352 art. 600 quater 600 quater. (1) Detenzione di materiale

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352 art. 600 quater 600 quater. (1) Detenzione di materiale
Art. 600 quater
Libro II – Dei delitti
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600 quater. (1) Detenzione di materiale pornografico. – Chiunque, al
di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli
anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non
inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
(1) Questo articolo, inserito dall’art. 4 della L. 3 agosto 1998, n. 269, è
stato così sostituito dall’art. 3 della L. 6 febbraio 2006, n. 38.
Note procedurali:
Arresto: primo comma, non consentito; facoltativo in flagranza nell’ipotesi
aggravata del secondo comma (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentito l’allontanamento dalla casa familiare (282 bis c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti
o del convivente; consentite nell’ipotesi aggravata del secondo comma (280,
287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
600 quater1. (1) Pornografia virtuale. – Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori
degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche
di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali,
la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non
reali.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 4 della L. 6 febbraio 2006,
n. 38.
Note procedurali:
Arresto: nell’ipotesi di cui all’art. 600 ter, primo e secondo comma, obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.); nell’ipotesi di cui all’art. 600 ter, terzo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); nell’ipotesi di cui all’art. 600 ter,
quarto comma e 600 quater, non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: nell’ipotesi di cui all’art. 600 ter, primo e secondo comma, consentito (384 c.p.p.); nell’ipotesi di cui all’art. 600 ter, terzo
e quarto comma e 600 quater, non consentito.
Titolo XII – Delitti contro la persona
Art. 600 quinquies
Misure cautelari personali: nell’ipotesi di cui all’art. 600 ter, primo, secondo
e terzo comma, consentite (280, 287 c.p.p.); nell’ipotesi di cui all’art. 600 ter,
quarto comma e 600 quater, non consentite.
Autorità giudiziaria competente: nell’ipotesi di cui all’art. 600 ter, primo e
secondo comma, Tribunale collegiale (33 bis c.p.p); nell’ipotesi di cui all’art.
600 ter, secondo e terzo comma e 600 quater, Tribunale monocratico (33
ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
600 quinquies. (1) (2) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. – Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937 (600 sexies, 600 septies).
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 5 della L. 3 agosto 1998, n.
269.
(2) A norma dell’art. 609 decies, primo comma, c.p. così come sostituito
dall’art. 4, comma 1, lett. v), n. 1), della L. 1° ottobre 2012, n. 172, quando
si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter,
600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609
undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto
dall’articolo 609 quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al
tribunale per i minorenni.
Note procedurali:
Arresto: obbligatorio in flagranza (3802, lett. d), c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
600 sexies. (1) [Circostanze aggravanti ed attenuanti. – Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo comma, e 600 quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo
alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter, nonché
dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore,
la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da
un ascendente, dal genitore adottivo. o dal loro coniuge o convivente, dal
coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado
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Codice Penale
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Art. 600 septies
Libro II – Dei delitti
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collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro
funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o
minorazione psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter la pena è
aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis e 600 ter, nonché dagli articoli
600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera
concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.
Nei casi previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 600 sexies, 600 septies, 600 octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le
pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l’individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98,
concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento
conseguente alle predette aggravanti].
(1) Questo articolo, inserito dall’art. 6 della L. 3 agosto 1998, n. 269, è
stato abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. i), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.
600 septies. (1) Confisca. – Nel caso di condanna, o di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli
articoli 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni
diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609 ter,
primo comma, numeri 1), 5) e 5 bis), 609 quater, 609 quinquies, 609 octies,
quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609 ter, primo comma,
numeri 1), 5) e 5 bis), e 609 undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della
persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei
beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa
non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di
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Titolo XII – Delitti contro la persona
Art. 600 septies1
(1) Questo articolo, inserito dall’art. 7 della L. 3 agosto 1998, n. 269, è
stato così, da ultimo, sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. l), della L. 1° ottobre
2012, n. 172.
600 septies1. (1) Circostanza attenuante. – 1. La pena per i delitti di
cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità
di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 4, comma 1, lett. m), della L.
1° ottobre 2012, n. 172.
600 septies2. (1) Pene accessorie. – 1. Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto
di cui all’articolo 414 bis del presente codice conseguono:
1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è
prevista quale circostanza aggravante del reato;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla
curatela o all’amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione
della persona offesa;
4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione
dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua.
La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti
previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414 bis del
presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni
caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture
pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta
finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della
Codice Penale
cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la
disponibilità. Si applica il terzo comma dell’articolo 322 ter.
Art. 600 octies
Libro II – Dei delitti
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licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 4, comma 1, lett. m), della L.
1° ottobre 2012, n. 172.
600 octies. (1) Impiego di minori nell’accattonaggio. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero
permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla
sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare,
è punito con la reclusione fino a tre anni.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 19, lett. a), della L.
15 luglio 2009, n. 94.
Note procedurali:
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
601. (1) (2) (3) (4) (5) Tratta di persone. – Chiunque commette tratta
di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al
fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo,
la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia,
abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o
psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di
somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità,
a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono
diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi] (6).
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 2 della L. 11 agosto
2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone.
(2) L’art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle
leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
Titolo XII – Delitti contro la persona
Art. 602
personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal
momento in cui ne è cessata l’esecuzione. In ogni caso si procede d’ufficio e
quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito
l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di
prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei
casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(3) A norma dell’art. 13 della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure
contro la tratta di persone, per le vittime dei reati previsti da questo articolo, è istituito uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via
transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria.
Qualora la vittima del reato sia persona straniera restano comunque salve
le disposizioni dell’articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998. Si veda altresì il D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237.
(4) A norma dell’art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione
sono raddoppiati per i reati di cui a questo articolo.
(5) A norma dell’art. 609 decies, primo comma, c.p. così come sostituito
dall’art. 4, comma 1, lett. v), n. 1), della L. 1° ottobre 2012, n. 172, quando
si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter,
600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609
undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto
dall’articolo 609 quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al
tribunale per i minorenni.
(6) Questo comma è stato abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. b), della L.
2 luglio 2010, n. 108.
Note procedurali:
Arresto: obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); consentito l’allontanamento dalla casa familiare (282 bis c.p.p.) se il delitto è commesso in
danno dei prossimi congiunti o del convivente.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise (5 d bis c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
602. (1) (2) (3) (4) Acquisto e alienazione di schiavi. – Chiunque, fuori
dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che
si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
[La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti
Codice Penale
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Art. 602 bis
Libro II – Dei delitti
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allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi] (5).
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 3 della L. 11 agosto
2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone.
(2) L’art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle
leggi antimafia antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a
questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso
da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre
anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. In ogni caso si procede
d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali
è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte
alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
(3) A norma dell’art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione
sono raddoppiati per i reati di cui a questo articolo.
(4) A norma dell’art. 609 decies, primo comma, c.p. così come sostituito
dall’art. 4, comma 1, lett. v), n. 1), della L. 1° ottobre 2012, n. 172, quando
si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter,
600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609
undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto
dall’articolo 609 quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al
tribunale per i minorenni.
(5) Questo comma è stato abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. c), della L.
2 luglio 2010, n. 108.
Note procedurali:
Arresto: facoltativo in flagranza (380 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); consentito l’allontanamento dalla casa familiare (282 bis c.p.p.) se il delitto è commesso in
danno dei prossimi congiunti o del convivente.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise (5d bis c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
602 bis. (1) [Pene accessorie. – La condanna per i reati di cui agli articoli 583 bis, 600, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies
comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
Titolo XII – Delitti contro la persona
Art. 602 ter
1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura].
(1) Questo articolo, inserito dall’art. 3, comma 19, lett. b), della L. 15
luglio 2009, n. 94, è stato abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. n), della L. 1°
ottobre 2012, n. 172.
602 ter. (1) Circostanze aggravanti. – La pena per i reati previsti dagli
articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:
a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine
di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l’integrità fisica o
psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e
602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter, la pena
è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o
minaccia (2).
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo e secondo comma, 600 ter,
primo comma, e 600 quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se
il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore (2).
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo e secondo comma, 600 ter
e 600 quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata
dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli
anni sedici (2).
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter, nonché,
se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto
è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o
convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino
al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato
affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter, nonché
dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il
fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narco-
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Art. 602 quater
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tiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica
del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone (2).
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e
114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione,
non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti (2).
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 1, lett. d), della L.
2 luglio 2010, n. 108.
(2) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. o), della L.
1° ottobre 2012, n. 172.
602 quater. (1) Ignoranza dell’età della persona offesa. – 1. Quando i
delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore
degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 4, comma 1, lett. p), della L.
1° ottobre 2012, n. 172.
603. Plagio (1). – Chiunque sottopone una persona al proprio potere,
in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione
da cinque a quindici anni (604).
(1) La Corte costituzionale con sentenza 8 giugno 1981, n. 96, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo.
603 bis. (1) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone
l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità
dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la
multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
2. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
Titolo XII – Delitti contro la persona
Art. 603 ter
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza
e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la
salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di
sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della
pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non
lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni
da svolgere e delle condizioni di lavoro.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 12, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011,
n. 148.
Note procedurali:
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).
603 ter. (1) Pene accessorie. – 1. La condanna per i delitti di cui agli
articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603 bis, importa l’interdizione dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche o delle imprese, nonchè il divieto di concludere
contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
2. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonchè dell’Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.
3. L’esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni
quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3).
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 12, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011,
n. 148.
Codice Penale
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