Le norme per le professioni turistiche - ITT «Marco Polo»

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Le norme per le professioni turistiche - ITT «Marco Polo»
Le norme per le professioni turistiche
   LO STATO GIURIDICO
E PREVIDENZIALE
IL PERCORSO STORICO DELLE
NORMATIVE
L’UNIONE EUROPEA
SAVERIO PANZICA
[email protected]
LA GUIDA TURISTICA:
   è una figura professionale che svolge
un’attività prettamente culturale in un
ambito territoriale ristretto: gallerie, musei,
monumenti e siti di interesse storicoarcheologico;
lavora prevalentemente per agenzie, musei
ed enti di promozione turistica
accompagnando persone singole o gruppi
nei luoghi oggetto della visita e
illustrandone le caratteristiche salienti;
le conoscenze richieste alla Guida turistica
sono: la perfetta conoscenza di una o più
lingue straniere, della storia dell’arte e della
legislazione turistica.
L’ACCOMPAGNATORE
TURISTICO … è chi :
   per
professione,
accompagna persone
singole o gruppi di persone
nei viaggi attraverso il
territorio nazionale o
all’estero;
fornisce elementi significativi
e notizie di interesse turistico
sulle zone di transito al di
fuori dell’ambito di
competenza delle guide;
gestisce gli adempimenti
burocratici ed amministrativi
LO STATO GIURIDICO E PREVIDENZIALE
Le professioni turistiche, rientrano nell'elenco delle materie di
competenza concorrente Stato Regioni ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, della Costituzione
Siano esse: cc.dd. protette ai sensi dell'articolo 2229 del codice
civile: guida alpina e maestro di sci;
Che cc.dd. non protette, ai sensi dell'articolo 33 comma 5° della
Costituzione, tra queste: guida turistica, corriere o
accompagnatore turistico e interprete turistico risultano regolate
da norma statale legge n. 217/1983, abrogata dalla legge n. 135
del 2001 a sua volta abrogata dall'articolo 3 del “Codice del
turismo”.
  reddito di lavoro autonomo in senso proprio
art. 49 comma 1 del T.U.I.R.).
partita IVA e rispettare gli obblighi contabili ai fini
delle imposte dirette e indirette;
reddito di lavoro autonomo secondo le disposizioni
contenute art. 50 del D.P.R. 917/86.
 una fattura/parcella per i compensi che per la
stessa gli vengono corrisposti deve evidenziare
esenzione IVA ex art. 10 comma 22 D.P.R. 633 /72
e successive modifiche, di regola (a tal proposito
art. 13 L. 23/12/2000, n. 388), la ritenuta di
acconto sempre del 20%, deve essere trattenuta e
versata a cura del sostituto d’imposta
 Regio decreto- legge 18/01/37
n. 488
 Guide;
 Interpreti;
 Corrieri
legge quadro sul turismo
1983, n. 217,
Guida turistica
 Interprete turistico
 Accompagnatore turistico o corriere
 Organizzatore professionale di congressi
 Istruttore nautico
 Maestro di scii
 Guida alpina
 Aspirante guida alpina o portatore alpino
 Guida speleologica
 Animatore turistico
 Legge 29 marzo 2001, n. 135 art. 7
Sono professioni turistiche quelle che
organizzano e forniscono servizi di promozione
dell'attivita' turistica, nonche' servizi di
assistenza, accoglienza, accompagnamento e
guida dei turisti.
 Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attivita'
di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta
eccezione per le guide, ha validita' su tutto il
territorio nazionale, in conformita' ai requisiti e
alle modalita' previsti ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, lettera g).
 Regioni/Turismo
competenza residuale amministrativa – limiti
impliciti
DECRETO LEGISLATIVO N. 79/2011 “Codice del Turismo”
    ART. 6 (Definizioni)
Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di
servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità,
assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la
migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della
conoscenza dei luoghi visitati.
ART. 7 (Percorsi formativi)
1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all’inserimento
lavorativo nel settore delmercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i
Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle
politiche sociali e della gioventù, d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è autorizzato, nell’ambito delle risorse allo scopo disponibili a
legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di
istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini
professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei
giovani operatori.
Il DPR del 27 aprile 2004, ha recepito una
pronuncia del Consiglio di Stato,sez.I
adunanza 3/12/2003 n.3165/2003 “la
professione turistica non può essere inserita
tra le professioni c.d. protette (art. 2229
codice civile), come evidenziato dalla PdCdM “
Ricorso dell’Associazione Nazionale Guide
Turistiche, ha posto nel nulla l’Art. 1 n. 6
lettere: g,n dell’allegato all’accordo Stato/
Regioni del 13 settembre 2002, nella parte
in cui definisce le professioni turistiche e
demanda alle Regioni la loro
regolamentazione.
 Nei sensi indicati nel parere del Consiglio
di
Stato, e' annullato l'art. 1, n. 6, lettera g)
e lettera n), dell'allegato al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 13 settembre
2002,)”Requisiti e modalita' di esercizio su tutto il
territorio nazionale delle professioni turistiche. Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
definiscono concordemente, disciplinano ed accertano
i requisiti comuni per l'esercizio delle professioni
turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma
autonoma e curano la qualificazione professionale,
organizzando corsi di formazione alle professioni
turistiche. Particolare attenzione sara' prestata nella
formazione sulle tecniche di accoglienza”.
Sicilia l.r. 3 maggio 2004 N. 8 Disciplina delle attività di guida
turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore
turistico e guida subacquea. . l.r 14/5/09 n. 6. Art. 72.
Disposizioni in materia di attività di guida turistica
 GUIDE:
TITOLO DI STUDIO : Laurea.
 AMBITI TERRITORIALI: a) PA,TP; b) CL,EN,AG; c) CT,ME, d) SR,RG.
 ABILITAZIONE: previo concorso come da Decreto Ass. Tur.
 CORSI AGGIORNAMENTO: di 300 ore guide precedentemente abilitate.
  CORRIERI:
TITOLO DI STUDIO: diploma scuola media superiore.
 ABILITAZIONE: frequenza corsi di 300 ore organizzati dalla Regione o da Enti
convenzionati, convalida aut.precedenti.
 TESSERINO: rilasciato dall’ASS. al Tur.vidimazione triennale.
 TARIFFE: ogni biennio, sentite le organizzazioni di categoria, entro il 30 giugno,
vengono disposte dall’Ass. al Tur.
 SANZIONI: 3.000,00 euro abusivismo guide; euro 100,00 per mancata esibizione del
tesserino; euro 5.000,00 per le imprese che non fruiscono di guide autorizzate, o per
gli abilitati in entrambe le professioni di guida e corriere che esercitano nell’ambito di
una stessa attività.
 I PROFESSIONISTI DEL TURISMO: “IL PROBLEMA DELLE
GUIDE TURISTICHE NEL CONTESTO EUROPEO”
DIRITTO DI STABILIMENTO:
LIBERA PRESTAZIONE DEI
SERVIZI:
Un professionista può stabilirsi
in un altro Stato membro per
svolgervi un'attività
professionale in modo
stabile. La possibilità di
stabilirsi è subordinata al
riconoscimento della qualifica
professionale, che può
seguire uno dei tre regimi di
riconoscimento previsti dalla
Direttiva: (sistema generale,
riconoscimento automatico,
riconoscimento in base
all’esperienza professionale).
Ogni cittadino dell’UE
legalmente stabilito in uno
Stato membro può prestare
servizi in modo temporaneo
e occasionale in un altro
Stato membro con il proprio
titolo professionale
d'origine, senza dover
chiedere il riconoscimento
delle proprie qualifiche in
detto Stato membro
DIRITTO DI STABILIMENTO:
 Decreto legislativo n. 206/2007 Attuazione della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e della direttiva 2006/100/CE: che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a
seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania "
Art. 16. Procedura di riconoscimento in regime di
stabilimento
Art.17. Domanda per il riconoscimento
Art. 18. Ambito di applicazione
Art. 30. Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla
Lista III dell'allegato IV.(GUIDE ACCOMPAGNATRICI ED
INTERPRETI TURISTICI)
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI:
Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre
1995 (Min. interno, circolari 24 ottobre 1996, n. 559/C.
19551-10900(27)20 –
 Decreto legislativo n.206/2007
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania " Art.
9.Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e
temporanea – Artt. 16- 17- 30 all. IV lista III
 Decreto legislativo n. 59/2010 "Attuazione della direttiva
2006/123/CE "La realizzazione di un mercato interno dei
servizi ha avuto inizio con l'approvazione della direttiva
2006/123/Ce, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein o
più semplicemente Direttiva servizi Bolkenstain.artt. 20-2139-40
 Le disposizioni della UE relative a:
 diritto di stabilimento
libera prestazione dei servizi
contestualmente devono garantire un elevato
standard qualitativo per i turisti consumatori
(testo unico per la tutela dei consumatori
 Decreti legislativi n. 206/2005 e 59/2010 “
 Decreto legislativo n206/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva
2006/100/CE: che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania ”
Art. 22. Misure compensative
1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al
compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a 18 mesi o di una
prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 21,
comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da
quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali
regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato
membro d'origine del richiedente, e se la differenza e' caratterizzata da una
formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie
sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di
formazione in possesso del richiedente.
      Decreto legislativo n206/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva
2006/100/CE: che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania "
Art. 23. Tirocinio di adattamento e prova attitudinale
1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di
adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente
In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto.
2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in
una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del
comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può
essere ripetuta prima di sei mesi.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'articolo 5
predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la
formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal
richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente
Decreto legislativo n206/2007 Art. 30. Condizioni per il
riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV.
(GUIDE ACCOMPAGNATRICI ED INTERPRETI TURISTICI)
 a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda;
oppure
 b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda,
se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in
questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno
Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo
professionale; oppure
 c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda
se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione
come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure
 d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario
prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una
formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, l'attività non deve essere
cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione
completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.
 DIRETTIVA n. 36 del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali
recepita dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206
Le guide turistiche esercitanti in altri Stati membri, che
desiderino lavorare stabilmente in Italia, dovranno
continuare a farsi riconoscere il titolo conseguito nello
Stato estero ed integrare la propria formazione con le
conoscenze relative al nuovo territorio di esercizio
tramite le misure compensative previste dalle Direttive
europee; la libera prestazione di servizi, è consentita
esclusivamente in modo temporaneo e occasionale, solo
se chi presta il servizio è stabilito in uno Stato membro
della Unione Europea per esercitarvi la stessa
professione.
DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato
interno recepita dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206
La presente direttiva stabilisce le
disposizioni generali che permettono di
agevolare l’esercizio della libertà di
stabilimento dei prestatori nonché la libera
circolazione dei servizi, assicurando nel
contempo un elevato livello di qualità dei
servizi stessi.
Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206
"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania “
"Attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonche' della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di
Bulgaria e Romania "
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la
legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 recante:
con l'articolo 3 “ Abrogazione delle indebite restrizioni
all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle
attivita' economiche” ha disposto, tra l'altro, che “ Fermo
restando l'esame di Stato di cui (all'articolo 33 quinto comma
della Costituzione) per l'accesso alle professioni regolamentate,
gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio
dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera
concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il
territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta
che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti
nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi
offerti.
LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'. - Art. 9 Disposizioni sulle
professioni regolamentate 1. “Sono abrogate le
tariffe delle professioni regolamentate nel
sistema ordinistico”.
IMPATTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
SULLA LEGISLAZIONE DEGLI ENTI LOCALI IN
MATERIA DI PROFESSIONI TURISTICHE
Gli interventi regionali, nell’ambito delle
competenze “decentrate” alle autonomie
locali, non possono essere confliggenti con
la disciplina comunitaria direttamente
efficace e con i provvedimenti nazionali
attuativi di direttive comunitarie.
IMPATTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE SULLA
LEGISLAZIONE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI
PROFESSIONI TURISTICHE
È fuor di dubbio la reciproca conciliabilità del
diritto comunitario col decentramento delle
competenze in materia di turismo.
L’intervento comunitario è infatti rivolto alla
costituzione d’un contesto comune di norme
che si rivolge essenzialmente e
primariamente agli Stati membri nella loro
interezza, ma a cui le specificità locali devono
necessariamente uniformarsi.
IMPATTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE SULLA
LEGISLAZIONE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI
PROFESSIONI TURISTICHE
L’azione comunitaria nel turismo,
attraverso la rimozione degli ostacoli
alla concorrenza nell’espletamento delle
attività professionali ad esso connesse,
mira alla creazione d’uno spazio
turistico comunitario, in cui
s’inseriscono le stesse Regioni, che
pertanto non possono frapporvi
ostacoli.
Art. 49 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 -­‐ riconoscimento qualifiche professionali per i ci>adini extra-­‐comunitari   I ci%adini stranieri, regolarmente soggiornan2 in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali is2tui2 presso le amministrazioni competen2, nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un 2tolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente, all’U.E., possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipenden2, delle professioni corrisponden2. Questo ar*colo di legge, il cui comma 2 è stato novellato dall’ar*colo 60 del decreto legisla*vo n. 206 del 9 novembre 2007, perme>e ai ci>adini extra-­‐comunitari di acquisire le qualifiche professionali, in Italia, secondo le modalità previste per i ci>adini della UE, pertanto secondo quanto previsto dal prede>o decreto legisla*vo n. 206 del 9 novembre 2007.