Quesiti assicurativi
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Quesiti assicurativi
Quesiti assicurativi Il copertone V orrei porvi un quesito su un problema che si presenta sempre più sovente con le assicurazioni. 1) un camion davanti a noi solleva una pietra che va ad infrangere il cristallo del nostro camper, l'assicurazione del camion, nonostante noi abbiamo fatto il CID non vuole pagare perché dice che la colpa è del proprietario della strada (ANAS) quindi di rivolgersi a lui. Ma non deve essere l'assicurazione a pagare e poi fare rivalsa sul proprietario della strada? 2) Problema che abbiamo in questo momento. Un copertone di un camion è fermo in mezzo all'autostrada, il camper davanti a me cerca di scansarlo ma non ci riesce, lo colpisce e lo lancia addosso a noi provocando grossi danni sul nostro mezzo. All'arrivo della Polizia, che era stata informata che sulla strada c'era un copertone, stende un verbale nel quale dichiariamo che il copertone ci è arrivato da sotto il camper che ci precedeva con relativa conferma del proprietario numero di targa ecc.. ecc.. Ora l'assicurazione, che è la stessa per i due mezzi, dice che probabilmente ci dobbiamo aggiustare perché se si fa una causa alla società autostrade e la si perde noi dobbiamo pagarci i danni e l'avvocato. Ma non è l'assicurazione che deve pagare noi e poi fare rivalsa ? Se avete già avuto dei casi simili vi sarei grata se mi rispondeste Grazie! Cordiali saluti, Sandri Giancarlo e Ester Chiaranda della Divisione Sinistri della Vittoria Assicurazioni SpA / Risponde 1) La CID non è applicabile. Al conducente del camion non è imputabile alcuna responsabilità. La richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta alla proprietaria della strada, e la sua responsabilità dovrà essere rigorosamente provata. Se nella polizza del camper fosse compresa la garanzia cristalli, il danno potrà essere liquidato dal suo assicuratore nei limiti della garanzia stessa. 2) La CID non è applicabile. Al conducente del camper non è imputabile alcuna responsabilità. La richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta alla proprietaria della strada, e la sua responsabilità dovrà essere rigorosamente provata. Se nella polizza del camper che segue fosse compresa la garanzia maxi-casco, il danno potrà essere liquidato dal suo assicuratore nei limiti della garanzia stessa. > IL COMMENTO DELLA REDAZIONE Come avevamo ben individuato in questi anni di esperienza nel settore circolazione stradale ed anche nelle migliaia di telefonate inerenti contenziosi tra privati, anche quando uno ha ragione da vendere purtroppo deve spendere invece di incassare. Ancora oggi uno deve "mollare" di fronte ai costi connessi all'attivazione di uno Studio Legale che, per i tempi biblici della Giustizia Italiana, non ha costi certi. Per superare questo problema noi abbiamo suggerito da tempo di contrarre sia la Polizza Tutela Legale nonché la famosa Polizza del Capofamiglia della Vittoria Assicurazioni in modo che, in caso di danni a terzi, ha una copertura di Responsabilità Civile sia in Italia che all'estero. Per noi, la Polizza del CapoFamiglia supera come copertura la International Camping Card che è più conosciuta nel settore del campeggiare. > AUTO NON REVISIONATA E L'ASSICURAZIONE ? Ci è giunto il Comunicato Stampa dell'ADUC ed abbiamo chiesto alla Vittoria Assicurazioni se era corretto quanto affermava l'ADUC sulla rivalsa e/o esclusione nel caso di incidente con veicolo non revisionato. Ovviamente, abbiamo formulato la domanda per ricevere un chiarimento tecnico in quanto, nella visione di una continua Campagna sulla Sicurezza Stradale, invitiamo i lettori a ricordarsi di effettuare la revisione dei veicoli come previsto per legge. Risponde Adriano Chioetto / Vittoria Assicurazioni SpA / Risponde Il Comunicato Stampa non è corretto: la mancata revisione del veicolo non comporta azione di rivalsa. Esiste un parere ANIA che conferma il tutto, ma è solo un parere. La Vittoria Assicurazioni SpA non esercita azione di rivalsa ma nulla vieta alle altre Compagnie di inserire nelle loro condizioni contrattuali un articolo di rivalsa. Per quanto detto occorre sempre 8 4 / 2 0 0 2 leggere le condizioni contrattuali. E' bene ricordare che, per la propria ed altrui sicurezza, la revisione al veicolo deve essere sempre fatta nei tempi previsti dalle normative. > COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC L'ASSICURAZIONE NON VALE SE L'AUTO NON E' REVISIONATA Roma, 7.4.2002. L'automobile deve essere a posto, cioè revisionata, se si vuole usufruire della assicurazione. Gli automobilisti -dichiara Primo Mastrantoni, segretario dell'Aducprotestano contro le assicurazioni che esercitano il diritto di rivalsa, in caso di incidente ad una auto non revisionata. Ricordiamo che la revisione deve essere fatta a quattro anni dalla data di immatricolazione e successivamente ogni 2 anni. In caso di incidente l'assicurazione paga i danni ma successivamente esercita il diritto di rivalsa richiedendoli all'assicurato, perché l’auto non è in regola con le prescrizioni sulla revisione. L'automobilista inoltre deve pagare una multa di 131 euro e si vedrà ritirare il libretto di circolazione. Ovviamente non vale la giustificazione del "non sapevo". Oltre alle sanzioni di legge l'automobilista si troverà a dover pagare i danni provocati ad altri, auto e persone, e a se stesso, anche se ha una polizza “kasco”. Il diritto di rivalsa puo' essere esercitato anche contro chi guida in stato di ubriachezza e chi porta a bordo un numero di persone superiore a quello previsto dal libretto di circolazione. Ricordiamo che la revisione puo' essere effettuata presso la Motorizzazione Civile, con un costo di 25.82 euro o presso le officine autorizzate con una spesa media di 31 euro. > NEWS DECRETO MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 15 aprile 2002 Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie (Gazz. Uff. 30-4-2002 n. 100). DECRETO MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 16 aprile 2002 Norme sull'afflusso dei veicoli nel comune di Isole Tremiti (Gazz. Uff. 30-4-2002 n. 100). DECRETI MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 1° marzo 2002 Norme sull'afflusso dei veicoli sulle isole di Capri, Ischia, Procida, Giglio e Giannutri (Gazz. Uff. 22-3-2002 n. 69). l u g / a g o 99