opportuno.
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Il futuro del Commercialista in Italia. La contabilità sparirà, ecco perché… 3 segnali ci fanno capire che la contabilità sparirà, quasi del tutto. Interpretiamo quali sono i fattori che ci inducono a pensare che la Contabilità, intesa nel senso classico scomparirà entro qualche anno. Proviamo ad immaginare che cosa accadrà alla professione del Commercialista del futuro in base ai 3 motivi che analizziamo con questo articolo. 3 motivi per cuisi può predire un futuro senza la contabilità fatta a mano. 1 LA MACCHINA SOSTITUISCE IL LAVORO DELL’UOMO, E’ LA STORIA. L’economia è piena di esempi del genere, dalla rivoluzione industriale, al FORDISMO, in poi. L’economia impone ai paesi più all’avanguardia di spostare in alto l’asticella dell’Innovazione impiegando manodopera e occupati in lavori ad alto valore aggiunto. Si perdono di conseguenza posti di lavoro standard basati su basse marginalità, ripetitività e scarsa applicazione di conoscenza. Esempi del genere ci sono stati da sempre nell’economia: perché alcune zone d’Italia si sono specializzate nel dopoguerra in alcuni settori dell’economia per esempio come “la calzatura”? In quegli anni eravamo noi la “Cina” degli Stati Uniti! Manodopera a basso costo… agli USA conveniva far produrre a Paesi a basso costo alcuni prodotti standard, tuttavia abbiamo fatto valere nel tempo design e artigianalità tipiche del Made in Italy. In questo caso è il Digitale che batte il lavoro dell’uomo. Sono le App ed i Software che consentono o consentiranno a chiunque da uno Smartphone di automatizzare alcuni processi oggi ancora in carico “ai contabili”. 2 LO STATO STA CERCANDO SISTEMI PER SAPERE SEMPRE DI PIÙ QUANTO GUADAGNI. FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI? Se in una prima fase lo Stato ha cercato un alleato “digitale” come gli studi di settore, da qualche anno sono stati integrati nuovi strumenti utili al controllo dei flussi per prevenire e trovare in automatico gli evasori (c.d. controlli incrociati). Parliamo in particolare della fattura elettronica tra privati, un sistema che darà la possibilità all’Agenzia delle Entrate la possibilità di conoscere in tempo reale entità delle fatture, i clienti con cui hai rapporti commerciali e cosa stai vendendo. Un grande fratello commerciale! Cosa accade se utilizzi la fattura elettronica tra privati e lo fanno anche i tuoi fornitori ed i tuoi clienti? Che lo stato sa esattamente quanto guadagni senza dover inventarsi algoritmi tipo gli studi di settore. Non avremo più bisogno di fare un bilancio per esempio perché tutto sarà automatizzato. E’ ovviamente un caso estremo ma alcuni segnali ci fanno capire qual è la direzione della Contabilità del futuro, quindi delle professioni. Chi percepisce i segnali in anticipo avrà un vantaggio competitivo. 3 DELOCALIZZAZIONE DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI ALL’ESTERO Alcuni Commercialisti hanno già sperimentato la strada di esternalizzare lavori a basso valore aggiunto all’esterno. Quali? Attività di segreteria, centro elaborazione dati, monitoraggi, ECC. Capita sempre più spesso essere contattati da Call Center che un accento non propriamente Italiano, oppure chiamare noi l’assistenza e avere supporto direttamente dall’estero. Tipico caso è quello dei call center in Albania ad esempio, ma si trovano on line anche centri di elaborazioni dati delocalizzati. Un indagine di Repubblica.it ha evidenziato come sarebbero 25.000 i lavoratori dei call center in Albania. Trovate qui l’articolo integrale. Perché? Costano meno e magari sono più bravi degli italiani. Non solo call center, ma anche per il data entry della contabilità: prendo le fatture dei miei clienti italiani; le scannerizzo e le spedisco al mio centro elaborazione dati a Tirana, Bucarest, Nuova Dheli; Il CED le inserisce in contabilità. Come in Italia, solo che a costi più bassi. Già in Italia lo fanno in molti, non è futuro. Negli Stati Uniti questa prassi è consolidata già da molti anni. SINTESI: IL FUTURO DELLA CONTABILITA’ IN ITALIA I tuoi clienti non ne possono più di avere il bilancio 6 mesi dopo che è chiuso l’anno. Hanno bisogno di avere un consulente che lo guidi ad avere e capire i dati freschi e a stabilire i flussi prospettici di cassa, pianificare le imposte, … Quante imprese sanno quante tasse pagheranno solo il giorno prima delle ferie di agosto? Quante imprese sono in utile ma devono avere un prestito per pagare le tredicesime? E’ possibile sia solo colpa dello stato? Se uno dei Best Seller – senza essere un libro – è l’Ebook dell’Escapologo Fiscale, dobbiamo solo osservare la Società ed il Mercato e capire che cosa le persone lamentano che i Commercialisti non hanno ancora capito. Opportunità. Tali punti possono essere una minaccia o un’opportunità. E’ un’opportunità per chi: capisce cosa sta accadendo e disegna un futuro attorno alla Professione ad alto valore aggiunto; sfrutta il potenziale dell “macchina” invece di farsi sovrastare dall’innovazione; delega compiti a basso valore aggiunto concentrandosi dove può fare la differenza. Nel nostro caso, tornando al tema del No Profit, sempre al centro dei nostri articoli, abbiamo cercato di applicare questo pensiero al campo delle Associazioni. Abbiamo cercato un modo per delegare alcuni compiti ripetitivi, a basso valore aggiunto nelle mani delle Associazioni, con funzioni gestionali ed intuitive. In questo modo lasciamo il tempo al Commercialista per concentrarsi nella Consulenza, che oltre la macchina, resterà il vero valore aggiunto della Professione. Vai al nostro PROGRAMMA PARTNER per Commercialisti ->. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Nuova funzione: aggiungi i tuoi documenti in Asso360 per non perderli più. Abbiamo aggiunto una funzione che speriamo renda felici molti di voi… Da ora puoi conservare i documenti dell’associazione in Asso360. Molti servizi in Cloud danno la funzione di mantenere i propri documenti, come ad esempio DROPBOX, ONEDRIVE, GOOGLE DRIVE. Una funzione molto utile soprattutto quando hai l’inconveniente che improvvisamente non si accende più il PC, si rompe l’Hard Disk oppure a causa di un furto. Ne avevamo già parlato l’anno scorso in questo post. Puoi trovare da questa settimana anche in Asso360 questa nuova funzione dove puoi tenere i documenti base della tua Associazione (come Atto Costitutivo, Statuto, Attribuzione Partita Iva, ecc.) e non dover affannarti nella ricerca ogni volta quando ti serviranno. Questa funzione è anche utile per condividere con il Commercialista tutti i documenti che saranno utili in molti casi come per esempio all’atto della dichiarazione dei redditi, oppure per la presentazione di una richiesta particolare. Potrai ovviamente inserire in questa sezione anche i verbali del direttivo o dell’assemblea per condividere gli stessi con gli altri soci o per consultarli anche se non sei a casa o in ufficio. Come Funziona? In questa sezione puoi creare varie cartelle, ad esempio: COSTITUZIONE: Per inserire i documenti base; VERBALI DEL DIRETTIVO: Tutti i verbali del Consiglio VERBALI DELL’ASSEMBLEA: Tutti i verbali dell’Assemblea dei Soci o le convocazioni; ecc… Crea tutte le cartelle che vuoi e carica i tuoi documenti. Ci aiuti a migliorare? in cambio ti inviamo lo Scadenziario Fiscale 2017 gratuitamente Stiamo preparando il nuovo Scadenziario fiscale 2017 per le Associazioni, aiutaci a migliorare Asso360 compilando questo rapido questionario e ti inviamo gratuitamente lo Scadenziario. COMPILA IL QUESTIONARIO e ti inviamo lo Scadenziario Fiscale 2017 > Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita 5 x 1000 procedura per la prima iscrizione all’elenco Chi può beneficiare del 5 per mille? Possono beneficiare del Contributo del 5×1000 e partecipare alla base di ripartizione dei fondi i seguenti Enti: sostegno degli enti del volontariato: organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997) cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000) • le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università finanziamento agli enti della ricerca sanitaria sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. (Leggi questo approfondimento per le Associazioni Sportive). Riguardo le associazioni, per necessari godere dei benefici sono due principali requisiti: l’assenza di fini di lucro; l’iscrizione negli appositi registri (onlus, ASD, ass. di volontariato o di promozione sociale); La procedure di prima iscrizione all’elenco del 5×1000 Dal 2017 chi era iscritto già dal 2016 non dovrà iscriversi nuovamente (leggi l’articolo). Negli altri casi, questa è la procedura e le tempistiche: Invio domanda telematica entro 7 maggio; Verificare dati in elenco pubblicato 14 maggio; Comunicare eventuali correzioni entro 20 maggio; Inviare autocertificazione entro 30 giugno alla Dir. Regionale. Per tutti gli altri obblighi, come ad esempio quello del Rendiconto previsto per il contributo del 5 x 1000, leggi gli altri articoli del Blog di Asso360. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita 5×1000 2017 le nuove regole introdotte dopo il Dpcm 7 luglio 2016 Il D.P.C.M. del 7 luglio 2016 ha apportato profonde novità riguardo il contributo del 5 per 1000. Sono iscritte di diritto per il 2017 le Associazioni che erano già iscritte nel 2016. Con la legge di Stabilità 2015, il cinque per mille è divenuto un contributo certo, non più quindi soggetto a proroghe o rinnovi annuali continui come in precedenza. Da ora il 5 per mille è una forma di finanziamento stabile per tante realtà sociali. Il Decreto apporta certamente delle semplificazioni ma dividendo in 2 la platea dei beneficiari: chi era già iscritto nel 2016 avrà l’iscrizione automatica per il 2017, chi non lo era dovrà comunque provvedere all’ITER di iscrizione. Iscrizione automatica per chi era già iscritto nel 2016 Coloro che hanno completato correttamente l’ITER di iscrizione alle Liste del 5X1000 nel 2016 sono iscritte di diritto anche per il 2017. Ciò significa che chi era iscritto nel 2016 non dovrà fare nulla se non controllare che il proprio nome sia stato inserito entro il 31 marzo 2017 nelle Liste dell’Agenzia delle Entrate. Rendicontazione I soggetti destinatari del contributo devono redigere un Rendiconto specifico, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti, entro il termine di un anno dalla ricezione degli importi, unitamente ad una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite. Vengono abrogate le particolari disposizioni applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche previste dal D.M. 2 aprile 2009, che, quindi, dovranno seguire anch’esse le regole previste per gli altri enti interessati alla ripartizione del cinque per mille. Guarda questo articolo su come fare il Rendiconto del 5×1000. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Rendiconto 5 per mille 2017. Come cambia? Il Rendiconto del 5 per Mille sarà reso pubblico dal 2017 dall’amministrazione competente che ha concesso il contributo. I soggetti destinatari del contributo devono redigere un Rendiconto specifico, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti, entro il termine di un anno dalla ricezione degli importi, unitamente ad una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite. Vengono abrogate le particolari disposizioni applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche previste dal D.M. 2 aprile 2009, che, quindi, dovranno seguire anch’esse le regole previste per gli altri enti interessati alla ripartizione del cinque per mille. Cosa deve contenere il Rendiconto 5 x 1000? Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare: a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attivita’ sociale, nonche’ del rappresentante legale; b) l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito; c) l’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalita’ ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attivita’ direttamente riconducibili alle finalita’ ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; e) l’indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.» Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Finta associazione sportiva. Accertata evasione per 300mila euro. Una palestra mascherata da finta Associazione Sportiva. Evasione per 300mila euro e 5 lavoratori ‘in nero’. La notizia è comparsa su Ansa.it relativa alla scoperta di una mega evasione da parte della Guardia di Finanza di Sassuolo. Il fatto contestato La Guardia di Finanza ha scoperto una palestra che operava come finta associazione sportiva dilettantistica, ma che nascondeva una vera e propria attività commerciale con ingente fatturato e impiego di manodopera in nero. I riscontri eseguiti hanno consentito di recuperare a tassazione un imponibile occultato all’erario per oltre 250mila euro ed accertare violazioni all’Iva per oltre 50mila euro. Le Fiamme Gialle hanno anche riscontrato la presenza di cinque lavoratori completamente ‘in nero’, per i quali è stata comminata una sanzione pari a 30mila euro. La palestra ha beneficiato indebitamente del regime di favore Le finalità non lucrative formalmente espresse nello statuto (volte al libero associazionismo e al conseguimento di fini comuni dei ‘soci’, in realtà clienti) avevano garantito di beneficiare indebitamente del regime tributario di favore previsto per il ‘terzo settore’, ma l’ ‘associazione’ di fatto – ha scoperto la GdF – si occupava a tempo pieno di “attività finalizzata esclusivamente al profitto”. (Fonte Ansa). Un’altra testata locale (Modenatoday.it) ha approfondito l’accaduto riportando ulteriori dettagli: “Palestra “travestita” da associazione sportiva, denuncia della Finanza „La Guardia di Finanza di Sassuolo ha individuato un’Associazione Sportiva Dilettantistica che, pur non avendo i requisiti previsti dall’art. 90 della Legge 289 /2002, figurava come ente senza scopo di lucro per evitare il pagamento delle imposte ed usufruire di regimi di tassazione agevolata. Le Fiamme Gialle hanno così avviato un’attività di verifica fiscale nei confronti della predetta ASD, gestrice di un’importante palestra della città. La GDF ha ricostruito il volume d’affare recuperando a tassazione gli importi Dopo aver esaminato la documentazione rinvenuta presso la sede ed escusso in atti i dipendenti e numerosi clienti, è emerso che questi erano stati registrati, a loro insaputa, come “soci” dell’associazione che, in questo modo, poteva beneficiare, ai fini fiscali, delle particolari agevolazioni previste dalla Legge 398/1991. I finanzieri hanno così “disconosciuto” lo status di associazione sportiva dilettantistica e ricostruito il volume di affari dell’attività, riqualificando la palestra come una normale impresa commerciale, soggetta agli ordinari criteri di tassazione. Perché le sanzioni sono sempre elevate? Un esempio pratico così Le ASD godono di particolari regimi di favore come il recupero del 50% dell’IVA sui proventi commerciali e un’imposizione fiscale (IRES) molto agevolata. All’ASD infatti è consentito il pagamento dell’IRES sul 3% dei ricavi commerciali. Un Esempio: Una ASD beneficia nel corso dell’anno di ricavi commerciali per pubblicità per 122.000 euro (iva compresa 22%). IVA nelle ASD In virtù delle agevolazioni l’ASD dovrà versa re allo stato la metà dell’IVA incassata (50% di 22.000 = 11.000 euro). Per approfondire leggi questo articolo. IRES nelle ASD Sul totale dei proventi Commerciali, l’Associazione dovrà pagare l’imposta IRES, dal 2017 del 24%, su una base imponibile calcolata sul 3% dei proventi commerciali. In sintesi: (Proventi commerciali 100.000€) X (Coefficente – 3%) X (Ires – 24%) = 720Euro E’ ovvio che su volumi d’affari cospicui la possibilità di pagare imposte in tale misura sia una agevolazione molto forte dal punto di vista fiscale. Il recupero a tassazione di Proventi indebitamenti soggetti al regime di favore fa emergere imposte come quelle viste nell’articolo. Scarica la nostra GUIDA per gestire una ASD dal pulsante sotto. Guida-agli-Adempimenti-Contabili-nelle-ASD Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Modalità di documentazione dei rimborsi spese di cui all’art. 69 secondo comma Tuir Come documentare i rimborsi spese art. 69 TUIR. Riportiamo la risposta dell’agenzia delle entrate ad uno dei quesiti più dibattuti per le Associazioni. Come documentare i rimborsi spese. L’attuale formulazione dell’articolo 69, comma 2, secondo periodo, del TUIR considera non imponibili i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto (comprese, quindi, le indennità chilometriche), limitatamente a quelle sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. Il rimborso spesa, sia esso forfetario o analitico, per potersi qualificare come tale, deve essere sempre di ammontare congruo rispetto all’attività svolta e all’effettiva spesa sostenuta, inidoneo a mascherare un potenziale rapporto di lavoro o una forma di distribuzione indiretta di utili. Le decisioni del Direttivo per i rimborsi spesa Per tali motivi, è opportuno che l’organo direttivo definisca preventivamente criteri e limiti dei rimborsi spese e che risulti sempre, in maniera esplicita, il legame con una specifica attività svolta in nome e per conto dell’Ente, ciò al fine di garantire sia la compatibilità con i vincoli di bilancio sia la coerenza rispetto agli scopi e alle finalità statutarie dell’Ente stesso. Rimbnorsi a pié di lista I rimborsi spese analitici (o a piè di lista) costituiscono una reintegrazione delle spese effettivamente sostenute, quali risultano da idonea documentazione probatoria. Pertanto, il rimborso deve rispettare i giustificativi di spesa presentati – in originale – dal percipiente e deve essere correlato all’espletamento di un’attività per conto dell’Ente; il rimborso, quindi, dovrebbe essere preventivamente previsto (e, pertanto, implicitamente autorizzato) dall’Ente con apposita delibera che specifichi anche le ragioni della trasferta. I rimborsi analitici possono riguardare le spese sostenute, in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale del percipiente, per: 1) Vitto; 2) Alloggio; 3) Viaggio; 4) Trasporto. Relativamente a tali tipologie di spese, la documentazione da conservare può essere costituita da: fatture; ricevute fiscali intestate o scontrini fiscali sottoscritti, con indicazione dei dati (ivi compreso il codice fiscale) del soggetto che ha sostenuto la spesa; biglietti di trasporto aerei intestati, ferroviari (ove possibile, intestati) o per servizi pubblici di linea; ricevute taxi o parcheggio; pedaggi autostradali che attestino il transito. Rimborsi analitici e indennità Kilometriche Nell’ambito dei rimborsi analitici, le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto. Per rientrare tra le spese documentate, le indennità chilometriche non devono essere forfetarie, ma necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa (dalla residenza del percipiente al luogo della trasferta), tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI. Autorizzazione del Direttivo all’uso del mezzo proprio Si raccomanda, inoltre, che l’uso del mezzo proprio sia preventivamente autorizzato con verbale dell’organo direttivo che indichi anche il luogo di partenza, quello di arrivo ed il giorno in cui è effettuata la trasferta. In merito agli eventuali rimborsi forfettari, per il cui pagamento non occorrono giustificativi di spesa, è sempre consigliabile che il direttivo, con apposita delibera,stabilisca la tipologia di spese per le quali può essere erogato il rimborso forfettario e l’ammontare di rimborso concesso.Quando poi il rimborso viene liquidato conviene preparare e far firmare al percipiente una dichiarazione di avvenuto pagamento (esempio: «Dichiaro di aver ricevuto in data…..da….. l’importo di euro….. quale rimborso forfettario per…..»). Di seguito trovi la tabella ACI 2017 con il costo al Kilometro per le auto. tabella aci2017 Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Compensi detassati sopra i 7.500euro: l’idea del Ministro Lotti. Lo scorso 24 gennaio il ministro per lo Sport Luca Lotti ha presentato nel corso di un’audizione alle Commissioni congiunte Cultura e Istruzione di Camera e Senato le linee guida per lo sport italiano del suo dicastero. Vediamo in questo articolo di cosa ha parlato il Ministro Lotti sulle novità e sulle ambizioni del suo Dicastero da poco presieduto. Alzare il limite De-Tax dei Compensi degli Sportivi Dilettanti Tra le varie novità, riteniamo possa essere di interesse delle nostro pubblico, il fatto che il ministro stia pensando e siano già al lavoro sul fatto di poter innalzare il limite della defiscalizzazione ai fini Irpef dei compensi prestazioni sportive dei dilettanti. Cosa significa? Come sappiamo, il limite di defiscalizzazione di detti compensi, così come stabilito dall’articolo 69 comma 2) del Tuir del testo unico sui redditi, sono totalmente defiscalizzati fino ai 7500 euro annui. Tali somme sono considerati redditi diversi pertanto non concorrono per lo sportivo al calcolo della base imponibile IRPEF. Per saperne di più su Indennità, Compensi e Premi erogati dalle Associazioni Sportive e dai soggetti stabiliti dall’art. 67 TUIR vai a questo articolo. Quale sarebbe il motivo alla base di questa iniziativa? Tale iniziativa, spiega al ministro, “è dovuta al fatto di poter generare un duplice effetto positivo sul mondo dello sport ovvero da una parte per agevolare gli atleti, istruttori e collaboratori sportivi per avere un particolare regime di favore dal punto di vista fiscale, dall’altra per semplificare la vita amministrativa di tante piccole società sportive che in questo caso dovrebbero invece comportarsi, come nella logica attuale, da sostituti d’imposta versando le ritenute fiscali e quindi complicando gli adempimenti fiscali stessi”. Ricapitoliamo le ritenute da applicare allo stato attuale Fino a euro 7.500 percepiti nel periodo nell’anno non concorrono alla formazione del reddito; Da euro 7.501 per ulteriori euro 20.658,28 (per compensi annui tot. minori di 28.158.28) viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%); per compensi annui complessivi superiori a euro 28.158,28 si opera una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%) oltre ad un’addizionale Regionale dello 0,90%. Ovviamente la proposta di elevare “la base dei 7.500 euro” è solo una proposta, o meglio un’indicazione data dal Ministro per lo sport Lotti che dovrà essere verificata e inserita magari in una Legge Quadro per lo Sport auspicata dallo stesso Lotti. Altre dichiarazioni dalle Linee Programmatiche per lo Sport Queste le parole del Ministro Lotti riportate dall’Adnkronos circa la presentazione delle Linee Programmatiche. “A mio parere gli eventi sportivi sono delle opportunità che un Paese può decidere di cogliere o di sprecare. Noi non abbiamo paura di organizzare in Italia grande eventi sportivi perché sono convinto che, se ben organizzati, posso diventare un motore di sviluppo per il nostro sistema”. Sono le parole del Ministro dello Sport, Luca Lotti, nel corso di un’audizione in commissione Istruzione al Senato. “Credo che anche da questi particolari si giudica una classe dirigente all’altezza del nostro Paese -aggiunge Lotti-. Dipende da noi che questi eventi abbiano un effetto positivo sull’economia e sull’occupazione”. In materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Coni e delle federazioni sportive nazionali “credo siano maturi i tempi per portare a conclusione l’iter della proposta di legge”, dice il ministro dello Sport che parla anche di doping. “Abbiamo l’esigenza di infondere nei giovani una cultura antidoping. E’ un impegno che passerà anche attraverso campagne informative e una sensibilizzazione il personale docente e sportivo“, sottolinea Lotti. “Voglio attuare una strategia complessiva che intendo portare avanti anche attraverso la mia delega all’editoria che ha delle risorse apposite”, aggiunge Lotti. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Il Legale Rappresentante di una ASD non sempre ha tutte le responsabilità. L’Agenzia delle Entrate, scagiona il Presidente di una ASD di BARI dopo l’accertamento della Guardia di Finanza. La carica del Presidente era solo “nominale”. L’accesso in una ASD della Guardia di Finanza aveva accertato redditi d’impresa per un anno d’imposta per omessa contabilizzazione di alcune fatture. Impugnazione dell’avviso del Legale Rappresentante Il Presidente e Legale Rappresentante dell’ASD ha impugnato l’accertamento motivando che la sua carica fosse “puramente nominale” e pertanto non avesse partecipato direttamente all’amministrazione dell’associazione sportiva. La versione dell’Agenzia delle Entrate L’agenzia costituitasi in giudizio “incolpava” il Legale rappresentante definendolo solidalmente responsabile con l’ASD, per i debiti sociali, ai sensi dell‘art. 38 del codice civile. La Commissione Provinciale ha accettato la versione del Presidente dell’ASD con la seguente motivazione: “la CTP di Bari ha accolto il ricorso proposto dal sig. J.N. ed ha compensato le spese di giudizio. Ivi ha ritenuto che, presupposto per la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c., del Presidente o del soggetto che agisce in nome e per conto della società, è l’effettiva e concreta attività negoziale dallo stesso svolta e non invece la sua carica istituzionale.” L’Agenzia delle Entrate ricorre in appello alla Commissione Regionale. L’Agenzia delle Entrate in appello ha ribadito la propria legittimità di voler coinvolgere il legale rappresentante in solido (art. 38 C.C.) poiché la precedente dichiarazione dei redditi era stata sottoscritta proprio dal Legale Rappresentante. Tale interpretazione è stata condotta dall’Agenzia delle Entrate per motivare il coinvolgimento in prima persona del Presidente nelle attività operative dell’associazione. Tale interpretazione nel caso di Associazioni non riconosciute estende il pagamento dei tributi in solido al patrimonio del Legale Rappresentante. Il Giudizio “in appello” dà ragione al Rappresentante Legale dell’ASD Così si pronuncia la Corte d’appello: “La responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi: rileva quindi che i terzi abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei soggetti che hanno posto in essere tale attività negoziale.” In pratica: non è sufficiente essere Presidente per essere responsabile in toto dell’Associazione non riconosciuta, ma occorre essere operativamente coinvolti nelle attività pratiche (es. firma sul conto corrente, ecc.). Questo però non significa che il Presidente non è mai responsabile, leggi questo articolo in proposito. L’onere della prova è in capo al legale rappresentante Il Giudice d’appello prosegue motivando la propria decisione aggiungendo che “Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.” Altri articoli in merito che potrebbero essere di interesse sono i seguenti: (Fac Simile) Lettera di dimissione del Presidente una Associazione Responsabilità del Presidente di una Associazione non riconosciuta Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Defibrillatore ASD proroga a giugno 2017. Il Defibrillatore per le Società Sportive rinviato ancora di 6 mesi. Il termine è stato portato al 30/06/2017. Il Senato ha approvato un emendamento che proroga al 30 giugno 2017 l’obbligo del Defibrillatore per le ASD. L’obbligo era stato portato dalla Legge Balduzzi ed è ora alla 4^ proroga. Il decreto Balduzzi come ampiamente descritto nell’ambito di vari articoli di questo blog, rende obbligatoria l’applicazione delle norme che riguardano l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, dell’attività di formazione da parte dei dirigenti personale di società sportive dilettantistiche. Proroga dopo il Terremoto Recentemente, con la legge n. 189 del 17 ottobre 2016, in ambito di interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto, sospendeva tale obbligo riguardante appunto i defibrillatori. Pertanto l’obbligo viene era stato rinviato al 1 gennaio 2017 come già indicato dallo scorso articolo del Blog. Resta in capo a ciascuna società sportiva pertanto, provvedere all’acquisto del defibrillatore, all’applicazione dello stesso negli impianti sportivi, e alla adeguata formazione del personale, ovvero delle dirigente della società sportiva. Tale norma è molto importante ai fini della responsabilità penale dei Rappresentanti legali di ciascuna Associazione Sportiva nei casi in cui dovessero verificarsi eventi (morte, lesioni) determinatisi a cagione del mancato assolvimento del predetto obbligo giuridico. Nuova proroga Il Senato della Repubblica ha approvato l’ennesima proroga dell’obbligo di adeguare le strutture sportive e tutte le Società Sportive del Defibrillatore Semiautomatico questa volta a causa delle difficoltà di rendere omogenea la normativa a cause degli eventi legati al terremoto che recentemente ha colpito il centro Italia. L’obbligo pertanto è stato nuovamente prorogato al 30 giugno 2017. Link utili Articolo 48 della Gazzetta Ufficiale Gazzetta ufficiale:D.L. nr. 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.), art. 48, comma 18. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita