pescare in provincia di Brescia

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pescare in provincia di Brescia
A cura di:
Ufficio Pesca - Provincia di Brescia
Via Milano, 13 25126 BRESCIA
Tel.030-3749702/704
Orario di apertura sportelli: Dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30
alle 16,30-Venerdì dalle 9,00 alle 12,00
Sportelli:
Tel.030-3749519/520
Disegni:Francesca Chiarappa, Alberto Gadola
Cartografia: GRAIA Varese
Fotografia di copertina:Pontedilegno, Torrente Frigidolfo
Mauro Merli Archivio E.U.F.F.
PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio Caccia e Pesca
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Brescia, febbraio 2005
L’ASSESSORE
Alessandro Sala
Classificazione delle acque provinciali
Ai sensi dell’art. 7 comma 8 della L.R. 30.7.2001 n. 12 le acque della
provincia di Brescia, ai fini della pesca, sono così classificate:
$FTXHGLWLSR$
Lago di Garda
Lago di Iseo (il cui confine a sud con il Fiume Oglio è il ponte
Paratico-Sarnico)
Lago d’Idro.
$FTXHGLWLSR%
:
: Fiume Oglio con tutti i suoi affluenti e tutti i laghi
alpini (ad eccezione del lago Moro)
6HELQR affluenti del lago d’Iseo
9DOOH 7URPSLD Fiume Mella e suoi affluenti sino a Sarezzo (Ponte
Zanano)
9DOOH6DEELD: Fiume Caffaro ed affluenti; Fiume Chiese fino Vobarno
e suoi affluenti sino a Gavardo
$OWR*DUGD: affluenti del lago di Garda a monte di Salo'
(ad eccezione
del lago di Valvestino).
9DOOH &DPRQLFD
$FTXHGLWLSR&
:
Sono acque di tipo C tutte le restanti che non sono state classificate di
tipo A e di tipo B, compreso il Lago Moro e il lago di Valvestino.
Pesca dilettantistica nelle acque di tipo A
LAGO DI GARDA
Gli attrezzi e i modi consentiti per la pesca dilettantistica sono elencati
all’art. 8 del Regolamento interprovinciale di pesca del lago di Garda
approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione 12.6.2000 n.
22.
3HVFDQRWWXUQD
E’ consentita solo da riva con l’utilizzo della canna (massimo tre
canne con o senza mulinello, con un massimo complessivo di sei ami
con esche singole artificiali o naturali) limitatamente all’anguilla, ai
ciprinidi ed alla bottatrice.
3HVFDGLOHWWDQWLVWLFDGDOODULYD
E’ consentita con i seguenti mezzi e modi:
- massimo tre canne con o senza mulinello, con un massimo
complessivo di sei ami o altre esche singole artificiali o naturali salvo
che per la pesca al coregone lavarello per la quale è consentito l’uso di
non più di due canne per pescatore con un massimo di 10 ami
complessivi. L’uso dell’amettiera per coregoni è vietato durante il
periodo di divieto di cattura della specie; è sempre vietato il suo uso a
traina;
-per la pesca dell’alborella è consentito l’uso di una sola canna munita
di una lanzettiera con un massimo di 15 lanzette;
- bilancino o bilancella di lato non superiore a 1,5 m e maglia non
inferiore a 10 mm, montato su palo di manovra. L’attrezzo deve essere
utilizzato solo dalla riva a piede asciutto, nel rispetto dei periodi di
divieto di cattura delle specie ittiche e durante gli orari diurni previsti
per la pesca dilettantistica, con il divieto assoluto di utilizzo dal 05.06
al 25.07. E’ sempre vietato il sistema a teleferica;
- guadino, senza limite di maglia, e raffio: l’uso è ammesso
esclusivamente per il recupero del pesce allamato.
3HVFDGLOHWWDQWLVWLFDGDQDWDQWH
Il natante può sostare ad una distanza non inferiore a 100 m dagli
attrezzi fissi di pesca o dagli impianti ittiogenici e ad una distanza non
inferiore a 50 m dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti. La
pesca dilettantistica da natante oltre ad essere consentita con i mezzi e
nei modi indicati per la pesca dilettantistica da riva, è consentita:
- con l’uso di tre tirlindane per imbarcazione nei seguenti modi e
tempi: a) tirlindana da carpione (dindana o matros): attrezzo costituito
da un unico filo zavorrato di bava o di metallo della lunghezza
massima di 150 m dotato di non più di 12 rami laterali recanti
ciascuno una latta raffigurante un pesciolino. E’ proibita durante il
periodo di divieto del carpione; b) tirlindana da cavedano, trota e
luccio: attrezzo costituito da un filo unico di bava della lunghezza
massima di 80 m, dotato di non più di sei rami laterali recanti ciascuno
un’esca naturale o artificiale. Tale attrezzo è consentito durante tutto
l’arco dell’anno anche a nord della congiungente Punta San Vigilio –
Punta di Manerba, senza alcuna limitazione di distanza dalla riva; c)
“filagnino”: attrezzo con un solo filo, della lunghezza massima di 50
m, recante un’esca naturale o artificiale per la pesca del cavedano e
del luccio.
Durante il periodo di divieto del luccio è vietato l’uso di qualsiasi tipo
di tirlindana ad una distanza inferiore a 100 m dal battente dell’onda
nella zona di lago posta a nord della congiunzione Punta San Vigilio Punta di Manerba e ad una distanza inferiore a 500 m dal battente
dell’onda a sud dello stesso limite e comunque sempre in presenza di
fondali di profondità minore di 30 m.
=RQHGLGLYLHWRDVVROXWRGLSHVFD
E’ vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo ad una distanza
inferiore a 50 cm dagli sbocchi dei corsi d’acqua e dai ponti, e ad una
distanza inferiore a 100 m dagli impianti ittiogenici. La distanza da
osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore,
ma anche quella dell’esca o dell’attrezzo usato per la pesca.
4XDQWLWjGLFDWWXUDGHOODIDXQDLWWLFD
Per ogni giornata il pescatore dilettante non può catturare e trattenere
più di 3 capi di carpione, 6 capi di coregone lavarello, 6 capi di trota
spp (tutte le specie); 3 capi di luccio; 20 capi di pesce persico. Il
pescatore dilettante non può comunque catturare e trattenere più di 5
kg complessivi di pesce, indipendentemente dalle singole specie; per i
salmonidi (carpione, coregone, trota) i limite massimo è fissato in 6
capi complessivi per giornata.Si può derogare al limite complessivo di
peso sopra indicato nel solo caso che detto limite sia superato con
l’ultimo esemplare catturato.
8VRGLHVFKHHSDVWXUH
E’ consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali a esclusione
del sangue solido e delle interiora di animali.
E’ vietato utilizzare quale esca viva le specie non appartenenti alla
fauna ittica caratteristica del lago e le specie ittiche che non abbiano
ancora raggiunto la taglia minima di cattura prevista dalla normativa.
Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di un
kg. di larve di mosca carnaria, e non più di due kg di pastura,
comprensivi delle larve di mosca carnaria, fatta eccezione nel periodo
dall’1/06 al 30/09, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, nel quale il pescatore
può detenere e usare solo pastura a base di sostanze vegetali in
quantità non superiore a un Kg. e non più di cento grammi di esche
naturali, tra cui anche le larve di mosca carnaria.
E’ vietato pasturare con prodotti chimici, col sangue solido o liquido o
con interiora di animali.
E’ vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni genere a terra,
lungo i corsi o gli specchi d’acqua e nelle loro adiacenze, o scaricare
qualsiasi tipo di rifiuto nel lago.
0RGLGLSHVFDYLHWDWL
E’ vietato (art. 13 del regolamento interprovinciale della pesca nel
lago di Garda):
-usare materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica come mezzo di
uccisione o di stordimento della fauna ittica, ad eccezione che per
l’esercizio della pesca scientifica;
- gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorbidire, stordire o
uccidere la fauna ittica;
- esercitare la pesca nei canali in via di prosciugamento naturale o
artificiale, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in
altre acque pubbliche sotto il controllo della Provincia;
- esercitare la pesca nel lago e nei canali smuovendo il fondo delle
acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dal presente
regolamento;
- apporre segnali o legende portanti indicazioni riguardanti l’esercizio
della pesca, senza avere ottenuto regolare autorizzazione;
- usare fonti luminose durante l’esercizio della pesca, salvo che per la
segnalazione delle corde, file o tese di reti, da effettuarsi unicamente
con lampade comunque mai rivolte verso l’acqua;
- usare a strappo gli attrezzi armati con amo o ancoretta. Si intende
l’uso a strappo l’esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in
parti del corpo che non siano l’apparato boccale;
- pescare con le mani;
- estirpare i canneti, smuovere il fondo del lago, il letto del fiume
Mincio e dei canali, estirpare erbe anche sommerse, con qualsiasi
arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell’uso di reti e degli
attrezzi di pesca nei periodi e modi consentiti.
$OWUHSUHVFUL]LRQL
E’ vietato detenere sul luogo di pesca o nella barca attrezzi non
consentiti e nei periodi in cui essi sono vietati.
Il posto di pesca spetta al primo occupante: i pescatori sopraggiunti
devono tenersi a una distanza tale da non pregiudicare l’esercizio della
pesca.
/$*2',*$5'$
3HULRGLGLGLYLHWRHPLVXUHPLQLPHGLFDWWXUDGHOODIDXQDLWWLFD
I periodi di divieto hanno inizio alle ore 12 del primo giorno indicato e termine alle ore 12
dell’ultimo giorno.La cattura e la detenzione di specie ittiche diverse da quelle indicate in tabella
sono sempre vietate se di lunghezza inferiore a 5 cm. Le lunghezze minime dei pesci sono
misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale. Quella del gambero dall’apice
del rostro all’estremità del telson (coda). Il pesce catturato in periodo di divieto o di misura
inferiore alla minima prevista deve essere immediatamente reimmesso in acqua.
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Dal
al
15
01/06*
05/06
01/07
31/07*
10/06
06/07
40
-
-
30
05/06
25/06
30
30
15/11
20/06
15/11
31/01
20/08
15/01
LUCCIO (VR[OXFLXV
40
22/02
31/03
PERSICO REALE 3HUFDIOXYLDWLOLV
18
15/04
15/05
TINCA 7LQFDWLQFD
25
05/06
25/06
TROTA Lacustre e fario6DOPRWUXWWD
30
15/10
15/01
GAMBERO D’ACQUA DOLCE
7
01/04
30/06
AGONE
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ANGUILLA
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CARPA
&\SULQXVFDUSLR
CARPIONE
6DOPRFDUSLR
COREGONE LAVARELLO
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GHO OXQHGu DOOH RUH GHO PDUWHGu H GDOOH GHO PHUFROHGu DOOH GHO
JLRYHGu
LAGO D’ISEO
2UDULGLSHVFD
Nel lago d’Iseo, tenuto conto dei periodi di divieto di cattura delle specie
ittiche, l’attività di pesca dilettantistica può essere svolta in tutto l’arco
dell’anno. E’ sempre vietata da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima
dell’alba, con la sola eccezione della pesca notturna consentita con le
limitazioni sotto riportate.
0H]]LGLSHVFD
Ad eccezione delle zone nelle quali sono previste limitazioni ai mezzi di
pesca, gli attrezzi di pesca dilettantistica consentiti sono:
- canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre
esche singole artificiali o naturali nella misura di 3 canne-lenza per
pescatore;
- esclusivamente per la pesca al coregone da barca è consentito l'
uso di
non più di 2 canne armate con amettiera da 10 ami cadauna;
- esclusivamente per la pesca dell'
alborella è consentito l'
uso di una
canna-lenza con o senza mulinello armata con lanzettiera con massimo
di 15 lanzette vietata durante il periodo di divieto dell'
alborella e con
limitazione di cattura di 3 Kg complessivi di pescato per giornata;
- tirlindana o timoniera a più ami o cucchiai specialmente usata per la
pesca della trota, del salmerino e del cavedano, nella misura di 1 attrezzo
per pescatore con un massimo di 15 ami o cucchiaini vietata nel periodo
di divieto del salmerino e della trota;
- tirlindana o timoniera a un amo o cucchiaio specialmente usata per la
pesca del luccio e del persico reale con 15 cucchiaini nella misura di 1
attrezzo per pescatore vietata nel periodo di divieto del luccio e del
persico reale;
- bilancia o bilancella di lato non superiore a m 1,5 e maglia non inferiore
a, montata su palo di manovra con maglie non inferiori a mm 10.
L'
attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto;
- per il solo censuario di Monteisola è esteso l'
uso della spaderna ai
pescatori dilettanti nella misura di 1 spaderna per pescatore con non più
di 50 ami di misura non superiore al n. 4 con l'
obbligo dell'
apposizione
del contrassegno.
3HVFDQRWWXUQD
E’ consentita la pesca notturna limitatamente all’anguilla da esercitarsi con
l'uso di non più di tre canne e solo da riva.
4XDQWLWjGLFDWWXUDGHOODIDXQD
Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere
più di:
a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, coregoni e
salmerini) con il limite tassativo di: 1 capo di trota marmorata, 2 capi di
temolo;
b) 2 capi di luccio;
c) 3 Kg di alborelle;
d) 5 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere
precedenti.
Il limite di peso può essere superato in caso di cattura di un ultimo esemplare
di grosse dimensioni.
/LPLWD]LRQLDLPH]]LGLSHVFD
Nelle zone sotto indicate dall'1 novembre all'ultima domenica di febbraio la
pesca dilettantistica è consentita unicamente da terra con la sola canna (max
3) con o senza mulinello e con un massimo di 5 ami:
0217(,62/$ Dal porto di Peschiera Maraglio fino al porto di Carzano
0$521( Dall'albergo "La Galleria" fino all'inizio della prima galleria
della strada vecchia a Vello denominata "Culumbirì"
3,62*1( Dal confine con la provincia di Bergamo fino alla località
Govine davanti al Cavallo di Troia.
Nelle zone sotto indicate la pesca dilettantistica è consentita
unicamente da terra con la sola canna (max 3) con o senza mulinello e con
un massimo di 5 ami:
,6(2 Zona denominata “Lamette” dal confine con la Riserva naturale a
Sassabaneck parte est (casa Bonardi);
,6(2 Lungolago compreso tra la punta ovest scogliera e la punta est
dell’Ospedale civile;
0$521( Lungolago compreso tra la villa Cristina e l’imbocco della prima
galleria a monte del paese
0$521( In frazione di Vello, lungolago compreso tra la località Calchera
e l’inizio della galleria Colombaro;
3,62*1( Dalla Valle di Govine fino al confine con il Comune di Costa
Volpino
/$*2'¶,6(2
3HULRGLGLGLYLHWRHPLVXUHPLQLPHGLFDWWXUDGHOODIDXQDLWWLFD
I periodi di divieto, decorrono da un’ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un’ora
prima dell’alba del giorno di scadenza. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall’apice del muso
all’estremità della pinna caudale
SPECIE ITTICHE
Misure minime
Periodi di divieto
Cm
Dal
al
-
20/05
20/06
AGONE
%& 0).-/32/& & /54
15
15/05
15/06
% ANGUILLA
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35
-
-
25
20/05
20/06
30
01/06
30/06
25
-
-
30
01/12
15/01
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40
01/03
15/04
1*</32+& (+=)7 REALE
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APERSICO
16
01/04
15/05
22
01/05
15/06
25
20/04
20/05
30
01/12
20/01
35
15/12
30/04
25
01/06
30/06
30
01/12
20/01
40
01/12
20/01
% ALBORELLA
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BARBO
Barbus plebejus
CARPA
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CAVEDANO
Leuciscus cephalus
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Micripterus salmoides
PIGO
Rutilus pigus
SALMERINO A.
Salvelinus alpinus
TEMOLO
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FTROTA
D
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TROTA D
MARMORATA
LAGO D’IDRO
2UDULGLSHVFD
Nel lago d’Idro, tenuto conto dei periodi di divieto di cattura delle specie
ittiche, l’attività di pesca dilettantistica può essere svolta in tutto l’arco
dell’anno. E’ sempre vietata da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima
dell’alba, con la sola eccezione della pesca notturna consentita con le
limitazioni sotto riportate.
0H]]LGLSHVFD
Ad eccezione delle zone nelle quali sono previste limitazioni ai mezzi di
pesca, gli attrezzi di pesca dilettantistica consentiti sono:
-canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche
singole artificiali o naturali nella misura di 3 canne-lenza per pescatore;
-tirlindana e timoniera con un massimo di 10 ami o esche singole naturali o
artificiali;
-lanzettiera con un massimo di 15 lanzette.
Nel lago d’Idro è vietato pescare con il bilancino.
3HVFDQRWWXUQD
E’ consentita la pesca notturna all’anguilla, da esercitarsi con l’uso di non
più di due canne e solo da riva.
4XDQWLWjGLFDWWXUDGHOODIDXQDLWWLFD
Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del R.R. 9/2003, per ogni giornata di pesca il
pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:
a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, coregoni e
salmerini) con il limite tassativo di: 1 capo di trota marmorata, 2 capi di
temolo;
b) 2 capi di luccio;
c) 5 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere
precedenti.
Il limite di peso può essere superato in caso di cattura di un ultimo esemplare
di grosse dimensioni.
/LPLWD]LRQLDLPH]]LGLSHVFD
Nelle zone individuate ai successivi punti 1, 2 e 3, la pesca è consentita
unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un
massimo di tre ami, nel periodo dall’ultima domenica di febbraio alla prima
domenica di ottobre di ogni anno:
1) Da Porto Camerelle inizio roccia a Punta Silos;
2) All’interno della linea congiungente punta silos-punta del molo-scivolo
del ristorante “Lago”;
3) Dallo scivolo del ristorante “Lago” al Canal di confine.
/$*2'¶,'52
3HULRGLGLGLYLHWRHPLVXUHPLQLPHGLFDWWXUDGHOODIDXQDLWWLFD
I periodi di divieto decorrono da un’ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un’ora
prima dell’alba del giorno di scadenza. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall’apice del muso
all’estremità della pinna caudale
SPECIE ITTICHE
Misure minime
Periodi di divieto
Cm
ALBORELLA
%
& ')(+*-,()./& '!0)*-1)& & /
Dal
al
-
Solo pesca con reti
AGONE
%& 0).-/32/& & /54
15
15/05
15/06
ANGUILLA
%
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30
-
-
18
20/05
20/06
30
15/05
30/06
15
-
-
BARBO
Barbus plebejus
CARPA
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CAVEDANO
Leuciscus cephalus
COREGONE
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30
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15/01
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40
20/02
31/03
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APERSICO
16
05/04
20/05
22
01/05
15/06
18
20/04
20/05
25
20/05
20/06
1^ dom.
ott.
1^ dom.
ott.
ult.dom
febbr.
ult.dom
febbr.
PERSICO TROTA
Micripterus salmoides
PIGO
Rutilus pigus
TINCA
B 7 ,</C> 7 ,</
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D K%9ML B G ?
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D
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TROTA D
MARMORATA
30
40
Pesca dilettantistica nelle acque di tipo B
Nelle acque di 7LSR % la pesca ad ogni specie ittica Ê 9,(7$7$ da
un’ora dopo il tramonto della PRIMA DOMENICA DI OTTOBRE ad
un’ora prima dell’alba dell’8/7,0$'20(1,&$',)(%%5$,2
Orari di pesca
Nelle acque di tipo B, fermo restando il periodo annuale di divieto di
pesca, la pesca dilettantistica è sempre vietata da un’ora dopo il
tramonto ad un’ora prima dell’alba.
Mezzi di pesca
La pesca nelle acque di tipo B può essere esercitata esclusivamente
con l’uso di una sola canna da pesca per pescatore con o senza
mulinello, armata con un massimo di tre esche naturali o artificiali.
Quantità di cattura della fauna ittica
Ai sensi dell’art.3 comma 3 del R.R. 9/2003 per ogni giornata di pesca
il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:
a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, coregoni e
salmerini) con il limite tassativo di:
- 1 capo di trota marmorata
- 2 capi di temolo
b) 2 capi di luccio
c) 5 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere
precedenti. Il limite di peso può essere superato in caso di cattura di
un ultimo esemplare di grosse dimensioni.
Divieti particolari
E’ vietato utilizzare o detenere larve di mosca carnaria, pasturare in
qualsiasi forma, pescare dai ponti.
3HVFDGLOHWWDQWLVWLFDQHOOHDFTXHGLWLSR&
Orari di pesca
Nelle acque di tipo C la pesca dilettantistica è sempre vietata da un’ora
dopo il tramonto ad un’ora prima dell’alba, con la sola eccezione della
pesca notturna consentita con le limitazioni sotto riportate.
Nelle acque di tipo C, tenuto conto dei periodi di divieto di cattura delle
specie ittiche, l’attività di pesca dilettantistica può essere svolta in tutto
l’arco dell’anno, ad eccezione dei seguenti tratti dove vige LO GLYLHWR GL
SHVFD GDOOD SULPD GRPHQLFD GL RWWREUH DOO¶XOWLPD GRPHQLFD GL
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Mezzi di pesca
La pesca dilettantistica è consentita con i seguenti mezzi:
-canna lenza, con o senza mulinello con un massimo di 5 ami o altre
esche singole artificiali o naturali;
-bilancia o bilancella di lato non superiore a m 1,5 con maglie non
inferiori a mm 10, montata su palo di manovra, con utilizzo consentito
solo da riva a piede asciutto;
-un utilizzo massimo di tre canne lenza occupando uno spazio operativo
comunque non superiore ai dieci metri.
Pesca notturna
E’ consentita la pesca notturna limitatamente all’anguilla con l’uso di non
più di due canne e solo da riva.
Quantità di cattura della fauna ittica
Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e
detenere più di:
a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, coregoni,
salmerini) con il limite tassativo di:
- 1 capo di trota marmorata
- 2 capi di temolo
b) 2 capi di luccio
c) 5 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere
precedenti.
Il limite di peso può essere superato in caso di cattura di un ultimo
esemplare di grosse dimensioni.
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SPECIE ITTICHE
Misure minime
Periodi di divieto
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Pesca dilettantistica da natante
La pesca dilettantistica può essere svolta nelle acque di tipo A da
natante ancorato o in movimento; nelle acque tipo B e C può essere
esercitata solo se quest’ultimo poggia con una estremità alla riva.
Durante l’esercizio della pesca da natante non è consentito l’uso
dell’ecoscandaglio.
Per la pesca dilettantistica da natante nel lago di Garda vedere alla
pagina 8 (Pesca dilettantistica nelle acque di tipo A)
Pesca a mosca”
Nei tratti individuati dalla Provincia (sotto riportati) la pesca a mosca
deve essere esercitata con canna singola con o senza mulinello per
sistema a mosca con coda di topo armata con non più di tre mosche
artificiali montate su amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione
schiacciato. E’ obbligatorio effettuare il rilascio del pescato con ogni
accorgimento utile al fine di arrecare il minor danno possibile alla
fauna ittica.
Prima di esercitare la pesca, nelle zone soggette a limitazioni
particolari, quali ad esempio la misura minima superiore ai tratti
limitrofi ed il rilascio del pescato, è fatto obbligo di depositare il pesce
precedentemente pescato in altri luoghi.
Il pescatore deve essere munito di tesserino giornaliero rilasciato dalla
Provincia a titolo gratuito con restituzione obbligatoria al termine
dell’attività piscatoria giornaliera.
Nella provincia di Brescia sono state istituite le seguenti zone di sola
pesca a mosca:
Fiume Chiese - Sabbio Chiese
Dall’isolotto a valle della frazione di Pavone fino alla località
“Fornaci” per 1.340 m
Fiume Oglio - Vezza d’Oglio
Dalla località “Baita del Turista”alla località “Fontanacce Ponte
d’Avena” per 1.620 m
Fiume Oglio -Incudine
Dal confine comunale con Vezza d’Oglio alla località “Salto del lupo”
per 960 m
Pesca “prendi e rilascia”
Nei tratti individuati dalla Provincia (sotto riportati) è obbligatorio
l’utilizzo di ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.
In queste zone è obbligatorio effettuare il rilascio del pescato con ogni
accorgimento utile al fine di arrecare il minor danno possibile alla
fauna ittica.
Prima di esercitare la pesca, nelle zone soggette a limitazioni
particolari, quali ad esempio la misura minima superiore ai tratti
limitrofi ed il rilascio del pescato, è fatto obbligo di depositare il pesce
precedentemente pescato in altri luoghi.
Tutte le esche
Fiume Oglio Sonico/Malonno
Dalla confluenza con il torrente Remulo a Monte per 1.000 m
Fiume Chiese/Gavardo
Dalla passerella ciclo-pedonale di Gavardo alla presa del Naviglio
grande per 1.103 m
Solo artificiali
Nel tratto sotto riportato, sono vietate le esche naturali.Il pescatore
deve essere munito di tesserino giornaliero rilasciato dalla Provincia a
titolo gratuito con restituzione obbligatoria al termine dell’attività
piscatoria giornaliera.
Fiume Chiese Gavardo/Muscoline
Dal ponte della tangenziale sino allo sbocco a valle della centrale
Medeghini per 1.863 m
Licenza di pesca dilettantistica
/DOLFHQ]DGLSHVFDGLWLSR%
autorizza la pesca dilettantistica con gli
attrezzi consentiti dalla normativa regionale e la pesca subacquea nei
tratti lacuali individuati dalla Provincia.
Per il rilascio della licenza di pesca di tipo B occorre presentare ai
competenti uffici una domanda su apposito modulo alla quale devono
essere allegate le ricevute dei versamenti a favore della Regione e
della Provincia; (il versamento provinciale è comprensivo del
pagamento di una marca da bollo di valore corrente)fotocopia della
carta d’identità, una fotografia e 1 marche da bollo di valore corrente.
La ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale,
limitatamente all’anno in corso di validità, deve essere allegata alla
licenza. La medesima ha validità dalla data indicata nella licenza di
pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno
successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il
versamento. /DYDOLGLWjGHOODOLFHQ]DGLWLSR%qGLGLHFLDQQL.
Il titolare, per l’esercizio della pesca, deve provvedere ogni anno al
versamento della tassa di concessione regionale non prima di quindici
giorni dalla scadenza annuale della licenza.
I cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere la licenza di
pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i
residenti nella provincia.
Alle persone non residenti sul territorio italiano è rilasciata la OLFHQ]D
GL SHVFD GL WLSR ' che autorizza all’uso di attrezzi e mezzi di pesca
consentiti per la pesca dilettantistica di tipo B. E’ costituita dalla
ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale a favore
della Regione Lombardia.
/DVXDYDOLGLWjqGLWUHPHVL
,O SHUPHVVR WXULVWLFR GL SHVFD
dilettantistica YDOLGR TXLQGLFL JLRUQL,
è sostituivo della licenza di pesca di tipo B; permette al titolare
l’esercizio della pesca in tutte le acque della provincia previo
versamento dell’importo di ¼ 5 a favore della Provincia.
Esenzione licenza
I PLQRUL GL DQQL possono esercitare la pesca in Lombardia, senza
essere in possesso di licenza, con l’uso della sola canna, con o senza
mulinello, armata con uno o più ami.
Esenzione tassa di concessione regionale
Non è dovuta la tassa di concessione regionale per la licenza per
l’esercizio della pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel
territorio italiano di HWj LQIHULRUH DL GLFLRWWR DQQL R VXSHULRUH DL
VHVVDQWDFLQTXHDQQLHDLSRUWDWRULGLKDQGLFDSILVLFR di cui all’art. 3
della L. 5.2.1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, che
esercitino la pesca con l’uso della sola canna, con o senza mulinello,
armata con uno o più ami.
Pesca subacquea
La pesca subacquea (art. 10 Regolamento Regionale 9/2003) può
essere effettuata da soggetti in possesso della licenza di tipo B, solo in
apnea, dall’alba al tramonto, con fucile non provvisto di carica
esplosiva e senza l’ausilio di fonti luminose. Chi esercita la pesca
subacquea deve inoltre attenersi alle norme di sicurezza previste dalle
vigenti leggi in materia di navigazione delle acque interne. Nella fase
di avvicinamento alla zona di pesca dove è ammessa la pesca
subacquea, il fucile non deve essere trasportato armato.
La pesca subacquea può essere esercitata solo ed esclusivamente nel
Lago di Iseo e di Garda (con le prescrizioni previste dall’art. 8 comma
3 del Regolamento interprovinciale della pesca nel lago di Garda
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 12.6.2000 n.
22), limitatamente ai seguenti tratti:
LAGO D’ISEO
Dall’inizio della *DOOHULD ³&RORPEHU´ LQ 9HOOR fino allo sbocco
verso 7ROLQH dell’ ultima galleria della s.s. 510 per un limite di 60 m
dalla riva.
LAGO DI GARDA
'D /LPRQH D *DUJQDQR: dal confine con la provincia di Trento fino
al porto di Gargnano per 60 m dalla riva;
7RVFRODQR
: dalla Cartiera al porto nuovo (scalo traghetti) per 60 m
dalla riva;
'D 6 )HOLFH D 'HVHQ]DQR
: dal porto di Portese fino al ponte
Feltrinelli in Desenzano per 1 Km dalla riva;
'D'HVHQ]DQRD6LUPLRQH
: da Villa Miramare in Desenzano fino alle
Grotte di Catullo per un 1,5 Km dalla riva con una fascia di rispetto di
100 m dalla riva e con divieto di esercizio dal 20 maggio al 20 giugno
nel tratto da Villa Miramare fino al Porto Sirmione 2;
6LUPLRQH: dalle Grotte di Catullo fino alla località Lugana al confine
con la Provincia di Verona per 1,5 Km dalla riva con fascia di rispetto
di 200 m dalla riva e con divieto di esercizio dal 20 maggio al 20
giugno da Porto Galeazzi fino alla località Lugana.
Disposizioni per la pesca
subacquea nel lago di Garda
La pesca subacquea è consentita nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
-è consentita ai maggiori di 18 anni in possesso di licenza di pesca,
esclusivamente in apnea e con fucile subacqueo munito di arpione con
non più di cinque punte;
-con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale
bianca di dimensioni conformi alle leggi vigenti per segnalare la
propria presenza;
-con apposita unità di appoggio dotata di bandiera di segnalazione
rossa con striscia diagonale bianca. Nei casi di immersione con
partenza da riva si rispettano le modalità previste dalla normativa
regionale vigente in materia di navigazione;
-entro una distanza da 50 metri dalla bandiera o dal natante di
segnalazione;
-a una distanza superiore a 100 m dalle zone di protezione e di
ripopolamento ittico, di protezione archeologica, dagli allevamenti
ittici, dagli attrezzi fissi di pesca nonché da ogni altra zona di tutela
ambientale ove già sia previsto il divieto; a una distanza superiore a 50
metri dai canneti, dalle opere portuali e dai loro accessi, dalle zone di
ormeggio autorizzate dagli organi competenti, dai segnali di
navigazione e dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti; al di
fuori delle zone ove è praticata la balneazione e della rotta delle unità
di servizio pubblico di linea; al di fuori dei corridoi di lancio dello sci
nautico.
E’ vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima
di entrare in acqua o in emersione; è vietato affidare il fucile
subacqueo a persona di età inferiore a 18 anni.
Laghetti di pesca sportiva
Il Regolamento Regionale n. 9/2003 disciplina la pesca nei laghetti,
cave e specchi d’acqua in disponibilità privata ma comunicanti con
acque pubbliche o alimentati da acque sorgive ove si eserciti l’attività
di pesca, anche a pagamento. I bacini di cui sopra assumono la
denominazione di Centri Privati di Pesca (CPP) a seguito di specifica
autorizzazione provinciale, previa domanda da parte di chi ha la
disponibilità dei bacini.
L’esercizio della pesca nei C.P.P. può essere concesso in deroga ai
periodi di divieto di pesca, alle misure minime della fauna ittica e
quantità di cattura, agli orari e mezzi di pesca di cui al Regolamento
Regionale n. 9/2003.
I Centri Privati di Pesca devono essere segnalati con l’apposizione di
tabelle su conforme modello rilasciato dalla Provincia.
Il titolare del C.P.P. deve provvedere che chiunque, munito di mezzi
di pesca, trasporti pesce proveniente dal C.P.P., debba essere munito
di documentazione attestante la provenienza del pesce rilasciata dal
gestore del sito ove è avvenuta la cattura.
Il pesce pescato nei C.P.P. deve essere sempre asportato morto.
Elenco dei campi fissi istituiti dalla Provincia di Brescia
(con l'indicazione della gestione e delle specie ittiche di cui è autorizzata l'immissione)
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Provvedimenti in materia di tutela ambientale
ed ecologica (L.R. 27.7.1977 N. 33)
ANFIBI E MOLLUSCHI (art. 14)
Durante l’intero arco dell’anno la raccolta o distruzione di uova e la
cattura od uccisione di girini di tutte le specie di anfibi sono vietate.
Dal 1° febbraio al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie di
anfibi del genere Rana.
Dal 1° marzo al 30 settembre è vietata la cattura di tutte le specie di
molluschi del genere Helix.
Nel restante periodo dell’anno la cattura di rane adulte e di lumache è
consentita per una quantità giornaliera non superiore a due
chilogrammi per persona.
La cattura di rane e di lumache non è ammessa durante la notte da
un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole.
La cattura, il trasporto ed il commercio di rospi del genere Bufo sono
vietati.
GAMBERI (art. 15)
La cattura, il trasporto ed il commercio di gamberi d’acqua dolce
(Astacus fluviatilis) sono vietati.
Elenco delle zone di protezione
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Legge Regionale 30 luglio 2001 n. 12
Norme per l’incremento e la tutela del patrimonio ittico e l’esercizio
della pesca nelle acque della Regione Lombardia
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI ED OR-GANIZZATIVE
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1. La fauna ittica, ed in particolare quella autoctona vivente nelle acque interne del territorio
regionale, è tutelata nell’interesse della comunità e della qualità dell’ambiente.
2. Allo scopo di adempiere alle finalità di cui al comma 1, la Regione persegue la
salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l’attività piscatoria
nel rispetto dell’equilibrio biologico ed ai fini della tutela e dell’incremento naturale della
fauna ittica autoctona, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela delle acque
ed alla programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale ed ambientale.
3. La Regione promuove e favorisce la ricerca, la sperimentazione, nonché l'
acquacoltura
finalizzate alla gestione della pesca ed al ripopolamento delle acque.
4. La Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei parchi regionali, delle
scuole, delle associazioni culturali, naturalistiche e piscatorie, la conoscenza della fauna
ittica, dell’ambiente e la loro tutela anche mediante attività di divulgazione, corsi di
formazione e di aggiornamento, manifestazioni culturali, sociali e di solidarietà.
5. L'
attività piscatoria nelle acque pubbliche della Regione è disciplinata dalla presente legge,
salvo quanto disposto in materia dalla legge 22 novembre 1988, n. 530 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la
pesca nelle acque italo-svizzere firmata a Roma il 19 marzo 1986).
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1. Alla Regione competono le funzioni e i compiti concernenti i rapporti con l’Unione
europea, lo Stato, la formulazione degli indirizzi programmatici in campo ittico, il
coordinamento delle funzioni conferite e la relativa vigilanza, nonché quanto previsto dalla
normativa sul riordino delle competenze regionali e il conferimento di funzioni in materia di
agricoltura.
2. Le province esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge, ivi
comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica e nei corpi idrici all'
interno delle
aree regionali protette, ad esclusione delle funzioni espressamente riservate ad organi
regionali e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.
3. Le funzioni amministrative relative ad acque di interesse interprovinciale vengono
esercitate da tutte le province interessate, sentita la Regione, al fine di garantire una comune
gestione della pesca.
4. Le province possono adottare regolamenti finalizzati alla gestione di corpi idrici classificati
ai fini della pesca per il raggiungimento delle finalità del piano ittico provinciale.
5. In caso di inosservanza da parte della provincia dei termini per l’adempimento degli
obblighi previsti dalla presente legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro un
congruo termine, adotta i provvedimenti sostitutivi.
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1. Le province esercitano le funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e
ne effettuano la ricognizione.
2. Il diritto esclusivo di pesca è gestito dal proprietario o dal concessionario in base a quanto
disposto dalla presente legge, nell'interesse della comunità.
3. Il programma delle opere ittiogeniche, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo, è
comunicato alla provincia competente per territorio entro il 31 agosto e si intende approvato
in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre successivo.
4. In caso di mancata presentazione del programma delle opere ittiogeniche, la provincia
elabora un programma sostitutivo congruente con i programmi presentati negli ultimi tre anni
e ne affida l'esecuzione al concessionario o proprietario del diritto esclusivo, al quale
competono gli oneri economici della redazione del programma sostitutivo.
5. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca prevista dall'articolo 5, comma 10,
espropria, ai sensi delle vigenti leggi e salvo indennizzo, i diritti esclusivi di pesca comunque
denominati e costituiti, anche in caso di mancata esecuzione dei programmi approvati ai sensi
dei commi 3 e 4.
6. L’indennità di esproprio è determinata dalla provincia nel rispetto delle disposizioni
vigenti, in proporzione alle tasse pagate dall’espropriando nell’ultimo decennio sul diritto e
per l’esercizio di esso.
7. La provincia può altresì stipulare convenzioni con i titolari dei diritti esclusivi di pesca, al
fine di liberalizzarne l'esercizio.
8. Per l’attuazione dei piani di cui all'articolo 8 le province utilizzano il personale delle
precedenti gestioni che ne faccia domanda entro novanta giorni dall’avvenuto esproprio e
risulti in servizio, da almeno un anno, alla data d’avvio dello stesso procedimento di
esproprio.
9. La gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca, comunque
denominate e costituite, è normata nel regolamento di cui all’articolo 20, comma 3
$UWLFROR
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1. La provincia, per favorire la pescosità delle acque o la produzione ittica, può rilasciare a
soggetti pubblici o privati, singoli o associati, concessioni a scopo di piscicoltura o
acquacoltura.
2. La provincia, allo scopo di attuare particolari gestioni della pesca previste dal piano ittico
provinciale e nel rispetto della carta ittica provinciale, può affidare, qualora ne facciano
richiesta, a comuni, comunità montane o ad associazioni qualificate di pescatori dilettanti e
professionisti, preferibilmente consorziate, la gestione di tratti di corpi idrici classificati ai fini
della pesca.
3. La concessione è rilasciata per una durata non superiore ad anni dieci ed è rinnovabile.
4. Al concessionario, o a persone da lui autorizzate, è consentito prelevare fauna ittica a scopo
di vendita o di ripopolamento di altre acque dello stesso bacino imbrifero.
5. Le concessioni a scopo di piscicoltura e acquacoltura in atto all’entrata in vigore della
presente legge possono essere rinnovate qualora non contrastino con le previsioni dei piani
ittici provinciali di cui all’articolo 8, comma 6; in caso di mancato rinnovo tali concessioni
decadono di diritto.
6. Nel rilascio delle concessioni è data priorità per le acque classificate, ai sensi dell'articolo 7,
di tipo A ai pescatori di professione associati; per le acque diversamente classificate è data
priorità alle associazioni di pescatori dilettanti, che siano in possesso della qualifica di cui
all'articolo 6.
7. Gli enti elencati al comma 2, al fine di esercitare la gestione della pesca, potranno affidarsi
alle associazioni di pescatori dilettanti che siano in possesso della qualifica di cui all'articolo
6.
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1. E' istituita la consulta regionale della pesca, che ha il compito di formulare proposte e di
esprimere pareri:
a) sulla legislazione regionale in materia di pesca;
b) sulla proposta di indirizzi di pianificazione regionale che abbiano attinenza con la
gestione della fauna ittica;
c) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di informazione, finalizzati alla
conoscenza delle specie ittiche presenti ed alle conseguenti attività gestionali;
d) su ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali.
2. La consulta regionale della pesca esprime pareri in tempi determinati dal regolamento
interno e comunque non inferiori a trenta giorni.
3. La consulta regionale della pesca ha sede presso la giunta regionale ed è composta:
a) dall’assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;
b) da quattro assessori provinciali designati dall'Unione province lombarde (U.P.L.);
c) dal dirigente regionale competente;
d) da un funzionario della direzione generale regionale competente con funzioni di segretario;
e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall’associazione
maggiormente rappresentativa a livello regionale e tre dalle altre associazioni più
rappresentative a livello regionale;
f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno per ogni lago, designati dalle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente
rappresentative a livello regionale;
h) da un rappresentante degli acquacoltori, designato dall’associazione di categoria
maggiormente rappresentativa a livello regionale;
i) da un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico.
4. Ai lavori della consulta regionale della pesca possono partecipare, senza diritto di voto, un
rappresentante per ogni associazione di pesca dilettantistica in possesso della qualifica di cui
all’articolo 6 e un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche.
5. I componenti della consulta regionale sono nominati con decreto del Presidente della giunta
o dell'assessore competente per materia se delegato. La consulta rimane in carica per la durata
della legislatura in cui viene costituita. Per la partecipazione alle sedute della consulta
vengono riconosciuti ai componenti della stessa i compensi previsti dalle disposizioni
regionali.
6. Le associazioni a carattere regionale di cui al comma 3, lettera e), devono essere in
possesso della qualifica di cui all'articolo 6.
7. Non può far parte della consulta regionale e ne decade colui nei cui confronti siano state
accertate violazioni alle disposizioni vigenti in materia di pesca.
8. Le designazioni di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) devono pervenire alla direzione
generale regionale competente entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente
della giunta o l’assessore competente per materia se delegato, provvede comunque alle
nomine, tenuto conto delle designazioni pervenute.
9. Ogniqualvolta sia ritenuto utile, il Presidente della consulta regionale potrà far partecipare
ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti dei comuni, delle comunità montane
territorialmente competenti e delle direzioni generali della giunta regionale direttamente
coinvolte, nonché di associazioni e istituzioni a carattere nazionale o regionale interessate ai
problemi della gestione della fauna ittica e della pesca.
10. Le province provvedono alla costituzione di consulte provinciali della pesca. Nella
composizione di tali organismi tecnico-consultivi è assicurata la rappresentanza delle
associazioni di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori,
dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica con funzioni
di consulente scientifico.
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1. Sono qualificate dalla Regione, su loro richiesta, le associazioni di pescatori dilettanti
operanti sul territorio regionale che:
a) siano costitute mediante atto pubblico, o scrittura privata registrata;
b) abbiano un minimo di quattromila soci residenti in Lombardia o duemila soci residenti in
almeno sei province lombarde con almeno duecento soci per provincia che, in entrambi i casi,
siano in possesso della licenza di cui all'articolo 16, nonché abbiano versato il tributo
regionale annuale;
c) garantiscano un'adeguata pubblicità al bilancio;
d) perseguano i seguenti scopi:
1) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;
2) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la coscienza ecologica in
relazione alla difesa della fauna ittica e dell’integrità dell’ambiente naturale;
3) collaborare con la Regione e le province ai fini di una reale partecipazione dei pescatori
alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 8;
4) promuovere iniziative di pesca dilettantistica e disporre di volontari che collaborino alle
funzioni di vigilanza ittica;
5) collaborare con le province alle attività di gestione delle acque;
6) collaborare con i parchi regionali alle attività di divulgazione, formazione e aggiornamento.
2. La qualificazione di cui al comma 1 è attribuita con decreto del Presidente della giunta o
dell'assessore competente per materia se delegato, e revocata qualora vengano meno i requisiti
di cui al medesimo comma 1.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL’ITTIOFAUNA
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1. Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono classificate in acque di tipo A, B, C
e acque pubbliche in disponibilità privata.
2. Le acque dei grandi corpi idrici con caratteristiche biologico-ittiogeniche che presentano
una popolazione ittica durevole ed abbondante o che rappresentano prevalentemente una
risorsa economica per la pesca, sono classificate di tipo A.
3. Le acque che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono principalmente e
naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole, sono classificate di tipo B.
4. Le acque che presentano un popolamento ittico prevalente di specie ciprinicole o comunque
diverse dai salmonidi sono classificate di tipo C.
5. Laghetti, cave e specchi d'acqua, situati all'interno di aree di proprietà privata sono
denominati acque pubbliche in disponibilità privata.
6. Nelle acque di tipo A, B, C e nelle acque denominate acque pubbliche in disponibilità
privata è consentita la pesca dilettantistica.
7. La pesca professionale è consentita nelle acque di tipo A e C con i mezzi e secondo le
modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 3.
8. Le province provvedono, secondo quanto previsto dal presente articolo, alla classificazione
delle acque di tipo A, B e C interamente ubicate nel proprio territorio.
9. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge tutte le
province interessate provvedono, attraverso specifici accordi, alla classificazione delle acque
interprovinciali di tipo A, B e C; decorso, senza accordo, tale termine la Regione provvede
con proprio atto, anche sulla base degli elementi e delle indicazioni fornite dalle medesime
province.
10. La classificazione delle acque di cui ai commi 8 e 9 è trasmessa, entro trenta giorni
dall’approvazione, dalle province alla Regione.
11. La disciplina delle acque pubbliche in disponibilità privata è determinata dalla giunta
regionale con il regolamento di cui all’articolo 20, comma 3.
12. La giunta regionale classifica le acque e disciplina le modalità e i tempi di pesca nei bacini
idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, d’intesa con la regione
confinante e sentita la provincia interessata.
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1. La giunta regionale, sentita la consulta regionale della pesca di cui all'articolo 5, adotta
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il documento tecnico
regionale per la gestione ittica e la carta regionale delle vocazioni ittiche contenenti le
indicazioni operative e le principali prescrizioni per la tutela e l'incremento dell'ittiofauna.
2. La carta regionale delle vocazioni ittiche contiene:
a) l'individuazione dei principali corpi idrici;
b) le zone di tutela e ripopolamento per le specie ittiche autoctone di maggior
importanza faunistica ed alieutica;
c) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e
biologiche, attuali e potenziali.
3. Le previsioni del documento tecnico regionale per la gestione ittica comprendono:
a) le finalità principali relative alla gestione e al governo della pesca;
b) l'indicazione della tipologia degli interventi da effettuarsi per il recupero delle acque ai fini
della tutela e dell'incremento dell'ittiofauna;
c) l'elenco delle specie ittiche presenti nei corpi idrici della regione, distinte in
autoctone ed alloctone, con l'indicazione, per queste ultime, di quelle ritenute
dannose per l'equilibrio delle comunità indigene;
d) i tempi di attuazione delle prescrizioni e degli interventi;
e) l'indicazione dei finanziamenti necessari per la gestione dei piani ed i criteri di ripartizione
dei fondi tra le province.
4. Il documento tecnico regionale per la gestione ittica è verificato ed aggiornato almeno ogni
cinque anni tenendo conto degli aggiornamenti dei piani ittici provinciali di cui al comma 6,
ed alle indicazioni del piano di tutela delle acque, previsto dalla vigente normativa in materia.
5. Le province predispongono, sentita la consulta provinciale della pesca ed in base ai
contenuti del documento tecnico regionale per la gestione ittica, entro novanta giorni
dall’adozione del documento tecnico regionale di cui al comma 1, un piano ed una carta
provinciale delle vocazioni ittiche.
6. Il piano ittico provinciale prevede come contenuto necessario:
a) l’indicazione, a fini ricognitivi, delle acque interessate da diritti esclusivi di pesca di cui
all'articolo 3, da diritti demaniali esclusivi di pesca, da usi civici, ovvero da altri vincoli di
riserva di pesca di qualsiasi natura;
b) le eventuali espropriazioni e le convenzioni inerenti a diritti esclusivi di pesca di cui
all'articolo 3;
c) l’utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca;
d) le concessioni in atto di piscicoltura e acquacoltura;
e) le zone, costituite o da costituire, destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela
ittica, nonché la durata della destinazione;
f) i tratti di acque, classificate ai fini della pesca, nei quali si possono svolgere gare e
manifestazioni di pesca;
g) le particolari regolamentazioni di tratti di corpi d’acqua che permettono il raggiungimento
di finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica nonché di un coordinato
svolgimento della pesca professionale e del controllo del prelievo;
h) i ripopolamenti di fauna ittica che nelle acque di competenza devono essere effettuati
periodicamente con specie autoctone; la provincia in casi specifici e in particolari ambienti,
secondo quanto previsto dalla propria carta ittica, sentita la consulta provinciale della pesca,
può effettuare ripopolamenti con le specie alloctone ammissibili di cui al comma 3, lettera c);
i) i tratti di acque ove inibire o limitare la navigazione a motore;
l) i tratti lacuali nei quali può essere consentita la pesca subacquea;
m) i tratti di acque ove si svolge in via esclusiva la pesca a mosca, con coda di topo e con la
tecnica "prendi e rilascia";
n) l’organizzazione della vigilanza a tempo pieno per la pesca;
o) la previsione su base triennale dei mezzi finanziari necessari per la gestione del piano
provinciale.
7. La carta provinciale delle vocazioni ittiche comprende:
a) l’individuazione in scala 1:50.000 dei corpi idrici nell’ambito provinciale, con l’indicazione
della lunghezza, larghezza e portata d’acqua;
b) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e
biologiche attuali e potenziali con l’indicazione, per le acque di tipo A e B, della consistenza
della fauna ittica.
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1. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di rilevanza faunistica
per l'attività alieutica professionale sono attuate anche tramite la previsione di specifiche zone
di ripopolamento naturale, di protezione e di tutela ittica.
2. Le zone di protezione e ripopolamento ittico naturale di cui all'articolo 8, comma 6, lettera
e), individuano tratti di acque nelle quali la pesca è vietata per tutta la durata della loro
specifica destinazione e possono essere dotate di opere particolari per la produzione naturale
di fauna ittica. In queste zone sono ammesse catture esclusivamente ad opera della provincia
al fine di ripopolare altre acque di propria competenza e di contenere eventuali specie
interferenti con quelle di preminente interesse gestionale.
3. Le zone di tutela ittica previste dall'articolo 8, comma 6, lettera e) sono costituite da tratti di
acque opportunamente individuate, al fine di salvaguardare e incrementare, anche tramite la
realizzazione di opere destinate alla valorizzazione ed al miglioramento degli ambienti
acquatici, le specie di rilevanza ittiofaunistica per periodi limitati. In tali zone le province
possono autorizzare la pesca unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e
con un massimo di tre ami.
4. Le province, in casi di urgente necessità, possono istituire provvisoriamente zone di sola
protezione e tutela ittica anche al di fuori delle previsioni dei piani ittici provinciali di cui
all'articolo 8, comma 6.
5. Al fine di evitare danni all'ittiofauna ed all'ambiente in cui vive, la pesca può essere vietata
o limitata per periodi e località determinati con decreto del direttore generale regionale
competente. In casi di eccezionale gravità ed urgenza i predetti limiti e divieti di pesca nelle
acque di competenza provinciale sono disposti dalla provincia medesima con provvedimento
da comunicarsi immediatamente alla regione.
6. La provincia al fine di proteggere una determinata specie ittica o di tutelare una zona di
pesca, può consentire l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con esche artificiali
munite di singolo amo privo di ardiglione o con lo stesso schiacciato.
7. La provincia, ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone interviene con azioni
mirate atte a contenere le specie animali predatrici dell'ittiofauna nel caso queste provochino
danni all'equilibrio biologico del popolamento ittico.
8. La pesca all'interno delle aree regionali protette è disciplinata nel rispetto delle indicazioni
dettate dalla presente legge e dei suoi strumenti attuativi; la provincia, competente per
territorio, esercita le funzioni amministrative necessarie all'attuazione dei predetti indirizzi,
disponendo anche divieti o limitazioni particolari all'esercizio della pesca, allo scopo di
conservare l'ambiente delle aree regionali protette o di loro zone particolari o di riequilibrare
le comunità ittiche delle acque ricomprese nelle stesse aree regionali protette, in coerenza con
le finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di
riqualificazione degli ambienti acquatici espresse dagli atti programmatori propri degli enti
gestori delle aree protette.
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1. La pesca nelle acque di tipo B nonché i periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna
autoctona e di maggior pregio alieutico sono disciplinate dalla giunta regionale con il
regolamento di cui all'articolo 20, comma 3.
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5LSRSRODPHQWLLWWLFL
1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di migliorare, ricostruire e potenziare il patrimonio
ittico nelle acque della regione.
2. La provincia entro il 31 dicembre di ogni anno approva il programma per i ripopolamenti
ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.
3. La provincia dispone, in deroga ai tempi di divieto previsti dal regolamento di cui
all’articolo 10, la cattura di esemplari delle specie ittiche presenti nelle acque di propria
competenza, necessari per la riproduzione artificiale a scopo di ripopolamento.
4. La provincia, previa comunicazione alla Regione, può autorizzare, allo scopo di
riequilibrare la presenza di specie ittiche in determinati corpi idrici, la cattura di talune specie
e la loro immissione in altre acque.
5. E' vietato a chiunque immettere nelle acque fauna ittica senza l’autorizzazione della
provincia competente per territorio.
6. Le modalità d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri attrezzi necessari per la cattura
della fauna ittica sono determinate:
a) dalla provincia per le attività di cui ai commi 3 e 4, nonchè per le attività di censimento
qualitativo e quantitativo finalizzato alla predisposizione e all'aggiornamento della carta ittica
provinciale e per eventuali recuperi dell’ittiofauna durante le asciutte;
b) dalla Regione per gli interventi a scopo di ricerca scientifica e di sperimentazione e per tutti
gli altri usi non previsti alla lettera a).
$UWLFROR
'HULYD]LRQLGLDFTXHLQFRQFHVVLRQHHLQWHUYHQWLVXLFRUSLLGULFL
1. Le Amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d’acqua provvedono ad
inserire nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna ittica e a prevedere il rilascio
continuo di una quantità d’acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la
sopravvivenza e la risalita dell’ittiofauna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia.
2. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con
proprio atto, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce le
disposizioni per la tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare relativamente:
a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale di specie ittiche;
b) alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci ed alle
cautele da adottarsi nei punti di presa;
c) alle modalità di scarico delle acque di lavaggio degli impianti di estrazione e
frantumazione;
d) ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della
fauna ittica.
3. L'amministrazione concedente trasmette agli uffici provinciali competenti in materia di
pesca copia delle concessioni e dei disciplinari. Tali uffici provinciali, in caso di inosservanza
da parte del concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna ittica, richiedono
all'amministrazione concedente di applicare, previa diffida, le sanzioni previste dalle leggi e,
in caso di reiterate violazioni, di provvedere alla revoca della concessione ai sensi della
normativa vigente.
4. Quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 si applica anche in caso di rinnovo della concessione
ovvero di interventi di manutenzione straordinaria che comportino significativi lavori
sull'opera di sbarramento.
5. Chi intende svuotare o interrompere corsi d’acqua o bacini che non siano soggetti ad
asciutte per cause naturali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, è
obbligato, salvo quanto previsto dal comma 8, a darne comunicazione alla provincia
competente per territorio almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.
6. La provincia, entro la data di inizio dei lavori, impartisce all’interessato le prescrizioni a
salvaguardia del patrimonio ittico e dispone gli adempimenti da eseguirsi a spese dello stesso
per il successivo ripopolamento ittico del corpo posto in asciutta.
7. Nei tratti dei corsi d’acqua e dei bacini posti in asciutta completa, la pesca è proibita; la
fauna ittica eventualmente rimasta dev'
essere recuperata ed immessa in acque pubbliche a
spese di chi effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale incaricato dalla
provincia interessata.
8. Nei casi d’urgenza, determinati da calamità naturali o da guasti alle opere che possano
provocare gravi danni, il titolare della concessione costretto ad interrompere i corsi d’acqua o
bacini deve darne immediatamente comunicazione alla provincia competente per territorio.
9. Le norme del presente articolo non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo
irriguo su corsi d'
acqua naturali ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di
acquacoltura.
$UWLFROR
0RGDOLWjHGLVSRVL]LRQLSHUO
HVHUFL]LRGHOODSHVFD
1. Le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica, professionale, subacquea e
le gare di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'
acqua situati all'
interno di aree
di proprietà privata sono disciplinate dalla giunta regionale con il regolamento di cui
all'
articolo 20, comma 3.
2. La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto della presente legge, l’abbia catturata; il
pescatore che si appresti alla cattura o al recupero della fauna ittica non deve essere disturbato
da parte di terzi fino a quando non abbia ultimato o palesemente abbandonato tale operazione.
TITOLO III
CONTRIBUTI REGIONALI E LICENZE
$UWLFROR
$LXWLDOODSHVFDSURIHVVLRQDOH
1. La Regione può attivare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai
pescatori professionisti, singoli ed associati, per le seguenti tipologie di intervento:
a) ammodernamento dei mezzi adibiti alla pesca professionale;
b) miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive adibite alla pesca nelle acque
interne;
c) acquisto di celle frigorifere per l'immagazzinaggio e vendita diretta di prodotti ittici;
d) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in stagni ed in altri
bacini idonei, anche mediante impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili,
nonché di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione
e la distribuzione del pesce vivo;
e) acquisto di automezzi per il trasporto del pescato muniti di refrigeratori con vasche munite
di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce vivo;
f) realizzazione di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti
per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.
2. I criteri e le procedure di concessione degli aiuti sono definiti annualmente con
deliberazione della giunta regionale; in fase di prima attuazione della presente legge entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
$UWLFROR
&RQWULEXWLDOOHDVVRFLD]LRQLGLSHVFDWRULGLOHWWDQWL
1. Le province, previa presentazione di appositi programmi di intervento, possono
concedere contributi alle associazioni dei pescatori dilettanti qualificate.
2. I contributi sono assegnati con priorità ai programmi che prevedono:
a) interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici;
b) strutture per la produzione di ittiofauna da ripopolamento;
c) ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie ittiche tutelate;
d) spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di interesse ittico.
$UWLFROR
/LFHQ]H
1.L’esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque
pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza.
1 bis. Non è dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al numero d’ordine 18, tipo B e C,
della tariffa approvata con d.lgs. 22 giugno 1991 n. 230, per la licenza per l’esercizio della
pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio italiano di età inferiore ai 18
anni o superiore ai 65 anni e ai portatori di handicap fisico, di cui all’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, che esercitino la pesca con
l’uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami. Dalla data della sua
entrata in vigore, ai fini della classificazione del tipo di licenza, si tiene conto del regolamento
regionale previsto dall’articolo 20, comma 3, della presente legge1
2. La giunta regionale disciplina i tipi di licenza, le procedure ed i requisiti per il rilascio delle
stesse con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 3.
1
Comma introdotto dalla con L.R. 18.6.2003 n. 8
TITOLO IV
DIVIETI E APPLICAZIONI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
$UWLFROR
'LYLHWL
1. E’ vietato:
a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica per uccidere o
stordire la fauna ittica;
b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna
ittica;
c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri
corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino;
d) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;
e) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'
apparato boccale;
f) pescare con le mani;
g) pescare prosciugando i corsi o i bacini d’acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere
stabili, ammassi di pietra, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili, o smuovendo il fondo
delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dalla presente legge;
h) pescare durante l’asciutta completa, salvo il recupero del materiale ittico per la
reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della provincia;
i) pasturare con l’uso del sangue solido e liquido o con l’uso di sostanze chimiche;
l) usare il sangue solido come esca;
m) utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come esca, nonché
pasturare in qualsiasi forma nelle acque di tipo B; per la pesca nelle altre acque è
vietato detenere, per la pastura e come esca, un quantitativo superiore a
cinquecento grammi di larva di mosca carnaria;
n) usare fonti luminose durante l’esercizio della pesca, con eccezione della lampara
quale sussidio alla pesca con una fiocina, laddove consentita;
o) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
p) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza, con o senza
mulinello, ad una distanza minore di quaranta metri dalle strutture per la risalita
dell'
ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi
nei canali, dalle cascate e dai ponti;
q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d’acqua e nelle loro
adiacenze;
r) usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo B e C durante il periodo di
divieto di pesca alle trote e al temolo;
s) manovrare paratie a scopo di pesca;
t) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l’uso;
u) esercitare la pesca subacquea con l'
ausilio di fonte luminosa.
2. Altri divieti particolari possono essere disposti dalle province, anche per periodi limitati,
sentita la direzione generale regionale competente.
$UWLFROR
6DQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHHDOWUHGLVSRVL]LRQLLQPHULWR
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 120.000 per chiunque eserciti la pesca con
licenza scaduta o senza essere munito del tesserino segna pesci, ove previsto dal regolamento
di cui all’articolo 10;
b) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chiunque eserciti la pesca usando
attrezzi e mezzi non consentiti;
c) sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 12.000.000 per chiunque non ottemperi alle
disposizioni di cui all’articolo 12. La medesima sanzione si applica per chi non rispetta le
disposizioni previste dai regolamenti, di cui agli artt. 10 e 13, per la tutela degli storioni
autoctoni;
d) sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a L. 15.000.000 per chiunque violi i divieti di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b); qualora a seguito dell’attività vietata prevista dalla
disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di pesce o di altra fauna acquatica
si applica la sanzione da L. 5.000.000 a L. 18.000.000. In caso di recidiva si procede alla
revoca della licenza di pesca;
e) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per chiunque peschi senza essere
munito di licenza o violi i divieti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e),f), i), l), m), o),
q), r) t) e u) o non ottemperi alle disposizioni dei regolamenti di cui ai precedenti artt. 10 e 13;
in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a un massimo di tre
mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino ad un massimo
di dodici mesi;
f) sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000 per chiunque violi i divieti di cui agli
articoli 9 e 17, primo comma, lettere c), g), h), n), p) ed s). In caso di recidiva si procede
inoltre alla sospensione della licenza fino ad un massimo di sei mesi;
ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a trentasei mesi;
g) sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000 per chiunque peschi in acque dove la
pesca è vietata o violi le limitazioni gravanti su dette acque, nonché per chiunque in possesso
di licenza per la pesca professionale, prevista dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 2,
peschi in acque non destinate alla pesca professionale ovvero utilizzi la rete a strascico o
mezzi non consentiti ai sensi
del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1. In caso di recidiva si procede alla
sospensione della licenza fino a un massimo di dodici mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta
la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;
h) sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a L. 3.000.000 per chiunque violi le disposizioni
di cui all'articolo 11, commi 5 e 6;
i) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per chiunque violi ogni altra
disposizione della presente legge non diversamente sanzionata, nonché ogni ulteriore
prescrizione prevista in attuazione della presente legge dalle amministrazioni competenti.
2. L’entità della sanzione viene commisurata alla gravità dell’infrazione, tenuto conto della
reiterazione dei comportamenti illeciti.
3. La sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di trasgressione commessa
da un minore di anni diciotto.
4. La sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di violazioni commesse da
soggetti cui sia stata sospesa la licenza.
5. A chi esercita la pesca con licenza scaduta da meno di trenta giorni si applica il minimo
delle sanzioni previste dal comma 1, lettera a).
6. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad
alcuna sanzione purché provveda all’esibizione della stessa alla provincia competente entro
otto giorni dalla data della richiesta di esibizione.
7. All’accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle sanzioni provvede la provincia
con le modalità previste dalla normativa regionale vigente.
8. I relativi proventi vengono introitati dalle province che li destinano a finalità di
ripopolamento e per interventi diretti al miglioramento dell’ambiente acquatico per la tutela e
l’incremento della fauna ittica autoctona.
9. Gli attrezzi ed i materiali non consentiti utilizzati per commettere infrazioni devono essere
immediatamente sequestrati.
10. Gli attrezzi ed i materiali illegali di cui al comma 1, lettera b), e quelli di cui all'
articolo
17, comma 1, lettere a), b) e c), nonché il fucile subacqueo laddove non autorizzato, sono
confiscati e sono messi all’asta o distrutti dalla provincia tenuto conto della loro destinazione
d’uso.
11. La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione della presente legge è
Immediatamente confiscata; qualora l’ittiofauna sia viva e vitale e appartenga a specie
autoctone si procede alla sua immediata reimmissione nelle acque; in caso contrario è
acquisita dalla provincia che provvede alla sua destinazione.
$UWLFROR
9LJLODQ]D
1. La vigilanza sull'
osservanza delle disposizioni della presente legge e l'
accertamento delle
violazioni relative sono attribuite agli agenti di polizia provinciale e ai dipendenti della
provincia ai quali viene riconosciuta la qualifica di agente giurato. La vigilanza compete
anche agli ufficiali, sottoufficiali e guardie forestali, agli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria e pubblica sicurezza. La vigilanza compete altresì, solo nelle acque di propria
competenza, ai soggetti previsti dall’articolo 3.
2. La vigilanza è anche esercitata da cittadini ai quali viene riconosciuta la qualifica di agente
giurato, disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera; la vigilanza è
altresì esercitata da membri delle associazioni di pescatori, qualificate ai sensi dell'
articolo 6,
cui viene riconosciuta la qualifica di agente giurato.
3. I soggetti di cui al comma 2, al fine dell'
attribuzione delle funzioni di vigilanza,
frequentano corsi di qualificazione e sostengono un esame di idoneità.
5. La provincia riconosce la nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle
acque interne, ai sensi dell'
articolo 163, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
6. La provincia, in caso di violazioni delle norme della presente legge commesse dagli addetti
alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, dispone la revoca del riconoscimento della
nomina di agenti giurati.
7. L'
attività di vigilanza è consentita dalla provincia anche mediante l'
emanazione di
disposizioni organizzative che dovranno assicurarne l'
esercizio continuativamente nell'
arco
delle ventiquattro ore.
8. Le somme eventualmente spettanti alla Regione ed alla provincia a titolo di risarcimento
per fatti lesivi del patrimonio ittico, anche ai sensi dell'
articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349 (Istituzione del ministero dell'
ambiente e norme in materia di danno ambientale) sono
introitate dalla provincia e destinate ai ripopolamenti ittici e ad interventi di ripristino degli
ambienti acquatici.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
$UWLFROR
'LVSRVL]LRQLILQDOL
1. Il personale appartenente all’ufficio regionale competente in materia ittica nell’esercizio
delle proprie funzioni non è assoggettato ai limiti ed ai divieti previsti dalla presente legge.
2. Gli aiuti previsti dalla presente legge possono essere concessi solo dopo l'esame di
compatibilità da parte della Commissione delle Comunità Europee ai sensi degli articoli 87 e
88 del Trattato UE.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale,
sentita la commissione consiliare competente e la consulta regionale della pesca, provvede
all'emanazione del regolamento di coordinamento in materia di pesca per l’attuazione della
presente legge; il regolamento determina inoltre i criteri tecnici attraverso i quali assicurare le
esigenze di tutela dell’ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate, articolandoli in funzione
delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e del recupero degli habitat dei corsi
d’acqua.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la giunta regionale istituisce
la consulta regionale della pesca.
$UWLFROR
1RUPDILQDQ]LDULD
1. Alle spese per ricerca e sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 3, e per informazione,
divulgazione,formazione, aggiornamento e manifestazioni di cui all’articolo 1, comma 4 si
provvede, con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l’esercizio 2001
e successivi, sugli appositi capitoli dell’upb 2.3.4.2.2.31 “Il trasferimento e la condivisione
dell’innovazione come fattore di competitività aziendale".
2. Per le spese relative al funzionamento della consulta regionale della pesca di cui all'articolo
5, si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l'esercizio
2001 e successivi all'upb 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali".
3. Per le spese inerenti a funzioni trasferite, per quanto previsto dalla presente legge, si
provvede, a decorrere dall’esercizio finanziario 2001, con le risorse stanziate al bilancio di
previsione per l’esercizio 2001 e seguenti sull’upb 2.3.4.7.2.40 “Valorizzazione e gestione
della fauna selvatica e della fauna ittica” per le spese di parte corrente e sull’upb 2.3.4.7.3.41
“Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica” per le spese per
investimenti.
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Regolamento Regionale 22 maggio 2003 n. 9
Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 “Norme per l’incremento e la
tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle acque della
Regione Lombardia”
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
$UW$PELWRGLDSSOLFD]LRQH
1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto all’art. 20, comma 3, della l.r.
30 luglio 2001 n.12 “Norme per l'
incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'
esercizio della
pesca nelle acque della Regione Lombardia”, detta norme di coordinamento in materia di
pesca.
2. In particolare disciplina:
a) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica, professionale, subacquea, le
gare di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'
acqua situati all'
interno di aree di
proprietà privata, secondo quanto previsto dagli artt. 7, comma 7, e 13 della l.r.12/2001;
b) la pesca nelle acque classificate di tipo B ai sensi dell’art. 7, comma 3, della l.r.12/2001
nonché i periodi di divieto per la pesca dell'
ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutica,
secondo quanto previsto dall’art.10 della l.r.12/2001;
c) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca, comunque
denominate e costituite, secondo quanto previsto dall’art.3 della l.r.12/2001;
d)i tipi di licenza, le procedure ed i requisiti per il rilascio delle stesse, secondo quanto
disposto dall’art.16 della l.r.12/2001.
TITOLO II
MODALITÀ E DISPOSIZIONI PER L'
ESERCIZIO DELLA PESCA
CAPO I PESCA DILETTANTISTICA
$UW3HULRGLGLGLYLHWRGLSHVFD
1. La pesca alle specie sotto elencate è vietata nei seguenti periodi:
a) Trote autoctone (6DOPRWUXWWD) e salmerino alpino (6DOYHOLQXVDOSLQXV):
1) nelle acque fluviali: dalla prima domenica di ottobre all'
ultima domenica di febbraio;
2) nelle acque lacuali: dal 10 dicembre al 20 gennaio;
b) Carpione (6DOPRFDUSLR): dal 15 novembre al 31 gennaio e dal 20 giugno al 20 agosto;
c) Coregoni (&RUHJRQXV ODYDUHWXV H &RUHJRQXV PDFURSKWKDOPXV): dal 1° dicembre al 15
gennaio;
d) Temolo (7K\PDOOXVWK\PDOOXV): dal 15 dicembre al 30 aprile;
e) Pesce persico (3HUFDIOXYLDWLOLV): dal 5 aprile al 20 maggio;
f) Luccio ((VR[OXFLXV): dal 20 febbraio al 31 marzo;
g) Tinca (7LQFDWLQFD): dal 20 maggio al 20 giugno;
h) Pigo (5XWLOXVSLJXV): dal 20 aprile al 20 maggio;
i) Agone ($ORVDIDOOD[): dal 15 maggio al 15 giugno;
j) Barbo (%DUEXVSOHEHMXV): dal 20 maggio al 20 giugno.
2. I periodi di divieto previsti dal comma 1 decorrono da un’ora dopo il tramonto del giorno
di inizio e terminano un’ora prima dell’alba del giorno di scadenza.
3. La Provincia, per particolari esigenze locali, può traslare o ampliare, sentita la consulta
pesca provinciale, il periodo di divieto della pesca di cui al comma 1 o prevedere periodi di
divieto per altre specie ittiche, purché non comprese nell'elenco delle specie alloctone ritenute
dannose per l'equilibrio delle comunità indigene di cui all'art.8, comma 3, lett. c) della l. r.
12/2001.
4. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della
struttura regionale competente, può altresì sospendere o ridurre i periodi di divieto di cui al
comma 1 nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie può comportare uno
squilibrio del popolamento ittico; in questi casi si può ricorrere anche a forme di prelievo e
modalità di pesca mirate che aumentino le possibilità di cattura.
$UW0LVXUHPLQLPHHTXDQWLWjGLFDWWXUD
1. È vietata la cattura e la detenzione di pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti
misure:
a) Trota fario (6DOPRWUXWWDIDULR) e Trota lacustre (6DOPRWUXWWDODFXVWULV):
1) nelle acque dei laghi subalpini: centimetri 30;
2) nelle restanti acque: centimetri 22;
b) Trota marmorata (6DOPRWUXWWDPDUPRUDWXV): centimetri 40;
c) Carpione (6DOPRFDUSLR): centimetri 30;
d) Coregoni (&RUHJRQXVODYDUHWXVH&RUHJRQXVPDFURSKWKDOPXV): centimetri 30;
e) Salmerino alpino (6DOYHOLQXVDOSLQXV): centimetri 22;
f) Temolo (7K\PDOOXVWK\PDOOXV): centimetri 35;
g) Pesce persico (3HUFDIOXYLDWLOLV): centimetri 16;
h) Luccio ((VR[OXFLXV): centimetri 40;
i) Tinca (7LQFDWLQFD): centimetri 25;
j) Barbo (%DUEXVSOHEHMXV): centimetri 18;
k) Anguilla ($QJXLOODDQJXLOOD): centimetri 30;
l) Pigo (5XWLOXVSLJXV): centimetri 18;
m) Agone ($ORVDIDOOD[): centimetri 15;
2. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.
3. Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:
a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, coregoni, salmerini e carpione)
col limite tassativo di:
1) 1 capo di trota marmorata
2) 2 capi di temolo
3) 3 capi di carpione
b) 2 capi di luccio;
c) 5 kg. complessivi di pesce, comprese le specie di cui alle lettere precedenti.
4. I limiti di cattura di cui al comma 3 non si applicano in occasione di gare e manifestazioni
di pesca.
5. Il limite di peso di cui al comma 3, lett. c), può essere superato nel caso di cattura di un
ultimo esemplare di grosse dimensioni.
6. Il pesce catturato in epoca di divieto o di misura inferiore a quella consentita deve essere
immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno.
7. La Provincia, al fine di tutelare specie ittiche di pregio faunistico o di particolare interesse
per la pesca può, sentita la consulta provinciale della pesca, introdurre limiti di cattura più
restrittivi, o aumentare le misure minime di cui al comma 1, ovvero introdurre ulteriori misure
minime per altre specie ittiche, purché non comprese nell'elenco delle specie alloctone
ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, di cui all’art. 8, comma 3, lett. c) della
l. r. 12/2001. Tali limiti devono essere portati alla conoscenza del pubblico nelle forme che
garantiscano la massima diffusione.
8. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della
struttura regionale competente, può altresì diminuire o eliminare le misure minime di cattura
di cui al comma 1, in corpi idrici determinati, per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la
cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico, ricorrendo anche
all'intensificazione delle forme di prelievo.
9. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle specie alloctone ritenute dannose per
l'equilibrio del popolamento ittico annoverate all’art. 8, comma 3, lett. c) della l. r. 12/2001.
Gli esemplari catturati, appartenenti alle suddette specie, non possono essere di nuovo
immessi nei corsi d'acqua e devono essere soppressi.
10. Al raggiungimento dei limiti di detenzione previsti dal comma 3, è fatto obbligo di
cessare l'attività di pesca.
$UW3HVFDQHOOHDFTXHFODVVLILFDWHGLWLSR%
1. Nelle acque classificate di tipo B, ai sensi dell’art. 7 della l.r.12/2001, è vietato l’esercizio
della pesca per ogni specie ittica durante il periodo compreso tra un’ora dopo il tramonto della
prima domenica di ottobre ed un’ora prima dell’alba dell’ultima domenica di febbraio.
2. Nelle acque in cui è presente una consistente popolazione di temolo ovvero nelle acque di
scarso pregio ittiofaunistico dove sono praticate immissioni periodiche di salmonidi adulti per
una pronta cattura, le Province, su parere conforme della struttura regionale competente,
possono consentire forme specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima
domenica di ottobre e l’ultima domenica di febbraio.
3. La pesca nelle acque di tipo B può essere esercitata solo da un’ora prima dell’alba ad
un’ora dopo il tramonto ed esclusivamente con la canna da pesca, con o senza mulinello,
armata con un massimo di tre esche naturali o artificiali. E’ ammesso l’utilizzo di una sola
canna per pescatore.
Inoltre nelle acque di tipo B è vietato:
a) utilizzare o detenere larve di mosca carnaria;
b) pasturare in qualsiasi forma;
c) pescare dai ponti.
4. Ulteriori limitazioni alle modalità di pesca possono essere attuate dalle Province, sentita la
consulta della pesca provinciale, allo scopo di tutelare la fauna ittica di maggior pregio.
$UW0LVXUHGLWXWHODGHJOLVWRULRQLDXWRFWRQL
1. Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 357/97 è vietata la cattura delle specie $FLSHQVHU VWXULR e
$FLSHQVHUQDFFDULL ad ogni stadio di sviluppo.
2. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, il pescatore che accidentalmente dovesse
catturare esemplari delle predette specie è tenuto al loro immediato rilascio nonché alla
segnalazione alla Provincia competente per territorio, che provvederà a darne comunicazione
alla Regione.
$UW3RVWRGLSHVFD
1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.
2. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto, qualora lo chieda, che i
pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri dieci in linea
d’aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.
$UW2UDUL
1. La pesca dilettantistica è sempre vietata da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima
dell’alba, salve le eventuali deroghe concesse dalle Province, sentite le rispettive Consulte, in
funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali.
$UW0H]]LGLSHVFD
1. La pesca dilettantistica nelle acque classificate di tipo A e C, ai sensi dell’art. 7 della
l.r.12/2001, è consentita con i seguenti mezzi:
a) canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole
artificiali o naturali;
b) tirlindana e timoniera con un massimo di 10 ami o esche singole naturali o artificiali, da
usarsi solo nei bacini lacuali;
c) bilancia o bilancella di lato non superiore a m.1,5 montata su palo di manovra;
d) un utilizzo massimo di tre canne lenza, occupando uno spazio operativo comunque non
superiore ai dieci metri.
2. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, individua le acque nelle quali
consentire la pesca da natante; durante l’esercizio della pesca da natante non è consentito
l’uso dell’ecoscandaglio.
3. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può introdurre ulteriori
limitazioni ai mezzi di pesca previsti dal presente regolamento per esigenze di salvaguardia
del patrimonio ittico.
4. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può altresì consentire l’uso di
attrezzi tradizionali non compresi nell’elenco di cui al comma 1.
5. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della
struttura regionale competente, può altresì consentire la pesca delle specie ittiche alloctone
ritenute dannose per l'
equilibrio del popolamento ittico, di cui all'
apposito elenco previsto
all’art.8, comma 3, lett c) della l.r.12/2001, con mezzi e tecniche di pesca non compresi
nell'
elenco di cui al comma 1, anche in deroga ai tempi e ai limiti di peso.
6. In occasione di interventi programmati per il controllo delle specie alloctone dannose
può essere concessa dalle Province autorizzazione alla pesca subacquea alle specie dannose di
cui al comma 5, anche in deroga ai limiti di zona di cui all’art.10.
7. E’ vietato rilasciare presso i luoghi di pesca o in acqua qualsiasi genere di rifiuto o
materiale, comprese le esche, il pesce pescato e residui o frammenti degli attrezzi di pesca.
$UW3HVFDDPRVFDQHOOH]RQHLQGLYLGXDWHGDLSLDQLSURYLQFLDOL
1. La pesca a mosca nei tratti riservati di cui all’art.8, comma 6, lett. m) della l.r.12/2001
viene così esercitata:
a) canna singola, con o senza mulinello per sistema a mosca con coda di topo;
b) amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;
c) uso massimo di tre mosche artificiali.
2. Nei tratti di cui al comma 1 è obbligatorio effettuare il rilascio del pescato, con ogni
accorgimento utile al fine di arrecare il minor danno possibile alla fauna ittica.
3. Prima di esercitare la pesca, nelle zone soggette a limitazioni particolari, quali ad
esempio la misura minima superiore ai tratti limitrofi ed il rilascio del pescato, è fatto obbligo
di depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.
$UW3HVFDVXEDFTXHD
1. La pesca subacquea è consentita esclusivamente nelle acque lacuali individuate dai piani
provinciali di cui all’art. 8, comma 6, lett. l), della l.r. n. 12/2001 solo in apnea, dall’alba al
tramonto, con fucile non provvisto di carica esplosiva e senza l’ausilio di fonti luminose. Chi
esercita la pesca subacquea deve inoltre attenersi alle norme di sicurezza previste dalle vigenti
leggi in materia di navigazione delle acque interne e di sicurezza in mare. Nella fase di
avvicinamento alla zona di pesca dove è ammessa la pesca subacquea, il fucile non deve
essere trasportato armato.
CAPO II PESCA PROFESSIONALE
$UW0RGDOLWjGLHVHUFL]LRGHOODSHVFDSURIHVVLRQDOH
1. L’esercizio della pesca professionale è subordinato al rilascio della licenza di tipo A di cui
all’art.18; il rilascio delle licenze di tipo A è effettuato nel rispetto della L.13 marzo 1958
n.250 “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”.
2. La Provincia comunica alla commissione provinciale di cui all’art. 3 della L.250/58 ogni
evento modificativo inerente le licenze di tipo A rilasciate.
3. La Provincia individua gli attrezzi per la pesca professionale e ne stabilisce le modalità di
utilizzo nel rispetto dei seguenti criteri:
a) è vietato l'
uso delle reti a strascico;
b) le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta che volanti, devono tutelare la
salvaguardia delle classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;
c) ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della
Provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;
d) la misurazione dell’ampiezza delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e
non dilatata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.
e) i periodi di divieto di cui all’art. 2 e le misure minime di cui all’art. 3 si applicano anche
alla pesca professionale. Le Province possono prevedere deroghe in relazione all’utilizzo di
attrezzi che non consentono di liberare il pesce in condizioni vitali.
4. Le Province consentono l'
attività di pesca professionale nelle acque all'
uopo classificate,
supportandola con una gestione che assicuri sia l’equilibrio del popolamento ittico, sia la
valorizzazione e l’incremento della risorsa ittica d’interesse alieutico ed economico.
5. La Provincia può prevedere sistemi di controllo sul pescato giornaliero, per le specie
maggiormente rappresentative o di maggior interesse per la pesca professionale, al fine di
provvedere con interventi mirati al mantenimento e all'
incremento della risorsa nel rispetto
dell'
equilibrio biologico del popolamento ittico.
CAPO III FORME ESCLUSIVE DI PESCA
$UW)RUPHHVFOXVLYHGLSHVFD
1. Entro il 31 agosto di ogni anno, i titolari di forme esclusive di pesca comunque
denominate o costituite hanno l’obbligo di trasmettere, direttamente o tramite persona
espressamente delegata, alla Provincia competente per territorio:
a) il programma annuale delle opere ittiogeniche di cui al comma 3 dell’art. 3 della l.r. n.
12/2001. Tali opere possono consistere in immissioni di pesce, interventi di miglioramento
ambientale, azioni per il contenimento di specie ittiche dannose e quant’altro possa servire a
migliorare la pescosità e/o la qualità degli ambienti in cui la fauna ittica vive;
b) le eventuali ulteriori indicazioni per la gestione della pesca nelle acque interessate dal
diritto di esclusiva, qualora siano previste nel programma , di cui al comma 3 dell’art.3 della
l.r. n. 12/2001, prescrizioni oltre a quelle indicate nella legge regionale n.12/2001 ed al
presente regolamento;
c) l‘informazione sul sistema di vigilanza adottato;
d) le notizie sul pescato dell’anno precedente.
2. Le Amministrazioni provinciali verificano la compatibilità dei programmi pervenuti con
le disposizioni della l.r. n. 12/2001, con i contenuti del piano ittico regionale e con quelli
della pianificazione provinciale di settore ed entro il 31 ottobre con provvedimento motivato,
da comunicarsi agli interessati, approvano il programma disponendo eventuali prescrizioni o
integrazioni migliorative.
Trascorso il termine indicato senza che la Provincia abbia comunicato l’approvazione, il
programma è da intendersi approvato senza prescrizioni.
3. L’esecuzione dei programmi approvati dalla Provincia costituisce un obbligo da parte dei
proprietari o dei concessionari o dei conduttori del diritto esclusivo di pesca. Al fine di
consentire gli opportuni controlli, alla Provincia è data comunicazione della realizzazione
delle opere ittiogeniche previste nei programmi con un preavviso non inferiore a 10 giorni
antecedenti alla data di inizio dei lavori.
TITOLO III
GARE DI PESCA, CENTRI PRIVATI DI PESCA, LICENZE E NORME FINALI
CAPO I GARE DI PESCA
$UWJDUHHPDQLIHVWD]LRQLGLSHVFD
1. Le gare e le manifestazioni di pesca nelle acque individuate dalle carte ittiche provinciali,
ad esclusione di quelle in disponibilità privata, possono essere organizzate dalla Regione,
dalle Province e dalle associazioni nazionali o regionali qualificate, ferme restando le
attribuzioni del CONI.
2. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, adotta prescrizioni di carattere
generale ed autorizza lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni di pesca, nel rispetto
delle direttive fissate dalla Regione.
3. Le Province possono autorizzare deroghe alle misure minime delle specie ittiche per le
gare di pesca nelle acque di tipo A e C purché sia resa obbligatoria le reimmissione nelle
acque di provenienza di tutto il pescato, escluse le specie ittiche alloctone ritenute dannose.
4. Le Province nell'
autorizzare le gare e manifestazioni di pesca possono avvalersi della
collaborazione delle associazioni di pescatori dilettanti qualificate ai sensi dell’art. 6 della
l.r.12/2001.
5. La Provincia, in caso di manifestazioni promozionali, può autorizzare per la sola durata
della manifestazione il posizionamento di griglie o reti o altri mezzi, atti a trattenere il pesce
all’uopo immesso.
CAPO II CENTRI PRIVATI DI PESCA
$UW&HQWUL3ULYDWLGL3HVFD&33
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai laghetti, alle cave ed agli specchi
d’acqua in disponibilità privata, ma comunicanti con acque pubbliche o alimentati da acque
sorgive, ove si eserciti l’attività di pesca, anche a pagamento.
2. I bacini di cui al comma 1 assumono la denominazione di Centri privati di pesca (CPP), a
seguito dell’autorizzazione di cui all’art.16.
3. La pesca all'
interno del CPP può essere esercitata in deroga alle norme di cui agli articoli
2, 3, 6, 7 e 8; la deroga è concessa dalla Provincia con l’autorizzazione di cui all’art. 16 solo
laddove sussistano garanzie di permanente isolamento del CPP ai fini dell'
eventuale ingresso
o scambio di ittiofauna dalle acque non in disponibilità privata. Il pesce pescato nei CPP deve
essere asportato morto.
4. L’immissione a scopo di pesca nei CPP è sogetta all’autorizzazione di cui all’art. 16.
5. Nelle acque di cui al comma 1, sulle quali non sia autorizzato un CPP, l'
esercizio della
pesca e l’immissione di ittiofauna a scopo di pesca è disciplinato dalla l.r.12/2001.
6. L’immissione di ittiofauna per scopi diversi dalla pesca in corpi idrici in disponibilità
privata , ma collegati ad acque pubbliche, è soggetta ad autorizzazione provinciale.
$UW'RPDQGDGLDXWRUL]]D]LRQH
1. La domanda di autorizzazione dei CPP va presentata da parte di soggetti, in possesso di
idoneo titolo attestante la disponibilità delle acque di cui all'
art. 14, alla Provincia competente
e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) atti comprovanti la disponibilità privata delle acque interessate;
b) planimetria catastale e cartografia in scala 1:10.000 del corpo idrico per il quale si
richiede l'
autorizzazione a CPP;
c) elenco delle specie ittiche presenti nel CPP alla data di presentazione della domanda
anche a seguito di immissioni già effettuate;
d) elenco delle specie ittiche delle quali si prevede l'
immissione;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'
assunzione di responsabilità del
richiedente per quanto attiene tutti gli aspetti assicurativi e della sicurezza dei fruitori;
f) dichiarazione di accettazione dell'
obbligo di consentire ispezioni e controlli da parte della
Provincia competente per territorio.
2. Le Province possono richiedere, entro 60 giorni, documentazione integrativa a corredo
delle domande di autorizzazione.
$UW5LODVFLRGHOO
DXWRUL]]D]LRQH
1. L'
autorizzazione dei CPP è rilasciata dalla Provincia entro 120 giorni dalla data di
presentazione della domanda con le seguenti prescrizioni:
a) l'
elenco delle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione a scopo di pesca nel
CPP, nonché le eventuali prescrizioni relative alle modalità delle immissioni stesse;
b) le caratteristiche delle opere eventualmente necessarie ad interrompere la continuità del
CPP, ai fini del passaggio della fauna ittica, con il reticolo idrografico esterno;
c) l'eventuale concessione del regime di deroga di cui all'art.14 comma 3, con la conseguente
necessità per il titolare del CPP di provvedere che chiunque, munito di mezzi di pesca,
trasporti pesce proveniente dal CPP stesso, debba essere munito di documentazione attestante
la provenienza del pesce rilasciata dal gestore del sito ove è avvenuta la cattura, anche sotto
forma di permesso giornaliero di accesso;
d) eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero opportune.
2. L'autorizzazione ha durata quinquennale, e può essere modificata d’ufficio su iniziativa
della Provincia o su richiesta del titolare.
3. Le autorizzazioni in vigore all’entrata in vigore del presente regolamento valgono fino
alla loro scadenza.
4. In caso di lavori per interventi ordinari e straordinari implicanti lo svuotamento totale o
parziale del CPP, devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare il contatto delle specie
ittiche presenti con il reticolo idrografico esterno.
$UW,PPLVVLRQLHYLJLODQ]D
1. L'attività di vigilanza sul rispetto delle norme autorizzative e delle vigenti disposizioni in
materia di pesca all'interno dei CPP è esercitata dalla Provincia competente.
2. Elenco delle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione di pesca nei CPP:
A - Specie ittiche autoctone:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Storione comune
Storione cobice
Storione ladano
Cheppia
Agone
Trota fario
Trota lacustre
Trota marmorata o Padan
Salmerino alpino
Temolo
Luccio
Triotto
Pigo
Cavedano
Vairone
Sanguinerola
Tinca
Scardola
Alborella
Lasca
Savetta
Gobione
Barbo comune
Barbo canino
Cobite
Cobite mascherato
(D*EF GIHJKHLIKM NLF O )
(D*EF GIHJKHLIJ
P-EEP
LF F )
(Q=NKO'RNK O&S
(DT O
K&PVUP-T T PW'JXF T O-M F EP )
(DT O
K&PVUP-T T PW<T PENKM LF K )
(Y
PT Z'O<M L NM M PVUP
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(Y
PT Z'O<M L NM M P=T PENKM LF K )
(Y
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(Y
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( \
R]-ZPT T NK(M R]-Z8P-T T NK )
(^6K OW=T N
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(_+NM F T NK+L N
`-F T F O )
(_+NM F T NK-G(F aNK S
(bHNEF KENK+EH GRPT NK )
(bHNEF KENKIK ON U U
F P;Z;NM F EHT T NK )
(cIR-OWF JNK-G6ROW-F J-NK S
d \F J-EP=M F J-EPS
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LeXF JXF NK+HL ]M R
L O%G6R-M R
PT Z'NK )
(DT `
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NL&J-NKIPT `
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( f6R-OJe
L OKM O
Z8P'a-HJHF S
( f6R-OJe
L OKM O
Z8P;KOHM M PS
( gO-`F O8a-O-`F O&S
(h6PL `NK-G+T H`H iNK S
d h6PL`NK+Z'HLF eXF O
J
PT F K S
( fIO-`F M F K*M P-HJXF P )
(Y
P`PJH iHjF P=T PL[PM P )
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
(D(J
aN-F T T P;P
J
aN-F T T P )
(bO-M P=T O-M P )
( g*PK M HL OKM HNKIPEN
T HPM NK )
(c+HLEPVUT N
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LF PUT N[F PM F T F K )
(cIPeOa-O`-F NK+ZPLM HJKF F )
( fIO-M M NK6a-O-`F O )
Anguilla
Bottatrice
Spinarello
Persico reale
Cagnetta
Ghiozzo padano
Scazzone
B - Specie ittiche alloctone:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Lavarello
Bondella
Lucioperca
Persico trota
Gambusia
Pesce gatto
Carpa
Carpa erbivora
Carpa testa grossa
Carpa argentata
Storione bianco americano
Storione Siberiano
Sterleto
Trota iridea
Salmerino di fonte
( fIO
LHa-O
J-NK(T P-[PLHM NK )
( fIO
LHa-O
J-NKIZ8PELO&GRM RP-T Z;NK )
(YM F kO
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( f+M HJ-O%G6R
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(Q*] G6O%G6RM R
PT Z<F ER-M R]-KpJO-`F T F K )
(D*EF GIHJKHL(M L&PJ
KZ'OJM PJ-NK )
(D*EF GIHJKHL(`P-HLF )
( D*EF GIHJKHLIL NM R-HJNK )
( q*J-EO
L&R]-JER-NKIZ+]r
F K&K )
(Y
PT [HT F J-NKUOJM F J
PT F K S
3. Le Province, in base alle proprie Carte delle Vocazioni Ittiche possono disporre, a tutela
dell'ittiofauna presente nelle acque non in disponibilità privata, particolari limitazioni alle
specie ittiche che possono essere oggetto di immissione.
CAPO III LICENZE DI PESCA
$UW/LFHQ]H
1. Le licenze per la pesca nelle acque interne sono :
a) di tipo “A”, che autorizza i titolari alla pesca di professione con gli attrezzi di cui al
comma 3 dell’ art. 11;
b) di tipo “B”, che autorizza la pesca dilettantistica con gli attrezzi consentiti al comma 1
dell’ art. 8 per le acque classificate di tipo A e C , al comma 3 dell’art. 4 per le acque
classificate di tipo B e all’ art.10 per la pesca subacquea nei tratti lacuali di cui alla lett. l)
comma 6 dell’ art. 8 della l.r.12/2001;
c) di tipo “D”, per soggetti non residenti sul territorio italiano, con gli attrezzi e i mezzi di
pesca consentiti per la pesca dilettantistica di tipo “B”.
2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza di cui all’art. 16, comma 1, della l.r. 12/2001,
oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:
a) gli addetti a qualsiasi impianto di pescicoltura durante l'esercizio della loro attività e
nell'ambito degli impianti stessi;
b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare
esemplari ittici per scopi istituzionali anche in deroga ai divieti vigenti;
c) i minori di anni tredici che esercitino la pesca in Lombardia, con l'uso della sola canna,
con o senza mulinello, armata con uno o più ami;
d) il personale espressamente autorizzato a catturare esemplari ittici per le finalità e gli
interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell’art.11 della l.r. 12/2001.
3. La licenza di pesca viene rilasciata dalla Provincia ove risiede il richiedente.
4.
Le licenze di tipo “A” e “B” hanno validità di 10 anni. All’interno di questo periodo il
pescatore può esercitare la pesca purché abbia provveduto al pagamento delle tasse e delle
soprattasse annuali per l’esercizio della pesca nelle acque interne, determinate dalle leggi
regionali vigenti in materia di concessioni regionali. La licenza di tipo D ha la validità di tre
mesi.
5. Le ricevute di versamento delle tasse e soprattasse di concessione regionale, limitatamente
all'
anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le medesime hanno validità
dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno
dell'
anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
6. Il pagamento della tassa di concessione deve essere effettuato non prima di quindici
giorni dalla scadenza annuale.
7. Per il rilascio delle licenze di pesca A e B occorre presentare ai competenti uffici
provinciali :
a) domanda per il rilascio della licenza in carta libera, contenente nome e cognome del
richiedente, anno e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza;
b) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
c) fotocopia della carta di identità;
d) una fototessera.
8. Le licenze di pesca A e B, costituite da un tesserino il cui modello è predisposto dalla
Regione, devono avere numerazione a livello provinciale e riportare le generalità, la
fotografia e l’indirizzo di residenza del titolare. La licenza di tipo D è costituita dalla ricevuta
del versamento della relativa tassa di concessione regionale.
9. Le licenze di pesca già rilasciate in base alle disposizioni previgenti restano valide fino
alla loro scadenza.
10. I cittadini italiani residenti all'
estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B
secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.
11. E’ istituito un permesso turistico di pesca dilettantistica, valido 15 giorni, sostitutivo della
licenza di tipo B, che permette l’esercizio della pesca in zone delimitate indicate dalla
Provincia. Il permesso turistico consiste nella ricevuta del versamento a favore della Provincia
dove si esercita la pesca, effettuato dal titolare, in misura non superiore ad Euro 15 e secondo
le modalità definita dalla Provincia stessa.
12. Le Province, ai fini della salvaguardia e dell’incremento delle specie ittiche pregiate,
nonché per il controllo della pressione piscatoria massima consentita, nel garantire l’esercizio
della pesca con modalità uguali per tutti i pescatori muniti di licenza, possono istituire un
apposito tesserino nel quale è indicato il prelievo giornaliero ai fini della rilevazione statistica
dei dati finalizzata ad una migliore gestione della fauna ittica. Il tesserino può essere
predisposto anche a validità interprovinciale previo accordo tra le Amministrazioni
interessate.
CAPO IV NORME FINALI
Art. 19 (entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della
Regione lombarda.
Milano, 22 maggio 2003
Roberto Formigoni
(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/12978 fdel 16 maggio 2003)
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Violazioni alla L.R. 12/2001
lettera
Importo ¼
articolo
comma
minimo
massimo
misura ridotta
D
E
F
G
H
I
J
K
L
INDICE
Classificazione delle acque provinciali
Pesca dilettantistica nel lago d’Iseo
Pesca dilettantistica nel lago di Garda
Pesca dilettantistica nel lago d’Idro
Pesca dilettantistica nelle acque di tipo B
Pesca dilettantistica nelle acque di tipo C
Pesca dilettantistica da natante
Pesca subacquea
Pesca a mosca
Licenza di pesca
Laghetti di pesca sportiva
Gare e manifestazioni di pesca sportiva
Elenco dei campi fissi di gara
Elenco delle zone di ripopolamento e cattura
Anfibi, molluschi e gamberi
Misure minime, tempi di divieto e limiti di cattura
Lago d’Iseo, Lago d’Idro e restanti acque
Lago di Garda
Legge Regionale 12/2001
Regolamento regionale 9/2003