Lettera Informativa - Studio Peretti e Associati
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Lettera Informativa - Studio Peretti e Associati
1 STUDIO PERETTI CARCATERRA COMMERCIALISTI ASSOCIATI Dott. Paolo Peretti Dott. Andrea Zanotti Dott. Roberto Carcaterra Rag. Giovanni Mannoni Rag. Rossella Peretti Dott. Stefano Volpi Dott. Laura Avv. Anna Peretti Schiavone Lettera Informativa Applicazione del redditometro - Liste di contribuenti da assoggettare a controllo. Chiarimenti della circolare dell’Agenzia delle Entrate 9.8.2007 n. 49. INDICE 1 Premessa …………………………………………………………………..…………….…………… 2 2 Novità della circolare dell’Agenzia delle Entrate 9.8.2007 n. 49 ................................................. 2 3 Criteri per la selezione dei soggetti ............................................................................................. 2 3.1 Liste relative al possesso di autovetture ............................................................................ 2 3.2 Liste relative agli incrementi patrimoniali............................................................................ 2 4 Valutazione della posizione reddituale del contribuente ............................................................. 3 5 Valutazione del nucleo familiare del soggetto selezionato.......................................................... 3 6 Possibilità di difesa attribuite al contribuente .............................................................................. 3 6.1 Valore attribuito ai c.d. “indici redditometrici” ...................................................................... 3 6.2 Beni in possesso di soggetti terzi…………………………………………… .......................... 4 7 Conclusioni ………………………………………………………………………………………….. 4 2 1 Premessa Con il c.d. “redditometro” l’Amministrazione finanziaria può utilizzare determinati elementi di fatto (ad esempio, il possesso di autovetture o di immobili) al fine di presumere l’esistenza di redditi non dichiarati. A fronte di ciò, il contribuente può dimostrare che il maggior reddito determinato è costituito in tutto o in parte da proventi che sono già stati tassati. La legge attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’individuazione degli elementi di fatto in base ai quali, tramite l’applicazione di appositi coefficienti, è possibile ricostruire il reddito globale del soggetto. Ai fini della legittimità della rettifica è necessario che sussistano, contemporaneamente, le seguenti condizioni: • il reddito complessivo accertabile tramite il “redditometro” deve discostarsi per almeno un quarto da quanto dichiarato; • il reddito dichiarato non deve risultare congruo rispetto agli indici redditometrici per due o più annualità. 2 NOVITÀ DELLA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 9.8.2007 N. 49 Con la circolare 9.8.2007 n. 49, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni operative che gli Uffici dovranno utilizzare nell’effettuare gli accertamenti basati sul “redditometro”. La procedura indicata può essere distinta in due fasi: • una prima, caratterizzata dalla selezione dei contribuenti da controllare; • una seconda, volta alla quantificazione del reddito di ciascun soggetto “selezionato”. 3 CRITERI PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI 3.1 LISTE RELATIVE AL POSSESSO DI AUTOVETTURE È stata predisposta una lista selettiva sperimentale, con la quale sono segnalate le persone fisiche che, sulla base dei dati forniti dalla Direzione Generale della Motorizzazione, risultano aver immatricolato nell’anno 2003 autovetture di potenza fiscale uguale o superiore a 21 CV e che hanno dichiarato, per il biennio 2002-2003, redditi non coerenti con la capacità di acquisto dell’autovettura. Il valore del suddetto acquisto è desunto dal listino prezzi della rivista Quattroruote nonché, per il 2003, sulla base dei coefficienti presuntivi di cui al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5.4.2005. Poiché le segnalazioni si basano su una ricostruzione convenzionale del valore di acquisto, al fine di conoscere l’effettivo ammontare del prezzo pagato gli Uffici dovranno richiedere la fattura di acquisto di ogni autovettura individuata. L’allegato 1 alla circolare precisa che sono esclusi i soggetti che, in relazione agli anni 2002-2003, sono stati sottoposti a verifiche fiscali effettuate entro l’1.7.2005. È stata inoltre ricostruita la situazione reddituale, per i periodi d’imposta 2002 e 2003, di ogni proprietario dell’autoveicolo e del suo nucleo familiare, desumendo i dati dai Modelli UNICO e 730 nonché dal Modello 770 per i redditi di lavoro dipendente o pensione soggetti a tassazione separata. 3.2 LISTE RELATIVE AGLI INCREMENTI PATRIMONIALI Tale lista indica i contribuenti che hanno dichiarato, nei periodi d’imposta 2002 e 2003, imponibili non congrui rispetto alla consistenza dei pagamenti risultanti dagli atti stipulati e registrati dal 2003 al 31.3.2007. Torino, Piazza Statuto 16 - tel. + 39 011 5212480 - fax + 39 011 4362667 [email protected] www.perettiassociati.it 3 L’allegato 2 alla circolare specifica che viene attribuita rilevanza: • a eventuali atti di cessione e a mutui stipulati nei dodici mesi precedenti ciascun atto di investimento; • alla situazione complessiva del nucleo familiare del contribuente (vengono tenuti in considerazione anche gli atti stipulati dai familiari nonché le loro dichiarazioni). 4 VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE REDDITUALE DEL CONTRIBUENTE La circolare precisa che gli Uffici dovranno, per ciascun contribuente “selezionato”: • valutare la posizione complessiva del suo nucleo familiare, in quanto gli indici rilevanti ai fini dell’accertamento possono trovare giustificazione nei redditi dei familiari; • determinare la sua situazione (nonché quella dei componenti il nucleo familiare) sulla base dei dati in possesso del sistema informativo o di quelli individuati da ciascun Ufficio; • valutare i redditi dichiarati nei precedenti periodi d’imposta, nonché gli elementi desumibili dagli atti registrati (ad esempio, atti di cessione di immobile, beni pervenuti per effetto di successione ereditaria, ecc.), anche se stipulati dal coniuge e da altri familiari; • valutare le posizioni di coloro i quali hanno dichiarato di svolgere attività agricole, in particolare se tassate secondo il metodo catastale. In tale ipotesi, il volume di affari IVA può rappresentare un parametro di valutazione del reddito ricavabile dall’attività. Per attribuire alla pretesa tributaria il massimo grado di attendibilità, gli Uffici potranno effettuare indagini finanziarie. Al riguardo, quanto acquisito sarà valutato per verificare se le movimentazioni finanziarie siano o meno compatibili con il reddito dichiarato dal soggetto. 5 VALUTAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL SOGGETTO SELEZIONATO Particolare attenzione viene posta sul nucleo familiare del soggetto selezionato, sotto un duplice aspetto: • la ricchezza o il reddito dei componenti il nucleo familiare possono permettere di valutare non proficuo l’accertamento nei confronti della persona indagata; • tramite l’analisi e la valutazione del nucleo familiare, è possibile individuare soggetti verso cui dirigere l’accertamento, ovvero soggetti che, intestando ad altri familiari beni e servizi, non sembrano rappresentare posizioni fiscali a rischio. La circolare precisa che quanto esposto non comporta la creazione di un “redditometro sulla famiglia”, bensì di individuare nella c.d. “famiglia fiscale” i soggetti che dichiarano redditi irrisori rispetto ai redditi loro riconducibili. Esempio Tizio, nonno di Caio, ha intestato a quest’ultimo una vettura di lusso (immatricolata nell’anno 2003) come regalo di Natale. Sulla base di quanto esposto, sia Tizio sia Caio possono rientrare tra i soggetti oggetto di segnalazione. 6 POSSIBILITÀ DI DIFESA ATTRIBUITE AL CONTRIBUENTE 6.1 VALORE ATTRIBUITO AI C.D. “INDICI REDDITOMETRICI” Gli indici redditometrici costituiscono una presunzione legale relativa. Ciò significa che, nell’eventuale processo, il contribuente dovrà provare che il maggior reddito scaturente dall’applicazione dei coefficienti è costituito da proventi che sono già stati tassati. A titolo esemplificativo, può essere opposto che, siccome l’autovettura è stata vinta in un concorso a premi, la vincita è stata già assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta (art. 30 del DPR 600/73). In Torino, Piazza Statuto 16 - tel. + 39 011 5212480 - fax + 39 011 4362667 [email protected] www.perettiassociati.it 4 tal caso, è onere del contribuente fornire la relativa documentazione. Per contro, l’Ufficio deve provare: • il possesso dei beni sui quali si basano gli indici; • le condizioni legittimanti l’accertamento basato sul redditometro (cfr. § 1). 6.2 BENI IN POSSESSO DI SOGGETTI TERZI L’accertamento può essere basato anche su beni intestati a terzi, di fatto utilizzati, a qualsiasi titolo, dal contribuente. In base all’esempio riportato nel § 5, qualora la rettifica venga effettuata nei confronti di Tizio, l’Ufficio, tramite apposita attività istruttoria, può dimostrare che la vettura, sebbene intestata a Caio, è di fatto utilizzata da Tizio. Inoltre, non è escluso che l’Ufficio riesca a dimostrare la disponibilità di una vettura, formalmente intestata alla società, di cui il soggetto “accertato” è socio. 7 CONCLUSIONI In base a quanto esposto, possono essere inseriti nelle liste selettive i contribuenti che: • hanno acquistato un’auto con oltre 2.000 cm cubici di cilindrata, immatricolata nel 2003; • hanno effettuato, nel periodo intercorrente tra l’1.1.2003 e il 31.3.2007, un acquisto registrato che, al netto di eventuali disinvestimenti, possa far presumere un reddito annuo superiore a quello dichiarato. Ciò non toglie che l’accertamento possa basarsi su altri fatti-indice (es. possesso di imbarcazioni o di cavalli da corsa), in quanto i requisiti stabiliti dalla circolare hanno rilevanza solo ai fini della formazione delle liste selettive. Secondo l’Agenzia, è necessario che il reddito complessivo netto accertabile si discosti per almeno un quarto dal reddito imponibile dichiarato e che tale scostamento si sia protratto per almeno due periodi d’imposta consecutivi. Come rilevato nel § 1, ai fini della legittimità dell’accertamento, lo scostamento rispetto al risultato derivante dall’applicazione dei “coefficienti redditometrici” deve essersi verificato per due o più periodi d’imposta. Esempio Scostamento rispetto all’applicazione dei “coefficienti redditometrici” Periodo d’imposta Reddito dichiarato dal contribuente Reddito complessivo accertato in base al redditometro 2002 200.000,00 250.000,00 50.000,00 2003 160.000,00 210.000,00 50.000,00 Nel caso prospettato nella tabella, è possibile rettificare il reddito in base al “redditometro”. Cordiali saluti. Studio Peretti Carcaterra Settembre 2007 Torino, Piazza Statuto 16 - tel. + 39 011 5212480 - fax + 39 011 4362667 [email protected] www.perettiassociati.it