- Comune di Telgate
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Da LO STATO CIVILE ITALIANO Quesito 192717 Non esiste un ordinario documento di identita' personale per il minore di anni 15 - La legalizzazione della fotografia e' prevista al fine del rilascio di documenti personali. Domanda E' noto che il minore di anni quindici possa liberamente viaggiare nel territorio italiano avendo come documento un'autentica di foto. Due miei residenti, Mamma e bimba di un anno, sono partiti a X senza documento della bimba. Ora devono rientrare nel comune di residenza e purtroppo non fanno imbarcare la bimba perche' sprovvista di documento di identificazione. Quali soluzioni? 1) posso io comune di residenza fare l'autentica della foto della bimba che conosco, su richiesta da parte del nonno, anche se la bimba stessa chiaramente non si presenta da me perche' di fatto e' a X? O incorro in qualche sanzione? 2) E' fattibile che la mamma chieda un'autentica di foto al comune di X? Cosa sarà più corretto? Risposta 03-07-2009 La norma applicabile e' sempre e soltanto l'art. 34 del D.P.R. 445/2000: "le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato; su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco". Non esiste dunque una disposizione generale di "autentica di foto" che abiliti al riconoscimento come se si trattasse di un documento di identità personale. Per il minore di anni 15 le possibilità sono quelle conosciute: il passaporto individuale, l'inserimento nel passaporto del genitore, il certificato di nascita con fotografia reso valido dalla Questura ai fini dell'espatrio; c'è poi la indicazione ministeriale con circolare MIACEL n. 3/1995 per il quattordicenne guidatore di motociclo. Il resto sono consuetudini più o meno locali e legittime, poste in essere talvolta inavvertitamente dagli operatori comunali per sopperire (a che titolo e con che competenza non è dato di sapere) alla "vacanza" legislativa. Comunque sia l'art. 34 è chiaro su un punto: la legalizzazione va fatta, nei casi previsti, sulla foto "presentata personalmente dall'interessato", il che significa che la persona deve essere presente quando il funzionario gliela "autentica"; in caso contrario costui incorre nel reato di falso ideologico (art. 479 codice penale). Va infine sottolineato che l'art. 34 non limita territorialmente la competenza alla legalizzazione della foto al Comune di residenza, perciò questa è possibile in qualsiasi Comune ferma restando la questione del come si procede all'attestazione che la foto è quella di Pinco Palla, se di Pinco Palla il funzionario nulla sa e in atti non ha alcun riferimento di dati personali. ocus n. 20/2010 La foto legalizzata vale come documento di riconoscimento? Mah! Giovanni Pizzo E‟ ricorrente negli uffici comunali la richiesta di legalizzazione della foto di minore di 15 anni “perché deve fare un viaggio aereo in Italia, perché l‟albergo lo esige, perché guida il motorino, perché alla scuola di danza …”. Alla fin fine viene da chiedersi che cosa sia diventata in effetti la legalizzazione della foto e se la foto legalizzata costituisca già di per sé stessa documento di riconoscimento del soggetto. Partiamo allora dalle definizioni e poi tiriamo qualche (provvisoria) conclusione. Le definizioni che qui servono sono date anzitutto dall‟art. 1 del D.P.R. 445/2000, e precisamente: [c] documento di riconoscimento è ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare; [d] documento d'identità è la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare; [m] legalizzazione di fotografia è l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato. Ci sono poi le definizioni che in materia offre il codice della privacy (D. Lgs. 196/2003) all‟art. 1: [b] dato personale è qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; [c] dati identificativi sono i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. A ben vedere queste definizioni non risultano sempre di immediata utilità operativa, con riguardo ai dati che devono essere inclusi o possono essere esclusi per dare sostanza al documento che „abiliti‟ il possessore a essere esattamente identificato per chi egli è – e dunque per essere utilizzabile erga omnes. L‟art. 35 del D.P.R. 445 stabilisce (comma 1) che in tutti i casi in cui “nel presente testo unico” viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente, e cioè: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (comma 2). Concludiamo il dispiegamento delle norme riportando l‟art. 34 del medesimo D.P.R. 445, che tratta della legalizzazione di fotografie in funzione del “rilascio di documenti personali”: vi debbono provvedere le singole amministrazioni competenti al rilascio di quei documenti personali (comma 1, primo alinea); vi può provvedere inoltre (è competente a farlo) il dipendente incaricato dal sindaco (comma 1, secondo alinea). Mi pare intanto di poter escludere che la previsione della competenza alla legalizzazione della fotografia da parte del dipendente incaricato dal sindaco individui una ulteriore e magari diversa applicazione della legalizzazione stessa. Nel senso che la costruzione linguistica del testo, e cioè dell‟intero comma 1 dell‟art. 34, esplicita senza dubbio il solo fatto che il dipendente incaricato dal sindaco è competente a legalizzare la foto anche quando la stessa non è funzionale al rilascio di un documento personale che egli sia tenuto a formare. Questa competenza „del fare‟ non dà vita a un altro „documento di riconoscimento‟, ma abilita in via 1-2 generale il dipendente comunale a provvedere alle necessità di legalizzazione così da consentire al cittadino di scegliere la modalità per lui meno onerosa. Tanto vero che la „fotografia legalizzata‟ non è inclusa nell‟elenco dei documenti equipollenti al documento di identità riportato nell‟art. 35; fotografia legalizzata che non può, fuori di previsione normativa, essere a sua volta equiparata alle “tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato”: tessere con fotografia che per essere valide devono essere validate dall‟amministrazione emittente con timbro o altra segnatura equivalente. Anche qui, la fotografia è funzionale al contenuto „riconoscimento‟ della tessera, come uno degli elementi costitutivi della stessa, ma non sostitutiva della tessera. In buona sostanza, la legalizzazione della foto è un mezzo, non un fine; contribuisce a sostanziare il documento di riconoscimento ma non è essa stessa documento di riconoscimento. Il quale, oltretutto, è considerato equipollente con la carta di identità nel contesto specifico delle azioni di cui tratta il testo unico sulla semplificazione documentale amministrativa, e non in via generale (art. 35, comma 1). Non mi impiccherei all‟albero della conoscenza di quale sia il documento di riconoscimento per cui viene richiesta al dipendente comunale incaricato la legalizzazione della fotografia, e di certo non sarebbe legittimo porre questione di età dell‟interessato: la norma in questo senso nulla dice, e nulla dunque può essere preteso. Resta da intendere che valore possa avere questa foto legalizzata quando non serva per la emissione di un vero e proprio documento di riconoscimento: direi che è il valore che ciascuna delle parti in causa le dà, indipendentemente da quello „legale‟ effettivamente riconosciuto dalle norme. In fondo, chi gioca al Monopoli tratta come veri i soldi stampati e ci compra virtuali palazzi e beni vari … E la circolare MIACEL n. 3 del 14/3/1995 che prevede il rilascio della foto legalizzata del minore ciclomotorista tra i 14 e i 15 anni da tenere nel portafoglio per eventuali controlli su strada da parte delle forze di vigilanza? Mantiene intatto il suo valore di applicazione relativamente all‟oggetto specifico lì trattato, di cui devono tenere conto sia i servizi comunali competenti al rilascio che le forze dell‟ordine, ciascuno per la propria parte obbligato all‟osservanza di queste indicazioni provenienti dal Ministero (la circolare è indirizzata anzitutto ai prefetti e per conoscenza, tra altri, al Dipartimento della pubblica sicurezza e ai questori). Confidiamo comunque che in tempi brevi la faccenda trovi definitiva soluzione con il rilascio della carta di identità al compimento dei 10 anni (Atti parlamentari – Senato della Repubblica – N. 2243). 2- Quesito ANUSCA del 8/2/2008 D: Società sportive chiedono frequentemente il rilascio di foto autenticate relative a minori di 15 anni. La stessa richiesta viene fatta da genitori per l‟identificazione dei figli nei viaggi o perché questi ultimi si recano a scuola in pullman fuori dal nostro Comune. L‟attuale normativa non sembra consentire il rilascio di documenti d‟identità, di riconoscimento o di foto legalizzate a minori di 15 anni se non esclusivamente per l‟espatrio o per la conduzione di ciclomotori. La circolare MIACEL n. 3 del 14/3/1995 esclude espressamente l‟autentica di foto per i privati, i circoli o associazioni sportive, le palestre e le banche. Pertanto, qualora non siano effettivamente rilasciabili, come dobbiamo comportarci di fronte a tali richieste e cosa possiamo consigliare ai genitori, visto che i richiedenti sostengono che altri comuni limitrofi rilasciano le foto autenticate? (rif. 07KGAG1SE108132124) R: La preclusione al rilascio della legalizzazione (o autenticazione) di foto nei confronti dei privati, posta dalla circolare del 1995, non può più avere alcun valore in quanto il DPR n. 445/2000 ha introdotto l'applicabilità di tutte le misure semplificative previste dallo stesso DPR n. 445 (e quindi anche della legalizzazione della foto prevista dall'art. 34) anche "ai privati che vi consentono" (vedi art. 2 del DPR n. 445). Per quanto riguarda la possibilità di legalizzare foto anche per usi diversi da quelli strettamente indicati dal citato art. 34, la mia opinione è che la legalizzazione sia sempre legittima e dovuta, a condizione, ovviamente, che l'interessato sia in grado di farsi identificare. E' pur vero che la formulazione letterale dell'art. 34 è sicuramente infelice, in quanto la preoccupazione maggiore del legislatore è chiaramente quella di obbligare tutte le pubbliche amministrazioni che hanno la necessità di acquisire una foto autenticata per il rilascio di documenti personali, a farlo da sè, e cioè di non mandare il cittadino in comune per non farlo girare inutilmente (nello spirito della norma che è quello di semplificare la vita agli utenti delle P.A.). Tuttavia, subito dopo lo stesso art. 34 dice chiaramente che: "Su richiesta di quest'ultimo (l'interessato) le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal sindaco". Poichè la prima e più corretta interpretazione di qualsiasi norma giuridica è quella "letterale", non si capisce per quale motivo il dipendente incaricato dal sindaco non debba legalizzare la foto di un cittadino che glielo chiede! indipendentemente dall'uso. D'altra parte, se anche volessimo applicare la limitazione prospettata nel quesito, all'interessato basterebbe dichiarare che la legalizzazione richiesta è finalizzata ad ottenere un documento personale e il dipendente comunale rilascierebbe la foto legalizzata senza fiatare; ma, così facendo, il cittadino si troverebbe in possesso di un documento rilasciato da una P. A. e munito di fotografia che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c, e della'art. 35 sempre del DPR n. 445, altro non è che un "documento di riconoscimento" a tutti gli effetti! E quindi, come tale, valido sia per la guida del motorino che per i viaggi aerei all'interno del territorio nazionale, per la pratica sportiva ecc. ecc. In conclusione, ritengo che facciano bene quei comuni che rilasciano le foto legalizzate, in carta semplice, così come prevede il citato art. 34.