Acquisti e cessioni intracomunitarie di beni

Transcript

Acquisti e cessioni intracomunitarie di beni
Acquisti e cessioni
intracomunitarie di beni
INDICAZIONI PRELIMINARI …
l
L’obiettivo definito dall’Unione Europea con il Trattato di Roma
nel 1957 è quello di istaurare un mercato comune dove beni,
servizi, capitali e persone possano circolare liberamente.
l
Dal punto di vista tributario l’obiettivo è quello di arrivare a un
sistema di imposizione indiretta che preveda l’applicazione
dell’imposta nel paese di produzione del bene come avviene
all’interno di ogni singolo mercato.
l
Dato che esistono ancora considerevoli differenze nelle aliquote
iva dei vari Stati membri, fino a quando non si giungerà ad
un’unica imposta di tassazione indiretta e per evitare fenomeni di
distorta concorrenza tra i diversi Stati dovuti appunto all’iva si è
optato per un sistema di tassazione in deroga a quello “comune”
che prevede invece l’applicazione dell’imposta da parte
dell’acquirente (reverse charge).
PAESI MEMBRI DELLA UE
DATA 28 PAESI ADERENTI
6
1957
Italia, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Olanda
3
1973
Regno Unito, Danimarca, Irlanda
1
1981
Grecia
2
1986
Spagna, Portogallo
3
1995
Austria, Svezia, Finlandia
10
1/05/2004 Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Slovenia, Ungheria Cipro e Malta
2
2007
1
1/07/2013 Croazia
Romania, Bulgaria
TERRITORIO DELLA UE art 7: territorio corrispondente ai paesi aderenti
al Trattato istitutivo dell’Unione Europea con le seguenti esclusioni
Italia
Campione, Livigno e le acque del lago di Lugano
Grecia
Monte Athos
Germania
L’isola di Hengoland e il territorio di Busingen
Francia
I dipartimenti d’oltremare (Guadalupa, Martinica, Riunione…)
Spagna
Ceuta, Melilla e le isole Canarie
Finlandia
Isole Aland
Regno Unito
Gibilterra e le Isole anglo normanne: Jersey, Guersney, ecc
Olanda
Antille Olandesi
Danimarca
Isole faroer, Groenlandia
Cipro
Zona nord orientale
ECCEZZIONI: TERRITORI NON FACENTI PARTE DELLA
UE MA RICOMPRESI NEL TERRITORIO COMUNITARIO AI
FINI IVA
Francia
Principato di Monaco
Regno Unito
Isola di Man
Cipro
Akrotiri e Dhekelia (sovranità del Regno Unito)
OSSERVAZIONI:
il territorio geografico comunitario non coincide con il territorio comunitario
ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e tantomeno non
coincide con il territorio doganale comunitario
LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI
(art 41 DL 331/93)
“Costituiscono cessioni non imponibili ... le
cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o
spediti nel territorio di altro Stato membro, dal
cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro
conto, nei confronti di cessionari soggetti di
imposta. I beni possono essere sottoposti per
conto del cessionario, ad opera del cedente o
di terzi a lavorazione, trasformazione,
assiemaggio”.
ACQUISTI E CESSIONI DI BENI
INTRACOMUNITARI (art 38 e 41 DL 331/93)
1) REQUISITO OGGETTIVO
2) REQUISITO SOGGETTIVO
3) REQUISITO DELL’ONEROSITA’
4) REQUISITO DEL TRASFERIMENTO FISICO
DELLA MERCE
REQUISITO OGGETTIVO
l
l’operazione deve riguardare una cessione/acquisto
di beni mobili
l
Le transazioni di beni immobili non sono mai
operazioni intracomunitarie
l
Le prestazioni di servizi hanno una disciplina propria
(cfr art 7 ter e seg DPR 633/72)
REQUISITO SOGGETTIVO
l
l’operazione deve essere posta in essere tra due operatori
economici soggetti passivi d’imposta identificati in due stati
membri diversi
l
Entrambi gli operatori economici devono essere iscritti
nell’elenco VIES
l
l
l
l
Dal 01/03/11 gli operatori economici devono essere preventivamente
autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie attraverso
l’inserimento nell’elenco VIES (Vat information Exchange System)
Autorizzazione concessa dall’Agenzia delle Entrate dopo 30 gg di
silenzio assenso dalla richiesta oppure dalla data di costituzione
Le operazioni UE realizzate senza iscrizione VIES sono considerate
operazioni “interne” pertanto il cedente deve assoggettare ad IVA
interna le cessioni mentre l’acquirente non deve procedere a reverse
charge
Possibile consultazione delle partite ive comunitarie:
http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm
l
le operazioni con privati non sono mai operazioni
intracomunitarie
REQUISITO DELL’ONEROSITA’
l
l’operazione deve essere a titolo oneroso (verso
corrispettivo) e deve comportare il trasferimento della
proprietà o di altro diritto reale su beni mobili
l
È opportuno conservare le ricevute bancarie e le altre
attestazioni di incasso
l
gli omaggi e i campioni non sono mai operazioni
intracomunitarie
DOCUMENTAZIONE PROBANTE L’ESISTENZA
DI UNA OP. INTRACOMUNITARIA
Ai fini del realizzarsi dell’op. intracomunitaria non
imponibile, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che è
necessario testimoniare:
l
l
l
l
l
a) il trasferimento all’acquirente della disponibilità giuridica e
materiale del bene con apposito contratto commerciale di vendita
b) fattura commerciale
c) modello intrastat
d) documentazione della relativa movimentazione finanziaria
e) la prova documentale della consegna fisica in altro Stato UE
LA PROVA DEL TRASFERIMENTO FISICO
DELLA MERCE
Attualmente, ancora in mancanza di una legislazione nazionale a
riguardo, è necessario seguire le indicazioni di prassi emanate
dall’Agenzia delle Entrate conservando il documento di trasporto
(Ris. n. 345/2007) o altro documento idoneo a dimostrare che le
merci sono state inviate in altro Stato membro (Ris. n. 477/2008)
l
Copia CMR controfirmata a destino (o eventualmente il
DDT che avrà in questo caso valore di nota di consegna)
l
Tracking number per i trasporti con corrieri espressi
l
la fattura del trasportatore per il servizio reso
Istruzioni pratiche ….
Nel caso in cui l’azienda non fosse in grado di dimostrare
la consegna perché ha utilizzato termini di resa di
partenza è opportuno tenere agli atti alcune prove
alternative quali:
l
l
l
l
l
dichiarazione/attestazione scritta del cliente di ricezione delle
merci a destino o copia della CMR dallo stesso compilata
il contratto di vendita con indicazione delle condizioni di
consegna con relativo obbligo per il cedente di trasporto in altro
stato membro
eventuali scambi di messaggi elettronici o fax da cui si evinca
l’avvenuta consegna anche da parte del vettore
rapportini di collaudo o test nel caso in cui la vendita lo preveda
ogni altro documento idoneo a testimoniare la consegna
LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
l
In base al principio internazionale di tassazione nel
paese di destino e consumo del bene le operazioni
intracomunitarie:
l
l
l
sono considerate operazioni non imponibili nel paese
del cedente (art 41 DL n. 331/93)
operazioni soggette ad imposta nel paese del
cessionario
devono essere segnalate negli elenchi riepilogativi
INTRASTAT degli acquisti e cessioni intracomunitarie
di beni (…e servizi)
OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI
INTRACOMUNITARIE
l
le cessioni di MEZZI DI TRASPORTO NUOVI, anche nel caso in cui
siano effettuate da parte di soggetti privati o l’acquirente sia un oggetto
privato
l
le cessioni di beni con spedizione in altro Stato membro per essere ivi
istallati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto
(cessioni impianti chiavi in mano) (art. 41, comma 1, D.L. n. 331/1993).
l
Cessione in base ai CONTRATTI ESTIMATORI (in base ai quali la
proprietà dei beni si trasferisce solo dopo il prelievo o gradimento della
stessa o comunque entro un anno dalla vendita) come il contratto di
consigment stock, conto visione e conto vendita
l
l’invio di beni per esigenze d’impresa (deposito, rifornimento di
magazzini esteri) in altro Stato membro, da parte o per conto di un
soggetto passivo Iva in Italia a titolo diverso da:
l
l
l
operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali;
utilizzo temporaneo per l’esecuzione di prestazioni;
regime di temporanea importazione (in esecuzione di dazi doganali) (art.
41, comma 2, D.L. n. 331/1993).
IL CEDENTE NAZIONALE DEVE …
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione
provvedere alla sua registrazione nel registro delle vendite di cui all’art
23 con annotazione distinta entro il termine di emissione e con
riferimento al mese di effettuazione dell’operazione
Indicare la partita iva del cessionario/committente preceduta dal codice
I.S.O.
l’indicare la dicitura “operazione non imponibile” ed eventualmente la
relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento (art. 41 del D.L.
331/93)
il numero di fattura progressivo ed univoco
la data di emissione
l’indicazione di operazione triangolare comunitaria, se trattasi di
operazione triangolare comunitaria;
in caso di cessione di mezzi di trasporto nuovi, i dati identificativi del
cliente e del mezzo
il numero attribuito al proprio rappresentante fiscale, o dell’impresa nel
caso in cui i beni siano inviati in altro Stato per esigenze dell’impresa
GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI
(art 38 DL 331/93)
l
“costituiscono acquisti intracomunitari le
acquisizioni a titolo oneroso della proprietà o di
altro diritto reale su beni introdotti nel territorio
dello stato a cura del cedente o acquirente o da
terzi per loro conto”
NB: come per le cessioni intracomunitarie di beni anche per gli acquisti
devono quindi verificarsi tutti e quattro i requisiti previsti dalla norma
OPERAZIONI ASSIMILATE AGLI ACQUISTI
INTRACOMUNITARI DI BENI (art 38 c. 3 DL 331/93)
l
l’introduzione in Italia, a titolo diverso dall’acquisto, di beni
provenienti da altro Stato membro, per finalità rientranti
nell’esercizio dell’impresa. È il caso dei trasferimenti di beni
tra imprese dello stesso gruppo per stoccaggio o consegna di
un impianto
l
gli acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre
organizzazioni di cui all’art.4, comma 4, DPR N. n. 633/1972,
non soggetti passivi d’imposta cioè non aventi per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ai fini
IVA (tra cui anche gli operatori agricoli) oltre il limite di 10 mila
euro
l
gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi
trasportati o spediti da altro stato membro anche se non
effettuati nell’esercizio di impresa arti o professioni (art. 38,
commi 3 e 4, D.L. n. 331/1993) e anche se l’acquirente è un
privato (non è soggetto d’imposta)
NON COSTITUISCONO ACQUISTI
INTRACOMUNITARI (art 38 c. 5 DL 331/93)
l
I trasferimenti di beni in altro Stato membro per subire
lavorazioni, adattamento, montaggio, trasformazione,
assemblaggio,riparazione e che dopo tali lavorazioni sono
restituiti al committente o per suo conto in altro Stato membro,
ovvero, fuori dal territorio della comunità
l
Beni introdotti in Italia per l’esecuzione di prestazioni di servizi
che, in base alla normativa ante 01/01/93 avrebbero ottenuto i
benefici dell’ammissione temporanea in esenzione totale dei
dazi (es. beni destinati a fiere)
l
Beni destinati ad essere installati, montati o assiemati da parte
del fornitore estero o per suo conto (trasferimenti per esigenze
della propria impresa)
NON COSTITUISCONO ACQUISTI
INTRACOMUNITARI (art 38 c. 5 DL 331/93) …segue
l
Gli acquisti non superiori a 10 mila euro effettuati da enti non
commerciali non soggetti passivi iva, agricoltori in regime
speciale e da soggetti che effettuato esclusivamente operazioni
esenti
l
beni acquistati da un cedente che beneficia del regime di esonero
per le piccole imprese (l’IVA viene applicata nello Stato di origine
e l’acquisto non è considerato intracomunitario)
l
Beni introdotti in un deposito fiscale iva nel territorio dello Stato
IL CESSIONARIO DI UN ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO DI BENI DEVE….
l
l
l
l
Comunicare al cedente il proprio numero di partita IVA preceduto
con il codice IT
integrare la fattura intracomunitaria ricevuta indicando
l’eventuale controvalore in euro dell’imponibile e imposta
calcolata secondo le aliquote vigenti, o provvedere ad indicare il
relativo titolo di esenzione o di non imponibilità
Registrare la fattura del fornitore distintamente nel registro delle
fatture di acquisto e di vendita secondo il numero progressivo
delle fatture emesse
la registrazione, nei registri IVA delle vendite e degli acquisti,
deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di
ricevimento ma con riferimento al mese precedente.
L’equiparazione dei termini di registrazione nel registro acquisti e
nel registro vendite permette all’operatore italiano di far confluire
nella stessa liquidazione periodica sia l’IVA a debito che l’IVA a
credito, rendendo nulla l’incidenza dell’Iva relativa all’acquisto
intracomunitario.
MOMENTO IMPOSITIVO O DI
EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE
Il momento di effettuazione dell’operazione intracomunitaria
è definito dall’art 39 DL 331/93 il quale riprende il principio
generale previsto dall’art 6 del decreto iva DPR 633/72. Pertanto,
dal 1 gennaio 2013 l’operazione si considera effettuata:
l
nel momento “dell’inizio del trasporto o della spedizione al
cessionario o a terzi per suo conto” dal territorio di
spedizione dello Stato UE
NB:
- Rimangono valide le deroghe per le cessioni di beni i cui effetti si producono
posteriormente (contratti estimatori) e per le fatturazioni anticipate (dal 01 gennaio
2013 il pagamento non costituisce momento di effettuazione dell’operazione).
- È possibile la fatturazione differita
MOMENTO IMPOSITIVO O DI
EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE …. segue
…la nuova disposizione normativa risultava di difficile
interpretazione per l’acquirente comunitario in quanto avrebbe
sempre dovuto conoscere la data di inizio del trasporto (anche
quando acquistava con un termine di resa della merce a destino).
Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate spiegando che di
fatto, l’acquirente nazionale, per assoggettare l’operazione a
tributo, deve comunque attendere l’arrivo della fattura
comunitaria.
E’ comunque necessario tenere presente il termine previsto
dall’art 46 comma 5 DL 331/93 entro i quale il
cessionario/committente deve provvedere a regolarizzare con
autofattura se la fattura di acquisto manca o è inferiore all’importo
reale entro due mesi più 15 giorni dall’effettuazione
dell’operazione.
NOTE DI VARIAZIONE
In relazione all’emissione delle note di variazione relative a
operazioni intracomunitarie di beni, la normativa comunitaria (DL
331/93) non fa alcun specifico riferimento alla fattispecie
specifica, pertanto si devono prendere in considerazione le
indicazioni dell’art 26 del DPR 633/72) distinguendo tra:
l
VARIAZIONI IN AUMENTO: deve sempre essere emessa la
relativa fattura (nel caso il cedente comunitario non vi provveda
spetta obbligatoriamente al cessionario/committente nazionale
regolarizzare l’operazione mediante emissione di un documento
integrativo)
l
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: è facoltà dell’operatore
economico emettere la nota di credito “in regime iva”. Le
variazioni in diminuzione, se dipendono da accordi sopravvenuti tra
le parti, non possono comunque essere effettuate decorso un anno
dall’operazione a cui si riferiscono (art. 26, DPR 633/1972).
TRASFERIMENTI DI BENI NON A TITOLO
TRASLATTIVO DELLA PROPRIETA’ (art 50 DL 331/93)
Per tutti i trasferimenti di beni all’interno del territorio
dell’Unione Europea non a titolo traslativo della
proprietà (conto lavorazione, contratti estimatori, beni
inviati in fiera, ecc) è obbligatorio, al fine di “vincere la
presunzione di acquisto e/o vendita”, annotare i
riferimenti dell’operazione nell’apposito registro di
carico/scarico o registro di movimentazione di beni
intracomunitari.
REGISTRO DI «CARICO - SCARICO» BENI
INTRACOMUNITARI
CARICO
SCARICO
Numero e specie dei colli
Numero e specie dei colli
Natura, qualità quantità
Natura, qualità quantità
Motivo della giacenza
Motivo della giacenza
Valore «normale» dei beni
Valore «normale» dei beni
Provenienza dei beni
Destinazione dei beni
Soggetto per conto del quale
viene introdotta la merce
Soggetto per conto del quale
viene estratta la merce
I quantitativi di carico devo naturalmente coincidere con quelli di
scarico ad eccezione dei cali naturali o tecnici (cfr DM 55 del
13/01/2000)
BASE IMPONIBILE (art 43 DL 331/93)
La base imponibile per le operazioni intracomunitarie è
determinata secondo le regole ordinarie previste dal
decreto iva nazionale (cfr art. 12 – 13 – 14 DPR
633/72)
pertanto la base imponibile è data, oltre che dal
corrispettivo dovuto, anche da tutte le spese
accessorie all’operazione principale quali spese di
trasporto, imballaggio, assicurazione e qualsiasi altra
operazione direttamente collegata a quella principale
CAMBIO PER LE OPERAZIONI IN VALUTA
Per i corrispettivi espressi in valuta estera si applica:
1) il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione
se questo è indicato in fattura
Altrimenti …
2) il cambio della data fattura
I cambi fiscali giornalieri sono consultabili sul sito:
http://cambi.bancaditalia.it/cambi/cambi.do?lingua=it&to=cambiGForm