Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi dell`abitazione

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Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi dell`abitazione
Alleanza Assicurazioni S.p.A.
ALL FAMILYCASA PIÙ DI ALLEANZA
Contratto
di assicurazione per
la copertura dei rischi
dell’abitazione e
della vita privata
Il presente Fascicolo informativo,
contenente:
a) Nota Informativa e Glossario
b) Condizioni di Assicurazione
c) Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione del contratto
o della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa.
Protezione
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NOTA INFORMATIVA
GLOSSARIO
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati all’1 giugno 2016.
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NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi
dell’abitazione e della vita privata.
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati all’1 giugno 2016.
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La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non
è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
Abitazione (Valida per la Sezione Assistenza)
La dimora abituale del Contraente/Assicurato situata nel territorio italiano la cui ubicazione è indicata in
polizza.
Animali domestici
Cani, gatti, pesci, uccelli, criceti, etc.
Apparecchi elettronici
Computer, stampanti, scanner, masterizzatori, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili e non,
apparecchi fonici e televisivi, etc.
Apparecchi fonici e televisivi
Radio, autoradio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici, registratori, DVD, decoder, etc.
Apparecchi ottici
Macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi, etc.
Appartamento
Abitazione facente parte di un fabbricato costituito da più appartamenti tra loro non comunicanti, con
accesso comune all’esterno del medesimo.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere il Contraente/
Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (articolo 1882 del Codice
Civile).
Collezione
Una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o
di un certo valore.
Contaminazione
Inquinamento, avvelenamento, uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche
e/o biologiche.
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Contenuto
Mobilio e arredamento in genere per abitazione e per uffici e studi professionali se comunicanti con
l’abitazione stessa, apparecchi fonici e televisivi, apparecchi ottici, apparecchi elettronici, impianti di
prevenzione e allarme e tutto quanto serve per uso domestico e personale. Sono compresi oggetti pregiati,
preziosi e denaro, se previsti nel pacchetto prescelto e nei limiti di indennizzo indicati nel modulo di polizza.
Esclusivamente per il pacchetto Dimora saltuaria:
- per la sezione I Incendio ed elementi naturali si intendono esclusi preziosi e denaro,
- per la sezione II Furto e rapina si intendono esclusi pregiati, preziosi e denaro.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Cose
Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di responsabilità civile, anche gli animali.
Cose nelle dipendenze
Provviste di famiglia e quant’altro inerente l’abitazione in uso al Contraente/Assicurato, compresi i
ciclomotori, esclusi: apparecchi fonici e televisivi, ottici, elettronici, veicoli targati, oggetti pregiati, preziosi e
denaro, armi da fuoco, strumenti musicali, orologi.
Dimora abituale
Abitazione nella quale il Contraente/Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo ed in cui il
Contraente/Assicurato ha stabilito la sua residenza anagrafica.
Dimora saltuaria
Abitazione nella quale il Contraente/Assicurato non ha stabilito la sua residenza anagrafica.
Dipendenze
Locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (quali cantine, soffitte, box etc.) non comunicanti con
i locali dell’abitazione, aventi caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato di cui l’abitazione
fa parte.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga
con elevata velocità.
Fabbricato
I locali costituenti l’intero fabbricato o una sua porzione (esclusa l’area e comprese le rispettive quote di
fabbricato costituenti proprietà comune) adibiti a civile abitazione, uffici o studi professionali se comunicanti
con l’abitazione stessa, compresi:
- infissi;
- impianti elettrici fissi, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, impianti fissi di condizionamento dell’aria,
ascensori e montacarichi, impianti fotovoltaici e solari termici, altri impianti ed installazioni al servizio
del fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione, comprese le antenne ma esclusi
impianti di prevenzione e di allarme;
- tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, moquettes, affreschi e statue non aventi valore artistico, escluso
quanto indicato alla voce contenuto;
- balconi, terrazzi e dipendenze;
- piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, recinzioni in muratura e/o in metallo rivestite e non.
Fenomeno elettrico
Correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad apparecchi e impianti elettrici ed elettronici.
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Franchigia
L’importo prestabilito che, in caso di danno, l’Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun sinistro, viene
detratto dall’indennizzo/risarcimento.
Furto
Il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri (articolo 624 del Codice Penale).
Impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento
Insieme di tubazioni, condutture e apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla
distribuzione dell’acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle
acque piovane.
Impianto architettonicamente integrato
Quando i moduli (pannelli) sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e
fabbricati, avendo quindi la stessa funzionalità architettonica.
Impianto fotovoltaico
Si compone di moduli fotovoltaici (pannelli) , inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, strutture di
sostegno ed ogni altro componente ad esso strettamente connesso. L’impianto è conforme alla Norma CEI
EN 61215 e successive modifiche per i moduli in silicio cristallino ed alla Norma CEI EN 61646 e successive
modifiche per i moduli in silicio amorfo a film sottile.
Impianto non integrato
Quando i moduli (pannelli) sono installati al suolo o collocati sulle superfici esterne dei fabbricati in modo
non complanare alla superficie su cui sono installati. L’impianto parzialmente integrato è da considerarsi
non integrato.
Impianto solare termico
Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno ed ogni altro componente ad esso
strettamente connesso. L’impianto è conforme alla Norma UNI EN 12975-1 e successive modifiche.
Implosione
Il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e
propagarsi.
Incombustibilità
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a
manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi
Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo/risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inverter
Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.
Limite di indennizzo
L’importo massimo, espresso in quota percentuale della somma assicurata/massimale o in cifra fissa, che
la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro o per uno o più sinistri che avvengano per ciascun
periodo di assicurazione.
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Massimali
Le somme, contrattualmente stabilite, che rappresentano il limite massimo dell’indennizzo.
Metri quadrati
La superficie calpestabile dei locali adibiti ad abitazione (esclusi balconi, terrazzi e dipendenze)
Nucleo familiare
L’insieme dei soggetti rientranti nello stato di famiglia del Contraente/Assicurato, nonché i minori in
affidamento.
Oggetti pregiati
Quadri e tappeti di valore singolo superiore ad Euro 250,00, arazzi, sculture, oggetti d’arte (esclusi preziosi),
pellicce, oggetti e servizi di argenteria, il tutto per uso domestico e personale.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società.
Prestazioni (valide per la Sezione Assistenza)
Le assistenze prestate ai Contraenti/Assicurati. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura
Organizzativa che agisce in nome e per conto della Società.
Preziosi
Gioielli e preziosi: oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di
coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso, per uso domestico o
personale.
Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato
massimale.
Proposta
Il documento sottoscritto dal Contraente in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società
la volontà di concludere il contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso
indicate.
Revoca
Il diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto
La quota di danno liquidabile a termini di polizza espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso,
che rimane a carico del Contraente/Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli
effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
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Sinistro (valida per la Sezione Assistenza)
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’assicurazione, che determina la
richiesta di assistenza del Contraente/Assicurato e che rientra nei termini di polizza.
Società
Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Solai
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse
pavimentazioni e soffittature.
Struttura organizzativa
La struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili,
personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) - in funzione 24 ore su 24
tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto - che, in virtù di specifica convenzione
sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato,
all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della
Società stessa.
Terrorismo
Atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona
o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi
organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di
influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte
di essa.
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti (comprese orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed
a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valore commerciale
Per il fabbricato è il valore a nuovo a cui deve essere applicato un deprezzamento stabilito in relazione al
grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso
e ad ogni altra circostanza concomitante.
Villa
Abitazione isolata, separata da altri fabbricati o abitazione con proprio accesso all’esterno del fabbricato,
unita o aderente ad altri fabbricati adibiti ad abitazione.
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A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1.Informazioni generali
a) Alleanza Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Società”) è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Assicurazioni Generali S.p.A. ed è appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei
gruppi assicurativi.
b) La sede legale è in Piazza Fidia 1, 20159 Milano.
c) Per informazioni relative al presente prodotto è possibile visitare il sito www.alleanza.it o rivolgersi
all’Ufficio Tutela Clienti telefonando al numero verde 800.056.650.
Oppure è possibile prendere contatto:
- via posta:
Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Tutela Clienti
Piazza Fidia, 1
20159 Milano
- via fax: no 02.65.49.92
- via e-mail: [email protected]
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. prot. 51-13-000294
e 51-13-000295 del 17/09/2013 ed è iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00178.
Si rinvia al sito internet www.alleanza.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo
informativo non derivanti da innovazioni normative.
Collegandosi al sito internet della Società, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni
riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte. Nel modulo
di proposta il Contraente potrà prestare il proprio consenso alla trasmissione della documentazione in
formato elettronico nel corso del rapporto assicurativo, fornendo un proprio indirizzo di posta elettronica
valido ed in uso. Il servizio di trasmissione della documentazione in via telematica sarà possibile solo a
seguito della registrazione del Contraente nell’Area Clienti del sito internet dell’Impresa. Si evidenzia che il
predetto consenso può essere revocato in ogni momento.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione (1)
Il patrimonio netto di Alleanza Assicurazioni S.p.A. ammonta a € 3.541.809.070,00 di cui € 210.000.000,00
di capitale sociale interamente versato e € 3.331.809.070,00 di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità della gestione danni è pari a 538,8%: tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare
del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza:
Il contratto ha una durata pari a cinque anni e cessa alla naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.
Detta durata rappresenta un vincolo esclusivamente per la Società.
Il Contraente ha facoltà infatti di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con
preavviso di 30 giorni come previsto all’art. 60 Durata del contratto delle Norme che regolano l’assicurazione
in generale delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di disdetta, inviata dalle Parti nei termini previsti dalla normativa vigente, la garanzia cesserà alla
scadenza anniversaria successiva e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto
dall’Art. 1901, II comma del Codice Civile.
(1) I dati sono riferiti all’ultimo bilancio approvato
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3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Avvertenza:
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi dell’abitazione e della vita privata. L’assicurazione è
operante per le cose esistenti nelle ubicazioni indicate sul modulo di polizza. L’ubicazione della dimora
abituale coincide con la residenza del Contraente.
È possibile scegliere tra tre pacchetti Small, Medium ed Extra differenziati per massimali e limiti di
indennizzo ciascuno composto dalle seguenti sezioni:
SEZIONE I SEZIONE II SEZIONE III SEZIONE IV SEZIONE V SEZIONE VI INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI
FURTO E RAPINA
ALTRI DANNI AI BENI
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
ASSISTENZA
TUTELA LEGALE
A ciascun pacchetto è possibile abbinare la copertura accessoria relativa all’incendio del fabbricato
della dimora abituale fino alla concorrenza del massimale indicato sulla proposta di polizza.
N.B.:qualora sia stata sottoscritta la garanzia accessoria Fabbricato della dimora abituale,
l’assicurazione è operante per il Fabbricato esistente nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza
ed è prestata fino alla concorrenza del massimale Fabbricato della dimora abituale. Per gli aspetti di
dettaglio si rimanda all’art. 1.2 Fabbricato della dimora abituale.
Ai pacchetti Medium ed Extra è possibile abbinare la copertura accessoria Pacchetto Dimora saltuaria
composto dalle seguenti sezioni:
SEZIONE I INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI
SEZIONE II FURTO E RAPINA
SEZIONE III ALTRI DANNI AI BENI
SEZIONE IV RC FABBRICATI
Per i dettagli delle garanzie, dei massimali e dei limiti di indennizzo previsti nei singoli pacchetti si rimanda
agli appositi articoli ed alle tabelle presenti nelle Condizioni di Assicurazione:
- Incendio ed elementi naturali da artt. 1 a 2 della Sezione I – TABELLE A1 - A2
- Furto e Rapina da artt. 6 a 7 della Sezione II – TABELLE B1 - B2
- Acqua Condotta art. 11 della Sezione III Altri danni ai beni – TABELLE C1 - C2
- Vetri, cristalli art. 12 della Sezione III Altri danni ai beni (per tutti i pacchetti il limite di indennizzo è €
750,00)
- Responsabilità civile art. 16 della Sezione IV Responsabilità civile terzi (per i pacchetti SMALL e MEDIUM
il massimale è di € 500.000,00 per il pacchetto EXTRA il massimale è di € 1.000.000,00)
- Assistenza (non prevista nel pacchetto Dimora Saltuaria) da artt. 21 a 28
- Tutela legale (non prevista nel pacchetto Dimora Saltuaria) da artt. 31 a 32 della Sezione VI Tutela
legale (il massimale è di € 5.000,00)
Avvertenze comuni a tutti i pacchetti:
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di
sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato “esclusioni”:
- Incendio ed elementi naturali art.4 della Sezione I
- Furto, Rapina art. 9 della Sezione II
- Acqua Condotta artt. 11.2 e 14 della Sezione III Altri danni ai beni
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Vetri e cristalli artt. 12 e 14 della Sezione III Altri danni ai beni
Responsabilità civile verso terzi art. 20 della Sezione IV Responsabilità civile terzi
Assistenza art 29 della Sezione V Assistenza
Tutela legale art. 35 della Sezione VI Tutela legale
Avvertenza:
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali.
Si rinvia pertanto ai singoli artt.:
Sezione I Incendio ed elementi naturali:
1 Cose assicurate TABELLE A1 - A2
2 Garanzie ed eventi assicurati
3 Condizioni particolari
Sezione II Furto, Rapina:
6 Cose assicurate TABELLE B1 - B2
7 Garanzie ed eventi assicurati
8 Condizioni particolari
Sezione III Altri danni ai beni
11 Acqua condotta TABELLE C1 - C2
12 Vetri e cristalli
Sezione IV Responsabilità civile terzi
16 Garanzie ed eventi assicurati
17 Coesistenza di franchigie
Sezione V Assistenza
Da 21 a 28
Sezione VI Tutela legale
31 Oggetto dell’assicurazione
Esempio numerico di scoperto:
Ammontare del danno liquidabile = € 10.000,00
Scoperto previsto dalla garanzia: 10% minimo € 500,00 = € 1.000,00
L’indennizzo sarà pari a € 9.000,00
Esempio numerico di franchigia:
Ammontare del danno liquidabile = € 1.000,00.
Franchigia prevista nella garanzia: € 300,00
L’indennizzo sarà pari a € 700,00
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto
potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile:
artt. 1892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (dichiarazioni inesatte e reticenze
senza dolo o colpa grave). Si rinvia all’art. 54 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - buona fede
delle Norme che regolano l’assicurazione in generale
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5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio
ai sensi di quanto previsto dagli artt. 58 e 59 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale delle
Condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo,
il cambio di residenza dell’Assicurato che comporta il passaggio ad una zona territoriale furto diversa da
quella su cui è stato calcolato il premio iniziale.
6. Premi
Il premio viene determinato su base annuale.
Sono ammessi i seguenti frazionamenti: annuale o semestrale (per questa seconda ipotesi è richiesto un
aumento del 3% sul premio semestrale).
Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:
1. Assegno bancario o circolare non trasferibile all’ordine di Alleanza Assicurazioni S.p.A.
2. Carta di credito/debito solamente nei locali delle Agenzie Generali, non negli Ispettorati Agenziali
3. Denaro contante per importi fino a 750 euro, limite annuo per contratto
Per le rate successive alla prima è inoltre possibile corrispondere il premio anche tramite addebito diretto
Sepa Direct Debit (SDD) che implica l’addebito automatico su conto corrente dei premi di assicurazione.
Detta modalità di pagamento (SDD), prevede l’incasso del premio con la clausola “salvo buon fine”: qualora
la richiesta di addebito inoltrata dall’azienda creditrice, Alleanza Assicurazioni S.p.A., abbia esito negativo
(insoluto) sarà necessario rivolgersi all’Agenzia per effettuare il versamento della rata di premio in scadenza
e di quelle successive, attraverso una delle modalità di pagamento previste nel presente articolo.
Comunque, per qualsiasi evento che dovesse impedire il regolare pagamento a mezzo SDD, sarà necessario
rivolgersi all’Agenzia per concordare una diversa modalità di versamento dei premi dovuti.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS, assegno, SDD, la data di effetto delle coperture coincide con
la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.
7. Rivalse
Avvertenza:
La rivalsa è un diritto dell’assicuratore in base al quale il medesimo è surrogato, fino alla concorrenza
dell’ammontare dell’indennità che ha pagato, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
8. Diritto di recesso
Avvertenza:
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo il Contraente/
Assicurato e la Società possono recedere dall’assicurazione.
Il Contraente/Assicurato, per esercitare tale facoltà, dovrà darne comunicazione scritta alla Società mediante
lettera raccomandata. Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento,
oppure, se la relativa comunicazione è stata spedita meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva.
Tuttavia, se esercitato dal Contraente/Assicurato può avere effetto a sua richiesta dal giorno stesso della
spedizione della raccomandata.
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Si rinvia all’art. 62 Recesso in caso di sinistro delle Norme che regolano l’assicurazione in generale delle
Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine
di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro
questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Avvertenza:
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l’assicurato dolosamente non
adempie l’obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all’indennizzo/risarcimento, mentre se l’assicurato
omette colposamente di adempiere tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del
pregiudizio sofferto.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e
successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI
RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza:
Per la Sezione I Incendio ed elementi naturali con esclusione della garanzia Ricorso terzi, Sezione II Furto
e rapina, Sezione III Altri danni ai beni con esclusione della garanzia Acqua condotta - Danni a terzi, la
denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 37 Obblighi in caso di sinistro
delle Norme sulla liquidazione del danno delle Condizioni di Assicurazione (entro tre giorni da quando
è venuto a conoscenza del sinistro) e con i contenuti indicati nell’articolo stesso (per i danni di natura
presumibilmente dolosa fare denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo specificando il momento
dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno).
Per le garanzie Ricorso terzi della Sezione I Incendio ed elementi naturali, Acqua condotta - Danni a terzi
della Sezione III Altri danni ai beni e per la Sezione IV Responsabilità civile terzi la denuncia di sinistro deve
essere fatta per iscritto nei termini dell’art 47 Cosa fare in caso di sinistro delle Norme sulla liquidazione del
danno delle Condizioni di Assicurazione.
Per la sezione Assistenza, si precisa che la gestione dei sinistri è affidata alla società Europ Assistance
Service S.p.A.. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle disposizioni dell’art 30 Istruzioni per la richiesta di
assistenza della Sezione V Assistenza delle Condizioni di Assicurazione.
Per la Sezione Tutela Legale, si precisa che la gestione dei sinistri è affidata alla società D.A.S. S.p.A. Per gli
aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 50 Denuncia del sinistro e scelta del legale della Sezione VI - Tutela legale
delle Condizioni di Assicurazione.
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13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto a:
- Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Tutela Clienti - Piazza Fidia 1, 20159 Milano oppure
- tramite fax: 02.65.49.92 oppure
- tramite e-mail: [email protected]
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l’Ufficio Tutela Clienti.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto
della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi
direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema
estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_
market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle
controversie previsti a livello normativo o convenzionale. È necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria,
in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa,
facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.
14. Arbitrato
Si rimanda all’art. 52 Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato della sezione VI Tutela legale delle
Condizioni di Assicurazione nei casi in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sia previsto
l’Arbitrato.
Avvertenza:
In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria.
***
Alleanza Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota Informativa.
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ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.
Amministratore Delegato
Dott. Davide Passero
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati all’1 giugno 2016.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi
dell’abitazione e della vita privata.
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati all’1 giugno 2016.
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INDICE
LE GARANZIE ASSICURATIVE
Sezione I - Incendio ed elementi naturali
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1 - Cose assicurate
2 - Garanzie ed eventi assicurati
3 - Condizioni particolari
4 - Esclusioni
5 - Forma di assicurazione
Sezione II - Furto e Rapina
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
6 - Cose assicurate
7 - Garanzie ed eventi assicurati
8 - Condizioni particolari
9 - Esclusioni
10 - Forma di assicurazione
Sezione III - Altri danni ai beni
Art. 11 - Acqua condotta
Art. 12 - Vetri e Cristalli
Art. 13 - Forma di assicurazione comune a tutte le garanzie della Sezione III - Altri danni ai beni
Art. 14 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie della Sezione III - Altri danni ai beni
Sezione IV - Responsabilità Civile verso terzi
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
15 - Responsabilità civile verso terzi
16 - Garanzie ed eventi assicurati
17 - Coesistenza di franchigie
18 - Delimitazione territoriale
19 - Soggetti non considerati terzi
20 - Esclusioni
Sezione V - Assistenza
Art. 21 - Invio di un idraulico in caso di emergenza
Art. 22 - Invio di un elettricista in caso di emergenza
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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23 - Invio di un fabbro in caso di emergenza
24 - Rientro anticipato
25 - Spese d’albergo
26 - Invio di un sorvegliante
27 - Trasferimento di mobili
28 - Trasloco
29 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
30 - Istruzioni per la richiesta di assistenza
Sezione VI - Tutela Legale
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
31 - Oggetto dell’assicurazione
32 - Ambito dell’assicurazione
33 - Persone assicurate
34 - Estensione territoriale
35 - Esclusioni
36 - Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia
NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Sezioni I, II e III relativamente a danni diretti
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
37 - Obblighi in caso di sinistro
38 - Come si procede per la valutazione del danno - Nomina dei periti
39 - Il mandato dei periti
40 - Come si determina il valore delle cose assicurate - Come si determina l’ammontare del danno
41 - Limite massimo dell’indennizzo
42 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
43 - Pagamento dell’indennizzo
44 - Anticipo dell’indennizzo
45 - Recupero delle cose rubate
46 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Sezioni I, III e IV relativamente a danni a terzi
Art. 47 - Cosa fare in caso di sinistro
Art. 48 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 49 - La gestione delle vertenze di danno - Spese legali
Relativamente alla Sezione VI
Art.
Art.
Art.
Art.
50 - Denuncia del sinistro e scelta del legale
51 - Gestione del sinistro
52 - Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato
53 - Recupero somme
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
54 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
55 - Revoca della proposta
56 - Conclusione del contratto - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
57 - Modifiche dell’assicurazione
58 - Aggravamento del rischio
59 - Diminuzione del rischio
60 - Durata del contratto
61 - Oneri fiscali
62 - Recesso in caso di sinistro
63 - Forma delle comunicazioni
64 - Rinvio alle norme di legge
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Le Condizioni di Assicurazione, riportate nelle pagine che seguono, formano parte integrante del contratto,
di cui alla proposta sottoscritta dal Contraente su mod. 11300390 ed al modulo di polizza mod. PA59AT05.
Resta pertanto inteso che:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti contrattuali, le dichiarazioni del Contraente/Assicurato riportate
sul modulo di proposta.
- l’assicurazione è prestata per i massimali previsti nel pacchetto prescelto e per le garanzie accessorie
indicati sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie previsti nelle
presenti Condizioni di Assicurazione.
In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal
nuovo Codice delle Assicurazioni.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE
ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI
CHE DISCIPLINANO L’OGGETTO DELLA GARANZIA, I RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
E LA DURATA DEL CONTRATTO.
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DURATA DEL CONTRATTO, ATTIRIAMO LA SUA
ATTENZIONE SULLA SPECIFICA DISCIPLINA PREVISTA DAL TIPO DI CONTRATTO CHE LEI
INTENDE SOTTOSCRIVERE:
“All FamilyCasa Più di Alleanza”
Il contratto ha una durata pari a cinque anni. Cesserà alla scadenza del quinto anno senza necessità di
disdetta. Detta durata rappresenta un vincolo esclusivamente per la Società.
In caso di disdetta, inviata dalle Parti nei termini previsti dalla normativa vigente, la garanzia cesserà alla
scadenza anniversaria successiva e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto
dall’Art. 1901, II comma del Codice Civile.
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LE GARANZIE ASSICURATIVE
Sezione I - Incendio ed elementi naturali
Art. 1 - Cose assicurate
1.1 Contenuto
L’assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nell’ubicazione indicata sul modulo di
polizza, coincidente con la residenza del Contraente/Dimora abituale ed è prestata fino alla concorrenza
del massimale Contenuto e dei limiti di indennizzo previsti nel pacchetto prescelto e indicati nella tabella
A1 di seguito riportata:
TABELLA A1
SMALL
Contenuto
(compresi oggetti pregiati)
Euro 15.000,00 con il limite di:
Euro 3.000,00
per preziosi e denaro
Euro 1.000,00
per cose nelle dipendenze
MEDIUM
Contenuto
(compresi oggetti pregiati)
Euro 25.000,00 con il limite di:
Euro 6.000,00
per preziosi e denaro
Euro 2.000,00
per cose nelle dipendenze
EXTRA
Contenuto
(compresi oggetti pregiati)
Euro 40.000,00 con il limite di:
Euro 12.000,00
per preziosi e denaro
Euro 4.000,00
per cose nelle dipendenze
1.2 Fabbricato della dimora abituale
Qualora sia stata sottoscritta la garanzia accessoria Fabbricato della dimora abituale, l’assicurazione
è operante per il Fabbricato esistente nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza ed è prestata fino alla
concorrenza del massimale Fabbricato della dimora abituale.
1.3 Dimora saltuaria
Qualora sia stato sottoscritto il pacchetto Dimora Saltuaria l’assicurazione è operante per le cose esistenti
nell’ubicazione della dimora saltuaria indicata sul modulo di polizza ed è prestata fino alla concorrenza del
massimale Contenuto e del limite di indennizzo previsto nel pacchetto e indicato nella tabella A2 di seguito
riportata:
TABELLA A2
DIMORA SALTUARIA
Contenuto
Euro 10.000,00 con il limite di:
Euro 1.000,00
per cose nelle dipendenze
In relazione a quanto previsto all’Art. 1 Cose assicurate, la Società assicura anche le cose di proprietà di terzi
e pertanto, relativamente a tali cose, l’assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi
proprietari o comproprietari.
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Art. 2 - Garanzie ed eventi assicurati
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2.1 Incendio
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
1. incendio ;
2.fulmine con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;
3. esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche;
5. caduta di aeromobili e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti;
6. bang sonico determinato da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7. caduta di alberi non appartenenti al Contraente/Assicurato;
8. urto di veicoli o di natanti, non appartenenti e/o in uso al Contraente/Assicurato;
9. fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale degli impianti per la produzione del calore, purché detti
impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
10.sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o
idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, di impianti
di riscaldamento, condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad eventi in
garanzia, che abbiano colpito le cose assicurate oppure altre cose non assicurate poste nell’ambito di
20 metri da esse;
11.atti dolosi, compresi quelli vandalici, non verificatisi in conseguenza degli eventi previsti all’Art. 2.2 Eventi sociopolitici e dolosi. La Società non indennizza i danni di imbrattamento dei muri esterni.
La Società indennizza, anche in eccedenza ai massimali assicurati:
12.le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire in idonea discarica i residui del
sinistro indennizzabili a termini di polizza. L’importo non potrà essere superiore al 10% dell’indennizzo
liquidabile a termini di polizza;
13.le spese di trasloco e deposito del contenuto presente nei locali resi inagibili da sinistro indennizzabile a
termini di polizza. Le spese saranno rimborsate per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati,
con il limite di un anno, e l’importo non potrà essere superiore al 5% dell’indennizzo liquidabile a termini
di polizza, con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro ed annualità assicurativa;
14.le spese di perizia entro il limite del 2% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il massimo
di Euro 1.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa, sempreché l’ammontare indennizzabile del
sinistro superi complessivamente Euro 25.000,00.
La Società non indennizzerà per le garanzie di cui ai punti 13 e 14 importo complessivo superiore ad Euro
3.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.
2.2 Eventi sociopolitici e dolosi
La Società indennizza i danni materiali e diretti al contenuto e, se sottoscritta la garanzia accessoria
Fabbricato della dimora abituale, al fabbricato della dimora abituale verificatisi in conseguenza di
scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo e sabotaggio, compresi gli atti vandalici e dolosi avvenuti
in relazione a tali eventi.
Sono compresi i danni causati dall’intervento delle Forze dell’Ordine a seguito di tali eventi.
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La Società non indennizza i danni:
1. di imbrattamento dei muri esterni;
2. se causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o
chimiche.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per
singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00.
2.3 Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali e diretti al contenuto e, se sottoscritta la garanzia accessoria
Fabbricato della dimora abituale, al fabbricato della dimora abituale causati da:
1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza
riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2. bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato
dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle
pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da:
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali;
- mareggiata, penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- sovraccarico neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- franamento, cedimento o smottamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;
b) subiti da:
- alberi, siepi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
-cavi aerei, insegne, antenne, lampioni, impianti fotovoltaici, impianti solari termici e simili installazioni
esterne;
- cose all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per
temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro, capannoni pressostatici, tensostrutture,
tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- recinzioni non totalmente in muratura;
- tende esterne;
- vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento anche ecologico e manufatti in plastica;
- serramenti, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
-impianti fotovoltaici e solari termici, salvo non sia stata sottoscritta la garanzia accessoria Fabbricato
della dimora abituale.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’ indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per
singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00.
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2.4 Ricorso terzi
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La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato degli importi per capitale, interessi e spese
che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e
diretti causati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.
Per i pacchetti Small, Medium e Extra, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma
superiore ad Euro 100.000,00 e per il pacchetto Dimora saltuaria somma superiore ad Euro 50.000,00.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, artigianali,
professionali, commerciali, agricole o di servizi:
- per i pacchetti Small, Medium e Extra in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma
superiore ad Euro 25.000,00;
- per il pacchetto Dimora saltuaria tale somma si intende ridotta a Euro 12.500,00.
Per tale estensione il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di
una franchigia di Euro 500,00.
Agli effetti della garanzia Ricorso terzi la Società non risarcisce i danni:
1. a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i
veicoli targati di terzi;
2. di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi, se conviventi:
- il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli del Contraente/Assicurato compresi minori in
affidamento, parenti o affini.
2.5 Impianti fotovoltaici e solari termici
Se attivata la garanzia accessoria Fabbricato della dimora abituale, l’assicurazione è operante anche
per gli impianti fotovoltaici e solari termici – architettonicamente integrati o non integrati – fissati agli
appositi sostegni, collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati ed esistenti nell’ubicazione indicata sul
modulo di polizza relativa alla dimora abituale.
La Società indennizza i danni materiali e diretti agli impianti limitatamente alle garanzie ed alle condizioni di
cui all’art. 2 – Garanzie ed eventi assicurati della Sezione I Incendio ed elementi naturali.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, un importo superiore ad
Euro 10.000,00 nel limite del massimale Fabbricato della dimora abituale.
Inoltre:
a) relativamente al punto 2.2 Eventi sociopolitici e dolosi il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del:
- 20% per gli impianti posizionati fino a 4 metri dal suolo;
- 10% per gli impianti posizionati oltre 4 metri dal suolo.
b) relativamente al punto 2.3 Eventi atmosferici il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del:
- 20% per gli impianti non architettonicamente integrati;
- 10% per gli impianti architettonicamente integrati.
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Art. 3 - Condizioni particolari
3.1 Colpa grave
La Società indennizza i danni derivanti dagli eventi assicurati con la presente Sezione anche se causati con
colpa grave del Contraente/Assicurato, nonché dei componenti del nucleo familiare.
3.2 Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato
L’assicurazione è prestata in base alla condizione che i locali assicurati o contenenti le cose assicurate siano
adibiti ad abitazione e che il fabbricato di cui i locali stessi fanno parte:
- sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani (compresi quelli sotterranei) ad abitazioni
civili, uffici e studi professionali;
- sia costruito totalmente in materiali incombustibili.
E’ tuttavia tollerata l’esistenza:
- di materiali combustibili per non oltre il 20% delle strutture portanti verticali, della struttura portante del
tetto, delle pareti esterne, della copertura dei solai;
- di materiali combustibili purché rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali
incombustibili;
- di materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento aderenti a strutture continue
incombustibili.
Nei fabbricati a più piani è tollerata l’esistenza di strutture portanti del tetto e di solai in materiali combustibili;
è considerato piano, a questi effetti, il solaio immediatamente sottostante il tetto.
3.3 Locali di villeggiatura ed alberghi
Relativamente ai pacchetti Small, Medium ed Extra, per gli oggetti di uso personale del Contraente/
Assicurato o dei familiari conviventi, quali capi di vestiario, pellicce e preziosi, la garanzia rimane operante
con il massimo del 10% del massimale Contenuto, anche se gli oggetti stessi sono portati in fabbricati
destinati a locali di villeggiatura o alberghi ovunque ubicati, purché il sinistro avvenga durante il temporaneo
periodo di permanenza del Contraente/Assicurato o dei familiari conviventi in tali luoghi.
Relativamente al pacchetto Dimora saltuaria la garanzia rimane operante con il massimo del 10% del
massimale Contenuto, con esclusione dei preziosi.
3.4 Raccolte e collezioni
Le raccolte e le collezioni sono comprese nell’ambito e con i limiti previsti nel massimale Contenuto.
Qualora la raccolta o la collezione assicurata venga danneggiata parzialmente, la Società indennizza
soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta
o collezione o delle rispettive parti.
Art. 4 - Esclusioni
La Società non indennizza i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
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c) causati con dolo del Contraente/Assicurato e dei componenti del nucleo familiare;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti e frane;
e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate,
avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f) di fenomeno elettrico a macchine, apparecchi ed impianti elettrici, e relative componenti elettroniche,
a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata
l’assicurazione;
g) indiretti di qualsiasi genere quali ad esempio: impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la sua
originaria destinazione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
h) ai veicoli targati (esclusi i ciclomotori), salvo quelli di proprietà di terzi indennizzabili in base alla garanzia
Ricorso terzi;
i) dovuti a guasti meccanici in genere.
Art. 5 - Forma di assicurazione
L’assicurazione è prestata:
• per il Contenuto e il Fabbricato, se previsto, a Primo rischio assoluto;
• fino a concorrenza del massimale per il Ricorso terzi.
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Sezione II - Furto e rapina
Art. 6 - Cose assicurate
6.1 Contenuto
L’assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nell’ubicazione indicata sul modulo di
polizza coincidente con la residenza del Contraente/Dimora abituale ed è prestata fino alla concorrenza
del massimale Contenuto e dei limiti di indennizzo previsti nel pacchetto prescelto e indicati nella tabella
B1 di seguito riportata:
TABELLA B1
SMALL
Contenuto
Euro 3.000,00 con il limite di:
Euro 750,00
per preziosi
Euro 750,00
per oggetti pregiati
Euro 150,00
per cose nelle dipendenze
MEDIUM
Contenuto
Euro 6.000,00 con il limite di:
Euro 1.500,00
per preziosi
Euro 1.500,00
per oggetti pregiati
Euro 250,00
per cose nelle dipendenze
EXTRA
Contenuto
Euro 10.000,00 con il limite di:
Euro 4.000,00
per preziosi
Euro 3.500,00
per oggetti pregiati
Euro 500,00
per cose nelle dipendenze
6.2 Dimora saltuaria
Qualora sia stato sottoscritto il pacchetto Dimora Saltuaria l’assicurazione è operante per le cose esistenti
nell’ubicazione della dimora saltuaria indicata sul modulo di polizza ed è prestata fino alla concorrenza del
massimale Contenuto previsto nel pacchetto e indicato nella tabella B2 di seguito riportata:
TABELLA B2
DIMORA SALTUARIA
Contenuto
Euro 3.500,00
In relazione a quanto previsto all’art. 6 Cose assicurate, la Società assicura anche le cose di proprietà di terzi
e pertanto, relativamente a tali cose, l’assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi
proprietari o comproprietari.
Art. 7 - Garanzie ed eventi assicurati
La Società indennizza i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate all’interno
dei locali causati da:
7.1 furto, anche se commesso o agevolato dal personale domestico, a condizione che l’autore del furto si
sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
violando le difese esterne mediante:
- rottura, scasso;
- uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
per via, diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli mediante impiego di mezzi
artificiosi o con particolare agilità personale;
• in altro modo rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
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7.2 rapina avvenuta all’interno dei locali contenenti le cose assicurate anche se le persone sulle quali
viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
La Società indennizza, nei limiti del massimale Contenuto:
7.3 i danni alle cose assicurate causati dall’autore del furto o della rapina (tentati o consumati) compresi gli
atti vandalici;
7.4 i danni causati ai locali ed agli infissi dall’autore del furto o della rapina (consumati o tentati) compresi
gli atti vandalici, con il limite del 20% del massimale Contenuto;
7.5 le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate
con altre uguali od equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte al Contraente/Assicurato, ai
componenti del nucleo familiare, al personale domestico o agli eventuali ospiti nell’ambito dei locali oppure
in seguito ad un furto commesso con uso fraudolento di chiavi, con il limite del 5% del massimale Contenuto.
Art. 8 - Condizioni particolari
8.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato
L’assicurazione furto è prestata in base alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano
pareti perimetrali, solai e coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento,
cemento armato o non.
Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, si riscontri che le caratteristiche
costruttive dei locali non siano conformi a quanto indicato nel presente articolo, si applica lo scoperto del
20%.
Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell’introduzione dei ladri
nei locali.
8.2 Mezzi di protezione e chiusura dei locali
La garanzia furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose
assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani
accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè, di mezzi artificiosi o di particolare
agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, almeno da uno dei seguenti mezzi: serramenti di
legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica totalmente fissi o chiusi con
serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da
inferriate di metallo o lega metallica fissate al muro.
Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso ai
locali contenenti le cose assicurate.
Qualora, in caso di sinistro, si riscontri che i mezzi di protezione e di chiusura dei locali non siano conformi
a quanto sopra riportato, si applica lo scoperto del 20%.
Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai
ladri per introdursi nei locali.
Inoltre, in presenza di persone all’interno dei locali, la garanzia è operante anche se non vengono posti in
essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte finestre, ma in questa evenienza, si applica lo
scoperto del 20%.
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8.3 Locali di villeggiatura ed alberghi (ad eccezione della Dimora saltuaria)
Per gli oggetti di uso personale del Contraente/Assicurato o dei familiari conviventi quali capi di vestiario,
pellicce e preziosi la garanzia furto e rapina rimane operante, con il limite di indennizzo del 10% del
massimale Contenuto, anche se gli oggetti stessi sono portati in fabbricati destinati a locali di villeggiatura
o alberghi ovunque ubicati, purché il sinistro avvenga durante il temporaneo periodo di permanenza del
Contraente/Assicurato o dei familiari conviventi in tali luoghi.
8.4 Raccolte e collezioni
Le raccolte e le collezioni sono comprese nell’ambito e con i limiti previsti nel massimale Contenuto.
Qualora la raccolta o la collezione assicurata venga asportata parzialmente, la Società indennizza soltanto
il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione
o delle rispettive parti.
8.5 Ponteggi
Qualora, in caso di sinistro, venga accertato che l’introduzione nei locali sia avvenuta attraverso ponteggi
installati per lavori di manutenzione, si applica lo scoperto del 20%.
8.6 Riduzione del massimale assicurato/limiti di indennizzo
Dopo ogni sinistro il massimale assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e sino al termine
del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di
eventuali scoperti senza corrispondente restituzione del premio.
Il Contraente/Assicurato può richiedere il reintegro del massimale: in tal caso sia il massimale sia i limiti di
indennizzo saranno reintegrati nei valori originari con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento da parte
del Contraente/Assicurato del corrispondente pro - rata di premio.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’Art. 62
delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
8.7 Dimora saltuaria
Se sottoscritto il pacchetto Dimora saltuaria, l’assicurazione vale per tutte le cose assicurate qualunque
sia la durata della disabitazione.
In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00.
8.8 Concomitanza di più scoperti
Nel caso di concomitanza di più scoperti, verrà applicato un unico scoperto del 30%.
Art. 9 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto
con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni
radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il
sinistro sia in rapporto con tali eventi;
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c) causati con dolo del Contraente/Assicurato o dei familiari conviventi;
d) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate
rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; relativamente ai preziosi ed al denaro (se previsto),
l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno. Tale esclusione non è valida per il pacchetto Dimora
saltuaria;
e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
f) ai veicoli targati (esclusi ciclomotori) e relativi apparecchi fonici.
Art. 10 - Forma di assicurazione
L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
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Sezione III - Altri danni ai beni
Art. 11 - Acqua condotta
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali previsti nel pacchetto prescelto e indicati
nelle tabelle C1 e C2 di seguito riportate.
TABELLA C1
SMALL
MEDIUM
Danni diretti
Euro 3.000,00
Danni diretti
Euro 4.500,00
EXTRA
Danni diretti
Euro 8.500,00
Spese di ricerca e riparazione
Euro 750,00
Danni a terzi Euro 30.000,00
TABELLA C2
DIMORA SALTUARIA
Danni diretti
Euro 4.000,00
Danni a terzi
Euro 30.000,00
11.1 Garanzie ed eventi assicurati
11.1.1 Danni diretti dimora abituale
Per i pacchetti Small, Medium e Extra (tabella C1) , la Società indennizza i danni materiali e diretti
causati al contenuto, e se attivata la copertura accessoria Fabbricato della dimora abituale, i danni al
fabbricato, da fuoriuscita d’acqua a seguito di gelo, di occlusione e/o di rottura accidentale di impianti fissi
idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato stesso, inclusi quelli interrati, e
compreso il rigurgito dei sistemi di scarico.
Il massimale indicato alla tabella C1, relativo al pacchetto prescelto, deve intendersi unico sia per i danni al
contenuto sia per i danni al Fabbricato della dimora abituale.
Relativamente ai danni provocati da gelo, in caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo
assicurativo annuo, l’indennizzo complessivo non potrà superare il 10% del massimale Acqua condotta Danni diretti dimora abituale.
11.1.2 Danni a terzi dimora abituale
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, sino ad un massimo di Euro 30.000,00, di
quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi di
cui al punto 11.1.1 Danni diretti dimora abituale.
In caso di sinistro che interessi i punti 11.1.1 e/o 11.1.2 verrà applicata una franchigia di Euro 200,00.
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11.1.3 Spese di ricerca e riparazione
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Esclusivamente per il pacchetto Extra la Società:
- in caso di occlusione o di rottura accidentale anche conseguente a gelo degli impianti idrici, igienici, di
riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato assicurato, rimborsa le spese necessariamente
sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi, che hanno dato origine
allo spargimento d’acqua, nonché le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti del
fabbricato assicurato.
In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare la somma di Euro 750,00; verrà inoltre applicata
una franchigia di Euro 250,00.
11.1.4 Danni diretti dimora saltuaria
Qualora sia stato sottoscritto il pacchetto Dimora Saltuaria (tabella C2), la Società indennizza i danni
materiali e diretti causati al contenuto da fuoriuscita d’acqua a seguito di gelo, di occlusione e/o di rottura
accidentale di impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato stesso,
inclusi quelli interrati, e compreso il rigurgito dei sistemi di scarico.
Relativamente ai danni provocati da gelo, in caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo
assicurativo annuo, l’indennizzo complessivo non potrà superare il 10% del massimale Acqua condotta Danni diretti dimora saltuaria.
11.1.5 Danni a terzi dimora saltuaria
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, sino ad un massimo di Euro 30.000,00, di
quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi di
cui al punto 11.1.4 Danni diretti dimora saltuaria.
In caso di sinistro che interessi i punti 11.1.4 e/o 11.1.5 verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo
di Euro 500,00 ad eccezione dei danni provocati da gelo relativamente ai quali in caso di sinistro verrà
applicata una franchigia di Euro 200,00.
11.1.6 Rischi compresi nell’assicurazione e soggetti a particolari limitazioni
Valido per dimora abituale e dimora saltuaria con riferimento ai Danni diretti ed ai Danni a
terzi:
1. relativamente ai danni a cose in locali interrati o semi interrati in caso di sinistro il massimo indennizzo/
risarcimento non potrà superare il 20% dei massimali Danni diretti e Danni a terzi ad eccezione degli
autoveicoli per i quali sarà operante l’intero massimale. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia
di Euro 200,00.
2. relativamente a condutture ed impianti fissi ed interrati del fabbricato, il massimo indennizzo non potrà
superare per sinistro e per anno la somma di Euro 1.000,00.
In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 200,00.
Qualora i danni derivino da un’unica causa, la franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia
interessata e il numero dei danneggiati.
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11.2 Esclusioni
Non sono indennizzabili/risarcibili:
a) i danni di cui all’Art. 4 - Esclusioni, Sezione I - Incendio ed elementi naturali ed all’Art. 20 - Esclusioni,
Sezioni IV - Responsabilità Civile verso terzi;
b) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica;
c) relativamente al gelo la Società non indennizza:
-i danni causati agli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento, comprese le
condutture interrate o installate all’esterno del fabbricato (comprese caldaie e loro parti anche se
collocate in appositi vani);
- i danni da spargimento causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento
oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
Art. 12 - Vetri e cristalli
La Società indennizza, sino ad un massimo di Euro 750,00 per sinistro e anno, i danni derivanti da rottura
sia accidentale che da fatto intenzionale di terzi delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro compresi
specchi, facenti parte del fabbricato o del relativo contenuto, installate su porte o finestre oppure collocate
all’interno dei locali assicurati.
La Società non indennizza i danni:
a) avvenuti in occasione di rimozioni, traslochi e lavori di straordinaria manutenzione;
b) alle lastre che non siano perfettamente integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore
della presente polizza nonché i danni dovuti a vizio di costruzione, rigature, segnature e scheggiature.
Il pagamento dell’ indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro
75,00.
Art. 13 - Forma di assicurazione comune a tutte le garanzie della sezione
III Altri danni ai beni
L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 14 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione III Altri danni
ai beni
La Società non indennizza i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo del Contraente/Assicurato e dei componenti del nucleo familiare;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti e frane.
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Sezione IV - Responsabilità civile verso terzi
Art. 15 - Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, nei limiti del massimale riportato sul modulo
di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:
- morte o lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione
ai rischi derivanti dalla vita privata e dalla proprietà dell’abitazione di cui all’Art. 16 - Garanzie ed eventi
assicurati.
Art. 16 - Garanzie ed eventi assicurati
VITA PRIVATA
L’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato e ai componenti del
nucleo familiare con lui conviventi da fatto proprio e da fatto, anche doloso, di persone di cui il Contraente/
Assicurato debba rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile:
a) per danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali,
agricole e di servizi di terzi purché conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente sezione. Il
risarcimento non potrà superare Euro 25.000,00 nell’ambito del massimale. Verrà inoltre applicata una
franchigia di Euro 500,00;
b) per i danni derivanti dalla conduzione dei locali di abitazione o di villeggiatura, compresi gli spazi
adiacenti di pertinenza anche tenuti a giardino o parco, relative strade private, nonché piscine, campi ed
attrezzature sportive e da gioco, fermo quanto previsto al successivo punto l) e ferma l’esclusione di cui
al punto h) del successivo Art. 20;
c) per i danni derivanti dalla conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali, se comunicanti con
l’abitazione, avvenuti durante l’orario di apertura al pubblico, fermo quanto precisato al punto n) del
successivo Art. 20 - Esclusioni;
d) per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici incluso il giardinaggio, baby sitter, colf, persone alla
pari, in occasione di lavoro o di servizio;
e) per i danni causati dall’Assicurato quando lo stesso sia trasportato su veicoli che non siano di sua
proprietà, né a lui locati o dati in ”dotazione”;
f) per i danni da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione
su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai
locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all’Assicurato;
g) per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile per
danni corporali (esclusi danni a cose) provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori, sprovvisti
dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o il trasporto di persone.
Qualora i veicoli e natanti siano di proprietà dell’Assicurato, la garanzia è operante purché detti veicoli
e natanti risultino coperti, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio della
responsabilità civile derivante dalla loro circolazione.
In questo caso la garanzia è operante solo per l’azione di regresso svolta dall’Assicuratore in conformità
al codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e relativi regolamenti di attuazione
o per l’eventuale maggior somma scoperta da assicurazione;
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h) per i danni provocati da animali domestici; l’assicurazione è estesa alle persone che temporaneamente
abbiano in affidamento l’animale a titolo gratuito e con il consenso dell’Assicurato. Restano comunque
escluse le lesioni e i danni a cose subiti dall’affidatario stesso.
In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 150,00.
i) per i danni derivanti da proprietà, possesso ed uso di:
- velocipedi e monopattini anche a motore elettrico;
- veicoli e natanti non a motore anche se ausiliario;
- golfcars;
- veicoli anche a motore per uso di bambini o invalidi non soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al
codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e relativi regolamenti di attuazione;
l) per i danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute
purché tali eventi (incendio, esplosione e scoppio) siano avvenuti fuori dalla sua abitazione.
Qualora l’Assicurato affitti un’abitazione per villeggiatura, la Società risponde delle somme che l’Assicurato
stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611
del Codice Civile per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e l’arredamento ivi
contenuto da incendio, esplosione o scoppio;
m)per i danni provocati dai figli minori dell’Assicurato, temporaneamente affidati a titolo gratuito a parenti,
affini o conoscenti;
n) per i danni provocati dai componenti il nucleo familiare in relazione all’attività di baby sitter.
PROPRIETÁ DELL’ABITAZIONE
L’assicurazione vale, inoltre, per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni di
cui debba rispondere in proprio, nonché, per la quota a suo carico, per i danni di cui debba rispondere la
proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini,
in relazione alla proprietà dei locali oggetto dell'assicurazione adibiti a dimora abituale e, se sottoscritto il
pacchetto Dimora Saltuaria, i locali adibiti a dimora saltuaria.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile riconducibile al fabbricato della dimora abituale e della
dimora saltuaria, se sottoscritto il pacchetto Dimora Saltuaria per:
o) i danni conseguenti alla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a
giardino o parco e relative strade private,
p) i danni da caduta neve;
q) i danni derivanti all’Assicurato nella sua qualità di committente in relazione ai danni verificatisi durante
l’esercizio di lavori di straordinaria manutenzione.
PACCHETTI SMALL, MEDIUM E DIMORA SALTUARIA - OPERATIVITÁ FRANCHIGIA
Relativamente ai pacchetti Small, Medium e Dimora Saltuaria, il pagamento del risarcimento sarà effettuato
previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00 in relazione ai danni a cose, qualora
non diversamente indicato ai precedenti punti.
Art. 17 - Coesistenza di franchigie
Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più franchigie che limitino il risarcimento, si
conviene che:
a) se di importo diverso, verrà applicata la più alta;
b) se di medesimo importo, verrà applicata una sola volta.
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Art. 18 - Delimitazione territoriale
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La garanzia opera nelle ubicazioni indicate sul modulo di polizza (Residenza/dimora abituale - Ubicazione
della dimora saltuaria) per la Responsabilità civile della proprietà; in tutto il mondo per la vita privata.
Art. 19 - Soggetti non considerati terzi
Non sono considerati terzi:
- ai soli fini della Responsabilità civile derivante dalla proprietà dell’abitazione, se conviventi, il coniuge/
convivente di fatto, i parenti e gli affini dell’Assicurato.
- relativamente ai rischi della vita privata il coniuge/convivente di fatto, i genitori e i figli dell’Assicurato,
compresi i minori in affidamento, nonché, se convivente, qualsiasi parente od affine.
Art. 20 - Esclusioni
La garanzia non comprende i danni:
a) causati con dolo del Contraente/Assicurato o dei loro familiari conviventi;
b) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente
(fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di
sostanze radioattive;
c) derivanti dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
d) derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in
genere, salvo quanto precisato nei punti e), f), g) ed i) del precedente Art. 16 - Garanzie ed eventi
assicurati;
e) derivanti da proprietà ed uso di unità naviganti a motore, a vela con motore ausiliario e di aeromobili;
f) da furto;
g) causati a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto precisato ai punti f ) e l) del
precedente Art. 16 Garanzie ed eventi assicurati ;
h) causati alle cose altrui da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute quando
tali eventi (incendio, esplosione e scoppio) si siano verificati in abitazioni di proprietà o in conduzione
all’Assicurato (questi eventi sono previsti nella garanzia Ricorso terzi Sezione I - Incendio ed elementi
naturali) salvo quanto precisato al punto l) del precedente Art. 16 - Garanzie ed eventi assicurati;
i) derivanti dalla fuoriuscita d’acqua per l’occlusione o la rottura accidentale, anche a seguito di gelo, delle
condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato;
l) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria salvo quanto previsto al punto q) dell’ Art. 16 - Garanzie
ed eventi assicurati;
m)da detenzione o impiego di esplosivi;
n) derivanti dall’esercizio di una professione od attività comunque retribuita, salvo quanto previsto all’Art.
16 punto n);
o) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
p) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere;
q) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria;
r) comunque determinati, in tutto o in parte, dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto.
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Sezione V - Assistenza
La Società si obbliga, alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati, a prestare al Contraente/Assicurato
che ne abbia la necessità le seguenti assistenze.
Art. 21 - Invio di un idraulico in caso di emergenza
Qualora presso l’abitazione del Contraente/Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento di
emergenza, la Struttura organizzativa provvederà all’invio di un idraulico, tenendo la Compagnia a proprio
carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro.
Restano comunque a carico del Contraente/Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la
riparazione.
Art. 22 - Invio di un elettricista in caso di emergenza
Qualora presso l’abitazione del Contraente/Assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di
corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di
distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all’invio di un elettricista,
tenendo la Compagnia a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 250,00 per
sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Art. 23 - Invio di un fabbro in caso di emergenza
Qualora presso l’abitazione del Contraente/Assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di
emergenza, la Struttura Organizzativa provvederà all’invio di un fabbro, tenendo la Compagnia a proprio
carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Art. 24 - Rientro anticipato
Qualora il Contraente/Assicurato si trovi in viaggio, e a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti
punti oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione o scoppio,
debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà al Contraente/
Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata,
tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di
Euro 250,00.
Nei casi in cui il Contraente/Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo
in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare
successivamente il veicolo stesso, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se il Contraente/Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa
un’adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
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Art. 25 - Spese d’albergo
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Qualora l’abitazione del Contraente/Assicurato sia inagibile a causa di uno dei sinistri descritti ai punti 21, 22
e 23 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione o scoppio, la
Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo, tenendo la Compagnia a proprio carico le
relative spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro, qualsiasi
sia il numero di persone coinvolte nel sinistro stesso.
Art. 26 - Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti vandalici, furto o tentato
furto che abbiano colpito l’abitazione del Contraente/Assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa,
la Struttura Organizzativa provvederà, su richiesta del Contraente/Assicurato, a contattare una Società di
Vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell’abitazione del Contraente/Assicurato.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 48 ore ed in ogni caso garantirà le tariffe
concordate con l’Istituto di Vigilanza.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o fosse già stato contattato un
Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Organizzativa.
Art. 27 - Trasferimento di mobili
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vandalismo, furto o
tentato furto che abbiano colpito l’abitazione, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti
nell’abitazione danneggiata, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione del Contraente/Assicurato, in
relazione alle disponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario, per il quale è consentita la guida con patente B,
tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal
noleggiatore), fino a concorrenza massima di Euro 600,00 per sinistro.
Art. 28 - Trasloco
Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l’abitazione del Contraente/Assicurato per un periodo
non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco
della mobilia del Contraente/Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a
proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.
Resta a carico del Contraente/Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non
compresa nei costi di trasloco.Il Contraente/Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente
prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.
Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, il Contraente/Assicurato abbia
già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Struttura
Organizzativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione.
Art. 29 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
1) Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Contraente/Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per
ogni anno di validità della polizza.
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2) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a)guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
b)scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c)dolo del Contraente/Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
d)abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
3) Sono a carico del Contraente/Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’abitazione
interessate dall’intervento di assistenza.
4) Qualora il Contraente/Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a
fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5) La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale
è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
6) Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che
ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’articolo 2952 del Codice
Civile;
7) A parziale deroga di quanto previsto all’articolo 1910 del Codice Civile, al Contraente/Assicurato che
godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti
sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad
ogni Impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed
alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso del Contraente/Assicurato degli eventuali maggiori
costi a lui addebitati dall’ Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
8) Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
9) Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora il Contraente/Assicurato non abbia preso
contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
10)La presente sezione è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione
italiana.
Art. 30 - Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, il Contraente/Assicurato potrà telefonare alla Struttura
Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:
800.083702
oppure al numero di Milano: 02.58245468
Oppure può inviare un fax al numero:
02.58477201
Se non può telefonare può inviare un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO.
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In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1) Il tipo di assistenza di cui necessita
2) Nome e Cognome
3) Numero di polizza preceduto dalla sigla ALFC
4) Indirizzo del luogo in cui si trova
5) Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere al Contraente/Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla
integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni
caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle
spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà
direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
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Sezione VI - Tutela Legale
PREMESSA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II,
Art.163 e Art 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa
Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede a Verona, Via Enrico Fermi 9/B , Tel. (045) 8378901 - Fax
(045) 8351023 in seguito detta D.A.S..
A quest’ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti
ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
Art. 31 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura, sino ad un massimo di Euro 5.000,00 per sinistro, il rischio dell’assistenza stragiudiziale
e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti del Contraente/Assicurato, conseguente ad un sinistro
rientrante in garanzia e più precisamente le spese:
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per l’intervento di un legale;
per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
di giustizia;
liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
di indagini per la ricerca di prove a difesa;
per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere
deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
Inoltre, in caso d’arresto, minaccia d’arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la
garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di Euro 1.000,00;
- l’anticipo della cauzione, disposta dell’autorità competente entro il limite massimo di Euro 5.000,00.
L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società
stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà
essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli
interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali, che dovessero
presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 32 - Ambito dell’assicurazione
La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato nell’ambito della sua vita privata qualora:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i
procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale
e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 35 Esclusioni;
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c) debba sostenere controversie di diritto civile, per le quali il valore in lite sia superiore a Euro 200,00
relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali riguardanti la dimora abituale;
d) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da
terzi, in conseguenza di un suo presunto fatto illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso
assicurativo sia coperto da una apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e
dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza,
ai sensi dell’Art. 1917 del Cod. Civ.. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo
regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la
presente garanzia opera in primo rischio.
Le garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgono il Contraente/Assicurato nella veste di pedone,
ciclista o trasportato di un qualsiasi veicolo, nell’ambito della circolazione stradale.
Ad integrazione delle garanzie la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle
materie previste in polizza: per accedere al servizio il Contraente/Assicurato dovrà telefonare al Numero
Verde 800 47 56 33.
Art. 33 - Persone assicurate
Il Contraente/Assicurato ed inoltre le persone appartenenti al suo Nucleo Familiare come da Stato di
Famiglia.
Art. 34 - Estensione territoriale
Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in
tutti i Paesi Europei.
Art. 35 - Esclusioni
La garanzia è esclusa per:
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e la materia amministrativa salvo quanto previsto all’Art. 32 lettera b);
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, utilizzo o guida di veicoli, mezzi nautici e
aerei;
- controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi all’acquisto o alla costruzione di beni immobili;
- controversie relative a immobili diversi dalla dimora abituale;
- controversie e procedimenti derivanti dallo svolgimento di attività professionali o lavoro subordinato e
parasubordinato.
Art. 36 - Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui il Contraente/Assicurato, la controparte
o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nei casi di controversie relative al diritto di proprietà o
ad altri diritti reali
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi.
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Se la polizza è emessa in sostituzione di analogo contratto di assicurazione precedentemente in essere con
la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni,
la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo
contratto.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento
della stipulazione dell’assicurazione, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione
fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
La garanzia opera anche prima della notifica al Contraente/Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei
casi di presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (Art. 375
del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale).
Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse,
si considerano a tutti gli effetti sinistro unico. In caso di imputazioni a carico di più Assicurati e dovute al
medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
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NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Sezioni I, II e III relativamente a danni diretti
Valide per le Sezioni I - Incendio ed elementi naturali con esclusione della garanzia Ricorso terzi, II - Furto e
rapina III - Altri danni ai beni con esclusione della garanzia Acqua condotta - Danni a terzi.
Per le garanzie Ricorso terzi e Acqua condotta - Danni a terzi valgono le norme riportate agli artt. 47, 48 e
49 delle Norme sulla liquidazione del danno.
Art. 37 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:
a) comunicare telefonicamente al numero 800.519734 l’evento e darne avviso alla Società entro tre
giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 C.C.;
deve inoltre:
b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e, in caso di furto o rapina, adoperarsi
immediatamente nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la
custodia di quelle rimaste anche se danneggiate; le relative spese sono a carico della Società secondo
quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 C.C.;
c) fare, nei tre giorni successivi, denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i danni di
natura presumibilmente dolosa, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa
presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa
alla Società. Tale obbligo non sussiste per tutti i sinistri relativi alla Sezione III - Altri danni ai beni. In caso di
sinistro Furto deve consegnare al perito copia della denuncia del furto rilasciata dall’autorità competente
e copia del certificato di residenza;
d) conservare gli indizi materiali del reato, le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno
senza avere, per tale titolo, diritto all’indennizzo;
e) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché
facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessario esperire presso
terzi.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo
ai sensi dell’Art. 1915 C.C..
Art. 38 - Come si procede per la valutazione del danno
Nomina dei Periti
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da persona da questa designata con
il Contraente/Assicurato o persona da lui designata oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti
nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono
nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a
maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle
operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del
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proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola
delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 39 - Il mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di natura, di causa, di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire
se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state
comunicate;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto alle disposizioni di cui all’articolo 37 - Obblighi in
caso di sinistro;
d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose sottratte o danneggiate e determinare
il valore che le cose avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’articolo
40 - Come si determina il valore delle cose assicurate Come si determina l’ammontare del danno;
e) a seguito di sinistro, riconducibile alla Sezione I Incendio ed elementi naturali che abbia danneggiato il
fabbricato, verificare che i metri quadrati di superficie dell’abitazione siano coerenti, secondo le regole
individuate nel modulo di proposta, con il massimale Incendio del fabbricato prescelto; in mancanza di
tale coerenza, verrà applicato uno scoperto del 10%.
f) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni
contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia
collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio
esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano sin
da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali,
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato
dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità
giudiziaria.
Art. 40 - Come si determina il valore delle cose assicurate
Come si determina l’ammontare del danno
L’attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate, distrutte, sottratte e non, avevano
al momento del sinistro è ottenuta in base alla stima del relativo valore a nuovo.
L’ammontare del danno si determina, separatamente per ogni singolo massimale di polizza, nel
seguente modo:
a) per il fabbricato, deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti del fabbricato distrutte e
per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui, senza applicazione del deprezzamento per
vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, purché il fabbricato
venga ricostruito, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione
amichevole o del verbale definitivo di perizia.
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Per il fabbricato non ricostruito entro il termine prima indicato, resta convenuto che in nessun caso
potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro.
b) per mobilio, arredamento e pellicce, esclusi oggetti d’arte, di antiquariato e collezioni:
-deducendo dalla spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo le cose distrutte o sottratte con altre
nuove, uguali oppure equivalenti comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali e per riparare
quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;
In nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al doppio del valore
commerciale dell’oggetto stesso al momento del sinistro (tenuto cioè conto del deprezzamento stabilito
in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza
concomitante).
c) per gli oggetti pregiati, oggetti d’arte e di antiquariato, collezioni e preziosi, escluse pellicce si stima il
valore di mercato al momento del sinistro comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Per gli impianti fotovoltaici e solari termici:
Il valore delle cose assicurate, al momento del sinistro, è ottenuto con i seguenti criteri:
- si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo
effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile,
con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento nonché delle imposte, qualora
queste non possano essere recuperate dall’Assicurato.
L’ammontare del danno si determina nel seguente modo:
1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per
ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione
(danno parziale), oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione
(danno totale). Sono comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
2) si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.
L'ammontare del danno sarà uguale all’importo stimato come in 1), diminuito dell’importo come in 2).
Nel caso di danno non suscettibile di riparazione (danno totale), la seguente determinazione del danno
riguarda solo impianti e apparecchi funzionanti ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro tre anni dalla data di installazione;
b) il rimpiazzo sia eseguito entro dodici mesi dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di
perizia sempreché non ne derivi aggravio per la Società.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto a) e al punto b) si applicano le norme che
seguono:
3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua
vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come in 3), diminuito dell'importo stimato come in 4).
Inoltre un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano
o superano il costo di rimpiazzo a nuovo dell’impianto equivalente per caratteristiche, prestazioni e
rendimento o quando coinvolge la totalità dei beni presenti all’esterno del fabbricato.
La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa equivalente
o superiore per caratteristiche, prestazioni e rendimento..
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Art. 41 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile e quanto disciplinato per le spese di demolizione
e sgombero, le spese di perizia e le spese di trasloco e deposito del contenuto, per nessun titolo la Società
potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata e riportata sul modulo di polizza.
Art. 42 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/
Assicurato e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione
dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col
consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 43 - Pagamento dell’indennizzo
Relativamente alle garanzie Incendio ed elementi naturali e Altri danni ai beni
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società
provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal
procedimento stesso risulti che non ricorre il caso di esclusione per dolo.
Per i fabbricati la Società provvederà al pagamento dell’indennizzo nei termini sopra indicati con il limite
massimo del valore commerciale dei medesimi al momento del sinistro. L’eventuale restante parte
di indennizzo sarà corrisposta entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione a termini del
precedente articolo 40.
Relativamente alla garanzia furto
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo
entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato
delle indagini preliminari relative al reato non ricorra il caso di esclusione per dolo.
Art. 44 - Anticipo dell’indennizzo
Il Contraente/Assicurato può richiedere, non prima di 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia
di sinistro, il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile indennizzo a condizione
che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità e che l’ammontare indennizzabile del sinistro superi
complessivamente Euro 5.000,00. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Art. 45 - Recupero delle cose rubate
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla
Società appena ne ha avuto notizia.
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Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno,
salvo che il Contraente/Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per
le cose medesime.
Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha facoltà di conservare
la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per
le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo
dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così
ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi
due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti
dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Il Contraente/Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso
personale e domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 46 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato
deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente/
Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo
dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente,
superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione
dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli
altri assicuratori.
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Sezioni I, III e IV relativamente a danni a terzi
Valide per la Sezione IV - Responsabilità Civile, per la garanzia Ricorso terzi della Sezione I - Incendio ed
elementi naturali e per la garanzia Acqua condotta - Danni a terzi della Sezione III Altri danni ai beni.
Art. 47 - Cosa fare in caso di sinistro
Il Contraente/Assicurato deve comunicare telefonicamente al numero 800.519734 l’evento e darne
avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 Codice Civile.
Dovrà inoltre presentare:
a) Denuncia da compilare su apposito modulo reperibile presso l’Agenzia generale.
b) Richiesta danni inoltrata dal terzo danneggiato.
c) Se il danneggiante è diverso dal Contraente/Assicurato, lo stato di famiglia.
d) Ogni altra documentazione ritenuta utile per l’istruzione del sinistro.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
Art. 48 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di
altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti
gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).
Art. 49 - La gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici
ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il Contraente/
Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato sul modulo di polizza.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e
Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano
da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
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Relativamente alla Sezione VI - Tutela legale
Art. 50 - Denuncia del sinistro e scelta del legale
Il Contraente/Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro a D.A.S. telefonando allo 045.8378901
oppure tramite fax allo 045.8351023, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a
proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. Il Contraente/Assicurato dovrà far pervenire alla
Direzione Generale D.A.S. la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente
e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, il Contraente/Assicurato può indicare a D.A.S. un legale
- residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario
competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo
di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.
Se il Contraente/Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente,
D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000,00. Tale somma è
compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.
La scelta del legale fatta dal Contraente/Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi
una situazione di conflitto di interessi con la Società oppure con D.A.S..
Art. 51 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S. (ai sensi dell’Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni
Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti
da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese del Contraente/Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni
caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi
dell’Art. 50.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi ai periti devono essere preventivamente
concordati con D.A.S. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche
gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese del
Contraente/Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi il Contraente/Assicurato rilascerà le
necessarie procure.
L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si
limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.
Il Contraente/Assicurato, senza preventiva autorizzazione da parte di D.A.S., non può addivenire direttamente
con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti
oneri a carico di D.A.S. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per il
Contraente/Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S. , che sia stata
posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. D.A.S. e la Società non sono responsabili
dell’operato di legali e periti.
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Art. 52 - Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato
In caso di divergenza di opinione fra il Contraente/Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o
comunque più favorevole al Contraente/Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la
questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata
ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro
verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole al Contraente/Assicurato, questi potrà ugualmente
procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate,
e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in
precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 53 - Recupero somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza del
Contraente/Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Contraente/
Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
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NORME CHE REGOLANO
L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
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Art. 54 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la
cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze
aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza,
non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni
od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di
premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 55 - Revoca della proposta
Trascorso il periodo di irrevocabilità di 15 giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta, ai sensi degli
artt. 1329 e 1887 del Cod. Civ., il Contraente, fintanto che il contratto non è ancora concluso, ha la facoltà
di revocare la Proposta stessa dandone comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata
A.R. da inviare ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Fidia, 1 - 20159 Milano, indicando “Revoca” sulla busta.
La comunicazione di revoca deve contenere l’indicazione del codice dell’Agenzia Generale e il numero di
Proposta; in caso di revoca la Società rimborsa al Contraente la somma eventualmente corrisposta, entro
30 giorni dalla ricezione della comunicazione, al netto delle spese sostenute pari a Euro 10,00.
Resta inteso che il contratto non si considera concluso a fronte del pagamento del premio che viene
trattenuto dalla Società a titolo di deposito cauzionale.
Art. 56 - Conclusione del contratto - Pagamento del premio e
decorrenza della garanzia
Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente/Assicurato riceve la Polizza o in cui viene comunque
a conoscenza dell’accettazione della Proposta da parte della Società.
L’assicurazione, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, ha effetto dalle ore 24 del giorno
riportato in polizza.
I premi possono essere pagati presso:
- il domicilio del Contraente;
- l’Agenzia Generale che gestisce il contratto.
Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai
sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
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Resta espressamente inteso che l’eventuale incasso da parte della Società di tali premi, comunque dovuti,
non costituisce in alcun modo manifestazione della volontà di rinunciare alla sospensione di garanzia
rispetto ad eventuali sinistri, noti o non noti, accaduti durante il periodo di sospensione stessa.
Art. 57 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 58 - Aggravamento del rischio
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898
del Codice Civile.
Art. 59 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla
comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo
diritto di recesso.
Art. 60 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata nel modulo di polizza e cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo
di disdetta. Detta durata rappresenta un vincolo esclusivamente per la Società.
Il Contraente ha facoltà infatti di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con
preavviso di 30 giorni.
In caso di disdetta, inviata dalle Parti nei termini previsti dalla normativa vigente, la garanzia cesserà alla
scadenza anniversaria successiva e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto
dall’Art. 1901, II comma del Codice Civile.
Art. 61 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 62 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo il Contraente/
Assicurato e la Società possono recedere dall’assicurazione. Il Contraente/Assicurato, per esercitare tale
facoltà, dovrà darne comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. da inviare ad
Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Fidia, 1 - 20159 Milano, indicando “Recesso” sulla busta.
Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure, se la
relativa comunicazione è stata spedita dalle Parti meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva.
Tuttavia, se esercitato dal Contraente/Assicurato può avere effetto a sua richiesta dal giorno stesso della
spedizione della raccomandata.
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In tal caso la Società rimborsa al Contraente/Assicurato, entro 45 giorni dalla cessazione dell’assicurazione,
la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potranno essere interpretati
come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
Le Parti, qualora non abbiano esercitato la facoltà di recesso entro il compimento del quarto anno di
assicurazione, si impegnano a mantenere in vigore l’assicurazione sino alla naturale scadenza pattuita,
rinunciando a tale facoltà di recesso.
Art. 63 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte esclusivamente tramite lettera raccomandata da
inviarsi alla direzione della Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o al domicilio del Contraente/
Assicurato.
Art. 64 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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PAGINA BIANCA
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SERVIZIO SINISTRI
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 18,30
mod. 11300374 - aggiornato a 06/2016 - PB59AT05.912
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede legale Piazza Fidia, 1 - 20159 Milano - tel. +39 02 62961 - fax +39 02 6296202 - www.alleanza.it
Iscrizione Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10908160012 - Capitale sociale: Euro 210.000.000,00 i.v.
Pec: [email protected] - Società iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi