Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi

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Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi
Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi
Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati da Rittal S.p.A. presso il Fornitore. Le disposizioni di
seguito riportate si applicano sia agli acquisti di beni sia agli acquisti di servizi, salvo laddove l’oggetto della fornitura renda le specifiche
disposizioni applicabili solo all’uno o all’altro tipo di prestazione. Le presenti Condizioni Generali si applicano anche nel caso in cui la
consegna dei beni e/o la fornitura dei servizi avvenga direttamente presso il Cliente Finale di Rittal S.p.A..
Definizioni
Rittal: indica Rittal S.p.A.
Ordine: indica qualsiasi ordine d’acquisto di beni e/o servizi emesso da Rittal nei confronti del Fornitore.
Cliente Finale: è il cliente di Rittal a cui sono destinati i beni e/o i servizi oggetto della fornitura.
Condizioni Generali: sono le presenti condizioni generali d’acquisto di beni e servizi.
Condizioni Speciali: sono le eventuali condizioni d’acquisto riportate sull’Ordine, o ad esso allegate, al fine di disciplinare esigenze
specifiche della fornitura oggetto dell’Ordine.
Fornitore: è il soggetto giuridico verso cui l’Ordine è emesso.
Forza Maggiore: è qualunque evento che, eccedendo le possibilità di controllo e previsione delle Parti e nonostante queste abbiano adottato la
massima diligenza, influisce negativamente sulla fornitura.
Parte/i: sono Rittal e il Fornitore.
Trasportatore: indica la società di trasporti/spedizioni prescelta per il trasporto dei beni oggetto dell’Ordine.
Art. 1 - Condizioni Generali – Applicazione – Modifica - Validità
1.1
Le presenti Condizioni Generali, insieme con le eventuali Condizioni Speciali riportate nell’Ordine, costituiscono parte integrante e
sostanziale dell’Ordine stesso. In caso di conflitto, le Condizioni Speciali prevalgono sulle disposizioni delle presenti Condizioni
Generali con esse incompatibili.
1.2
Ogni eventuale e successiva modifica dell’Ordine, delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Speciali dovrà essere
effettuata per iscritto e dovrà essere debitamente controfirmata da un rappresentante di ciascuna Parte munito di adeguati poteri. Ciò
potrà aver luogo anche mediante trasmissione della proposta di modifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) seguita
dall’accettazione trasmessa via PEC. In caso contrario, essa sarà considerata nulla e inefficace e non sarà, pertanto, applicata.
1.3
Ogni eventuale rinunzia a far valere i propri diritti da parte di Rittal, anche se reiterata, non è da considerare un precedente e non
costituisce, pertanto, né deroga né causa di invalidità delle Condizioni Generali e/o delle Condizioni Speciali e/o dell’Ordine.
1.4
Una volta sottoscritte dal Fornitore, le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti gli acquisti di beni e/o servizi successivamente
effettuati da Rittal presso il medesimo Fornitore fino a quando le presenti Condizioni Generali siano eventualmente modificate e tale
modifica sia debitamente sottoscritta dal Fornitore. Non è pertanto necessario procedere alla specifica sottoscrizione delle presenti
Condizioni Generali da parte del Fornitore in occasione di ciascun Ordine presso il medesimo Fornitore.
Art. 2 - Risoluzione e recesso
2.1 Rittal potrà risolvere l’Ordine, con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta
al Fornitore di tale volontà, fermo restando il diritto di Rittal al risarcimento del danno nel caso in cui il Fornitore: (i) non adempia ad
una o più delle obbligazioni previste dall’Ordine, dalle Condizioni Generali o dalle Condizioni Speciali e non vi ponga rimedio entro 30
(trenta) giorni consecutivi, inclusi i giorni non lavorativi, dalla notifica di messa in mora da parte di Rittal, fatto salvo il diverso termine
di cui all’art. 4.4 e il diritto di risoluzione di cui all’art. 7.2; (ii) risulti in stato di generale insolvenza o sia assoggettato a procedura
concorsuale; (iii) sia posto in liquidazione; (iv) ritardi i tempi di consegna stabiliti dall’Ordine, dalle Condizioni Generali o dalle
Condizioni Speciali per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi in caso di fornitura di beni, ovvero di 10 (dieci) giorni consecutivi in
caso di fornitura di servizi, inclusi i giorni non lavorativi, dalle rispettive scadenze.
2.2 Rittal si riserva il diritto di recedere dall’Ordine in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo ai sensi dell’art. 1373 c.c. ovvero, laddove
si tratti di appalto o di subappalto, ai sensi dell’art. 1671 c.c. In ogni caso Rittal corrisponderà al Fornitore quanto eventualmente dovuto
in forza delle disposizioni sopra citate nella misura in cui ciò sia ragionevole e giustificato in base alle circostanze.
Art. 3 – Perfezionamento dell’Ordine
3.1 Ciascun Ordine sarà considerato vincolante tra le Parti solo se debitamente firmato da un rappresentante autorizzato di Rittal e
controfirmato, unitamente alle presenti Condizioni Generali, da un rappresentante del Fornitore munito dei necessari poteri. La
trasmissione dell’Ordine e la relativa accettazione potranno avvenire anche mediante PEC. La firma dell’Ordine da parte del Fornitore
costituisce formale accettazione dell’Ordine stesso in tutte le sue parti, incluse le eventuali Condizioni Speciali riportate nell’Ordine
stesso. Relativamente all’applicazione continuativa delle presenti Condizioni Generali vige il disposto di cui al precedente art. 1.4.
3.2 L’accettazione dell’Ordine da parte del Fornitore deve pervenire a Rittal per iscritto, mediante restituzione dell’Ordine e, in caso di
primo ordine, delle Condizioni Generali debitamente sottoscritte dal Fornitore stesso e restituite in originale o a mezzo PEC, entro 5
(cinque) giorni lavorativi dalla data di emissione dell’Ordine. In caso di ordini in conto lavorazione il termine dei 5 (cinque) giorni
decorre dalla data di ricezione da parte del Fornitore del materiale oggetto di lavorazione. Trascorso tale termine, Rittal avrà la facoltà di
revocare la proposta d’Ordine in qualsiasi momento senza che il Fornitore abbia diritto ad alcun rimborso per gli eventuali costi e/o
spese sostenuti.
Art. 4 - Termini di consegna – Penale
4.1 Il Fornitore dichiara formalmente di essere consapevole che (i) i termini di consegna dei beni e/o di esecuzione dei servizi inseriti
nell’Ordine sono perentori ed inderogabili, (ii) tutto quanto consegnato e/o eseguito dovrà essere esente da vizi, nonché libero da
gravami e da eventuali diritti di terzi.
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4.4
Nel caso in cui un evento di Forza Maggiore comporti un ritardo nei tempi di consegna dei beni e/o di esecuzione dei servizi stabiliti
nell’Ordine, il Fornitore ne darà immediata comunicazione per iscritto a Rittal. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a fare tutto il
necessario al fine di ridurre e/o recuperare il ritardo causato dall’evento di Forza Maggiore. Nel caso in cui il ritardo nella consegna dei
beni e/o nell’esecuzione dei servizi dovuto a un evento di Forza Maggiore superi i 30 (trenta) giorni consecutivi, inclusi i giorni non
lavorativi, Rittal avrà la facoltà di risolvere l’Ordine con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. mediante semplice
comunicazione scritta al Fornitore di tale volontà.
Consegne anticipate dei beni e/o esecuzioni anticipate dei servizi da parte del Fornitore non saranno accettate senza la preventiva
autorizzazione scritta di Rittal e, in ogni caso, non daranno luogo a pagamenti anticipati rispetto ai termini di pagamento previsti
nell’Ordine. Tutti i rischi e i costi sostenuti per eventuali consegne anticipate dei beni e/o esecuzioni anticipate dei servizi restano a
carico del Fornitore.
Per ciascun giorno di ritardo ingiustificato nelle consegne dei beni e/o nell’esecuzione dei servizi, il Fornitore dovrà pagare a Rittal, a
titolo di penale per il ritardo, un ammontare pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore dell’Ordine. Nel caso in cui Rittal
sia debitrice nei confronti del Fornitore, essa provvederà a trattenere l’importo della suddetta penale dagli importi ancora dovuti al
Fornitore. In caso contrario, l’importo della penale dovrà essere pagato dal Fornitore entro 7 (sette) giorni dalla relativa richiesta da
parte di Rittal. Le Parti concordano che l’ammontare massimo della penale per ciascuna fornitura non potrà superare il 10% (dieci per
cento) del valore dell’Ordine. Tale limite sarà raggiunto allo scadere del 20° (ventesimo) giorno di ritardo. Scaduto tale termine, Rittal
avrà la facoltà di risolvere l’Ordine, con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 c.c.. E’ fatto comunque salvo il diritto di Rittal al risarcimento del danno ulteriore. Ai fini delle presenti disposizioni, si
considerano come ritardo ingiustificato anche la consegna di beni e/o l’esecuzione di servizi non conformi alle specifiche di cui
all’Ordine.
Art. 5 – Ispezioni
5.1 Rittal si riserva il diritto di effettuare ispezioni presso gli stabilimenti del Fornitore al fine di verificare la conformità della Fornitura alle
specifiche dell’Ordine, dandone preavviso, anche non scritto, di almeno 2 (due) giorni lavorativi. Le ispezioni saranno effettuate da
personale di Rittal eventualmente accompagnato da rappresentanze del Cliente Finale. Dette ispezioni avverranno durante i normali
orari di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e al solo fine di verificare
l’osservanza di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con l’Ordine.
5.2 A tal fine il Fornitore s’impegna a garantire il diritto di accesso al personale di Rittal, eventualmente accompagnato da rappresentanze
del Cliente Finale, in tutte le aree in cui si effettuino le attività oggetto dell’Ordine. Il Fornitore concorda espressamente che: (i) le
lavorazioni oggetto dell’Ordine non saranno effettuate in aree riservate in cui l’accesso al personale di Rittal e delle rappresentanze del
Cliente Finale sia limitato o negato; (ii) durante le suddette ispezioni sarà garantito accesso a tutta la documentazione relativa alla
fornitura.
Art. 6 - Imballaggio e spedizione
6.1 I beni oggetto dell’Ordine dovranno essere imballati in conformità alle prescrizioni e alle specifiche indicate nell’Ordine. In ogni caso la
qualità dell’imballaggio dovrà essere idonea a prevenire qualsiasi danno ai beni durante il trasporto.
6.2 Qualora nell’Ordine sia prevista la fornitura di beni da consegnare, la consegna sarà regolata secondo lo standard “DDP - Delivery Duty
Paid - INCOTERMS 2010”. Il Fornitore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla suddetta regolamentazione e si impegna ad
avvertire Rittal e il Trasportatore non appena i beni siano pronti.
Art. 7 - Accettazione dei beni e dei servizi
7.1 I beni consegnati e/o i servizi forniti a Rittal, o direttamente al Cliente Finale, in esecuzione dell’Ordine sono soggetti ad ispezione e/o
collaudo da parte di Rittal o del Cliente Finale, a seconda delle circostanze, al fine di accertarne la conformità alle specifiche indicate
nell’Ordine. I beni e/o i servizi si intendono tacitamente accettati se non sono respinti da Rittal con comunicazione scritta da inviare al
Fornitore entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla consegna e/o dall’esecuzione, salvo laddove la consegna e/o l’esecuzione abbia luogo
direttamente presso il Cliente Finale, nel qual caso detto termine decorre dalla data di ispezione e/o collaudo effettuato dal Cliente
Finale. Tutti i beni consegnati, unitamente a quant’altro fornito in esecuzione dell’Ordine,, diverranno di proprietà di Rittal al momento
della relativa accettazione nei termini suddetti.
7.2 In caso di non conformità dei beni consegnati e/o dei servizi forniti rispetto alle specifiche previste nell’Ordine, Rittal ne darà
comunicazione per iscritto al Fornitore riservandosi il diritto di procedere in via alternativa come segue: (i) richiedere al Fornitore
l’adeguamento dei beni e/o dei servizi alle specifiche previste nell’Ordine ovvero la sostituzione o la nuova prestazione degli stessi, in
entrambi i casi entro un termine ragionevole fissato da Rittal o dal Cliente Finale e a spese e rischio del Fornitore; (ii) in caso di
inosservanza del termine di cui al precedente punto (i), procedere alla sostituzione o all’adeguamento dei beni e/o servizi alle specifiche
previste nell’Ordine direttamente o tramite le prestazioni di un terzo, in ogni caso a spese del Fornitore; (iii) dichiarare risolto l’Ordine
in danno del Fornitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. Una volta che abbiano subito le necessarie modifiche, le forniture di
beni e/o le prestazioni di servizi saranno nuovamente sottoposte a ispezione e/o collaudo al fine della loro eventuale accettazione da
parte di Rittal o del Cliente Finale, a seconda delle circostanze.
7.3 Nel caso in cui vi sia la necessità di rimediare a non conformità dei beni consegnati e/o dei servizi forniti dal Fornitore presso il cliente
finale di Rittal nonché presso gli stabilimenti di Rittal, il Fornitore avrà a disposizione 5 (cinque) giorni lavorativi per procedere alla
risoluzione, a proprio rischio e spese, della non conformità. Scaduto detto termine, Rittal si riserva il diritto di procedere alla risoluzione
della stessa direttamente o tramite terze parti, comunque a spese e rischio del Fornitore.
Art. 8 – Garanzia e responsabilità del Fornitore
8.1 Il Fornitore dichiara che le forniture dei beni e dei servizi prestati sono rispondenti alle specifiche indicate nell’Ordine e che sono esenti
da vizi occulti o difetti. Il Fornitore s’impegna, inoltre, a garantire il buon funzionamento delle forniture per un periodo di 12 (dodici)
mesi successivi all’accettazione di cui all’art. 7.1 o per un periodo maggiore se il Fornitore è solito applicarlo. Durante il periodo di
garanzia il Fornitore s’impegna a riparare o sostituire, nel più breve tempo possibile e a sue spese e rischio, qualsiasi fornitura difettosa
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e a rimuovere le cause del malfunzionamento. Nel caso in cui il Fornitore si rifiuti di effettuare l’intervento in garanzia, o non sia in
grado di effettuare le sostituzioni o riparazioni necessarie in tempo utile alle esigenze di Rittal e/o del Cliente Finale, Rittal si riserva il
diritto di effettuare direttamente, o di far eseguire da terzi, le necessarie riparazioni/sostituzioni, comunque a rischio e spese del
Fornitore. La medesima garanzia si applica, con la stessa durata, decorrente dalla relativa fornitura, anche alle parti di ricambio, ai beni
sostitutivi e in generale alle riparazioni fornite ed eseguite dal Fornitore in esecuzione della presente garanzia.
Il Fornitore sarà in ogni caso considerato responsabile per tutti i danni a beni o persone di Rittal e/o di terzi che siano attribuibili ai
suddetti malfunzionamenti o a dolo o negligenza nello svolgimento del servizio. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad indennizzare Rittal
e qualsiasi terzo danneggiato per i danni attribuibili ai suddetti malfunzionamenti o a dolo o negligenza nello svolgimento del servizio,
nonché a manlevare Rittal in relazione a qualsiasi richiesta di danno di cui essa possa essere chiamata a rispondere a causa di quanto
precede. A tale fine il Fornitore si impegna ad assumere su di sé qualsiasi causa intentata nei confronti di Rittal per danni, violazioni di
legge o contrattuali direttamente causate da non conformità nella fornitura, intervenendo nei relativi giudizi e non opponendosi
all’eventuale richiesta di estromissione di Rittal dal giudizio.
Il Fornitore deve informare Rittal di ogni difformità di quanto sia in lavorazione o di quanto sia già consegnato rispetto alle specifiche
previste nell’Ordine e/o rispetto ai diversi o ulteriori requisiti indicati da Rittal. La comunicazione della difformità deve avvenire al più
tardi entro 24 (ventiquattro) ore dall’identificazione della stessa da parte del Fornitore onde consentire a Rittal di decidere sull’eventuale
modifica della fornitura o sull’accettazione dei beni e/o dei servizi non conformi, ovvero sulle diverse azioni correttive che il Fornitore
dovrà adottare. Nel caso in cui la difformità sia comunicata a Rittal successivamente all’accettazione dei beni e/o dei servizi, Rittal
potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere l’adeguamento dei beni e/o dei servizi ai sensi dell’art. 7.2 o revocarne l’accettazione con
conseguente applicazione dell’art. 7.3.
Il Fornitore è tenuto a garantire il supporto tecnico e la reperibilità delle parti di ricambio necessarie per la riparazione dei beni oggetto
dell’Ordine per un periodo di almeno 5 (cinque) anni successivamente alla scadenza del periodo di garanzia.
Art. 9 – Prezzo
Il prezzo riportato nell’Ordine è da considerarsi fermo e fisso, nonché comprensivo di tutte le eventuali spese sostenute dal Fornitore per
l’esecuzione dell’Ordine stesso e degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali.
Art. 10 – Fatturazione
10.1
Le fatture del Fornitore dovranno riportare: (i) i dati del Fornitore, (ii) tutti i dati obbligatori relativi alla bolla di consegna e
all’Ordine, (iii) l’eventuale stato di avanzamento delle lavorazioni cui il pagamento si riferisce, così come stabilito nell’Ordine.
10.2
Nel caso in cui la fornitura concerna la prestazione di servizi direttamente al Cliente Finale, la fattura dovrà essere accompagnata dal
rapporto relativo agli interventi cui la fattura si riferisce, debitamente compilato e firmato dal Cliente Finale a dimostrazione
dell’avvenuta esecuzione dei servizi. In mancanza, Rittal si riserva il diritto di sospendere i pagamenti fino al ricevimento dei rapporti
di intervento come richiesto.
Art. 11 – Pagamenti
11.1
Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura fine mese (60 gg. d.f.f.m.) salvo diversi accordi tra
le parti. La fattura sarà considerata valida e pagabile da parte di Rittal esclusivamente se emessa nel rispetto delle condizioni di cui
agli Artt.10.1 e 10.2. Il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura esclusivamente a seguito dell’accettazione delle forniture/servizi
ai sensi dell’art. 7.1. Eventuali fatture emesse in mancanza di preventiva accettazione delle forniture/servizi saranno rigettate. Rittal si
riserva, inoltre, il diritto di rifiutare il pagamento parziale in caso di esecuzioni parziali della fornitura che non siano state
preventivamente concordate per iscritto tra le Parti.
11.2
In caso di appalto o di subappalto, il Fornitore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi in materia assicurativa, previdenziale,
fiscale e contributiva connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’Ordine, nonché al puntuale e completo
versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’Ordine. Il Fornitore si
impegna altresì a mettere a disposizione di Rittal idonea documentazione per la verifica dei suddetti adempimenti da parte del
Fornitore stesso e di tutti gli eventuali subappaltatori dei beni e/o servizi oggetto dell’Ordine. Nel caso in cui il Fornitore e/o i suoi
subappaltatori risultino inadempienti all’obbligo di attestazione del regolare adempimento degli obblighi di versamento all'erario delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, Rittal si riserva il diritto, in forza
dell’art. 13-ter del D.L. 83/2012, di sospendere i pagamenti dovuti sino all’esibizione, nei modi consentiti dalla legge, inclusa
l’autocertificazione, dell’attestazione dell’avvenuto pagamento degli oneri e dell’imposta suddetti. Rittal si riserva, inoltre, il diritto di
adottare nei confronti del Fornitore ogni ulteriore ed opportuno provvedimento consentito dalla legge.
Art. 12 - Divieto di cessione - Subfornitori
12.1
Il Fornitore non è autorizzato a cedere a terzi, in tutto o in parte, l’Ordine o i diritti e/o gli obblighi da esso derivanti.
12.2
Le attività oggetto dell’Ordine devono essere eseguite dal Fornitore. L’eventuale ricorso a sub-fornitori dovrà essere previamente
concordato per iscritto tra le Parti e gli eventuali subfornitori dovranno essere esplicitamente identificati nell’Ordine. Il Fornitore
potrà incaricare uno o più subfornitori in un momento successivo all’Ordine solo se espressamente e preventivamente a ciò
autorizzato per iscritto da Rittal.
12.3
Laddove il Fornitore intenda ricorrere a subfornitori e Rittal lo autorizzi, il Fornitore dovrà garantire il rispetto, da parte dei
subfornitori selezionati, di tutti i termini e le condizioni di cui all’Ordine, alle Condizioni Generali, alle Condizioni Speciali e a
qualsiasi ulteriore e/o diverso accordo tra le Parti relativo all’Ordine. In ogni caso il Fornitore rimarrà responsabile, in via solidale con
i subfornitori, della corretta esecuzione dell’Ordine e del corretto adempimento delle Condizioni Generali, delle Condizioni Speciali e
di qualsiasi ulteriore e/o diverso accordo tra le Parti relativo all’Ordine.
Art. 13 - Materiali forniti da Rittal
I disegni e i modelli industriali, così come i progetti, i manuali e tutto quanto eventualmente messo a disposizione da Rittal al Fornitore e/o ai
subfornitori e/o ai subappaltatori per l’esecuzione dell’Ordine, indipendentemente dal fatto che rechino o meno i marchi o i segni identificativi
di diritti di proprietà intellettuale di Rittal, rimangono di proprietà di Rittal. Quanto messo a disposizione del Fornitore e/o dei subfornitori e/o
dei subappaltatori non può quindi essere utilizzato per fini diversi dall’esecuzione degli obblighi contrattuali, né può essere rivelato, diffuso,
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pubblicato o duplicato dal Fornitore e/o dai subfornitori e/o dai subappaltatori senza la preventiva approvazione scritta da parte di Rittal. Il
Fornitore è responsabile del corretto utilizzo di quanto eventualmente messogli a disposizione da Rittal e provvederà a proprie spese alla
normale manutenzione. Al completamento delle attività oggetto dell’Ordine, il Fornitore e/o i subfornitori e/o i subappaltatori dovranno
restituire tutto quanto messo a loro disposizione da Rittal. Gli obblighi di cui al presente art. 13 si estendono a tempo indeterminato anche oltre
la durata dell’Ordine.
Art. 14 – Diritti di proprietà intellettuale del Fornitore - Manleva
14.1
Il Fornitore dichiara di poter legalmente disporre di tutti i diritti di proprietà intellettuale necessari all’effettuazione delle forniture di
beni e/o servizi oggetto dell’Ordine, nonché di tutte le tecnologie e i mezzi impiegati per produrli. Il Fornitore dichiara, inoltre, di non
essere a conoscenza di procedimenti relativi ai diritti di proprietà intellettuale, che siano pendenti o in corso di avvio alla data di
stipula dell’Ordine.
14.2
In caso di contenzioso, il Fornitore s’impegna a tenere Rittal indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole. Il Fornitore garantisce
che Rittal sarà libera di utilizzare e commercializzare in qualsiasi forma le forniture di beni e/o servizi oggetto dell’Ordine sia in Italia
che all’estero.
Art. 15 - Diritti di proprietà intellettuale di Rittal
Rittal è da considerarsi quale unica titolare di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale che, indipendentemente dalla forma di tutela attuabile,
possa nascere dalle prestazioni correlate all’esecuzione dell’Ordine, da chiunque e a qualunque titolo fornite, fatti salvi i diritti di proprietà
intellettuale di cui il Fornitore sia già titolare al momento del perfezionamento dell’Ordine. Rittal si riserva, quindi, in via esclusiva la facoltà
di sottoporre o meno le eventuali invenzioni o creazioni suddette a brevetto o copyright in Italia e/o all’estero. Il Fornitore si impegna a non
avanzare alcuna pretesa con riguardo a dette invenzioni o creazioni e a fornire a Rittal la massima collaborazione per la registrazione in nome
di quest’ultima dei relativi diritti di proprietà intellettuale.
Art. 16 - Processi speciali
Il Fornitore dovrà sottoporre per iscritto a Rittal e/o al Cliente Finale, per la preventiva approvazione scritta, tutti i processi speciali usati dal
Fornitore e/o dai suoi eventuali subfornitori nell’esecuzione dell’Ordine. Come “processi speciali” si intende qualsiasi lavorazione che
comporti una modifica dei prodotti Rittal e/o dei loro accessori, In ogni caso, e indipendentemente dalle suddette eventuali approvazioni da
parte di Rittal e/o del Cliente Finale, il Fornitore resterà l’unico responsabile per la corretta esecuzione dell’Ordine nella sua interezza.
Art. 17 - Riservatezza
Qualsiasi dato o informazione rivelata da Rittal al Fornitore, anche nel passato, è da ritenersi confidenziale o riservata e dovrà essere trattata
come tale. I dati e le informazioni riservate potranno essere utilizzati dal Fornitore solo ai fini dell’esecuzione dell’Ordine e potranno essere
rivelati esclusivamente al suo personale che abbia la necessità di conoscerle per i medesimi fini. Tale obbligo si estende a tempo indeterminato
anche oltre la durata dell’Ordine.
Art. 18 – Etica, sicurezza e dati personali
18.1
Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Rittal allegato all’Ordine e si impegna ad uniformarsi ai principi in
esso riportati durante l’esecuzione dell’Ordine.
18.2
Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le attività svolte
in Italia tale obbligo include, tra l’altro, l’osservanza della legge 81\2008 e successive modifiche e integrazioni. Ogni violazione delle
predette norme di sicurezza e del Codice Etico di Rittal sarà considerata, a tutti gli effetti, grave inadempimento ai fini della eventuale
risoluzione dell’Ordine.
18.3
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e segg. del D. Lgs. 196/2003, Rittal informa il Fornitore che i dati personali e le
informazioni concernenti il Fornitore e i suoi dipendenti e/o collaboratori verranno trattate per adempiere gli obblighi derivanti
dall’Ordine, dalle presenti Condizioni Generali e/o da esigenze specifiche del cliente finale, nonché per assolvere a tutte le
disposizioni di legge e/o amministrative necessarie ai fini dell’esecuzione del relativo rapporto contrattuale. In relazione alle indicate
finalità, il trattamento dei dati personali del Fornitore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori verrà eseguito mediante idonei strumenti
cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in grado di garantire la sicurezza, la
segretezza e la confidenzialità degli stessi. Il conferimento dei dati personali del Fornitore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori è
facoltativo. Un eventuale rifiuto, ovvero il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete, avrebbe tuttavia come possibili
conseguenze:
 l’impossibilità di dar corso all’Ordine, ovvero di garantire la regolare e tempestiva esecuzione del relativo rapporto contrattuale;
 la mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei dati personali agli obblighi imposti dalla normativa vigente, ivi compresa
quella fiscale.
All’interno dell’organizzazione di Rittal, potranno venire a conoscenza dei dati personali del Fornitore e dei suoi dipendenti e/o
collaboratori il titolare e/o il responsabile del trattamento nell’esercizio delle loro funzioni. Nel perseguimento delle finalità di cui
sopra, Rittal potrà inoltre avvalersi delle seguenti categorie di soggetti, che potranno parimenti venire a conoscenza dei dati personali
del Fornitore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori: enti e/o società controllanti, controllate e/o partecipate da Rittal in Italia e
all’estero; soggetti qualificati che forniscano prestazioni o servizi strumentali allo svolgimento delle suddette attività e/o comunque
all’adempimento degli obblighi derivanti dall’Ordine e dalle presenti Condizioni Generali quali, ad esempio, banche, imprese ed enti
di assicurazione, appaltatori e subappaltatori; consulenti che assistano a vario titolo Rittal con particolare riferimento agli aspetti
legali, tributari, previdenziali, contabili, organizzativi; qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad
un’espressa disposizione di legge.
I dati personali del Fornitore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori non saranno diffusi.
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in relazione ai predetti trattamenti, il Fornitore e i suoi dipendenti e/o
collaboratori potranno esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196.
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Titolare del trattamento dei dati personali è Rittal Italia S.p.A., con sede in Vignate (MI), Strada Provinciale Rivoltana, Km 9.5.
Responsabile del trattamento è il Sig. Michele Balzano.
Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali il Fornitore presta altresì il consenso, laddove richiesto dalle diposizioni di
legge vigenti in materia, al trattamento dei propri dati personali e di quelli dei suoi dipendenti e/o collaboratori nei termini e con le
finalità su indicati.
Art. 19 - Controllo delle esportazioni
Il Fornitore è tenuto ad indicare se i beni/servizi/dati/informazioni oggetto dell’Ordine siano sottoposti a qualsivoglia tipo di vincolo relativo
all’esportazione, e dovrà trasmettere all’Ufficio Acquisti di Rittal la classificazione di detti beni/servizi/dati/informazioni o parti di essi, sulla
base della normativa applicabile. La classificazione dei suddetti beni/servizi/dati/informazioni oggetto dell’Ordine sarà basata sulle norme di
esportazione applicabili nel Paese di origine degli stessi e negli altri Paesi coinvolti qualora componenti di altra origine siano incorporati
nell’oggetto della fornitura. Qualora l’oggetto dell’Ordine sia sottoposto a vincoli relativi all’esportazione, il Fornitore è obbligato ad ottenere
e trasmettere a Rittal, nel più breve tempo possibile e comunque prima della consegna e/o dell’esecuzione dei servizi, tutte le autorizzazioni
governative e le eventuali licenze necessarie. Il Fornitore dovrà tempestivamente notificare a Rittal ogni modificazione della regolamentazione
relativa all’esportazione dei beni/servizi/dati/informazioni oggetto dell’Ordine, allo scopo di permettere ogni più opportuna verifica circa i
possibili impatti di queste modificazioni sulla fornitura. In ogni caso, il Fornitore resterà l’unico responsabile per la corretta esecuzione
dell’Ordine nella sua interezza.
Art. 20 – Assicurazioni
20.1
Laddove le caratteristiche della fornitura e/o la prassi del mercato lo richiedano, il Fornitore dovrà stipulare e/o mantenere attive per
tutta la durata dell’Ordine idonee polizze assicurative presso primarie compagnie di assicurazione a copertura di tutti i rischi connessi
all’esatta esecuzione dell’Ordine e agli obblighi nei confronti dei propri dipendenti e terzi (infortuni, danno ai fabbricati e interruzione
dell’attività, responsabilità civile verso terzi, responsabilità professionale, responsabilità da prodotto, ecc.). Su richiesta di Rittal il
Fornitore sarà tenuto a dimostrare l’esistenza delle predette coperture assicurative mediante consegna di copia delle relative polizze.
20.2
In caso di subappalto al Fornitore di opere e/o servizi di cui Rittal sia appaltatore, il Fornitore dovrà stipulare idonee polizze
assicurative presso primarie compagnie di assicurazione a copertura di tutti i rischi connessi all’esatta esecuzione dell’Ordine e agli
obblighi nei confronti dei propri dipendenti e terzi (infortuni, danno ai fabbricati e interruzione dell’attività, responsabilità civile verso
terzi, responsabilità professionale, responsabilità da prodotto, ecc.), aventi almeno le stesse coperture e lo stesso massimale richiesto a
Rittal dal Cliente Finale /committente.
Art. 21 – Environmental protection
Il Fornitore garantisce la scrupolosa osservanza di tutte le leggi e i regolamenti nazionali ed europei applicabili in materia di igiene e tutela
dell’ambiente ed è tenuto ad informare Rittal qualora i beni oggetto della fornitura contengano sostanze pericolose, tossiche, nocive o
inquinanti, fornendo le relative istruzioni per il trattamento, l’immagazzinamento e lo smaltimento delle predette merci e materiali.
Art. 22 - Legge applicabile e Foro competente
L’esecuzione e l’interpretazione dell’Ordine, delle Condizioni Generali, delle Condizioni Speciali e di qualsiasi ulteriore e/o diverso accordo
tra le Parti relativo all’Ordine sono sottoposte alle leggi della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia relativa all’Ordine, alle
Condizioni Generali, alle Condizioni Speciali e a qualsiasi ulteriore e/o diverso accordo tra le Parti relativo all’Ordine sarà competente in via
esclusiva il Foro di Milano.
Luogo e data
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(il Fornitore)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di aver preso visione, di aver ben compreso e di approvare espressamente le
seguenti disposizioni delle presenti Condizioni Generali: art. 2 – Risoluzione e recesso; Art. 4 - Termini di consegna – Penale; Art. 7 - Accettazione
dei beni e dei servizi; Art. 8 – Garanzia e responsabilità del Fornitore; Art. 11 – Pagamenti; Art. 12 - Divieto di cessione – Subfornitori; Art. 13
- Materiali forniti da Rittal; Art. 15 - Diritti di proprietà intellettuale di Rittal; Art. 22 - Legge applicabile e Foro competente.
Luogo e data
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(il Fornitore)
FRIEDHELM LOH GROUP