Ethan Frome - ANPAL Servizi
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Ethan Frome - ANPAL Servizi
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL D.D. 807 DEL 19.10.2012 (cd. STAFFETTA GENERAZIONALE) Il Decreto Direttoriale 807 del 19 ottobre 2012, ha integrato i precedenti interventi con un’ulteriore tipologia, consistente nella possibilità di utilizzare le risorse assegnate alle Regioni per la copertura dell’integrazione contributiva per conto dei lavoratori anziani che accettano volontariamente un contratto part-time a fronte dell’assunzione di giovani con contratto di apprendistato e/o indeterminato. Il dispositivo incentivante introdotto dal citato Decreto n° 807 – denominato “staffetta generazionale” - si pone l’obiettivo quindi di incrementare l’occupazione giovanile attraverso una soluzione innovativa, in grado di contemperare le esigenze dei lavoratori giovani e anziani in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale e di contribuire a soddisfare la doppia e contestuale urgenza di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e prolungare la vita attiva con adeguate formule di active ageing. Regole procedurali a) Ai fini della riconoscibilità dei contributi di cui al Decreto n° 807 è da intendersi: - per lavoratore anziano il soggetto che abbia superato i 50 anni di età; - per giovane il soggetto disoccupato o inoccupato di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti1. b) Il trasferimento delle risorse di cui al Decreto Direttoriale n° 481 del 25 giugno 2012 avverrà a seguito di apposita comunicazione da parte delle Regioni/Province autonome al Ministero del Lavoro, contenente l’indicazione delle risorse da destinare a ciascuna delle previste tipologie di intervento (bonus assunzionali, sostegni al reddito, integrazione contributiva a titolo di contribuzione volontaria). Sulla base di detta comunicazione, il Ministero del Lavoro provvederà, in riferimento alla quota destinata ad integrazione contributiva a titolo di contribuzione volontaria, al trasferimento delle risorse, nei termini e nelle modalità già stabiliti dal Decreto n° 807. In alternativa, le Regioni/Province autonome potranno richiedere al Ministero del Lavoro, in riferimento alla fattispecie di contributi di cui trattasi, il diretto trasferimento delle risorse all’INPS. In tal caso, l’Intesa fra Regioni/Province autonome e INPS di cui all’art. 3 del Decreto n° 807 dovrà espressamente prevedere il ricorso a tale opzione. c) I contributi saranno riconosciuti agli aventi diritto a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica rivolta alle aziende e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale (art.4 comma 12 della legge n.92 del 28 giugno 2012) in materia di incentivi alle assunzioni. Tenuto conto che diretti beneficiari dell’azione sono i lavoratori maturi e i giovani, i primi costituendo gli unici beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni competenti e considerato che l’impresa che aderisce all’iniziativa non usufruisce di alcun vantaggio economico tale da creare effetti sulla concorrenza e il commercio, la fattispecie prevista dal D.D. 807 del 19 ottobre 2012 non rientra nella disciplina degli aiuti di stato. 1 Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 - Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144. (G.U. 15/01/2003 n. 11) 1 d) In relazione alle specifiche esigenze di contesto, la Regione/Provincia autonoma definirà, previa consultazione con le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti linee-guida, le specifiche modalità di attuazione dell’intervento e potrà introdurre termini ulteriori rispetto a quelli di cui alle presenti linee-guida, in riferimento, a titolo esemplificativo: - all’importo massimo e al numero massimo di mensilità riconoscibili a titolo di integrazione contributiva al lavoratore anziano a valere sulle risorse di cui al citato Decreto n° 481 - nell’ottica di garantire l’accesso al beneficio al maggior numero di lavoratori possibile – e alla eventualità di concorso da parte del datore di lavoro nel caso di importi eccedenti i limiti stabiliti; - all’età del lavoratore anziano e del giovane; - ai settori di appartenenza delle aziende che potranno accedere ai dispositivi di cui trattasi; - al numero massimo di lavoratori beneficiari per ciascuna azienda, nell’ottica di garantire l’accesso al beneficio al maggior numero di aziende possibile; - alla tipologia di datori di lavoro ammissibili al beneficio; - all’impegno a carico del lavoratore anziano beneficiario a svolgere la funzione di tutor/mentor a favore del giovane neoassunto; - all’impegno dell’azienda ad erogare percorsi formativi al lavoratore anziano beneficiario. La sottoscrizione di apposito Accordo in merito fra la Regione/Provincia autonoma e le parti sociali potrà garantire - attraverso la partecipazione delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori sia in fase di definizione che in fase di implementazione dell’iniziativa – la più ampia diffusione ed efficacia dell’intervento, contribuendo a determinare le condizioni per il successo della sperimentazione e per l’affermazione di una buona prassi. e) Il saldo occupazionale positivo dovrà essere garantito per tutta la durata del periodo in cui viene versata l’integrazione contributiva al lavoratore anziano: pertanto, le dimissioni o il licenziamento del giovane, imputabili o meno al datore di lavoro, comportano la necessità di ripristinare la condizione di saldo positivo (attraverso, evidentemente, una nuova assunzione). La Regione/Provincia autonoma definirà i termini della contestualità della trasformazione del contratto da full time a part time del lavoratore anziano e della assunzione del giovane. Inoltre, la Regione/Provincia autonoma definirà le modalità specifiche con cui viene garantito il saldo occupazionale positivo per tutta la durata dell’intervento ed i relativi obblighi a carico del datore di lavoro in caso di inadempienza, dandone opportuna evidenza nell’Avviso pubblico. Nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 12 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, il saldo si calcola attraverso il confronto tra le ore di lavoro in part time del lavoratore anziano e quelle relative al giovane assunto2. Il differenziale deve essere positivo e nel monte ore del giovane possono essere conteggiate, oltre alle ore relative alla prestazione lavorativa (part time o full time), anche quelle derivanti dall’eventuale percorso formativo individuato3. f) L’adesione volontaria da parte dei lavoratori anziani dovrà essere debitamente comprovata al momento della presentazione della domanda di adesione da parte dell’azienda, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Regione/Provincia autonoma. g) La riduzione dell’orario di lavoro del lavoratore anziano non potrà essere superiore al 50%, orizzontale o verticale. 2 Pertanto, poiché il confronto concerne esclusivamente il lavoratore beneficiario del differenziale contributivo e il giovani assunto, non assumono rilevanza gli eventi concernenti altri lavoratori dell’azienda. 3 Non è pertinente a questo dispositivo il calcolo in termini di ULA (unità lavorative annue); infatti, sebbene auspicato, non è necessario che l’assunzione del giovane rappresenti un incremento in termini di unità lavorative rispetto alla forza lavoro precedente l'attivazione dell'intervento. 2 h) Al lavoratore anziano potrà essere riconosciuto un numero di mensilità di integrazione contributiva – a titolo di contribuzione volontaria – da un minimo di 12, salvo differenti accordi assunti a livello territoriale, ad un massimo di 36. i) L’Intesa tra le Regioni/Province autonome e l’INPS, di cui all’articolo 3 del Decreto Direttoriale 807 del 19 ottobre 2012, viene sottoscritta sulla base del format in allegato alle presenti Linee Guida. Ruolo dell’INPS L’INPS: - presidia e garantisce, nei termini e nelle modalità che saranno definiti attraverso l’Intesa di cui all’art. 3 del Decreto n° 807, tutte le attività connesse alla verifica dei requisiti contributivi dei lavoratori potenzialmente beneficiari, al riconoscimento delle integrazioni contributive spettanti ai lavoratori, al monitoraggio della spesa, in sinergia con le Regioni/Province autonome; - concorre, a livello nazionale e territoriale, alla definizione degli indirizzi operativi, per quanto di propria competenza, più funzionali alla piena efficacia ed efficienza dell’intervento. Assistenza Tecnica di Italia Lavoro Nell’ambito dell’Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012 – 2014, Italia Lavoro fornisce alle Regioni/Province autonome e agli altri attori coinvolti a livello nazionale e territoriale l’assistenza tecnica necessaria alla realizzazione delle attività connesse alla definizione e implementazione dell’intervento. Italia Lavoro fornisce, inoltre, l’assistenza tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione dell’intervento, come già disposto all’art. 4 del Decreto n° 807 del 19 ottobre 2012. Ulteriori indicazioni Dato il carattere sperimentale dell’intervento, il Ministero del Lavoro auspica che, per quanto non espressamente definito dal citato Decreto n° 807 e dalle presenti linee-guida, le Regioni/Province autonome assumano, in raccordo con gli altri attori locali che saranno coinvolti nella programmazione e implementazione dell’iniziativa, indirizzi funzionali a creare le condizioni per il determinarsi di una buona prassi in tema di invecchiamento attivo e solidarietà intergenerazionale. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo: - all’impegno a carico del lavoratore anziano beneficiario a svolgere la funzione di tutor/mentor a favore del giovane neoassunto; - all’impegno dell’azienda ad erogare percorsi formativi al lavoratore anziano beneficiario; - all’impegno, a carico dell’INPS, ad attrezzare un servizio utile a garantire la tempestiva identificazione di tutti i lavoratori anziani che, in relazione ai criteri definiti dalle presenti linee-guida, siano in possesso dei requisiti per accedere al dispositivo; - all’impegno, a carico di tutti gli attori coinvolti, alla creazione delle condizioni organizzative e di processo funzionali alla condivisione e allo scambio delle buone prassi realizzate a livello locale in tema di invecchiamento attivo e solidarietà intergenerazionale, al fine di disporre di un insieme articolato di pratiche e metodi, a partire dal quale pervenire, d’intesa fra tutti gli attori interessati, alla definizione di una strategia sostenibile e duratura relativamente alle problematiche di cui trattasi. In riferimento a quest’ultimo punto, Italia Lavoro potrà fornire assistenza tecnica alle Regioni/Province autonome e agli altri attori coinvolti a livello locale per rilevare, censire e sistematizzare pratiche e metodi già sperimentati. 3