opportuno.

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opportuno.
Il futuro del Commercialista
in Italia. La contabilità
sparirà, ecco perché…
3 segnali ci fanno capire che la
contabilità sparirà, quasi del
tutto.
Interpretiamo quali sono i fattori che ci inducono a pensare
che la Contabilità, intesa nel senso classico scomparirà entro
qualche anno. Proviamo ad immaginare che cosa accadrà alla
professione del Commercialista del futuro in base ai 3 motivi
che analizziamo con questo articolo.
3 motivi per cuisi può predire un futuro
senza la contabilità fatta a mano.
1 LA MACCHINA SOSTITUISCE IL LAVORO DELL’UOMO, E’ LA STORIA.
L’economia è piena di esempi del genere, dalla rivoluzione
industriale, al FORDISMO, in poi.
L’economia impone ai paesi più all’avanguardia di spostare in
alto l’asticella dell’Innovazione impiegando manodopera e
occupati in lavori ad alto valore aggiunto. Si perdono di
conseguenza posti di lavoro standard basati su basse
marginalità, ripetitività e scarsa applicazione di conoscenza.
Esempi del genere ci sono stati da sempre nell’economia:
perché alcune zone d’Italia si sono specializzate nel
dopoguerra in alcuni settori dell’economia per esempio come
“la calzatura”?
In quegli anni eravamo noi la “Cina” degli Stati Uniti!
Manodopera a basso costo… agli USA conveniva far produrre a
Paesi a basso costo alcuni prodotti standard, tuttavia abbiamo
fatto valere nel tempo design e artigianalità tipiche del Made
in Italy.
In questo caso è il Digitale che batte il lavoro dell’uomo.
Sono le App ed i Software che consentono o consentiranno a
chiunque da uno Smartphone di automatizzare alcuni processi
oggi ancora in carico “ai contabili”.
2 LO STATO STA CERCANDO SISTEMI PER SAPERE SEMPRE DI PIÙ
QUANTO GUADAGNI. FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI?
Se in una prima fase lo Stato ha cercato un alleato “digitale”
come gli studi di settore, da qualche anno sono stati
integrati nuovi strumenti utili al controllo dei flussi per
prevenire e trovare in automatico gli evasori (c.d. controlli
incrociati).
Parliamo in particolare della fattura elettronica tra privati,
un sistema che darà la possibilità all’Agenzia delle Entrate
la possibilità di conoscere in tempo reale entità delle
fatture, i clienti con cui hai rapporti commerciali e cosa
stai vendendo. Un grande fratello commerciale!
Cosa accade se utilizzi la fattura elettronica tra privati e
lo fanno anche i tuoi fornitori ed i tuoi clienti?
Che lo stato sa esattamente quanto guadagni senza dover
inventarsi algoritmi tipo gli studi di settore. Non avremo più
bisogno di fare un bilancio per esempio perché tutto sarà
automatizzato.
E’ ovviamente un caso estremo ma alcuni segnali ci fanno
capire qual è la direzione della Contabilità del futuro,
quindi delle professioni. Chi percepisce i segnali in anticipo
avrà un vantaggio competitivo.
3 DELOCALIZZAZIONE DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI ALL’ESTERO
Alcuni Commercialisti hanno già sperimentato la strada di
esternalizzare lavori a basso valore aggiunto all’esterno.
Quali? Attività di segreteria, centro elaborazione dati,
monitoraggi, ECC.
Capita sempre più spesso essere contattati da Call Center che
un accento non propriamente Italiano, oppure chiamare noi
l’assistenza e avere supporto direttamente dall’estero.
Tipico caso è quello dei call center in Albania ad esempio, ma
si trovano on line anche centri di elaborazioni dati
delocalizzati. Un indagine di Repubblica.it ha evidenziato
come sarebbero 25.000 i lavoratori dei call center in Albania.
Trovate qui l’articolo integrale.
Perché? Costano meno e magari sono più bravi degli italiani.
Non solo call center, ma anche per il data entry della
contabilità:
prendo le fatture dei miei clienti italiani;
le scannerizzo e le spedisco al mio centro elaborazione
dati a Tirana, Bucarest, Nuova Dheli;
Il CED le inserisce in contabilità.
Come in Italia, solo che a costi più bassi. Già in Italia lo
fanno in molti, non è futuro.
Negli Stati Uniti questa prassi è consolidata già da molti
anni.
SINTESI: IL FUTURO DELLA CONTABILITA’ IN ITALIA
I tuoi clienti non ne possono più di avere il bilancio 6 mesi
dopo che è chiuso l’anno. Hanno bisogno di avere un consulente
che lo guidi ad avere e capire i dati freschi e a stabilire i
flussi prospettici di cassa, pianificare le imposte, …
Quante imprese sanno quante tasse pagheranno solo il giorno
prima delle ferie di agosto?
Quante imprese sono in utile ma devono avere un prestito per
pagare le tredicesime?
E’ possibile sia solo colpa dello stato?
Se uno dei Best Seller – senza essere un libro – è l’Ebook
dell’Escapologo Fiscale, dobbiamo solo osservare la Società ed
il Mercato e capire che cosa le persone lamentano che i
Commercialisti non hanno ancora capito.
Opportunità.
Tali punti possono essere una minaccia o un’opportunità. E’
un’opportunità per chi:
capisce cosa sta accadendo e disegna un futuro attorno
alla Professione ad alto valore aggiunto;
sfrutta il potenziale dell “macchina” invece di farsi
sovrastare dall’innovazione;
delega compiti a basso valore aggiunto concentrandosi
dove può fare la differenza.
Nel nostro caso, tornando al tema del No Profit, sempre al
centro dei nostri articoli, abbiamo cercato di applicare
questo pensiero al campo delle Associazioni.
Abbiamo cercato un modo per delegare alcuni compiti
ripetitivi, a basso valore aggiunto nelle mani delle
Associazioni, con funzioni gestionali ed intuitive. In questo
modo lasciamo il tempo al Commercialista per concentrarsi
nella Consulenza, che oltre la macchina, resterà il vero
valore aggiunto della Professione.
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Nuova funzione: aggiungi i
tuoi documenti in Asso360 per
non perderli più.
Abbiamo aggiunto una funzione che
speriamo renda felici molti di voi…
Da ora puoi conservare i documenti
dell’associazione in Asso360.
Molti servizi in Cloud danno la funzione di mantenere i propri
documenti, come ad esempio DROPBOX, ONEDRIVE, GOOGLE DRIVE.
Una funzione molto utile soprattutto quando hai
l’inconveniente che improvvisamente non si accende più il PC,
si rompe l’Hard Disk oppure a causa di un furto.
Ne avevamo già parlato l’anno scorso in questo post.
Puoi trovare da questa settimana anche in Asso360 questa nuova
funzione dove puoi tenere i documenti base della tua
Associazione (come Atto Costitutivo, Statuto, Attribuzione
Partita Iva, ecc.) e non dover affannarti nella ricerca ogni
volta quando ti serviranno.
Questa funzione è anche utile per condividere con il
Commercialista tutti i documenti che saranno utili in molti
casi come per esempio all’atto della dichiarazione dei
redditi, oppure per la presentazione di una richiesta
particolare.
Potrai ovviamente inserire in questa sezione anche i verbali
del direttivo o dell’assemblea per condividere gli stessi con
gli altri soci o per consultarli anche se non sei a casa o in
ufficio.
Come Funziona?
In questa sezione puoi creare varie cartelle, ad esempio:
COSTITUZIONE: Per inserire i documenti base;
VERBALI DEL DIRETTIVO: Tutti i verbali del Consiglio
VERBALI DELL’ASSEMBLEA: Tutti i verbali dell’Assemblea dei
Soci o le convocazioni;
ecc…
Crea tutte le cartelle che vuoi e carica i tuoi documenti.
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Fiscale 2017 gratuitamente
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Modalità di documentazione
dei rimborsi spese di cui
all’art. 69 secondo comma
Tuir
Come documentare i rimborsi
spese art. 69 TUIR.
Riportiamo la risposta dell’agenzia delle
entrate ad uno dei quesiti più dibattuti
per le Associazioni. Come documentare i
rimborsi spese.
L’attuale formulazione dell’articolo 69, comma 2, secondo
periodo, del TUIR considera non imponibili i rimborsi di spese
documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto
(comprese, quindi, le indennità chilometriche), limitatamente
a quelle sostenute in
occasione di prestazioni effettuate
fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale
del percipiente.
Il rimborso spesa, sia esso forfetario o analitico, per
potersi qualificare come tale, deve essere sempre di ammontare
congruo rispetto all’attività svolta e all’effettiva spesa
sostenuta, inidoneo a mascherare un potenziale rapporto di
lavoro o una forma di distribuzione indiretta di utili.
Le decisioni del Direttivo per i rimborsi spesa
Per tali motivi, è opportuno che l’organo direttivo definisca
preventivamente criteri e limiti dei rimborsi spese e che
risulti sempre, in maniera esplicita, il legame con una
specifica attività svolta in nome e per conto dell’Ente, ciò
al fine di garantire sia la compatibilità con i vincoli di
bilancio sia la coerenza rispetto agli scopi e alle finalità
statutarie dell’Ente stesso.
Rimbnorsi a pié di lista
I rimborsi spese analitici (o a piè di lista) costituiscono
una reintegrazione delle spese effettivamente sostenute, quali
risultano da idonea documentazione probatoria. Pertanto, il
rimborso deve rispettare i giustificativi di spesa presentati
– in originale – dal percipiente e deve essere correlato
all’espletamento di un’attività per conto dell’Ente; il
rimborso, quindi, dovrebbe essere preventivamente previsto (e,
pertanto, implicitamente autorizzato) dall’Ente con apposita
delibera che specifichi anche le ragioni della trasferta.
I rimborsi analitici possono riguardare le spese sostenute, in
occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale del percipiente, per:
1) Vitto;
2) Alloggio;
3) Viaggio;
4) Trasporto.
Relativamente a tali tipologie di spese, la documentazione da
conservare può essere costituita da:
fatture;
ricevute fiscali intestate o scontrini fiscali
sottoscritti, con indicazione dei dati (ivi compreso il
codice fiscale) del soggetto che ha sostenuto la spesa;
biglietti di trasporto aerei intestati, ferroviari
(ove possibile, intestati) o per servizi pubblici di
linea;
ricevute taxi o parcheggio;
pedaggi autostradali che attestino il transito.
Rimborsi analitici e indennità Kilometriche
Nell’ambito dei rimborsi analitici, le indennità chilometriche
possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio
sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di
esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di
trasporto.
Per rientrare tra le spese documentate, le indennità
chilometriche non devono essere forfetarie, ma necessariamente
quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza
percorsa (dalla residenza del percipiente al luogo della
trasferta), tenendo conto degli importi contenuti nelle
tabelle elaborate dall’ACI.
Autorizzazione del Direttivo all’uso del mezzo proprio
Si raccomanda, inoltre, che l’uso del mezzo proprio sia
preventivamente autorizzato con verbale dell’organo direttivo
che indichi anche il luogo di partenza, quello di arrivo ed il
giorno in cui è effettuata la trasferta.
In merito agli eventuali rimborsi forfettari, per il cui
pagamento non occorrono giustificativi di spesa, è sempre
consigliabile
che
il
direttivo,
con
apposita
delibera,stabilisca la tipologia di spese per le quali può
essere erogato il rimborso forfettario e
l’ammontare di rimborso concesso.Quando poi il rimborso viene
liquidato conviene preparare e far firmare al percipiente una
dichiarazione di avvenuto pagamento (esempio: «Dichiaro di
aver ricevuto in data…..da….. l’importo di euro….. quale
rimborso forfettario per…..»).
Di seguito trovi la tabella ACI 2017 con il costo al Kilometro
per le auto.
tabella aci2017
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Compensi detassati sopra i
7.500euro:
l’idea
del
Ministro Lotti.
Lo scorso 24 gennaio il ministro per lo
Sport Luca Lotti ha presentato nel corso
di
un’audizione
alle
Commissioni
congiunte Cultura e Istruzione di Camera
e Senato le linee guida per lo sport
italiano del suo dicastero.
Vediamo in questo articolo di cosa ha parlato il Ministro
Lotti sulle novità e sulle ambizioni del suo Dicastero da poco
presieduto.
Alzare il limite De-Tax dei Compensi degli Sportivi Dilettanti
Tra le varie novità, riteniamo possa essere di interesse delle
nostro pubblico, il fatto che il ministro stia pensando e
siano già al lavoro sul fatto di poter innalzare il limite
della defiscalizzazione ai fini Irpef dei compensi prestazioni
sportive dei dilettanti.
Cosa significa? Come sappiamo, il limite di defiscalizzazione
di detti compensi, così come stabilito dall’articolo 69 comma
2) del Tuir del testo unico sui redditi, sono totalmente
defiscalizzati fino ai 7500 euro annui. Tali somme sono
considerati redditi diversi pertanto non concorrono per lo
sportivo al calcolo della base imponibile IRPEF.
Per saperne di più su Indennità, Compensi e Premi erogati
dalle Associazioni Sportive e dai soggetti stabiliti dall’art.
67 TUIR vai a questo articolo.
Quale sarebbe il motivo alla base di questa iniziativa?
Tale iniziativa, spiega al ministro, “è dovuta al fatto di
poter generare un duplice effetto positivo sul mondo dello
sport ovvero da una parte per agevolare gli atleti, istruttori
e collaboratori sportivi per avere un particolare regime di
favore dal punto di vista fiscale, dall’altra per semplificare
la vita amministrativa di tante piccole società sportive che
in questo caso dovrebbero invece comportarsi, come nella
logica attuale, da sostituti d’imposta versando le ritenute
fiscali e quindi complicando gli adempimenti fiscali stessi”.
Ricapitoliamo le ritenute da applicare allo stato attuale
Fino a euro 7.500 percepiti nel periodo nell’anno non
concorrono alla formazione del reddito;
Da euro 7.501 per ulteriori euro 20.658,28 (per compensi
annui tot. minori di 28.158.28) viene operata una
ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
per compensi annui complessivi superiori a euro
28.158,28 si opera una ritenuta a titolo d’acconto (con
aliquota
del
23%)
oltre
ad
un’addizionale
Regionale dello 0,90%.
Ovviamente la proposta di elevare “la base dei 7.500 euro” è
solo una proposta, o meglio un’indicazione data dal Ministro
per lo sport Lotti che dovrà essere verificata e inserita
magari in una Legge Quadro per lo Sport auspicata dallo stesso
Lotti.
Altre dichiarazioni dalle Linee Programmatiche per lo Sport
Queste le parole del Ministro Lotti riportate dall’Adnkronos
circa la presentazione delle Linee Programmatiche.
“A mio parere gli eventi sportivi sono delle opportunità che
un Paese può decidere di cogliere o di sprecare. Noi non
abbiamo paura di organizzare in Italia grande eventi sportivi
perché sono convinto che, se ben organizzati, posso diventare
un motore di sviluppo per il nostro sistema”. Sono le parole
del Ministro dello Sport, Luca Lotti, nel corso di
un’audizione in commissione Istruzione al Senato. “Credo che
anche da questi particolari si giudica una classe dirigente
all’altezza del nostro Paese -aggiunge Lotti-. Dipende da noi
che questi eventi abbiano un effetto positivo sull’economia e
sull’occupazione”.
In materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del
Coni e delle federazioni sportive nazionali “credo siano
maturi i tempi per portare a conclusione l’iter della proposta
di legge”, dice il ministro dello Sport che parla anche di
doping.
“Abbiamo l’esigenza di infondere nei giovani una cultura
antidoping. E’ un impegno che passerà anche attraverso
campagne informative e una sensibilizzazione il personale
docente e sportivo“, sottolinea Lotti. “Voglio attuare una
strategia complessiva che intendo portare avanti anche
attraverso la mia delega all’editoria che ha delle risorse
apposite”, aggiunge Lotti.
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Il Legale Rappresentante di
una ASD non sempre ha tutte
le responsabilità.
L’Agenzia delle Entrate, scagiona il
Presidente di una ASD di BARI dopo
l’accertamento della Guardia di Finanza.
La carica del Presidente era solo
“nominale”.
L’accesso in una ASD della Guardia di Finanza aveva accertato
redditi d’impresa per un anno d’imposta per omessa
contabilizzazione di alcune fatture.
Impugnazione dell’avviso del Legale Rappresentante
Il Presidente e Legale Rappresentante dell’ASD ha impugnato
l’accertamento motivando che la sua carica fosse “puramente
nominale” e pertanto non avesse partecipato direttamente
all’amministrazione dell’associazione sportiva.
La versione dell’Agenzia delle Entrate
L’agenzia costituitasi in giudizio “incolpava” il Legale
rappresentante definendolo solidalmente responsabile con
l’ASD, per i debiti sociali, ai sensi dell‘art. 38 del codice
civile.
La Commissione Provinciale ha accettato la versione del
Presidente dell’ASD con la seguente motivazione:
“la CTP di Bari ha accolto il ricorso proposto dal sig. J.N.
ed ha compensato le spese di giudizio. Ivi ha ritenuto che,
presupposto per la responsabilità personale e solidale ex art.
38 c.c., del Presidente o del soggetto che agisce in nome e
per conto della società, è l’effettiva e concreta attività
negoziale dallo stesso svolta e non invece la sua carica
istituzionale.”
L’Agenzia delle Entrate ricorre in appello alla Commissione
Regionale.
L’Agenzia delle Entrate in appello ha ribadito la propria
legittimità di voler coinvolgere il legale rappresentante in
solido (art. 38 C.C.) poiché la precedente dichiarazione dei
redditi era stata sottoscritta proprio dal Legale
Rappresentante.
Tale interpretazione è stata condotta dall’Agenzia delle
Entrate per motivare il coinvolgimento in prima persona del
Presidente nelle attività operative dell’associazione. Tale
interpretazione nel caso di Associazioni non riconosciute
estende il pagamento dei tributi in solido al patrimonio del
Legale Rappresentante.
Il Giudizio “in appello” dà ragione al Rappresentante Legale
dell’ASD
Così si pronuncia la Corte d’appello:
“La responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38
c.c., di colui che agisce in nome e per conto
dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera
titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì
all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa
e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa
e i terzi: rileva quindi che i terzi abbiano fatto affidamento
sulla solvibilità e sul patrimonio dei soggetti che hanno
posto in essere tale attività negoziale.”
In pratica: non è sufficiente essere Presidente per essere
responsabile in toto dell’Associazione non riconosciuta, ma
occorre essere operativamente coinvolti nelle attività
pratiche (es. firma sul conto corrente, ecc.). Questo però non
significa che il Presidente non è mai responsabile, leggi
questo articolo in proposito.
L’onere della prova è in capo al legale rappresentante
Il Giudice d’appello prosegue motivando la propria decisione
aggiungendo che “Tale responsabilità non concerne, neppure in
parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere
accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla
responsabilità primaria dell’associazione stessa, con la
conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di
colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di
garanzia “ex lege”, ne consegue, altresì, che chi invoca in
giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta
attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione,
non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica
rivestita all’interno dell’ente.”
Altri articoli in merito che potrebbero essere di interesse
sono i seguenti:
(Fac Simile) Lettera di dimissione del Presidente una
Associazione
Responsabilità del Presidente di una Associazione non
riconosciuta
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Defibrillatore ASD proroga a
giugno 2017.
Il Defibrillatore per le Società
Sportive rinviato ancora di 6 mesi.
Il termine è stato portato al
30/06/2017.
Il Senato ha approvato un emendamento che proroga
al 30 giugno 2017 l’obbligo del Defibrillatore per
le ASD. L’obbligo era stato portato dalla Legge
Balduzzi ed è ora alla 4^ proroga.
Il decreto Balduzzi come ampiamente descritto nell’ambito di
vari articoli di questo blog, rende obbligatoria
l’applicazione delle norme che riguardano l’utilizzo del
defibrillatore semiautomatico, dell’attività di formazione da
parte dei dirigenti personale di società sportive
dilettantistiche.
Proroga dopo il Terremoto
Recentemente, con la legge n. 189 del 17 ottobre 2016, in
ambito di interventi in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto, sospendeva tale obbligo riguardante
appunto i defibrillatori.
Pertanto l’obbligo viene era stato rinviato al 1 gennaio 2017
come già indicato dallo scorso articolo del Blog.
Resta in capo a ciascuna società sportiva pertanto, provvedere
all’acquisto del defibrillatore, all’applicazione dello stesso
negli impianti sportivi, e alla adeguata formazione del
personale, ovvero delle dirigente della società sportiva.
Tale norma è molto importante ai fini della responsabilità
penale dei Rappresentanti legali di ciascuna Associazione
Sportiva nei casi in cui dovessero verificarsi eventi (morte,
lesioni) determinatisi a cagione del mancato assolvimento del
predetto obbligo giuridico.
Nuova proroga
Il Senato della Repubblica ha approvato l’ennesima proroga
dell’obbligo di adeguare le strutture sportive e tutte le
Società Sportive del Defibrillatore Semiautomatico questa
volta a causa delle difficoltà di rendere omogenea la
normativa a cause degli eventi legati al terremoto che
recentemente ha colpito il centro Italia.
L’obbligo pertanto è stato nuovamente prorogato al 30 giugno
2017.
Link utili
Articolo 48 della Gazzetta Ufficiale
Gazzetta ufficiale:D.L. nr. 189/2016 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016.), art. 48, comma 18.
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NEWS: Regime Contabile per
Società sportive agevolato
fino a 400.000€.
Con la Legge Finanziaria 2017, il
limite di riferimento dei ricavi
commerciali delle Associazioni
Sportive passa a 400.000 Euro dai
250.000.
Vediamo in questo articolo cosa cambia alla luce di questa
novità per le Associazioni Sportive Dilettantistiche. Detta
modifica si applica per analogia anche ad altre tipologie di
Associazioni (Cori, bande, ecc.).
E’ stata approvata la Finanziaria 2017 il 7 dicembre 2016. Con
la Legge di Bilancio arrivano, come sempre, tante novità
alcune delle quali anche di difficile comprensione.
Infatti, quando la Legge di Bilancio modifica un articolo di
Legge occorre andare a ritroso per comprendere appieno cosa è
effettivamente cambiato. Lo facciamo in questo caso con la
modifica dell’articolo 90 della Legge 289/2002 l’articolo
collegato alla Legge agevolata per le Associazioni 398 del
1991.
Modifiche
apportate
Finanziaria 2017
dalla
Legge
Il comma 50, articolo 1 della Legge di Bilancio riporta la
seguente modifica:
“all’articolo 90, comma 2, L. 289/2002, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data del 1º gennaio 2017, l’importo è elevato a
400.000 euro”.
Di cosa parlava l’art.
289/2002 ante-modifica
90
della
L.
Art. 90 c. 2) L. 289/2002: “A decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16
dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 25 della
legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e’
elevato a 250.000 euro.” (ora tale limite si amplia pertanto a
400.000 Euro).
Cosa prevede il regime L. 398/1991
Gli Enti non commerciali
usufruiscono un regime contabile
forfettario che comporta la non obbligatorietà della tenuta di
alcuni registri obbligatori. Prima dell’introduzione di questa
novità, questa semplificazione vigeva per le Associazioni che
operano nei limiti dei 250.000 Euro. Ora estesa fino a Euro
400.000.
I registri non obbligatori sono quelli riportati dagli
articoli 15 e seguenti della L. 600/1973:
a) il libro giornale e il libro degli inventari;
b) i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto;
c) scritture ausiliarie;
d) scritture ausiliarie di magazzino.
Obbligo di conservazione delle fatture
Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere
numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma
dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
Determinazione forfettaria di IVA
Liquidazione del 50% dell’IVA incassata per ricavi
commerciali (pubblicità, sponsorizzazioni, ecc.)
2/3 dell’Iva incassata sulle fatture emesse per le
cessioni dei diritti televisivi e di trasmissione
radiofonica.
Determinazione forfettaria del reddito imponibile
Il Reddito Imponibile dell’Associazione si calcola in base ad
un coefficiente del volume di Ricavi commerciali (imponibili).
La base imponibile su cui calcolare l’IRES è del 3% dei ricavi
commerciali.
A seguito della Legge Finanziaria 2017, a ridursi sarà anche
l’IRES che passa al 24%.
Validità della modifica
Le Associazioni che hanno optato per l’esercizio sociale
infrannuale (es. che concludono l’esercizio al 30/06) possono
già utilizzare questo limite. Per le altre, con esercizio
solare e sociale coincidente, potranno accedere dal 2017 al
regime Legge 398/1991 qualora non abbiano superato il limite
dei ricavi commerciali di 400.000 Euro nell’esercizio
precedente.
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Certificati
medici:
le
Responsabilità del Presidente
dell’ASD.
Occupiamoci delle Responsabilità
dei Dirigenti delle ASD riguardo
alle certificazioni mediche degli
atleti e tesserati.
La certificazione medico-sportiva è un documento necessario e
obbligatorio per qualsiasi tesserato di una società sportiva,
sia che effettui la pratica agonistica che quella non
agonistica.
Detto ciò, la responsabilità per la mancata presenza di questo
documento che attesta la “buona salute” per la pratica
sportiva agonistica o non agonistica. In caso di controlli o
di problematiche sanitarie durante lo svolgimento delle
attività, la responsabilità ricade sui responsabili della
società sportiva, in particolare sulla figura del Presidente.
Il certificato medico sportivo del Minorenne
Nella fattispecie della società e dei suoi dirigenti, infatti,
esiste una specifica procedura con cui richiedere le visite
medico sportive. Ecco cosa deve contenere detto modulo di
richiesta:
il modulo dev’essere sottoscritto dal presidente della
stessa;
nel modulo si invita il tesserato a eseguire gli
adempimenti sanitari di routine;
nel modulo di richiesta del certificato medico di
idoneità sportiva devono essere indicati i dati generali
della società e dell’atleta e, se la richiesta avviene
per il rilascio del primo certificato oppure se si
tratta di un rinnovo in seguito alla scadenza di quello
precedente.
nel modulo deve segnalare con esattezza l’età di inizio
dell’attività agonistica dell’atleta, che dev’essere in
linea con i programmi della Federazione di appartenenza
per la pratica dello sport specifico.
Tale obbligo è disciplinato dal
Ministero Sanità 31.1.1983 n.7.
D.M.18.2.1982
e
Circ.
Il certificato medico sportivo agonistico è a costo zero dal
momento di inizio della pratica fino al compimento del 18esimo
anno di età dell’atleta, perché rientra tra i servizi
essenziali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): in caso di
assenza del certificato o di dichiarazione mendace su soggetti
minorenni, il presidente viene chiamato a rispondere per
responsabilità oggettiva.
La responsabilità della società e dei dirigenti
In assenza della visita medico sportiva e del relativo
certificato di idoneità sportiva, la società non può procedere
con il tesseramento dell’atleta, né a livello agonistico né a
livello non agonistico. Il certificato in questione è un
obbligo legale imprescindibile e la sua assenza comporta una
responsabilità civile e/o penale a carico della società
sportiva, del presidente e dei suoi dirigenti. Inoltre, non
vanno sottovalutati gli aspetti assicurativi in merito alla
responsabilità stessa, importantissimi e di notevole rilievo
in caso di fattispecie avverse durante la pratica dell’atleta.
La responsabilità penale
Entrando maggiormente nello specifico delle responsabilità
della società e dei suoi dirigenti, è necessario approfondire
l’aspetto della responsabilità penale in caso di assenza del
certificato medico o di dichiarazioni mendaci da parte del
medico sportivo o della società.
Infatti, in caso di incidente sul campo di gara, anche durante
un allentamento, di un atleta che pratica sport a livello
agonistico, la responsabilità penale in caso di infortunio
grave e invalidante o di morte è a carico dei dirigenti della
società.
La responsabilità e la corresponsabilità
Nello specifico, chi ne risponde è il Presidente in qualità di
massimo responsabile ma, in corresponsabilità, ne rispondono
anche tutti i dirigenti e gli operatori che, per un motivo o
per un altro, erano a conoscenza di questa lacuna e non hanno
fatto nulla per colmarla. E’ responsabile anche il medico
della società, dove previsto, in quanto è suo dovere
controllare che i certificati medici presentati alla società
siano conformi alle indicazioni di legge.
In caso di dichiarazioni mendaci, inoltre, oltre alla società
in quanto diretto responsabile del mancato controllo, viene
chiamato anche in causa il medico che ha rilasciato il
certificato artefatto, non conforme, con l’accusa di aver
falsificato un documento ufficiale. In caso di morte di un
atleta, sia in caso di agonismo che di non agonismo, l’accusa
è di omicidio colposo.
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Legge di Bilancio: il limite
dei ricavi passa da 250 a
400.000
Euro
per
le
Associazioni Sportive
Il Parlamento approva la Bozza
della
Legge
di
Bilancio
(finanziaria 2017) dove ha previsto
di elevare a 400.000 Euro il limite
dei ricavi delle Società Sportive.
La legge ora è all’esame del
Senato.
La manovra finanziaria 2017, la Legge che apporta ogni anno
tante novità in tema di fiscalità e agevolazioni di famiglie
ed imprese, prevede per quest’anno uno stanziamento di circa
21 Miliardi.
Sparisce la Detrazione per lo sport dei figli: da 210 a
euro l’anno.
600
La proposta di NCD di cui avevamo parlato nelle scorse
settimane sparisce dalla legge di Bilancio. La proposta
infatti era quella di portare da 210 a 600 euro le detrazioni
fiscali per le attività sportive praticate dei figli.
Elevata la soglia da 250.000 a 400.000 Euro per le Società
Sportive
La manovra Finanziaria in valutazione al Senato, prevede che a
decorrere dal 1° gennaio 2017, prevede un aumento da 250.000 a
400.000 euro per la soglia di Ricavi delle associazioni
sportive dilettantistiche ai fini del godimento delle
agevolazioni fiscali.
Come noto, le Associazioni Sportive Dilettantistiche possono
godere di un regime agevolato stabilito dalla Legge 398 del
1991 qualora queste non abbiano conseguito nell’esercizio
precedente proventi commerciali per un importo superiore a
Euro 250.000.
Quanto occorre aspettare per le modifiche definitive?
La Camera dei Deputati ha approvato la Legge di Bilancio 2017,
che ora passa all’esame del Senato della Repubblica. Il lavori
saranno fermati per il referendum del 4 di dicembre e
riprenderanno
nei
giorni
successivi.
Solitamente
l’approvazione della Legge di Bilancio arriva con il fine
anno, pertanto aspetteremo le modifiche definitive.
Per la sintesi delle altre novità potete leggere questo
articolo.
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Conferma
dal
Ministero:
Defibrillatore ASD prorogato
al 1 gennaio 2017.
Conferma dal Ministero: Il termine
per
la
Legge
Balduzzi
sul
defibrillatore è posticipato al 1°
gennaio 2017.
Il Ministero della Salute ha confermato con una
nota del 15 novembre 2016 di posticipare il
termine della Legge Balduzzi che rende
obbligatorio la dotazione dei defibrillatori e
attività di formazione alle Società Sportive.
Il decreto Balduzzi come ampiamente descritto nell’ambito di
vari articoli di questo blog, rende obbligatoria
l’applicazione delle norme che riguardano l’utilizzo del
defibrillatore semiautomatico, dell’attività di formazione da
parte dei dirigentipersonale di società sportive
dilettantistiche.
Recentemente, con la legge n. 189 del 17 ottobre 2016, in
ambito di interventi in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto, sospendeva tale obbligo riguardante
appunto i defibrillatori.
In tanti hanno sollecitato la applicazione di tale legge su
tutto il territorio nazionale, oppure si chiedeva se
riguardasse solo i territori colpiti il sisma.
La nota del ministero della salute, della scorsa settimana, ha
reso noto che descritto appunto che tale sospensione si
riflette su tutto il tre corretta applicazione e uniforme
applicazione delle norme stesse.
Tale norme, lo ricordiamo, producono gli effetti di natura
anche penale con riferimento alle 20 valli morte o lesioni
determinatisi a cagione del mancato assolvimento del predetto
obbligo giuridico.
Pertanto l’obbligo viene rinviato al 1 gennaio 2017 come già
indicato dallo scorso articolo del Blog.
Resta in capo a ciascuna società sportiva pertanto, provvedere
all’acquisto del defibrillatore, all’applicazione dello stesso
negli impianti sportivi, e alla adeguata formazione del
personale, ovvero delle dirigente della società sportiva.
Tale norma è molto importante ai fini della responsabilità
penale dei Rappresentanti legali di ciascuna Associazione
Sportiva nei casi in cui dovessero verificarsi eventi (morte,
lesioni) determinatisi a cagione del mancato assolvimento del
predetto obbligo giuridico.
Link utili
Articolo 48 della Gazzetta Ufficiale
Gazzetta ufficiale:D.L. nr. 189/2016 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016.), art. 48, comma 18.
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