Disciplina delle professioni sanitarie Infermieristiche, etc.

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Disciplina delle professioni sanitarie Infermieristiche, etc.
Legge 10 agosto 2000, n. 251
"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione nonchè della professione ostetrica"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000)
Art. 1.
(Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della
professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla
prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le
funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli
specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
dell’assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di
indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la
responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche
al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di
aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione
del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione europea.
3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida
per:
a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e
gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza
personalizzata.
Art. 2.
(Professioni sanitarie riabilitative)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con
titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività,
attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione
funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili
professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di
indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle
funzioni delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione, al fine di contribuire,
anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche,
alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al
miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario
nazionale, con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli
ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.
Art. 3.
(Professioni tecnico-sanitarie)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area
tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche
necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla
persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei
regolamenti concernenti l’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali
definiti con decreto del Ministro della sanità.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di
indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle
funzioni delle professioni sanitarie dell’area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire,
anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al
diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della
qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l’obiettivo di
una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati
dell’Unione europea.
Art. 4.
(Professioni tecniche della prevenzione)
1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia
tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e
sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle
bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque
svolgersi nell’ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanità e dell’ambiente, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
emanano linee guida per l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie
regionali per l’ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di
competenza delle professioni tecniche della prevenzione.
Art. 5.
(Formazione universitaria)
1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli
ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti
le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma
universitario o di titolo equipollente per legge.
2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e
dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione
della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al
comma 1.
Art. 6.
(Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento)
1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato
di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali
esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli
articoli 1, 2, 3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 19 del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale,
riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi
universitari di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, per l’accesso ad una
nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti
analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di
cui all’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono
istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell’ambito del proprio bilancio,
operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Art. 7.
(Disposizioni transitorie)
1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende
sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e
possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del
compimento dei corsi universitari di cui all’articolo 5 della presente legge l’incarico, di
durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare,
nel limite numerico indicato dall’articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui
all’articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati
in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli
incarichi di cui al presente articolo comportano l’obbligo per l’azienda di sopprimere un
numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della
normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le
disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto d’indirizzo del
Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione,
nell’ambito del contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario,
amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento
economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonchè delle modalità di
conferimento, revoca e verifica dell’incarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a
quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio
1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione della
funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l’attività e la composizione del Collegio di direzione
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.