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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 143 09.05.2016 Regolamento 1042/2013 e servizi relativi a immobili In vigore dal 1° Gennaio 2017 Categoria: Iva Sottocategoria: Territorialità Il Regolamento 1042/2013 (Gazz. Uff. UE n. 284 del 26 ottobre 2013 Serie L), modificando il precedente Regolamento UE 282/2011, apporta chiarimenti in merito alla territorialità dei servizi relativi a beni immobili. Le indicazioni fornite sono di estrema rilevanza, in considerazione delle difficoltà riguardanti soprattutto la configurabilità o meno di una prestazione tra i servizi relativi ai beni immobili. Tale servizi, come noto, rinvengono la propria disciplina nell’art. 7 – quater, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972. In base alla disciplina ivi contenuta, sia per le prestazioni BtoB (business to business) che per le prestazioni BtoC (business to Consumer), tali prestazioni si considerano effettuate nel luogo ove è situato l’immobile. La possibile “qualificazione” di un servizio rientrante tra quelli relativi a beni immobili o, invece, rientrante tra le prestazioni generiche di cui all’art. 7 –ter, co. 1, D.P.R. 633/1972, produce effetti rilevanti, sia in riferimento alle prestazioni BtoB che in riferimento alle prestazioni BtoC: - nel primo caso, ipotizzando la prestazione resa da un soggetto passivo UE ad un committente italiano soggetto passivo, con immobile situato nel paese UE, l’applicazione della regola generale farà sì che prestatore UE emetterà fattura con l’indicazione “inversione contabile” e il committente italiano assolverà agli obblighi IVA in base alle disposizioni dell’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972; diversamente, l’applicazione della disciplina relativa agli immobili comporterà l’applicazione dell’Iva del Paese UE di stabilimento del soggetto prestatore; - nel secondo caso, ipotizzando la prestazione resa da un soggetto passivo Italiano ad un committente privato UE (No –Italia), con immobile situato in Italia, l’applicazione della regola generale comporterà l’emissione dalla fattura da parte del prestatore italiano con Iva Italiana; Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 1 www.fiscal-focus.it diversamente, l’applicazione della disciplina relativa agli immobili comporterà per il soggetto passivo Italiano l’identificazione nel paese UE per assolvere i relativi obblighi IVA. Era necessario, dunque, un chiarimento su quali prestazioni ricomprendere e quali escludere dai “servizi relativi a beni immobili”. Tra i chiarimenti forniti dal Regolamento 1042/2013, in vigore dal 1° Gennaio 2017, vi rientrano: - la definizione di bene “immobile”; - la relazione che una prestazione deve avere per essere qualificata come “servizio relativo all’immobile; - l’elencazione di alcune fattispecie (tra cui l’allestimento di stand fieristici e lo stoccaggio merci) rientranti o meno (e in alcuni casi le condizioni necessarie) nelle prestazioni relative a beni immobili. Il vero elemento di novità è rappresentato dall’elencazione delle fattispecie da ricomprende o da escludere da quelle relative a beni immobili. Tra tali prestazioni: - viene esclusa quella relativa al “magazzinaggio” merci, qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario, compatibilmente con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria la sentenza 27 giugno 2013, resa nella causa C-155/12; - viene altresì esclusa la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità (in linea sia con la giurisprudenza comunitaria e con le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria). Premessa Le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, ai fini dell’individuazione della territorialità della prestazione, rinvengono la propria disciplina nell’art. 7 – quater, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972. In base alla disciplina ivi contenuta, sia per le prestazioni BtoB (business to business) che per le prestazioni BtoC (business to Consumer), tali prestazioni si considerano effettuate nel luogo ove è situato l’immobile. Con particolare riferimento ai rapporti BtoC, la possibile “qualificazione” di un servizio rientrante tra quelli relativi a beni immobili o, invece, rientrante tra le prestazioni generiche di cui all’art. 7 –ter, co. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972, produce effetti rilevanti. Gli effetti sono rilevanti anche in caso di rapporti BtoB. Analizziamo nel dettaglio la questione. Rapporti BtoC Analizziamo i diversi effetti che le due diverse configurazioni di un servizio, relativo ad un bene immobile o rientrante tra le prestazioni generiche, possono produrre. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 2 www.fiscal-focus.it Di fatto: qualora un servizio venga “qualificato” relativo ad un bene immobile l’IVA sarà dovuta nel paese in cui è situato l’immobile. Di conseguenza, un servizio rientrante in tale tipologia di servizi effettuato da un prestatore italiano su un immobile situato all’estero nei confronti di un committente privato UE (UE) comporterà per il soggetto passivo italiano l’identificazione (o la nomina di un rappresentante fiscale) nel paese in cui è situato l’immobile per adempiere ai relativi obblighi IVA; diversamente, qualora lo stesso servizio venga “qualificato” come prestazione generica, rientrante tra le prestazioni di cui all’art. 7-ter, co. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972, l’IVA è dovuta nel paese del prestatore. Dunque, prescidendo da considerazioni sull’ubicazione del bene immobile, un servizio rientrante in tale tipologia di servizi effettuato da un prestatore italiano su un immobile situato all’estero nei confronti di un committente privato UE (UE) comporterà per il soggetto passivo italiano l’emissione della fattura con Iva italiana. Si propone il seguente schema di sintesi. I rapporti BtoB Rapporti BtoC (Prestatore italiano e committente privato UE) (immobile situato UE – No Italia) Rapporti BtoC (Prestatore italiano e committente privato UE) (immobile situato UE – No Italia) Servizi relativi a immobili Prestazioni generiche IVA nel paese UE in cui è situato l’immobile (assolvimento prestatore italiano identificazione diretta) IVA nel paese del prestatore (fattura con Iva italiana) Per meglio comprendere la portata della questione, nonché i riflessi nei rapporti BtoB, si propone un caso pratico, relativa ad una questione controversa relativa allo stoccaggio merci. Il parere espresso dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 28/E/2011 non lasciava adito a dubbi ritenendo tali prestazioni (prestazioni di deposito) rientrassero a pieno titolo ed esclusivamente nelle prestazioni generiche di cui all’art. 7 –ter in quanto non riconducibile alla categoria delle prestazioni di servizi relative ai beni immobili. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 3 www.fiscal-focus.it Con la sentenza 27 giugno 2013, resa nella causa C-155/12, il giudice comunitario è intervenuto sul tema della territorialità delle prestazioni di deposito contrapponendosi all’interpretazione fornita dall’Amministrazione Finanziaria che prevedeva che la prestazione di deposito è inquadrata tout court fra le prestazioni generiche. Nel richiamato intervento giurisprudenziale viene affermato che la prestazione complessa di stoccaggio merci posta in essere nell'ambito di un deposito è assimilabile ad un servizio connesso ad un bene immobile al verificarsi di determinate condizioni, ovvero quando lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un'operazione unica e al depositante viene riconosciuto il diritto di utilizzare in tutto o in parte una porzione specificamente determinata del deposito. Date le possibili configurazioni, si ipotizzi la prestazione resa da un prestatore Italiano presso un magazzino situato in Italia ad un committente soggetto passivo UE. Nella seguente tabella si mettono a confronto le due ipotesi: 1. qualificazione come servizi relativi a immobili; 2. qualificazione come prestazione generica. Tabelle n. 1 - Stoccaggio merci: le possibili configurazioni nei rapporti BtoB Tipologia di Possibile rapporto qualificazione Rapporti BtoB (stoccaggio merci) Servizi relativi a immobili Prestazioni generiche Effetti Luogo in cui è situato l’immobile L’Iva è dovuta nel paese del committente Ipotizzando una prestazione di stoccaggio merci resa da un soggetto passivo italiano ad un soggetto passivo UE (No italia), con lo stoccaggio delle merci presso il magazzino situato in Italia del soggetto passivo Italiano, avremo i seguenti effetti: con la qualificazione del servizio come relativo all’immobile, il prestatore italiano emetterà fattura con Iva Italiana; con la qualificazione del servizio come prestazione generica, il prestatore italiano emetterà fattura con l’indicazione “inversione contabile”. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 4 www.fiscal-focus.it Gli effetti sono maggiormente comprensibili ipotizzando il caso contrario, una prestazione di stoccaggio merci resa da un soggetto passivo UE (No – Italia) ad un soggetto passivo Italiano, con lo stoccaggio delle merci presso il magazzino situato nel paese UE di stabilimento del soggetto passivo non residente. In tal caso, gli effetti saranno i seguenti: con la qualificazione del servizio come relativo all’immobile, il prestatore UE emetterà fattura con Iva del suo paese e il committente italiano potrà chiedere il rimborso dell’IVA; con la qualificazione del servizio come prestazione generica, il prestatore UE emetterà fattura con l’indicazione “inversione contabile” e il committente italiano assolverà agli obblighi IVA in base alle disposizioni dell’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972. Stesse conseguenze per i rapporti BtoB relativi all’allestimento degli stand fieristici. Per tali prestazioni l’Amministrazione Finanziaria con la R.M. 70/E/1997 aveva classificato tali prestazioni nelle prestazioni di servizi relativa a beni immobili ubicati all’estero. Prima la stessa Amministrazione Finanziaria con la C.M. 37/E/2011 e successivamente il giudice comunitario con la sentenza del 27 ottobre 2011, emessa dalla Corte di Giustizia Comunitaria in merito alla causa C-530/09, sollevata da un giudice polacco e che, oltre la Polonia, ha visto l'intervento diretto e interessato di Germania, Italia e Grecia, e della Commissione Europea, hanno ribaltato la precedente interpretazione. Nella sentenza della Corte di Giustizia si chiarisce la normativa applicabile in tutti i Paesi Ue, distinguendo a seconda che: lo stand viene concepito o utilizzato per esporre i prodotti per fini pubblicitari al di fuori di una fiera o manifestazione. In tal caso, segue le regole della pubblicità; se è messo a disposizione (progettato, realizzato, montato) solo per una determinata fiera o esposizione: segue, in tal caso, le regole delle manifestazioni; se lo stand è utilizzato in occasione di più fiere o esposizioni che si sono svolte in Stati membri diversi, si applica la disciplina sulla locazione di beni mobili, diversi dai mezzi di trasporto. Tuttavia, l’intervento giurisprudenziale non era stato chiaramente recepito a livello normativo. Di conseguenza, sussisteva il dubbio sulla possibile configurazione di tali servizi. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 5 www.fiscal-focus.it Tabelle n. 2 - Allestimento stand fieristici: le possibili configurazioni nei rapporti BtoB Tipologia di Possibile rapporto qualificazione Servizi relativi a Rapporti BtoB (Allestimento Stand fieristici) La definizione di servizi relativi a beni “immobili” Effetti immobili Luogo in cui è situato l’immobile Prestazioni L’Iva è dovuta nel paese del generiche committente Analizzati i possibili risvolti sulla “territorialità” derivanti dalla diversa configurazione di un servizio, la risoluzione delle questioni necessita di una puntale definizione di cosa debba intendersi per “servizi relativi a beni immobili”. La corretta definizione della locuzione riportata può fondarsi: - sul dato normativo contenuto nella Direttiva 2006/112/E e rifuso nell’art. 7 – quater, co. 1, lett. a), Decreto Iva; - su alcuni interventi di prassi in tema di beni immobili (fra tutti assume notevole rilevanza la C.M. 37/E/2011) - sul Regolamento 282/2011 con il quale vengono forniti chiarimenti in merito alla territorialità dei servizi. Per quanto riguarda la Direttiva 2006/112/E, rifusa nell’ nell’art. 7 – quater, co. 1, lett. a), Decreto Iva, questa contiene la seguente definizione: L’art. 7 – quater, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972 recita: “1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato”. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 6 www.fiscal-focus.it Il citato dato normativo non definisce in alcun modo la locuzione “servizi relativi a beni immobili”, riportando una elencazione non esaustiva di prestazioni rientranti in tale definizione. Il Regolamento 282/2011 intervenuto per meglio definire alcuni elementi controversi relativi all’applicazione della Direttiva 2006/112/UE, non ha apportato elementi di chiarificazione sul tema. L’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 37/E/2011, nell’illustrare le modifiche apportate dalle Direttive: - 2008/8/CE, del 12 febbraio 2008; - 2008/9/CE, pure essa del 12 febbraio 2008; - 2008/117/CE, del 16 dicembre 2008; recepite con il D.Lgs. 18/2010 ha provato a definire la distinzione tra beni mobili e beni immobili, riprendendo i principali interventi giurisprudenziali sul tema. Al paragrafo 3.1.2 del richiamato documento di prassi l’Agenzia ha rimarcato come la normativa comunitaria in materia IVA e la relativa interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia rafforzino l’indicazione, più volte ribadita, contenuta da ultimo nella Circolare 38/E del 23 giugno 2010, secondo cui “si è in presenza di beni immobili quando non si può separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento”. Tale definizione non è affatto sufficiente per fornire supporto nelle configurazioni di fattispecie complesse, alla stregua di quelle precedentemente analizzate. I chiarimenti del Regolamento 1042/2013 Nel quadro d’incertezza appena descritto, il Regolamento 1042/2013 (Gazz. Uff. UE n. 284 del 26 ottobre 2013 Serie L), modificando il precedente Regolamento UE 282/2011, apporta chiarimenti in merito alla territorialità dei servizi relativi a beni immobili. Tre sono i chiarimenti che rivestono maggiore importanza: - la definizione di bene “immobile”; - la relazione che una prestazione deve avere per essere qualificata come “servizio relativo all’immobile; - l’elencazione di alcune fattispecie (tra cui l’allestimento di stand fieristici e lo stoccaggio merci) rientranti o meno (e in alcuni casi le condizioni necessarie) nelle prestazioni relative a beni immobili. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 7 www.fiscal-focus.it Efficacia del Regolamento 1042/2013 In sostanza, come avremo modo di analizzare nel prosieguo, le disposizioni relative ai beni immobili trovano applicazione a partire dal 1° Gennaio 2017. Per espressa previsione dell’art. 3, Regolamento 1042/2013, le norme ivi contenute si applicano a partire dal 1° Gennaio 2015. In deroga a tale disposizione, gli articoli 13 ter, 31 bis e 31 ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, quali inseriti dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. La definizione di bene immobile Per quanto riguarda la definizione di bene immobile, viene modificata la sezione V del Regolamento 282/2011, introducendo un nuovo articolo 13 –ter, nel quale si sancisce che ai fini dell’applicazione della Direttiva 2006/112/CE, sono considerati “beni immobili”: a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso; b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile; c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori; d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio. La relazione tra la prestazione e l’immobile Nel Regolamento 1042/2013 viene fornita la relazione necessaria tra la prestazione e il bene immobile affinché la prestazione venga ricompresa tra i servizi relativi ai beni immobili. Viene introdotto, infatti, l’articolo 31 bis al Regolamento 282/2011 in base al quale i servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si considerano possedere tali requisiti i servizi: a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione; b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 8 www.fiscal-focus.it Le fattispecie ricomprese e quelle escluse Vengono infine fornite una serie di prestazioni da ricomprendere o da escludere dai servizi relativi a beni immobili, in base al possesso del nesso diretto con il bene immobile. Tabelle n. 3 - I servizi che rientrano tra i servizi relativi a beni immobili e quelli esclusi Da ricomprendere a) l'elaborazione b) c) di Da escludere planimetrie per un planimetrie destinato a un particolare lotto di terreno, a fabbricati, o per loro prescindere dal fatto che il fabbricato sia parti, che non siano costruito; destinati a la prestazione di servizi di sorveglianza o particolare lotto sicurezza nel luogo in cui è situato il bene; terreno; l'edificazione di un fabbricato sul suolo effettuati su un fabbricato o su sue parti; l'edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione permanenti effettuati quali su condotte strutture del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili; e) opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l'irrigazione e la concimazione; f) di fabbricato o per parti di un fabbricato nonché i lavori di costruzione e demolizione d) a) l'elaborazione il rilevamento e la valutazione del rischio e dell'integrità di beni immobili; g) la valutazione di beni immobili, anche a fini per un di b) il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario; c) la prestazione servizi di pubblicitari, anche se comportano l'uso di beni immobili; d) l'intermediazione assicurativi, per stabilire il valore di un nella prestazione di immobile a garanzia di un prestito o per alloggio nel settore stimare eventuali rischi e danni nell'ambito di alberghiero controversie; settori con funzione o in h) la locazione finanziaria o la locazione di beni analoga, quali campi immobili diversi da quelli di cui al paragrafo di vacanza o terreni 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di attrezzati merci con campeggio, assegnazione di una parte per il qualora specifica dell'immobile d uso esclusivo del l'intermediario agisca destinatario; in nome e per conto Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 9 www.fiscal-focus.it i) la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini; j) la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l'utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l'utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l'accesso a sale d'aspetto negli aeroporti, o l'uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie; k) lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di e) la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, la quali progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità; f) l'installazione piastrelle, carta da parati e parquet; l) di un'altra persona; lavori di manutenzione, ristrutturazione e montaggio, riparazione di strutture permanenti quali manutenzione condotte del gas e dell'acqua, condotte riparazione, fognarie e simili; l'ispezione o il la e o la il controllo di attrezzature che, una volta installati o macchinari o montati, possano essere considerati beni attrezzature che non immobili; siano, m) l'installazione o il montaggio di macchinari o n) lavori di ispezione manutenzione e e riparazione, controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili; o) la gestione gestione immobiliare diversa dalla del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili o diventino, parte non di beni immobili; g) la gestione portafoglio del di investimenti immobiliari; h) servizi legali in commerciali, industriali o residenziali da o materia di contratti, per conto del proprietario; diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 10 www.fiscal-focus.it p) attività di intermediazione nella vendita, nella q), comprese locazione finanziaria o nella locazione di consulenze beni immobili e nella costituzione o nel clausole di trasferimento determinati diritti su beni contratto per immobili o diritti reali su beni immobili trasferimento di beni (assimilati o meno a beni materiali), diverse immobili, dalle attività di intermediazione di cui al consulenze paragrafo 3, lettera d); eseguire un siffatto q) servizi legali relativi al trasferimento di sulle un il o per contratto o proprietà di beni immobili, alla costituzione o dimostrarne al trasferimento di determinati diritti sui beni l'esistenza, che non immobili o diritti reali su beni immobili siano specificamente (assimilati o meno a beni materiali), quali le connessi al pratiche notarili, o alla stesura di contratti di trasferimento di compravendita la proprietà proprietà di beni immobili, anche qualora la immobili. sottostante aventi per operazione che oggetto dà di beni luogo all'alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento. Considerazioni Volendo evidenziare gli elementi di novità apportati dal Regolamento 1042/2013, si può innanzitutto evidenziare che rispetto alla definizione fornita dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 37/E/2011 (ripresa dalla precedente C.M. 38/E/2010) rientrano nella definizione di immobili qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori. In merito al nesso diretto che deve sussistere tra la prestazione e l’immobile affinché la prestazione venga ricompresa tra i servizi relativi ai beni immobili, le novità introdotte dal Regolamento 1042/2013 rispecchiano i chiarimenti forni dall’Amministrazione Finanziaria nella R.M. 48/E/2010, laddove si prevede la relazione concreta ed effettiva che la prestazione doveva avere con il bene immobile. Il vero elemento di novità è rappresentato dall’elencazione delle fattispecie da ricomprende o da escludere da quelle relative a beni immobili. Tra tali prestazioni: - viene esclusa quella relativa al “magazzinaggio” merci, qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 11 www.fiscal-focus.it destinatario, compatibilmente con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria la sentenza 27 giugno 2013, resa nella causa C-155/12; - viene altresì esclusa la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità (in linea sia con la giurisprudenza comunitaria e con le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria). - Riproduzione riservata - Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 12 www.fiscal-focus.it