figure sanitarie - Centro Studi Synapsy
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PROFESSIONI SANITARIE Dott.ssa Elena Tuvinelli La normativa italiana prevede che l’esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie sia subordinato al conseguimento del relativo titolo professionale, diploma universitario o laurea nel primo caso, qualifica professionale regionale o diploma di Stato nel secondo. La qualifica conseguita è per legge valida sull’intero territorio nazionale ed idonea ad essere riconosciuta in ambito sanitario in ossequio alla normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni ai sensi della direttiva 2005/36/CE L’elenco delle arti e professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute (sito web istituzionale del Ministero) contiene tutte le professioni previste dalla normativa vigente, dal T.U. delle leggi sanitarie e successive modificazioni ed integrazioni. la legge 42/99 ha ricondotto nella categoria delle professioni operanti in sanità tutte le precedenti figure previste dall’ordinamento nazionale categoria delle professioni sanitarie ora composta da 3 gruppi individuati dal legislatore nazionale L’iter di riforma previsto dalla L. 42/99 art.4 c. 2 è tuttora in fase di attuazione N.B. provvedimento di individuazione delle figure sanitarie previste dal previgente ordinamento che sono state riconosciute equivalenti alle «nuove» professioni sanitarie («riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli purchè i relativi diplomi e qualifiche siano stati conseguiti entro entro 17 marzo 1999 riconoscimento attribuito solo ai fini dell’esercizio professionale data la competenza concorrente in materia è compito delle Regioni attuare le relative procedure di riconoscimento ) CATEGORIE DELLE PROFESSIONI: Le professioni sanitarie: comprendenti le professioni sanitarie mediche o di grado primario, le professioni infermieristiche, ostetriche, tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione Le arti ausiliarie: Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici, l’Ottico, l’Odontotecnico e la Puericultrice • Le professioni di interesse sanitario: Massofisioterapista (Legge 403/71 Art.1 c.2 Legge 1 febbraio 2006 n. 43) In ottemperanza agli obblighi di appartenenza all’Unione Europea trova attuazione la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ed ex 2006/100/CE relativo al mutuo riconoscimento basato sulla valutazione dei titoli professionali corrispondenti alle qualifiche normate sul territorio nazionale (per ogni Paese membro, in Italia presso il Dipartimento per le Politiche Comunitarie, vengono istituiti i c.d. Punti di Contatto con funzione di coordinamento, indirizzo e consulenza al cittadino comunitario in merito alle procedure per ottenere il riconoscimento delle qualifiche possedute oppure un percorso di compensazione al fine di agevolarne il riconoscimento. Sistema informativo dei Punti di contatto * Tessera professionale europea (EPC) da richiedere al Paese ove è stata conseguita la qualifica libera circolazione professionisti, trasparenza procedure e scambio info costanti) I titoli di studio ammessi a riconoscimento sono i seguenti (Direttiva 2005/36/CE) : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Farmacista Medico chirurgo Medico Specialista Medico di medicina generale Odontoiatra Veterinario Psicologo Psicoterapeuta Assistente sanitario Dietista Educatore professionale Fisioterapista Igienista dentale Infermiere Infermiere pediatrico Logopedista Massaggiatore capo bagnino Odontotecnico Operatore socio sanitario Ortottista- Assistente di oftalmologia Ostetrica/o Ottico Podologo Puericultrice Tecnico audiometrista Tecnico audioprotesista Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro Tecnico della riabilitazione psichiatrica Tecnico di neurofisiopatologia Tecnico ortopedico Tecnico sanitario di laboratorio biomedico Tecnico sanitario di radiologia medica Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva Terapista occupazionale IL FISIOTERAPISTA Legge istitutiva Decreto 14 settembre 1994, n. 741 I corsi per il conseguimento del diploma universitario di fisioterapista furono istituiti con D.M. 24 luglio 1996, di durata triennale. Il diploma universitario di fisioterapista è stato trasformato in laurea di I° livello di fisioterapista. Per accedere alla laurea di primo livello è necessario avere conseguito il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale. L’art. 3 del decreto 741/94 statuisce: “Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.” La legge 42/99 ed in modo particolare l’art. 4, commi 1 e 2, ha dato attuazione all’articolo 3 del decreto 741/94. In sostanza sono stati stabiliti i criteri per rendere equipollenti ed equivalenti ai diplomi universitari i titoli ottenuti con i pregressi ordinamenti. Il FISIOTERAPISTA è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il fisioterapista: a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; c) propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia; d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. IL MASSOFISIOTERAPISTA Legge istitutiva L. 5 luglio 1961, n. 570. Massaggiatore e massofisioterapista sono due operatori sanitari distinti. La legge istitutiva del massofisioterapista (570/61) è di 33 anni posteriore a quella del massaggiatore (1264/27). Legge 19 maggio 1971 n. 403 «Nuove norme sulla professione e sul collocamento del Massofisioterapista cieco» - Professione sanitaria ausiliaria Profilo professionale Il profilo professionale del massofisioterapista è contemplato nel decreto 7 settembre 1976 “Il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale ausiliario e di terapista della riabilitazione.” LEGGE 42/99 le Professioni ausiliarie sanitarie sono sostituite dalla denominazione «Professioni Sanitarie» - equivalenza ed equipollenza N.B Legge 1 febbraio 2006 n. 43 L’esercizio delle professioni sanitarie è subordinato al conseguimento del titolo universitario. Resta ferma la competenza delle Regioni nella individuazione e formazione di profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie Circolare del 31 marzo 2006 – Inviata dal Ministero della Salute a tutte le Regioni Ribadisce quanto riportato nella legge 1 febbraio 2006 n. 43 e cioè:” …che l’unico percorso formativo abilitante all’esercizio di una professione sanitaria è quello universitario e che le Regioni non potranno più attivare corsi a vario titolo nel settore sanitario”. Sentenza n. 300/2007 Corte Costituzionale In riferimento al contenuto dell’art. 1, comma 2 Legge 1.2.2006 n. 43 (disposizioni in materia di professioni sanitarie, infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per la istituzione dei relativi ordini professionali) “Resta ferma la competenza delle Regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori d’interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie”….” Infatti, per un verso tali profili vanno riferiti esclusivamente ad attività aventi carattere “serventi” ed “ausiliario” rispetto a quelle pertinenti le professioni sanitarie – peraltro ad un livello inferiore rispetto a quello proprio delle “arti ausiliarie delle professioni sanitarie”, anche esse rientranti nella materia delle professioni di cui all’art. 117 c. 3 , Costituzione” Ministero della Salute circ. del 19 / 07 / 2010 ….. «A tal proposito, si segnala che con la recente sentenza n. 5/2010, il T.A.R. dell’Umbria è intervenuto sulla figura del Massofisioterapista, collocando la stessa non già fra le professioni sanitarie (come indicato dalla legge 403/71) , bensì fra gli operatori di interesse sanitario di cui alla legge 43/2006. Detto inquadramento collocherebbe i massofisioterapisti ad un livello inferiore non solo rispetto alle professioni sanitarie , ma anche rispetto alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie….» Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011 i Massofisioterapisti diplomati prima della Legge 42/1999 e cioè ante 17 marzo 1999 possono richiedere l’equivalenza alla professione di fisioterapista: • Se di formazione triennale con titolo conseguito prima del DL n. 502/92, per il Decreto 27 07/2000, sono equipollenti al titolo universitario di Fisioterapista • Se di formazione biennale, a seguito di frequenza di un corso riconosciuto e avviato prima del 31/12/1995 e con titolo conseguito entro il 17/03/1999, sono equivalenti T.A.R. Napoli n. 2318 del 21/05/2012 “…..Ribadisce che la figura del Massofisioterapista non espressamente soppressa come figura o attività professionale sopravvive e trova collocazione nella predetta categoria di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie…..” • Sentenza Consiglio di Stato n. 03325 del 17 giugno 2013 Non è una professione sanitaria non riordinata. ….La figura del massofisioterapista, il quale abbia conseguito un titolo di formazione regionale , rientra nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie, ma non può in alcun modo essere ricompreso nell’ ambito delle professioni sanitarie…. • Elenco Professioni, Ministero della salute: Operatore di interesse sanitario: Massofisioterapista Art. 1 c.2 Legge 1/ 02 /2006 n.43 (non si ritiene che il massofisioterapista debba essere inserito nell’elenco in quanto non figura fra le professioni sanitarie e neppure fra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è esclusivamente figura di interesse sanitario conseguita con corso istituito dalla Regione) • Sentenza del Consiglio di stato n. 04272 del 27/08/2013 Alla luce dell’ordinamento vigente ….,.deve dirsi che i massofisioterapisti, che continuano ad essere abilitati in base ai corsi regionali sono classificati tra gli “ operatori di interesse sanitario “ previsti dal comma 2 dell’ art.1 della legge n. 43/2006…. Tali tipi di operatori restano di competenza delle regioni quanto alla loro individuazione e formazione e sono abilitati ad esercitare attività di interesse sanitario sprovviste dalle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, che si connotano per la mancanza di livello di autonomia professionale e per una formazione di livello inferiore rispetto alle professioni sanitarie… • Sentenza TAR Umbria n. 557 del 05/12/2013 … che la figura del massofisioterapista , il quale abbia conseguito un titolo di formazione regionale , ben può rientrare nel novero degli “ operatori di interesse sanitario “, con funzioni ausiliarie, ma non può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle professioni sanitarie… • SENTENZA del Consiglio di Stato (sent.n. 4788 del 19 ottobre 2015). La figura del massofisioterapista non è stata soppressa. …..«Non essendo intervenuto atto di individuazione della figura del masso-fisioterapista come una di quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento (L. 19 maggio 1971 n. 403, il cui art. 1, comma 1, ha conferito all’attività di massaggiatore e di massofisioterapista natura giuridica di libera professione – cfr. Cons. St., Sez. IV, 23.11.1985 n. 567), con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione (cfr. C.d.S., Sez. IV, 30.5.2011, n. 3218; sez. III, n. 3325/2013 cit.). ….«La qualificazione della figura come “operatore di interesse sanitario”, non contraddice con la vigenza della disciplina di cui alla l. n. 403/1971, del decreto ministeriale di attuazione del 7 settembre 1976, nonché del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 105 del 17 febbraio 1997. Dalle citate norma di desume con chiarezza che “il masso fisioterapista svolge le terapie di massaggio e fisioterapia in ausilio all’opera dei medici”; ciò conferma, per un verso la mancanza di autonomia del masso-fisioterapista rispetto all’attività medica e, per altro verso, il non assorbimento della figura professionale de qua in quelle contemplate dal primo comma dell’art. 1 della l. 43/2006, con conseguente inquadramento nelle figure di cui al comma 2 dell’art. 1 citato. Un corso di formazione a livello regionale, non determina l’introduzione di una nuova figura professionale, né il mantenimento in vita di figure soppresse, né prevede un percorso formativo diverso da quanto previsto dal legislatore statale.» …RIASSUMENDO: Decreto Ministero Salute Diplomati ante 1992 27/07/2000 triennali Equipollenza al fisioterapista Decreto del Presidente Diplomati ante del Consiglio 26/07/2011 17/03/1999 - Legge 42/1999, biennali Equivalenza al fisioterapista (professione sanitaria) Legge 43/2006 e sentenze successive Consiglio di Stato 17.06.2013 Dal 1999 al 2006 (compreso percorso formativo 2004/06 norme transitorie L.43/2006) In corso di definizione (si ritiene debbano rientrare fra le professioni sanitarie) Diplomati dopo la legge dal 2007 ad oggi Operatori d’interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie MASSAGGIATORE e CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI • Viene istituito con legge 23 giugno 1927 n. 1264 art. 1 Licenza di esercizio per i capi bagnino degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori Regio Decreto 31 maggio 1928 n. 1334 Regolamento per l’esecuzione della legge 23 giugno 1927 n.1264 Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie Art. 1 . Rilascio della licenza per l’ esercizio delle distinte specialità del Massaggiatore e del Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici Art. 3 L’ effettivo esercizio delle arti contemplate dal presente regolamento è subordinato alla registrazione della licenza o del certificato di abilitazione all’ ufficio del comune il titolare nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale esercizio. Art. 15 Sintesi delle mansioni : lett. c) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano. Art. 16 lett, a ) mansioni : praticare bagni medicali a scopo terapeutico Art. 20 Gli esercenti le arti contemplate nel presente regolamento che esplicano la loro attività professionale in locali accessibili al pubblico,sono obbligati a tenere esposto , in modo ben visibile, nel locale stesso, la propria licenza o titolo di abilitazione. Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, T.U.L.S. Testo Unico delle Leggi Sanitarie Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie Art. 99 E’ soggetto a vigilanza l’esercizio delle Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie del Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici e i Massaggiatori. Ministero della salute: Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute sono le seguenti : Massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici -Ottico - Odontotecnico - Puericultrice Professione : Massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici Riferimenti normativi Profilo : R.D. 31.05.1028, n.1334, art.1. Ministero della Salute: Titolo ammesso al riconoscimento quale attestato professionale di conformità alle direttive comunitarie oppure, quale riconoscimento di titolo professionale estero ai fini dell’esercizio in Italia della professione sanitaria di : Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI Riconoscimento profilo mansioni Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è un’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie e, ai sensi di quanto prescritto dalla Legge del 23 giugno 1927, n. 1264, e dagli articoli 99 e 140 del T. U. delle Leggi sanitarie, l’autorizzazione e l’organizzazione dei corsi per il conseguimento di titoli abilitanti all’esercizio di un’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie è di competenza Regionale. Per quanto riguarda il riferimento normativo e il profilo di questa professione, si richiama il R.D. 31/05/1928 n. 1334 art.1. Il profilo iniziale è riportato nell’ art. 15: massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano. “…il Massaggiatore e Capo Bagnino dagli Stabilimenti Idroterapici è l’operatore sanitario che in base al Regio Decreto del 31/05/1928 n. 1334 e art. 99 e 140 del Testo Unico delle leggi sanitarie, su prescrizione medica, nell’ambito delle proprie competenze, provvede direttamente alla cura, riabilitazione e recupero funzionale del paziente mediante massoterapia, idroterapia, balneoterapia ed elettroterapia. La sua arte è esercitabile, sia come libera professione in proprio gabinetto massoterapico sia come dipendente in strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate…”. Il Ministero della Salute, Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie, ha emesso vari Decreti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, nei quali viene riconosciuta la corrispondenza di titoli esteri con quello del Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici in Italia. In attuazione della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e visto il Decreto Legislativo 9/11/2007 n. 206, rilevata la corrispondenza dell’attività che il titolo consente nel proprio paese con quella esercitata in Italia, detto titolo è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici Il profilo che si riscontra da quanto riportato, e in particolare da questi ultimi Decreti del Ministero della Salute, che ha inserito la figura nell’ elenco dei titoli ammessi al riconoscimento e fra le professioni regolamentate (Direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs.206/2007 come il medico, il fisioterapista ecc.) corrispondenti con i titoli Europei, è il seguente: “…Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è una professione dell’area della riabilitazione abilitante all’esercizio dell’ Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie; può operare sia in autonomia, in un proprio studio professionale, che assunto e dipendente in Strutture Sanitarie accreditate del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale. Può svolgere tutte le tecniche del massaggio terapeutico, del benessere, igienico, estetico e sportivo ed inoltre idroterapia, balneoterapia e terapia strumentale. Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici può esercitare con o senza prescrizione medica nei limiti delle proprie competenze. Il campo di applicazione comprende le patologie degenerative, traumatologiche, ortopediche, esegue trattamenti di prevenzione ; opera anche in area benessere e sportiva...”. Si precisa che il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici, come previsto in vari Stati europei e corrispondente alla professione riconosciuta in Italia, viene formato in scuole autorizzate (o gestite da enti formativi accreditati dalla Regione) con percorsi di durata minima biennale e con un numero di ore svolte pari a un minimo di 1500. Sentenza T.A.R. di Milano n.0676 del 09/03/2011 Il decreto della Regione Lombardia istituisce corsi di formazione abilitanti all’esercizio di un arte ausiliaria: quella di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici già compiutamente individuata dalla legge statale quale arte sanitaria delle professioni sanitarie Nota Presidente della Corte Costituzionale in merito alla sentenza Il R.D. del 1927 ed il relativo regolamento del 1928 considerano l’attività del massaggiatore come arte sanitaria ausiliaria. La sentenza in questione parlando di “rapporto di dipendenza” usa una espressione impropria che fa pensare ad una dipendenza in termini di rapporto di lavoro , con la conseguenza che sarebbe interdetta al massaggiatore di operare autonomamente anche in un proprio studio privato. Ai sensi della predetta legge del 1927 deve invece ritenersi che il massaggiatore opera su prescrizione medica supervisione e responsabilità del fisioterapista o del fisiatra , sotto il profilo non della dipendenza lavorativa ma funzionale. Decreto 17 maggio 2002 individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto Il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze Visto l’art.99 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni , che individua le prestazioni sanitarie soggette a vigilanza, rese alla persona nell’esercizio delle prestazioni ed arti sanitarie. …sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona,..dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all’art.99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni… Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N. 96/E del 17 ottobre 2012 … ilD.M. 17 maggio 2002 (individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto) …ha individuato tra le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione esenti, rese nell’esercizio delle professioni sanitarie o arti ausiliarie delle professioni sanitarie indicate all’art.99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni… Il Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici abilitato all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie per prestazioni rese in regime libero professionale usufruisce, in caso di emissione di documentazione fiscale , dell’esenzione IVA prevista dal citato D.M. 17 maggio 2002 Alcune norme meglio specificate ai fini dell’esercizio della professione in autonomia e l’apertura di uno studio professionale : Premesso quanto stabilito dal R.D. 31 maggio 1928 n. 1334 : Regolamento per l’esecuzione della Legge n. 1264 del 23/06/1927 sulla disciplina delle Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie : art. 1. Saranno rilasciate, a termine dell’art. 2 della Legge 23 giugno ,n. 1264 distinte licenze per l’esercizio di ciascuna delle seguenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie; A) dell’odontotecnico; B) dell’ottico; C) del meccanico ortopedico ed ernista D) dell’infermiere La licenza per l’infermiere, però, riguarderà o l’esercizio generico di tale arte o le distinte specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici art. 3. L’effettivo esercizio delle arti contemplate dal presente regolamento è subordinato alla registrazione della licenza di cui ai precedenti articoli o del certificato di abilitazione di cui all’art. 32 all’ufficio del comune nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale esercizio. …… art. 20. Gli esercenti le arti contemplate nel presente regolamento, che esplichino la propria attività professionale in locali accessibili al pubblico , sono obbligati a tener esposto , in modo ben visibile , nel locale stesso, anche quando questo appartenga a persona diversa dall’esercente, la propria licenza o il titolo di abilitazione , con l’annotazione dell’avvenuta registrazione all’ufficio comunale. …. Segue al R.D., la circ. N. 20400-3 Direzione Generale Sanità Pubblica : il massaggiatore e il capo bagnino degli stabilimenti idroterapici si debbono intendere autorizzati solo a quegli atti nei quali si concreta l’esercizio della loro arte e che sono indicati all’art. 15 lettera c) e all’art. 16,lettera a) del regolamento: art. 15 lett. c) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano art. 16 lett. a) praticare bagni medicali a scopo terapeutico La figura viene richiamata nel Testo Unico Delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27/07/1934: TITOLO III Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria Art. 99 …E’ anche soggetto a vigilanza l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S’intendono designate con tale espressione le arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell’infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest’ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori. ….. Capo IV- Delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie Art. 140 Chiunque intenda esercitare un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di licenza, rilasciata dalle scuole appositamente istituite per impartire l’insegnamento delle arti medesime. I limiti e le modalità delle singole arti sono determinati nel regolamento, emanato su proposta del Ministro per l’interno, di concerto con quello per l’educazione nazionale. Con riferimento inoltre alla recente Legge n.4 del 14/01/2013 art. 1 che riporta il principio Costituzionale : L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle conoscenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela , della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. E con riferimento alla normativa della Regione Lombardia in merito alle Figure Abilitanti : La Regione Lombardia ha normato un insieme eterogeneo di percorsi relativi a figure professionali, regolamentate da leggi statali e/o Accordo Stato Regioni. Ciascun percorso formativo riconosciuto da Regione Lombardia, che risponde agli standard minimi definiti dalla normativa statale, è valido ai fini dell’abilitazione professionale su tutto il territorio nazionale e permette di accedere all’esercizio di attività professionali , anche attraverso l’iscrizione in appositi elenchi. Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici –DDUO 6 ottobre 2009 n. 10043 Considerati, inoltre , i Decreti del Ministero della Salute che riconoscono la corrispondenza dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese comunitario e non comunitario con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici e pertanto : la sig.ra……. è autorizzata ad esercitare in Italia l’attività sanitaria di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici… La… domanda per il riconoscimento di un titolo professionale dell’area sanitaria …indirizzata al Ministero della Salute riporta : Chiede a codesto Ministero il riconoscimento del proprio Titolo , ai fin dell’esercizio in Italia della professione sanitaria di: Massaggiatore Capo Bagnino degli stabilimenti Idroterapici Titoli rilasciati a conclusione del percorso formativo biennale Abilitante all’Esercizio della Professione • Attestato rilasciato dalla Regione Lombardia. (Assessorato alla Formazione condiviso dall’Assessorato alla Sanità) Abilitante all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie di Massaggiatore e capo bagnino degli Stabilimenti Idroterapici rilasciato dalla Regione Lombardia. (Assessorato alla Formazione condiviso dall’Assessorato alla Sanità) Riporta : la legge dello stato che istituisce la figura professionale. Il R.D. regolamento della figura Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie nel quale la figura è inserita nell’art. 99 Il DPR di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative dello Stato in merito alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie • Attestato rilasciato dal Ministero della Salute Attestato di qualifica abilitante all’ esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie di Massaggiatore e capo bagnino degli Stabilimenti Idroterapici. Riporta : Riferimento al livello di qualifica nella CE Condizioni per il riconoscimento del titolo nella CE - Abilita all’esercizio professionale su tutto il territorio nazionale. Ministero della salute Decreti aventi per oggetto il Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all’esercizio, in Italia, della professione di Massaggiatore e capo bagnino degli Stabilimenti Idroterapici. Decreta: 1. Il titolo di …conseguito …presso la Scuola …., dal Sig/ra…., è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia dell’attività sanitaria di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici. Decreto Regione Lombardia n. 10043 del 06/10/2009 Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro Attivazione del percorso formativo Abilitante per l’Esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie di Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici