regione autonoma della sardegna disciplina delle attivita

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regione autonoma della sardegna disciplina delle attivita
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ ESERCITABILI SUL DEMANIO MARITTIMO
Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno l'uso delle spiagge e dei litorali, ricompresi
nell’ambito territoriale di competenza di questo Servizio, come individuato in premessa, ove
prevalentemente si esercitano le attività balneari, è disciplinato dalla presente determinazione.
Gli stabilimenti e le strutture balneari che intendessero iniziare le loro attività prima del 1 maggio
o terminarle dopo il 30 settembre, dovranno darne comunicazione preventiva a questo Servizio.
a) I titolari di concessioni balneari ed i Comuni per le spiagge libere sono tenuti ad esporre cartelli
indicanti, in diverse lingue e anche sotto forma d’icone facilmente comprensibili, i principali divieti.
b) In considerazione delle favorevoli condizioni meteomarine della Sardegna, che potrebbero
consentire l’attività elioterapica e balneare per tutto l’anno astronomico, è permanentemente
vietato l’accesso alle spiagge di animali e di veicoli di qualsiasi genere ad eccezione di quelli
destinati al soccorso e a quelli specificatamente autorizzati da questo Servizio.
Art. 2 – PULIZIA DELLE SPIAGGE, SERVIZI IGIENICI E PRIMO SOCCORSO
a) Nelle spiagge libere l’igiene e la pulizia, i servizi igienici ed il primo soccorso dovranno essere
assicurati dalle Amministrazioni Comunali, che potranno avvalersi di concessionari demaniali,
anche riuniti in consorzio, attraverso la stipula di apposita convenzione.
b) E’ vietato l’abbandono, l’interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di
rifiuto e/o altri materiali.
c) Al fine di garantire il mantenimento delle aree limitrofe alle zone demaniali marittime assentite
in concessione, i relativi concessionari hanno l’obbligo di curare la pulizia e predisporre appositi
contenitori di rifiuti.
Art. 3 – PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE
Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alle attività balneari del territorio di competenza di
questo Servizio è fatto espresso divieto di:
a) lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività
balneari, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre
attrezzature comunque denominate;
c) occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli etc. .., nonché mezzi nautici, la fascia
di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si
applica ai mezzi di soccorso;
d) campeggiare con roulottes, campers, tende da campeggio o altre attrezzature simili; gli utenti
possono impiegare solo ombrelloni, sedie a sdraio o altre attrezzature similari di dimensioni
standard che siano portatili e non ingombranti;
e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia
delle spiagge ed al soccorso. Tale divieto, in deroga a quanto previsto dall’art.1 lettera a) della
presente determinazione, viene esteso per tutto l’anno solare;
f) praticare qualsiasi gioco (p.e. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, etc...)
se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, nocumento
all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate
dai concessionari;
g) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, i cani anche se muniti di museruola o
guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cine operatori. Sono esclusi dal divieto le
unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il cane e brevetto di salvamento per il
conduttore regolarmente riconosciuti dall’ U.C.I.S. unità Cinofile Italiane Soccorso, Socio
collettivo dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana e dalla Società Nazionale di Salvamento. Le
unità Cinofile durante i servizi devono essere munite di tessera di riconoscimento
dell’Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato. Sono
altresì esclusi i cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto
alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura;
h) tenere ad alto volume radio, juke-box, registratori, ed in genere apparecchi di diffusione
sonora nonché fare uso dei citati apparecchi nelle ore dalle 13,00 alle 16,00 e nelle ore notturne;
i) esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, noleggio di
ombrelloni e sedie a sdraio, fotografia, attività promozionali, etc...) organizzare manifestazioni
ricreative senza la preventiva autorizzazione rilasciata da questo Servizio;
j) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
k) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme
di sicurezza;
l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti,
mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
m) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi
scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di
polizia;
n) pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, etc...) nelle ore e nelle
zone destinate alla balneazione;
o) accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni
dell’Autorità competenti (Autorità Regionale – Autorità Marittima statale – Autorità di P.S. locale);
Art.4 - DISCIPLINA DELLE AREE DESTINATE A STRUTTURE BALNEARI IN CONCESSIONE
Sono strutture balneari in concessione le porzioni di arenili assentite da questo Servizio in cui
vengono posizionate strutture di facile rimozione (gazebo - sdrai - lettini - ombrelloni etc.) al fine
di offrire all’utenza i servizi legati alla balneazione e/o elioterapia.
Sono stabilimenti balneari le aree demaniali marittime in cui insistono strutture stabili destinate
alla balneazione ed all’elioterapia.
a) Le strutture balneari e gli stabilimenti balneari sono aperti al pubblico dalle ore 08,30 fino al
tramonto.
b) I concessionari prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al punto b) del
precedente art. 1 - devono:
§ attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio. E' consentito in via sperimentale l'uso i
unità cinofile munite di brevetto rilasciato da C.I.T. (Club Italiano Terranova), o dall'U.C.I.S. (Unità
Cinofile Italiane Soccorso) e riconosciute dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) ed
accompagnate da conduttori muniti di brevetto di assistente bagnanti.
L’addetto al servizio di salvamento non può espletare, durante l’orario di lavoro, altri incarichi o
mansioni neanche temporaneamente;
§ Il concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di
categoria relativamente all’organizzazione dei servizi ed all’espletamento delle attività oggetto
della concessione;
§ esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza nonché le tariffe
applicate per i servizi resi;
c) Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione,
fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la
battigia. I materiali di risulta in attesa di essere asportati dovranno essere sistemati in appositi
contenitori chiusi.
d) Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile dovrà essere tale da non
intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti
distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3 tra le file e metri 2,50 fra
ombrelloni della stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate in
relazione a particolari esigenze riconosciute comunque da questo Servizio.
Inoltre gli ombrelloni dovranno:
§ avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare adeguata resistenza allo strappo;
§ avere applicato un apposito dispositivo (innesto a baionetta o similare) tale da rendere solidale
la parte superiore con quella inferiore.
e) Le aree assentite in concessione dovranno essere delimitate, fatta salva la fascia dei 5 metri
dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,00 (paletti di legno,
distanti tra loro non più di tre metri, uniti tra loro da una corda o sagola festonata) ovvero con
altro sistema adeguato (es. palloni colorati infissi al suolo da collocare agli angoli della
perimetrazione) autorizzato da questo Servizio.
f) Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso a mare ai soggetti portatori di handicap con la
predisposizione di idonei servizi nonché percorsi orizzontali e verticali rispetto alla battigia, i
concessionari potranno altresì predisporre, al fine della loro mobilità all'interno delle aree in
concessione, altri percorsi e piattaforme da posizionarsi sulla spiaggia previa autorizzazione.
Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa
autorizzazione e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
g) Al di fuori del periodo di apertura al pubblico di cui al punto A) è vietato l'accesso alla spiaggia
e l'utilizzo delle strutture balneari (bar, sdraio, lettini, etc..), salvo espresso consenso del
concessionario e comunque entro l'orario massimo e con le limitazioni previste dalle
Amministrazioni Comunali o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
h) Al verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone sia sull'arenile che
in acqua il concessionario dovrà segnalarla alla più vicina Autorità Marittima telefonando al
numero 1530 e prendendo ogni possibile, immediato provvedimento a salvaguardia delle
persone, facendo ricorso anche alle organizzazioni di volontariato eventualmente in zona;
i) I titolari di concessioni demaniali sono autorizzati, oltre che all’esercizio delle attività necessarie
per espletamento dei servizi obbligatori in forza di legge o di provvedimento amministrativo,
semprechè tale esercizio non comporti modifiche all’atto concessorio, all’espletamento delle
attività oggetto delle relative concessioni e di quelle strettamente connesse, quali il servizio di
guardiania e vigilanza. Tutte le altre attività, che comportino la realizzazione di manufatti,
dovranno essere preventivamente autorizzate;
m) In particolare gli stabilimenti balneari:
§ Prima dell’apertura al pubblico, dovranno ottenere la licenza di esercizio e l’autorizzazione
sanitaria da parte della competente Autorità;
§ I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di
sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria;
§ I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/92, dovranno essere disponibili presso ogni
stabilimento e dovranno essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto
simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
§ Vieteranno l’uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo
sistema di scarico;
§ Vieteranno l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano
attinenti alla balneazione, con l’esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono
controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l’assenza di persone nelle
cabine.
Art. 5 - COLONIE MARINE
Le colonie marine dovranno garantire la presenza di un assistente bagnante ogni 20 bambini che
si trovino contemporaneamente in acqua.
Art. 6 – LOCAZIONE DI NATATANTI DA DIPORTO
La locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al diporto dei bagnanti, comunemente
denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto
d’acqua, tavole a vela e piccole unità a vela o a motore è regolamentato come segue:
§ Il locatore dovrà essere munito di apposita concessione o autorizzazione rilasciata da questo
Servizio;
§ I piccoli natanti a remi o a pedali non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa;
§ le moto d'acqua, le tavole a vela e le piccole unità a vela o a motore non possono allontanarsi
più di 1000 metri dalla costa ed in particolare le moto d'acqua non possono avvicinarsi a meno di
200 metri da essa;
§ la locazione può essere effettuata dalle ore 09,00 alle ore 19,00 di ogni giorno con mare e
tempo assicurati favorevoli. In caso di avverse condizioni meteomarine il locatore ha l'obbligo di
segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di due bandiere rosse su appositi pennoni
situati sulla spiaggia e di sospendere l'attività di locazione;
§ sui natanti possono imbarcare un numero di persone previsto dal relativo certificato di
omologazione o dal vigente regolamento di sicurezza per la nautica da diporto;
§ i natanti non a motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il
locatore ha facoltà di chiedere all'atto della locazione apposita dichiarazione di capacità al nuoto.
§ gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con
un numero progressivo;
§ il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente
anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti
locati, in caso di pericolo o di cambiamento del tempo (tale unità non è necessaria quando il
locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare, già obbligato ad avere detta
unità);
§ il locatore è obbligato ad informare gli utenti sui limiti previsti nei precedenti punti e, almeno per
le unità a motore, deve annotare su apposito registro il nome e cognome e il recapito del
conduttore. Il locatore è altresì obbligato ad informare il locatario attraverso il rilascio di un
prospetto, redatto possibilmente anche in lingua inglese, riguardante il contenuto del presente
articolo;
§ i locatari non devono allontanarsi dal tratto di mare antistante lo stabilimento presso il quale
hanno noleggiato il mezzo e qualora non segnalato, il locatore dovrà materializzare con un
apposito gavitello il limite dei 200 metri dello specchio acqueo riservato alla balneazione;
§ ogni mezzo locato deve essere dotato di salvagente anulare e delle ulteriori dotazioni di
sicurezza qualora previste;
§ i natanti a motore (fino a 40,8 HP) possono essere locati solo a persone di età non inferiore ad
anni 16. Per potenze superiori a 40,8 HP il conduttore dovrà essere munito delle apposite
abilitazioni previste dalla legge 11/2/1971, n° 50 e successive modificazioni;
§ le moto d'acqua in particolare dovranno essere dotate di dispositivo di spegnimento motore a
telecomando attivabile da parte del locatore nel caso in cui il locatario non si attenga alle norme
di sicurezza sull'uso di tali mezzi. In ogni caso si applicano le norme di cui al Decreto Ministeriale
n° 731 del 21/9/1994.
Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI
Il responsabile di ogni esercizio ubicato sul demanio marittimo, avente attinenza con le attività
balneari, nonché i Comuni per le spiagge libere, dovranno curare e mantenere l'esposizione della
presente determinazione in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione
estiva, unitamente alle ordinanze emanate dagli uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e, a chiunque spetti, di farla
osservare.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente
determinazione, la quale sostituisce a tutti gli effetti quella n° 805/D emanata dal Servizio
Centrale Demanio e Patrimonio in data 7 giugno 2004.
I contravventori alla presente determinazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e
salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento,
saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e
dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971, n° 50 sulla navigazione da diporto ovvero
dell'articolo 650 del Codice Penale.
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
Direzione generale enti locali e finanze DETERMINAZIONE N. 514/D
Servizio centrale demanio e patrimonio