regolamento per la disciplina dell`armamento

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regolamento per la disciplina dell`armamento
CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO
Provincia di Cosenza
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Città di Corigliano Calabro – Regolamento per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale
CAPO I
GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI
Art . 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle
armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, fatte salve le
disposizioni della Legge 7.3.1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione,
trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia
Municipale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.
L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale in possesso della qualità di
agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.
Art . 2
Tipo delle armi in dotazione
L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale è la pistola semiautomatica,
scelta con provvedimento del Comandante tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui
all'articolo 7 della L. 18.4.1974 n. 110 e successive modificazioni.
Il Corpo può essere dotato di un massimo di 6 sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di
rappresentanza.
E' consentito detenere, secondo le modalità indicate nell’articolo 12 del D.M. 04 Marzo 1987, n.
145, armi storiche o d'epoca, già appartenute al Corpo, regolarmente denunciate.
Art . 3
Numero delle armi in dotazione
Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia municipale con il relativo
munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica
sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi dovuti a
pensionamenti, ritiri cautelari, ed alle fattispecie indicate al successivo articolo 8.
Il Comandante denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il
numero complessivo delle armi in dotazione.
CAPO II
MODALITA' E CASI Dl PORTO DELL'ARMA
Art . 4
Assegnazione dell'arma
Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica
sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che è obbligatoriamente assegnata una volta
superato il primo addestramento di tiro e maneggio.0
Il quantitativo delle munizioni in dotazione è di n. 26 cartucce per ciascun assegnatario di arma.
Gli obiettori di coscienza, eventualmente presenti nel Corpo della Polizia Municipale, sono
impiegati, nel rispetto del presente regolamento, secondo le disposizioni del Comando in servizi
compatibili con tale posizione di obiettore.
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L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di
agente di pubblica sicurezza, con provvedimento del Comandante comunicato al Prefetto.
L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dall'orario di
servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del
comune di appartenenza, e viceversa.
Il Comandante o, in caso di urgenza anche il Responsabile di Servizio, può procedere al ritiro
cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e
maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare
ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell’addetto o di terzi.
Ogni appartenente al Corpo al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione,
l'arma in dotazione, ed ogni agente che presti servizio a tempo determinato, non può essere adibito
ai servizi di guardia armata a sedi o palazzi, né a svolgere servizi ausiliari di pubblica sicurezza,
mentre può essere adibito a tutti gli altri servizi istituzionali compresi quelli di pronto intervento a
bordo di veicoli per il rilievo di incidenti stradali, effettuati anche in orario notturno.
Art . 5
Modalità di porto dell'arma
L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4
marzo 1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.
Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale che svolgono servizio muniti dell'arma in dotazione
indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo è autorizzato
a prestare servizio in abiti civili, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 1
lettera a) del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in
modo non visibile. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in
dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
Art . 6
Servizi di collegamento e di rappresentanza
I servizi di collegamento e di rappresentanza effettuati fuori dal territorio del Comune dagli addetti
al Corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza sono svolti, di norma, senza
l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. citato, agli addetti alla Polizia Municipale
cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui
svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di
servizio e viceversa.
Art . 7
Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
I servizi svolti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri
o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o
eccezionali, sono effettuati di norma senza arma.
Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere
nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, che un
contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.
Il Sindaco comunica ai Prefetti interessati il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio
con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.
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In caso di svolgimento di servizi istituzionali che, per particolare natura e per caratteristiche,
possono comportare la necessità di recarsi al di fuori del territorio comunale (ad esempio T.S.O.), al
personale addetto è consentito il porto dell’arma se tale arma è stata assegnata in via continuativa.
CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI
Art . 8
Prelevamento e deposito dell'arma
L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del
provvedimento di assegnazione di cui all'art. 4, nel registro di cui al successivo art. 12.
L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario o sub-consegnatario nei seguenti casi:
1. quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le
condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
2. quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.;
3. all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
4. tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto o del Comandante
anche nei casi di cui all'articolo 4.
Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'autorità di P.S. cui l'arma
è stata denunciata.
In caso di assenza prolungata dal servizio dell’addetto per motivi diversi dalle ferie, il Comandante
ha facoltà di disporre il ritiro dell’arma assegnata in via continuativa.
Art . 9
Doveri dell'assegnatario
L'addetto al Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:
a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le
condizioni in cui la stessa e le munizioni si trovano;
b. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
c. segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento
dell'arma stessa;
d. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
e. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui
all'art. 18.
Inoltre, deve, in particolare:
a. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
b. evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni;
c. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
d. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.
Art . 10
Istituzione e caratteristiche dell'armeria
L’istituzione dell’armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non
superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce.
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In caso di istituzione dell’armeria, il relativo provvedimento dovrà essere comunicato al Prefetto e
al Questore.
L'armeria deve essere ubicata all'interno dell'edificio del Comando in modo tale da consentire il
controllo degli accessi e deve essere munita di porte e finestre blindate oppure dotate di inferriate a
grate metalliche e di sicurezza; esse devono disporre di serrature di sicurezza e di congegni di
allarme.
Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno,
l'impianto di illuminazione deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredato di
interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza.
Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco, sono sistemate all'interno e all'esterno del locale.
Art . 11
Funzionamento dell'armeria
Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati
chiusi a chiave con serratura di sicurezza del tipo cassaforte.
Le munizioni sono conservate in armadi metallici di analoghe caratteristiche.
Durante le ore d'ufficio, le chiavi di accesso ai locali d'armeria e agli armadi metallici sono
conservate dal consegnatario e dal sub-consegnatario.
Fuori dell'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito
contenitore metallico con chiusura di sicurezza.
Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata controfirmata
dal consegnatario dell'armeria.
L'armeria è dotata del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate,
vistate dal Questore.
I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su
apposito registro con pagine numerate e vistate dal Comandante del Corpo.
L'armeria è dotata altresì di registro a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante
del Corpo per:
le riparazioni delle armi;
i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.
Art . 12
Consegnatario e sub-consegnatario delle armi
Il Comandante nomina il consegnatario delle armi, che è responsabile della tenuta dell'armeria,
dell'armamento e munizionamento in deposito, nonché un sub-consegnatario che è tenuto ad
osservare le direttive del consegnatario stesso.
Art. 13
Doveri del consegnatario d'armeria
Il consegnatario ed il sub-consegnatario delle armi svolgono il loro compito con l'osservanza delle
disposizioni contenute nell'art. 17 D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
Essi inoltre curano con la massima diligenza:
a. la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della
documentazione e delle chiavi;
b. la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
c. la tenuta dei registri e della documentazione;
d. la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.
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Collaborano con il Comandante per la disciplina delle operazioni di armeria, per la organizzazione
ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed
allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.
Art . 14
Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore Delegato, al Comandante
del Corpo, al consegnatario ed, in sua assenza, al sub-consegnatario dell'armeria.
L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente
necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria.
Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento
delle armi devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le
armi e le munizioni (in luogo appositamente predisposto, esterno all'armeria).
Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle
armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.
Art . 15
Controlli e sorveglianza
I controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio,
per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e
scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.
La sorveglianza esterna all'armeria è effettuata dal personale di vigilanza presso il Comando,
attraverso sopralluoghi diurni e notturni tendenti ad accertare le condizioni delle porte d'accesso,
delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare all'interno dell'armeria attraverso il varco
esistente nella porta d'accesso. Detto personale dovrà inoltre intervenire in caso di attivazione
dell'allarme e dovrà relazionare ogni volta che saranno notate anomalie o novità di rilievo.
Il Sindaco, l’Assessore delegato e il Comandante dispongono visite di controllo e ispezioni interne
periodiche.
CAPO IV
ADDESTRAMENTO
Art . 16
Addestramento al tiro
Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano
servizio armati dopo aver effettuato il necessario addestramento, e devono superare ogni anno
almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per
l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del
personale.
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CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art . 17
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al
Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145.
Art . 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
e sarà comunicato al Prefetto di Cosenza.
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INDICE
CAPO I
GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
Campo di applicazione
Tipo delle armi in dotazione
Numero delle armi in dotazione
Assegnazione dell'arma
CAPO II
MODALITA' E CASI Dl PORTO DELL'ARMA
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Modalità di porto dell'arma
Servizi di collegamento e di rappresentanza
Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Prelevamento e deposito dell'arma
Doveri dell'assegnatario
Istituzione e caratteristiche dell'armeria
Funzionamento dell'armeria
Consegnatario e sub-consegnatario delle armi
Doveri del consegnatario d'armeria
Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
Controlli e sorveglianza
CAPO IV
ADDESTRAMENTO
Art. 16
Art. 17
Addestramento al tiro
Tenuta della contabilità e regolare esecuzione
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Art. 19
Rinvio
Entrata in vigore
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