Esportazioni
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OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE CESSIONI NON IMPONIBILI ACQUISTI IMPONIBILI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE CESSIONI INTRACOMUNITARIE Costituiscono cessioni intracomunitarie: le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;. (art. 41 c1 DL 331/93) NON RILEVA LA RESIDENZA DI CEDENTE E ACQUIRENTE MA LA MOVIMENTAZIONE FISICA DEI BENI ACQUISTI INTRACOMUNITARI Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo. (art. 38 DL 331/93). NON RILEVA LA RESIDENZA DI CEDENTE E ACQUIRENTE MA LA MOVIMENTAZIONE FISICA DEI BENI TERRITORIALITA’ DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato. (art. 40, c1 DL 331/93) ADEMPIMENTI AI FINI IVA Cessioni intracomunitarie: •Emissione di fattura NI ex art. 41 DL 331/93 •Annotazione nel registro delle vendite •Presentazione in via telematica all’Agenzia delle Dogane elenchi riepilogativi INTRASTAT ADEMPIMENTI AI FINI IVA Acquisti intracomunitari: • Integrazione della fattura del fornitore con IVA italiana • Rilevazione della fattura integrata nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite (neutralità dell’imposta) • Presentazione in via telematica all’Agenzia delle Dogane elenchi riepilogativi INTRASTAT OPERAZIONI A CATENA A B C A – primo fornitore B – promotore della triangolazione C – acquirente finale OPERAZIONI A CATENA “triangolazioni comunitarie” : operazioni in cui intervengono 3 operatori diversi appartenenti a tre differenti paesi comunitari. “triangolazioni interne intracomunitarie”: triangolazioni in cui il primo fornitore e il promotore sono residenti in Italia. “triangolazioni improprie”: operazioni in cui uno dei soggetti è extracomunitario OPERAZIONI EXTRACOMUNITARIE ESPORTAZIONI NON IMPONIBILI IMPORTAZIONI IMPONIBILI OPERAZIONI IMPORT/EXPORT ESPORTAZIONI ESPORTAZIONI DIRETTE ESPORTAZIONI IMPROPRIE • beni trasportati fuori della CE dal cedente, o da terzi per suo conto • (art. 8 c1 l. a) • beni trasportati fuori della CE dall‟acquirente, o da terzi per suo conto, entro 90 giorni dalla consegna • (art. 8 c1 l. b) ESPORTAZIONI INDIRETTE • Cessioni di beni ad esportatori abituali • (art. 8 c1 l. c) ESPORTAZIONI Esportazioni indirette: Il soggetto residente cede beni ad altro soggetto residente il quale, avendo lo Status di “esportatore abituale” (esportazioni > 10% del volume d’affari totale nell’anno o nei 12 mesi precedenti) usufruisce della facoltà di effettuare acquisti senza il pagamento dell’imposta. Il limite massimo di acquisti senza pagamento dell’imposta è dato dal c.d. “PLAFOND”, corrispondente al totale delle cessioni verso l’estero effettuate nell’anno precedente. ESPORTAZIONI Operazioni assimilate alle esportazioni: cessioni di navi, aeromobili e servizi connessi (art. 8bis) IMPORTAZIONI Costituiscono importazioni le operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità (art. 67 c1) IMPORTAZIONI VALORE DEL BENE DIRITTI DOGANALI SPESE DI INOLTRO FINO AL LUOGO DI DESTINAZIONE NELLA CEE (art. 69 c1 ) BASE DI CALCOLO PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA ADEMPIMENTI AI FINI IVA Esportazioni: •Emissione di fattura NI ex art. 8 c1 l. a) o b) , secondo la natura dell’operazione •Conservazione della prova dell’avvenuta esportazione •Annotazione nel registro delle vendite ADEMPIMENTI AI FINI IVA Importazioni: •Pagamento dell’imposta alla dogana/spedizioniere •Annotazione nel registro degli acquisti della sola IVA versata (fornitore “dogana”) •Inoltre, dal 2/11/10 per operazioni effettuate dal 1/7/10, trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti residenti in paesi Black list. Operazioni soggette Operazioni non imponibili Le operazioni che, per disposizione legislativa, sono soggette al regime IVA ma non scontano l'imposta sul loro corrispettivo sono: – esportazioni ed operazioni assimilate all'esportazione (artt. 8 e 8 bis) – servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9) – cessioni intracomunitarie (artt. 41 e 40, 19 Operazioni non imponibili cessioni all'esportazione Ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72 sono quelle che: – hanno per oggetto beni inviati in paesi extra UE a cura od a nome del cedente (art. 8, lett. a) – effettuate tra due soggetti residenti, a condizione che i beni vengano, su incarico del cessionario, inviati in paesi extra UE direttamente dal cedente (co.1, lett. a) cd operazione di triangolazione; – quelle effettuate dal cessionario residente nei confronti di un terzo non residente a condizione che il cedente ne curi l’invio fuori del territorio dell’UE – hanno per oggetto beni il cui trasporto o spedizione in paesi extra UE viene effettuato, entro 90 giorni dalla consegna dei beni dall'operatore economico non residente o per suo conto (co. 1, lett. b) 20 Operazioni soggette Cessioni all’esportazione (art. 8) Esportazioni dirette 1° caso: cedente-residente cliente estero 2° caso: (operazione triangolare) cedente-residente cliente estero art. 8, comma 1, lett. a) cedente/cessionario-residente = Bene = Fattura 21 Operazioni soggette Cessioni all’esportazione (art. 8) Esportazioni indirette 3° caso: cedente-residente cessionario-non residente art. 8, comma 1 lett. b) cliente estero Esportazione entro 90 giorni e allo stato originario 22 Operazioni soggette Cessioni all’esportazione (art. 8) • L'esportazione deve risultare alternativamente da: – documento doganale – vidimazione della dogana su un esemplare della fattura – vidimazione della dogana su un esemplare del documento di trasporto 23 Operazioni non imponibili Caratteristiche • Fatturazione : obbligatoria • Registrazione : obbligatoria • Detraibilità dell'imposta assolta “a monte” : piena • Agevolazioni : rimborso infrannuale dell'IVA “a monte” 24 OPERAZIONI ALL’ESPORTAZIONE • nel sistema generale Iva legislatore comunitario ha inteso detassare tutte le operazioni che vengono effettuate in relazione ad operazioni di scambio internazionale di merci di servizi. • questo principio è la diretta espressione della regola che prevede la detassazione delle operazioni transfrontaliere all'origine e la relativa tassazione a destinazione, anche al diritto di detrazione al destinatario della operazione. fine di consentire l'esercizio del 25 Condizioni per l’esportazione in senso tributario Debbono coesistere due presupposti: • il trasferimento del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento; • il trasporto dei beni oggetto della cessione fuori del territorio doganale comunitario a cura del cedente N.B. sembra non rilevare ai fini del perfezionamento dell'esportazione, quale elemento costitutivo della 26 Quadro normativo di riferimento • Le norme primarie di riferimento sono gli articoli 8, 8 bis , e 9, del d.p.r. 633 del 1972 che riguardano operazioni che, seppur rilevanti nel territorio di origine, vengono ivi detassate, in considerazione dell'applicazione del principio di tassazione a destinazione. • Per l'effetto si comprende che tali operazioni debbano essere oggetto di fatturazione come previsto dall'articolo 21, co. 6, del decreto Iva ancorché non vi sia tassazione. 27 Articolo 8 del D.p.r. 633/72 • Non sono imponibili per l'articolo 8 le operazioni che danno luogo a cessioni in cui beni vengono spediti o trasportati fuori dal territorio comunitario. • La nozione di cessioni di beni riguarda le operazioni di esportazione aventi carattere definitivo • Restano escluse le esportazioni senza trasferimento della proprietà e con successiva reimportazione dei beni dopo la trasformazioni le cosiddette esportazioni temporanee. 28 Articolo 8 del D.p.r. 633/72 • In ordine al presupposto territoriale si deve rilevare una discrasia fra il principio espresso dalla direttiva comunitaria e la normativa nazionale: - la prima individua il luogo di una cessione di beni con quello in cui avviene l'inizio del trasporto a destinazione del cliente. Pertanto la cessione all'esportazione è per la norma comunitaria considerata effettuate nel territorio dello Stato ma detassata in virtù del luogo di destinazione che è fuori dal territorio comunitario; - la norma nazionale, dopo aver enunciato il principio generale di territorialità della cessione di beni, dispone all'ultimo co. dell'articolo 7 che tutte le operazioni di quegli articoli 8,8 bis e 9 si considerano eseguite fuori dal territorio dello Stato. 29 Articolo 8 del D.p.r. 633/72 • CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTA: Art. 8, comma 1, lettera a), d.p.r. 633 - OPERAZIONI TRIANGOLARI - ESPORTAZIONE CONGIUNTA • ESPORTAZIONE IMPROPRIA - articolo 8, co. 1, lett. b) • CESSIONI INDIRETTE - articolo 8, co. 1, lettera c) del d.p.r. 633 30 CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTA Art. 8, comma uno, lettera a), d.p.r. 633 • Individua le cessioni aventi ad oggetto beni trasportati o spediti, a cura o a nome del cedente, fuori del territorio dell'unione europea. • Condizione: il cedente provveda, anche non direttamente (ad esempio tramite uno spedizioniere terzo) al trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio dell'Unione. L'invio dei beni all'estero rappresenta l'elemento costitutivo dell'operazione all'esportazione, nel senso che, ove non vi sia trasporto spedizione all'estero, la cessione non può essere definita esportazione 31 Nozione di cessione ex art. 8 L'esportazione ai fini Iva è diversa da quella doganale e solo per l‟assolvimento dell'onere della prova mutuiamo dal d.p.r. 43/93 in materia doganale il concetto di esportazione. Ai fini doganali sussiste esportazione quando si ha fuoriuscita dei beni dal territorio dell'unione europea: - senza passaggio di proprietà; - con passaggio di proprietà; - temporaneamente esportati e poi reimportati. Di queste fattispecie l'unica che rileva ai fini IVA è quella con passaggio di proprietà. Quindi se l'impresa esporta temporaneamente merci o beni all'estero per completarne la lavorazione e poi reimporta il prodotto finito, ai fini doganali vi è esportazione mentre fini Iva la cessione non è rilevante. 32 CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTA • Prova: l‟esportazione deve risultare: - da documento doganale; - da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento. 33 Operazioni soggette Cessioni all‟esportazione (art. 8) Esportazioni dirette 1° caso: cedente-residente cliente estero 2° caso: (operazione triangolare) cedente-residente cliente estero art. 8, comma 1, lett. a) cedente/cessionario-residente = Bene = Fattura 34 OPERAZIONI TRIANGOLARI USA IT(0) IT(1) IT0 = produttore, primo cedente IT1 = secondo cedente (promotore dell'esportazione intermediario commerciale) USA = acquirente IT0cede per un importo pari a 1000 i beni a IT1 (prima fattura) IT1 cede per un importo pari a 5000 i beni a USA (secondo fattura) Le due fatture sono non imponibili se è il primo cedente a curare il trasporto 35 OPERAZIONI TRIANGOLARI • La condizione affinché le due cessioni - da IT(0) a IT (1) e poi da IT(1) a USA - vengano considerate come un'operazione triangolare è che il trasporto avvenga in nome per conto del primo cedenteIT(0) e che il bene non entri nella disponibilità del secondo cedente IT(1). • Consente all'esportatore abituale (IT 1)di comprare i beni senza applicazione dell'imposta a condizione che le merci vengano spedite in nome per conto del primo cedente all'estero. Altrimenti l'esportatore IT1 sarebbe sempre al credito IVA. 36 Nozione di trasporto • L„A. f. con la circolare del 9 aprile 1981 n.12 aveva stabilito che il primo cedente (IT0) doveva curare il trasporto con mezzi propri oppure rivolgendosi direttamente ad un trasportatore il quale emetteva la fattura nei suoi confronti. Questa posizione dell‟A.f. aveva di fatto bloccato gli scambi, perché il primo cedente (di solito produttore) avrebbe dovuto conoscere il cliente finale. • Interpretazione autentica: il primo cedente IT0 può non usare mezzi propri e la fattura del trasportatore può essere intestata al secondo cedente It 1 (l'importante è che le merci non siano nella disponibilità di quest'ultimo). • La dogana vidima entrambe le fatture e controllerà e i beni siano usciti e effettua un riscontro fra la fattura e beni per verificare che il secondo cedente non abbia effettuato ulteriore lavorazioni. 37 Prova • Se il trasportatore viene contattato da IT1 la dichiarazione di esportazione (cd DAU) è intestata all'esportatore IT1 e funge da prova dell'avvenuta esportazione • Il primo cedente IT0 avrà come prova dell'avvenuta esportazione la fattura visitata dalla dogana di uscita. • L‟a.f. con la risoluzione 72 del 2000 ha precisato che: se la merce, prima di andare all'estero, passa dal secondo cedente IT1 assolo fine di effettuare dei controlli tecnici e di collaudo (senza alcuna lavorazione e trasformazione) l'operazione è comunque non imponibile • La Cassazione con la sentenza 4098 del 2000 ha confermato che è indifferente al fine della non imponibilità che sia il primo cedente o al secondo cedente a curare il trasporto. • per evitare contenziosi la cosa migliore sarebbe che sia il primo cedente a contattare il trasportatore, anche se poi il trasporto viene effettuato in nome per conto del secondo cedente. 38 ESPORTAZIONE CONGIUNTA USA IT(0) IT(1) IT0 = produttore IT1 = effettua un'altra lavorazione USA = acquirente non residente nell'Unione Europea operazione: IT0 emette fattura a non imponibile nei confronti di USA, avente ad oggetto il bene (ad esempio marmo) e consegna i beni a IT1; IT1 effetto alla lavorazione e invia i beni ad Usa tra parentesi portandoli in dogana e consegnando il DAU) in questo caso compariranno come esportatori sia il primo che secondo cedente. 39 • La prestazione di servizi effettuata da IT1 ed è tassata ai sensi dell'articolo 9 , CO. 1, lettera • altre ipotesi di operazioni non imponibili è la cosiddetta esportazione congiunta. • su incarico di un cessionario non residente acquista beni in Italia il primo cedente li trasferisce per conto degli Usa ad un altro soggetto italiano effettua la rete la lavorazione e poi li invia a cessionario Usa. 40 ESPORTAZIONE IMPROPRIA articolo 8, co. 1, lett. b) • “ Le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della comunità economica europea entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto” 41 • La norma riguarda il caso in cui i beni vengono consegnati ad un cessionario “non residente” all'interno del territorio comunitario, con l'obbligo di trasportarli o spedirli fuori del territorio della comunità economica europea nel termine di 90 giorni dalla consegna. • In pratica, la norma considera cessione all'esportazione l'ipotesi in cui l'acquirente estero provveda a ritirare, direttamente o tramite terzi, i beni presso il cedente, curando la successiva o esportazione degli stessi, allo stato originario, entro 90 giorni dalla data di consegna. 42 • Il cedente nazionale consegna i beni ad un cessionario non residente che si occuperà del trasporto entro 90 giorni. Il cessionario non residente deve essere identificato nel suo paese, ossia deve essere un soggetto passivo d'imposta che svolge un'attività commerciale (no privato). Riguardo al limite temporale si fa riferimento alla data di consegna ovvero l'operazione si deve chiudere entro 90 giorni. Questi due elementi differenziano la lettera B. della lettera a. 43 • Secondo la prassi amministrativa, la prova dell'avvenuta esportazione dei beni per il cedente nazionale non può che essere costituita dall’apposizione da parte della dogana di uscita del visto sull'esemplare della fattura dallo stesso le messe presentate in dogana all'atto dell'esportazione secondo le modalità indicate. Poiché nel caso di specie il documento di esportazione munito del visto di uscire resta l'acquirente estero, il cedente operatore nazionale dovrà ottenere dal cessionario non residente copia della fattura recante il visto uscire a posto dalla dogana di uscita. 44 • La disposizione in esame non prevede la possibilità di effettuare lavorazioni sui beni oggetto delle cessione, sicché i beni medesimi devono essere esportati nello stato originario. Di conseguenza gli uffici doganali dovranno accertare l'identità e lo stato dei beni medesimi con quelli descritti in fattura. 45 • Per espressa previsione normativa, non costituiscono cessioni all'esportazione le cessioni di beni con trasporto a cura e per conto del cessionario “non residente” aventi ad oggetto beni destinati ad dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo, o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, o dei beni da trasportarsi nei bagagli personali, fuori dal territorio della comunità europea. La norma ha evidentemente carattere anche elusivo. 46 Operazioni soggette Cessioni all‟esportazione (art. 8) Esportazioni indirette 3° caso: cedente-residente cessionario-non residente art. 8, comma 1 lett. b) cliente estero Esportazione entro 90 giorni e allo stato originario 47