caratteristiche principali dei brevetti: definizioni e tipologie
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caratteristiche principali dei brevetti: definizioni e tipologie
Seminario IL BREVETTO LA PROTEZIONE DELLA CREATIVITÀ INTELLETTUALE NEL CAMPO DELL’INVENZIONE INDUSTRIALE Lunedì 21 maggio 2007 *** CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI BREVETTI: DEFINIZIONI E TIPOLOGIE Avv. Chiara Iengo Foro di Bergamo *** INDICE - IL BREVETTO - Definizione - LE INVENZIONI - Definizione di invenzione - I requisiti di brevettabilità - I diritti del brevetto per invenzione - I MODELLI - Il modello di utilità - LE NUOVE VARIETÀ VEGETALI 1 IL BREVETTO Definizione Con il termine “brevetto” si indica l’attestato amministrativo con il quale si attribuisce all’inventore il diritto esclusivo di godere, per un tempo determinato dei risultati di una nuova invenzione, o allo stesso modo la facoltà di sfruttare in modo esclusivo, su tutto il territorio dello stato e per un determinato periodo di tempo, l’invenzione industriale da lui realizzata. In alternativa si può definire il brevetto altresì come “una sorta di contratto tra l’inventore e la collettività” poiché in sostanza chi realizza l’invenzione fornisce un insegnamento che la collettività non possiede ed in cambio riceve l’attribuzione del diritto esclusivo di uso limitato nel tempo. Sono oggetto di brevettazione, oltre all’invenzione industriale, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali, ai sensi dell’art. 2 D.lg. 30/2005 (Codice della proprietà industriale). *** LE INVENZIONI Definizione di invenzione La normativa vigente in Italia non offre una vera e propria definizione di invenzione. L’art. 2585 del codice civile presenta solo una serie esemplificativa di invenzioni brevettabili, mentre la legge speciale (il Codice della Proprietà Industriale) prospetta una lista di realtà che, invece, non sono considerate come invenzioni. 2 È, però, da tempo ormai diffusa, sia in Italia che all’estero, una definizione di invenzione brevettabile come soluzione originale di un problema tecnico. Tuttavia, la definizione di cui sopra non può che apparire troppo vaga per avere una funzione costruttiva. Quello di invenzione, infatti, è un concetto aperto, suscettibile di accogliere al proprio interno diverse realtà tra loro collegate da un vincolo funzionale. Ai sensi dell’art. 2585 c.c. sono invenzioni brevettabili: - un metodo o un processo di lavorazione industriale - una macchina - uno strumento, - un utensile o un dispositivo meccanico, - un prodotto o un risultato industriale - l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia immediati risultati industriali”. Di converso, ai sensi dell’art. 45 d.lg. 30/2005 (ex 12 L. Inv.) non vengono considerate invenzioni: 1) le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici; - Le scoperte attengono al campo della conoscenza poiché consistono nel conoscere o nel rivelare qualcosa di reale che prima era ignoto - Le teorie scientifiche sono modelli di spiegazione della realtà - I metodi matematici sono modelli di ragionamento di natura teorica. 2) i piani, i principi e metodi per attività intellettuali, per gioco e per attività commerciali, ed i programmi per elaboratori; 3) le presentazioni di informazioni (ad esempio allestimenti di tabelle, formulari ecc.); 3 4) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (tale esclusione deriva con molta probabilità dalla preoccupazione di lasciare di pubblico dominio le tecniche coinvolgenti la salute e la vita); 5) le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse. Le invenzioni vengono correntemente classificate in tipi, secondo varie categorie. Si distingue tra l’invenzione di prodotto e l’invenzione di procedimento: nel primo caso l’invenzione ha ad oggetto un prodotto materiale, quale ad esempio uno strumento, una macchina o un composto chimico; nel secondo caso, invece, l’invenzione consiste in un’idea non materiale, quale ad esempio una tecnica di produzione di beni o di realizzazione di un servizio. Si distinguono, poi, le invenzioni derivate o derivative, le quali hanno la caratteristica di presentarsi come derivazione da una precedente invenzione (invenzioni di perfezionamento, di combinazione, di traslazione). Si riconoscono, infine, le invenzioni dipendenti le quali si configurano ogniqualvolta l’invenzione richieda l’uso di un prodotto o di un procedimento coperto da un brevetto anteriore (invenzioni di perfezionamento, invenzioni di combinazione). Nel caso in cui l’invenzione sia fatta da un dipendente, ovvero da un soggetto legato da un rapporto di lavoro, che può essere configurato quale lavoro dipendente, quest’ultimo in certe condizioni avrà diritto ad un premio, ma l’azienda avrà la proprietà del trovato. I requisiti di brevettabilità 4 I requisiti di validità dell’invenzione ai fini della sua brevettabilità sono quattro: - industrialità (art. 49 d.lg. 30/2005): secondo la normativa vigente un’invenzione è da considerarsi industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, ivi compresa quella agricola; - novità (art. 46 d.lg. 30/2005): un’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica racchiude tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello stato, o all’estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto, attraverso una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo; - originalità (art. 48 d.lg. 30/2005): tale requisito (il testo vigente parla di attività inventiva) ha la funzione di selezionare, tra tutto ciò che è nuovo, ciò che si differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica. Quest’ultimo, infatti, viene inteso come un patrimonio mobile, in continuo progressivo accrescimento per via delle piccole innovazioni che vengono quotidianamente realizzate dagli operatori di ciascun settore. L’originalità segna una linea di confine tra ciò che appartiene al divenire normale di ciascun settore e ciò che è frutto di un’idea che supera le normali prospettive di evoluzione del settore. - liceità (art. 50 d.lg. 30/2005): viene preclusa la brevettabilità delle invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico o al buon costume. È bene precisare che al diritto dei brevetti non compete vietare lo svolgimento di certe attività di ricerca o di produzione, bensì compete solo decidere quali attività produttive possano essere svolte in regime di esclusiva. I diritti del brevetto per invenzione All’inventore sono riconosciuti sia diritti morali che diritti patrimoniali: 5 - unico diritto morale è il cd. diritto di paternità (essere riconosciuto autore dell’invenzione per il solo fatto di averla creata) - i diritti patrimoniali si distinguono, invece, in diritto al brevetto: il diritto a pretendere dall’autorità amministrativa il rilascio del brevetto ove l’invenzione sia dotata dei prescritti requisiti; diritto di brevetto: il diritto esclusivo all’utilizzazione economica dell’oggetto brevettato nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. I diritti conferiti da un brevetto sono territorialmente definiti e consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto viene messo in commercio dal titolare del brevetto, o con il suo consenso. In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: - se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo il consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; - se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo il consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, secondo uno dei seguenti casi: - se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo; 6 - se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito, attraverso ragionevoli sforzi, a determinare il procedimento effettivamente attuato. I diritti esclusivi di un brevetto sono conferiti con la concessione dell’attestato. Gli effetti decorrono dalla data in cui la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di brevetto sono accessibili al pubblico. La legge italiana prevede il preuso. Tale concetto indica che chiunque, nel corso dei 12 mesi anteriori alla data di deposito di una domanda di brevetto, o anteriormente alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell’invenzione poi oggetto della domanda di un terzo, può continuare ad usarla nei limiti del preuso dimostrato. *** I MODELLI Accanto ai brevetti per invenzioni, il nostro sistema giuridico prevede un secondo tipo di brevetto: il brevetto per modello industriale. La legge vigente regola in modo diverso i modelli di utilità e i modelli e disegni ornamentali. Entrambi i tipi di modelli hanno ad oggetto una forma, ed esattamente la forma nuova di un prodotto industriale. La differenza tra i due tipi di modelli consiste nel fatto che i primi concernono un’innovazione tecnologica, mentre i secondi proteggono una innovazione puramente estetica. Solo i primi sono suscettibili di brevettazione. I modelli e disegni ornamentali sono invece suscettibili di registrazione. 7 Il modello di utilità Il modello di utilità consiste nella “forma nuova di un prodotto industriale, idonea a conferire al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego”. La differenza tra modello di utilità e invenzione viene affidata ora ad un criterio quantitativo (che vede il modello come una piccola invenzione) ora ad un criterio qualitativo, oggi prevalente, secondo cui nel modello di utilità manca la soluzione nuova di un problema tecnico e l’innovazione agisce solo su aspetti marginali ed esecutivi di ciò che è già noto. Secondo la giurisprudenza, si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello quando si migliora un prodotto esistente. Sussiste, comunque, una difficoltà nel tracciare una linea netta di confine tra l’invenzione e il modello di utilità. Al riguardo si evidenzia che la legge consente a chi depositi una domanda di brevetto per invenzione di depositare anche una domanda di brevetto per modello di utilità che possa valere nel caso la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte. *** LE NUOVE VARIETÀ VEGETALI Ai sensi dell’art. 100 C.p.i. “può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un’insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere: a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; c) considerato 8 come un’entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme” laddove per costitutore si intende “a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà; b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro; c) l’avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b)”. Per essere brevettabile la nuova varietà vegetale deve presentare i seguenti requisiti: - novità (requisito meno severo rispetto a quello generale) - distinzione (la nuova varietà si deve distinguere nettamente da ogni altra varietà vegetale nota) - omogeneità e stabilità (i caratteri essenziali della nuova varietà devono essere sufficientemente simili in un unico ciclo produttivo e devono rimanere tali dopo riproduzioni e moltiplicazioni successive). 9