opportuno.
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Il futuro del Commercialista in Italia. La contabilità sparirà, ecco perché… 3 segnali ci fanno capire che la contabilità sparirà, quasi del tutto. Interpretiamo quali sono i fattori che ci inducono a pensare che la Contabilità, intesa nel senso classico scomparirà entro qualche anno. Proviamo ad immaginare che cosa accadrà alla professione del Commercialista del futuro in base ai 3 motivi che analizziamo con questo articolo. 3 motivi per cuisi può predire un futuro senza la contabilità fatta a mano. 1 LA MACCHINA SOSTITUISCE IL LAVORO DELL’UOMO, E’ LA STORIA. L’economia è piena di esempi del genere, dalla rivoluzione industriale, al FORDISMO, in poi. L’economia impone ai paesi più all’avanguardia di spostare in alto l’asticella dell’Innovazione impiegando manodopera e occupati in lavori ad alto valore aggiunto. Si perdono di conseguenza posti di lavoro standard basati su basse marginalità, ripetitività e scarsa applicazione di conoscenza. Esempi del genere ci sono stati da sempre nell’economia: perché alcune zone d’Italia si sono specializzate nel dopoguerra in alcuni settori dell’economia per esempio come “la calzatura”? In quegli anni eravamo noi la “Cina” degli Stati Uniti! Manodopera a basso costo… agli USA conveniva far produrre a Paesi a basso costo alcuni prodotti standard, tuttavia abbiamo fatto valere nel tempo design e artigianalità tipiche del Made in Italy. In questo caso è il Digitale che batte il lavoro dell’uomo. Sono le App ed i Software che consentono o consentiranno a chiunque da uno Smartphone di automatizzare alcuni processi oggi ancora in carico “ai contabili”. 2 LO STATO STA CERCANDO SISTEMI PER SAPERE SEMPRE DI PIÙ QUANTO GUADAGNI. FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI? Se in una prima fase lo Stato ha cercato un alleato “digitale” come gli studi di settore, da qualche anno sono stati integrati nuovi strumenti utili al controllo dei flussi per prevenire e trovare in automatico gli evasori (c.d. controlli incrociati). Parliamo in particolare della fattura elettronica tra privati, un sistema che darà la possibilità all’Agenzia delle Entrate la possibilità di conoscere in tempo reale entità delle fatture, i clienti con cui hai rapporti commerciali e cosa stai vendendo. Un grande fratello commerciale! Cosa accade se utilizzi la fattura elettronica tra privati e lo fanno anche i tuoi fornitori ed i tuoi clienti? Che lo stato sa esattamente quanto guadagni senza dover inventarsi algoritmi tipo gli studi di settore. Non avremo più bisogno di fare un bilancio per esempio perché tutto sarà automatizzato. E’ ovviamente un caso estremo ma alcuni segnali ci fanno capire qual è la direzione della Contabilità del futuro, quindi delle professioni. Chi percepisce i segnali in anticipo avrà un vantaggio competitivo. 3 DELOCALIZZAZIONE DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI ALL’ESTERO Alcuni Commercialisti hanno già sperimentato la strada di esternalizzare lavori a basso valore aggiunto all’esterno. Quali? Attività di segreteria, centro elaborazione dati, monitoraggi, ECC. Capita sempre più spesso essere contattati da Call Center che un accento non propriamente Italiano, oppure chiamare noi l’assistenza e avere supporto direttamente dall’estero. Tipico caso è quello dei call center in Albania ad esempio, ma si trovano on line anche centri di elaborazioni dati delocalizzati. Un indagine di Repubblica.it ha evidenziato come sarebbero 25.000 i lavoratori dei call center in Albania. Trovate qui l’articolo integrale. Perché? Costano meno e magari sono più bravi degli italiani. Non solo call center, ma anche per il data entry della contabilità: prendo le fatture dei miei clienti italiani; le scannerizzo e le spedisco al mio centro elaborazione dati a Tirana, Bucarest, Nuova Dheli; Il CED le inserisce in contabilità. Come in Italia, solo che a costi più bassi. Già in Italia lo fanno in molti, non è futuro. Negli Stati Uniti questa prassi è consolidata già da molti anni. SINTESI: IL FUTURO DELLA CONTABILITA’ IN ITALIA I tuoi clienti non ne possono più di avere il bilancio 6 mesi dopo che è chiuso l’anno. Hanno bisogno di avere un consulente che lo guidi ad avere e capire i dati freschi e a stabilire i flussi prospettici di cassa, pianificare le imposte, … Quante imprese sanno quante tasse pagheranno solo il giorno prima delle ferie di agosto? Quante imprese sono in utile ma devono avere un prestito per pagare le tredicesime? E’ possibile sia solo colpa dello stato? Se uno dei Best Seller – senza essere un libro – è l’Ebook dell’Escapologo Fiscale, dobbiamo solo osservare la Società ed il Mercato e capire che cosa le persone lamentano che i Commercialisti non hanno ancora capito. Opportunità. Tali punti possono essere una minaccia o un’opportunità. E’ un’opportunità per chi: capisce cosa sta accadendo e disegna un futuro attorno alla Professione ad alto valore aggiunto; sfrutta il potenziale dell “macchina” invece di farsi sovrastare dall’innovazione; delega compiti a basso valore aggiunto concentrandosi dove può fare la differenza. Nel nostro caso, tornando al tema del No Profit, sempre al centro dei nostri articoli, abbiamo cercato di applicare questo pensiero al campo delle Associazioni. Abbiamo cercato un modo per delegare alcuni compiti ripetitivi, a basso valore aggiunto nelle mani delle Associazioni, con funzioni gestionali ed intuitive. In questo modo lasciamo il tempo al Commercialista per concentrarsi nella Consulenza, che oltre la macchina, resterà il vero valore aggiunto della Professione. Vai al nostro PROGRAMMA PARTNER per Commercialisti ->. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Nuova funzione: aggiungi i tuoi documenti in Asso360 per non perderli più. Abbiamo aggiunto una funzione che speriamo renda felici molti di voi… Da ora puoi conservare i documenti dell’associazione in Asso360. Molti servizi in Cloud danno la funzione di mantenere i propri documenti, come ad esempio DROPBOX, ONEDRIVE, GOOGLE DRIVE. Una funzione molto utile soprattutto quando hai l’inconveniente che improvvisamente non si accende più il PC, si rompe l’Hard Disk oppure a causa di un furto. Ne avevamo già parlato l’anno scorso in questo post. Puoi trovare da questa settimana anche in Asso360 questa nuova funzione dove puoi tenere i documenti base della tua Associazione (come Atto Costitutivo, Statuto, Attribuzione Partita Iva, ecc.) e non dover affannarti nella ricerca ogni volta quando ti serviranno. Questa funzione è anche utile per condividere con il Commercialista tutti i documenti che saranno utili in molti casi come per esempio all’atto della dichiarazione dei redditi, oppure per la presentazione di una richiesta particolare. Potrai ovviamente inserire in questa sezione anche i verbali del direttivo o dell’assemblea per condividere gli stessi con gli altri soci o per consultarli anche se non sei a casa o in ufficio. Come Funziona? In questa sezione puoi creare varie cartelle, ad esempio: COSTITUZIONE: Per inserire i documenti base; VERBALI DEL DIRETTIVO: Tutti i verbali del Consiglio VERBALI DELL’ASSEMBLEA: Tutti i verbali dell’Assemblea dei Soci o le convocazioni; ecc… Crea tutte le cartelle che vuoi e carica i tuoi documenti. Ci aiuti a migliorare? in cambio ti inviamo lo Scadenziario Fiscale 2017 gratuitamente Stiamo preparando il nuovo Scadenziario fiscale 2017 per le Associazioni, aiutaci a migliorare Asso360 compilando questo rapido questionario e ti inviamo gratuitamente lo Scadenziario. COMPILA IL QUESTIONARIO e ti inviamo lo Scadenziario Fiscale 2017 > Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Modalità di documentazione dei rimborsi spese di cui all’art. 69 secondo comma Tuir Come documentare i rimborsi spese art. 69 TUIR. Riportiamo la risposta dell’agenzia delle entrate ad uno dei quesiti più dibattuti per le Associazioni. Come documentare i rimborsi spese. L’attuale formulazione dell’articolo 69, comma 2, secondo periodo, del TUIR considera non imponibili i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto (comprese, quindi, le indennità chilometriche), limitatamente a quelle sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. Il rimborso spesa, sia esso forfetario o analitico, per potersi qualificare come tale, deve essere sempre di ammontare congruo rispetto all’attività svolta e all’effettiva spesa sostenuta, inidoneo a mascherare un potenziale rapporto di lavoro o una forma di distribuzione indiretta di utili. Le decisioni del Direttivo per i rimborsi spesa Per tali motivi, è opportuno che l’organo direttivo definisca preventivamente criteri e limiti dei rimborsi spese e che risulti sempre, in maniera esplicita, il legame con una specifica attività svolta in nome e per conto dell’Ente, ciò al fine di garantire sia la compatibilità con i vincoli di bilancio sia la coerenza rispetto agli scopi e alle finalità statutarie dell’Ente stesso. Rimbnorsi a pié di lista I rimborsi spese analitici (o a piè di lista) costituiscono una reintegrazione delle spese effettivamente sostenute, quali risultano da idonea documentazione probatoria. Pertanto, il rimborso deve rispettare i giustificativi di spesa presentati – in originale – dal percipiente e deve essere correlato all’espletamento di un’attività per conto dell’Ente; il rimborso, quindi, dovrebbe essere preventivamente previsto (e, pertanto, implicitamente autorizzato) dall’Ente con apposita delibera che specifichi anche le ragioni della trasferta. I rimborsi analitici possono riguardare le spese sostenute, in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale del percipiente, per: 1) Vitto; 2) Alloggio; 3) Viaggio; 4) Trasporto. Relativamente a tali tipologie di spese, la documentazione da conservare può essere costituita da: fatture; ricevute fiscali intestate o scontrini fiscali sottoscritti, con indicazione dei dati (ivi compreso il codice fiscale) del soggetto che ha sostenuto la spesa; biglietti di trasporto aerei intestati, ferroviari (ove possibile, intestati) o per servizi pubblici di linea; ricevute taxi o parcheggio; pedaggi autostradali che attestino il transito. Rimborsi analitici e indennità Kilometriche Nell’ambito dei rimborsi analitici, le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto. Per rientrare tra le spese documentate, le indennità chilometriche non devono essere forfetarie, ma necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa (dalla residenza del percipiente al luogo della trasferta), tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI. Autorizzazione del Direttivo all’uso del mezzo proprio Si raccomanda, inoltre, che l’uso del mezzo proprio sia preventivamente autorizzato con verbale dell’organo direttivo che indichi anche il luogo di partenza, quello di arrivo ed il giorno in cui è effettuata la trasferta. In merito agli eventuali rimborsi forfettari, per il cui pagamento non occorrono giustificativi di spesa, è sempre consigliabile che il direttivo, con apposita delibera,stabilisca la tipologia di spese per le quali può essere erogato il rimborso forfettario e l’ammontare di rimborso concesso.Quando poi il rimborso viene liquidato conviene preparare e far firmare al percipiente una dichiarazione di avvenuto pagamento (esempio: «Dichiaro di aver ricevuto in data…..da….. l’importo di euro….. quale rimborso forfettario per…..»). Di seguito trovi la tabella ACI 2017 con il costo al Kilometro per le auto. tabella aci2017 Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Compensi detassati sopra i 7.500euro: l’idea del Ministro Lotti. Lo scorso 24 gennaio il ministro per lo Sport Luca Lotti ha presentato nel corso di un’audizione alle Commissioni congiunte Cultura e Istruzione di Camera e Senato le linee guida per lo sport italiano del suo dicastero. Vediamo in questo articolo di cosa ha parlato il Ministro Lotti sulle novità e sulle ambizioni del suo Dicastero da poco presieduto. Alzare il limite De-Tax dei Compensi degli Sportivi Dilettanti Tra le varie novità, riteniamo possa essere di interesse delle nostro pubblico, il fatto che il ministro stia pensando e siano già al lavoro sul fatto di poter innalzare il limite della defiscalizzazione ai fini Irpef dei compensi prestazioni sportive dei dilettanti. Cosa significa? Come sappiamo, il limite di defiscalizzazione di detti compensi, così come stabilito dall’articolo 69 comma 2) del Tuir del testo unico sui redditi, sono totalmente defiscalizzati fino ai 7500 euro annui. Tali somme sono considerati redditi diversi pertanto non concorrono per lo sportivo al calcolo della base imponibile IRPEF. Per saperne di più su Indennità, Compensi e Premi erogati dalle Associazioni Sportive e dai soggetti stabiliti dall’art. 67 TUIR vai a questo articolo. Quale sarebbe il motivo alla base di questa iniziativa? Tale iniziativa, spiega al ministro, “è dovuta al fatto di poter generare un duplice effetto positivo sul mondo dello sport ovvero da una parte per agevolare gli atleti, istruttori e collaboratori sportivi per avere un particolare regime di favore dal punto di vista fiscale, dall’altra per semplificare la vita amministrativa di tante piccole società sportive che in questo caso dovrebbero invece comportarsi, come nella logica attuale, da sostituti d’imposta versando le ritenute fiscali e quindi complicando gli adempimenti fiscali stessi”. Ricapitoliamo le ritenute da applicare allo stato attuale Fino a euro 7.500 percepiti nel periodo nell’anno non concorrono alla formazione del reddito; Da euro 7.501 per ulteriori euro 20.658,28 (per compensi annui tot. minori di 28.158.28) viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%); per compensi annui complessivi superiori a euro 28.158,28 si opera una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%) oltre ad un’addizionale Regionale dello 0,90%. Ovviamente la proposta di elevare “la base dei 7.500 euro” è solo una proposta, o meglio un’indicazione data dal Ministro per lo sport Lotti che dovrà essere verificata e inserita magari in una Legge Quadro per lo Sport auspicata dallo stesso Lotti. Altre dichiarazioni dalle Linee Programmatiche per lo Sport Queste le parole del Ministro Lotti riportate dall’Adnkronos circa la presentazione delle Linee Programmatiche. “A mio parere gli eventi sportivi sono delle opportunità che un Paese può decidere di cogliere o di sprecare. Noi non abbiamo paura di organizzare in Italia grande eventi sportivi perché sono convinto che, se ben organizzati, posso diventare un motore di sviluppo per il nostro sistema”. Sono le parole del Ministro dello Sport, Luca Lotti, nel corso di un’audizione in commissione Istruzione al Senato. “Credo che anche da questi particolari si giudica una classe dirigente all’altezza del nostro Paese -aggiunge Lotti-. Dipende da noi che questi eventi abbiano un effetto positivo sull’economia e sull’occupazione”. In materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Coni e delle federazioni sportive nazionali “credo siano maturi i tempi per portare a conclusione l’iter della proposta di legge”, dice il ministro dello Sport che parla anche di doping. “Abbiamo l’esigenza di infondere nei giovani una cultura antidoping. E’ un impegno che passerà anche attraverso campagne informative e una sensibilizzazione il personale docente e sportivo“, sottolinea Lotti. “Voglio attuare una strategia complessiva che intendo portare avanti anche attraverso la mia delega all’editoria che ha delle risorse apposite”, aggiunge Lotti. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Il Legale Rappresentante di una ASD non sempre ha tutte le responsabilità. L’Agenzia delle Entrate, scagiona il Presidente di una ASD di BARI dopo l’accertamento della Guardia di Finanza. La carica del Presidente era solo “nominale”. L’accesso in una ASD della Guardia di Finanza aveva accertato redditi d’impresa per un anno d’imposta per omessa contabilizzazione di alcune fatture. Impugnazione dell’avviso del Legale Rappresentante Il Presidente e Legale Rappresentante dell’ASD ha impugnato l’accertamento motivando che la sua carica fosse “puramente nominale” e pertanto non avesse partecipato direttamente all’amministrazione dell’associazione sportiva. La versione dell’Agenzia delle Entrate L’agenzia costituitasi in giudizio “incolpava” il Legale rappresentante definendolo solidalmente responsabile con l’ASD, per i debiti sociali, ai sensi dell‘art. 38 del codice civile. La Commissione Provinciale ha accettato la versione del Presidente dell’ASD con la seguente motivazione: “la CTP di Bari ha accolto il ricorso proposto dal sig. J.N. ed ha compensato le spese di giudizio. Ivi ha ritenuto che, presupposto per la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c., del Presidente o del soggetto che agisce in nome e per conto della società, è l’effettiva e concreta attività negoziale dallo stesso svolta e non invece la sua carica istituzionale.” L’Agenzia delle Entrate ricorre in appello alla Commissione Regionale. L’Agenzia delle Entrate in appello ha ribadito la propria legittimità di voler coinvolgere il legale rappresentante in solido (art. 38 C.C.) poiché la precedente dichiarazione dei redditi era stata sottoscritta proprio dal Legale Rappresentante. Tale interpretazione è stata condotta dall’Agenzia delle Entrate per motivare il coinvolgimento in prima persona del Presidente nelle attività operative dell’associazione. Tale interpretazione nel caso di Associazioni non riconosciute estende il pagamento dei tributi in solido al patrimonio del Legale Rappresentante. Il Giudizio “in appello” dà ragione al Rappresentante Legale dell’ASD Così si pronuncia la Corte d’appello: “La responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi: rileva quindi che i terzi abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei soggetti che hanno posto in essere tale attività negoziale.” In pratica: non è sufficiente essere Presidente per essere responsabile in toto dell’Associazione non riconosciuta, ma occorre essere operativamente coinvolti nelle attività pratiche (es. firma sul conto corrente, ecc.). Questo però non significa che il Presidente non è mai responsabile, leggi questo articolo in proposito. L’onere della prova è in capo al legale rappresentante Il Giudice d’appello prosegue motivando la propria decisione aggiungendo che “Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.” Altri articoli in merito che potrebbero essere di interesse sono i seguenti: (Fac Simile) Lettera di dimissione del Presidente una Associazione Responsabilità del Presidente di una Associazione non riconosciuta Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Defibrillatore ASD proroga a giugno 2017. Il Defibrillatore per le Società Sportive rinviato ancora di 6 mesi. Il termine è stato portato al 30/06/2017. Il Senato ha approvato un emendamento che proroga al 30 giugno 2017 l’obbligo del Defibrillatore per le ASD. L’obbligo era stato portato dalla Legge Balduzzi ed è ora alla 4^ proroga. Il decreto Balduzzi come ampiamente descritto nell’ambito di vari articoli di questo blog, rende obbligatoria l’applicazione delle norme che riguardano l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, dell’attività di formazione da parte dei dirigenti personale di società sportive dilettantistiche. Proroga dopo il Terremoto Recentemente, con la legge n. 189 del 17 ottobre 2016, in ambito di interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto, sospendeva tale obbligo riguardante appunto i defibrillatori. Pertanto l’obbligo viene era stato rinviato al 1 gennaio 2017 come già indicato dallo scorso articolo del Blog. Resta in capo a ciascuna società sportiva pertanto, provvedere all’acquisto del defibrillatore, all’applicazione dello stesso negli impianti sportivi, e alla adeguata formazione del personale, ovvero delle dirigente della società sportiva. Tale norma è molto importante ai fini della responsabilità penale dei Rappresentanti legali di ciascuna Associazione Sportiva nei casi in cui dovessero verificarsi eventi (morte, lesioni) determinatisi a cagione del mancato assolvimento del predetto obbligo giuridico. Nuova proroga Il Senato della Repubblica ha approvato l’ennesima proroga dell’obbligo di adeguare le strutture sportive e tutte le Società Sportive del Defibrillatore Semiautomatico questa volta a causa delle difficoltà di rendere omogenea la normativa a cause degli eventi legati al terremoto che recentemente ha colpito il centro Italia. L’obbligo pertanto è stato nuovamente prorogato al 30 giugno 2017. Link utili Articolo 48 della Gazzetta Ufficiale Gazzetta ufficiale:D.L. nr. 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.), art. 48, comma 18. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita NEWS: Regime Contabile per Società sportive agevolato fino a 400.000€. Con la Legge Finanziaria 2017, il limite di riferimento dei ricavi commerciali delle Associazioni Sportive passa a 400.000 Euro dai 250.000. Vediamo in questo articolo cosa cambia alla luce di questa novità per le Associazioni Sportive Dilettantistiche. Detta modifica si applica per analogia anche ad altre tipologie di Associazioni (Cori, bande, ecc.). E’ stata approvata la Finanziaria 2017 il 7 dicembre 2016. Con la Legge di Bilancio arrivano, come sempre, tante novità alcune delle quali anche di difficile comprensione. Infatti, quando la Legge di Bilancio modifica un articolo di Legge occorre andare a ritroso per comprendere appieno cosa è effettivamente cambiato. Lo facciamo in questo caso con la modifica dell’articolo 90 della Legge 289/2002 l’articolo collegato alla Legge agevolata per le Associazioni 398 del 1991. Modifiche apportate Finanziaria 2017 dalla Legge Il comma 50, articolo 1 della Legge di Bilancio riporta la seguente modifica: “all’articolo 90, comma 2, L. 289/2002, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l’importo è elevato a 400.000 euro”. Di cosa parlava l’art. 289/2002 ante-modifica 90 della L. Art. 90 c. 2) L. 289/2002: “A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e’ elevato a 250.000 euro.” (ora tale limite si amplia pertanto a 400.000 Euro). Cosa prevede il regime L. 398/1991 Gli Enti non commerciali usufruiscono un regime contabile forfettario che comporta la non obbligatorietà della tenuta di alcuni registri obbligatori. Prima dell’introduzione di questa novità, questa semplificazione vigeva per le Associazioni che operano nei limiti dei 250.000 Euro. Ora estesa fino a Euro 400.000. I registri non obbligatori sono quelli riportati dagli articoli 15 e seguenti della L. 600/1973: a) il libro giornale e il libro degli inventari; b) i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; c) scritture ausiliarie; d) scritture ausiliarie di magazzino. Obbligo di conservazione delle fatture Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Determinazione forfettaria di IVA Liquidazione del 50% dell’IVA incassata per ricavi commerciali (pubblicità, sponsorizzazioni, ecc.) 2/3 dell’Iva incassata sulle fatture emesse per le cessioni dei diritti televisivi e di trasmissione radiofonica. Determinazione forfettaria del reddito imponibile Il Reddito Imponibile dell’Associazione si calcola in base ad un coefficiente del volume di Ricavi commerciali (imponibili). La base imponibile su cui calcolare l’IRES è del 3% dei ricavi commerciali. A seguito della Legge Finanziaria 2017, a ridursi sarà anche l’IRES che passa al 24%. Validità della modifica Le Associazioni che hanno optato per l’esercizio sociale infrannuale (es. che concludono l’esercizio al 30/06) possono già utilizzare questo limite. Per le altre, con esercizio solare e sociale coincidente, potranno accedere dal 2017 al regime Legge 398/1991 qualora non abbiano superato il limite dei ricavi commerciali di 400.000 Euro nell’esercizio precedente. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Certificati medici: le Responsabilità del Presidente dell’ASD. Occupiamoci delle Responsabilità dei Dirigenti delle ASD riguardo alle certificazioni mediche degli atleti e tesserati. La certificazione medico-sportiva è un documento necessario e obbligatorio per qualsiasi tesserato di una società sportiva, sia che effettui la pratica agonistica che quella non agonistica. Detto ciò, la responsabilità per la mancata presenza di questo documento che attesta la “buona salute” per la pratica sportiva agonistica o non agonistica. In caso di controlli o di problematiche sanitarie durante lo svolgimento delle attività, la responsabilità ricade sui responsabili della società sportiva, in particolare sulla figura del Presidente. Il certificato medico sportivo del Minorenne Nella fattispecie della società e dei suoi dirigenti, infatti, esiste una specifica procedura con cui richiedere le visite medico sportive. Ecco cosa deve contenere detto modulo di richiesta: il modulo dev’essere sottoscritto dal presidente della stessa; nel modulo si invita il tesserato a eseguire gli adempimenti sanitari di routine; nel modulo di richiesta del certificato medico di idoneità sportiva devono essere indicati i dati generali della società e dell’atleta e, se la richiesta avviene per il rilascio del primo certificato oppure se si tratta di un rinnovo in seguito alla scadenza di quello precedente. nel modulo deve segnalare con esattezza l’età di inizio dell’attività agonistica dell’atleta, che dev’essere in linea con i programmi della Federazione di appartenenza per la pratica dello sport specifico. Tale obbligo è disciplinato dal Ministero Sanità 31.1.1983 n.7. D.M.18.2.1982 e Circ. Il certificato medico sportivo agonistico è a costo zero dal momento di inizio della pratica fino al compimento del 18esimo anno di età dell’atleta, perché rientra tra i servizi essenziali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): in caso di assenza del certificato o di dichiarazione mendace su soggetti minorenni, il presidente viene chiamato a rispondere per responsabilità oggettiva. La responsabilità della società e dei dirigenti In assenza della visita medico sportiva e del relativo certificato di idoneità sportiva, la società non può procedere con il tesseramento dell’atleta, né a livello agonistico né a livello non agonistico. Il certificato in questione è un obbligo legale imprescindibile e la sua assenza comporta una responsabilità civile e/o penale a carico della società sportiva, del presidente e dei suoi dirigenti. Inoltre, non vanno sottovalutati gli aspetti assicurativi in merito alla responsabilità stessa, importantissimi e di notevole rilievo in caso di fattispecie avverse durante la pratica dell’atleta. La responsabilità penale Entrando maggiormente nello specifico delle responsabilità della società e dei suoi dirigenti, è necessario approfondire l’aspetto della responsabilità penale in caso di assenza del certificato medico o di dichiarazioni mendaci da parte del medico sportivo o della società. Infatti, in caso di incidente sul campo di gara, anche durante un allentamento, di un atleta che pratica sport a livello agonistico, la responsabilità penale in caso di infortunio grave e invalidante o di morte è a carico dei dirigenti della società. La responsabilità e la corresponsabilità Nello specifico, chi ne risponde è il Presidente in qualità di massimo responsabile ma, in corresponsabilità, ne rispondono anche tutti i dirigenti e gli operatori che, per un motivo o per un altro, erano a conoscenza di questa lacuna e non hanno fatto nulla per colmarla. E’ responsabile anche il medico della società, dove previsto, in quanto è suo dovere controllare che i certificati medici presentati alla società siano conformi alle indicazioni di legge. In caso di dichiarazioni mendaci, inoltre, oltre alla società in quanto diretto responsabile del mancato controllo, viene chiamato anche in causa il medico che ha rilasciato il certificato artefatto, non conforme, con l’accusa di aver falsificato un documento ufficiale. In caso di morte di un atleta, sia in caso di agonismo che di non agonismo, l’accusa è di omicidio colposo. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Legge di Bilancio: il limite dei ricavi passa da 250 a 400.000 Euro per le Associazioni Sportive Il Parlamento approva la Bozza della Legge di Bilancio (finanziaria 2017) dove ha previsto di elevare a 400.000 Euro il limite dei ricavi delle Società Sportive. La legge ora è all’esame del Senato. La manovra finanziaria 2017, la Legge che apporta ogni anno tante novità in tema di fiscalità e agevolazioni di famiglie ed imprese, prevede per quest’anno uno stanziamento di circa 21 Miliardi. Sparisce la Detrazione per lo sport dei figli: da 210 a euro l’anno. 600 La proposta di NCD di cui avevamo parlato nelle scorse settimane sparisce dalla legge di Bilancio. La proposta infatti era quella di portare da 210 a 600 euro le detrazioni fiscali per le attività sportive praticate dei figli. Elevata la soglia da 250.000 a 400.000 Euro per le Società Sportive La manovra Finanziaria in valutazione al Senato, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, prevede un aumento da 250.000 a 400.000 euro per la soglia di Ricavi delle associazioni sportive dilettantistiche ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali. Come noto, le Associazioni Sportive Dilettantistiche possono godere di un regime agevolato stabilito dalla Legge 398 del 1991 qualora queste non abbiano conseguito nell’esercizio precedente proventi commerciali per un importo superiore a Euro 250.000. Quanto occorre aspettare per le modifiche definitive? La Camera dei Deputati ha approvato la Legge di Bilancio 2017, che ora passa all’esame del Senato della Repubblica. Il lavori saranno fermati per il referendum del 4 di dicembre e riprenderanno nei giorni successivi. Solitamente l’approvazione della Legge di Bilancio arriva con il fine anno, pertanto aspetteremo le modifiche definitive. Per la sintesi delle altre novità potete leggere questo articolo. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita ] Conferma dal Ministero: Defibrillatore ASD prorogato al 1 gennaio 2017. Conferma dal Ministero: Il termine per la Legge Balduzzi sul defibrillatore è posticipato al 1° gennaio 2017. Il Ministero della Salute ha confermato con una nota del 15 novembre 2016 di posticipare il termine della Legge Balduzzi che rende obbligatorio la dotazione dei defibrillatori e attività di formazione alle Società Sportive. Il decreto Balduzzi come ampiamente descritto nell’ambito di vari articoli di questo blog, rende obbligatoria l’applicazione delle norme che riguardano l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, dell’attività di formazione da parte dei dirigentipersonale di società sportive dilettantistiche. Recentemente, con la legge n. 189 del 17 ottobre 2016, in ambito di interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto, sospendeva tale obbligo riguardante appunto i defibrillatori. In tanti hanno sollecitato la applicazione di tale legge su tutto il territorio nazionale, oppure si chiedeva se riguardasse solo i territori colpiti il sisma. La nota del ministero della salute, della scorsa settimana, ha reso noto che descritto appunto che tale sospensione si riflette su tutto il tre corretta applicazione e uniforme applicazione delle norme stesse. Tale norme, lo ricordiamo, producono gli effetti di natura anche penale con riferimento alle 20 valli morte o lesioni determinatisi a cagione del mancato assolvimento del predetto obbligo giuridico. Pertanto l’obbligo viene rinviato al 1 gennaio 2017 come già indicato dallo scorso articolo del Blog. Resta in capo a ciascuna società sportiva pertanto, provvedere all’acquisto del defibrillatore, all’applicazione dello stesso negli impianti sportivi, e alla adeguata formazione del personale, ovvero delle dirigente della società sportiva. Tale norma è molto importante ai fini della responsabilità penale dei Rappresentanti legali di ciascuna Associazione Sportiva nei casi in cui dovessero verificarsi eventi (morte, lesioni) determinatisi a cagione del mancato assolvimento del predetto obbligo giuridico. Link utili Articolo 48 della Gazzetta Ufficiale Gazzetta ufficiale:D.L. nr. 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.), art. 48, comma 18. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita