Quesiti assicurativi

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Quesiti assicurativi
Quesiti assicurativi
Il copertone
V
orrei porvi un quesito su un
problema che si presenta sempre più
sovente con le assicurazioni.
1) un camion davanti a noi solleva una
pietra che va ad infrangere il cristallo del
nostro camper, l'assicurazione del camion,
nonostante noi abbiamo fatto il CID non
vuole pagare perché dice che la colpa è del
proprietario della strada (ANAS) quindi di
rivolgersi a lui.
Ma non deve essere l'assicurazione a
pagare e poi fare rivalsa sul proprietario
della strada?
2) Problema che abbiamo in questo
momento. Un copertone di un camion è
fermo in mezzo all'autostrada, il camper
davanti a me cerca di scansarlo ma non
ci riesce, lo colpisce e lo lancia addosso a
noi provocando grossi danni sul nostro
mezzo.
All'arrivo della Polizia, che era stata
informata che sulla strada c'era un
copertone, stende un verbale nel quale
dichiariamo che il copertone ci è arrivato
da sotto il camper che ci precedeva con
relativa conferma del proprietario
numero di targa ecc.. ecc..
Ora l'assicurazione, che è la stessa per i
due mezzi, dice che probabilmente ci
dobbiamo aggiustare perché se si fa una
causa alla società autostrade e la si
perde noi dobbiamo pagarci i danni e
l'avvocato.
Ma non è l'assicurazione che deve pagare
noi e poi fare rivalsa ?
Se avete già avuto dei casi simili vi sarei
grata se mi rispondeste
Grazie! Cordiali saluti, Sandri Giancarlo e
Ester
Chiaranda della Divisione Sinistri della
Vittoria Assicurazioni SpA / Risponde
1) La CID non è applicabile. Al conducente
del camion non è imputabile alcuna
responsabilità. La richiesta di risarcimento
dovrà essere rivolta alla proprietaria della
strada, e la sua responsabilità dovrà essere
rigorosamente provata. Se nella polizza
del camper fosse compresa la garanzia
cristalli, il danno potrà essere liquidato dal
suo assicuratore nei limiti della garanzia
stessa.
2) La CID non è applicabile. Al conducente
del camper non è imputabile alcuna
responsabilità. La richiesta di risarcimento
dovrà essere rivolta alla proprietaria della
strada, e la sua responsabilità dovrà essere
rigorosamente provata. Se nella polizza
del camper che segue fosse compresa la
garanzia maxi-casco, il danno potrà
essere liquidato dal suo assicuratore nei
limiti della garanzia stessa.
> IL COMMENTO
DELLA REDAZIONE
Come avevamo ben individuato in questi
anni di esperienza nel settore circolazione
stradale ed anche nelle migliaia di
telefonate inerenti contenziosi tra privati,
anche quando uno ha ragione da vendere
purtroppo deve spendere invece di
incassare. Ancora oggi uno deve "mollare"
di fronte ai costi connessi all'attivazione di
uno Studio Legale che, per i tempi biblici
della Giustizia Italiana, non ha costi certi.
Per superare questo problema noi
abbiamo suggerito da tempo di contrarre
sia la Polizza Tutela Legale nonché la
famosa Polizza del Capofamiglia della
Vittoria Assicurazioni in modo che, in caso
di danni a terzi, ha una copertura di
Responsabilità Civile sia in Italia che
all'estero. Per noi, la Polizza del
CapoFamiglia supera come copertura la
International Camping Card che è più
conosciuta nel settore del campeggiare.
> AUTO NON REVISIONATA
E L'ASSICURAZIONE ?
Ci è giunto il Comunicato Stampa
dell'ADUC ed abbiamo chiesto alla Vittoria
Assicurazioni se era corretto quanto
affermava l'ADUC sulla rivalsa e/o
esclusione nel caso di incidente con
veicolo non revisionato. Ovviamente,
abbiamo formulato la domanda per
ricevere un chiarimento tecnico in quanto,
nella visione di una continua Campagna
sulla Sicurezza Stradale, invitiamo i lettori
a ricordarsi di effettuare la revisione dei
veicoli come previsto per legge.
Risponde Adriano Chioetto / Vittoria
Assicurazioni SpA / Risponde
Il Comunicato Stampa non è corretto: la
mancata revisione del veicolo non
comporta azione di rivalsa. Esiste un parere
ANIA che conferma il tutto, ma è solo un
parere. La Vittoria Assicurazioni SpA non
esercita azione di rivalsa ma nulla vieta alle
altre Compagnie di inserire nelle loro
condizioni contrattuali un articolo di
rivalsa. Per quanto detto occorre sempre
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leggere le condizioni contrattuali. E' bene
ricordare che, per la propria ed altrui
sicurezza, la revisione al veicolo deve essere
sempre fatta nei tempi previsti dalle
normative.
> COMUNICATO STAMPA
DELL'ADUC
L'ASSICURAZIONE NON VALE SE L'AUTO
NON E' REVISIONATA
Roma, 7.4.2002. L'automobile deve essere
a posto, cioè revisionata, se si vuole
usufruire della assicurazione. Gli
automobilisti -dichiara Primo
Mastrantoni, segretario dell'Aducprotestano contro le assicurazioni che
esercitano il diritto di rivalsa, in caso di
incidente ad una auto non revisionata.
Ricordiamo che la revisione deve essere
fatta a quattro anni dalla data di
immatricolazione e successivamente ogni
2 anni. In caso di incidente l'assicurazione
paga i danni ma successivamente esercita
il diritto di rivalsa richiedendoli
all'assicurato, perché l’auto non è in regola
con le prescrizioni sulla revisione.
L'automobilista inoltre deve pagare una
multa di 131 euro e si vedrà ritirare il
libretto di circolazione. Ovviamente non
vale la giustificazione del "non sapevo".
Oltre alle sanzioni di legge l'automobilista
si troverà a dover pagare i danni provocati
ad altri, auto e persone, e a se stesso,
anche se ha una polizza “kasco”. Il diritto
di rivalsa puo' essere esercitato anche
contro chi guida in stato di ubriachezza e
chi porta a bordo un numero di persone
superiore a quello previsto dal libretto di
circolazione. Ricordiamo che la revisione
puo' essere effettuata presso la
Motorizzazione Civile, con un costo di
25.82 euro o presso le officine autorizzate
con una spesa media di 31 euro.
> NEWS
DECRETO MINISTRO INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI 15 aprile 2002
Norme sull'afflusso dei veicoli nelle
isole Eolie
(Gazz. Uff. 30-4-2002 n. 100).
DECRETO MINISTRO INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI 16 aprile 2002
Norme sull'afflusso dei veicoli nel
comune di Isole Tremiti
(Gazz. Uff. 30-4-2002 n. 100).
DECRETI MINISTRO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI 1° marzo 2002
Norme sull'afflusso dei veicoli sulle
isole di Capri, Ischia, Procida, Giglio e
Giannutri
(Gazz. Uff. 22-3-2002 n. 69).
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