mODUS - Cossali

Transcript

mODUS - Cossali
presso
MlnislorQ della Giustizia
Ai Signori Presidenti dei Consigli dci
Co llegi Geometri t: Geometri Luureati
Prot n" 0009745 dci 24/0 912014
Servo MB Arca 4
Rir.
del
Allegati: corne du
Ai Signori Presidenti dei Co mitati
Regionali Geometri c Geometri Laureati
t~s t(J
Ai Signori Consiglieri Nazionali
AI Presidente della Cassa Italiana di
Previdenza e Assistenza Geometri Liberi
I)rofcssionisti
I.OROSEDI
OggcLlO: Art. 2 Legge 7 lll11rzo lf)RS,
1\
75 - DircttivcC.N. sul praticantato
Si eomunit:t che ndla s<.". <iuta del 17 sellembre lI. S., il Consiglio Nazionale
1m approvato illlUOVO testo delle dirett ive sul prnticantato. secondo quanto disposto
dall'art. 2 delto Legge n. 75/1985.
Il nuovo testo comprende anche tulle le disposizioni contenute nell'art. 6 del
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
Pertanto, sono espressamente abrogate le precedenti di r\:!lt ive emanate dal
questo Consiglio Nazio nale in materia.
Si ringrazia per la collaboraz.ione c si inviano i più cordia li sulllti
II. PR , S DENTE
(Ucom.1\
Piazza Colonna, 361
00187 Ro ma
IUr
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Sovoncc ll i)
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Tel . 06
Fax 06 48912336
cng@c:ng .lt
DIRETTIVE SUL PRATI CANTATO
Modalità per l'iscrizione e lo svo lgim ento del
t irocini o nonché per la tenu ta dei relat ivi
registri .
App rovato con delibera del Consig li o Naziona le in data 17 settem bre 2014
Il Consiglio Nazi onale Geometri e Geometri Lau reati
- Visto l'articolo 2, comma 2, della Legge n. 75 del 7 marzo 1985;
- Visto gli articoli 6 e 55, comma 3, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;
- Visto il Decreto Ministeriale n.270/2004 e il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007;
- Visto l'articolo 5 comma 6, Decreto del Presidente del Consiglio 25 gennaio 2008;
- Visto l'artico lo 45, Decreto Legis lativo n. 59 del 26 marzo 2010;
- Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;
- Vista la legge 14 settembre 2011 n. 148;
- Visto l'artico lo 9, Legge 24 marzo 2012, n. 27;
- Visto l'articolo 6, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- Considerato che:
(1)
Alta sessione degli esami di Stato per l'a bilitazione all'esercizio della libera
professione di geometra so no ammessi, previa verifica dei requ isit i previsti
dalla legge, i cand idati che abbiano:
(1.1)
comp iuto un periodo di ti rocinio di diciotto (18) mesi;
(1.2)
comp letato almeno diciotto (18) mesi di attività tecnica subordinata,
anc he al di fuori di uno studio tecnico profess ionale (circola re Ministero
Giustizia del 4 luglio 2012)
(1.3)
conseguito il diploma di istruzione tecnica superiore (IT5) dell a durata di
quattro semestri, co mprensivi di ti rocinio non inferiore a sei mesi
coere nti con le attività libero professionali previste dall'albo (DPCM
25.01.2008)
(1.4)
conseguito il diploma di istruzione e formazione tecn ica superiore (IFTS)
della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a
sei (6) mesi coerenti con le att ività libero professiona li previste dall'albo
(art. 55 D.P.R. n. 328/2001)
(1.5)
conseguito la laurea, comprensiva di sei (6) mesi di t irocin io, nelle cl ass i
che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della
professione (artico lo 55 D.P.R. n. 328/2001 e s.m.i.)
2
conseg uito il dipl oma universitario t ri ennale (artico lo 8, comma 3,
Decreto del Presidente dell a Repubblica n. 328/2001 e relativa tabe ll a A
e s.m. i.);
(1.7 )
freque nt at o con profitto specifici co rsi di fo rmazione professionale
come previsto dal regolamento approvato dal Cons iglio Naz iona le
Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del
D. P.R. n.137/2012 (pubb li cato su l Bo ll ettino Ufficiale del Ministero della
Giu stizia n. 15 del 15.08.2014).
Il Decreto Legislat ivo n. 59 del 26 marzo 2010 all' artico lo 45 di scip lin a il
procedimento per l' iscrizione in alb i, registri o elench i per l' ese rci zio di
professioni regolamentate.
(2)
(3)
(1.6)
L'accesso all' esame dì stato per l' ese rcizio della professione del geometra è
possibil e att raverso diversi pe rcorsi statu iti dalle vigenti norme che consentono
lo svo lgimento della pratica anche att rave rso corsi e/o esam i univers itari per
cu i è possibile l'equ iparazione di percorsi di studio all a pratica professiona le.
emana le seguenti direttive
Articolo 1
Ambito applicazione
1. Le presenti direttive disciplinano le modalità di iscrizi one e lo svolg im ento del
t irocin io, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei Coll egi Provinciali e
Circondariali Geometri e Geometri Laureat i di cui dall'articolo 2, com ma 3, Legge n.
75/1985.
Articolo 2
Definizioni - Abbreviazioni
1. Ai fin i dell e presenti direttive si app li cano le seguent i definizioni e ab breviaz ion i:
Attività
I
Attività tecn ica subo rdinata ovvero prestazioni di lavoro
1
dipend ente comprese quelle fiscalmente assimil ab ili e
coe renti con l'attività professionale del geometra;
T.U.LR. D.P.R. 91 7/1986 articolo 50 e s.m.!.
3
CIPAG
Cassa Ita li ana Previdenza Assistenza Geometri;
Col legio
Co ll egio Provinciale
Geometri Laureati;
Cons igli o Nazionale
Consig li o Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
Geometra
Geometra o Geometra laureato;
IFTS
Co rsi di Istruzione e Formazione Tecnica Supe ri ore:?'
fi nali zzati a formare figure professionali;
Iter formativo
Percorso finalizzato al raggiungimento di specifici live lli
di app rend im ento per l'a ccesso all a libera professione
comp rensivo del tirocinio e/o dalla frequenza di corsi di
o
Circondariale
Geometri
e
formaz ione coerenti con l'attività professionale;
3
ITS
Corsi di Istruzione Tecnica Superiore f inali zzat i a
rafforzare
l' istruzione
tecnica
e
professionale
nell'ambito della fili era tecnica e sc ient ifica;
Praticante
Soggetto iscritto al registro dei praticanti previsto dalla
Legge n.75/85 art. 2, comma 3 e D.P.R. n. 137/2012, art.
6/ comma 2.
Professionista affidatario
Geometra , architetto o ingegnere civil e (edile,
geotecnica, idrau li ca, strutture e trasporti) ovvero
ingegnere o arch itetto, iscritto nella sez ion e B del
rispettivo Ordine, laureato nelle classi che consentono
l'accesso all 'esame di stato per l'esercizio della
S
professione di geometra , iscritti nei rispettivi albi
professiona li da alm eno un qu in quenni o;
Tirocinio
ii
4
Periodo obb li gatorio propedeutico all'abili tazione per
l'esercizio della professione di geometra. Il tirocinio,
della durata massima di diciotto (18) mesi, consiste
nell'addestramento, a contenuto teo rico e prat ico, del
~ D.M. Istruzione 31 ottobre 2000 n. 436
D.P,C.M. 25 gennaio 2008
'" Geometra che svolge attività professionale (iscritto CIPAG)
~ Alla data di entrata in vigore delle presenti direttive le classi di laurea di riferimento sono 7. 17.21,23
(ex 4, 7. 8) ai sensi del DPR n. 32812001 e s.m.i.
(, Equivalente alla definizione di prati cantato di cui alla legge n. 75/1985
J
4
prat icante ed è finali zzato a consegu ire le capacità
necessarie per la profess ione.
Articolo 3
Iscrizione ne l Registro dei praticanti
1. Presso ciascun Co ll eg io è tenuto un registro dei prat ica nt i nel quale vengono iscritti
co loro che, con l'osse rvanza dell e norm e di cui agli artico li che seguono, intra prend ono
l'ite r fo rmativo per l'a mmiss ione all' esa me di abili ta zione all'eserciz io dell a libera
profess ione di geometra.
2. Posso no esse re iscritti al registro co loro che hann o co nsegui to il dipl oma del co rso di
stud i di geomet ra, ovve ro hanno co nsegu ito il dipl oma di ist ruzione tecni ca, setto re
tec nolog ico - in diri zzo cost ruzion i, ambi ente e te rritorio (D.P .R. n. 88/2010 ):
3 . Il registro, con pagin e numerate e vidim ate, deve co ntenere, per ogni praticante :
al
b)
~J
d)
E)
f)
c)
h)
I)
J)
cognome e nom e,
luogo e data di nascita,
cod ice fisca le,
luogo di res idenza,
titolo di studio, co n l' in dicaz ione dell'I st ituto sco last ico presso il quale è stato
co nsegu ito e l'an no di conseg ui mento,
cognome, nome e domici li o professiona le del profess ion ista affid at ario presso il
quale vie ne svo lta la pratica;
data di iscrizione nel Registro;
data di comp im ento della prat ica;
data dì rilasc io del ce rt ificato di com pi uta prat ica;
eventua li notizie utili allo svo lgimento dell a pratica professio nale.
Articolo 4
Domanda di iscrizione
1. La domanda di ISCflZlone nel Registro dei prat icant i, è rivo lta al Presid ente del
Co ll egio del te rrito ri o in cu i il profess ioni sta affidata rio svo lge la propri a att ività
professiona le.
2. Nell a domanda il ri ch iedente, consa pevo le dell e conseguenze penali deriva nt i da
dichiarazion i mendaci, ai sensi dell' art ico lo 76 del D.P.R. 2 8 dicembre 2000, n. 445,
deve dich iara re:
5
al
bI
cl
di
lu ogo e data di nascita;
codice fi sca le;
la propria residenza anagrafica ;
titoli di studio di cui all'articolo 3, com ma 3, anno di consegu imento e
Ist ituto Scolastico.
e) godimento dei diritti civili
t) altri titoli di st udio o di freq uenza che possono esse re valut ati quali periodi
sostitutivi o compe nsativi del periodo di pratica.
g) possesso della cittadinanza it aliana o di uno Stato membro dell 'Unione
Europea o it possesso di rego lare permesso di soggiorno per i cittadini
e)(tracomunitari ai sensi e per gli effett i del D.lgs. n. 286/1998 e D.P.R. n.
394/1999'
3. I controlli relativi alla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 del presente
articolo, devono essere effettuati dai Coll egi l ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - artt. 71 e
75.
4. Sono parte integrante dell'ista nza :
a) dichiarazione del profession ista affidatario, di accettazione del praticante e di
res pon s<lbilit à nei confrunti dell o stesso, sia sotto il profilo tecnico
professionale che deontologico;
b) dichiarazione del professio nista affidatario e del praticante attestante la
conoscenza e l'accettazione delle presenti direttive.
5. Si può essere iscritti ne l regist ro dei prat ica nti di un solo Collegio.
Articolo 5
Verifica dei requisiti e ricorsi
1. Verificato il possesso dei req uisiti di cui all'articolo 4, co mma 2, delle presenti
direttive, il Collegio iscrive il richiedente nel registro entro due (2) mesi dalla data di
presentazione dell a domanda ai sensi del D.l gs. n. 59/2010, articolo 61. l 'i nizio del
praticantato decorre dalla data di prese ntazio ne dell a domanda.
Il cittadino comunitario, in possesso di titoli rilasci ati da paese membro delt'Unione Europea può
chie dere l'iscrizione al registro dei praticanti prevlo riconoscimento del proprio tilolo, ottenuto dai
competenti uffici scolastici regionali. rt cittadino di uno stato non appartenente all ' Unione Europea che
abbia conseguito il titolo di studio o professionale all'estero deve documentarne l'equipollenza a quellO
prescritto per l'iscrizione secondo quanto previsto dall'art. <18 del D.P.R. n. 394/1999 nonche dall'art.
387 del T.U. delle diposizionllegislative lIigenti in materia di Istruzione approvato con D.lgs. n. 297/1994
eS.m.
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6
2. Verificata la regolarità della domanda il Co ll eg io provvede a comun icare al
praticante ed al professionista affidatario l'avven uta iscr izion e nel registro dei
praticanti, evidenz iando che " i praticanti osservano gli stessi doveri e norme
deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare"
(articolo 6, comma 8, DPR n. 137/2012).
3. L'eventuale carenza dei requisiti di cui all'arti co lo 4, com ma 2, delle presenti
direttive comport a il mancato accog limen to della domanda. Il Collegio comu ni ca il
diniego al Praticante ed al profess ioni sta affidatario con raccomandata con avviso di
ri cevim ento oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica cert ifi cata, in
ap plicaz ione dell'art. 48, comma 2, del decreto leg islat ivo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
In calce alla comu nicazione devono essere precisati l'indicazione dell'autorità cui
ricorrere (ai fini della sua impugn azione) e dei relati vi termini (vale a di re, che avverso
lo stesso provvedimento "è dato ricorso al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati ai sensi dell'articolo 15 del Regio Decreto n.274/1929 entro trenta giorni dalla
notificazione") ,
Articolo 6
Variazioni nello svolgimento della pratica
1. Nel caso di variaz ione del professionista affidatario, il praticante deve darne
comunicaz ione tempestiva al Collegio compete nte. Alla comun icazio ne devono essere
allegate le dichiarazioni del nuovo professionista affidatario previste dall'art. 4, comma
4, delle presenti direttive. Il Co ll egiO verifica la regolarità del periodo di tirocinio
precedente.
2. Nel caso di variaz ione dell'ambito territoriale in cu i si svo lge il tirocinio, il prat icante
deve presentare domanda di trasferimento al Collegio competente territori al mente
inviandone copia, co ntestua lm ente al Collegio di provenienza. Alla comu ni caz ione
devono essere allegate le dichiarazioni dell'eventuale nuovo professionista affidatario
previste dall'articolo 4, com ma 4, delle presenti direttive. Il Co llegi o verifica la
regolarità del periodo di tirocinio precedente.
3. Il Co llegio di provenienza provvede, tem pestivamente, a trasmettere al Co llegio
B
competente il fascicolo personale del praticante .
~ Il fascicolo deve con t enere copia autentica della pagina del registro dei praticanti (riferita al
praticante), tutta la documentazione presentata all'atto della prima iscrizione.
7
Articolo 7
Cancellazione dal registro dei praticanti
1. Il Co llegio ve rifi cato il man cato rispetto di un o dei requisiti ri chiest i dall e prese nti
direttive, dispone, con delibera motivata, la ca nce ll az ione o il mancato ri co no sc im ento
di period i di prat ica
2, Il Co ll egio provvede in ogni caso, alla ca nce llazione del pratica nte dal registro
decorsi i cinqu e anni di va lidità del certificato di co mpiuta pratica qualora il praticante
stesso non abbia superato l'esa me di Stato ai sensi dell' art icolo 6 co mma 12 del D,P.R.
n.137/2012.
3. Il CollegiO prowede alla ca ncellazione del praticante nell' ipotesi di interru zione dell a
pratica profess ionale per oltre tre mesi senza giustificato motivo o in caso di man cata
ripresa ai sensi dell'a rticol o 7, comma 7, del DPR n. 137/2012.
4. l a com unicazione dei provvedimenti di cui al comma 1 del prese nte articolo è
inviata contestua lmente al prati cante ed al professioni sta affidata rio, co n
raccomandata co n avviso di ricevim ento oppure, ave possi bile, a mezz o di posta
elettroni ca ce rtifi cata, in app li caz ione dell'artico lo 48, comma 2/ del dec reto legislativo
7 marzo 2005 n. 82 e s. m.i.
In ca lce all a comu nicazione devono esse re precisati l' indi caz ione dell 'autorità cui
ricorrere (ai fini della sua impu gnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avve rso
lo stesso provvedimento "è dato ricorso al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati ai sensi delf'articolo 15 del Regio Decreto n. 274/1929 entro trenta giorni dalla
notificazione").
Articolo 8
Provvedimenti disciplinari
l . Il pratica nte deve osse rvare gli stessi doveri e norme deon tol ogiche dei
profess ionist i ed è soggetto al medesimo potere disciplinare ai sensi dell'articolo 6
comma 8 del D.P.R. n.13 7/2012 .
Nel caso in cu i al praticante sia irrogata una sanzione disci plinare il Coll egio provvede
ad an nota re la sanz ion e nell a scheda del praticante. Nell'i pote si di sos pensione si
ap pl ica l' artico lo 6 comma 7, del D.P,R. n. 137/2012. Il Coll egio provvede alla
comunicazione dell a sa nzione irrogata sia al prat icante che al professionista
affidatario. NeU'ipotesi di ca ncell azione il Co ll egio provvede alla cance ll az ione dal
reg ist ro dei praticanti.
Articolo 9
Tassa iscrizione
1. Il Co ll egio può determinare, ai sens i dell'articolo 7, co mm a 2/\ del D.Lgs. Lgt.
23.11.1944 n. 382, l'ammontare della tassa relativa all'i sc ri zione nel Registro dei
pratica nti.
2. Il Co ll eg io può determinare eventua li diritti di segreteria per coloro che non hanno
l'ob bli go di isc rizione al regist ro dei praticanti.
Articolo 10
Attestazione di compiuta pratica
1. Il Co llegio ril ascia ai prat ica nti che hann o iniziato la pratica dopo il1 5 agosto 20 12 ai
se nsi dell 'articolo 6 comma 14 del D.P.R. n. 137/2012, il ce rt ifi cato di com piuto
t irocini o co n in vio mediante raccomandata oppu re, ave possibile, a mezzo di posta
elett ronica certificata, in appli caz ion e dell'art. 48, comma 2, del decreto leg islativo 7
marzo 2005 n.82 e s.m.i.
2. Il certificato, redatto come da modello all egato, perde effi cac ia decorsi cinqu e anni
dalla data della sua em iss ione - che non può esse re superi ore di due mesi ri spetto alla
co nclu sione del t irocini o - senza che segua il su peramento dell'esame di Stato. Quando
il certificato perde efficacia il competente Co ll egio provvede all a cancell azione del
soggetto da l registro dei prat icanti.
Articolo 11
Modalità di svolgimento del periodo di tirocinio
1. Il t iroc ini o deve esse re effettivo e continuativo.
2. Il professionista affidatario ha il dovere di impartire al praticante le noz ioni tecn iche
e deontologiche che stanno a fondamento dell a professione.
4. AI fin e di garantire l' ott ima le svo lgim ento del peri odo di tirocinio ciascun
professionista
affidatario
non
può
accogli ere
nel
proprio
studio,
co ntemporaneamente, pi ù di t re prat ica nti, sa lva la motivata autorizzaz ione ril asciata
dal competente consigli o su ll a base dei cri teri co nce rn enti l'attività professiona le del
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richiede nte e l'organi zzazione della stessa come sta biliti dal regolamento approvato
dal Cons iglio Nazionale in data 22 lugli o 2014 (pubblicato su l Bollettino Ufficiale del
Min istero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014) ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del
D.P.R. n. 137/2012.
S. E' faco ltà del Preside nte del Co ll egio verificare il live ll o di apprendimento del
prat icante ogni se i mesi mediante un co ll oqu io fina lizzato a forni re le co rrette
indicazioni al prat ica nte per la prosecuzione del periodo di ti rocin io med iante
sugge rim enti, consigl i e pareri. Il Pres idente può avva lersi di un'apposita comm issione
nominata dal cons iglio del co ll egio.
6. Il praticante al comp imen to dell a pratica professionale deve produrre un cu rri culum,
sottoscritto anche da l profess ionista affidatario, attestante le funz ion i svo lte ed
eve ntuali st udi comp iuti che sarà allegato, a cura del praticante, alla domanda di
amm issione all'esame di stato; ta le documento è previsto dall 'Ord in anza Ministero
Ist ru zione per l' indi zione degli esam i di stato per l'abi litazione della professione di
geometra .
9. Il t irocin io può esse re svo lto in costanza di rapporto di pubblico impi ego ovve ro di
rapporto di lavoro subo rdin ato privato, purché le relative disciplin e prevedano
modalità e orari di lavo ro idonei a consentirne l'effettivo svo lgimento ai sens i
dell' artico lo 6, comma S, del D.P.R. n.137/2012.
10, l a tutela ass icurativa del praticante contro gli infortuni è discip lin ata dalle norme
9
vigenti .
Articolo 12
Rimborso Spese
1. AI tirocinante è riconosciuto un rim borso spese forfettariamente conco rdato dopo i
primi se i mesi di tirocinio ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della l egge 24 marzo 2012
n.27.
Articolo 13
Interruzione e ripresa del periodo di pratica
1. l ' interruzione del t iroc ini o, pe r oltre tre mesi, senza giustificato motivo, com porta
l' in efficacia di quell o previamente svo lto e consegue ntemente la cance ll azione dal
registro dei praticanti. Quando ricorre un giustificato motivo, (ad esempio la
.. Alla data di approvazione delle presenti direttive trova applicazione la nota INAIL del 9 luglio 2004, n
1399 la quale chiarisce che ' ... i praticanti, per l'attivi/a gratuita svolta presso gli studi professionali,
devono intendersi esclusi da agili obbligo assicurativo."
lO
sospens ione per provvedimento disciplinare) l' int erruzione del tirocinio può avere una
durata massima di nove mesi, fermo restando l'effettivo completamento dell'intero
periodo previsto. Tali in te rruzioni devono essere tempestivamente comun icate dal
praticante e/o dal professioni sta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o
altro mezzo di pari va lidità, al Co ll egio precisando la data ed il periodo di in te rruzione
nel caso in cu i l'interruzione su peri i tre me si.
2. Il Co llegio, verificate le motivazioni, del ibera su ll a richiesta.
3. Il prat ica nte ed il professionista affidata ri o entro la data di scadenza del peri odo di
in terruz ione com unicano la ripresa del t iroc inio. Nell'ipotesi negativa, decorsi venti
giorn i da tale termine, il Co ll eg io provvede all a ca ncellazione dal registro dei praticanti.
4. Dalla data di in terruz ione a quell a di ripresa del t iroc inio non devono trascorrere più
di tre mesI sa lvo il caso in cui le inte rru zioni siano state determinate da: malattie, gravi
motivi o circostanze eccez iona li.
5. Per l'inad empienza del praticante, relativam ente al comma 1 del prese nte art icolo, il
Co llegio dispone l'immediata ca nce llaz ione dell'interessato dal Registro dei praticanti,
dandone comunicaz ione a mezzo raccoman data oppure, ove possibil e, a mezzo di
posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto
leg islat ivo 7 marzo 2005 n. 82 e s. m.i.
In ca lce all a comunicazione devono esse re precisati l' indi caz ione dell' autorità cui
ricorrere (ai fini dell a sua impugnazion e) e dei relativi termi ni (vale a dire, che avve rso
lo stesso provved im ento "è dato ricorso al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati ai sensi dell'articolo 15 del Regio Decreto n. 274/1929 entro trenta giorni dalla
notificazione").
Articolo 14
Interruzione del periodo di pratica a causa di malattia, gravi motivi o circostanze
eccezionali
1. In caso di malattia, di comprovati gravi motivi o di circostanze eccez iona li che,
comunque, non abb iano comportato una in te rruzione superiore a 9 mesi, il Co ll egio
delibera su ll a valid ità del periodo di prati ca effett ivamente svo lta pri ma
dell' interru zione.
Articolo 15
Interruzione del periodo di pratica per se rvizio civile
1. ti serviz io civil e è incompatibile con lo svo lgimento del tirocinio; al term in e del
se rvi zio il praticante può richi edere, con documentata istanza, il ricongiungimento del
tirocin io antecedente al servizio civil e;
11
2. Il t irocinio deve essere ripreso entro nove (9) mesi da ll a sua interruz ione ai sens i
dell' art ico lo 6 comma 7 del D.P.R. n. 137/2012, ciò deve ri sultare da ap pos ita
dichiarazione del professionista.
Articolo 16
Interruzione del periodo di pratica per gravidanza e puerperio e congedo parentale
1. Le interruzioni della pratica per gravida nza e puerperio, nonché co ngedo parentale,
sono discipli nate dalle disposizioni della legge 30.12..1971 n. 1204 e success ive
modifiche e integraz ion i e da ll a Legge n. 53/2000, in quanto appli cab ili.
Articolo 17
Corso formazione professionale
1. Il tirocinio oltre che nella pratica svo lta presso un professionista, può co nsistere
altresì nella frequenza co n profitto, per un per iodo non super iore a se i mesi, di
specifico corso di form az ione professionale organ izzati dai co ll eg i seco ndo lo schema
all egato al regolamento app rovato dal Cons igli o Nazionale (pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del Ministero dell a Giustizia n. 15 del 15.08.2014) ai sensi dell'artico lo 6,
co mma 9, del D. P.R. n. 137/2012.
2. I cors i di fo rma zione possono esse re organizzati anche da associazioni di iscritti agli
albi o da altri soggett i autori zzat i dal Cons iglio Nazionale ai sensi dell' arti co lo 6, comma
9, del D.P.R. n. 137/2012
Articolo 18
Equiparazione alla pratica professionale
1. Co loro i quali, in possesso del diploma di geometra o di ist ruzione tecnica, indiri zzo
costruz ioni, amb iente e territorio, abbiano consegu ito lauree o sostenuto esam i dei
corsi di laurea presso le faco ltà di agra ri a, ingegneria, arch itettu ra e scienze
matematiche, fisiche e natura li purché coe rent i con le attività professionali del
geometra, potranno inoltrare istanza di ri conoscime nto al Co nsigli o Nazionale, su lla
base dell a document az ione prodotta t ram ite il Co ll egio. La documentazione da inviare
deve esse re composta da: modulo di ri conoscimento (come da modello all egato)
compi lato in ogn i sua parte, fotocop ia del libretto universitario o fotocopia dell a laurea
consegu ita. In caso di presentaz ione di dichiarazione sostitutiva i co ll eg i so no tenu ti ad
operare idonei contro lli anche a camp ione seco ndo il disposto del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m .
12
2. Il Cons iglio Naziona le, verif icata la documentazione, dispone l'equ iparaz ione dell a
laurea o degli esam i soste nut i al previsto periodo di tirocinio oppu re a parte di esso.
Nell'ipotes i positiva , il ri chiedente deve Iscriversi al reg istro dei praticanti.
Articolo 19
Altri percorsi formativi
1. Possono essere ricono sciuti, ai fini del tirocinio, anche eventua li co rsi - di durata
in fe riore a quattro semestri 10 - di ist ru zione e formazione in teg rata supe ri ore o alt ri
corsi, organ izzati da co llegi, enti di fo rmazione, reg ioni, scuo le, ent i pubblici ecc., di
ll
durata non inferiore a 120 ore .
12
2. Il riconoscimento dei cors i ai fini del tirocinio di cui al com ma 1, è di compete nza
del Co ll eg io su lla base dei seguenti criteri:
•
•
•
coe renza co n l'attività professionale del geometra;
es perienze profess ionaliz zanti;
inseg namento, secondo le aree modulari obbligatori e:
. ord in amento professionale;
- topografia, cartografia, geo des ia e catasto;
- ed ili zia - urbanistica e amb iente;
- est im o e att ivit à peri ta le;
- elementi di diritto civil e e leg islazio ne;
3. Il rico noscimento complessivo ai fini del t iroc inio non può essere superio re a sei (6)
mesi sia nell'ipotesi di svo lgim ent o di un unico corso che di più corsi.
Articolo 20
Periodi di pratica presso Uffici Tecnici della P.A. o professionisti dell'Unione Europea
1. Possono esse re st ipulate co nvenzion i t ra il Co ll egiO e un Ente Pubbli co al fine di
co nsentire ai praticanti, per un periodo massimo di se i (6) mesi, l'app rend im ento delle
procedure relative ai setto ri di attività professionale. Tali conve nzion i so no st ipulate in
ba se all o schema-tipo elaborato dal Consigli o Nazionale. Nell' ambito di ta li conve nzioni
deve essere altresì previsto l'o bbl igo assicurativo dei prat icanti.
Consideranda 1.4
!J La durata del corso deve essere certificata dall'Istituto o ente formatore che ha curato il corso
Il Sulla base del rapporto 100 ore = 1 mese di pratica
l'I
13
2. Il tirocinio può esse re svo lto nell' ambito dell'Unione Europea in mi sura non
supe riore a se i (6) mesi, presso enti o professionisti con t itolo equivalente e abilitati
all' ese rci zio della professione ai sensi dell 'artico lo 6, comma 4 D.P.R. 137/2012).
3. Il praticante che in tende svo lgere tirocinio in confo rm ità al com ma precedente deve
comun ica re preventi vamente al Collegi o: i) l'ini zio, ii) l'e nte o il profess ion ista ove si
in te nde svo lgere il tirocini o, iii) la categoria di appartenenza del professionista o le
mansioni che verranno svo lte presso l'e nte.
4. Il Co ll egio ver ifica la coe renza t ra le mansioni svo lte con le fi nalità del t irocinio e
auto ri zza il periodo di t iroci ni o aH'estero.
5. I predetti periodi devono esse re debitamente documentati, al fine di esse re
riconosciuti va lidi per la forma zi one del periodo di t iroc ini o previ sto.
6. Possono esse re conva lidati da l Co ll egio periodi di tirocini o svo lti all'estero prima
dell'iscrizione al registro dei pratica nti purché ritenuti co nformi ai commi 3, 4 e 5 del
presente art icolo.
Art. 21
Svolgimento attività tecnica subordinata
1. L'attività deve esse re co mprovata mediante dichi araz ion e del datore o dei datori di
lavo ro, presso i qua li l' attività tecnica su bordinata è stata svo lta, attestante la qualifica
ricoperta dal dipendente, nonché con altro idoneo mezzo di prova.
2. La dichiarazione deve co ntenere l' in dicazione esatta del periodo du rante il quale
l'atti vità è stata svo lta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprova re
la effett ività e la continuità dell' affidamento all'in teressato di funzioni tecniche,
ri entran ti nelle materi e di att in enza e nelle ca ratte ri stic he della profess ione di
geometra.
3. l 'attività di cui sopra deve esse re riconosciuta dal Co llegio id onea ai fini della pratica
di cu i all' articolo 2, comma 2, della L. 7.3,1985 n. 75, su ll a base di qu anto previsto nel
comma precedente, va lutando, in oltre, la natura dell'attività svolta dal datore di lavoro
e dell'oggetto del cont ratto di assunzione.
4. Qualora l'attivit à tecn ica venga svo lta presso distin ti datori di lavo ro, se ne te rrà
co nt o ai fini del raggiungi mento del peri odo di diciotto (18) mesi, sem pre che tra le
prestazio ni di lavoro, di cui s' in tende sommare la du rata, non in te rcorra un intervallo
supe riore a tre mesi. L' interva llo può essere superiore a t re mesi qualora esso dipenda
dai cas i previsti dagli arti co li 13, 14, 15 e 16.
S. E' consent ito lo svo lgim ento di periodi di tirocinio presso un professionista
affidata rio (compreso le ip otesi di cu i ag li art icoli 18 e 19) e di att ività tecnica
subord inata , purché fra i va ri periodi non ci siano interruzioni su periori a tre mesi fatto
sa lvo quanto previsto dai precedenti artico li.
14
6. Per lo svo lgimento dell'attività tecnica subordinata non è obbligatoria l' iscrizione al
Registro dei praticanti.
Arti colo 22
Abrogazione
1. Sono espressamente abrogate le precedenti direttive emanate dal Consiglio
Nazionale in materia.
Articolo 23
Validità precedenti periodi
1. I pe ri odi di prat icantato regolarmente svo lti fino all a data di entrata in vigore dell e
presenti Direttive conservano efficacia e sono quindi computab ili ai f inì del
compimento del periodo di pratica di diciotto (18) mesi
2. Sono assoggettati all e norme di cui all e presenti dirett ive anche colo ro i quali hanno
conseguito il Diploma di Geometra prima dell'entrata in vigore dell a riforma
dell'esame di Stato di cui al D.L. 15.2.1969, n. 9 (convertito con modificazioni nella L. 5
apri le 1969, n. 119), nonché co loro i quali, avendo supe rato l' esa me - co ll oqu io prima
dell'entrata in vigore dell a L. 7.3.1985, n. 75, non abbiano , tuttavia, provveduto ad
iscriversi al l' Albo profess ionale.
15
......
Ministero den. GIut;t1zIa
Ai Signori Presidenti
Prot nO0008775 del 27/08!2014
dei Consigli dei Collegi dei
Geometri e Geometri Laureati
Servo PL Area DG-4
Rif.:
Allegati: come da testo
Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri e
Geometri Laureati
Ai Signori
Consiglieri Nazionali
Alla Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti
LORO SEDI
Oggetto;
Regolamenti in materia di Formazione professionale continua e
Tirocinio.
Si comunica che, nel Bollettino Uffic iale del Ministero della Giustizia n. 15
del 15 agosto 2014, sono stati pubblicati i Regolamenti adottati da questo Consiglio
Nazionale in data 22 luglio 2014, di seguito indicati:
• Regolamento per la formazione professionale continua, ai sensi del D.P.R. 7
agosto 2012, D. 137, articolo 7;
• Regolamento sul professionista affidatario di più di tre tirocinanti e sui corsi
di fonnazione professionale alternativi al tirocinio.
l medesimi Regolamenti sono riportati in allegato e sono reperibili anche sul
sito www.cng.it
Con i migliori saluti .
IL
(Geom.
t
rizio Savoncelli)
Issc
Piazza Colonna, 361
00187 Roma
Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336
www.cng.it
[email protected]
C.F. 80063430585
IS.oR-2014 - BOU~ETnNO UFfICIALE DELMlNlSTERO DEI.J..J\. OlUST1ZlA N. l~
9
COR$Ii,llo Nu.lonale del Geometri e GeometrI Laureall· Regolamento . ul profwloolstll .ffidatarlo di plil di tre liroclIIlU1t1 e lui coral di fonnldon e profuslooale allerQlti vi .1
tlroclnl<t (to n IIl1egltu A).
(Delibera del Consiglio NozicJ/101e.
Geometri e GCfJm~trl LllIwccrtl n. 7 dcl2Z luglio 1014)
Il COHliglio Nazionale Geometri c Owmetn Laurtllti:
- Vìsto l'arcicolo2,c.omma 2,delJalcgge 7 m&rm 1985,0. 7S,teItante "Modifiche all'ordinamento professiooale dci 0c001etri" e I.m.i.;
,
;
- Visto l'artkolo 6,commi 3 e IO, del D.P.R. 7 ag05lo 2012,
:n. 137, reautc rifornlll degli ordinlllllenti professionali, a oorma
dciI 'articolo 3, comma ~,del dccrcto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
converlilO, con modm.cll2ioni, dalla legge 14 $CUembcc 20 1[, n. 148;
:
- Visto il parere favorevole, ai sensi dell'artioolo 6, commi 3 e lO, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, C6pre.\SO dal Signor Ministro della Giu~tzia il 19 giugoo 20]4 protocollo m~
[dg.OAB.19106I20 14.002 1684.U. ;
Adotta
:il scaucnte regolamento:
PARl'EPRlMA
Dm., TmOCINIO DEL OBOMIITRA
Articolo l
(AlllorizzClzfone all'a,fSUnZ;Dlltl dd/Clfllluiolle
di projl"..frlol1i.rln llffidMnrlo per più di Ire lirocinrrnri)
l. AI lIenai e per gli effeni dell'articolo 6, comma 3, del D.P.R.
n. 137 del 7 ~gosto 2012, i CoI15igli dei Collegi territoriali dei Geomdri e Geomehi I.au reati pouono ri lasciare motivat8. autorizzazione all'assunzione della fun~ionc di professionista affidatario per
un numero superiore a tre e fi no ad un mas.simo di cinque tirocillanti, contemporaneamente, a favore di:
os.soeiM.ioni professionllll, coo almcno tre u«lCiati e In presenza tra questi di un iscritto all'albo professionale dci Geometri e
Gccmetri Laureati da almeno einque anni;
società tra professionisti, costituite li nonTla dell'.rtioolo IO
della legge 12 novembre 2011, n. L83 (e conseguente decreto intero
mini~teriate n. 34120 11), conta prcsen7.11. tra i wd profeS5ioni~ti di
almeno un iscritto sU 'albo professionale dci GCQmetri e Geometri
Laureati da almeno cinque unni.
2. La riChiC5la di autorizzazione, rivoll/! al Consiglio del Collceio len'itoriale nel cui registro dovrl\llllO iscrivellii i tinxinanti,
deve riportnro:
a) la atnlttUrrl organiXlllliv/i dcll'lI.5IOCiazione eJo società
(eop allegato il relnivo statuto);
b) il programma del tirocinio, coerente con i eontenuti [Ci(mativi di cui All'Allegato A, ehe assicuri [o lvolgimento dcUo stesso
in modo furuionale alla sua finalitll;
c) il nominativo dell'iscritto all'albo professiona!c designa:o quale profc1Sionistn affida!alio.
IO
15-08-2014. BOLLETTINO UI-TICIALE DEL.MINISTERO
l , I criteri per il rilliscio del1·Autori7.7JIlifl~ 1'0110:
l) la l'NUur. Orllnniu.tiva dcll'asliOCiaziolic cio soc:ic:tA
deve cuere lllle da lIiusrilitore la po.uibiliul della fruttoosllpri:$Cll'
7.1 COfIlemPM'lIea dci numero di (irocinanti richietoli;
DELLAGlU~"TlZIA
N. 15
'I, In CII.IIO di detono [nfrultlK)$O del lcmlinc di legge per l'a·
dozlone dllll\ provvedimento csJ>reuo In ordioe a!l'istanza di alllorirtulonc .lll/lplicano IIli 1m. 2 e 20 de llo legge n. 241/ 1990.
2. Le k1.i0I1; loonChe ed escfciluioni plllliche, finahufue al
couseguimento delle Clpacil' neces~.llrie per l'e5Crt:izin e la gClitione organiv,Ill/va dell. Profusione, da svolgersi preferibilmente
presso li! sedi de~U Islll\lli tecnlei o dei Collegi tMitoriali, hanno
inizio lIon ollre il II aennli'I e dcvono concludersi con ti verifìCft
fina le di profluo enl ro il S\.lcceuivo 30 scl1enlbrc.
l. Il mUllCIIlo l u]'Crallleulo della verifica finale di proflito conilenlc lo tlrosec.u:otionc:, Uno Il eomp1ctllmentu del periodo previsto,
delliroclllio profcssiortlle pre'so UII proressioniltl affidatario, le
non giè indiclto nel resiatro dei tiroclnanti, dM IndividunI"C elltro lO
giorni daUa datll d i linll 001"110.
l'ART e SECON DA
(Dauml e (.'oml/l ;JSlo l1e 1/f'. ,.f/ù;a/,./cll)
Dm CORSI DI FOR MAZIONE PROFESSIONALE
I. Entro il mese di di cembre di oAni a.",o i Cunsigli dei Collegi lenitorioli designllllO, scegliendoli prereribil men te 1m i professionilti adererlii ad Issocioziooi di ealcgoria riconosciute dal
CNGcGL, i doccnl i esperti per materil di inscgnllOlenlO, noncM:
il coordinotore dc i tol1iO, cbiamaLO Il wvrintendere il rispetto dc I
calendario c la frequenz. delle lelioo]. Entro il medesimo tcnnine
i Consigli dci Colleg; 51abiliscnnfl Al tn:.-;] il wlendllrio delle lezioni
tCOliche e delle esereiwiooi pratiche. Tali dlIti ..,ellgono pubblicati
sui lili i/IIC1llel dei Collegi e comunicati al CNGeGL tempestiVA.
!l"Iente.
2. Entro Il li marm di ogni IInllO i Consigli dei Collcgi territoriAli ncwuin.ano una Conlmi"io!1C di due membri, eOnlpmta dii 011
professionista geometra e da uo docCflte univ(:fsiUuio, e presieduta
da quat'ultimo, cui è affid.11I l. vl.:rifiea di profitto intermedia e
fumle, ai sensi dell'al·ticolo seguenle.
b) ,'attivi!' prorcnlonale dell'associazione eia liocieol deve
essere 'aie dft ricoprire CQ.Alnnlcmcnle ,'intcro Iml.JilU delle Illivi\ll
di c:olIIllCh:m,. dci scometfa cd in p:l11ic01QI"C quelle dell 'edilizia,
dcUatopoamn. c dd l'cstimo.
Articolo 2
(PresllppUl/i gtnua"J
I. Ai ACIl~i e per gli effetti dcll'~rticolo 6, comma 9, del D. P.R.
n.117 dci 7 agosl0 20 12, la frequenza oon prolìuo di uno ~pccifìeo
eOI"5(J di fomazione profwioolk:, dc lla dUrllR di $ei mui, cmtinldce uni modlltit/l. alternolivu all'esplet:lttlCnto del periodo eomple.uiyo obbliglitMO di tirocinio, come pn:vistn dal comm3 I del
medesimo Oft. 6.
2. L'il\Critione al eol'lO di fonlluiooe professionole è CO~I ­
ti ta. tuni gli ial:ritti nel registro dei tirocinanti di qualsiasi Collegio
lerrilOf"i~lc, compresi coloro che abbi. no precedentCtnente <>plato
per il tirocinio di Geometra, scnu tutla..,ill. completarne il perçorso. L' iscri1lo"e .1 registro luddcllo l! condizione I"ICCcsuria l)Cf In
frCXjllCfl-U III t.:Gm.
J. Il Minis tro della GhlJti'~ia dich iari la datll Il dccorrere dalln
quale la dilpoli'done di eui al comma l ~ appliCftbile ~I tirocinio,
prcvta ~rltlc&, Indil:azion~ ilei CN(k-<JL, de ll'idoneità dei cotai
ol"gani22lltilultcrTilorio nnz.ionBle. oonna de l!'anicolo J del pre~n te reE,olllmento.
'II
Articolo J
(lll11ullrllle del cO/'si)
I . I corsi di f.m naziOlle prof~l-5ionalc posMNlO es!lCre organizu ti d~i Collegi territorioli dci Geometri e Geometri Lau reati, e~110M e5&eU SIMtllrali
llve!lo regiono!e o ill1erregionale, previo
accordo lpeeHlco IfQ i Con5igli dei Collegi temtoriali interessali.
2. I corai possOllO es~ orgAnizzati - 1 livello temt04iale, resionlle o Intcrrcgionalc· anelle di associaziuni c d~ .ltri soggetti,
aUloriT./Jlti da l Consiglio Nazionale Oeolllctri e Geometri Laureati
(CNGe(iL). Il CNOc(jL del ibero sulla domanda di aU1ori1.7.a1.iollc
di cui al presente COlllml.
3. La domanda di Illlllrizwooc, cun Ig fehll i.... proposta di
delibcra motiva'l de l CNOcGL, viene immediatamente trumessa
al Ministro dcIII Giustizia per l'emiuiooc del parere vil"lCOlantc
dandone comuniclzione li richiedenti, SIlII.ll. base del [lIIrt:rt viocollnlc riluc iato diI Ministro, il CNGeOL lutorizu o rigctta Il riehies~, con delibera motivlta. L'elenco delle istanze accolte viene
puhblieAto lui sito intcrncl del CNGeGL.
'u
AJticolo 5
AJtioolo 6
(V~"ifi(;(l
illlllnuroiu efillnlll di l'mfillv)
I . AliA finc dci tUIrim(:!IIre~ effettuala un • ..,erifica imcrmedill
di profitto.
l! ])Ilss,"\ggio dal primo RllCCOl'<Io trimestre del corw t ~ubùt·
dinalo III E,iudizio f~"'orevule d~ lIlI Commissione di cui all'artiwlo l,recedenee, eSJlfe&so sullft bue: dclln vrlllllR1.ione complessiVii
dell'c~i!() dcllil ~ t c,~ "'erificD, !ull e di..,ersc attivilA didattiche: e
!mlla frcqucoUl.
2. La verifica in tennttli. wlIsiAte anche nella discUl;$ione di
c"i IlI"IIeici cOImHltlu>: cunt.:erocl1ti le materie che .iluo It81e traURte
durlnte il primo trimestre del corllO.
3. Alle verifiche di Ilrofitto .ono Illnmcui i corsisti che abbi.·
lIO frequentllto .lmeno il 90% dellc 1C1..ioni teori ch~ e il 90% delle
cscn:it."\7.ioui pl1ltiche.
4. Il Collegio, I"a.ssodazione o ~Itro 50ggel\.O orgtmizulolc
dci corso di fonnlziol1e, a norma dell'Articolo], cOmUniclll(lJ(."ll"Zll
indugio al Consiglio dci Collegiu lel-ritoria!e IIcI cui registro dci
tirocillanti i COt1iSli ri5tlltano i3etiui, i nominativi di coloro che abItian!! ~upc.ralo la verifica fina le di pmfìun.
Articolcl 7
(Ct.l"lifu:u=i"IItI)
l . A ~eguilO del 5upcnmcnto dci corso di forl1lrlione pro(es-
il Con~iglio dci Collegio eerritoriale, nel cui re!tÌstro dei
tirocinanti il soggetto è iscriuo, rilut.:in IIjlposito certificato di oompirnellto COfl caito positivo del tirocinio, qu.le titul" per 1'.111111;5'
(DI/I~"o. ('o"'t'tlllIl/n,./tIfl/;vi r. ~.lJuJsJli didouiri)
aione all'esame di St~to.
I. I contenuti (Offilutivi Cli~cnzi.li di ogn i coao di forl1la7.;o2. Il CCl1ificalU di cui pl comma I pc.rrlc ellicAcia decorsi dnne pl"Ofeuionale, che 11011 può SUpcl'llI"C i 40 cOOIisti, sono indicati
Ilue
Anlli
IL'trll che segua il supc.rAluenlo dell'esamc di Slalfl .
ru::JI'ft IlCAIlIOA. E.3si comportllllo un carico didailico di al meno 308
J. Ou.lldo il ccrtificAIO perde efficacin, il Consiglio del Colle·
ore, di cui ~ I men(l 1011 ore con.~ i~lcllt i iII lIuiv;l.:I tecnieo-pratichc,
per un I~riod\) cOnllllessivo di 6 mesi, ~llCh e non col ~~ecut ivi, s\ld_ gio tcr!"Ìtol'i,llc 111~Iv\lcdc ullu cu ncellazionc de l soggetto dal rCJ~i~'ro
rlivi.i in due trimestri con po110l,\ e impegno formotivo equi..,alente. dei tirocinHuLÌ.
~ional e,
Articolo 4
mODUS
_ _ _ _ _ _ _ _-'", "''''-,";,"""''C"l00'' l.~~bTTl~O UFFICIALE DEL M INISTERO OELI.AGIUST1Z1A N.
"
I.~
AL LEGATO A
CONTENUTI FORMATIVI F,<;SENZI6U " EH I CORSI DI FORMAZIONE
ALTERNATIVI AL TIROCINIO
(Regollln~nro
• Ddibtra del Consiglio
NII~i()11111e
Geometri c: Geometri Lnnreoli n. 1 !leI 22 lug1iù 20 14)
Modulo A ore 144 çQD!prç~n ycdtìCll finale
Pmgettazione edi lizia - Uin::1.ionc layori
Thtc lu IIll1bicntnJc - sicure-n,A sui luoghi di luvoro
DurMa
minima
docenze
l) Nonne urh~l1islichc cd c:dil i7.ie c: nonne: tecniche pt:r le: cuslrunnni.
IOre4
2) Elementi di ergonomia.
Rc(l!'lLiUIl~ di progello edilizio di fabbricaci di civile Abitazione,
con fnlibilirA Drnplinlo ed c:cocomplllihilitA, a due piani Iilari len'll
in mUIlIt\lra e IlIUrtllllra annota.
Calcolo delle stmltul'C ollzzantoli c vcrticuli IIllchc con utilizzo di
cemento Mmato.
PllSlihilitò di crogazirm c c-feamillg
[ Orc8
3) Prova pratica tli progetto cdililio di fahbricali di civile abitazione
mur.tlurn e(H1elementi in c.a.
[ Oro: Il
!?seme collettivo delhl prOVR svolta con auribuzionc di valutazione.
[Ore4
4) Redazione di progetto di fabbr iCilI{,l ad USO artigianale o tertinrio in L1Lurarura. L1LuratUnI armalli. Util iz:,.:o di strutture prefabbri·
cate in c.a. o IllCwJ]lI.
Possibilità di ~J'()gazi()l/e e.loomillg
IOre li
5) Prova pratica di 111'08ello edilizio di fobbricnto ad LISO tlrt igillnale Il tCI7.iarin anche con utilizzo di stmlture prerabbdcate iII c.a.
o metAllo.
[Ore K
E.~ame
collettivo della prova 11Imkll con attribuzione di valutazione.
[ 01'C 4
6) Rcdaziunc di Ilrogetto manutenzione ordinariu c ~truordinurilL di
unitÌl immobilinri c cii cc1illci csi5tenti.
H.istruttura7.ion.:, riSnnRl\lellto cotl!ICl'vlltivo ed adegUAmento sismico.
Allegali III progetto.
Possibili/lÌ di ('rugllzimlt e-/C'lImbIR
maDui
[ Ore R
12
IS.Q8·2014· ROLLETTINO UI'FICIALE IlEL MlNlSTERO DEI..d.J. GIUSllZlA N.
7)
Ij
ProVIt Pratiu, di progetto di ad!:gu8merl(() en;:rgclito e linnilX)
di un tdiflcio di
obiUl~ione
SltlIura dcII, rdll.'liollc
con olmeno due piani fuOli lena.
tecnic~
e deSIi IIlIegati.
IOre 8
~ame
colleuivo ddla prova pratiw svollo con Ituibuzinnc di viliutazione.
IOre4
8)
Cenificpzionc energet ica degU edifÌ!;:i di nuova tustruziune carutlerisliche
dCiii ill1l'innli tecnologici c dci mnteriali coslil\Lcnti l' in volucro.
IOre 8
Pn.f.fihllilrl di elogllzionl! e-foo/71ing
9) l'roVy pt'llliat di CCt1 ificnzione enc:rgelic.a di un edificio di civ;!"
ybi tazione.
IOr.: 4
Esame colletlivo dell. provI!. jKAliclI oon IISSegnllZiooc: di v.Jutuionc.
Icm 4
IO) l'NCedure anullinistmlivc c bUTOC/'lItichc per l'ouenimento dci
liltlli .ulori7.'Zlllivi (pcmlUSO di costruin:
DIA - SCIA).
Valull'tionc dcU'illlpotto I lllbienllllc.
Relll'liune pIIcsa(jgi,tica - IlclaziUlic dclle SlrullU n:: di caloolo.
C<lme preacmarc un progetto.
P,".fibilifU di I!mgfl~iO/ll' e.ICClnliug
IOre l!
I I ) Il comrlllt('\ metrico cd estimalivo dc!!c opcn! dII c!icguirc: procedure
e ~ctlIK dci materiali da utiliz\ffire.
"r\)CeUurc per l'llppalto delle opere.
StcSllTII. del capitolato di ."pullo.
FlJss/blli,tI dI #!/vgal/ollllll.{t'al'rliI1R
12) Prova prutK:1I di redazione di un COm()ukl metrico e.~timalivo di fabbriCllti
di civile IIbitazione Il duc piani fuori telTll con dI)(: uni là inul'Klbiliari.
IOre 4
E.sDIUI; colh:uivo dcl1.
JM~va
pl1llica con attribuzione di valul.llZionc.
Il) NomJe per la l;curC7.lJ\ sui luoghi di lavoro con pnrticolarc riferimento
ai cMnuer; edili. VIIlulauollc dci rischi conncss; ad ogni singola
!tI\'OI'uionc.
Reduiol1c del PiBno di sicurezza.
Rc,ponullillllJ c compiti del eool'ilil1atore in fuse ili l,rogcttn~iol1c
cd CIIet:U'I.;nlle.
Pl'ocedlJl'c hurOClllliche obbligatorie.
Po.ulbili,à dl l!mga:iouc r!·leClmill.~
mODUS
IOre Il
Il
1$-08-2014 - DOL.LEITINO UFF ICIAl..E l>ELMINISTERO OElLAGiUSTI2IA N. 15
14) Impianto del çantiere edile, acx;cUaziorn;: dci mOlerill1i e loro proVt
di conisl)(}r\dt~a con le non ne di capitolllto.
01)l31i11,zu1.iorlC delle f,ui di lllvorlllionc c lHrczionc dci lavori.
Aettrlntnenlo del nspeno delle lIonne di sicorenll.
RcaponSllbilltA del direUore lavori.
l'm«dure llI1tninisCllIlivc e burocnriehe.
POJ.Jibllità di C,.og,,:loltll.letlntlllg
ViRili &(1 un CIIntien: edile in fllse tli c~~"Co:tione delle 01)Crl: di SCfIVO
e di rclli7.Zftzionc delle fnndnjoni.
lore"
Visi.a /Id un CIIHtien: edile in fne di esectrlione de lle opere
in dC1/tu:ione in lnumtnO! e C.I.
IOre4
VilIilll ad un cantiere edile in rISe di esccuzio!le delle opere di finitura.
10re"
15) Ut totuab ililll del le opere csegoitc per committenti privati e per la
pubblici amministrnzionc.
Procetlure anuu inistralive e burOCfltiche (lei" la fine dei lavOl"i.
Rlchielta di certificati di confomlitA dci materiali t dCIII; impinnti.
Coll.udo delle opere e delle ~uUIlUrc ~ Rcln zione di fine Invori.
Richiesta dci certi ficato di agi bilit'.
Possibili'l; di I!mgaiioue e-1t.'ttntÌ/!g
IIl) Colloquio intermedio di verifica di apprendimento _UII presenza dd
Direttore dci Corno e della Commissione CS8lOino.trice ~vol to ~ncl\C
j)t;r sezioni f\mziotulli (8 candidati).
Modulo O 00; J 61 compresa verifica Ollile
ALlivitll rOjlllRI". lìchc ~ Geonl.tiea
Aglliomutllenti degli archivi e delill cartogJ.lia ~Rtastal e.
At1iviti peri141c di vnl utlzioni immobiliari
CO!nokn7.11 t«.. iCl! - Mediazione c conciliazione
Suca:ssioni c divisioni patritlloniali
Anlmi nistrazionc di beni c di }Y<iuimoni immobiliari
Dumta
minima
doct'm:c
17) Rilcv.zioni plnnoaltimetrichc d i aree con strumelilaziollc
trad i..:ionalc, determinazione di dit tan 7.e c dill i angolui.
Calcolo e restituzione grallca con produzione dI Clt1ogr.,b
relativa.
Mclodi di rilievo. C.lcolo delle eonrdin:ne.
Carlllcri~t iehe degli strumenti di rilievo.
l'o$Jibifi,à di u01;lIzitme /t-Ieom/ltl!,
mODUS
I", 8
14
IS-08-20J4 - 1l0LLETTrNO UFFICIALE I>EL MINISTERO DEU.A<ìJUSTlZIA N. 15
" roVlll'nuica di rilievo di un'ur\:B. forma irregolare eon
pruen7J\ di un fnbbricato previ~ detenlli!1llzionc dci collfin;,
[ Ore Il
C~ Jç()lo e restituzione araticI d i qwmlo rilevato. OI leolo della
Bsame collettivo del prodotto clnugl'lflco dci rilieYU c del
superfICie. Planifllclrie, curve di livdlo c profil i longitudiuali.
c~kvlu.
Iart: 6
l Il) OctllmlitulZione di contini di 1I1'1:11 di prowietd pubblica cio
l'riVali,
Procedure, ncerea dei dali
~.rlU8r.l\ci
e degli d ement i Wvlwolu,i c d i rlirillo delle ti tolari t.!. App<»irionc di termini,
verbali di -.:cordi con le Pf'OJlrietA confinami.
OClenn in llziullc delle coordinate dei punIi.
Ser~illl,
lI.'Ii civici e dirini fl;:ali .
Po.u/bllitci di erogaziO!li! ('-/camillg
l&LJ
l'm'ili vr~tic8 in cllrnp3 gll~. ricuti lil1l'l1i nne e s tesura di relnione.
[ Ore Il
19) Silltemi di riferimento.
Strnmell tu.ionl e proc:edure per il rilievo sutc:1Iitlln:.
Det ~ nn inal'.i lJnc dcllc cOOfdlllllte Kctmlln te caratteristiche delle
IIlnllne "I~7.ion i utiliZZAte.
Car1l1eriJtiche ddle stazioni e delle ~llPI ree<:hialure .
IOre 8
l' roVI pratica di ritiçvo di un'arei eftettuata ton strurnt:IlIlI Zione GNSS.
IOre R
Trasfol'lIl1.zior.e dell e conrdinate con eMme cullctt ivu elei rislIltHli
nUll lCfici oot~'lCgucnti . !le dO\I\Jte veri fiGhe e reda.done dei relativi &llIfiei.
20)
Elementi di diritto.
Codice civile.
[ ..lI proprietà.
[I
I contnlli.
I diritti IT..1li e diriui di godimelllo.
Le S('rvitù.
Oli lisi eiviei.
Distncchi e dist:lnze.
I regolumenti cdili?i.
l .e Iwmne igienico ~anitU I·i c.
Le blll'riere architettoniche.
l'ossibilito di ttUg/lzio" .. c./rollli,,!::
l'rO ya 1)I'~li ca di
mODui
reel~liouc eli
Il" 11rc limiM rc di aeq.llstolvcmlita di ulla unità immobiliare urbana.
15
15·08·201'1 ·1lOl.l.EmNO UFFICIALE D~LMINISTERO DELL.AOIUSTIZIA N 15
21) Arthivi e carluRJ1Ilia ClllIIslale.
Calula telTeni - c~ tUIO lImann.
L'pggiomQnlcnLa e 111 vprill7.Ìone dci d.1ti catastali.
RCjlQle e prQCedure.
Il fruinn:ullcntu, illipo m,'PIWllc ed il tipo particellare.
Lo Ilnnda rd Prcgco.
IOre 8
Posslhili/à II/,uVRII:iuml Il.IIIlIIlIilll::
Prova p!"lic~ in ~lI mpllglIH, frlUionamenlo di aree cun divident i
interessnmi una o pilì [lI\rticcUe n foCT tipo IlIIl1'pIlle.
Utlllz"ZO di ~ tnunenhlziOfle tradizionali: elo di rioovitori GNSS.
IOrc H
Tipologi .. per apfll'Ov31.iorH:: aulum~tie8, cui particolQri c
Imlmissione telernlltieB.
Esame COf1gilllltll dei r~~ult~li dcII .. rilcv>lrdone in call1lUlSlla.
l Ore l,
22) CalUlo coJiIi~io IIrt)lIllO . Sezioni censuarie e unità tipo.
CIk:gUf}e cnl3llt.li (raidenziaJi. ordinarie e speciali).
1110ti di propriet!. Dirilli reali di godimento. Concetto di unilA
immobiliare.
La denuneiD di nuovO fabbricalo CllII suddivisione dcllc unila,
beni comuni ccnsibili c IIDn ccru,i hili.
La procedura Doç(! .
La vlriazi~ di consisten7.1l ed il fraziooamenlo di unilà.
Regole e procedure da seguire, la notifici degli ali; CIl.liUlali e
termini di impugnazione.
Il rilievo dcll"unilll immobiliare, hl rt::Itii.J.,:tiollc c lo ~tesura
dcllll lllAnilll(tria C3IPSIIl Ic,
C!Is,silicl\'l:ione e detcnllinazionc dellu rendita
Inu Uro tdemalico dci Doefa
10n:8
Pouibililà di ervgazlo/lc c-leol1ling
l' rova pratica di ritie'V\! di unih\ ab llalivi COli red'7.ionc dell n
phmimerria calMlale c compilp1.iu11e Onctà c deletminu;one
dell. rendilli.
Simulazione di inohro lelemlllieo.
IOre6
immobiliare.
Il processo di scgmentl'tione.
SlIlldllrd na~ionatì ed inCcrnlziomli di valutazione.
I procedimenti di slima (eon(roolo di mercato, dei costi.
Il rappano di VHlulniooc.
2) Il lnerealo
finDn~iDr io).
ICl« 8
Prova praticll di redazione di un r:lJllXlrlO di valUlazione con il
mdodo del confronlO di mercltn di un immobile. in garlllzili
delle espo$izioni creditizie.
10rcfl
ProvI pnuiclI di redaziDlle di lilla valuta7jonc di un immobile
lpecilile compreao i" un mcrcatn limitalo.
IOre 4
l'rovlI pratiCI! di 1'Cdl7.iCllle di \Ula valut87.iMe di un immobile
u\tdillnlc il criterio firlllll~.iarifi (clpitalinllzione dil'ecta).
IOre4
1'·08-20 1'1. nOI-LETTINO UFFICIALI! OBL . MINISTr::IW DELLA GIUSTIZIA N. 15
16
24) Denuncill di Rllcccssionc.
Indivjduuio~ e descn:t.iooe dell'asse ereditario e 8HII
valul.Oziooe ai fini dell. divisione lr~ eredi.
Proceno di dh'isione di beni urhan; c di lèTTeni Ira pii! eredi.
Oc:lerminll7.kmc delle quote di spenpn7.c c de,Ii l:vell1uali
con,uDali.
Esempio pratico di denuncia di succcuiolle c di prugt:llo
divisionale,
IOrell
Pt>.'.flhiIJtti di cl'Oguzlonc /:-It!(/Illi//g
2S) L:nUi"it!l. pentate.
Ruolo, <!()n1pit; c rc~ponr<:l.lNliliÌ del g~melra (CTU, Il''Ai li~'';o ,
consulente di pftl1C, perito) nel pl"oce!SQ civile (cngni7.ionc,
caulel:'ltivo, esec::ulivo) e renalc.
\..Il relniorlC Ile.i l.le.
Ruolo compili e Icspollsabi/jtilkll'arbitro.
Il lodo ubilnle.
La perizia CO<llnlUulI1e.
Mcdia~ionc deleillia. profili generali, cOIurili c uuività dci
mediatore..
Cui di $11Idin.
Possibilità di el'ognz/fllle tI-ù)(II'nhl1:
@':ii]
26) Amillinislrnzionc di beni immohili.
Ammini.'tm7.ionc di proprietà e di condominio. Ripartizione
~ c Ulbcl lc IniUesilllali.
PI' rti comuni, p.... l1i comuni in uso escluslvu, pilr1i
condominiali, impianti comuni.
n regolamento di coodominio.
L'auemble; di condominio, il bil&ncio &nnDale preventivo c
consuntivo.
Redll7ionc del vcrullie di uisemlilca.
L'BnlllliniAtratofe: ''11l'lIfe~colan:te. HUribuzioni, responsAbiliul
cd obblighi.
Pr;.ulbillftì di cnJgflzlollt! C-ICfll'IIllIg
IOrcI!
27) Regole pcr l-;scri;,joncAII-Aloo.
Il regolamento professionale.
Re80le dcoolologiche e di comportamento.
Norme sul tirocinio c sulln rooulIZionc pcnnanclIIe.
I consigli di disdplma.
Le: 511llZioni disciplinari.
L'orglloi;a,azione e la gestione dci Collegio Temtoriale.
Il Consiglio Nazionlllc:: contpiti c rc:go le.
Regole c:d obblighi fiscali c pn:vidcnziali.
Stlllldal'd di qualità delle prcscnzioni.
RllppDlti con il cOIumiuclltc.
Lcucra d-incarico.
IOre lo
28) CoHoquio r"llde di verifiCA di qUAnto apprao alla IlreJe/lUi del
Direttore dci ConIo e della CommiMione esaminatrice, svolto aflche
!~ sesaioni fim'l.ionllti singolanucntc (8 candidutl).
Asscglll'lione della v~lutlzi,,"c cOlllpleli.~i ya.
IOre 4
m
W Hmn
ODUS
6
IS.oS·2014· n OLLETrINO UFFI CIALE DEL M INISTERO DE.LLA GII JSTI1JA N.IS
UBERE PROn:SSIONI
Consiglio Nazionale del Ctomrt rl f; Geomelrl La urea i!· Rtgo11111('010 per l, form ulone profl'5!llonllle con tinua aì le nsi
del D.P.R. 7 QI!Olfo 2011, n. 131, art icolo 7.
(Del/berli d,I Co,u/gllo Nazionale
Geometrie GeOlll l;ll'1 u,u/'tulti Il.6 del J2 /l/glio 10/4)
[I Consiglio Nazionlle Ocometri e Geometri Laureati (Con,i.
glia NaliolUllc) con~iderbto qu ~nlO AcglLe:
( I) (tI flne di gUll1ntirc la qURli" e l'cffic:ienUl dclla preslll'l.ione profCSllionalc, nel ll1igliorc interesse deU'utente e della colletti·
viti!, c per cOI\Meguire ['obiettivo dello sviluppo profcssion.1e. ogni
profusiollj'lII ha l'obbligo di CIIl'lre Il conlinuo c costante Bggiar.
rtlInJCu io della propnll oompetcnz:t professionale (D.I'. n, 7 :Igosto
2012, n. 131, Iniculo 7, comma I);
(2) il codice deontologico, approvato dal Coruiglio Nazionole
nella seduta dcI J aprile 2001 c pubbliC/lto sulla Gazzetta Ufficiale
dcI 26 maggio 2007, n. 121, pRlvede, I II 'ut icolo 23, chc l'iscritto
deve "svolgere la prestazione profClll'ionalc, per il cui espletamen.
to ~ JlIIto incaricato, nel rispetto dello Itandard di qUlliti stabilito
dol CNQeGL... .. e ~m ftntcncre C05tlntemente aggiornati la propria
prcp!ll'1l~ione profca.,ionllie RttnlVeTSO lo s\'oIgimcoto e la frcquen'li delle au ivitll di informa:.t.iolle, di formaziorn: e di aggiornamen·
to .....;
(3) Il di reuivi Europea n. 200Sl36K;E, recepilll eon Dceteto
u gislll.livo del 9 novembR 2007, n. 206, individUI nella fom1AZio~ e b truzione permanenle lo strumento per mantenere pctStazioni
professionali riCUI'1! cd efficui (vedi considera ndo 39 e articolo 22);
(4) il Decreto Leaiilinivo 16 gcnnliu201 3, n. 13 (Q.U. n. 39
del 15.2.201l), in particolare artI. I (oggetto) e 2 (J)efiniuoni);
(5) la fonnn.ionc wicIU'll ai professionisti di ogni ciII. e sitURliMe I\CCUplll.ionlle. in un 'ott icn di J.lllri opportunità, condizioni
che facilitino l'apprendimento pcrmnnente, al fine di evitue rischi
di Me.!u. ionc lOCiale e professiona.le;
Vilta la delilJcrl n. 8 del 28/4120 14 con eui è stl to awrovato
1\) Khl:lHlI lIi rellohltnento pcr 18 fonnazlollt continua:
Visto Il porert fa vorevole ~prcsso dal Signor Ministro della Giu8ti1.hl il 19 iÌlliIlo 20 14, prOlOCOllo 1'11 da.G AS.
19,.Q6f2(1 14.0021681.U, ai 5c:n~i ùd del D.I'.lto 7 agosto 2012, n.
137 articolo 7, co1ll1ll1l3:
adotta il iKguenlc relo lamenlo pcr la fonnll.iOlle profc:ssionlle continUI
Articolo I
(~fi"lzJo,,')
Ai fin i de l pre.sente l'tgolanlenlo ii applicano le seguenti dc:finhioni :
Profwionc: allivid, o iMieme delle attivi'J., riservate per
~pres~1 di~~~ionc di legge o Mn riservate, il cui esercuio ~
COfUcnlilo solo .II ~e:gu ito ù'i5CfÌ1:ione in Ordini o in Collegi, IUbordinllome nte 81 poIICSIlO di qualifiche: proft5Sion.ali o all'accer·
lamento delle specifiche profcuionali t~ (D.P.R. 1 agosto 2012, Il.
137, articolo I, comm. I. le ucra Il);
ProfeM inn i~lI : 601IIIclto iscritto all ' Albo del Colh:llliu:
CO~l!u: ril ultato dcll'assimiliazione di infonnazioni
.IItltllveno l'apprendimeuto; le COI10llccn2e iOno un iruicme di fitt i.
prilltipi. leoriee pratlchc relat ive ad un !lettore di lavoro o di 6tudio:
Compelenza: com prova ta cAptcit~ di u t i li r.~lIrc COIl0~cen7.e,
ahilitA c RUitudini personali. wciBli eJo metodologir.he. pcrotlencre
ri.IIUnti nti.,umbili;
m
'IlHmn
ODUS
Abiliti: capacitA di Iptllicare cooosc:cnze e di utiliulre
know·how per porl are a temlinc com piti e riwlvcre problemi:
I~ feuio,"dit': canllteristic. dci professionista intesa eome
competenza qU3lificatl e ricono.sciuta quale insienle di Dpparati tcorici o: nomlDtivi di lif~'fi mcnto, açqui:!ita attraverso un procCMO di
IIpf'Jrendimcnto prolungato e siucnllllico; capacità progcttull!j c plu.
IlIlitAdi espcri enlcche ,i estriMcelll10 come l»1Iuca organizzativi e
capaciti realinative distinti ve:
Modalit' plOpcdeutica: procedura che consente la poss!bilitA di ACCedere AI nlodulo o JC1:!one succe"iva mediante supcrnmen!O di lUI tCAt nut .... valutntivo.
Anicolo 2
(Obbligo jO/'mnlivo)
I. tn tl tlUllziolie delle disp!'I>I'i zioni di cui al D.P,R. 7 "go~w
20 12, n. 137, artieolo 7, il pn!&ente regullll'llcnto disciplina la foro
ma:.done porofcuionale continua deg li Iscritli all' Albo dei Gwmcui
c Gcomell; Laureati ai fini dell'assolvimento dcll'obbligo di ago
giornamento professionale.
2. Sono soggetti AII 'oobli&o fomil livo tutt i gli iscritti lll'A!bo, salvo quanto diSl)(JSIOall ' l rticolo 13 del presente regolamento.
3. La viola:t.ione dell'obbligo d i fomUlzionc continua CO$litu·
isce illcc:itu diiCiplillllre ai 5tnli de l D.P.R. 7 agosto 20 12, n. 131,
Jnicolo7,comml l ,
Articolo)
(AltMuijormat/WI)
I . Gli eventi formati"i sono fi nalinati a migliorare, aggior·
nare do ~mettert: k eonOlCCnze, le: abiliti e le compet.enu degli
iscritti all'Albo, jler escn:ililrc l'attivi!à COli la profeuiOlalità necesslria.ll l!.IIrantire i lervl zi da prestare alla colTUlliuenza.
2. CoalÌ!uiscono eventi fo nnativi le scgucl'lIi attiviti:
l) corli di fOlmlzioru:: c Iggiornamento:
hl corsi di fonna'l.ionc previsti da oonne specifichc, nei quali po55010 were previsti anche CSl\m; lìn:lll:
cl corsi o esami universitari (di laurca. di spcdaIi7.1:~zionc,
di IlCI'fe7.io namenlo e di mu ter);
d) seminari, convegni e iiomate di studio;
e) vlRite lceltiche c villilli di studio;
I) pPltcc:ipo7.ione Ille eonulli.ss;nni per gli esami di SUln per
l't:lcrclzio o1ella professionc;
8) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell 'alliv itA di
Suppol'lO nell'luivi,' didlttica;
Il) pubbliel7.iOl1i, artieoli scientifici o tcenlco·professiOl1IIi,
pubbliclli ili rivlste. diffusione Ilmeno provinciale;
il il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un
contratto di Rpprcndistato di Ilta roolluionc e ricerca di cui al Testo
Unico, IlLgs. 14 settembre 2011, n. 161, articolo S, (1Pf!lendi!>1llLO);
j) Irequenw a cofl\i di Ilta fomlaZiooc posi seoJndaria corno
prt5ll Istruzione Te<:l\ica Supctiore (115) nclle discipline tecn ico
scientHichc, di cui al wccwivo comllla del presente IIlticolo;
k) il rivestire il ruolo di professionista "If'ldatario l i !.elISi
dci O.P.R. 7 agosto 2012, n. 131, anicolo 6, coomll 3 il cui tiroci·
nante ha effcttualo l'intero tirocinio profC5Sionlle, COlI ri lMein del
prescritto eeltilienlo;
I) auivitll di docellza.
3. Gli eventi fOllllativi deVO/lO comprenderc, anclle disiliun·
tnmcnte:
l) le di,cip liul' h:c" ioo-scicillifiche inerenti l'allività professionulc dci gcomClnt e geonletl'll IlureoLO;
b) [e nonne di dcontolog i3 e ordinamento professionale;
e) le al tle discipline conUUlf[ue fU I'l 'l.iollPli ali 'cserciziu della
proft8Bione.
1~'()R_2014
7
_ DOLLIìTTfNO UFl'ICIAI.Ji DEL MIN ISTEItO DELLA GIUSTIZIA N. 15
4. l'erquooto attiene il COllima l, lettera u)dd p!t'òCnte Drtioolu, ~
poa.'libi1c ran: rif..:rim~'fItuIIJlo SUlodard di Q11.liti dclla profeMiooc dci
Geometra e ('1CI)Tn(:lra Laure3l0 ~VlIIO d:tI Consiglio NIlZiOMJe.
5. Il ConsiglIO Nazionale predispone il SiSlelllll Jnfonnalivo
Nnlionnle sulla F'ònnazione Conti nua (SINF) al fine d i gat1lnlire
II nifhrmitll t: II'lISp~rcn'ln, nonch4! In pil) ampia pubblici,! Illivclln
nazionale deali eventi fnmlnlivi, compresi quelli organi7.l'.11li da associazioni professionali e ~S8c«i ferzi.
6_ Il ColUiglio Nazioll~e può o'llllOiaarc direttamente evelll;
formalivi.
Articolo 5
(A&3QMmeu/o obbligofonflfll/I'O)
I . L'obbligo della ronn~jooe continua doco~ dal I gellllllio
dell'an no sucCCAAivo Il q1lello di iscri7.ione all'A lbo.
2. Ocni i!ICritio sceglie Uhcmmentc ali eventi fònnnliyj da
svolgere, io re13l!ione alle preferenze personali n~U'ambito di cui
all'articolo) del presenle regolamento.
l. Ai fini dell'llS$()lyilnCnlO dell'obbligo, ogni iSçrilto deve
conseguire nel trielUlio fthneoo 60 (IIeSSMltu) CFI'.
Articolo <1
(AII;~iltI[",.mlllil'(l
(I
,1i$IIIIIZ")
l , Eanunes.u Il rormazione 1\ distlnza (t'AD), 1;1)11 modlllit~
IIllp!'Oyftte dal CNO~L, per gli "Yenti di cu i IIlI'lIrtico]o 3, commi
2, Icllere .), b), c) e d) del presente R!goillmelllo, • condizione che
sii vcriflabiic l'effeuiva p:utecipazione dc.lI'i~ri llo c l'aeqllisil!ione delle 1I00.ioni impo1l1il!:.
2. E' previsto uno 6])ccitioo sistema di" Fonnazionc B Dislll11ZII QUBUflCllla" (FAD·Q) nel CIIW in cui 111 nlOd81ità di erogftziollc
rispc:Ni tutte le t.el\llcnti prc.scril'.ioni:
a) la pillliaronni rormativa deyc Ivere i ~uisili IIlininli secondo le lince guida cile IIIr,111no emanate dal Coruiglio Nazionale;
hl i modu li fonl'llt iyi che compongono i c01lli lIcyono essere svolti <bi discenti in JIIoda!i~ l'ropc<leuliC/l, anraverso il SupIll'llmenLO di aJ1po~iti quesl ionari di vnlutnzione intennedi e (inali;
c) oglu atl iyiti diooltica. erogal.ll deve eDere COnselVlll:I su un
1])(105ilo reg;"1rO dati. Su riehic:sta dci COI\S!Rlio NlaiolWle deve d:v:rc
fornilo il deuagl io delle attivitl\ rOlll\acive condotte d" cil\S(WI di.1centc.
Articolo 6
(CIl!fIi/o fi)l'/lIlI/illQ pro[lJulnTUJ/c e ademplml!ll/Q obbligo)
I . L'uoi t' di misura della formazione eOlltioua.! il credilo rormativo prores~ionaJe (CF r ).
2. 11 CFl' c COIlIlCllSU "I1H tipologill di evento formati vo ed Dlla
durata dello stesso cos! come previsto rwU<I Tabella I di cui all'art;eolo 7 dcI presente regolamento.
Articolo 7
(VlIIII/uziol/e el'Cml [OI?UlIli,'i)
I. La vllulazione: degli eyenl i rorn'Mt;y! di cui all'articolo l ,
commn 2, cJel llT'Cscnle Regohlmenlo è effettual~ so:condo i criteri
riportati nella tabella che seglle:
ti"",,", I-Ò""~J/""
,
I
l
,•
,
,
,•
IO
"
"
"
14
C1-1'
Coni di folltMZio .. t "UÌOfn.1mcntn (.rt .....10 3, COINIlIt 1. ~I -l t b)
Com di formazione t .~.lent<l FAD ("',colf)~, 001\0"11 t J
Ewno: ~ ani.~c"';Jli da IIOOIIC spedficJwo(anicnln l, COI""" '~ letL bi
('",..i a esimi uni~ilKri (anicala l, el/Onn .. a. ""t.e)
Coni di f~rulAZinnt. llVtlt-#tOO~ (.rtloulu 3, cMIIU 2, Icll.j)
Coni di (0I1I..li~ e .pionllnlCllllI FAD-Q (• ..,ic:ul<I4. aIIllIlI. 21
5<:".,,"ri. çon""lnl, ........ \;1,. di ."odio (.lIlw1uJ, roonI, .. l, le'lI. d) (nll~ J l:l'l'pereYQlloj
Visi ... 1Kni.:he c ....lIIIi di .."dio (ottioolu l, eoulmI 2, I.n. c) {'....K l ctl'pcre...:ntul
Cotl1lft'''''''''; pçt' gli <IItIn; di SI.W (~1ioo1o.l, totnll\l 2,1.11. O
Itduroni o lc:tlool In ,"""IÌ fonnollivl (a,1ic:olo l, COIIIIIII 2. Idi . • )
Ani~iI.Io di ~n~. ncali c~""I; (,,,,,.. l' ~i (au icolo l, rotl~l" 2,
I)
l'Ubblic:uiuni, .r1irol; lCinllir,d Oleo;nico ..... r_ioJ\lli ('tl;fOIo 3, Cot ...... 2,letI. h)
"HÌYill .ffidliLuÌII (.nioolo l. COI1Vll.ll. Iclt. k)
"'l,
An;fit;ì Illidat;ulo (Ini.colo 3. oonunl. 2, "'". i)
I Cfr 0fl;Di O<;t
I CfP opi on.
3CI1'
8 CFI' OHni I C1'U
30CFI'
lCfl' ogniOl'll
t
CFro&Di~tn
I CFr owU dII ........
6CFI'
Fill/lO .lCFP
lCfl'ot;niOlll
Fino a 6 CFr
tO 01'08ui Pro/.
IO CFl' ugniAppf.
..
Umili", .."
,,1~1'III1i
(07')
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CFl'
IlefP
"CfP
18 CFP
1II 0"
IR Cf P
W Cf"
2OCFl'
I erit.cri di ya!tHuione, di eui !lH~ tabella 1. sono aggiornoti do! COll~igl io NI11.ionijle con appo~ita de liberazione.
2. Ai fini dell'lltribo'li()~ dci Cfl', tutti Sii eventi dcVOIIO prevedere una pen:enluale minima di frequenza obbliSlituria.
J. Il rioonoscunenlO dei CFI' mlltun nell'Inno wllre in cui si è concluso l'evento fonnativo.
Micolo8
(CI/!Tlcuillm PIV[cssiollah' Cr/'fifir.oIO)
I. i! IstilUito il Curriculum l'rofwiotlo le CertiflCllto (CPC) sullo fomtul one profcs&ionale, consultobile on linc. che può CSiICI'C ug'
getto di divulpliont a leni, in quanlo Inmui di Ilubblicil! i"fonllltiYB che ri!ponde al solo inlcrCl!1e ddl3 cullenivitll.
2. Il CPC contiene::
I) gli eYentì fomUlliy; Ivolti dal singolu iserillO conformemenle al ]lrCliCllle rcgolomclllO:
b) 1ft ronnazione e Ic esperien1.c maturAle IJrima dell'entrllhl in vigore del pre«nt.C l'I!Rohuuenlo;
c) h: qualifiche llf()res~ io nB li uCqUillilc;
d) i titoli pmrc5Sionali a«J ui$iti.
m
JlJ tcM n
ODUS
IS.(l8·2014 · BOLLF.TTINQ UffICIALE OF.LM1NISTERO OEl.LAOIUSTI7.1A N. IS
8
Articolo '"
(C"m",i.rsirJI'~ IIIlzk"Hllt fO,. .. t<llioll~ pm/tls/olla lt COIIlllluu)
1. La Commiuiooc II I1.7,lonalc suna formazione conti nua è nominatn dal Consiglio NII7.ion!l.le cd è composta do sette membri,
compreso il t'residcnlc del Consiglio N:uionale o !UIOddegBlo, che
la presiede.
2. La COnlnlissione dura in ~arica per III. durala del Consiglio
Nazionale Il rinlAne in es~ fi no 81111 nominI dello nuova ComlIIi!!5iulle.
f
). ! compiti della Conuniuionc nazionale fonnu.ione profesI
l ioMle cOlltlllua, sono i ~eiuCfl li :
A) ' uppol1arc il Consiglio Nazionu[c uelle IIttivitl\ di promozione, monilora8sio e coordlnnrnCI1(() generale;
h) e~ ... minll.re c ~ ln,il'C le ri.:hicste ci i lIuUlM7.:U'7. io'l<: eta pllrte
delle luociu-ioni profeM;(lnati e Mlggcui lel'7.; ed esprimere 1II0tivato parere al Consiglio Nu iona le:
c) certif\cllrc, /lU btanZil dcll'iacrittu, la (orma:!ill!\C e le
~periellzc mGturnle prim.a dell'entrata in vigore del presente regolamento:
fI) gc"tire il CPC aI U'lIv~ il SIl'IF;
c) Ivollere, IU InlUldltlo ilei Cxlaiglio NaUonale, auivilA di
vigilanza c di iiPC:l.ione sugli eventi (onn.'ivi;
f) prc:diapom: c detlnin:, ai lini dell' unironllil" su 111110 il
territorio nazionl le, Wl l,i800 .Mllale dell'orrenl romlatiVi. individuando i progt1Immi e le: carllteristiebe desçritte nello Slalldard
di qUl lil A, dei co!"si di cui IIU'.rti(,"Ulo l, COII II ..;1 2, lette•• a), che
saranno successivamente pubbliçjzzati sul SINF;
g) riCOllOSCere e IIttribllin::, 8U richiestR dci Collcg,i lerrituriali, i CFI' per gli eventi ronnativi non previSli nell'anicolo J dci
presente rego lamen to, comunque rilellmi ta li per la proressiOl'lalili
dei contenuti;
h) rioonosçere c Rtlribuire, ~l rich iel;ta del U!n$iglio NII%ionale, i CF" per panicolati e SI)CCifici eventi format ivi, ritenuti
tali per III pru(essiulllilità dci COllterouti de ll 'evcnto stCSStl,llnche in
deroga all'''r1icolo 7, ulbelll! l, del ptcic:1Itc: regola.mento;
4. I componcnti ddl~ CommiuiOile di eui al precedente com11UI I che, ic:1IV1gitlltiflc3tO motivo, non partecipano a tre riullioni
consecutive, dwdono automntic:tmclIle dall a carica.
I) specifiche tecnic:.hl! l)Cr l' evenlwl!e e:rolga7.iolne nell. nlOdalil' FAI) di cui all'articolo 4, coouna I c FAD-Q di cui all'articolol 4. commi 2;
m) al tre infomluioni ritenute 1I11Ii.
3. Il Consiglio N.7:iOllale, acquisitll il Jl~lllrc della COlllmissinne naldonnle fonnl;tiu!le proressillnale conlinul, di cui alt'articolo 9 del presente regollamcnto, cspl'inte mo!iv pU! propoSUI di
del ibero e la tnu n~tte al Ministero vigilftntc, ~i ilClI.qi dc i D.P.R. 7
~gosto 2012, n. l 37,Al1icnln 7, COllima 2.
4. Acquisitn il I)ltere vincollll1te de! Min i~ lcro Villilanle, il
COIl!illlio Nazionale dcliber~ e conlUn iCII ,I richiedente l'lIulmb 7..a7june allo ~ Yll illinu.:nto del COI'1iO, o il diniegol.
5. Il Consiglio Naziomlc può stipularc oon Rs.'iOCiazioni di i1Clitti
u Enti publJl ici specilìche convenzioni, volle Il semllWlcllrC le procedure di aLltoriu.nionc: e programmaN gli eventi fOl1llfltivi, promossi
dai predcui sogactti, in un paiodo di lempo preslabilitG.ncl rispetto di
quwllo previsto dall'ortico!o 7, COIllIIIU S, dcI D.l'.R. n. 137 del 20 12.
Articolo Il
(Compiti t olll'lhllzion/ dtl CtJlUiS/io Nozivnufe)
I . Il Colnsialio Nazionale indiriZZll c coordin. lo SVOIBimento
dell, f'IlTTUI7.iolne continuI I livello nA%ionale, in panicolarc:
a) nomina la ComIl1 Ut~inne: formauone profasion.:de continua di coi all'anicolo 9 del presente rego lamento;
b) der.Il i~e lo st,'ltl. rd di tlual itA delill CAtegoria profC$.ionale;
cl delìnisce il ,istenVl di qlllllifica7jonc delle compcten"ZC
degli iiiCritli (1Il1iwlo R, \:Glllma 2. letiera el;
dl istituisce c acstisce il SINF, di cui all ' ar1 icolo 3, COlllrt\ll
S dci pfC$Cl1te regulallll:f1tn;
c) lIulori" . , previo Ilarere vincolanle del Mini~tem viAIIalite, i soggetti indicati dall'ar!iC(IIIJ 7, wmmll2, del O.I'.R. n. 137
dci 2012;
Opubblici $ull'Albu Unicu, di ~\li Rl Il.l'.R. 7 agosto 2fl 12,
Il. 137, articolo 3, i ere dcgll iscrilti;
Il) defl nisce e stipula COllvcl17,.Ìoni con Ic Univelliitii, ai llensi
tic! D.P.R. 7 ~iOll!O 2012, n. 137, ~r1icol o 7, comllla 4, al fini ùc:l
riconoscimen to rcciprocll dei credit i folmllltivi profeuionali c un ivcr~ihlri ;
Articolo IO
(Alllol'iuflUuUt de/lll (/~.rrlC iflllol1i dt'JJ,1i iscrilli Il o/Iri soggeffi)
I. Ai kUiIÌ de l D.P.R. 1 11g0510 2012, u. 137, articolo 7, cOl1lm~
2, i corsi foouativi poA.'IOOO euere organi12S.ti da asso.::iu-ioni di
iscritt i e altri ~etli, ivi eompr~i &'ti Pubblici.
2. 1..11 donl, I\(fA di ftu\Qriv.wionc d~ p;lrle di anodD7.;one di
iscritti o di .Itri ~oggc:ui , iv; eompresi Enti Pubblici, ~ compilata
direttamentc aul S[NF e deve contenere, pIl:via verifìca dc i piano
allll uole dell'offerto fomlativD, per ogni corso:
III) camltcrilltiche, 5tru11ll1ll, certificazione, del soggetto proponente;
b) tilo[o;
c) esauriente dcscrUio'M: dei eontenuti, COli $pc:d(ko rircrirnentu IIl1li obiettivi ehc si intcndOlIO raSl!iul\gen:: iII merito .lla
conoscenza, qualliJI e Ibil i t~;
d) IlIMteriale didluico IlreY;5to;
c) durata;
f) mnrlJtli tAcli ~vfljgil n entn;
IO qualifica e curricululII dei dUl:enti:
Il) numero mauirno dci disccnti l lUlnessi:
i) eventu. li olleri B ~lIl'i co dci IlanceiJlI!lti;
j) modalità di vcrific. ucllKrikv lI'~K.mc dl!i pfl:t;Cllti;
k) durnlll minima di rmrtecillazlonc li lilli dci ricolnolscimen·
Iu elci cn:di ti:
m
lllHmR
ODUS
hl approva regolamenli conlUni, previo parl'ft! ravorevole
dci Mini$leti viiil.1nti. per iudividu:>trc cred iti rormativi pr<ltessiomdi ulterdiscilllinati, SUlbilcnd<>ne il loro VlIlore.lIi ICfIlIi Jel D.P.fL
7 agosto 20 12, n. 137, arti colo 7, COIMl" 4;
il OI'ganizzu diret!amente evellii fonll~tivi, anche in coopc:ruzionc o Colnvcnzlooc: con l itri IOggetti:
j) Cllllmi le lince lIuida in lneritu Hi requisiti millimi per ko
svolgimento dei corsi con modalità FAO-Q, come: previsto dall'articolo ~,eomnlo 2, Ict!. o) dci presen le reiolulllento;
k) emana delibuc: di altuaziooe, ooordinan)Cnto e: indirizzo che definiSCOno ntoodlllité, contenuti e IltOCedurc di svolgimento
delle .ttivitll di form,'7.iOlle professi<mllle conlinul;
I) csamina, ~i li ni del rccepi.mcnto, le proposte dei Collegi
lmitori.li, di cui all'"nicolol 12, conlllla l, lett . b).
Articolo 12
(Compili e (l1I,iblll ioll; ai Collegi /crriloriaU)
l. 1 Collegi territori"li, a 110m" del D.P.R. 7 agosto 2012, n.
7:
al organi7.7.anol le attività ronnativc di cui all 'articolo 3,
Colmma 2 dci prc5elltC regollamento, lettere: Il), b), d), ed cl:
b) I,rolpongollo l'oraanil'lJl:.tionc, l)Cr specifiche e moli vale
esigenze, /Il Consiglio NII7.ionale di corlli di folmUlzÌDlte e .ggiorname nto (~r1icolo J, comma 2, lellem a e b) non Jlrevisti nel piooo
Dnno;.le di fonnazionei
137,
"r1i~u lo
J l-OS-20 14 - BOU. bTIINO UFFICIAL6 DEl.. MINISTERO DEl..Lh GIUSTIZiA N. tl
c) .ttri b ~lisCl)no i CFP sul SINP, per gli eventi previsti 111Ie
letttn: a), b), d}, e) ed f), dcll'w1icolo 3 del presente regolamento;
d) attribuiscono i CFr sul SfN~-, Il richiestB. dell 'iscritto, per
gl i eventi previsti alle lenere c), g), h), il, j), k), ddl 'articolo 3 &1
presente regolameroto;
e) valutano, su richiesta dcII 'inh;:rt:=lSlto, gli eventi (onnntivi oon pRvilli nell'articolo 3 del presente regohunenlo, comunque
n lenuti ta li per 1& pro{wionali' 4 dei contenuTi, e propongono allo
Comnl.Ì"ionc il Ticonoscinlento ai fini dell'attribuzione dci CFP,
f) I\ttribui~cO!\(), sn rie hieatl dell 'intefeaslto, i CFP per
eventi formativi riguardan ti corsi previsti da specifiche nomlalive;
8) v.:rifteallO c controllano, ITliIdiD ntc il SINF, J'a~lvi­
mento trie nl\lle dell'obbligo rormativo dell'lI.criuo; nell'ipotesi di
inadempimeoto. sentito POmll l'i,entlo, ~e dd CMfI, comunicnno
l'in0$5ervonu al Consiglio di di:K:ip1ina;
h) deliberano in ordine alle richiCSle di cui al lucccssivo
~rticol o 13,
i) ccl1itlcano, a domanda, 1'81>5Olvimeolo dell'obbligo rurlUati vo dell' berillo;
j) re ndono note [e informuioni wenzinli rela tive all'ISSO[vimcnlo dell'obbligo formativo;
k) possollO i!tituire forme inccntivonti o pRmianli per gli
iserilli che abb iano svolto la (ormaziOllc pro{cuionale continua 0[Ire I limiti d.ci credili fOlmativi tlrofessionoli subiliti dal pn',enle
regolamen to:
l) atuibui$Cono, su richiesta dcll 'intercssato, i crediti formati vi professionll1i intcrd.ilciplinari ai sensi del D.P.R. 7 ago:slo 20 12
n. 131, Ilrtieolu 1, cmnmn 4;
m) rcg.istnno BuI SmF i c!'Cditi fOnnDlivi degli eventi organiZ7.l1ti sul projro tClTilOrio da i soggetti di cui all'artico[o lO del
presente regolamcnto;
n) 5volgooo ttltivi tà di vigilanza c i$pcziooe , uali eventi fOlmativi organizzati da llSSOCi02ioni di i:K:rilri e soggetti Ieni.
2. I Collegi Icnitoriali pm;SOIlO iatiruirc commissioni per lo
svolgimento delle ottivibl attribuile agli &leMi • previste dal presente arti colo.
3. 1 Colle,l temlOriali sono lutorinati ad accedere al SINfo'
secondo le proce<lure previste dal Con,iClio NDzionalej
4. G[i eventi ronnativi, oqp"ira.1i do,i Collcgi, Icnilorialmeott: cumpetenli, possono eucre re.aliznti Inche in coopcrlrionc o
conYellziooc COlI altri soggctli, ai sensi dcI D.P.R. 1.gusto 2012, n.
137, articolo 7, comma !i.
Anicolo l3
(Deroghe)
I. Il Consiglio del Collegio lenilorille, 5U domanda dell'interessalO, può c:sanel1lrc con delibern, anche )lIIrUalmente, l'iscritto
dallo ~volgimenlo dell'luiviti fOflnativa nei seguenti cui:
l) matcm;tllpatcmiti, 6ino ad un annoj
b) greve malattia o infortunio;
c) servizio mili tare volontnrio o .~ervi zio civile;
d) altri Wl di documentato impedimento, derivante da aecenale cause Oll8elfive e di fom maggiore;
e) comprovalo assolvintento dell'obbligo di foml8zione
continua, SWlllo regohumeote in quanto iscrilTo anche Id altru OrdineIColiegio;
AII'C50nero lelUporunco, di ~:ui ai prcccdcnii pumi Il), b), c), d),
c()flSCglle In riduzione del totale dci crediti ronualivi da Requisire ilei
corso del IriCllllio, Prol)Orziollnlmetl!c ~Ila duralA dell'esonCfO.
2. Il CNOeGL, gU PloJlU.'lhl tlcl Colle~io territoriaJc, IlUÒ di~llOITe ['CIOnero temporaneo dell 'obbligo {onnnlivo per gli i~riui
che ricoprono ruoli di rileyan!c inlcrc:.~ pubblico e di comprovala
vllen7.D fOnllnl iYft c profcssulIIale.
9
Alticolc 14
(F.ntrolflllr Il/gore)
I. Il ptcseUle regolamento cnlla in vigore il I- gennaio 201!i.
2. Il prc!IOIlc regolamento pu6 essere ~ I revisione secondo
qUMIOpfl:\'istoml D.I'Jl 7 ngosto 20 12, n. 137, 1lrtiooIo 1, comm.1 3.
3. Con l'enllllta in vigore, il presenle regolamento sU:llilui:K:c
I lutti gli effctti que llo approvato dal ConsiS[io Na1jonalc con dciibera in datn IO novembre 2009 c s.m.i.