ud stato feudale - Liceo Classico Dettori
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Liceo Ginnasio Statale“Dettori” CAGLIARI Insegnante: Anna Floris Materia: Storia-Educazione civica Classe: 1^G U.D. STATO FEUDALE Concezione patrimoniale dello stato feudale Lo stato feudale è fondato sul contratto personale che pone l’imperatore e i feudatari sullo stesso piano, si basa sul rapporto personale di fedeltà del signore con i suoi sudditi (vassalli e servi) L’impero carolingio viene considerato patrimonio personale dell’imperatore, il quale divide il territorio fra i suoi figli, iniziando il processo di disgregazione, dell’impero, che si conclude con la deposizione di Carlo il Grosso nell’887. Re feudale Nella struttura del potere medioevale il sovrano costituisce il vertice del sistema sociale gerarchico feudale, modellato sull’ordine cosmico che trascende il potere temporale e garantisce diritti e doveri di ciascuno in base all’ordine sociale di appartenenza. Il re ha una posizione di preminenza, che deriva dal primato della funzione giudiziaria del re rispetto alla funzione legislativa ed esecutiva. Nel Medioevo medioevo il compito fondamentale del del rereèera quello quello di fare di fare giustizia giustizia in base in alle baseleggi alle leggi consuetudinarie consuetudinarie del paese: del paese: è prima eradiprima tutto sommo di tutto giudice, sommo fonte giudice, di giustizia fonte di giustizia e garante e garante dei diritti deidei diritti sudditi, dei sudditi, in quanto in ministro quanto ministro e servo ediservo Dio. di Dio. Giona di Orleans, vescovo del IX secolo afferma che il re è posto sul trono per pronunciare giudizi giusti: il sovrano è sub Deo e sub lege, perciò non può disporre liberamente delle leggi perché lo trascendono, in quanto poste da Dio o iscritte nell’ordine naturale delle cose, perciò il suo potere è limitato mercé il diritto. Ma nel Medioevo non esistono istituzioni atte a controllare l’operato del re come oggi, perciò i chierici spesso rivolgono severi ammonimenti ai sovrani per ricordare loro i doveri morali e religiosi, fra cui appunto quello della giustizia e dell’equità. Isidoro di Siviglia nel VI-VII secolo afferma che non regge chi non corregge. Tendenza alla disgregazione politico-territoriale Lo stato feudale ha un carattere policentrico, non ha un carattere unitario perché manca un’amministrazione centrale e fondi pubblici che consentano il controllo della cosa pubblica. La tendenza all’anarchia feudale si manifesta con l’abdicazione dello stato feudale ai poteri locali. Col potere di banno i feudatari acquistano il controllo di poteri di governo: controllano l’esazione delle tasse, l’amministrazione della giustizia, la circolazione della moneta, l’allestimento dell’esercito. I poteri pubblici si trasferiscono nelle mani dei feudatari, che in questo modo possono esercitare un’autorità completa sui loro territori Il processo di disgregazione dell’impero viene accelerato, oltre che dalla divisione dell’impero fra i figli dell’imperatore, dalle guerre intestine fra i feudatari, indebolendolo di fronte alle nuove invasioni da parte dei Normanni, degli Ungari e degli Arabi. Organizzazione giuridica consuetudinaria Ogni regno annesso all’impero medioevale conserva le sue leggi e i suoi costumi di origine consuetudinaria. Nel mondo feudale la giustizia è fondata sul diritto consuetudinario, la quale rappresenta una spontanea espressione della società, attraverso un processo secolare in cui non può intervenire l’arbitrio del legislatore: la legge è data, non creata mediante un comando del sovrano. La giustizia medioevale non si basa sulla legge scritta da una volontà legislativa se non in casi eccezionali. Le leggi emanate ad hoc da organi dello stato sono poche: per esempio i Capitolari, leggi su questioni specifiche promulgate da Carlo Magno nei Campi di Maggio La giustizia medioevale si basa sul diritto consuetudinario, fondato sul tacito consenso dei sudditi e sull’ordine gerarchico dell’universo, la giustizia medioevale è una giustizia sostanziale e si basa sul principio dell’equità.