Estratto Memento Contratti d`impresa 2017

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Estratto Memento Contratti d`impresa 2017
TR
AT
TO
ES
MEMENTO PRATICO
CONTRATTI
D’IMPRESA 2017
Nuova edizione
completamente AGGIORNATA
Il manuale esamina in modo organico e dettagliato i principali contratti
utilizzati in ambito imprenditoriale, arricchito da numerosi esempi,
casi pratici e tabelle riepilogative alla luce della giurisprudenza più
aggiornata e delle ultime novità fiscali.
Caratteristiche
Aggiornato al 4 febbraio 2017
Prezzo: 120,00 3
Pagine: 1.510
Codice: 00217120
27/01/17 15:35
L’opera divisa in due parti, esamina nella prima parte le regole generali
dei contratti (conclusione del contratto, tutela dei consumatori,
pagamento, privacy).
Nella seconda parte, dopo una tabella volta ad indirizzare il lettore
all’individuazione del contratto che meglio risponde alle sue esigenze
concrete, vengono esaminati, in tutte le loro fasi, oltre 50 contratti, tra
i più ricorrenti nell’attività dell’impresa.
In Appendice sono presenti 21 modelli contrattuali pratici, completi di
tutte le clausole, utili alla quotidiana gestione dell’impresa. Completa
l’opera un indice con più di 5.000 voci.
La nuova edizione è arricchita con la trattazione dei contratti di partenariato pubblico e privato,
tra i quali il project financing, i contratti di concessione, la locazione finanziaria, e il contratto di
disponibilità, completamente rinnovati dal nuovo codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016).
È stato, inoltre, inserito nell’Appendice il modello contrattuale del vending.
Principali novità 2017:
•mutuo: nuove garanzie sul mutuo bancario,
c.d. “Patto marciano” (DL 59/2016 conv. in L.
119/2016) e nuova disciplina per i mutui aventi
ad oggetto la concessione di credito garantito
da ipoteca su immobili residenziali,
o l’acquisto di immobili (D.Lgs. 72/2016)
•appalto: novità in materia di SCIA e di
adempimenti sulla documentazione urbanistica
(D.Lgs. 126/2016 e D.Lgs. 222/2016)
•brevetti e marchi: nuove linee guida dell’Ufficio
Brevetti Europeo per la verifica dei requisiti di
brevettabilità (c.d. «Guidelines EPO», in vigore
dal 1° novembre 2016), nuove disposizioni
sul marchio dell’Unione Europea (Reg. UE
2424/2015)
•trattazione autonoma ed organica degli aspetti
internazionali nella parte generale, anche alla
luce delle ultime sentenze delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione e della Corte
di Giustizia Europea
•diritto d’autore: trattazione integrata dalle
ultime sentenze sulle violazione del diritto
di autore per attività di contraffazione
o plagio commesse anche attraverso l’utilizzo
di internet
•firma elettronica: nuove regole sul documento
informatico e sul suo valore giuridico nella
conclusione del contratto (D.Lgs. 179/2016)
•tutela dei consumatori: trattazione aggiornata
con le più recenti sentenze della Corte di
Giustizia Europea in tema di clausole vessatorie
e pratiche commerciali scorrette
•privacy: novità sul trattamento
dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
PRESENTAZIONE 35
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Presentazione
Memento Pratico Contratti d’impresa esamina in modo organico e dettagliato i principali
contratti utilizzati dalle imprese, con riferimenti a casi pratici e problemi concreti alla luce
della giurisprudenza più aggiornata e delle ultime novità fiscali. Il volume è diviso in due parti.
La prima è dedicata all’esame delle regole generali dei contratti e affronta in ordine cronologico
i diversi momenti della vita di un contratto (stipulazione, esecuzione, eventuale ritardo o
inadempimento, regole sul pagamento della controprestazione, invalidità). Esamina altresı̀ le
forme di tutela del contraente e del consumatore nonché le regole sul trattamento dei dati
personali e la privacy, l’e-commerce, per terminare con un’analisi degli aspetti internazionali.
La seconda parte, dopo un’iniziale tabella di smistamento, volta ad indirizzare il lettore
nell’individuazione del contratto che meglio risponde alle sue esigenze concrete, analizza
in ordine alfabetico i contratti più ricorrenti nell’attività dell’impresa. Essi vengono esaminati
dettagliatamente in tutte le loro fasi (stipulazione, gestione e cessazione).
L’opera è arricchita da tabelle riepilogative, da schemi e diagrammi esplicativi, per rendere il
volume uno strumento di lavoro completo per i giuristi d’impresa, per i responsabili delle
società, per gli avvocati e per tutti gli altri operatori del diritto. L’ampia appendice è dedicata
ai modelli dei principali contratti trattati nel volume (tra i quali, è stato inserito anche il modello
di vending) con note esplicative delle clausole contrattuali e con i rinvii al testo. Gli abbonati
possono scaricare i modelli collegandosi all’area riservata del sito www.memento.it. Chiude il
libro un indice analitico con più di 5.000 voci, per trovare subito la soluzione al proprio problema.
Ricordiamo che, come tutti i Memento, il volume è suddiviso in paragrafi, con numerazione
discontinua.
Segnaliamo nella tabella le principali novità contenute in questa edizione.
Novità
Riferimento normativo
v. n.
CONTRATTI DI PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO
(project financing, contratti di concessione, locazione finanziaria,
contratto di disponibilità), completamente rinnovati dal nuovo codice
degli appalti pubblici
— D.Lgs. 50/2016
(nuovo codice degli appalti
pubblici)
— 22300 e s.
MUTUO
— nuova disciplina per i mutui aventi ad oggetto la concessione di credito
garantito da ipoteca su immobili residenziali, o l’acquisto di immobili;
— nuove garanzie sul mutuo bancario, c.d. «Patto marciano»
— D.Lgs. 72/2016
— DL 59/2016 conv. in L.
119/2016
— 22145 e s.
— 22091
BREVETTI E MARCHI
— nuove linee guida dell’Ufficio Brevetti Europeo in vigore dal 1º
novembre 2016 per la verifica dei requisiti di brevettabilità;
— nuove disposizioni sul marchio dell’Unione Europea
— c.d. «Guidelines EPO»
— Reg. UE 2424/2015
— 23640 e s.
— 23849 e s.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
nuove regole sulla firma elettronica e sul valore giuridico del
documento informatico
— D.Lgs. 179/2016
— 859 e s.
PRIVACY
novità sul trattamento dei dati personali
— Reg. UE 679/2016
— 1382 e s.
APPALTO
novità in materia di SCIA e di adempimenti sulla documentazione
urbanistica
— D.Lgs. 126/2016
— D.Lgs. 222/2016
— 8322
— 8546 e s.
46 PIANO DELL’OPERA
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Piano
dell’opera
PARTE I Regole generali
100
Nozioni fondamentali
200
206
518
538
554
732
836
1000
1018
Conclusione del contratto
Parti
Oggetto
Causa
Accordo
Elementi eventuali
Forma
Trascrizione
Imposta di registro
Tutela dei contraenti
Contratti tra imprese
Contratti tra imprese e consumatori
Tutela delle pratiche commerciali scorrette
1200
1205
1230
1350
Privacy
Trattamento dei dati personali
Cessazione del trattamento
Tutela della privacy
1380
1391
1526
1535
Contratto preliminare
Caratteristiche
Registrazione
Trascrizione
1700
1720
1750
1764
Contratto definitivo
1780
Vicende
1850
Vizi del contratto
2100
Tipologie di vizi
2103
Rimedi possibili
2235
Esecuzione del contratto
2450
Obbligazioni contrattuali
2450
Modificazioni eventuali del rapporto
obbligatorio
2570
Mancata esecuzione
2730
Estinzione delle obbligazioni
3170
Pagamento
3400
Regole generali
3400
Modalità di pagamento
3576
Altri sistemi di estinzione del debito
3940
E-commerce
4500
Aspetti generali
4505
Sito internet
4516
Stipula dei contratti on-line
4635
Aspetti internazionali
5000
PARTE II Principali contratti
Scelta del contratto
7000
Appalto
8180
Affidamento in gestione di reparto
7400
Assicurazione contro i danni
9400
Agenzia
7450
Azienda
10100
PIANO DELL’OPERA 57
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Cessione di credito
10850
Multiproprietà
21700
Comodato
11100
Mutuo
21900
Commissione
11600
Partenariato pubblico e privato
22300
Concessione di vendita
12050
Permuta
22650
Contratto estimatorio
13400
Procacciamento d’affari
23100
Coworking
13500
Proprietà industriale e intellettuale
23600
Deposito
13700
Pubblicità
25600
Engineering
15500
16200
Realizzazione di stand fieristici
Factoring
25840
Fideiussione
16350
Rent to buy
25900
Somministrazione
30100
Somministrazione di lavoro
30400
Forfaiting
16550
Fornitura pasti
17000
Franchising
17450
Subfornitura
30650
Leasing
19450
Trasporto di cose
31200
Locazione
20100
Trust
31850
Mandato
20850
Vending
32900
Mediazione
21400
Vendita
33500
Appendice
Modelli dei principali contratti
pag. 1315
Indice analitico
pag. 1455
PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
9176
Partenariato pubblico e privato
SOMMARIO
I. Regole generali.................................
A. Parti ............................................
B. Principi del partenariato ................
C. Garanzie.......................................
II. Tipologie di contratto .......................
22315
22318
22360
22388
22415
A. Project financing ..........................
B. Contratti di concessione ...............
C. Locazione finanziaria.....................
D. Contratto di disponibilità...............
22420
22460
22500
22510
Attraverso il contratto di partenariato un soggetto conferisce ad uno o più operatori economici un complesso di attività aventi ad oggetto:
— la realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio
connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione del rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore (art. 3 lett. eee D.Lgs. 50/2016);
— la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione definitiva delle
opere o dei servizi connessi (art. 180 c. 1 D.Lgs. 50/2016).
Si tratta di un contratto a titolo oneroso che va stipulato per iscritto.
Di seguito per brevità chiameremo i contratti di partenariato pubblici o privati contratti di
PPP.
22300
Disciplina
I contratti di PPP sono regolati dal nuovo codice degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione (D.Lgs. 50/2016 entrato in vigore il 19 aprile 2016).
Il nuovo codice ha recepito tre direttive europee sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (Dir. 2014/23/UE, Dir. 2014/24/UE
e Dir. 2014/25/UE).
Il nuovo codice, in un’ottica di semplificazione, snellimento dei procedimenti e maggiore
efficienza amministrativa, riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici,
sostituendo integralmente il D.Lgs. 163/2006 (art. 217 c. 1 lett. e D.Lgs. 50/2016).
22302
Fase transitoria Per l’attuazione del nuovo codice è prevista una fase transitoria che
prevede l’emanazione di numerosi decreti attuativi da parte del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) e di altre istituzioni (art. 216
D.Lgs. 50/2016).
In particolare, per quanto riguarda il project financing, i progetti preliminari per la
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di
concessione (di cui agli artt. 153 e 175 D.Lgs. 163/2006), per le quali sia già intervenuta la
dichiarazione di pubblico interesse, e che non siano stati ancora approvati al 19 aprile
2016, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione
da parte dell’amministrazione ai sensi delle norme del nuovo codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate, con il riconoscimento di un
rimborso ai soggetti promotori per gli eventuali costi sostenuti e documentati relativi allo
studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica (art. 216 c. 23 D.Lgs.
50/2016).
22305
Per una disciplina di dettaglio si richiamano poi le linee guida sulla finanza di progetto (Det. 14 gennaio 2009 n.
1), le linee guida per i documenti di gara (Det. 20 maggio 2009 n. 3) e le linee guida per l’utilizzo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Det. 20 maggio 2009 n. 4).
7918
22307
PART. PUBBL. E PR. REGOLE GENERALI
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Finalità La P.A. può ricorrere alla stipula dei contratti di partenariato pubblico e privato
per affidare ad un soggetto privato, che assume a proprio carico i rischi e le spese, la
costruzione, e la messa a disposizione a favore del committente pubblico, di un’opera privata
per l’esercizio di attività di pubblico interesse. La P.A. può corrispondere un prezzo di
trasferimento, nel rispetto dei criteri previsti per l’equilibrio economico-finanziario (v. n.
22368) e per l’allocazione del rischio (v. n. 22370).
I. Regole generali
22315
Analizziamo di seguito le regole generali che accomunano i vari contratti di PPP.
A. Parti
22318
Nei contratti di PPP partecipano più soggetti, che intervengono con finalità e funzioni
diverse.
22320
Committente
È il soggetto che vuole realizzare un’opera o fornire un servizio e che
deve reperire i fondi necessari a tal fine. È costituito da una o più stazioni appaltanti.
Il committente può essere costituito da enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni o consorzi, costituiti da detti
soggetti.
Il committente pubblico è in grado di controllare molti dei fattori da cui deriva il rischio
dell’iniziativa: ad esempio, la concessione di autorizzazioni amministrative, i controlli sulla
sicurezza, le politiche tariffarie e, in generale, la stabilità del quadro giuridico-istituzionale.
22322
Il committente può inoltre essere costituito da un soggetto aggiudicatore.
Sono soggetti aggiudicatori: le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori (art. 3 c.1
lett. e D.Lgs. 50/2016), le imprese pubbliche che svolgono attività in «regimi particolari di
appalto» in determinati settori come elettricità o gas (attività indicate all’Allegato II del D.Lgs.
50/2016), i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi nell’ambito di contratti di
partenariato pubblico privato.
Si intendono per imprese pubbliche quelle imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono
esercitare un’influenza dominante per uno dei seguenti motivi (art. 3 c. 1 lett. t D.Lgs. 50/2016):
— ne sono proprietarie;
— hanno una partecipazione finanziaria;
— in virtù di norme che disciplinano dette imprese.
Si presume che un’amministrazione aggiudicatrice eserciti l’influenza dominante su un’impresa se sussistono
una o più delle seguenti circostanze (art. 3 c. 1 lett. t D.Lgs. 50/2016):
1) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto;
2) controlla la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
3) può designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza
dell’impresa.
22325
Promotore (o sponsor)
È l’operatore economico che, presentando il progetto, assume l’iniziativa della realizzazione dell’opera o della fornitura o gestione di un servizio.
Spesso, per la realizzazione delle opere più onerose, il promotore è rappresentato da un
pool di imprese aggregate sotto varie forme (per esempio, come associazione temporanea di
imprese o raggruppamento temporaneo di imprese) per la realizzazione di un progetto e
che, a seguito dell’aggiudicazione, se richiesta come condizione obbligatoria dal committente o se ritenuto opportuno, costituiscono la società di progetto (o special purpose vehicle,
c.d. SPV), versando il capitale della stessa.
Il promotore può essere (art. 3 c. 1 lett. p D.Lgs. 50/2016):
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
REGOLE GENERALI
PART. PUBBL. E PR.
9198
— persona fisica o giuridica;
— ente pubblico;
— raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di
imprese;
— ente senza personalità giuridica, compreso il gruppo europeo di interesse economico
(GEIE).
Il promotore, per partecipare alle procedure previste per l’aggiudicazione di un contratto di
PPP deve essere in possesso dei requisiti comprovati di idoneità tecnica e finanziaria (art. 47
D.Lgs. 50/2016) e non ricadere in uno dei motivi di esclusione previsti dalla normativa, tra i
quali precedenti penali, infiltrazioni mafiose, violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
infrazioni accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 80 D.Lgs. 50/2016).
22328
Società di progetto (o special purpose vehicle, SPV)
22330
(art. 184 D.Lgs. 50/2016)
Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di
un’infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che, a seguito
dell’aggiudicazione, i promotori possano (o debbano) formare una società di progetto nelle
forme di una s.p.a. o di una s.r.l. anche consortile. Il bando indica l’ammontare minimo del
capitale della società. Se il concorrente è costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la
quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
La società cosı̀ costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione
all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.
La società permette di separare le attività relative al progetto da quelle di ciascun singolo
socio e consente quindi di ottenere un isolamento giuridico ed economico-finanziario del
progetto stesso (c.d. no recourse).
Spesso tuttavia i soggetti finanziatori richiedono ai soci di garantire in tutto (full recourse) o
in parte (limited recourse) le obbligazioni della SPV.
Il capitale di rischio della società progetto è finanziato dagli sponsor e la sua natura giuridica
riflette quella degli sponsor che l’hanno creata: se questi ultimi sono solo soggetti privati o
solo pubblici la SPV sarà rispettivamente una s.p.a. privata (oppure una s.r.l. o società
consortile) o un’azienda pubblica. Si ha invece una società mista quando il progetto è
sponsorizzato congiuntamente da imprese private e da amministrazioni pubbliche.
Nel caso in cui, in corso d’opera, la P.A. versi un prezzo alla società di progetto, i soci restano
solidalmente responsabili con essa nei confronti della P.A. per l’eventuale rimborso del
contributo percepito. In alternativa, per liberare i soci, la società di progetto può fornire
alla P.A. adeguate garanzie bancarie e assicurative fino all’emissione del certificato di collaudo dell’opera (art. 184 D.Lgs. 50/2016).
22333
Contraente generale
(art. 194 D.Lgs. 50/2016) È l’impresa o l’insieme di imprese a cui il
committente può affidare in via principale la realizzazione, con qualsiasi mezzo, dell’opera:
è un soggetto che deve essere dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e
finanziaria. Nella prassi è chiamato anche main contractor.
Il contraente generale deve essere in grado di eseguire il progetto da realizzare con un
budget di risorse e un corrispettivo definito a priori in maniera rigida, che verrà pagato in
tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori e ha la responsabilità del rispetto dei tempi di
costruzione previsti, nonché della qualità dell’opera.
22335
Il contraente generale può anche consistere in una società di progetto a cui possono partecipare, oltre alle imprese che originariamente hanno dato origine al contraente generale,
anche istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative precedentemente indicate in
sede di gara.
22340
In questo caso i crediti della società di progetto sono cedibili anche se non ancora liquidi ed esigibili (art. 194 c.
13 D.Lgs. 50/2016).
9920
PART. PUBBL. E PR. REGOLE GENERALI
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Finanziatori ed investitori
22345
I soggetti che concorrono all’iniziativa, mettendo a
disposizione del promotore i capitali necessari sono i seguenti:
— finanziatori in senso stretto, che forniscono capitale di debito (mutui, obbligazioni ed altri
prestiti). Sono normalmente banche, che si uniscono in un pool guidato da una grande
banca (c.d. banca arranger) che coordina l’opera di tutti i prestatori nelle varie fasi di
avanzamento e nella conclusione delle trattative, provvedendo a rappresentarli nei confronti
di terzi e proponendo agli altri partner le condizioni generali di prestito. Le banche possono
peraltro intervenire come semplici consulenti soprattutto al fine di asseverare la validità del
piano economico-finanziario. I finanziatori possono anche essere agenzie di credito all’esportazione, le società di leasing e le istituzioni finanziarie internazionali (v. n. 22350);
— investitori, cioè i sottoscrittori del capitale di rischio (azioni della SPV). Questi sono
principalmente gli stessi promotori, ma al capitale di rischio possono partecipare anche i
costruttori dell’opera, i fornitori, gli istituti di credito, i partecipanti ai mercati borsistici (se la
società di progetto è quotata) e i fondi (chiusi, pensione, di investimento). Va tuttavia
evidenziato che nella maggior parte dei casi la partecipazione della SPV è limitata ai promotori e al più alla stessa P.A.
22348
Controparti commerciali Sono i fornitori di quanto è necessario alla realizzazione
dell’iniziativa o gli acquirenti di quanto essa genera una volta ultimata.
Ai fornitori è generalmente richiesto di impegnarsi per un periodo di tempo relativamente
lungo per garantire determinati approvvigionamenti a condizioni stabilite. Questo impegno
consente di ridurre l’incertezza su componenti di costo spesso rilevanti e di garantire la
disponibilità di determinati strumenti necessari alla realizzazione del progetto. In particolare
i fornitori (soprattutto di materie prime) possono essere chiamati a stipulare un contratto c.d.
«put or pay» (o «supply or pay»), in base al quale essi si impegnano a fornire i quantitativi di
strumenti e materiali definiti, oppure a sostenere gli esborsi monetari necessari alla società
progetto per trovare nuove fonti di fornitura.
Gli acquirenti potenziali, invece, sono chiamati a sottoscrivere dei contratti di acquisto a
condizioni predeterminate costituendo cosı̀, per il progetto, una fonte economica e finanziaria relativamente certa.
Nella prassi ricorrono due ipotesi fondamentali:
— il contratto «take or pay» che prevede l’obbligo incondizionato da parte dell’acquirente di effettuare
pagamenti periodici anche senza ritirare i prodotti o usufruire dei servizi oggetto del contratto;
— il contratto «take and pay» che prevede l’obbligo di pagamento per l’acquirente solo in seguito all’effettivo
ricevimento della fornitura.
Si tratta di contratti generalmente di lungo termine, i cui proventi sono spesso ceduti ai creditori della SPV
(generando cosı̀ un’attività che potrebbe essere ricollegata al factoring).
22350
Altri soggetti Possono partecipare al progetto anche altri soggetti, quali:
a) consulenti, che possono essere:
— finanziari: danno un contributo all’analisi economica dell’iniziativa scegliendo la migliore
struttura finanziaria del progetto e la gestione della relazione con le banche finanziatrici;
— tecnici: forniscono assistenza sui problemi di progettazione, di ingegneria, realizzazione
fisica dell’opera. In molti casi intervengono anche dopo l’avvio dell’iniziativa per confermare
ai soggetti interessati se ed in quale misura il progetto stia, o meno, confermando le previsioni indicate nei piani iniziali;
— legali: predispongono i contratti attraverso cui la società progetto realizza l’iniziativa e
gestiscono, sotto il profilo legale, le relazioni con le istituzioni locali coinvolte nell’operazione;
b) istituzioni finanziarie internazionali, ossia organizzazioni sovranazionali che promuovono
lo sviluppo economico e produttivo nei diversi Paesi e in particolare nelle aree meno
avanzate del globo. Ruolo tipico di queste istituzioni è quello di garantire le banche commerciali e d’investimento circa la validità del progetto e la capacità della SPV, ove costituita,
di fare fronte agli impegni presi. Esse, tuttavia, possono rivestire il ruolo di sponsor, oppure
esercitare e concedere finanziamenti normalmente a tassi al di sotto dei valori di mercato,
accettando, inoltre, termini molto lunghi per la restituzione del capitale e per il pagamento
degli interessi;
c) garanti dei rischi connessi al progetto. Possono essere soggetti specializzati come le
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
REGOLE GENERALI
PART. PUBBL. E PR.
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società di assicurazione o soggetti che hanno anche un altro ruolo nell’operazione, come gli
sponsor o il soggetto pubblico. La garanzia più comune è la fideiussione a favore della
società progetto. Molto frequente ed importante è anche la garanzia di completamento,
normalmente rilasciata dagli sponsor, a fronte dell’impegno di completare un’opera da parte
di una SPV, in particolare attraverso la reintegrazione delle risorse finanziarie nel caso in cui
queste si rivelino insufficienti a causa di aumenti non previsti dei costi;
d) società indipendenti di certificazione, che possono intervenire in varie fasi dell’operazione.
Ad esempio assegnano il c.d. «rating» alla SPV al momento del lancio di prestiti obbligazionari per la raccolta di fondi, cioè effettuano una valutazione della capacità della SPV di
assolvere agli impegni di pagamento. Certificano il bilancio della SPV o forniscono la certificazione del progetto o dei lavori eseguiti al momento del pagamento da parte della SPV.
B. Principi del partenariato
Remuneratività dell’investimento Le parti devono definire il contratto di PPP
in modo che il promotore possa recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per
eseguire il lavoro o fornire il servizio.
Il recupero dell’investimento dipende dai seguenti fattori (art. 180 c. 3 D.Lgs. 50/2016):
— effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell’opera;
— volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda;
— rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione sia avvenuta prima
della stipula del contratto.
22360
A fronte della disponibilità dell’opera o della domanda di servizi, la forma di remunerazione
dell’investimento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice a favore del promotore può
essere una delle seguenti:
1) versamento di un canone, che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di
ridotta o mancata disponibilità dell’opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi
(art. 180 c. 4 D.Lgs. 50/2016);
2) corresponsione di una diversa utilità economica, comunque pattuita prima (art. 180 c. 5
D.Lgs. 50/2016);
3) attribuzione della remunerazione direttamente allo sfruttamento diretto dell’opera o del
servizio al promotore, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato
della domanda del servizio medesimo (art. 191 D.Lgs. 50/2016);
4) trasferimento all’affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell’avviso di preinformazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più, secondo motivata valutazione,
funzioni di pubblico interesse o immobili già inclusi in programmi di dismissione (art. 191
D.Lgs. 50/2016).
22362
Equilibrio economico-finanziario (art. 3 c. 1 lett. fff D.Lgs. 50/2016)
ll contratto di PPP
deve essere basato sulla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria: deve, cioè, creare valore nell’arco della sua durata generando
un livello di redditività adeguato per il capitale investito, nonché creare flussi di cassa
necessari al rimborso del finanziamento.
22368
Allocazione del rischio
22370
(art. 180 c. 3 D.Lgs. 50/2016)
In generale, nel contratto di PPP i
rischi operativi collegati alla realizzazione dell’opera o alla gestione e fornitura dei servizi
sono allocati sul promotore. In particolare, vengono allocati in capo al promotore:
— il rischio di costruzione;
— il rischio di disponibilità legato alla capacità di erogare le prestazioni contrattuali pattuite,
sia per volume che per standard di qualità previsti;
— nei casi di attività redditizia verso l’esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, per il
periodo di gestione dell’opera.
11
922
PART. PUBBL. E PR. REGOLE GENERALI
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
22371
(art. 182 D.Lgs. 50/2016)
Nel contratto di PPP vengono definiti i rischi trasferiti, le
modalità di monitoraggio della loro permanenza durante il rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo al promotore.
Il verificarsi di fatti non riconducibili al promotore che incidono sull’equilibrio del piano
economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. Tale revisione deve comunque consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al promotore e delle condizioni di equilibrio economico
finanziario relative al contratto.
In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti hanno
la facoltà di recedere dal contratto.
22385
Scelta del promotore in base a procedure ad evidenza
Revisione
Nei contratti di
PPP la scelta del promotore avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante
dialogo competitivo (art. 181 c. 1 D.Lgs. 50/2016).
Per dialogo competitivo si intende una procedura di affidamento nella quale la stazione
appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare
una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i
candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può
richiedere di partecipare a tale procedura (art. 3 c. 1 lett. vvv D.Lgs. 50/2016).
C. Garanzie
22388
I contratti di PPP sono accompagnati da un complesso sistema di garanzie che deve fornire
il promotore o la società di progetto per poter partecipare alla gara. I finanziatori, inoltre,
richiedono a garanzia dei loro crediti, dei privilegi.
22392
Tipologie principali
Elenchiamo qui di seguito le tipologie di garanzie più utilizzate
dalle società di progetto:
— completion bond: è il contratto più diffuso emesso da una società di assicurazione per
coprire i finanziatori dal rischio di ritardo nella realizzazione dell’opera o di incremento dei
costi oltre i limiti sostenibili. In alcuni casi viene individuato anche un nuovo contractor per
il completamento dell’opera, come ulteriore garanzia se quello originario dovesse risultare
manifestamente inadempiente o inefficiente. Il completion bond può essere esteso per
coprire anche il rischio di abbandono dovuto al fallimento o a gravi difficoltà organizzative
dell’impresa appaltatrice. Viene utilizzato prevalentemente nell’industria cinematografica tra
i finanziatori di un film e i suoi realizzatori e serve a garantire che il film verrà terminato entro
una certa data e per un costo prefissato;
— bid bond: è una garanzia volta ad assicurare che il partecipante alla procedura sia
realmente intenzionato all’assegnazione del contratto ed alla realizzazione dell’opera. Corrisponde solitamente ad una cauzione da versare all’atto della presentazione dell’offerta o
della richiesta di partecipare alla procedura di aggiudicazione, che viene svincolata in
seguito all’esito dell’aggiudicazione. In alternativa al deposito cauzionale, il garante può
impegnarsi a pagare al committente un determinato importo nel caso in cui l’aggiudicatario
non sottoscriva il contratto o non fornisca le ulteriori garanzie bancarie previste nel bando;
— performance bond: è diretta a garantire l’esatto adempimento della prestazione per evitare
il rischio che il concessionario non realizzi l’opera alle condizioni prestabilite (avendo
riguardo a modalità, costi, caratteristiche e qualità di realizzazione). Solitamente viene
svincolata a seguito del positivo esito del collaudo. Tuttavia, dopo il collaudo, può essere
trasformata in maintenance bond;
— maintenance bond: copre i rischi causati dalla gestione e manutenzione dell’opera. Deriva
solitamente da una trasformazione del performance bond, ossia da un adattamento di
quest’ultimo alla peculiarità dell’istituto della concessione di costruzione e gestione per
TIPOLOGIE
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
PART. PUBBL. E PR.
12
923
cui la garanzia si prolunga anche dopo la realizzazione dell’opera, a copertura della fase
operativa.
Altre forme di garanzia convenzionalmente pattuite mirano a coprire i rapporti tra il soggetto esecutore del
project financing e gli altri soggetti privati che a vario titolo intervengono nell’operazione (ad esempio garanzie
per l’aumento del costo della materia prima, per il rischio collegato all’esecuzione del contratto di fornitura
ecc.).
Modalità di presentazione Solitamente il promotore è tenuto a presentare una
serie di garanzie a partire dalla presentazione di un’offerta alla P.A. per partecipare ad una
gara o ad una selezione per la realizzazione di un’opera o la fornitura di servizi.
22400
In sede di offerta
22402
Il promotore deve corredare l’offerta con:
— una garanzia fideiussoria o provvisoria, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o
nell’invito (che la stazione appaltante potrà diminuire fino all’1% o incrementare fino al 4%,
in funzione dell’oggetto e del grado di rischio ad esso connesso) (art. 93 c. 1 D.Lgs. 50/2016);
— un’ulteriore cauzione del 2,5% del valore dell’investimento desumibile dal progetto di
fattibilità (art. 183 c. 13 D.Lgs. 50/2016).
Il possesso di particolari certificazioni, quali, per esempio, il rating di legalità (o il certificato antimafia v. n.
8248), è condizione per ottenere un alleggerimento dell’obbligo di prestare garanzia (art. 93 c. 7 D.Lgs.
50/2016).
All’aggiudicazione Al momento della sottoscrizione del contratto, il soggetto aggiudicatario è quindi tenuto a prestare una garanzia definitiva (art. 183 c. 13 D.Lgs. 50/2016 che
rinvia all’art. 103 D.Lgs. 50/2016) costituita a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione
pari al 10% dell’importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a
base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.
22405
Inizio lavori
(art. 183 c. 13 D.Lgs. 50/2016)
Dalla data di inizio dei lavori o del servizio, infine,
l’aggiudicatario deve presentare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o
inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da
prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio.
La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
22407
Privilegio dei finanziatori
22410
(art. 186 D.Lgs. 50/2016)
A garanzia dei crediti per la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico i soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, hanno
il privilegio generale sui beni mobili, ivi inclusi i crediti del concessionario (artt. 2745 e s. c.c.)
e delle società di progetto che siano concessionarie dei contratti di PPP.
Il privilegio non riguarda gli altri creditori del concessionario, quali ad esempio gli esecutori
dell’opera e i fornitori, che possono assistere i loro crediti attraverso altre forme di prelazione, legali o convenzionali.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto e la sua opponibilità nei confronti
dei terzi è subordinata alla trascrizione dell’atto nella cancelleria del tribunale del luogo ove
ha sede l’impresa finanziata. Se il privilegio non è opponibile al terzo acquirente, esso si
trasferisce sul corrispettivo.
II. Tipologie di contratto
I contratti di PPP possono essere stipulati utilizzando, a seconda delle esigenze, una delle
seguenti figure contrattuali (art. 180 c. 8 D.Lgs. 50/2016):
— project financing o finanza di progetto;
— la concessione di servizi o di lavori;
— la locazione finanziaria per la costruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
— il contratto di disponibilità.
22415
13
924
22417
PART. PUBBL. E PR. TIPOLOGIE
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Presentiamo nella seguente tabella le principali differenze tra le principali tipologie di
contratto di PPP.
Tipo di
contratto
Project
Financing
Contratti di
concessione
Locazione
finanziaria
Contratto di
disponibilità
art.
D.Lgs.
50/2016
Oggetto
Ricavi
del promotore
Allocazione
del rischio
Termine /Durata
183 e s.
Realizzazione di
lavori pubblici o di
pubblica utilità
Il bando pone a base
di gara il progetto di
fattibilità, finalizzato
alla presentazione di
offerte con l’utilizzo
di risorse totalmente
o parzialmente a
carico del promotore
Il promotore,
nell’offerta, presenta
anche il progetto
definitivo.
Dipendenti dalla
redditività futura
dell’opera da
realizzare, in cui i
costi di investimento
possono essere
ammortizzati con i
flussi di cassa
derivanti dalla
gestione dell’opera.
Il rischio operativo
collegato alla
sostenibilità del
progetto definitivo
e alla realizzazione
dei lavori (rapporto
costi sostenuti/
remunerazione
dell’investimento)
è totalmente a
carico del
promotore.
Realizzazione del
progetto relativo ai
lavori pubblici o di
pubblica utilità
oggetto del
contratto con la
P.A.
164 e s.
La stazione
appaltante affida ad
uno o più operatori
economici:
— l’esecuzione di
lavori;
— la concessione di
servizi;
— la fornitura e la
gestione di servizi
diversi dagli appalti
pubblici di lavori.
Dipendenti dalla
redditività futura
dell’opera da
realizzare, dai ricavi
della gestione delle
opere se affidata
direttamente al
promotore, dal
prezzo dei servizi
applicato al pubblico.
Il rischio operativo
grava sul
promotore
(concessionario).
È un contratto di
durata, fissata nel
bando e ripresa
nell’accordo tra le
parti.
187
Realizzazione,
acquisizione e
completamento di
opere pubbliche o di
pubblica utilità in
presenza di un
soggetto
finanziatore
autorizzato (ai sensi
del TUB).
Dipendenti dalla
remunerazione
dell’opera che
costruisce il
promotore.
Il rischio di
realizzazione
dell’investimento
(finanziamento/
incasso canoni)
grava sul soggetto
finanziatore, che
a sua volta
trasferisce i rischi
collegati alla
costruzione
(somma anticipata
per la
costruzione/costi
effettivamente
sostenuti per la
realizzazione) sul
soggetto che
effettivamente
realizzerà
l’opera.
Durata collegata al
piano finanziario
della locazione.
188
Progettazione,
realizzazione di
un’opera e sua
messa a disposizione
per lo svolgimento di
un pubblico servizio,
con garanzia di
fruibilità e
manutenzione.
Canone che la P.A.
versa come
corrispettivo, oltre
all’eventuale prezzo
derivante dal
trasferimento
dell’opera alla P.A.
aggiudicatrice.
Rischi di
progettazione,
realizzazione e
manutenzione
dell’opera (costi
sostenuti/canone
percepito) gravano
sul promotore.
Il termine per la
realizzazione
dell’opera e la
durata della
disponibilità della
stessa in capo alla
P.A. sono già fissati
nel contratto.
(omissis)
VENDITA
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
14
1229
Vendita
SOMMARIO
Sez. 1 - Conclusione del contratto .......
I. Parti.................................................
II. Oggetto ..........................................
III. Prezzo............................................
IV. Tutela delle parti .............................
V. Forma e pubblicità...........................
VI. Spese .............................................
Sez. 2 - Esecuzione del contratto.........
A. Consegna della cosa.........................
B. Trasferimento della proprietà ...........
Sez. 3 - Vicende relative all’esecuzione
del contratto......................................
I. Vizi della cosa venduta ......................
II. Rivendicazione del bene da parte di
terzi ...................................................
III. Oneri o diritti gravanti sulla cosa venduta ...................................................
IV. Cessazione .....................................
V. Fallimento.......................................
33520
33520
33525
33572
33590
33595
33600
33602
33605
33618
33624
33625
33685
33708
33714
33716
Sez. 4 - Tipi di vendita.........................
I. Beni mobili.......................................
A. Regole generali ............................
B. Beni di consumo ..........................
II. Beni immobili ..................................
A. Operazioni preliminari ...................
B. Contratto definitivo ......................
C. Immobili da costruire....................
III. Vendita con patto di riscatto............
IV. Vendita con riserva di proprietà .......
V. Vendita internazionale .....................
A. Beni mobili: Convenzione di Vienna
B. Incoterms ....................................
VI. Vendita di cubatura (o volumetria) ...
Sez. 5 - Regime fiscale ........................
I. IRPEF/IRES........................................
II. Imposte indirette .............................
III. IUC.................................................
33733
33735
33737
33777
33794
33795
33797
33842
33872
33890
33910
33916
34000
34020
34052
34054
34056
34090
La vendita è il contratto con cui una parte (venditore) trasferisce il diritto di proprietà o altro
diritto reale (ad esempio il diritto di usufrutto) su un bene ad un’altra parte (compratore)
ricevendo in cambio, come corrispettivo, un prezzo in denaro (art. 1470 c.c.). Oggetto della
vendita può anche essere un diritto di credito.
È un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive a titolo oneroso e consensuale ed è il
tipico contratto con effetti reali (v. n. 148).
33500
In questo capitolo trattiamo i vari momenti della conclusione del contratto di vendita;
esaminiamo l’esecuzione del contratto con la consegna del bene, il trasferimento della
proprietà e le garanzie cui è tenuto il venditore, per poi passare all’analisi dei vari tipi di
vendita ed infine al regime fiscale.
La disciplina generale della vendita è contenuta nel codice civile (artt. 1470-1547 c.c., 1469
bis c.c.).
Regole particolari caratterizzano i principali tipi di vendita, come quella dei beni mobili
disciplinata parzialmente anche dal codice del consumo (di seguito, c.cons.) e quella dei
beni immobili (v. n. 33794 e s.), nonché l’azienda (v. n. 10120 e s.), i diritti di proprietà
intellettuale e industriale (ossia brevetto: v. n. 23731, marchio: v. n. 23906 e s. e diritto
d’autore: v. n. 24020 e s.) e le partecipazioni societarie (trattate nel Memento Società Commerciali).
33502
Differenze da altri contratti
33504
La vendita differisce dalla donazione in quanto la
prima è a titolo oneroso: il trasferimento del bene avviene a fronte di un prezzo corrispondente al suo valore; nella seconda, invece, il trasferimento del diritto di proprietà o di altro
15
1230
VENDITA
REGOLE GENERALI
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
diritto avviene a titolo gratuito, avviene per spirito di liberalità. Se nella vendita, per volontà
delle parti, una delle prestazioni è esigua rispetto alla controprestazione, si parla di vendita
mista a donazione e si applicano in parte le regole della vendita e in parte quelle della
donazione (ad esempio la forma).
Nella tabella elenchiamo i principali contratti dai quali differisce la vendita rinviando ai
relativi paragrafi per l’esame delle diversità.
Tipo di contratto
v. n.
appalto
8210
contratto estimatorio
13402
permuta
22655
leasing
19462
somministrazione
30108
subfornitura
30656
rent to buy
25915
SEZIONE 1
Conclusione del contratto
I. Parti
33520
Chi sono le parti
Le parti del contratto di vendita sono:
— il venditore (detto anche alienante o dante causa): è la persona fisica, la società o altro
soggetto giuridico che trasferisce la proprietà del bene;
— il compratore (detto anche acquirente o avente causa): è la persona fisica, la società o
altro soggetto giuridico che acquista la proprietà del bene.
Le parti del contratto devono avere la capacità di agire e quindi di disporre.
I requisiti di capacità che le parti devono avere per stipulare il contratto di vendita sono esaminati nel capitolo
«Conclusione del contratto» a cui rinviamo.
33523
Limiti alla conclusione del contratto
Alcuni soggetti o categorie di soggetti, a
seconda della condizione in cui si trovano o del rapporto particolare che hanno con il bene
oggetto della vendita, non possono vendere o acquistare, come precisato nella tabella che
indica anche gli effetti della violazione di tale divieto.
Soggetti
Persona fisica, società o
diverso ente che è
dichiarato fallito
Amministratori di
società
Limiti generali all’acquisto
Precisazioni
Riferimenti
non può vendere o acquistare
beni: non dispone più del suo
patrimonio
per il caso del fallimento
prima o dopo la conclusione
del contratto: v. n. 33716 e s.
art. 42 c. 1 L.Fall.
gli acquisti o le vendite di beni per
le quali vi è un conflitto di
interessi sono soggette a
limitazioni (1)
l’amministratore risponde dei
danni derivati alla società
dalla sua azione od omissione
o dall’utilizzazione a
vantaggio proprio o di terzi di
dati, notizie o opportunità di
affari appresi nell’esercizio del
suo incarico
art. 2391 c.c.
REGOLE GENERALI
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Soggetti
Enti territoriali
(ad esempio: Comuni,
Regioni, enti locali)
16
1231
Limiti generali all’acquisto
Precisazioni
Riferimenti
dal 1º gennaio 2014 non possono
acquistare beni immobili se non
in caso di comprovata
indispensabilità ed
indilazionabilità dell’operazione
—
art. 12 DL 98/2011
conv. in L. 111/2011
Amministratori di beni
dello Stato, dei Comuni o
di altri enti pubblici
economici o meno (anche
se il soggetto è assente o
si astiene alla delibera)
(ad esempio: consiglieri
comunali, provinciali,
regionali, membri degli
organi di controllo, esclusi
coloro che fanno parte di
organi solo consultivi) (2)
beni affidati alla loro cura
Pubblici ufficiali
(ad esempio: giudice,
cancelliere, notaio,
ufficiale giudiziario, perito,
custode di beni pignorati
o sequestrati, curatore
fallimentare) (2)
beni venduti nell’esercizio della
pubblica funzione
Chi per legge o per atto
della pubblica autorità
amministra beni altrui
(ad esempio: genitori
esercenti la potestà,
tutore, protutore, curatore
di incapaci o emancipati,
amministratore di
sostegno, esecutore
testamentario, curatore
dell’eredità giacente,
curatore dello scomparso)
(2)
beni che amministrano
Mandatari (2)
VENDITA
art. 1471 c. 1 n. 1 e
c. 2 c.c.
in caso di violazione:
nullità dell’acquisto
art. 1471 c. 1 n. 2 e
c. 2 c.c.
in caso di violazione:
annullabilità dell’acquisto,
ma l’impedimento può essere
rimosso con autorizzazione
preventiva o con successiva
convalida
(art. 1444 c.c.)
beni che hanno incarico di
vendere, salvo espressa
autorizzazione del mandante
art. 1471 c. 1 n. 3 e
c. 2 c.c.
art. 1471 c. 1 n. 4 e
c. 2 c.c.
(1) L’amministratore in conflitto d’interessi, in generale, deve dare notizia dell’esistenza dell’interesse e della sua
responsabilità (l’amministratore unico deve dare notizia alla prima assemblea utile); l’amministratore delegato deve inoltre
astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale (art. 2391 c. 1 c.c.). Il consiglio di
amministrazione che adotta la deliberazione che eventualmente approva l’operazione nonostante il dichiarato interesse di
uno o più amministratori, deve adeguatamente motivarne le ragioni e la convenienza per la società (art. 2391 c. 2 c.c.).
(2) Tali soggetti non possono acquistare nemmeno per interposta persona, né rileva l’avvenuto ritrasferimento del
bene dalla persona interposta all’interponente. Il divieto comprende anche la vendita all’asta pubblica.
II. Oggetto
La vendita ha per oggetto il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale su di
un bene mobile o immobile.
In generale l’oggetto deve avere le caratteristiche analizzate nella trattazione generale (v. n.
518 e s.); vi sono alcuni beni che, in deroga al principio generale della libera circolazione
dei diritti patrimoniali, non possono essere oggetto di vendita.
La tabella che segue indica i beni per i quali è ammessa la vendita e quelli per i quali è
esclusa, a causa di limiti oggettivi posti dalla legge.
Oggetto della vendita può essere anche un diritto di credito: il creditore infatti può trasferire (a titolo oneroso
o gratuito) il suo credito (art. 1260 c.c.). Se il trasferimento avviene a titolo oneroso, si applica la disciplina della
vendita.
33525
17
1232
VENDITA
33525
REGOLE GENERALI
Beni
(segue)
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Ammissibilità della vendita
Precisazioni ed esempi
Beni (categorie generali e tipi particolari di beni)
beni mobili
Sı̀
beni mobili registrati
ad es.: libro, macchinario, computer, mobili,
alimenti
ad es.: autoveicoli, navi, aeromobili
beni immobili
Sı̀
ad es.: edifici, abitazioni, terreni, per intero o
anche in quota (c.d. quota ideale di un bene
comune, vale a dire il diritto di comproprietà:
art. 1113 c.c.) v. n. 33799
energie
Sı̀
ad es.: energia elettrica
frutti naturali
Sı̀
ad es.: il raccolto di un frutteto
denaro
No
—
Sı̀
se l’acquirente è una persona fisica che
agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale si applica una
disciplina particolare: v. n. 33777 e s.
beni di consumo
beni fuori commercio o destinati ad
uso pubblico
beni tutelati sotto il profilo del buon
costume e dell’ordine pubblico o
vietati dalla legge
No a pena di nullità
ad es.: beni demaniali come beni culturali,
spiagge, strade
No a pena di nullità
ad es.: parti del corpo umano che
comportano una diminuzione permanente,
come può essere un organo interno (rene,
polmone)
edifici abusivi, droga
Beni in situazioni particolari
Sı̀ a determinate condizioni
v. n. 33533
cosa futura
cosa generica
Sı̀
v. n. 33542
cosa altrui
Sı̀
v. n. 33550 e s.
beni gravati da garanzie reali o da
vincoli derivanti da pignoramento o da
sequestro
Sı̀ a determinate condizioni
v. n. 33690
a) in generale Sı̀
b) alcuni No a pena di nullità
a) ad es.: usufrutto volontario, diritto di
superficie, enfiteusi
b) usufrutto legale, uso, abitazione
Diritti
diritti reali
credito alimentare
No a pena di nullità
—
diritti di credito
Sı̀
ad es.: cessione di credito (in tal caso si
applica però la disciplina particolare per esso
prevista)
diritti di utilizzazione di beni
immateriali
Sı̀
ad es.: sfruttamento delle opere d’ingegno
diritti di proprietà industriale
Sı̀
ad es.: brevetto, marchio
diritti potestativi
Sı̀
partecipazioni in società
Sı̀
titoli di credito
Sı̀
—
ad es.: azioni o quote
—
Universalità o pluralità di beni
universalità di beni mobili ed immobili
complesso di più beni e diritti
Sı̀
ad es.: una biblioteca, un’azienda o una
pinacoteca (1)
eredità o quota di eredità
Sı̀
artt. 1542- 1545 c.c.
(1) La vendita di un complesso di beni, di diritti o di entrambi è detta «vendita in blocco» o «cumulativa». La vendita di una
massa determinata di cose (art. 1377 c.c.) è quella il cui oggetto è determinato con riferimento alla comune
provenienza o collocazione materiale.
(omissis)
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attenzione, non comporta né sostituisce
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responsabilità per involontari errori o inesattezze.