caratteristiche principali dei brevetti: definizioni e tipologie

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caratteristiche principali dei brevetti: definizioni e tipologie
Seminario
IL BREVETTO
LA PROTEZIONE DELLA CREATIVITÀ INTELLETTUALE
NEL CAMPO DELL’INVENZIONE INDUSTRIALE
Lunedì 21 maggio 2007
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI BREVETTI:
DEFINIZIONI E TIPOLOGIE
Avv. Chiara Iengo
Foro di Bergamo
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INDICE
- IL BREVETTO
- Definizione
- LE INVENZIONI
- Definizione di invenzione
- I requisiti di brevettabilità
- I diritti del brevetto per invenzione
- I MODELLI
- Il modello di utilità
- LE NUOVE VARIETÀ VEGETALI
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IL BREVETTO
Definizione
Con il termine “brevetto” si indica l’attestato amministrativo con il quale si
attribuisce all’inventore il diritto esclusivo di godere, per un tempo
determinato dei risultati di una nuova invenzione, o allo stesso modo la
facoltà di sfruttare in modo esclusivo, su tutto il territorio dello stato e per
un determinato periodo di tempo, l’invenzione industriale da lui realizzata.
In alternativa si può definire il brevetto altresì come “una sorta di
contratto tra l’inventore e la collettività” poiché in sostanza chi realizza
l’invenzione fornisce un insegnamento che la collettività non possiede ed
in cambio riceve l’attribuzione del diritto esclusivo di uso limitato nel
tempo.
Sono oggetto di brevettazione, oltre all’invenzione industriale, i modelli di
utilità e le nuove varietà vegetali, ai sensi dell’art. 2 D.lg. 30/2005 (Codice
della proprietà industriale).
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LE INVENZIONI
Definizione di invenzione
La normativa vigente in Italia non offre una vera e propria definizione di
invenzione. L’art. 2585 del codice civile presenta solo una serie
esemplificativa di invenzioni brevettabili, mentre la legge speciale (il
Codice della Proprietà Industriale) prospetta una lista di realtà che, invece,
non sono considerate come invenzioni.
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È, però, da tempo ormai diffusa, sia in Italia che all’estero, una definizione
di invenzione brevettabile come soluzione originale di un problema
tecnico.
Tuttavia, la definizione di cui sopra non può che apparire troppo vaga per
avere una funzione costruttiva. Quello di invenzione, infatti, è un concetto
aperto, suscettibile di accogliere al proprio interno diverse realtà tra loro
collegate da un vincolo funzionale.
Ai sensi dell’art. 2585 c.c. sono invenzioni brevettabili:
- un metodo o un processo di lavorazione industriale
- una macchina
-
uno strumento,
-
un utensile o un dispositivo meccanico,
-
un prodotto o un risultato industriale
-
l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia
immediati risultati industriali”.
Di converso, ai sensi dell’art. 45 d.lg. 30/2005 (ex 12 L. Inv.) non vengono
considerate invenzioni:
1) le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici;
- Le scoperte attengono al campo della conoscenza poiché
consistono nel conoscere o nel rivelare qualcosa di reale che prima
era ignoto
- Le teorie scientifiche sono modelli di spiegazione della realtà
-
I metodi matematici sono modelli di ragionamento di natura
teorica.
2) i piani, i principi e metodi per attività intellettuali, per gioco e per
attività commerciali, ed i programmi per elaboratori;
3) le presentazioni di informazioni (ad esempio allestimenti di
tabelle, formulari ecc.);
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4) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo
umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o
animale (tale esclusione deriva con molta probabilità dalla
preoccupazione di lasciare di pubblico dominio le tecniche
coinvolgenti la salute e la vita);
5) le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per
l’ottenimento delle stesse.
Le invenzioni vengono correntemente classificate in tipi, secondo varie
categorie.
Si distingue tra l’invenzione di prodotto e l’invenzione di procedimento:
nel primo caso l’invenzione ha ad oggetto un prodotto materiale, quale ad
esempio uno strumento, una macchina o un composto chimico; nel
secondo caso, invece, l’invenzione consiste in un’idea non materiale, quale
ad esempio una tecnica di produzione di beni o di realizzazione di un
servizio.
Si distinguono, poi, le invenzioni derivate o derivative, le quali hanno la
caratteristica di presentarsi come derivazione da una precedente invenzione
(invenzioni di perfezionamento, di combinazione, di traslazione).
Si riconoscono, infine, le invenzioni dipendenti le quali si configurano
ogniqualvolta l’invenzione richieda l’uso di un prodotto o di un
procedimento
coperto
da
un
brevetto
anteriore
(invenzioni
di
perfezionamento, invenzioni di combinazione).
Nel caso in cui l’invenzione sia fatta da un dipendente, ovvero da un
soggetto legato da un rapporto di lavoro, che può essere configurato quale
lavoro dipendente, quest’ultimo in certe condizioni avrà diritto ad un
premio, ma l’azienda avrà la proprietà del trovato.
I requisiti di brevettabilità
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I requisiti di validità dell’invenzione ai fini della sua brevettabilità sono
quattro:
- industrialità (art. 49 d.lg. 30/2005): secondo la normativa vigente
un’invenzione è da considerarsi industriale se il suo oggetto può essere
fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, ivi compresa quella
agricola;
- novità (art. 46 d.lg. 30/2005): un’invenzione è nuova se non è compresa
nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica racchiude tutto ciò che è
stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello stato, o all’estero,
prima della data di deposito della domanda di brevetto, attraverso una
descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
- originalità (art. 48 d.lg. 30/2005): tale requisito (il testo vigente parla di
attività inventiva) ha la funzione di selezionare, tra tutto ciò che è nuovo,
ciò che si differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica.
Quest’ultimo, infatti, viene inteso come un patrimonio mobile, in continuo
progressivo accrescimento per via delle piccole innovazioni che vengono
quotidianamente realizzate dagli operatori di ciascun settore. L’originalità
segna una linea di confine tra ciò che appartiene al divenire normale di
ciascun settore e ciò che è frutto di un’idea che supera le normali
prospettive di evoluzione del settore.
- liceità (art. 50 d.lg. 30/2005): viene preclusa la brevettabilità delle
invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico o al buon
costume. È bene precisare che al diritto dei brevetti non compete vietare lo
svolgimento di certe attività di ricerca o di produzione, bensì compete solo
decidere quali attività produttive possano essere svolte in regime di
esclusiva.
I diritti del brevetto per invenzione
All’inventore sono riconosciuti sia diritti morali che diritti patrimoniali:
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- unico diritto morale è il cd. diritto di paternità (essere riconosciuto
autore dell’invenzione per il solo fatto di averla creata)
- i diritti patrimoniali si distinguono, invece, in
ƒ diritto al brevetto: il diritto a pretendere dall’autorità
amministrativa il rilascio del brevetto ove l’invenzione
sia dotata dei prescritti requisiti;
ƒ diritto di brevetto: il diritto esclusivo all’utilizzazione
economica dell’oggetto brevettato nei limiti e alle
condizioni stabilite dalla legge.
I diritti conferiti da un brevetto sono territorialmente definiti e consistono
nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel
territorio dello Stato, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui
l’invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto viene
messo in commercio dal titolare del brevetto, o con il suo consenso.
In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
- se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi,
salvo il consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in
commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
- se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai
terzi, salvo il consenso del titolare, di applicare il procedimento,
nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali
fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in
questione.
Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello
ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo
prova contraria, mediante tale procedimento, secondo uno dei seguenti
casi:
- se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;
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- se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato
fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è
riuscito, attraverso ragionevoli sforzi, a determinare il procedimento
effettivamente attuato.
I diritti esclusivi di un brevetto sono conferiti con la concessione
dell’attestato.
Gli effetti decorrono dalla data in cui la descrizione ed i disegni allegati
alla domanda di brevetto sono accessibili al pubblico.
La legge italiana prevede il preuso. Tale concetto indica che chiunque, nel
corso dei 12 mesi anteriori alla data di deposito di una domanda di
brevetto, o anteriormente alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria
azienda dell’invenzione poi oggetto della domanda di un terzo, può
continuare ad usarla nei limiti del preuso dimostrato.
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I MODELLI
Accanto ai brevetti per invenzioni, il nostro sistema giuridico prevede un
secondo tipo di brevetto: il brevetto per modello industriale.
La legge vigente regola in modo diverso i modelli di utilità e i modelli e
disegni ornamentali.
Entrambi i tipi di modelli hanno ad oggetto una forma, ed esattamente la
forma nuova di un prodotto industriale. La differenza tra i due tipi di
modelli consiste nel fatto che i primi concernono un’innovazione
tecnologica, mentre i secondi proteggono una innovazione puramente
estetica.
Solo i primi sono suscettibili di brevettazione. I modelli e disegni
ornamentali sono invece suscettibili di registrazione.
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Il modello di utilità
Il modello di utilità consiste nella “forma nuova di un prodotto industriale,
idonea a conferire al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità
di applicazione o di impiego”.
La differenza tra modello di utilità e invenzione viene affidata ora ad un
criterio quantitativo (che vede il modello come una piccola invenzione) ora
ad un criterio qualitativo, oggi prevalente, secondo cui nel modello di
utilità manca la soluzione nuova di un problema tecnico e l’innovazione
agisce solo su aspetti marginali ed esecutivi di ciò che è già noto. Secondo
la giurisprudenza, si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo,
mentre si ha modello quando si migliora un prodotto esistente. Sussiste,
comunque, una difficoltà nel tracciare una linea netta di confine tra
l’invenzione e il modello di utilità. Al riguardo si evidenzia che la legge
consente a chi depositi una domanda di brevetto per invenzione di
depositare anche una domanda di brevetto per modello di utilità che possa
valere nel caso la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.
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LE NUOVE VARIETÀ VEGETALI
Ai sensi dell’art. 100 C.p.i. “può costituire oggetto del diritto su una nuova
varietà vegetale un’insieme vegetale di un taxon botanico del grado più
basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni
previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere: a)
definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa
combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in
base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; c) considerato
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come un’entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo
conforme” laddove per costitutore si intende “a) la persona che ha creato o
che ha scoperto e messo a punto una varietà; b) la persona che è il datore
di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il
lavoro; c) l’avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere
a) e b)”.
Per essere brevettabile la nuova varietà vegetale deve presentare i seguenti
requisiti:
- novità (requisito meno severo rispetto a quello generale)
- distinzione (la nuova varietà si deve distinguere nettamente da ogni
altra varietà vegetale nota)
- omogeneità e stabilità (i caratteri essenziali della nuova varietà
devono essere sufficientemente simili in un unico ciclo produttivo e
devono
rimanere
tali
dopo
riproduzioni
e
moltiplicazioni
successive).
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