Come è noto, in tema di azione penale, mentre il

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Come è noto, in tema di azione penale, mentre il
Procura della Repubblica di Trento
Prot.llo n 207/12 –INT.1.1 – O.S.P. 25/12
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Trento
Ufficio del Procuratore della Repubblica - dott. Giuseppe AMATO
All’Ufficio Spese di giustizia
SEDE
OGGETTO: Liquidazione delle spese di custodia dei veicoli in sequestro presso terzi, delle spese alle
fatture emesse dai gestori di telefonia, delle spese in tema di intercettazioni preventive
nonché delle spese in caso di sequestro preventivo di beni mobili registrati
Alcune indicazioni per agevolare il vostro lavoro, a margine ed a completamente della coeva circolare in
tema di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato.
Si tratta stavolta di indicazioni che riguardano la “competenza” di questo Ufficio ad adottare i provvedimenti
in tema di liquidazione nelle situazioni di cui in oggetto.
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Ricordo, in primo luogo, che per l’individuazione del giudice competente per la liquidazione delle spese
spettanti al custode di cose sequestrate nell’ambito di un procedimento penale, ai sensi dell’articolo 168
del dpr 30 maggio 2002 n. 115, che lo indica nel “magistrato che procede”, non può che aversi riguardo alla
situazione processuale esistente al momento della presentazione della domanda di liquidazione del compenso
(che è domanda evidentemente diversa da quella di restituzione del bene), e ciò in applicazione della regola
generale per la quale la competenza si determina con riferimento al momento della presentazione della
domanda oggetto di giudizio.
Di conseguenza, nella fase delle indagini preliminari allorché queste si siano concluse con
provvedimento di archiviazione, il “magistrato che procede” tenuto a provvedere sulla richiesta di
liquidazione presentata in tale fase processuale è il giudice che ha pronunciato l’archiviazione, il quale
ha la disponibilità del procedimento, tanto che solo previa sua autorizzazione può essere disposta la
riapertura delle indagini. E tale conclusione non muta anche allorchè la restituzione della cosa sia stata già
disposta, durante le indagini preliminari, dal pubblico ministero.
Ciò per giurisprudenza ormai consolidata: cfr. Sezione IV, 22 gennaio 2007, Proc. Rep. Trib. min. Catanzaro
in proc. Di Perna; nonché, Sezione V, 10 febbraio 2006, PM in proc. ignoti [che, anzi, ha ritenuto abnorme il
provvedimento del Gip che aveva trasmesso la richiesta di liquidazione al pubblico ministero]; Sezione IV,
20 gennaio 2005, PM in proc. Trionfo [che, analogamente, ha annullato, definendolo abnorme, il
provvedimento del Gip che aveva declinato la propria competenza].
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Giova anzi precisare che la competenza del Gip sussiste anche qualora sulla richiesta di archiviazione del
pubblico ministero il giudice non abbia ancora deciso: anche in tal caso, il “giudice che procede” ex
articolo 168 cit. è da ritenere il Gip (cfr. Sezione IV, 26 gennaio 2005, PM in proc. Paolucci).
Da quanto esposto, consegue che è competente il pubblico ministero solo nella fase delle indagini preliminari
[quando non sia stata avanzata richiesta di archiviazione o non vi sia stato esercizio dell’azione penale].
Consegue ancora, coerentemente, che detta competenza [impregiudicato quanto detto in caso di richiesta di
archiviazione] appartiene nella fase successiva alla sentenza irrevocabile al giudice dell'esecuzione e nel
corso del giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilità del procedimento.
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Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda la competenza a liquidare le spese relative
alle fatture emesse dai gestori di telefonia (per le acquisizioni di tabulati telefonici e per le intercettazioni):
cfr., ex pluribus, Sezione I, 28 novembre 2007, PM in proc. Wind spa; nonché, Sezione IV, 10 maggio 2006,
PM in proc. Romano
Da quanto esposto, consegue che è competente il pubblico ministero solo nella fase delle indagini preliminari
[quando non sia stata avanzata richiesta di archiviazione o non vi sia stato esercizio dell’azione penale].
Consegue ancora, coerentemente, che detta competenza [impregiudicato quanto detto in caso di richiesta di
archiviazione] appartiene nella fase successiva alla sentenza irrevocabile al giudice dell'esecuzione e nel
corso del giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilità del procedimento.
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Un conforto dell’interpretazione assunta è ricavabile anche dalla risposta a quesito formulata dal Ministero
[nota del DAG dell’11/14 settembre 2010].
Emerge che il Ministero, come è ovvio, non è potuto entrare nella specifica questione giuridica della
competenza a liquidare le spese [nella specie, per le fatture emesse dai gestori di telefonia per le operazioni
di intercettazione allorquando il fascicolo sia stato archiviato], vertendosi in una questioni di interpretazione
delle norme riservata alla AG penale.
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Peraltro, il Ministero, indirettamente, ha recepito la qui patrocinata interpretazione, allorquando ha
chiaramente distinto la fase della liquidazione da quella del pagamento: in effetti, il Ministero ha
chiaramente fatto riferimento alla liquidazione delle fatture ad opera del Gip, prevedendo solo che, dopo
l’intervenuta liquidazione, è la sola fase del pagamento che compete all’organo requirente. A tal fine, la
circolare ha dettato le regole di condotta conseguenti, prevedendo che la spesa, una volta liquidata [dal Gip],
e, quindi, iscritta nel registro delle spese pagate dall’Erario dello stesso ufficio giudicante che ha proceduto
appunto alla liquidazione, debba essere trasmessa “ai soli fini del pagamento” al funzionario delegato
individuato presso le Procure generali e le Procure della Repubblica”, i quali provvederanno [solo] “ad
emettere gli ordinativi di pagamento sui fondi disponibili del cap. 1363”.
Raccomando il rispetto delle anzidette regole di competenza, onde, prima di provvedere sulla liquidazione, si
dovrà accertare lo status del procedimento [e, ovviamente, il momento della richiesta di liquidazione].
Mi si dia in tal senso assicurazione per iscritto, anche per quanto riguarda il passato.
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Ritengo poi di dovere ricordare, sempre in tema di liquidazione delle spese spettanti al custode di cose
sequestrate nell’ambito di un procedimento penale, che, benché di norma si debba tenere conto delle
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tariffe vigenti e degli usi locali, ciò non esclude affatto che il giudice possa liquidare compensi diversi da
quelli stabiliti dalle tariffe vigenti e dagli usi locali, procedendo ad una liquidazione in via equitativa (tale
cioè da non rendere necessario prendere in considerazione le singole voci), ancorata alla valutazione in
concreto della qualità e quantità dell'impegno del custode, richiesto in relazione alla natura ed alle
caratteristiche del bene custodito (Sezioni unite, 24 aprile 2002, Fabrizi; più di recente, Sezione IV, 18
maggio 2005, Vidali).
Liquidazione equitativa cui ben può ricorrersi, adeguatamente motivando, facendo riferimento alle modalità
ed alla durata abnorme della custodia, alla vetustà ed al valore economico del bene custodito, al modesto
spazio occupato, alla mancata dimostrazione del compimento da parte del custode di alcuna attività diretta a
mantenere il bene in efficienza, ecc. (cfr. Sezione IV, 18 ottobre 2005, Micozzi).
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Ancora in tema di prestazioni dei gestori di telefonia, rammento che, a seguito dell’articolo 2, comma 211,
della legge n. 191 del 2009 [legge finanziaria 2010], che ha modificato il comma 4 del codice delle
comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, devono considerarsi gratuiti i
tabulati forniti dai gestori telefonici a partire dal 2010, anche se richiesti nell’anno precedente [cfr.
circolare Ministero giustizia DAG del 30 marzo 2010].
Rammento poi che, in tema di intercettazioni preventive, non possono considerarsi spese di giustizia le
spese necessarie all’effettuazione di intercettazioni preventive c.d. “ambientali”, che non comportino
prestazioni a carico degli operatori telefonici (ad esempio, noleggio e/o utilizzo delle apparecchiature
necessarie alla captazione delle comunicazioni o conversazioni tra presenti), nonché le spese di traduzione
delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni telematiche in lingua straniera [cfr. circolare Ministero
giustizia DAG del 15 marzo 2006, in tema di razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia];
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Infine, laddove si fosse posto il problema, segnalo che non sono dovute sperse all’ACI in caso di
trascrizione di sequestro preventivo riguardante i beni mobili registrati, segnatamente i beni iscritti sul
PRA [cfr. circolare Ministero giustizia DAG del 27 maggio 2011];
Si ringrazia per la collaborazione e per la eventuale rappresentazione di ulteriori problemi e/o di soluzioni
migliorative.
Trento 10 maggio 2012
Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe AMATO