regolamento del servizio mense scolastiche

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regolamento del servizio mense scolastiche
CITTA’ DI RECCO
(Provincia di Genova)
DECORATA DI MEDAGLI A D’ORO AL MERITO CIVILE
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MENSE
SCOLASTICHE
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 01/02/2007
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CITTA’ DI RECCO – Regolamento del servizio mense scolastiche
1
INDICE
Articolo
Oggetto
1
Natura e finalità del servizio
2
Modalità di gestione
3
Destinatari del servizio
4
Requisiti e presupposti per l'accesso al servizio
5
Controllo della qualità dei pasti e del servizio nel suo complesso
6
Modalità di controllo
7
Partecipazione al costo del servizio
8
Modalità di pagamento
9
Menù giornalieri
10
Diete speciali
11
Progetto Merenda
12
Sospensione del servizio
13
Modalità di utilizzo del servizio
14
Locali mensa
15
Entrata in vigore
16
Rinvio
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CITTA’ DI RECCO – Regolamento del servizio mense scolastiche
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TITOLO I
Norme Generali
Articolo 1 — Natura e finalità del servizio
1
Il servizio mense scolastiche del Comune di Recco è finalizzato ad assicurare
agli alunni del territorio la partecipazione all’attività scolastica per l’intera giornata,
contribuendo, anche con questa attività, alla realizzazione del diritto allo studio.
2
Il Comune riconosce che, oltre a consentire la permanenza a scuola degli
alunni che frequentano percorsi didattici con rientro pomeridiano, la mensa scolastica
rappresenta un importante momento educativo e di socializzazione condiviso con la
scuola.
3
Il Comune, nell’ambito delle competenze proprie dell’amministrazione
comunale, si propone pertanto anche obiettivi di educazione alimentare, fornendo una
dieta studiata nel rispetto della salute del bambino e contribuisce ad attivare iniziative
specifiche a tale scopo.
4
Il Comune assicura la fruizione del servizio ai portatori di patologie con
definito vincolo dietetico ed ai richiedenti per ragioni etico – religiose garantendo che
le fasi di preparazione e confezionamento delle diete personalizzate siano separate da
quelle dei pasti preparati secondo il menù base.
5
Il Comune promuoverà le azioni volte alla valorizzazione del territorio,
incrementando e sostenendo le produzioni locali, i prodotti tipici, l’utilizzo dei
prodotti del commercio equo e solidale e l’applicazione della normativa del “buon
samaritano” in materia di disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di
solidarietà sociale.
Articolo 2 — Modalità di gestione
1
Il servizio mense scolastiche è assicurato dal Comune mediante affidamento a
una o più imprese specializzate associate, scelte a mezzo di una procedura ad evidenza
pubblica, secondo la vigente normativa, nella quale verrà dato preponderante peso alla
componente della qualità del servizio, per la produzione dei pasti necessari al
fabbisogno giornaliero nei diversi ordini di scuola, mediante l’utilizzazione dei centri
di cottura o dei terminali di cottura di proprietà comunale ovvero mediante l’utilizzo
delle strutture dell’impresa, certificate ed autorizzate, nei casi di emergenza. Il
Comune è impegnato a garantire un costante rinnovamento e adeguamento delle
strutture e a vigilare su ogni aspetto igienico e sanitario relativo al servizio.
2
L’organizzazione e il controllo del servizio sono di competenza del Comune,
cui sono demandati i seguenti compiti:
—
predisposizione dei menù, corredati dalle relative tabelle delle grammature
adeguate all’età e alle esigenze alimentari degli utenti;
—
verifica del rispetto della programmazione alimentare (menù) e controllo
preventivo delle variazioni operate per cause di forza maggiore;
—
autorizzazione preventiva delle diete richieste per motivi religiosi e di salute;
—
verifica della quantità e qualità degli alimenti e del rispetto del capitolato del
servizio in merito alla manutenzione e conservazione degli ambienti e attrezzature
rispetto alle norme igienico-sanitarie vigenti, nonché l'osservanza di queste da parte di
tutti gli operatori addetti al servizio;
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—
costante raccordo con i responsabili della ditta appaltatrice e dell’A.S.L.
territorialmente competente per tutti gli aspetti e le problematiche di loro pertinenza;
—
predisposizione delle pratiche relative all’iscrizione degli utenti al servizio,
alla compartecipazione di essi alla spesa, al rimborso di eventuali eccedenze versate e
non dovute.
TITOLO II
Utenza e ammissioni
Articolo 3 — Destinatari del servizio.
1
Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti le scuole infanzia, primaria e
secondaria di primo grado del Comune, per le quali è prevista la continuazione
dell’attività scolastica nel pomeriggio.
2
Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti usufruiscono inoltre del
servizio mense scolastiche:
—
il personale docente delle scuole infanzia, primaria e secondaria di primo
grado del Comune, purché in servizio al momento della somministrazione del pasto
con funzioni di vigilanza educativa, previo rimborso del costo dei pasti da parte del
Ministero della Pubblica Istruzione tramite gli organi competenti. Allo scopo i
dirigenti scolastici sono tenuti a fornire al Comune, con cadenza mensile, apposita
certificazione;
— soggetti esterni, previa autorizzazione del Responsabile del Settore servizi alle
Persone, in occasione di particolari iniziative organizzate dalle autorità scolastiche o
dal Comune. Nel provvedimento autorizzativo saranno indicate altresì le modalità per
la remunerazione dell’impresa, nello specifico progetto.
Articolo 4 — Requisiti e presupposti per l'accesso al servizio
1
La domanda di iscrizione al servizio mense scolastiche deve essere presentata
dal genitore o da chi eserciti la potestà genitoriale presso il competente ufficio
comunale Pubblica Istruzione entro il 30 del mese di gennaio precedente l’anno
scolastico di riferimento, su appositi moduli da esso predisposti e completa degli
allegati eventualmente richiesti. Gli interessati si impegnano a comunicare all’ufficio
ogni successiva variazione in special modo a riguardo del recapito per l’invio delle
comunicazioni o di altri dati rilevanti contenuti nella domanda. La comunicazione di
voler usufruire del servizio fatta su moduli predisposti dalla scuola o a fini statistici
della stessa non obbliga il Comune fino alla predisposizione della documentazione
come sopra indicato. Il termine può essere variato dall’ufficio al fine di armonizzare le
richieste di fruizione di più servizi comunali relativi al periodo scolastico, e di tale
variazione sarà data comunicazione a tutti gli interessati a mezzo avvisi nei plessi
scolastici o comunicazione individuale distribuita nelle classi o tramite il servizio
postale. L’ufficio potrà altresì accogliere eventuali motivate domande ritenute fuori
termine in caso di disponibilità di posti nel plesso scolastico interessato.
2
La domanda di iscrizione al servizio, una volta presentata, si ritiene valida per
ogni anno scolastico successivo e dovrà essere ripresentata solo in caso di variazione
dell’ordine di scuola con le modalità di cui al comma 1. L’eventuale disdetta per cause
che sopraggiungano in corso d’anno dovrà essere inoltrata in forma scritta, presso
l’ufficio di cui al comma 1.
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Titolo III
Vigilanza e partecipazione
Articolo 5 — Controllo della qualità dei pasti e del servizio nel suo complesso
1
La vigilanza, i controlli e le verifiche sulla qualità del servizio sono eseguiti
dal Comune mediante soggetti da esso incaricati e organi degli enti preposti ai servizi
sanitari competenti per territorio, congiuntamente e disgiuntamente.
2
Il Comune collabora altresì al miglioramento della qualità fornendo assistenza
alla Commissione Mensa nominata dall’autorità scolastica competente. I rilievi da
essa formulati sono vincolanti anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste
nel capitolato d’appalto del servizio.
Articolo 6 — Modalità di controllo
1 Gli organi di controllo, compresi i componenti della Commissione Mensa,
possono accedere ai locali mensa del plesso scolastico di competenza, con le modalità
e nel numero previsto dal proprio Regolamento. Agli stessi è inoltre consentito, nei
modi e con gli accorgimenti previsti dalla normativa igienico-sanitaria, di accedere ai
locali cucina.
2 Di ciascun sopralluogo effettuato i soggetti incaricati redigono un verbale,
compilato sull’apposito modulo predisposto. Ogni osservazione al riguardo del
servizio rilevata dai componenti della Commissione Mensa, vistata dal competente
Dirigente Scolastico, dovrà essere trasmessa al Comune per le valutazioni del caso e
la predisposizione dei relativi interventi.
3 Durante i sopralluoghi, che devono essere articolati in modo da non ostacolare il
lavoro degli operatori, non possono essere date indicazioni direttamente al personale
di cucina o di mensa in servizio. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti,
rispettando la maniera più idonea per non ostacolare il servizio. Durante i sopralluoghi
è vietato qualunque contatto diretto o indiretto con gli alimenti, con utensili,
attrezzature o stoviglie presenti nei locali, fatto salvo il caso di assaggi, prelevamento
di campionature e pesatura delle porzioni, nel rispetto della normativa vigente. Per
queste particolari necessità il personale dell’impresa è obbligato a collaborare con gli
organi di controllo, fornendo tutta l’assistenza necessaria.
Titolo IV
Disciplina delle Tariffe
Articolo 7 — Partecipazione al costo del servizio
1
Annualmente la Giunta comunale, nell’ambito delle determinazioni delle tariffe
dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell’inizio dell’anno scolastico,
determina le quote di contribuzione per il servizio mense scolastiche che possono
essere articolate per ordine di scuola e divise tra adulti e alunni. Nel medesimo
provvedimento la Giunta può altresì stabilire l’applicazione di un criterio di
partecipazione economica degli utenti determinato in base al numero dei pasti
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rapportato all’ISEE indicatore, in forma individualizzata o a fasce.
2
Le tariffe sono portate a conoscenza degli utenti interessati a mezzo avvisi nei
plessi scolastici o comunicazione individuale distribuita nelle classi o tramite il
servizio postale.
3
Nel caso di variazione delle tariffe nel corso dell’anno scolastico dovute a
variazioni dei costi, riorganizzazione dei servizi o altre cause, le variazioni sono
portate a conoscenza degli utenti interessati a mezzo avvisi nei plessi scolastici o
comunicazione individuale distribuita nelle classi o tramite il servizio postale.
4
La possibilità di ottenere l’esonero dal pagamento della tariffa è subordinata
alla presentazione di apposita istanza presso il competente ufficio comunale Servizi
Sociali, con le procedure e le limitazioni per esso vigenti. La concessione del
beneficio decorre dal bimestre successivo intero considerato ai fini dell’emissione dei
bollettini rispetto alla data di presentazione della domanda.
Articolo 8 — Modalità di pagamento
1
Il pagamento delle quote di contribuzione, contabilizzate giornalmente dal
Comune, verrà richiesto alla famiglia attraverso l’invio di un bollettino postale
posticipato con cadenza bimestrale.
2
La rilevazione delle presenze avverrà, di norma, intorno alle ore 09.30. Il pasto
sarà addebitato anche in caso di uscita anticipata rispetto al momento di erogazione
del servizio, indipendentemente da ogni causa, se al momento della rilevazione
l’alunno risulterà presente e di conseguenza inserito nell’elenco salvo esibizione da
parte dell’alunno, durante la rilevazione, di giustificazione in cui i genitori dichiarino
e firmino l’uscita anticipata. In caso di entrata dopo l’avvenuta rilevazione la
tempestiva comunicazione all’impresa per ottenere l’erogazione del servizio sarà a
carico della famiglia interessata.
3
Sul bollettino saranno indicate la tariffa applicata, il periodo di riferimento e il
numero dei pasti erogati. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente presso gli uffici
postali, entro la data indicata sul bollettino stesso.
4
In presenza di ritardo nei pagamenti si procederà all’invio di un primo
sollecito a mezzo di semplice lettera. Se alla scadenza del termine fissato l’importo
sollecitato non risulterà saldato, l’utente sarà invitato a provvedervi con lettera
raccomandata A.R., che costituirà avvio del procedimento per la riscossione coattiva,
ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90, così come modificata dalla L. n. 15/2005.
Avverso tale secondo sollecito l’utente potrà proporre ricorso motivato indirizzato al
Responsabile del Settore Servizi alle Persone entro 30 giorni dal suo ricevimento.
L’Amministrazione avrà l’obbligo di valutare quanto in esso contenuto. Qualora
l’utente, decorso il termine per la presentazione dell’atto difensivo, non provvederà
alla regolarizzazione entro i termini prescritti nella comunicazione si darà corso a
procedimento ingiuntivo o iscrizione a ruolo esattoriale con addebito di tutte le spese
inerenti e conseguenti all’avvio di tali procedimenti.
5
Sulle somme versate in ritardo saranno comunque applicati gli interessi legali,
così come stabilito dalle vigenti disposizioni. In caso di invio della lettera
raccomandata è dovuto altresì il pagamento di una sovrattassa pari al 25%
dell’importo dovuto.
6
La variazione delle modalità di versamento (bollettino postale, buono pasto,
carta ricaricabile, pagamenti anticipati o a consuntivo) potrà essere stabilita dalla
Giunta Comunale con proprio provvedimento. Le modalità di controllo e di
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recupero/rimborso delle somme versate dagli utenti saranno stabilite con
determinazione del Responsabile del Settore Servizi alle Persone. Delle variazioni
adottate, che comportino una variazione generale delle modalità organizzative del
servizio, sarà data comunicazione a tutti gli interessati a mezzo avvisi nei plessi
scolastici o comunicazione individuale distribuita nelle classi o tramite il servizio
postale.
Titolo V
Menù, diete speciali e fruizione dei pasti
Articolo 9 — Menù giornalieri
1
I menù quotidiani e le loro eventuali variazioni sono definiti dal Comune,
assicurando la varietà dei cibi a riguardo della stagione invernale ed estiva. Il menù è
diversificato per la scuola infanzia e per la primaria/secondaria di primo grado.
2
Le tabelle delle grammature sulla base delle quali vengono preparati i pasti
prevedono menù con articolazione su 4 settimane.
3
I menù saranno affissi nelle sale mensa dei singoli plessi scolastici.
4
In caso di forza maggiore, su autorizzazione del Comune, si potrà procedere a
variazioni del menù o all’erogazione di pasti di emergenza, senza che questo possa
comportare risarcimenti o esenzioni dal pagamento delle tariffe.
5
Per la scuola infanzia la frutta a metà mattina, ove previsto, e le merende
pomeridiane sono comprese nella tariffa ordinaria del servizio e non comportano il
pagamento di alcuna maggiorazione.
Articolo 10 — Diete speciali
1
Il Comune, dietro presentazione di certificazioni mediche rilasciate dal medico
curante o dal medico scolastico, per patologie presentate dall’utenza esclusivamente
presso il competente Ufficio comunale Pubblica Istruzione, autorizza il regime
dietetico personalizzato necessario e stabilisce l’introduzione e l’avvio di diete
personalizzate di durata superiore alle 48 ore. Le diete personalizzate devono essere
formulate in aderenza al menù settimanale corrente salvaguardando, compatibilmente
con le esigenze di servizio, la varietà negli alimenti sostituiti.
2
Il Comune, dietro presentazione di autocertificazione da parte del genitore o di
chi esercita la potestà genitoriale, esclusivamente presso il competente ufficio
comunale Pubblica Istruzione, per regimi personalizzati per motivazioni etico –
religiose, autorizza le modalità dietetiche applicative e l’avvio del servizio relativo..
3
Certificati medici ed autocertificazioni, in assenza di formale richiesta
effettuata con le modalità indicate al comma 1 non sono impegnative per il Comune .
4
Le diete di transizione o diete in bianco vengono direttamente ordinate dalla
scuola entro le ore 09,30 dello stesso giorno e sono accettate senza formale istanza. La
dieta di transizione o dieta in bianco non necessita di prescrizione medica se non
supera le 48 ore.
Articolo 11 — Progetto merenda.
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Per la scuola primaria e secondaria di primo grado è stato introdotto uno
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spuntino denominato “Progetto merenda” di metà mattina . Esso ha lo scopo di
stabilire una ripartizione nutrizionale e calorica nella giornata alimentare. Il menù per
esso previsto è articolato su tre settimane.
2
Annualmente la Giunta comunale, nell’ambito delle determinazioni delle
tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell’inizio dell’anno scolastico,
determina l’apposita quota di contribuzione per il predetto servizio.
3
La rilevazione delle presenze e la contabilizzazione di esse ai fini del
pagamento della relativa quota di contribuzione avvengono in maniera indipendente
dall’utilizzo del normale servizio di refezione e compaiono nel bollettino di
pagamento con voce autonoma.
Articolo 12 — Sospensione del servizio
1
Ai fini organizzativi, le istituzioni scolastiche devono dare comunicazione al
competente ufficio comunale Pubblica Istruzione, con un congruo anticipo qualora in
occasione di uscite programmate, iniziative didattiche o per qualsiasi altro motivo tutti
o parte degli alunni iscritti non usufruisca del servizio. Nel caso di mancanza della
predetta comunicazione agli alunni interessati sarà conteggiato ugualmente il pasto. In
occasione delle visite di istruzione, previa prenotazione presso l’ufficio Pubblica
Istruzione del Comune, da effettuarsi con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo da
parte delle insegnanti interessate, potrà venire distribuito un “cestino da viaggio”
confezionato dall’impresa. In tal caso verrà comunque conteggiata la presenza degli
alunni che usufruiscono di tale servizio ai fini della contabilizzazione del costo del
pasto, alla normale tariffa.
2
Qualora per gravi motivi il servizio non possa essere assicurato, il Comune
provvede a darne immediata e preventiva comunicazione alle famiglie tramite il
mezzo ritenuto più idoneo in relazione al caso specifico.
Articolo 13 — Modalità di utilizzo del servizio
1
La porzionatura e la distribuzione dei pasti all'interno di ogni singolo locale
mensa viene effettuata dal personale dell'impresa appaltatrice.
2
Nei locali mensa non è ammesso consumare cibi diversi da quelli previsti nella
tabella dietetica, salvo diete differenziate previste al precedente articolo 10.
3
Per motivi igienico—sanitari nonché per una corretta educazione alimentare,
nei locali mensa è vietato consumare pasti non forniti dall'amministrazione comunale.
Con le modalità previste dal capitolato per l’erogazione del servizio, nella scuola
infanzia, è prevista la distribuzione di una torta confezionata dall’impresa in occasione
della giornata nella quale si festeggiano i compleanni avvenuti nel mese. La data della
distribuzione è concordata tra scuola e impresa che gestisce il servizio.
4
E’ vietato accedere ai locali mensa, durante la somministrazione dei pasti, a
chiunque non sia direttamente impegnato nel servizio o eserciti funzioni ispettive,
educative, di assistenza o sorveglianza agli alunni impegnati nella consumazione dei
pasti stessi.
Articolo 14— Locali mensa
1.
Per ragioni igienico—sanitarie i locali adibiti esclusivamente a mensa non
possono di norma essere utilizzati per altro scopo, neppure nell'ambito delle attività
dell'istituto. Qualora se ne presenti la necessità, a seguito di istanza scritta presentata
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al competente ufficio comunale Pubblica Istruzione, con provvedimento del
responsabile del Settore Servizi alle Persone potrà essere diversamente stabilito
adottando ogni accorgimento utile a salvaguardare la destinazione d’uso degli stessi.
2
L’Amministrazione Comunale si riserva di concedere a terzi l’uso delle
proprie strutture per la preparazione e/o consumo dei pasti sulla base di uno specifico
disciplinare da sottoscriversi contestualmente alla concessione in uso, nel quale
verranno indicati i termini, le modalità e le condizioni di utilizzo.
Titolo VI
Disposizioni finali
Articolo 15 – Entrata in vigore
1
L’applicazione del presente regolamento decorre dalla data di esecutività della
deliberazione di approvazione. Il presente provvedimento verrà posto in seconda
pubblicazione per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 106, comma 6, del vigente
Statuto Comunale. Esso viene portato a conoscenza di tutti gli interessati a mezzo di
avvisi nei plessi scolastici o comunicazione individuale distribuita nelle classi o
tramite il servizio postale.
3
In considerazione del mutato regime di riscossione delle tariffe dal 1° gennaio
2007 i buoni pasto finora utilizzati sono annullati. Entro il 30 giugno 2007 gli
interessati potranno chiederne il rimborso a seguito di domanda presentata
esclusivamente presso il competente Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, con
allegati gli originali dei tagliandi (madre e figlia) ancora in possesso delle famiglie. Il
Comune provvederà ad avvisare della possibilità di ottenere il rimborso a mezzo
avvisi nei plessi scolastici o comunicazione individuale distribuita nelle classi o
tramite il servizio postale.
4
Qualora la domanda risulti incompleta ai fini dell’operatività del rimborso
richiesto, l’integrazione deve essere effettuata, a pena di archiviazione della domanda
stessa, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione formulata
dall’ufficio.
Articolo 16 - Rinvio
1
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla
vigente normativa in materia di ordinamento sulle autonomie locali, sulla
organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sul servizio mensa
scolastica, alle leggi sanitarie, allo statuto comunale e ai regolamenti
comunali delle prestazioni agevolate in campo sociale, nonché al capitolato
d’oneri del servizio.
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