Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi
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Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi
Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati da Rittal S.p.A. presso il Fornitore. Le disposizioni di seguito riportate si applicano sia agli acquisti di beni sia agli acquisti di servizi, salvo laddove l’oggetto della fornitura renda le specifiche disposizioni applicabili solo all’uno o all’altro tipo di prestazione. Le presenti Condizioni Generali si applicano anche nel caso in cui la consegna dei beni e/o la fornitura dei servizi avvenga direttamente presso il Cliente Finale di Rittal S.p.A.. Definizioni Rittal: indica Rittal S.p.A. Ordine: indica qualsiasi ordine d’acquisto di beni e/o servizi emesso da Rittal nei confronti del Fornitore. Cliente Finale: è il cliente di Rittal a cui sono destinati i beni e/o i servizi oggetto della fornitura. Condizioni Generali: sono le presenti condizioni generali d’acquisto di beni e servizi. Condizioni Speciali: sono le eventuali condizioni d’acquisto riportate sull’Ordine, o ad esso allegate, al fine di disciplinare esigenze specifiche della fornitura oggetto dell’Ordine. Fornitore: è il soggetto giuridico verso cui l’Ordine è emesso. Forza Maggiore: è qualunque evento che, eccedendo le possibilità di controllo e previsione delle Parti e nonostante queste abbiano adottato la massima diligenza, influisce negativamente sulla fornitura. Parte/i: sono Rittal e il Fornitore. Trasportatore: indica la società di trasporti/spedizioni prescelta per il trasporto dei beni oggetto dell’Ordine. Art. 1 - Condizioni Generali – Applicazione – Modifica - Validità 1.1 Le presenti Condizioni Generali, insieme con le eventuali Condizioni Speciali riportate nell’Ordine, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Ordine stesso. In caso di conflitto, le Condizioni Speciali prevalgono sulle disposizioni delle presenti Condizioni Generali con esse incompatibili. 1.2 Ogni eventuale e successiva modifica dell’Ordine, delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Speciali dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere debitamente controfirmata da un rappresentante di ciascuna Parte munito di adeguati poteri. Ciò potrà aver luogo anche mediante trasmissione della proposta di modifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) seguita dall’accettazione trasmessa via PEC. In caso contrario, essa sarà considerata nulla e inefficace e non sarà, pertanto, applicata. 1.3 Ogni eventuale rinunzia a far valere i propri diritti da parte di Rittal, anche se reiterata, non è da considerare un precedente e non costituisce, pertanto, né deroga né causa di invalidità delle Condizioni Generali e/o delle Condizioni Speciali e/o dell’Ordine. 1.4 Una volta sottoscritte dal Fornitore, le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti gli acquisti di beni e/o servizi successivamente effettuati da Rittal presso il medesimo Fornitore fino a quando le presenti Condizioni Generali siano eventualmente modificate e tale modifica sia debitamente sottoscritta dal Fornitore. Non è pertanto necessario procedere alla specifica sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali da parte del Fornitore in occasione di ciascun Ordine presso il medesimo Fornitore. Art. 2 - Risoluzione e recesso 2.1 Rittal potrà risolvere l’Ordine, con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore di tale volontà, fermo restando il diritto di Rittal al risarcimento del danno nel caso in cui il Fornitore: (i) non adempia ad una o più delle obbligazioni previste dall’Ordine, dalle Condizioni Generali o dalle Condizioni Speciali e non vi ponga rimedio entro 30 (trenta) giorni consecutivi, inclusi i giorni non lavorativi, dalla notifica di messa in mora da parte di Rittal, fatto salvo il diverso termine di cui all’art. 4.4 e il diritto di risoluzione di cui all’art. 7.2; (ii) risulti in stato di generale insolvenza o sia assoggettato a procedura concorsuale; (iii) sia posto in liquidazione; (iv) ritardi i tempi di consegna stabiliti dall’Ordine, dalle Condizioni Generali o dalle Condizioni Speciali per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi in caso di fornitura di beni, ovvero di 10 (dieci) giorni consecutivi in caso di fornitura di servizi, inclusi i giorni non lavorativi, dalle rispettive scadenze. 2.2 Rittal si riserva il diritto di recedere dall’Ordine in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo ai sensi dell’art. 1373 c.c. ovvero, laddove si tratti di appalto o di subappalto, ai sensi dell’art. 1671 c.c. In ogni caso Rittal corrisponderà al Fornitore quanto eventualmente dovuto in forza delle disposizioni sopra citate nella misura in cui ciò sia ragionevole e giustificato in base alle circostanze. Art. 3 – Perfezionamento dell’Ordine 3.1 Ciascun Ordine sarà considerato vincolante tra le Parti solo se debitamente firmato da un rappresentante autorizzato di Rittal e controfirmato, unitamente alle presenti Condizioni Generali, da un rappresentante del Fornitore munito dei necessari poteri. La trasmissione dell’Ordine e la relativa accettazione potranno avvenire anche mediante PEC. La firma dell’Ordine da parte del Fornitore costituisce formale accettazione dell’Ordine stesso in tutte le sue parti, incluse le eventuali Condizioni Speciali riportate nell’Ordine stesso. Relativamente all’applicazione continuativa delle presenti Condizioni Generali vige il disposto di cui al precedente art. 1.4. 3.2 L’accettazione dell’Ordine da parte del Fornitore deve pervenire a Rittal per iscritto, mediante restituzione dell’Ordine e, in caso di primo ordine, delle Condizioni Generali debitamente sottoscritte dal Fornitore stesso e restituite in originale o a mezzo PEC, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di emissione dell’Ordine. In caso di ordini in conto lavorazione il termine dei 5 (cinque) giorni decorre dalla data di ricezione da parte del Fornitore del materiale oggetto di lavorazione. Trascorso tale termine, Rittal avrà la facoltà di revocare la proposta d’Ordine in qualsiasi momento senza che il Fornitore abbia diritto ad alcun rimborso per gli eventuali costi e/o spese sostenuti. Art. 4 - Termini di consegna – Penale 4.1 Il Fornitore dichiara formalmente di essere consapevole che (i) i termini di consegna dei beni e/o di esecuzione dei servizi inseriti nell’Ordine sono perentori ed inderogabili, (ii) tutto quanto consegnato e/o eseguito dovrà essere esente da vizi, nonché libero da gravami e da eventuali diritti di terzi. FRIEDHELM LOH GROUP 4.2 4.3 4.4 Nel caso in cui un evento di Forza Maggiore comporti un ritardo nei tempi di consegna dei beni e/o di esecuzione dei servizi stabiliti nell’Ordine, il Fornitore ne darà immediata comunicazione per iscritto a Rittal. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a fare tutto il necessario al fine di ridurre e/o recuperare il ritardo causato dall’evento di Forza Maggiore. Nel caso in cui il ritardo nella consegna dei beni e/o nell’esecuzione dei servizi dovuto a un evento di Forza Maggiore superi i 30 (trenta) giorni consecutivi, inclusi i giorni non lavorativi, Rittal avrà la facoltà di risolvere l’Ordine con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore di tale volontà. Consegne anticipate dei beni e/o esecuzioni anticipate dei servizi da parte del Fornitore non saranno accettate senza la preventiva autorizzazione scritta di Rittal e, in ogni caso, non daranno luogo a pagamenti anticipati rispetto ai termini di pagamento previsti nell’Ordine. Tutti i rischi e i costi sostenuti per eventuali consegne anticipate dei beni e/o esecuzioni anticipate dei servizi restano a carico del Fornitore. Per ciascun giorno di ritardo ingiustificato nelle consegne dei beni e/o nell’esecuzione dei servizi, il Fornitore dovrà pagare a Rittal, a titolo di penale per il ritardo, un ammontare pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore dell’Ordine. Nel caso in cui Rittal sia debitrice nei confronti del Fornitore, essa provvederà a trattenere l’importo della suddetta penale dagli importi ancora dovuti al Fornitore. In caso contrario, l’importo della penale dovrà essere pagato dal Fornitore entro 7 (sette) giorni dalla relativa richiesta da parte di Rittal. Le Parti concordano che l’ammontare massimo della penale per ciascuna fornitura non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore dell’Ordine. Tale limite sarà raggiunto allo scadere del 20° (ventesimo) giorno di ritardo. Scaduto tale termine, Rittal avrà la facoltà di risolvere l’Ordine, con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. E’ fatto comunque salvo il diritto di Rittal al risarcimento del danno ulteriore. Ai fini delle presenti disposizioni, si considerano come ritardo ingiustificato anche la consegna di beni e/o l’esecuzione di servizi non conformi alle specifiche di cui all’Ordine. Art. 5 – Ispezioni 5.1 Rittal si riserva il diritto di effettuare ispezioni presso gli stabilimenti del Fornitore al fine di verificare la conformità della Fornitura alle specifiche dell’Ordine, dandone preavviso, anche non scritto, di almeno 2 (due) giorni lavorativi. Le ispezioni saranno effettuate da personale di Rittal eventualmente accompagnato da rappresentanze del Cliente Finale. Dette ispezioni avverranno durante i normali orari di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e al solo fine di verificare l’osservanza di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con l’Ordine. 5.2 A tal fine il Fornitore s’impegna a garantire il diritto di accesso al personale di Rittal, eventualmente accompagnato da rappresentanze del Cliente Finale, in tutte le aree in cui si effettuino le attività oggetto dell’Ordine. Il Fornitore concorda espressamente che: (i) le lavorazioni oggetto dell’Ordine non saranno effettuate in aree riservate in cui l’accesso al personale di Rittal e delle rappresentanze del Cliente Finale sia limitato o negato; (ii) durante le suddette ispezioni sarà garantito accesso a tutta la documentazione relativa alla fornitura. Art. 6 - Imballaggio e spedizione 6.1 I beni oggetto dell’Ordine dovranno essere imballati in conformità alle prescrizioni e alle specifiche indicate nell’Ordine. In ogni caso la qualità dell’imballaggio dovrà essere idonea a prevenire qualsiasi danno ai beni durante il trasporto. 6.2 Qualora nell’Ordine sia prevista la fornitura di beni da consegnare, la consegna sarà regolata secondo lo standard “DDP - Delivery Duty Paid - INCOTERMS 2010”. Il Fornitore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla suddetta regolamentazione e si impegna ad avvertire Rittal e il Trasportatore non appena i beni siano pronti. Art. 7 - Accettazione dei beni e dei servizi 7.1 I beni consegnati e/o i servizi forniti a Rittal, o direttamente al Cliente Finale, in esecuzione dell’Ordine sono soggetti ad ispezione e/o collaudo da parte di Rittal o del Cliente Finale, a seconda delle circostanze, al fine di accertarne la conformità alle specifiche indicate nell’Ordine. I beni e/o i servizi si intendono tacitamente accettati se non sono respinti da Rittal con comunicazione scritta da inviare al Fornitore entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla consegna e/o dall’esecuzione, salvo laddove la consegna e/o l’esecuzione abbia luogo direttamente presso il Cliente Finale, nel qual caso detto termine decorre dalla data di ispezione e/o collaudo effettuato dal Cliente Finale. Tutti i beni consegnati, unitamente a quant’altro fornito in esecuzione dell’Ordine,, diverranno di proprietà di Rittal al momento della relativa accettazione nei termini suddetti. 7.2 In caso di non conformità dei beni consegnati e/o dei servizi forniti rispetto alle specifiche previste nell’Ordine, Rittal ne darà comunicazione per iscritto al Fornitore riservandosi il diritto di procedere in via alternativa come segue: (i) richiedere al Fornitore l’adeguamento dei beni e/o dei servizi alle specifiche previste nell’Ordine ovvero la sostituzione o la nuova prestazione degli stessi, in entrambi i casi entro un termine ragionevole fissato da Rittal o dal Cliente Finale e a spese e rischio del Fornitore; (ii) in caso di inosservanza del termine di cui al precedente punto (i), procedere alla sostituzione o all’adeguamento dei beni e/o servizi alle specifiche previste nell’Ordine direttamente o tramite le prestazioni di un terzo, in ogni caso a spese del Fornitore; (iii) dichiarare risolto l’Ordine in danno del Fornitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. Una volta che abbiano subito le necessarie modifiche, le forniture di beni e/o le prestazioni di servizi saranno nuovamente sottoposte a ispezione e/o collaudo al fine della loro eventuale accettazione da parte di Rittal o del Cliente Finale, a seconda delle circostanze. 7.3 Nel caso in cui vi sia la necessità di rimediare a non conformità dei beni consegnati e/o dei servizi forniti dal Fornitore presso il cliente finale di Rittal nonché presso gli stabilimenti di Rittal, il Fornitore avrà a disposizione 5 (cinque) giorni lavorativi per procedere alla risoluzione, a proprio rischio e spese, della non conformità. Scaduto detto termine, Rittal si riserva il diritto di procedere alla risoluzione della stessa direttamente o tramite terze parti, comunque a spese e rischio del Fornitore. Art. 8 – Garanzia e responsabilità del Fornitore 8.1 Il Fornitore dichiara che le forniture dei beni e dei servizi prestati sono rispondenti alle specifiche indicate nell’Ordine e che sono esenti da vizi occulti o difetti. Il Fornitore s’impegna, inoltre, a garantire il buon funzionamento delle forniture per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi all’accettazione di cui all’art. 7.1 o per un periodo maggiore se il Fornitore è solito applicarlo. Durante il periodo di garanzia il Fornitore s’impegna a riparare o sostituire, nel più breve tempo possibile e a sue spese e rischio, qualsiasi fornitura difettosa FRIEDHELM LOH GROUP 8.2 8.3 8.4 e a rimuovere le cause del malfunzionamento. Nel caso in cui il Fornitore si rifiuti di effettuare l’intervento in garanzia, o non sia in grado di effettuare le sostituzioni o riparazioni necessarie in tempo utile alle esigenze di Rittal e/o del Cliente Finale, Rittal si riserva il diritto di effettuare direttamente, o di far eseguire da terzi, le necessarie riparazioni/sostituzioni, comunque a rischio e spese del Fornitore. La medesima garanzia si applica, con la stessa durata, decorrente dalla relativa fornitura, anche alle parti di ricambio, ai beni sostitutivi e in generale alle riparazioni fornite ed eseguite dal Fornitore in esecuzione della presente garanzia. Il Fornitore sarà in ogni caso considerato responsabile per tutti i danni a beni o persone di Rittal e/o di terzi che siano attribuibili ai suddetti malfunzionamenti o a dolo o negligenza nello svolgimento del servizio. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad indennizzare Rittal e qualsiasi terzo danneggiato per i danni attribuibili ai suddetti malfunzionamenti o a dolo o negligenza nello svolgimento del servizio, nonché a manlevare Rittal in relazione a qualsiasi richiesta di danno di cui essa possa essere chiamata a rispondere a causa di quanto precede. A tale fine il Fornitore si impegna ad assumere su di sé qualsiasi causa intentata nei confronti di Rittal per danni, violazioni di legge o contrattuali direttamente causate da non conformità nella fornitura, intervenendo nei relativi giudizi e non opponendosi all’eventuale richiesta di estromissione di Rittal dal giudizio. Il Fornitore deve informare Rittal di ogni difformità di quanto sia in lavorazione o di quanto sia già consegnato rispetto alle specifiche previste nell’Ordine e/o rispetto ai diversi o ulteriori requisiti indicati da Rittal. La comunicazione della difformità deve avvenire al più tardi entro 24 (ventiquattro) ore dall’identificazione della stessa da parte del Fornitore onde consentire a Rittal di decidere sull’eventuale modifica della fornitura o sull’accettazione dei beni e/o dei servizi non conformi, ovvero sulle diverse azioni correttive che il Fornitore dovrà adottare. Nel caso in cui la difformità sia comunicata a Rittal successivamente all’accettazione dei beni e/o dei servizi, Rittal potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere l’adeguamento dei beni e/o dei servizi ai sensi dell’art. 7.2 o revocarne l’accettazione con conseguente applicazione dell’art. 7.3. Il Fornitore è tenuto a garantire il supporto tecnico e la reperibilità delle parti di ricambio necessarie per la riparazione dei beni oggetto dell’Ordine per un periodo di almeno 5 (cinque) anni successivamente alla scadenza del periodo di garanzia. Art. 9 – Prezzo Il prezzo riportato nell’Ordine è da considerarsi fermo e fisso, nonché comprensivo di tutte le eventuali spese sostenute dal Fornitore per l’esecuzione dell’Ordine stesso e degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali. Art. 10 – Fatturazione 10.1 Le fatture del Fornitore dovranno riportare: (i) i dati del Fornitore, (ii) tutti i dati obbligatori relativi alla bolla di consegna e all’Ordine, (iii) l’eventuale stato di avanzamento delle lavorazioni cui il pagamento si riferisce, così come stabilito nell’Ordine. 10.2 Nel caso in cui la fornitura concerna la prestazione di servizi direttamente al Cliente Finale, la fattura dovrà essere accompagnata dal rapporto relativo agli interventi cui la fattura si riferisce, debitamente compilato e firmato dal Cliente Finale a dimostrazione dell’avvenuta esecuzione dei servizi. In mancanza, Rittal si riserva il diritto di sospendere i pagamenti fino al ricevimento dei rapporti di intervento come richiesto. Art. 11 – Pagamenti 11.1 Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura fine mese (60 gg. d.f.f.m.) salvo diversi accordi tra le parti. La fattura sarà considerata valida e pagabile da parte di Rittal esclusivamente se emessa nel rispetto delle condizioni di cui agli Artt.10.1 e 10.2. Il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura esclusivamente a seguito dell’accettazione delle forniture/servizi ai sensi dell’art. 7.1. Eventuali fatture emesse in mancanza di preventiva accettazione delle forniture/servizi saranno rigettate. Rittal si riserva, inoltre, il diritto di rifiutare il pagamento parziale in caso di esecuzioni parziali della fornitura che non siano state preventivamente concordate per iscritto tra le Parti. 11.2 In caso di appalto o di subappalto, il Fornitore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi in materia assicurativa, previdenziale, fiscale e contributiva connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’Ordine, nonché al puntuale e completo versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’Ordine. Il Fornitore si impegna altresì a mettere a disposizione di Rittal idonea documentazione per la verifica dei suddetti adempimenti da parte del Fornitore stesso e di tutti gli eventuali subappaltatori dei beni e/o servizi oggetto dell’Ordine. Nel caso in cui il Fornitore e/o i suoi subappaltatori risultino inadempienti all’obbligo di attestazione del regolare adempimento degli obblighi di versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, Rittal si riserva il diritto, in forza dell’art. 13-ter del D.L. 83/2012, di sospendere i pagamenti dovuti sino all’esibizione, nei modi consentiti dalla legge, inclusa l’autocertificazione, dell’attestazione dell’avvenuto pagamento degli oneri e dell’imposta suddetti. Rittal si riserva, inoltre, il diritto di adottare nei confronti del Fornitore ogni ulteriore ed opportuno provvedimento consentito dalla legge. Art. 12 - Divieto di cessione - Subfornitori 12.1 Il Fornitore non è autorizzato a cedere a terzi, in tutto o in parte, l’Ordine o i diritti e/o gli obblighi da esso derivanti. 12.2 Le attività oggetto dell’Ordine devono essere eseguite dal Fornitore. L’eventuale ricorso a sub-fornitori dovrà essere previamente concordato per iscritto tra le Parti e gli eventuali subfornitori dovranno essere esplicitamente identificati nell’Ordine. Il Fornitore potrà incaricare uno o più subfornitori in un momento successivo all’Ordine solo se espressamente e preventivamente a ciò autorizzato per iscritto da Rittal. 12.3 Laddove il Fornitore intenda ricorrere a subfornitori e Rittal lo autorizzi, il Fornitore dovrà garantire il rispetto, da parte dei subfornitori selezionati, di tutti i termini e le condizioni di cui all’Ordine, alle Condizioni Generali, alle Condizioni Speciali e a qualsiasi ulteriore e/o diverso accordo tra le Parti relativo all’Ordine. In ogni caso il Fornitore rimarrà responsabile, in via solidale con i subfornitori, della corretta esecuzione dell’Ordine e del corretto adempimento delle Condizioni Generali, delle Condizioni Speciali e di qualsiasi ulteriore e/o diverso accordo tra le Parti relativo all’Ordine. Art. 13 - Materiali forniti da Rittal I disegni e i modelli industriali, così come i progetti, i manuali e tutto quanto eventualmente messo a disposizione da Rittal al Fornitore e/o ai subfornitori e/o ai subappaltatori per l’esecuzione dell’Ordine, indipendentemente dal fatto che rechino o meno i marchi o i segni identificativi di diritti di proprietà intellettuale di Rittal, rimangono di proprietà di Rittal. Quanto messo a disposizione del Fornitore e/o dei subfornitori e/o dei subappaltatori non può quindi essere utilizzato per fini diversi dall’esecuzione degli obblighi contrattuali, né può essere rivelato, diffuso, FRIEDHELM LOH GROUP pubblicato o duplicato dal Fornitore e/o dai subfornitori e/o dai subappaltatori senza la preventiva approvazione scritta da parte di Rittal. Il Fornitore è responsabile del corretto utilizzo di quanto eventualmente messogli a disposizione da Rittal e provvederà a proprie spese alla normale manutenzione. Al completamento delle attività oggetto dell’Ordine, il Fornitore e/o i subfornitori e/o i subappaltatori dovranno restituire tutto quanto messo a loro disposizione da Rittal. Gli obblighi di cui al presente art. 13 si estendono a tempo indeterminato anche oltre la durata dell’Ordine. Art. 14 – Diritti di proprietà intellettuale del Fornitore - Manleva 14.1 Il Fornitore dichiara di poter legalmente disporre di tutti i diritti di proprietà intellettuale necessari all’effettuazione delle forniture di beni e/o servizi oggetto dell’Ordine, nonché di tutte le tecnologie e i mezzi impiegati per produrli. Il Fornitore dichiara, inoltre, di non essere a conoscenza di procedimenti relativi ai diritti di proprietà intellettuale, che siano pendenti o in corso di avvio alla data di stipula dell’Ordine. 14.2 In caso di contenzioso, il Fornitore s’impegna a tenere Rittal indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole. Il Fornitore garantisce che Rittal sarà libera di utilizzare e commercializzare in qualsiasi forma le forniture di beni e/o servizi oggetto dell’Ordine sia in Italia che all’estero. Art. 15 - Diritti di proprietà intellettuale di Rittal Rittal è da considerarsi quale unica titolare di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale che, indipendentemente dalla forma di tutela attuabile, possa nascere dalle prestazioni correlate all’esecuzione dell’Ordine, da chiunque e a qualunque titolo fornite, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale di cui il Fornitore sia già titolare al momento del perfezionamento dell’Ordine. Rittal si riserva, quindi, in via esclusiva la facoltà di sottoporre o meno le eventuali invenzioni o creazioni suddette a brevetto o copyright in Italia e/o all’estero. Il Fornitore si impegna a non avanzare alcuna pretesa con riguardo a dette invenzioni o creazioni e a fornire a Rittal la massima collaborazione per la registrazione in nome di quest’ultima dei relativi diritti di proprietà intellettuale. Art. 16 - Processi speciali Il Fornitore dovrà sottoporre per iscritto a Rittal e/o al Cliente Finale, per la preventiva approvazione scritta, tutti i processi speciali usati dal Fornitore e/o dai suoi eventuali subfornitori nell’esecuzione dell’Ordine. Come “processi speciali” si intende qualsiasi lavorazione che comporti una modifica dei prodotti Rittal e/o dei loro accessori, In ogni caso, e indipendentemente dalle suddette eventuali approvazioni da parte di Rittal e/o del Cliente Finale, il Fornitore resterà l’unico responsabile per la corretta esecuzione dell’Ordine nella sua interezza. Art. 17 - Riservatezza Qualsiasi dato o informazione rivelata da Rittal al Fornitore, anche nel passato, è da ritenersi confidenziale o riservata e dovrà essere trattata come tale. I dati e le informazioni riservate potranno essere utilizzati dal Fornitore solo ai fini dell’esecuzione dell’Ordine e potranno essere rivelati esclusivamente al suo personale che abbia la necessità di conoscerle per i medesimi fini. Tale obbligo si estende a tempo indeterminato anche oltre la durata dell’Ordine. Art. 18 – Etica, sicurezza e dati personali 18.1 Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Rittal allegato all’Ordine e si impegna ad uniformarsi ai principi in esso riportati durante l’esecuzione dell’Ordine. 18.2 Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le attività svolte in Italia tale obbligo include, tra l’altro, l’osservanza della legge 81\2008 e successive modifiche e integrazioni. Ogni violazione delle predette norme di sicurezza e del Codice Etico di Rittal sarà considerata, a tutti gli effetti, grave inadempimento ai fini della eventuale risoluzione dell’Ordine. 18.3 Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e segg. del D. Lgs. 196/2003, Rittal informa il Fornitore che i dati personali e le informazioni concernenti il Fornitore e i suoi dipendenti e/o collaboratori verranno trattate per adempiere gli obblighi derivanti dall’Ordine, dalle presenti Condizioni Generali e/o da esigenze specifiche del cliente finale, nonché per assolvere a tutte le disposizioni di legge e/o amministrative necessarie ai fini dell’esecuzione del relativo rapporto contrattuale. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali del Fornitore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori verrà eseguito mediante idonei strumenti cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in grado di garantire la sicurezza, la segretezza e la confidenzialità degli stessi. Il conferimento dei dati personali del Fornitore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori è facoltativo. Un eventuale rifiuto, ovvero il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete, avrebbe tuttavia come possibili conseguenze: l’impossibilità di dar corso all’Ordine, ovvero di garantire la regolare e tempestiva esecuzione del relativo rapporto contrattuale; la mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei dati personali agli obblighi imposti dalla normativa vigente, ivi compresa quella fiscale. All’interno dell’organizzazione di Rittal, potranno venire a conoscenza dei dati personali del Fornitore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori il titolare e/o il responsabile del trattamento nell’esercizio delle loro funzioni. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, Rittal potrà inoltre avvalersi delle seguenti categorie di soggetti, che potranno parimenti venire a conoscenza dei dati personali del Fornitore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori: enti e/o società controllanti, controllate e/o partecipate da Rittal in Italia e all’estero; soggetti qualificati che forniscano prestazioni o servizi strumentali allo svolgimento delle suddette attività e/o comunque all’adempimento degli obblighi derivanti dall’Ordine e dalle presenti Condizioni Generali quali, ad esempio, banche, imprese ed enti di assicurazione, appaltatori e subappaltatori; consulenti che assistano a vario titolo Rittal con particolare riferimento agli aspetti legali, tributari, previdenziali, contabili, organizzativi; qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge. I dati personali del Fornitore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori non saranno diffusi. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in relazione ai predetti trattamenti, il Fornitore e i suoi dipendenti e/o collaboratori potranno esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196. FRIEDHELM LOH GROUP Titolare del trattamento dei dati personali è Rittal Italia S.p.A., con sede in Vignate (MI), Strada Provinciale Rivoltana, Km 9.5. Responsabile del trattamento è il Sig. Michele Balzano. Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali il Fornitore presta altresì il consenso, laddove richiesto dalle diposizioni di legge vigenti in materia, al trattamento dei propri dati personali e di quelli dei suoi dipendenti e/o collaboratori nei termini e con le finalità su indicati. Art. 19 - Controllo delle esportazioni Il Fornitore è tenuto ad indicare se i beni/servizi/dati/informazioni oggetto dell’Ordine siano sottoposti a qualsivoglia tipo di vincolo relativo all’esportazione, e dovrà trasmettere all’Ufficio Acquisti di Rittal la classificazione di detti beni/servizi/dati/informazioni o parti di essi, sulla base della normativa applicabile. La classificazione dei suddetti beni/servizi/dati/informazioni oggetto dell’Ordine sarà basata sulle norme di esportazione applicabili nel Paese di origine degli stessi e negli altri Paesi coinvolti qualora componenti di altra origine siano incorporati nell’oggetto della fornitura. Qualora l’oggetto dell’Ordine sia sottoposto a vincoli relativi all’esportazione, il Fornitore è obbligato ad ottenere e trasmettere a Rittal, nel più breve tempo possibile e comunque prima della consegna e/o dell’esecuzione dei servizi, tutte le autorizzazioni governative e le eventuali licenze necessarie. Il Fornitore dovrà tempestivamente notificare a Rittal ogni modificazione della regolamentazione relativa all’esportazione dei beni/servizi/dati/informazioni oggetto dell’Ordine, allo scopo di permettere ogni più opportuna verifica circa i possibili impatti di queste modificazioni sulla fornitura. In ogni caso, il Fornitore resterà l’unico responsabile per la corretta esecuzione dell’Ordine nella sua interezza. Art. 20 – Assicurazioni 20.1 Laddove le caratteristiche della fornitura e/o la prassi del mercato lo richiedano, il Fornitore dovrà stipulare e/o mantenere attive per tutta la durata dell’Ordine idonee polizze assicurative presso primarie compagnie di assicurazione a copertura di tutti i rischi connessi all’esatta esecuzione dell’Ordine e agli obblighi nei confronti dei propri dipendenti e terzi (infortuni, danno ai fabbricati e interruzione dell’attività, responsabilità civile verso terzi, responsabilità professionale, responsabilità da prodotto, ecc.). Su richiesta di Rittal il Fornitore sarà tenuto a dimostrare l’esistenza delle predette coperture assicurative mediante consegna di copia delle relative polizze. 20.2 In caso di subappalto al Fornitore di opere e/o servizi di cui Rittal sia appaltatore, il Fornitore dovrà stipulare idonee polizze assicurative presso primarie compagnie di assicurazione a copertura di tutti i rischi connessi all’esatta esecuzione dell’Ordine e agli obblighi nei confronti dei propri dipendenti e terzi (infortuni, danno ai fabbricati e interruzione dell’attività, responsabilità civile verso terzi, responsabilità professionale, responsabilità da prodotto, ecc.), aventi almeno le stesse coperture e lo stesso massimale richiesto a Rittal dal Cliente Finale /committente. Art. 21 – Environmental protection Il Fornitore garantisce la scrupolosa osservanza di tutte le leggi e i regolamenti nazionali ed europei applicabili in materia di igiene e tutela dell’ambiente ed è tenuto ad informare Rittal qualora i beni oggetto della fornitura contengano sostanze pericolose, tossiche, nocive o inquinanti, fornendo le relative istruzioni per il trattamento, l’immagazzinamento e lo smaltimento delle predette merci e materiali. Art. 22 - Legge applicabile e Foro competente L’esecuzione e l’interpretazione dell’Ordine, delle Condizioni Generali, delle Condizioni Speciali e di qualsiasi ulteriore e/o diverso accordo tra le Parti relativo all’Ordine sono sottoposte alle leggi della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia relativa all’Ordine, alle Condizioni Generali, alle Condizioni Speciali e a qualsiasi ulteriore e/o diverso accordo tra le Parti relativo all’Ordine sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. Luogo e data ________________ (il Fornitore) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di aver preso visione, di aver ben compreso e di approvare espressamente le seguenti disposizioni delle presenti Condizioni Generali: art. 2 – Risoluzione e recesso; Art. 4 - Termini di consegna – Penale; Art. 7 - Accettazione dei beni e dei servizi; Art. 8 – Garanzia e responsabilità del Fornitore; Art. 11 – Pagamenti; Art. 12 - Divieto di cessione – Subfornitori; Art. 13 - Materiali forniti da Rittal; Art. 15 - Diritti di proprietà intellettuale di Rittal; Art. 22 - Legge applicabile e Foro competente. Luogo e data ____________________ (il Fornitore) FRIEDHELM LOH GROUP