Ethan Frome - ANPAL Servizi

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Ethan Frome - ANPAL Servizi
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO
LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI
DAL D.D. 807 DEL 19.10.2012 (cd. STAFFETTA GENERAZIONALE)
Il Decreto Direttoriale 807 del 19 ottobre 2012, ha integrato i precedenti interventi con un’ulteriore
tipologia, consistente nella possibilità di utilizzare le risorse assegnate alle Regioni per la copertura
dell’integrazione contributiva per conto dei lavoratori anziani che accettano volontariamente un
contratto part-time a fronte dell’assunzione di giovani con contratto di apprendistato e/o
indeterminato.
Il dispositivo incentivante introdotto dal citato Decreto n° 807 – denominato “staffetta
generazionale” - si pone l’obiettivo quindi di incrementare l’occupazione giovanile attraverso una
soluzione innovativa, in grado di contemperare le esigenze dei lavoratori giovani e anziani in una
prospettiva di solidarietà intergenerazionale e di contribuire a soddisfare la doppia e contestuale
urgenza di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e prolungare la vita attiva con
adeguate formule di active ageing.
Regole procedurali
a) Ai fini della riconoscibilità dei contributi di cui al Decreto n° 807 è da intendersi:
- per lavoratore anziano il soggetto che abbia superato i 50 anni di età;
- per giovane il soggetto disoccupato o inoccupato di età superiore a diciotto anni e
fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di
laurea, fino a ventinove anni compiuti1.
b) Il trasferimento delle risorse di cui al Decreto Direttoriale n° 481 del 25 giugno 2012 avverrà
a seguito di apposita comunicazione da parte delle Regioni/Province autonome al Ministero
del Lavoro, contenente l’indicazione delle risorse da destinare a ciascuna delle previste
tipologie di intervento (bonus assunzionali, sostegni al reddito, integrazione contributiva a
titolo di contribuzione volontaria). Sulla base di detta comunicazione, il Ministero del Lavoro
provvederà, in riferimento alla quota destinata ad integrazione contributiva a titolo di
contribuzione volontaria, al trasferimento delle risorse, nei termini e nelle modalità già
stabiliti dal Decreto n° 807.
In alternativa, le Regioni/Province autonome potranno richiedere al Ministero del Lavoro, in
riferimento alla fattispecie di contributi di cui trattasi, il diretto trasferimento delle risorse
all’INPS. In tal caso, l’Intesa fra Regioni/Province autonome e INPS di cui all’art. 3 del
Decreto n° 807 dovrà espressamente prevedere il ricorso a tale opzione.
c) I contributi saranno riconosciuti agli aventi diritto a seguito di apposita procedura di
evidenza pubblica rivolta alle aziende e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale
(art.4 comma 12 della legge n.92 del 28 giugno 2012) in materia di incentivi alle assunzioni.
Tenuto conto che diretti beneficiari dell’azione sono i lavoratori maturi e i giovani, i primi
costituendo gli unici beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni competenti e
considerato che l’impresa che aderisce all’iniziativa non usufruisce di alcun vantaggio
economico tale da creare effetti sulla concorrenza e il commercio, la fattispecie prevista dal
D.D. 807 del 19 ottobre 2012 non rientra nella disciplina degli aiuti di stato.
1
Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 - Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme
per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144. (G.U.
15/01/2003 n. 11)
1
d) In relazione alle specifiche esigenze di contesto, la Regione/Provincia autonoma definirà,
previa consultazione con le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali e
datoriali più rappresentative a livello nazionale, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti
linee-guida, le specifiche modalità di attuazione dell’intervento e potrà introdurre termini
ulteriori rispetto a quelli di cui alle presenti linee-guida, in riferimento, a titolo
esemplificativo:
- all’importo massimo e al numero massimo di mensilità riconoscibili a titolo di
integrazione contributiva al lavoratore anziano a valere sulle risorse di cui al citato
Decreto n° 481 - nell’ottica di garantire l’accesso al beneficio al maggior numero di
lavoratori possibile – e alla eventualità di concorso da parte del datore di lavoro nel
caso di importi eccedenti i limiti stabiliti;
- all’età del lavoratore anziano e del giovane;
- ai settori di appartenenza delle aziende che potranno accedere ai dispositivi di cui
trattasi;
- al numero massimo di lavoratori beneficiari per ciascuna azienda, nell’ottica di
garantire l’accesso al beneficio al maggior numero di aziende possibile;
- alla tipologia di datori di lavoro ammissibili al beneficio;
- all’impegno a carico del lavoratore anziano beneficiario a svolgere la funzione di
tutor/mentor a favore del giovane neoassunto;
- all’impegno dell’azienda ad erogare percorsi formativi al lavoratore anziano
beneficiario.
La sottoscrizione di apposito Accordo in merito fra la Regione/Provincia autonoma e le parti
sociali potrà garantire - attraverso la partecipazione delle rappresentanze dei datori di
lavoro e dei lavoratori sia in fase di definizione che in fase di implementazione dell’iniziativa
– la più ampia diffusione ed efficacia dell’intervento, contribuendo a determinare le
condizioni per il successo della sperimentazione e per l’affermazione di una buona prassi.
e) Il saldo occupazionale positivo dovrà essere garantito per tutta la durata del periodo in cui
viene versata l’integrazione contributiva al lavoratore anziano: pertanto, le dimissioni o il
licenziamento del giovane, imputabili o meno al datore di lavoro, comportano la necessità
di ripristinare la condizione di saldo positivo (attraverso, evidentemente, una nuova
assunzione). La Regione/Provincia autonoma definirà i termini della contestualità della
trasformazione del contratto da full time a part time del lavoratore anziano e della
assunzione del giovane. Inoltre, la Regione/Provincia autonoma definirà le modalità
specifiche con cui viene garantito il saldo occupazionale positivo per tutta la durata
dell’intervento ed i relativi obblighi a carico del datore di lavoro in caso di inadempienza,
dandone opportuna evidenza nell’Avviso pubblico.
Nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 12 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, il
saldo si calcola attraverso il confronto tra le ore di lavoro in part time del lavoratore
anziano e quelle relative al giovane assunto2.
Il differenziale deve essere positivo e nel monte ore del giovane possono essere
conteggiate, oltre alle ore relative alla prestazione lavorativa (part time o full time), anche
quelle derivanti dall’eventuale percorso formativo individuato3.
f) L’adesione volontaria da parte dei lavoratori anziani dovrà essere debitamente comprovata
al momento della presentazione della domanda di adesione da parte dell’azienda, secondo
le modalità e i termini stabiliti dalla Regione/Provincia autonoma.
g) La riduzione dell’orario di lavoro del lavoratore anziano non potrà essere superiore al 50%,
orizzontale o verticale.
2 Pertanto, poiché il confronto concerne esclusivamente il lavoratore beneficiario del differenziale contributivo e il giovani assunto, non assumono
rilevanza gli eventi concernenti altri lavoratori dell’azienda.
3 Non è pertinente a questo dispositivo il calcolo in termini di ULA (unità lavorative annue); infatti, sebbene auspicato, non è necessario che
l’assunzione del giovane rappresenti un incremento in termini di unità lavorative rispetto alla forza lavoro precedente l'attivazione dell'intervento.
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h) Al lavoratore anziano potrà essere riconosciuto un numero di mensilità di integrazione
contributiva – a titolo di contribuzione volontaria – da un minimo di 12, salvo differenti
accordi assunti a livello territoriale, ad un massimo di 36.
i)
L’Intesa tra le Regioni/Province autonome e l’INPS, di cui all’articolo 3 del Decreto
Direttoriale 807 del 19 ottobre 2012, viene sottoscritta sulla base del format in allegato alle
presenti Linee Guida.
Ruolo dell’INPS
L’INPS:
- presidia e garantisce, nei termini e nelle modalità che saranno definiti attraverso l’Intesa di
cui all’art. 3 del Decreto n° 807, tutte le attività connesse alla verifica dei requisiti
contributivi dei lavoratori potenzialmente beneficiari, al riconoscimento delle integrazioni
contributive spettanti ai lavoratori, al monitoraggio della spesa, in sinergia con le
Regioni/Province autonome;
- concorre, a livello nazionale e territoriale, alla definizione degli indirizzi operativi, per quanto
di propria competenza, più funzionali alla piena efficacia ed efficienza dell’intervento.
Assistenza Tecnica di Italia Lavoro
Nell’ambito dell’Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012 – 2014, Italia
Lavoro fornisce alle Regioni/Province autonome e agli altri attori coinvolti a livello nazionale e
territoriale l’assistenza tecnica necessaria alla realizzazione delle attività connesse alla definizione
e implementazione dell’intervento.
Italia Lavoro fornisce, inoltre, l’assistenza tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione
dell’intervento, come già disposto all’art. 4 del Decreto n° 807 del 19 ottobre 2012.
Ulteriori indicazioni
Dato il carattere sperimentale dell’intervento, il Ministero del Lavoro auspica che, per quanto non
espressamente definito dal citato Decreto n° 807 e dalle presenti linee-guida, le Regioni/Province
autonome assumano, in raccordo con gli altri attori locali che saranno coinvolti nella
programmazione e implementazione dell’iniziativa, indirizzi funzionali a creare le condizioni per il
determinarsi di una buona prassi in tema di invecchiamento attivo e solidarietà intergenerazionale.
Si fa riferimento, a titolo esemplificativo:
- all’impegno a carico del lavoratore anziano beneficiario a svolgere la funzione di
tutor/mentor a favore del giovane neoassunto;
- all’impegno dell’azienda ad erogare percorsi formativi al lavoratore anziano beneficiario;
- all’impegno, a carico dell’INPS, ad attrezzare un servizio utile a garantire la tempestiva
identificazione di tutti i lavoratori anziani che, in relazione ai criteri definiti dalle presenti
linee-guida, siano in possesso dei requisiti per accedere al dispositivo;
- all’impegno, a carico di tutti gli attori coinvolti, alla creazione delle condizioni organizzative e
di processo funzionali alla condivisione e allo scambio delle buone prassi realizzate a livello
locale in tema di invecchiamento attivo e solidarietà intergenerazionale, al fine di disporre di
un insieme articolato di pratiche e metodi, a partire dal quale pervenire, d’intesa fra tutti gli
attori interessati, alla definizione di una strategia sostenibile e duratura relativamente alle
problematiche di cui trattasi.
In riferimento a quest’ultimo punto, Italia Lavoro potrà fornire assistenza tecnica alle
Regioni/Province autonome e agli altri attori coinvolti a livello locale per rilevare, censire e
sistematizzare pratiche e metodi già sperimentati.
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