la valutazione del rumore negli ambienti di lavoro il panorama
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LA VALUTAZIONE DEL RUMORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO IL PANORAMA LEGISLATIVO NAZIONALE Sergio Luzzi AIDII TER INTRODUZIONE Nella legislazione e nella normativa di riferimento per gli igienisti industriali il rumore negli ambienti di lavoro rappresenta uno dei temi maggiormente e più specificamente trattati. La progressiva meccanizzazione della produzione ha portato al moltiplicarsi delle fonti di rumore e a un aumento della percentuale di lavoratori esposti a questo fattore di rischio e dei livelli di inquinamento acustico dell’ambiente. La legislazione nazionale in materia di valutazione del rischio da esposizione al rumore negli ambienti di lavoro si è sviluppata secondo lo schema che prevede il recepimento di quanto stabilito dalle direttive europee e la successiva elaborazione di approfondimenti e aggiustamenti interpretativi ricavati dall’esperienza applicativa, in forma di decreti attuativi, linee guida, manuali di buona pratica. Parallelamente anche la normativa di settore si è sviluppata e, in un certo senso, evoluta, rappresentando in modo esplicito lo strumento tecnico necessario per la corretta effettuazione delle prestazioni. Il caposaldo del sistema legislativo di settore è oggi il: DECRETO LEGISLATIVO n. 277 del 15 agosto 1991, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200 relativo alla “Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212”. Entro il 5 febbraio 2006 dovrà essere integrato o sostituito da un nuovo decreto, attuativo della: DIRETTIVA 2003/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n.42 del 15 febbraio 2003, relativa alle “Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) - diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE” Dal punto di vista delle metodiche attuative il caposaldo della normativa tecnica è la: NORMA UNI 9342, nella revisione dell’ottobre 2002, relativa alla “Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’mabiente di lavoro” A questa si aggiungono le: Luzzi 1 LINEE GUIDA ISPESL PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE, promosse dall’ISPESL nel 2000 e recentemente aggiornate. Nella figura 1 è rappresentata la cronologia di emanazione dei principali disposti legislativi e normativi con i relativi collegamenti Luzzi 2 86 FIGURA 1 Sviluppo Cronologico della Legislazione e della Normativa sulla valutazione dell’esposizione al rumore nei luoghi di lavoro Direttiva 86/188/CE 87 88 Norma UNI 9432/89 Direttiva 89/391/CE 89 90 91 D.Lgs. 277/91 92 93 D.Lgs. 626/94 94 Direttiva 93/C7702/CE 95 96 97 98 99 00 Linee Guida I SPESL 01 02 Aggiornamento Linee Guida 03 I SPESL Direttiva 2002/44/CE Direttiva 2003/10/CE Norma UNI 9432/89 04 05 Manuale di buona pratica I SPESL 06 Luzzi Decreto di recepimento della Direttiva 3 CENNI “STORICI” Alla fine del 1982 è stata presentata per la prima volta da parte della Commissione delle Comunità Europee una proposta di "Direttiva del Consiglio in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalla esposizione al rumore durante il lavoro". Questa proposta, approvata il 5 dicembre 1985 dal Consiglio, è stata trasformata in Direttiva il 12 maggio 1986 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee N.L 137/28 del 21 maggio 1986). Dalla data della sua prima stesura la proposta ha suscitato notevoli discussioni fra i paesi della Comunità, soprattutto in relazione al valore del massimo livello di esposizione ammesso. Nella versione iniziale questo era fissato a 85 dB(A), corrispondente ad un rischio di "menomazione accettabile" del 6% (per una popolazione di 60 anni di età, esposta per 40 anni) e ad un rischio di "menomazione sociale certa", tale cioè da compromettere la capacità di comprendere la comunicazione in ambiente silenzioso, del 3% . Questa scelta era motivata dal fatto che alcuni paesi della Comunità, fra cui Francia e Germania, avevano già da tempo introdotto il valore di 85 dB(A) nella loro normativa nazionale. A causa delle forti opposizioni in Belgio, Gran Bretagna e Irlanda è stata successivamente redatta una seconda proposta di direttiva, in cui il livello massimo di esposizione era innalzato a 90 dB(A). La versione definitiva costituisce un compromesso fra le due precedenti. Essa, pur sottolineando che il rischio derivante dall'esposizione al rumore deve essere ridotto al più basso livello che sia ragionevolmente praticabile, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di interventi di riduzione del rumore preferibilmente alla sorgente, fissa a 90 dB(A) il valore a cui devono essere intrapresi interventi di riduzione dell'esposizione a rumore e a 85 dB(A) quello in corrispondenza del quale devono essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione ed iniziata un'attività informativa. Secondo la direttiva, per esposizioni superiori a 85 dB(A), i lavoratori devono essere informati e, se opportuno, ricevere una formazione adeguata sul rischio di perdita uditiva, sulle misure adottate in applicazione alla direttiva, sull'obbligo di conformarsi alle misure di protezione e prevenzione, sull'uso di mezzi individuali, sul ruolo del controllo della funzione uditiva. I lavoratori devono inoltre avere accesso ai risultati delle misurazioni e poter ottenere spiegazioni sul loro significato. I posti di lavoro in cui l'esposizione quotidiana personale può superare 85 dB(A) devono essere oggetto di informazione, mentre quelli in cui si possono superare i 90 dB(A) devono essere perimetrati allo scopo di limitarvi, per quanto possibile, l'accesso. Il fine dichiarato da questa direttiva è la protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che garantiscano, allorché sia possibile, una maggiore protezione dei lavoratori e/o siano volte a ridurre il livello di rumore durante il lavoro agendo alla fonte del rumore stesso. L’ESPOSIZIONE AL RUMORE NEI LUOGHI DI LAVORO SECONDO LA LEGISLAZIONE VIGENTE Il Decreto Legislativo 15 Agosto 1991 n. 277 al Capo IV detta le regole per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore. Il decreto prevede la definizione dei parametri fisici da prendere in considerazione e loro misurazione. In particolare viene scelto come indicatore dell’esposizione del lavoratore il livello equivalente ponderato A e vengono definiti i livelli Lep,d = esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore e Lep,w = esposizione settimanale di un lavoratore al rumore. L’ espressione matematica di questi indicatori è illustrata all’art. 39, comma 1.a del Decreto: è riferita a 8 ore di lavoro giornaliere e, nel caso di tempi di esposizione inferiori o Luzzi 4 superiori, viene corretta con un fattore che normalizza “logaritmicamente” il livello di esposizione riportandolo alla base temporale standard (giornata di 8 ore e settimana di 5 giorni). Secondo le indicazioni del decreto l’effettuazione della valutazione dell’esposizione si basa sull’analisi acustica preliminare dell’ambiente e delle postazioni di lavoro e sulla compilazione di schede personali all’interno delle quali è definita la giornata (o la settimana) di lavoro standard di ciascun addetto. La procedura di valutazione è rappresentata nello schema di flusso riportato in figura 2. FIGURA 2 Schema di intervento per la verifica dell’esposizione al rumore dei lavoratori in una generica azienda in base a quanto previsto dal D.Lgs. 277/91 descrizione dell’attività LOCALI: Planimetria e dislocazione delle fonti di rumore CICLI LAVORATIVI: Organizzazione e uso dei macchinari presenti nelle zone di lavoro STRUMENTAZIONE: Fonometri, Microfoni, Calibratori, etc. usati per l’effettuazione delle misure METODOLOGIA DI MISURA ESECUZIONE DELLE MISURE FONOMETRICHE IN CORRISPONDENZA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO SCHEDE PERSONALI tabelle dei tempi di presenza nelle postazioni di lavoro degli addetti TABELLA DEI LIVELLI DI RUMORE corrispondenza fra macchinari e rumore prodotto o rumore diffuso TABELLA DELL’ESPOSIZIONE GIORNALIERA O SETTIMANALE DEI SINGOLI LAVORATORI risultato di calcoli (medie logaritmiche e integrali) DIVISIONE DEGLI ADDETTI NELLE 4 FASCE DI APPARTENENZA Luzzi RELAZIONE CONCLUSIVA definizione adempimenti 5 L’analisi acustica dell’ambiente di lavoro, precedente le misure fonometriche prevede lo studio dei cicli di lavoro, delle modalità di esecuzione del lavoro, dei macchinari e delle altre sorgenti primarie e secondarie, cioè tali da influenzare il livello di rumore diffuso che caratterizza nell’ambiente di lavoro, i diversi locali e le singole postazioni. Si devono quindi riempire a cura del lavoratore e del datore di lavoro, meglio se firmate da entrambi, le schede di esposizione, indicando la giornata standard o la settimana standard, come composizione di sottoperiodi di tempo destinati a una determinata mansione. Si effettuano quindi le misure di rumore ponendo il microfono di un fonometro integratore nella posizione occupata dalla testa del lavoratore, in sua assenza. Se la presenza del lavoratore è indispensabile per il mantenimento della situazione di esposizione abituale di riferimento, il microfono deve essere posto a circa 0,1 m di fronte all’orecchio esposto al livello di rumore più alto. Il rapporto tecnico conclusivo deve contenere un resoconto descrittivo della metodologia di valutazione utilizzata, dell’analisi acustica degli ambienti con indicazione delle sorgenti e delle postazioni di lavoro, e un resoconto di prova dove sono da riportare le seguenti informazioni tecniche derivate dai sopralluoghi e dalle campagne di misura - data, luogo e ora dei rilievi, - tempi di misura e tempi di esposizione, - strumentazione impiegata, relativa classe e data dell’ultima taratura, - condizioni di funzionamento delle sorgenti di rumore, - valori di livello equivalente rilevati in tutte le postazioni esaminate, - schede personali dei lavoratori comprendenti le suddivisioni temporali della giornata e/o della settimana standard, - livelli calcolati di esposizione quotidiana, ed eventuali scostamenti rilevati nell’arco della settimana lavorativa, - valori del picco massimo, - il nome dell’addetto ai rilevamenti e firma del responsabile. L’art. 40 del D.Lgs. 277/91 stabilisce che la valutazione dell’esposizione al rumore deve essere ripetuta a opportuni intervalli di tempo, precisando che si ha l’obbligo di ripetizione della valutazione ogni qualvolta vengano introdotte nelle lavorazioni modifiche che influiscano in modo sostanziale sul rumore. Nelle linee guida ISPESL è poi stabilito che la periodicità di ripetizione della valutazione sia 5 anni se nessun lavoratore è esposto a valori superiori agli 80 dB(A) e di 3 anni negli altri casi (salvo diversa prescrizione della ASL) e comunque ogni qualvolta intervengano variazioni nei macchinari, nel layout, nell’organico e nelle mansioni. Il decreto fissa i doveri del datore di lavoro. Questi possono essere riassunti in una serie di adempimenti riguardanti innanzitutto la valutazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori durante l’attività lavorativa (Art. 40, comma 1) e, se si presume che l’esposizione quotidiana al rumore sia superiore a 80 dB, deve disporre una valutazione fonometrica accurata del rumore (Art.40, commi da 2 a 7). Sui risultati della valutazione del rumore, deve redigere (o far redigere da personale tecnico esperto) e quindi tenere a disposizione dell’organo di vigilanza un rapporto nel quale siano indicati, oltre ai risultati stessi, i criteri e le modalità di effettuazione delle misure, la persona o Ditta che le ha effettuate, la cadenza con la quale si prevede di ripetere la valutazione ed ogni altro elemento utile (Art.40, comma 6). Quindi: Nel caso in cui l’esposizione quotidiana al rumore sia inferiore a 80 dB (A) il datore di lavoro Luzzi 6 deve mettere in atto tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, in base alle conoscenze acquisite ed al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte, in modo da ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore (Art. 41, comma 1) Nel caso in cui l’esposizione quotidiana al rumore sia compresa fra 80 e 85 dB (A) il datore di lavoro deve mettere in atto tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, in base alle conoscenze acquisite ed al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte, in modo da ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore (Art. 41, comma 1); deve poi dare adeguata informativa ai lavoratori (Art. 42, comma 1) circa: - i rischi derivanti all’udito dall’esposizione al rumore; - le misure organizzative adottate; - le misure di protezione cui i lavoratori devono conformarsi; - la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l’uso ed il corretto uso degli stessi; - il significato ed il ruolo del controllo sanitario; - i risultati ed il significato delle valutazioni fonometriche effettuate. Deve infine, ove i lavoratori ne facciano richiesta ed il medico ne confermi l’opportunità, far sottoporre i lavoratori interessati a controllo sanitario, comprendente una visita audiometrica (Art. 44, comma 4) Nel caso in cui l’esposizione quotidiana al rumore sia compresa fra 85 e 90 dB(A), il datore di lavoro deve adempiere a quanto previsto al punto precedente e deve inoltre formare i lavoratori (Art. 42, comma 2) su: - l’uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell’udito; - l’uso corretto delle macchine e delle apparecchiature che presentano un Livello Equivalente superiore a 85 dB(A). Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i mezzi individuali di protezione dell’udito, previa consultazione dei lavoratori per la scelta dei tipi e dei modelli; i mezzi di protezione devono essere adattati al singolo lavoratore e alle sue condizioni di lavoro (Art. 43, commi 1,2,3,6). I lavoratori interessati devono essere sottoposti a controllo sanitario, effettuato da medico competente, articolato in una visita medica preventiva ed in visite mediche periodiche, comprendenti la visita audiometrica (Art. 44. commi da 1 a 7). Nel caso in cui l’esposizione quotidiana al rumore sia superiore a 90 dB(A) ovvero il valore massimo di picco della pressione acustica istantanea non ponderata superi i 140 dB, devono essere messe in opera tutte le prescrizioni riportate al punto precedente e inoltre il datore di lavoro entro trenta giorni dall’accertamento del superamento dei 90 dB deve dare notizia all’Organo di vigilanza (ASL) del fatto che in azienda ci sono posizioni lavorative che comportano una esposizione personale al rumore (Lep,d) superiore a 90 dB(A), nonché delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di ridurre al minimo i rischi per i lavoratori (Art. 45 e Art. 4, comma 1). Il datore di lavoro deve inoltre iscrivere i lavoratori in un apposito registro, che dovrà essere mantenuto aggiornato e consegnato all’ISPESL e alla USL di competenza, i luoghi di lavoro dove si superano i 90 dB(A) devono essere perimetrati, dotati di opportuna segnaletica e limitati nell’accesso (Art. 41, commi 2 e 3). I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare i mezzi individuali di protezione dell’udito messi a loro disposizione; tali mezzi devono essere concordati con i lavoratori, adattati al singolo lavoratore e alle sue condizioni di lavoro e devono garantire un livello di rischio uguale o inferiore a quello di una Lep,d di 90 dB (Art. 43, commi da 1 a 6). Nella tabella 1 è riportato uno schema degli adempimenti previsti dal D.Lgs 277/91 Luzzi 7 conseguenti al risultato della valutazione. TABELLA 1 Gli adempimenti previsti dal D.Lgs.277/91 Livello di esposizione quotidiana personale < 80 dBA Valutazione esposizione Informazione ai lavoratori Controllo sanitario Mezzi di protezione individuali tra 80 e 85 dBA tra 85 e 90 dBA > 90 dBA Calcolo dell’esposizione, periodico e in caso di modifiche nell’organico, nelle macchine, ecc. La relazione aggiornata sulla valutazione del rumore deve essere tenuta a disposizione dell’organo di vigilanza e dei lavoratori. Informazione ai lavoratori su : - rischi derivanti all’udito dall’esposizione al rumore - misure adottate per ridurre il rumore - risultati della valutazione Il lavoratore può fare richiesta del controllo sanitario Controllo sanitario obbligatorio con frequenza biennale Controllo sanitario obbligatorio con frequenza annuale Dotazione di mezzi di protezione individuali per l’udito (tappi, cuffie) Uso dei mezzi di protezione individuali messi in dotazione l’uso è facoltativo l’uso è obbligatorio Il Decreto fissa quindi una serie di detta norme generali da osservare per la progettazione e costruzione di nuovi macchinari e nuovi impianti (Art. 46), che devono tener presente l’obiettivo di minimizzare il rumore ed essere corredati di adeguata informativa. Il datore di lavoro dovrà privilegiare l’acquisto di quei macchinari che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore. Per quanto riguarda il regime sanzionatorio gli Art. 50 e 51 riportano le contravvenzioni a cui sono soggetti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti per l’inosservanza delle norme relative al Decreto. Per i datori di lavoro ed i dirigenti è sanzionata l’inosservanza dell’obbligo di valutare l’esposizione dei lavoratori al rumore e di programmare la ripetizione delle misure ad opportuni intervalli di tempo, di ridurre al minimo i rischi derivanti dal rumore, di fornire i mezzi individuali di protezione dell’udito, di comunicare all’organo di vigilanza il superamento dei 90 dB e le tecniche adottate; di acquistare macchinari a bassa rumorosità. Anche per il lavoratori sono previste sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di utilizzare i mezzi individuali di protezione dell’udito quando l’esposizione personale supera i 90 dB. Si deve comunque tener presente che il Decreto Legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 ha modificato le sanzioni previste dal Decreto 277/91. Luzzi 8 LA DIRETTIVA 2003/10/CE Questa direttiva stabilisce le prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito. Tra le caratteristiche notevoli della direttiva è importante evidenziare che nell’articolo 5 si stabilisce che il datore di lavoro deve eliminare alla fonte i rischi derivanti dall'esposizione al rumore o ridurli al minimo, facendo riferimento ai principi generali di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE, che ha originato il D.Lgs. 626 e il sistema legislativo sulla sicurezza e la valutazione del rischio. In particolare il datore di lavoro deve intervenire considerando: a) altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro soggette alle disposizioni comunitarie il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) la riprogettazione della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; d) l'opportuna informazione e formazione, al fine di istruire i lavoratori, sull'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro per ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; e) le misure tecniche per il contenimento del rumore: - trasmesso per via aerea, ad esempio mediante schermature, involucri rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; - trasmesso per via strutturale, ad esempio mediante sistemi di smorzamento o di isolamento; f) gli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del posto di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) la riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro: - limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; - orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. La direttiva fissa i nuovi valori limite di esposizione e i valori di soglia dell’esposizione che fanno scattare l'azione con riferimento al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco. Questi sono riportati schematicamente nella tabella 2. TABELLA 2 Nuovi limiti fissati dalla Direttiva 2003/10/CE Luzzi LEX,8h ppeak Valori limite di esposizione 87 dB(A) 200 Pa 140 dB(A) Valori superiori di esposizione (che fanno scattare l'azione) 85 dB(A) 140 Pa 137 dB(A) Valori inferiori di esposizione (che fanno scattare l'azione) 80 dB(A) 112 Pa 135 dB(A) 9 In particolari circostanze, per le attività in cui l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, il livello di esposizione giornaliero al rumore potrà essere sostituito dal livello di esposizione settimanale. Questo potrà avvenire a condizione che: il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 db(A); e siano adottate adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. Attualmente, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 227/91, vengono superati i valori limite quando l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta superiore a 90 dBA o se il valore della pressione acustica istantanea non ponderata risulta superiore a 140 dB (200Pa). Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 15 febbraio 2006. LA NORMA UNI 9432 Nell’ottobre del 2002 è stata pubblicata la nuova edizione della norma UNI 9432 "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro". E’ una revisione della norma UNI 9432 del 1989 necessaria per aggiornare lo strumento tecnico tenendo in considerazione le problematiche applicative emerse in più di 10 anni di applicazione del Decreto Legislativo n. 277 del 15 agosto 1991. La norma prevede la possibilità di valutare l'esposizione personale di un lavoratore al rumore per periodi superiori alla settimana cercando così di rimediare alle difficoltà applicative del D.Lgs. 277/91 legate alle tipologie di lavoro “discontinue” (edilizia, impiantistica) e alle attività con organico molto variabile, fornendo una metodologia più "realistica" per la valutazione dell’esposizione al rumore di un lavoratore che opera in realtà dove è difficile definire la giornata (o la settimana) lavorativa standard. Un’altra novità importante è la possibilità di valutare l'esposizione al rumore di gruppi di lavoratori, attraverso un metodo statistico che permette di determinare, con un errore massimo di 2 dB(A), il valore dell’esposizione di un gruppo di lavoratori che svolgono attività simili anche se non proprio acusticamente uguali. La norma prevede poi che in sede di valutazione dell’esposizione al rumore si tenga conto dell’effetto di attenuazione dei Dispositivi di Protezione Individuale indispensabili per determinate lavorazioni. Altre novità, di carattere tecnico, contenute nella norma sono la considerazione del livello di picco non ponderato e lo scostamento accettabile del livello di calibrazione dello strumento che passa da 0.3 a 0.5 dB. In appendice la norma fornisce un metodo per la determinazione dell’esposizione di gruppi di lavoratori, due esempi di relazione tecnica e un metodo per stima dell’errore strumentale. La norma UNI 9432, sulla valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro, fornisce uno strumento per calcolare il livello di esposizione quotidiana o settimanale personale al rumore in relazione al rischio di danno uditivo associato al rumore nei luoghi di lavoro, secondo la legislazione vigente. Obiettivi Obiettivo del corso è, quindi, permettere ai partecipanti di acquisire dimestichezza con la metodologie di valutazione dei rischi, grazie Luzzi 10 all'approfondimento della norma tecnica di riferimento, e di conoscere gli adempimenti richiesti dalle norme di legge. Destinatari Datori di lavoro Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione Responsabili e addetti alla produzione Responsabili e addetti alla manutenzione Personale tecnico Personale Autorità di controllo e vigilanza Consulenti Principi di fisica acustica Riferimenti normativi e valori limite di esposizione: D.Lgs. 277//91, Direttiva 2003/10/CE La norma UNI 9432 e la valutazione del livello di esposizione quotidiana o settimanale personale al rumore La strumentazione da utilizzare La valutazione dell'errore strumentale Il metodo di misurazione L'esposizione al rumore di gruppi di lavoratori La predisposizione della relazione tecnica Esempi di relazione tecnica da allegare al documento di valutazione del rischio di esposizione al rumore (D.Lgs. 277//91) La scelta, l'uso e la manutenzione dei DPI secondo la norma UNI EN 45 Esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro - Revisione della norma UNI 9432 - Come è a tutti noto le norme tecniche sono di utilizzo volontario e non possono sostituirsi alle leggi vigenti. Esse rispecchiano lo stato dell’arte al momento nel quale sono state elaborate. Certamente è più semplice e più rapido revisionare una norma tecnica che una legge dello Stato ed è proprio per questo motivo che la norma UNI 9432 riguardante la determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro ha subito una revisione per accogliere in essa tutti quei chiarimenti e quelle eventuali innovazioni che sono risultate necessarie dopo più di 10 anni di applicazione del D.Lgs. 277/91, riguardante fra l’altro la protezione dei lavoratori contro i rischi dall’esposizione al rumore durante il lavoro, che ha recepito in Italia la direttiva europea su questo argomento. Nel testo della norma revisionata (progetto U20.00.046 in fase di inchiesta pubblica) sono state introdotte importanti novità, qui di seguito presentate, che gli estensori della nuova norma ed i componenti delle Commissioni "Acustica" e "Sicurezza" dell’UNI si augurano possano essere recepite sia a livello europeo, ove è in fase di modifica la direttiva sull’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro, sia a livello nazionale al momento del recepimento della nuova direttiva europea. Luzzi 11 La nuova Uni 9432 “Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro”, uscita l’ottobre scorso, sostituisce l’edizione precedente del 1989, elaborata congiuntamente dalle Commissioni Acustica e Sicurezza dell’Uni. Una revisione che si è resa necessaria per accogliere chiarimenti e innovazioni dopo oltre 10 anni di applicazione del decreto legislativo n° 277 del 15 agosto 1991 “Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro”. Esiste una stretta relazione tra il rischio di danno uditivo e il rumore presente nei luoghi di lavoro: la nuova Uni 9432 fornisce uno strumento operativo per calcolare il livello di esposizione quotidiana o settimanale personale al rumore secondo quanto richiesto dal decreto citato e si applica a tutti gli ambienti di lavoro, ad esclusione di quelli per i quali sono previste normative specifiche. Le definizioni per i livelli di esposizione personale non sono variate e si allineano con quelle indicate dal decreto stesso nonché all’imminente direttiva europea sullo stesso argomento; ma in aggiunta sono stati definiti il rumore impulsivo, il rumore costante, fluttuante e ciclico, nonché cosa si intende per attività acusticamente uguale. Rispetto alla precedente edizione, la nuova norma aggiunge anche la possibilità di valutare l’esposizione personale di un lavoratore al rumore per periodi superiori alla settimana, e l’esposizione al rumore di gruppi di lavoratori che svolgono attività simili, ma non sempre acusticamente uguali. Viceversa, per attività acusticamente simili ma non uguali, la nuova Uni 9432 introduce la possibilità di calcolare l’esposizione al rumore di gruppi di lavoratori calcolata mediante opportune procedure di campionamento statistico, che può essere utilizzata al posto dell’esposizione personale del singolo lavoratore del gruppo. Oltre a descrivere il metodo da seguire per determinare il livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro, la norma offre delle precise indicazioni riguardanti la strumentazione. Novità della norma Le vere novità della norma sono sostanzialmente due: la possibilità di valutare l’esposizione personale di un lavoratore al rumore per periodi superiori alla settimana e la possibilità di valutare l’esposizione al rumore di gruppi di lavoratori che svolgono attività simili ma non sempre acusticamente uguali. Queste due novità faranno certamente molto discutere, ma la necessità di effettuare valutazioni di questo tipo è emersa dalla pratica applicazione del D.Lgs. 277/91. Questo D.Lgs., infatti, non pone limiti massimi di esposizione per i lavoratori ma prescrive quali mezzi tecnici, formativi, di controllo sanitario siano da attuarsi per i lavoratori esposti al rumore entro precisi intervalli di valori (per esempio da 85 dB(A) a 90 dB(A)). Nell’interpretazione restrittiva alle volte data da alcuni organi di vigilanza e controllo dell’applicazione delle disposizioni legislative si è giunti a richiedere la classificazione dei lavoratori in base alla loro esposizione più elevata che si presentava durante l’anno lavorativo. Occorre essere molto onesti a tal riguardo: nessuno ha effettuato misurazioni strumentali che seguissero la variabilità del rumore subito da un lavoratore nell’arco della sua vita lavorativa, anche se limitata ad un anno, in quanto il costo economico, rispetto ai benefici che se ne sarebbero avuti, sarebbe stato proibitivo. A tal riguardo è bene ricordare che lo stesso D.Lgs. 494/96, emanato per regolamentare la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, prevede di effettuare la valutazione dell’esposizione al rumore per gli addetti ai cantieri edili mediante simulazione Luzzi 12 utilizzando dati sperimentali ottenuti in ricerche scientifiche e senza precise misurazioni strumentali effettuate nel cantiere reale. E' proprio per questo motivo che si è ritenuto di dover inserire nella nuova norma una possibilità più "realistica" di valutare l’esposizione al rumore di un lavoratore. Il ciclo di lavoro, anche se dura più di una settimana, è certamente noto come sono note le singole fasi lavorative del ciclo. In questo modo è sempre più semplice determinare una corretta esposizione al rumore. Considerazioni analoghe hanno portato a definire un metodo statistico che permette di determinare, con un errore massimo di 2 dB(A), il valore dell’esposizione di un gruppo di lavoratori che svolgono attività simili. L’errore è perfettamente compatibile con l’intervallo di 5 dB(A) che è stabilito nel D.Lgs. 277/91 per determinare quale tipo di intervento sia necessario effettuare sui singoli lavoratori e permette di ottenere notevoli risparmi sia di tempo che economici nella determinazione della loro esposizione. La nuova norma contiene, inoltre, numerose altre novità, quale ad esempio l’indicazione che, se per la lavorazione è indispensabile utilizzare un Dispositivo di Protezione Individuale (ad es. una visiera), il suo effetto di attenuazione deve essere tenuto in conto nella determinazione del valore di esposizione personale al rumore del lavoratore. La speranza di tutti coloro che hanno contribuito alla revisione della norma è che l’utilizzo della norma stessa permetta da un lato una semplificazione delle metodiche di valutazione e dall’altro una normalizzazione dei rapporti di prova ed un più elevato livello qualitativo delle prestazioni effettuate dai consulenti incaricati dalle aziende ad effettuare queste valutazioni. Marco Vigone Presidente Commissione "Sicurezza" dell’UNI Coordinatore del GL 3/Acustica "Rumore nell’ambiente di lavoro" IEC Srl - Torino ... sullo stesso argomento UNI CEI 10991:2002 - Acustica - Verifica in sito della catena di misurazione che utilizza la registrazione dell’evento sonoro UNI EN ISO 11200:1997 - Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Linee guida per l’uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni UNI EN ISO 11690-1:1998 - Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchinario - Strategie per il controllo del rumore UNI EN ISO 11690-2:1999 - Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchinario - Provvedimenti per il controllo del rumore UNI EN ISO 11690-3:2000 - Acustica - Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchinario - Propagazione del suono e previsione del rumore in ambienti di lavoro fonte: U&C - giugno 2002 QUESTIONI DA CHIARIRE Concludiamo questa presentazione con una serie di dubbi interpretativi e problematiche applicative che verranno probabilmente capite e risolte solo con il contributo e l’esperienza dei diversi soggetti coinvolti. 1) Quando effettuare le misure? La direttiva 86/188/CE stabiliva che le rilevazioni fonometriche si dovevano effettuare “se necessario”, il D.Lgs. 277/91 ha recepito questa “necessità” prevedendo l’effettuazione di Luzzi 13 misure “se si ritene fondatamente che si superino gli 80 dB(A)”. La nuova direttiva 2003/10/CE ribadisce che le misure si effettuino “se del caso”. Cosa dirà il decreto di recepimento? 2) Scale di ponderazione Il legislatore europeo ha fatto un po’ di confusione, definendo all’Articolo 2 della Direttiva 2003/10/CE per la pressione acustica di picco Ppeak la ponderazione C, ma fissando i limiti per questo indicatore in dB(A) (cfr. Articolo 3 e nota). Quale scala dobbiamo usare in sede di valutazione? 3) Rumore impulsivo Secondo l’Articolo 2 della direttiva 2003/10/CE è compreso nella valutazione del livello LEX, 8h; secondo l’Articolo 4 è da considerare a parte. E’ un contributo importante per la valutazione o no? 4) Precisione delle misure L’Articolo 4 della direttiva 2003/10/CE prevede che si tenga conto “delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica”. E’ corretto considerare come “prassi” il criterio di valutazione dell’errore strumentale previsto nell’appendice C della Norma UNI 9432? 5) Livelli limite di esposizione L’abbassamento dei livelli limite da 90 dB(A) a 87 dB(A) prevede che la determinazione dell'effettiva esposizione del lavoratore tenga conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi individuali di protezione dell'udito indossati dal lavoratore, mentre i valori di esposizione che fanno scattare l'azione non tengono conto dell'effetto dei suddetti dispositivi. Come si fa a considerare in modo univoco e certo questa attenuazione? 6) La normativa secondaria La Norma UNI 9432 cita una serie di riferimenti, fra questi le linee guida UNI EN 458 per i protettori auricolari e la UNI EN ISO 11200 relativa al rumore emesso dalle macchine e alla determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche postazioni. Per fornire un supporto tecnico completo all’attuazione alle modifiche previste dai nuovi disposti legislativi sarebbe forse corretto prevedere come obbligatori altri riferimenti normativi “ausiliari”, quali ad esempio: la UNI 10136 relativa alla misurazione della attenuazione della trasmissione sonora prodotta dalle cabine (dispositivi di protezione collettiva) e, soprattutto, la UNI EN 24869/1 relativa alla misurazione dell’attenuazione sonora dei protettori auricolari (dispositivi di protezione individuale), sostenuta metodologicamente dalla ISO 4869-1 e dalla corrispondente ANSI s12.6-1997. CONCLUSIONI In questa memoria si è cercato di rappresentare lo stato dell’arte della legislazione e della normativa in materia di valutazione dell’esposizione al rumore nei luoghi di lavoro. Si è cercato soprattutto di evidenziare lo stato dell’evoluzione di questo sistema legislativo e normativo. Le conclusioni sono in realtà domande che gli igienisti industriali pongono agli esperti che hanno studiato i nuovi disposti legislativi e normativi o che hanno partecipato alla loro Luzzi 14 elaborazione. Affrontare ora queste questioni può forse consentire al legislatore di elaborare il testo del decreto di recepimento della nuova direttiva (che, di fatto, andrà a sostituire il D.Lgs. 277/91) nel modo più chiaro, omogeneo e organico possibile. In una parola, nel modo più “applicabile” alla generalità dei casi. BIBLIOGRAFIA 1) S. Luzzi “Vivere e Lavorare in Sicurezza”; Editrice San Marco, Bergamo, febbraio 2002, pp. 150-161 2) AA.VV. “Le nuove direttive riguardanti l’esposizione a vibrazioni e a rumore” Gruppo di Acustica Ambientale dell’Associazione Italiana di Acustica, gaa/8, Modena, luglio 2003 3) AA.VV. “Linee Guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro” in dBAincontri2000; Atti del Seminario promosso da Regione Emilia-Romagna, ISPESL, INAIL, AIA-gaa e Az.USL di Modena; Ed. Az.USL di Modena, settembre 2000 4) A. Cocchi, A. Cocchi “Entro il 2006 sarà recepita la direttiva 2003/10/CE sulla protezione da rumore”; Ambiente e Sicurezza n.6/2003; ed. Il Sole 24 Ore, marzo 2003. 5) AA.VV. Atti del Convegno “dBA 2002” promosso da Regione Emilia-Romagna, ISPESL, INAIL e Az.USL di Modena; Ed. Az.USL di Modena, settembre 2002. Luzzi 15