbita dal motivo testé esaminato. Dunque la decisione impugnata non risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente Si intendono ultimati gli immobili nei quali è stata completata la copertura “ A norma dall’art. 62 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, il presupposto impositivo della tassa sui rifiuti (Tarsu-Tares) è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti. “ CORTE CASSAZIONE corretto neppure su tale punto. 4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 c.p.c., e rigetto di quello in opposizione di S. avverso gli avvisi di accertamento. 5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle del doppio grado tra le parti, avuto riguardo alla natura della questione giuridica trattata, nonché all’esito del processo in sede di merito, favorevole al contribuente, mentre le altre successive appaiono irripetibili, avuto riguardo anche alla mancata resistenza dell’intimato. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e dichiara irripetibili quelle del presente giudizio. Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma degli artt. 13, comma 1-bis Dpr. n. 115/02, e 1 com. 17 L. n. 228/12. Risarcimento non dovuto dall’amministratore Abusi, la sanatoria è impossibile Infiltrazioni da parti comuni se l’edificio è ancora incompleto A rispondere sono i condòmini La sanatoria di un abuso edilizio non può essere richiesta né concessa se l’immobile non è stato completato con la realizzazione della copertura. Queste le conclusioni della sentenza 554/2015 del Consiglio di Stato. I giudici hanno esaminato il caso del proprietario di un lotto di terreno su cui era stato realizzato un manufatto in muratura a uso di abitazione. Dopo la costruzione, il proprietario aveva presentato domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 39 della Legge 724/1994. Il proprietario sosteneva infatti di aver com- pletato la costruzione entro il 31 dicembre 1993 e di poter quindi usufruire delle misure previste dalla Legge 47/1985 (Legge Nicolazzi sul controllo dell’attività urbanistica e sulle sanatorie edilizie). Il Consiglio di Stato ha però precisato che, in base all’articolo 31 di questa norma, si intendono ultimati gli edifici residenziali nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. Negli immobili a uso non abitativo è necessario che siano state completate funzionalmente le opere interne. Ne consegue, hanno affermato i giudici, che in mancanza del solaio di copertura, l’opera non può essere considerata ultimata. Nell’edificio per cui il proprietario aveva chiesto la sanatoria, le parti componenti il solaio risultavano solo appoggiate sulle murature perimetrali. Mancavano invece il getto del calcestruzzo e la conseguente impermeabilizzazione. Elementi che hanno portato il CdS a ritenere il manufatto incompleto e a non poter accettare la richiesta di sanatoria. I condòmini sono responsabili in solido delle infiltrazioni derivanti dalle parti comuni dell’edificio condominiale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 1674/2015. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il proprietario di uno scantinato aveva citato in giudizio il condominio dove era ubicato il suo locale, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalle infiltrazioni di acqua, provenienti dalle pari comuni dell’edificio, e dai ristagni di umidità. Nonostante l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni, di cui era col- pevole il condominio, era rimasto il ristagno dell’umidità, dovuto alle condizioni strutturali dell’edificio. I giudici hanno affermato che, in base all’articolo 2055 del Codice Civile, i condòmini sono responsabili ognuno in base alle proprie quote millesimali. I condòmini devono infatti essere considertati “investiti del governo della cosa” in base al fatto che dalla loro proprietà derivano diritti sui beni comuni. Lo stesso non può invece dirsi per l’amministratore, che è un mandatario dei condòmini, né per il condominio, che è un ente di gestione. I REGISTRI OBBLIGATORI PER L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO Registro Verbali di Assemblea del condominio Prima e seconda convocazione 4 pagg. dedicate al verbale Ogni registro è fornito di una pratica tasca adesiva in pvc per contenere il Regolamento di Condominio ed il Registro di nomina/revoca (appositamente creato di formato più piccolo) formato cm 24x31 – 92 pagg. 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È possibile effettuare acquisti tramite: bonifico banco posta IBAN: IT40X 0760101 00000 1019480464 versamento su c/c/p 001019480464 intestati a Il Condominio editrice s.a.s. Inviare copia del versamento al fax 011/65236.90 oppure alla e-mail: [email protected] Per ulteriori informazioni o per visionare tramite e-mail l’interno dei registri telefonare al n. 011/6523611 oppure inviare richiesta all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] APRILE 2015 LEGGI & SENTENZE 19 N.7 Se la caldaia non riscalda a sufficienza è possibile ottenere un provvedimento d’urgenza per tutelare il diritto alla salute TRIBUNALE DI TORINO Sez. III civ., ord. 11.9.2014 n. 4735 1. Premessa 1.1. Con ricorso datato 28.07.2014 (omissis)la parte ricorrente sig.ra B.V. ha chiesto l’emissione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti del condominio … in Torino, in persona dell’amministratore pro tempore, domandando di ordinare a quest’ultimo l’esecuzione degli interventi indicati dal C.T.U. arch. … nella relazione scritta datata 28.02.2014 redatta nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo … o comunque di emettere i provvedimenti necessari ed idonei a tutelare i diritti della ricorrente. 1.2. Con provvedimento in data 30.07.2014, il Presidente della Sezione Terza civile, ai sensi dell’art 669 ter c.p.c., ha designato il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimento, fissando l’udienza di comparizione della parti avanti a sé, con termine alla parte ricorrente per notificare alla controparte ricorso e decreto. 1.3. Dopo alcuni rinvii, resisi necessari per consentire alla parte ricorrente di depositare l’avviso di ricevimento attestante il perfezionamento della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., all’udienza in data 10.09.2014 il difensore della ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, precisando che i lavori idonei sono quelli indicati dal CTU al punto 4.6 pagine 45 e 46 della relazione, che rinvia al paragrafo 3.12 della relazione stessa ed ha depositato nota spese. Nessuno si è costituito per la parte resistente, nonostante l’avvenuta ricezione della notifica. 2. Sull’ammissibilità del ricorso 2.1. Ai sensi dell’art. 700 c.p.c., “fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”. 2.2. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso ex art. 700 c.p.c. risulta ammissibile, sussistendo tutti i presupposti negativi e positivi di ammissibilità e, in primo luogo, quello della “sussidiarietà”, non apparendo invocabile alcun’altra tutela cautelare prevista dalle sezioni I, II e III del capo del codice di rito dedicato ai procedimenti cautelari ovvero da leggi speciali. 2.3. Inoltre, va rilevato che la situazione giuridica dedotta appare qualificabile come “diritto soggettivo”. 2.4. In particolare, deve condividersi l’orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo cui quando (come nel caso di specie) il provvedimento d’urgenza richiesto ex art. 700 c.p.c. riguardi la tutela del diritto alla salute - quale diritto soggettivo individuale assoluto e fondamentale della persona umana, comprensivo della pretesa ad abitare in un ambiente di vita salubre - il pregiudizio lamentato è da considerarsi sempre irreparabile e imminente. 3. Sul fumus boni iuris 3.1. Sussiste, poi, il requisito del fumus boni iuris, avendo la parte ricorrente documentalmente provato quanto segue: - In data 29.01.2013 la sig.ra B.V., proprietaria di un’unità immobiliare sita nel Condominio … in Torino, depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Torino, che veniva iscritto al n. 2745/2013 R.G., al fine di accertare, tra l’altro, caratteristiche e stato di manutenzione dell’impianto di riscaldamento condominiale, correttezza ed adeguatezza dello scambiatore di calore a piastre dell’impianto stesso, temperature all’interno ed all’esterno dei locali di proprietà della sig.ra B.V., compatibilità causale dell’attuale impianto di riscaldamento condominiale con le temperature rilevate all’interno dell’appartamento della sig.ra B.V. e tipologia degli interventi necessari per fornire a tale appartamento sufficiente potenza minima. - L’instaurazione del predetto procedimento di accertamento tecnico preventivo si era reso necessario in quanto la sig.ra B.V. lamentava temperature all’interno del proprio appartamento al di sotto dei minimi stabiliti dalla legge. - Il nominato C.T.U. arch. …, nella relazione scritta datata 28.02.2014. redatta nel corso del predetto procedimento per accertamento tecnico preventivo, rilevava all’interno dell’appartamento della sig.ra B.V. temperature inferiori ai minimi stabiliti dalla legge, individuando le cause nei difetti di circolazione dell’impianto termico e distribuzione del calore non essendo l’impianto stesso in condizioni di garantire le condizioni di progetto. - In data 18.06.2014 veniva convo- cata l’assemblea del Condominio … in Torino con al punto 5° dell’ordine del giorno l’adeguamento della centrale termica, ma sul punto l’assemblea rimandava ogni decisione alla successiva assemblea . 3.2. Risulta quindi evidente la sussistenza del fumus boni iuris con riferimento al diritto alla salute della ricorrente, trattandosi di un diritto soggettivo individuale assoluto e fondamentale della persona umana, comprensivo della pretesa ad abitare in un ambiente di vita salubre. 4. Sul periculum in mora 4.1. Sussiste, infine, il requisito del periculum in mora, tenuto conto che, nel tempo necessario alla parte ricorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, potrebbero derivare alla medesima gravi ed irreparabili danni al diritto alla salute, tenuto conto dell’imminente stagione autunnale ed invernale. 4.2. In proposito, deve ribadirsi ancora una volta che quando (come nel caso di specie) il provvedimento d’urgenza richiesto ex art. 700 c.p.c. riguardi la tutela del diritto alla salute - quale diritto soggettivo individuale assoluto e fondamentale della persona umana, comprensivo della pretesa ad abitare in un ambiente di vita salubre - il pregiudizio lamentato è da considerarsi sempre irreparabile e imminente. 5. Conclusioni 5.1. In conclusione, dalla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione del provvedimento cautelare d’urgenza consegue l’accoglimento della domanda proposta dalla parte ricorrente. Pertanto, deve ordinarsi al Condominio … in Torino l’esecuzione degli interventi indicati dal C.T.U. arch. … nella relazione scritta datata 28.02.2014, redatta nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. …, e, precisamente: 1) realizzazione di una nuova colonna montante (correttamente dimensionata e coibentata) che dal collettore posto nella centrale termica si colleghi direttamente al radiatore posto nella sala da pranzocucina ed il radiatore posto nel locale camera da letto dell’alloggio della sig.ra B.V.; tale colonna correrà verticalmente sul lato cortile dell’edificio all’interno della muratura; 2) sostituzione degli attuali circolatori con circolatori tipo a giri variabili correttamente dimensionati (per prevalenza e portata) in grado di assicurare una corretta distribuzione del fluido vettore. Maggiori dettagli sugli interventi descritti e sulle lavorazioni indicate “ Nell’ipotesi ove il provvedimento cautelare richiesto, concerna la tutela del diritto alla salute, inteso come diritto soggettivo individuale assoluto e fondamentale della persona umana, comprensivo della pretesa ad abitare in un ambiente di vita salubre, il pregiudizio lamentato deve essere considerato “irreparabile e imminente”, integrando quindi il requisito richiesto dalla tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c.. Accolto quindi il ricorso della proprietaria di un’unità immobiliare avverso l’ente condominiale dell’edificio, in persona dell’amministratore p.t., chiedendo l’esecuzione di alcuni lavori all’impianto comune, illustrati nella relazione redatta dal c.t.u., incaricato dallo stesso Tribunale, durante il procedimento per accertamento tecnico preventivo dalla medesima promosso. In tale sede veniva accertata la compatibilità causale dello stato dell’impianto di riscaldamento condominiale, riconosciuto in condizioni tali da non garantire le condizioni di progetto, rispetto alle temperature rilevate all’interno dell’appartamento della ricorrente, risultate al di sotto dei minimi stabiliti dalla legge. Le cause venivano individuate nei difetti di circolazione dell’impianto termico e di distribuzione del calore. “ La pretesa di abitare in un ambiente salubre integra il “fumus boni iuris” sono riportati al paragrafo 3.12. della citata relazione scritta del C.T.U. arch. … datata 28.02.2014. 5.2. Si deve osservare che, ai sensi dell’art. 669 octies , 6° comma, c.p.c. (così come inserito dall’art. 2 D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005): “Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669 novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito”. In base alla riforma, quindi, ed in accoglimento delle istanze della più accorta dottrina, è stato attenuato il cosiddetto vincolo di strumentalità necessaria tra fase della cautela e fase del merito, che prevedeva necessariamente la prosecuzione nella fase di merito a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, a pena di perdita di efficacia del provvedimento cautelare stesso ex art. 669 novies, 1° comma, c.p.c.. A seguito della riforma, invece, tale necessaria prosecuzione nel merito viene confermata solo per alcuni provvedimenti cautelari, mentre per la rimanente parte si esclude il necessario passaggio alla fase di merito, che diviene solo eventuale ed è quindi lasciato alla libera scelta della parte laddove essa intende richiedere la riforma del provvedimento cautelare. 5.3. Ai sensi dell’art. 669 octies, 7° comma, c.p.c. (inserito dall’art. 50 Legge 18 giugno 2009 n. 69), “il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare”. Nel caso di specie, tenuto conto della soccombenza della parte resistente, quest’ultima, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese del presente procedimento cautelare, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014); precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 10 allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200 ad Euro 26.000”: Euro 945 per la fase di studio della controversia; Euro 640 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 605 per la fase decisionale; per un totale di Euro 2.190. P.Q.M. visti gli artt. 669 bis e segg. e 700 c.p.c., in accoglimento del predetto ricorso: ordina al resistente Condominio … in Torino l’esecuzione degli interventi indicati dal C.T.U. arch. … nella relazione scritta (omissis) e, precisamente: 1) realizzazione di una nuova colonna montante (correttamente dimensionata e coibentata) che dal collettore posto nella centrale termica si colleghi direttamente al radiatore posto nella sala da pranzocucina ed il radiatore posto nel locale camera da letto dell’alloggio della sig.ra B.V.; tale colonna correrà verticalmente sul lato cortile dell’edificio all’interno della muratura; 2) sostituzione degli attuali circolatori con circolatori tipo a giri variabili correttamente dimensionati (per prevalenza e portata) in grado di assicurare una corretta distribuzione del fluido vettore. (omissis) 20 LEGGI & SENTENZE N.7 APRILE 2015 Purché la limitazione del diritto degli altri condòmini si manifesti con un “corretto esercizio” della facoltà d’uso CORTE CASSAZIONE Sez. II civ., sent. 10.3.2015, n. 4735 RITENUTO IN FATTO 1. Impugnata la sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata il 29 ottobre 2008, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Monza ha accolto la domanda proposta da Immobiliare P. di V.B. e G. & C. s.a.s. nei confronti di G.S. s.r.1., e per l’effetto ha condannato quest’ultima a rimuovere i manufatti che chiudevano l’area comune antistante il condominio sito in via …, a …. 1.1. Nel 2001 la società Immobiliare P. aveva agito, in qualità di proprietaria di una unità ad uso ufficio nel condominio indicato, perché fosse accertata l’illegittimità delle opere realizzate nell’area comune dalla G. S., proprietaria di una unità ad uso ristorante, con condanna della convenuta alla rimozione delle stesse. La società attrice aveva dedotto che il regolamento condominiale riconosceva a G.S. la facoltà di collocare nell’area comune tavoli, sedie e fioriere, e che la predetta società non aveva ottenuto l’autorizzazione dagli altri condomini a chiudere l’area, non essendosi verificate le condizioni previste dalla delibera del 13 ottobre 1997. Nondimeno, la G.S. aveva chiuso l’area al passaggio, ed inoltre usava in modo esclusivo i cunicoli sotterranei per il deposito di materiale. 1.2. Dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, il Tribunale aveva accolto la domanda. 1.3. La G.S. proponeva appello nel quale ribadiva di aver esercitato il diritto di uso acquistato con l’atto di compravendita dell’immobile di sua Fioriere e tavolini di ristorante in area comune È possibile quando il regolamento lo permette proprietà, e richiamava le delibere assembleari del 13 ottobre 1997 e del 30 settembre 1999 che, a suo dire, l’avevano autorizzata a chiudere il porticato. Resisteva la società Immobiliare P., rimanevano contumaci gli altri condomini. 2. La Corte d’appello rigettava il gravame osservando che il regolamento condominiale, richiamato nell’atto di compravendita dell’unità immobiliare di proprietà di G.S., prevedeva una particolare facoltà d’uso dell’area comune, connessa all’esercizio dell’attività di ristorazione svolta in detta unità. Trattandosi di previsione alla quale corrispondeva una limitazione dell’uso condominiale dell’area comune, non potevano riconoscersi facoltà diverse da quelle espressamente indicate - e cioè la collocazione di tavolini, sedie e fioriere -, il cui corretto esercizio non precludeva in modo assoluto il passaggio degli altri condomini sull’area comune. Non aveva pregio, pertanto, il rilievo dell’appellante, secondo cui non vi sarebbe, nella specie, differenza tra limitazione di fatto e totale negazione del diritto di passaggio degli altri condomini. L’assunto era confermato dal fatto che G.S. aveva chiesto all’assemblea condominiale di essere autorizzata a chiudere il porticato, senza peraltro ottenere l’autorizzazione, posto che non si erano verificate le condizioni indicate nella delibera del 13 ottobre 1997. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.S. s.r.1., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Immobiliare P. di V.B. e G. & C. s.a.s.. Sono rimasti intimati i condomini acquisto e dal regolamento condominiale, circa l’uso delle parti comu(omissis). ni dell’edificio, sia tassativa oppure suscettibile di estensione analogica CONSIDERATO nel rispetto dei criteri di cui all’art. IN DIRITTO 1102 cod. civ.”. 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Con il primo motivo è dedotta 2. Con il secondo motivo è dedotviolazione e falsa applicazione del- to vizio di motivazione, in assunto omessa, insufficiente e contraddittol’art. 1102 cod. civ.. Si assume che la Corte d’appello ria, su punti decisivi. In particolare, si contesta che la avrebbe interpretato il contenuto Corte d’appello non avrebbe motidella facoltà d’uso dell’area comune, riconosciuta a G.S. dal regolamento vato sulla differenza tra la limitazione condominiale, in contrasto con la di fatto del diritto dei condomini che previsione di cui alla norma indicata. era legittimamente determinata dalSecondo la Corte d’appello, infatti, la la collocazione, nell’area comune facoltà d’uso doveva ritenersi circo- antistante il ristorante, di sedie, tavoscritta al posizionamento di sedie, lini e fioriere, e quella derivante daltavoli e fioriere, con modalità tali da l’apposizione di una veranda di vetro. Si assume, come già nel precedennon precludere in assoluto il passaggio degli altri condomini sull’area te motivo, che la facoltà d’uso dell’acomune, mentre l’art. 1102 cod. civ. rea comune, riconosciuta alla G.S., consente al singolo partecipante consentiva, attraverso il posizional’uso della cosa comune per trarne mento di tavoli, sedie e fioriere, queogni possibile utilità, purché non ne ste ultime senza soluzione di contialteri la destinazione e non impedisca nuità, di chiudere l’area al passaggio agli altri di farne parimenti uso secon- degli altri condomini. Nella specie, non vi era dunque do il loro diritto. La Corte d’appello non avrebbe differenza tra limitazione del diritto considerato che la facoltà riconosciu- degli altri condomini (di passare atta alla G.S., di posizionare tavoli e traverso l’area in oggetto) e negaziosedie, contornati da fioriere, senza ne totale di quel diritto, e su tale risoluzione di continuità, conteneva lievo la Corte d’appello non avein sé la possibilità che fosse impedito va fornito una motivazione idonea a il passaggio degli altri condomini supportare la tesi contraria. sull’area comune. Questi ultimi, pe- 3. Le doglianze - che possono essere raltro, non avevano mai manifestato esaminate congiuntamente perché interesse ad utilizzare l’area comune censurano, sotto profili diversi, la ricostruzione del contenuto della faper qualsivoglia scopo. In ossequio al disposto di cui all’art. coltà d’uso dell’area comune in capo 366-bis cod. proc. civ., applicabile alla ricorrente - sono infondate. ratione temporis, è formulato il se- 3.1. - L’interpretazione del regolaguente quesito di diritto: “Se l’elen- mento condominiale operata dal cazione di alcune facoltà attribuite giudice di merito è insindacabile in al singolo condomino dall’atto di sede di legittimità quando non riveli violazione di canoni di ermeneutica oppure vizi logici (ex plurimis, Cass., sez. 2°, sentenza n. 17893 del 2009), nella specie insussistenti. Non vi può essere dubbio, infatti, riguardo alla tassatività delle facoltà attribuite dal regolamento condominale al singolo condomino, trattandosi di limitazione al diritto degli altri condomini di utilizzare la cosa comune, e ciò impedisce l’invocata estensione analogica di tali facoltà. 3.3. Non sussiste neppure il denunciato limite motivazionale di cui al secondo motivo di ricorso. La Corte d’appello ha esaminato la questione della asserita coincidenza, nella specie, della limitazione del diritto degli altri condomini all’uso dell’area comune con la negazione del diritto stesso, e l’ha superata attraverso il riferimento alla nozione di “corretto esercizio” della facoltà d’uso riconosciuta alla G.S., dalla quale deve ritenersi esclusa, secondo la stessa Corte distrettuale, la collocazione di fioriere senza soluzione di continuità, tali cioè da impedire del tutto il passaggio sull’area in questione. L’argomento risulta sufficiente e non contraddittorio, essendo agevolmente comprensibile la ratio decidendiche sorregge il decisumadottato. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.700, di cui euro 200, per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. L’operazione isolata compiuta da una società (di due coniugi) non può dare consistenza imprenditoriale all’attività svolta ono indeducibili i costi sostenuti per la “Sgestione dell’immobile destinato esclusiva- Indeducibili i costi di locazione dell’immobile fruito solo dai soci mente al godimento personale dei soci e degli amministratori in forza di un regolare contratto di locazione”. È quanto emerge dalla sentenza della Cas- dinnanzi alla Ctr competente la quale, rilesazione n. 3746 del 25 febbraio 2015. vato che l’oggetto sociale comprendeva anche l’acquisto di immobili, ricostruzione e La vicenda processuale riadattamento, affitto e gestione, ha ritenuto L’Agenzia delle Entrate, a seguito della che la società avesse svolto le attività, previconstatazione che le operazioni attive della ste dal suo oggetto, senza infrangere alcuna società, negli undici anni di attività, si erano disposizione normativa, in quanto l’attività estrinsecate unicamente nella locazione di sociale ben poteva limitarsi all’acquisto e un immobile e senza personale dipendente, gestione di un solo immobile, dato che nesemetteva avvisi di accertamento con i quali suna norma impone che debbano attuarsi disconosceva i costi illegittimamente dedot- tutte le attività previste dall’oggetto sociale e ti, per materie prime, servizi, ristrutturazio- che nulla vieta che la locazione dell’immone, acquisti di oggetti di arte e di antiquaria- bile venga effettuata ai due soci con regolare to, relativi al predetto immobile, in quanto contratto. Contro la sentenza della Ctr l’Agenzia non strumentali all’attività sociale, ma destinati esclusivamente al godimento perso- delle Entrate ha proposto ricorso per cassanale degli unici due soci legati dal vincolo zione. di coniugio. La parte contribuente impugnava gli Pronuncia della Cassazione avvisi di accertamento dinnanzi la ComLa ricorrente contesta l’insufficiente missione tributaria provinciale, ottenendo motivazione della sentenza che, in ordine sentenza favorevole. alla deducibilità dei costi, non considerava i L’amministrazione finanziaria ricorreva numerosi elementi fattuali offerti dall’ufficio in ordine alla reale attività di mero godimento svolta dalla società, costituita senza valide ragioni economiche, se non per vantaggi fiscali, e in ordine all’inerenza di ciascuno dei costi portati in detrazione. La Corte di cassazione, già con le sentenze 10532/2006 e 7344/2011, in tema di abuso del diritto, ha affermato che un’operazione economica isolata, compiuta da una società commerciale, di per sé sola non può valere a dare consistenza imprenditoriale, capace di giustificare l’inerenza dell’operazione passiva all’attività svolta, salvo che la società dimostri che l’operazione, apparentemente singola, non sia isolata ma inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata, anche solo in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore. Successivamente, con sentenze 41572013 e 1859-2014, la Suprema corte ha, inoltre, specificato la necessità che risulti comprovato, da parte del contribuente, sul quale incombe il relativo onere (come da consolidato orientamento in materia di esistenza di fatti che danno luogo a esenzione, deduzioni di costi o detrazione di imposta), l’intento di finalizzare l’acquisto o la ristrutturazione dell’immobile all’espletamento dell’attività economica realizzata. Nella pronuncia in commento, la Suprema corte, tenendo conto di quelle sopra riportate, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, riafferma e consolida il principio secondo il quale “un’operazione economica isolata, compiuta da una società commerciale, non diretta al mercato, quand’anche l’atto costitutivo o lo statuto sociale prevedano che il sodalizio possa compiere operazioni di acquisto, ristrutturazione, vendita e locazioni di immobili, di per sé sola non può valere a dare consistenza imprenditoriale, capace di giustificare l’inerenza dell’operazione passiva all’attività svolta, salvo che la società dimostri o che l’operazione, apparentemente singola, non sia isolata e che sia inserita in una specifica attività imprenditoriale, oppure che essa s’inserisca in un’attività immobiliare vera e propria, così che - in ambedue i casi - sia destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore”. Salvatore Tiralongo (FiscoOggi) APRILE 2015 LEGGI & SENTENZE 21 N.7 Secondo il CdS possono progettarli soltanto ingegneri ed architetti Perché le piccole opere possono incidere sulla pubblica incolumità Edifici in cemento armato Le norme antisismiche valgono Geometri non competenti anche per realizzare cancelli ste costruzioni fino a 1500 geometri non possono colo per le persone. e norme antisismiche devono essere lità, la giurisprudenza ha spesso escluso dalSecondo il Consiglio di metri cubi, con caratteristi- Lapplicate a tutti gli interventi edilizi nelle l’applicazione delle norme antisismiche gli progettare strutture in ceImento armato, neanche se Stato, il criterio per accertare che strutturali semplici, mo- aree a rischio, anche alla realizzazione dei interventi che non interessano la pubblica di modeste dimensioni. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 8832015. I giudici hanno puntualizzato che, in base alla Legge 1086/1971 sulle opere in conglomerato cementizio, alla Legge 64/1974 sulle costruzioni in zone sismiche e al Regio Decreto 2741929, la progettazione delle strutture in cemento armato compete solo agli ingegneri e agli architetti iscritti all’Albo. Fanno eccezione le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali destinati a industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non comportino peri- se una costruzione è modesta consiste nel valutare le difficoltà tecniche e le capacità per superarle. Il mancato uso del cemento armato non è decisivo dal momento che una costruzione può presentare caratteri di complessità a prescindere dai materiali utilizzati. I giudici hanno infine aggiunto che le innovazioni adottate nei programmi scolastici non hanno ampliato le competenze dei geometri, i cui limiti rispondono ad esigenze di pubblico interesse per cui non sono possibili interpretazioni estensive. Nel caso preso in esame, un Comune, con una delibera, aveva affermato che i geometri potessero progettare e dirigere i lavori di mode- CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI civ. - 3, ord. 9.3.2015, n. 4656 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO È stata depositata la seguente relazione: «1. R.M., sulla premessa di aver locato un immobile, ad uso commerciale, alla TG s.r.l., con ricorso al Tribunale di Frosinone chiese che la società conduttrice fosse condannata a corrisponderle l’aggiornamento del canone nella misura del 100 per cento dell’indice ISTAT maturato da giugno a ottobre 2008, così come risultante dall’art. 5 del contratto di locazione. Si costituì la società conduttrice, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo riconvenzionale al fine di ottenere il rimborso di quanto versato a titolo di aggiornamento del canone dal giugno 2007 e di aumento del canone dal giugno 2008. Il Tribunale dichiarò la nullità degli arti. 4 e 5 del contratto di locazione e condannò la M. alla restituzione di quanto percepito a titolo di aggiornamento del canone secondo gli indici ISTAT e di aumento dello stesso rispetto alla misura originariamente pattuita. La pronuncia è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’8 luglio 2013. 2. Contro la sentenza d’appello duli ripetitivi, sia pure in presenza di cemento armato, tali da non richiedere competenze tecniche specifiche di altre professioni. L’Ordine degli Ingegneri della zona aveva quindi presentato ricorso al Tar per l’annullamento della delibera, ma il Tribunale amministrativo lo aveva respinto affermando che la competenza dei geometri nella progettazione delle costruzioni civili non è esclusa completamente. Il Consiglio di Stato ha invece espresso parere opposto, puntualizzando anche che i Comuni non hanno nessuna competenza, neanche di livello regolamentare, in materia di competenze professionali. cancelli. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 3947/2015. I giudici hanno preso in esame la realizzazione di un cancello di ferro a due battenti, sostenuto da due pilastri in ferro ancorati in getto di calcestruzzo, lungo 3,30 metri e alto 1,60. Inizialmente l’opera era stata costruita senza nessuna autorizzazione, ma successivamente era stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria. Il Tribunale ordinario aveva però condannato il responsabile, affermando che i lavori dovevano essere eseguiti in modo conforme alle norme antisismiche. Contro questa decisione era stato presentato ricorso perché, a detta del responsabile dell’intervento, una circolare del Genio Civile di Agrigento aveva affermato che le norme antisismiche non dovessero essere applicate ai cancelli di altezza inferiore ai 3 metri lineari. La Cassazione ha respinto il ricorso confermando la decisione del Tribunale ordinario. I giudici hanno spiegato che, per motivi di uti- incolumità, come ad esempio le manutenzioni ordinarie e straordinarie sul patrimonio edilizio esistente. Successivamente è stato chiarito che non è importante né la natura delle opere né i materiali usati perché per la violazione delle norme antisismiche è sufficiente che vengano realizzati lavori edilizi in zona sismica. Analogamente, è irrilevante la precarietà dell’intervento o la sua funzione pertinenziale. Come affermato dai giudici, anche gli interventi apparentemente minori possono assumere un rilievo concreto sul piano della pericolosità. Insieme alle dimensioni bisogna infatti considerare altri elementi, come le modalità di collocazione del manufatto, la morfologia del territorio, la pendenza del terreno e le modalità di realizzazione delle strutture di sostegno. Si tratta di valutazioni, ha concluso la Cassazione, che vanno sempre effettuate, anche nelle zone in cui il grado di sismicità non è particolarmente elevato. Locazione ad uso commerciale Nullo aggiornamento Istat 100% Sebbene fosse previsto da una clausola contrattuale ricorre R.M. con atto affidato ad un motivo. Resiste la TG s.r.l. con controricorso. 3. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 4. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, oltre a vizio di motivazione. 4.1. II motivo di ricorso non è fondato. La sentenza della Corte d’appello, richiamando un costante orientamento di questa Corte, ha specificato che l’art. 32 della legge n. 392 del 1978 ha carattere imperativo e, come tale, non derogabile in senso sfavorevole al conduttore, sia in ordine alla misura dell’aggiornamento del canone (non superiore al 75 per cento) sia in ordine all’onere della preventiva richiesta da parte del locatore. A fronte di tale motivazione, la ricorrente richiama altre pronunce di questa Corte (fra le quali le sentenze 23 febbraio 2007, n. 4210, e 13 maggio 2010, n. 11608), sostenendo che il li- mite di cui al citato art. 32 non impedirebbe comunque alle parti, in relazione alle locazioni ad uso commerciale, un incremento del corrispettivo della locazione in relazione ad eventi diversi dalla svalutazione monetaria; aggiunge, inoltre, che l’art. 5 del contratto era stato liberamente pattuito e spontaneamente eseguito dalla società conduttrice. È evidente, però, che le sentenze richiamate in ricorso si riferiscono ad un’ipotesi diversa da quella in esame, nella quale - come emerge dalla lettura stessa del ricorso - la domanda della M. era finalizzata ad ottenere l’aggiornamento del canone calcolato (indebitamente) al 100 per cento della variazione dei prezzi al consumo. Proprio la sentenza n. 11608 del 2010, richiamata in ricorso, osserva che “in materia di contratto di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo, in relazione alla libera determinabilità convenzionale del canone locativo, la clausola che prevede la determinazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto, ovvero prevede variazioni in aumento in relazione ad eventi oggettivi predeterminati (del tutto diversi e indipendenti rispetto alle variazioni annue del potere d’acquisto della moneta), deve ritenersi legittima ex artt. 32 e 79 della legge sull’equo canone, salvo che non costituisca un espediente diretto a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria”. Nel caso in esame, invece, l’aggiornamento in misura del 100 per cento dell’indice ISTAT e l’esclusione della necessità della previa richiesta da parte del locatore costituivano - come emerge dalla sentenza in esame - esempi di clausole in contrasto con gli artt. 32 e 79 della legge n. 392 del 1978. 4.2. La censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - peraltro posta in termini affatto generici - è inammissibile, non risultando formulata secondo i criteri indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite 7 aprile 2014, n. 8053, trovando applicazione nella fattispecie, ratione temporis, la modifica di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134. 5. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato». morie alla precedente relazione. All’udienza camerale è intervenuto il difensore della ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.800, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioMOTIVI re importo a titolo di contributo DELLA DECISIONE unificato pari a quello dovuto per 1. Non sono state presentate me- il ricorso. 22 LEGGI & SENTENZE N.7 APRILE 2015 Con efficacia alla erogazione del mutuo a favore del promittente-acquirente Preliminare di una compravendita sottoposto a condizione sospensiva Sez. III civ., sent. 26.2.2015, n. 3893 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Nel settembre 2004 L.N. convenne in giudizio L.C.G. per far dichiarare la risoluzione, per inadempimento, del contratto preliminare stipulato inter partes ed avente ad oggetto la compravendita di un immobile di proprietà dell’attore. Sostenne il L. che a causa dell’inadempimento del L.C. era stato costretto ad alienare a terzi l’immobile dovendosi accontentare di un corrispettivo inferiore rispetto a quello concordato con il convenuto. Motivo per cui chiese, anche, la condanna al risarcimento del danno del convenuto. Si costituì il L.C. sostenendo che il contratto non si era perfezionato perché aveva revocato la proposta di acquisto prima ancora di essere venuto a conoscenza dell’accettazione da parte del promittente venditore. Inoltre non si era neanche verificata la condictio facti, posta nel contratto, della erogazione di un mutuo da parte della banca. Il Tribunale di Busto Arsizio rigettò la domanda del L. e lo condannò alle spese. 2. La decisione è stata totalmente riformata con sentenza n. 1304 del 2010 della Corte d’Appello di Milano che ha dichiarato, invece, la risoluzione del contratto preliminare di compravendita concluso inter partes per fatto e colpa del promissario acquirente. Con condanna del L.C., rimasto contumace, al risarcimento del danno ed alle spese del giudizio di primo e secondo grado. 3. Avverso tale statuizione il L.C. propone ricorso in Cassazione sulla base di tre motivi. 4. Il L. non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. La sentenza impugnata è basata sul seguente principio di fondo. Le parti han- no stipulato un contratto preliminare di compravendita di un immobile condizionandone sospensivamente l’efficacia alla erogazione del mutuo a favore del promittente acquirente. Pertanto quest’ultimo poteva sottrarsi validamente all’efficacia vincolante del contratto solo dopo aver provato che aveva compiuto tutte quelle attività necessarie ad ottenere il prestito. 6. Il ricorrente se ne duole articolando tre motivi di censura. 6.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce “la violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c. e R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 nonché la violazione dell’art. 24 della Costituzione”. Il ricorrente sostiene di aver ignorato l’esistenza del giudizio di secondo grado perché l’atto di appello è stato notificato, erroneamente, al L.C. personalmente presso la cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio e non, invece, alla parte personalmente presso il proprio domicilio o presso il suo procuratore costituito avv. …. 6.2. Con il secondo motivo, denuncia “la violazione e falsa applicazione dell’art. 1359 e 2697 c.c. nonché difetto di motivazione. La Corte d’Appello ha ritenuto che il primo giudice ha erroneamente fatto gravare l’onere di provare la concessione del mutuo su esso L., anziché sulla controparte”. 6.3. Con il terzo motivo, denuncia “la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1225 e 1227 c.c., in relazione all’art. 1453; omessa e contraddittoria motivazione”. Il Giudice del merito, sostiene il ricorrente, ha errato perché non si è posto il problema della prevedibilità del danno. 7. Il ricorso va accolto. 7.1. È evidente la fondatezza del primo motivo di ricorso dovendo ritenersi radicalmente nulla la notifica al ricorrente dell’atto di appello. Al riguardo vanno richiamati i principi più volte affermati da questa Corte: ❖ in tema di notificazione dell’atto di appello, qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio Un abuso punito con due anni di arresto e 4mila euro Per realizzare un portico serve il permesso di costruire La realizzazione di un porticato è possibile solo con permesso di costruire. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 4956/2015. La decisione dei giudici si è basata sul fatto che il portico non può essere considerato né come struttura precaria né come pertinenza. Le caratteristiche strutturali del portico preso in esame dalla Cassazione, ampio 70 metri quadri e dotato di ancoraggi al suolo con plinti di cemento, hanno fatto escludere la sua precarietà o che venga utilizzato per esigenze transitorie. Allo stesso tempo, i giudici hanno appurato che non si trattava di una copertura realizzata a protezione dell’immobile né di una pertinenza. La Cassazione ha infatti ricordato che sono considerate pertinenze le cose mobili o immobili che, anche se conservano la loro autonomia, sono poste in rapporto di subordinazione rispetto ad altre. Normalmente le pertinenze e la cosa principale possono essere separate senza che nessuna delle due subisca delle alterazioni. In altre parole, le pertinenze non devono essere parte integrante di un fabbricato, né essere state realizzate per ampliare o migliorare l’edificio. Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha sanzionato la realizzazione del portico senza permesso di costruire con due anni di arresto e 4 mila euro di multa. “ La notifica effettuata personalmente presso la cancelleria del giudice a quo è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, perché priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa dato che la chiusura del pregresso grado di giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con tale cancelleria e l’inettitudine di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell’atto. “ CORTE CASSAZIONE presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l’autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente: R.D. n. 37 del 1934, art. 82), la notifica stessa può, alternativamente, essere compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d’appello. Ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l’elezione di domicilio “ex lege” di cui al R.D. n. 37 del 1934, citato art. 82 limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Pertanto la notifica effettuata alla parte personalmente presso la Cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione (o di sanatoria con efficacia “ex tunc” per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello ) perché priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio “comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice a quoe l’inettitudine di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell’atto” (sentenza 23/12/1999 n. 14476). Da quanto precede deriva che, in applicazione degli enunciati principi, la notifica dell’atto di appello al L.C. personalmente presso la cancelleria del tribunale di Busto Arsizio deve ritenersi inesistente, perché priva di qualsiasi collegamento con la persona del destinatario della notifica. A causa di tale nullità il ricorrente, come è ovvio, non ha avuto conoscenza del giudizio di appello. L’appello, quindi, doveva ritenersi inammissibile. Ne consegue che erroneamente la Corte di Appello ha proceduto all’esame del merito dell’impugnazione per cui la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, a norma dell’art. 382 cod. proc. civ., in quanto il processo non poteva essere proseguito in appello. 7.2. Rimangono assorbiti gli altri motivi. 8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio e condanna l’intimato L. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del ricorrente, che liquida in complessivi 2.200 Euro, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. ULTIME SENTENZE DELLA CASSAZIONE MILLESIMI PROVVISORI IN ASSENZA DI TABELLE La deliberazione con cui l’assemblea, in mancanza di tabelle millesimali, adotti un criterio provvisorio di ripartizione delle spese tra i condòmini, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 1135, nn. 2 e 3, cod. civ., non è nulla ma solo annullabile, non incidendo comunque sui criteri generali dettati dall’art. 1123 cod. civ., con la conseguenza che la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 1137 cod. civ.. ☛ Cassazione, sent. n. 1439/2014. ACCERTAMENTO CATASTALE E PROCEDURA DOCFA In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall’ufficio, l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie. ☛ Cassazione, sent. n. 2268/2014. AMMINISTRATORE E IMPUGNAZIONE L’amministratore di condominio può resistere all’impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacché l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso. ☛ Cassazione, sent. n. 1451/2014. DECADENZA BENEFICI “PRIMA CASA” Non ha diritto all’agevolazione fiscale sulla prima casa il contribuente se dopo aver risolto il contratto di compravendita dell’immobile non provvede ad acquistarne un altro. La risoluzione dell’atto non prevede il riconoscimento del beneficio perché si verifica la retrocessione del bene e quindi la trasmissione della proprietà di nuovo al cedente. In materia di imposta di registro, la restituzione dell’imposta è prevista solo nei casi in cui la patologia dell’atto e la sua conseguente inidoneità alla produzione di effetti giuridici siano ascrivibili a vizi esistenti all’origine e non invece sopravvenuti. La restituzione dell’imposta regolarmente versata all’atto della registrazione può trovare giustificazione soltanto relativamente al contratto che nasce viziato, mentre più difficilmente può motivarsi nel caso di un contratto che, pienamente valido e operante a far data dalla sua stipulazione, non è più tale per una qualsiasi causa sopravvenuta. ☛ Cass., sez. VI-T civ., sent. 20.1.2015, n. 791. INTERCAPEDINE SOTTO SOLAIO PIANO TERRA L’intercapedine esistente tra il piano di posa delle fondazioni di un edificio condominiale, che costituisce il suolo di esso, e la prima soletta del piano interrato, se non risulta diversamente dai titoli di acquisto delle proprietà, deve essere considerata proprietà comune, in quanto destinata all’aerazione o coibentazione del fabbricato. ☛ Cass., sez. II civ., sent. 31.10.2014, n. 23304. APRILE 2015 LEGGI & SENTENZE 23 N.7 Il caso di un utente che aveva modificato, a sue spese, il sistema comune di riscaldamento per migliorarne il funzionamento CORTE CASSAZIONE Sez. II civ., sent. 3.2.2015 n. 1898 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. - Con ricorso depositato il 21 luglio 1995 il Condominio dell’edificio di via (omissis), in persona del suo amministratore espose che uno dei condomini, L. R.F., aveva arbitrariamente eseguito una serie di interventi, per buona parte su aree condominiali, che avevano comportato la modifica dell’impianto di riscaldamento e interferito sui servizi comuni. Deducendo che tali interventi avevano riguardato la canna fumaria e la chiusura di un’intercapedine, il ricorrente chiese al Pretore di Palermo che fosse disposta la riduzione in pristino. Il L.R. si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, facendo preliminarmente presente che nell’assemblea condominiale del 29 ottobre 1995, successiva a quella con la quale era stato dato incarico all’amministratore di procedere nei suoi confronti, era stato deliberato che l’azione giudiziaria non avrebbe dovuto essere iniziata ed inoltre proprio il resistente era stato nominato quale nuovo amministratore. Con sentenza depositata il 27 novembre 1999 il Tribunale accolse la domanda del condominio. 2. Avverso detta sentenza propose gravame il L.R.. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 29 novembre 2007, rigettò il gravame. Osservò che la delibera del 29 ottobre 1995, alla quale si riferiva l’appellante, era priva di effetti, in quanto dichiarata nulla con sentenza del Tribunale di Palermo del 6 ottobre 1997. Rilevò poi la Corte che, a fronte delle specifiche doglianze mosse dall’appellante avverso le risultanze tecniche delle consulenze di primo grado, a lui sfavorevoli, essa aveva disposto una nuova consulenza tecnica di ufficio. Il c.t.u. aveva constatato che le modifiche all’impianto termico erano state eseguite in assenza non solo di delega condominiale, ma anche senza l’intervento delle autorità competenti, e soprattutto non avevano consentito l’uso dell’impianto secondo le norme vigenti per la prevenzione incendi, in quanto avevano determinato la chiusura della preesistente intercapedine, con la conseguente comunicazione diretta fra il locale centrale termica e il locale destinato a sala contatori Enel, costringendo il Condominio alla sospensione del servizio di riscaldamento. Quanto alla lamentata inerzia del Condominio, l’appellante non aveva assolto il suo onere probatorio relativo alla avvenuta segnalazione nel corso delle assemblee condominiali ovvero anche solo informalmente all’amministratore - degli inconvenienti che si sarebbero manifestati nel suo appartamento. La Corte di merito osservò che ogni eventuale trascuratezza nella manutenzione non poteva giustificare gli interventi di tipo innovativo attuati, tanto più che l’appellante, nel caso in cui avesse davvero subito gli inconvenienti lamentati, avrebbe potuto comunque rivolgersi al Comando dei Vigili del Fuoco per costringere il Condominio a sospendere il funzionamento dell’impianto. 3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il L.R. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il Condominio di via (omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve, preliminarmente, esaminarsi la memoria depositata dal ricorrente, con la quale è stata depositata documentazione dalla quale si desumerebbe che la delibera assembleare autorizzativa del condominio resistente sia nulla o annullabile, chiedendosi la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della pronuncia di annullamento o nullità, nonché il difetto di legittimazione passiva del ricorrente, che all’epoca della realizzazione delle opere non era né proprietario né autore delle opere stesse, compiute dal sig. L.R.G.. 2. I rilievi risultano infondati. Quanto alla richiesta di sospensione, essa non può essere accolta avuto riguardo alla esecutività della delibera di cui si tratta. In ordine, poi, al difetto di legittimazione passiva del ricorrente, la relativa eccezione è preclusa. 3. Passando al primo motivo del ricorso, con esso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c.. Le modifiche apportate all’impianto termico centralizzato - peraltro affrontate a spese del ricorrente senza alcuna pretesa di rimborso da parte del Condominio - sarebbero state solo quelle necessarie per migliorare il godimento dell’impianto, in considerazione del suo cattivo funzionamento. Né i lavori avrebbero determinato alcun mutamento di destinazione della cosa comune, conformemente alla invocata norma codicistica, e nemmeno sarebbero stati in alcun modo la causa del non uso dell’impianto di riscaldamento da parte degli altri condomini. Nel ricorso si sottolinea la differenza tra la nozione di innovazioni, cui fa riferimento l’art. 1120 c.c. - che richiede una delibera approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio, e che fa divieto di effettuare innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, che alterino il decoro architettonico, o che rendano talune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino - e quella di semplici modificazioni, di cui all’art. 1102 c.c., che presuppongono un intervento sulla cosa comune che non intacchi in modo notevole la sua entità sostanziale né la sua destinazione originaria, e che rientrano nel potere spettante ad ogni condomino, che se ne sobbarchi la relativa spesa. Nella specie, dunque, il ricorrente avrebbe operato legittimamente, nell’ambito delle facoltà concesse dal citato art. 1102 c.c., e non avrebbe avuto alcuna necessità del previo scrutinio favorevole né di ratifica dell’assemblea. 4. La censura è infondata. Come risulta con evidenza dal tenore letterale della norma richiamata, la disciplina dell’art. 1102 c.c., trova applicazione nelle ipotesi di comproprietà del bene comune: in “ La decisione nasce dal ricorso di un condomino condannato, sia in primo che in secondo grado, alla riduzione in pristino della situazione antecedente ad una serie di interventi che lo stesso aveva posto in essere su aree condominiali, comportando la modifica dell’impianto di riscaldamento ed interferendo sui servizi comuni. Il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., asserendo che le modifiche apportate all’impianto termico centralizzato - peraltro affrontate a proprie spese, senza alcuna pretesa di rimborso da parte del Condominio - sarebbero state solo quelle necessarie per migliorare il godimento dell’impianto (in considerazione del suo cattivo funzionamento) e che in alcun modo i lavori avrebbero determinato mutamenti di destinazione della cosa comune. La Cassazione, partendo dall’assunto secondo cui un bene può dirsi comune se sussiste una relazione di accessorietà ed un collegamento funzionale con le singole unità, ha negato l’applicazione della disciplina di cui all’art. 1102 cod. civ., non potendosi ritenere il ricorrente comproprietario dell’impianto centralizzato di riscaldamento. Dunque ha rigettato il ricorso. “ Impianto termico centralizzato Escluso il “diritto di condominio” particolare, affinché possa operare il c.d. diritto di condominio, è necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l’edificio in comunione, nonché un collegamento funzionale fra i primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva (v. Cass., sent. n. 9093 del 2007). Nella specie, risulta che l’attuale ricorrente non fosse comproprietario dell’impianto centralizzato di riscaldamento. 5. Con il secondo motivo si denuncia insufficiente motivazione relativamente a un fatto controverso fra le parti e decisivo per il giudizio, consistente nel preteso mutamento di destinazione della cosa comune concretizzatosi nella chiusura dell’intercapedine, che avrebbe costretto il condominio a dismettere l’impianto termico e sospendere il servizio di riscaldamento. Il giudice di secondo grado non avrebbe chiarito le ragioni di tale affermazione. 6. Il motivo è privo di fondamento. La Corte di merito ha esaustivamente ricostruito nella sentenza il percorso logico-giuridico che la ha indotta a ritenere che la copertura della intercapedine antincendio abbia determinato un’alterazione della destinazione di tale spazio, con creazione di una comunicazione diretta fra il locale caldaia e il locale destinato a sala contatori Enel, facendo, in particolare, richiamo ai rilievi del c.t.u. nonché alla segnalazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che avevano sottolineato co- me detta comunicazione diretta fosse di ostacolo all’uso dell’impianto termico condominiale secondo le norme per la prevenzione degli incendi. 7. Le suesposte argomentazioni danno conto, altresì, della infondatezza del terzo motivo, con il quale si deduce violazione dell’art. 1102 c.c., rilevandosi la inesattezza della affermazione secondo la quale l’abolizione dell’intercapedine era stata di ostacolo all’uso dell’impianto termico, nonché del quarto, con il quale si lamenta contraddittoria motivazione sul medesimo punto, sostenendosi, in particolare, che lo stato dei luoghi avrebbe sempre visto un diretto collegamento fra il vano caldaia e il vano contatori Enel. In realtà, risulta evidente che il ricorrente tende a contrapporre alla ricostruzione operata dal giudice di secondo grado sulla base delle risultanze peritali, una diversa individuazione dello stato dei luoghi. 8. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Il problema delle locazioni con il canone “a scalare” Impianti di videosorveglianza che inquadrano la pubblica via primi cinque anni, non fosse affetta da nullità, il Giudice ha enunciato il principio che nei contratti a canone libero, viene rimessa all’autonomia delle parti la possibilità di “pattuire sul canone in ognuna delle sue componenti”, essendo solo precluso l’aumento del corrispettivo nel corso del rapporto di locazione. Nella specie è stata ritenuta valida la clausola in cui veniva stabilito ab origine, nel contratto locatizio, l’aumento di anno in anno del canone di locazione. avv. Roberto Negro Centro studi Appc La direttiva sulla priva- installata da una persona una persona fisica sulla cy (95/46/CE del Par- sulla sua abitazione fa- sua abitazione familiare lamento europeo e del miliare e diretta verso la per proteggere i beni, la Consiglio, del 24 ottobre pubblica via per proteg- salute e la vita dei pro1995) si applica alla gere beni, salute e vita dei prietari dell’abitazione è videoregistrazione delle proprietari dell’abitazio- lecito quando è effettuapersone in un dispositivo ne, laddove il sistema sor- to nella sfera esclusidi registrazione continua vegli anche lo spazio pub- vamente personale o domestica della persona (ad es., un hard disk), rea- blico. Mentre l’utilizzo di det- che procede a tale trattalizzata con una videocamera di sorveglianza to sistema, installato da mento. ☛ Corte di Giustizia Europea, Sez. IV, sent. n. C212/13 dell’11.12.2014. Una decisione della giurisprudenza di merito sulle locazioni con canone cosiddetto “a scalare”. Il Tribunale di Genova (sez. III, sentenza del 9 luglio 2014, n. 2505, G.U. Gabriel), ha statuito, appunto, nell’ipotesi di un contratto di locazione in cui è previsto un aumento progressivo del canone. Ritenendo che la clausola contrattuale che era stata stipulata nell’ambito di un contratto, disciplinato dall’art. 2, comma 1, della Legge 431/98, sui contratti di locazione di immobili urbani ad uso abitativo, e che prevedeva un canone locatizio crescente di anno in anno, per i 24 PROFESSIONE N.7 APRILE 2015 LA TARGA AMMINISTRATORE È DIVENTATA OBBLIGATORIA Cosa dice la Legge 11 dicembre 2012, n. 220, art. 9: Art. 9 - “Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”. LA TARGA “FURBA“ • È costituita da un pannello di fondo in Forex ignifugo da 2 mm e da un pannello frontale di Plexiglass colato da 3 mm. Può essere applicata all’esterno, resiste alle intemperie, praticamente eterna. Antivandali in quanto rilucidabile. 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Chiedici un preventivo personalizzato Il Condominio editrice sas tel. 011.652.36.11- E-mail: [email protected] APRILE 2015 25 N.7 Ecco l’atteso inquadramento della formula contrattuale, esistente da anni ma ufficializzata soltanto con lo Sblocca Italia U fficializzata dallo Sblocca Italia, la formula del cosiddetto rent to buy era attesa, oltre che dalla prova dei fatti per valutarne efficacia e diffusione, anche e soprattutto da un più accurato inquadramento fiscale. Un passo avanti, in quest’ultima direzione, è stato fatto lo scorso 19 febbraio, quando l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 4/E (la cui versione integrale è consultabile sul sito internet dell’Agenzia) fornendo chiarimenti sul regime applicabile, ai fini delle imposte dirette e indirette, ai nuovi contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Di seguito una sintesi dei contenuti della circolare a cura di Lucia Grifoni di Nuovo FiscoOggi (la rivista ufficiale delle Entrate). Il codice civile La circolare chiarisce che si tratta di una fattispecie contrattuale, diversa dalla locazione finanziaria, finalizzata a conferire al conduttore l’immediato godimento dell’immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene, con imputazione di una parte dei canoni al corrispettivo del trasferimento. Questa tipologia contrattuale si caratterizza: ❖ per l’immediata concessione in godimento dell’immobile verso il pagamento di canoni; ❖ per il diritto del conduttore di acquistare il bene; ❖per l’imputazione di una quota dei canoni a corrispettivo del trasferimento. Gli step contrattuali Particolare attenzione è stata rivolta dall’Agenzia delle Entrate alle tematiche che riguardano: ◆ la quota di canone corrisposta per il godimento dell’immobile; ◆la quota di canone corrisposta come anticipazione del corrispettivo; ◆ il successivo trasferimento dell’immobile; ◆le somme restituite in caso di mancata conclusione del contratto di compravendita. Viene distinta la disciplina fiscale applicabile per il periodo del godimento dell’immobile (antecedente all’esercizio del diritto di acquisto), i cui canoni sono assimilati a quelli della locazione, dal successivo esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore e del trasferimento dell’immobile, con riguardo anche alla tipologia dei soggetti concedenti/venditori, operanti o meno in regime di impresa. L’Agenzia, inoltre, chiarisce il trattamento fiscale riservato alle ipotesi di mancato trasferimento dell’immobile e conseguente restituzione di tutti o parte degli acconti, sia quando non è stato esercitato il diritto di acquisto (comma 1-bis), sia quando il contratto si risolve per inadempimento da parte del concedente (comma 5). Imposte sui redditi Per il concedente che opera in regime d’impresa, nei periodi precedenti all’eserci- Rent to buy: in una circolare delle Entrate i primi chiarimenti sull’imposizione fiscale zio del diritto di acquisto rilevano solo i canoni di locazione (nel caso di immobili strumentali per natura o di beni merce) o quanto emerge dal confronto tra il canone di locazione e la rendita catastale (nel caso di immobili patrimonio), mentre non assumono rilevanza gli acconti, essendo un anticipo sul prezzo di vendita. Se il conduttore esercita il diritto di acquisto, emerge per il concedente titolare di reddito d’impresa un componente positivo di reddito. Se, invece, il conduttore non esercita il diritto di acquisto, assume rilevanza reddituale per il concedente (come componente positivo da assoggettare a tassazione) la sola quota di acconto versata durante la locazione dal conduttore e trattenuta dal concedente secondo gli accordi contrattuali. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, assumono rilevanza nella determinazione del reddito d’impresa, come interessi passivi, i soli interessi legali che il proprietario è tenuto a corrispondere al conduttore. Nell’ipotesi di risoluzione per inadempimento del conduttore, si producono i medesimi effetti fiscali previsti in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto. In particolare, il concedente assoggetta a tassazione la sola quota di acconto versata durante la locazione dal conduttore, che non deve essere a quest’ultimo restituita. Per il proprietario/concedente che non opera in regime d’impresa, la quota dei canoni stabilita per il godimento è tassata come reddito fondiario derivante dalla locazione, cui è assimilato il godimento dell’immobile ed è determinata in base alle regole ordinarie. La quota dei canoni stabilita come acconto prezzo per il trasferimento non è tassata fino al periodo di imposta del trasferimento. In ogni caso, il proprietario/concedente può optare per la cedolare secca, se ne sussistono i presupposti. Nel caso di esercizio del diritto di acquisto, il proprietario/concedente deve verificare se ha conseguito una plusvalenza imponibile quale reddito diverso in base alle regole ordinarie. Nel caso in cui il conduttore non eserciti tale diritto, la restituzione da parte del proprietario delle quote dei canoni imputata ad acconto prezzo non assume alcuna rilevanza reddituale, né per il proprietario né per il conduttore. Per il proprietario, la parte dell’acconto prezzo eventualmente trattenuta costituisce un reddito diverso, derivante dall’assunzione di “obblighi di permettere” (art. 67, comma 1, lettera l, del Tuir), imponibile per un importo corrispondente a quanto trattenuto. Stesso trattamento è previsto per le somme eventualmente trattenute dal concedente a titolo di indennità, nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore. Il regime Iva Se il concedente è un soggetto Iva, alle quote di canone imputate a godimento dell’immobile si applica la disciplina Iva prevista per i canoni di locazione, mentre le quote di canoni corrisposte a titolo di anticipazione del prezzo di cessione (acconti) seguono il trattamento Iva applicabile alle cessioni di immobili. Nel caso di esercizio del diritto di acquisto dell’immobile, il momento di effettuazione dell’operazione si verifica con il passaggio della proprietà e la base imponibile è determinata dal corrispettivo di vendita pattuito cui va sottratta la somma dei canoni (acconti) versati dall’acquirente. In caso di omesso esercizio del diritto di acquisto e di conseguente restituzione al conduttore della quota versata a titolo di acconto sul prezzo, il proprietario emette una nota di variazione a favore del conduttore per gli importi restituiti. La nota di variazione per l’ammontare complessivo è emessa anche se una parte degli acconti viene trattenuta. Tuttavia, tale quota assume, comunque, natura di corrispettivo dovuto per l’esercizio (a titolo oneroso) del diritto riconosciuto al conduttore e, conseguentemente, deve essere assoggettata a Iva, con aliquota ordinaria. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire al conduttore tutti gli acconti sul prezzo incassati e, quindi, emette una nota di variazione. Se invece l’inadempimento è del conduttore, il concedente, se stabilito dal contratto, acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità. Tali canoni, mutando la loro natura in penalità per inadempimento del conduttore, devono essere esclusi dall’applicazione dell’Iva mediante l’emissione di una nota di variazione. Imposta di registro Nel periodo precedente l’esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore, rileva sia la concessione in godimento dell’immobile da parte del proprietario a fronte del pagamento di un corrispettivo (una quota del canone) sia la quota di canone destinata, nella misura indicata nel contratto, ad acconti prezzo, per la vendita dell’immobile. La quota del canone corrisposta per il godimento è assimilata, ai fini dell’imposizione, ai canoni di locazione. L’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno. Diversamente, in relazione all’imposizione sugli acconti, l’imposta viene calcolata sull’ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto. Se il contratto di godimento rientra nel campo di applicazione dell’Iva, per i fabbricati abitativi, l’imposta di registro è dovuta nella misura proporzionale del 2% se il contratto è esente da Iva, in misura fissa, se invece il contratto è imponibile Iva. Per gli immobili strumentali, in deroga al principio di alternatività Iva/Registro, il contratto sconta l’imposta di registro in misura proporzionale dell’1%, indipendentemente dal regime Iva di imponibilità o di esenzione. Le quote di canone da imputare a corrispettivo di vendita sono assoggettate all’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro. Se il contratto di godimento non rientra nel campo di applicazione dell’Iva, per il godimento trova applicazione l’imposta di registro nella misura proporzionale del 2%, mentre, per quanto attiene alla quota di canone da imputare a corrispettivo di vendita, trova applicazione l’imposta di registro nella misura del 3% (articolo 9 della tariffa, parte I, Tur) sull’importo complessivo degli acconti pattuiti. Esercitato il diritto all’acquisto da parte del conduttore, per il trasferimento dell’immobile si applicano le aliquote normalmente previste per i trasferimenti. Per la determinazione dell’imposta di registro da applicare in sede di trasferimento, l’Agenzia chiarisce inoltre che è applicabile la disciplina dettata dalla nota all’articolo 10 della tariffa, parte I, del Tur, secondo la quale dall’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo deve essere scomputata quella corrisposta in relazione agli acconti prezzo. Infine, nel caso di mancato esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore ovvero di risoluzione del contratto per inadempimento, viene chiarito che non si dà luogo alla restituzione dell’imposta di registro corrisposta nella misura del 3%, applicata in relazione alla quota di canone assimilata ad acconti prezzo, anche nel caso in cui il concedente proceda alla restituzione di tali somme al conduttore. Fonte: Lucia Grifoni (Nuovo FiscoOggi) 26 MERCATO N.7 APRILE 2015 Dalla manifestazione Fiaip anche un appello al Governo Renzi perché venga istituita un’imposta unica e chiara sul mattone Immobiliare: giù le tasse o niente ripresa M eno tasse e più sostegno al comparto immobiliare, soltanto grazie al cui buono stato di salute si può arrivare ad un’effettiva ripresa economica del Paese. In estrema sintesi, è quanto ribadito dai partecipanti alla manifestazione nazionale Fiaip dal titolo “Se riparte l’immobiliare riparte l’Italia”, svoltasi nelle scorse settimane a Roma. Tra le soluzioni proposte da Fiaip, spiega Paolo Righi, c’è quella di “una tassa unica come noi proponiamo da vari anni, che sia chiara: in Francia, ad esempio, c’è una tassa per l’abitazione e una per chi detiene la proprietà, e quest’ultimo nell’imposta paga anche il canone tv. Questa è chiarezza: poter misurare quanto lo Stato preleva di tasse al contribuente. Ma questo, vista l’alta tassazioQUALI PROPOSTE ne, la politica si guarda bene dal farlo, altrimolte persone si spaventerebbero davmenti Molte le proposte suggerite all’Esecutivo da vero. Il nostro è un Paese che non ha un proFiaip per rilanciare la crescita e lo sviluppo economico puntando l’attenzione su un set- getto sulla casa, lo si vede tutti i giorni, sia tore quale quello del mattone che dal 2008 ha sull’edilizia popolare che su quella privata”. registrato ben 800mila posti di lavoro in meno e una tassazione passata dai 9,5 miliardi EDILIZIA POPOLARE del 2011 ai quasi 30 del 2014, con il valore Ma le suggestioni lanciate dalla Fiaip riguarcomplessivo del patrimonio immobiliare di- dano, ad esempio, anche il tema dell’edilizia minuito di circa 2mila miliardi. agevolata. “Noi diciamo che l’emergenza abi“Oggi la pressione fiscale è altissima e il tativa è stata la scusa negli anni per favorire ritorno del valore sull’investimento sta calan- qualche politico e per prendere qualche tando - ha sottolineato il presidente della Fiaip, gente. Le case oggi in Italia ci sono, abbiamo Paolo Righi -. La casa diventa un investimen- un milione di abitazioni invendute, quindi to se si vuole affrontare un periodo di medio- sarebbe bene che le amministrazioni invece lungo termine. L’economia del nostro Paese di sprecare territori per costruirne di nuove, fa fatica proprio perché non c’è una cura sul- ricorressero all’edilizia privata per inserirla nel l’immobiliare che prende il 20% del Pil”. circuito dell’edilizia popolare”. APPELLO AL GOVERNO LA TASSAZIONE Dalla manifestazione, a cui hanno preso parte tra gli altri l’allora dimissionario presidente Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, il presidente dell’Ance, Paolo Buzzetti, e il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, è arrivato un invito esplicito al Governo a rilanciare il settore immobiliare. A proposito di tasse, nel corso della manifestazione è emerso come il prelievo fiscale totale medio su un investimento in edilizia di 1,76 milioni di euro per costruire case è del 54%. I dati presentati da Fiaip si riferiscono all’esempio di una costruzione-tipo di un condominio di 12 appartamenti, 800 metri quadri circa, in sto modo è possibile sperare in una ripartenza dell’economia. Confassociazioni è disposta ad essere soggetto attivo nei confronti del Gouna città di provincia del sud. Nel caso di stu- verno affinché ascolti le nostre proposte, dio, l’investimento totale è di 1,76 milioni, instaurando una collaborazione proficua compreso l’acquisto del suolo e la costruzione, anche grazie alle nostre 175 associazioni e più il ricavo totale, una volta conclusa la vendita di 320mila associati che vantiamo”. di circa due milioni e il prelievo fiscale totale di 954 mila euro. In questo calcolo al costrut- LA POLITICA tore rimane un utile, ultimata la vendita, Secondo il senatore Andrea Mandelli, dopo diciotto mesi, di 243 mila euro lordi, responsabile di Forza Italia per i rapporti con circa 110 mila netti. le professioni, “in un solo anno, quello del governo Renzi, il livello della tassazione sugli CONFEDILIZIA immobili ha registrato un incremento di 4 Il presidente uscente di Confedilizia, Cor- miliardi. E certo non si partiva da un paradiso rado Sforza Fogliani, dopo aver illustrato fiscale per i proprietari di casa, visto che dalalcuni dati sulla crisi ancora presente nel l’ultimo Governo Berlusconi le imposte sulla comparto e sulle imposte che nel frattempo casa sono esplose. La ripresa del settore edile e non diminuiscono, ha sostenuto come “l’Ita- immobiliare, da sempre strategici per il beneslia non ripartirà se non smette di essere gover- sere della nostra economia grazie al loro innata da organizzazioni internazionali e maxi dotto, dovrebbe essere una priorità per il Goeconomisti”. I prezzi delle abitazioni e quelli verno. Invece, dopo un anno non si vede del consumo sono legati tra loro: quando cala- nulla di ciò che serve, a cominciare dalla decino gli uni calano anche gli altri, e con l’impo- sa riduzione del carico fiscale sulle abitazioni”. sta patrimoniale sulla casa si è compromessa Parla di coma profondo per il settore immola fiducia di chi vuole investire nel mattone”. biliare e di prelievo da usura il senatore Vincenzo Gibiino, membro del Comitato di PreCONFASSOCIAZIONI sidenza di Forza Italia, che ha ribadito come “i Si è detto disposto a collaborare con il Governi Monti, Letta e Renzi hanno depreGoverno per rilancio dell’immobiliare e del- dato il bene principale della famiglia italiana, l’economia il presidente di Confassociazioni, la casa. A parlare sono i numeri, che disegnaAngelo Deiana: “Noi ci rivolgiamo al mondo no uno scenario di estrema gravità. Dal 2011 politico per sollecitare un intervento imme- al 2014 la tassazione sugli immobili è cresciuta diato sulla spending rewiew, per detassare in del 117%, del 14,7% solo tra il 2013 e lo scormaniera sostanziosa la prima casa. Bisogna so anno. E con il 2015 potrebbe andare addidare ai cittadini la possibilità di rimettere in rittura peggio. Per rianimare l’immobiliare circolo le liquidità che posseggono ma che, ad italiano c’è un’unica soluzione: ridurre drastioggi, preferiscono mantenere immobilizzate camente le tasse riportando la pressione fiscaall’interno degli istituti di credito. Solo in que- le al dato del governo Berlusconi”. Mercato: “la fiducia sostiene il rilancio” Italiani: il basso potere d’acquisto trasforma la casa in un miraggio ’è la ripresa del mercato immobiliare?”. È la “ Cdomanda che Marina Valerio ha rivolto ad Achil- N le Colombo Clerici nel corso della trasmissione “5 giorni sui mercati”, appuntamento settimanale della tv Class Cnbc. Ecco come ha risposto il presidente di Assoedilizia. “Anche se si registrano segnali in controtendenza rispetto ai valori negativi che il settore immobiliare inanella da anni (aumento del numero dei mutui e delle compravendite mentre continua, sia pure più lievemente, il calo dei prezzi), per avere certezze sulla ripresa occorrono alcune condizioni. Si chiamano consumi e fiducia. A differenza di altri Paesi (citiamo ad esempio Usa e Spagna dove la crisi immobiliare è stata la principale causa della recessione) in Italia il settore è stato l’ultimo a risentirne, ma è anche l’ultimo a riprendersi. Il leggero aumento nelle compravendite è dovuto all’utilizzo diretto dell’alloggio mentre latitano gli investimenti in immobili da mettere a reddito che utilizzino il risparmio diffuso delle famiglie; le quali preferiscono - quelle che sono in grado di farlo, ovviamente - tenere i soldi in banca oppure investirli in altre forme di reddito (borsa, fondi mobiliari, mobiliari e immobiliari, gestioni dirette). Il “picco” dei mutui è dovuto in gran parte alla ricontrattazione degli stessi; infine, la relativa tenuta dei valori dopo il crollo - è dovuta alla resistenza dei risparmiatori e non alla capacità di assorbimento del mercato. Condizione essenziale e preventiva, cioè pre-condizione, è la ripresa dei consumi, che significa rilancio del dinamismo economico. Recuperato il dinamismo economico può rigenerarsi la fiducia dei risparmiatori negli immobili. E su quella fiducia si costruirà la ripresa del settore, revisione catastale permettendo: perché resto convinto che essa peserà, per l’incertezza che genera, come una cappa di piombo sulla fiducia dei risparmiatori immobiliari (che preferiscono infatti comprare case all’estero) almeno fino al suo esito”. on è bastata l’ampia discesa dei prezzi degli immobili generata dalla crisi: in Italia acquistare una casa è diventata un’impresa, soprattutto in confronto a quanto accade in altri Paesi, quali Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna. A sancirlo è un’indagine comparativa realizzata dal portale immobiliare Casa.it. E dire che nel Bel Paese è sempre forte la passione per il mattone come forma d’investimento. Il problema è che tale obiettivo, soprattutto per chi ha meno di 30 anni, somiglia sempre più a un miraggio. Un dato su tutti: stando al Rapporto 2014 della Bce sulla ricchezza e sui consumi delle famiglie dell’area dell’Euro, il 68,7% degli italiani risulta proprietario di casa contro una media Eurozona del 60%; ma di tutti questi proprietari, solo il 4% è under 30 (fonte Agenzia Entrate). Tuttavia, l’indagine svolta da Casa.it punta l’indice sui fattori squisitamente economici che rendono possibile una macroscopica incongruenza, e cioè che comprare casa in metropoli decisamente costose come Parigi, Londra o New York sia relativamente più facile e indolore che nelle nostre città. Alla base di tutto viene indicata la capacità di spesa inferiore degli italiani, ovvero retribuzioni medie troppo basse rispetto ai prezzi, pur calati, del mercato immobiliare. Da questo punto di vista, il confronto con i nostri vicini europei è impietoso. Con un PIL pro-capite di circa 26.400 euro (dati Istat), un italiano che voglia diventare proprietario di una casa di 80 mq, valutata intorno ai 176.000 euro, dovrà immolare alla causa non meno di 10 annualità. In Francia, dove i prezzi delle case sono leggermente più bassi che da noi, le annualità sono due in meno. In UK, dove il prezzo al mq è più alto, gli anni sono 9; in Spagna il numero delle annualità da sacrificare è 7; in Portogallo sono solo 5; in Grecia, 6. Peraltro, la musica non cambia spostando il confronto sulle città al top del mercato immobiliare nei singoli Paesi. Coprire il prezzo d’acquisto di un’unità immobiliare da 80 mq nelle zone centrali di pregio di Roma o Milano, infatti, comporta per le finanze dell’i- taliano medio l’improponibile accantonamento di oltre 10 anni di stipendio, mentre a Berlino il sacrificio economico è limitato a 6,5 annualità. Persino nel cuore di New York, dove il prezzo medio al mq si aggira intorno ai 21.000 euro, le annualità da investire per completare l’acquisto sono solo 6,2. “Ci sono segnali positivi - osserva Daniele Mancini, amministratore delegato di Casa.it -. Ma per avere la svolta bisogna che il nostro Pil inizi a segnare ritmi di crescita più solidi”. Nomi nuovi, imposte sempre più care Non sempre hanno espresso la stessa posizione. In questo caso, tuttavia, il punto d’intesa tra Fimaa Confcommercio (la federazione dei mediatori) e la Fiaip esiste, ed è forte: senza un sensibile decremento dell’imposizione fiscale sulla casa, il mercato immobiliare continuerà a boccheggiare. “Il quadro già delineato dai nostri operatori sul mercato immobiliare è in perfetta sintonia con il trend tracciato dai dati dell’Agenzia delle Entrate - commenta il presidente nazionale Valerio Angeletti -. Dopo una lunga serie di segni negativi, l’andamento del mercato sembra finalmente essersi invertito. Scorgiamo segnali di crescita delle compravendite, favorite dal calo dei prezzi e da una leggera ripresa delle erogazioni dei mutui per acquistare casa. Ci auguriamo che la ripresa delle compravendite che sta interessando soprattutto le grandi città del Nord e del Centro contagi anche il Mezzogiorno. I presupposti del rilancio ci sono tutti, ma per la vera svolta positiva del settore dell’intermediazione immobiliare va diminuita la pressione fiscale sul mattone: non è possibile che negli ultimi quattro anni le tasse sulla casa non solo hanno cambiato nome, ma sono più che raddoppiate aumentando del 115%”. APRILE 2015 TENDENZE 27 N.7 Giù i canoni, su la domanda Milano: l’Expo sta rivalutando ma proprietà restia a locare il patrimonio dell’immobiliare L S e avvisaglie di ripresa del settore immobiliare si cercano soprattutto nel comparto delle compravendite. Ma cosa sta accadendo sul versante degli affitti? È quanto ha provato ad indagare il portale Immobiliare.it, analizzando le tre variabili in campo per le locazioni, ossia domanda, offerta e prezzi. Ebbene, stando ai dati raccolti a febbraio 2015, i prezzi dei canoni mensili sono lieve calo, la richiesta sta crescendo ma, a questa, non coincide un aumento dell’offerta, anzi è proprio questa che sta subendo la contrazione maggiore. se di chi cerca casa verso gli annunci di locazione. In un anno, sempre in confronto a febbraio 2014, c’è stato un aumento di ricerche verso questo tipo di contratti del 9,9%. È il Centro l’area italiana dove la crescita è stata maggiore, arrivando all’11,9%; al Nord l’aumento è stato del 9,1%, al Sud dell’8%. Con il Centro, portano verso l’alto questo dato anche le città più piccole (quelle che contano meno di 250.000 abitanti) che registrano un aumento del 12,3% rispetto alle grandi che si fermano a un +8,5%. NON PIACE AFFITTARE COSTO DELLA LOCAZIONE È cosa nota che in Italia l’idea di offrire in affitto le proprie case non è mai andata a genio ai proprietari di casa, che temono morosità e inquilini problematici; sembra che ora la situazione non sia migliorata affatto, anzi è proprio l’offerta, studiata da Immobiliare.it, che nel mercato degli affitti pare aver subito il calo più evidente. In un anno, ossia rispetto a febbraio 2014, il numero di annunci di case in affitto ha fatto segnare una contrazione del 7%. Ovviamente, ci sono anche altre spiegazioni a questo dato, che vanno oltre la paura di inquilini morosi. A commentarle, Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it: “Nonostante affittare il proprio immobile sia una garanzia di rendita fissa, soprattutto se lo si fa nelle grandi città, dare in locazione la propria casa per periodi lunghi non ha più il fascino di un tempo. I proprietari hanno preso a preferire affitti stagionali, come quelli delle case vacanza o dei bed and breakfast, oppure quelli brevi, come avverrà tra poco a Milano in occasione di Expo. Anche a causa della congiuntura, con la diminuzione degli immobili disponibili in affitto, i canoni di locazione, rispetto allo scorso febbraio 2014, sono scesi di poco, ossia del 2,1%. Ma, come sempre, le diverse zone d’Italia si comportano in maniera differente. Abruzzo, Molise e Friuli Venezia Giulia sono le tre regioni che hanno registrato i cali più vistosi, rispettivamente del 13,4%, 8,9% e 5,8%. Ci sono, di contro, regioni in cui i prezzi sono addirittura aumentati: è il caso della Sardegna che registra un +8,9%, della Calabria con +3% e del Piemonte dove si registra un lievissimo aumento dell’1%. Nel nostro Paese, per affittare una casa da 80 metri quadrati servono in media 670 euro al mese. Lo studio di Immobiliare.it ha stilato anche la classifica delle dieci città più care d’Italia per i canoni di locazione. Al contrario di quello che succede per le vendite, non è Roma la prima per i prezzi più alti, ma Milano. Nel capoluogo meneghino un monolocale in affitto arriva a costare circa 600 euro al mese, mentre un trilocale ne richiede 1.200. Invece a Roma bastano 550 euro per prendere un monolocale in locazione e 1.050 euro per un trilocale. Fonte: Immobiliare.it CRESCE LA DOMANDA La domanda, invece, non segue il trend dell’offerta, dato che continua a crescere l’interes- algono le compravendite, scendono i prezzi. La Milano pre-Expo è tutta un cantiere, ma, aldilà dei disagi per i residenti, il mercato immobiliare sembra beneficiarne, come sottolinea uno studio ad hoc di Tecnocasa. Negli ultimi anni tanti quartieri hanno cambiato volto; basti pensare a Porta Nuova o a City Life. Tante zone sono state meglio collegate attraverso nuove linee metropolitane e molti lavori sono ancora in corso in città. Diversi stilisti hanno scelto aree dismesse per insediare le loro sedi oppure per riqualificarle e farle diventare dei poli di attrazione, determinando in questo modo anche una riqualificazione delle aree circostanti. Per citarne alcuni, in zona Bergognone, Armani costruirà un museo, un polo espositivo dedicato all’arte e alla moda nell’ex area Ansaldo. Siamo nell’area di Solari-Tortona-Savona che negli ultimi anni ha visto molti recuperi che hanno beneficiato la zona e dove al momento però difficilmente si superano i 5000 euro al mq. Un altro museo legato ad un importante nome della moda, Prada, è quasi ultimato in largo Isarco, tra viale Ripamonti e corso Lodi. Un intervento che ha portato alla riqualificazione di ex strutture dismesse per quasi 19mila mq, di cui 11mila mq saranno dedicati a spazio espositivo. Questo intervento avviene in una zona semiperiferica che negli ultimi anni ha subito il ribasso dei prezzi delle abitazioni e che al momento registra quotazioni medie di 2400 euro al mq con punte di poco più di 3000 euro sulle soluzioni più signorili. Non lontano, in viale Ortles, in prossimità di via Ripamonti, dell’Università Bocconi e della Stazione di Porta Romana, si prevede un progetto di riqualificazione di un’area Crisi economica: boom di anziani che vendono casa in nuda proprietà S chiacciati dal peso della crisi e con il costo della vita che aumenta, sempre più anziani sacrificano la propria casa: nel corso del 2014 si è registrato un vero e proprio boom della vendita di immobili in nuda proprietà, con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente. In tutta Italia ben novantasettemila anziani hanno già scelto questa formula, soprattutto nelle grandi città, a partire da Bologna, come emerge da un’analisi di Confabitare, associazione proprietari immobiliari. Questi pensionati hanno un’età media di 75 anni e percepiscono una pensione media mensile di poco superiore ai 1.100 euro. Le transazioni in nuda proprietà (che rappresentano il 9,5% del totale delle transazioni), vedono un calo degli atti tra familiari (per motivi successori e fiscali) e un aumento di quelli propriamente di mercato. A vendere, nella maggior parte dei casi (soprattutto al Nord e nelle grandi città) sono persone anziane che hanno scarsi legami con la famiglia, oppure sono privi di eredi diretti, e hanno bisogno di liquidità per continuare a mantenersi, conservando la disponibilità dell’immobile. Il fenomeno della vendita della nuda proprietà rappresenta il segno tangibile di una crisi che avanza sempre di più e che rischia di aumentare ulteriormente a fronte di un potere d’acquisto delle pensioni drasticamente in calo e del costante aumento del costo della vita, dei servizi, dei prezzi e delle tariffe. Il costo sempre maggiore che registra la gestione di un immobile a causa dell’appesantimento della tassazione che grava sulla casa, costringe di conseguenza gli anziani a dover ricorrere alla vendita della propria abitazione. Secondo un’ analisi a livello nazionale condotta da Confabitare, il primato del ricorso degli anziani alla vendita in nuda proprietà spetta all’Emilia Romagna, con oltre il 39%; seguono il Lazio con il 18%, il Piemonte e Lombardia con il 16%; la Toscana con il 10% e la Liguria con l’8%. Da questa indagine risulta che la situazione attuale porta gli over-65 a dover sacrificare la propria casa pur di avere una liquidità che possa loro garantire il proprio mantenimento, e altrettanto determinante nella decisione dell’anziano di vendere il proprio immobile in nuda proprietà è la possibilità di avere le risorse con le quali aiutare figli e nipoti alle prese con la crisi occupazionale o con le difficoltà ad accedere al mercato del lavoro. Anche per quanto riguarda l’analisi riferita alle grandi città emerge che al nord questo è un fenomeno più diffuso rispetto alle altre zone di Italia. Il ricorso alla vendita della nuda proprietà consente di monetizzare dalla cessione dell’immobile senza perdere il diritto abitativo (usufrutto) e, quindi, permette di mantenere la stessa qualità di vita integrata da una nuova liquidità, ottenuta senza ricorrere a indebitamenti. Dall’altra parte, chi acquista ha la possibilità di effettuare un investimento a medio-lungo temine e, inoltre, entra in possesso di un immobile senza dover pagare l’IMU, in quanto l’imposta ricade sull’usufruttuario. “Questo preoccupante fenomeno che va sempre più diffondendosi, sintomo della pesante crisi che colpisce soprattutto la fascia dei pensionati, sempre più debole - dichiara Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare - deve portare il Governo a prendere provvedimenti ormai non più procrastinabili. Per questo motivo abbiamo scritto al presidente del Consiglio Matteo Renzi, al Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, al Ministro del lavoro Giuliano Poletti e a tutti i capigruppo di Camera e Senato affinché vengano assunti tutti i provvedimenti necessari per dare una risposta a questo problema”. Fonte: Confabitare industriale oggi dismessa, con la creazione di un vero e proprio business park contiguo al centro storico della città. Il progetto prevede la creazione di un nuovo complesso con destinazione uffici e altro per circa 100mila mq di superficie utile. Negli anni del boom immobiliare si rivalutò e si affermò come un quartiere di tendenza. Parliamo dell’Isola, a ridosso di Porta Nuova e all’ombra del Bosco Verticale. Un quartiere che oggi vede molti locali notturni e che attira soprattutto una clientela più giovane a cui, negli ultimi tempi, si sono uniti coloro che lavorano nella nuova sede di Unicredit in Porta Nuova. Una soluzione usata nelle vie più richieste (via Borsieri, via Volturno, via Pastrengo, via Confalonieri) si scambia a prezzi medi di 4000 euro al mq, mentre nella restante parte dell’Isola le quotazioni scendono a 3000-3500 euro al mq. Un’altra zona che sembra in leggero fermento è quella di via Ceresio, via Pasubio, viale Crispi e piazzale Baiamonti, dove dovrebbe sorgere la nuova Fondazione Feltrinelli. Al momento i lavori sono ancora allo stato iniziale. In via Ceresio, nell’ex area Enel, si è insediato anche il ristorante di Dsquared, altro importante marchio della moda. Al momento nella zona di piazzale Baiamonti siamo nell’ordine dei 3000-3500 euro al mq per soluzioni usate. Altro quartiere caratteristico di Milano è quello di Paolo Sarpi, zona etnica che vede una domanda alimentata prevalentemente da persone che già vivono nel quartiere. L’offerta immobiliare spazia dalle case di ringhiera alle case d’epoca dei primi del 1900, spesso senza ascensore. Le quotazioni sono di circa 3000-3500 euro se da ristrutturare per arrivare a punte di 4500 euro al mq nell’area di via Canonica, via Londonio o piazza Gramsci. NUDA PROPRIETÀ CITTÀ BOLOGNA ROMA Aumento % vendite Anno 2014 vs 2013 36% 33,5% TORINO 32% MILANO 30,9% FIRENZE 29,8% GENOVA 28% PADOVA 26,4% VENEZIA 26% NAPOLI 23,8% CATANIA 23% PALERMO 22,5 % CAGLIARI 21,7% BARI 17% 28 PROFESSIONE N.7 APRILE 2015 Conferiscono A ....................................................................................................................... LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE SEMPRE “AGGIORNATO” IN QUANTO ASSIDUO LETTORE DI P E R I O D I C I T E C N I C O - L E G I S L A T I V O - G I U R I D I C I, ITALIA CASA E CONDOMINIO GIURIDICO, UTILI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE. Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 DAL 1981 IL 1° QUINDICINALE ITALIANO PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE & Periodici indispensabili per la formazione continua e la cultura professionale dell’amministratore condominiale Anno 2023 Abbonatevi a Il Condominio giuridico Egregio Abbonato, è con piacere che teniamo a comunicarLe che le nostre riviste ITALIA CASA dal 1981,WWW.QUOTIDIANODELCONDOMINIO.IT e CONDOMINIO GIURIDICO intendono certificare, anche per l'anno 2015, i propri abbonati rilasciando un attestato idoneo a referenziare il lettore dei nostri periodici i quali,per il loro taglio normativo-giuridico,costituiscono qualificati strumenti di aggiornamento per la formazione professionale dell’amministratore di condominio. Vogliamo che i nostri assidui e fedeli lettori si possano distinguere nella fascia dei professionisti. In collaborazione con il nostro CENTRO STUDI CONDOMINIALI, rilasceremo annualmente, in base alle schede pervenuteci, alcuni crediti formativi che andranno ad integrare il diploma di qualifica “AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO SEMPRE AGGIORNATO”. Lei, carissimo abbonato, potrà fregiarsi di una qualifica che sarà rilasciata solo ed unicamente agli abbonati di ITALIA CASA dal 1981 e di CONDOMINIO GIURIDICO. Ciò rappresenterà, anche per i Suoi amministrati, un’ulteriore garanzia, la certezza di avere a che fare con un professionista attento e capace di operare nell’interesse dei condòmini e dell’efficienza del condominio stesso. Al rinnovo del Suo abbonamento, con il primo numero successivo, Lei riceverà gratuitamente l’attestato di amministratore di condominio ed il regolamento per ottenere i crediti formativi. Le ricordiamo anche che il nostro Centro Studi Condominiali collabora attivamente con i nostri abbonati nella risoluzione di quesiti; anche in questo senso restiamo sempre a Sua completa disposizione. Intendiamo intanto ringraziarLa per la sua coerenza e fedeltà ai nostri periodici e con l’occasione Le porgiamo i più cordiali saluti ed auguri per la Sua professione. ITALIA CASA ufficio abbonamenti Tel. 011-6523611 e-mail: [email protected] È un trimestrale che si occupa eslusivamente di norme e di giurisprudenza, sentenze di merito, Cassazione, dottrina, ecc. commentate dai migliori giuristi italiani che si occupano di condominio, autori di libri del settore Telefonare a Il Condominio editrice sas: 011.652.3611 APRILE 2015 PROFESSIONE 29 N.7 Continua ad infuriare la polemica sull’ingresso degli istituti di credito anche nel comparto delle transazioni. Favorevoli e contrari Mediazione immobiliare e banche Ma la Fimaa resta scettica: “E se invece fossero una risorsa?” solo con agenti c’è terzietà Non sono d’accordo con questa viella polemica sull’ingresso del siste- che questo rapporto sia proficuo? ontraria ad ogni commistio- banche, oltre a dover pagare la Confido che le strutture bancarie for- sione: come ho detto, la percentuale di Cne tra banche ed interme- società stessa e a provvedere a N ma bancario nel mondo della mediazione immobiliare, tendenza che mino, con metodo professionale, nuovi mercato attuale in mano alla nostra diazione immobiliare. E scettica tutti gli adempimenti, non godrà negli ultimi tempi ha visto la Fimaa tra i principali detrattori, interviene, in controtendenza, Alessandro Pollero, presidente del gruppo Fondocasa, che invece interpreta la novità come una risorsa. Ecco la sua posizione in merito. Presidente Pollero, cosa comporterà la “scesa in campo” delle banche nel real estate? A differenza di quanto sostengono associazioni di categoria e tanti colleghi, penso che questa “new entry” possa essere un valore aggiunto per tutto il sistema. So che il mio pensiero va in controtendenza rispetto alla posizione oggi dominante nel comparto. Ma ricordo a tutti che la nostra categoria, in Italia, ha in mano il 40-45% del mercato immobiliare: l’inserimento di qualche centinaio (o anche qualche migliaio) di operatori in più, nel nostro settore, non può che rivelarsi un confronto costruttivo. Cosa devono fare le banche per consentire potenziali colleghi attraverso una preparazione adeguata e una organizzazione mirata alla soddisfazione del consumatore finale. E l’esame abilitante? È un problema di normativa che inevitabilmente ricade sulla categoria: noi siamo abilitati a ricoprire il ruolo dopo aver svolto in alcuni casi 120, e in altri 220 ore di corso professionale. Al termine del suddetto periodo viene sostenuto un mediocre esame, presso la competente camera di commercio, per poter ricoprire una professione sufficientemente complessa, al pari di altre nobili professioni (legali, notai, commercialisti o architetti) che prevedono un percorso mirato alla loro abilitazione strutturalmente diverso. Come rispondere dunque alle paure delle agenzie immobiliari che vedono le banche come potenziali concorrenti che arrivano “a rubare il lavoro”? LE RETE DI FONDOCASA SPA Rete immobiliare fondata in Liguria nel 1988, si propone sul mercato nel 1996 lanciando l’approccio del franchising. Oggi conta oltre 100 uffici operativi in Italia e oltre 50 consulenti del credito a supporto della rete immobiliare. Il gruppo si è strutturato in Holding per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più selettivo; al core-business si sono aggiunte nel tempo altre società: We-unit Group specializzata nei servizi per il mutuo casa, prestiti personali e cessioni del quinto; Artwork, vera e propria agenzia pubblicitaria; Tradinvest indirizzata al trading immobiliare; Agency & Advisoring divisione che si occupa di consulenza e intermediazione nel campo immobiliare per grandi clienti, fondi immobiliari e istituti di credito; Che Affitti, dedicata esclusivamente al franchising del mercato delle locazioni e Solocasenuove, azienda di servizi pensati esclusivamente per i costruttori e la promozione dei prodotti di nuova realizzazione. C he lo smartphone sia ormai diventato una sorta di appendice corporale, della quale gli italiani non sembrano più riuscire a privarsi è non soltanto una sensazione comune, ma anche un dato di fatto certificato dai più recenti dati forniti da Google. Quanto, invece, questo strumento stia incidendo sulle modalità attraverso le quali i potenziali acquirenti cercano casa, è l’aspetto sul quale ha posto l’accento il portale immobiliare Nuroa. LA DIFFUSIONE Il 52% degli italiani possiede uno smartphone, e il 72% dei possessori non ne può proprio fare a meno: se lo porta sempre dietro. Gli italiani lo usano ovunque: a casa (97%), in viaggio (86%), sul lavoro (79%), al ristorante (78%) e persino dal medico (56%) e a scuola (32%). L’amore degli italiani verso lo smartphone sta lentamente soppiantando quello verso mezzi di comunicazione più tradizionali, come la tv: il 35% delle persone preferirebbe rinunciare al televisore piuttosto che al proprio smartphone. Ma un altro importante elemento da tener presente è che l’utilizzo dei cellulari di nuova generazione non esclude quello degli altri mezzi, anzi: il 74% di chi utilizza uno smartphone lo fa mentre compie altre attività, come ascoltare musica (39%), guardare la tv (39%), leggere un libro (13%), guardare un film (27%) o consultare quotidiani e riviste (18%). GLI UTILIZZI Qual è l’utilizzo principale dello smartphone? Il categoria si assesta sul 40-45 %. Reputo che il lavoro ci sia, a tutti gli effetti e per tutti: chiaramente l’agente immobiliare si deve adeguare alla situazione del mercato attuale, ben diversa da quella che si presentava anni fa, investendo su se stesso in termini di formazione per potere acquisire credibilità con il consumatore finale. Fiaip e Fimaa, però, hanno espresso tutto il loro dissenso. Il mercato è fatto da menti pensanti e visioni d’impresa. Rispetto totalmente la visione dei colleghi ma non la condivido. Come si deve comportare dunque un agente oggi? È necessario fornire una serie di servizi a 360 gradi, attinenti e indispensabili per accattivare l’attenzione del consumatore finale: il cliente, infatti, è molto più accorto e attento ai propri bisogni. In conclusione: per l’utente finale si rivelerà un vantaggio o motivo di confusione? Se il sistema vedrà, come spero, l’ingresso di figure adeguatamente formate e in grado di fornire un servizio diversificato e di qualità, il consumatore potrà godere senz’ altro di molti vantaggi, ma non solo: a giovarne sarà l’intera nostra categoria, alla quale già oggi il mercato ha chiesto un cambiamento. Sono certo che chi verrà a svolgere questa meravigliosa professione, con l’inserimento degli istituti di credito, dovrà ulteriormente investire su se stesso o, in alternativa, uscire dal mercato. Grazie a tutto ciò il cliente potrà certamente maturare considerazioni positive nei confronti della categoria. su ogni interpretazione alternativa. Fimaa (la Federazione italiana mediatori agenti d’affari) ha ribadito la propria posizione nel corso del Consiglio nazionale riunitosi le scorse settimane a Roma e presenziato da Valerio Angeletti, tanto che, per far sì che la terzietà degli agenti immobiliari e dei mediatori creditizi sia garantita, la federazione ha deciso di procedere, interessando le Fimaa territoriali, con la raccolta di tutte le documentazioni necessarie per consentire ogni azione utile per procedere all’avvio di accertamenti e contestazione di attività abusiva della mediazione. A giudizio di Fimaa, “con le società di intermediazione delle banche, il cliente-consumatore intenzionato all’acquisto di un immobile non ha alcuna garanzia di terzietà tra chi vende e chi compra, tutela che solo gli agenti immobiliari indipendenti possono garantire. Gli istituti di credito, infatti, intendono impadronirsi del mercato immobiliare mettendo al servizio delle loro società di intermediazione immobiliare soci nominalmente professionisti, ma di fatto dipendenti in tutto e per tutto dagli istituti di credito, per stipulare tutti i contratti immobiliari. Ma la domanda, in fondo è: quale beneficio ne può trarre il cittadino consumatore? Secondo Fimaa, “nessuno, visto che chi ha intenzione di acquistare un immobile attraverso le società delle della figura terza ed indipendente dell’agente immobiliare e del mediatore creditizio, sostituita da operatori orientati a fare l’interesse delle società e non a garantire le tutele di entrambi i contraenti. Con questo sistema, lo scopo delle banche è quello di occuparsi di tutta la filiera dell’immobiliare: dall’acquisizione, alla compravendita dell’immobile, all’erogazione del mutuo. Magari offrendo agevolazioni in odore di concorrenza illegittima, che schiaccerebbero gli unici soggetti che garantiscono la terzietà tra acquirente e venditore e cioè gli agenti immobiliari e i mediatori creditizi. Inoltre, le banche potrebbero addirittura vincolare i clienti, di cui conoscono abitudini e condizioni economico-patrimoniali (profilazione), oltre che con la concessione dei mutui anche con le assicurazioni offerte dai grandi gruppi bancari: ti concedo un mutuo più vantaggioso se acquisti un immobile e ti assicuro solo se hai sottoscritto la transazione e il mutuo con le mie società. Riduco il tuo debito se avvii l’acquisto di un nuovo immobile”. In definitiva, come intende muoversi Fimaa? Come spiega il presidente Angeletti, “chiediamo fermamente che anche le società di intermediazione delle banche, già avvantaggiate dalla posizione dominante dei gruppi bancari, rispettino in toto le norme che regolano il comparto”. È boom nell’utilizzo dello smartphone Ma per cercare casa vince ancora il pc 62% lo usa per fare foto o video, il 59% per consultare l’ora e il 42% per sapere che tempo farà. Il 35% delle persone poi utilizza il proprio dispositivo mobile per informarsi, il 31% per giocare e il 30% per ascoltare musica. Cresce però, sempre di più, la percentuale di persone che usa il proprio smartphone per fare shopping on line. L’Italia, forse a sorpresa, guida questa tendenza, con il 19% delle persone che ha utilizzato il proprio telefonino di ultima generazione nel processo d’acquisto (cioè la ricerca di informazioni sul prodotto e l’acquisto vero e proprio). Seguono Germania e Gran Bretagna (17%), Svezia (13%), Norvegia (12%) e Francia (11%). L’IMMOBILIARE Tra le attività che si compiono con il proprio smartphonerientra sempre di più anche quella di cercare casa, in vendita o in affitto. La mancanza di tempo libero e il fatto di essere spesso fuori casa spingono sempre di più i consumatori a cercare annunci di immobili sui propri dispositivi mobili. In questo, però, l’Italia risulta essere ancora più legata alla tradizione: nel nostro Paese infatti, secondo i dati diffusi da Nuroa, solo il 41% delle persone utilizza dispositivi mobili per consultare siti immobiliari, contro il 58% degli spagnoli e il 64% degli inglesi. L’Italia è più legata a metodi di navigazione on line tradizionali: il 58% di chi cerca casa usa ancora il proprio pc, contro il 42% degli spagnoli e appena il 36% degli inglesi. Lo smartphone, comunque, è la tendenza inarrestabile del futuro: il suo utilizzo è aumentato del 34% negli ultimi sei mesi. Anche per questo, il portale di annunci immobiliari Nuroa, ha lanciato nei primi giorni di gennaio un nuovo sito web dal design responsive, ossia che si adatta a ogni tipo di dispositivo: pc desktop, smartphone e tablet. I SITI “RESPONSIVE” “Il lancio anche in Italia del nuovo portale di Nuroa fa seguito a quanto avvenuto in altri Paesi europei, nell’ottica di migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e di permettere loro di usufruire di un portale ancora più chiaro, completo e di immediata lettura - afferma Miguel Zablah, direttore commerciale di Nuroa -. I dati dimostrano che le modalità in cui gli utenti accedono a internet stanno cambiando, e il settore immobiliare non è immune da questi cambiamenti. I risultati ottenuti in Italia nei primi mesi dal lancio sono molto confortanti, e significano che gli italiani hanno capito le potenzialità del nuovo sito e lo apprezzano”. Il confronto tra l’Italia e altri due Paesi come Spagna e Gran Bretagna è incoraggiante: dal momento in cui il nuovo sito è andato on line, ai primi del 2015, le visite da dispositivi mobili in Italia sono aumentate dell’81%, contro il 43% della Spagna e il 92% della Gran Bretagna. Ancora meglio è andata con le pagine visualizzate: nel nostro Paese si è avuto un incremento del 136% da smartphone e tablet, di gran lunga superiore a quanto avvenuto in Spagna (89%) e Gran Bretagna (85%). Quanto al responsive design, è una tecnologia che consente di adattare una pagina web a qualsiasi computer o dispositivo che si utilizza per visualizzarla (desktop, netbook, smartphone e tablet), tenendo conto non solo dell’aspetto grafico della pagina (larghezza, grandezza caratteri), ma anche della potenza del dispositivo utilizzato, della sua risoluzione massima e della quantità di memoria disponibile. Una modalità di navigazione innovativa e flessibile che migliora l’esperienza dell’utente adattandosi alle sue esigenze. 30 INVESTIRE N.7 Continua la scalata dei mutui per la casa Ma banche e famiglie restano prudenti C ontinua la scalata del mercato dei mutui, che cerca di tornare ad alta quota dopo essere precipitato negli anni passati. Nel mese di febbraio appena concluso, il numero delle richieste di mutuo da parte delle famiglie italiane è cresciuto del +38,7% rispetto al febbraio 2014, facendo registrare l’incremento più consistente dal 2008 ad oggi. In sostanza, nell’ultimo mese le domande di mutuo sono tornate in termini assoluti su volumi che non si registravano dal 2011, ovvero prima del crollo verticale registrato nella seconda metà del 2011 e nel 2012. quanto emerge dai dati confluiti nel sistema di informazioni creditizie di Crif, che raccoglie oltre 77 milioni di posizioni creditizie. L’andamento della variazione nei singoli mesi a partire dall’inizio del 2009, quando la crisi economica stava cominciando a far sentire concretamente i suoi effetti anche sulle famiglie, consente di meglio comprendere la dinamica in atto. Sebbene la domanda di mutui si stia progressivamente consolidando, sulla spinta di un segno positivo che si manifesta per il ventesimo mese consecutivo, occorre tuttavia evidenziare come risulti ancora pesante il ritardo rispetto agli anni precedenti. Seppur da oltre un anno e mezzo si continui a registrare una dinamica positiva relativamente al numero di finanziamenti per l’acquisto della casa, permane una cautela di fondo riguardo l’importo medio richiesto, attestatosi nel mese di febbraio a 124.175 euro, sostanzialmente in linea con i 124.088 euro del corrispondente mese 2014 ma lontanissimi dai 140.877 euro del 2010 e dai valori medi degli anni precedenti. Relativamente alla distribuzione in funzione dell’importo, la classe prevalente in cui si sono maggiormente concentrate le richieste degli italiani è quella compresa tra 100.000 e Immobili e garage Su i rendimenti rendimenti immobiliari? Dal la media dei rendimenti anprimo semestre del 2007 al nui lordi si è attestata intorno al Iprimo semestre del 2014 hanno 5,1%; quella dei posti auto al registrato un aumento. È quanto emerge dall’indagine di Tecnocasa, secondo cui la motivazione è da ricercarsi nel fatto che, nel periodo di riferimento, i canoni di locazione sono diminuiti meno dei prezzi. Infatti, il calo dei canoni dei bilocali è stato del 14,5%, quello dei trilocali del 18,0%. Nello stesso periodo la discesa dei prezzi è stata del 36%. Dal primo semestre 2007 al primo semestre 2014 le città che hanno registrato i rendimenti più alti sono state Verona per il bilocale (4,9%) e Palermo per il trilocale (4,4%). Quanto ai box auto, dal 2007 6,2%. Tra le grandi città, quella che registra rendimenti più elevati è Palermo, seguita da Bari. Si tratta di città dove i prezzi dei box sono più contenuti rispetto alla media delle altre metropoli e questo incide positivamente sui rendimenti. Sui posti auto il rendimento medio degli ultimi anni è più alto a Palermo, Bari e Roma. A fronte di rendimenti mediamente più elevati, però, il box ed il posto auto scontano una rivalutazione contenuta: dal primo semestre del 2001 al primo semestre del 2014 i box si sono rivalutati del 15,4% e i posti auto del 6 %. 150.000 euro, con una quota pari al 29,8% sul totale, seguita a ruota da quella inferiore ai 75.000 euro, con il 26,6%. Nel complesso, la riduzione degli importi medi richiesti riflette sia la propensione delle famiglie verso soluzioni in cui il peso della rata incida il meno possibile sul reddito disponibile sia il calo dei prezzi immobiliari. Per quanto riguarda la distribuzione della domanda di mutui per durata, infine, si nota come la classe compresa tra i 15 e i 20 anni e quella tra i 25 e i 30 abbiano concentrato il maggior numero delle richieste delle famiglie italiane, rispettivamente con il 23,5% e il 23,6% del totale. È però marcata la contrazione della classe tra i 25 e i 30 anni rispetto alla quota pari al 28,2% del totale registrata a febbraio 2014. Nel complesso, dall’analisi dell’importo medio e delle classi di durata emerge una tendenza delle famiglie, in questa fase del ciclo APRILE 2015 economico ancora caratterizzata dall’incertezza circa i tempi di uscita dalla crisi, a privilegiare soluzioni di indebitamento a più breve termine e per importi più contenuti nel timore di non riuscire a ripagare regolarmente gli impegni assunti. “Alla luce della stabilizzazione della rischiosità creditizia nel segmento retail su livelli moderatamente elevati, con il tasso di default che alla fine di settembre si è attestato all’1,8% per i mutui immobiliari, le politiche di erogazione da parte degli istituti si sono mantenute nel complesso ancora caute e selettive - commenta Simone Capecchi, direttore Sales & Marketing di Crif -. Questo atteggiamento di prudenza e di attesa di un recupero di migliori condizioni economiche ha avuto un impatto importante sulla propensione all’indebitamento delle famiglie. Al contempo, però, le condizioni dell’offerta sono risultate complessivamente migliorative rispetto al recente passato anche grazie a un’abbondante liquidità a disposizione degli istituti di credito, che ha inciso sul costo del funding”. Fonte: Crif Bilocale - raffronto rendimenti primi semestri Città 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 BARI 3,4 3,5 3,7 3,6 3,7 3,9 4,2 4,4 BOLOGNA 3,6 3,7 3,8 3,6 3,6 3,6 4,0 4,1 FIRENZE 3,5 3,5 3,6 3,7 3,6 3,7 3,9 3,9 GENOVA 3,7 3,9 3,9 3,7 3,5 4,0 3,9 4,2 MILANO 3,6 4 3,6 3,6 3,6 3,9 4,0 4,0 NAPOLI 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,5 3,7 PALERMO 4,3 4,2 4,3 4,4 4,5 4,8 5,1 4,9 ROMA 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,6 3,6 3,7 TORINO 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,7 3,9 VERONA 4,3 4,5 4,7 4,7 4,8 5,1 5,4 5,3 MEDIA 3,7 3,8 3,9 3,8 3,8 4,0 4,1 4,2 APRILE 2015 MUTUI & ISTAT 31 N.7 Mutui a tasso variabile: allarme Soglia d’usura superata Il pignoramento è sospeso I P Secondo l’Unione Consumatori la rata è destinata ad aumentare l report dell’Agenzia delle Entrate sull’andamento del mercato immobiliare ha certamente destato un certo ottimismo. Ma - oltre alle associazioni di categoria - anche quelle dei consumatori invitano a tenere alta la guardia, soprattutto su alcuni aspetti dell’indagine. Secondo Massimiliano Dona, segretario dell’Unione Nazionale Consumatori, “l’aumento delle compravendite è sicuramente un dato positivo. Non deve, invece, indurre in errore il dato sull’abbassamento dei tassi di interesse e della rata media dei mutui. I tassi di riferimento sono al minimo, grazie agli interventi della Bce e lo resteranno ancora nel 2015, considerando l’introduzione del Quantitative Easing. Ma le rate ed i tassi non possono che aumentare nei prossimi anni. Chi ha contratto un mutuo a tassi variabili, e cioè il 77,5% dei mutuatari, non potrà che vedere aumentare la rata nel corso dei prossimi 22 anni. Il rischio, quindi, è che il mutuo diventi insostenibile, considerati gli spread attualmente praticati”. Un pericolo, dunque, imminente e anche di ampia portata. “Anche se nel 2015 alcune banche hanno annunciato riduzioni dello spread - sottolinea ancora l’avvocato Dona - questo è decisamente troppo alto, ben superiore rispetto ai livelli pre-crisi. L’inevitabile futuro aumento dei tassi di riferimento, quindi, renderà il taeg esageratamente alto. Per questo mettiamo in guardia il consumatore a non farsi trarre in inganno e indurre in tentazione. La rata, in caso di mutuo a tasso variabile, è meglio che non superi il 23% del reddito familiare, così da poter sostenere anche aumenti pari al 30%”. 2015 ANNO ANNO 2014 ignoramento di una casa sospeso perché la proprietaria era stata vittima di tassi usurari. È la decisione della Procura della Repubblica di Patti (Messina), che il Codacons accoglie con soddisfazione: “Il problema dei tassi applicati dalle banche ai cittadini che accendono mutui è più che mai avvertito in Italia - spiega l’associazione -. La legge anti-usura n. 108/1996 vieta espressamente il superamento del limite rilevato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e dalla Banca d’Italia, e recentemente la Cassazione (sent. n. 305/2013) ha ribadito l’importante principio secondo il quale, nel calcolo ANNO Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. ai fini della legge sull’usura, devono essere prese in considerazione tutte le voci di costo relative all’erogazione di una somma di denaro in prestito, compresi gli interessi di mora. Gli utenti che hanno subito l’applicazione di tassi usurari hanno diritto ad ottenere la restituzione degli interessi ingiustamente pagati, oltre il ripristino dei tassi legali”. Il Codacons ha avviato una serie di azioni legali in tutta Italia contro gli istituti di credito, e invita i cittadini a valutare attraverso il sito www.codacons.it la congruità dei tassi applicati sui mutui, al fine di agire legalmente per la tutela dei propri diritti. Lug. Ago. Sett. Ott. Dic. Nov. PERCENTUALI ASSOLUTE (RIDOTTE AL 75%) DEGLI INDICI ISTAT MATURATE IN CIASCUN MESE RISPETTO AL CORRISPONDENTE MESE DELL’ANNO PRECEDENTE VARIAZIONI MESI INDICI (*) INCREMENTI PERCENTUALI Su biennio prec. 100% Su anno prec. Su anno prec. 75% 1980 16,050 16,275 15,975 15,900 15,525 15,525 16,200 16,200 15,900 15,375 16,125 15,825 1981 14,550 14,625 15,075 14,925 15,375 15,450 14,700 14,400 13,725 13,950 13,650 13,425 -0,2 0,1 -0,7 -0,4 -0,525 -0,3 1982 12,975 12,525 12,075 11,625 11,400 11,400 11,925 12,900 12,900 12,900 12,525 12,225 1983 12,300 12,300 12,300 12,450 12,300 12,000 11,550 10,275 10,200 9,975 9,750 9,600 1984 9,375 9,150 9,000 8,700 8,400 8,400 7,875 7,800 7,350 6,825 6,450 6,600 1985 6,450 6,450 6,450 6,600 6,600 6,525 6,525 6,450 6,225 6,375 6,450 6,450 MEDIA 1986 6,000 5,700 5,400 4,950 4,800 4,725 4,225 4,425 4,350 3,825 73525 3,225 PERCENTUALE 1987 3,375 3,150 3,150 3,150 3,150 3,075 3,300 3,375 3,750 3,975 3,900 3,825 1988 3,750 3,675 3,675 3,750 3,675 3,675 3,675 3,750 3,600 3,525 3,975 4,125 1989 4,275 4,275 4,800 5,025 5,100 5,250 5,250 5,025 4,950 5,100 4,800 4,875 1990 4,800 4,650 4,575 4,350 4,275 4,200 4,275 4,725 4,725 4,650 4,875 4,800 1991 4,875 5,025 4,950 5,025 5,100 5,175 5,025 4,725 4,650 4,575 4,658 4,50 1992 4,575 4,05 4,20 4,20 4,27 4,125 4,125 3,97 3,90 3,75 3,7 3,6 1993 3,2 3,37 3,15 3,15 3,00 3,15 3,3 3,3 3,15 3,22 3,15 3 1994 3,15 3,15 3,15 3,1 3,07 2,8 2,7 2,8 2,92 2,85 2,77 3,1 MEDIA ANNUA 107,2 Gennaio Febbraio 106,5 106,8 0,2 1995 2,85 3,2 3,67 3,9 4,1 4,35 4,2 4,35 4,35 4,35 4,5 4,35 1996 4,125 3,75 3,375 3,375 3,225 2,975 2,7 2,55 2,55 2,25 1,950 1,950 1997 1,950 1,8 1,65 1,275 1,2 1,05 1,2 1,125 1,05 1,2 1,2 1,125 1998 1,2 1,35 1,275 1,35 1,275 1,350 1,350 1,425 1,350 1,275 1,125 1,125 1999 0,975 0,9 1,05 1,2 1,2 1,125 1,275 1,2 1,35 1,35 1,5 1,575 2000 1,575 1,8 1,875 1,650 1,725 2,025 2,025 2,025 1,950 1,950 2,025 1,950 2001 2,325 2,25 2,100 2,325 2,25 2,175 2,025 2,025 1,95 1,95 1,725 1,725 2002 1,725 1,725 1,80 1,80 1,725 1,725 1,725 1,875 1,95 1,95 2,025 2,025 2003 2,025 1,875 1,95 1,875 1,8 1,725 1,875 1,875 1,875 1,8 1,8 1,725 2004 1,50 1,65 1,425 1,50 1,575 1,65 1,575 1,575 1,35 1,275 1,275 1,275 2005 1,2 1,2 1,2 1,275 1,275 1,2 1,35 1,35 1,425 1,5 1,350 1,425 Dal 16/12/1990 2006 1,65 1,575 1,575 1,5 1,65 1,575 1575 1,575 1,575 1,275 1,275 1,275 al 31/12/1996 2007 1,125 1,125 1,125 1,05 1,05 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,725 1,950 2008 2,175 2,175 2,475 2,475 2,625 2,85 3,0 2,925 2,775 2,55 1,95 1,5 2009 1,125 1,125 0,75 0,75 0,525 0,3 -0,075 0,15 0,075 0,15 0,525 0,75 2010 0,975 0,975 1,125 1,2 1,125 0,975 1,275 1,125 1,2 1,275 1,275 1,425 2011 1,65 1,725 1,875 1,95 1,95 2,025 2,025 2,1 2,25 2,4 2,4 2,4 2012 2,4 2,475 2,4 2,4 2,25 2,325 2,175 2,325 2,325 2,025 1,8 1,8 2013 1,65 1,35 1,2 0,825 0,9 0,9 0,9 0,825 0,6 0,525 0,45 0,45 2014 0,45 0,375 0,225 0,375 0,3 0,225 0,075 -0,075 -0,075 0,075 0,15 -0,075 (*) Dal 23/02/2011 l’indice è calcolato con base di riferimento 2010=100 VARIAZIONI PERCENTUALI ASSOLUTE (RIDOTTE AL 75%) RIFERITE AL GIUGNO 1978 = 100 DA APPLICARE SULL’EQUO CANONE DI BASE PER LE ABITAZIONI ULTIMATE ENTRO IL 1975 Periodo riferimento Giugno 1988 Giugno 1989 Giugno 1990 Giugno 1991 Senza soppressione aggiornamento 1984 (%) 159,525 175,875 189,9 208,275 Con soppressione aggiornamento 1984 (%) 135,975 INTERESSI LEGALI NEL TEMPO Fino al 15/12/1990 1 5% 10% 150,675 163,2 Dal 01/01/1997 179,775 al 31/12/1998 Giugno 1992 223,8 193,8 Dal 01/01/1999 Giugno 1993 236,4 205,1 al 31/12/2000 Giugno 1994 248,025 215,55 Giugno 1995 266,85 232,575 5% 2,5% PERCENTUALI ASSOLUTE (RIDOTTE AL 75%) DEGLI INDICI ISTAT MATURATE IN CIASCUN MESE RISPETTO AL CORRISPONDENTE MESE DEL BIENNIO PRECEDENTE VARIAZIONI Giugno 1996 280,275 Dal 01/01/2001 1985 16,650 16,425 16,200 16,050 15,675 15,675 15,075 14,925 14,100 13,725 13,25 13,575 1986 12,925 12,600 12,375 12,000 11,850 11,625 11,325 11,250 10,875 10,500 10,275 9,975 1987 9,600 9,075 8,775 8,325 8,100 8,025 7,950 8,025 8,250 8,025 7,650 7,275 1988 7,275 6,975 6,975 7,050 6,975 6,900 7,125 7,350 7,500 7,725 8,100 8,100 1989 8,175 8,625 8,700 9,000 9,075 9,150 9,150 9,075 8,850 8,925 9,000 9,225 1990 9,300 9,675 9,600 9,675 9,675 9,750 9,825 10,050 10,050 10,125 9,975 9,975 1991 9,975 10,050 9,825 9,675 9,600 9,675 9,600 9,675 9,675 9,525 9,78 9,60 Dal 01/01/2004 1992 9,75 9,3 9,45 9,45 9,67 9,60 9,60 8,92 8,8 8,55 8,5 8,32 al 31/12/2007 1993 8,03 7,57 7,5 7,5 7,5 7,42 7,65 7,5 7,2 7,12 6,9 6,67 1994 6,53 6,60 6,45 6,3 6,22 6,1 6,15 6,15 6,22 6,15 6 6,45 1995 6,15 6,5 6,97 7,12 7,3 7,35 7,125 7,27 7,5 7,35 9,9 10,1 1996 7,20 7,12 7,20 7,5 7,5 7,5 7,12 7,05 7,05 6,67 6,60 6,37 1997 6,23 5,70 5,10 4,73 4,50 4,05 3,98 3,75 3,68 3,45 3,23 3,08 1998 3,225 3,225 3,0 2,7 2,55 2,475 2,625 2,625 2,475 2,475 2,325 2,325 1999 2,175 2,25 2,325 2,55 2,475 2,475 2,625 2,625 2,7 2,625 2,7 2,775 2000 2,625 2,7 2,925 2,85 2,925 3,15 3,3 3,225 3,3 3,3 3,6 3,675 2001 3,975 4,05 3,975 3,975 4,05 4,2 4,05 4,05 3,9 3,975 3,825 3,825 2002 4,05 3,975 3,975 4,125 4,05 3,9 3,825 3,975 3,9 3,9 3,75 3,75 2003 3,75 3,6 3,825 3,675 3,525 3,45 3,675 3,75 3,9 3,75 3,825 3,75 2004 3,525 3,525 3,375 3,375 3,375 3,45 3,45 3,45 3,3 3,075 3,075 3,00 2005 2,7 2,85 2,7 2,775 2,85 2,925 2,925 2,925 2,775 2,85 2,625 2,775 2006 2,85 2,77 2,85 2,77 2,92 2,77 2,92 2,92 2,92 2,77 2,70 2,70 2007 2,775 2,7 2,7 2,55 2,7 2,775 2,775 2,775 2,7 2,775 3,075 3,3 2008 3,30 3,30 3,60 3,60 3,75 4,05 4,20 4,12 3,97 4,12 3,75 3,60 2009 3,3 3,3 3,225 3,225 3,15 3,15 2,925 3,075 2,85 2,7 2,475 2,25 2010 2,175 2,1 1,875 1,95 1,65 1,275 1,2 1,35 1,275 1,425 1,8 2,175 2011 2,625 2,7 3,00 3,225 3,15 3,075 3,3 3,225 3,45 3,75 3,75 3,825 2012 4,05 4,2 4,35 4,425 4,35 4,5 4,275 4,425 4,65 4,5 4,275 4,275 2013 4,05 3,82 3,67 3,30 3,22 3,30 3,15 3,22 2,92 2,55 2,25 2,25 2014 0,196 1,725 1,425 1,2 1,2 1,125 0,975 0,75 0,525 0,6 0,6 0,375 al 31/12/2001 3,5% 244,65 Dal 01/01/2002 Giugno 1997 285,375 249,225 al 31/12/2003 Giugno 1998 291,9 255,075 Giugno 1999 297,375 259,95 Giugno 2000 Giugno 2001 Giugno 2002 Giugno 2003 Giugno 2004 Giugno 2005 307,2 318,15 327 336,225 345,45 352,275 268,875 278,6 Dal 01/01/2008 286,65 al 31/12/2009 294,975 303,15 3% 2,5% 3% Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 1% 309,37 Dal 01/01/2011 Giugno 2006 361,125 317,32 al 31/12/2011 Giugno 2007 Giugno 2008 Giugno 2009 367,875 384,6 386,325 323,47 338,47 339,97 Dal 01/01/2012 al 31/12/2013 Giugno 2010 392,475 345,525 Dal 01/01/2014 Giugno 2011 402,825 354,825 al 31/12/2014 Giugno 2012 417,75 1,5% 368,325 Dal 01/01/2015 2,5% 1% 0,5% XV Dossier sicurezza E nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile? In tal caso tale atto è sostituito (solo per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/08) da una dichiarazione di rispondenza (DIRI), resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste. E se l’impianto è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della 46/90 (13.3.90)? SOMMARIO pag. Protezione contro i fulmini: normativa e metodologia per la valutazione del rischio (Pubblicazione realizzata da Inail) ..................................................................................................................................... III Parafulmini e stabili condominiali. Quali obblighi per gli amministratori (Carlo Giordano e Federico Proietti) ................................................................................................................................... VIII ☙☙☙☙☙☙☙☙ Editore: Il Condominio editrice s.a.s. – Via E. Thesauro, 2 – 10125 Torino Tel. 011/6523611 – Fax 011/6523690 – E-mail: [email protected] Direttore responsabile: Gianluca Palladino L’elaborazione del testo, se pur effettuata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità da parte dei curatori/redattori per eventuali errori o inesattezze. © Copyright Il Condominio editrice s.a.s., Torino - 2015 La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi. Stampa: I.T.S. - Cavaglià (BI) È possibile presentare una dichiarazione di rispondenza dell’impianto ai requisiti minimi di sicurezza (ossia sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA, previsti dall’art. 6, comma 3 del DM 37/08). Se il locale in questione è un luogo di lavoro, la dichiarazione di rispondenza deve far riferimento alla legislazione vigente sulla sicurezza sul lavoro (vedi articolo 6, comma 2). E per la manutenzione ordinaria degli impianti, oltre ad essere obbligatoria, vi sono altri obblighi? Per la manutenzione ordinaria nessun obbligo di rivolgersi ad una impresa abilitata e quindi niente dichiarazione di conformità, né tanto meno progetto. XiV Dossier sicurezza lavoratore dipendente in quanto, come riportato nella nota del Ministero delle Attività Produttive, “La manutenzione e la verifica periodica dell’impianto rendono senza dubbio più concreta la possibilità di offrire tale prova liberatoria”. La protezione dai fulmini per gli amministratori (senza lavoratori alle dipendenze) Per quanto riguarda gli edifici civili, non esistono obblighi di legge specifici in merito alla valutazione del rischio di fulminazione (nulla di sorprendente, alla luce della riflessione esposta nel riquadro precedente). Tuttavia, il responsabile della struttura (l’amministratore di condominio) ha l’obbligo giuridico di agire con “perizia, prudenza e diligenza”; pertanto, la valutazione del rischio fulminazione della struttura è, comunque, un suo obbligo giuridico. PROTEZIONE CONTRO I FULMINI: NORMATIVA E METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Tratto da: Pubblicazione realizzata da Inail - Settore Ricerca, Dipartimento Processi Organizzativi, Servizio Prevenzione e Protezione. Edizione 2013 Altri obblighi imposti a tutti gli amministratori (sia con dipendenti che senza) Il D.M n. 37 del 22/01/2008 (ex legge 46/90) Quali sono gli impianti interessati? Il DM 37/08 riguarda gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Gli impianti cui si riferisce la norma sono in pratica tutti ma, in particolare, attinenti a questo capitolo sono quelli all’art.1, comma 2, lettera b): ◆ impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere e, più specificatamente (perché strettamente di “tipo elettrico”), quelli all’art.1, comma 2, lettera a); ◆ impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere. Si noti che tra di essi sono inclusi gli impianti fotovoltaici, quelli a servizio di elettropompe, quelli di illuminazione di terrazze, scale, eventuali autorimesse, giardini. NOTA Nel nuovo decreto del 2008 è stata inserita una nuova tipologia di impianti che nella vecchia legge 46/90 non era citata: gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere. Si tratta in realtà di macchine, ma per la loro particolare pericolosità, sono state inserite nella normativa attuale. Per quanto riguarda gli impianti all’art.1, comma 2, lettera f): ◆ impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili. Va specificato che per l’installazione si applica il DPR 162/99 (recepimento della direttiva ascensori 96/16/CE) e relative norme armonizzate, mentre si applica il DM 37/08 per l’installazione delle linee di alimentazione (montante) dal quadro condominiale al quadro situato nel locale del macchinario e dei circuiti di illuminazione e prese a spina situati nel locale macchinario stesso, nel vano corsa, nel locale pulegge e nella fossa. Quali sono gli obblighi imposti dal D.M. 37/08 all’amministratore di condominio? L’amministratore di condominio è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria dei succitati impianti, esclusivamente alle imprese che siano iscritte: o al registro delle imprese della CCIAA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni; o all’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Tali imprese, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento. L’amministratore, al termine dei lavori (previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto), deve farsi rilasciare dall’impresa installatrice la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6. Di tale “dichiarazione di conformità”, che deve essere resa sulla base del modello di cui all’allegato I (al D.M. 37/08), fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il “progetto” di cui all’art.5. Quest’ultimo è rappresentato da un semplice schema d’impianto nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice; è costituito da un vero e proprio progetto allorquando è prevista la redazione da parte di un professionista. Per quanto riguarda gli impianti elettrici, in particolare nell’ambito condominiale, si può affermare che la redazione del progetto da parte di professionista è obbligatoria solo se l’utenza condominiale ha una potenza elettrica impegnata maggiore di 6 kW. LA CORRENTE DI FULMINE I fulmini I fulmini sono originati da enormi differenze di potenziale che si vengono a creare all’interno delle nubi temporalesche denominate cumulonembi. La differenza di potenziale che si viene a creare in questo tipo di sistemi è causata dall’accumulo di cariche tra le diverse zone della nube. All’interno dei cumulonembi insorgono infatti intense turbolenze, causate da correnti ascendenti e discendenti, che accumulano le gocce di acqua più piccole e i cristalli di ghiaccio alla sommità del cumulonembo mentre le gocce divenute ormai grandi, o i chicchi di grandine, si concentrano alla base. Le particelle di acqua e di ghiaccio più piccole tendono a caricarsi positivamente, viceversa quelle di maggiori dimensioni negativamente, ragion per cui la base del cumulonembo assume una carica negativa, la sommità positiva. La base negativa induce, per contro, un’ulteriore carica positiva al suolo. Quando la differenza di potenziale arriva a milioni di Volt, scatta una gigantesca scarica elettrica, il fulmine appunto, che equilibra il sistema. Le nubi temporalesche si trovano per lo più ad un’altitudine di 8-10 chilometri, anche se tale dato può variare a seconda delle condizioni geografiche e climatiche. I fulmini che si originano nelle nuvole si distinguono a loro volta in vari categorie: quelli che si scatenano all’interno di una nuvola, quelli che si trasmettono da una nuvola all’altra e quelli che si scaricano al suolo. Questi ultimi costituiscono una piccola percentuale della totalità fulmini (circa il 10%), ma sono proprio quelli che, ovviamente, hanno il maggiore impatto sull’incolumità delle persone e, in generale, sulle attività umane. Propagazione della corrente di fulmine Può destare sorpresa che i fulmini colpiscano la superficie terrestre circa 100 volte al secondo (circa 8,6 milioni di volte al giorno) e l’Italia, ad esempio, secondo i dati del Sistema Italiano di Rilevamento dei Fulmini (SIRF) presso il CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) di Milano, è colpita da circa 750.000 fulmini ogni anno. I fulmini possono raggiungere, anche se per brevissimo tempo, temperature elevatissime, fino a 30.000°C, più di quattro volte la temperatura della superficie del sole; inoltre, il valore di picco della corrente può arrivare a 350.000 A, con una tensione tra nuvola e terra, prima dell’innesco della scarica, di qualche centinaio di milioni di Volt. Oggi in Italia è possibile determinare il punto d’impatto di un fulmine con una precisione dell’ordine di circa. cinquecento metri, grazie al sistema di rilevamento dei fulmini SIRF, realizzato all’inizio degli anni Sessanta. Le stazioni di misurazione distribuite sul territorio italiano sono sincronizzate e registrano l’istante in cui l’onda elettromagnetica della scarica del fulmine giunge in corrispondenza del rispettivo ricevitore. Il punto d’impatto del fulmine viene calcolato in base alla differenza dei diversi tempi di rilevamento dell’onda. Mentre i fulmini nube-nube provocano un pericolo per i sistemi elettrici ed elettronici a causa dei campi elettromagnetici impulsivi (LEMP), i fulmini che colpiscono il terreno, i più pericolosi, producono una compensazione della differenza di potenziale tra le cariche elettriche delle nubi e le cariche al suolo. Un fulmine può provocare danni alla salute in forma diretta - se il corpo viene colpito direttamente dalla scarica - oppure indiretta (se viene colpito dalla corrente di ritorno nel terreno). I danni più gravi sono quelli derivanti dalla fulminazione diretta, e in certi casi possono provocare la morte. Se, ad esempio, la corrente passa per il cuore può provocare un arresto cardiaco, mentre se attraversa i centri nervosi o respiratori può portare alla morte per arresto respiratorio. Pos- iV Dossier sicurezza sono causare la morte, o ferite gravi, anche le bruciature conseguenti alla fulminazione. Altri effetti indiretti dei fulmini possono essere gli incendi e la caduta di alberi. Danni meno gravi possono essere rappresentati da paralisi, amnesie e perdita di conoscenza per periodi compresi fra pochi minuti e alcune ore; in determinate condizioni, il bagliore del fulmine (il lampo) può causare anche disturbi alla vista e l’onda d’urto (il tuono) danni all’udito. NORMATIVA IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI Norme per l’installazione La prima edizione della norma CEI EN 62305 è datata aprile 2006; a seguito di numerose e articolate vicende, in sede internazionale, è stata infine pubblicata, ed è entrata in vigore il 01.03.2013, la parte 2 della seconda edizione della norma. L’attuale edizione della norma è stata suddivisa in parti a seconda dei contenuti degli argomenti trattati, sostituendo completamente la serie di Norme CEI EN 62305:2006-04. CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) - in vigore dal 02.12.2013: questa parte contiene le informazioni relative al pericolo da fulmine, alle caratteristiche del fulmine e ai parametri significativi per la simulazione degli effetti prodotti dai fulmini. CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) - in vigore dal 01.03.2013: la valutazione del rischio secondo CEI EN 62305-2 si basa su un’analisi dei rischi stessi al fine di stabilire per prima cosa la necessità di una protezione contro i fulmini. Dopodiché viene stabilita la misura di protezione ottimale dal punto di vista tecnico ed economico. Infine viene determinato il rischio residuo rimanente. Per motivi di praticità i criteri per la progettazione, l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro il fulmine sono considerate in due gruppi separati: CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) - in vigore dal 02.12.2013: danno materiale alle strutture e pericolo per le persone. Tratta la protezione di edifici e persone dai danni materiali e dal pericolo di morte, che potrebbero essere causati dall’effetto della corrente di fulmine oppure da scariche pericolose. CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) - in vigore dal 02.12.2013: Tratta la protezione di edifici contenenti sistemi elettrici ed elettronici dagli effetti dei disturbi elettromagnetici (LEMP) prodotti dai fulmini. Contemporaneamente alle Norme della serie CEI EN 62305 è stata pubblicata la Guida tecnica CEI 81-2 “Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini”. Essa fornisce indicazioni per verificare la rispondenza alle Norme CEI EN 62305 delle misure di protezione contro i fulmini adottate a seguito della valutazione del rischio di una struttura. La Guida è indirizzata a chi, a qualsiasi titolo, è chiamato alla verifica dei sistemi di protezione contro i fulmini. METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Necessità dell’impianto LPS (Lightning Protection System) L’impianto di protezione contro i fulmini LPS ha il compito di proteggere edifici dalle fulminazioni dirette e, di conseguenza, da possibili incendi e comunque dalle conseguenze della corrente di fulmine. La valutazione del rischio dovuto al fulmine analizza, come vedremo più avanti, un edificio con le sue caratteristiche, dimensionali e strutturali, di ubicazione, di destinazione d’uso, di compartimentazione antincendio, ecc. ed in base al tipo di impianti elettrici e di telecomunicazione presenti, o in ingresso, al carico di incendio presunto, alla presenza, o meno, di mezzi adeguati per fronteggiare o rivelare la presenza di eventuali incendi, consente di valutare se la struttura è statisticamente autoprotetta dai fulmini (ossia protetta in relazione alle proprie stesse caratteristiche), oppure necessita di adeguati mezzi di protezione esterni quali LPS (parafulmine, gabbia di Faraday, ecc.), SPD (limitatori di sovratensione), o accorgimenti di altra natura (mezzi di rivelazione/estinzione automatico in caso di incendi, asfaltatura del suolo, ecc.). Quando le prescrizioni normative non contengono alcuna specificazione sui dettagli delle misure di protezione contro i fulmini, o per massima cautela, è consigliabile installare almeno un LPS (di classe III) secondo CEI EN 62305-3. Xiii Dossier sicurezza NOTA 25/2/2005. prot. n.10723 Risposta a quesito verifiche impianti di messa a terra DPR 462/01 (a cura di: Ing. V. Monaco) Si fa riferimento alla richiesta di parere in oggetto di cui alla nota 8 febbraio 2005 per far presente in via preliminare che con il DPR 462/01 si è inteso garantire ai datori di lavoro lo svolgimento dei controlli di sicurezza relativi a determinate tipologie di impianti, necessari per la tutela di interessi pubblici generali fondamentali, quali la salute e la sicurezza, secondo principi di efficienza e tempestività, eliminando ove possibile senza pregiudizio di interesse primario, appesantimenti procedurali ed affiancando ai soggetti pubblici, anche altri soggetti di comprovata esperienza. Tipico esempio, anche se non unico, è costituito dall’esecuzione delle verifiche periodiche di impianti di ascensore. Per quanto concerne gli impianti di messa a terra di impianti elettrici, è parere dello scrivente Ufficio che detto obbligo debba ritenersi sussistente ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro e quindi anche quando non si sia in presenza - al momento - di rapporto di lavoro dipendente strictu sensu potendo tale rapporto essere instaurato anche successivamente per decisione assembleare. La ratio legis della richiamata normazione deve infatti essere individuata nella inalienabile esigenza di garantire l’incolumità di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove risulti situato un impianto elettrico. A riprova di tale doverosa interpretazione si consideri che, ove si verifichino incidenti nei confronti di tali soggetti riconducibili a malfunzionamenti dell’impianto, non vi è dubbio che ne risponda il proprietario e/o amministratore salvo dimostri di avere fatto il possibile per evitare l’evento: ebbene la manutenzione e la verifica periodica dell’impianto rendono senza dubbio più concreta la possibilità di offrire tale prova liberatoria. Pertanto, nella parte in cui il prefato dettato normativo parla di “datore di lavoro” come destinatario dell’obbligo oggetto di quesito, è in tale ambito che devono essere ricondotte anche ipotesi in cui pur mancando, al momento, un rapporto di lavoro dipendente, sia configurabile come ambiente di lavoro quello in cui vengono esercitate attività lavorative anche saltuarie, da parte di soggetti lavoratori legati a vario titolo al proprietario dell’impianto. Prioritarie e doverose esigenze di tutela dell’incolumità delle persone e dei beni non possono che anche giovarsi delle possibilità offerte dal DPR 462/01 in tema di verifiche periodiche o straordinarie. RIFLESSIONE La posizione esposta dal dirigente è totalmente corretta e condivisibile ma ad essa può essere fatta seguire una riflessione analoga, che riguarda una realtà del nostro Paese ed è di portata ancora più grande. Il tema degli infortuni sul lavoro è assolutamente delicato e il numero di morti per anno in Italia lo dimostra (oltre 1000); la legge (e i mass media) sembrano in qualche modo tenerne conto. Ma c’è una categoria che non gode degli stessi diritti ed attenzione, che è “nascosta” proprio nei condomini e che conta un numero di infortuni e di morti per anno molto, ma molto più alto. È la categoria di chi vive in casa, cioè chiunque di noi. I morti per incidenti domestici sono infatti molti di più di quelli sul lavoro e persino più di quelli sulle strade ma, inspiegabilmente, l’attenzione dei mass media e la normativa sul tema è ben poca. Le morti per anno sono ben 8.000; un numero enorme, che non accenna a diminuire (e perché dovrebbe, dal momento che nulla si sta facendo a riguardo?). Infatti se, ad esempio, per un portiere che lavora nello stabile per 40 ore settimanali, la messa a terra, secondo il DPR 462/01, va obbligatoriamente denunciata e verificata, diversamente, per decine di persone che occupano lo stesso stabile per molte più ore al giorno, sette giorni su sette (fine settimana e festività comprese), di cui molti sono bambini e anziani (e non hanno fatto un corso sulla sicurezza come i portieri), le verifiche non sono imposte da nessuna norma. Ciò è assolutamente insensato; l’evento “incidente domestico” è difatti quello assolutamente e largamente più probabile. Se ne contano in media, ogni anno, 4.500.000 a fronte di “solo” 300.000 incidenti stradali. Ma, anche se questa è una realtà sommersa, l’amministratore non si può permettere di trascurarla. Tra gli incidenti più frequenti vi sono proprio quelli connessi agli impianti elettrici; e se è vero che il responsabile dello stato dell’impianto di ciascun appartamento è il proprietario, non si può dimenticare che la sicurezza elettrica passa attraverso l’efficienza dell’impianto di terra, che è condominiale e di cui il responsabile in tutti i sensi (eticamente, ma anche civilmente e penalmente) è l’amministratore di condominio. Ciò vale a dire che (un po’ crudamente ma realisticamente) un contatto diretto o indiretto all’interno di un appartamento (o comunque del condominio) che potrebbe risolversi semplicemente in una fastidiosa “scossa”, diventa verosimilmente una folgorazione anche mortale se l’utenza elettrica non è collegata ad una messa a terra efficiente. Ed è doveroso ricordare che il responsabile dello stato manutentivo di quest’ultima, nel caso più sfortunato di morte, viene inconfutabilmente processato con l’accusa di omicidio colposo. Pertanto ciò che viene suggerito all’amministratore che voglia tutelare la sicurezza di chi lavora (seppur non da dipendente) nel proprio condominio e, ancor più importante, di tutti i condòmini, e conseguentemente escludere ogni responsabilità civile e penale, è di prendere in considerazione la possibilità di far effettuare, oltre alla manutenzione, le verifiche periodiche anche in assenza di un Xii Dossier sicurezza Altri casi V Dossier sicurezza Valutazione del rischio e scelta dei componenti di protezione Impianti già denunciati e privi della dichiarazione di conformità, perché realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990) Nei luoghi di lavoro, la valutazione del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche, eseguita con la versione precedente della norma, deve essere rivalutata come richiesto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. (artt. 17, 29 e 84), essendo in vigore dal 01.03.2013 la nuova versione della norma CEI EN 62305-2. Infatti, per gli edifici esistenti, nei quali la valutazione del rischio di fulminazione era già stata effettuata in base alle norme tecniche precedenti, il datore di lavoro dovrà compiere nuovamente la valutazione, in conformità alla norma CEI EN 62305-2, e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione finalizzate a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma stessa. Una valutazione del rischio previdente fornisce degli elementi che permettono di prendere le decisioni opportune al fine di limitare i rischi in questione. Le analisi dei rischi hanno come obiettivo l’oggettivazione e la quantificazione del pericolo al quale sono esposti gli edifici, e i loro contenuti, in caso di una fulminazione diretta e indiretta. L’analisi del rischio definita nella CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) garantisce un progetto di protezione contro i fulmini comprensibile per tutte le parti coinvolte (committente/datore di lavoro e valutatore) che sia ottimale sia dal punto di vista tecnico ed economico. Farsi rilasciare una dichiarazione di rispondenza (DIRI) e far sottoporre regolarmente l’impianto alle verifiche periodiche. La norma CEI EN 62305-2 (seconda edizione) Impianti già denunciati prima del 23/01/2002 (data di entrata in vigore del DPR n.462/2001) e sottoposti in passato ad omologazione o verifica L’amministratore - datore di lavoro richiede la nuova verifica all’Organismo Abilitato. Impianti già denunciati, ma non ancora sottoposti a verifica e quindi in attesa di prima verifica L’amministratore - datore di lavoro richiede la nuova verifica all’Organismo Abilitato. Impianti che passano, attraverso un’operazione di subentro, da un amministratore - datore di lavoro ad un altro ◆ Se il nuovo amministratore - datore di lavoro non ha introdotto modifiche sostanziali all’impianto, non cambia sostanzialmente nulla. L’unico obbligo del nuovo amministratore - datore di lavoro è quello di comunicare all’INAIL e all’ASL/ARPA la variazione di ragione sociale. ◆ Se il nuovo amministratore - datore di lavoro introduce modifiche sostanziali all’impianto (es. cambio alimentazione da BT a MT, cambio di destinazione d’uso di un locale, etc.), oltre alla variazione di ragione sociale deve comunicare all’INAIL e all’ASL/ARPA la modifica effettuata. In questo caso è necessario che il datore di lavoro si attivi anche per richiedere la verifica straordinaria prevista dal DPR 462/01 in caso di modifica sostanziale dell’impianto. ◆ Se il nuovo amministratore - datore di lavoro sostituisce completamente l’impianto, si ricade nel caso della denuncia di un nuovo impianto. ◆ Se il vecchio amministratore - datore di lavoro non aveva denunciato gli impianti, si ricade in uno dei casi esaminati precedentemente. OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI (SENZA LAVORATORI ALLE DIPENDENZE) Il DPR 462/01 non lascia spazi ad interpretazioni per quanto riguarda il destinatario degli obblighi: il datore di lavoro. A tal riguardo è opportuno fare una riflessione. Il DPR in oggetto, al pari forse di tutta la normativa sulla sicurezza (oggi “riorganizzata” nel testo unico sulla sicurezza D.lgs 81/08), ha lo scopo di preservare la salute dei lavoratori subordinati; obbiettivo che è tanto nobile quanto irrinunciabile, ma non si può negare che chi ne beneficia è una porzione di cittadini ingiustificatamente e gravemente limitata. Il nostro ambito di interesse (il condominio) si presta molto bene ad evidenziare quanto detto. È evidente che oggi il numero di persone che lavorano alle dipendenze dei condomini sia enormemente inferiore rispetto a chi presta la propria opera agli stessi a titolo diverso; mentre infatti i condomini con portiere sono diventati, negli ultimi decenni, una esigua minoranza, non esiste condominio nel quale non venga svolta attività lavorativa non da dipendente che può essere sia saltuaria (tecnici/artigiani come idraulici, elettricisti, muratori, imbianchini, antennisti, caldaisti, ecc.), ma che può anche essere sistematica e consistere in alcune ore settimanali come per chi svolge le pulizie delle parti comuni dello stabile; vale a dire centinaia di ore di lavoro per anno, con conseguenti rischi in proporzione, che non vengono considerati dalla normativa. Che questa situazione sia iniqua e che comporti sia rischi per la salute di chi lavora (a titolo diverso dal dipendente) che gravi rischi di responsabilità civile e penale per l’amministratore di condominio non è parere solo di chi scrive; si riporta a tal riguardo una nota, scritta da un dirigente del ministero delle attività produttive, in risposta ad un quesito proprio in relazione al DPR 462/01. Tale norma è applicabile alla valutazione del rischio dovuto a fulmini a terra. Il suo scopo è quello di fornire la procedura per la determinazione di detto rischio; una volta che sia stato stabilito un limite superiore per il rischio tollerabile, la procedura consente la scelta di appropriate misure di protezione da adottare per ridurre il rischio al limite tollerabile o a valori inferiori. Rispetto alla precedente edizione si segnalano alcune modifiche: ◆ è esclusa dallo scopo la valutazione del rischio relativa ai servizi connessi alla struttura; ◆ sono considerati i danni agli essere viventi causati da elettrocuzione all’interno della struttura; ◆ è ridotto da 10-3 a 10-4 il rischio tollerabile per la perdita di patrimonio culturale insostituibile; ◆ è considerato il danno alle strutture circostanti o all’ambiente; ◆ sono riportate tabelle per la stima dell’ammontare relativo della perdita in tutti i casi; ◆ estensione dei livelli della tensione di tenuta degli apparati fino a 1 kV. Sono riportate equazioni più corrette per la valutazione di: ◆ area di raccolta relativa ai fulmini al suolo in prossimità di una struttura; ◆ area di raccolta relativa ai fulmini al suolo in prossimità di una linea; ◆ probabilità che un fulmine possa provocare danno; ◆ coefficienti relativi alla perdita anche nelle strutture con rischio di esplosione; ◆ rischio relativo ad una zona della struttura; ◆ ammontare della perdita. Definizione di termini, simboli ed abbreviazioni Struttura da proteggere: struttura per cui è richiesta la protezione contro il fulmine in conformità alla Norma; la struttura da proteggere può essere una parte di una struttura più grande. Struttura con rischio di esplosione: struttura che contiene materiali esplosivi solidi o zone pericolose come definite dalla Norma EN 60079-10-1e EN 60079-10-2. Strutture pericolose per l’ambiente: strutture che, in conseguenza di una fulminazione, possono dar luogo ad emissioni biologiche, chimiche o radioattive (come ad esempio impianti chimici, petrolchimici, nucleari, ecc.). Ambiente urbano: area con un alta densità di edifici o di abitanti e con edifici alti. Ambiente suburbano: area con una densità media di edifici; la “periferia” è un esempio di ambiente suburbano. Ambiente rurale: area con una bassa densità di edifici; la “campagna” è un esempio di ambiente rurale. Tensione nominale di tenuta ad impulso Uw: tensione di tenuta ad impulso assegnata dal costruttore ad un’apparecchiatura o ad una parte di essa, per caratterizzare la capacità di tenuta del suo isolamento contro le sovratensioni [EN 60664-1:2007, definizione 3.9.2 modificata]. Per gli scopi della presente Parte della CEI EN 62305, si considera solo la tensione di tenuta fra conduttori attivi e la terra. Impianto elettrico: impianto comprendente componenti elettrici alimentati in bassa tensione. Impianto elettronico: impianto comprendente componenti elettronici sensibili quali apparati per telecomunicazioni, calcolatori, impianti di controllo e misura, impianti radio, apparati elettronici di potenza. Impianti interni: impianti elettrici ed elettronici interni ad una struttura. Vi Dossier sicurezza Linea: linea di energia o di telecomunicazione connessa ad una struttura per cui è richiesta la protezione. Linea di telecomunicazione: linea di trasmissione usata per far comunicare fra loro apparecchiature che possono essere ubicate in strutture separate, come ad esempio una linea dati o una linea telefonica. Linea di energia: linea elettrica di alimentazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di impianti interni, quale, ad esempio, una linea di distribuzione di energia a bassa tensione (BT) o alta tensione (AT). Evento pericoloso: fulmine sulla o in prossimità della struttura da proteggere, sulla o in prossimità di una linea connessa alla struttura da proteggere, che può causare danno. Fulmine su una struttura: fulmine che colpisce una struttura da proteggere. Fulmine in prossimità di una struttura: fulmine che colpisce tanto vicino ad una struttura da proteggere da essere in grado di generare sovratensioni pericolose. Fulmine su una linea: fulmine che colpisce una linea connessa alla struttura da proteggere. Fulmine in prossimità di una linea: fulmine che colpisce tanto vicino ad una linea connessa alla struttura da proteggere da essere in grado di generare sovratensioni pericolose. Numero di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione diretta della struttura ND: numero medio annuo atteso di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione diretta della struttura. Numero di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione diretta di una linea NL: numero medio annuo atteso di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione diretta di una linea. Numero di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione indiretta della struttura NM: numero medio annuo atteso di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione indiretta della struttura. Numero di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione indiretta di una linea NI: numero medio annuo atteso di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione indiretta di una linea. Impulso elettromagnetico del fulmine LEMP: tutti gli effetti elettromagnetici della corrente di fulmine che possono generare impulsi e campi elettromagnetici mediante accoppiamento resistivo, induttivo e capacitivo. Impulso: transitorio dovuto al LEMP che si manifesta come una sovratensione e/o una sovracorrente. Nodo: punto di una linea oltre il quale la propagazione di impulsi si assume trascurabile. Esempi di nodo sono la barra di distribuzione a valle di un trasformatore AT/BT su una linea di energia, un multiplexer o un apparato xDSL su una linea di telecomunicazione. Per una linea di telecomunicazioni il “nodo” è costituito, nella maggior parte dei casi, dalla centrale di telecomunicazioni. Danno materiale: danno ad una struttura (o a quanto in essa contenuto) o a un servizio causato dagli effetti meccanici, termici, chimici o esplosivi del fulmine. Danni ad esseri viventi: danni, inclusa la perdita della vita, causati ad uomini o animali per elettrocuzione provocata da tensioni di contatto e di passo generate dal fulmine. Sebbene gli esseri viventi possano subire danneggiamenti per altre cause, la dizione “danni ad esseri viventi” è riferita, in questa Parte della CEI EN 62305, solo al danno per elettrocuzione (tipo di danno D1). Guasto di un impianto elettrico o elettronico: avaria permanente di un impianto elettrico o elettronico dovuta al LEMP. Probabilità di danno PX: probabilità che un evento pericoloso possa provocare danno alla struttura da proteggere o al suo contenuto. Perdita LX: ammontare medio della perdita (uomini e beni) conseguente ad un determinato tipo di danno dovuto ad un evento pericoloso, riferito al valore complessivo (uomini e beni) della struttura da proteggere. Rischio R: valore della probabile perdita media annua (uomini e beni) dovuta al fulmine, riferito al valore complessivo (uomini e beni) della struttura da proteggere. Componente di rischio RX: rischio parziale dipendente dalla sorgente e dal tipo di danno. Rischio tollerabile RT: valore massimo del rischio che può essere tollerato nella struttura da proteggere. Zona di una struttura ZS: parte di una struttura con caratteristiche omogenee, in cui può essere usato un gruppo unico di parametri per la valutazione di una componente di rischio. Sezione di una linea SL: parte di una linea con caratteristiche omogenee, in cui può essere usato un unico gruppo di parametri per la valutazione di una componente di rischio. Zona di protezione LPZ: zona in cui è definito l’ambiente elettromagnetico creato dal fulmine. I confini di zona di una LPZ non sono necessariamente costituiti da elementi fisici (es.: pareti, pavimento e soffitto). Livello di protezione LPL: numero, associato ad un gruppo di valori dei parametri della corrente di fulmine, relativo alla probabilità che i correlati valori massimo e minimo di progetto non siano superati in natura. Il livello di protezione è usato per dimensionare le misure di protezione sulla base del corrispondente gruppo di parametri della corrente di fulmine. Xi Dossier sicurezza Frequenza quinquennale Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti. Verifiche straordinarie Oltre alle verifiche, l’amministratore - datore di lavoro dovrà far effettuare una verifica straordinaria nei seguenti casi: ◆ esito negativo della verifica periodica; ◆ modifica sostanziale dell’impianto. Per stabilire cosa si intenda per “modifica sostanziale” si può far riferimento alla casistica riportata nella circolare ISPESL 24/10/1994, n. 12988. NOTA: L’effettuazione delle verifiche straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità dell’impianto. In sintesi: cosa è cambiato In base al DPR 462/01, le verifiche degli impianti possono essere effettuate (oltre che dalla Asl/Arpa) da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive. La differenza sostanziale rispetto al passato è la seguente: prima il datore di lavoro aveva soltanto l’obbligo di denunciare l’impianto e, in caso di mancata verifica dello stesso, non aveva responsabilità (non erano a lui imputabili carenze di personale delle Asl/Arpa/Ispesl); ora il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di richiedere la verifica periodica ogni due/cinque anni ad un Organismo Abilitato (o all’Asl/Arpa). In caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro è responsabile, poiché per effettuare la verifica è sufficiente richiederla a un Organismo Abilitato (che dispone di sufficiente personale per effettuare le verifiche). Impianto mai stato denunciato e obblighi dell’amministratore Premesso che gli Organismi Abilitati possono procedere alla verifica degli impianti in scadenza (realizzati prima e dopo l’entrata in vigore del DPR 462/01) anche in assenza di precedenti verifiche (o di omologazione) degli stessi da parte degli organi pubblici di vigilanza (ISPESL e/o ASL/ARPA). Impianti mai denunciati e realizzati dopo l’entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990) Se l’amministratore - datore di lavoro ha la dichiarazione di conformità, la invia all’INAIL e all’ASL/ARPA o allo Sportello unico, per la denuncia dell’impianto, seguendo quindi una procedura simile a quella prevista per i nuovi impianti (probabile sanzione pecuniaria per omessa denuncia). Se l’amministratore - datore di lavoro non ha la dichiarazione di conformità, e questa è irrecuperabile, occorre richiedere ad un professionista il rilascio della dichiarazione di rispondenza (DIRI) secondo l’art 7 comma 6 del DM 37/08, e inviare la stessa all’INAIL e/o all’ASL/ARPA, per la denuncia dell’impianto. Qualora l’impianto non risultasse conforme occorre prima far eseguire i lavori di adeguamento. Impianti mai denunciati e realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990) Il datore di lavoro fa accertare da un professionista abilitato iscritto all’Albo la rispondenza dell’impianto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti e si fa rilasciare da questo la dichiarazione di rispondenza (DIRI). Se l’impianto è conforme alla regola d’arte, il datore di lavoro invia, al posto della dichiarazione di conformità, la dichiarazione di rispondenza. Inoltre è necessario predisporre la documentazione aggiornata dell’impianto, che risulta indispensabile per l’esecuzione delle verifiche periodiche e per l’esercizio dell’impianto. Se l’impianto non risulta conforme alla regola d’arte, l’amministratore - datore di lavoro deve richiedere ad un professionista di eseguire un progetto e deve incaricare un’impresa installatrice di eseguire lavori di adeguamento. Dopodiché invia la dichiarazione di conformità secondo il DM 37/08 dell’intero impianto (non soltanto dei lavori di ristrutturazione) all’INAIL e/o all’ASL/ARPA. Dossier sicurezza X ◆ le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all’aperto; ◆ tutti gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni che sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), come da allegato I del D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011, delle quali si riportano qui di seguito le attività che riguardano più comunemente l’amministratore -datore di lavoro: - 69: locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi; - 74: centrali termiche con potenzialità > kW 116; - 75: autorimesse di superficie superiore a 300 mq; - 77: edifici civili con più di 24 metri di altezza antincendio. Denuncia degli impianti di cui al solo punto 2 Il DPR 462/2001 prescrive che l’ “amministratore-datore di lavoro” denunci tutti gli impianti di terra. Verifiche periodiche (degli impianti di cui ai punti 1 e 2) Al comma 1 degli artt. 4 e 6 del DPR 462/2001, si decreta che il “datore di lavoro (nel nostro caso amministratore datore di lavoro) è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità e biennale”. È opportuno non confondere le verifiche ispettive con le verifiche di manutenzione; a tal fine può essere utile ricordare un caso noto a ciascuno di noi: il caso della revisione dell’automobile (verifica ispettiva) e la verifica di manutenzione che facciamo preventivamente effettuare dal nostro meccanico affinché la verifica ispettiva dia un esito positivo. Tornando alle verifiche periodiche (prescritte dal DPR 462/2001), va specificato che è il datore di lavoro che deve classificare gli impianti di cui è responsabile, individuarne la periodicità delle verifiche e incaricare della loro effettuazione o l’INAIL o un organismo notificato dal Ministero delle attività produttive. La periodicità delle verifiche (si noti; sempre per gli impianti per entrambi i punti 1 e 2) Notevoli dubbi e quesiti sono sorti sulla valutazione della periodicità. Vediamo di chiarire, soprattutto in relazione all’ambito che riguarda gli amministratori di condominio, quando la frequenza della verifica di un impianto è da considerarsi biennale; in tutti gli altri casi l’ambiente sarà “ordinario”, quindi la frequenza quinquennale. Frequenza biennale È prevista per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio: l’individuazione di tali ambienti dipende da una molteplicità di parametri, ma si può affermare che, per quanto riguarda l’ambito delle responsabilità dell’amministratore di condominio, sono da considerarsi a maggior rischio in caso d’incendio le attività, elencate nel già citato allegato I del D.P.R. N.151 del 1 agosto 2011, che implicano il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (quindi: 69, 74, 75, 77). Altri casi per cui la frequenza è biennale sono i seguenti: ◆ cantieri: s’intendono gli impianti temporaneamente realizzati nei cantieri, tra cui anche quelli edili ma non può riguardare lavori di ristrutturazione in ambito condominiale che, presumibilmente, non hanno durata superiore ai due anni. E per i casi sotto elencati dei quali, in linea di massima, l’amministratore non è responsabile. Si ricorda (si veda premessa) il fatto che ciascun attività inclusa nel condominio dovrà richiedere e far eseguire le verifiche indipendentemente dalle altre (e dalla verifica dell’impianto di terra condominiale); ◆ locali adibiti ad uso medico: s’intendono tutti gli impianti in locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, ma anche locali per trattamenti estetici in cui si fa uso di apparecchi elettrici destinati al trattamento estetico che entrano in contatto fisico o elettrico col soggetto trattato e/o trasferiscono energia verso o dal soggetto trattato. Analogo discorso per gli ambulatori veterinari; ◆ locali dove si svolge attività di parrucchiere ma dove si utilizzano apparecchi ad uso estetico ◆ nelle palestre dove si svolgono anche attività di riabilitazione fisicomotoria, massaggi e/o trattamenti con apparecchiature ad uso estetico. Vii Dossier sicurezza Misure di protezione: misure da adottare nella struttura da proteggere per ridurre il rischio. Protezione contro il fulmine LP: sistema completo usato per la protezione contro il fulmine delle strutture, dei loro impianti interni, del loro contenuto e delle persone, costituito in generale da un LPS e dalle SPM. Sistema di protezione contro il fulmine LPS: impianto completo usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura. È costituito da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione interno. Misure di protezione contro il LEMP - SPM: misure usate per la protezione degli impianti interni contro gli effetti del LEMP. Esse fanno parte della protezione completa contro il fulmine. Schermo magnetico: schermo metallico chiuso, continuo o a maglia, che racchiude la struttura da proteggere, o una parte di essa, usato per ridurre i guasti degli impianti elettrici ed elettronici. Cavo di protezione contro il fulmine: cavo speciale con isolamento incrementato il cui schermo è in continuo contatto con il suolo sia direttamente che attraverso la guaina di plastica. Condotto per la protezione dei cavi contro il fulmine: condotto per cavi avente bassa resistività ed in contatto con il suolo (es.: calcestruzzo con ferri di armatura interconnessi o condotto metallico). Limitatore di sovratensione SPD: dispositivo che limita le sovratensioni e scarica le correnti impulsive; contiene almeno un componente non lineare. Sistema di SPD: gruppo di SPD adeguatamente scelto, coordinato ed installato per ridurre i guasti degli impianti elettrici ed elettronici. Interfacce di separazione: dispositivi atti ad attenuare gli impulsi condotti sulle linee entranti in una LPZ. Sono compresi i trasformatori di separazione muniti di schermo connesso a terra tra gli avvolgimenti, cavi in fibra ottica privi di parti metalliche ed opto-isolatori. Le caratteristiche di tenuta di detti dispositivi sono intrinsecamente adatte allo scopo o rese tali mediante SPD. Collegamento equipotenziale EB: connessione tra corpi metallici e l’LPS, mediante connessione diretta o tramite limitatore di sovratensioni, per ridurre le differenze di potenziale dovute alle correnti di fulmine. Zona 0: luogo in cui è presente continuamente o per lunghi periodi o frequentemente una atmosfera esplosiva composta da una miscela di aria e sostanza infiammabile sotto forma di gas, vapore o miscela [IEC 60050-462:2008, 426-03-03, modificata]. Zona 1: luogo in cui è probabile che si verifichi occasionalmente, durante le normali operazioni, atmosfera esplosiva composta da una miscela di aria e sostanza infiammabile sotto forma di gas, vapore o miscela [IEC 60050-462:2008, 42603-04, modificata]. Zona 2: luogo in cui, durante le normali operazioni, non è probabile che si verifichi atmosfera esplosiva composta da una miscela di aria e sostanza infiammabile sotto forma di gas, vapore o miscela ma, quando questo accade, essa persiste solo per brevi periodi. In questa definizione, il termine “persiste” significa il periodo totale di tempo in cui esiste l’atmosfera esplosiva. Questo normalmente comprende la durata totale del rilascio più il tempo necessario all’atmosfera esplosiva per disperdersi dopo la cessazione del rilascio. Indicazioni relative alla frequenza degli avvenimenti ed alla loro durata possono essere ottenute dai regolamenti delle specifiche industrie o applicazioni. [IEC 60050-462:2008, 426-03-05, modificata]. Zona 20: luogo in cui è presente nell’aria continuamente, o per lunghi periodi, o frequentemente, atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile [EN 60079-10-2:2009, 6.2, modificata]. Zona 21: luogo in cui è probabile si verifichi occasionalmente, durante le normali operazioni, atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile [EN 60079-10-2:2009, 6.2, modificata]. Zona 22: luogo in cui, durante le normali operazioni, non è probabile che si verifichi atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile, ma quando questo accade essa persiste solo per brevi periodi [EN 60079-10-2:2009, 6.2, modificata]. iX Dossier sicurezza Il D.lgs. 81/08 ricorda inoltre, che a parte le disposizioni del D.P.R. n.462 che si sta approfondendo in questa sede, il datore di lavoro deve occuparsi della manutenzione. PARAFULMINI E STABILI CONDOMINIALI QUALI OBBLIGHI PER GLI AMMINISTRATORI A cura di: Ing Carlo Giordano e Arch Federico Proietti (www.condominisicuri.it) G li impianti elettrici negli edifici condominiali sono di diverso tipo, implicano una serie di adempimenti e meritano un’attenzione particolare da parte dell’amministratore, data la gravità degli infortuni che possono essere causati da una gestione e manutenzione non idonee. Iniziamo ad approfondire gli obblighi che riguardano solo gli amministratori che abbiano alle loro dipendenze un lavoratore subordinato. OBBLIGHI DEGLI “AMMINISTRATORI - DATORI DI LAVORO” In particolare, il DPR 22 ottobre 2001 n.462, riguarda solo impianti installati in luoghi di lavoro, e prende in considerazione tre tipologie di impianto: 1) installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 2) dispositivi di messa a terra di impianti elettrici 3) impianti elettrici pericolosi Per queste tipologie di impianto sono previsti i seguenti obblighi: ◆ la denuncia; ◆ le verifiche periodiche; ◆ le verifiche straordinarie. Vediamo di capire quali interessano direttamente l’amministratore - datore di lavoro e quali sono, per ciascuna delle tre tipologie di installazione prese in considerazione dal decreto, gli obblighi da espletare e con quale periodicità. 3) Impianti elettrici pericolosi Iniziamo anteponendo ai primi due (1 e 2) il terzo tipo (3) di impianto preso in considerazione dal decreto: gli impianti elettrici pericolosi, cioè quelli in luoghi con rischio di esplosione. È il caso più delicato ma che, fortunatamente, è molto improbabile che possa coinvolgere responsabilità di un amministratore di condominio. Infatti, rientrano in tale caso i luoghi di lavoro con presenza di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri e quelli con presenza di materie esplosive; oppure alcuni casi di centrali termiche alimentate a gas metano. 1) Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Premesse Prima di approfondire gli obblighi dell’amministratore - datore di lavoro che riguardano gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, è opportuno fare cenno agli obblighi che egli ha di proteggere i propri dipendenti dai fulmini; a tal fine si riporta il seguente art. del D.lgs. 81/08: “Articolo 84 - Protezioni dai fulmini 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini”. Valutazione del rischio di fulminazione L’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, ha obbligato il datore di lavoro a effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 (D.V.R.). In particolare, per la valutazione del rischio di fulminazione, si deve fare riferimento alle norme CEI EN 62305-2 e CEI 81- 10 V1. La procedura di calcolo per la determinazione di questo rischio è piuttosto complessa e articolata e richiede, quindi, specifiche competenze sull’argomento nonché l’ausilio di appositi software. Tramite questi è possibile calcolare il rischio tollerabile “RT” dalla struttura in analisi, e quello totale “R”. Se il rischio totale “R” è minore del rischio tollerabile dalla struttura “RT”, la protezione contro il fulmine non è necessaria e la struttura si definisce “autoprotetta”. In tal caso il datore di lavoro dovrà conservare e rendere disponibile, su richiesta delle autorità competenti, l’analisi del rischio di fulminazione, che ne dichiara, appunto, l’autoprotezione. IMPORTANTE. La valutazione del rischio di fulminazione eseguita in conformità alla norma CEI EN 623052 risulta più restrittiva (quindi, garantisce maggiore tutela alle persone) rispetto alle valutazioni già effettuate in base alla norma CEI 81-1 o alla norma CEI 81-4 (in vigore fino al 1 febbraio 2007), per cui una rivalutazione risulta essere un adempimento necessario. Se invece il rischio totale R risulta maggiore del rischio tollerabile RT (per cui la struttura non è autoprotetta), dovranno essere adottate idonee misure di protezione quali, per esempio, captatori, gabbie di Faraday, scaricatori, ecc. (ovvero dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche), per rendere R ≤ RT. In tal caso il datore di lavoro dovrà rispettare la normativa relativa ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. 2) Dispositivi di messa a terra di impianti elettrici Premesse Le norme CEI prevedono che l’impianto di terra nei condomini debba essere unico e comprendere i collegamenti equipotenziali principali tra la rete di terra e le tubazioni metalliche che dall’esterno entrano nel condominio (ad esempio, tubi di acqua potabile, del gas, eventuale teleriscaldamento, ecc.). Laddove nel condominio siano presenti altre attività professionali (es. studi professionali, attività commerciali, etc.) ogni datore di lavoro (amministratore compreso) ha l’obbligo di richiedere la verifica dell’impianto di terra relativo alla propria attività (o condominio). Ciò perché, se è vero che l’impianto di terra è unico, non è lo stesso per tutti gli altri dispositivi di protezione contro i contatti indiretti (interruttori differenziali, conduttori di protezione) oggetto anch’essi dell’ispezione. Denuncia e comunicazioni (NB: valido per impianti di cui ai punti 1 e 2) Per la messa in esercizio degli impianti (sia di terra che installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche), viene ribadita la centralità dell’installatore che, con l’emissione della “Dichiarazione di Conformità” (nata con la L. 46/90, che è stata sostituita dal D.M. 37/08) si responsabilizza sulla esecuzione a regola dell’arte dell’impianto; per la denuncia è infatti sufficiente l’inoltro, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, della dichiarazione di conformità all’INAIL e all’ASL/ARPA da parte del dell’amministratore - datore di lavoro. L’art. 2 comma 1 della 462/2001 prevede infatti che la dichiarazione di conformità equivale, a tutti gli effetti, ad omologazione dell’impianto. L’INAIL, a seguito della denuncia, potrà effettuare verifiche a campione. Il datore di lavoro dovrà inoltre comunicare all’INAIL e all’ASL/ARPA: ◆ le avvenute modifiche sostanziali; ◆ a cessazione degli impianti. Denuncia degli impianti di cui al solo punto 1 In riferimento al DPR 462/2001, sono soggette all’obbligo di denuncia di cui all’art.2 comma 2 esclusivamente le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche relativi alle strutture che (oltre, ovviamente, a non essere autoprotette) rientrano negli artt. 38 e 39 del DPR 547/55, ovvero: ◆ i camini industriali iX Dossier sicurezza Il D.lgs. 81/08 ricorda inoltre, che a parte le disposizioni del D.P.R. n.462 che si sta approfondendo in questa sede, il datore di lavoro deve occuparsi della manutenzione. PARAFULMINI E STABILI CONDOMINIALI QUALI OBBLIGHI PER GLI AMMINISTRATORI A cura di: Ing Carlo Giordano e Arch Federico Proietti (www.condominisicuri.it) G li impianti elettrici negli edifici condominiali sono di diverso tipo, implicano una serie di adempimenti e meritano un’attenzione particolare da parte dell’amministratore, data la gravità degli infortuni che possono essere causati da una gestione e manutenzione non idonee. Iniziamo ad approfondire gli obblighi che riguardano solo gli amministratori che abbiano alle loro dipendenze un lavoratore subordinato. OBBLIGHI DEGLI “AMMINISTRATORI - DATORI DI LAVORO” In particolare, il DPR 22 ottobre 2001 n.462, riguarda solo impianti installati in luoghi di lavoro, e prende in considerazione tre tipologie di impianto: 1) installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 2) dispositivi di messa a terra di impianti elettrici 3) impianti elettrici pericolosi Per queste tipologie di impianto sono previsti i seguenti obblighi: ◆ la denuncia; ◆ le verifiche periodiche; ◆ le verifiche straordinarie. Vediamo di capire quali interessano direttamente l’amministratore - datore di lavoro e quali sono, per ciascuna delle tre tipologie di installazione prese in considerazione dal decreto, gli obblighi da espletare e con quale periodicità. 3) Impianti elettrici pericolosi Iniziamo anteponendo ai primi due (1 e 2) il terzo tipo (3) di impianto preso in considerazione dal decreto: gli impianti elettrici pericolosi, cioè quelli in luoghi con rischio di esplosione. È il caso più delicato ma che, fortunatamente, è molto improbabile che possa coinvolgere responsabilità di un amministratore di condominio. Infatti, rientrano in tale caso i luoghi di lavoro con presenza di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri e quelli con presenza di materie esplosive; oppure alcuni casi di centrali termiche alimentate a gas metano. 1) Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Premesse Prima di approfondire gli obblighi dell’amministratore - datore di lavoro che riguardano gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, è opportuno fare cenno agli obblighi che egli ha di proteggere i propri dipendenti dai fulmini; a tal fine si riporta il seguente art. del D.lgs. 81/08: “Articolo 84 - Protezioni dai fulmini 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini”. Valutazione del rischio di fulminazione L’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, ha obbligato il datore di lavoro a effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 (D.V.R.). In particolare, per la valutazione del rischio di fulminazione, si deve fare riferimento alle norme CEI EN 62305-2 e CEI 81- 10 V1. La procedura di calcolo per la determinazione di questo rischio è piuttosto complessa e articolata e richiede, quindi, specifiche competenze sull’argomento nonché l’ausilio di appositi software. Tramite questi è possibile calcolare il rischio tollerabile “RT” dalla struttura in analisi, e quello totale “R”. Se il rischio totale “R” è minore del rischio tollerabile dalla struttura “RT”, la protezione contro il fulmine non è necessaria e la struttura si definisce “autoprotetta”. In tal caso il datore di lavoro dovrà conservare e rendere disponibile, su richiesta delle autorità competenti, l’analisi del rischio di fulminazione, che ne dichiara, appunto, l’autoprotezione. IMPORTANTE. La valutazione del rischio di fulminazione eseguita in conformità alla norma CEI EN 623052 risulta più restrittiva (quindi, garantisce maggiore tutela alle persone) rispetto alle valutazioni già effettuate in base alla norma CEI 81-1 o alla norma CEI 81-4 (in vigore fino al 1 febbraio 2007), per cui una rivalutazione risulta essere un adempimento necessario. Se invece il rischio totale R risulta maggiore del rischio tollerabile RT (per cui la struttura non è autoprotetta), dovranno essere adottate idonee misure di protezione quali, per esempio, captatori, gabbie di Faraday, scaricatori, ecc. (ovvero dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche), per rendere R ≤ RT. In tal caso il datore di lavoro dovrà rispettare la normativa relativa ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. 2) Dispositivi di messa a terra di impianti elettrici Premesse Le norme CEI prevedono che l’impianto di terra nei condomini debba essere unico e comprendere i collegamenti equipotenziali principali tra la rete di terra e le tubazioni metalliche che dall’esterno entrano nel condominio (ad esempio, tubi di acqua potabile, del gas, eventuale teleriscaldamento, ecc.). Laddove nel condominio siano presenti altre attività professionali (es. studi professionali, attività commerciali, etc.) ogni datore di lavoro (amministratore compreso) ha l’obbligo di richiedere la verifica dell’impianto di terra relativo alla propria attività (o condominio). Ciò perché, se è vero che l’impianto di terra è unico, non è lo stesso per tutti gli altri dispositivi di protezione contro i contatti indiretti (interruttori differenziali, conduttori di protezione) oggetto anch’essi dell’ispezione. Denuncia e comunicazioni (NB: valido per impianti di cui ai punti 1 e 2) Per la messa in esercizio degli impianti (sia di terra che installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche), viene ribadita la centralità dell’installatore che, con l’emissione della “Dichiarazione di Conformità” (nata con la L. 46/90, che è stata sostituita dal D.M. 37/08) si responsabilizza sulla esecuzione a regola dell’arte dell’impianto; per la denuncia è infatti sufficiente l’inoltro, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, della dichiarazione di conformità all’INAIL e all’ASL/ARPA da parte del dell’amministratore - datore di lavoro. L’art. 2 comma 1 della 462/2001 prevede infatti che la dichiarazione di conformità equivale, a tutti gli effetti, ad omologazione dell’impianto. L’INAIL, a seguito della denuncia, potrà effettuare verifiche a campione. Il datore di lavoro dovrà inoltre comunicare all’INAIL e all’ASL/ARPA: ◆ le avvenute modifiche sostanziali; ◆ a cessazione degli impianti. Denuncia degli impianti di cui al solo punto 1 In riferimento al DPR 462/2001, sono soggette all’obbligo di denuncia di cui all’art.2 comma 2 esclusivamente le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche relativi alle strutture che (oltre, ovviamente, a non essere autoprotette) rientrano negli artt. 38 e 39 del DPR 547/55, ovvero: ◆ i camini industriali Dossier sicurezza X ◆ le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all’aperto; ◆ tutti gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni che sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), come da allegato I del D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011, delle quali si riportano qui di seguito le attività che riguardano più comunemente l’amministratore -datore di lavoro: - 69: locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi; - 74: centrali termiche con potenzialità > kW 116; - 75: autorimesse di superficie superiore a 300 mq; - 77: edifici civili con più di 24 metri di altezza antincendio. Denuncia degli impianti di cui al solo punto 2 Il DPR 462/2001 prescrive che l’ “amministratore-datore di lavoro” denunci tutti gli impianti di terra. Verifiche periodiche (degli impianti di cui ai punti 1 e 2) Al comma 1 degli artt. 4 e 6 del DPR 462/2001, si decreta che il “datore di lavoro (nel nostro caso amministratore datore di lavoro) è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità e biennale”. È opportuno non confondere le verifiche ispettive con le verifiche di manutenzione; a tal fine può essere utile ricordare un caso noto a ciascuno di noi: il caso della revisione dell’automobile (verifica ispettiva) e la verifica di manutenzione che facciamo preventivamente effettuare dal nostro meccanico affinché la verifica ispettiva dia un esito positivo. Tornando alle verifiche periodiche (prescritte dal DPR 462/2001), va specificato che è il datore di lavoro che deve classificare gli impianti di cui è responsabile, individuarne la periodicità delle verifiche e incaricare della loro effettuazione o l’INAIL o un organismo notificato dal Ministero delle attività produttive. La periodicità delle verifiche (si noti; sempre per gli impianti per entrambi i punti 1 e 2) Notevoli dubbi e quesiti sono sorti sulla valutazione della periodicità. Vediamo di chiarire, soprattutto in relazione all’ambito che riguarda gli amministratori di condominio, quando la frequenza della verifica di un impianto è da considerarsi biennale; in tutti gli altri casi l’ambiente sarà “ordinario”, quindi la frequenza quinquennale. Frequenza biennale È prevista per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio: l’individuazione di tali ambienti dipende da una molteplicità di parametri, ma si può affermare che, per quanto riguarda l’ambito delle responsabilità dell’amministratore di condominio, sono da considerarsi a maggior rischio in caso d’incendio le attività, elencate nel già citato allegato I del D.P.R. N.151 del 1 agosto 2011, che implicano il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (quindi: 69, 74, 75, 77). Altri casi per cui la frequenza è biennale sono i seguenti: ◆ cantieri: s’intendono gli impianti temporaneamente realizzati nei cantieri, tra cui anche quelli edili ma non può riguardare lavori di ristrutturazione in ambito condominiale che, presumibilmente, non hanno durata superiore ai due anni. E per i casi sotto elencati dei quali, in linea di massima, l’amministratore non è responsabile. Si ricorda (si veda premessa) il fatto che ciascun attività inclusa nel condominio dovrà richiedere e far eseguire le verifiche indipendentemente dalle altre (e dalla verifica dell’impianto di terra condominiale); ◆ locali adibiti ad uso medico: s’intendono tutti gli impianti in locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, ma anche locali per trattamenti estetici in cui si fa uso di apparecchi elettrici destinati al trattamento estetico che entrano in contatto fisico o elettrico col soggetto trattato e/o trasferiscono energia verso o dal soggetto trattato. Analogo discorso per gli ambulatori veterinari; ◆ locali dove si svolge attività di parrucchiere ma dove si utilizzano apparecchi ad uso estetico ◆ nelle palestre dove si svolgono anche attività di riabilitazione fisicomotoria, massaggi e/o trattamenti con apparecchiature ad uso estetico. Vii Dossier sicurezza Misure di protezione: misure da adottare nella struttura da proteggere per ridurre il rischio. Protezione contro il fulmine LP: sistema completo usato per la protezione contro il fulmine delle strutture, dei loro impianti interni, del loro contenuto e delle persone, costituito in generale da un LPS e dalle SPM. Sistema di protezione contro il fulmine LPS: impianto completo usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura. È costituito da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione interno. Misure di protezione contro il LEMP - SPM: misure usate per la protezione degli impianti interni contro gli effetti del LEMP. Esse fanno parte della protezione completa contro il fulmine. Schermo magnetico: schermo metallico chiuso, continuo o a maglia, che racchiude la struttura da proteggere, o una parte di essa, usato per ridurre i guasti degli impianti elettrici ed elettronici. Cavo di protezione contro il fulmine: cavo speciale con isolamento incrementato il cui schermo è in continuo contatto con il suolo sia direttamente che attraverso la guaina di plastica. Condotto per la protezione dei cavi contro il fulmine: condotto per cavi avente bassa resistività ed in contatto con il suolo (es.: calcestruzzo con ferri di armatura interconnessi o condotto metallico). Limitatore di sovratensione SPD: dispositivo che limita le sovratensioni e scarica le correnti impulsive; contiene almeno un componente non lineare. Sistema di SPD: gruppo di SPD adeguatamente scelto, coordinato ed installato per ridurre i guasti degli impianti elettrici ed elettronici. Interfacce di separazione: dispositivi atti ad attenuare gli impulsi condotti sulle linee entranti in una LPZ. Sono compresi i trasformatori di separazione muniti di schermo connesso a terra tra gli avvolgimenti, cavi in fibra ottica privi di parti metalliche ed opto-isolatori. Le caratteristiche di tenuta di detti dispositivi sono intrinsecamente adatte allo scopo o rese tali mediante SPD. Collegamento equipotenziale EB: connessione tra corpi metallici e l’LPS, mediante connessione diretta o tramite limitatore di sovratensioni, per ridurre le differenze di potenziale dovute alle correnti di fulmine. Zona 0: luogo in cui è presente continuamente o per lunghi periodi o frequentemente una atmosfera esplosiva composta da una miscela di aria e sostanza infiammabile sotto forma di gas, vapore o miscela [IEC 60050-462:2008, 426-03-03, modificata]. Zona 1: luogo in cui è probabile che si verifichi occasionalmente, durante le normali operazioni, atmosfera esplosiva composta da una miscela di aria e sostanza infiammabile sotto forma di gas, vapore o miscela [IEC 60050-462:2008, 42603-04, modificata]. Zona 2: luogo in cui, durante le normali operazioni, non è probabile che si verifichi atmosfera esplosiva composta da una miscela di aria e sostanza infiammabile sotto forma di gas, vapore o miscela ma, quando questo accade, essa persiste solo per brevi periodi. In questa definizione, il termine “persiste” significa il periodo totale di tempo in cui esiste l’atmosfera esplosiva. Questo normalmente comprende la durata totale del rilascio più il tempo necessario all’atmosfera esplosiva per disperdersi dopo la cessazione del rilascio. Indicazioni relative alla frequenza degli avvenimenti ed alla loro durata possono essere ottenute dai regolamenti delle specifiche industrie o applicazioni. [IEC 60050-462:2008, 426-03-05, modificata]. Zona 20: luogo in cui è presente nell’aria continuamente, o per lunghi periodi, o frequentemente, atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile [EN 60079-10-2:2009, 6.2, modificata]. Zona 21: luogo in cui è probabile si verifichi occasionalmente, durante le normali operazioni, atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile [EN 60079-10-2:2009, 6.2, modificata]. Zona 22: luogo in cui, durante le normali operazioni, non è probabile che si verifichi atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile, ma quando questo accade essa persiste solo per brevi periodi [EN 60079-10-2:2009, 6.2, modificata]. Vi Dossier sicurezza Linea: linea di energia o di telecomunicazione connessa ad una struttura per cui è richiesta la protezione. Linea di telecomunicazione: linea di trasmissione usata per far comunicare fra loro apparecchiature che possono essere ubicate in strutture separate, come ad esempio una linea dati o una linea telefonica. Linea di energia: linea elettrica di alimentazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di impianti interni, quale, ad esempio, una linea di distribuzione di energia a bassa tensione (BT) o alta tensione (AT). Evento pericoloso: fulmine sulla o in prossimità della struttura da proteggere, sulla o in prossimità di una linea connessa alla struttura da proteggere, che può causare danno. Fulmine su una struttura: fulmine che colpisce una struttura da proteggere. Fulmine in prossimità di una struttura: fulmine che colpisce tanto vicino ad una struttura da proteggere da essere in grado di generare sovratensioni pericolose. Fulmine su una linea: fulmine che colpisce una linea connessa alla struttura da proteggere. Fulmine in prossimità di una linea: fulmine che colpisce tanto vicino ad una linea connessa alla struttura da proteggere da essere in grado di generare sovratensioni pericolose. Numero di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione diretta della struttura ND: numero medio annuo atteso di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione diretta della struttura. Numero di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione diretta di una linea NL: numero medio annuo atteso di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione diretta di una linea. Numero di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione indiretta della struttura NM: numero medio annuo atteso di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione indiretta della struttura. Numero di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione indiretta di una linea NI: numero medio annuo atteso di eventi pericolosi dovuti alla fulminazione indiretta di una linea. Impulso elettromagnetico del fulmine LEMP: tutti gli effetti elettromagnetici della corrente di fulmine che possono generare impulsi e campi elettromagnetici mediante accoppiamento resistivo, induttivo e capacitivo. Impulso: transitorio dovuto al LEMP che si manifesta come una sovratensione e/o una sovracorrente. Nodo: punto di una linea oltre il quale la propagazione di impulsi si assume trascurabile. Esempi di nodo sono la barra di distribuzione a valle di un trasformatore AT/BT su una linea di energia, un multiplexer o un apparato xDSL su una linea di telecomunicazione. Per una linea di telecomunicazioni il “nodo” è costituito, nella maggior parte dei casi, dalla centrale di telecomunicazioni. Danno materiale: danno ad una struttura (o a quanto in essa contenuto) o a un servizio causato dagli effetti meccanici, termici, chimici o esplosivi del fulmine. Danni ad esseri viventi: danni, inclusa la perdita della vita, causati ad uomini o animali per elettrocuzione provocata da tensioni di contatto e di passo generate dal fulmine. Sebbene gli esseri viventi possano subire danneggiamenti per altre cause, la dizione “danni ad esseri viventi” è riferita, in questa Parte della CEI EN 62305, solo al danno per elettrocuzione (tipo di danno D1). Guasto di un impianto elettrico o elettronico: avaria permanente di un impianto elettrico o elettronico dovuta al LEMP. Probabilità di danno PX: probabilità che un evento pericoloso possa provocare danno alla struttura da proteggere o al suo contenuto. Perdita LX: ammontare medio della perdita (uomini e beni) conseguente ad un determinato tipo di danno dovuto ad un evento pericoloso, riferito al valore complessivo (uomini e beni) della struttura da proteggere. Rischio R: valore della probabile perdita media annua (uomini e beni) dovuta al fulmine, riferito al valore complessivo (uomini e beni) della struttura da proteggere. Componente di rischio RX: rischio parziale dipendente dalla sorgente e dal tipo di danno. Rischio tollerabile RT: valore massimo del rischio che può essere tollerato nella struttura da proteggere. Zona di una struttura ZS: parte di una struttura con caratteristiche omogenee, in cui può essere usato un gruppo unico di parametri per la valutazione di una componente di rischio. Sezione di una linea SL: parte di una linea con caratteristiche omogenee, in cui può essere usato un unico gruppo di parametri per la valutazione di una componente di rischio. Zona di protezione LPZ: zona in cui è definito l’ambiente elettromagnetico creato dal fulmine. I confini di zona di una LPZ non sono necessariamente costituiti da elementi fisici (es.: pareti, pavimento e soffitto). Livello di protezione LPL: numero, associato ad un gruppo di valori dei parametri della corrente di fulmine, relativo alla probabilità che i correlati valori massimo e minimo di progetto non siano superati in natura. Il livello di protezione è usato per dimensionare le misure di protezione sulla base del corrispondente gruppo di parametri della corrente di fulmine. Xi Dossier sicurezza Frequenza quinquennale Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti. Verifiche straordinarie Oltre alle verifiche, l’amministratore - datore di lavoro dovrà far effettuare una verifica straordinaria nei seguenti casi: ◆ esito negativo della verifica periodica; ◆ modifica sostanziale dell’impianto. Per stabilire cosa si intenda per “modifica sostanziale” si può far riferimento alla casistica riportata nella circolare ISPESL 24/10/1994, n. 12988. NOTA: L’effettuazione delle verifiche straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità dell’impianto. In sintesi: cosa è cambiato In base al DPR 462/01, le verifiche degli impianti possono essere effettuate (oltre che dalla Asl/Arpa) da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive. La differenza sostanziale rispetto al passato è la seguente: prima il datore di lavoro aveva soltanto l’obbligo di denunciare l’impianto e, in caso di mancata verifica dello stesso, non aveva responsabilità (non erano a lui imputabili carenze di personale delle Asl/Arpa/Ispesl); ora il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di richiedere la verifica periodica ogni due/cinque anni ad un Organismo Abilitato (o all’Asl/Arpa). In caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro è responsabile, poiché per effettuare la verifica è sufficiente richiederla a un Organismo Abilitato (che dispone di sufficiente personale per effettuare le verifiche). Impianto mai stato denunciato e obblighi dell’amministratore Premesso che gli Organismi Abilitati possono procedere alla verifica degli impianti in scadenza (realizzati prima e dopo l’entrata in vigore del DPR 462/01) anche in assenza di precedenti verifiche (o di omologazione) degli stessi da parte degli organi pubblici di vigilanza (ISPESL e/o ASL/ARPA). Impianti mai denunciati e realizzati dopo l’entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990) Se l’amministratore - datore di lavoro ha la dichiarazione di conformità, la invia all’INAIL e all’ASL/ARPA o allo Sportello unico, per la denuncia dell’impianto, seguendo quindi una procedura simile a quella prevista per i nuovi impianti (probabile sanzione pecuniaria per omessa denuncia). Se l’amministratore - datore di lavoro non ha la dichiarazione di conformità, e questa è irrecuperabile, occorre richiedere ad un professionista il rilascio della dichiarazione di rispondenza (DIRI) secondo l’art 7 comma 6 del DM 37/08, e inviare la stessa all’INAIL e/o all’ASL/ARPA, per la denuncia dell’impianto. Qualora l’impianto non risultasse conforme occorre prima far eseguire i lavori di adeguamento. Impianti mai denunciati e realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990) Il datore di lavoro fa accertare da un professionista abilitato iscritto all’Albo la rispondenza dell’impianto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti e si fa rilasciare da questo la dichiarazione di rispondenza (DIRI). Se l’impianto è conforme alla regola d’arte, il datore di lavoro invia, al posto della dichiarazione di conformità, la dichiarazione di rispondenza. Inoltre è necessario predisporre la documentazione aggiornata dell’impianto, che risulta indispensabile per l’esecuzione delle verifiche periodiche e per l’esercizio dell’impianto. Se l’impianto non risulta conforme alla regola d’arte, l’amministratore - datore di lavoro deve richiedere ad un professionista di eseguire un progetto e deve incaricare un’impresa installatrice di eseguire lavori di adeguamento. Dopodiché invia la dichiarazione di conformità secondo il DM 37/08 dell’intero impianto (non soltanto dei lavori di ristrutturazione) all’INAIL e/o all’ASL/ARPA. Xii Dossier sicurezza Altri casi V Dossier sicurezza Valutazione del rischio e scelta dei componenti di protezione Impianti già denunciati e privi della dichiarazione di conformità, perché realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990) Nei luoghi di lavoro, la valutazione del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche, eseguita con la versione precedente della norma, deve essere rivalutata come richiesto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. (artt. 17, 29 e 84), essendo in vigore dal 01.03.2013 la nuova versione della norma CEI EN 62305-2. Infatti, per gli edifici esistenti, nei quali la valutazione del rischio di fulminazione era già stata effettuata in base alle norme tecniche precedenti, il datore di lavoro dovrà compiere nuovamente la valutazione, in conformità alla norma CEI EN 62305-2, e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione finalizzate a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma stessa. Una valutazione del rischio previdente fornisce degli elementi che permettono di prendere le decisioni opportune al fine di limitare i rischi in questione. Le analisi dei rischi hanno come obiettivo l’oggettivazione e la quantificazione del pericolo al quale sono esposti gli edifici, e i loro contenuti, in caso di una fulminazione diretta e indiretta. L’analisi del rischio definita nella CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) garantisce un progetto di protezione contro i fulmini comprensibile per tutte le parti coinvolte (committente/datore di lavoro e valutatore) che sia ottimale sia dal punto di vista tecnico ed economico. Farsi rilasciare una dichiarazione di rispondenza (DIRI) e far sottoporre regolarmente l’impianto alle verifiche periodiche. La norma CEI EN 62305-2 (seconda edizione) Impianti già denunciati prima del 23/01/2002 (data di entrata in vigore del DPR n.462/2001) e sottoposti in passato ad omologazione o verifica L’amministratore - datore di lavoro richiede la nuova verifica all’Organismo Abilitato. Impianti già denunciati, ma non ancora sottoposti a verifica e quindi in attesa di prima verifica L’amministratore - datore di lavoro richiede la nuova verifica all’Organismo Abilitato. Impianti che passano, attraverso un’operazione di subentro, da un amministratore - datore di lavoro ad un altro ◆ Se il nuovo amministratore - datore di lavoro non ha introdotto modifiche sostanziali all’impianto, non cambia sostanzialmente nulla. L’unico obbligo del nuovo amministratore - datore di lavoro è quello di comunicare all’INAIL e all’ASL/ARPA la variazione di ragione sociale. ◆ Se il nuovo amministratore - datore di lavoro introduce modifiche sostanziali all’impianto (es. cambio alimentazione da BT a MT, cambio di destinazione d’uso di un locale, etc.), oltre alla variazione di ragione sociale deve comunicare all’INAIL e all’ASL/ARPA la modifica effettuata. In questo caso è necessario che il datore di lavoro si attivi anche per richiedere la verifica straordinaria prevista dal DPR 462/01 in caso di modifica sostanziale dell’impianto. ◆ Se il nuovo amministratore - datore di lavoro sostituisce completamente l’impianto, si ricade nel caso della denuncia di un nuovo impianto. ◆ Se il vecchio amministratore - datore di lavoro non aveva denunciato gli impianti, si ricade in uno dei casi esaminati precedentemente. OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI (SENZA LAVORATORI ALLE DIPENDENZE) Il DPR 462/01 non lascia spazi ad interpretazioni per quanto riguarda il destinatario degli obblighi: il datore di lavoro. A tal riguardo è opportuno fare una riflessione. Il DPR in oggetto, al pari forse di tutta la normativa sulla sicurezza (oggi “riorganizzata” nel testo unico sulla sicurezza D.lgs 81/08), ha lo scopo di preservare la salute dei lavoratori subordinati; obbiettivo che è tanto nobile quanto irrinunciabile, ma non si può negare che chi ne beneficia è una porzione di cittadini ingiustificatamente e gravemente limitata. Il nostro ambito di interesse (il condominio) si presta molto bene ad evidenziare quanto detto. È evidente che oggi il numero di persone che lavorano alle dipendenze dei condomini sia enormemente inferiore rispetto a chi presta la propria opera agli stessi a titolo diverso; mentre infatti i condomini con portiere sono diventati, negli ultimi decenni, una esigua minoranza, non esiste condominio nel quale non venga svolta attività lavorativa non da dipendente che può essere sia saltuaria (tecnici/artigiani come idraulici, elettricisti, muratori, imbianchini, antennisti, caldaisti, ecc.), ma che può anche essere sistematica e consistere in alcune ore settimanali come per chi svolge le pulizie delle parti comuni dello stabile; vale a dire centinaia di ore di lavoro per anno, con conseguenti rischi in proporzione, che non vengono considerati dalla normativa. Che questa situazione sia iniqua e che comporti sia rischi per la salute di chi lavora (a titolo diverso dal dipendente) che gravi rischi di responsabilità civile e penale per l’amministratore di condominio non è parere solo di chi scrive; si riporta a tal riguardo una nota, scritta da un dirigente del ministero delle attività produttive, in risposta ad un quesito proprio in relazione al DPR 462/01. Tale norma è applicabile alla valutazione del rischio dovuto a fulmini a terra. Il suo scopo è quello di fornire la procedura per la determinazione di detto rischio; una volta che sia stato stabilito un limite superiore per il rischio tollerabile, la procedura consente la scelta di appropriate misure di protezione da adottare per ridurre il rischio al limite tollerabile o a valori inferiori. Rispetto alla precedente edizione si segnalano alcune modifiche: ◆ è esclusa dallo scopo la valutazione del rischio relativa ai servizi connessi alla struttura; ◆ sono considerati i danni agli essere viventi causati da elettrocuzione all’interno della struttura; ◆ è ridotto da 10-3 a 10-4 il rischio tollerabile per la perdita di patrimonio culturale insostituibile; ◆ è considerato il danno alle strutture circostanti o all’ambiente; ◆ sono riportate tabelle per la stima dell’ammontare relativo della perdita in tutti i casi; ◆ estensione dei livelli della tensione di tenuta degli apparati fino a 1 kV. Sono riportate equazioni più corrette per la valutazione di: ◆ area di raccolta relativa ai fulmini al suolo in prossimità di una struttura; ◆ area di raccolta relativa ai fulmini al suolo in prossimità di una linea; ◆ probabilità che un fulmine possa provocare danno; ◆ coefficienti relativi alla perdita anche nelle strutture con rischio di esplosione; ◆ rischio relativo ad una zona della struttura; ◆ ammontare della perdita. Definizione di termini, simboli ed abbreviazioni Struttura da proteggere: struttura per cui è richiesta la protezione contro il fulmine in conformità alla Norma; la struttura da proteggere può essere una parte di una struttura più grande. Struttura con rischio di esplosione: struttura che contiene materiali esplosivi solidi o zone pericolose come definite dalla Norma EN 60079-10-1e EN 60079-10-2. Strutture pericolose per l’ambiente: strutture che, in conseguenza di una fulminazione, possono dar luogo ad emissioni biologiche, chimiche o radioattive (come ad esempio impianti chimici, petrolchimici, nucleari, ecc.). Ambiente urbano: area con un alta densità di edifici o di abitanti e con edifici alti. Ambiente suburbano: area con una densità media di edifici; la “periferia” è un esempio di ambiente suburbano. Ambiente rurale: area con una bassa densità di edifici; la “campagna” è un esempio di ambiente rurale. Tensione nominale di tenuta ad impulso Uw: tensione di tenuta ad impulso assegnata dal costruttore ad un’apparecchiatura o ad una parte di essa, per caratterizzare la capacità di tenuta del suo isolamento contro le sovratensioni [EN 60664-1:2007, definizione 3.9.2 modificata]. Per gli scopi della presente Parte della CEI EN 62305, si considera solo la tensione di tenuta fra conduttori attivi e la terra. Impianto elettrico: impianto comprendente componenti elettrici alimentati in bassa tensione. Impianto elettronico: impianto comprendente componenti elettronici sensibili quali apparati per telecomunicazioni, calcolatori, impianti di controllo e misura, impianti radio, apparati elettronici di potenza. Impianti interni: impianti elettrici ed elettronici interni ad una struttura. iV Dossier sicurezza sono causare la morte, o ferite gravi, anche le bruciature conseguenti alla fulminazione. Altri effetti indiretti dei fulmini possono essere gli incendi e la caduta di alberi. Danni meno gravi possono essere rappresentati da paralisi, amnesie e perdita di conoscenza per periodi compresi fra pochi minuti e alcune ore; in determinate condizioni, il bagliore del fulmine (il lampo) può causare anche disturbi alla vista e l’onda d’urto (il tuono) danni all’udito. NORMATIVA IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI Norme per l’installazione La prima edizione della norma CEI EN 62305 è datata aprile 2006; a seguito di numerose e articolate vicende, in sede internazionale, è stata infine pubblicata, ed è entrata in vigore il 01.03.2013, la parte 2 della seconda edizione della norma. L’attuale edizione della norma è stata suddivisa in parti a seconda dei contenuti degli argomenti trattati, sostituendo completamente la serie di Norme CEI EN 62305:2006-04. CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) - in vigore dal 02.12.2013: questa parte contiene le informazioni relative al pericolo da fulmine, alle caratteristiche del fulmine e ai parametri significativi per la simulazione degli effetti prodotti dai fulmini. CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) - in vigore dal 01.03.2013: la valutazione del rischio secondo CEI EN 62305-2 si basa su un’analisi dei rischi stessi al fine di stabilire per prima cosa la necessità di una protezione contro i fulmini. Dopodiché viene stabilita la misura di protezione ottimale dal punto di vista tecnico ed economico. Infine viene determinato il rischio residuo rimanente. Per motivi di praticità i criteri per la progettazione, l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro il fulmine sono considerate in due gruppi separati: CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) - in vigore dal 02.12.2013: danno materiale alle strutture e pericolo per le persone. Tratta la protezione di edifici e persone dai danni materiali e dal pericolo di morte, che potrebbero essere causati dall’effetto della corrente di fulmine oppure da scariche pericolose. CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) - in vigore dal 02.12.2013: Tratta la protezione di edifici contenenti sistemi elettrici ed elettronici dagli effetti dei disturbi elettromagnetici (LEMP) prodotti dai fulmini. Contemporaneamente alle Norme della serie CEI EN 62305 è stata pubblicata la Guida tecnica CEI 81-2 “Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini”. Essa fornisce indicazioni per verificare la rispondenza alle Norme CEI EN 62305 delle misure di protezione contro i fulmini adottate a seguito della valutazione del rischio di una struttura. La Guida è indirizzata a chi, a qualsiasi titolo, è chiamato alla verifica dei sistemi di protezione contro i fulmini. METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Necessità dell’impianto LPS (Lightning Protection System) L’impianto di protezione contro i fulmini LPS ha il compito di proteggere edifici dalle fulminazioni dirette e, di conseguenza, da possibili incendi e comunque dalle conseguenze della corrente di fulmine. La valutazione del rischio dovuto al fulmine analizza, come vedremo più avanti, un edificio con le sue caratteristiche, dimensionali e strutturali, di ubicazione, di destinazione d’uso, di compartimentazione antincendio, ecc. ed in base al tipo di impianti elettrici e di telecomunicazione presenti, o in ingresso, al carico di incendio presunto, alla presenza, o meno, di mezzi adeguati per fronteggiare o rivelare la presenza di eventuali incendi, consente di valutare se la struttura è statisticamente autoprotetta dai fulmini (ossia protetta in relazione alle proprie stesse caratteristiche), oppure necessita di adeguati mezzi di protezione esterni quali LPS (parafulmine, gabbia di Faraday, ecc.), SPD (limitatori di sovratensione), o accorgimenti di altra natura (mezzi di rivelazione/estinzione automatico in caso di incendi, asfaltatura del suolo, ecc.). Quando le prescrizioni normative non contengono alcuna specificazione sui dettagli delle misure di protezione contro i fulmini, o per massima cautela, è consigliabile installare almeno un LPS (di classe III) secondo CEI EN 62305-3. Xiii Dossier sicurezza NOTA 25/2/2005. prot. n.10723 Risposta a quesito verifiche impianti di messa a terra DPR 462/01 (a cura di: Ing. V. Monaco) Si fa riferimento alla richiesta di parere in oggetto di cui alla nota 8 febbraio 2005 per far presente in via preliminare che con il DPR 462/01 si è inteso garantire ai datori di lavoro lo svolgimento dei controlli di sicurezza relativi a determinate tipologie di impianti, necessari per la tutela di interessi pubblici generali fondamentali, quali la salute e la sicurezza, secondo principi di efficienza e tempestività, eliminando ove possibile senza pregiudizio di interesse primario, appesantimenti procedurali ed affiancando ai soggetti pubblici, anche altri soggetti di comprovata esperienza. Tipico esempio, anche se non unico, è costituito dall’esecuzione delle verifiche periodiche di impianti di ascensore. Per quanto concerne gli impianti di messa a terra di impianti elettrici, è parere dello scrivente Ufficio che detto obbligo debba ritenersi sussistente ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro e quindi anche quando non si sia in presenza - al momento - di rapporto di lavoro dipendente strictu sensu potendo tale rapporto essere instaurato anche successivamente per decisione assembleare. La ratio legis della richiamata normazione deve infatti essere individuata nella inalienabile esigenza di garantire l’incolumità di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove risulti situato un impianto elettrico. A riprova di tale doverosa interpretazione si consideri che, ove si verifichino incidenti nei confronti di tali soggetti riconducibili a malfunzionamenti dell’impianto, non vi è dubbio che ne risponda il proprietario e/o amministratore salvo dimostri di avere fatto il possibile per evitare l’evento: ebbene la manutenzione e la verifica periodica dell’impianto rendono senza dubbio più concreta la possibilità di offrire tale prova liberatoria. Pertanto, nella parte in cui il prefato dettato normativo parla di “datore di lavoro” come destinatario dell’obbligo oggetto di quesito, è in tale ambito che devono essere ricondotte anche ipotesi in cui pur mancando, al momento, un rapporto di lavoro dipendente, sia configurabile come ambiente di lavoro quello in cui vengono esercitate attività lavorative anche saltuarie, da parte di soggetti lavoratori legati a vario titolo al proprietario dell’impianto. Prioritarie e doverose esigenze di tutela dell’incolumità delle persone e dei beni non possono che anche giovarsi delle possibilità offerte dal DPR 462/01 in tema di verifiche periodiche o straordinarie. RIFLESSIONE La posizione esposta dal dirigente è totalmente corretta e condivisibile ma ad essa può essere fatta seguire una riflessione analoga, che riguarda una realtà del nostro Paese ed è di portata ancora più grande. Il tema degli infortuni sul lavoro è assolutamente delicato e il numero di morti per anno in Italia lo dimostra (oltre 1000); la legge (e i mass media) sembrano in qualche modo tenerne conto. Ma c’è una categoria che non gode degli stessi diritti ed attenzione, che è “nascosta” proprio nei condomini e che conta un numero di infortuni e di morti per anno molto, ma molto più alto. È la categoria di chi vive in casa, cioè chiunque di noi. I morti per incidenti domestici sono infatti molti di più di quelli sul lavoro e persino più di quelli sulle strade ma, inspiegabilmente, l’attenzione dei mass media e la normativa sul tema è ben poca. Le morti per anno sono ben 8.000; un numero enorme, che non accenna a diminuire (e perché dovrebbe, dal momento che nulla si sta facendo a riguardo?). Infatti se, ad esempio, per un portiere che lavora nello stabile per 40 ore settimanali, la messa a terra, secondo il DPR 462/01, va obbligatoriamente denunciata e verificata, diversamente, per decine di persone che occupano lo stesso stabile per molte più ore al giorno, sette giorni su sette (fine settimana e festività comprese), di cui molti sono bambini e anziani (e non hanno fatto un corso sulla sicurezza come i portieri), le verifiche non sono imposte da nessuna norma. Ciò è assolutamente insensato; l’evento “incidente domestico” è difatti quello assolutamente e largamente più probabile. Se ne contano in media, ogni anno, 4.500.000 a fronte di “solo” 300.000 incidenti stradali. Ma, anche se questa è una realtà sommersa, l’amministratore non si può permettere di trascurarla. Tra gli incidenti più frequenti vi sono proprio quelli connessi agli impianti elettrici; e se è vero che il responsabile dello stato dell’impianto di ciascun appartamento è il proprietario, non si può dimenticare che la sicurezza elettrica passa attraverso l’efficienza dell’impianto di terra, che è condominiale e di cui il responsabile in tutti i sensi (eticamente, ma anche civilmente e penalmente) è l’amministratore di condominio. Ciò vale a dire che (un po’ crudamente ma realisticamente) un contatto diretto o indiretto all’interno di un appartamento (o comunque del condominio) che potrebbe risolversi semplicemente in una fastidiosa “scossa”, diventa verosimilmente una folgorazione anche mortale se l’utenza elettrica non è collegata ad una messa a terra efficiente. Ed è doveroso ricordare che il responsabile dello stato manutentivo di quest’ultima, nel caso più sfortunato di morte, viene inconfutabilmente processato con l’accusa di omicidio colposo. Pertanto ciò che viene suggerito all’amministratore che voglia tutelare la sicurezza di chi lavora (seppur non da dipendente) nel proprio condominio e, ancor più importante, di tutti i condòmini, e conseguentemente escludere ogni responsabilità civile e penale, è di prendere in considerazione la possibilità di far effettuare, oltre alla manutenzione, le verifiche periodiche anche in assenza di un XiV Dossier sicurezza lavoratore dipendente in quanto, come riportato nella nota del Ministero delle Attività Produttive, “La manutenzione e la verifica periodica dell’impianto rendono senza dubbio più concreta la possibilità di offrire tale prova liberatoria”. La protezione dai fulmini per gli amministratori (senza lavoratori alle dipendenze) Per quanto riguarda gli edifici civili, non esistono obblighi di legge specifici in merito alla valutazione del rischio di fulminazione (nulla di sorprendente, alla luce della riflessione esposta nel riquadro precedente). Tuttavia, il responsabile della struttura (l’amministratore di condominio) ha l’obbligo giuridico di agire con “perizia, prudenza e diligenza”; pertanto, la valutazione del rischio fulminazione della struttura è, comunque, un suo obbligo giuridico. PROTEZIONE CONTRO I FULMINI: NORMATIVA E METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Tratto da: Pubblicazione realizzata da Inail - Settore Ricerca, Dipartimento Processi Organizzativi, Servizio Prevenzione e Protezione. Edizione 2013 Altri obblighi imposti a tutti gli amministratori (sia con dipendenti che senza) Il D.M n. 37 del 22/01/2008 (ex legge 46/90) Quali sono gli impianti interessati? Il DM 37/08 riguarda gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Gli impianti cui si riferisce la norma sono in pratica tutti ma, in particolare, attinenti a questo capitolo sono quelli all’art.1, comma 2, lettera b): ◆ impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere e, più specificatamente (perché strettamente di “tipo elettrico”), quelli all’art.1, comma 2, lettera a); ◆ impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere. Si noti che tra di essi sono inclusi gli impianti fotovoltaici, quelli a servizio di elettropompe, quelli di illuminazione di terrazze, scale, eventuali autorimesse, giardini. NOTA Nel nuovo decreto del 2008 è stata inserita una nuova tipologia di impianti che nella vecchia legge 46/90 non era citata: gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere. Si tratta in realtà di macchine, ma per la loro particolare pericolosità, sono state inserite nella normativa attuale. Per quanto riguarda gli impianti all’art.1, comma 2, lettera f): ◆ impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili. Va specificato che per l’installazione si applica il DPR 162/99 (recepimento della direttiva ascensori 96/16/CE) e relative norme armonizzate, mentre si applica il DM 37/08 per l’installazione delle linee di alimentazione (montante) dal quadro condominiale al quadro situato nel locale del macchinario e dei circuiti di illuminazione e prese a spina situati nel locale macchinario stesso, nel vano corsa, nel locale pulegge e nella fossa. Quali sono gli obblighi imposti dal D.M. 37/08 all’amministratore di condominio? L’amministratore di condominio è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria dei succitati impianti, esclusivamente alle imprese che siano iscritte: o al registro delle imprese della CCIAA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni; o all’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Tali imprese, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento. L’amministratore, al termine dei lavori (previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto), deve farsi rilasciare dall’impresa installatrice la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6. Di tale “dichiarazione di conformità”, che deve essere resa sulla base del modello di cui all’allegato I (al D.M. 37/08), fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il “progetto” di cui all’art.5. Quest’ultimo è rappresentato da un semplice schema d’impianto nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice; è costituito da un vero e proprio progetto allorquando è prevista la redazione da parte di un professionista. Per quanto riguarda gli impianti elettrici, in particolare nell’ambito condominiale, si può affermare che la redazione del progetto da parte di professionista è obbligatoria solo se l’utenza condominiale ha una potenza elettrica impegnata maggiore di 6 kW. LA CORRENTE DI FULMINE I fulmini I fulmini sono originati da enormi differenze di potenziale che si vengono a creare all’interno delle nubi temporalesche denominate cumulonembi. La differenza di potenziale che si viene a creare in questo tipo di sistemi è causata dall’accumulo di cariche tra le diverse zone della nube. All’interno dei cumulonembi insorgono infatti intense turbolenze, causate da correnti ascendenti e discendenti, che accumulano le gocce di acqua più piccole e i cristalli di ghiaccio alla sommità del cumulonembo mentre le gocce divenute ormai grandi, o i chicchi di grandine, si concentrano alla base. Le particelle di acqua e di ghiaccio più piccole tendono a caricarsi positivamente, viceversa quelle di maggiori dimensioni negativamente, ragion per cui la base del cumulonembo assume una carica negativa, la sommità positiva. La base negativa induce, per contro, un’ulteriore carica positiva al suolo. Quando la differenza di potenziale arriva a milioni di Volt, scatta una gigantesca scarica elettrica, il fulmine appunto, che equilibra il sistema. Le nubi temporalesche si trovano per lo più ad un’altitudine di 8-10 chilometri, anche se tale dato può variare a seconda delle condizioni geografiche e climatiche. I fulmini che si originano nelle nuvole si distinguono a loro volta in vari categorie: quelli che si scatenano all’interno di una nuvola, quelli che si trasmettono da una nuvola all’altra e quelli che si scaricano al suolo. Questi ultimi costituiscono una piccola percentuale della totalità fulmini (circa il 10%), ma sono proprio quelli che, ovviamente, hanno il maggiore impatto sull’incolumità delle persone e, in generale, sulle attività umane. Propagazione della corrente di fulmine Può destare sorpresa che i fulmini colpiscano la superficie terrestre circa 100 volte al secondo (circa 8,6 milioni di volte al giorno) e l’Italia, ad esempio, secondo i dati del Sistema Italiano di Rilevamento dei Fulmini (SIRF) presso il CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) di Milano, è colpita da circa 750.000 fulmini ogni anno. I fulmini possono raggiungere, anche se per brevissimo tempo, temperature elevatissime, fino a 30.000°C, più di quattro volte la temperatura della superficie del sole; inoltre, il valore di picco della corrente può arrivare a 350.000 A, con una tensione tra nuvola e terra, prima dell’innesco della scarica, di qualche centinaio di milioni di Volt. Oggi in Italia è possibile determinare il punto d’impatto di un fulmine con una precisione dell’ordine di circa. cinquecento metri, grazie al sistema di rilevamento dei fulmini SIRF, realizzato all’inizio degli anni Sessanta. Le stazioni di misurazione distribuite sul territorio italiano sono sincronizzate e registrano l’istante in cui l’onda elettromagnetica della scarica del fulmine giunge in corrispondenza del rispettivo ricevitore. Il punto d’impatto del fulmine viene calcolato in base alla differenza dei diversi tempi di rilevamento dell’onda. Mentre i fulmini nube-nube provocano un pericolo per i sistemi elettrici ed elettronici a causa dei campi elettromagnetici impulsivi (LEMP), i fulmini che colpiscono il terreno, i più pericolosi, producono una compensazione della differenza di potenziale tra le cariche elettriche delle nubi e le cariche al suolo. Un fulmine può provocare danni alla salute in forma diretta - se il corpo viene colpito direttamente dalla scarica - oppure indiretta (se viene colpito dalla corrente di ritorno nel terreno). I danni più gravi sono quelli derivanti dalla fulminazione diretta, e in certi casi possono provocare la morte. Se, ad esempio, la corrente passa per il cuore può provocare un arresto cardiaco, mentre se attraversa i centri nervosi o respiratori può portare alla morte per arresto respiratorio. Pos- XV Dossier sicurezza E nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile? In tal caso tale atto è sostituito (solo per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/08) da una dichiarazione di rispondenza (DIRI), resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste. E se l’impianto è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della 46/90 (13.3.90)? SOMMARIO pag. Protezione contro i fulmini: normativa e metodologia per la valutazione del rischio (Pubblicazione realizzata da Inail) ..................................................................................................................................... III Parafulmini e stabili condominiali. Quali obblighi per gli amministratori (Carlo Giordano e Federico Proietti) ................................................................................................................................... VIII ☙☙☙☙☙☙☙☙ Editore: Il Condominio editrice s.a.s. – Via E. Thesauro, 2 – 10125 Torino Tel. 011/6523611 – Fax 011/6523690 – E-mail: [email protected] Direttore responsabile: Gianluca Palladino L’elaborazione del testo, se pur effettuata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità da parte dei curatori/redattori per eventuali errori o inesattezze. © Copyright Il Condominio editrice s.a.s., Torino - 2015 La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi. Stampa: I.T.S. - Cavaglià (BI) È possibile presentare una dichiarazione di rispondenza dell’impianto ai requisiti minimi di sicurezza (ossia sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA, previsti dall’art. 6, comma 3 del DM 37/08). Se il locale in questione è un luogo di lavoro, la dichiarazione di rispondenza deve far riferimento alla legislazione vigente sulla sicurezza sul lavoro (vedi articolo 6, comma 2). E per la manutenzione ordinaria degli impianti, oltre ad essere obbligatoria, vi sono altri obblighi? Per la manutenzione ordinaria nessun obbligo di rivolgersi ad una impresa abilitata e quindi niente dichiarazione di conformità, né tanto meno progetto.