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SENTENZE IN SANITÀ – CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE – sezione V - sentenza del 25
febbraio 1999 – Causa C-131/1997
CONTRATTISTI TITOLARI DI ASSEGNO DI PERFEZIONAMENTO POST-UNIVERSITARIO
La Corte di giustizia europea, con sentenza del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97), stabilisce che
l’obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione dei medici specialisti deve considerarsi incondizionato e sufficientemente preciso, sicché il giudice nazionale è tenuto, nell’applicazione di
disposizioni nazionali precedenti, o successive, alla direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla
luce della lettera e dello spirito della summenzionata sentenza.
La Corte in particolare individua, nell’applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva, la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, sempre che questa sia stata regolarmente recepita, anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno subito dagli interessati.
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
25 febbraio 1999
Nel procedimento C-131/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art.
177 del Trattato CE, dal Pretore di Bologna nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Annalisa Carbonari e altri e
Università degli Studi di Bologna,
Ministero della Sanità,
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica,
Ministero del Tesoro,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE,
che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure
destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei
servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 43, pag. 21),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, facente funzione di presidente di sezione, C.
Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
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— per la signora Annalisa Carbonari e altri, dagli avv.ti Giuseppe Lerro, del foro di Bologna,
Roberto Mastroianni, del foro di Cosenza, e Paolo Piva, del foro di Venezia;
— per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;
— per il governo spagnolo, dal signor Luis Pérez De Ayala Becerril, abogado del Estado, in
qualità di agente;
— per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Enrico Traversa e Berendt Jan Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Annalisa Carbonari e.a., rappresentati dagli avv.ti Paolo Piva e Giuseppe Lerro, del governo italiano, rappresentato dal signor Oscar Fiumara, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora Nuria Díaz Abad, abogado del Estado, in qualità di
agente, e della Commissione, rappresentata dal signor Enrico Traversa, all'udienza del 7 maggio
1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 luglio 1998,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ordinanza 2 dicembre 1996, pervenuta alla Corte il 1° aprile 1997, il Pretore di Bologna
ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale
vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati
ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di
medico (GU L 43, pag. 21).
2. La questione è sorta nell'ambito di una controversia tra la signora Carbonari e altri 121 ricorrenti, da una parte, e l'Università degli Studi di Bologna, il Ministero della Sanità, il Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e il Ministero del Tesoro, dall'altra, in merito al diritto
dei medici specializzandi a una «remunerazione adeguata» nel corso del periodo di formazione.
La normativa comunitaria
3. La direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE (GU L 167, pag. 1; in prosieguo: la
«direttiva ”riconoscimento”»), mira al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri
titoli di medico e comporta misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. La direttiva del Consiglio 16 giugno 1975,
75/363/CEE (GU L 167, pag. 14; in prosieguo: la «direttiva ”coordinamento”»), mira, da parte
sua, al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative attinenti
alle attività di medico. Entrambe sono state modificate, in particolare, dalla direttiva 82/76.
4. Per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi di specialista la direttiva «riconoscimento»
distingue tre ipotesi. Allorché la specializzazione di cui si tratta è comune a tutti gli Stati mem-
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bri e compare nell'elenco di cui all'art. 5, n. 2, della stessa direttiva, il riconoscimento è automatico (art. 4). Qualora la specializzazione sia propria a due o più Stati membri e sia menzionata
all'art. 7, n. 2, il riconoscimento è automatico tra di loro (art. 6). Infine, l'art. 8 dispone che, per
le specializzazioni che non compaiono nell'elenco di cui all'art. 5 né in quello di cui all'art. 7, lo
Stato membro ospitante potrà esigere dai cittadini degli altri Stati membri che soddisfino le
condizioni di formazione previste a tal fine dal suo diritto interno, tenendo conto tuttavia dei periodi di formazione compiuti da tali cittadini e sanzionati da un titolo di studio rilasciato dalle
competenti autorità dello Stato membro d'origine o di provenienza quando tali periodi corrispondono a quelli richiesti nello Stato membro ospitante per la specializzazione in questione.
5. La direttiva «coordinamento» prevede, ai fini del riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista, una certa armonizzazione dei presupposti attinenti alla
formazione e all'accesso alle varie specializzazioni mediche.
6. Come risulta dal secondo 'considerando‘ di tale direttiva, al fine di coordinare le condizioni di
formazione del medico specialista, occorre prevedere «taluni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima
dev'essere effettuata, nonché il controllo di cui deve formare oggetto» e, ai sensi della sua ultima frase, «tali criteri riguardano soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri
nonché quelle comuni a due o più Stati membri».
7. L'art. 2, n. 1, della direttiva «coordinamento», come modificato dall'art. 9 della direttiva
82/76, dispone in particolare che la formazione che permette il conseguimento di un diploma,
certificato o altro titolo di medico specialista deve soddisfare le condizioni ivi menzionate. Vi si
richiede in particolare, alla lett. c), che la formazione si svolga «a tempo pieno e sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti, conformemente al punto 1 dell'allegato».
8. L'allegato alla direttiva «coordinamento», aggiunto dall'art. 13 della direttiva 82/76 e intitolato «Caratteristiche della formazione a tempo pieno e della formazione a tempo ridotto dei medici specialisti», dispone quanto segue:
«1. Formazione a tempo pieno dei medici specialisti
Essa si effettua in posti di formazione specifici riconosciuti dalle autorità competenti.
Essa implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che lo specialista in via di formazione dedichi a
tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo le modalità fissate dalle autorità competenti. Tale formazione forma pertanto oggetto di una adeguata rimunerazione.
La formazione può essere interrotta per motivi quali servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza, malattia. La durata totale della formazione non può essere ridotta a causa delle interruzioni.
(...)».
9. Gli artt. 4 e 5 della direttiva «coordinamento» stabiliscono la durata minima delle formazioni
specialistiche che permettono il conseguimento dei diplomi, certificati o altri titoli previsti dagli
artt. 5 e 7 della direttiva «riconoscimento» e che sono comuni a tutti gli Stati membri o a due o
più di essi.
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10. L'art. 16 della direttiva 82/76 dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non
oltre il 31 dicembre 1982, informandone immediatamente la Commissione.
11. Successivamente ai fatti che hanno dato origine alla causa a qua, le direttive «riconoscimento», «coordinamento» e 82/76 sono state abrogate e sostituite dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1).
La normativa nazionale
12. Le direttive «riconoscimento» e «coordinamento» sono state trasposte in diritto italiano con
legge 22 maggio 1978, n. 217 (GURI n. 146 del 29 maggio 1978).
13. Con sentenza 7 luglio 1987, causa 49/86, Commissione/Italia (Racc. pag. 2995), la Corte ha
dichiarato che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni
necessarie per conformarsi alla direttiva 82/76, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.
14. A seguito di tale sentenza, la direttiva 82/76 è stata trasposta con decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257 (GURI n. 191 del 16 agosto 1991; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 257»),
entrato in vigore 15 giorni dopo la data della sua pubblicazione.
15. L'art. 4 del decreto legislativo n. 257 determina i diritti e i doveri dei medici specializzandi,
e il suo art. 6 istituisce una borsa di studio in loro favore.
16. Ai sensi dell'art. 6, n. 1, dello stesso decreto legislativo:
«Agli ammessi alle scuole di specializzazione (...) in relazione all'attuazione dell'impegno a
tempo pieno per la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei
periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno
1991 in 21 500 000 LIT. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato dal tasso programmato di inflazione ed è rideterminato ogni triennio, con decreto del
Ministro della Sanità (...) in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto
dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale».
17. Infine, l'art. 8, n. 2, dello stesso decreto precisa che le sue disposizioni si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991/92.
18. Risulta dall'ordinanza di rinvio che tale disposizione è stata interpretata nel senso che la borsa di studio istituita dal decreto legislativo n. 257 non riguarda, anche dopo l'anno accademico
1991/92, i medici specializzandi ammessi precedentemente.
La causa a qua
19. I ricorrenti nella causa a qua hanno tutti dichiarato di essere laureati in medicina. Nell'anno
accademico 1990/91 erano iscritti a varie scuole di specializzazione delle facoltà di medicina
dell'Università di Bologna, tra cui cardiologia, ostetricia, neurologia, psichiatria, pediatria, urologia, oftalmologia, medicina del lavoro e altre ancora.
20. Non avendo essi percepito alcuna remunerazione nell'ambito del citato anno accademico, i
ricorrenti nella causa a qua hanno sostenuto in particolare, nel ricorso depositato il 30 luglio
1992 alla Pretura circondariale di Bologna, che, in base all'art. 2, n. 1, lett. c), nonché al punto 1
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dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, essi avevano diritto ad una «remunerazione adeguata» nel loro periodo di formazione specialistica.
21. Quanto ai convenuti nella causa a qua, essi hanno sostenuto in particolare che alle direttive
di cui trattasi non si poteva riconoscere alcun effetto diretto, in quanto le loro disposizioni non
genererebbero obblighi chiari, precisi e incondizionati a carico dello Stato in materia di remunerazione dei medici specializzandi.
22. Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione della normativa comunitaria, in particolare della direttiva 82/76, il Pretore di Bologna ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la disposizione della direttiva 82/76/CEE, nella parte in cui prevede che la formazione dei
medici specialisti ”forma oggetto di una adeguata remunerazione”, debba essere interpretata, in
mancanza dell'emanazione di norme specifiche della Repubblica italiana nei termini previsti, nel
senso dell'efficacia diretta a favore dei medici specializzandi nei confronti delle amministrazioni
della Repubblica italiana, e se attribuisca ai medici specializzandi in formazione il diritto ad un
compenso adeguato correlato alla complessiva attività di formazione svolta nei servizi incaricati
dallo Stato, con il relativo obbligo per tali amministrazioni, ivi compresa l'Università degli studi
di Bologna, di corrispondere tale compenso».
23. Con tale questione il giudice a quo domanda in sostanza se, stante la mancata trasposizione
entro i termini, l'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento», nella versione risultante dalla direttiva 82/76 — che sanciscono l'obbligo di remunerare adeguatamente i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche —, siano, dal punto
di vista del loro contenuto, incondizionati e sufficientemente precisi perché i medici specializzandi possano far valere tale obbligo dinanzi ai giudici nazionali nei confronti delle amministrazioni di uno Stato membro.
24. Occorre in primo luogo individuare l'ambito di applicazione dell'art. 2, n. 1, lett. c), nonché
del punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76,
al fine di determinare le specialità mediche per le quali i medici specializzandi possono avvalersi del diritto a una remunerazione adeguata nel periodo di formazione.
25. I ricorrenti nella causa principale sostengono che, benché talune delle specializzazioni di cui
trattasi non siano menzionate nella direttiva «riconoscimento» come comuni a tutti gli Stati
membri o a due o più di essi, discende dal principio della parità di trattamento — da applicarsi a
situazioni identiche o analoghe — nonché dal principio del riconoscimento delle specializzazioni che tale circostanza non può far venir meno l'obbligo di versare una remunerazione adeguata
avente la stessa natura di quella prevista dalla normativa comunitaria.
26. Il governo spagnolo e la Commissione ritengono, per contro, facendo riferimento alla sentenza 6 dicembre 1994, causa C-277/93, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-5515), che il diritto
ad una remunerazione nel corso del periodo di formazione riguardi esclusivamente le specializzazioni previste dagli artt. 5 e 7 della direttiva «riconoscimento».
27. È sufficiente ricordare in proposito che la Corte ha già dichiarato, nella citata sentenza
Commissione/Spagna, punto 20, che l'obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle
specializzazioni mediche, prescritto dall'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva «coordinamento»,
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s'impone soltanto per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più
di essi e menzionate dagli artt. 5 o 7 della direttiva «riconoscimento».
28. Poiché le dette disposizioni elencano, per le formazioni specialistiche di cui trattasi, tanto le
denominazioni vigenti negli Stati membri quanto le autorità o gli enti competenti, spetta al giudice a quo determinare, tra i ricorrenti nella causa principale, quelli che appartengono alla categoria dei medici iscritti ad una di tali formazioni specialistiche, che possono avvalersi — in forza della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76 — del diritto ad una
remunerazione adeguata nel loro periodo di formazione.
29. In secondo luogo, il governo italiano sostiene che soltanto il rispetto di talune modalità, che
devono essere determinate dal legislatore nazionale, può consentire ai medici specializzandi di
compiere la formazione a tempo pieno in conformità alle indicazioni della direttiva «coordinamento» e, quindi, di percepire la remunerazione adeguata.
30. Il governo spagnolo sostiene, più precisamente, che il diritto alla remunerazione non è una
caratteristica della formazione prevista dalla direttiva «coordinamento» al fine di coordinare i
diversi sistemi. Tale diritto costituirebbe soltanto una conseguenza delle caratteristiche di tale
formazione. Ne consegue che esso sarebbe subordinato, da una parte, ad un'azione espressa delle autorità nazionali che istituisca un sistema di formazione conforme alla direttiva «coordinamento», e, d'altra parte, al presupposto che i medici specialisti completino una formazione a
tempo pieno ai sensi dell'allegato di tale direttiva.
31. Occorre preliminarmente ricordare che il rappresentante del governo italiano ha affermato,
in udienza, che a decorrere dall'anno accademico 1991/92 la formazione dei medici specialisti in
Italia si svolge in conformità alle prescrizioni delle direttive «riconoscimento», «coordinamento» e 82/76.
32. Per quanto riguarda gli anni accademici precedenti il 1991/92, il rappresentante del governo
italiano ha ricordato che i medici specializzandi non erano tenuti, all'epoca, a rispettare la regola
del tempo pieno.
33. Giova sottolineare in proposito che il punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento»,
come modificata dalla direttiva 82/76, è esplicito ed incondizionato nel senso che esige la partecipazione alla totalità delle attività mediche del dipartimento in cui la formazione si svolge, ivi
comprese le guardie, cosicché il medico specializzando dedica a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana lavorativa e per tutto l'anno.
34. Benché lo stesso punto preveda che le relative modalità devono essere fissate dalle autorità
competenti, i requisiti della formazione a tempo pieno ivi elencati sono sufficientemente precisi
da consentire al giudice a quo di individuare quali fra i ricorrenti nella causa principale appartenenti alla categoria dei medici specializzandi abbiano, nel periodo precedente l'anno accademico
1991/92, soddisfatto le condizioni di formazione dei medici specialisti a tempo pieno ai sensi
delle direttive «coordinamento» e 82/76.
35. In terzo luogo, i ricorrenti nella causa principale sostengono che, per quanto riguarda il contenuto dell'obbligo di remunerare i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche,
il giudice nazionale può prendere in considerazione la normativa nazionale precedente o successiva alla direttiva 82/76 per conformarsi allo spirito e alla lettera di quest'ultima. A loro parere,
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alla luce del tenore del decreto legislativo n. 257, il contenuto del diritto a una remunerazione
adeguata dei medici specializzandi nonché l'autorità obbligata, in forza del rapporto di lavoro,
ad effettuare il versamento di tale remunerazione sono perfettamente identificati.
36. A parere dei governi italiano e spagnolo, le disposizioni di cui trattasi non sono sufficientemente precise e incondizionate. Esse non sono pertanto atte a conferire direttamente ai medici
specializzandi — in mancanza di provvedimenti di trasposizione — il diritto di ottenere una remunerazione adeguata.
37. La Commissione, dal canto suo, sostiene che, benché le disposizioni di cui trattasi sanciscano un obbligo chiaro e preciso, il cui contenuto è il versamento di una somma di denaro a titolo
di retribuzione del lavoro subordinato svolto nei centri universitari o ospedalieri a tal fine autorizzati dalle competenti autorità nazionali, il legislatore comunitario ha implicitamente delegato
agli enti competenti degli Stati membri o ai contratti collettivi nazionali la fissazione dei livelli
di remunerazione «adeguati» alla quantità e qualità delle attività dei medici specializzandi, cosicché tale elemento non risponde al requisito del carattere incondizionato.
38. A tal fine, è pacifico che la direttiva «riconoscimento» è volta, in particolare, al reciproco
riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista e che, per consentire
agli Stati membri di procedere al detto reciproco riconoscimento in modo da collocare tutti i
professionisti cittadini degli Stati membri su un piano di parità all'interno della Comunità, la direttiva «coordinamento» prevede una certa armonizzazione dei presupposti relativi alla formazione e all'accesso alle diverse specializzazioni mediche.
39. Tra le norme minime relative alla formazione dei medici specialisti rientrano in particolare
quelle attinenti alla durata minima della formazione specializzata, alle modalità di insegnamento
e al luogo in cui esso deve svolgersi, al controllo di cui dev'essere oggetto nonché alla necessità
che sia versata una remunerazione adeguata.
40. Quanto all'osservanza delle norme minime di formazione, occorre rilevare che il legislatore
comunitario, insistendo sulla durata minima della formazione specialistica nonché sul fatto che
essa deve svolgersi a tempo pieno, ha ritenuto che il livello della formazione dei medici specialisti non dovesse essere compromesso dal parallelo esercizio, a titolo privato, di un'attività professionale retribuita. E' per tale ragione che la direttiva 82/76 prevede l'obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche.
41. Quest'ultimo obbligo è pertanto interamente connesso all'osservanza dei presupposti per la
formazione dei medici specialisti, presupposti che consentono agli Stati membri di procedere al
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista in conformità
alla direttiva «riconoscimento».
42. Risulta pertanto dal sistema del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli
di medico specialista che lo Stato membro in cui la formazione dei medici specialisti è effettuata
deve garantire che essa soddisfi tutte le condizioni previste dalle direttive «coordinamento» e
82/76 e che i medici specializzandi percepiscano una remunerazione.
43. In assenza di una siffatta garanzia, infatti, le autorità degli altri Stati membri non possono
fare affidamento sull'equivalenza della normativa dello Stato membro interessato in materia di
formazione dei medici specialisti, il che contrasta con l'obiettivo delle direttive «riconoscimen-
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to», «coordinamento» e 82/76. D'altronde, qualora uno Stato membro non subordini il conseguimento dei diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista ai presupposti di formazione
previsti dalle direttive «coordinamento» e 82/76, i medici specialisti che hanno seguito tale formazione non rientrano nella categoria di coloro che possano giovarsi del sistema del reciproco
riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli istituito dalle direttive «riconoscimento»,
«coordinamento» e 82/76.
44. In tale contesto l'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, impongono agli Stati membri, per quanto riguarda i medici legittimati a fruire del sistema del reciproco riconoscimento, di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, ove esse rientrino nell'ambito d'applicazione della direttiva. Il detto obbligo è, in quanto tale, incondizionato e sufficientemente preciso.
45. È pacifico, tuttavia, che le direttive «coordinamento» e 82/76 non contengono alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, né dei metodi di fissazione di
tale remunerazione. Definizioni del genere rientrano, in via di principio, nella competenza degli
Stati membri che devono, in tale settore, adottare specifici provvedimenti di attuazione.
46. Da ultimo, per quanto riguarda l'identificazione dell'istituzione cui compete il versamento
della remunerazione adeguata, è giocoforza rilevare, come fa la Commissione, che né la direttiva «coordinamento» né la direttiva 82/76 identificano il debitore tenuto a retribuire i periodi di
formazione relativi alle specializzazioni mediche e che, di conseguenza, gli Stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità in merito.
47. Ciò considerato, l'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, non sono in proposito incondizionati. Essi non
consentono infatti al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto al versamento della remunerazione adeguata, né l'importo di quest'ultima.
48. Giova ricordare tuttavia che, conformemente ad una giurisprudenza costante fin dalla sentenza 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann (Racc. pag. 1891, punto 26), l'obbligo
degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato
come pure il dovere loro imposto dall'art. 5 del Trattato di adottare tutti i provvedimenti generali
o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo valgono per tutti gli organi degli Stati
membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Come risulta dalla
costante giurisprudenza della Corte, nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare le disposizioni di una legge che — come nella causa a qua — sono state introdotte specificamente al fine
di garantire la trasposizione di una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma,
del Trattato CE (v. sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135,
punto 8, e 16 dicembre 1993, causa C-334/92, Wagner Miret, Racc. pag. I-6911, punto 20).
49. In queste condizioni, spetta al giudice a quo valutare in quale misura l'insieme delle disposizioni nazionali — più in particolare, per il periodo successivo alla loro entrata in vigore, le disposizioni di una legge promulgata al fine di trasporre la direttiva 82/76 — possa essere inter-
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pretato, fin dall'entrata in vigore di tali norme, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva,
al fine di conseguire il risultato da essa voluto.
50. Nella fattispecie, spetta quindi al giudice di rinvio, sulla scorta delle considerazioni che precedono, accertare se l'importo della remunerazione adeguata e l'istituzione tenuta al pagamento
possano essere determinati sulla base dell'insieme delle disposizioni di diritto nazionale.
51. Il governo italiano e la Commissione hanno inoltre esaminato l'eventuale responsabilità dello Stato italiano per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi impostigli dalla direttiva
82/76.
52. In assenza di una questione pregiudiziale sul punto, è sufficiente ricordare come la Corte
abbia ripetutamente dichiarato che, nel caso in cui il risultato prescritto da una direttiva non possa essere conseguito mediante interpretazione, il diritto comunitario impone agli Stati membri di
risarcire i danni causati ai singoli dalla mancata attuazione di una direttiva purché siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma violata abbia lo scopo di attribuire diritti a favore
dei singoli il cui contenuto possa essere identificato, che la violazione sia sufficientemente grave
e che esista un nesso di causalità diretta tra la violazione dell'obbligo imposto allo Stato e il
danno subito dai soggetti lesi (v., in particolare, sentenze 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini
Dori, Racc. pag. I-3325, punto 27, e 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/97, C-179/94 e da C188/94 a C-190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. I-4845, punti 21 e 23).
53. In proposito la Corte, nella sentenza 10 luglio 1997, cause riunite C-94/95 e C-95/95, Bonifaci e a. (Racc. pag. I-3969), ha dichiarato che l'applicazione retroattiva e completa delle misure
di attuazione di una direttiva permette di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione di tale direttiva, a condizione che la direttiva stessa sia stata regolarmente recepita.
Tuttavia, spetta al giudice nazionale far sì che il risarcimento del danno subito sia adeguato.
Un'applicazione retroattiva, regolare e completa delle misure di attuazione della direttiva sarà a
tal fine sufficiente, a meno che i beneficiari non dimostrino l'esistenza di danni
ulteriori da essi eventualmente subiti per non aver potuto fruire a suo tempo dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva e che dovrebbero quindi essere anch'essi risarciti.
54. Alla luce di quanto sopra, la questione sollevata va risolta nei seguenti termini: l'art. 2, n. 1,
lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla
direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che:
— L'obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione dei medici specialisti
s'impone unicamente per le specialità mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di
essi e menzionate agli artt. 5 o 7 della direttiva «riconoscimento».
— Tale obbligo è incondizionato e sufficientemente preciso nella parte in cui richiede — affinché un medico specialista possa avvalersi del sistema di reciproco riconoscimento istituito dalla
direttiva «riconoscimento» — che la sua formazione si svolga a tempo pieno e sia retribuita.
— Il detto obbligo non consente tuttavia, di per sé, al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto a versare la remunerazione adeguata, né l'importo della stessa.
Il giudice nazionale è tenuto tuttavia, allorché applica disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce della lettera e
dello spirito della direttiva stessa.
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE - SENTENZA N. /2009
Sulle spese
55. Le spese sostenute dai governi italiano e spagnolo, nonché dalla Commissione, che hanno
presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti
nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Pretore di Bologna con ordinanza 2 dicembre
1996, dichiara:
L'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975,
75/362/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE, che modifica la direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363 devono essere interpretati nel senso che:
— L'obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione dei medici specialisti
s'impone unicamente per le specialità mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di
essi e menzionate agli artt. 5 o 7 della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE.
— Tale obbligo è incondizionato e sufficientemente preciso nella parte in cui richiede — affinché un medico specialista possa avvalersi del sistema di reciproco riconoscimento istituito dalla
direttiva 75/362 — che la sua formazione si svolga a tempo pieno e sia retribuita.
— Il detto obbligo non consente tuttavia, di per sé, al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto a versare la remunerazione adeguata, né l'importo della stessa.
Il giudice nazionale è tenuto tuttavia, allorché applica disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce della lettera e
dello spirito della direttiva stessa.
Moitinho de Almeida
Gulmann
Edward
Sevón
Wathelet
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 febbraio 1999.
Il cancelliere
Il presidente della Quinta Sezione
R. Grass
J.-P. Puissochet
Lingua processuale: l'italiano.
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