Banca delle ore e Lavoro straordinario

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Banca delle ore e Lavoro straordinario
Banca delle ore e
Lavoro straordinario
solo per le aree professionali
CHI PUÒ RICHIEDERE LA PRESTAZIONE DI LAVORO AGGIUNTIVA ?
Le prestazioni di lavoro aggiuntive sono richieste dall’azienda quando se ne verificano le condizioni che, lo ricordiamo
devono rivestire il carattere di eccezionalità, quindi non
prevedibili e previste.
NOTA: - la programmazione delle prestazioni aggiuntive
non è ammessa. Pertanto le richieste di effettuare turni
di prestazioni aggiuntive o di fissare un prolungamento
dell’orario giornaliero sono contrarie alle norme di contratto e di legge.
- poiché vi sono diversità di interpretazione sul diritto del lavoratore
di rifiutare di effettuare le prestazioni di lavoro aggiuntive e ferma
restando la posizione delle OO.SS. le quali ritengono legittimo il
diritto del lavoratore ad aderire o meno alla richiesta dell’azienda,
consigliamo i colleghi di motivare (anche genericamente) l’impossibilità di prestare lavoro aggiuntivo.
FLESSIBILITÀ
COSA DEVE INTENDERSI PER FLESSIBILITÀ ?
Le prestazioni aggiuntive nel limite di 50 ore nell’anno rappresentano uno strumento di flessibilità che conferisce il diritto al recupero obbligatorio attraverso il meccanismo della
Banca delle Ore.
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NOTA: da ricordare che il lavoratore che ha optato per
un orario settimanale di 37 ore e 30 minuti, ad inizio anno
possiede un credito nei confronti dell’azienda di 23 ore
annue che costituiscono già un diritto acquisito, indipendentemente dalla reale effettuazione delle prestazioni
aggiuntive.
Pertanto le 50 ore di prestazioni aggiuntive diventano 27 ore (50
ore decurtate delle 23 ore iniziali) di prestazioni aggiuntive che vanno recuperate in Banca delle Ore.
LAVORO STRAORDINARIO
QUALI SONO I LIMITI PREVISTI DAL CONTRATTO
ALLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO?
2 ore giornaliere, 10 settimanali e 100 l’anno: questi limiti vanno osservati nei confronti di ciascun lavoratore esclusi i quadri direttivi e i dirigenti.
- per le prime 50 ore il lavoratore può optare per:
a) il recupero con il meccanismo della Banca delle Ore;
b) il compenso per lavoro straordinario.
- per le ulteriori 50 ore:
diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario.
COME VIENE RETRIBUITO IL LAVORO STRAORDINARIO?
Viene retribuito maggiorando la paga oraria nelle seguenti
misure:
a) in giorno feriale: + 25% della paga oraria;
b) nel giorno di sabato: + 30% della paga oraria;
c) festività infrasettimanali: + 30% della paga oraria, oppure un corrispondente permesso;
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d) nel giorno di domenica: + 25% della paga oraria oltre al
riposo compensativo;
e) notturno in giorno feriale: + 55% della paga oraria (dalle
ore 22 alle 6);
f) notturno in giorno festivo: + 65% della paga oraria (dalle
ore 22 alle 6).
NOTA: il compenso del lavoro straordinario spetta anche se dovuto ad errori nel lavoro dei dipendenti.
QUALI SONO LE PROCEDURE PER L’EFFETTUAZIONE DELLO STRAORDINARIO ?
Le prestazioni di lavoro straordinario, per essere a norma di
contratto e di legge, quindi valide a tutti gli effetti, devono essere:
- autorizzate preventivamente dall’azienda;
- controfirmate dai singoli interessati, subito dopo la prestazione, su fogli previsti per legge;
- sottoposte giornalmente al visto del responsabile aziendale.
QUANDO DEVE ESSERE PAGATO IL LAVORO STRAORDINARIO ?
Il compenso deve essere corrisposto nel mese successivo a
quello in cui il lavoro stesso è stato prestato.
QUALI SONO I PRINCIPALI ABUSI O IRREGOLARITÀ IN MATERIA DI LAVORO STRAORDINARIO ?
a) Non segnare lo straordinario o segnalarlo in misura inferiore a quella effettiva;
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b) Segnalarlo una volta alla settimana o al mese;
c) Segnalarlo cumulando periodi di straordinario effettuati in
giornate diverse;
d) Nascondere il registro dello straordinario;
e) Non controfirmare giornalmente lo straordinario da parte
del responsabile aziendale;
f) Richiedere prestazioni straordinarie ai contrattisti in formazione lavoro senza riconoscere loro il corrispettivo pagamento;
g) Richiedere prestazioni straordinarie a chi è a part-time, al
di là dei limiti e dei casi tassativamente previsti;
h) Effettuare prestazioni di lavoro straordinario durante l’intervallo e/o anticipare l’orario di entrata.
CRITERI DI RECUPERO
QUALI SONO I CRITERI DI RECUPERO DELLA BANCA DELLE ORE ?
a) entro 4 mesi dalla relativa prestazione il recupero potrà
essere effettuato previo accordo tra azienda e lavoratore;
b) trascorso tale periodo, il lavoratore ha diritto al recupero,
previo semplice preavviso all’azienda di almeno:
- 1 giorno lavorativo:
per il recupero frazionato di ore;
- 5 giorni lavorativi:
per il recupero da 1 a 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi:
per il recupero di più di 2 giorni.
c) con intese tra azienda e lavoratore è possibile effettuare il
recupero prima ancora di averlo maturato.
Il recupero dovrà essere effettuato
entro 10 mesi, pena la perdita del
diritto.
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ATTENZIONE DUNQUE!
LE 23 ORE DI RIDUZIONE D’ORARIO INSERITE IN
BANCA DELLE ORE ALL’INIZIO DI GENNAIO VANNO RECUPERATE ENTRO OTTOBRE!!
A sua volta le ore di “lavoro straordinario” effettuate a gennaio e inserite in Banca delle Ore dovranno
essere recuperate entro il mese di novembre.
Per i quadri direttivi
Le prestazioni aggiuntive dei quadri direttivi di 1° e 2° livello,
oltre l’orario normale di lavoro previsto nell’unità produttiva di
appartenenza nel limite di 10 ore mensili medie, sono compensate attraverso una forfettizzazione monetaria pari a:
- Lit. 2.150.000 (Euro 1110,38) per il 1° livello
- Lit. 2.250.000 (Euro 1162,03) per il 2° livello
Le prestazioni aggiuntive oltre le 10 ore medie mensili che
non è possibile gestire attraverso il meccanismo del recupero
vanno autocertificate dal lavoratore all’azienda che corrisponderà, all’atto dell’erogazione del premio aziendale, il relativo
compenso.
Per le prestazioni aggiuntive effettuate dai quadri di 3° e 4°
livello oltre l’orario di lavoro previsto nell’unità produttiva di
appartenenza, verrà valutata dall’azienda la possibilità di corrispondere un’apposita erogazione.
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