Faq sui crediti - Ordine Avvocati Roma

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Faq sui crediti - Ordine Avvocati Roma
Faq sui crediti
Al fine di rendere più semplice la fruizione ai corsi da noi organizzati proviamo a rispondere alle
vostre domande più frequenti.
Tali risposte sono date sulla base del Regolamento per la formazione continua redatto dal Consiglio
Nazionale Forense e sulla base del Regolamento attuativo adottato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma ed hanno carattere puramente indicativo e di indirizzo.
1) Quanti crediti devo conseguire in un anno?
Il regolamento del CNF prevede che il periodo di valutazione della formazione professionale
continua abbia durata triennale, con l'obbligo di conseguire 90 crediti per i 3 anni, di cui minimo 20
all'anno e di cui almeno 15 crediti devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto
l’ordinamento forense, previdenziale e la deontologia.
E' però previsto che per i primi 3 anni siano necessari globalmente solo 50 crediti, di cui minimo
9 il primo anno, minimo 12 il secondo anno, minimo 18 il terzo anno e di cui almeno 6 crediti siano
ottenuti in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia.
2) Posso essere esonerato?
I1 Consiglio dell'Ordine esonera totalmente, in automatico e quindi senza obbligo di richiesta,
gli Avvocati con 30 anni di professione, nonchè coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo
anno di età e che abbiano almeno 20 anni di iscrizione.
L'art. 5 del Regolamento suddetto statuisce poi: “Sono esonerati dagli obblighi formativi,
relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia
deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale i docenti universitari di prima e
seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento. Tale esonero va comunque
richiesto a domanda dell’interessato.
Il Consiglio dell'Ordine, sempre su domanda dell'interessato, può esonerare l'iscritto dallo
svolgimento dell'attività formativa, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, nei
casi di:
- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla maternità
o paternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali.
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o
trasferimento di questa all'estero.
L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'
impedimento.
All'esonero parziale consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del
triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità.
Sono altresì esonerati parzialmente e sempre a domanda dell’interessato, i dottori di ricerca, i
dottorandi di ricerca, gli assistenti ordinari, i ricercatori ed i cultori della materia che svolgano
attività didattiche nell’ambito di insegnamenti giuridici presso le sedi universitarie. Permane
l’obbligo dei soli 6 crediti da conseguire nel triennio in materia di ordinamento forense, previdenza
e deontologia.
Sono inoltre esonerati parzialmente quanti abbiano superato l’esame di stato, per i tre anni
successivi al conseguimento del titolo di avvocato, a prescindere dalla data di iscrizione all’Albo.
Anche in questo caso permane l’obbligo dei soli 6 crediti da conseguire nel triennio in materia di
ordinamento forense, previdenza e deontologia.
- altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense.
3) E' vero che ogni ora vale un credito?
Si, ma con le dovute precisazioni.. L'art. 2 del Regolamento del CNF prevede che”l'unità di
misura della formazione continua è il credito formativo.”
Questo significa che non potranno essere usate frazioni di un credito, e che,come previsto dall'art.
3, ogni ora corrisponde a 1 credito. Ma il comma primo dello stesso articolo del Regolamento del
CNF precisa immediatamente che “la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata ad un
evento costituisce modalità normale di adempimento dell'obbligo formativo”. Questo significa,
come risulta dalla relazione di accompagnamento redatta dal CNF, che è necessaria una presenza
continua all'evento, e che non è sufficiente la partecipazione parziale allo stesso.
Ovviamente, come spiega la relazione stessa, ogni Consiglio è libero di perseguire il principio
dell'effettività come meglio crede, ma risulta chiaro che non è possibile frequentare una sola ora di
manifestazione per ottenere un credito, poiché la formazione è tale proprio in virtù di una costante
partecipazione a un dato evento. Senza contare che l'art. 3 del Regolamento attuativo prevede che la
presenza sia rilevata all'inizio e la fine dell'evento, e non in diversi momenti.
Quindi il criterio per cui un credito corrisponde a un'ora e viceversa, è solo un criterio di
riferimento per il Consiglio dell'ordine di appartenenza. E' poi da far notare che, nel caso in cui un
evento si prolunghi più del dovuto, il numero dei crediti assegnati rimane invariato, poiché come
già detto, quello dell'art. 3 del regolamento del CNF è solo un criterio di riferimento, senza contare
la impossibilità, come enunciato nell'art 2, di poter assegnare frazioni di credito per ogni frazione di
ora, essendo l'intero credito l'unica unità di misura.
Lo stesso vale nel caso contrario di una fine anticipata della manifestazione, che non comporterà
una diminuzione dei crediti assegnati.
Vogliamo inoltre ricordarvi che l'assegnazione dei crediti per un convegno non è assegnata sul
momento, ma è frutto di una delibera del Consiglio stesso.
4) Come avviene la rilevazione della mia presenza? C'è bisogno di un attestato? Come
posso sapere quanti crediti ho?
La rilevazione avviene tramite tesserino professionale con codice a barre per mezzo di un lettorebadge che automaticamente annota i vostri dati e l'orario di entrata e uscita dall’evento. Tali dati
verranno poi archiviati nel nostro data-base e successivamente sul sito del Consiglio dell’Ordine per
una immediata consultazione. Per il momento questo servizio non è ancora disponibile, lo sarà a
partire dal prossimo triennio.
I crediti in ogni caso vengono automaticamente accreditati, non c'è bisogno di nessun ulteriore
atto da parte vostra. Gli attestati sono rilasciati ai soli non appartenenti al Consiglio dell'Ordine di
Roma, che dovranno poi presentarli al proprio Consiglio per l'accreditamento. E' nostra premura
suggerirvi di annotare i corsi frequentati e i crediti che tale corso assegna, al fine della redazione
della relazione/autocertificazione che sarà inviata on-line sul sito del Consiglio dell’Ordine al
termine del triennio formativo.
5) E' necessaria un iscrizione preventiva?
Si. L’iscrizione agli eventi organizzati direttamente dal Consiglio dell’Ordine avviene
esclusivamente in modalità on-line direttamente dal nostro sito. Mezzo facile e puntuale. Basta
andare alla fine del manifesto che pubblicizza l’evento sul sito e compilare l’apposita scheda di
prenotazione. Le iscrizioni avvengono in stretto ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Chi si iscrive ha immediata conoscenza del positivo esito o meno della sua iscrizione,
con una comunicazione diretta a video e successivamente tramite ricezione di una e-mail.
6) Se non sono iscritto e vengo ugualmente posso farmi rilevare la presenza?
Il Consiglio ha deliberato che quanti non siano riusciti ad iscriversi nel numero programmato per
la prenotazione on-line, possano essere inseriti, a loro richiesta e sempre che vi sia in Aula posto a
sedere, in un apposito elenco. Una sorta di lista di attesa che consentirà la registrazione della
presenza e il conseguente ottenimento di crediti formativi.
7) Posso uscire durante la lezione? Posso arrivare in ritardo? Posso andare via in
anticipo?
E’ consentito l’ingresso e la conseguente rilevazione di presenza fino a 30 minuti dall’orario
previsto dell’evento, così come anche indicato sul manifesto e sul sito che lo pubblicizza. Dopo tale
termine si potrà comunque accedere ma senza rilevazione di presenza, venendo meno i presupposti
della fruizione continuativa dell’evento stesso.
E' possibile uscire durante la lezione, come è possibile andare via in anticipo, ma con differenti
conseguenze.
Nel caso si esca temporaneamente dalla lezione, per vari motivi, per poi rientrare poco dopo e
quindi rispettando il principio di effettività, non è prevista rilevazione del tesserino che avverrà poi
al termine della lezione.
Per coloro che decidano di andare via in anticipo, la rilevazione del tesserino è inutile, poiché
essendo riportata l'ora di uscita, se questa sia precedente al termine dell'incontro, comporterà la non
assegnazione dei crediti previsti, che come precedentemente detto, non sono scindibili.
Di conseguenza la rilevazione avverrà solo al termine dell'evento, e nel caso si decidesse di
uscire in anticipo la rilevazione non avrà un valore effettivo, poiché è richiesta la piena ed effettiva
partecipazione all'evento che non consente quindi una presenza parziale allo stesso.
Nel caso in cui per l'evento sia previsto un orario di inizio e di fine, cercheremo di rispettarlo il
più possibile. Anche se l’orario di fine è puramente indicativo, ritenendosi l’evento effettivamente
terminato quando il relatore ha finito di parlare, essendo possibile che il convegno si protragga per
più del tempo ipotizzato.
8) Non ho il tesserino con codice a barre, come faccio?
I tesserini professionali con codice a barre sono rilasciati dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma dal 2000. E' richiesto a tutti di presentarsi con tali tesserini dall'inizio della
rilevazione delle presenze, ed è espressamente richiesto sul sito e sui nostri manifesti che
pubblicizzano gli eventi.
Vi invitiamo quindi a munirvi del tesserino professionale che viene rilasciato presso l'Ufficio Cassa
del Consiglio dell’Ordine al Palazzo di Giustizia, poiché nè altri tipi di tesserino, nè la semplice
apposizione di una firma su un foglio presenze possono essere più gestiti con i mezzi informatici
che utilizziamo.
Per gli iscritti ad altri Fori viene invece predisposto un Registro presenze dove verrà apposta firma
in entrata ed in uscita.
9) Alcuni corsi prevedono la frequenza di tutte le lezioni per ottenere i relativi crediti, o
una percentuale delle stesse lezioni; cosa succede se non posso frequentare il numero richiesto
di lezioni?
Il punto 6 dell'art. 3 del regolamento attuativo del 10 luglio 2008 prevede che per gli eventi
formativi a cui siano stati riconosciuti n.24 crediti, in caso di partecipazione parziale, verranno
attribuiti crediti in misura proporzionale all'effettiva frequenza del corso. Per gli altri eventi sarà
necessario attenersi a quanto riportato dal manifesto.
10) Ho provato ad iscrivermi più volte ai corsi, ma non sono mai riuscito a parteciparvi,
come posso fare?
Il Consiglio è venuto incontro agli avvocati che si trovano in questa condizione con una delibera
che prevede che nel caso in cui un avvocato abbia effettuato 8 tentativi di iscrizione ai nostri
convegni o seminari per 8 eventi diversi nell’anno senza riuscire ad iscriversi, costituisce motivo di
improcedibilità dell’azione disciplinare. Farà fede la mail inviata dal sistema che avverte della
mancata iscrizione, faranno fede anche i report del fax quando le prenotazioni a partire dal 2008
utilizzavano questo mezzo.
11) Ci sono altri modi di assolvimento degli obblighi di formazione professionale? Posso
fare la deontologia tra le attività dello Studio?
L'art 1, punto 3 del regolamento attuativo del 10 luglio 2008 così statuisce: ”integra assolvimento
degli obblighi di formazione professionale continua lo svolgimento di corsi organizzati da due o più
studi professionali in collaborazione tra loro”. Tale attività interna allo Studio non comporta più la
limitazione dei 12 crediti annuali, fermo però restando il limite dei 24 crediti ad anno.
Limite che rimane invece nel caso di una attività all’interno di un singolo Studio, ovvero 12
crediti ad anno.
Gli eventi in materia di deontologia, previdenza forense e di ordinamento professionale non sono
però consentiti nell’ambito della attività interna allo Studio.
Lo stesso articolo al punto 4 prevede : ”con riferimento alle pubblicazioni di materia giuridica di
cui alla lettera b) dell'art 4 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense verrano attribuiti: n.2 crediti formativi per ogni pubblicazione giuridica su riviste specializzate a diffusione o di
rilevanza internazionale, anche on line; n.8 crediti formativi per ogni libro, saggio, monografia o
trattato pubblicato. Restano fermi i limiti massimi di cui all'art. 4, comma 2, del Regolamento del
CNF”, ovvero non più di 12 crediti attribuibili nel triennio.
Inoltre è previsto al punto 5 che “ integra assolvimento degli obblighi di formazione continua la
partecipazione degli avvocati iscritti nell'elenco speciale ad eventi formativi promossi dagli stessi
enti di appartenenza o dalle loro avvocature, purchè accreditati. Il dieci per cento del totale dei posti
disponibili per tali eventi dovrà ad ogni modo essere riservato ad avvocati del libero foro”.
E ancora il punto successivo statuisce che “nel caso di elaborazione di relazioni o di svolgimento
di lezioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a, del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense,
verrano attribuiti n.2 crediti per ogni ora di svolgimento di attività formativa espletata, fino ad un
massimo di 24 crediti nel triennio.
12) Una volta partecipato a dei convegni devo consegnarvi qualcosa? E' necessaria
redigere e consegnare una relazione annuale?
Nel caso in cui partecipiate a convegni da noi organizzati, la presenza verrà rilevata con un
metodo automatico di accreditamento e archiviata. Nel caso invece partecipiate a corsi realizzati da
altri enti sarà necessario che vi venga rilasciata una certificazione che accerti la vostra
partecipazione all'evento; questo certificato non dovrà essere consegnato a noi immediatamente, ma
solo nel caso in cui l'Ordine ve lo richieda.
Per quanto riguarda la comunicazione del vostro percorso formativo, il Consiglio dell’Ordine ha
sostituito la relazione annuale con una relazione/autocertificazione relativa ai crediti conseguiti, da
comunicare on-line sul sito del Consiglio dell’Ordine, nella sezione “FORMAZIONE
PROFESSIONALE” al termine di ogni triennio.
Il Regolamento del CNF e i successivi Regolamenti attuativi del Consiglio dell’Ordine sono
consultabili sul sito nell’area “IN EVIDENZA”.