occupazioni temporanee

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occupazioni temporanee
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COMUNE DI MESSINA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
Approvato, con “emendamenti”, con
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17/C del 31 Marzo 2001
Integrato e modificato con
Deliberazione n° 39/C del 2 Agosto 2002
e con
Deliberazione n° 9/C del 20/03/2008
2
TITOLO I
Articolo 1
Articolo 2
TITOLO II
Capo I
Capo II
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
DISPOSIZIONI GENERALI
Ambito e scopo del Regolamento
Definizioni
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- PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
- OCCUPAZIONI
Articolo 3
Articolo 4
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
-
Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
Tipi particolari di occupazioni
- IL PROCEDIMENTO
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Richiesta di occupazione e ufficio competente
Istruttoria della richiesta
Contenuto e rilascio della concessione e deposito cauzionale
Rinuncia alla richiesta di occupazione
Tipologia dei manufatti realizzabili
Titolarità della concessione
Durata rinnovo e disdetta della concessione
Obblighi del titolare della concessione
Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di
interesse pubblico della concessione
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Revoca per causa imputabile al concessionario e decadenza
della concessione
15
Limiti delle occupazioni
15 bis Occupazioni temporanee per cantieri
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Occupazioni abusive
TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE
Capo I
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
- ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE
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Capo II
Articolo 22
Articolo 23
Istituzione ed oggetto del canone di concessione
Classificazione del suolo pubblico
Determinazione del canone
Modalità di applicazione del canone
Soggetto passivo
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
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15
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pag.
pag.
17
17
- AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Agevolazioni
Non assoggettabilità
3
TITOLO IV
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
- ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E
CONTENZIOSO
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Accertamento dell'entrata
Versamento per occupazioni temporanee
Versamento per occupazioni permanenti
Rateizzazioni
Riscossione coattiva
Rimborsi
Penalità per ritardato pagamento del canone
Sanzioni
Contenzioso
pag.
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pag.
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18
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pag.
pag.
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ALLEGATI
pag.
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PLANIMETRIA
pag.
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 33
Articolo 34
LEGENDA -
Disposizioni finali
Disposizioni transitorie
GRAFIA
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17/C del 31 Marzo 2001.
Deliberazione n° 39/C del 2 Agosto 2002.
Deliberazione n° 9/C del 20/03/2008.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento.
l.
Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446
e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina le occupazioni di spazi ed aree
pubbliche come definiti nell'articolo 2, le modalità di rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di
concessione, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.
2.
Il Regolamento, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs.vo citato, istituisce e disciplina il Canone per
occupazione spazi ed aree pubbliche, la misura dello stesso, le modalità di versamento e di
riscossione anche coattiva, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione
d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3.
Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del
Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e
senza aver pagato il canone di occupazione.
4.
Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le occupazioni dei beni immobili
appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree
cimiteriali e mercatali disciplinate da appositi regolamenti.
Articolo 2 - Definizioni.
l.
Ai fini del presente Regolamento, si intendono:
•
per “canone”, il corrispettivo dovuto al Comune per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
•
per "occupazione" o "occupare", la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di
suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all’uso
generale della collettività;
•
per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione
suddetta;
•
per "suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti,
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate
a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle
quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico
passaggio.
TITOLO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
Capo I - OCCUPAZIONI
Articolo 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.
l.
Qualsiasi occupazione come sopra definita di spazi e di aree pubbliche, deve essere
preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
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2.
Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell’applicazione del canone, i tratti di strade
statali, regionali o provinciali situati all’interno del centro abitato.
3.
Ai soli fini della durata dell’atto amministrativo concessorio e delle modalità di pagamento del
canone, si distingue tra occupazioni permanenti o temporanee:
a)
sono permanenti le occupazioni di carattere continuativo, aventi durata non inferiore all'anno,
comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché le occupazioni non
continuative ma con ricorrenza almeno settimanale e di durata non inferiore all'anno, e le
stagionali da parte di commercianti su area pubblica;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti ma non
continuative, e che comunque non comportino rilevanti modificazioni dell’area pubblica.
Articolo 4 - Tipi particolari di occupazioni.
l.
Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si
applicano le disposizioni relative in materia. Il Comune con Ordinanza Sindacale individua le
aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
2.
Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in
genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai
competenti uffici tecnici.
3.
Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle
autorizzazioni, se necessarie, o al parere degli uffici dell’Edilizia Privata.
4.
Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti e modalità di
ottenimento dalla specifica normativa legislativa e regolamentare in materia pubblicitaria. Il
canone per l'occupazione è determinato applicando la tariffa base per i metri lineari della
proiezione a terra dello strumento pubblicitario, fermo restando la necessità di presentare
apposita domanda di concessione per quelle a bandiera o aggettanti su suolo pubblico.
5.
Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e non superiori all'ora determinate
dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico a allo scarico delle merci, nonché per le
occupazioni da parte di commercianti su suolo pubblico itineranti, sempre ché le une e le altre
non intralcino il traffico. Il carico e lo scarico delle merci dovrà comunque essere effettuato
nei seguenti orari 6.00 - 8.00, 14.00 - 16.00, 20.30 - 24.00; Il Sindaco, sentita la Ripartizione
Viabilità, potrà con apposita Ordinanza derogare dai criteri e dagli orari sopra indicati in
relazione a zone determinate.
6.
E' consentita l'occupazione di aree comunali prima del conseguimento del formale
provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per
provvedere all’esecuzione dei lavori di estrema urgenza. In tale caso, l'interessato deve dare
preventiva comunicazione dell'avvenuta occupazione, oltre a presentare la relativa domanda;
l'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e,
quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le
sanzioni con obbligo di immediata liberazione dell'area.
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Capo II - IL PROCEDIMENTO
Articolo 5 - Richiesta di occupazione ed ufficio competente.
1.
Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui alle definizioni, deve
presentare tramite Protocollo Generale apposita domanda alla Direzione Dipartimentale 10
Demanio e Patrimonio, secondo la modulistica predisposta dall'ufficio, volta ad ottenere il
rilascio dell'atto di concessione; la domanda deve essere inoltrata anche se l’occupazione è
esente dal pagamento del canone; per le occupazioni su aree che influiscono direttamente od
indirettamente sulla circolazione stradale e pedonale non si può prescindere dal parere del
Comando del Corpo di Polizia Municipale.
2.
Rispetto alla data di inizio dell’occupazione la domanda va presentata in tempo utile a
consentire la conclusione del procedimento entro i termini previsti per lo svolgimento del
Procedimento Amministrativo, termine questo fissato in giorni 90 per le occupazioni
permanenti ed in giorni 45 per le occupazioni temporanee, salvo quanto disposto per le
occupazioni d’urgenza. In caso di convenzionamento i termini di cui sopra si intendono di
giorni 180.
3.
La domanda, redatta in carta legale e debitamente sottoscritta, deve contenere:
a)
nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l’indicazione delle generalità,
residenza o domicilio legale e del codice fiscale “o partita iva”;
b)
nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la
sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o
dell'amministratore anche di fatto;
c)
l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la
relativa misura di superficie o estensione lineare;
d)
l'oggetto dell’occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di
svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità
d'uso dell'area;
e)
la durata e la frequenza dell’occupazione;
f)
la ricevuta comprovante il versamento delle spese d’istruzione della pratica, ammontanti a
£. 200.000 per le occupazioni permanenti e a £. 100.000 per le occupazioni temporanee;
4.
La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
a) Relazione illustrativa delle aree che s’intendono occupare e delle eventuali opere che si
intendono realizzare, completo di calcolo delle superfici da occupare e relative aree di
pertinenza;
b)
(omissis)
c)
(omissis)
d)
(omissis)
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e) Planimetria d’insieme, nella medesima scala o maggiore della planimetria di cui al punto d),
quotata ed orientata, dove si rappresenta, nelle sue linee, dimensioni, quote generali, altezza e
distanze, delle eventuali opere da realizzare, unitamente alle coerenze ed eventuali opere del
sottosuolo;
f)
Elaborati progettuali delle opere esistenti o da realizzare redatti in conformità all’art. 3 del
Regolamento Edilizio Comunale;
g) Foto d’insieme a colori della zona interessata, ed esauriente documentazione fotografica dello
stato di fatto di eventuali manufatti esistenti;
h)
Autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti, su occupazioni o manufatti esistenti;
i) Eventuali autorizzazioni o allacci alla rete fognaria, idrica, Enel, Sip, ecc.
Gli elaborati di cui ai punti a), c) omissis, d) omissis, e), f), g) e h) dovranno essere presentati in
nove copie, redatti da tecnico abilitato all’esercizio della professione.
5.
Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda
compresi gli elementi d’identificazione d’eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso,
qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.
Articolo 6 - Istruttoria della richiesta.
1.
La domanda di occupazione “temporanea e permanente” deve essere presentata alla Direzione
Dipartimentale 10 Demanio e Patrimonio, la quale intraprende la procedura istruttoria; nel
caso in cui sia presentata ad un ufficio diverso, lo stesso dovrà trasmetterla alla Direzione
Dipartimentale 10 Demanio e Patrimonio, “ad esclusione delle autorizzazioni al commercio
ambulante su suolo pubblico in quanto disciplinate da appositi regolamenti”.
2.
L'ufficio acquisisce, anche tramite conferenza di servizio, i pareri previsti dalla vigente
normativa in ordine al tipo di occupazione richiesta.
3.
In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente
disposto da altre norme specifiche costituisce condizione di priorità la data di presentazione
della domanda ed il numero di protocollo generale.
4.
Qualora l'occupazione di suolo pubblico realizzi il presupposto per l'imposizione di un tributo,
al fine di favorire l'unitarietà del procedimento, questo dovrà prevedere fasi di integrazione e
collaborazione col settore competente che a sua volta verificherà che i soggetti cui è imposto
un tributo non realizzino anche occupazione di suolo pubblico.
5.
Relativamente alla conclusione dei procedimenti di cui al presente articolo, si applicano le
norme del "Regolamento per lo svolgimento del procedimento amministrativo".
6.
In caso di richiesta di occupazione temporanea, il richiedente che integra i documenti di cui
all’art. 5 con una perizia giurata a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza
dell’occupazione al presente regolamento, alla normativa vigente, alle direttive
dell’amministrazione comunale in materia di arredo urbano, nonché la congruità del canone
versato, potrà procedere all’occupazione con concessione autoassentita dopo giorni 20 dalla
presentazione dell’istanza completa del versamento del canone.
L’ufficio procederà alla verifica delle occupazioni autoassentite, su un campione massimo del
30% delle istanze così pervenute.
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7. L’istruttoria per il rilascio delle concessioni di occupazione suolo non potrà essere avviata se
il richiedente è debitore di somme per occupazione suolo ed eventuali sanzioni con
l’Amministrazione Comunale.
Articolo 7 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale.
l.
In base ai risultati dell'istruttoria, il dirigente rilascia o nega la concessione con
provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.
2.
L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l’utilizzazione dell'area
pubblica e deve contenere:
a)
gli elementi identificativi della concessione, l’ammontare del canone e dell’eventuale
cauzione;
b)
le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione,
nonché la superficie e la misura dello spazio da occupare;
c)
la durata della concessione, con il relativo termine iniziale e finale, e la frequenza
dell'occupazione;
3.
Il Comune “deve” pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fidejussione
bancaria o assicurativa, di importo pari al doppio del valore delle opere da installare o nella
diversa misura fissata dall’Ufficio Tecnico qualora:
•
l'occupazione comporti la modificazione dell'area occupata, con conseguente obbligo del
ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
•
dall’occupazione possano eventualmente derivare danni al demanio comunale.
L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente in misura comunque non inferiore al canone
determinato; lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alle verifiche tecniche relative al
ripristino dello stato dei luoghi.
4.
Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di terzi; il Dirigente effettua le valutazioni
necessarie per il rilascio degli atti di cui si tratta, secondo criteri d’imparzialità, nonché
sulla base dei pareri espressi dagli altri uffici e degli indirizzi impartiti in materia
dall’Amministrazione Comunale.
5.
Sono a carico del concessionario tutte le spese per la redazione e registrazione dell’atto.
Articolo 8 - Rinuncia alla richiesta di occupazione.
l.
La richiesta di occupazione completa nei suoi elementi dà avvio al procedimento
amministrativo per il rilascio della concessione di suolo.
2.
Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere tale provvedimento, deve rappresentare in
forma scritta la sua volontà almeno 15 giorni prima della data d’inizio dell’occupazione
richiesta allo stesso ufficio cui era rivolta la domanda, al fine d’interrompere il procedimento.
3.
In caso contrario sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata all'emanazione del
provvedimento, fatta salva la dimostrazione che l'occupazione non è avvenuta per motivi di
forza maggiore.
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Articolo 9 - Tipologia dei manufatti realizzabili.
1.
(omissis)
I manufatti, quali chioschi edicole, da installarsi sul suolo pubblico dovranno essere realizzati
con strutture in ghisa di colore ferro battuto antico o ghisa per le parti metalliche, con divieto
d’impiego di materiale plastico per tamponature; la copertura dovrà essere a padiglione con
gronde ad altezza max. di mt. 3; dovranno altresì essere appoggiate od imbullonate e non
potranno essere collocate con strutture fisse sul suolo pubblico.
2.
(omissis)
I manufatti non potranno superare la superficie massima di mq. 20, con altezza di mt. 3 alla
gronda. I chioschi potranno essere in aderenza o distanza minima di mt. 3; in relazione al
luogo d’installazione il manufatto non dovrà impedire o comunque compromettere la visibilità
di monumenti, edifici di particolare pregio e paesaggi, e dovrà comunque essere garantita
intorno al manufatto la possibilità di effettuare la pulizia per evitare condizioni antigieniche. I
manufatti e le distese di sedie e tavoli con ombrelloni siti nel raggio di metri 100 di
monumenti od edifici di particolare pregio e paesaggi potranno essere collocati soltanto previa
autorizzazione della sovrintendenza ai beni culturali della città di Messina.
3.
(omissis)
In casi specifici, singolarmente valutati in considerazione delle speciali condizioni
d’ampiezza delle aree pubbliche d’intervento, le misure di cui al superiore comma potranno
essere motivatamente derogate con determina dirigenziale. Sono fatti salvi i progetti
predisposti dall’Amministrazione Comunale in occasione della realizzazione della tramvia.
4.
Le edicole ed i chioschi, entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento,
dovranno essere adeguati alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sono fatti salvi i progetti
predisposti dall’Amministrazione Comunale in occasione della realizzazione della tramvia. I
titolari delle concessioni che realizzeranno i manufatti su modelli progettuali predisposti dalla
Civica Amministrazione, saranno esentati dal pagamento del canone per il biennio successivo
alla data d’ultimazione dei lavori, come specificato nella Norma Transitoria.
Articolo 10 - Titolarità della concessione.
1.
La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub
concessione; salvo i casi in cui è diversamente stabilito dalla Legge, la concessione
d’occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per
successione a causa di morte.
2.
La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l’attività autorizzata, e
comunque nel rispetto dell’eventuali prescrizioni fatte.
3.
E’ ammessa la successione nell’atto concessorio solo in caso di subingresso nella titolarità
dell’esercizio di attività commerciale, e nel rispetto della vigente normativa; in questi casi il
Comune rilascia un nuovo atto concessorio identico nei contenuti ad eccezione della titolarità.
Articolo 11 - Durata rinnovo e disdetta della concessione.
1.
Il periodo di validità delle concessioni è di norma quello richiesto, per una durata comunque
non superiore “9” anni; tuttavia in ragione d’interessi di carattere generale ed/o organizzativo
il Dirigente competente può stabilirne una diversa durata; i provvedimenti di concessione per
occupazioni permanenti possono essere rinnovati alla scadenza mentre le concessioni
temporanee non possono essere prorogate, salvo giustificato motivo.
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2.
Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve
inoltrare apposita richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza.
3.
Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea deve presentare
domanda di proroga all'ufficio competente almeno 15 giorni prima della scadenza della
concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
Articolo 12 - Obblighi del titolare della concessione.
1.
Il concessionario deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della
concessione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a
terzi per effetto dell'occupazione.
2.
Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
b) di mantenere in condizioni d’ordine e pulizia l'area che occupa;
c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come
era in origine, rimuovendo anche le opere installate; in mancanza, vi provvede il Comune con
addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione;
d)
di versare il canone alle scadenze fissate.
3.
I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con
attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura dei negozi e provvedere
alla pulizia del medesimo.
4.
Nell’esecuzione dei lavori connessi all’occupazione concessa, il concessionario deve
osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli
usi e consuetudini locali. In ogni caso il concessionario deve:
a)
evitare di cagionare danni a terzi con opere o manomissioni realizzate a qualunque
titolo, non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione; ogni
responsabilità per danni a terzi è ad esclusivo carico del titolare della concessione o
dell’autorizzazione;
b)
evitare scarichi e depositi di materiali sull'area Pubblica non consentiti dall'Autorità
Comunale;
c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere
alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od
imposte dall’autorità sanitaria;
d)
collocare ripari adatti, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati
e predisporre mezzi atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.
Articolo 13 - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
1.
Il Comune, con Delibera di Giunta su proposta motivata del Dirigente, può modificare,
sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato
ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere
tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.
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2.
La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di
forza maggiore da' diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della
sospensione.
3.
La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione
proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto
dell'occupazione ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza
interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
4.
Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione,
questa potrà essere rilasciata per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di
rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.
Articolo 14 - Revoca per causa imputabile al concessionario e decadenza della concessione.
1.
La concessione viene inoltre revocata:
a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni
imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai
regolamenti;
b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali
diritti dovuti;
c) per violazione delle norme di cui all'articolo 10, relative al divieto di sub concessione ed alle
modalità di subingresso nell'uso del bene concesso, ovvero per violazione delle norme di cui
all'articolo 12, relativo agli obblighi del concessionario;
d) per uso improprio o diverso dell’occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la
concessione;
2.
Il concessionario decade dal diritto di occupazione:
a) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5
giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nella concessione;
b) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 30
giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
3.
La decadenza e la revoca non comportano restituzione, nemmeno parziale, del canone versato,
ne' esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione; nei casi
di revoca di cui al comma 1 sarà altresì dovuta una penale pari ad 1 annualità del canone.
La pronuncia di decadenza o di revoca comporta la cessazione degli effetti del provvedimento
concessorio dal momento in cui viene emessa dal dirigente competente che dispone i termini
e le modalità di sgombero; le eventuali inadempienze potranno essere accertate dall’ufficio
competente o dal Corpo di Polizia Municipale.
Articolo 15 - Limiti delle occupazioni - Ed esclusioni.
1.
Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada,
l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della meta' della larghezza del
marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre ché rimanga libera una zona
per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è
consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il solo
passaggio pedonale; restano comunque salvi i diritti dei terzi.
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2.
All'interno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del Codice della
Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada,
limitatamente alle occupazioni legittime già esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei
marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita
una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente
capacita' motoria, e comunque sia garantita una larghezza non inferiore a mt. 2 dal ciglio del
marciapiede o da eventuali strutture allocate in prossimità di detto ciglio (pali
dell’illuminazione, segnaletica e quant’altro).
3.
Rimangono tassativamente escluse da tale provvedimento normativo le vie d’accesso agli
svincoli autostradali, poiché queste sono da considerarsi dei naturali prolungamenti degli
stessi, sulle quali è vietata l’occupazione sia temporanea che permanente del suolo pubblico,
marciapiedi compresi.
4.
Sono altresì tassativamente vietate le occupazioni, a qualsiasi titolo, sulle carreggiate stradali
aperte al libero transito veicolare con esclusioni dei lavori pubblici e privati.
5.
Al fine di regolarizzare le strutture esistenti, quali chioschi ed edicole, l’Amministrazione,
previo parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale e dei Settori Viabilità e Strade ed
Impianti, potrà autorizzare la realizzazione a cura e spese del richiedente di strutture
permanenti o temporanee di estensione del marciapiede - anche sopprimendo le zone destinate
a parcheggio - in modo da assicurare sufficiente spazio per il transito pedonale; a cura e spese
del richiedente potrà altresì essere autorizzato, previo parere dei Settori ed Enti competenti, lo
spostamento di pali per l’illuminazione, segnaletica e quant’altro necessario per assicurare il
transito pedonale. Sono ammesse deroghe per le occupazioni temporanee, sulle carreggiate
stradali, nei periodi che vanno dal 15 giugno al 15 settembre, dal 10 dicembre al 10 gennaio e
nelle settimane pre e post Pasqua, semprecchè le stesse siano chiuse al transito veicolare e sia
garantito un percorso alternativo, anche con pedane provvisorie, per i portatori di handicap.
6.
Sono altresì tassativamente vietate le occupazioni realizzate, a qualsiasi titolo, sulle
carreggiate compresi i marciapiedi, piazze e slarghi, per la collocazione di manufatti stabili o
smontabili utilizzati quale ampliamenti di attività per vetrine, sbalzi ecc.
7.
Nelle piazze Duomo, Cairoli ed Unione Europea, nonché nelle vie C. Colombo,
Lepanto, S. Giacomo, Loggia dei Mercanti e nella Galleria Vittorio Emanuele II,
l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche è consentita solo ed esclusivamente per:
i)
posa in opera di cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da
aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività
strumentali ai servizi medesimi;
ii) interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione, come definiti alle lettere a) e d) del comma 1, articolo 3
del DPR 380/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia;
iii) traslochi;
iv) propaganda relativa esclusivamente a consultazioni elettorali o a referendum effettuata da
partiti politici, appartenenti alle liste elettorali, associazioni promotrici. Le concessioni
potranno pertanto essere richieste solo ed esclusivamente tra le date di convocazione dei
comizi elettorali e di chiusura della campagna elettorale;
13
v)
attività gestite da strutture appartenenti all’Amministrazione comunale o ad altri enti della
pubblica Amministrazione. Per strutture appartenenti all’Amministrazione Comunale si
intendono quelle presenti nel documento “Organigramma del comune di Messina”,
pubblicato sul sito web dello stessi; gli enti della pubblica Amministrazione sono elencati al
comma 2 dell’articolo 1 del D. Lgs.vo 165/2001. La gestione dell’attività per la quale si
consente l’occupazione deve essere comunque interamente riconducibile ad enti della
pubblica amministrazione; sono pertanto escluse iniziative nelle quali il coinvolgimento di
enti della pubblica amministrazione sia limitato ad attività di patrocinio o sponsor.
Nelle stesse piazze Duomo, Cairoli ed Unione Europea, nonché nelle vie C. Colombo,
Lepanto, S. Giacomo, Loggia dei Mercanti e nella Galleria Vittorio Emanuele II, sono altresì
vietati l’esercizio del commercio e la diffusione della pubblicità in forma itinerante, anche se
effettuati con le modalità seguenti:
vi) soste inferiori ad un’ora (o per il tempo strettamente necessario a servire la clientela o
esporre le informazioni);
vii) utilizzo di veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza ulteriori occupazioni di suolo
pubblico mediante esposizione di merce e/o di impianti pubblicitari e senza intralciare la
libera circolazione di pedoni ed autoveicoli.
I procedimenti relativi alle concessioni che siano comprese nelle fattispecie indicate ai punti i) e v)
del presente comma saranno svolti secondo quanto previsto dal regolamento comunale per il
rilascio delle concessioni e per l’applicazione del canone di spazi ed aree pubbliche attualmente
vigente.
Articolo 15 bis - Occupazioni temporanee per cantieri
1.
Alle imprese edilizie e’ rilasciata un’unica autorizzazione per l’occupazione temporanea del
suolo pubblico per la superficie e la durata corrispondente ai lavori indicati
nell’autorizzazione o concessione edilizia o per quelli inferiori richiesti dall’interessato.
2.
L’autorizzazione, rilasciata previa esibizione della concessione od autorizzazione edilizia in
aggiunta alla documentazione di cui all’art. 5 e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dagli
uffici competenti per assicurare l’incolumità dei passanti (quali tettoie, camminamenti protetti
ecc.) potrà prevedere la possibilità di effettuare manovre ed interventi con mezzi d’opera - per
periodi non superiori ad otto ore giornaliere e nel rispetto del Codice della Strada - previa
comunicazione da depositare almeno 72 h prima presso il comando del Corpo di Polizia
Municipale; resta ferma la possibilità per l’Amministrazione - per comprovati motivi
d’interesse pubblico o di viabilità ed anche durante l’esecuzione degli interventi - di vietare
gli stessi o di prescriverne speciali modalità d’esecuzione.
Articolo 16 - Occupazioni abusive.
l.
Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale o comunque in
difformità alla stessa.
2.
Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di
scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca,
di sospensione o d’estinzione della medesima, nonché le occupazioni realizzate in eccedenza
rispetto alle misure contenute nell'atto di concessione.
14
3.
L’accertamento delle occupazioni abusive, nonché delle violazioni a quanto disposto dal
presente regolamento, viene effettuato attraverso:
1)
apposito documento, ovvero verbale, compilato da personale appartenente:
• al Corpo della Polizia Municipale, a cura del quale sarà notificato al soggetto occupante;
• al Dipartimento Patrimonio e Demanio, che lo inoltrerà per mezzo di plico raccomandato;
2)
richiesta redatta dall’occupante di fatto.
Ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs.vo 15 Dicembre 1997, n° 446, comma 3, lettera g), il titolare
dell’occupazione abusiva viene equiparato al concessionario. In entrambi i casi previsti ai
precedenti punti 1 e 2, il Dipartimento Patrimonio e Demanio notifica al concessionario:
• l’entità del canone dovuto e l’applicazione delle sanzioni secondo quanto disposto al
successivo articolo 31;
• L’esito dell’istruttoria di cui all’articolo 5.
L’eventuale procedimento relativo alla rimozione dei materiali e/o la demolizione dei manufatti,
nonché il ripristino delle aree e spazi pubblici abusivamente occupati è istruito dai Dipartimenti
Patrimonio e Demanio, Mobilità Urbana e Viabilità, Tutela del Territorio e dal Corpo della Polizia
Municipale, secondo le rispettive competenze ed in accordo a quanto stabilito nel verbale della
riunione del 10/05/2006, avente per oggetto “adempimenti e competenze in materia di occupazione
suolo pubblico”.
4.
Resta comunque a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o
molestia arrecati a terzi a causa dell’occupazione.
5.
Ai procedimenti inerenti la richiesta di concessione per occupazione permanente o
temporanea di spazi ed aree pubbliche non si applica l’istituto del silenzio - assenso, previsto
dalla legge n° 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, eccettuati i casi
previsti al comma 6 dell’art. 4, l’occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree
pubbliche realizzata in assenza della relativa concessione è da considerarsi abusiva, ai sensi
del precedente comma 1.
TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE
Capo I - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE
Articolo 17 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione.
1.
L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e
sottostanti, appartenenti al Demanio ed al Patrimonio indisponibile del Comune, comprese le
aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per l'imposizione del
pagamento di un canone in base a tariffa in capo al soggetto occupante; ove esista atto
concessorio, il canone è determinato nel medesimo e obbligato è il titolare dell'atto di
concessione.
2.
E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private,
soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
15
Articolo 18
Classificazione del suolo pubblico
l.
Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi
soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie,
ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza,
desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali
e densità di traffico pedonale e veicolare.
2.
I coefficienti moltiplicatori relativi alle tre categorie sono i seguenti:
CATEGORIA 1° - Coefficiente 1
CATEGORIA 2° - Coefficiente 0,6
CATEGORIA 3° - Coefficiente 0,4
3.
La classificazione di cui al comma 1, descritta nell'allegato che fa parte integrante del
presente Regolamento, potrà essere aggiornata all’occorrenza, con deliberazione “del
Consiglio Comunale” in via analogica.
Articolo 19 - Determinazione del canone.
1.
Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente
relativo alla categoria dell’ubicazione, per il moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie di
occupazione, per la misura dell’occupazione e per la sua durata.
Per i mercati giornalieri non permanenti, la tariffa base sarà applicata per l’effettiva durata
dell’occupazione che non potrà, comunque, essere inferiore alle sei ore giornaliere.
2.
La misura base della tariffa del canone per l'occupazione è fissata in 0,20 Euro pari a £. 387 al
metro quadrato o lineare al giorno; detto importo, che va rivalutato annualmente secondo gli
indici Istat, va altresì applicato alle aree asservite e può essere modificato con deliberazione
da emanarsi in sede di bilancio di previsione.
3.
I coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico ritraibile
dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come
segue:
OCCUPAZIONI PERMANENTI
PARCHEGGI
CHIOSCHI, EDICOLE E SIMILI
IMPIANTI PUBBLICITARI
BANCHI DI VENDITA IL MART. VEN. SAB. E DOM.
BANCHI DI VENDITA IL LUN. MERC. GIOV.
MOSTRE ESTERNE AI NEGOZI
TAXI
OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO E LINEE AEREE
VEDI ART. 63 D. LGS N° 446 E SUCC. MODIF.
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE
FRECCE DI INDICAZIONE
BATTERIE DI FRECCE DI INDICAZIONE
OCCUPAZIONI DIVERSE DA QUELLE SOPRAELENCATE
TENDE AGGETTANTI
TENDE A GAZEBO
GAZEBO (struttura aperta da tutti i lati)
VETRINE, O SIMILARI SU SPAZI PUBBLICI
coefficiente
0,3
“2”
3
1
0,7
1
“0,1”
0,4
0.3
1,5
1
0,3
1
1
5
16
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
CANTIERI EDILI
BANCHI DI VENDITA IL MART. VEN. SAB. E DOM.
BANCHI DI VENDITA IL LUN. MERC. GIOV.
SPETTACOLO VIAGGIANTE
DISTESE DI SEDIE E TAVOLI CON O SENZA OMBRELLONI
STRISCIONI E CARTELLI MOBILI PUBBLICITARI
PARCHEGGI
FRECCE DI INDICAZIONE
TRASLOCHI
TETTOIE A COPERTURE DI DISTESE NON ATTIVE
OCCUPAZIONI VARIE
TENDE AGGETTANTI
TENDE A GAZEBO
GAZEBO (struttura aperta da tutti i lati)
VETRINE, O SIMILARI SU SPAZI PUBBLICI
coefficiente
3
1
0,7
0,7
1
5
1
0,5
5
0,3
1
0,3
1
1
5
Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone.
1.
Il canone è commisurato alla superficie “effettivamente” occupata espressa in metri quadrati o
lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2.
Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di
riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato.
3.
Per gli impianti pubblicitari l'arrotondamento delle frazioni si effettua al mezzo metro lineare
superiore.
4.
Le occupazioni, effettuate dallo stesso titolare, omogenee per finalità, caratteristiche,
dimensioni ed ubicazione necessitano di un unico atto concessorio e l'applicazione del canone
si effettua sulla somma delle singole superfici.
5.
Le occupazioni con distributori di carburante pagano solo il canone calcolato con riferimento
alla superficie del suolo e non anche l'occupazione del sottosuolo con cisterne ed altro.
6.
Se l'occupazione temporanea o permanente è interrotta per causa di forza maggiore o per fatto
del Comune, il rimborso o l'abbuono competono per il periodo effettivo di mancata
utilizzazione.
7.
Nel caso di occupazioni derivanti da specifiche convenzioni con l'Amministrazione o di
occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si
applica il canone previsto dal Regolamento; “il canone non si applica, altresì, per le
superfici destinate a servizi di pubblica utilità”.
8.
Per le occupazioni relative ai passi carrabili è dovuto un canone di Euro 200,00 - pari a
£. 387.254 - per anno solare da corrispondersi entro il primo trimestre di ogni anno ovvero
prima del rilascio della relativa autorizzazione; per i passi carrabili di lunghezza superiore a
tre metri il canone e’maggiorato di Euro 100,00 per ogni metro o frazione di esso. L’omesso
pagamento del canone comporta la decadenza di diritto della relativa autorizzazione, fatta
salva comunque l’applicazione delle relative sanzioni per abusiva occupazione nel caso di
persistente utilizzo del passo carrabile.
17
Articolo 21 - Soggetto passivo.
l.
Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questo,
dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al
pagamento del canone.
2.
In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo
di solidarietà.
Capo II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Articolo 22 - Agevolazioni
l.
La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 mq è
calcolata in ragione del 10%.
2.
Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono
conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli
ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.
3.
Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata
regolarmente autorizzata.
Articolo 23 - Non assoggettabilità.
1.
Non sono soggette al canone di concessione e spese d’istruzione pratica:
a)
le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro
Consorzi ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, punto f) del
D. Lgs.vo 15.12.1997 n° 446, nonché le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici
di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal
Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1986, n° 917, per iniziative aventi finalità di
assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta corrispondenti al tempo
strettamente necessario a servire il consumatore e, comunque, le occupazioni che si
protraggono per non più di un'ora e che non intralcino la circolazione oppure quelle che, in
relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro
quadrato o lineare;
c)
le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico debitamente autorizzate con festoni, addobbi,
luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a
delimitazione di spazi;
d)
le occupazioni occasionali debitamente autorizzate con fiori e piante ornamentali, effettuate in
occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi;
e)
le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in
concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse
assegnati;
f)
(omissis);
18
g) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS - di
cui all’art.10 del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n° 460, a condizione che le stesse
risultino iscritte nell’Anagrafe Unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze;
h)
E’ altresì concessa l’esenzione del pagamento per un massimo di mesi sei dall’inizio
dell’occupazione, per i lavori di manutenzione straordinaria, restauro o recupero conservativo
dei prospetti degli edifici esistenti.
La non assoggettabilità delle occupazioni di cui ai precedenti punti non opera nel caso di
occupazione realizzata senza la prescritta concessione.
TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI
CONTENZIOSO
E
Articolo 24 - Accertamento dell'entrata.
l.
In caso di occupazione abusiva o di ritardati o mancati pagamenti, il responsabile del
procedimento compie l'attività necessaria al fine dell'applicazione delle sanzioni e delle
penalità connesse alla violazione del patto sottoscritto.
Articolo 25 - Versamento per occupazioni temporanee.
l.
Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della
concessione, in unica soluzione per tutto il periodo di durata dell'occupazione o secondo una
rateizzazione, con i presupposti e le modalità previste nell'articolo 27.
2.
Al fine di snellire le operazioni di riscossione e la tempestiva occupazione dei posteggi con
banchi di vendita, la quantificazione del canone in occasione delle assegnazioni giornaliere è
effettuata forfettariamente e viene fissata in £. 25.000 giornaliere.
3.
Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a
£. 20.000, fermo restando l’obbligo di presentazione della domanda ed il pagamento delle
spese d’istruzione della pratica.
Articolo 26 - Versamento per Occupazioni Permanenti.
1.
Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno
solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale, salvo il caso di rateizzazione di cui
all'art. 27.
2.
Per il primo anno di concessione il pagamento deve essere effettuato prima del rilascio
dell'atto concessorio, la cui consegna è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto
pagamento, salvo i casi di rateizzazione.
3.
Per le occupazioni permanenti, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello
di rilascio della concessione o di accertamento dell’occupazione deve essere effettuato entro
il 31 Dicembre di ciascun anno, salvo il caso di rateizzazione.
19
4.
Il versamento del Canone è effettuato su apposito conto corrente postale intestato "COMUNE
DI MESSINA VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE COSAP", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire
o per eccesso se è superiore.
5.
Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a £.20.000.
Articolo 27 - Rateizzazioni
l.
Gli importi superiori a £. 4.000.000 sono rateizzabili scadenze semestrali di cui la prima al
rilascio della concessione e con scadenze 30 Aprile e 30 Ottobre, previa richiesta da
effettuarsi entro il 31 gennaio; entro la stessa data vanno effettuate le eventuali richieste di
modifica delle modalità di pagamento.
2.
In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della
rateizzazione.
Articolo 28 - Riscossione coattiva.
1.
La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni o penalità non
pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente secondo le procedure previste dalle
vigenti disposizioni di Legge, e ciò tramite iscrizione a ruolo ovvero mediante ordinanza
ingiunzione a cura dell’Ufficio Legale del Comune.
2.
Le spese per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono addebitate
all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma l.
3.
Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei
materiali e dei manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni
abusive.
Articolo 29 - Rimborsi.
l.
La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione non comporta restituzione del
canone dovuto in base all'atto concessorio.
2.
Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per
occupazione provvede l'ufficio che gestisce il canone. Il procedimento relativo deve essere
esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che
l'interessato comunque deve presentare e che deve essere debitamente documentata.
3.
Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano
le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
4.
Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a £. 20.000.
20
Articolo 30 - Penalità per ritardato pagamento del canone.
1.
Per l'omesso, parziale o tardivo versamento rispetto ai termini indicati nell'atto concessorio è
dovuta una sanzione pari al 50% dell'ammontare del canone dovuto.
2.
Qualora il concessionario provveda spontaneamente a regolarizzare - dandone comunque
comunicazione all’ufficio competente - l’omesso pagamento del canone, la relativa sanzione
da corrispondersi unitamente al canone sarà del 3,5% per i pagamenti effettuati entro i 30 gg.
dalla scadenza, del 15% per quelli effettuati entro 90 gg. e del 30% per quelli effettuati entro i
180 gg. dalla scadenza; per i versamenti effettuati in ritardo senza effettuare la procedura di
regolarizzazione di cui sopra gli importi versati saranno considerati in acconto rispetto alla
somma complessiva dovuta applicando la sanzione del 50%.
Articolo 31 - Sanzioni.
l.
Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della
sanzione amministrativa nella misura da £. 100.000 a £. 1.000.000, con l'osservanza delle
disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n° 689/81, fatta eccezione
per le violazioni di cui all'articolo 16 che vengono sanzionate secondo quanto stabilito nel
comma 3 del presente articolo.
2.
Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del
Codice della Strada e del relativo Regolamento, le stesse sono punite con le sanzioni previste
dal predetto Codice.
3.
Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del precedente art. 16, nonché alle richieste di
concessione contenenti dichiarazioni infedeli, si applica una sanzione amministrativa pari al
cento per cento del canone, con un minimo di Euro 75,00. Qualora le suddette infedeli
dichiarazioni attengano ad elementi non incidenti sulla determinazione e la riscossione del
canone, si applica la sanzione di Euro 50,00. Le sanzioni indicate al presente comma sono
ridotte ad un quarto se, entro il termine perentorio di sessanta giorni, intervenga l’adesione
del soggetto occupante, manifestata anche attraverso il pagamento sia del canone, se dovuto,
che della sanzione ed integrata dall’esplicita rinuncia al ricorso all’autorità giudiziaria o
alla commissione tributaria.
4.
La sanzione è irrogata dal Dirigente competente sulla base del verbale di contestazione redatto
dal competente pubblico ufficiale.
5.
Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la
sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
6.
Qualora la ditta occupante non ottemperi alle prescrizioni del presente Regolamento, nonché
non effettui i versamenti e/o gli sgomberi entro il 15° giorno dall’eventuale secondo verbale
di contestazione di cui al punto 4, l’Amministrazione Comunale su proposta del Dirigente
procederà alla revoca della licenza commerciale o concessione edilizia. Il presente articolo si
applica dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
21
Articolo 32 - Contenzioso.
l.
Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le
occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2.
Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e in quanto dovuto,
restano riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 33 - Disposizioni finali.
l.
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 GENNAIO 2001.
Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale,
disciplinato dal Regolamento medesimo.
2.
Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari
vigenti.
3.
A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per le
occupazioni di Spazi ed Aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa, nonché tutte
le disposizioni ed i provvedimenti contrari o incompatibili con le norme del presente
Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali. E’ fatto salvo il potere
d’applicazione delle sanzioni amministrative e della tassa per le violazioni accertate fino alla
data d’entrata in vigore del presente Regolamento, nonché la riscossione coattiva della tassa
non versata per le occupazioni di suolo pubblico concesse prima dell'entrata in vigore del
presente Regolamento.
Articolo 34 - Disposizioni transitorie.
1.
Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente
Regolamento, con validità permanente, se non contrastanti con le norme del presente
Regolamento, sono rinnovate fino alla naturale scadenza con il semplice pagamento del
canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa; il mancato pagamento del nuovo
canone così determinato costituisce rinuncia alla concessione.
2.
Le insegne d’esercizio, obbligatorie per legge e che non contengono espressioni pubblicitarie,
sono esentate dal pagamento del canone.
3.
Al fine di favorire la riqualificazione dell’arredo urbano i titolari di concessioni che
realizzeranno i manufatti sui modelli progettuali predisposti dalla civica amministrazione sono
esentati dal pagamento del canone di concessione per il biennio successivo alla data
d’ultimazione dei lavori.
22
4.
Per le occupazioni temporanee o permanenti per le quali siano state già corrisposte, somme a
titolo di C.o.s.a.p. per l’occupazione del suolo pubblico, il concessionario provvederà al
pagamento della somma residua rispetto a quanto dovuto sulla base delle nuove tariffe;
qualora il concessionario di cui sopra avesse comunque già versato somme in misura
superiore rispetto a quanto dovuto applicando le nuove tariffe, lo stesso conguaglierà le
somme eccedenti rispetto a quanto effettivamente dovuto applicando le nuove tariffe con
quanto dovuto per gli anni successivi, dandone comunque tempestiva comunicazione
all’ufficio. Le eventuali domande di rimborso o conguaglio dovranno essere presentate al
Dipartimento Patrimonio entro il 31.12.2002.
5.
Per tutti i concessionari che hanno erroneamente versato somme a titolo di T.o.s.a.p. dal
Gennaio 2001, potranno, dopo aver sanato il debito dovuto a titolo dì C.o.s.a.p., richiederne
rimborso al Comune di Messina entro il 31/12/2002 presentando regolare ricevuta di
versamento.
6.
I manufatti esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, ricadenti in
prossimità o all’interno di piazze, slarghi o similari, possono essere ampliati fino al 50%
dell’esistente, a condizione che la ditta presenti un progetto di riqualificazione dell’arredo
urbano da sottoporre per l’approvazione della Giunta, nel quale si prevede la realizzazione a
cura e spese del concessionario, nonché l’impegno della manutenzione delle intere aree ed
arredi per tutto il periodo della concessione, sempre con oneri a carico del concessionario. Il
rilascio delle concessioni è subordinato al convenzionamento tra il richiedente la concessione
e l’Amministrazione Comunale.
7.
I titolari di esercizi o attività ricadenti in prossimità o all’interno di piazze, slarghi o similari,
possono richiedere la concessione, previo convenzionamento, dell’intera area, in forma
singola o associata, a condizione che presentino un progetto di riqualificazione dell’arredo
urbano da sottoporre per l’approvazione della Giunta, nel quale si prevede la realizzazione a
cura e spese del concessionario, nonché l’impegno della manutenzione delle intere aree ed
arredi per tutto il periodo della concessione, sempre con oneri a carico del concessionario e
che siano garantiti idonei spazi da usufruire liberamente da privati cittadini. I canoni delle
suddette concessioni rilasciate a seguito di convenzionamento saranno ridotti del 50%. Il
presente articolo non obbliga l’Amministrazione Comunale al rilascio delle concessioni, su
aree che al Suo insindacabile giudizio non riterrà dover concedere.
8.
I titolari di esercizi o attività che hanno occupato a qualsiasi titolo con manufatti stabili quali
vetrine, sbalzi ecc., possono richiedere la concessione per il mantenimento delle occupazioni,
a condizione che presentino un progetto di riqualificazione dei prospetti dell’intero isolato o
comparto, da sottoporre per l’approvazione della Giunta, nel quale si prevede
l’armonizzazione delle vetrine sia con il contesto architettonico dell’edificio che degli edifici
circostanti. I canoni delle suddette concessioni rilasciate a seguito di convenzionamento
saranno ridotti del 50%. Il presente articolo non obbliga l’Amministrazione Comunale al
rilascio delle concessioni, su aree che al Suo insindacabile giudizio non riterrà dover
concedere.
9.
Per le occupazioni permanenti relative all’attraversamento del sottosuolo di servizi in rete già
esistenti, i richiedenti la concessione dovranno presentare soltanto istanza, sui modelli
predisposti dall’ufficio competente, e verseranno un canone annuo forfettario di Euro 10,00
per ogni u.i.u. di proprietà.
10.
Per le occupazioni permanenti, effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi, con
cavi, condutture ecc., realizzate nell’esercizio delle attività strumentali ai servizi medesimi, si
applica un canone annuo determinato per utenze nella misura prevista dal D.Lgs.vo
15.12.1997 n° 446 art. 63 con scadenza annuale al 30 Aprile di ciascun anno.
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I ZONA
(Categoria 1^)
(Coefficiente 1)
la zona è individuata dalle seguenti arterie viarie e le stesse ambo i lati, nonchè tutte le vie e le aree
limitrofe rientrano nella I zona:
Viale della Libertà - Via Vittorio Emanuele II - Via Calabria - Piazza della Repubblica - Via Torino
Via Tommaso Cannizzaro - Via Giuseppe La Farina - Via Gazzi - Via Catania - Viale Europa
Viale Italia - Viale Principe Umberto - Viale Regina Margherita - Viale Regina Elena
Viale Annunziata - Viale della Libertà.
Rientrano nella I zona le arterie principali, nonchè tutte le vie e le aree limitrofe alle sottostanti vie:
1) Viale Gazzi, tratto compreso tra Via Bonino e lo svincolo autostradale (bivio con Via del Santo);
2) Viale Europa, tratto compreso tra Via Don Blasco e lo svincolo autostradale (bivio per Camaro
Superiore);
3) Via S. Cecilia, tratto compreso tra Via Don Blasco e Piazza Trombetta;
4) Via Tommaso Cannizzaro, tratto compreso tra Via S. Raineri e Gravitelli (bivio per Bisconte);
5) Torrente Boccetta, tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele II - Viale della Libertà e lo
svincolo autostradale (bivio con Viale Regina Margherita e Viale Principe Umberto);
6) Via Palermo, tratto compreso tra Piazza La Corte Cailler e Via Denaro (collegamento con
Viale Giostra e zona Ritiro - Tremonti);
7) Viale Giostra, tratto compreso tra la foce del Torrente Giostra e S. Michele (bivio per Castanea);
8) Viale Annunziata, dalla foce del Torrente Annunziata fino a Campo Italia (all’altezza della
discarica comunale);
9) Via Umberto Bonino, Via Taormina e SS. 114 fino al bivio autostradale Tremestieri;
La suddetta zona è meglio individuata nella planimetria allegata e colorata in giallo.
II ZONA
(Categoria 2^)
(Coefficiente 0,6)
La zona comprende i Villaggi Rivieraschi della zona Sud e Nord.
La zona è meglio individuata con la parte a valle della tangenziale autostradale Messina - Catania
dal tratto che va da Scaletta a Giostra - Ritiro, continuando al bivio Annunziata - Ciaramita, strada
Panoramica dello Stretto fino a Contrada Papardo, Salita Papardo, Via Consolare Pompea fino alla
Rotonda di Granatari e la SS. 113 fino a Ponte Gallo.
Rientrano nella II zona tutte le occupazioni da effettuarsi su arterie principali dei Villaggi collinari e
montani all’interno delle zone A del P.R.G., nonchè tutte le aree comprese nei piani di zona di
S. Licandro, SS. Annunziata Conca D’Oro, Annunziata Alta, Sperone, Faro Superiore, Bordonaro,
Ritiro - Tremonti.
Da questa zona sono escluse le aree e le arterie principali rientranti nella I zona.
La suddetta zona è meglio individuata nella planimetria allegata e colorata in verde.
III ZONA
(Categoria 3^)
(Coefficiente 0,4)
L’area comprende la zona boschiva dei Monti Peloritani, nonchè i Villaggi montani e collinari non
compresi nella II zona.
Sono escluse dalla presente zona tutte le aree comprese nella II zona e precisamente le arterie
principali dei Villaggi collinari e montani all’interno delle zone A del P.R.G.
La suddetta zona è meglio individuata nella planimetria allegata e colorata in rosso.