- Comune di Telgate

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Da LO STATO CIVILE ITALIANO
Quesito 192717
Non esiste un ordinario documento di identita' personale per il minore di anni 15 - La legalizzazione della
fotografia e' prevista al fine del rilascio di documenti personali.
Domanda
E' noto che il minore di anni quindici possa liberamente viaggiare nel territorio italiano avendo come
documento un'autentica di foto. Due miei residenti, Mamma e bimba di un anno, sono partiti a X senza
documento della bimba. Ora devono rientrare nel comune di residenza e purtroppo non fanno imbarcare la
bimba perche' sprovvista di documento di identificazione. Quali soluzioni? 1) posso io comune di residenza
fare l'autentica della foto della bimba che conosco, su richiesta da parte del nonno, anche se la bimba stessa
chiaramente non si presenta da me perche' di fatto e' a X? O incorro in qualche sanzione? 2) E' fattibile che
la
mamma chieda un'autentica di foto al comune di X? Cosa sarà più corretto?
Risposta 03-07-2009
La norma applicabile e' sempre e soltanto l'art. 34 del D.P.R. 445/2000: "le amministrazioni competenti per il
rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente
dall'interessato; su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente
incaricato dal Sindaco". Non esiste dunque una disposizione generale di "autentica di foto" che abiliti al
riconoscimento come se si trattasse di un documento di identità personale. Per il minore di anni 15 le
possibilità sono quelle conosciute: il passaporto individuale, l'inserimento nel passaporto del genitore, il
certificato di nascita con fotografia reso valido dalla Questura ai fini dell'espatrio; c'è poi la indicazione
ministeriale con circolare MIACEL n. 3/1995 per il quattordicenne guidatore di motociclo. Il resto sono
consuetudini più o meno locali e legittime, poste in essere talvolta inavvertitamente dagli operatori comunali
per sopperire (a che titolo e con che competenza non è dato di sapere) alla "vacanza" legislativa. Comunque
sia l'art. 34 è chiaro su un punto: la legalizzazione va fatta, nei casi previsti, sulla foto "presentata
personalmente dall'interessato", il che significa che la persona deve essere presente quando il funzionario
gliela "autentica"; in caso contrario costui incorre nel reato di falso ideologico (art. 479 codice penale). Va
infine sottolineato che l'art. 34 non limita territorialmente la competenza alla legalizzazione della foto al
Comune di residenza, perciò questa è possibile in qualsiasi Comune ferma restando la questione del come
si procede all'attestazione che la foto è quella di Pinco Palla, se di Pinco Palla il funzionario nulla sa e in atti
non ha alcun riferimento di dati personali.
ocus n. 20/2010
La foto legalizzata vale come documento di riconoscimento?
Mah!
Giovanni Pizzo
E‟ ricorrente negli uffici comunali la richiesta di legalizzazione della foto di minore di 15 anni
“perché deve fare un viaggio aereo in Italia, perché l‟albergo lo esige, perché guida il motorino,
perché alla scuola di danza …”. Alla fin fine viene da chiedersi che cosa sia diventata in effetti
la legalizzazione della foto e se la foto legalizzata costituisca già di per sé stessa documento di
riconoscimento del soggetto. Partiamo allora dalle definizioni e poi tiriamo qualche
(provvisoria) conclusione.
Le definizioni che qui servono sono date anzitutto dall‟art. 1 del D.P.R. 445/2000, e
precisamente:
[c] documento di riconoscimento è ogni documento munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
[d] documento d'identità è la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia
del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di
dimostrare l'identità personale del suo titolare;
[m] legalizzazione di fotografia è l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione
competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato.
Ci sono poi le definizioni che in materia offre il codice della privacy (D. Lgs. 196/2003) all‟art.
1:
[b] dato personale è qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
[c] dati identificativi sono i dati personali che permettono l'identificazione diretta
dell'interessato.
A ben vedere queste definizioni non risultano sempre di immediata utilità operativa, con
riguardo ai dati che devono essere inclusi o possono essere esclusi per dare sostanza al
documento che „abiliti‟ il possessore a essere esattamente identificato per chi egli è – e dunque
per essere utilizzabile erga omnes.
L‟art. 35 del D.P.R. 445 stabilisce (comma 1) che in tutti i casi in cui “nel presente testo
unico” viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal
documento di riconoscimento equipollente, e cioè: il passaporto, la patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il
porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (comma 2).
Concludiamo il dispiegamento delle norme riportando l‟art. 34 del medesimo D.P.R. 445, che
tratta della legalizzazione di fotografie in funzione del “rilascio di documenti personali”: vi
debbono provvedere le singole amministrazioni competenti al rilascio di quei documenti
personali (comma 1, primo alinea); vi può provvedere inoltre (è competente a farlo) il
dipendente incaricato dal sindaco (comma 1, secondo alinea).
Mi pare intanto di poter escludere che la previsione della competenza alla legalizzazione della
fotografia da parte del dipendente incaricato dal sindaco individui una ulteriore e magari
diversa applicazione della legalizzazione stessa. Nel senso che la costruzione linguistica del
testo, e cioè dell‟intero comma 1 dell‟art. 34, esplicita senza dubbio il solo fatto che il
dipendente incaricato dal sindaco è competente a legalizzare la foto anche quando la stessa
non è funzionale al rilascio di un documento personale che egli sia tenuto a formare. Questa
competenza „del fare‟ non dà vita a un altro „documento di riconoscimento‟, ma abilita in via
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generale il dipendente comunale a provvedere alle necessità di legalizzazione così da
consentire al cittadino di scegliere la modalità per lui meno onerosa.
Tanto vero che la „fotografia legalizzata‟ non è inclusa nell‟elenco dei documenti equipollenti al
documento di identità riportato nell‟art. 35; fotografia legalizzata che non può, fuori di
previsione normativa, essere a sua volta equiparata alle “tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato”: tessere con fotografia che per essere valide devono essere
validate dall‟amministrazione emittente con timbro o altra segnatura equivalente. Anche qui, la
fotografia è funzionale al contenuto „riconoscimento‟ della tessera, come uno degli elementi
costitutivi della stessa, ma non sostitutiva della tessera.
In buona sostanza, la legalizzazione della foto è un mezzo, non un fine; contribuisce a
sostanziare il documento di riconoscimento ma non è essa stessa documento di
riconoscimento. Il quale, oltretutto, è considerato equipollente con la carta di identità nel
contesto specifico delle azioni di cui tratta il testo unico sulla semplificazione documentale
amministrativa, e non in via generale (art. 35, comma 1).
Non mi impiccherei all‟albero della conoscenza di quale sia il documento di riconoscimento per
cui viene richiesta al dipendente comunale incaricato la legalizzazione della fotografia, e di
certo non sarebbe legittimo porre questione di età dell‟interessato: la norma in questo senso
nulla dice, e nulla dunque può essere preteso. Resta da intendere che valore possa avere
questa foto legalizzata quando non serva per la emissione di un vero e proprio documento di
riconoscimento: direi che è il valore che ciascuna delle parti in causa le dà, indipendentemente
da quello „legale‟ effettivamente riconosciuto dalle norme. In fondo, chi gioca al Monopoli tratta
come veri i soldi stampati e ci compra virtuali palazzi e beni vari …
E la circolare MIACEL n. 3 del 14/3/1995 che prevede il rilascio della foto legalizzata del minore
ciclomotorista tra i 14 e i 15 anni da tenere nel portafoglio per eventuali controlli su strada da
parte delle forze di vigilanza? Mantiene intatto il suo valore di applicazione relativamente
all‟oggetto specifico lì trattato, di cui devono tenere conto sia i servizi comunali competenti al
rilascio che le forze dell‟ordine, ciascuno per la propria parte obbligato all‟osservanza di queste
indicazioni provenienti dal Ministero (la circolare è indirizzata anzitutto ai prefetti e per
conoscenza, tra altri, al Dipartimento della pubblica sicurezza e ai questori).
Confidiamo comunque che in tempi brevi la faccenda trovi definitiva soluzione con il rilascio
della carta di identità al compimento dei 10 anni (Atti parlamentari – Senato della Repubblica –
N. 2243).
2-
Quesito ANUSCA del 8/2/2008
D: Società sportive chiedono frequentemente il rilascio di foto autenticate relative a
minori di 15 anni. La stessa richiesta viene fatta da genitori per l‟identificazione dei
figli nei viaggi o perché questi ultimi si recano a scuola in pullman fuori dal nostro
Comune. L‟attuale normativa non sembra consentire il rilascio di documenti
d‟identità, di riconoscimento o di foto legalizzate a minori di 15 anni se non
esclusivamente per l‟espatrio o per la conduzione di ciclomotori. La circolare
MIACEL n. 3 del 14/3/1995 esclude espressamente l‟autentica di foto per i privati, i
circoli o associazioni sportive, le palestre e le banche. Pertanto, qualora non siano
effettivamente rilasciabili, come dobbiamo comportarci di fronte a tali richieste e
cosa possiamo consigliare ai genitori, visto che i richiedenti sostengono che altri
comuni limitrofi rilasciano le foto autenticate? (rif. 07KGAG1SE108132124)
R: La preclusione al rilascio della legalizzazione (o autenticazione) di foto nei
confronti dei privati, posta dalla circolare del 1995, non può più avere alcun valore
in quanto il DPR n. 445/2000 ha introdotto l'applicabilità di tutte le misure
semplificative previste dallo stesso DPR n. 445 (e quindi anche della legalizzazione
della foto prevista dall'art. 34) anche "ai privati che vi consentono" (vedi art. 2 del
DPR n. 445). Per quanto riguarda la possibilità di legalizzare foto anche per usi
diversi da quelli strettamente indicati dal citato art. 34, la mia opinione è che la
legalizzazione sia sempre legittima e dovuta, a condizione, ovviamente, che
l'interessato sia in grado di farsi identificare. E' pur vero che la formulazione
letterale dell'art. 34 è sicuramente infelice, in quanto la preoccupazione maggiore
del legislatore è chiaramente quella di obbligare tutte le pubbliche amministrazioni
che hanno la necessità di acquisire una foto autenticata per il rilascio di documenti
personali, a farlo da sè, e cioè di non mandare il cittadino in comune per non farlo
girare inutilmente (nello spirito della norma che è quello di semplificare la vita agli
utenti delle P.A.). Tuttavia, subito dopo lo stesso art. 34 dice chiaramente che: "Su
richiesta di quest'ultimo (l'interessato) le fotografie possono essere, altresì,
legalizzate dal dipendente incaricato dal sindaco". Poichè la prima e più corretta
interpretazione di qualsiasi norma giuridica è quella "letterale", non si capisce per
quale motivo il dipendente incaricato dal sindaco non debba legalizzare la foto di un
cittadino che glielo chiede! indipendentemente dall'uso. D'altra parte, se anche
volessimo applicare la limitazione prospettata nel quesito, all'interessato
basterebbe dichiarare che la legalizzazione richiesta è finalizzata ad ottenere un
documento personale e il dipendente comunale rilascierebbe la foto legalizzata
senza fiatare; ma, così facendo, il cittadino si troverebbe in possesso di un
documento rilasciato da una P. A. e munito di fotografia che, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lett. c, e della'art. 35 sempre del DPR n. 445, altro non è che un
"documento di riconoscimento" a tutti gli effetti! E quindi, come tale, valido sia per
la guida del motorino che per i viaggi aerei all'interno del territorio nazionale, per la
pratica sportiva ecc. ecc. In conclusione, ritengo che facciano bene quei comuni che
rilasciano le foto legalizzate, in carta semplice, così come prevede il citato art. 34.