Esportazioni

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Esportazioni
OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE
CESSIONI
NON
IMPONIBILI
ACQUISTI
IMPONIBILI
OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE
CESSIONI
INTRACOMUNITARIE
Costituiscono cessioni intracomunitarie:
le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel
territorio di altro Stato membro, dal cedente o
dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di
cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed
altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;. (art.
41 c1 DL 331/93)
NON RILEVA LA RESIDENZA DI CEDENTE E ACQUIRENTE
MA LA MOVIMENTAZIONE FISICA DEI BENI
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
Costituiscono
acquisti
intracomunitari
le
acquisizioni, derivanti da atti a titolo
oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto
reale di godimento sugli stessi, spediti o
trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato
membro dal cedente, nella qualità di soggetto
passivo. (art. 38 DL 331/93).
NON RILEVA LA RESIDENZA DI CEDENTE E
ACQUIRENTE MA LA MOVIMENTAZIONE FISICA DEI
BENI
TERRITORIALITA’ DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel
territorio dello Stato se hanno per oggetto beni,
originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera
pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato
istitutivo della Comunità economica europea, spediti
o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel
territorio dello Stato. (art. 40, c1 DL 331/93)
ADEMPIMENTI AI FINI IVA
Cessioni intracomunitarie:
•Emissione di fattura NI ex art. 41 DL 331/93
•Annotazione nel registro delle vendite
•Presentazione in via telematica all’Agenzia delle Dogane elenchi
riepilogativi INTRASTAT
ADEMPIMENTI AI FINI IVA
Acquisti intracomunitari:
• Integrazione della fattura del fornitore con IVA italiana
• Rilevazione della fattura integrata nel registro degli
acquisti e nel registro delle vendite (neutralità dell’imposta)
• Presentazione in via telematica all’Agenzia delle Dogane
elenchi riepilogativi INTRASTAT
OPERAZIONI A CATENA
A
B
C
A – primo fornitore
B – promotore della
triangolazione
C – acquirente finale
OPERAZIONI A CATENA
“triangolazioni
comunitarie” :
operazioni in cui intervengono 3 operatori diversi
appartenenti a tre differenti paesi comunitari.
“triangolazioni interne intracomunitarie”:
triangolazioni in cui il primo fornitore e il promotore
sono residenti in Italia.
“triangolazioni improprie”:
operazioni in cui uno dei soggetti è extracomunitario
OPERAZIONI
EXTRACOMUNITARIE
ESPORTAZIONI
NON
IMPONIBILI
IMPORTAZIONI
IMPONIBILI
OPERAZIONI
IMPORT/EXPORT
ESPORTAZIONI
ESPORTAZIONI
DIRETTE
ESPORTAZIONI
IMPROPRIE
• beni trasportati
fuori della CE
dal cedente, o
da terzi per suo
conto
• (art. 8 c1 l. a)
• beni trasportati
fuori della CE
dall‟acquirente,
o da terzi per
suo conto, entro
90 giorni dalla
consegna
• (art. 8 c1 l. b)
ESPORTAZIONI
INDIRETTE
• Cessioni di
beni ad
esportatori
abituali
• (art. 8 c1 l. c)
ESPORTAZIONI
Esportazioni indirette:
Il soggetto residente cede beni ad altro soggetto
residente il quale, avendo lo Status di “esportatore
abituale” (esportazioni > 10% del volume d’affari
totale nell’anno o nei 12 mesi precedenti) usufruisce
della facoltà di effettuare acquisti senza il pagamento
dell’imposta.
Il limite massimo di acquisti senza pagamento
dell’imposta è dato dal c.d. “PLAFOND”,
corrispondente al totale delle cessioni verso l’estero
effettuate nell’anno precedente.
ESPORTAZIONI
Operazioni assimilate alle esportazioni:
cessioni di navi, aeromobili e servizi connessi
(art. 8bis)
IMPORTAZIONI
Costituiscono importazioni le operazioni aventi
per oggetto beni introdotti nel territorio dello
Stato, che siano originari da Paesi o territori non
compresi nel territorio della Comunità (art. 67 c1)
IMPORTAZIONI
VALORE DEL BENE
DIRITTI DOGANALI
SPESE DI INOLTRO FINO AL
LUOGO DI DESTINAZIONE
NELLA CEE
(art. 69 c1 )
BASE DI CALCOLO PER
LIQUIDAZIONE IMPOSTA
ADEMPIMENTI AI FINI IVA
Esportazioni:
•Emissione di fattura NI ex art. 8 c1 l. a) o b) , secondo la natura
dell’operazione
•Conservazione della prova dell’avvenuta esportazione
•Annotazione nel registro delle vendite
ADEMPIMENTI AI FINI IVA
Importazioni:
•Pagamento dell’imposta alla dogana/spedizioniere
•Annotazione nel registro degli acquisti della sola IVA versata
(fornitore “dogana”)
•Inoltre, dal 2/11/10 per operazioni effettuate dal 1/7/10,
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della
comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti residenti
in paesi Black list.
Operazioni soggette
Operazioni non imponibili
Le operazioni che, per disposizione
legislativa, sono soggette al regime IVA
ma non scontano l'imposta sul loro
corrispettivo sono:
– esportazioni ed operazioni assimilate
all'esportazione (artt. 8 e 8 bis)
– servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali (art. 9)
– cessioni intracomunitarie (artt. 41 e 40,
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Operazioni non imponibili
cessioni all'esportazione
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72 sono quelle che:
– hanno per oggetto beni inviati in paesi extra UE a
cura od a nome del cedente (art. 8, lett. a)
– effettuate tra due soggetti residenti, a condizione che i
beni vengano, su incarico del cessionario, inviati in
paesi extra UE direttamente dal cedente (co.1, lett. a)
cd operazione di triangolazione;
– quelle effettuate dal cessionario residente nei
confronti di un terzo non residente a condizione che il
cedente ne curi l’invio fuori del territorio dell’UE
– hanno per oggetto beni il cui trasporto o spedizione in
paesi extra UE viene effettuato, entro 90 giorni dalla
consegna dei beni dall'operatore economico non
residente o per suo conto (co. 1, lett. b)
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Operazioni soggette
Cessioni all’esportazione (art.
8)
Esportazioni dirette
1° caso:
cedente-residente
cliente estero
2° caso:
(operazione
triangolare)
cedente-residente
cliente estero
art. 8,
comma 1,
lett. a)
cedente/cessionario-residente
= Bene
= Fattura
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Operazioni soggette
Cessioni all’esportazione (art. 8)
Esportazioni indirette
3° caso:
cedente-residente
cessionario-non residente
art. 8,
comma 1
lett. b)
cliente estero
Esportazione entro
90 giorni e allo
stato originario
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Operazioni soggette
Cessioni all’esportazione (art. 8)
• L'esportazione deve risultare
alternativamente da:
– documento doganale
– vidimazione della dogana su un esemplare
della fattura
– vidimazione della dogana su un esemplare del
documento di trasporto
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Operazioni non imponibili
Caratteristiche
• Fatturazione
: obbligatoria
• Registrazione
: obbligatoria
• Detraibilità dell'imposta assolta
“a monte”
: piena
• Agevolazioni
: rimborso
infrannuale
dell'IVA “a
monte”
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OPERAZIONI
ALL’ESPORTAZIONE
• nel sistema generale Iva legislatore comunitario ha inteso
detassare tutte le operazioni che vengono effettuate in
relazione ad operazioni di scambio internazionale di merci
di servizi.
• questo principio è la diretta espressione della regola che
prevede la detassazione delle operazioni transfrontaliere
all'origine e la relativa tassazione a destinazione, anche al
diritto di
detrazione al destinatario della
operazione.
fine di consentire l'esercizio del
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Condizioni per l’esportazione in
senso tributario
Debbono coesistere due presupposti:
• il trasferimento del diritto di proprietà
o di un diritto reale di godimento;
• il trasporto dei beni oggetto della
cessione fuori del territorio doganale
comunitario a cura del cedente
N.B. sembra non rilevare ai fini del
perfezionamento dell'esportazione,
quale elemento costitutivo della
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Quadro normativo di riferimento
• Le norme primarie di riferimento sono gli articoli 8, 8 bis ,
e 9, del d.p.r. 633 del 1972 che riguardano operazioni che,
seppur rilevanti nel territorio di origine, vengono ivi
detassate, in considerazione dell'applicazione del principio
di tassazione a destinazione.
• Per l'effetto si comprende che tali operazioni debbano
essere oggetto di fatturazione come previsto dall'articolo
21, co. 6, del decreto Iva ancorché non vi sia tassazione.
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Articolo 8 del D.p.r. 633/72
• Non sono imponibili per l'articolo 8 le operazioni che danno
luogo a cessioni in cui beni vengono spediti o trasportati fuori
dal territorio comunitario.
• La nozione di cessioni di beni riguarda le operazioni di
esportazione aventi carattere definitivo
• Restano escluse le esportazioni senza trasferimento della
proprietà e con successiva reimportazione dei beni dopo la
trasformazioni le cosiddette esportazioni temporanee.
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Articolo 8 del D.p.r. 633/72
• In ordine al presupposto territoriale si deve rilevare una
discrasia fra il principio espresso dalla direttiva
comunitaria e la normativa nazionale:
- la prima individua il luogo di una cessione di beni con quello
in cui avviene l'inizio del trasporto a destinazione del cliente.
Pertanto la cessione all'esportazione è per la norma
comunitaria considerata effettuate nel territorio dello Stato
ma detassata in virtù del luogo di destinazione che è fuori
dal territorio comunitario;
- la norma nazionale, dopo aver enunciato il principio
generale di territorialità della cessione di beni, dispone
all'ultimo co. dell'articolo 7 che tutte le operazioni di quegli
articoli 8,8 bis e 9 si considerano eseguite fuori dal territorio
dello Stato.
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Articolo 8 del D.p.r. 633/72
• CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTA: Art. 8, comma 1,
lettera a), d.p.r. 633
- OPERAZIONI TRIANGOLARI
- ESPORTAZIONE CONGIUNTA
• ESPORTAZIONE IMPROPRIA - articolo 8, co. 1, lett. b)
• CESSIONI INDIRETTE - articolo 8, co. 1, lettera c) del d.p.r.
633
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTA
Art. 8, comma uno, lettera a), d.p.r. 633
• Individua le cessioni aventi ad oggetto beni trasportati o spediti,
a cura o a nome del cedente, fuori del territorio dell'unione
europea.
• Condizione:
il cedente provveda, anche non direttamente (ad esempio
tramite uno spedizioniere terzo) al trasporto o spedizione dei
beni fuori dal territorio dell'Unione.
L'invio dei beni all'estero rappresenta l'elemento costitutivo
dell'operazione all'esportazione, nel senso che, ove non vi
sia trasporto spedizione all'estero, la cessione non può
essere definita esportazione
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Nozione di cessione ex art. 8
L'esportazione ai fini Iva è diversa da quella doganale e solo
per l‟assolvimento dell'onere della prova mutuiamo dal d.p.r.
43/93 in materia doganale il concetto di esportazione.
Ai fini doganali sussiste esportazione quando si ha
fuoriuscita dei beni dal territorio dell'unione europea:
- senza passaggio di proprietà;
- con passaggio di proprietà;
- temporaneamente esportati e poi reimportati.
Di queste fattispecie l'unica che rileva ai fini IVA è quella con
passaggio di proprietà.
Quindi se l'impresa esporta temporaneamente merci o beni
all'estero per completarne la lavorazione e poi reimporta il
prodotto finito, ai fini doganali vi è esportazione mentre fini
Iva la cessione non è rilevante.
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE DIRETTA
• Prova:
l‟esportazione deve risultare:
- da documento doganale;
- da vidimazione apposta dall'ufficio
doganale su un esemplare della
fattura ovvero su un esemplare della
bolla di accompagnamento.
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Operazioni soggette
Cessioni all‟esportazione (art. 8)
Esportazioni dirette
1° caso:
cedente-residente
cliente estero
2° caso:
(operazione
triangolare)
cedente-residente
cliente estero
art. 8,
comma 1,
lett. a)
cedente/cessionario-residente
= Bene
= Fattura
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OPERAZIONI TRIANGOLARI
USA
IT(0)
IT(1)
IT0 = produttore, primo cedente
IT1 = secondo cedente (promotore dell'esportazione intermediario
commerciale)
USA = acquirente
IT0cede per un importo pari a 1000 i beni a IT1 (prima fattura)
IT1 cede per un importo pari a 5000 i beni a USA (secondo fattura)
Le due fatture sono non imponibili se è il primo cedente a curare il
trasporto
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OPERAZIONI TRIANGOLARI
• La condizione affinché le due cessioni - da IT(0) a IT (1) e poi
da IT(1) a USA - vengano considerate come un'operazione
triangolare è che il trasporto avvenga in nome per conto del
primo cedenteIT(0) e che il bene non entri nella disponibilità
del secondo cedente IT(1).
• Consente all'esportatore abituale (IT 1)di comprare i beni
senza applicazione dell'imposta a condizione che le merci
vengano spedite in nome per conto del primo cedente
all'estero.
Altrimenti l'esportatore IT1 sarebbe sempre al credito IVA.
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Nozione di trasporto
• L„A. f. con la circolare del 9 aprile 1981 n.12 aveva stabilito
che il primo cedente (IT0) doveva curare il trasporto con
mezzi propri oppure rivolgendosi direttamente ad un
trasportatore il quale emetteva la fattura nei suoi confronti.
Questa posizione dell‟A.f. aveva di fatto bloccato gli
scambi, perché il primo cedente (di solito produttore)
avrebbe dovuto conoscere il cliente finale.
• Interpretazione autentica:
il primo cedente IT0 può non usare mezzi propri e la fattura
del trasportatore può essere intestata al secondo cedente It
1 (l'importante è che le merci non siano nella disponibilità
di quest'ultimo).
• La dogana vidima entrambe le fatture e controllerà e i beni
siano usciti e effettua un riscontro fra la fattura e beni per
verificare che il secondo cedente non abbia effettuato
ulteriore lavorazioni.
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Prova
• Se il trasportatore viene contattato da IT1 la dichiarazione
di esportazione (cd DAU) è intestata all'esportatore IT1 e
funge da prova dell'avvenuta esportazione
• Il primo cedente IT0 avrà come prova dell'avvenuta
esportazione la fattura visitata dalla dogana di uscita.
• L‟a.f. con la risoluzione 72 del 2000 ha precisato che: se la
merce, prima di andare all'estero, passa dal secondo
cedente IT1 assolo fine di effettuare dei controlli tecnici e di
collaudo (senza alcuna lavorazione e trasformazione)
l'operazione è comunque non imponibile
• La Cassazione con la sentenza 4098 del 2000 ha
confermato che è indifferente al fine della non imponibilità
che sia il primo cedente o al secondo cedente a curare il
trasporto.
• per evitare contenziosi la cosa migliore sarebbe che sia il
primo cedente a contattare il trasportatore, anche se poi il
trasporto viene effettuato in nome per conto del secondo
cedente.
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ESPORTAZIONE CONGIUNTA
USA
IT(0)
IT(1)
IT0 = produttore
IT1 = effettua un'altra lavorazione
USA = acquirente non residente nell'Unione Europea
operazione: IT0 emette fattura a non imponibile nei confronti di USA, avente ad
oggetto il bene (ad esempio marmo) e consegna i beni a IT1; IT1 effetto alla
lavorazione e invia i beni ad Usa tra parentesi portandoli in dogana e
consegnando il DAU)
in questo caso compariranno come esportatori sia il primo che secondo
cedente.
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• La prestazione di servizi effettuata da IT1
ed è tassata ai sensi dell'articolo 9 , CO. 1,
lettera
• altre ipotesi di operazioni non imponibili è
la cosiddetta esportazione congiunta.
• su incarico di un cessionario non residente
acquista beni in Italia il primo cedente li
trasferisce per conto degli Usa ad un altro
soggetto italiano effettua la rete la
lavorazione e poi li invia a cessionario
Usa.
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ESPORTAZIONE IMPROPRIA articolo 8, co. 1, lett. b)
• “ Le cessioni con trasporto o spedizione
fuori del territorio della comunità
economica europea entro 90 giorni dalla
consegna, a cura del cessionario non
residente o per suo conto”
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• La norma riguarda il caso in cui i beni vengono
consegnati ad un cessionario “non residente” all'interno
del territorio comunitario, con l'obbligo di trasportarli o
spedirli fuori del territorio della comunità economica
europea nel termine di 90 giorni dalla consegna.
• In pratica, la norma considera cessione all'esportazione
l'ipotesi in cui l'acquirente estero provveda a ritirare,
direttamente o tramite terzi, i beni presso il cedente,
curando la successiva o esportazione degli stessi, allo
stato originario, entro 90 giorni dalla data di consegna.
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• Il cedente nazionale consegna i beni ad un cessionario
non residente che si occuperà del trasporto entro 90
giorni. Il cessionario non residente deve essere
identificato nel suo paese, ossia deve essere un soggetto
passivo d'imposta che svolge un'attività commerciale (no
privato). Riguardo al limite temporale si fa riferimento alla
data di consegna ovvero l'operazione si deve chiudere
entro 90 giorni. Questi due elementi differenziano la
lettera B. della lettera a.
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• Secondo la prassi amministrativa, la prova dell'avvenuta
esportazione dei beni per il cedente nazionale non può che
essere costituita dall’apposizione da parte della dogana di
uscita del visto sull'esemplare della fattura dallo stesso le
messe presentate in dogana all'atto dell'esportazione secondo
le modalità indicate. Poiché nel caso di specie il documento di
esportazione munito del visto di uscire resta l'acquirente
estero, il cedente operatore nazionale dovrà ottenere dal
cessionario non residente copia della fattura recante il visto
uscire a posto dalla dogana di uscita.
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• La disposizione in esame non prevede la
possibilità di effettuare lavorazioni sui beni
oggetto delle cessione, sicché i beni
medesimi devono essere esportati nello
stato originario. Di conseguenza gli uffici
doganali dovranno accertare l'identità e lo
stato dei beni medesimi con quelli descritti
in fattura.
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• Per espressa previsione normativa, non costituiscono cessioni
all'esportazione le cessioni di beni con trasporto a cura e per
conto del cessionario “non residente” aventi ad oggetto beni
destinati ad dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o
navi da diporto, di aeromobili da turismo, o di qualsiasi altro
mezzo di trasporto ad uso privato, o dei beni da trasportarsi
nei bagagli personali, fuori dal territorio della comunità
europea. La norma ha evidentemente carattere anche elusivo.
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Operazioni
soggette
Cessioni all‟esportazione (art. 8)
Esportazioni indirette
3° caso:
cedente-residente
cessionario-non residente
art. 8,
comma 1
lett. b)
cliente estero
Esportazione entro
90 giorni e allo
stato originario
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