opportuno.

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opportuno.
Il futuro del Commercialista
in Italia. La contabilità
sparirà, ecco perché…
3 segnali ci fanno capire che la
contabilità sparirà, quasi del
tutto.
Interpretiamo quali sono i fattori che ci inducono a pensare
che la Contabilità, intesa nel senso classico scomparirà entro
qualche anno. Proviamo ad immaginare che cosa accadrà alla
professione del Commercialista del futuro in base ai 3 motivi
che analizziamo con questo articolo.
3 motivi per cuisi può predire un futuro
senza la contabilità fatta a mano.
1 LA MACCHINA SOSTITUISCE IL LAVORO DELL’UOMO, E’ LA STORIA.
L’economia è piena di esempi del genere, dalla rivoluzione
industriale, al FORDISMO, in poi.
L’economia impone ai paesi più all’avanguardia di spostare in
alto l’asticella dell’Innovazione impiegando manodopera e
occupati in lavori ad alto valore aggiunto. Si perdono di
conseguenza posti di lavoro standard basati su basse
marginalità, ripetitività e scarsa applicazione di conoscenza.
Esempi del genere ci sono stati da sempre nell’economia:
perché alcune zone d’Italia si sono specializzate nel
dopoguerra in alcuni settori dell’economia per esempio come
“la calzatura”?
In quegli anni eravamo noi la “Cina” degli Stati Uniti!
Manodopera a basso costo… agli USA conveniva far produrre a
Paesi a basso costo alcuni prodotti standard, tuttavia abbiamo
fatto valere nel tempo design e artigianalità tipiche del Made
in Italy.
In questo caso è il Digitale che batte il lavoro dell’uomo.
Sono le App ed i Software che consentono o consentiranno a
chiunque da uno Smartphone di automatizzare alcuni processi
oggi ancora in carico “ai contabili”.
2 LO STATO STA CERCANDO SISTEMI PER SAPERE SEMPRE DI PIÙ
QUANTO GUADAGNI. FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI?
Se in una prima fase lo Stato ha cercato un alleato “digitale”
come gli studi di settore, da qualche anno sono stati
integrati nuovi strumenti utili al controllo dei flussi per
prevenire e trovare in automatico gli evasori (c.d. controlli
incrociati).
Parliamo in particolare della fattura elettronica tra privati,
un sistema che darà la possibilità all’Agenzia delle Entrate
la possibilità di conoscere in tempo reale entità delle
fatture, i clienti con cui hai rapporti commerciali e cosa
stai vendendo. Un grande fratello commerciale!
Cosa accade se utilizzi la fattura elettronica tra privati e
lo fanno anche i tuoi fornitori ed i tuoi clienti?
Che lo stato sa esattamente quanto guadagni senza dover
inventarsi algoritmi tipo gli studi di settore. Non avremo più
bisogno di fare un bilancio per esempio perché tutto sarà
automatizzato.
E’ ovviamente un caso estremo ma alcuni segnali ci fanno
capire qual è la direzione della Contabilità del futuro,
quindi delle professioni. Chi percepisce i segnali in anticipo
avrà un vantaggio competitivo.
3 DELOCALIZZAZIONE DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI ALL’ESTERO
Alcuni Commercialisti hanno già sperimentato la strada di
esternalizzare lavori a basso valore aggiunto all’esterno.
Quali? Attività di segreteria, centro elaborazione dati,
monitoraggi, ECC.
Capita sempre più spesso essere contattati da Call Center che
un accento non propriamente Italiano, oppure chiamare noi
l’assistenza e avere supporto direttamente dall’estero.
Tipico caso è quello dei call center in Albania ad esempio, ma
si trovano on line anche centri di elaborazioni dati
delocalizzati. Un indagine di Repubblica.it ha evidenziato
come sarebbero 25.000 i lavoratori dei call center in Albania.
Trovate qui l’articolo integrale.
Perché? Costano meno e magari sono più bravi degli italiani.
Non solo call center, ma anche per il data entry della
contabilità:
prendo le fatture dei miei clienti italiani;
le scannerizzo e le spedisco al mio centro elaborazione
dati a Tirana, Bucarest, Nuova Dheli;
Il CED le inserisce in contabilità.
Come in Italia, solo che a costi più bassi. Già in Italia lo
fanno in molti, non è futuro.
Negli Stati Uniti questa prassi è consolidata già da molti
anni.
SINTESI: IL FUTURO DELLA CONTABILITA’ IN ITALIA
I tuoi clienti non ne possono più di avere il bilancio 6 mesi
dopo che è chiuso l’anno. Hanno bisogno di avere un consulente
che lo guidi ad avere e capire i dati freschi e a stabilire i
flussi prospettici di cassa, pianificare le imposte, …
Quante imprese sanno quante tasse pagheranno solo il giorno
prima delle ferie di agosto?
Quante imprese sono in utile ma devono avere un prestito per
pagare le tredicesime?
E’ possibile sia solo colpa dello stato?
Se uno dei Best Seller – senza essere un libro – è l’Ebook
dell’Escapologo Fiscale, dobbiamo solo osservare la Società ed
il Mercato e capire che cosa le persone lamentano che i
Commercialisti non hanno ancora capito.
Opportunità.
Tali punti possono essere una minaccia o un’opportunità. E’
un’opportunità per chi:
capisce cosa sta accadendo e disegna un futuro attorno
alla Professione ad alto valore aggiunto;
sfrutta il potenziale dell “macchina” invece di farsi
sovrastare dall’innovazione;
delega compiti a basso valore aggiunto concentrandosi
dove può fare la differenza.
Nel nostro caso, tornando al tema del No Profit, sempre al
centro dei nostri articoli, abbiamo cercato di applicare
questo pensiero al campo delle Associazioni.
Abbiamo cercato un modo per delegare alcuni compiti
ripetitivi, a basso valore aggiunto nelle mani delle
Associazioni, con funzioni gestionali ed intuitive. In questo
modo lasciamo il tempo al Commercialista per concentrarsi
nella Consulenza, che oltre la macchina, resterà il vero
valore aggiunto della Professione.
Vai al nostro PROGRAMMA PARTNER per Commercialisti ->.
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Nuova funzione: aggiungi i
tuoi documenti in Asso360 per
non perderli più.
Abbiamo aggiunto una funzione che
speriamo renda felici molti di voi…
Da ora puoi conservare i documenti
dell’associazione in Asso360.
Molti servizi in Cloud danno la funzione di mantenere i propri
documenti, come ad esempio DROPBOX, ONEDRIVE, GOOGLE DRIVE.
Una funzione molto utile soprattutto quando hai
l’inconveniente che improvvisamente non si accende più il PC,
si rompe l’Hard Disk oppure a causa di un furto.
Ne avevamo già parlato l’anno scorso in questo post.
Puoi trovare da questa settimana anche in Asso360 questa nuova
funzione dove puoi tenere i documenti base della tua
Associazione (come Atto Costitutivo, Statuto, Attribuzione
Partita Iva, ecc.) e non dover affannarti nella ricerca ogni
volta quando ti serviranno.
Questa funzione è anche utile per condividere con il
Commercialista tutti i documenti che saranno utili in molti
casi come per esempio all’atto della dichiarazione dei
redditi, oppure per la presentazione di una richiesta
particolare.
Potrai ovviamente inserire in questa sezione anche i verbali
del direttivo o dell’assemblea per condividere gli stessi con
gli altri soci o per consultarli anche se non sei a casa o in
ufficio.
Come Funziona?
In questa sezione puoi creare varie cartelle, ad esempio:
COSTITUZIONE: Per inserire i documenti base;
VERBALI DEL DIRETTIVO: Tutti i verbali del Consiglio
VERBALI DELL’ASSEMBLEA: Tutti i verbali dell’Assemblea dei
Soci o le convocazioni;
ecc…
Crea tutte le cartelle che vuoi e carica i tuoi documenti.
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Fiscale 2017 gratuitamente
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5 x 1000 procedura per la
prima iscrizione all’elenco
Chi
può
beneficiare
del
5
per
mille?
Possono beneficiare del Contributo del 5×1000 e partecipare
alla base di ripartizione dei fondi i seguenti Enti:
sostegno degli enti del volontariato:
organizzazioni di volontariato di cui alla legge
n. 266 del 1991
Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)
cooperative sociali e i consorzi di cooperative
sociali di cui alla legge n. 381 del 1991
organizzazioni non governative già riconosciute
idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla
data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe
unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art.
32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)
enti ecclesiastici delle confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e
intese, considerate Onlus parziali ai sensi del
comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
associazioni di promozione sociale le cui finalità
assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi
del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del
1997
associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale, regionali e provinciali
(articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)
• le associazioni e fondazioni di diritto privato
che operano nei settori indicati dall’articolo10,
comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997.
finanziamento agli enti della ricerca scientifica e
dell’università
finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di
residenza del contribuente
sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge
che svolgono una rilevante attività di interesse
sociale. (Leggi questo approfondimento per le
Associazioni Sportive).
Riguardo le associazioni, per
necessari
godere dei benefici
sono
due principali requisiti:
l’assenza di fini di lucro;
l’iscrizione negli appositi registri (onlus, ASD, ass.
di volontariato o di promozione sociale);
La procedure di prima iscrizione
all’elenco del 5×1000
Dal 2017 chi era iscritto già dal 2016 non dovrà iscriversi
nuovamente (leggi l’articolo).
Negli altri casi, questa è la procedura e le
tempistiche:
Invio domanda telematica entro 7 maggio;
Verificare dati in elenco pubblicato 14 maggio;
Comunicare eventuali correzioni entro 20 maggio;
Inviare autocertificazione entro 30 giugno alla Dir.
Regionale.
Per tutti gli altri obblighi, come ad esempio quello del
Rendiconto previsto per il contributo del 5 x 1000, leggi gli
altri articoli del Blog di Asso360.
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5×1000 2017 le nuove regole
introdotte dopo il Dpcm 7
luglio 2016
Il D.P.C.M. del 7 luglio 2016 ha
apportato profonde novità riguardo
il contributo del 5 per 1000. Sono
iscritte di diritto per il 2017 le
Associazioni che erano già iscritte
nel 2016.
Con la legge di Stabilità 2015, il cinque per mille è divenuto
un contributo certo, non più quindi soggetto a proroghe o
rinnovi annuali continui come in precedenza. Da ora il 5 per
mille è una forma di finanziamento stabile per tante realtà
sociali.
Il
Decreto
apporta
certamente
delle
semplificazioni
ma
dividendo in 2 la platea dei beneficiari: chi era già iscritto
nel 2016 avrà l’iscrizione automatica per il 2017, chi non lo
era dovrà comunque provvedere all’ITER di iscrizione.
Iscrizione automatica per chi era
già iscritto nel 2016
Coloro che hanno completato correttamente l’ITER di iscrizione
alle Liste del 5X1000 nel 2016 sono iscritte di diritto anche
per il 2017. Ciò significa che chi era iscritto nel 2016 non
dovrà fare nulla se non controllare che il proprio nome sia
stato inserito entro il 31 marzo 2017 nelle Liste dell’Agenzia
delle Entrate.
Rendicontazione
I soggetti destinatari del contributo devono redigere un
Rendiconto specifico, utilizzando il modulo disponibile sul
sito istituzionale delle amministrazioni competenti, entro il
termine di un anno dalla ricezione degli importi, unitamente
ad una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza
la destinazione delle somme attribuite.
Vengono abrogate le particolari disposizioni applicabili alle
associazioni sportive dilettantistiche previste dal D.M. 2
aprile 2009, che, quindi, dovranno seguire anch’esse le regole
previste per gli altri enti interessati alla ripartizione del
cinque per mille.
Guarda questo articolo su come fare il Rendiconto del 5×1000.
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Rendiconto 5 per mille 2017.
Come cambia?
Il Rendiconto del 5 per Mille sarà
reso
pubblico
dal
2017
dall’amministrazione competente che
ha concesso il contributo.
I soggetti destinatari del contributo devono redigere un
Rendiconto specifico, utilizzando il modulo disponibile sul
sito istituzionale delle amministrazioni competenti, entro il
termine di un anno dalla ricezione degli importi, unitamente
ad una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza
la destinazione delle somme attribuite.
Vengono abrogate le particolari disposizioni applicabili alle
associazioni sportive dilettantistiche previste dal D.M. 2
aprile 2009, che, quindi, dovranno seguire anch’esse le regole
previste per gli altri enti interessati alla ripartizione del
cinque per mille.
Cosa deve contenere il Rendiconto 5
x 1000?
Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:
a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la
denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale,
l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attivita’
sociale, nonche’ del rappresentante legale;
b) l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data
di percezione e l’importo percepito;
c) l’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento
del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse
umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per
singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro
riconduzione alle finalita’ ed agli scopi istituzionali del
soggetto beneficiario;
d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attivita’
direttamente riconducibili alle finalita’ ed agli scopi
istituzionali del soggetto beneficiario;
e) l’indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti
delle somme percepite per la realizzazione di progetti
pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontazione
successivamente al loro utilizzo.»
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a
20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta
dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della
relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno
dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.
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Finta associazione sportiva.
Accertata
evasione
per
300mila euro.
Una palestra mascherata da
finta
Associazione
Sportiva.
Evasione
per
300mila euro e 5 lavoratori
‘in nero’.
La notizia è comparsa su Ansa.it relativa alla scoperta di una
mega evasione da parte della Guardia di Finanza di Sassuolo.
Il fatto contestato
La Guardia di Finanza ha scoperto una palestra che operava
come finta associazione sportiva dilettantistica, ma che
nascondeva una vera e propria attività commerciale con ingente
fatturato e impiego di manodopera in nero.
I
riscontri
eseguiti
hanno
consentito
di
recuperare
a
tassazione un imponibile occultato all’erario per oltre
250mila euro ed accertare violazioni all’Iva per oltre 50mila
euro.
Le Fiamme Gialle hanno anche riscontrato la presenza di cinque
lavoratori completamente ‘in nero’, per i quali è stata
comminata una sanzione pari a 30mila euro.
La palestra ha beneficiato indebitamente
del regime di favore
Le finalità non lucrative formalmente espresse nello statuto
(volte al libero associazionismo e al conseguimento di fini
comuni dei ‘soci’, in realtà clienti) avevano garantito di
beneficiare indebitamente del regime tributario di favore
previsto per il ‘terzo settore’, ma l’ ‘associazione’ di fatto
– ha scoperto la GdF – si occupava a tempo pieno di “attività
finalizzata esclusivamente al profitto”. (Fonte Ansa).
Un’altra testata locale (Modenatoday.it) ha approfondito
l’accaduto riportando ulteriori dettagli: “Palestra
“travestita” da associazione sportiva, denuncia della Finanza
„La Guardia di Finanza di Sassuolo ha individuato
un’Associazione Sportiva Dilettantistica che, pur non avendo i
requisiti previsti dall’art. 90 della Legge 289 /2002,
figurava come ente senza scopo di lucro per evitare il
pagamento delle imposte ed usufruire di regimi di tassazione
agevolata.
Le Fiamme Gialle hanno così avviato un’attività di verifica
fiscale nei confronti della predetta ASD, gestrice di
un’importante palestra della città.
La GDF ha ricostruito il volume d’affare
recuperando a tassazione gli importi
Dopo aver esaminato la documentazione rinvenuta presso la sede
ed escusso in atti i dipendenti e numerosi clienti, è emerso
che questi erano stati registrati, a loro insaputa, come
“soci” dell’associazione che, in questo modo, poteva
beneficiare, ai fini fiscali, delle particolari agevolazioni
previste dalla Legge 398/1991. I finanzieri hanno così
“disconosciuto” lo status di associazione sportiva
dilettantistica e ricostruito il volume di affari
dell’attività, riqualificando la palestra come una normale
impresa commerciale, soggetta agli ordinari criteri di
tassazione.
Perché le sanzioni sono sempre
elevate? Un esempio pratico
così
Le ASD godono di particolari regimi di favore come il recupero
del 50% dell’IVA sui proventi commerciali e un’imposizione
fiscale (IRES) molto agevolata.
All’ASD infatti è consentito il pagamento dell’IRES sul 3% dei
ricavi commerciali.
Un Esempio:
Una ASD beneficia nel corso dell’anno di ricavi commerciali
per pubblicità per 122.000 euro (iva compresa 22%).
IVA nelle ASD
In virtù delle agevolazioni l’ASD dovrà versa re allo stato la
metà dell’IVA incassata (50% di 22.000 = 11.000 euro). Per
approfondire leggi questo articolo.
IRES nelle ASD
Sul totale dei proventi Commerciali, l’Associazione dovrà
pagare l’imposta IRES, dal 2017 del 24%, su una base
imponibile calcolata sul 3% dei proventi commerciali. In
sintesi:
(Proventi commerciali 100.000€) X (Coefficente – 3%) X (Ires –
24%) = 720Euro
E’ ovvio che su volumi d’affari cospicui la possibilità di
pagare imposte in tale misura sia una agevolazione molto forte
dal punto di vista fiscale. Il recupero a tassazione di
Proventi indebitamenti soggetti al regime di favore fa
emergere imposte come quelle viste nell’articolo.
Scarica la nostra GUIDA per gestire una ASD dal pulsante
sotto.
Guida-agli-Adempimenti-Contabili-nelle-ASD
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Modalità di documentazione
dei rimborsi spese di cui
all’art. 69 secondo comma
Tuir
Come documentare i rimborsi
spese art. 69 TUIR.
Riportiamo la risposta dell’agenzia delle
entrate ad uno dei quesiti più dibattuti
per le Associazioni. Come documentare i
rimborsi spese.
L’attuale formulazione dell’articolo 69, comma 2, secondo
periodo, del TUIR considera non imponibili i rimborsi di spese
documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto
(comprese, quindi, le indennità chilometriche), limitatamente
a quelle sostenute in
occasione di prestazioni effettuate
fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale
del percipiente.
Il rimborso spesa, sia esso forfetario o analitico, per
potersi qualificare come tale, deve essere sempre di ammontare
congruo rispetto all’attività svolta e all’effettiva spesa
sostenuta, inidoneo a mascherare un potenziale rapporto di
lavoro o una forma di distribuzione indiretta di utili.
Le decisioni del Direttivo per i rimborsi spesa
Per tali motivi, è opportuno che l’organo direttivo definisca
preventivamente criteri e limiti dei rimborsi spese e che
risulti sempre, in maniera esplicita, il legame con una
specifica attività svolta in nome e per conto dell’Ente, ciò
al fine di garantire sia la compatibilità con i vincoli di
bilancio sia la coerenza rispetto agli scopi e alle finalità
statutarie dell’Ente stesso.
Rimbnorsi a pié di lista
I rimborsi spese analitici (o a piè di lista) costituiscono
una reintegrazione delle spese effettivamente sostenute, quali
risultano da idonea documentazione probatoria. Pertanto, il
rimborso deve rispettare i giustificativi di spesa presentati
– in originale – dal percipiente e deve essere correlato
all’espletamento di un’attività per conto dell’Ente; il
rimborso, quindi, dovrebbe essere preventivamente previsto (e,
pertanto, implicitamente autorizzato) dall’Ente con apposita
delibera che specifichi anche le ragioni della trasferta.
I rimborsi analitici possono riguardare le spese sostenute, in
occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale del percipiente, per:
1) Vitto;
2) Alloggio;
3) Viaggio;
4) Trasporto.
Relativamente a tali tipologie di spese, la documentazione da
conservare può essere costituita da:
fatture;
ricevute
fiscali
intestate
o
scontrini
fiscali
sottoscritti, con indicazione dei dati (ivi compreso il
codice fiscale) del soggetto che ha sostenuto la spesa;
biglietti di trasporto aerei intestati, ferroviari
(ove possibile, intestati) o per servizi pubblici di
linea;
ricevute taxi o parcheggio;
pedaggi autostradali che attestino il transito.
Rimborsi analitici e indennità Kilometriche
Nell’ambito dei rimborsi analitici, le indennità chilometriche
possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio
sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di
esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di
trasporto.
Per rientrare tra le spese documentate, le indennità
chilometriche non devono essere forfetarie, ma necessariamente
quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza
percorsa (dalla residenza del percipiente al luogo della
trasferta), tenendo conto degli importi contenuti nelle
tabelle elaborate dall’ACI.
Autorizzazione del Direttivo all’uso del mezzo proprio
Si raccomanda, inoltre, che l’uso del mezzo proprio sia
preventivamente autorizzato con verbale dell’organo direttivo
che indichi anche il luogo di partenza, quello di arrivo ed il
giorno in cui è effettuata la trasferta.
In merito agli eventuali rimborsi forfettari, per il cui
pagamento non occorrono giustificativi di spesa, è sempre
consigliabile
che
il
direttivo,
con
apposita
delibera,stabilisca la tipologia di spese per le quali può
essere erogato il rimborso forfettario e
l’ammontare di rimborso concesso.Quando poi il rimborso viene
liquidato conviene preparare e far firmare al percipiente una
dichiarazione di avvenuto pagamento (esempio: «Dichiaro di
aver ricevuto in data…..da….. l’importo di euro….. quale
rimborso forfettario per…..»).
Di seguito trovi la tabella ACI 2017 con il costo al Kilometro
per le auto.
tabella aci2017
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Compensi detassati sopra i
7.500euro:
l’idea
del
Ministro Lotti.
Lo scorso 24 gennaio il ministro per lo
Sport Luca Lotti ha presentato nel corso
di
un’audizione
alle
Commissioni
congiunte Cultura e Istruzione di Camera
e Senato le linee guida per lo sport
italiano del suo dicastero.
Vediamo in questo articolo di cosa ha parlato il Ministro
Lotti sulle novità e sulle ambizioni del suo Dicastero da poco
presieduto.
Alzare il limite De-Tax dei Compensi degli Sportivi Dilettanti
Tra le varie novità, riteniamo possa essere di interesse delle
nostro pubblico, il fatto che il ministro stia pensando e
siano già al lavoro sul fatto di poter innalzare il limite
della defiscalizzazione ai fini Irpef dei compensi prestazioni
sportive dei dilettanti.
Cosa significa? Come sappiamo, il limite di defiscalizzazione
di detti compensi, così come stabilito dall’articolo 69 comma
2) del Tuir del testo unico sui redditi, sono totalmente
defiscalizzati fino ai 7500 euro annui. Tali somme sono
considerati redditi diversi pertanto non concorrono per lo
sportivo al calcolo della base imponibile IRPEF.
Per saperne di più su Indennità, Compensi e Premi erogati
dalle Associazioni Sportive e dai soggetti stabiliti dall’art.
67 TUIR vai a questo articolo.
Quale sarebbe il motivo alla base di questa iniziativa?
Tale iniziativa, spiega al ministro, “è dovuta al fatto di
poter generare un duplice effetto positivo sul mondo dello
sport ovvero da una parte per agevolare gli atleti, istruttori
e collaboratori sportivi per avere un particolare regime di
favore dal punto di vista fiscale, dall’altra per semplificare
la vita amministrativa di tante piccole società sportive che
in questo caso dovrebbero invece comportarsi, come nella
logica attuale, da sostituti d’imposta versando le ritenute
fiscali e quindi complicando gli adempimenti fiscali stessi”.
Ricapitoliamo le ritenute da applicare allo stato attuale
Fino a euro 7.500 percepiti nel periodo nell’anno non
concorrono alla formazione del reddito;
Da euro 7.501 per ulteriori euro 20.658,28 (per compensi
annui tot. minori di 28.158.28) viene operata una
ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
per compensi annui complessivi superiori a euro
28.158,28 si opera una ritenuta a titolo d’acconto (con
aliquota
del
23%)
oltre
ad
un’addizionale
Regionale dello 0,90%.
Ovviamente la proposta di elevare “la base dei 7.500 euro” è
solo una proposta, o meglio un’indicazione data dal Ministro
per lo sport Lotti che dovrà essere verificata e inserita
magari in una Legge Quadro per lo Sport auspicata dallo stesso
Lotti.
Altre dichiarazioni dalle Linee Programmatiche per lo Sport
Queste le parole del Ministro Lotti riportate dall’Adnkronos
circa la presentazione delle Linee Programmatiche.
“A mio parere gli eventi sportivi sono delle opportunità che
un Paese può decidere di cogliere o di sprecare. Noi non
abbiamo paura di organizzare in Italia grande eventi sportivi
perché sono convinto che, se ben organizzati, posso diventare
un motore di sviluppo per il nostro sistema”. Sono le parole
del Ministro dello Sport, Luca Lotti, nel corso di
un’audizione in commissione Istruzione al Senato. “Credo che
anche da questi particolari si giudica una classe dirigente
all’altezza del nostro Paese -aggiunge Lotti-. Dipende da noi
che questi eventi abbiano un effetto positivo sull’economia e
sull’occupazione”.
In materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del
Coni e delle federazioni sportive nazionali “credo siano
maturi i tempi per portare a conclusione l’iter della proposta
di legge”, dice il ministro dello Sport che parla anche di
doping.
“Abbiamo l’esigenza di infondere nei giovani una cultura
antidoping. E’ un impegno che passerà anche attraverso
campagne informative e una sensibilizzazione il personale
docente e sportivo“, sottolinea Lotti. “Voglio attuare una
strategia complessiva che intendo portare avanti anche
attraverso la mia delega all’editoria che ha delle risorse
apposite”, aggiunge Lotti.
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Il Legale Rappresentante di
una ASD non sempre ha tutte
le responsabilità.
L’Agenzia delle Entrate, scagiona il
Presidente di una ASD di BARI dopo
l’accertamento della Guardia di Finanza.
La carica del Presidente era solo
“nominale”.
L’accesso in una ASD della Guardia di Finanza aveva accertato
redditi d’impresa per un anno d’imposta per omessa
contabilizzazione di alcune fatture.
Impugnazione dell’avviso del Legale Rappresentante
Il Presidente e Legale Rappresentante dell’ASD ha impugnato
l’accertamento motivando che la sua carica fosse “puramente
nominale” e pertanto non avesse partecipato direttamente
all’amministrazione dell’associazione sportiva.
La versione dell’Agenzia delle Entrate
L’agenzia costituitasi in giudizio “incolpava” il Legale
rappresentante definendolo solidalmente responsabile con
l’ASD, per i debiti sociali, ai sensi dell‘art. 38 del codice
civile.
La Commissione Provinciale ha accettato la versione del
Presidente dell’ASD con la seguente motivazione:
“la CTP di Bari ha accolto il ricorso proposto dal sig. J.N.
ed ha compensato le spese di giudizio. Ivi ha ritenuto che,
presupposto per la responsabilità personale e solidale ex art.
38 c.c., del Presidente o del soggetto che agisce in nome e
per conto della società, è l’effettiva e concreta attività
negoziale dallo stesso svolta e non invece la sua carica
istituzionale.”
L’Agenzia delle Entrate ricorre in appello alla Commissione
Regionale.
L’Agenzia delle Entrate in appello ha ribadito la propria
legittimità di voler coinvolgere il legale rappresentante in
solido (art. 38 C.C.) poiché la precedente dichiarazione dei
redditi era stata sottoscritta proprio dal Legale
Rappresentante.
Tale interpretazione è stata condotta dall’Agenzia delle
Entrate per motivare il coinvolgimento in prima persona del
Presidente nelle attività operative dell’associazione. Tale
interpretazione nel caso di Associazioni non riconosciute
estende il pagamento dei tributi in solido al patrimonio del
Legale Rappresentante.
Il Giudizio “in appello” dà ragione al Rappresentante Legale
dell’ASD
Così si pronuncia la Corte d’appello:
“La responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38
c.c., di colui che agisce in nome e per conto
dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera
titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì
all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa
e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa
e i terzi: rileva quindi che i terzi abbiano fatto affidamento
sulla solvibilità e sul patrimonio dei soggetti che hanno
posto in essere tale attività negoziale.”
In pratica: non è sufficiente essere Presidente per essere
responsabile in toto dell’Associazione non riconosciuta, ma
occorre essere operativamente coinvolti nelle attività
pratiche (es. firma sul conto corrente, ecc.). Questo però non
significa che il Presidente non è mai responsabile, leggi
questo articolo in proposito.
L’onere della prova è in capo al legale rappresentante
Il Giudice d’appello prosegue motivando la propria decisione
aggiungendo che “Tale responsabilità non concerne, neppure in
parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere
accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla
responsabilità primaria dell’associazione stessa, con la
conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di
colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di
garanzia “ex lege”, ne consegue, altresì, che chi invoca in
giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta
attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione,
non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica
rivestita all’interno dell’ente.”
Altri articoli in merito che potrebbero essere di interesse
sono i seguenti:
(Fac Simile) Lettera di dimissione del Presidente una
Associazione
Responsabilità del Presidente di una Associazione non
riconosciuta
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Defibrillatore ASD proroga a
giugno 2017.
Il Defibrillatore per le Società
Sportive rinviato ancora di 6 mesi.
Il termine è stato portato al
30/06/2017.
Il Senato ha approvato un emendamento che proroga
al 30 giugno 2017 l’obbligo del Defibrillatore per
le ASD. L’obbligo era stato portato dalla Legge
Balduzzi ed è ora alla 4^ proroga.
Il decreto Balduzzi come ampiamente descritto nell’ambito di
vari articoli di questo blog, rende obbligatoria
l’applicazione delle norme che riguardano l’utilizzo del
defibrillatore semiautomatico, dell’attività di formazione da
parte dei dirigenti personale di società sportive
dilettantistiche.
Proroga dopo il Terremoto
Recentemente, con la legge n. 189 del 17 ottobre 2016, in
ambito di interventi in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto, sospendeva tale obbligo riguardante
appunto i defibrillatori.
Pertanto l’obbligo viene era stato rinviato al 1 gennaio 2017
come già indicato dallo scorso articolo del Blog.
Resta in capo a ciascuna società sportiva pertanto, provvedere
all’acquisto del defibrillatore, all’applicazione dello stesso
negli impianti sportivi, e alla adeguata formazione del
personale, ovvero delle dirigente della società sportiva.
Tale norma è molto importante ai fini della responsabilità
penale dei Rappresentanti legali di ciascuna Associazione
Sportiva nei casi in cui dovessero verificarsi eventi (morte,
lesioni) determinatisi a cagione del mancato assolvimento del
predetto obbligo giuridico.
Nuova proroga
Il Senato della Repubblica ha approvato l’ennesima proroga
dell’obbligo di adeguare le strutture sportive e tutte le
Società Sportive del Defibrillatore Semiautomatico questa
volta a causa delle difficoltà di rendere omogenea la
normativa a cause degli eventi legati al terremoto che
recentemente ha colpito il centro Italia.
L’obbligo pertanto è stato nuovamente prorogato al 30 giugno
2017.
Link utili
Articolo 48 della Gazzetta Ufficiale
Gazzetta ufficiale:D.L. nr. 189/2016 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016.), art. 48, comma 18.
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