Regolamento consortile acquisto energia elettrica

Transcript

Regolamento consortile acquisto energia elettrica
REGOLAMENTO CONSORTILE PER L’ACQUISTO DELL’ENERGIA ELETTRICA
SUL MERCATO LIBERO (RECAEE)
(a seguito delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo con Delibera N. 9 del 28/11/2008 ed
approvate dall’Assemblea dei Consorziati con Delibera N. 5 del 28/11/2008)
Art. 1
OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
Oltre a quanto già indicato nello Statuto e nel Regolamento Consortile Generale (RCG), il
consorziato si impegna a:
1.1 trasmettere al Consorzio CRETA la documentazione tecnica necessaria alla predisposizione di
un'apposita scheda tecnica (redatta a cura del CTS) dei siti di consumo (di seguito denominata
"scheda tecnica"); e valevole fino allo scadere dello specifico contratto con il singolo fornitore (di
seguito denominato "contratto di fornitura collettivo "); si procederà analogamente ad ogni inizio di
nuovo contratto di fornitura collettivo.
1.2 valutare e approvare la scheda tecnica redatta dal CTS entro le date stabilite ed in tempi
compatibili con i tempi necessari per la stipula dei contratti con i fornitori, con i distributori e con il
Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. (di seguito "TERNA"), in conformità con le
disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito denominata AEEG) in ordine ai
servizi di trasporto e di dispacciamento dell'energia elettrica. Il Consorziato si assume la
responsabilità sulla completezza dei dati e la correttezza di quelli eventuali prodotti dallo stesso,
necessari per la redazione della scheda tecnica.
1.3 comunicare al Consorzio tempestivamente, e in tempi compatibili con gli obblighi contrattuali
stipulati con i fornitori, con i distributori e con TERNA, nonché in conformità con le disposizioni
dell'AEEG in ordine ai servizi di trasporto e di dispacciamento dell'energia elettrica, ogni modifica
della tipologia e delle modalità di consumo.
1.4 comunicare al Consorzio prima dell'inizio della fornitura ed entro i termini contrattuali assunti,
una scheda amministrativa contenente tutti i dati necessari per la corretta fatturazione anche ai fini
fiscali.
1.5 provvedere eventualmente ai pagamenti a proprio carico dei consumi di energia acquistata in forza
del contratto per l’acquisto in forma collettiva stipulato dal Consorzio, secondo le modalità previste ai
successivi
articoli 7 e 8.
Pag.1/5
(Regolamento Consortile per l’acquisto di energia elettrica sul mercato libero (RECAEE) seguito
delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo con Delibera N. 9 del 28/11/2008 ed approvate
dall’Assemblea dei Consorziati con Delibera N. 5 del 28/11/2008)
Art. 2
SCHEDA TECNICA
2.1 Il Direttore del Consorzio CRETA sottopone la documentazione al CTS per la predisposizione della
scheda tecnica ai sensi dell’art. 12 .comma 12.2 lettera c);
2.2 La scheda tecnica contiene tutti i dati necessari per la stipula degli accordi contrattuali con i
fornitori e per la determinazione ottimale dei contratti di trasporto e del servizio di dispacciamento
secondo le disposizioni dell'AEEG. In generale nella scheda tecnica dovranno essere inseriti tutti i
dati utili per operare nel mercato elettrico affidato al Gestore del Mercato Elettrico. La
determinazione dei dati viene effettuata con l'assistenza del CTS.
2.3 I Consorziati avranno facoltà di modificare gli effettivi impegni di potenza e di energia
contrattuale secondo le modalità previste nel contratto di fornitura collettivo e nelle disposizioni sul
trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica disposte dall'AEEG e da TERNA.
I maggiori oneri relativi ai servizi di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica eventualmente
dovuti ai distributori od al GRTN a causa delle variazioni degli impegni di potenza o di
energia saranno a carico dei Consorziati.
2.4 Il CTS provvederà a verificare la compatibilità della scheda tecnica di ciascun consorziato con
le schede degli altri Consorziati al fine di garantire il corretto funzionamento e l'economicità della
gestione del Consorzio attraverso un equo contemperamento degli interessi di tutti i Consorziati.
Art. 3
MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ENERGIA ELETTRICA E SISTEMI DI MISURAZIONE
3.1 Ciascun consorziato si impegna a rispettare per gli impianti oggetto del contratto di fornitura
collettiva le norme tecniche di servizio eventualmente previste dai contratti di trasporto e del
servizio di dispacciamento.
3.2 Ciascun consorziato si impegna ad autorizzare l'installazione di eventuali sistemi di telelettura
dei consumi, secondo le modalità prescritte dal Consorzio in eventuale accordo con il fornitore. Si
impegna altresì ad autorizzare l'installazione dei complessi di misura eventualmente imposti dai
distributori, nonché ad autorizzare lo stesso Consorzio ad acquisire ed elaborare i dati messi a
disposizione dai distributori e/o dal fornitore.
Pag.2/5
(Regolamento Consortile per l’acquisto di energia elettrica sul mercato libero (RECAEE) seguito
delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo con Delibera N. 9 del 28/11/2008 ed approvate
dall’Assemblea dei Consorziati con Delibera N. 5 del 28/11/2008)
Art. 4
ONERI SUI PRELIEVI DI POTENZA E DI ENERGIA
4.1 I prelievi di potenza e di energia di ciascun consorziato dovranno rispettare i valori e i termini
indicati nelle schede tecniche, fatte salve le variazioni che sono consentite a norma dell'art. 2
comma 2.3 del presente regolamento.
4.2 Saranno posti a carico di ciascun consorziato tutti gli oneri derivanti dal superamento della
potenza disponibile e del conseguente adeguamento della potenza contrattualmente impegnata con i
distributori, nonché gli oneri derivanti dal servizio di dispacciamento nella misura prevista
dall'AEEG, o secondo le diverse migliori condizioni pattuite nel contratto di fornitura collettivo
dell'energia elettrica.
4.3 Il prelievo di potenza e di energia di ciascun sito di ogni consorziato in conformità a quanto
previsto nella scheda tecnica, sarà verificato attraverso i dati forniti mediante i complessi di misura
o i sistemi di telelettura di cui all'art. 3 comma 3.2 o in caso di mancanza di disponibilità di tali dati
mediante stima effettuata sui consumi presunti con successivo conguaglio annuale o semestrale.
4.4 Qualora venga effettuata l'autolettura, la lettura dei consumi dell'energia elettrica e della potenza
prelevata da ciascun punto di prelievo di ogni consorziato dovrà essere effettuata, dal consorziato
medesimo, il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferisce il prelievo di
energia. I dati relativi dovranno essere immediatamente comunicati da ciascun consorziato al
Consorzio secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. Qualora il consorziato non effettui la
lettura e la successiva comunicazione nel termine previsto, il consumo viene convenzionalmente
determinato dal Consorzio sulla base del consumo più elevato effettuato dallo stesso consorziato
negli ultimi dodici mesi, salvo eventuale conguaglio successivo.
Il Consorzio avrà facoltà di verificare, con proprio personale incaricato, le letture effettuate da
ciascun consorziato.
Art. 5
PRELIEVI ED EVENTUALI EROGAZIONI DI ENERGIA REATTIVA
Per non incorrere nell'applicazione di penali il valore del fattore di potenza medio mensile di ogni
punto di riconsegna non deve essere inferiore ai valori disposti (attualmente a 0,90 in assorbimento
di potenza reattiva; in ogni caso il fattore di potenza in ogni punto di riconsegna non deve risultare
inferiore a 0,70 in assorbimento di potenza reattiva).
Consorzio Regionale per L’energia e la Tutela Ambientale
Per eventuali prelievi di energia reattiva oltre i limiti sopra indicati effettuati nei punti di
riconsegna, ai singoli Consorziati verranno applicati i prezzi stabiliti nel contratto di trasporto.
Saranno a carico dei Consorziati eventuali corrispettivi richiesti dai gestori delle reti per erogazioni
di energia reattiva dei punti di riconsegna verso la rete.
Pag.3/5
(Regolamento Consortile per l’acquisto di energia elettrica sul mercato libero (RECAEE) seguito
delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo con Delibera N. 9 del 28/11/2008 ed approvate
dall’Assemblea dei Consorziati con Delibera N. 5 del 28/11/2008)
Art. 6
INTERRUZIONI DELL'EROGAZIONE
L'interruzione o limitazione della fornitura di energia elettrica sia essa dovuta a caso fortuito, atti
governativi, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa non imputabile al Consorzio, non
daranno luogo ad alcuna responsabilità del Consorzio verso i Consorziati.
Art. 7
ATTRIBUZIONE DEI CORRISPETTIVI
7.1 Gli approvvigionamenti di energia elettrica e dei servizi di trasporto e di dispacciamento
effettuati dai Consorziati tramite il Consorzio, verranno fatturati dal Consorzio al prezzo di
acquisto, o mediante la fatturazione diretta ai Consorziati da parte del fornitore, dei distributori o
di TERNA.
Eventuali interessi attivi e passivi, con criterio stabilito dal Consiglio Direttivo, verranno computati
a favore o a carico dei Consorziati, avuto riguardo alle cause che ne hanno determinato l'origine.
7.2 Le fatture emesse a carico di ciascun consorziato saranno comprensive dei costi di fornitura, e di
ogni altro onere relativo al servizio di trasporto e di dispacciamento determinato dai provvedimenti
tariffari dell'AEEG, fatte salve le eventuali migliori condizioni previste nel contratto di fornitura
collettivo.
7.3 I corrispettivi degli oneri di cui all’art. 4 comma 4.2 saranno a carico di ogni consorziato per
ogni punto di prelievo e verranno calcolati nella misura prevista dalle delibere dell'AEEG.
7.4 I corrispettivi per eventuali prelievi di energia reattiva nei punti di riconsegna saranno a carico
di ogni consorziato e verranno calcolati in base alle delibere dell'AEEG. Parimenti saranno a carico
di ogni consorziato eventuali corrispettivi richiesti da TERNA per erogazioni di energia reattiva dei
punti di riconsegna verso la rete.
7.5 Qualsiasi variazione delle imposte e/o introduzione di imposte o tasse in aggiunta e/o in
sostituzione di quelle esistenti saranno a carico dei Consorziati. Gli oneri fiscali e gli eventuali altri
oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione dell'AEEG al contratto di fornitura
collettivo, alla fornitura ed ai relativi compensi, saranno posti a carico dei Consorziati.
Analogamente a quanto sopra stabilito, ogni eventuale agevolazione fiscale o di altra natura, di cui
ciascun consorziato benefici, resterà a vantaggio di quest'ultimo.
7.6 Gli eventuali contributi a carico dei Consorziati sono pari a 0,0005 Euro/kWh per la Pubblica
Illuminazione (PI) e 0,002 Euro/kWh per gli Altri Usi (AU), entrambi al netto di eventuali contributi
versati dal Fornitore salvo diverse delibere del CD previa approvazione Assemblea.
7.7 I costi di funzionamento del CTS per le attività di cui alle lettere a),b) e c) di cui all’articolo 14,
comma 14.2 dello Statuto, sono coperti dal 90% del totale dei contributi annuali versati dai
consorziati (articolo 14 comma 14.3). I costi di funzionamento del CTS per le attività di cui all’art.
14.2 lettere da d) ad f) sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Pag.4/5
(Regolamento Consortile per l’acquisto di energia elettrica sul mercato libero (RECAEE) seguito
delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo con Delibera N. 9 del 28/11/2008 ed approvate
dall’Assemblea dei Consorziati con Delibera N. 5 del 28/11/2008)
Art. 8
FATTURAZIONE E PAGAMENTO
8.1 Se non diversamente pattuito tra Consorzio e fornitori, la fatturazione verrà effettuata dal
fornitore direttamente nei confronti di ciascun consorziato (anche con riferimento alle singole
utenze dello stesso) sulla base dei prezzi, delle tempistiche e delle modalità stabilite nel contratto di
fornitura collettivo. In caso di fatturazione diretta da parte del fornitore, dei distributori o del GRTN
le modalità ed i termini di fatturazione e pagamento dei costi di cui all'articolo 7 del RECAEE, sono
quelli stabiliti nei relativi contratti.
8.2 Le eventuali spese sostenute per le attività connesse al monitoraggio nel tempo del consumo di
energia elettrica (variazioni delle curve di carico) e delle riconciliazioni del vettore, rimarranno a
carico dei singoli Consorziati.
8.3 I pagamenti di cui ai comma 8.1 e 8.2 del presente articolo, saranno effettuati ai fornitori
direttamente dai singoli Consorziati.
8.4 I conguagli relativi ai diversi prelievi o a modifiche di consumo sostenuti dal consorziato
saranno addebitati o accreditati a consuntivo nelle successive fatturazioni.
Art. 9
RECESSO DI UN SOCIO
9.1 In caso di recesso dal Consorzio da parte di un consorziato per le cause e secondo le
modalità stabilite all'art. 6 dello Statuto, saranno a carico del consorziato uscente i maggiori oneri
eventualmente sostenuti dal Consorzio per la conseguente modifica delle condizioni del contratto di
fornitura collettivo.
9.2. Il Consorzio avrà facoltà di escludere il
consorziato nei casi di:
- mancato ritiro di energia elettrica;
- mancato pagamento della fornitura;
- mancata conformità degli impianti;
- prelievo fraudolento.
Art. 10
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie in ordine all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente regolamento
saranno risolte in base all'art. 18 dello Statuto.
Pag.5/5
(Regolamento Consortile per l’acquisto di energia elettrica sul mercato libero (RECAEE) seguito
delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo con Delibera N. 9 del 28/11/2008 ed approvate
dall’Assemblea dei Consorziati con Delibera N. 5 del 28/11/2008)