Fiscal News

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La circolare di aggiornamento professionale
N. 143
09.05.2016
Regolamento 1042/2013 e servizi
relativi a immobili
In vigore dal 1° Gennaio 2017
Categoria: Iva
Sottocategoria: Territorialità
Il Regolamento 1042/2013 (Gazz. Uff. UE n. 284 del 26 ottobre 2013 Serie L), modificando il precedente
Regolamento UE 282/2011, apporta chiarimenti in merito alla territorialità dei servizi relativi a beni
immobili. Le indicazioni fornite sono di estrema rilevanza, in considerazione delle difficoltà riguardanti
soprattutto la configurabilità o meno di una prestazione tra i servizi relativi ai beni immobili.
Tale servizi, come noto, rinvengono la propria disciplina nell’art. 7 – quater, co. 1, lett. a), D.P.R.
633/1972. In base alla disciplina ivi contenuta, sia per le prestazioni BtoB (business to business) che per
le prestazioni BtoC (business to Consumer), tali prestazioni si considerano effettuate nel luogo ove è
situato l’immobile.
La possibile “qualificazione” di un servizio rientrante tra quelli relativi a beni immobili o, invece,
rientrante tra le prestazioni generiche di cui all’art. 7 –ter, co. 1, D.P.R. 633/1972, produce effetti
rilevanti, sia in riferimento alle prestazioni BtoB che in riferimento alle prestazioni BtoC:
-
nel primo caso, ipotizzando la prestazione resa da un soggetto passivo UE ad un committente
italiano soggetto passivo, con immobile situato nel paese UE, l’applicazione della regola
generale farà sì che prestatore UE emetterà fattura con l’indicazione “inversione contabile” e il
committente italiano assolverà agli obblighi IVA in base alle disposizioni dell’art. 17, co. 2, D.P.R.
633/1972; diversamente, l’applicazione della disciplina relativa agli immobili comporterà
l’applicazione dell’Iva del Paese UE di stabilimento del soggetto prestatore;
-
nel secondo caso, ipotizzando la prestazione resa da un soggetto passivo Italiano ad un
committente privato UE (No –Italia), con immobile situato in Italia, l’applicazione della regola
generale comporterà l’emissione dalla fattura da parte del prestatore italiano con Iva Italiana;
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diversamente, l’applicazione della disciplina relativa agli immobili comporterà per il soggetto
passivo Italiano l’identificazione nel paese UE per assolvere i relativi obblighi IVA.
Era necessario, dunque, un chiarimento su quali prestazioni ricomprendere e quali escludere dai “servizi
relativi a beni immobili”.
Tra i chiarimenti forniti dal Regolamento 1042/2013, in vigore dal 1° Gennaio 2017, vi rientrano:
-
la definizione di bene “immobile”;
-
la relazione che una prestazione deve avere per essere qualificata come “servizio relativo
all’immobile;
-
l’elencazione di alcune fattispecie (tra cui l’allestimento di stand fieristici e lo stoccaggio merci)
rientranti o meno (e in alcuni casi le condizioni necessarie) nelle prestazioni relative a beni
immobili.
Il vero elemento di novità è rappresentato dall’elencazione delle fattispecie da ricomprende o da
escludere da quelle relative a beni immobili.
Tra tali prestazioni:
-
viene esclusa quella relativa al “magazzinaggio” merci, qualora non sia assegnata alcuna parte
specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario, compatibilmente con le indicazioni fornite
dalla giurisprudenza comunitaria la sentenza 27 giugno 2013, resa nella causa C-155/12;
-
viene altresì esclusa la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi
correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e
il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la
pubblicità (in linea sia con la giurisprudenza comunitaria e con le indicazioni fornite
dall’Amministrazione Finanziaria).
Premessa
Le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, ai fini dell’individuazione della
territorialità della prestazione, rinvengono la propria disciplina nell’art. 7 –
quater, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972.
In base alla disciplina ivi contenuta, sia per le prestazioni BtoB (business to
business) che per le prestazioni BtoC (business to Consumer), tali prestazioni si
considerano effettuate nel luogo ove è situato l’immobile.
Con particolare riferimento ai rapporti BtoC, la possibile “qualificazione” di un
servizio rientrante tra quelli relativi a beni immobili o, invece, rientrante tra le
prestazioni generiche di cui all’art. 7 –ter, co. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972,
produce effetti rilevanti.
Gli effetti sono rilevanti anche in caso di rapporti BtoB.
Analizziamo nel dettaglio la questione.
Rapporti BtoC
Analizziamo i diversi effetti che le due diverse configurazioni di un servizio,
relativo ad un bene immobile o rientrante tra le prestazioni generiche, possono
produrre.
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Di fatto:

qualora un servizio venga “qualificato” relativo ad un bene immobile l’IVA
sarà dovuta nel paese in cui è situato l’immobile. Di conseguenza, un
servizio rientrante in tale tipologia di servizi effettuato da un prestatore
italiano su un immobile situato all’estero nei confronti di un committente
privato
UE
(UE)
comporterà
per
il
soggetto
passivo
italiano
l’identificazione (o la nomina di un rappresentante fiscale) nel paese in cui
è situato l’immobile per adempiere ai relativi obblighi IVA;
 diversamente, qualora lo stesso servizio venga “qualificato” come
prestazione generica, rientrante tra le prestazioni di cui all’art. 7-ter, co. 1,
lett. b), D.P.R. 633/1972, l’IVA è dovuta nel paese del prestatore.
Dunque, prescidendo da considerazioni sull’ubicazione del bene immobile,
un servizio rientrante in tale tipologia di servizi effettuato da un prestatore
italiano su un immobile situato all’estero nei confronti di un committente
privato UE (UE) comporterà per il soggetto passivo italiano l’emissione
della fattura con Iva italiana.
Si propone il seguente schema di sintesi.
I rapporti BtoB
Rapporti BtoC
(Prestatore italiano e
committente privato UE)
(immobile situato UE – No Italia)
Rapporti BtoC
(Prestatore italiano e committente
privato UE)
(immobile situato UE – No Italia)
Servizi relativi a immobili
Prestazioni generiche
IVA nel paese UE in cui è situato
l’immobile (assolvimento
prestatore italiano
identificazione diretta)
IVA nel paese del prestatore
(fattura con Iva italiana)
Per meglio comprendere la portata della questione, nonché i riflessi nei rapporti
BtoB, si propone un caso pratico, relativa ad una questione controversa relativa
allo stoccaggio merci.
Il parere espresso dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 28/E/2011 non
lasciava adito a dubbi ritenendo tali prestazioni (prestazioni di deposito)
rientrassero a pieno titolo ed esclusivamente nelle prestazioni generiche di cui
all’art. 7 –ter in quanto non riconducibile alla categoria delle prestazioni di servizi
relative ai beni immobili.
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Con la sentenza 27 giugno 2013, resa nella causa C-155/12, il giudice
comunitario è intervenuto sul tema della territorialità delle prestazioni di
deposito contrapponendosi all’interpretazione fornita dall’Amministrazione
Finanziaria che prevedeva che la prestazione di deposito è inquadrata tout court
fra le prestazioni generiche.
Nel richiamato intervento giurisprudenziale viene affermato che la prestazione
complessa di stoccaggio merci posta in essere nell'ambito di un deposito è
assimilabile ad un servizio connesso ad un bene immobile al verificarsi di
determinate condizioni, ovvero quando lo stoccaggio costituisce la prestazione
principale di un'operazione unica e al depositante viene riconosciuto il diritto di
utilizzare in tutto o in parte una porzione specificamente determinata del
deposito.
Date le possibili configurazioni, si ipotizzi la prestazione resa da un prestatore
Italiano presso un magazzino situato in Italia ad un committente soggetto
passivo UE.
Nella seguente tabella si mettono a confronto le due ipotesi:
1. qualificazione come servizi relativi a immobili;
2. qualificazione come prestazione generica.
Tabelle n. 1 - Stoccaggio merci: le possibili configurazioni nei rapporti BtoB
Tipologia di
Possibile
rapporto
qualificazione
Rapporti BtoB
(stoccaggio
merci)
Servizi relativi a
immobili
Prestazioni generiche
Effetti
Luogo in cui è situato l’immobile
L’Iva è dovuta nel paese del
committente
Ipotizzando una prestazione di stoccaggio merci resa da un soggetto passivo
italiano ad un soggetto passivo UE (No italia), con lo stoccaggio delle merci
presso il magazzino situato in Italia del soggetto passivo Italiano, avremo i
seguenti effetti:

con la qualificazione del servizio come relativo all’immobile, il prestatore
italiano emetterà fattura con Iva Italiana;

con la qualificazione del servizio come prestazione generica, il prestatore
italiano emetterà fattura con l’indicazione “inversione contabile”.
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Gli effetti sono maggiormente comprensibili ipotizzando il caso contrario, una
prestazione di stoccaggio merci resa da un soggetto passivo UE (No – Italia) ad
un soggetto passivo Italiano, con lo stoccaggio delle merci presso il magazzino
situato nel paese UE di stabilimento del soggetto passivo non residente.
In tal caso, gli effetti saranno i seguenti:
 con la qualificazione del servizio come relativo all’immobile, il
prestatore UE emetterà fattura con Iva del suo paese e il committente
italiano potrà chiedere il rimborso dell’IVA;
 con la qualificazione del servizio come prestazione generica, il
prestatore UE emetterà fattura con l’indicazione “inversione contabile” e
il committente italiano assolverà agli obblighi IVA in base alle
disposizioni dell’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972.
Stesse conseguenze per i rapporti BtoB relativi all’allestimento degli stand
fieristici.
Per tali prestazioni l’Amministrazione Finanziaria con la R.M. 70/E/1997 aveva
classificato tali prestazioni nelle prestazioni di servizi relativa a beni immobili
ubicati all’estero. Prima la stessa Amministrazione Finanziaria con la C.M.
37/E/2011 e successivamente il giudice comunitario con la sentenza del 27
ottobre 2011, emessa dalla Corte di Giustizia Comunitaria in merito alla causa
C-530/09, sollevata da un giudice polacco e che, oltre la Polonia, ha visto
l'intervento diretto e interessato di Germania, Italia e Grecia, e della Commissione
Europea, hanno ribaltato la precedente interpretazione.
Nella sentenza della Corte di Giustizia si chiarisce la normativa applicabile in tutti
i Paesi Ue, distinguendo a seconda che:
 lo stand viene concepito o utilizzato per esporre i prodotti per fini pubblicitari
al di fuori di una fiera o manifestazione. In tal caso, segue le regole della
pubblicità;
 se è messo a disposizione (progettato, realizzato, montato) solo per una
determinata fiera o esposizione: segue, in tal caso, le regole delle
manifestazioni;
 se lo stand è utilizzato in occasione di più fiere o esposizioni che si sono
svolte in Stati membri diversi, si applica la disciplina sulla locazione di beni
mobili, diversi dai mezzi di trasporto.
Tuttavia, l’intervento giurisprudenziale non era stato chiaramente recepito a
livello normativo.
Di conseguenza, sussisteva il dubbio sulla possibile configurazione di tali servizi.
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Tabelle n. 2 - Allestimento stand fieristici: le possibili configurazioni nei
rapporti BtoB
Tipologia di
Possibile
rapporto
qualificazione
Servizi relativi a
Rapporti BtoB
(Allestimento
Stand fieristici)
La definizione
di servizi
relativi a beni
“immobili”
Effetti
immobili
Luogo in cui è situato l’immobile
Prestazioni
L’Iva è dovuta nel paese del
generiche
committente
Analizzati i possibili risvolti sulla “territorialità” derivanti dalla diversa
configurazione di un servizio, la risoluzione delle questioni necessita di una
puntale definizione di cosa debba intendersi per “servizi relativi a beni immobili”.
La corretta definizione della locuzione riportata può fondarsi:
-
sul dato normativo contenuto nella Direttiva 2006/112/E e rifuso nell’art.
7 – quater, co. 1, lett. a), Decreto Iva;
-
su alcuni interventi di prassi in tema di beni immobili (fra tutti assume
notevole rilevanza la C.M. 37/E/2011)
-
sul Regolamento 282/2011 con il quale vengono forniti chiarimenti in
merito alla territorialità dei servizi.
Per quanto riguarda la Direttiva 2006/112/E, rifusa nell’ nell’art. 7 – quater, co. 1,
lett. a), Decreto Iva, questa contiene la seguente definizione:
L’art. 7 – quater, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972 recita:
“1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le
prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori
con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in
terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di
beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento
dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio
dello Stato”.
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Il citato dato normativo non definisce in alcun modo la locuzione “servizi relativi
a beni immobili”, riportando una elencazione non esaustiva di prestazioni
rientranti in tale definizione.
Il Regolamento 282/2011 intervenuto per meglio definire alcuni elementi
controversi relativi all’applicazione della Direttiva 2006/112/UE, non ha apportato
elementi di chiarificazione sul tema.
L’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 37/E/2011, nell’illustrare le modifiche
apportate dalle Direttive:
-
2008/8/CE, del 12 febbraio 2008;
-
2008/9/CE, pure essa del 12 febbraio 2008;
-
2008/117/CE, del 16 dicembre 2008;
recepite con il D.Lgs. 18/2010 ha provato a definire la distinzione tra beni mobili
e beni immobili, riprendendo i principali interventi giurisprudenziali sul tema.
Al paragrafo 3.1.2 del richiamato documento di prassi l’Agenzia ha rimarcato
come la normativa comunitaria in materia IVA e la relativa interpretazione fornita
dalla Corte di Giustizia rafforzino l’indicazione, più volte ribadita, contenuta da
ultimo nella Circolare 38/E del 23 giugno 2010, secondo cui “si è in presenza di
beni immobili quando non si può separare il bene mobile dall’immobile (terreno o
fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare
il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati
antieconomici interventi di adattamento”.
Tale definizione non è affatto sufficiente per fornire supporto nelle
configurazioni di fattispecie complesse, alla stregua di quelle precedentemente
analizzate.
I chiarimenti
del
Regolamento
1042/2013
Nel quadro d’incertezza appena descritto, il Regolamento 1042/2013 (Gazz. Uff.
UE n. 284 del 26 ottobre 2013 Serie L), modificando il precedente Regolamento
UE 282/2011, apporta chiarimenti in merito alla territorialità dei servizi relativi a
beni immobili.
Tre sono i chiarimenti che rivestono maggiore importanza:
-
la definizione di bene “immobile”;
-
la relazione che una prestazione deve avere per essere qualificata come
“servizio relativo all’immobile;
-
l’elencazione di alcune fattispecie (tra cui l’allestimento di stand fieristici e
lo stoccaggio merci) rientranti o meno (e in alcuni casi le condizioni
necessarie) nelle prestazioni relative a beni immobili.
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Efficacia del
Regolamento
1042/2013
In sostanza, come avremo modo di analizzare nel prosieguo, le disposizioni
relative ai beni immobili trovano applicazione a partire dal 1° Gennaio 2017.
Per espressa previsione dell’art. 3, Regolamento 1042/2013, le norme ivi
contenute si applicano a partire dal 1° Gennaio 2015. In deroga a tale
disposizione, gli articoli 13 ter, 31 bis e 31 ter del regolamento di esecuzione (UE)
n. 282/2011, quali inseriti dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2017.
La definizione
di bene
immobile
Per quanto riguarda la definizione di bene immobile, viene modificata la sezione
V del Regolamento 282/2011, introducendo un nuovo articolo 13 –ter, nel quale
si sancisce che ai fini dell’applicazione della Direttiva 2006/112/CE, sono
considerati “beni immobili”:
a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia
possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;
b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato,
sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né
agevolmente rimuovibile;
c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un
fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o
l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo
permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere
rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio.
La relazione
tra la
prestazione e
l’immobile
Nel Regolamento 1042/2013 viene fornita la relazione necessaria tra la
prestazione e il bene immobile affinché la prestazione venga ricompresa tra i
servizi relativi ai beni immobili.
Viene introdotto, infatti, l’articolo 31 bis al Regolamento 282/2011 in base al
quale i servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della direttiva
2006/112/CE
comprendono
soltanto
i
servizi
che
presentano
nesso
sufficientemente diretto con tali beni.
Si considerano possedere tali requisiti i servizi:
a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del
servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione
fisica o giuridica di tale bene.
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Le fattispecie
ricomprese e
quelle escluse
Vengono infine fornite una serie di prestazioni da ricomprendere o da escludere
dai servizi relativi a beni immobili, in base al possesso del nesso diretto con il
bene immobile.
Tabelle n. 3 - I servizi che rientrano tra i servizi relativi a beni immobili e quelli
esclusi
Da ricomprendere
a) l'elaborazione
b)
c)
di
Da escludere
planimetrie
per
un
planimetrie
destinato a un particolare lotto di terreno, a
fabbricati, o per loro
prescindere dal fatto che il fabbricato sia
parti, che non siano
costruito;
destinati
a
la prestazione di servizi di sorveglianza o
particolare
lotto
sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;
terreno;
l'edificazione di un fabbricato sul suolo
effettuati su un fabbricato o su sue parti;
l'edificazione di strutture permanenti sul
suolo nonché i lavori di costruzione e
demolizione
permanenti
effettuati
quali
su
condotte
strutture
del
gas
e
dell'acqua, condotte fognarie e simili;
e)
opere agricole, in particolare servizi agricoli
quali il dissodamento, la semina, l'irrigazione
e la concimazione;
f)
di
fabbricato o per parti di un fabbricato
nonché i lavori di costruzione e demolizione
d)
a) l'elaborazione
il rilevamento e la valutazione del rischio
e dell'integrità di beni immobili;
g) la valutazione di beni immobili, anche a fini
per
un
di
b) il magazzinaggio di
merci
in
un
bene
immobile qualora non
sia assegnata alcuna
parte
specifica
dell'immobile ad uso
esclusivo
del
destinatario;
c) la
prestazione
servizi
di
pubblicitari,
anche se comportano
l'uso di beni immobili;
d) l'intermediazione
assicurativi, per stabilire il valore di un
nella prestazione di
immobile a garanzia di un prestito o per
alloggio nel settore
stimare eventuali rischi e danni nell'ambito di
alberghiero
controversie;
settori con funzione
o
in
h) la locazione finanziaria o la locazione di beni
analoga, quali campi
immobili diversi da quelli di cui al paragrafo
di vacanza o terreni
3, lettera c), compreso il magazzinaggio di
attrezzati
merci con
campeggio,
assegnazione
di una parte
per
il
qualora
specifica dell'immobile d uso esclusivo del
l'intermediario agisca
destinatario;
in nome e per conto
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i)
la
prestazione
di
alloggio
nel
settore
alberghiero o in settori con funzione analoga,
quali campi di vacanza o terreni attrezzati
per il campeggio, compreso il diritto di
soggiornare
in
un
luogo
determinato
risultante dalla conversione di diritti di uso a
tempo parziale e di diritti affini;
j)
la cessione o il trasferimento di diritti, diversi
da quelli di cui alle lettere h) e i), per l'utilizzo
di un bene immobile o di sue parti, in
particolare licenze per l'utilizzo di parte di un
immobile, come la concessione di diritti di
pesca e di caccia o l'accesso a sale
d'aspetto
negli
aeroporti,
o
l'uso
di
infrastrutture soggette a pedaggio, quali
ponti o gallerie;
k)
lavori di manutenzione, ristrutturazione e
restauro di fabbricati o di loro parti, compresi
lavori di pulizia e di posa in opera di
e) la
messa
a
disposizione di stand
in
fiere
o
luoghi
d'esposizione,
nonché
servizi
correlati
atti
a
consentire
l'esposizione
di
prodotti,
la
quali
progettazione
dello
stand, il trasporto e
il magazzinaggio dei
prodotti, la fornitura
di macchinari, la posa
di
cavi,
l'assicurazione e la
pubblicità;
f) l'installazione
piastrelle, carta da parati e parquet;
l)
di un'altra persona;
lavori di manutenzione, ristrutturazione e
montaggio,
riparazione di strutture permanenti quali
manutenzione
condotte del gas e dell'acqua, condotte
riparazione,
fognarie e simili;
l'ispezione
o
il
la
e
o
la
il
controllo
di
attrezzature che, una volta installati o
macchinari
o
montati, possano essere considerati beni
attrezzature che non
immobili;
siano,
m) l'installazione o il montaggio di macchinari o
n) lavori
di
ispezione
manutenzione
e
e
riparazione,
controllo di macchinari
o
attrezzature che possano essere considerati
beni immobili;
o) la
gestione
gestione
immobiliare
diversa
dalla
del portafoglio di investimenti
immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g),
consistente nella gestione di beni immobili
o
diventino,
parte
non
di
beni immobili;
g) la
gestione
portafoglio
del
di
investimenti
immobiliari;
h) servizi
legali
in
commerciali, industriali o residenziali da o
materia di contratti,
per conto del proprietario;
diversi da quelli di cui
al paragrafo 2, lettera
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p) attività di intermediazione nella vendita, nella
q),
comprese
locazione finanziaria o nella locazione di
consulenze
beni immobili e nella costituzione o nel
clausole
di
trasferimento determinati diritti su beni
contratto
per
immobili o diritti reali su beni immobili
trasferimento di beni
(assimilati o meno a beni materiali), diverse
immobili,
dalle attività di intermediazione di cui al
consulenze
paragrafo 3, lettera d);
eseguire un siffatto
q) servizi legali relativi al trasferimento di
sulle
un
il
o
per
contratto
o
proprietà di beni immobili, alla costituzione o
dimostrarne
al trasferimento di determinati diritti sui beni
l'esistenza, che non
immobili o diritti reali su beni immobili
siano specificamente
(assimilati o meno a beni materiali), quali le
connessi
al
pratiche notarili, o alla stesura di contratti di
trasferimento
di
compravendita
la
proprietà
proprietà di beni immobili, anche qualora la
immobili.
sottostante
aventi
per
operazione
che
oggetto
dà
di
beni
luogo
all'alterazione giuridica della proprietà non
sia portata a compimento.
Considerazioni
Volendo evidenziare gli elementi di novità apportati dal Regolamento 1042/2013,
si
può
innanzitutto
evidenziare
che
rispetto
alla
definizione
fornita
dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 37/E/2011 (ripresa dalla precedente
C.M. 38/E/2010) rientrano nella definizione di immobili qualsiasi elemento che
sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in
mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte,
finestre, tetti, scale e ascensori.
In merito al nesso diretto che deve sussistere tra la prestazione e l’immobile
affinché la prestazione venga ricompresa tra i servizi relativi ai beni immobili, le
novità introdotte dal Regolamento 1042/2013 rispecchiano i chiarimenti forni
dall’Amministrazione Finanziaria nella R.M. 48/E/2010, laddove si prevede la
relazione concreta ed effettiva che la prestazione doveva avere con il bene
immobile.
Il vero elemento di novità è rappresentato dall’elencazione delle fattispecie da
ricomprende o da escludere da quelle relative a beni immobili.
Tra tali prestazioni:
-
viene esclusa quella relativa al “magazzinaggio” merci, qualora non sia
assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del
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destinatario,
compatibilmente
con
le
indicazioni
fornite
dalla
giurisprudenza comunitaria la sentenza 27 giugno 2013, resa nella
causa C-155/12;
-
viene altresì esclusa la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi
d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di
prodotti, quali la progettazione dello stand,
il
trasporto
e
il
magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi,
l'assicurazione e la pubblicità (in linea sia con la giurisprudenza
comunitaria
e
con
le
indicazioni
fornite
dall’Amministrazione
Finanziaria).
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