Le norme per le professioni turistiche - ITT «Marco Polo»
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Le norme per le professioni turistiche - ITT «Marco Polo»
Le norme per le professioni turistiche LO STATO GIURIDICO E PREVIDENZIALE IL PERCORSO STORICO DELLE NORMATIVE L’UNIONE EUROPEA SAVERIO PANZICA [email protected] LA GUIDA TURISTICA: è una figura professionale che svolge un’attività prettamente culturale in un ambito territoriale ristretto: gallerie, musei, monumenti e siti di interesse storicoarcheologico; lavora prevalentemente per agenzie, musei ed enti di promozione turistica accompagnando persone singole o gruppi nei luoghi oggetto della visita e illustrandone le caratteristiche salienti; le conoscenze richieste alla Guida turistica sono: la perfetta conoscenza di una o più lingue straniere, della storia dell’arte e della legislazione turistica. L’ACCOMPAGNATORE TURISTICO … è chi : per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide; gestisce gli adempimenti burocratici ed amministrativi LO STATO GIURIDICO E PREVIDENZIALE Le professioni turistiche, rientrano nell'elenco delle materie di competenza concorrente Stato Regioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione Siano esse: cc.dd. protette ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile: guida alpina e maestro di sci; Che cc.dd. non protette, ai sensi dell'articolo 33 comma 5° della Costituzione, tra queste: guida turistica, corriere o accompagnatore turistico e interprete turistico risultano regolate da norma statale legge n. 217/1983, abrogata dalla legge n. 135 del 2001 a sua volta abrogata dall'articolo 3 del “Codice del turismo”. reddito di lavoro autonomo in senso proprio art. 49 comma 1 del T.U.I.R.). partita IVA e rispettare gli obblighi contabili ai fini delle imposte dirette e indirette; reddito di lavoro autonomo secondo le disposizioni contenute art. 50 del D.P.R. 917/86. una fattura/parcella per i compensi che per la stessa gli vengono corrisposti deve evidenziare esenzione IVA ex art. 10 comma 22 D.P.R. 633 /72 e successive modifiche, di regola (a tal proposito art. 13 L. 23/12/2000, n. 388), la ritenuta di acconto sempre del 20%, deve essere trattenuta e versata a cura del sostituto d’imposta Regio decreto- legge 18/01/37 n. 488 Guide; Interpreti; Corrieri legge quadro sul turismo 1983, n. 217, Guida turistica Interprete turistico Accompagnatore turistico o corriere Organizzatore professionale di congressi Istruttore nautico Maestro di scii Guida alpina Aspirante guida alpina o portatore alpino Guida speleologica Animatore turistico Legge 29 marzo 2001, n. 135 art. 7 Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validita' su tutto il territorio nazionale, in conformita' ai requisiti e alle modalita' previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g). Regioni/Turismo competenza residuale amministrativa – limiti impliciti DECRETO LEGISLATIVO N. 79/2011 “Codice del Turismo” ART. 6 (Definizioni) Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati. ART. 7 (Percorsi formativi) 1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo nel settore delmercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventù, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nell’ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori. Il DPR del 27 aprile 2004, ha recepito una pronuncia del Consiglio di Stato,sez.I adunanza 3/12/2003 n.3165/2003 “la professione turistica non può essere inserita tra le professioni c.d. protette (art. 2229 codice civile), come evidenziato dalla PdCdM “ Ricorso dell’Associazione Nazionale Guide Turistiche, ha posto nel nulla l’Art. 1 n. 6 lettere: g,n dell’allegato all’accordo Stato/ Regioni del 13 settembre 2002, nella parte in cui definisce le professioni turistiche e demanda alle Regioni la loro regolamentazione. Nei sensi indicati nel parere del Consiglio di Stato, e' annullato l'art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n), dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002,)”Requisiti e modalita' di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sara' prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza”. Sicilia l.r. 3 maggio 2004 N. 8 Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea. . l.r 14/5/09 n. 6. Art. 72. Disposizioni in materia di attività di guida turistica GUIDE: TITOLO DI STUDIO : Laurea. AMBITI TERRITORIALI: a) PA,TP; b) CL,EN,AG; c) CT,ME, d) SR,RG. ABILITAZIONE: previo concorso come da Decreto Ass. Tur. CORSI AGGIORNAMENTO: di 300 ore guide precedentemente abilitate. CORRIERI: TITOLO DI STUDIO: diploma scuola media superiore. ABILITAZIONE: frequenza corsi di 300 ore organizzati dalla Regione o da Enti convenzionati, convalida aut.precedenti. TESSERINO: rilasciato dall’ASS. al Tur.vidimazione triennale. TARIFFE: ogni biennio, sentite le organizzazioni di categoria, entro il 30 giugno, vengono disposte dall’Ass. al Tur. SANZIONI: 3.000,00 euro abusivismo guide; euro 100,00 per mancata esibizione del tesserino; euro 5.000,00 per le imprese che non fruiscono di guide autorizzate, o per gli abilitati in entrambe le professioni di guida e corriere che esercitano nell’ambito di una stessa attività. I PROFESSIONISTI DEL TURISMO: “IL PROBLEMA DELLE GUIDE TURISTICHE NEL CONTESTO EUROPEO” DIRITTO DI STABILIMENTO: LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Un professionista può stabilirsi in un altro Stato membro per svolgervi un'attività professionale in modo stabile. La possibilità di stabilirsi è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale, che può seguire uno dei tre regimi di riconoscimento previsti dalla Direttiva: (sistema generale, riconoscimento automatico, riconoscimento in base all’esperienza professionale). Ogni cittadino dell’UE legalmente stabilito in uno Stato membro può prestare servizi in modo temporaneo e occasionale in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale d'origine, senza dover chiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche in detto Stato membro DIRITTO DI STABILIMENTO: Decreto legislativo n. 206/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE: che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania " Art. 16. Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento Art.17. Domanda per il riconoscimento Art. 18. Ambito di applicazione Art. 30. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV.(GUIDE ACCOMPAGNATRICI ED INTERPRETI TURISTICI) LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (Min. interno, circolari 24 ottobre 1996, n. 559/C. 19551-10900(27)20 – Decreto legislativo n.206/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania " Art. 9.Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea – Artt. 16- 17- 30 all. IV lista III Decreto legislativo n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE "La realizzazione di un mercato interno dei servizi ha avuto inizio con l'approvazione della direttiva 2006/123/Ce, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein o più semplicemente Direttiva servizi Bolkenstain.artt. 20-2139-40 Le disposizioni della UE relative a: diritto di stabilimento libera prestazione dei servizi contestualmente devono garantire un elevato standard qualitativo per i turisti consumatori (testo unico per la tutela dei consumatori Decreti legislativi n. 206/2005 e 59/2010 “ Decreto legislativo n206/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE: che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania ” Art. 22. Misure compensative 1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a 18 mesi o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia; b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia; c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza e' caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente. Decreto legislativo n206/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE: che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania " Art. 23. Tirocinio di adattamento e prova attitudinale 1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. 2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi. 3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente Decreto legislativo n206/2007 Art. 30. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV. (GUIDE ACCOMPAGNATRICI ED INTERPRETI TURISTICI) a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5. DIRETTIVA n. 36 del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali recepita dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 Le guide turistiche esercitanti in altri Stati membri, che desiderino lavorare stabilmente in Italia, dovranno continuare a farsi riconoscere il titolo conseguito nello Stato estero ed integrare la propria formazione con le conoscenze relative al nuovo territorio di esercizio tramite le misure compensative previste dalle Direttive europee; la libera prestazione di servizi, è consentita esclusivamente in modo temporaneo e occasionale, solo se chi presta il servizio è stabilito in uno Stato membro della Unione Europea per esercitarvi la stessa professione. DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno recepita dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi. Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania “ "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania " Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 recante: con l'articolo 3 “ Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche” ha disposto, tra l'altro, che “ Fermo restando l'esame di Stato di cui (all'articolo 33 quinto comma della Costituzione) per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. - Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate 1. “Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”. IMPATTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE SULLA LEGISLAZIONE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI PROFESSIONI TURISTICHE Gli interventi regionali, nell’ambito delle competenze “decentrate” alle autonomie locali, non possono essere confliggenti con la disciplina comunitaria direttamente efficace e con i provvedimenti nazionali attuativi di direttive comunitarie. IMPATTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE SULLA LEGISLAZIONE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI PROFESSIONI TURISTICHE È fuor di dubbio la reciproca conciliabilità del diritto comunitario col decentramento delle competenze in materia di turismo. L’intervento comunitario è infatti rivolto alla costituzione d’un contesto comune di norme che si rivolge essenzialmente e primariamente agli Stati membri nella loro interezza, ma a cui le specificità locali devono necessariamente uniformarsi. IMPATTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE SULLA LEGISLAZIONE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI PROFESSIONI TURISTICHE L’azione comunitaria nel turismo, attraverso la rimozione degli ostacoli alla concorrenza nell’espletamento delle attività professionali ad esso connesse, mira alla creazione d’uno spazio turistico comunitario, in cui s’inseriscono le stesse Regioni, che pertanto non possono frapporvi ostacoli. Art. 49 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 -‐ riconoscimento qualifiche professionali per i ci>adini extra-‐comunitari I ci%adini stranieri, regolarmente soggiornan2 in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali is2tui2 presso le amministrazioni competen2, nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un 2tolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente, all’U.E., possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipenden2, delle professioni corrisponden2. Questo ar*colo di legge, il cui comma 2 è stato novellato dall’ar*colo 60 del decreto legisla*vo n. 206 del 9 novembre 2007, perme>e ai ci>adini extra-‐comunitari di acquisire le qualifiche professionali, in Italia, secondo le modalità previste per i ci>adini della UE, pertanto secondo quanto previsto dal prede>o decreto legisla*vo n. 206 del 9 novembre 2007.